11.2002.148
Possesso di un titolo al portatore
10 ottobre 2005Italiano16 min
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Numero d'incarto:
11.2002.148
Data decisione, Autorità:
10.10.2005, ICCA
Titolo:
Possesso di un titolo al portatore
AVENTE DIRITTO ECONOMICO
POSSESSO ORIGINARIO
PRESUNZIONE DELLA PROPRIETÀ
TITOLO AL PORTATORE
art. 930 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2002.148
Lugano,
10 ottobre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1999.516
(rivendicazione di proprietà mobiliare) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, promossa con petizione del 6 luglio 1999 da
AP 0
(ora patrocinato dall' __________ )
contro
CO 0
(patrocinato dall' RA 0 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
“ricorso” (appello) del 12 dicembre 2002 presentato da AP 0 contro la
sentenza emessa il 18 novembre 2002 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 3;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 0, dal 1987 direttore amministrativo e dal 1992 membro del
consiglio d'amministrazione delle __________, __________, in virtù di un'azione nominativa da fr. 1000.– detenuta a titolo
fiduciario (il capitale sociale dell'azienda è di fr. 1 000 000.–), ha rassegnato le
dimissioni il 21 gennaio 1998 per il 30 aprile successivo. Il rapporto di
lavoro è proseguito tuttavia fino al
31 luglio 1998, dovendo egli ancora redigere il bilancio intermedio
della ditta al 31 luglio 1998 entro il 30 agosto seguente. CO 0, allora
vicepresidente del consiglio d'amministrazione e direttore tecnico
dell'azienda, possiede da parte sua 297 azioni nominative della società da fr.
1000.– l'una.
B. Il 6
luglio 1999 AP 0 ha convenuto CO 0 davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3, rivendicando la proprietà di un libretto di
risparmio al portatore emesso nel 1993 dal Credit Suisse, agenzia di __________
(n. __________, con un saldo vicino ai fr. 200 000.–), che il convenuto
aveva preso dalla cassaforte della direzione la notte del 28 luglio 1998.
Egli ha chiesto così, sotto comminatoria
dell'art. 292 CP, la consegna immediata del libretto e la rifusione degli
importi prelevati nel frattempo. CO 0 ha contestato che l'attore fosse proprietario
del titolo e ha proposto di respingere la petizione. Nel secondo scambio di
allegati i contendenti hanno mantenuto il rispettivo punto di vista.
C. Una
volta chiusa l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale,
riservandosi di presentare conclusioni scritte. Nel proprio memoriale, del 12
febbraio 2002, l'attore ha ribadito le sue domande, instando altresì per la corresponsione
di interessi al 5% sulle somme prelevate dal libretto di risparmio dopo il
28 luglio 1998. Il convenuto non ha formulato conclusioni. Statuendo
il 18 novembre 2002, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto le spese,
con una tassa di giustizia di fr. 5000.–, a carico dell'attore, tenuto a
rifondere a CO 0 un'indennità di fr. 15 000.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 0 è insorto con un appello del 12 dicembre 2002
per ottenere l'accoglimento della petizione e la riforma in tal senso del
giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni dell'11 febbraio 2003 CO 0 propone
di rigettare l'appello e di confermare la sentenza del Pretore, postulando
un'indennità di fr. 10 000.– per ripetibili di seconda sede.
Considerandi
in diritto: 1. Il Pretore ha ricordato anzitutto che, il convenuto detenendo il
possesso del libretto, incombeva all'attore sovvertire la presunzione di
proprietà che ne derivava (art. 930 cpv. 1 CC). Ciò posto, egli ha accertato
che fino al 28 luglio 1998 l'attore non risultava essere stato l'unico
possessore del titolo, visto che il convenuto poteva accedere autonomamente
alla cassaforte della direzione. Nel merito, poi, l'attore non era riuscito
nemmeno a dimostrare il suo titolo di proprietà. Che il saldo depositato sul libretto
provenisse da risparmi personali, come egli aveva sostenuto in un primo tempo,
si rivelava un'affermazione priva di qualsiasi riscontro. Che il saldo
costituisse il rimborso di un mutuo (di fr. 250 000.–) da lui stanziato
alle __________ per costituire un diritto di compera su un terreno a __________
– tesi prospettata in un secondo tempo – non si evinceva a sufficienza dagli
atti, i quali dimostravano solo che AP 0 era creditore di
fr. 250 000.– nei
confronti di un terzo, __________, non delle __________. Inoltre, se le somme
depositate sul libretto al portatore fra il 1992 e il 1993 si riferivano alla
progressiva restituzione del mutuo, mal si capirebbe – ha soggiunto il Pretore
– per quale motivo CO 0 abbia poi prelevato dal libretto
fr. 15 000.– il 5
settembre 1995. Quanto alle “dichiarazioni dell'avente diritto economico”
versate nell'incarto, esse attribuivano tale qualità ora all'attore ora al
convenuto, a dipendenza di chi le aveva prodotte. Ciò non bastava per comprovare
la proprietà del titolo rivendicato in giudizio.
2.
L'appellante fa valere anzitutto di avere aperto il libretto al
portatore il 3 febbraio 1993 depositando fr. 4000.–, di avere versato il 23
febbraio 1993 fr. 50 000.–, il 5 marzo 1993 altri fr. 50 000.–, il 26 aprile 1993
fr. 36 000.–, il 23 agosto 1993 fr. 52 250.–, il 24 agosto 1993
fr. 7750.– e, dopo alcuni prelevamenti e altri versamenti, ancora fr. 50 000.– il 23
gennaio 1998. Sottolinea inoltre che il libretto si trovava nella cassaforte
della direzione e che, avesse avuto la coscienza tranquilla, il convenuto non
si sarebbe precipitato il 17 dicembre 1998 a ritirare pressoché l'intero saldo
(fr. 195 000.–), subito dopo avere ricevuto il decreto con cui il Pretore
revocava il blocco cautelare ordinato senza contraddittorio il 15 ottobre 1998
nell'ambito di una procedura separata (culminata il 7 maggio 1999 nella
sentenza inc. 11.1998.201 di questa Camera). Per di più, in occasione del
versamento di fr. 52 250.– eseguito il 23 agosto 1993 egli risulta essere stato
menzionato dal funzionario di banca sulla ricevuta di cassa come “cliente
conosciuto personalmente” e in concomitanza con tre altre operazioni (il 14
maggio 1997, il 30 giugno 1997 e il 23 gennaio 1998) la banca lo ha identificato
ogni volta compilando il “formulario A per la determinazione dell'avente
diritto economico”. Tutto ciò si riconduce a tempi non sospetti, mentre gli
unici due “formulari A” intestati a CO 0 sono del 17 dicembre 1998, quando
costui ha pressoché svuotato il libretto con due prelevamenti (a mezz'ora l'uno
dall'altro) di complessivi fr. 195 000.– (memoriale, punti da 1 a 8).
a) Che
l'attore abbia eseguito i sei versamenti citati all'inizio non è contestato da CO
0, il quale obietta però che la relazione bancaria è stata aperta da lui e che
tutte le operazioni svolte dall'attore sul libretto sono avvenute in sua vece e per suo conto (osservazioni
all'appello, pag. 4, n. 2 lett. a).
Egli ricorda altresì – con il Pretore – che un prelevamento di fr.
15.
000.– risalente al 5 settembre 1995 è opera sua, ciò che sarebbe
stato impossibile se il libretto fosse stato dell'attore, e che due
prelevamenti di fr. 30 000.– ciascuno effettuati dall'attore il 14 maggio e il 30 giugno
1997.
sono pacificamente serviti a riparare una Porsche “__________” da lui
danneggiata, a comprova della circostanza che l'attore agiva solo come suo
sostituto (osservazioni, n. 2 lett. b e c). Ora, simili argomentazioni
dimostrano se mai che il convenuto ha usufruito a più riprese del denaro
depositato sul libretto, ma non ch'egli ne fosse proprietario. Comunque sia, in
concreto chi rivendica la proprietà del titolo è l'attore, sicché a lui incombeva
l'onere della prova. Giova dunque tornare alle sue allegazioni.
b) I
sei versamenti non contestati di cui l'attore si prevale (per un importo complessivo
di quasi fr. 250 000.–) non sono un fatto trascurabile, ma da sé soli non sono
sufficienti per dimostrare la proprietà del denaro, né del resto l'interessato
pretende il contrario. Il comportamento del convenuto, che ha ritirato
pressoché l'intero saldo non appena gli è stato possibile, può lasciare
perplessi, ma in difetto di altri elementi non può ritenersi indiziare una
volontà di appropriazione indebita. Nemmeno il fatto che l'attore fosse “personalmente
conosciuto” a funzionari della banca è di rilievo, giacché non risulta ch'egli
fosse conosciuto come proprietario del deposito. Più delicata è la questione
legata ai tre “formulari A” in cui l'attore si è dichiarato avente diritto economico
del libretto. Non tanto perché quei moduli siano idonei – come crede
l'appellante – a dimostrare un qualsivoglia titolo di proprietà (la
giurisprudenza esclude ipotesi del genere: sentenza del Tribunale federale
4C.108/2002 del 23 luglio 2002, consid. 3c/aa), quanto perché essi attestano
chi ha il dominio effettivo su determinati valori patrimoniali (Rep. 1998 pag.
254; Emch/Renz/Arpagaus, Das
Schweizerische Bankgeschäft, 6ª edizione, pag. 183 n. 568). E
chi detiene – di fatto – un titolo al portatore, ne è presunto proprietario (Stark in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, n. 32 ad art. 930 CC). Resta il fatto che nel caso specifico il
convenuto beneficiava a sua volta di un'analoga presunzione, giacché con la
chiave della cassaforte aziendale poteva accedere autonomamente al libretto in
ogni momento (come questa Camera ha avuto modo di accertare nella menzionata
sentenza del 7 maggio 1999, consid. 4). Nelle condizioni descritte l'onere di
comprovare il titolo di proprietà continuava dunque a gravare sull'attore, il
quale con le argomentazioni testé riassunte ha se mai affacciato indizi, ma
non ha recato prove.
3.
A
sostegno della sua proprietà l'appellante ribadisce dipoi che il saldo del libretto costituisce il rimborso di un
mutuo (fr. 250 000.–) da lui erogato nel 1991 alle __________, le quali non avevano
sufficiente liquidità per accendere un diritto di compera sulla particella n.
287.
RFD di __________, appartenente a __________. Attingendo a fondi propri,
egli aveva staccato così un assegno di fr. 250 000.– a __________, il
quale l'aveva riscosso il 25 settembre 1991. Le __________ gli avevano poi restituito
il prestito a scaglioni: fr. 50 000.– il 18 febbraio 1992, fr. 4000.– (con cui egli ha aperto il
libretto al portatore) il 3 febbraio 1993, fr. 50 000.– da lui depositati
sul libretto il 23 febbraio 1993, fr. 50 000.– da lui depositati
sul libretto il 5 marzo 1993, fr. 36 000.– da lui depositati sul libretto il 26
aprile 1993, fr. 52 250.– da lui depositati sul libretto il 23 agosto 1993 e fr. 7750.–
da lui depositati sul libretto il giorno dopo. Nella contabilità dell'azienda
tali versamenti sono stati registrati come segue:
05.11.1991
incasso vendita rottami a __________ fr.
4.
640.–
13.11.1991
prelevamento
da Banca Popolare Svizzera fr. 48 500.– addebito conto
__________
scheda
__________ “__________”
16.04.1992
prelevamento
dal Credito Svizzero fr. 30 000.– addebito
conto __________
scheda
__________ “__________”
14.07.1992
prelevamento
dal Credito Svizzero fr. 30 000.– addebito
conto __________
scheda
__________ “__________”
22.03.1993
prelevamento fr.
80.
000.– addebito conto __________
“__________”
05.03.1993
prelevamento fr.
50.
000.– addebito conto __________
“__________”
31.03.1993
prelevamento
dal Credito Svizzero fr. 14 000.– addebito
conto __________
scheda
__________ “__________”
Nella
contabilità della ditta, continua l'appellante, figura anche la somma di fr. 50 000.– da lui
ricevuta alcuni anni dopo, in parziale rimborso di un mutuo (fr. 60 000.–)
concesso a CO 0 per riparare la già citata Porsche “__________” presa a nolo
dalla __________ di __________ e danneggiata da CO 0 durante una gara
automobilistica a __________ il 4 maggio 1997. Si tratta della registrazione in
appresso:
21.01.1998
prelevamento
dal conto corrente postale fr. 50 000.– addebito
conto __________
scheda
__________ “__________”
assegno
n. __________
Donde,
conclude l'appellante, la dimostrazione della sua proprietà sul libretto al portatore
(memoriale, punto 9).
a) Il
convenuto sostiene che l'attore ha sì stanziato un mutuo di fr. 250 000.–, ma a __________,
non alle __________, tant'è che il 7 agosto 1995 egli ha promosso causa contro __________,
il quale è stato condannato a rifondergli il capitale con gli interessi
(sentenza 20 maggio 1997 del Pretore del Distretto di Bellinzona, confermata il
12.
novembre 1997 dalla seconda Camera civile del Tribunale d'appello, inc.
12.1997
). Per di più, nessuno dei predetti importi registrati nella contabilità
dell'azienda consta essere stato rimesso all'attore, né le date coincidono –
salvo una – con le somme che l'attore pretende di avere ricevuto come rimborso
rateale del mutuo. Quanto ai fr. 50 000.– formanti oggetto del prestito di fr.
60.
000.– che gli sarebbe stato elargito, soggiunge il convenuto, se
ciò fosse stato il caso il prelievo non sarebbe avvenuto da un conto delle __________,
ma da un suo conto personale, non trattandosi di un debito societario.
b) La
tesi del mutuo alle __________ trova conferma, secondo l'attore, in un accordo
manoscritto del 4 settembre 1991 – invero una minuta non priva di astrusità (doc.
M) – nel quale egli stesso, il convenuto e __________ si erano intesi nel senso
di costituire un diritto di compera sulla particella n. 287 RFD di __________
investendo complessivi fr. 1 050 000.– (fr. 300 000.– in contanti e fr. 750 000.– mediante il ritiro di cartelle
ipotecarie), oltre a fr. 250 000.– denominati “speciali a prestito”. Nella citata sentenza del 20
maggio 1997 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha interpretato la locuzione
“speciali a prestito” alla stregua di un mutuo concesso dall'attore a __________,
il quale è stato tenuto così a restituire i fr. 250 000.– percepiti (doc.
N). Statuendo il 12 novembre 1997, la seconda Camera civile del Tribunale
d'appello, adita da __________, ha espresso dubbi sull'esistenza del mutuo,
domandandosi se il versamento di fr. 250 000.– da parte dell'attore
non si configurasse piuttosto come “un acconto sul prezzo del diritto di
compera”, ma ha lasciato la questione aperta, rilevando che, si fosse pur
trattato di un acconto, esso andava ugualmente “restituito perché il contratto
non si è realizzato e, a maggior ragione, se quel contratto fosse nullo per
simulazione del prezzo” (doc. O, pag. 3).
Nell'ambito
dell'attuale causa l'attore prospetta una terza ipotesi, stando alla quale i
fr. 250 000.– “speciali a prestito” costituivano un mutuo di lui, ma non a __________,
bensì alle __________. Ciò risulterebbe dalla circostanza (accertata anche
dalla seconda Camera civile d'appello) che con lettera del 9 giugno 1994
firmata non solo dall'attore, ma anche da CO 0, le __________ avevano chiesto a
__________ il rimborso dei fr. 250 000.–. Mutuo che da parte loro – afferma
l'appellante – le __________ avevano già provveduto a rifondergli tra il 1992 e
il 1993 con le varie somme confluite quasi tutte sul libretto al portatore (appello,
punto 9.1). Il problema è che, stessero così le cose, mal si comprenderebbe perché
l'attore abbia ancora intentato causa il 7 agosto 1995 contro __________
davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere il versamento di
fr. 250 000.–, invocando l'esistenza di un mutuo nei confronti di lui e uscendo
vittorioso dalla lite. Si fosse già visto restituire la somma a scaglioni dalle
__________ tra il 1992 e il 1993, tale processo non avrebbe avuto senso, salvo
che l'attore mirasse a riscuotere fr. 250 000.– due volte oppure,
scartando tale congettura, che il denaro depositato sul libretto al portatore fra
il 1992 e il 1993 non si riferisse all'accordo intercorso fra l'attore, CO 0 e __________.
In nessuna delle due evenienze, ad ogni buon conto, l'attore è riuscito lontanamente
a dimostrare la sua proprietà sul saldo del deposito. L'appello potrebbe essere
respinto già per tale motivo.
c) Si
aggiunga che l'assunto del rimborso a scaglioni di un mutuo alle __________ non
è suffragata nemmeno, come ha rilevato il Pretore, dalle registrazioni contabili
evocate. L'appellante assume infatti di essersi visto restituire il 18 febbraio
1992.
fr. 50 000.– e di avere poi depositato sul libretto
fr. 4000.– il 3 febbraio 1993, fr. 50 000.– il 23 febbraio
1993, fr. 50 000.– il 5 marzo 1993, fr. 36 000.– il 26 aprile 1993,
fr.
52.
250.– il 23 agosto 1993 e fr. 7750.– l'indomani. Le registrazioni in
oggetto (v. sopra) recano tutt'altre date e tutt'altri importi. L'unica
correlazione potrebbe sussistere tra il versamento di fr. 50 000.– avvenuto
il 23 gennaio 1998 e il prelevamento aziendale di fr. 50 000.– risalente
al 21 gennaio 1998, ma ciò non basta evidentemente per dimostrare l'asserto di
un rimborso progressivo.
4.
L'appellante
epiloga nel senso che il convenuto non ha addotto alcuna prova seria circa la
proprietà del libretto in suo possesso: non ha reso verosimile di avere percepito
commissioni dalla ditta nel periodo degli accrediti e non ha dichiarato al
fisco alcun risparmio, esponendo anzi tra il 1993 e il 2000 debiti privati per
oltre fr. 900 000.–. Il rimprovero sarà anche fondato, tuttavia nella fattispecie
l'onere di dimostrare la proprietà del titolo incombeva all'attore che ne
rivendica la consegna, non al convenuto (sopra, consid. 2 in fine). E sotto
questo profilo – come si è spiegato – la tesi di risparmi personali si è
rivelata inconsistente già davanti al Pretore, mentre quella del mutuo alle __________
è risultata priva di riscontri affidabili, oltre che in flagrante
contraddizione con l'operato dell'attore stesso. In realtà, nonostante
l'istruttoria processuale, l'origine del denaro depositato sul libretto al
portatore rimane oscura e in condizioni siffatte la legge dispone che il bene
rimanga al possessore (art. 930 cpv. 1 CC).
5.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellato
postula un'indennità per ripetibili di
fr. 10 000.–, oltre
IVA. Ora, per cause il cui valore litigioso si ponga tra fr. 50 000.– e fr. 200 000.– l'art. 9
cpv. 1 TOA (applicabile indicativamente a norma dell'art. 150 seconda frase
CPC) prevede un orario del legale compreso tra il 6 e il 10% del valore stesso.
In appello tale onorario si riduce dal 30 all'80% (art. 17 cpv. 1 TOA) secondo la complessità, l'importanza, il valore e l'estensione della pratica in sede di ricorso, la competenza
professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza
impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito della causa
e la sua prevedibilità (cfr. l'art. 8 TOA). Nella
fattispecie il libretto litigioso aveva, il 28 luglio 1998, un saldo vicino ai fr.
200.
000.– (fascicolo “edizione di documenti dal Credit Suisse”, doc. 21).
Di media difficoltà dinanzi al Pretore, la causa non ha riservato alcuna
sorpresa in appello, tant'è che nelle osservazioni il convenuto si è limitato
sostanzialmente a ripetere quanto aveva sostenuto in prima sede, senza altri
sviluppi né richiami di dottrina o di giurisprudenza. Non vi è quindi ragione
perché davanti al secondo grado di giurisdizione gli si riconosca un'indennità
per ripetibili apprezzabilmente superiore al minimo tariffario.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2500.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 2550.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà al convenuto
fr. 3500.–
per ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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