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Decisione

11.2002.28

azione di riduzione: determinazione del compendio successorio

21 aprile 2005Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2000.102 (azione

di riduzione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa

con petizione del 20 ottobre 2000 da

AO 1

(patrocinato dall' RA 2 )

contro

AP 1

(patrocinato dall' RA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 18 marzo 2002 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 22

febbraio 2002 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1935) è figlio unico di __________ nata __________ (1917),

vedova fu __________. AP 1 (1941) è figlio di una sorella del defunto marito.

Il 4 gennaio 1995 __________ è stata ricoverata nella casa per anziani __________

di __________ e da allora il nipote AP 1 l'ha aiutata a gestire un libretto di

risparmio a lei intestato (n. __________ della Banca dello Stato del Cantone

Ticino, poi sostituito con il n. __________), ottenendo il 25 marzo 1996 anche

una procura individuale su tale libretto. In esito alla divisione dell'eredità

lasciata dal marito __________, il 29 luglio 1996 __________ ha donato al

figlio AO 1 la sua quota di proprietà (⅝) sulla particella n. 2394 RFD di

__________.

B. Il

13 febbraio 1998 __________ ha revocato al nipote AP 1 la procura sul menzionato

libretto di risparmio, trasferendola al figlio AO 1. L'11 marzo 1998

quest'ultimo ha denunciato AP 1 per appropriazione indebita, rimproverandogli

di avere sottratto denaro dal libretto. L'inchiesta ha accertato che, effettivamente

nel 1996 AP 1 aveva prelevato a due riprese complessivi fr. 50 000.–. __________

ha sostenuto però trattarsi di donazioni al nipote, di modo che con decreto del

9 settembre 1998 il Procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale.

C. __________

è deceduta a __________ il 7 ottobre 1999. Il 29 ottobre 1999 il notaio __________

di __________ ha pubblicato il suo testamento olografo, del 15 ottobre 1997,

nel quale la disponente ha designato il figlio AO 1 quale erede universale e il

notaio rogante quale esecutore testamentario, devolvendo inoltre fr. 2000.– al

nipote AP 1. Il Segretario assessore della giurisdizione di Locarno Campagna ha

rilasciato il 21 dicembre 1999, in luogo e vece del Pretore, un certificato

ereditario nel quale AO 1 figura come unico erede della madre.

D. Il

20 ottobre 2000 AO 1 ha promosso un'azione di riduzione davanti al Pretore

della giurisdizione di Locarno Campagna, sostenendo che le liberalità erogate

tra il 7 ottobre 1994 e il 7 ottobre 1999 da __________ al nipote AP 1 ledono

la sua porzione legittima, onde l'obbligo per AP 1 di versargli – riservata la

facoltà di precisarne l'importo – fr. 53 237.35 con interessi del

5% dal 20 ottobre 2000. Nella sua risposta del 18 gennaio 2001 il convenuto ha

proposto di respingere la petizione, rilevando che l'attore aveva ricevuto a

sua volta, dalla madre, una liberalità di fr. 112 500.–, pari ai ⅝

della particella n. 2394 RFD di __________. In via riconvenzionale egli ha rivendicato

la corresponsione del legato di fr. 2000.– con interessi al 5% dal

18

gennaio 2001.

E. Esperita

l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a

produrre memoriali conclusivi. Nel proprio, del 17 gennaio 2002, l'attore ha

aumentato a fr. 56 002.65 l'importo preteso, mentre nel suo memoriale conclusivo del 24

gennaio 2002 il convenuto ha ribadito il suo punto di vista. Quest'ultimo ha postulato

il 6 febbraio 2002 la sospensione della causa, che il Pretore ha respinto con

ordinanza del 20 febbraio 2002. Statuendo poi con sentenza del 22 febbraio

2002, il Pretore ha parzialmente accolto l'azione e ha condannato AP 1 a versare

a AO 1 fr. 48 252.25 con interessi al 5% dal 20 ottobre 2000. La tassa di

giustizia e le spese, di fr. 2020.– complessivi, sono state poste per un decimo

a carico dell'attore e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere

all'attore fr. 3000.– per ripetibili. Il Pretore ha respinto invece la

riconvenzione di AP 1, addebitando la tassa di giustizia e le spese, di fr.

170.– complessivi, a carico di lui, con obbligo di rifondere alla controparte

fr. 300.– per ripetibili.

F. Contro

la predetta sentenza AP 1 è insorto con un appello del 18 marzo 2002 nel quale

chiede che, in riforma del giudizio impugnato, la petizione sia respinta e la

domanda riconvenzionale accolta. Nelle sue osservazioni del 29 aprile 2002 AO 1

propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.

Considerandi

in diritto: 1. L'art. 533 cpv. 1 CC stabilisce che l'azione di riduzione si prescrive

col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione

dei loro diritti e in ogni caso col decorso di dieci anni, computati per le

disposizioni testamentarie dal momento della loro pubblicazione e per le altre

liberalità dalla morte del disponente. Il termine di un anno ha, come quello

dell'art. 521 cpv. 1 CC (azione di nullità), carattere di perenzione (giurisprudenza

e dottrina citata da Forni/Piatti in:

Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 1 ad art. 533 CC), e va

rilevato d'ufficio (Cocchi/Trezzini, CPC

massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 97). Esso comincia a

decorrere dal momento in cui, nelle circostanze del caso specifico, l'erede

conosce tutti i dati necessari per promuovere causa (DTF 108 II 293 consid. 3a

con rinvii), ossia la morte del disponente, il suo diritto alla legittima, gli

atti suscettibili di riduzione e – almeno approssimativamente – l'entità del

compendio successorio (DTF 121 III 250 consid. 2b; Piotet in: Schweizerisches Privatrecht, vol. IV/1,

Basilea 1978, pag. 506 verso l'alto; Tuor in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 5a ad

art. 533 CC; Forni/Piatti, op.

cit., n. 2 ad art. 533 CC).

In

concreto la morte di __________ risale al 7 ottobre 1999 (doc. B, inserto A) ed

è stata comunicata l'indomani dal Municipio di __________ all'Ufficio delle

imposte di successione e donazione, con il nome dell'attore quale presunto

erede (doc. II richiamato). Nell'inventario fiscale della successione, giunto

il 4 gennaio 2000 al citato Ufficio, l'attore ha indicato come unico bene della

madre l'importo di fr. 14 341.25 (doc. II richiamato) depositato sul libretto di risparmio n. __________

della Banca dello Stato (doc. E). Tale importo corrisponde a quello comunicato

dalla banca al notaio __________, esecutore testamentario, il 15 novembre 1999

(doc. II richiamato). Il solo fatto che AO 1 disponesse di una procura sul

libretto di risparmio ancora non significa che egli conoscesse l'entità della

successione già prima di allora, né del resto il convenuto adombra nulla del

genere. Introdotta il 20 ottobre 2000, l'azione di riduzione va quindi ritenuta

tempestiva.

2.

Il Pretore, accertato anzitutto che all'attore, figlio unico della

disponente, spettavano tre quarti della successione (art. 471 n. 1 CC), ha

appurato che il saldo sul libretto di risparmio intestato alla medesima era il

7.

ottobre 1999 di fr. 14 341.25 ma che il 31 dicembre 1994 era di fr. 110 471.89. Tra

l'8 ottobre 1994 e il 7 ottobre 1999 __________ aveva bensì beneficiato di

entrate per complessivi fr. 134 871.– (rendita AVS e rendita da previdenza professionale), ma

durante il medesimo periodo si registravano uscite di fr. 137 220.– in

seguito al ricovero nella casa per anziani (compresa l'assicurazione RC), di

fr. 14 361.30 per il premio della cassa malati, di fr. 3000.– per un

versamento al figlio AO 1, di fr. 4000.– per un onorario dovuto a un avvocato e

di fr. 3303.45 per spese dentarie. Calcolato un asse successorio di fr. 83 458.15,

comprese le donazioni al nipote AP 1, il Pretore ha stabilito così una porzione

legittima in favore dell'attore di fr. 62 593.50 (¾ di fr. 83 458.15). E

siccome quest'ultimo aveva già ricevuto il saldo del deposito sul libretto di

risparmio della madre (fr. 14 341.25), la quota legittima di lui risultava lesa nella misura di

fr. 48 252.25. Donde l'accoglimento dell'azione principale entro tali

limiti. Il Pretore non ha tenuto conto invece della quota di proprietà

(⅝) sulla particella n. 2394 donata il 29 luglio 1996 dalla disponente al

figlio, il computo di tale liberalità nella successione presupponendo a suo

parere un'azione di riduzione, esperibile solo da un erede legittimo, mentre il

convenuto non può essere considerato tale.

3.

Le

voci e le somme considerate dal Pretore per determinare l'asse successorio di

fr. 83 458.15 non sono litigiose. Contestato è il fatto che il primo

giudice non abbia incluso fra gli attivi dell'eredità la donazione di __________

al figlio consistente nella quota di comproprietà (⅝) sulla particella n.

2394.

Secondo l'appellante, la porzione legittima dipende dal valore

complessivo della successione, sicché a torto il Pretore ha omesso di

considerare la donazione. Che egli sia legittimato o no a introdurre un'azione

di riduzione poco importa, trattandosi unicamente di applicare nella fattispecie

un metodo di calcolo previsto dalla legge. Del resto, soggiunge l'appellante,

solo procedendo in tal modo si rispetta la libertà di disporre di cui ha

usufruito __________.

4.

L'entità

di una successione non comprende solo i beni del defunto al momento del decesso

(art. 474 cpv. 1 CC), dedotti i debiti, le spese funerarie, di apposizione dei

sigilli e d'inventario, come pure le spese per il mantenimento durante un mese

delle persone conviventi col defunto (art. 474 cpv. 2 CC), ma anche gli

eventuali crediti in esito allo scioglimento del regime matrimoniale

(Staehelin in: Basler Kommentar,

ZGB II, 2ª edizione, n. 1 ad art. 474 con riferimenti), i beni soggetti

a collazione (art. 626 CC; Weimar in:

Berner Kommentar, edizione 2000, n. 35 ad art. 474 CC) e le liberalità tra vivi

soggette a riduzione (art. 475 CC). Di queste ultime fanno parte tutte le

liberalità suscettibili di riduzione, indipendentemente dal fatto che un'azione

di riduzione sia o non sia stata promossa (Piotet,

Droit successoral, in: Traité de droit privé suisse, vol. IV, Friburgo

1975, pag. 410, § 62). Di conseguenza, per determinare la porzione legittima si

riuniscono anzitutto alla massa successoria, fittiziamente, le liberalità tra vivi.

Che il beneficiario sia o non sia tenuto a restituzioni non interessa questo

stadio della procedura (Staehelin,

op. cit., n. 3 ad art. 475 CC; Rep. 1970 pag. 246). Nel computo è di rilievo

ogni liberalità che potrebbe oggettivamente soggiacere a riduzione (Rep. 1982

pag. 96).

5.

Contrariamente

a quanto reputa il Pretore (sentenza impugnata, consid. 5) e a quanto ribadisce

l'attore in appello (osservazioni, pag. 3 in alto), che nella fattispecie un'azione

di riduzione non sia stata intentata non è un motivo per escludere una liberalità

dal calcolo della successione. Come si è appena visto, un'azione del genere non

ha alcuna incidenza sulla “riunione fittizia” delle liberalità tra vivi cui si

deve procedere per il calcolo del compendio successorio. Che l'appellante,

nipote della testatrice, non sia erede legittimo (art. 457 segg. CC), ma

semplice legatario, e non sia quindi legittimato a promuovere azione di

riduzione poco giova. La censura dell'appellante, secondo cui il Pretore ha

escluso a torto la nota donazione dall'asse successorio si rivela pertanto

fondata. Ciò posto, occorre esaminare le conseguenze di tale omissione.

6.

L'art.

475.

CC, a mente del quale “le liberalità fra vivi sono computate nella sostanza

in quanto sono soggette all'azione di riduzione”, rinvia all'art. 527 CC

(Weimar, op. cit., n. 3 ad art.

475.

CC). Tale norma assoggetta a riduzione le liberalità fatte

in acconto della quota ereditaria per causa di nozze, corredo o cessione di

beni, in quanto non siano soggette a collazione (n. 1), i contratti di fine e

rinuncia d'eredità (n. 2), le donazioni liberamente revocabili e quelle fatte

dal disponente negli ultimi cinque anni precedenti alla di lui morte,

eccettuati i regali d'uso (n. 3), come pure le alienazioni fatte dal disponente

con la manifesta intenzione di eludere le disposizioni sulla legittima (n. 4).

Nelle previsioni dell'art. 527 n. 3 CC rientrano le donazioni in favore di un

erede non indispensabili alla di lui sussistenza, oltre a quelle in favore di

terzi che non hanno la qualità di erede (DTF 107 II 131 consid. 3b; Weimar, op. cit., n. 11 e 19 ad art.

475.

CC).

7.

Nella

fattispecie l'attore non ha mai contestato di avere ricevuto in donazione dalla

madre la quota di comproprietà sulla particella n. 2394 (replica, n. 2 pag. 3;

conclusioni, n. 5 pag. 4; il fatto è anzi ammesso in appello: osservazioni, n.

1.

pag. 4 con riferimento all'appello, n. 1 pag. 2). Né potrebbe essere

diversamente, evincendosi dagli atti che mediante contratto di divisione ereditaria

parziale del 29 luglio 1996 __________ ha rinunciato in favore del figlio a

qualsiasi pretesa riguardante la particella (doc. CC, 2° e 3° foglio). Il fondo

apparteneva in precedenza al defunto marito della disponente, padre dell'attore

(doc. BB), il quale aveva disposto in favore della moglie una quota ereditaria

pari a cinque ottavi, lasciando la porzione legittima al figlio (doc. U: testamento

pubblico, pag. 2). La particella è poi passata in proprie­tà della comunione

ereditaria, composta di __________ e AO 1 (doc. BB, 1° foglio), e dopo lo

scioglimento di tale comunione all'attore (doc. CC, 1° e 2° foglio). Che quest'ultimo

abbia versato un corrispettivo non risulta. Quanto alla donazione, essa risale

a poco più di tre anni prima della morte di __________, né si ravvisano indizi

che inducano a scorgere un'alienazione nell'intento di garantire – o di

migliorare – il sostentamento dell'attore (cfr. Weimar, op. cit., n. 9 ad art. 475 CC). Essa

costituisce perciò una liberalità soggetta a riduzione giusta l'art. 527 n. 3

CC e rientra nella computo della successione.

8.

L'appellante

si duole di avere postulato a suo tempo una perizia sul valore venale della

particella n. 2394, che tuttavia il Pretore ha respinto. Egli rammenta di avere

stimato tale valore nella risposta in almeno fr. 180 000.–, rapportando il

valore donato dalla madre al figlio a fr. 112 500.– (⅝ di fr.

180.

000.–). Se non che, egli afferma, il valore è nel frattempo lievitato,

il fondo essendo stato venduto per il tramite di un'agenzia immobiliare al

prezzo di fr. 620 000.–. Donde una donazione che può essere stimata in circa fr. 387 500.– (⅝

di fr. 620 000.–) , il che permetterebbe di escludere una

lesione della porzione legittima spettante all'attore. Il convenuto chiede

pertanto che si assuma in appello la prova rifiutata dal Pretore. L'attore

obietta che la controparte allega fatti nuovi, per altro senza alcun riscontro

probatorio, e definisce inutile la perizia, la pretesa in questione non

rientrando nell'eredità.

Per

calcolare gli attivi di una successione fa stato il valore venale dei beni alla

morte del disponente (DTF 110 II 228 consid. 7b; Staehlin, op. cit., n. 2 e 14 ad art. 474 CC). Il valore

dichiarato a fini fiscali o nell'ambito dell'inventario della successione è

irrilevante. Che il fondo in rassegna sia stato venduto al prezzo (dichiarato

dall'appellante) di fr. 620 000.– dopo l'istruttoria, oltre a costituire un fatto nuovo (e come

tale irricevibile: art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), non interessa. Decisivo è il

valore venale della particella n. 2394 il 7 ottobre 1999, giorno in cui è

deceduta __________. A suo tempo il Pretore aveva respinto l'esecuzione di una

perizia su tale valore, fondandosi sul fallace presupposto che a tal fine il

convenuto dovesse essere legittimato a promuovere azione di riduzione

(ordinanza del 14 settembre 2001 nel fascicolo allegati). A parte la

motivazione errata, il risultato era corretto. L'importo di fr. 180 000.–

indicato dal convenuto (risposta, pag. 3, n. 2), invero, non è stato contestato

dall'attore (replica, pag. 2 e 3, n. 2). Doveva dunque presumersi ammesso (art.

170.

cpv. 2 CPC). Ne segue che per determinare il compendio successorio il Pretore

doveva dipartirsi dall'importo di fr. 112 500.– (⅝ di fr. 180 000.–),

corrispondente al valore della quota della particella n. 2394 donata dalla

madre al figlio.

9.

Secondo

l'art. 522 cpv. 1 CC gli eredi che non ottengono l'importo della loro legittima

possono pretendere che le disposizioni eccedenti la porzione disponibile siano

ridotte alla giusta misura. Dato quanto precede, il compendio successorio va

ricalcolato in fr. 195 958.15, comprendente l'importo di fr. 83 458.15 (incontestato:

sopra, consid. 3 in principio) aumentato di fr. 112 500.–. La porzione

legittima spettante a AO 1 corrisponde cosi a fr. 146 968.60 (¾ di fr. 195 958.15).

L'attore ha già ricevuto il noto fondo, del valore di fr. 112 500.–, e il

saldo di fr. 14 341.25 depositato sul libretto di risparmio n. __________ della Banca

dello Stato (doc. E), per complessivi fr. 126 841.25. La porzione legittima

è pertanto lesa nella misura di fr. 20 127.35 (fr. 146 968.60 ./. fr. 126 841.25).

L'appello va dunque accolto fino a concorrenza di tale somma e il dispositivo

n. 1 della sentenza impugnata riformato nel senso che il convenuto verserà

all'attore l'importo di fr. 20 127.35 con interessi al 5% dal 20 ottobre 2000.

10.

L'appellante

chiede anche la riforma del dispositivo n. 2 della sentenza impugnata (appello,

pag. 1) per vedere accogliere la sua riconvenzione e condannare AO 1 a

corrispondergli il legato di fr. 2000.– previsto nel testamento della zia. Ora,

per tacere del fatto che egli non si confronta minimamente con le argomentazioni

addotte dal Pretore, nell'appello egli si limita a sostenere che, computando il

valore della donazione fatta dalla disponente al figlio nel 1996, la porzione

legittima di quest'ultimo è ampiamente rispettata e quindi “trova applicazione

l'obbligo di versare il legato”. Se non che, quanto precede smentisce appieno

tale assunto. Pur computando nell'asse successorio il valore della quota della

particella n. 2394 donata dalla madre al figlio il 29 luglio 1996, infatti, la

porzione legittima di quest'ultimo risulta pur sempre lesa nella misura di fr.

20.

127.35 (sopra, consid. 9). Nulla giustifica quindi che l'attore

proceda al versamento del legato (art. 486 cpv. 1 CC). Su questo punto

l'appello è destinato alla reiezione.

11.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art.

148.

cpv. 2 CPC). Il convenuto ottiene causa vinta per sei decimi rispetto alla

spettanza dell'attore stabilita in prima sede (fr. 48 252.25), ma esce

sconfitto sulla riconvenzione (legato di fr. 2000.–). Nel complesso appare equo

pertanto addebitare a ciascuno la metà degli oneri processuali e compensare le

ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone una modifica del dispositivo

sugli oneri e le ripetibili di primo grado, nel senso che l'attore va ritenuto

soccombente per sei decimi, con obbligo di rifondere al convenuto un'indennità

per ripetibili ridotte.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così

riformato:

La petizione è parzialmente accolta, nel

senso che il convenuto è tenuto a versare all'attore fr. 20 127.35 con interessi al 5% dal 20 ottobre 2000.

La tassa di

giustizia fr. 2000.– e le spese di fr. 20.–, da anticipare dall'attore, sono

posti per sei decimi a carico di lui e per il resto a carico del convenuto, cui

l'attore rifonderà fr. 700.– per ripetibili ridotte.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

d'appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1050.–

b) spese fr. 50.–

fr. 1100.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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