11.2002.89
appello redatto in lingua non ufficiale
11 novembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2002.89
Data decisione, Autorità:
11.11.2004, ICCA
Titolo:
appello redatto in lingua non ufficiale
art. 117 cpv. 1 CPC-TI
art. 142 cpv. 3 CPC-TI
Incarto n.
11.2002.89
Lugano
11 novembre
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Fatti
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2001.345 (divorzio
su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 23 maggio 2001 da
AO1
(patrocinata dall' RA1 )
contro
AP1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 24 luglio 2002 presentato da AP1contro la sentenza emessa il 18
marzo 2002 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto
di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
AP1 (1981) e AO1 (1980) si sono sposati a __________(__________) il 3 febbraio
2000;
che dal
matrimonio è nato D__________, il 13 marzo 2001;
che il 23
maggio 2001 __________ ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, un'azione unilaterale di divorzio;
che,
statuendo il 18 marzo 2002 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore
ha pronunciato il divorzio, ha affidato il figlio alla madre, ha “sospeso il
diritto di visita del padre sul figlio ai sensi dei considerandi” e ha imposto
al convenuto il versamento di un contributo di mantenimento mensile per __________
di
fr. 400.–
oltre all'assegno familiare;
che AO1è
stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che la
predetta decisione è stata recapitata a AP1per rogatoria l'8 luglio 2002;
che
contro tale sentenza AP1ha introdotto un appello del 24 luglio 2002, redatto in
serbo;
che con
ordinanza dell'8 agosto 2002 l'allora presidente di questa Camera ha assegnato
all'appellante un termine di 15 giorni dal ricevimento dell'atto per presentare
una traduzione in italiano dell'appello e versare un anticipo per tasse e spese
di fr. 400.–, con l'avvertenza che, trascorso infruttuoso il termine, l'appello
Considerandi
sarebbe stato stralciato dai ruoli senza essere esaminato nel merito;
che il 13
agosto 2004 l'Ufficio federale di giustizia e polizia ha inviato una lettera dell'Ambasciata
svizzera di __________ con annesso un verbale del Tribunale municipale di __________
(__________), da cui risulta che l'ordinanza è stata notificata all'appellante;
che il
termine menzionato nella predetta ordinanza è scaduto senza esito;
e considerando
in diritto: che
per l'art. 8 cpv. 2 Cost. nessuno può essere discriminato, in particolare a
causa della sua lingua, la libertà di lingua essendo garantita (art. 18 Cost.);
che i
Cantoni designano le loro lingue ufficiali (art. 70 cpv. 2 Cost.);
che, nei
rapporti con le autorità la libertà di lingua è limitata dal principio della
lingua ufficiale;
che,
pertanto, non esiste di massima il diritto di comunicare con l'autorità in una
lingua diversa (RDAT 2002 I n. 48 pag. 298 con rinvii);
che nel
Ticino i processi devono imperativamente svolgersi in italiano, lingua ufficiale
del Cantone (art. 117 cpv. 1 CPC; Rep. 1987 pag. 149);
che il
giudice rinvia alla parte gli atti non redatti in italiano, assegnandole un
termine per sanare il difetto (art. 142 cpv. 3 CPC);
che nella
fattispecie l'appellante non ha inoltrato la traduzione del suo appello nel
termine assegnatogli l'8 agosto 2002 con la comminatoria di stralcio;
che egli
non ha nemmeno provveduto a versare l'anticipo richiesto, sicché l'appello va
tolto dai ruoli anche per tale motivo (art. 12 LTG);
che gli
oneri processuali andrebbero a carico di chi li ha provocati, ma che le particolarità
del caso inducono a prescindere eccezionalmente da ogni prelievo;
che non
si giustifica neppure di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello
non è stato intimato e non ha causato spese presumibili;
decreta: 1. L'appello
è stralciato dai ruoli per mancata traduzione e per mancato versamento
dell'anticipo.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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