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Decisione

11.2002.89

appello redatto in lingua non ufficiale

11 novembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2001.345 (divorzio

su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con petizione del 23 maggio 2001 da

AO1

(patrocinata dall' RA1 )

contro

AP1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 24 luglio 2002 presentato da AP1contro la sentenza emessa il 18

marzo 2002 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto

di Lugano, sezione 6;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

AP1 (1981) e AO1 (1980) si sono sposati a __________(__________) il 3 febbraio

2000;

che dal

matrimonio è nato D__________, il 13 marzo 2001;

che il 23

maggio 2001 __________ ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6, un'azione unilaterale di divorzio;

che,

statuendo il 18 marzo 2002 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore

ha pronunciato il divorzio, ha affidato il figlio alla madre, ha “sospeso il

diritto di visita del padre sul figlio ai sensi dei considerandi” e ha imposto

al convenuto il versamento di un contributo di mantenimento mensile per __________

di

fr. 400.–

oltre all'assegno familiare;

che AO1è

stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria;

che la

predetta decisione è stata recapitata a AP1per rogatoria l'8 luglio 2002;

che

contro tale sentenza AP1ha introdotto un appello del 24 luglio 2002, redatto in

serbo;

che con

ordinanza dell'8 agosto 2002 l'allora presidente di questa Camera ha assegnato

all'appellante un termine di 15 giorni dal ricevimento dell'atto per presentare

una traduzione in italiano dell'appello e versare un anticipo per tasse e spese

di fr. 400.–, con l'avvertenza che, trascorso infruttuoso il termine, l'appello

Considerandi

sarebbe stato stralciato dai ruoli senza essere esaminato nel merito;

che il 13

agosto 2004 l'Ufficio federale di giustizia e polizia ha inviato una lettera dell'Ambasciata

svizzera di __________ con annesso un verbale del Tribunale municipale di __________

(__________), da cui risulta che l'ordinanza è stata notificata all'appellante;

che il

termine menzionato nella predetta ordinanza è scaduto senza esito;

e considerando

in diritto: che

per l'art. 8 cpv. 2 Cost. nessuno può essere discriminato, in particolare a

causa della sua lingua, la libertà di lingua essendo garantita (art. 18 Cost.);

che i

Cantoni designano le loro lingue ufficiali (art. 70 cpv. 2 Cost.);

che, nei

rapporti con le autorità la libertà di lingua è limitata dal principio della

lingua ufficiale;

che,

pertanto, non esiste di massima il diritto di comunicare con l'autorità in una

lingua diversa (RDAT 2002 I n. 48 pag. 298 con rinvii);

che nel

Ticino i processi devono imperativamente svolgersi in italiano, lingua ufficiale

del Cantone (art. 117 cpv. 1 CPC; Rep. 1987 pag. 149);

che il

giudice rinvia alla parte gli atti non redatti in italiano, assegnandole un

termine per sanare il difetto (art. 142 cpv. 3 CPC);

che nella

fattispecie l'appellante non ha inoltrato la traduzione del suo appello nel

termine assegnatogli l'8 agosto 2002 con la comminatoria di stralcio;

che egli

non ha nemmeno provveduto a versare l'anticipo richiesto, sicché l'appello va

tolto dai ruoli anche per tale motivo (art. 12 LTG);

che gli

oneri processuali andrebbero a carico di chi li ha provocati, ma che le particolarità

del caso inducono a prescindere eccezionalmente da ogni prelievo;

che non

si giustifica neppure di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello

non è stato intimato e non ha causato spese presumibili;

decreta: 1. L'appello

è stralciato dai ruoli per mancata traduzione e per man­cato versamento

dell'anticipo.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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