11.2002.92
Divorzio: contributo alimentare per la moglie.
16 giugno 2006Italiano16 min
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Numero d'incarto:
11.2002.92
Data decisione, Autorità:
16.06.2006, ICCA
Titolo:
Divorzio: contributo alimentare per la moglie.
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO
DIVORZIO SU RICHIESTA COMUNE CON ACCORDO PARZIALE
PROVVIGIONE AD LITEM
REDDITO IPOTETICO
art. 125 CC
Incarto n.
11.2002.92
Lugano
16 giugno
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1998.121 (divorzio
su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Città promossa con istanza del 9 ottobre 1998 da
AO 1
(patrocinato dall' RA
2 )
contro
AP 1
(patrocinata dall' RA
1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 23 agosto 2002 presentato da AP 1 contro la sentenza
emessa il 5 luglio 2002 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
2. Se
dev'essere accolto l'appello del 23 agosto 2002 presentato da AP
1 contro il diniego dell'assistenza giudiziaria;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1959) e AP 1 (1960), cittadina mauriziana, si sono sposati a __________
(__________) il 17 luglio 1987. Al momento del matrimonio essi avevano già una
figlia, M__________, nata il 19 ottobre 1985. Nel settembre del 1987 moglie e
figlia hanno raggiunto il marito a __________, dove la famiglia si è stabilita.
Il marito è funzionario cantonale, la moglie ¿ che prima di sposarsi lavorava
nel settore turistico ¿ non ha svolto attività lucrativa durante la comunione
domestica. L'8 luglio 1996 AP 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di
Locarno Città un tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 23 settembre successivo. I coniugi si
sono separati nel marzo del 1997, quando il marito è
andato a vivere per conto proprio. Il 26 marzo 1998 AP 1 ha dato alla luce un
figlio, W__________. Disconosciuto dal marito (sentenza 18 novembre 1998 del
Pretore della giurisdizione di Locarno Città), il figlio è poi stato
riconosciuto da __________.
B. Nel
frattempo, il 10 febbraio 1998, AP 1 ha promosso un'istanza a tutela
dell'unione coniugale. All'udienza del 31 marzo 1998 le parti si sono intese
nel senso che il marito avrebbe versato un contributo mensile per la moglie di
fr. 2900.¿ e uno per la figlia di fr. 980.¿. L'8 giugno 1998 è decaduto infruttuoso
anche un secondo tentativo di conciliazione, chiesto da AO 1. Quest'ultimo ha
promosso il 9 ottobre 1998 azione di divorzio, offrendo un contributo mensile
per la figlia di fr. 895.¿ fino al sedicesimo anno d'età e di fr. 1100.¿ in
seguito, assegni familiari compresi. Nella sua risposta del 1° dicembre
1998 AP 1 ha aderito al principio del divorzio e al contributo alimentare per
la figlia, ma ha rivendicato anche un contributo per sé di fr. 3800.¿ mensili e
il versamento di una provvigione ad litem di fr. 5000.¿ o, in subordine,
il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. All'udienza preliminare del 22 febbraio 1999 i coniugi hanno
convenuto di mantenere in via provvisionale, pendente causa, l'assetto fissato
il 31 marzo 1998 nell'ambito della procedura a tutela dell'unione coniugale.
C. Entrato
in vigore il nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del
5 gennaio
2000 il Pretore ha deciso di trattare l'azione nelle forme del divorzio su
richiesta comune con accordo parziale. Ha quindi conferito alle parti la
possibilità di formulare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal
cambiamento legislativo. Entrambi i coniugi hanno compendiato le loro richieste
in memoriali del 17 gennaio 2000. Sentiti il 2 febbraio 2000, essi hanno confermato
l'intenzione di divorziare e di raggiungere un accordo sulle conseguenze del
divorzio, demandando al giudice la decisione sui punti che sarebbero rimasti
litigiosi. Il 21 febbraio 2001 AO 1 e AP 1 hanno sottoposto al Pretore
un'istanza comune di divorzio con accordo parziale, munita di una convenzione
da loro firmata. Con ordinanza del 5 marzo 2001 il Pretore ha assegnato loro il
termine di due mesi di riflessione, scaduto il quale tutt'e due i coniugi hanno
ribadito la volontà di divorziare, confermando il contenuto della convenzione sottoscritta
e demandando al Pretore il giudizio sul contributo alimentare per la moglie.
D. Il
31 ottobre 2001, nel corso dell'istruttoria, AO 1 ha postulato la soppressione dal
1° novembre 2001 del contributo provvisionale per la moglie, facendo valere che
questa viveva con __________, padre di W__________, e avrebbe dovuto trovare un'attività
lucrativa, la figlia M__________ avendo compiuto nel frattempo 16 anni. All'udienza
del 19 novembre 2001, indetta per la discussione, AO 1 ha sollecitato la revoca
del contributo provvisionale retroattivamente dal 1° maggio 2001, data alla
quale risaliva la convivenza della moglie con __________, postulando in
subordine la riduzione dell'importo a fr. 1865.¿ mensili. AP 1 si è opposta alla
richiesta. Con decreto cautelare (¿sentenza¿) del 5 aprile 2002 il Pretore ha
parzialmente accolto l'istanza e ha ridotto il contributo litigioso da fr.
2900.¿ a fr. 1400.¿ mensili dal 1° novembre 2001. Un appello introdotto da AP 1
contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza del 4 settembre
2003 (inc. 11.2002.45).
E. Esperita
l'istruttoria della procedura
di divorzio, nel suo memoriale conclusivo del 4 giugno 2002 AO 1 si è opposto
al versamento di qualsiasi contributo alimentare per la moglie, mentre quest'ultima
ha chiesto un contributo in suo favore di fr. 4222.¿ mensili fino all'aprile del 2008 e di fr. 2722.¿ fino al
marzo del 2014. Statuendo con sentenza del 5 luglio 2002, il Pretore ha sciolto
il matrimonio e ha omologato la convenzione sugli effetti del divorzio,
riconoscendo a AP 1 fr. 112 381.¿ sulla prestazione d'uscita accumulata dal marito durante il matrimonio e fr. 1400.¿
mensili a titolo di contributo alimentare per sé fino al 30 agosto 2002. Le
spese con una tassa di giustizia di fr. 1800.¿ sono state poste per un quarto a
carico di AO 1 e per il resto a carico di AP 1, tenuta a rifondere al marito
fr. 2800.¿ per ripetibili ridotte. La richiesta di assistenza giudiziaria di AP
1 è stata respinta.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 23 agosto 2002 per
ottenere che, accordatole il beneficio dell'assistenza giudiziaria, il contributo alimentare in suo favore sia
aumentato a fr. 4222.¿ mensili fino all'aprile del 2008 e a fr. 2722.¿ fino al marzo del 2014. Contro il
diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorta lo stesso giorno con un
appello nel quale postula la concessione del beneficio litigioso. Nelle sue
osservazioni del 30 agosto 2002 AO 1 conclude per il rigetto dell'assistenza
giudiziaria e, il 24 settembre 2002, per la reiezione dell'appello. Con istanza del 22 ottobre 2002 AO
1 ha chiesto altresì alla Camera di revocare le misure provvisionali adottate
dal Pretore con decreto del 5 aprile 2002, ovvero la soppressione del
contributo alimentare cautelare per la moglie. Con ordinanza del 23 ottobre
2002 l'ex presidente di questa
Camera ha trasmesso l'istanza per competenza al Pretore, sospendendo la
procedura di appello. Con decreto del 7 novembre 2002 il primo giudice ha poi soppresso
il contributo provvisionale in favore di AP 1 stabilito con decreto cautelare
del 5 aprile 2002.
Considerandi
in diritto: I. Sull'appello
in materia di divorzio
1.
I
processi di divorzio che all'entrata
in vigore della nuova legge (1° gennaio 2000) dovevano ancora essere giudicati
da un'autorità cantonale, foss'anche di secondo grado, sono disciplinati
dal nuovo diritto (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Il Pretore e le parti,
per altro, si sono fondati sul medesimo principio. Il divorzio, l'affidamento della figlia minorenne e il
contributo per la stessa, il diritto di visita, la liquidazione del regime
matrimoniale, il riparto della previdenza professionale sono passati in
giudicato e hanno assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; Frankhauser in: Schwenzer, FamKommentar
Scheidung, Berna 2005, n. 9 ad art. 148 CC). Litigioso rimane il contributo
alimentare per la moglie, cui il Pretore ha riconosciuto fr. 1400.¿ mensili
fino al 31 agosto 2002 (quando W__________, nato il 26 marzo 1998, ha cominciato
a frequentare la scuola dell'infanzia), mentre l'interessata rivendica fr.
4222.
¿ mensili fino al 30 aprile 2008 (6° anno di W__________) e fr. 2722.¿ mensili
fino al marzo del 2014 (16° anno).
2.
I
criteri per l'erogazione di un
contributo alimentare sulla base dell'art. 125 CC sono già stati enunciati dal Pretore (sentenza, consid.
3). Al riguardo basti rammentare che, così com'è concepito, l'obbligo
dell'art. 125 cpv. 1 CC si
fonda soprattutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado
di autonomia che si può esigere da lui, in particolare dalla sua capacità di
intraprendere un'attività
professionale o di riprendere un'attività professionale interrotta durante il matrimonio. Sotto il
profilo finanziario occorre considerare anzitutto il reddito effettivo dei
coniugi, ma anche quello ch'essi
potrebbero conseguire dimostrando buona volontà o facendo prova di ragionevole
sforzo (DTF 128 III 5 consid. 4a).
3.
Il
Pretore ha dato per riprodotte nella sentenza impugnata le motivazioni addotte
nel decreto cautelare 5 aprile 2002, accertando che la vita in comune dei
coniugi era durata dieci anni e che il riparto dei compiti assunto durante la
comunione domestica era frutto, almeno fino all'età scolastica della figlia M__________, di un accordo comune. Se
non che ¿ egli ha continuato ¿ al momento del divorzio la figlia aveva 16 anni compiuti
e la moglie, che prima del matrimonio lavorava nel settore turistico, non risultava
essere impedita dal trovare un'attività
lucrativa. Quanto alla nascita del figlio non comune W__________, essa non
doveva penalizzare il marito, senza dimenticare che dal settembre del 2002 il
bambino avrebbe frequentato la scuola dell'infanzia (sentenza impugnata, pag. 7 a metà). Dopo di allora non giustificava
più, quindi, contributo di sorta.
4.
L'appellante contesta che le possa essere
computato un reddito potenziale sin dal 1° settembre 2002, sottolineando di non
avere esercitato alcuna attività lucrativa durante la vita in comune, di non
avere alcuna formazione professionale e di dover accudire tuttora a W__________.
A suo avviso, poco importa che l'ex marito non sia padre del bambino. Distinguere
tra figli comuni e non comuni significherebbe ¿ a suo dire ¿ reintrodurre nel
nuovo diritto del divorzio la nozione di colpa, che il legislatore ha inteso
abolire. Inoltre il reddito del marito sarebbe senz'altro sufficiente per
finanziare due economie domestiche separate. Nulla osterebbe quindi a un
contributo alimentare per sé di fr. 4222.¿ mensili fino al decimo anno di W__________
e di fr. 2722.¿ mensili fino al sedicesimo.
5.
Nella
misura in cui riguarda l'ammontare del contributo, l'appello è irricevibile.
L'importo di fr. 1400.¿ mensili è stato ottenuto dal Pretore sottraendo dal fabbisogno minimo della
moglie (fr. 2900.¿ mensili: decreto cautelare del 5
aprile 2002, consid. 8c in fine) il reddito ipotetico di fr. 1500.¿ netti. Come
l'appellante giunga alla cifra di fr. 4222.¿ mensili fino al 30 aprile 2008 e
di fr. 2722.¿ mensili fino al marzo del 2014 non si evince dall'appello, il cui
contenuto verte unicamente sulla capacità lucrativa dell'interessata. Né
incombe alla Camera, in questioni rette dal principio dispositivo come la
definizione del contributo alimentare per un coniuge (Hausheer/Spycher/Kocher/Brunner, Handbuch des Unterhaltsrechts,
Berna 1997, pag. 599 n. 11.64 in fine), indagare d'ufficio. L'unico punto da
vagliare nell'ambito dell'attuale rimedio giuridico è quello di sapere se l'interessata
fosse in grado di guadagnare fr. 1500.¿ netti mensili dal 1° settembre 2002 (onde
il contributo alimentare di fr. 1400.¿ mensili fino al 31 agosto 2002 stabilito
dal Pretore) o se tale capacità lucrativa andasse posticipata, come l'appellante
reputa.
6.
L'appellante sostiene che, con un figlio di
quattro anni (al momento in cui ha statuito il Pretore), essa non poteva essere
tenuta a intraprendere un'attività
lucrativa sin dal 1° settembre 2002. L'argomento è infondato. Questa Camera ha
già avuto modo di rammentare nella sentenza del 4 settembre 2003 in materia
provvisionale che l'impedimento
al lavoro di un coniuge dovuto alla nascita di un figlio non comune concepito
senza il consenso dell'altro coniuge non è un pregiudizio economico derivante
dal matrimonio (RtiD II-2004 pag. 607 consid. 9 con riferimenti). Nella
fattispecie il marito non risulta avere consentito al concepimento di W__________,
né l'appellante pretende il contrario. Egli non può quindi essere tenuto a
sussidiare indirettamente il mantenimento del bambino. Quanto al concetto di
colpa evocato dall'appellante, nella
fattispecie esso non è di alcuna pertinenza.
7.
Ciò posto, la questione è di sapere se il reddito potenziale di fr.
1500.
¿ netti mensili stimato dal Pretore sia adeguato. Ora, nel settembre del 2002 l'interessata aveva 42 anni e risultava
godere di buona salute. Essa non pretende ¿ né si desume dagli atti ¿ che nel
frattempo siano subentrati mutamenti sotto questo profilo. È vero che l'appellante
non poteva più fare assegnamento sulla sua (imprecisata) occupazione nel
settore turistico. Essa poteva attivarsi però nella ricerca di un impiego non
specializzato, come ad esempio quello di telefonista (essa
parla il francese, sua lingua madre, e l'italiano). Ma anche solo come collaboratrice domestica essa avrebbe potuto
guadagnare almeno fr. 2400.¿ netti mensili (art. 22 del contratto
normale per il personale domestico: FU 102/2000 del 22 dicembre 2000, pag. 7434).
Il reddito virtuale di fr. 1500.¿ netti mensili stimato dal Pretore appare
dunque prudenziale. Al proposito l'appello manca di
consistenza.
8.
L'appellante obietta che, comunque sia, le
entrate del marito sono sufficienti per finanziare due economie domestiche
separate. L'assunto è fuori luogo, come del resto la citazione di dottrina.
La circostanza che il reddito di una parte basti per sovvenzionare due economie
domestiche separate è di rilievo, se mai, nel quadro di misure provvisionali o
a protezione dell'unione coniugale (cfr. RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4b). Non
rientra lontanamente, invece, tra i criteri atti a determinare se un coniuge
debba intraprendere o estendere un'attività lavorativa dopo il divorzio.
9.
Per
quanto riguarda la decorrenza dal settembre 2002, il Pretore ha ritenuto che
l'interessata, separata da quattro anni, divorziata da due mesi, con la figlia
M__________ di 16 anni compiuti (il 19 ottobre 2001) e con il figlio non comune
alla scuola dell'infanzia, potesse trovare un lavoro idoneo per tale data.
L'opinione
sfugge alla critica, tanto più che ¿ come ha ricordato questa Camera nella
sentenza del 4 settembre 2003 (consid. 8) ¿ al momento in cui il marito ha chiesto
il divorzio (ottobre del 1998), l'appellante sapeva che il destino del
matrimonio era segnato. Certo, nel marzo 1998 è nato W__________ e ¿ secondo giurisprudenza
¿ la donna che, con un figlio nato fuori dal matrimonio, deve intraprendere un'attività
lavorativa ha diritto a un breve termine transitorio per consentire l'instaurarsi
di relazioni fra madre e figlio (DTF 129 III 420 consid. 2.2). Se non che, nel
settembre del 2002 W__________ aveva ormai quattro anni e
avrebbe
frequentato la scuola dell'infanzia. L'appellante aveva avuto tutto il tempo,
dunque, per instaurare con il figlio adeguate relazioni personali. Infondato, l'appello
si rivela quindi destinato all'insuccesso anche a quest'ultimo riguardo.
II. Sull'appello
in materia di assistenza giudiziaria
10.
La
legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) si applica
solo alle domande introdotte dopo la sua entrata in vigore (art. 37 Lag), avvenuta il 30 luglio 2002
(BU 2002 pag. 213). In concreto la richiesta di
assistenza risale al 1° dicembre 1998, sicché nella fattispecie fa stato il
vecchio diritto. E secondo la legge anteriore il giudice rifiutava l'assistenza
giudiziaria con decreto (art. 158 cpv. 2 vCPC), appellabile nel termine
ordinario (art. 96 cpv. 3 CPC), ovvero entro venti giorni. Sotto questo profilo
l'appello, tempestivo, è dunque ricevibile.
11.
Il
Pretore ha respinto in concreto il gratuito patrocinio con l'argomento che, essendosi
la richiedente già vista attribuire una provvigione ad litem di fr. 5000.¿
senza obbligo di restituzione, non rimaneva spazio per l'assistenza
giudiziaria. L'appellante eccepisce
che il beneficio del gratuito patrocinio va concesso per le spese e l'onorario che, una volta tassata la nota professionale
del suo patrocinatore, non risultassero coperti dalla provvigione.
12.
Nelle
cause di divorzio o di separazione l'assistenza giudiziaria può essere chiesta
solo ove non sia possibile ottenere dal coniuge un'adeguata provvigione ad
litem. Per principio, infatti, i costi di una causa di divorzio o di
separazione sono a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello
Stato è puramente sussidiaria (Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, edizione
1993, n. 138 ad art. 159 CC; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2005.151 del 28
novembre 2005, consid. 3). Ove un coniuge possa chiedere una provvigione (o
un'ulteriore provvigione), l'assistenza giudiziaria non entra perciò in linea
di conto. Le ragioni per cui l'interessato rinunci ¿ o abbia rinunciato ¿ a una
simile possibilità poco sussidiano (sentenza del Tribunale federale 5P.395/2001
del 12 marzo 2002, consid. 2d). Nel caso in rassegna l'appellante non pretende
che le sarebbe stato impossibile conseguire dal marito una seconda provvigione
di causa. Il gratuito patrocinio non poteva così entrare in considerazione.
III. Sulle
spese e le ripetibili
13.
Gli oneri del giudizio odierno e le ripetibili seguono la soccombenza
dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di assistenza giudiziaria
in appello non può essere accolta, l'appello apparendo sin dall'inizio senza
probabilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Delle ristrettezze
economiche in cui versa l'appellante, ad ogni modo, si tiene calcolo nella
misura del possibile, contenendo l'ammontare della tassa di giustizia. Non si
prelevano spese invece per l'appello in materia di assistenza giudiziaria.
Quanto al dispositivo di prima sede sulla tassa di giustizia,
le spese e le ripetibili, esso è impugnato dall'appellante con l'argomento che
il Pretore avrebbe dovuto attenersi a quanto le parti avevano stipulato (metà
ciascuno) nella convenzione sugli effetti del divorzio. Così argomentando, essa
dimentica però che il Pretore ha dovuto statuire sulle conseguenze del divorzio rimaste litigiose, ponderando equamente il risultato
delle due procedure. Perché in simili circostanze il riparto delle spese e
delle ripetibili nella proporzione di uno a tre denoterebbe eccesso o abuso di
apprezzamento l'interessata non spiega. Nulla giustifica dunque di intervenire
al proposito.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello
in materia di divorzio è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.¿
b) spese fr.
50.¿
fr.
250.¿
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.¿ per
ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
4. L'appello in
materia di assistenza giudiziaria è respinto.
5. Non si
riscuotono tasse o spese in relazione a tale appello.
6. Intimazione:
¿ ;
¿ .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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