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Decisione

11.2002.92

Divorzio: contributo alimentare per la moglie.

16 giugno 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.1998.121 (divorzio

su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di

Locarno Città promossa con istanza del 9 ottobre 1998 da

AO 1

(patrocinato dall' RA

2 )

contro

AP 1

(patrocinata dall' RA

1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 23 agosto 2002 presentato da AP 1 contro la sentenza

emessa il 5 luglio 2002 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

2. Se

dev'essere accolto l'appello del 23 agosto 2002 presentato da AP

1 contro il diniego dell'assistenza giudiziaria;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1959) e AP 1 (1960), cittadina mauriziana, si sono sposati a __________

(__________) il 17 luglio 1987. Al momento del matrimonio essi avevano già una

figlia, M__________, nata il 19 ottobre 1985. Nel settembre del 1987 moglie e

figlia hanno raggiunto il marito a __________, dove la famiglia si è stabilita.

Il marito è funzionario cantonale, la moglie ¿ che prima di sposarsi lavorava

nel settore turistico ¿ non ha svolto attività lucrativa durante la comunione

domestica. L'8 luglio 1996 AP 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di

Locarno Città un tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il 23 settembre successivo. I coniugi si

sono separati nel marzo del 1997, quando il marito è

andato a vivere per conto proprio. Il 26 marzo 1998 AP 1 ha dato alla luce un

figlio, W__________. Disconosciuto dal marito (sentenza 18 novembre 1998 del

Pretore della giurisdizione di Locarno Città), il figlio è poi stato

riconosciuto da __________.

B. Nel

frattempo, il 10 febbraio 1998, AP 1 ha promosso un'istanza a tutela

dell'unione coniugale. All'udienza del 31 marzo 1998 le parti si sono intese

nel senso che il marito avrebbe versato un contributo mensile per la moglie di

fr. 2900.¿ e uno per la figlia di fr. 980.¿. L'8 giugno 1998 è decaduto infrut­tuoso

anche un secondo tentativo di conciliazione, chiesto da AO 1. Quest'ultimo ha

promosso il 9 ottobre 1998 azione di divorzio, offrendo un contributo mensile

per la figlia di fr. 895.¿ fino al sedicesimo anno d'età e di fr. 1100.¿ in

seguito, assegni familiari compresi. Nella sua risposta del 1° dicembre

1998 AP 1 ha aderito al principio del divorzio e al contributo alimentare per

la figlia, ma ha rivendicato anche un contributo per sé di fr. 3800.¿ mensili e

il versamento di una provvigione ad litem di fr. 5000.¿ o, in subordine,

il beneficio dell'assistenza

giudiziaria. All'udienza preliminare del 22 febbraio 1999 i coniugi hanno

convenuto di mantenere in via provvisionale, pendente causa, l'assetto fissato

il 31 marzo 1998 nell'ambito della procedura a tutela dell'unione coniugale.

C. Entrato

in vigore il nuovo diritto del divorzio, con ordinanza del

5 gennaio

2000 il Pretore ha deciso di trattare l'azione nelle forme del divorzio su

richiesta comune con accordo parziale. Ha quindi conferito alle parti la

possibilità di formulare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal

cambiamento legislativo. Entrambi i coniugi hanno compendiato le loro richieste

in memoriali del 17 gennaio 2000. Sentiti il 2 febbraio 2000, essi hanno confermato

l'intenzione di divorziare e di raggiungere un accordo sulle conseguenze del

divorzio, demandando al giudice la decisione sui punti che sarebbero rimasti

litigiosi. Il 21 febbraio 2001 AO 1 e AP 1 hanno sottoposto al Pretore

un'istanza comune di divorzio con accordo parziale, munita di una convenzione

da loro firmata. Con ordinanza del 5 marzo 2001 il Pretore ha assegnato loro il

termine di due mesi di riflessione, scaduto il quale tutt'e due i coniugi hanno

ribadito la volontà di divorziare, confermando il contenuto della convenzione sottoscritta

e demandando al Pretore il giudizio sul contributo alimentare per la moglie.

D. Il

31 ottobre 2001, nel corso dell'istruttoria, AO 1 ha postulato la soppressione dal

1° novembre 2001 del contributo provvisionale per la moglie, facendo valere che

questa viveva con __________, padre di W__________, e avrebbe dovuto trovare un'attività

lucrativa, la figlia M__________ avendo compiuto nel frattempo 16 anni. All'udienza

del 19 novembre 2001, indetta per la discussione, AO 1 ha sollecitato la revoca

del contributo provvisionale retroattivamente dal 1° maggio 2001, data alla

quale risaliva la convivenza della moglie con __________, postulando in

subordine la riduzione dell'importo a fr. 1865.¿ mensili. AP 1 si è opposta alla

richiesta. Con decreto cautelare (¿sentenza¿) del 5 aprile 2002 il Pretore ha

parzialmente accolto l'istanza e ha ridotto il contributo litigioso da fr.

2900.¿ a fr. 1400.¿ mensili dal 1° novembre 2001. Un appello introdotto da AP 1

contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza del 4 settembre

2003 (inc. 11.2002.45).

E. Esperita

l'istruttoria della procedura

di divorzio, nel suo memoriale conclusivo del 4 giugno 2002 AO 1 si è opposto

al versamento di qualsiasi contributo alimentare per la moglie, mentre quest'ultima

ha chiesto un contributo in suo favore di fr. 4222.¿ mensili fino all'aprile del 2008 e di fr. 2722.¿ fino al

marzo del 2014. Statuendo con sentenza del 5 luglio 2002, il Pretore ha sciolto

il matrimonio e ha omologato la convenzione sugli effetti del divorzio,

riconoscendo a AP 1 fr. 112 381.¿ sulla prestazione d'uscita accumulata dal marito durante il matrimonio e fr. 1400.¿

mensili a titolo di contributo alimentare per sé fino al 30 agosto 2002. Le

spese con una tassa di giustizia di fr. 1800.¿ sono state poste per un quarto a

carico di AO 1 e per il resto a carico di AP 1, tenuta a rifondere al marito

fr. 2800.¿ per ripetibili ridotte. La richiesta di assistenza giudiziaria di AP

1 è stata respinta.

F. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 23 agosto 2002 per

ottenere che, accordatole il beneficio dell'assistenza giudiziaria, il contributo alimentare in suo favore sia

aumentato a fr. 4222.¿ mensili fino all'aprile del 2008 e a fr. 2722.¿ fino al marzo del 2014. Contro il

diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorta lo stesso giorno con un

appello nel quale postula la concessione del beneficio litigioso. Nelle sue

osservazioni del 30 agosto 2002 AO 1 conclude per il rigetto dell'assistenza

giudiziaria e, il 24 settembre 2002, per la reiezione dell'appello. Con istanza del 22 ottobre 2002 AO

1 ha chiesto altresì alla Camera di revocare le misure provvisionali adottate

dal Pretore con decreto del 5 aprile 2002, ovvero la soppressione del

contributo alimentare cautelare per la moglie. Con ordinanza del 23 ottobre

2002 l'ex presidente di questa

Camera ha trasmesso l'istanza per competenza al Pretore, sospendendo la

procedura di appello. Con decreto del 7 novembre 2002 il primo giudice ha poi sop­presso

il contributo provvisionale in favore di AP 1 stabilito con decreto cautelare

del 5 aprile 2002.

Considerandi

in diritto: I. Sull'appello

in materia di divorzio

1.

I

processi di divorzio che all'entrata

in vigore della nuova legge (1° gennaio 2000) dovevano ancora essere giudicati

da un'autorità cantonale, foss'anche di secondo grado, sono disciplinati

dal nuovo diritto (art. 7b cpv. 1 tit. fin. CC). Il Pretore e le parti,

per altro, si sono fondati sul medesimo principio. Il divorzio, l'affidamento della figlia minorenne e il

contributo per la stessa, il diritto di visita, la liquidazione del regime

matrimoniale, il riparto della previdenza professionale sono passati in

giudicato e hanno assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; Frankhauser in: Schwenzer, FamKommentar

Scheidung, Berna 2005, n. 9 ad art. 148 CC). Litigioso rimane il contributo

alimentare per la moglie, cui il Pretore ha riconosciuto fr. 1400.¿ mensili

fino al 31 agosto 2002 (quando W__________, nato il 26 marzo 1998, ha cominciato

a frequentare la scuola dell'infanzia), mentre l'interessata rivendica fr.

4222.

¿ mensili fino al 30 aprile 2008 (6° anno di W__________) e fr. 2722.¿ mensili

fino al marzo del 2014 (16° anno).

2.

I

criteri per l'erogazione di un

contributo alimentare sulla base dell'art. 125 CC sono già stati enunciati dal Pretore (sentenza, consid.

3). Al riguardo basti rammentare che, così com'è concepito, l'obbligo

dell'art. 125 cpv. 1 CC si

fonda soprattutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado

di autonomia che si può esigere da lui, in particolare dalla sua capacità di

intraprendere un'attività

professionale o di riprendere un'attività professionale interrotta durante il matrimonio. Sotto il

profilo finanziario occorre considerare anzitutto il reddito effettivo dei

coniugi, ma anche quello ch'essi

potrebbero conseguire dimostrando buona volontà o facendo prova di ragionevole

sforzo (DTF 128 III 5 consid. 4a).

3.

Il

Pretore ha dato per riprodotte nella sentenza impugnata le motivazioni addotte

nel decreto cautelare 5 aprile 2002, accertando che la vita in comune dei

coniugi era durata dieci anni e che il riparto dei com­piti assunto durante la

comunione domestica era frutto, almeno fino all'età scolastica della figlia M__________, di un accordo comune. Se

non che ¿ egli ha continuato ¿ al momento del divorzio la figlia aveva 16 anni compiuti

e la moglie, che prima del matrimonio lavorava nel settore turistico, non risultava

essere impedita dal trovare un'attività

lucrativa. Quanto alla nascita del figlio non comune W__________, essa non

doveva penalizzare il marito, senza dimenticare che dal settembre del 2002 il

bambino avrebbe frequentato la scuola dell'infanzia (sentenza impugnata, pag. 7 a metà). Dopo di allora non giustificava

più, quindi, contributo di sorta.

4.

L'appellante contesta che le possa essere

computato un reddito potenziale sin dal 1° settembre 2002, sottolineando di non

avere esercitato alcuna attività lucrativa durante la vita in comune, di non

avere alcuna formazione professionale e di dover accudire tuttora a W__________.

A suo avviso, poco importa che l'ex marito non sia padre del bambino. Distinguere

tra figli comuni e non comuni significherebbe ¿ a suo dire ¿ reintrodurre nel

nuovo diritto del divorzio la nozione di colpa, che il legislatore ha inteso

abolire. Inoltre il reddito del marito sarebbe senz'altro sufficiente per

finanziare due economie domestiche separate. Nulla osterebbe quindi a un

contributo alimentare per sé di fr. 4222.¿ mensili fino al decimo anno di W__________

e di fr. 2722.¿ mensili fino al sedicesimo.

5.

Nella

misura in cui riguarda l'ammontare del contributo, l'appello è irricevibile.

L'importo di fr. 1400.¿ mensili è stato ottenuto dal Pretore sottraendo dal fabbisogno minimo della

moglie (fr. 2900.¿ mensili: decreto cautelare del 5

aprile 2002, consid. 8c in fine) il reddito ipotetico di fr. 1500.¿ netti. Come

l'appellante giunga alla cifra di fr. 4222.¿ mensili fino al 30 aprile 2008 e

di fr. 2722.¿ mensili fino al marzo del 2014 non si evince dall'appello, il cui

contenuto verte unicamente sulla capacità lucrativa dell'interessata. Né

incombe alla Camera, in questioni rette dal principio dispositivo come la

definizione del contributo alimentare per un coniuge (Hausheer/Spycher/Kocher/Brunner, Handbuch des Unter­halts­rechts,

Berna 1997, pag. 599 n. 11.64 in fine), indagare d'ufficio. L'unico punto da

vagliare nell'ambito dell'attuale rimedio giuridico è quello di sapere se l'interessata

fosse in grado di guadagnare fr. 1500.¿ netti mensili dal 1° settembre 2002 (onde

il contributo alimentare di fr. 1400.¿ mensili fino al 31 agosto 2002 stabilito

dal Pretore) o se tale capacità lucrativa andasse posticipata, come l'appellante

reputa.

6.

L'appellante sostiene che, con un figlio di

quattro anni (al momento in cui ha statuito il Pretore), essa non poteva essere

tenuta a intraprendere un'attività

lucrativa sin dal 1° settembre 2002. L'argomento è infondato. Questa Camera ha

già avuto modo di rammentare nella sentenza del 4 settembre 2003 in materia

provvisionale che l'impedimento

al lavoro di un coniuge dovuto alla nascita di un figlio non comune concepito

senza il consenso dell'altro coniuge non è un pregiudizio eco­nomico derivante

dal matrimonio (RtiD II-2004 pag. 607 consid. 9 con riferimenti). Nella

fattispecie il marito non risulta avere consentito al concepimento di W__________,

né l'appellante pretende il contrario. Egli non può quindi essere tenuto a

sussidiare indirettamente il mantenimento del bambino. Quanto al concetto di

colpa evocato dall'appellante, nella

fattispecie esso non è di alcuna pertinenza.

7.

Ciò posto, la questione è di sapere se il reddito potenziale di fr.

1500.

¿ netti mensili stimato dal Pretore sia adeguato. Ora, nel settembre del 2002 l'interessata aveva 42 anni e risultava

godere di buona salute. Essa non pretende ¿ né si desume dagli atti ¿ che nel

frattempo siano subentrati mutamenti sotto questo profilo. È vero che l'appellante

non poteva più fare assegnamento sulla sua (imprecisata) occupazione nel

settore turistico. Essa poteva attivarsi però nella ricerca di un impiego non

specializzato, come ad esempio quello di telefonista (essa

parla il francese, sua lingua madre, e l'italiano). Ma anche solo come collaboratrice domestica essa avrebbe potuto

guadagnare almeno fr. 2400.¿ netti mensili (art. 22 del contratto

normale per il personale domestico: FU 102/2000 del 22 dicembre 2000, pag. 7434).

Il reddito virtuale di fr. 1500.¿ netti mensili stimato dal Pretore appare

dunque prudenziale. Al proposito l'appello manca di

consistenza.

8.

L'appellante obietta che, comunque sia, le

entrate del marito sono sufficienti per finanziare due economie domestiche

separate. L'assunto è fuori luogo, come del resto la citazione di dottrina.

La circostanza che il reddito di una parte basti per sovvenzionare due economie

domestiche separate è di rilievo, se mai, nel quadro di misure provvisionali o

a protezione dell'unione coniugale (cfr. RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4b). Non

rientra lontanamente, invece, tra i criteri atti a determinare se un coniuge

debba intraprendere o estendere un'attività lavorativa dopo il divorzio.

9.

Per

quanto riguarda la decorrenza dal settembre 2002, il Pretore ha ritenuto che

l'interessata, separata da quattro anni, divorziata da due mesi, con la figlia

M__________ di 16 anni compiuti (il 19 ottobre 2001) e con il figlio non comune

alla scuola dell'infanzia, potesse trovare un lavoro idoneo per tale data.

L'opinione

sfugge alla critica, tanto più che ¿ come ha ricordato questa Camera nella

sentenza del 4 settembre 2003 (consid. 8) ¿ al momento in cui il marito ha chiesto

il divorzio (ottobre del 1998), l'appellante sapeva che il destino del

matrimonio era segnato. Certo, nel marzo 1998 è nato W__________ e ¿ secondo giurisprudenza

¿ la donna che, con un figlio nato fuori dal matrimonio, deve intraprendere un'attività

lavorativa ha diritto a un breve termine transitorio per consentire l'instaurarsi

di relazioni fra madre e figlio (DTF 129 III 420 consid. 2.2). Se non che, nel

settembre del 2002 W__________ aveva ormai quattro anni e

avrebbe

frequentato la scuola dell'infanzia. L'appellante aveva avuto tutto il tempo,

dunque, per instaurare con il figlio adeguate relazioni personali. Infondato, l'appello

si rivela quindi destinato all'insuccesso anche a quest'ultimo riguardo.

II. Sull'appello

in materia di assistenza giudiziaria

10.

La

legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) si applica

solo alle domande introdotte dopo la sua entrata in vigore (art. 37 Lag), avvenuta il 30 luglio 2002

(BU 2002 pag. 213). In concreto la richiesta di

assistenza risale al 1° dicembre 1998, sicché nella fattispecie fa stato il

vecchio diritto. E secondo la legge anteriore il giudice rifiutava l'assistenza

giudiziaria con decreto (art. 158 cpv. 2 vCPC), appellabile nel termine

ordinario (art. 96 cpv. 3 CPC), ovvero entro venti giorni. Sotto questo profilo

l'appello, tempestivo, è dunque ricevibile.

11.

Il

Pretore ha respinto in concreto il gratuito patrocinio con l'argomento che, essendosi

la richiedente già vista attribuire una provvigione ad litem di fr. 5000.¿

senza obbligo di restituzione, non rimaneva spazio per l'assistenza

giudiziaria. L'appellante eccepisce

che il beneficio del gratuito patrocinio va concesso per le spese e l'onorario che, una volta tassata la nota professionale

del suo patrocinatore, non risultassero coperti dalla provvigione.

12.

Nelle

cause di divorzio o di separazione l'assistenza giudiziaria può essere chiesta

solo ove non sia possibile ottenere dal coniuge un'adeguata provvigione ad

litem. Per principio, infatti, i costi di una causa di divorzio o di

separazione sono a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello

Stato è puramente sussidiaria (Hausheer/Reusser/Geiser

in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, edizione

1993, n. 138 ad art. 159 CC; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2005.151 del 28

novembre 2005, consid. 3). Ove un coniuge possa chiedere una provvigione (o

un'ulteriore provvigione), l'assistenza giudiziaria non entra perciò in linea

di conto. Le ragioni per cui l'interessato rinunci ¿ o abbia rinunciato ¿ a una

simile possibilità poco sussidiano (sentenza del Tribunale federale 5P.395/2001

del 12 marzo 2002, consid. 2d). Nel caso in rassegna l'appellante non pretende

che le sarebbe stato impossibile conseguire dal marito una seconda provvigione

di causa. Il gratuito patrocinio non poteva così entrare in considerazione.

III. Sulle

spese e le ripetibili

13.

Gli oneri del giudizio odierno e le ripetibili seguono la soccombenza

dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC). La richiesta di assistenza giudiziaria

in appello non può essere accolta, l'appello apparendo sin dall'inizio senza

probabilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Delle ristrettezze

economiche in cui versa l'appellante, ad ogni modo, si tiene calcolo nella

misura del possibile, contenendo l'ammontare della tassa di giustizia. Non si

prelevano spese invece per l'appello in materia di assistenza giudiziaria.

Quanto al dispositivo di prima sede sulla tassa di giustizia,

le spese e le ripetibili, esso è impugnato dall'appellante con l'argomento che

il Pretore avrebbe dovuto attenersi a quanto le parti avevano stipulato (metà

ciascuno) nella convenzione sugli effetti del divorzio. Così argomentando, essa

dimentica però che il Pretore ha dovuto statuire sulle conseguenze del divorzio rimaste litigiose, ponderando equamente il risultato

delle due procedure. Perché in simili circostanze il riparto delle spese e

delle ripetibili nella proporzione di uno a tre denoterebbe eccesso o abuso di

apprezzamento l'interessata non spiega. Nulla giustifica dunque di intervenire

al proposito.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello

in materia di divorzio è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.¿

b) spese fr.

50.¿

fr.

250.¿

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.¿ per

ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

4. L'appello in

materia di assistenza giudiziaria è respinto.

5. Non si

riscuotono tasse o spese in relazione a tale appello.

6. Intimazione:

¿ ;

¿ .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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