11.2002.93
accesso necessario su una strada che attraversa più fondi
13 dicembre 2004Italiano18 min
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Numero d'incarto:
11.2002.93
Data decisione, Autorità:
13.12.2004, ICCA
Titolo:
accesso necessario su una strada che attraversa più fondi
DIRITTO DI PASSO NECESSARIO
INDENNITÀ
LITISCONSORZIO NECESSARIO
PRESUPPOSTI O ECCEZIONI PROCESSUALI
art. 694 CC
art. 47 CPC-TI
art. 97 cf. 5 CPC-TI
Incarto n.
11.2002.93
Lugano
13 dicembre 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2001.26 (accesso
necessario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione
del 9 maggio 2001 da
AO 1
(patrocinati dall' RA 2 )
contro
AP 1 )
(patrocinata dall' RA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 19 agosto 2002 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 25
giugno 2002 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 e AO 1 hanno acquistato il 28 luglio 1997 da __________ le particelle n. 792
(336 m²) e n. 793 (48 m²) RFD di __________, scorporate dall'originaria particella
n. 146. I fondi, situati in collina, hanno un accesso veicolare dalla pubblica
via lungo una strada privata (via __________) che passa sulla particella
n. 152 (proprietà di __________ e di una comunione ereditaria composta di __________
e della stessa __________), sulla particella n. 671 (appartenente a una
comunione ereditaria composta di __________, __________ e __________), sulle
particelle n. 675 e 672 (proprietà di AP 1), sulla particella n. 712 (proprietà
di __________) e sulla particella n. 146 (appartenente a __________). La citata
particella n. 792 beneficia di un diritto di passo veicolare a carico delle
particelle n. 712 e 146, mentre la particella n. 793 fruisce di un analogo
diritto sulla sola particella n. 712. Sulle particelle n. 152, 671, 675, 672 e
712 è iscritto inoltre un onere di passo pubblico con veicoli a favore del Comune
di __________.
B. Il
22 luglio 1998 AO 1 e AO 1 hanno presentato al Comune di __________ una domanda
di costruzione per essere autorizzati a riattare e ampliare un rustico sulla
particella
n. 792. AP 1 ha formulato opposizione, facendo valere – tra l'altro
– che il fondo è privo di accesso. Il 7 dicembre 1999 il Comune ha rilasciato
la licenza edilizia, respingendo l'opposizione per il fatto che l'accesso è
garantito dal diritto di passo pubblico con veicoli a favore del Comune medesimo.
Contro tale decisione AP 1 ha ricorso al Consiglio di Stato. Questo,
interpellato l'ufficiale dei registri del Distretto di Locarno sulla portata
del passo pubblico, ha sospeso il 9 giugno 2000 la procedura, rinviando i comproprietari
“al competente foro civile alfine di promuovere le necessarie azioni di
accertamento, subordinatamente di conferimento dei diritti di passo e di
condotta necessari”.
C. Risultate infruttuose le trattative per giungere a una soluzione
della contesa, il 9 maggio 2001 AO 1 hanno convenuto AP 1 davanti al Pretore
della giurisdizione di Locarno Città, chiedendo che dietro versamento di fr.
500.– fosse riconosciuto alle loro particelle n. 792 e 793 un diritto di passo
necessario con ogni veicolo, da esercitare sulla nota strada privata, a carico
delle particelle n. 672 e 675. Nella sua risposta del 24 agosto 2001 la
convenuta ha proposto di respingere la petizione. Esperita l'istruttoria, le parti
hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo il 10 e 12 giugno 2002
memoriali conclusivi in cui hanno ribadito le loro posizioni.
D. Statuendo
il 25 giugno 2002, il Pretore ha accolto la petizione, ha riconosciuto a favore
delle particelle n. 792 e 793 un diritto di passo necessario con ogni veicolo a
carico delle particelle n. 672 e 675, da esercitare sulla strada privata
esistente (subalterno e della particella n. 672 e subalterno d
della n. 675), con obbligo per gli attori di versare alla convenuta,
contestualmente all'iscrizione nel registro fondiario, un'indennità di fr.
500.–. Gli attori sono stati abilitati a conseguire l'iscrizione del diritto di
passo nel registro fondiario dietro presentazione di una copia della sentenza
passata in giudicato e della prova dell'avvenuto versamento. Le spese, con una
tassa di giustizia di fr. 2200.–, sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del
19 agosto 2002 per ottenere che il giudizio impugnato sia annullato e la
petizione respinta o, in subordine, che l'indennità in suo favore sia portata a
fr. 106 000.–. In via ancor più subordinata essa chiede che gli oneri
processuali e le ripetibili siano posti integralmente a carico degli attori.
Nelle loro osservazioni del 27 settembre 2002 AO 1 propongono di respingere
l'appello in ordine, subordinatamente nel merito, e di confermare la sentenza
del Pretore.
Considerandi
in diritto: 1. Premesso
che dagli atti non risulta il valore della servitù per il fondo dominante né il
deprezzamento causato al fondo serviente giusta l'art. 9 cpv. 3 CPC, il Pretore
ha fissato il valore litigioso in fr. 106 000.–, pari all'indennità
chiesta dalla convenuta nel caso in cui la petizione fosse stata accolta (art.
13.
CPC). L'appellante sostiene che il valore è indeterminato, ma in ogni caso
superiore a fr. 380 000.–, ossia alla differenza tra quello dei fondi degli attori
urbanizzati (fr. 1000.– il m²) e non urbanizzati (fr. 10.– il m²). Tali
importi, tuttavia, non trovano riscontro agli atti, né constano essere di
pubblica notorietà. D'altro lato non si giustifica di ordinare una perizia sul
valore litigioso solo per commisurare gli oneri processuali e le ripetibili di
appello, tanto meno considerando che la sentenza non termina – come si vedrà
oltre – con un giudizio di merito. Ai fini del presente giudizio basti
accertare di conseguenza che il maggior valore ridondante alle particelle degli
attori dalla costituzione della servitù (art. 9 cpv. 3 CPC) è sicuramente, già
a prima vista, superiore a fr. 8000.–, l'ottenimento della licenza edilizia
dipendendo anche dall'esistenza di un accesso sufficiente (doc. C). Tempestivo,
sotto questo profilo l'appello è quindi ricevibile.
2.
Nelle
loro osservazioni gli attori contestano preliminarmente l'ammissibilità dell'appello,
sostenendo che il linguaggio “quasi incomprensibile” della convenuta viola il
loro diritto di essere sentiti e chiedono di dichiarare nullo il ricorso.
L'allegato inoltrato dall'appellante è redatto invero in un italiano assai
approssimato. Tuttavia non è dato a divedere – né gli appellati indicano – in
che modo le allegazioni della convenuta possano essere equivocate. Sia come
sia, e come si vedrà in appresso, l'accoglimento dell'appello è dovuto alla
mancanza di un presupposto processuale, che il giudice deve verificare
d'ufficio, di modo che gli attori non sono stati pregiudicati dalle
imprecisioni linguistiche contenute nel ricorso.
3.
Il
15.
gennaio 2003 gli attori hanno prodotto in questa sede copia del parere 18 dicembre
2002.
della Sezione del registro fondiario e di commercio in merito alla portata
del diritto di passo pubblico a favore del Comune di __________ iscritto a carico
delle particelle n. 152, 671, 675, 672 e 712. Quanto all'appellante, nel proprio
allegato essa menziona la prova del sopralluogo e chiede l'espletamento di una
perizia per l'accertamento dell'indennità. A prescindere dalla loro
ammissibilità, come si vedrà in appresso (consid. 9), tali prove sono in ogni
modo ininfluenti ai fini del presente giudizio. Nulla più osta, pertanto,
all'esame del gravame.
4.
Il
Pretore, accertato che il diritto pubblico non offre agli attori alcun mezzo
per ottenere un accesso alle loro particelle, ha escluso che possa essere loro
imputato il fatto che fino al 1981 – momento dello scorporo della particella
n. 749 – l'originaria particella n. 146, dalla quale derivano anche i fondi
degli attori medesimi, fruisse di un accesso proprio. Quanto al prospettato
accesso alternativo attraverso la particella n. 749, il primo giudice ha osservato
che la mancanza di accessibilità delle particelle n. 792 e 793 non è stata
causata dall'attuale proprietaria della particella n. 749. Ha rilevato
parimenti che il dislivello fra la strada situata su tale fondo e la quota cui
si trovano i fondi degli attori è tale da impedire la ragionevole edificazione
di una strada carrozzabile. Considerato dunque, oltre alla morfologia dei
luoghi, che la strada sui fondi della convenuta già esiste ed è tecnicamente
atta a sopportare il transito dei veicoli degli attori e che essi già beneficiano
di una servitù di passo veicolare a carico della particella n. 712 e
dell'autorizzazione da parte dei proprietari dei fondi n. 671 e 152, il Pretore
ha ritenuto giustificato il passo richiesto. Ha anche rilevato che il disturbo
per la convenuta sarebbe minimo, rispetto al grande interesse per gli attori di
raggiungere con veicoli la loro casa di vacanza e al notevole aggravio per la
particella n. 749. In merito all'indennità, il primo giudice ha sottolineato
che agli atti non figura elemento alcuno, tanto meno a suffragio della
richiesta della convenuta, cui incombeva l'onere di addurre i necessari
elementi di valutazione, sicché le ha accordato unicamente la somma di fr.
500.
– offerta dagli attori. In ragione dell'esagerata pretesa d'indennizzo
avanzata dall'appellante, egli ha infine suddiviso gli oneri processuali a metà
fra le parti.
5.
L'appellante
fa valere che l'onere di passo pubblico veicolare in favore del Comune di __________
è limitato al trasporto di legname e ad altri trasporti di interesse pubblico e
che la particella n. 146, dalla quale sono stati scorporati i fondi degli attori,
non ha mai beneficiato di un diritto di passo a carico delle sue particelle,
tant'è che essa si è sempre opposta all'uso della strada da parte della
proprietaria del fondo n. 146. Osserva inoltre che attualmente il fondo degli
attori è destinato a scopo agricolo e che un cambiamento nei bisogni personali
dei proprietari non giustifica un passo veicolare. Per la convenuta l'accesso
deve avvenire attraverso la particella n. 749, se mai per mezzo di una scala.
Passando su tale fondo il tratto fino alla pubblica via è infatti, a suo dire,
sensibilmente più corto. L'originaria particella n. 146, da cui sono stati
scorporati i fondi degli attori, era del resto accessibile da quel lato e la
proprietaria originaria non si è curata di munire di un accesso veicolare le
nuove particelle. Inoltre l'uso della strada posta a ridosso della sua casa da
parte degli attori sarà fonte di disturbo. Pur ammettendo che __________ e __________
hanno dichiarato di consentire al transito degli attori sulle particelle n. 152
e 671, essa reputa irrilevante il loro consenso giacché essi non rappresentano
tutti i comproprietari delle particelle. Per finire l'interessata chiede che,
qualora l'accesso necessario sia concesso, l'indennità in suo favore sia aumentata
al prezzo venale dei terreni (fr. 1000.– il m²) e che gli oneri processuali,
per analogia con quanto vige in ambito espropriativo, siano posti a carico dei
richiedenti.
6.
Il proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo a
una strada pubblica può pretendere che i vicini gli consentano il passaggio
necessario “dietro piena indennità” (art. 694 cpv. 1 CC). Tale accesso va
chiesto non solo ai “vicini” (art. 694 cpv. 1 CC), che sono in primo luogo i
proprietari dei fondi contigui (Rey
in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 5 ad
art. 694 CC con rimando), ma anche a tutti i proprietari delle particelle
attraverso le quali occorre passare per raggiungere la pubblica via (Rey, op. cit., n. 14 ad art. 694 CC con
rinvio; Caroni Rudolf, Der
Notweg, tesi, Berna 1969, pag. 92 in alto). Nel caso in cui scelga un
determinato percorso,
scartandone
altri, l'attore non è evidentemente tenuto a coinvolgere proprietari estranei
al tracciato scelto (Caroni Rudolf,
op. cit., pag. 117 in alto con riferimenti; Bolla,
nota alla sentenza 8 maggio 1951 della Camera civile di appello pubblicata in
Rep. 1951 pag. 192). Deve citare in giudizio però tutti i proprietari toccati
dall'itinerario richiesto, i quali devono poter partecipare quali convenuti al
processo (Meier-Hayoz in: Berner
Kommentar, 3ª edizione, nota 29 ad art. 694 CC con riferimento a una sentenza
pubblicata in SJZ 1955 pag. 299, n. 145). Formalmente ci si trova di fronte,
nella situazione descritta, alla figura di un litisconsorzio necessario di
parte convenuta.
7.
In concreto per raggiungere i propri fondi lungo la strada __________
gli attori devono transitare, oltre che sulle proprietà della convenuta, sulle
particelle n. 152, 671, 712 e 146. Dai pubblici registri risulta che le
particelle n. 792 e 793 beneficiano di un diritto di passo pedonale e con
veicoli a carico della particella n. 712 (doc. N). A favore della n. 792 è
iscritto inoltre, dal 22 giugno 2001, un diritto di passo con ogni veicolo a
carico della n. 146. Quest'ultimo diritto di passo non è invece iscritto a favore
della particella n. 793. Di contro, nessuno dei due fondi degli attori dispone
di servitù di passo a carico delle particelle n. 152 e 671. Tali particelle
sono invero gravate da un onere di passo pubblico con veicoli a favore del
Comune di __________ (doc. L), ma la portata di tale diritto non è chiara.
Secondo le minute, cui rinvia l'iscrizione, si tratta di un “onere di passo con
ogni veicolo – limitato – ad uso pubblico a favore del Comune di __________”.
La minuta 262 relativa alla particella n. 152 precisa che la limitazione si
riferisce al trasporto di legname e ad altri trasporti di interesse pubblico
(documento II richiamato, lettera 4 aprile 2000 dell'Ufficiale dei registri con
allegati; v. anche documento IV richiamato M.90/1966). __________, marito di
una comproprietaria della particella n. 152, ha del resto confermato che tale
“diritto concerne la possibilità per il Comune di __________ di passare con i
propri veicoli. Non si tratta di un'apertura al pubblico” (verbali, pag. 7,
verso l'alto). Né è questa la sede per accertare il contenuto di tale servitù,
sia perché l'oggetto esula dalle richieste di giudizio sia perché i diretti
interessati non sono stati coinvolti nella procedura.
8.
Il
Pretore ha nondimeno accertato che i proprietari delle particelle n. 671 e 152
hanno autorizzato gli attori a percorrere la nota strada. Per l'appellante il
consenso a transitare sulla via __________ accordato da __________ e __________
non è rilevante, giacché essi non rappresentano tutti i comproprietari delle particelle
n. 152 e 671. L'argomento merita di essere approfondito. È vero che una servitù
di passo necessario può essere costituita per contratto, poi iscritto a
registro fondiario (Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 208 n. 1867). Se non che, in concreto,
non risulta essere stato stipulato contratto di sorta. __________ ha dichiarato
invero di essere d'accordo di “lasciar transitare [gli attori] sulla porzione
di strada di [loro] proprietà”, ma anche che “per il momento la situazione ci
sta bene senza particolari regolamentazioni per l'uso della strada” (verbali
pag. 7). A parte il fatto che, in caso di vendita, simile consenso non
vincolerebbe i nuovi proprietari immobiliari, egli non ha dato assicurazioni di
durevolezza. Inoltre, come evidenzia l'appellante, la particella n. 152
apparteneva fino al 16 luglio 2002 a una comunione ereditaria composta della
moglie del testimone, dei di lei fratello e della di lei madre (doc. L). E __________
non rappresentava la moglie, né aveva discusso la questione con gli altri
comproprietari (verbali, loc. cit.). Né la situazione è mutata nel frattempo,
il fondo appartenendo ancora alla moglie e al cognato del testimone. Quanto
alla particella n. 671, __________ ha sì dichiarato di essere d'accordo che
sulla sua strada passino i proprietari delle particelle a monte, compreso
l'attore (verbali, pag. 8 verso il basso). Il fondo appartiene tuttavia a una
comunione ereditaria composta della teste e dei suoi due figli, già maggiorenni
al momento della deposizione. Il consenso da lei espresso non vincolava
pertanto gli altri membri della comunione (art. 648 cpv. 2 CC).
9.
L'esistenza
di un litisconsorzio necessario è un presupposto processuale che va esaminato
d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 n. 5 CPC). E l'art. 47 CPC stabilisce
che, ove un atto introduttivo della lite sia diretto solo contro taluni
litisconsorti, il giudice invita la parte che lo ha presentato a rimediare
entro un termine ragionevole, con la comminatoria dello stralcio della causa in
caso di inottemperanza (I CCA, sentenza del 20 febbraio 2004 inc.
11.2002
, consid. 8c). Ne segue che in concreto l'incarto dev'essere
rinviato al Pretore affinché assegni agli attori un termine adeguato per
integrare la petizione con l'indicazione dei convenuti mancanti, ossia gli
attuali proprietari della particella n. 146 (per l'accesso alla n. 793) e delle
particelle n. 152 e n. 671 (per l'accesso alle n. 792 e n. 793). L'assegnazione
di un termine per rimediare al vizio è conforme al principio per cui,
ravvisandosi la mancanza di un presupposto processuale sanabile entro breve
tempo, alla parte in causa va impartito un termine perché sani il difetto (art.
99.
cpv. 3 CPC). La petizione non è dunque nulla. Occorre però riprendere il
processo con la diffida agli attori perché completino la petizione, con la
notifica della medesima ai litisconsorti omessi e con il rifacimento di tutti
gli atti processuali cui quest'ultimi non hanno potuto prendere parte, vedendosi
precludere i loro diritti di difesa. L'appello deve dunque essere accolto in
tal senso, la sentenza impugnata annullata e il carteggio ritornato al Pretore
per integrazione dell'istruttoria e nuovo giudizio.
10.
Si aggiunga per economia di giudizio, ancorché ciò non pregiudichi
minimamente la futura sentenza di merito, che altri aspetti della sentenza
impugnata devono ancora essere approfonditi dal Pretore prima della nuova
decisione.
a) Come
detto (consid. 4), il Pretore ha ritenuto che gli attori non hanno alcuna
possibilità di ottenere un accesso ai loro fondi sulla base del diritto
pianificatorio, dalla decisione incidentale 9 giugno 2000 del Consiglio di
Stato evincendosi che la questione deve essere chiarita “dal punto di vista
civilistico”. Sta di fatto però che l'autorità amministrativa non si è
minimamente espressa sul piano regolatore comunale (doc. C), di modo che la
conclusione del Pretore, in mancanza di ulteriori accertamenti, riesce a dir
poco affrettata. Oltre a ciò, il diritto federale e cantonale – compreso quello
comunale – si applica d'ufficio (art. 87 CPC). Per di più, anche nell'ipotesi
in cui il piano regolatore non preveda l'urbanizzazione dell'area, resterebbe
da valutare se gli interessati non possano chiedere al Comune di adeguarlo
(I CCA, sentenza inc. 11.1999.115 dell'11 dicembre 2002, consid. 11).
b) Quanto
alla possibilità di un accesso alternativo attraverso le particelle n. 749 e
758, il Pretore l'ha esclusa adducendo che fra la strada situata sulla
particella n. 749 e i fondi degli attori vi è un notevole dislivello, tale da
impedire una “ragionevole edificazione di una strada carrozzabile”. Ora, che il
terreno in quel punto sia in forte pendenza è evidente (fotografie n. 14a e 20a
annesse al verbale di sopralluogo). In difetto di accertamenti tecnici, tali
immagini non bastano tuttavia per concludere che un accesso da quel lato sia
impossibile o cagioni costi sproporzionati (Caroni
Rudolf, op. cit., pag. 69), tanto meno se si pensa che in appello la
convenuta ribadisce proprio il contrario. Resta il fatto che nella ponderazione
dei costi andranno considerati anche quelli per l'aggravio delle particelle n.
749.
e 758, come pure di eventuali altre particelle attraversate dalla strada.
c) Per
quel che è infine dell'indennità, il Pretore ha accordato alla convenuta unicamente
l'indennizzo di fr. 500.– offerto dagli attori, giacché la proprietaria gravata
aveva trascurato di recare elementi di valutazione ai fini del giudizio. Questa
Camera ha già avuto modo di precisare tuttavia che, ove gli atti siano lacunosi
sull'ammontare di tale importo, il giudice deve interpellare un perito (art. 88
lett. a e 247 cpv. 5 CPC; Rep. 1981 pag. 338), seppure il proprietario del
fondo serviente non abbia precisato la somma richiesta (I CCA, sentenza del
6.
giugno 2000 inc. 11.1999.64 consid. 7f, menzionata in: BOA n. 21 pag. 18). A
maggior ragione, pertanto, simile accertamento si imponeva nel caso specifico,
la convenuta essendosi espressa sulla somma pretesa. Dandosi il rinvio degli
atti al Pretore, la convenuta avrà ancora la possibilità di allegare prove in
tal senso, facendo integrare gli atti.
11.
Dato l'esito del giudizio, gli oneri processuali vanno a carico
degli attori, chiamati a sopportare le conseguenze di una petizione incompleta
(art. 148 cpv. 3 CPC). La modifica della sentenza pretorile non ponendo fine al
litigio, si giustifica in ogni modo di moderare la tassa di giustizia (art. 19
LTG). Per quel che attiene alle ripetibili, occorre tener conto del fatto che
la convenuta avrebbe potuto eccepire tempestivamente la mancanza del presupposto
processuale, evitando a sua volta di compiere atti viziati. Ciò giustifica di
compensare le ripetibili di appello. Sugli oneri di prima sede il Pretore
giudicherà al momento di emanare la nuova sentenza.
Dispositivo
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono
rinviati al Pretore perché inviti gli attori a completare la petizione,
riprenda gli atti omessi, integri l'istruttoria ed emani un nuovo giudizio
secondo i considerandi.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 550.–
b) spese fr.
50.–
fr.
600.–
sono
posti a carico degli attori in solido, compensate le ripetibili.
3. Intimazione:
– );
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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