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Decisione

11.2002.93

accesso necessario su una strada che attraversa più fondi

13 dicembre 2004Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2001.26 (accesso

necessario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione

del 9 maggio 2001 da

AO 1

(patrocinati dall' RA 2 )

contro

AP 1 )

(patrocinata dall' RA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 19 agosto 2002 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 25

giugno 2002 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO

1 e AO 1 hanno acquistato il 28 luglio 1997 da __________ le particelle n. 792

(336 m²) e n. 793 (48 m²) RFD di __________, scorporate dall'originaria particella

n. 146. I fondi, situati in collina, hanno un accesso veicolare dalla pubblica

via lungo una strada privata (via __________) che passa sulla particella

n. 152 (proprietà di __________ e di una comunione ereditaria composta di __________

e della stessa __________), sulla particella n. 671 (appar­tenente a una

comunione ereditaria composta di __________, __________ e __________), sulle

particelle n. 675 e 672 (proprietà di AP 1), sulla particella n. 712 (proprietà

di __________) e sulla particella n. 146 (appartenente a __________). La citata

particella n. 792 beneficia di un diritto di passo veicolare a carico delle

particelle n. 712 e 146, mentre la particella n. 793 fruisce di un analogo

diritto sulla sola particella n. 712. Sulle particelle n. 152, 671, 675, 672 e

712 è iscritto inoltre un onere di passo pub­blico con veicoli a favore del Comune

di __________.

B. Il

22 luglio 1998 AO 1 e AO 1 hanno presentato al Comu­ne di __________ una domanda

di costruzione per essere autorizzati a riat­tare e ampliare un rustico sulla

particella

n. 792. AP 1 ha formulato opposizione, facendo valere – tra l'altro

– che il fondo è privo di accesso. Il 7 dicembre 1999 il Comune ha rilasciato

la licenza edilizia, respingendo l'opposizione per il fatto che l'accesso è

garantito dal diritto di passo pubblico con veicoli a favore del Comune medesimo.

Contro tale decisione AP 1 ha ricorso al Consiglio di Stato. Questo,

interpellato l'ufficiale dei registri del Distretto di Locarno sulla portata

del passo pubblico, ha sospeso il 9 giugno 2000 la procedura, rinviando i comproprietari

“al competente foro civile alfine di promuovere le necessarie azioni di

accertamento, subordinatamente di conferimento dei diritti di passo e di

condotta necessari”.

C. Risultate infruttuose le trattative per giungere a una soluzione

della contesa, il 9 maggio 2001 AO 1 hanno convenuto AP 1 davanti al Pretore

della giurisdizione di Locarno Città, chiedendo che dietro versamento di fr.

500.– fosse riconosciuto alle loro particelle n. 792 e 793 un diritto di passo

necessario con ogni veicolo, da esercitare sulla nota strada privata, a carico

delle particelle n. 672 e 675. Nella sua risposta del 24 agosto 2001 la

convenuta ha proposto di respingere la petizione. Esperita l'istruttoria, le parti

hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo il 10 e 12 giugno 2002

memoriali conclusivi in cui hanno ribadito le loro posizioni.

D. Statuendo

il 25 giugno 2002, il Pretore ha accolto la petizione, ha riconosciuto a favore

delle particelle n. 792 e 793 un diritto di passo necessario con ogni veicolo a

carico delle particelle n. 672 e 675, da esercitare sulla strada privata

esistente (subalterno e della particella n. 672 e subalterno d

della n. 675), con obbligo per gli attori di versare alla convenuta,

contestualmente all'iscrizione nel registro fondiario, un'indennità di fr.

500.–. Gli attori sono stati abilitati a conseguire l'iscrizione del diritto di

passo nel registro fondiario dietro presentazione di una copia della sentenza

passata in giudicato e della prova dell'avvenuto versamento. Le spese, con una

tassa di giustizia di fr. 2200.–, sono state poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del

19 agosto 2002 per ottenere che il giudizio impugnato sia annullato e la

petizione respinta o, in subordine, che l'indennità in suo favore sia portata a

fr. 106 000.–. In via ancor più subordinata essa chiede che gli oneri

processuali e le ripetibili siano posti integralmente a carico degli attori.

Nelle loro osservazioni del 27 settembre 2002 AO 1 propongono di respingere

l'appello in ordine, subordinatamente nel merito, e di confermare la sentenza

del Pretore.

Considerandi

in diritto: 1. Premesso

che dagli atti non risulta il valore della servitù per il fondo dominante né il

deprezzamento causato al fondo serviente giusta l'art. 9 cpv. 3 CPC, il Pretore

ha fissato il valore litigioso in fr. 106 000.–, pari all'indennità

chiesta dalla convenuta nel caso in cui la petizione fosse stata accolta (art.

13.

CPC). L'appellante sostiene che il valore è indeterminato, ma in ogni caso

superiore a fr. 380 000.–, ossia alla differenza tra quello dei fondi degli attori

urbanizzati (fr. 1000.– il m²) e non urbanizzati (fr. 10.– il m²). Tali

importi, tuttavia, non trovano riscontro agli atti, né constano essere di

pubblica notorietà. D'altro lato non si giustifica di ordinare una perizia sul

valore litigioso solo per commisurare gli oneri processuali e le ripetibili di

appello, tanto meno considerando che la sentenza non termina – come si vedrà

oltre – con un giudizio di merito. Ai fini del presente giudizio basti

accertare di conseguenza che il maggior valore ridondante alle particelle degli

attori dalla costituzione della servitù (art. 9 cpv. 3 CPC) è sicuramente, già

a prima vista, superiore a fr. 8000.–, l'ottenimento della licenza edilizia

dipendendo anche dall'esistenza di un accesso sufficiente (doc. C). Tempestivo,

sotto questo profilo l'appello è quindi ricevibile.

2.

Nelle

loro osservazioni gli attori contestano preliminarmente l'ammissibilità dell'appello,

sostenendo che il linguaggio “quasi incomprensibile” della convenuta viola il

loro diritto di essere sentiti e chiedono di dichiarare nullo il ricorso.

L'allegato inoltrato dall'appellante è redatto invero in un italiano assai

approssimato. Tuttavia non è dato a divedere – né gli appellati indicano – in

che modo le allegazioni della convenuta possano essere equivocate. Sia come

sia, e come si vedrà in appresso, l'accoglimento dell'appello è dovuto alla

mancanza di un presupposto processuale, che il giudice deve verificare

d'ufficio, di modo che gli attori non sono stati pregiudicati dalle

imprecisioni linguistiche contenute nel ricorso.

3.

Il

15.

gennaio 2003 gli attori hanno prodotto in questa sede copia del parere 18 dicembre

2002.

della Sezione del registro fondiario e di commercio in merito alla portata

del diritto di passo pubblico a favore del Comune di __________ iscritto a carico

delle particelle n. 152, 671, 675, 672 e 712. Quanto all'appellante, nel proprio

allegato essa menziona la prova del sopralluogo e chiede l'espletamento di una

perizia per l'accertamento dell'indennità. A prescindere dalla loro

ammissibilità, come si vedrà in appresso (consid. 9), tali prove sono in ogni

modo ininfluenti ai fini del presente giudizio. Nulla più osta, pertanto,

all'esame del gravame.

4.

Il

Pretore, accertato che il diritto pubblico non offre agli attori alcun mezzo

per ottenere un accesso alle loro particelle, ha escluso che possa essere loro

imputato il fatto che fino al 1981 – mo­mento dello scorporo della particella

n. 749 – l'originaria particella n. 146, dalla quale derivano anche i fondi

degli attori medesimi, fruisse di un accesso proprio. Quanto al prospettato

accesso alternativo attraverso la particella n. 749, il primo giudice ha osservato

che la mancanza di accessibilità delle particelle n. 792 e 793 non è stata

causata dall'attuale proprietaria della particella n. 749. Ha rilevato

parimenti che il dislivello fra la strada situata su tale fondo e la quota cui

si trovano i fondi degli attori è tale da impedire la ragionevole edificazione

di una strada carrozzabile. Considerato dunque, oltre alla morfologia dei

luoghi, che la strada sui fondi della convenuta già esiste ed è tecnicamente

atta a sopportare il transito dei veicoli degli attori e che essi già beneficiano

di una servitù di passo veicolare a carico della particella n. 712 e

dell'autorizzazione da parte dei proprietari dei fondi n. 671 e 152, il Pretore

ha ritenuto giustificato il passo richiesto. Ha anche rilevato che il disturbo

per la convenuta sarebbe minimo, rispetto al grande interesse per gli attori di

raggiungere con veicoli la loro casa di vacanza e al notevole aggravio per la

particella n. 749. In merito all'indennità, il primo giudice ha sottolineato

che agli atti non figura elemento alcuno, tanto meno a suffragio della

richiesta della convenuta, cui incombeva l'onere di addurre i necessari

elementi di valutazione, sicché le ha accordato unicamente la somma di fr.

500.

– offerta dagli attori. In ragione del­l'esagerata pretesa d'indennizzo

avanzata dall'appellante, egli ha infine suddiviso gli oneri processuali a metà

fra le parti.

5.

L'appellante

fa valere che l'onere di passo pubblico veicolare in favore del Comune di __________

è limitato al trasporto di legname e ad altri trasporti di interesse pubblico e

che la particella n. 146, dalla quale sono stati scorporati i fondi degli attori,

non ha mai beneficiato di un diritto di passo a carico delle sue particelle,

tant'è che essa si è sempre opposta all'uso della strada da parte della

proprietaria del fondo n. 146. Osserva inoltre che attualmente il fondo degli

attori è destinato a scopo agricolo e che un cambiamento nei bisogni personali

dei proprietari non giustifica un passo veicolare. Per la convenuta l'accesso

deve avvenire attraverso la particella n. 749, se mai per mezzo di una scala.

Passando su tale fondo il tratto fino alla pubblica via è infatti, a suo dire,

sensibilmente più corto. L'originaria particella n. 146, da cui sono stati

scorporati i fondi degli attori, era del resto accessibile da quel lato e la

proprietaria originaria non si è curata di munire di un accesso veicolare le

nuove particelle. Inoltre l'uso della strada posta a ridosso della sua casa da

parte degli attori sarà fonte di disturbo. Pur ammettendo che __________ e __________

hanno dichiarato di consentire al transito degli attori sulle particelle n. 152

e 671, essa reputa irrilevante il loro consenso giacché essi non rappresentano

tutti i comproprietari delle particelle. Per finire l'interessata chiede che,

qualora l'accesso necessario sia concesso, l'indennità in suo favore sia aumentata

al prezzo venale dei terreni (fr. 1000.– il m²) e che gli oneri processuali,

per analogia con quanto vige in ambito espropriativo, siano posti a carico dei

richiedenti.

6.

Il proprietario che non abbia un accesso sufficiente dal suo fondo a

una strada pubblica può pretendere che i vicini gli consentano il passaggio

necessario “dietro piena indennità” (art. 694 cpv. 1 CC). Tale accesso va

chiesto non solo ai “vicini” (art. 694 cpv. 1 CC), che sono in primo luogo i

proprietari dei fondi contigui (Rey

in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 5 ad

art. 694 CC con rimando), ma anche a tutti i proprietari delle particelle

attraverso le quali occorre passare per raggiungere la pubblica via (Rey, op. cit., n. 14 ad art. 694 CC con

rinvio; Caroni Rudolf, Der

Notweg, tesi, Berna 1969, pag. 92 in alto). Nel caso in cui scelga un

determinato percorso,

scartandone

altri, l'attore non è evidentemente tenuto a coinvolgere proprietari estranei

al tracciato scelto (Caroni Rudolf,

op. cit., pag. 117 in alto con riferimenti; Bolla,

nota alla sentenza 8 maggio 1951 della Camera civile di appello pubblicata in

Rep. 1951 pag. 192). Deve citare in giudizio però tutti i proprietari toccati

dall'itinerario richiesto, i quali devono poter partecipare quali convenuti al

processo (Meier-Hayoz in: Berner

Kommentar, 3ª edizione, nota 29 ad art. 694 CC con riferimento a una sentenza

pubblicata in SJZ 1955 pag. 299, n. 145). Formalmente ci si trova di fronte,

nella situazione descritta, alla figura di un litisconsorzio necessario di

parte convenuta.

7.

In concreto per raggiungere i propri fondi lungo la strada __________

gli attori devono transitare, oltre che sulle proprietà della convenuta, sulle

particelle n. 152, 671, 712 e 146. Dai pubblici registri risulta che le

particelle n. 792 e 793 beneficiano di un diritto di passo pedonale e con

veicoli a carico della particella n. 712 (doc. N). A favore della n. 792 è

iscritto inoltre, dal 22 giugno 2001, un diritto di passo con ogni veicolo a

carico della n. 146. Quest'ultimo diritto di passo non è invece iscritto a favore

della particella n. 793. Di contro, nessuno dei due fondi degli attori dispone

di servitù di passo a carico delle particelle n. 152 e 671. Tali particelle

sono invero gravate da un onere di passo pubblico con veicoli a favore del

Comune di __________ (doc. L), ma la portata di tale diritto non è chiara.

Secondo le minute, cui rinvia l'iscrizione, si tratta di un “onere di passo con

ogni veicolo – limitato – ad uso pubblico a favore del Comune di __________”.

La minuta 262 relativa alla particella n. 152 precisa che la limitazione si

riferisce al trasporto di legname e ad altri trasporti di interesse pubblico

(documento II richiamato, lettera 4 aprile 2000 dell'Ufficiale dei registri con

allegati; v. anche documento IV richiamato M.90/1966). __________, marito di

una comproprietaria della particella n. 152, ha del resto confermato che tale

“diritto concerne la possibilità per il Comune di __________ di passare con i

propri veicoli. Non si tratta di un'apertura al pubblico” (verbali, pag. 7,

verso l'alto). Né è questa la sede per accertare il contenuto di tale servitù,

sia perché l'oggetto esula dalle richieste di giudizio sia perché i diretti

interessati non sono stati coinvolti nella procedura.

8.

Il

Pretore ha nondimeno accertato che i proprietari delle particelle n. 671 e 152

hanno autorizzato gli attori a percorrere la nota strada. Per l'appellante il

consenso a transitare sulla via __________ accordato da __________ e __________

non è rilevante, giacché essi non rappresentano tutti i comproprietari delle particelle

n. 152 e 671. L'argomento merita di essere approfondito. È vero che una servitù

di passo necessario può essere costituita per contratto, poi iscritto a

registro fondiario (Stei­nauer,

Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 208 n. 1867). Se non che, in concreto,

non risulta essere stato stipulato contratto di sorta. __________ ha dichiarato

invero di essere d'accordo di “lasciar transitare [gli attori] sulla porzione

di strada di [loro] proprietà”, ma anche che “per il momento la situazione ci

sta bene senza particolari regolamentazioni per l'uso della strada” (verbali

pag. 7). A parte il fatto che, in caso di vendita, simile consenso non

vincolerebbe i nuovi proprietari immobiliari, egli non ha dato assicurazioni di

durevolezza. Inoltre, come evidenzia l'appellante, la particella n. 152

apparteneva fino al 16 luglio 2002 a una comunione ereditaria composta della

moglie del testimone, dei di lei fratello e della di lei madre (doc. L). E __________

non rappresentava la moglie, né aveva discusso la questione con gli altri

comproprietari (verbali, loc. cit.). Né la situazione è mutata nel frattempo,

il fondo appartenendo ancora alla moglie e al cognato del testimone. Quanto

alla particella n. 671, __________ ha sì dichiarato di essere d'accordo che

sulla sua strada passino i proprietari delle particelle a monte, compreso

l'attore (verbali, pag. 8 verso il basso). Il fondo appartiene tuttavia a una

comunione ereditaria composta della teste e dei suoi due figli, già maggiorenni

al momento della deposizione. Il consenso da lei espresso non vincolava

pertanto gli altri membri della comunione (art. 648 cpv. 2 CC).

9.

L'esistenza

di un litisconsorzio necessario è un presupposto processuale che va esaminato

d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 n. 5 CPC). E l'art. 47 CPC stabilisce

che, ove un atto introduttivo della lite sia diretto solo contro taluni

litisconsorti, il giudice invita la parte che lo ha presentato a rimediare

entro un termine ragionevole, con la comminatoria dello stralcio della causa in

caso di inottemperanza (I CCA, sentenza del 20 febbraio 2004 inc.

11.2002

, consid. 8c). Ne segue che in concreto l'incarto dev'essere

rinviato al Pretore affinché assegni agli attori un termine adeguato per

integrare la petizione con l'indicazione dei convenuti mancanti, ossia gli

attuali proprietari della particella n. 146 (per l'accesso alla n. 793) e delle

particelle n. 152 e n. 671 (per l'accesso alle n. 792 e n. 793). L'assegnazione

di un termine per rimediare al vizio è conforme al principio per cui,

ravvisandosi la mancanza di un presupposto processuale sanabile entro breve

tempo, alla parte in causa va impartito un termine perché sani il difetto (art.

99.

cpv. 3 CPC). La petizione non è dunque nulla. Occorre però riprendere il

processo con la diffida agli attori perché completino la petizione, con la

notifica della medesima ai litisconsorti omessi e con il rifacimento di tutti

gli atti processuali cui quest'ultimi non hanno potuto prendere parte, vedendosi

precludere i loro diritti di difesa. L'appello deve dunque essere accolto in

tal senso, la sentenza impugnata annullata e il carteggio ritornato al Pretore

per integrazione dell'istruttoria e nuovo giudizio.

10.

Si aggiunga per economia di giudizio, ancorché ciò non pregiudichi

minimamente la futura sentenza di merito, che altri aspetti della sentenza

impugnata devono ancora essere approfonditi dal Pretore prima della nuova

decisione.

a) Come

detto (consid. 4), il Pretore ha ritenuto che gli attori non hanno alcuna

possibilità di ottenere un accesso ai loro fondi sulla base del diritto

pianificatorio, dalla decisione incidentale 9 giugno 2000 del Consiglio di

Stato evincendosi che la questione deve essere chiarita “dal punto di vista

civilistico”. Sta di fatto però che l'autorità amministrativa non si è

minimamente espressa sul piano regolatore comunale (doc. C), di modo che la

conclusione del Pretore, in mancanza di ulteriori accertamenti, riesce a dir

poco affrettata. Oltre a ciò, il diritto federale e cantonale – compreso quello

comunale – si applica d'ufficio (art. 87 CPC). Per di più, anche nell'ipotesi

in cui il piano regolatore non preveda l'urbanizzazione del­l'area, resterebbe

da valutare se gli interessati non possano chiedere al Comune di adeguarlo

(I CCA, sentenza inc. 11.1999.115 dell'11 dicembre 2002, consid. 11).

b) Quanto

alla possibilità di un accesso alternativo attraverso le particelle n. 749 e

758, il Pretore l'ha esclusa adducendo che fra la strada situata sulla

particella n. 749 e i fondi degli attori vi è un notevole dislivello, tale da

impedire una “ragionevole edificazione di una strada carrozzabile”. Ora, che il

terreno in quel punto sia in forte pendenza è evidente (fotografie n. 14a e 20a

annesse al verbale di sopralluogo). In difetto di accertamenti tecnici, tali

immagini non bastano tuttavia per conclu­dere che un accesso da quel lato sia

impossibile o cagioni costi sproporzionati (Caroni

Rudolf, op. cit., pag. 69), tanto meno se si pensa che in appello la

convenuta ribadisce proprio il contrario. Resta il fatto che nella ponderazione

dei costi andranno considerati anche quelli per l'aggravio delle particelle n.

749.

e 758, come pure di eventuali altre particelle attraversate dalla strada.

c) Per

quel che è infine dell'indennità, il Pretore ha accordato alla convenuta unicamente

l'indennizzo di fr. 500.– offerto dagli attori, giacché la proprietaria gravata

aveva trascurato di recare elementi di valutazione ai fini del giudizio. Questa

Camera ha già avuto modo di precisare tuttavia che, ove gli atti siano lacunosi

sull'ammontare di tale importo, il giudice deve interpellare un perito (art. 88

lett. a e 247 cpv. 5 CPC; Rep. 1981 pag. 338), seppure il proprietario del

fondo serviente non abbia precisato la somma richiesta (I CCA, sentenza del

6.

giugno 2000 inc. 11.1999.64 consid. 7f, menzionata in: BOA n. 21 pag. 18). A

maggior ragione, pertanto, si­mile accertamento si imponeva nel caso specifico,

la convenuta essendosi espressa sulla somma pretesa. Dandosi il rinvio degli

atti al Pretore, la convenuta avrà ancora la possibilità di allegare prove in

tal senso, facendo integrare gli atti.

11.

Dato l'esito del giudizio, gli oneri processuali vanno a carico

degli attori, chiamati a sopportare le conseguenze di una petizione incompleta

(art. 148 cpv. 3 CPC). La modifica della sentenza pretorile non ponendo fine al

litigio, si giustifica in ogni modo di moderare la tassa di giustizia (art. 19

LTG). Per quel che attiene alle ripetibili, occorre tener conto del fatto che

la convenuta avrebbe potuto eccepire tempestivamente la mancanza del presupposto

processuale, evitando a sua volta di compiere atti viziati. Ciò giustifica di

compensare le ripetibili di appello. Sugli oneri di prima sede il Pretore

giudicherà al momento di emanare la nuova sentenza.

Dispositivo

Per questi motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono

rinviati al Pretore perché inviti gli attori a completare la petizione,

riprenda gli atti omessi, integri l'istruttoria ed emani un nuovo giudizio

secondo i considerandi.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 550.–

b) spese fr.

50.–

fr.

600.–

sono

posti a carico degli attori in solido, compensate le ripetibili.

3. Intimazione:

– );

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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