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Decisione

11.2002.94

scioglimento del regime matrimoniale - legittimazione del coniuge affidatario di chiedere in procedura di divorzio misure di protezione della sostanza dei figli

8 giugno 2005Italiano67 min

Source ti.ch

Fatti

i figli alla madre (riservato il diritto di visita del padre), ha fissato in

favore di AP 1 un contributo mensile indicizzato di fr. 523.– fino al 31

ottobre 2004 e di fr. 719.– fino al 31 agosto 2006, un contributo per la figlia

L__________ di fr. 1328.– mensili e uno per il figlio Lu__________ di fr.

1628.– mensili (oltre agli assegni di famiglia) fino alla maggior età, ha posto

eventuali spese straordinarie per i figli a carico dei coniugi in ragione di

metà ciascuno, ha accertato la proprietà esclusiva di AP 1 sulle particelle n.

1414 e 835 RFD di __________, obbligandola a versare al marito complessivi fr.

552 581.– senza interessi in liquidazione del regime dei beni entro un

anno dal passaggio in giudicato della sentenza, da compensare con eventuali

contributi alimentari provvisionali arretrati. Ripartito il mobilio e le

suppellettili tra i coniugi, il Pretore ha condannato inoltre la moglie a

versare al marito un'indennità di fr. 1500.–, ha assegnato ai coniugi le

rispettive automobili in proprietà e ha riconosciuto questi ultimi debitori, in

proporzione al reddito e alla sostanza, degli oneri fiscali insoluti fino alla

scissione delle partite fiscali. Infine egli ha accertato il reciproco diritto

a metà delle prestazioni d'uscita maturate durante il matrimonio (subordinando

alla decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni il calcolo dei rispettivi

importi), ha obbligato AO 1 a restituire a ciascuno dei figli l'importo di fr.

40 000.– con interessi al 5% dall'11 ottobre 1991 e ha invitato la

Commissione tutoria regionale a esigere dalla madre l'inventario della sostanza

della prole. La tassa di giustizia di fr. 3000.– e le spese sono state

suddivise a metà tra i coniugi, compensate le ripetibili.

G. Contro

la sentenza appena citata è insorta AP 1 con un appello del 22 agosto 2002 nel

quale chiede di aumentare il contributo alimentare per sé a fr. 1947.– mensili

fino al 31 agosto 2008 (rispettivamente a fr. 2240.– ove il contributo per i

figli non comprendesse gli assegni familiari), di fissare in fr. 1175.– mensili

il contributo per ogni figlio più gli assegni familiari sino al termine della

formazione professionale, di porre due terzi delle spese straordinarie per i

figli a carico del marito, di stabilire la liquidazione del regime dei beni in fr.

374 885.– da versare al marito entro due anni dal passaggio in giudicato

della sentenza (oppure, in caso di vendita della casa coniugale, entro trenta

giorni dal ricevimento del prezzo) e di addebitare a AO 1 quattro quinti degli

oneri processuali, con obbligo per lui di rifonderle fr. 5000.– a titolo di ripetibili.

AO 1 ha

impugnato anch'egli la sentenza del Pretore con un appello del 3 settembre 2002

in cui postula la soppressio­ne del contributo alimentare per la moglie, la riduzione

di quello per L__________ a fr. 1145.– mensili e di quello per Lu__________ a fr.

1445.– mensili (più gli assegni familiari), l'aumento del saldo in liquidazione

del regime dei beni a fr. 602 031.– con interessi al 5% (da versare entro sessanta giorni dalla

crescita in giudicato della sentenza), la riforma del dispositivo sul calcolo

degli importi di libera uscita nel senso di non trasmettere l'incarto al

Tribunale cantonale delle assicurazioni, ma di ordinare alla cassa di AO 1

l'esecuzione dei necessari conguagli, l'annullamento del dispositivo sulla

restituzione di fr. 40 000.– a ciascun figlio e l'addebito alla moglie di tre quarti degli

oneri processuali, con obbligo per lei di rifondergli fr. 8000.– a titolo di

ripetibili ridotte.

Nelle sue

osservazioni del 7 ottobre 2002 AP 1 propone di respingere l'appello del

marito, rettificando in fr. 384 335.– l'importo da lei offerto in liquidazione del regime dei beni.

Con osservazioni del 15 ottobre 2002 AO 1 propone di respingere l'appello della

moglie.

Considerandi

in diritto: 1. In appello non sono più controversi né la pronuncia del divorzio,

né l'affidamento dei figli, né il diritto di visita, né l'accertamento della

proprietà esclusiva di AP 1 sulle particelle n. 835 e 1414 RFD di __________,

né la suddivisione in natura del mobilio e delle suppellettili, né

l'assegnazione in proprietà delle automobili, né l'assunzione dei debiti

d'imposta. Al riguardo la sentenza del Pretore ha assunto

pertanto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; Fankhauser in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungs­recht,

Basilea 2000, n. 9 ad art. 148 CC; v. anche Geiser,

Über­sicht zum Übergangsrecht des neuen Scheidungsrechts in: Hausheer, Vom

alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 255 n. 6.21). Litigiosi rimangono i contributi di mantenimen­to per moglie e

figli, l'esecuzione del conguaglio relativo alle prestazioni d'uscita dei

coniugi e la liquidazione del regime dei beni. Quest'ultimo tema va esaminato,

alla stessa stregua delle questioni legate al riparto delle prestazioni

d'uscita in materia di cassa pensione (SJ 124/2002 I pag. 539 consid. 3 =

FamPra.ch 2002 pag. 563 consid. 3), prima delle controversie sui contributi di

mantenimento.

2.

All'appello AP 1 acclude una dichiarazione del 16 luglio 2002 rilasciata

dalla __________ di __________ in cui si certifica che sua madre __________ è

ospite permanente dell'istituto sin dal 15 novembre 1998 (doc. I). L'atto è

inteso a contrastare quanto il marito aveva sostenuto nel memoriale conclusivo

inoltrato al Pretore, ovvero che nel reddito della moglie andasse computato un

importo di fr. 1200.– mensili versato dalla Sezione degli istituti e dell'aiuto

domiciliare per cure a domicilio prestate alla madre (act. XXXIII, pag. 7 nel

mezzo). Il ricovero della madre di AP 1 in una casa di riposo è un fatto nuovo.

Il documento è nondimeno ammissibile giusta l'art. 138 cpv. 1 CC (art. 423b

cpv. 2 CPC).

3.

Con il suo appello AO 1 produce una lettera 3 aprile 2000 dell'avv.

__________, suo precedente patrocinatore, con allegata la copia di un estratto

conto del Credit Suisse di __________. Lo scritto fa già parte dell'inserto

relativo alla procedura cautelare (inc. DI. 2000.1: fascicolo “verbali”),

richiamato dalle parti (act. V e VI). Trattandosi di documento già agli atti,

non occorre statuire della sua ammissibilità.

I. Sull'appello

di AP 1

4.

In

virtù dell'art. 206 CC il Pretore ha condannato la moglie a rifondere al marito

l'investimento da questi profuso per costruire l'abitazione coniugale sulla

particella n. 1414 RFD di __________, proprietà di lei. L'appellante contesta

l'applicazione di tale norma, sostiene l'esistenza di una società semplice (sicché

il marito dovrebbe sopportare il minor valore subìto dall'immobile), invoca la

buona fede processuale (facendo valere accordi intervenuti a suo tempo) e

afferma di avere impiegato denaro proprio per completare la casa. Il saldo

spettante al marito in liquidazione dei rapporti patrimoniali relativi al fondo

n. 1414, considerato l'importo di fr. 200 000.– già restituito,

ammonterebbe pertanto a fr. 309 385.–, e non a fr. 444 081.– come ha stabilito il Pretore.

a) Il

primo giudice ha accertato in concreto che originariamente la particella n.

1414.

aveva un valore di fr. 1 135 000.–, ma che in seguito a deprezzamento tale valore si è ridotto a fr.

870.

000.– (sentenza impugnata, consid. 38). In ossequio all'art. 206

cpv. 1 CC e in mancanza di plusvalore, egli ha così riconosciuto al marito un

credito di fr. 444 081.–, pari all'importo da lui investito (fr. 644 081.–

complessivi), meno fr. 200 000.– già restituiti dalla moglie. L'appellante non contesta la

somma né il deprezzamento del fondo, ma ritiene che l'investimento del marito

sia stato eseguito in un bene di famiglia, di modo che AO 1 non ha “la

posizione di terzo, ma di diretto interessato, di beneficiario personale quale

marito e padre” (appello, n. 7.4).

L'opinione

non può essere condivisa. Che il fondo appartenga all'appellante non fa dubbio,

essendo stato da lei acquisito in parte per divisione ereditaria il 28 giugno

1984.

e per il resto tramite contratto di permuta il 23 settembre 1992 (act.

XVII: rapporto peritale, allegato particella n. 1414 RFD di __________,

estratto RF; doc. 19). Un successivo mutamento di proprietà in favore del

marito non risulta, ragione per cui l'appellante è divenuta titolare anche

dell'immobile costruito sul fondo. E, proprio perché il marito non ha qualità

di “terzo”, in concreto si applica l'art. 206 CC (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner

Kommentar, edizione 1992, n. 18 ad art. 206 CC). Ora,

dandosi un deprezzamento, il coniuge che ha investito in un bene appartenente

all'altro coniuge non va trattato peg­gio di un creditore qualsiasi, se non per

gli interessi (Tuor/ Schnyder/Schmid/Rumo-Jungo,

Das schweizerische ZGB, Zurigo 2002, § 31, pag. 317 in alto). Sui principi e

sulle norme della società semplice l'art. 206 cpv. 1 CC ha la precedenza come lex

specialis.

b) Né

si ravvisa nella fattispecie una violazione della buona fede processuale. Poco

giova il richiamo al presunto accordo stipulato dai coniugi in caso di vendita

della casa – secondo cui la suddivisione dell'incasso sarebbe avvenuta in proporzione

ai rispettivi apporti – e allo scritto del 12 dicembre 1998 del precedente

legale del marito (appello, n. 7.5). La convenzione cui fa riferimento

l'appellante non risulta infatti essere stata firmata dalle parti (doc. VII:

convenzione allegata alla citata lettera) e in caso di deprezzamento i coniugi

non possono pattuire una diversa modalità di partecipazione per semplice

convenzione (Hausheer in: Basler Kommentar,

ZGB I, 2ª edizione, n. 48 ad art. 206 CC). L'“impostazione della lite” e

l'“argomentazione di diritto” invocata dalle parti “ad istruttoria ultimata”

(appello, n. 7.5 in fine) non sono di alcun interesse.

c) L'appellante

rimprovera al Pretore di avere trascurato un suo investimento di almeno fr. 80 000.– “per la

costruzione della casa”, somma ricavata in parte dalla vendita di una stalla in

comproprietà con il fratello e in parte dalla “successione della zia __________”

(appello, n. 7.6). Ciò risulterebbe dalle testimonianze di __________ e __________

(act. XVI: audizioni del 5 settembre 2001, pag. 2 seg.). Il Pretore ha respinto

siccome non documentate pretese che la moglie avanzava nei confronti del marito

per complessivi fr. 50 000.– dovuti a pagamenti eseguiti per l'acquisto di un furgoncino e

di una VW “Passat”, come pure per l'appartamento locato a __________ e

l'acquisto dei relativi mobili (sentenza impugnata, consid. 33), mentre non si

è pronunciato su contributi in denaro di lei per la costruzione della casa. Sia

come sia, anche volendo seguire la tesi proposta in appello, l'importo di fr.

80.

000.– altro non sarebbe che un bene proprio dell'interessata

investito in un altro suo bene proprio, ossia il fondo n. 1414. E, come si è

visto, al deprezzamento subìto da tale proprietà torna applicabile l'art. 206

cpv. 1 in fine CC. Quand'anche fosse provato l'impiego di fr. 80 000.–, il marito

avrebbe quindi il diritto di vedersi restituire quanto investito nel predetto

fondo.

d) L'appellante

sostiene (per la prima volta in appello: act. XXXII, n. 3 e 4) che le parti hanno

investito nell'alloggio coniugale altri fr. 20 410.– ciascuno,

provenienti da risparmi comuni. Al riguardo tuttavia – come la stessa

appellante riconosce (memoriale, n. 7.6) – non sussiste alcuna prova, l'affermazione

esaurendosi in un discorso di verosimiglianza e in mere illazioni. L'assunto

manca perciò di consistenza.

e) L'appellante

sostiene poi che il fondo si è deprezzato perché “la casa è stata ubicata sul

terreno in modo assurdo, senza tener conto di un'ulteriore edificazione che la

superficie e gli indici consentivano”, e rivendica un'indennità di fr. 42 500.–

corrispondente alla metà della perdita di valore stimata dal perito, come

prevedono le norme sulla società semplice (appello, n. 7.8). L'argomentazione

cade nel vuoto. È vero che il fondo n. 1414 appartenente alla moglie si è deprezzato

anche per il motivo indicato dall'appellante (act. XVII: perizia, pag. 11 con

rinvio alle pag. 5 seg.). Già si è spiegato tuttavia che alla fattispecie si applica

l'art. 206 CC, ciò che esclude le norme sulla società semplice (sopra, consid.

4a). Anche al proposito l'appello è destituito di ogni fondamento.

f) Nelle

sue osservazioni AO 1 rimprovera all'appellante, per quel che è del suo

investimento nella costruzione dell'alloggio coniugale, di essersi dipartita a

torto da un importo di fr. 644 081.–, pur avendo ammesso più volte in giudizio un investimento di fr.

684.

081.– (memoriale, ad 7.1). Nella sentenza impugnata il Pretore ha

accertato un importo di fr. 644 081.–, rinviando al doc. 18 (consid. 40). Tale cifra non trova

riscontro però nel documento citato. Sommando le fatture prodotte e

confrontandole con l'estratto scalare del conto n. __________ presso la Banca

della Svizzera Italiana di __________ intestato a AO 1 (doc. 18), il totale dei

bonifici intercorsi fra il 22 aprile 1993 e il 31 dicembre 1994 risulta di fr.

674.

081.–. Quanto all'investimento totale del marito nella particella n.

1414, non v'è ragione in definitiva di scostarsi da tale risultanza. Dedotto

l'importo di fr. 200 000.– già versato dalla moglie (sentenza impugnata, consid. 41), la

liquidazione si rivela pertanto di fr. 474 081.– in luogo dei fr.

444.

081.– stabiliti dal Pretore.

5.

Il

Pretore ha qualificato alla stregua di acquisti l'intera mobilia e le

suppellettili dell'alloggio coniugale, accertandone la comproprietà dei coniugi

(sentenza impugnata, consid. 45). Ciò posto, egli ha attribuito alla moglie

l'arredamento delle stanze dei figli, il cui valore è stato stimato dal perito

in fr. 3000.–, con obbligo per lei di versare al marito un conguaglio di fr.

1500.

– (sentenza impugnata, consid. 46), e ha suddiviso il resto attribuendo un

valore complessivo di fr. 13 000.– alla spettanza della moglie e di fr. 13 500.– alla

spettanza del marito, senza prevedere conguagli (sentenza impugnata, consid. 47

e 48). L'appellante contesta l'obbligo di corrispondere al marito fr. 1500.– in

contropartita di quanto a lei assegnato in relazione alle stanze dei bambini e

rivendica dal marito un corrispettivo di fr. 500.– per la differenza tra il valore

dei restanti mobili assegnati a lui (fr. 13 500.–) e quelli a lei

conferiti (fr. 13 000.–).

a) Il

primo giudice ha preso atto dell'accordo delle parti circa l'assegnazione alla

moglie di quanto si trovava nelle camere dei figli, per un valore di fr.

3000.

–, e ha di conseguenza attribuito tali beni a lei medesima, obbligandola a

versare al marito fr. 1500.– (sentenza impugnata, consid. 46). Ora, secondo

l'art. 205 cpv. 2 CC se un bene è in comproprietà, chi dimostra un interesse

preponderante può chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero contro

compenso all'altro coniuge. In concreto la ricorrente ha preteso appunto che il

mobilio in uso ai figli non fosse suddiviso in natura, ma assegnato a lei (act.

XXXII: conclusioni, ad 5, e domanda n. 4.3). E il Pretore ha aderito alla

richiesta. Non è dato di capire perciò qua­le errore avrebbe commesso il primo

giudice riconoscendo al marito il diritto a un conguaglio. Al riguardo l'appello

non ha pregio.

b) Accertata

l'inesistenza di accordi, il Pretore ha per contro ripartito in natura i mobili

e le suppellettili restanti in applicazione dell'art. 651 CC, procedendo all'attribuzione

per apprezzamen­to (sentenza impugnata, consid. 47). L'appellante rivendicava

un compenso in denaro di fr. 5000.–, stimando il valore complessivo dei mobili

in fr. 10 000.– (act. XXXII: conclusioni, n. 5 e domanda n. 4.3). Dal canto

suo il marito proponeva di assegnare tutto alla moglie e, fondandosi sul valore

complessivo dei mobili stimato dal perito in fr. 30 000.–, chiedeva fr. 15 000.– in

contropartita (act. XXXIII: conclusioni, ad 10b, e domanda n. 6). Ora, in virtù

dell'art. 651 cpv. 2 CC qualora i comproprietari non si accordino circa il modo

di divisione, il giudice ordina la divisione in natura. In tal caso la

differenza può essere conguagliata in denaro (art. 651 cpv. 3 CC). In concreto,

pur constatando la mancanza di accordi sul riparto dei mobili, il Pretore

avrebbe per lo meno dovuto rilevare che entrambe le parti accettavano una

suddivisione a metà. Se non che, egli ha attribuito mobili e suppellettili all'appellante

per fr. 13 000.– e al marito per fr. 13 500.– (sentenza

impugnata, consid. 48; act. XVII: rapporto peritale, pag. 19 seg.), senza

pareggiare il conto. In ultima analisi si giustifica perciò di accogliere la

richiesta dell'appellante e di obbligare il marito a versare un conguaglio, che

tuttavia va quantificato in fr. 250.–, non in fr. 500.–.

c) Ne

segue che la moglie deve al marito fr. 1500.– a conguaglio dell'arredo proveniente

dalle stanze dei figli, ma vanta un credito di fr. 250.– nei confronti di lui

per il resto. Il dispositivo n. 13 della sentenza impugnata va quindi riformato

nel senso che l'attrice è condannata a versare al convenuto, entro trenta

giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, un conguaglio di fr. 1250.–

per l'attribuzione di mobili e suppellettili relativi all'abitazione coniugale.

6.

L'appellante

chiede di portare a due anni dal passaggio in giudicato della sentenza il

termine per versare al marito il saldo in liquidazione del regime dei beni.

Nelle conclusioni davanti al Pretore essa aveva proposto però un termine ultimo

al 31 dicembre 2003 (act. XXXII, ad 4.6). E la nuova domanda in appello non

poggia su elementi o mezzi di prova nuovi (art. 423b cpv. 2 CPC), onde

la sua inammissibilità. Per di più, la sentenza del Pretore risale a quasi tre

anni or sono e l'interessata ha sempre saputo di dover far fronte alla

liquidazione del regime dei beni. Inoltre il Pretore ha fissato l'obbligo di

pagamento “entro 360 giorni dalla crescita in giudicato della presente

sentenza” proprio per tenere conto delle condizioni economiche della debitrice

(sentenza impugnata, consid. 32 e 42). Il fondo poi è in ottimo stato e lo

stabile provvisto di finiture medio-superiori, con tutti gli accorgimenti

tecnici necessari (accessi, infrastrutture, isolazione ecc.), ed è situato in

una zona facilmente raggiungibile anche con i trasporti pubblici (act. XVII:

rapporto peritale, pag. 5 a 7). Certo, considerato che l'immobile è stato costruito

per uso proprio, il perito ha prospettato qualche difficoltà nel recupero dell'investimento

(act. XVII: referto, pag. 14 con rinvio alla pag. 13), ma ha nondimeno stimato

il suo valore in fr. 870 000.– (act. XVII: rapporto peritale, pag. 14). Accordare ulteriori

dilazioni in circostanze del genere non sarebbe quindi giustificato.

7.

L'appellante

chiede di aumentare a fr. 1947.– mensili il contributo alimentare per sé fino

al 31 agosto 2008, rispettivamente a fr. 2240.– ove i contributi per i figli non

dovessero includere gli assegni familiari. A tal fine il primo giudice si è

dipartito da un reddito netto del marito di fr. 8220.90 mensili (fr. 6511.80 da

attività lucrativa, senza assegni familiari, e fr. 1709.10 da sostanza mobiliare)

a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3961.–. Quanto alla moglie, egli ha

accertato un reddito di fr. 3681.85 mensili (fr. 2174.50 da attività lucrativa

al 70%, fr. 1450.– da sostanza immobiliare e fr. 57.35 da sostanza mobiliare)

rispetto a un fabbisogno minimo di fr. 3423.85. Dedotti i fabbisogni della

famiglia dal reddito, il Pretore ha constatato un'eccedenza di fr. 1561.90

mensili, onde un contributo mensile per la moglie di fr. 523.–. Dal 1° novembre

2004.

(18° anno di L__________ e 16° di Lu__________) egli ha computato alla

moglie un'attività lucrativa al 100% e stimato il relativo reddito in fr.

4617.35

mensili (fr. 3110.– da attività lucrativa, fr. 1450.- da sostanza

immobiliare e fr. 57.35 da sostanza mobiliare). Decaduto il contributo alimentare

per L__________, maggiorenne, egli ha calcolato un'eccedenza di fr. 3825.40

mensili, onde un contributo per l'appellante di fr. 719.– mensili fino al 31

agosto 2006, allorché anche il figlio Lu__________ avrebbe compiuto 18 anni.

8.

Fissando

i contributi alimentari per la moglie il Pretore ha applicato – completamente a

torto – il metodo consistente nel riparto a metà dell'eccedenza (sentenza impugnata,

consid. 21, 22 e 25). Tale metodo trova il suo fondamento nell'art. 163 cpv. 1

CC, in virtù del quale durante il matrimonio i coniugi provvedono in comune,

ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento della

famiglia. Dopo lo scioglimento del matrimonio tale obbligo viene meno e il

contributo alimentare va commisurato esclusivamente ai criteri posti dall'art.

125.

CC.

a) Nel nuovo diritto l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio è

retto – come si è accennato – dall'art. 125 CC, stando al quale se non si può

ragionevolmente pretendere che dopo il divorzio un coniuge provveda da sé al

proprio mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro

coniuge gli deve un adeguato contributo. Tale norma concreta due principi:

quello secondo cui, dopo il divorzio, ogni coniuge deve provvedere a sé stesso

nella misura del possibile e quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad

acquisire o a riacquistare la propria indipendenza economica. Per raggiungere

tale autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimonio, uno dei

coniugi può essere tenuto a sovvenzionare l'altro. Così com'è concepito,

l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda soprattutto sulle necessità del

coniuge richiedente e dipende dal grado di autonomia che si può esigere da lui,

in particolare dalla sua capacità di intraprendere un'attività professionale –

o di riprendere un'attività professio­nale interrotta durante il matrimonio –

per sovvenire al proprio “debito mantenimento”. Sotto il profilo finanziario

occorre considerare anzitutto il reddito effettivo dei coniugi, ma anche quello

ch'essi potrebbero conseguire dimostrando buona volontà o facendo prova di

ragionevole sforzo (DTF 128 III 5 consid. 4a).

b) L'ammontare

del contributo di mantenimento deve attenersi altresì agli elementi oggettivi

elencati (non esaustivamente) dall'art. 125 cpv. 2 CC, che corrispondono in

larga misura a quelli elaborati dalla giurisprudenza in applicazione del vecchio

diritto (Werro in: De l'ancien au

nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 41). Il giudice deve considerare –

in specie – il riparto dei compiti avuto dai coniugi durante il matrimonio, la

durata del medesimo, il tenore di vita adottato dalle parti durante la vita

comune, l'età e la salute di loro, il rispettivo reddito e patrimonio, la

portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli, la formazione

professionale e le prospettive di reddito, il presumibile costo del

reinserimento professionale del beneficiario, come pure le aspettative di

vecchiaia e di previdenza, incluso il risultato prevedibile della divisione

delle prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC). La colpa nella disunione non è

più, per contro, di alcun interesse giuridico (Schwenzer, op. cit., n. 39 ad art. 125 CC).

c) Già

si è detto che il contributo alimentare va commisurato al precetto del “debito

mantenimento”. Verso il basso, esso deve garantire quindi al coniuge beneficiario

almeno il fabbisogno minimo, fermo restando che il debitore del contributo deve

poter conservare il proprio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza).

Verso l'alto, esso non deve eccedere il tenore di vita avuto dal coniuge

beneficiario durante la vita in comune (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; Werro, Concubinage, mariage et démariage,

Berna 2000, pag. 147 n. 673 segg.), a meno che le parti abbiano vissuto in modo

particolarmente economo, sotto le loro possibilità finanziarie, per esempio

allo scopo di acquistare un'abitazione (sentenza del Tribunale federale

5C.230-231/2003 del 17 febbraio 2004, consid 4.1). Quest'ultima ipotesi è

nondimeno estranea al caso in esame, nessuna delle parti adombrando nulla del

genere.

d) In concreto le parti si sono sposate il 18 maggio 1985 e si sono

separate di fatto nel gennaio del 1996. La vita in comune essendo durata oltre

10.

anni, il matrimonio può sicuramente definirsi di lunga durata (Schwenzer, op. cit., n. 48 ad art. 125 CC

con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 5C.278/2000 del 4 aprile 2001,

consid. 2c). I coniugi hanno dunque diritto di conservare, per principio, il

tenore di vita avuto durante la comunione domestica (sentenze del Tribunale

federale 5C.111/2001 del 29 giugno 2001, consid. 2c, e 5C.205/2001 del 29

ottobre 2001 del 29 ottobre 2001, consid. 4c). Circostanze eccezionali che

giustificherebbero di scostarsi da tale principio (art. 125 cpv. 3 CC) e di

ridurre – o addirittura di rifiutare – un contributo per la moglie non constano.

Occorre quindi valutare se l'appellante possa garantirsi da sé un tenore di

vita analogo a quello di cui godeva prima della separazione oppure, se no,

quanto le manchi a tal fine.

e) In

concreto risulta che prima del matrimonio, fra il 1979 e il 1982, la moglie aveva

lavorato per la __________ di __________ e tra il 1982 e il 1985 per __________

di __________ come ausiliaria di pulizie (doc. XIV: scritto del 1° luglio 2002

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia; act. V nell'inc. DI.99.179 della

Pretura della giurisdizione di Locarno Città: audizione AO 1, risposta n. 7).

Dopo il matrimonio l'interessata ha smesso di lavorare per de­dicarsi alla casa

e alla famiglia. Una volta intervenuta la separazione di fatto, il 1° giugno

1997, essa ha svolto poi mansioni di cura a domicilio per la madre (doc. III

richiamato nell'incarto DI.2000.1: decisione del 4 settembre 1997), fino al 15

novembre 1998 (sopra, consid. 2), e dal 1° di­cem­bre 1998 al 28 febbraio 1999

ha riscosso indennità di disoccupazione (doc. IV richia­mato: certificato 24

giugno 1999 nell'incarto fiscale 2001/02). Il 1° marzo 1999 essa è infine stata

assunta come ausiliaria al 70% dalla __________ a __________ (doc. L e M), pur

continuando a occuparsi dei figli L__________ e Lu__________.

f) Ciò

premesso, bisogna accertare il tenore di vita della famiglia fino alla separazione

di fatto (gennaio del 1996). Qualora le risorse odierne dovessero rivelarsi

insufficienti per conservare quel tenore di vita in ragione dei nuovi costi

generati dalla creazione di due economie domestiche separate, il creditore del

contributo ha diritto per lo meno a un livello di vita analogo a quello del

debitore. Solo nel caso in cui il divorzio sia pronunciato dopo una lunga

separazione fa stato la situa­zione dei coniugi durante quel periodo (DTF 130

III 539 consid. 2.2 con numerosi rimandi), sempre che in quel lasso di tempo il

tenore di vita sia diminuito rispetto al tenore di vita avuto durante la

comunione domestica (sentenza del Tribunale federale 5C.230-231/2003 del 17

febbraio 2004, consid. 4.2). Ne discende che un eventuale miglioramento delle

condizioni economiche del coniuge debitore dopo la separazione, ad esempio per

non dover più sostentare i figli, non profitta all'altro. Ininfluente è pure

l'ipotetica situazione in cui si sarebbe trovato un coniuge se fosse ancora

sposato. Nella fattispecie, al momento in cui è stato pronunciato il divorzio

le parti vivevano separate da sei anni, periodo che non può dirsi

particolarmente lungo (DTF 121 III 201: 10 anni; DTF 129 III 7: 16 anni;

sentenza del Tribunale federale 5C.230-231/2003 del 17 febbraio 2004: 12 anni).

La questione è pertanto di valutare – si ripete – il tenore di vita avuto dai

coniugi durante la comunione domestica.

g) Nel

1995.

(la separazione di fatto è intervenuta nel gennaio del 1996) il reddito

del convenuto ammontava a fr. 5289.90 netti mensili, compresi gli assegni familiari

(fr. 63 479.– annui: doc. 1 nell'inc. DI.99.179). Alla fine del 1995 il

convenuto possedeva inoltre un capitale di fr. 12 450.35 sul conto n. __________

presso la UBS SA di __________ e fr. 710.15 sul conto in lire italiane n. __________

presso la medesima banca (doc. IV nell'inc. DI.1999.179 della Pretura della giurisdizione

di Locarno Città), oltre a fr. 29 076.15 presso la __________ (doc. IV nell'inc. DI.2000.1: estratto

conto). Complessivamente, dipartendosi da un tasso d'interesse medio del 3½%

come quello che la Camera applicava fino al 2001 per calcolare i redditi da capitale

(I CCA, sentenza inc. 11.2002.64 del 2 agosto 2004, consid. 6c con rinvii), ciò

doveva fruttare fr. 123.20 mensili (3½% di fr. 42 236.65, diviso 12 mesi).

Da parte sua l'appellante non conseguiva alcun reddito (sopra, consid. 8e).

Dalla locazione di un appartamento nell'immobile che si trova sul fondo n. 835,

la famiglia ricavava inoltre fr. 900.– mensili (doc. XXXII, n. 6, con rinvio al

doc. IV nell'inc. DI.2000.1). Il reddito familiare prima della separazione

ammontava dunque a circa fr. 6300.– mensili (fr. 6313.10: fr. 5289.90 più fr.

123.20

più fr. 900.–).

Per

quanto riguarda il fabbisogno familiare, poco si desume dal carteggio processuale

sulla situazione fino al gennaio 1996. In sede provvisionale il Pretore aveva

accertato in fr. 3064.60 mensili il fabbisogno minimo del marito e in fr.

2952.60

quello della moglie (decreto cautelare del 16 maggio 2002, inc. DI.2000.1).

A quel momento però i coniugi vivevano già separati. Per risalire al fabbisogno

precedente è necessario quindi dedurre da tale somma la locazione del marito,

il quale abitava ancora in famiglia (fr. 1000.– mensili: decreto citato, consid.

5). Il minimo esistenziale del diritto esecutivo era inoltre quello per i coniugi

che vivevano in comunione domestica (fr. 1370.– invece di fr. 1100.– per le persone

singole: Rep. 1993 pag. 265) e l'onere ipotecario non era di fr. 718.70

(decreto citato, consid. 3), bensì di fr. 733.30 (4% di fr. 220 000.– diviso

12.

mesi; doc. IV richiamato: incarto fiscale 1999/2000). Quanto

all'ammortamento, nulla è mai stato preteso. Infine il fabbisogno in denaro dei

due figli (tra i 7 e i 12 anni) ammontava a fr. 580.– ciascuno (raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, edizione 1996 in: RDT

51/1996 pag. 33), senza il costo dell'alloggio (già compreso nell'onere

ipotecario) né la posta per cura e educazione, fornita in natura dalla madre.

In definitiva, a fronte di un reddito familiare di fr. 6300.– e a fabbisogno

complessivo che può essere stimato in fr. 5360.–, l'eccedenza doveva risultare

alla fine del 1995 di circa fr. 950.–, ossia fr. 475.– per coniuge.

9.

Accertato

(per quanto possibile) il tenore di vita che i coniugi avevano durante la

comu­nione domestica, occorre ancora definire quale sia il fabbisogno odierno

della ricorrente commisurato a tale livello. L'appellante contesta il suo

fabbisogno minimo stimato dal Pretore in fr. 3423.85 mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, onere ipotecario fr. 480.– [fr.

718.

, dedotta la quota dei figli], spese di riscaldamento fr. 100.– stimati,

premio della cassa malati fr. 279.60, manutenzione del bruciatore fr. 32.50,

tassa dei rifiuti fr. 12.50, tassa d'uso della fognatura fr. 20.40, contributi

di costruzione fr. 85.65, acqua potabile fr. 42.90, assicurazione RC privata,

stabili ed economia domestica fr. 123.40, assicurazione “casa vecchia” fr.

42.

, spese di trasferta fr. 347.–, tassa di circolazione e RC auto fr. 180.–,

leasing Opel “Corsa” fr. 377.70, imposte stimate fr. 200.–). Le censure

sollevate dall'interessata vanno esaminate singolarmente.

a) L'appellante

contesta l'onere ipotecario conteggiato dal Pretore (fr. 480.– mensili),

sostenendo che esso raggiunge fr. 718.70. Dal canto suo il convenuto, pur riconoscendo

l'ammontare di fr. 718.70, pretende di ridurre la posta a fr. 431.20 per tenere

conto della quota rientrante nel fabbisogno in denaro dei figli (osservazioni,

n. 5.1.5; appello, n. 2c). Ora, secon­do le raccomandazioni pubblicate

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento del Canton Zurigo, cui questa Camera

si ispira da un ventennio, il costo dell'alloggio che rientra nel fabbisogno in

denaro di un figlio minorenne è un terzo di quello effettivo; trattandosi di

due figli, un altro quarto del costo effettivo va inserito nel fabbisogno in

denaro del secon­do figlio (Empfeh­lungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen

für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). E nel costo dell'alloggio rientrano,

oltre l'onere ipotecario (fr. 718.70), le spese di riscaldamento (fr. 100.–

stimati: sotto, consid. 9b), la manutenzione del bruciatore (fr. 32.50), la

tassa dei rifiuti (fr. 12.50), l'uso della fognatura (fr. 20.40), le spese per

l'acqua potabile (fr. 42.90) e i contributi di costruzione (fr. 85.65), per

complessivi fr. 1012.65. Cinque dodicesimi di tale somma rientrano così nel

fabbisogno minimo dell'appellante (fr. 421.95) e il resto in quello dei figli (fr.

590.

). Ciò fino al

2.

settembre 2005, quando L__________ terminerà il tirocinio come

impiegata di commercio (sotto, consid. 14a e 14c). Fino al 20 agosto 2006

(maggiore età di Lu__________), la quota si ridurrà a due terzi (fr. 675.10),

mentre il rimanente terzo (fr. 337.55) rientra nel fabbisogno in denaro di Lu__________.

Dopo di allora nel fabbisogno minimo dell'interessata si dovrà computare l'intero

importo di fr. 1012.65.

b) Considerata

la natura dell'alloggio coniugale, l'appellante fa valere una spesa di

riscaldamento pari a fr. 125.– mensili. Nulla di preciso risultando

dall'incarto, il Pretore ha stimato l'esborso in fr. 100.– mensili. Tale

importo corrisponde a una fornitura di circa 2500 litri di olio combustibile (fr.

100.

– diviso 47.45 per 100 litri, moltiplicato per 12 mesi, al prezzo medio dal

1997.

al 2004 per quantità da 800 a 3000 litri: si veda ‹www.statistik.admin.ch›: indice svizzero dei

prezzi al consumo). Considerate le dimensioni della casa, la cifra può apparire

al limite della sufficienza. A parte il fatto però che lo stabile è munito di

un sistema di riscaldamento bivalente (termopompa e bruciatore: act. XVII,

perizia, pag. 7 in alto), spettava all'appellante rendere almeno verosimile la

spesa asserita. In mancanza di altri dati, il costo stimato dal Pretore resiste

alla critica.

c) L'appellante

rivendica una spesa di fr. 150.– mensili per la manutenzione dello stabile,

importo che il Pretore non ha ritenuto sufficientemente documentato. Dagli atti

invero non si desume alcunché e poco giova che a quel titolo l'autorità fiscale

riconosca deduzioni fisse (art. 31 cpv. 4 della legge tributaria, RL 10.2.1.1).

Del resto, si volessero reputare i costi di manutenzione come fatti notori,

rimarrebbe ancora da chiarire chi li abbia effettivamente assunti (nello stesso

senso: sentenza inc. 11.2002.64 del 2 agosto 2004, consid. 8c). Anche al riguardo

nulla è dato di sapere. Il mero richiamo dell'appellante alla parità di trattamento

non è di alcun sussidio. Anche in proposito l'appello è destinato all'insuccesso.

d) L'appellante

rimprovera al Pretore di avere escluso dal suo fabbisogno personale la spesa di

fr. 400.– per l'aiuto domestico. Il Pretore ha rilevato da parte sua che la

sorella dell'appellante, sentita come testimone, aveva dichiarato di occuparsi

dei figli durante l'assenza della madre senza percepire alcuna retribuzione, per

tacere del fatto che il costo destinato alla cura dei figli rientra nel

fabbisogno in denaro dei figli medesimi, non in quello del genitore affidatario

(sentenza im­pugnata, consid. 19 in fine). L'opinione del Pretore è corretta e

conforme a quanto prevedono le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Can­ton Zurigo (Empfehlungen zur Bemessung von

Unterhalts­beiträgen für Kinder, op. cit., pag. 13 in basso). Oltre che priva

di motivazione, la doglianza dell'appellante si rivela dunque infondata.

e) D'ufficio

va rettificato invece il minimo esistenziale del diritto esecutivo computato

dal Pretore nel fabbisogno dell'appellante fino al 20 agosto 2006, che passa da

fr. 1100.– mensili (persona sola) a fr. 1250.– mensili (genitore affidatario di

minorenni: FU 2/2001 pag. 74, cifra I n. 1 e 2).

f) Nel

“debito mantenimento” dell'art. 125 cpv. 1 CC va compre­so, infine, quanto è necessario per costituire un'adeguata previdenza a fini di

vecchiaia (Freivogel, Zur Bedeutung

der Begriffe angemessener Bei­trag an den gebührenden Unterhalt unter Einschluss

einer angemessen Altersvorsorge [Art. 125 Abs. 1 ZGB] in: FamPra.ch 2/2000 pag.

257.

con rimandi alla nota 12). Il Pretore non ha inserito alcunché a tale scopo

nel fabbisogno minimo dell'interessata, la quale tuttavia non se ne duole. A

ragione, giacché essa riceverà dal marito una congrua prestazione a titolo di

secondo pilastro e, potendo lavorare a tempo pieno (sotto, consid. 10b), è in

grado costituirsi una previdenza autonoma.

g) In definitiva il fabbisogno mensile dell'appellante, commisurato al

livello di cui essa disponeva durante la comunione domestica, risulta di circa fr.

3730.

– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, costo

dell'alloggio fr. 421.95, assicurazione RC privata, stabili ed economia

domestica fr. 123.40, assicurazione “casa vecchia” fr. 42.20, premio della

cassa malati fr. 279.60, spese di trasferta fr. 347.–, imposta di circolazione

e copertura RC dell'automobile fr. 180.–, lea­sing dell'automobile fr. 377.70,

onere fiscale fr. 200.– stimati, quota di eccedenza fr. 510.–, pari a fr. 475.–

del 1995 rivalutati in base all'aumento del costo della vita). Il 2 settembre

2005.

L__________ terminerà la propria formazione, di modo che per l'appellante

il costo dell'alloggio aumenterà da fr. 421.95 a fr. 675.10 mensili, onde un

fabbisogno di fr. 3985.– mensili. Il 20 agosto 2006 anche Lu__________ avrà 18

anni, sicché il costo dell'alloggio lieviterà a fr. 1012.65 mensili. Per

converso, il minimo esistenziale del diritto esecutivo diverrà quello per

persona sola (fr. 1100.–), onde un fabbisogno di fr. 4172.55 mensili.

10.

Per

quanto attiene al suo reddito mensile, l'appellante rimprovera al Pretore di obbligarla

a estendere la sua attività lucrativa in modo da raggiungere l'autosufficienza

economica dal 31 agosto 2006. Ritiene che, così facendo, il primo giudice abbia

disatteso i principi dell'art. 125 CC e chiede che il termine sia dilazionato fino

al 31 dicembre 2008, il che le consentirebbe di trovare “una occupazione

confacente al 100% più vicina al domicilio o di trasferire quest'ultimo vicino

al posto di lavoro, favorita in ciò dall'età che i figli avranno a quel momento

e dalla vendita della casa” (appello, n. 5.1).

a) Secondo

giurisprudenza invalsa una donna divorziata può essere tenuta a cominciare – o

a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale allorché il figlio minore

a lei affidato compie i 10 anni, mentre un'attività a tempo pieno le può essere

imposta dal momento in cui tale figlio raggiungerà i 16 anni (DTF 115 II 10 consid.

3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91; Schwenzer,

op. cit., n. 59 ad art. 125 CC). La prassi relativa al vecchio diritto

del divorzio si dipartiva dal principio, in ogni modo, che dopo i 45 anni d'età

non potesse più pretendersi da una moglie divorziata la ricerca di un'attività

lucrativa (Rep. 1997 pag. 59 consid. 2c con rinvii). Dopo l'entrata in vigore

del nuovo diritto tale limite è stato relativizzato, il Tribunale federale

sottolineando come per determinati posti di lavoro l'offerta fissi il limite

d'assunzione a 50 anni (DTF 127 III 140 consid. 2c). Anche secondo la vecchia

pras­si, del resto, ove al momento del divorzio una moglie di 45 anni già

lavorasse a tempo parziale, la questione era di verificare se un'estensione

dell'attività lucrativa fosse ragionevolmente e concretamente esigibile da lei.

Analogo principio vige oggi, nel nuovo diritto, per donne che a 45 anni non

svolgono – o non svolgono più – attività lucrativa (Schwenzer, op. cit., n. 53 in fine ad art. 125 CC).

b) Nella

fattispecie l'appellante ha compiuto 45 anni il 17 febbraio 2005. Essa non

risulta soffrire di problemi di salute e dal 1° marzo 1999 lavora al 70%, conseguendo

un reddito, non contestato, di fr. 2174.50 netti mensili (sentenza impugnata, consid.

13; appello, n. 5.1.1). Il figlio minore Lu__________ ha compiuto 16 anni il 20

agosto 2004. Il Pretore ha quindi ritenuto possibile, considerato un breve periodo

di transizione, l'esperienza professionale acquisita e la penuria di personale

nell'ambito ospedaliero, che l'appellante assuma un'attività a tempo pieno dal

1° novembre 2004. Con tali argomenti l'interessata non si confronta. Né si comprende,

senza nulla togliere alla buona volontà dell'interessata, in che modo il tragitto

di 20 km per recarsi da __________ a __________ possa costituire un particolare

aggravio. L'attività lavorativa a tempo pieno, poi, non preclude la possibilità

di trovare un impiego più vicino al suo domicilio. Quanto al reddito ipotetico

stimato dal Pretore in fr. 3110.– mensili per un'attività a tempo pieno,

l'appellante non muove contestazioni (sentenza impugnata, consid. 14; appello,

n. 5.1.1).

11.

L'appellante

critica il reddito dalla sostanza immobiliare va­lutato dal Pretore in fr. 1450.–

mensili, costituito dalle pigioni di due appartamenti locati nella “casa vecchia”

di __________. A torto. Anzitutto nulla giova invocare quanto accertato dal

primo giudice nella procedura cautelare (appello, n. 5.1.2), ove appena si ricordi

che proprio nella causa di merito è stata esperita una perizia per determinare

– fra l'altro – il “valore locativo della part. 835 RFD __________” (act. VI:

ordinanza sulle prove del 22 maggio 2001). A poco soccorrono poi le asserite

difficoltà finanziarie in cui versa l'attuale conduttrice dell'appartamento di

quattro locali. In mere asserzioni si esauriscono anche gli argomenti secondo

cui la ricerca di nuovi inquilini, vista l'ubicazione dell'immobile, si

prospetterebbe difficile. Il perito ha accertato che lo stabile si trova nel

nucleo del paese, in una zona centrale e tranquilla, a non più di 20 km da __________

(act. XVII: referto, pag. 16). L'alloggio è ben strutturato e in ottimo stato

di conservazione. Stimando in fr. 1200.– la pigione mensile, l'esperto ha pure

tenuto conto dei parametri previsti per il mercato locale (act. XVII: referto,

pag. 18; act. XX: completazione e delucidazione orale, ad 10). Per la locazione

dell'appartamento di due vani poi, egli ha valutato un costo mensile di fr.

450.

– dopo avere eliminato le infiltrazioni di umidità, definendo in caso

contrario eccessiva una pigione di fr. 300.– (act. XX: completazione e

delucidazione orale, ad 11). Per finire, il primo giudice ha computato un

canone potenziale di fr. 250.– mensili, in pratica quello riscosso dall'interessata

(appello, n. 5.1.2). In proposito la sentenza sfugge a qualsiasi critica.

12.

Il

primo giudice ha accertato un ulteriore introito della moglie di fr. 57.35

mensili applicando un tasso d'interesse del 3% a un capitale fr. 22 936.47.

L'appellante sostiene che tale avere va ridot­to di almeno fr. 18 000.–, ossia

dei costi di patrocinio presumibili cui essa dovrà far fronte, oltre a quelli

per la procedura d'appello, e che il reddito calcolato sulla base

dell'eventuale rimanenza sarà irrisorio. La critica non poggia su alcun

riscontro oggettivo, il debito che l'appellante avrebbe accumulato nei

confronti del suo patrocinatore non risultando da alcun conteggio. Quanto al reddito

da capitale (il saldo non è contestato), questa Camera ha già avuto modo di

stabilire che dopo il 1° gennaio 2004 un tasso d'interesse superiore al 2–2¼%

non può più essere presunto (sentenze inc. 11.2002.64 del 2 agosto 2004, consid.

6c, e inc. 11.2002.63 del 3 agosto 2004, consid. 5c). Facendo capo dal

gennaio 2004 il saggio più basso (analogo tasso sarà applicato alla sostanza

del marito: sotto, consid. 21), la sostanza dell'interessata può presumersi

rendere quindi fr. 38.25 mensili.

Ne segue,

in definitiva, che fino al 31 dicembre 2003 il reddito mensile dell'appellante

era di fr. 3681.85 (fr. 2174.50 da attività lucrativa, di fr. 1450.– da

sostanza immobiliare e fr. 57.35 da sostanza mobiliare). Dal 1° gennaio 2004

tale reddito è diminuito a fr. 3662.75 (contrazione del provento della sostanza

mobiliare da fr. 57.35 a fr. 38.25) e che dopo di allora, ossia dal 1° novembre

2004, esso va stabilito in fr. 4598.25 mensili (aumento del reddito da attività

lucrativa a fr. 3110.– mensili).

13.

Riassumendo,

dal 1° novembre 2004 l'appellante dispone di un reddito mensile di fr. 4598.25,

che le garantisce un tenore di vita superiore al fabbisogno commisurato al

livello di cui disponeva durante la comunione domestica, stimato in fr. 3730.–

(attualmente), in fr. 3985.– (dal 2 settembre 2005) e in fr. 4172.55 mensili

(dal 20 agosto 2006). Nella misura in cui chiede un aumento del contributo

alimentare per sé, l'appellante avanza dunque una pretesa infondata. Anzi, come

si vedrà oltre, su questo punto andrà accolto l'appello del marito, il quale fa

valere che già oggi l'interessata non ha più diritto a contributi di

mantenimento.

14.

L'appellante

chiede di estendere la durata dei contributi alimentari per i figli sino al

termine della rispettiva formazione professionale, riconducendoli nondimeno a fr.

1175.

– mensili per ciascun figlio (più gli eventuali assegni familiari). A tal

fine il Pretore si è dipartito da quanto prevedono le raccomandazioni

dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo

(sentenza impugnata, consid. 20), che nel caso di due ragazzi fra i 13 e i 18

anni indicano un fabbisogno medio in denaro di fr. 1700.– mensili per ognuno di

essi (edizione 2000: Rep. 1999 pag. 372), riducendo del 30% (fr. 72.–) la posta

per cura e educazione, fornita in natura dalla madre. Dal fabbisogno in denaro

della figlia L__________ egli ha dedotto anche fr. 300.– mensili, pari a un

terzo circa dello stipendio medio da lei percepito sull'arco dei tre anni di

apprendistato come impiegata di commercio. Il fabbisogno in denaro di L__________

è risultato così di fr. 1328.– e quello di Lu__________ di 1628.– mensili. A

tali contributi il Pretore ha aggiunto gli assegni familiari. Il tutto fino

alla maggiore età dei ragazzi, riservato l'art. 277 cpv. 2 CC” (sentenza

impugnata, dispositivo n. 4).

a) L'appellante

chiede che i contributi per i figli siano dovuti fino al termine della rispettiva

formazione professionale. Ora, il genitore cui è attribuita l'autorità parentale

può far valere in proprio nome e in vece del figlio minorenne, in una causa di

divorzio, i contributi di mantenimento dovuti al ragazzo. Se quest'ultimo

diventa maggiorenne in pendenza di causa, tale facoltà del ge­nitore continua

anche per i contributi posteriori al compimento dei 18 anni (art. 133 cpv. 1

CC), a condizione che il figlio maggiorenne vi acconsenta (DTF 129 III 55). In

concreto L__________ è diventata maggiorenne il 25 ottobre 2004 e Lu__________

lo diventerà il 20 agosto 2006. Entrambi sono stati sentiti dal Pretore. L__________

ha precisato il 28 novembre 2001 di avere intrapreso un apprendistato di

commercio presso la __________ di __________ (act. XXIII), tant'è che il 1°

luglio 2002 la madre ha trasmesso al Pretore copia del contratto di tirocinio,

specificando però che la figlia non aveva superato il primo anno (doc. XIV). Si

può ragionevolmente prevedere, ad ogni modo, che la ragazza concluderà

l'apprendistato il 2 settembre 2005 (doc. XIV: termine contrattuale protratto

di un anno) e si giustifica perciò di fissare i contributi di mantenimento fino

ad allora. Quanto a Lu__________, egli ha dichiarato il 5 dicembre 2001 di essere

al terzo anno di scuola media (act. XXIV). Allo stato attuale delle cose non è

possibile formulare possibili pronostici attendibili circa successive scelte

scolastiche o professionali di lui. Egli deve dunque essere rinviato di

conseguenza a far valere le sue eventuali pretese dopo la maggiore età a norma

dell'art. 277 cpv. 2 CC, facoltà che del resto rimane aperta anche a L__________

nel caso in cui il 2 settembre prossimo non avesse ancora ultimato la

formazione per circostanze a lei non imputabili.

b) L'appellante

si duole che il Pretore non ha tenuto conto della sua attività lucrativa al

70%, ma a torto. Come si è accennato, nel fabbisogno dei figli il Pretore ha

incluso il 70% in denaro della posta per cura e educazione proprio perché in natura

l'interessata non può prestare più del 30%. Sostenere poi che un'attività al

70% equivalga a un'occupazione piena non è serio. Certo, dal 1° novembre 2004

il Pretore ha imposto all'interessata di estendere l'attività al 100% (16 anni

di Lu__________), ma proprio per tale motivo dopo tale data la posta per cura e

educazione nel fabbisogno di Lu__________ va monetizzata per intero (fr. 240.–

mensili).

c) A

ragione poi – e contrariamente all'opinione dell'appellante – il Pretore ha conteggiato

separatamente il costo dell'alloggio nel fabbisogno dei figli. Solo che avrebbe

dovuto sostituire la quota stimata dalle raccomandazioni (fr. 285.– mensili)

con quella effettiva (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder,

Zurigo 2000, pag. 12 in basso). In concreto il costo complessivo

dell'abitazione ammonta a fr. 1012.65 mensili (sopra, consid. 9a). Fino al 2

settembre 2005 entrambi i figli si presumono vivere con la madre. Nel fabbisogno

in denaro del primo va incluso perciò un terzo di tale spesa (fr. 337.55

mensili) e nel fabbisogno in denaro del secondo un quarto (fr.

253.20

mensili: Empfehlungen, pag. 13 in alto). Al momento in cui L__________ avrà concluso l'appren­distato (2 settembre 2005) solo Lu__________

entrerà ancora nel calcolo, fino ai 18 anni. La sua quota per l'alloggio

aumenterà così a fr. 337.55 (un terzo di fr. 1012.65).

d) Quanto all'indennità di fr. 400.–

mensili rivendicata dall'appellante per l'aiuto domestico nella cura dei figli,

il Pretore ha ricordato che __________ – la quale si occupa di L__________ e Lu__________

in assenza della madre – ha dichiarato di non percepire alcuna retribuzione, ma

solo vitto e alloggio (sentenza impugnata, consid. 20 in mezzo). Il Pretore non

ha dunque ravvisato alcuna spesa apprezzabile. In realtà non bisogna dimenticare

che nel fabbisogno dei figli è già computato in denaro l'equivalente della cura

e dell'educazione che l'appellante non può assicurare personalmente (fr. 168.–

mensili per figlio, rispettivamente fr. 240.– mensili dal 1° novembre 2004:

sopra, consid. 14b). Avesse inteso far valere spese maggiori, l'interessata

avrebbe dovuto dimostrare le sue pretese con un minimo di attendibilità e non solo

con generiche affermazioni (come quella secondo cui “il cibo costa e il Fisco

lo valuta fr. 13.– per ogni pasto”).

e) L'appellante

rimprovera al Pretore di pretendere che L__________ partecipi al proprio

sostentamento con fr. 300.– mensili. La giurisprudenza ha già avuto modo di

ricordare però che, di regola, il figlio minorenne che ritrae un compenso dalla

sua attività è tenuto a sovvenire a sé stesso in ragione di un terzo del suo

reddito (analogo principio vige, come ha rammentato il Pretore, in materia esecutiva:

Rep. 1993 pag. 267 cifra 3.3; FU 2/2001 pag. 76 cifra IV n. 2). In concreto non

v'è motivo di scostarsi da tale principio. L__________ il 3 settembre 2001

guadagnava, come apprendista impiegata di commercio, fr. 607.– lordi mensili

(doc. XIV: contratto di tirocinio). Il 3 settembre 2003 (secondo anno di

tirocinio) lo stipendio è aumentato a fr. 840.– lordi mensili, pari a fr. 785.–

netti, per passare poi, dal 3 settembre 2004, a fr. 1073.– mensili (doc. XIV),

ossia fr. 1002.80 netti. Ciò posto, la partecipazione di L__________ al proprio

sostentamento va ridotta a fr. 261.– mensili fino al 2 settembre 2004 e

rettificata in fr. 334.– fino al 2 settembre 2005 (termine della formazione

professionale).

f) In

conclusione, fino al 2 settembre 2004 il fabbisogno in denaro di L__________ va

fissato a fr. 1419.55 mensili (costo dell'alloggio di fr. 337.55, cura e educazione

di fr. 168.–, partecipazione al mantenimento di fr. 261.–) e a fr. 1346.55 in

seguito (partecipazione al mantenimento di fr. 334.– invece di fr. 261.–

mensili). Dal 1° novembre 2004, con un'attività lucrativa a tempo pieno,

l'appellante non può più prestare cura e educazione in natura (per un valore di

fr. 240.–), di modo che il fabbisogno di L__________ aumenta a fr. 1418.55

mensili. Il fabbisogno in denaro di Lu__________ ammonta, da parte sua, a fr.

1596.20

mensili (costo dell'alloggio fr. 253.20, cura e educazione fr. 168.–),

per poi passare dal 1° novembre 2004 a fr. 1668.20 mensili (appellante con

attività a tempo pieno). Dal

3.

settembre 2005 (fine della formazione di L__________) la sua quota

per l'alloggio aumenterà nondimeno da fr. 253.20 a fr. 337.55, onde un

fabbisogno di fr. 1752.55 mensili fino al 20 agosto 2006 (18° compleanno). In

che misura il fabbisogno dei figli debba essere posto a carico del padre – e

quindi se sia giustificata la richiesta dell'appellante di ridurre i contributi

che il Pretore ha imposto a AO 1 – sarà esaminato in seguito (sotto, consid.

23).

15.

L'appellante

sostiene che, vista la florida situazione finanziaria del marito, le spese straordinarie

per i figli vanno addebitate per due terzi a carico di lui. Ora, l'art. 286

cpv. 3 CC prevede che il giudice può obbligare i genitori a versare un

contributo speciale “allorché lo richiedano bisogni straordinari e imprevisti

del figlio”. Un simile contributo si giustifica in caso di necessità

transitorie e imprevedibili dei figli al mo­mento in cui è fissato il

contributo di mantenimento (altrimenti occorre far modificare il contributo ordinario:

sentenza del Tribunale federale 5C.240/2002, consid. 5.1 in: FamPra.ch 2003

pag. 731). Quel che l'appellante chiede, nella fattispecie, non è il versamento

di una determinata somma a copertura di esigenze documentate e quantificate

(sulla nozione: Breitschmid in: Basler

Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 15 ad art. 286), bensì una sorta di

autorizzazione generale ad affrontare – secondo beneplacito – spese per i figli

di cui esigere poi il rimborso dal marito nella proporzione di due terzi. Ciò

non è ammissibile. Dovessero rivelarsi necessarie spese non presumibili e

temporanee per i figli cui il convenuto rifiuti di partecipare, l'appellante

potrà sempre rivolgersi al Pretore (art. 425 cpv. 1 CPC), dimostrandone

l'entità e la necessità.

II. Sull'appello

di AO 1

16.

Il

Pretore ha condannato la moglie a versare al marito complessivi fr. 108 500.– in

liquidazione dei rapporti patrimoniali per avere, il marito, provveduto con

beni propri (fr. 127 400.–) all'integrale ammortamento del debito ipotecario che gravava

la particella n. 835 RFD di __________, proprietà della moglie, riscuotendo

solo canoni di locazione per fr. 18 900.–. L'appellante obietta che tali

canoni devono essere considerati alla stregua di acquisti e quindi vanno

dedotti dal credito iniziale solo fino a concorrenza di un mezzo (fr. 9450.–).

In proposito l'attrice aderisce all'appello (osservazioni, ad 3). La cifra di fr.

108.

500.– accertata dal Pretore va quindi portata a fr. 117 950.–.

L'appellante chiede altresì di ridurre a 60 giorni (più interessi) il termine

di versamen­to stabilito dal Pretore in un anno dal passaggio in giudicato

della sentenza, vista la temporanea difficoltà economica della moglie (sentenza

impugnata, consid. 32). Perché la sentenza impugna­ta dovrebbe essere riformata

in tal senso, però, egli non spiega, Insufficientemente motivato, al riguardo

l'appello si rivela d'acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC

combinato con il cpv. 5).

17.

Per

quanto attiene alla particella n. 1414 RFD di __________, l'appellante rivendica

fr. 484 081.– in liquidazione del regime contro i fr. 444 081.–

calcolati dal primo giudice. È vero che la sua pretesa iniziale era di fr. 465 935.– (sopra, consid.

D), ma in sede di conclusioni essa è stata portata a fr. 570 111.– (sopra, consid.

E). Già si è detto poi che il Pretore è incorso in un errore (sopra, consid.

4f) e che l'investimento complessivo va rettificato in fr. 674 081.–. Dedotto

l'anticipo di fr. 200 000.–, la rimanenza risulta per finire di fr. 474 081.– (sopra, consid.

4f). Per i motivi di cui al considerando che precede non può invece trovare accoglimento

la richiesta di ridurre a 60 giorni (più interessi) la restituzione dell'importo.

Ancora una volta, in effetti, l'appellante non si confron­ta con le motivazioni

del Pretore (sentenza impugnata, consid. 42). Sul modo in cui l'appellata

provvederà a restituire la cifra non spetta infine a questa Camera sindacare, e

men che meno imporre all'interessata la vendita di immobili di sua proprietà.

18.

L'appellante

non contesta il riparto a metà delle prestazioni di li­bero passaggio maturate

dai coniugi durante il matrimonio. Rimprovera al Pretore però di avere demandato

al Tribunale cantonale delle assicurazioni il calcolo dei rispettivi averi di

vecchiaia e chiede di ordinare alla sua Cassa l'esecuzione dei necessari

conguagli. L'appellata aderisce a tale domanda (osservazioni, n. 5). La

decisione del Pretore è per vero inspiegabile. I coniugi si sono accordati sul

riparto a metà del saldo previdenziale accumulato in costanza di matrimonio. In

tal caso l'art. 141 cpv. 1 CC dispone che se gli istituti di previdenza

professionale interessati hanno prodotto un attestato confermante l'attuabilità

della regolamentazione adottata e l'importo degli averi determinanti per il

calcolo delle prestazioni da ripartire, la convenzione omologata dal giudice

vincola anche gli istituti (cpv. 1). In tal caso il giudice comunica a questi

ultimi le disposizioni della sentenza passata in giudicato che li concernono,

comprese le indicazioni necessarie al trasferimento della somma concordata

(cpv. 2). In concreto figurano agli atti i certificati rilasciati dai

rispettivi istituti di previdenza. Per quanto riguarda il marito, la __________

ha attestato al 31 maggio 2002 una prestazione d'uscita di fr. 132 794.–, confermando

parimenti il 25 aprile 2002 l'attuabilità del riparto (doc. XI). Per quel che è

della moglie, la __________ ha confermato l'11 giugno 2002 l'attuabilità del

riparto della prestazione di libero passaggio, quantificandola al 31 maggio

2002.

in fr. 8638.50 (doc. XII). I due istituti vanno invitati perciò a

conguagliare le spettanze dei loro assicurati, con la precisazione che determinante

per il riparto è la data del 10 luglio 2002, allorché il divorzio pronunciato

dal Pretore è passato in giudicato.

19.

L'appellante

contesta anche il contributo alimentare dovuto alla moglie, stabilito dal

Pretore in fr. 719.– mensili fino al 31 agosto 2006. L'appello della moglie

inteso a un aumento di tale obbligo è già stato esaminato (sopra, consid. 13).

Rimane da verificare se il contributo alimentare debba essere soppresso.

a) Per

quanto riguarda il fabbisogno minimo della moglie, l'appellante impugna le

spese per l'uso della vettura a scopo professionale fissate dal primo giudice

in fr. 347.– mensili, sostenendo che la voce di spesa va ridotta al 70% per

tenere conto del grado di occupazione dell'appellata. La tesi è speciosa.

Quand'anche la dipendente non lavori a orario pieno, le trasferte da __________

a __________ e ritorno vanno compiute per intero. Dal 1° novembre 2004, poi,

l'appellata deve esten­dere l'attività professionale al 100%. Il ricorrente

sembra insorgere altresì contro la rata mensile per leasing dell'automobile

(appello, n. 2c), ma di fatto non pretende di stralciare tale importo dal fabbisogno

minimo della moglie stabilito dal Pretore. Al riguardo l'appello non merita

pertanto altra disamina.

b) In

merito al reddito della moglie l'appellante afferma che dal 1° gennaio 2000

bisogna aggiungere alla cifra accertata dal Pretore fr. 1200.– mensili erogati

dalla Sezione degli istituti e dell'aiuto domiciliare per le cure prestate alla

madre. La censura è infondata. Il contributo stanziato dalla Sezione degli istituti

e dell'aiuto domiciliare era inteso a sussidiare le spese di mantenimento della

madre a domicilio (doc. III nell'inc. DI.2000.1: decisione del 4 settembre

1997). Se non che, il documento prodotto in appello comprova che dal 15 novembre

1998.

l'anziana è ormai ricoverata alla __________ di __________ (sopra, consid.

2). Dalla documentazione fiscale risulta per altro che dal 1° gennaio 1999 la

moglie ha ricevuto solo indennità dell'assicurazione disoccupazione, cui ha

fatto seguito dal 1° marzo 1999 il salario conseguito presso la __________ di __________

(con un grado di occupazione al 70%), oltre al reddito dalla sostanza immobiliare

e agli alimenti del coniuge (doc. IV richiamato: incarto fiscale 2001/02).

c) L'appellante

si duole che il Pretore non abbia computato un reddito alla moglie sul ricavo

di fr. 50 000.– conseguito con la vendita della particella n. 743 RFD di __________

e quantifica l'entrata in almeno fr. 1200.– annui, ovvero fr. 100.– mensili.

Dagli atti risulta in effetti la stipulazione di una compravendita al prezzo di

fr. 50 000.–, con versamento dell'importo sul conto n. __________ della Banca

dello Stato intestato all'attrice (doc. VI: copia dell'atto pubblico del 21

marzo 2001, clausola n. 3). Su quel conto risulta effettivamente essere intervenuto

il 3 aprile 2001 un bonifico di fr. 50 000.–. Il saldo del conto il 31 dicembre

2001.

era nondimeno di fr. 16 362.73 (doc. VI: estratto conto del 29 dicembre 2001), importo di

cui il Pretore ha tenuto conto per calcolare il reddito da capitale (sentenza

impugnata, consid. 16). Perché egli avrebbe dovuto fare altrimenti l'appellante

non spiega. Insufficientemente motivato, anche in proposito l'appello è destinato

all'insuccesso.

d) In

ultima analisi non vi è dunque motivo di scostarsi dal fabbisogno – commisurato

al livello di vita durante la comunione domestica – riconosciuto alla moglie di

fr. 3730.– mensili, rispettivamente di fr. 3985.– (dal 2 settembre 2005) e di fr.

4172.55

(dal 20 agosto 2006), né dal reddito di fr. 4598.25 mensili (sopra, consid.

9.

e 13). E nelle circostanze illustrate non rimane spazio per un contributo alimentare.

Nel risultato l'appello merita dunque accoglimento.

20.

L'appellante

chiede pure di ridurre a fr. 1145.– mensili il con­tributo per la figlia L__________

e a fr. 1445.– quello per Lu__________. Già si è detto che però il fabbisogno in

denaro di L__________ è di fr. 1418.55 mensili fino al 2 settembre 2005 e

quello di Lu__________ di fr. 1668.20 mensili fino al 2 settembre 2005,

rispettivamente di fr. 1752.55 dopo di allora (sopra, consid. 14). Al proposito

non giova tornare.

21.

Il

Pretore ha accertato il reddito dell'appellante in complessivi fr. 8220.90

mensili (fr. 6511.80 da attività lucrativa, oltre gli assegni familiari, e fr.

1709.10

da capitale). L'interessato afferma di guadagnare non più di fr. 6370.–

mensili, oltre agli assegni familiari. Egli dimentica tuttavia che nel caso di

lavoratori dipendenti fa stato il reddito conseguito al momento del giudizio.

Anzi, gli atti confermano che tra il gennaio e il giugno 2002 l'interessato ha

percepito, compresi gli assegni familiari, uno stipendio medio di fr. 6877.85

mensili (fr. 41 267.– riportato su 6 mesi, doc. XIII: certificato di salario del 1°

luglio 2002), non solo di fr. 6511.80.

Quanto

al reddito da capitale calcolato dal Pretore, l'appellante fa valere che la

sostanza mobiliare accertata dal Pretore (complessivi fr. 683 646.50) è in

realtà di fr. 485 726.50 e rimprovera al primo giudice di avere trascurato tutta una

serie di deduzioni, dall'estinzione di debiti ereditari verso la madre e la

sorella al pagamento di imposte di successione, per tacere di un indennizzo

versato alla madre stessa. In proposito egli richiama una lettera del 3 aprile

2000.

del suo precedente patrocinatore, cui era accluso un estratto al 31

dicembre 1999 del conto risparmio n. __________ presso il Credit Suisse di __________.

In realtà tale documento è ormai superato, il primo giudice essendosi fondato

su estratti bancari relativi al primo semestre del 2000 (sentenza impugnata, consid.

8). E sulla base di tale documentazione il primo giudice ha appurato un

capitale di fr. 485 726.50 così composto (sentenza impugnata, consid. 8): fr. 24 152.25 (conto

di risparmio presso la __________), fr. 107 906.– (conto di

risparmio n. __________ all'UBS di __________), fr. 17 162.– (conto privato n. __________

al Credit Suisse di __________), fr. 156 838.25 (conto di

risparmio n. __________ al Credit Suisse di __________) e fr. 179 668.– (conto

deposito titoli n. __________ al Credit Suisse di __________). A ciò egli ha aggiunto,

con riferimento al doc. 2 (nell'inc. DI.2000.1), fr. 197 920.–

depositati su un conto n. __________, sempre al Credit Suisse di __________,

somma che non risultava più dall'estratto aggiornato al 23 maggio 2000 senza

che il marito ne avesse dimostrato l'estinzione o la destinazione finale

(sentenza impugnata, consid. 8).

È

vero che quest'ultimo numero di conto non corrisponde ad al­cuna relazione intrattenuta

dall'interessato con la citata banca (doc. VI nell'inc. DI.2000.1: scritto del

31.

maggio 2000). Il doc. 2 è invero la fotocopia di un “sommario per categorie

d'investimento” suddiviso in liquidità (conto privato e conto di risparmio),

obbligazioni e azioni (conto deposito titoli). Dall'analoga distinta prodotta

agli atti in originale e aggiornata al 29 marzo 2000 (doc. richiamati nell'inc.

DI.2000.1: distinta, 1ª e 2ª pagina) si desume che il

conto in questione è in realtà il n. __________ e che il saldo indicato sulla

distinta corrisponde alla somma degli averi depositati allora sul conto privato

n. __________ e sul conto di risparmio n. __________. Includendo nel proprio

conteggio l'importo di fr. 197 920.– e le liquidità sui noti “conto privato” e “con­to risparmio”,

Il Pretore ha dunque computato in doppio gli averi liquidi di cui disponeva

l'appellante. A ragione pertanto quest'ultimo chiede di ridurre il valore della

sostanza mobiliare da fr. 683 646.50 a fr. 485 726.50. Dal 1° gennaio 2004 va presunto, come per la moglie, un

tasso d'interesse del 2% (sopra, consid. 12), onde un rendimento di fr. 809.55.

In definitiva il reddito complessivo del marito si attestava a fr. 8092.15, e

dal 1° gennaio 2004 è diminuito a fr. 7687.40.

22.

Il

Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo dell'appellante in

fr.

3961.

– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione e

spese accessorie fr. 1600.–, premio della cassa malati fr. 83.25, assicurazione

vita “Pax” fr. 146.45, spese d'automobile fr. 499.–, assicurazione RC auto fr.

131.

, imposta di circolazione fr. 51.20, imposte stimate fr. 350.–). Tale fabbisogno

va commisurato tuttavia, come per la moglie (sopra, consid. 9), al tenore di

vita durante la comunione domestica. Al fabbisogno minimo va dunque aggiunta la

quota di eccedenza di fr. 475.– mensili del 1995 (rivalutata in fr. 510.– per

l'intervenuto aumento del costo della vita). Il fabbisogno mensile del marito

va dunque portato d'ufficio a fr. 4471.–. L'appellante chiede che gli si

riconosca un'indennità per pasti fuori casa (respinta dal Pretore: sentenza

impugnata, consid. 12), ma il certificato di salario 2002 indica come luogo di

lavoro __________, non più __________ (doc. XIII). La richiesta manca perciò di

fondamento. Quanto alla postulata maggiorazione del 20% sul minimo esistenziale

del diritto esecutivo, la quota di eccedenza (fr. 510.– mensili) già riconosciuta

nel fabbisogno di AO 1 supera ampiamente tale maggiorazione (limitata da fr.

1100.

– a fr. 1375.– mensili). Equi­tativamente l'interessato non può pretendere

di più.

23.

In

ultima analisi l'appellante, con un reddito di fr. 7687.40 netti mensili e un

fabbisogno di fr. 4471.–, è in grado di sovvenire al mantenimento di entrambi i

ragazzi (fabbisogno in denaro di L__________ fr. 1418.55 mensili fino al 2

settembre 2005, fabbisogno in denaro di Lu__________ fr. 1668.20 fino al 2

settembre 2005 e fr. 1752.55 fino al 20 agosto 2006: sopra, consid. 14),

conservando il tenore di vita avuto durante la comunione domestica e

salvaguardando un margine di fr. 129.65 mensili fino al 2 settembre 2005, rispettivamente

di fr. 1463.85 fino al 20 agosto 2006. Appare per contro equo non addebitare

alla moglie una parte proporzionale del fabbisogno dei figli. È vero che fino

al 2 settembre 2005 essa disporrà di un margine mensile di fr. 868.25 oltre il

suo fabbisogno, tuttavia ciò durerà ben poco (un paio di mesi, tenuto conto del

tempo necessario perché l'attuale sentenza passi in giudicato). Dopo di allora

la situazione si ribalterà a favore del marito, il qua­le potrà disporre di un

agio di fr. 1463.85 mensili rispetto a quello di fr. 613.25 su cui potrà contare

la moglie (sopra, consid. 19).

Il

giudizio del Pretore sui contributi che il padre è tenuto a versare per il

mantenimento dei figli deve dunque essere riformato in ragione dei fabbisogni

sopra indicati. Per L__________ il contributo sarà di fr. 1418.55 mensili fino

al 2 settembre 2005 e per Lu__________ di fr. 1668.20 mensili fino al 2

settembre 2005, rispettivamente di fr. 1752.55 mensili fino al 20 agosto 2006,

compresi in entrambi i casi gli assegni familiari che l'appellante continua a

riscuotere (sopra, consid. 21). Essendo i contributi calcolati sulla base dei

parametri acquisiti dall'incarto di prima sede, gli stessi vanno adeguati la

prima volta al passaggio in giudicato della sentenza, con indice base del

gennaio 2002.

24.

Il

primo giudice ha condannato il convenuto a restituire a ciascun figlio fr. 40 000.– con

interessi al 5% dall'11 ottobre 1991 entro il termine di trenta giorni dal

passaggio in giudicato della sentenza (sentenza impugnata, consid. 53 e 54).

L'appellante contesta che la moglie sia legittimata a chiedere misure a protezione

della sostanza dei figli. Ora, come ha rilevato il Pretore, la protezione della

sostanza di un figlio è disciplinata per analogia dalle norme relative alla

protezione del figlio medesimo (art. 324 cpv. 3 CC; Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 2 ad

art. 324-325). La competenza del giudice del divorzio è data pertanto in virtù

dell'art. 315a cpv. 1 CC (Breitschmid, op. cit., n. 3 ad art.

315–315b CC). Chi amministra la sostanza del

figlio, poi, è legittimato anche a condurre processi in materia (Breitschmid, op. cit., n. 10 ad art.

318.

CC). E qualora l'autorità parentale competa a un solo genitore, il compito

spetta a lui solo (Breit-schmid,

op. cit., n. 13 ad art. 318 CC). In concreto le parti si sono accordate

all'udienza del 18 dicembre 2000 nel senso che la madre avrebbe esercitato

l'autorità parentale da sé sola (act. II). Quando ha formalizzato il 18 aprile

2002.

la richiesta di condannare il marito a restituire il denaro prelevato dai

libretti dei figli (act. XXXII, conclusioni pag. 24), dunque, l'attrice era

perfettamente abilitata a procedere. Poco importa che l'autorità tutoria esiga

poi l'allestimento di un inventario sullo stato del patrimonio (Breitschmid, op. cit., n. 14 ad art. 318

CC). La critica sollevata dall'appellante si rivela priva di qualsiasi

fondamento.

III. Sulle

spese e le ripetibili

25.

Gli

oneri dell'appello introdotto dall'attrice, correlati alla tassa di giustizia

che il Pretore avrebbe dovuto riscuotere per una causa tanto litigiosa e

combattuta, seguirebbero il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC). L'appellante ottiene causa vinta in minima parte per quanto riguarda la

liquidazione dei mobili e delle suppellettili (riduzione del saldo da versare

al marito da fr. 1500.– a fr. 1250.–), come pure sulla durata del contributo

alimentare per L__________, fin quasi un anno dopo alla maggior età. Esce

totalmente sconfitta invece sull'entità e la durata del contributo alimentare

per sé, così come sull'entità dei contributi per i figli, sul riparto delle

spese straordinarie per questi ultimi, sulle liquidazioni relative alle

particelle n. 835 e 1414, oltre che sulla suddivisione dell'avere di previdenza

professionale. In circostanze del genere sussistono giusti motivi per porre gli

oneri processuali a suo carico (rinunciandosi a prelevare la trascurabile quota

che andrebbe a carico del marito), con obbligo di rifondere alla controparte

un'adeguata indennità per ripetibili.

Il

convenuto soccombe del tutto per quanto riguarda la sostanza dei due figli e il

contributo in favore dei medesimi, mentre esce invece vittorioso sul contributo

alimentare per la moglie, sulla liquidazione patrimoniale delle particelle n.

835.

e 1414 e sul riparto dell'avere previdenziale. Si giustifica quindi di

porre due quinti degli oneri processuali a suo carico e il resto a carico

dell'attrice, con obbligo per quest'ultima di rifondergli ripetibili ridotte.

Il dispositivo odierno non influisce apprezzabilmente per contro sul dispositivo

inerente agli oneri e alle ripetibili di prima sede, che può rimanere

invariato.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è parzialmente accolto e la sentenza

impugnata è così riformata:

13. AP 1 è condannata a versare a AO 1, entro 30

giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, un conguaglio di fr.

1250.– per maggior attribuzione di mobili e suppellettili relativi all'abitazione

coniugale (particella n. 1414 RFD di __________).

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri

processuali di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1850.–

b) spese fr. 50.–

fr. 1900.–

sono

posti a carico di AP 1, che rifonderà a AO 1 fr. 3500.– per ripetibili.

III. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello di AO 1 è parzialmente accolto e la

sentenza impugnata è così riformata:

4. AO

1 è condannato a versare a AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i

seguenti contributi di mantenimento per i figli (compresi gli assegni

familiari):

per L__________: fr. 1418.55 fino al 2 settembre 2005,

per Lu__________: fr. 1668.20 fino al 2 settembre 2005 e

fr. 1752.55 fino al 20 agosto 2006.

I

contributi saranno adeguati annualmente all'indice nazionale dei prezzi al

consumo nella misura in cui lo sia il reddito di AO 1, la prima volta nel

luglio del 2005 con indice base quello del gennaio 2002.

6. La

richiesta di contributo alimentare avanzata da AP 1 è respinta.

8. AP

1 è condannata a versare a AO 1 fr. 117 950.–

in liquidazione dei rapporti patrimoniali relativi alla particella n. 835 RFD

di __________. La somma dovrà essere corrisposta, senza interessi, entro 360

giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

9. AP

1 è condannata a versare a AO 1 fr. 474 081.–

in liquidazione dei rapporti patrimoniali relativi alla particella n. 1414 RFD

di __________. La somma dovrà essere corrisposta, senza interessi, entro 360

giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

10. La

spettanza di complessivi fr. 592 031.– derivante dai dispositivi n. 8 e 9

potrà essere compensata con contributi provvisionali arretrati dovuti da AO 1 a

AP 1 (inc. DI.2000.01 della Pretura del Distretto di Vallemaggia), esclusi i

contributi per i figli.

17. AP

1 e AO 1 hanno vicendevolmente diritto alla metà dell'avere di vecchiaia

maturato durante il matrimonio, dal 18 maggio 1985 al 5 settembre 2002, presso

i rispettivi istituti di previdenza. La __________ di __________ e la __________

di __________ sono invitate, dopo il passaggio in giudicato della presente

sentenza, a conguagliare le relative spettanze.

Per il

resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

IV. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1950.–

b) spese fr. 50.–

fr. 2000.–

sono

posti per due quinti a carico dell'appellante e per il resto a carico di AP 1,

che rifonderà alla controparte fr. 2100.– per ripetibili ridotte.

V. Intimazione:

Comunicazione:

– Pretura

del Distretto di Vallemaggia;

(limitatamente al dispositivo n. III/17), dopo il passaggio in giudicato della

sentenza;

(limitatamente al dispositivo n. III/17), dopo il passaggio in giudicato della

sentenza.

Terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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