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Decisione

11.2003.102

Protezione dell'unione coniugale.

19 maggio 2006Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1

CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi per la

fissazione dei contributi. Si limita a disporre che “i coniugi provvedono in

comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della

famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il criterio – sempre

adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo

dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a

metà (senten­za del Tribunale federale 5P.439/2003 dell'11 mag­gio

2004, consid. 2.3 con rinvio alla sentenza 5P.352/2003 del 28 novembre

2003, consid. 2.1). Da tale principio non v'è ragione di scostarsi, né del

resto il convenuto pretende ciò.

b) Il

metodo appena citato non deve condurre a una ridistribuzione del patrimonio

coniugale o a una liquidazione anticipata del regime dei beni. Esso non si applica,

quindi, ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non

destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma ne

riservavano alcuni a scopi diversi, come per esempio al risparmio (DTF 119 II

317 consid. 4b; l'altro caso in cui il Tribunale

federale ha ritenuto inapplicabile il noto metodo non riguarda il Cantone

Ticino, questa Camera non avendo mai calcolato i fabbisogni delle parti nel

modo descritto in DTF 126 III 8). Inoltre il limite superiore del diritto al

mantenimento è costituito – per principio – dal teno­re di vita che i coniugi

avevano alla cessazione della vita in comune (DTF 118 II 378 consid.

20b; sentenza 5P.231/2000 consid. 3a, pubblicato in: FamPra.ch 2001 pag. 764;

cfr. anche DTF 128 III 67 consid.

4a). Solo in circostanze eccezionali fa stato un livello di vita più elevato,

come ad esem­pio nell'ipotesi in cui i coniugi vivessero in modo

particolarmente parsimonioso, al di sotto dei loro mezzi, per una finalità nel

frattempo raggiunta o superata (come quella di acquistare una casa: FF 1996 I 127; senten­za del Tribunale federale 5P.439/2003 dell'11 mag­gio 2004, consid. 2.3 con rinvio

alla sentenza 5C.230/2003,

consid. 4.1). Comunque sia, spetta al coniuge che

chiede di non applicare il metodo o di derogare al riparto paritario dell'ecce­den­za rendere verosimili i motivi che giustifichino simili

estre­mi (I CCA, sentenza inc. 11.1998.74 dell'11

maggio 1999, consid. 2 in fine, pubblicato in: FamPra.ch 2000 pag. 148).

c)

Nella fattispecie l'appellante sostiene che fino all'autunno del 2002 quasi tutto lo stipendio della moglie era

destinato al risparmio, tant'è che il conto n. 31 473

a lei intestato presso la __________ su cui era accreditato lo stipendio

registrava il 31 dicembre 2002 un saldo di “ben fr. 17 086.–” (memoriale, pag. 2 in fondo).

L'argomento non manca di disinvoltura. L'istante ha cominciato a lavorare al

40% per la __________ nel gennaio del 2000 (osservazioni all'appello, pag. 3 in

fondo, ove l'interessata smentisce l'inizio della sua risposta n. 16 data

all'interrogatorio formale del 15 maggio 2003), non il 1°gennaio 2001 come assevera

l'appellante (memoriale, pag. 3 nel mezzo). Agli atti figura solo l'estratto

del conto n. 31 473 dal 29 dicembre

2001, allorché il saldo attivo era di fr. 7996.– (doc. U, 8° foglio). Se il

guadagno dell'istan­te fosse stato interamente destinato al risparmio, dandosi

un guadagno della moglie accer­tato dal Pretore in fr. 1550.– netti men­sili, mal

si compren­de come mai alla fine del 2002 il saldo attivo fosse di fr. 8000.–

scarsi. E se il guadagno dell'istan­te fosse stato interamente (o quasi

interamente) destinato al risparmio anche solo dal gennaio del 2002, il saldo

del conto a fine anno sarebbe di circa fr. 26 600.–

(o poco meno), non di soli fr. 17 086.–.

Su questo punto l'appello si rivela destituito perciò di ogni consistenza.

d) L'appellante

soggiunge che fino alla costruzione della casa unifamiliare sulla particella n.

5844 RFD di __________, costata fr. 178 284.50, lui e la moglie accantonavano

cifre cospicue. Così argomentando, egli trascura però che la casa è stata

ultimata almeno un anno e mezzo prima della separazione di fatto, di modo che il

tenore di vita a quel momento non è più di rilievo. Certo, a suo avviso l'ammortamento ipotecario annuo di fr. 3000.– dimostra come “i coniugi

vivessero con il minimo vitale” (memoriale, pag. 3 in alto), ma l'asserto non è

serio. Intanto non è per nulla verosimile che nel caso specifico un

accantonamento pari a fr. 250.– mensili (fr. 3000.– : 12) pesasse sul

bilancio familiare al punto da ridurre i coniugi a vivere con il solo minimo esistenziale.

Inoltre, si ammettesse – per avventura – che i coniugi vivessero in modo

particolarmente parsimonioso per rimborsare il mutuo ipotecario, tale finalità

è ormai superata (la casa è stata venduta a terzi nel marzo del 2003: doc. 2 e

3). La circostanza non entra più in considerazione, pertanto, nella valutazione

del tenore di vita (sopra, consid. b). Anche su questo punto l'appello è

destinato all'insuccesso.

5. Per quanto attiene

al proprio reddito, l'appellante afferma ch'esso non ammonta a fr. 9402.75

netti mensili (come ha accertato il Pretore), ma solo a fr. 8495.25, poiché la

cosiddetta “quota di successo” non è garantita, è condizionata dalle sue prestazioni

e dipende dal risultato dell'azienda. Non andrebbe inclusa, dunque, nello

stipendio mensile (memoriale, punto 5). L'argo­mento è una volta ancora

infondato. È vero che nel caso in esame la cosiddetta “quota

di successo” non è garantita dalla __________, essendo calcolata in base al

raggiungimento di determinati obiettivi stabiliti per anno civile

(interrogatorio formale del convenuto del 17 giugno 2003, risposta n. 3.2; doc.

4). Da quando è stata istituita nel 2000, tuttavia, l'appellante l'ha sempre

ricevuta (interrogatorio formale del 17 giugno 2003, risposta n. 3.1; doc.

8, 9). Per di più, l'importo è rimasto sostanzialmente stabile negli anni: fr.

12 000.– nel 2000 (doc. 9), fr. 10 890.– nel 2001 (doc. O), fr.

11 628.– nel 2002 (doc. 21, 3° foglio) e non si ravvisano indizi che ne

lascino presumere la soppressione. Nulla giustifica pertanto di trattare tale “quota

di successo” diversamente da una tredicesima, da una gratifica, da una provvigione,

dai bonus, dalle partecipazioni agli utili, dalle mance, dalle indennità per

straor­dinari o per altri incarichi, i quali se

percepiti abitualmente rientrano nel reddito (Sutter/Freiburghaus,

Kommentar zum neuen Scheidungs­recht, Zurigo 1999, n. 40 ad art. 125 CC; v. anche Schwenzer,

FamKommentar, Berna 2005, n. 17 ad art. 125 CC; Wullschleger in: Schwenzer, op. cit., n. 21 ad art. 285 CC;

identica disciplina vigeva già sotto il vecchio diritto del divorzio:

Bühler/Spühler in: Berner

Kommentar, 3ª edizione, n. 265 ad art. 156 CC). Dovesse la “quota di successo”

modificarsi apprezzabilmente, il convenuto potrà sempre chiedere al giudice di

aggiornare i contributi alimentari alle mutate circostanze (art. 179 cpv. 1 CC).

6. Quanto alla moglie,

l'appellante afferma che il reddito di lei ammonta a fr. 1736.90, non a fr.

1550.– netti mensili. Oltre a ciò, essa potrebbe aumentare agevolmente il proprio

grado d'occupazione al 60% e guadagnare fr. 2680.– netti mensili, preparandosi così

a sostentarsi autonomamente, visto che una riconciliazione coniugale appare

esclusa (memoriale, punto 4). Le due argomentazioni toccano temi distinti e

vanno trattate separatamente.

a) Il Pretore ha accertato il guadagno dell'istante in fr. 1550.–

netti mensili sommando allo stipendio mensile di fr. 1495.45 la già citata

“quota di successo” (sentenza impugnata, consid. 4 in fine). Su quali documenti

egli si sia fondato non è dato di sapere. Nel caso del convenuto egli ha fatto

sicuramente capo al certificato di salario 2002 per la dichiarazione d'imposta,

dal quale si evince – appunto – un reddito netto di fr. 9402.75 mensili

(doc. P, identico al doc. 7). Nulla giustificava dunque che per calcolare lo

stipendio della moglie il primo giudice ignorasse il parallelo certificato

contenuto nel fascicolo richia­mato dall'Ufficio circondariale di tassazione di

__________ (10° foglio), da cui si desume un reddito medio di fr. 1736.90 netti

mensili. Del resto, nelle osservazioni all'appello l'istante nulla obietta al

proposito. Ne segue che, come sottolinea l'appellante, ai fini del giudizio occorre

dipartirsi da un reddito netto della moglie di fr. 1736.90 mensili.

b) Altro

è il discorso per quel che concerne il grado d'occupazione della moglie, che

l'appellante vorrebbe veder passare dal 40 al 60%. Il problema di sapere se e

in che misura un coniuge liberato da compiti legati alla cura dell'economia

domestica in seguito alla separazione di fatto sia tenuto a usare altrimenti la

sua forza lavorativa, esercitando o estendendo un'attività rimunerata, è stato

ricapitolato ultimamente da questa Camera alla luce della giurisprudenza più

recente del Tribunale federale (RtiD II-2005 pag. 705 consid. 4). In sintesi, nell'ambito

di misure a protezione dell'unione coniugale si può pretendere che un coniuge riprenda

o estenda un'attività lucrativa a condizione

– che non sia possibile attingere all'eccedenza mensile o, almeno

provvisoriamente, a sostanza accumulata durante la vita in comune,

– che i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non

bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizioni

imposte dalle circostanze e

– che la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte

del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui

(età, stato di salute, formazione professionale e così via), come pure con la

situazione del mercato del lavoro.

Le

tre condizioni sono cumulative (DTF 130 III 541 consid. 3.2 con riferimenti).

c) Ciò

posto, per definire i “contributi pecuniari” di un coniuge in favore dell'altro

(art. 176 cpv. 1 n. 1 CC), il giudice si fonda prima di tutto sugli accordi

intercorsi esplicitamente o tacitamente dai coniugi sul riparto dei compiti e

le prestazioni in denaro durante la vita in comune, accordi che hanno conferito

al­l'unione una determinata struttura (art. 163 cpv. 2 CC). Tale struttura non

dev'essere sovvertita nel quadro di misure a tutela dell'unione coniugale,

poiché così facendo si precorrerebbe la sentenza di divorzio. Anzi, proprio per

stabilizzare la situazione, se non per salvare il matrimonio, le misure a

Considerandi

tutela dell'unione coniugale devono tenere conto del modo in cui era organizzata

la vita in comune. Resta il fatto che, ove non ci si debba più attendere una

ripresa della comunione domestica, lo scopo dell'indipendenza economica da

parte del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale –

assume maggiore importanza (DTF 128 III 67 consid. 4a con riferimenti).

d) Nella

fattispecie le parti si sono sposate il 5 settembre 1986 e per una

quindicina d'anni l'istante risulta essersi dedicata alla casa e alla famiglia.

Nel gennaio del 2000 essa è entrata alle dipendenze della __________ al 40% (“perché

con mio marito avevamo deciso che avrei ripreso a lavorare per aiutare finanziariamente

la famiglia, ma non in misura su­periore al 40% perché mi devo dedicare alla

figlia”: interrogatorio formale dell'istante del 15 maggio

2003, risposta n. 1.4). Alla separazione di fatto tale era dunque l'assetto

adottato dai coniugi. Il convenuto non pretende che la moglie si fosse impegnata

ad aumentare il proprio grado d'occupazione, né rende verosimile che per

finanziare due economie domestiche separate non basti attingere all'eccedenza o – almeno provvisoriamente – a sostanza accu­mulata

durante la vita in comune, né asserisce che i mezzi a disposizione (compresi

quelli della sostanza) siano insufficienti per coprire i costi delle due

economie domestiche. Anzi, come si vedrà oltre (consid. 9), nel caso in esame

il bilancio familiare denota una sostanziosa eccedenza.

Pretendere che l'istante estenda la sua attività lucrativa

in condizioni del genere nel quadro di misure protettrici dell'unione

coniugale è fuori discorso. Al riguardo la sentenza impugnata va esente da

critiche.

7.

In relazione al

proprio fabbisogno minimo l'appellante fa valere ch'esso ascende a fr. 3986.70

e non solo a fr. 3292.30 mensili. Le poste litigiose vanno esaminate singolarmente.

a) L'appellante rivendica un'indennità di fr. 200.– mensili per

pranzi fuori casa e “spese di lavo-stiro”. Il Pretore ha respinto la richiesta

perché “non documentata” (sentenza impugnata, consid. 5). Tale motivazione è

erronea, giacché in una procedura a tutela dell'unione coniugale basta rendere

le pretese verosimili; non occorre necessariamente comprovarle. Il convenuto

abita a __________ e già davanti al Pretore aveva spiegato di rimanere a __________

durante la pausa di mezzogior­no (riassunto scritto presentato alla discussione

del 15 aprile 2003, pag. 4; riassunto scritto presentato al dibattimento

finale del 17 giugno 2003, pag. 3 in alto). L'istante muove generiche

contestazioni, ma nulla eccepisce in merito, nemmeno nelle osservazioni

all'appello (pag. 6). Se si pensa che, relativamente ai soli pranzi fuori

domicilio, la tabella per il calcolo dei minimi di esistenza agli effetti del

diritto esecutivo riconosce una maggiorazione di fr. 11.– per pasto principale

(FU 2/2001 pag. 75, cifra II n. 4 lett. b), l'indennità di fr. 200.– mensili esposta

dal convenuto si giustifica già per tale motivo.

b) Il

Pretore ha espunto dal fabbisogno minimo del convenuto il premio per un'assicurazione sulla vita (fr. 494.40 mensili: doc. 19) “che

non rientra nel fabbisogno allargato” (sentenza impugnata, loc. cit.). L'appellante

se ne duole, ricordando che è arbitrario non tenere conto in modo generale,

nella determinazione dei contributi di mantenimento in favore della moglie, dei

premi d'assicurazione che il marito è tenuto a pagare (DTF 114 II 395 consid.

4c). A giusto titolo. Come questa Camera ha già avuto occasione a sua volta di rammentare,

nel fabbisogno minimo del debitore il giudice delle misure a tutela dell'unione

coniugale inserisce anche, in quanto i mez­zi finanziari a disposizione siano

sufficienti, i premi delle assicurazioni destinate a coprire rischi riguardanti

l'unione coniugale o la comunione domestica, sia pur sospesa (RDAT I-1999 pag.

206.

consid. 2a). L'istante obietta che il premio annuo

della polizza (di “terzo pilastro”) stipulata presso la __________ era

destinato ad ammortare il debito ipotecario gravante l'alloggio coniugale, ormai

alienato. A parte il fatto però che l'obiezione è sollevata per la prima volta

nelle osservazioni all'appello (pag. 3 nel mezzo), l'interessata non pretende

che la polizza sia stata disdetta nel frattempo (si veda il fascicolo

richia­mato dall'Ufficio circondariale di tassazione di __________, 28° foglio)

né che il rischio sia stato assicurato in favore di terzi. Come si vedrà in appresso,

poi, i mezzi a disposizione della famiglia bastano per pagare il premio. In

definitiva, a ragione l'appellante chie­de che l'am­montare del suo fabbisogno minimo sia portato da fr. 3292.30

a fr. 3986.70 mensili.

8.

Il fabbisogno minimo

della moglie non è contestato. La procedura intesa alla definizione del

contributo alimentare per un coniuge essendo

governata dal principio dispositivo (Hausheer/Spycher/ Kocher/Brunner, Hand­buch des Unterhalts­rechts,

Berna 1997, pag. 599 n. 11.64 in fine), non incombe dunque a questa Camera

procedere a verifiche d'ufficio. In tema di filiazione si applica per contro il

principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 411), di modo che questa Camera interviene

di propria iniziativa, senza essere vincolata né alle richieste dei genitori né

agli importi fissati dal primo giudice. In concreto la figlia delle parti

aveva, quando ha statuito il Pretore, 15 anni. Il suo fabbisogno in denaro è

stato valutato dal primo giudice in fr. 1670.– mensili (come indicavano i

genitori) con generico richiamo alle “tabelle dell'Ufficio della gioventù di

Zurigo” (sentenza impugnata, consid. 5 in fine). In realtà la questione merita

più attenta disamina.

a) Per

un figlio unico in età compresa fra i 13 e i 18 anni la tabella 2003 delle raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del

Canton Zurigo (quella che avrebbe dovuto applicare il Pretore) prevedeva un

fabbisogno in denaro di fr. 1980.– mensili, compresi fr. 310.– per cura e

educazione. Lavorando al 40%, la madre affidataria poteva fornire il 60% di

tale importo in natura (principio definito “corretto” dal

Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b), di

modo che sotto questo profilo il fabbisogno in denaro della figlia si riduceva

a fr. 1794.– mensili.

b) Verso

l'alto andava adeguato invece il costo dell'alloggio, che

ammontava non a fr. 320.– mensili (valore medio stimato dalla tabella 2003),

bensì a un terzo di fr. 1400.– mensili (doc. C), ossia a fr. 466.70

(Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag.

13.

in alto). Ciò impone evidentemente di rettificare il costo dell'alloggio nel

fabbisogno minimo dell'istante, riconducendolo da fr. 1080.– a

fr. 933.30 mensili. Verso l'alto andava adattata anche, nel fabbisogno

della figlia, la voce “altri costi” (fr. 820.– mensili secondo la tabella 2003),

M__________ risultando frequentare una scuola privata di musica, la cui retta di

fr. 130.– mensili (fr. 780.– ogni semestre: doc. D)

non rientra nelle previsioni della tabella (Empfehlungen zur Bemessung von

Unterhalts­bei­trägen für Kinder, op. cit., pag. 13 a metà: “Mu­sikunterricht”).

In ultima analisi il fabbisogno in denaro della figlia risulta perciò di

fr. 2070.70 mensili, non di fr. 1670.–.

9.

Nelle

circostanze descritte il quadro delle entrate e uscite familiari si presenta

come segue:

reddito

del marito (consid. 5) fr. 9 402.75

reddito

della moglie (consid. 6) fr. 1 736.90

fr.

11.

139.65 mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 7) fr. 3 986.70

fabbisogno

minimo della moglie (rettificato come

al

consid. 8b: fr. 2958.90 ./.

fr. 1080.– + fr. 933.30) fr. 2 812.20

fabbisogno in

denaro di M__________ (consid. 8) fr. 2 070.70

fr.

8.

869.60 mensili

eccedenza fr.

2.

270.05

metà

eccedenza fr. 1 135.— mensili

Il

marito può conservare per sé:

fr.

3986.70

+ fr. 1135.– fr. 5 121.70 mensili,

deve versare

alla moglie:

fr.

2812.20

+ fr. 1135.– ./. fr. 1736.90 fr. 2 210.30

arrotondati

a fr.

2.

210.— mensili

e destinare a

M__________ fr. 2 070.70

arrotondati

a fr. 2 070.–– mensili.

Il

contributo per la figlia risulta più alto di quello chiesto a suo tempo

dall'istante e più alto di quello deciso dal Pretore, ma nei confronti

dell'appellante ciò non raffigura una reformatio in

peius, suscettibile di avvertimento previo da parte della Camera. Questa si

verifica, nelle protezioni delle unioni coniugali, solo ove il totale dei contributi

litigiosi – e non solo un singolo contributo – si riveli più alto di quello

stabilito in prima sede (cfr. RVJ 38/2004 pag. 131 in fondo con rinvii di

dottrina e giurisprudenza). Ciò non è il caso in concreto.

10.

Gli

oneri del giudizio odierno, commisurati all'entità del litigio e all'impegno

richiesto dall'esame dell'appello, seguono la vicendevole soccombenza (art. 148

cpv. 2 CPC). Il Pretore aveva condannato il marito a versare contributi di

mantenimento per complessivi fr. 4594.– mensili (fr. 2924.– per l'istante, fr.

1670.

– per la figlia). Nell'appello il convenuto contestava solo il contributo

per l'istante, che chiedeva di ridurre a fr. 1500.– mensili. In esito

all'attuale sentenza egli si vede tenuto a erogare contributi per complessivi

fr. 4280.– mensili (fr. 2210.– per l'istante, fr. 2070.– per la figlia).

Si considerasse solo il contributo per la moglie, l'appellante uscirebbe soccombente

a metà. Si tenesse conto solo del risultato finale, egli soccomberebbe per

circa tre quarti. Dato che nelle cause vertenti sul diritto di famiglia si può

prescindere, in caso di reciproca sconfitta, da una suddivisione strettamente

aritmetica delle spese e delle ripetibili in virtù di “giusti motivi” (nel

senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) ispirati a criteri d'equità (Rep. 1996 pag. 137

consid. 7; altri riferimenti in: Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 34 ad art. 148 CPC),

appare congruo far sopportare all'appellante due terzi dei costi, con obbligo

di rifondere all'istante un'indennità per ripetibili ridotte.

11.

La

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di prima sede sono state poste dal

Pretore per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico del

convenuto. Ricordato che in materia di spese e ripetibili il Pretore fruisce di

ampia latitudine, tanto sull'applicazione dei parametri tariffari quanto sul

riparto dei relativi importi in base al grado di soccombenza, sicché la sua

decisione è censurabile solo per eccesso o abuso d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 32 ad

art. 148), il dispositivo da lui emesso può rimanere invariato. Tanto più che in

primo grado il convenuto riconosceva alla moglie un contributo di soli fr.

1000.

– mensili (per rapporto ai fr. 1500.– riconosciuti in appello), sicché il

suo grado di soccombenza risulta maggiore.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata

è così riformato:

AP

1 è condannato a versare a AO 1, dal 1° marzo

2003, i seguenti contributi alimentari:

fr. 2210.– mensili per la

moglie e

fr.

2070.– mensili per la figlia M__________, assegno familiare compreso.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è

confer­mata.

2. Gli oneri di

appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 340.–

b) spese fr.

50.–

fr.

390.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti per due terzi a carico di quest'ultimo e

per un terzo a carico della controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 700.–

per ripetibili ridotte.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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