11.2003.103
stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
6 ottobre 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
11.2003.103
Data decisione, Autorità:
06.10.2005, ICCA
Titolo:
stralcio dell'appello dai ruoli per desistenza
DESISTENZA
STRALCIO
art. 352 CPC-TI
Incarto n.
11.2003.103
Lugano,
6 ottobre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause DI.2000.338 e
DI.2001.278 (misure provvisionali in pendenza di separazione) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanze del 17 maggio 2000 e del 25
aprile 2001 da
AA 1
(patrocinata dall' RA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' RA 1 );
premesso
che con decreto cautelare dell'8 luglio 2003 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha condannato AP 1 (1947), pendente causa di separazione, a versare
in via provvisionale alla moglie AA 1 (1952) un contributo
alimentare
di fr. 267.– mensili dal 1° maggio al 31 dicembre 2000, di fr. 286.50 mensili
dal 1° gennaio al 30 aprile 2001 e di fr. 2097.– mensili dal 1° maggio 2001 in
poi;
ricordato
che contro tale decreto è insorto AP 1 con un appello dell'8 agosto 2003 per
ottenere la riduzione del contributo alimentare a fr. 1452.– mensili dal 1°
maggio 2001;
accertato
che nelle sue osservazioni del 17 settembre 2003 AA 1 ha proposto di respingere
l'appello e con appello adesivo ha postulato la condanna del marito ad assumere
in via provvisionale l'ammortamento, gli interessi ipotecari, la manutenzione e
Fatti
i costi assicurativi legati all'abitazione coniugale, come pure a versare un
contributo alimentare per lei di fr. 721.50 mensili dal 1° maggio al 30 aprile
2001 e di fr. 2557.– mensili dal 1° maggio 2001 in poi, con obbligo di produrre
inoltre tutta una serie di documenti sulla sua situazione personale:
rammentato
che non sono state chieste osservazioni all'appello adesivo;
rilevato
che il 18 ottobre 2004 le parti hanno invitato questa Camera a non statuire sugli
appelli, essendo in corso trattative per definire amichevolmente il
contenzioso;
constatato
che le parti hanno comunicato alla Camera il 19 luglio 2005 – su richiesta del
presidente – di avere nel frattempo ottenuto il divorzio di comune intesa e di
voler instare per lo stralcio della procedura dai ruoli non appena la sentenza
di merito fosse passata in giudicato;
osservato
che con lettera del 28 settembre 2005 le parti hanno confermato alla Camera la
loro volontà di vedere tolti gli appelli dai ruoli, “con spese a carico di chi le ha anticipate e ripetibili compensate”;
stabilito
che nelle circostanze descritte la causa va stralciata dai ruoli a norma dell'art.
352 cpv. 1 e 2 CPC;
ritenuto
che in materia di spese e ripetibili non v'è motivo di scostarsi da quanto le
parti hanno consensualmente deciso;
Considerandi
precisato
che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, non solo per tenere conto
della buona volontà dimostrata dalle parti, ma anche perché in appello la causa
non termina con un giudizio finale (art. 21 LTG);
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro degli appelli. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia unica fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.
–
sono
posti a carico di AP 1, compensate le ripetibili.
3.
Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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