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Decisione

11.2003.107

Assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio

26 aprile 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2001.31

(protezione dell'unione coniugale)

della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza del 23 luglio

2001 da

AO 1 __________,

(patrocinata da RA 2 )

contro

AP 1

(patrocinato da RA 1 ),

giudicando

ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria introdotta

da AP 1

l'11

settembre 2001;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto il

ricorso (¿appello¿) del 13 agosto 2003 presentato da AP 1 contro la decisione

emessa il 28 luglio 2003 dal Pretore del Distretto di Leventina;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1975) e AO 1 (1980),

cittadini croati, si sono sposati a __________ (Croazia) il 31 maggio 1997. Dal

matrimonio è nato il figlio A__________, il 4 settembre 1998. Il marito lavora

per la ditta __________ di __________, la moglie per il ristorante con alloggio

__________¿ di __________. I coniugi si sono separati una prima volta nel

dicembre del 1999, con misure cau­telari a protezione dell'unione coniugale da

loro concordate e omologate dal Pretore del Distretto di Leventina il 17

gennaio 2000. In seguito i coniugi hanno ripreso la vita

comune, sicché il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli (DI.1999.78).

B. Il

23 luglio 2001 AO 1 ha presentato al Pretore del Distretto di Leventina una

nuova istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo un contributo

alimentare per il figlio di fr. 800.¿ mensili (più l'assegno familiare),

una trattenuta sullo stipendio del marito per il medesimo importo e una

provvigione ad litem di fr. 3500.¿, subordinatamente il beneficio

dell'assistenza giudiziaria. Alla discussione del 12 settembre 2001 il

convenuto ha offerto un contributo alimentare per il figlio di fr. 517.¿

mensili, più l'assegno familiare riscosso direttamente dalla moglie, mentre si

è opposto al versamento di qualsiasi provvigione. Quello stesso giorno egli ha postulato

a sua volta l'assistenza giudiziaria.

C. L'11

luglio 2003 AO 1 ha ritirato l'istanza a protezione dell'unione coniugale,

avendo nel frattempo ottenuto che la Commissione tutoria regionale 18 definisse

le misure per l'organizzazione della vita separata, compreso il versamento di

fr. 700.¿ mensili per il figlio da parte di AP 1. Con decreto del 28 luglio

2003 il Pretore ha così stralciato la causa dai ruoli. Contestualmente egli ha

ammesso l'istante al beneficio dell'assistenza giudiziaria, ma non il convenuto.

D. Contro

il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1è insorto con un ricorso del 13 agosto

2003 nel quale chiede che gli sia conferito il beneficio litigioso e che la

decisione del Pretore sia riformata di conseguenza. Il ricorso non ha formato

oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il

richiedente può insorgere entro 15 giorni con ricorso ¿all'autorità di seconda

istanza¿ (art. 35 Lag), ovvero ¿all'autorità gerarchicamente superiore¿

(messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento

all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è

pertanto ricevibile.

2.

L'art.

5.

cpv. 1 Lag permette all'¿autorità competente¿ di valutare se sia il caso di intimare

per osservazioni un ricorso in materia di assistenza giudiziaria (messaggio del

Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio). Nella

fattispecie l'attrice già ha potuto esprimersi sul beneficio postulato dal

marito alla discussione del 12 settembre 2001. Quanto allo Stato del Cantone

Ticino, esso non può contestare né il conferimento né il rifiuto né la revoca

dell'assistenza giudiziaria (art. 35 cpv. 1 Lag). Non avrebbe senso quindi

chiamarlo a esprimersi sul ricorso in esame. Del primo giudice la legge non

prevede l'interpellazione. Ciò premesso, giova procedere all'emanazione del

giudizio.

3.

Il

beneficio dell'assistenza giudiziaria presuppone ¿ cumulativamente ¿ che il

richiedente sia in stato di indigenza (art. 3 cpv. 1 Lag), che la causa non

appaia senza probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e che

una persona di condizioni agiate posta nella medesima situazione non

rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura

(art. 14 cpv. 1 lett. b Lag). Quanto al gratuito patrocinio, esso è conferito

qualora la persona richiedente non sia in grado di procedere in lite con atti

propri, qualora la designazione di un avvocato sia necessaria alla corretta

tutela degli interessi di lei o qualora la causa presenti difficoltà particolari

(art. 14 cpv. 2 Lag).

4.

In

concreto il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria dopo

avere ¿preso atto del certificato municipale con parere negativo da parte del

Comune di domicilio e dalla documentazione agli atti, dai quali risulta che il

signor AP 1 dispone di mezzi a sufficienza per far fronte ai costi di questa

procedura¿. L'appellante afferma che con uno stipendio mensile di fr. 4000.¿

netti egli deve coprire un fabbisogno minimo di fr. 3366.¿ (minimo esistenziale

del diritto esecutivo fr. 1100.¿, locazione e parcheggio fr. 690.¿, spese

accessorie fr. 100.¿, premio della cassa malati fr. 256.¿, assicurazione del

veicolo e imposta di circolazio­ne fr. 200.¿, assicurazione vita fr. 250.¿,

onere fiscale fr. 300.¿, pignoramento di salario fr. 470.¿). Nelle condizioni

descritte egli sostiene di non poter sopperire alle spese di causa, tanto meno

dovendo anche versare il contributo alimentare di fr. 700.¿ mensili per il

figlio Antonio.

5.

Dai

documenti prodotti si evince anzitutto che il ricorrente percepisce uno

stipendio mensile di fr. 5046.¿ lordi, compresa la tredicesima (doc. H).

Considerate le deduzioni sociali e professionali desumibili dai conteggi agli

atti (fascicolo n. 5 della Pretura), lo stipendio netto può essere accertato in

fr. 4420.¿ mensili. Per quanto concerne il fabbisogno minimo, rispetto a quello

da lui fatto valere (fr. 4066.¿ mensili, compreso il contributo alimentare

di fr. 700.¿ per il figlio) basti rilevare che il premio di fr. 250.¿ esposto per l'assicurazione sulla vita non è

minimamente documentato né reso verosimile, alla stessa stregua delle ¿spese accessorie

alla locazione¿ di fr. 100.¿, in realtà già comprese nel canone di fr. 690.¿

mensili (¿pigione mensile compreso il parcheggio¿: doc. C). Che il ricorrente

debba corrispondere conguagli ¿ e di che importo ¿ non emerge dagli atti.

Togliendo le due poste, il fabbisogno minimo dell'appellante risulta di fr. 3716.¿

mensili (incluso il contributo alimentare di fr. 700.¿ per il figlio).

6.

Ciò

posto, l'appellante ha un margine disponibile di fr. 704.¿

mensili con cui finanziare le spese del processo (fr. 40.¿ di tassa di

giustizia e fr. 125.¿ di spese) e i costi di patrocinio. Il quale non si è

rivelato particolarmente laborioso né impegnativo. In sintesi il legale ha

dovuto redigere un riassunto scritto di risposta all'istanza di misure a

protezione dell'unione coniugale (7 pagine) e partecipare a due udienze. Tenendo

calcolo anche delle presumibili prestazioni stragiudiziali (colloqui, conversazioni

telefoniche e corrispondenza), delle spese e dell'IVA, la nota della

patrocinatrice, determinata in base agli art. 14 e 15 prima frase TOA (per il

calcolo v. il Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24 pag. 47), non

dovrebbe verosimilmente eccedere fr. 3500.¿. In simili circostanze

l'interessato può far fronte all'impegno finanziario con pagamenti rateali in

un lasso di tempo ragionevole (sentenza del Tribunale federale 5P.218/2001 del

3.

settembre 2001, consid. 2b). Sprovvisto di buon diritto, il ricorso si

dimostra pertanto destinato all'insuccesso.

7.

La

procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di

temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). Non v'è ragione in concreto di scostarsi da

tale principio.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse né spese.

3. Intimazione:

¿ ;

¿ .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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