11.2003.107
Assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio
26 aprile 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2003.107
Data decisione, Autorità:
26.04.2006, ICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRATUITO PATROCINIO
art. 3 cpv. 1 LAG
Incarto n.
11.2003.107
Lugano
26 aprile
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2001.31
(protezione dell'unione coniugale)
della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza del 23 luglio
2001 da
AO 1 __________,
(patrocinata da RA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato da RA 1 ),
giudicando
ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria introdotta
da AP 1
l'11
settembre 2001;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso (¿appello¿) del 13 agosto 2003 presentato da AP 1 contro la decisione
emessa il 28 luglio 2003 dal Pretore del Distretto di Leventina;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1975) e AO 1 (1980),
cittadini croati, si sono sposati a __________ (Croazia) il 31 maggio 1997. Dal
matrimonio è nato il figlio A__________, il 4 settembre 1998. Il marito lavora
per la ditta __________ di __________, la moglie per il ristorante con alloggio
__________¿ di __________. I coniugi si sono separati una prima volta nel
dicembre del 1999, con misure cautelari a protezione dell'unione coniugale da
loro concordate e omologate dal Pretore del Distretto di Leventina il 17
gennaio 2000. In seguito i coniugi hanno ripreso la vita
comune, sicché il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli (DI.1999.78).
B. Il
23 luglio 2001 AO 1 ha presentato al Pretore del Distretto di Leventina una
nuova istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo un contributo
alimentare per il figlio di fr. 800.¿ mensili (più l'assegno familiare),
una trattenuta sullo stipendio del marito per il medesimo importo e una
provvigione ad litem di fr. 3500.¿, subordinatamente il beneficio
dell'assistenza giudiziaria. Alla discussione del 12 settembre 2001 il
convenuto ha offerto un contributo alimentare per il figlio di fr. 517.¿
mensili, più l'assegno familiare riscosso direttamente dalla moglie, mentre si
è opposto al versamento di qualsiasi provvigione. Quello stesso giorno egli ha postulato
a sua volta l'assistenza giudiziaria.
C. L'11
luglio 2003 AO 1 ha ritirato l'istanza a protezione dell'unione coniugale,
avendo nel frattempo ottenuto che la Commissione tutoria regionale 18 definisse
le misure per l'organizzazione della vita separata, compreso il versamento di
fr. 700.¿ mensili per il figlio da parte di AP 1. Con decreto del 28 luglio
2003 il Pretore ha così stralciato la causa dai ruoli. Contestualmente egli ha
ammesso l'istante al beneficio dell'assistenza giudiziaria, ma non il convenuto.
D. Contro
il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1è insorto con un ricorso del 13 agosto
2003 nel quale chiede che gli sia conferito il beneficio litigioso e che la
decisione del Pretore sia riformata di conseguenza. Il ricorso non ha formato
oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il
richiedente può insorgere entro 15 giorni con ricorso ¿all'autorità di seconda
istanza¿ (art. 35 Lag), ovvero ¿all'autorità gerarchicamente superiore¿
(messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento
all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è
pertanto ricevibile.
2.
L'art.
5.
cpv. 1 Lag permette all'¿autorità competente¿ di valutare se sia il caso di intimare
per osservazioni un ricorso in materia di assistenza giudiziaria (messaggio del
Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio). Nella
fattispecie l'attrice già ha potuto esprimersi sul beneficio postulato dal
marito alla discussione del 12 settembre 2001. Quanto allo Stato del Cantone
Ticino, esso non può contestare né il conferimento né il rifiuto né la revoca
dell'assistenza giudiziaria (art. 35 cpv. 1 Lag). Non avrebbe senso quindi
chiamarlo a esprimersi sul ricorso in esame. Del primo giudice la legge non
prevede l'interpellazione. Ciò premesso, giova procedere all'emanazione del
giudizio.
3.
Il
beneficio dell'assistenza giudiziaria presuppone ¿ cumulativamente ¿ che il
richiedente sia in stato di indigenza (art. 3 cpv. 1 Lag), che la causa non
appaia senza probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e che
una persona di condizioni agiate posta nella medesima situazione non
rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura
(art. 14 cpv. 1 lett. b Lag). Quanto al gratuito patrocinio, esso è conferito
qualora la persona richiedente non sia in grado di procedere in lite con atti
propri, qualora la designazione di un avvocato sia necessaria alla corretta
tutela degli interessi di lei o qualora la causa presenti difficoltà particolari
(art. 14 cpv. 2 Lag).
4.
In
concreto il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria dopo
avere ¿preso atto del certificato municipale con parere negativo da parte del
Comune di domicilio e dalla documentazione agli atti, dai quali risulta che il
signor AP 1 dispone di mezzi a sufficienza per far fronte ai costi di questa
procedura¿. L'appellante afferma che con uno stipendio mensile di fr. 4000.¿
netti egli deve coprire un fabbisogno minimo di fr. 3366.¿ (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1100.¿, locazione e parcheggio fr. 690.¿, spese
accessorie fr. 100.¿, premio della cassa malati fr. 256.¿, assicurazione del
veicolo e imposta di circolazione fr. 200.¿, assicurazione vita fr. 250.¿,
onere fiscale fr. 300.¿, pignoramento di salario fr. 470.¿). Nelle condizioni
descritte egli sostiene di non poter sopperire alle spese di causa, tanto meno
dovendo anche versare il contributo alimentare di fr. 700.¿ mensili per il
figlio Antonio.
5.
Dai
documenti prodotti si evince anzitutto che il ricorrente percepisce uno
stipendio mensile di fr. 5046.¿ lordi, compresa la tredicesima (doc. H).
Considerate le deduzioni sociali e professionali desumibili dai conteggi agli
atti (fascicolo n. 5 della Pretura), lo stipendio netto può essere accertato in
fr. 4420.¿ mensili. Per quanto concerne il fabbisogno minimo, rispetto a quello
da lui fatto valere (fr. 4066.¿ mensili, compreso il contributo alimentare
di fr. 700.¿ per il figlio) basti rilevare che il premio di fr. 250.¿ esposto per l'assicurazione sulla vita non è
minimamente documentato né reso verosimile, alla stessa stregua delle ¿spese accessorie
alla locazione¿ di fr. 100.¿, in realtà già comprese nel canone di fr. 690.¿
mensili (¿pigione mensile compreso il parcheggio¿: doc. C). Che il ricorrente
debba corrispondere conguagli ¿ e di che importo ¿ non emerge dagli atti.
Togliendo le due poste, il fabbisogno minimo dell'appellante risulta di fr. 3716.¿
mensili (incluso il contributo alimentare di fr. 700.¿ per il figlio).
6.
Ciò
posto, l'appellante ha un margine disponibile di fr. 704.¿
mensili con cui finanziare le spese del processo (fr. 40.¿ di tassa di
giustizia e fr. 125.¿ di spese) e i costi di patrocinio. Il quale non si è
rivelato particolarmente laborioso né impegnativo. In sintesi il legale ha
dovuto redigere un riassunto scritto di risposta all'istanza di misure a
protezione dell'unione coniugale (7 pagine) e partecipare a due udienze. Tenendo
calcolo anche delle presumibili prestazioni stragiudiziali (colloqui, conversazioni
telefoniche e corrispondenza), delle spese e dell'IVA, la nota della
patrocinatrice, determinata in base agli art. 14 e 15 prima frase TOA (per il
calcolo v. il Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24 pag. 47), non
dovrebbe verosimilmente eccedere fr. 3500.¿. In simili circostanze
l'interessato può far fronte all'impegno finanziario con pagamenti rateali in
un lasso di tempo ragionevole (sentenza del Tribunale federale 5P.218/2001 del
3.
settembre 2001, consid. 2b). Sprovvisto di buon diritto, il ricorso si
dimostra pertanto destinato all'insuccesso.
7.
La
procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di
temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). Non v'è ragione in concreto di scostarsi da
tale principio.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione:
¿ ;
¿ .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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