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Decisione

11.2003.108

ritiro dell'appello e stralcio della contestuale richiesta di assistenza giudiziaria - Rinuncia al prelievo degli oneri processuali e all'assegnazione delle ripetibili

15 giugno 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 290.2001/R.57.2002

(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti

locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa dalla

Commissione tutoria regionale 1, Chiasso

nei confronti di

AP 1

(patrocinata dall' RA 1 )

riguardo ai figli M__________ (1997) e K__________

(1999),

(ora rappresentati dal curatore educativo

__________, __________);

premesso

che il 26 gennaio 1996 AP 1 (1975) si è sposata con __________ (1950) e che dal

matrimonio sono nati M__________ (16 giugno 1997) e K__________ (19 maggio

1999);

ritenuto

che, arrestato il 18 gennaio 1999 per istigazione alla prostituzione, __________

è stato incarcerato prima a __________ e poi a __________;

ricordato

che il 22 giugno e 2 luglio 2001 il presidente della Commissione tutoria

regionale 1 ha privato in via urgente AP 1 della custodia parentale sui figli,

ordinandone il ricovero all'Ospe­dale __________ di __________ e, in seguito, il

collocamento nella casa __________ a __________;

preso

atto che tale decisione è stata confermata il 28 giugno (recte: 9

luglio) 2001 dalla Commissione tutoria regionale, la quale ha disposto inoltre un'indagine

sulla madre e sui figli;

rammentato

che il 16 novembre 2001 la stessa Commissione tutoria ha istituito a favore dei

figli una curatela educativa (art. 308 CC);

posto che

il 19 luglio 2002, sentiti i pareri del Servizio sociale di __________, del

Servizio psico-sociale di __________, del Servizio medico-psicologico per minorenni

di __________, dell'allora curatrice educativa PI 1 di __________ e tenuto

conto dell'età di M__________, la Commissione ha ordinato dal 1° agosto 2002

l'affidamento provvisorio di M__________ a una famiglia;

considerato

che un ricorso introdotto da AP 1 contro tale decisione è stato respinto il 31

luglio 2003 dalla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza, la quale ha

ordinato anche l'affidamento provvisorio di K__________, ponendo entrambi i

figli sotto la sorveglianza del Servizio sociale di __________, obbligando la

Commissione tutoria regionale a pronunciarsi sulla conferma o la revoca degli

affidamenti entro il settembre del 2004 e a regolamentare il diritto di visita

della madre;

stabilito

che, nel frattempo, con sentenza del 31 gennaio 2003 il Pretore della giurisdizione

di Mendrisio Sud ha sciolto per divorzio il matrimonio tra __________ e AP 1, affidando i figli alla madre;

constatato

che contro la decisione dell'autorità di vigilanza AP 1 è insorta con un appello

del 25 agosto 2003 per ottenere la revoca dei collocamenti di M__________ e K__________,

il rientro dei ragazzi presso di lei e, pendente causa, la nomina di un altro Ufficio

preposto alla sorveglianza dell'affidamento, la sostituzione della curatrice PI

1, l'estensione del diritto di visita e l'anticipo della valutazione sull'affidamento

dei figli entro il giugno del 2004;

rilevato

che nel memoriale AP 1 riserva “la decisione relativa all'assistenza giudiziaria

e al gratuito patrocinio anche in

istanza

d'appello” (richiesta n. I/2);

precisato

che con osservazioni del 17 settembre 2003 la Commissione tutoria regionale si

è rimessa al giudizio di questa Camera, mentre il Servizio sociale di __________

e la curatrice – cui l'appello è stato trasmesso per conoscenza – hanno rimproverato

all'appellante di minimizzare la gravità della situazione;

esaminata

ora la lettera del 2 giugno 2005 con cui AP 1 dichiara di ritirare l'appello;

ribadito che

la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il

giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

richiamato

il principio per cui il ritiro di un appello equivale a desistenza, onde l'obbligo

di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità

per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);

osservato

nondimeno che, data la particolarità del caso, in concreto si giustifica di

rinunciare a ogni prelievo, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili

alla Commissione tutoria regionale, la quale ha agito nel quadro delle sue

attribuzioni ufficiali (cfr. per analogia, sul piano federale, l'art. 159 cpv.

2 in fine OG);

appurato che

la desistenza dall'appello comporta anche la desistenza dalla contestuale

richiesta di assistenza giudiziaria, al cui riguardo per altro l'appellante non

ha espresso alcuna riserva;

decreta: 1. Si

prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2. Non

si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– Commissione tutoria regionale 1, Chiasso.

Comunicazione:

– Divisione

degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

– ;

Servizio sociale di .

terzi implicati

1. PI 1

Considerandi

2.

PI 2

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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