Lexipedia

Decisione

11.2003.109

stralcio di un appello privo d'interesse: misure a protezione del figlio, diritto di visita

29 settembre 2005Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori. Il 26 giugno 1996 l'autorità tutoria ha poi nominato alla bambina

un curatore (art. 308 cpv. 1 CC), conferendo l'incarico prima al dott. __________,

poi a __________ e infine, il 10 giu­gno 1999, a __________, tutore ufficiale.

Inoltre la Delegazione tutoria ha regolato a più riprese il diritto di visita

dei genitori. Questa Camera ha avuto modo di statuire sulla custodia parentale,

sul collocamento e sulla disciplina delle relazioni personali fra genitori e

figlia con sentenze del 20 maggio 1997 (inc. 11.1997.48), 22 marzo 2000 (inc.

11.1998.196) e 14 dicembre 2001 (inc. 11.2001.41). In quest'ultima essa ha

fissato il diritto di visita dei genitori in un pomeriggio ogni mese dalle ore

13.30 alle 18.00, sotto sorveglianza, al punto d'incontro della __________ a __________.

Dopo tre visite, secondo le risultanze di un rapporto particolareggiato che il

responsabile del luogo d'incontro avrebbe allestito, le visite avrebbero potuto

essere soppresse o – al contrario – esercitate senza sorveglianza.

B. Il

10 maggio 2002 la Commissione tutoria regionale 7, preso atto dei rapporti del

curatore e del Servizio medico-psicologico di __________ che attestavano l'impossibilità

di esercitare i diritti di visita previsti da questa Camera, ha confermato la

privazione della custodia parentale e il collocamento di S__________ dai

coniugi __________ fino al 30 giugno 2004, disciplinando il diritto di visita

dei genitori in due ore e mezzo ogni tre settimane, sotto sorveglianza, al

punto d'incontro della __________. Essa ha respinto altresì la sostituzione del

curatore __________ e della psicologa __________, del Servizio

medico-psicologico di __________, postulata dai genitori.

C. AP 1

sono insorti il 23 maggio 2002 contro tale decisione alla Sezione degli enti locali,

autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo il ripristino della custodia

parentale a titolo immediato o, in subordine, dal 31 dicembre 2002, un diritto

di visita non sorvegliato di un fine settimana ogni quindici giorni, la sostituzione

del curatore con il dott. __________ e il divieto alla psicologa __________ di

occuparsi di S__________. Nelle sue osservazioni del 6 giugno 2002 la Commissione

tutoria ha proposto di respingere il ricorso. Esperita l'istruttoria, nel cui

ambito la psichiatra __________ ha proceduto all'audizione di S__________, con

decisione del 6 agosto 2003 l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso,

riducendo finanche il diritto di visita a 2-3 ore ogni due mesi sotto

sorveglian­za presso un punto d'incontro. La tasse e le spese di giustizia di

fr. 500.– sono state poste a carico dei ricorrenti.

D. Contro

la decisione appena citata AP 1 hanno appellato il 26 agosto 2003 per ottenere

l'annullamento del dispositivo sulla disciplina del diritto di visita e la

conferma della regolamentazione stabilita da questa Camera con sentenza del 14

dicembre 2001. La Commissione tutoria regionale non ha presentato osservazioni.

E. In

pendenza di appello, dato il trasferimento dei coniugi affidatari nella

Svizzera interna, con decisione del 22 giugno 2004 la Commissione tutoria

regionale 7 ha revocato l'affidamento di S__________ ai coniugi __________, ha

conferma­to la privazione della custodia parentale a carico di AP 1 e ha

collocato la figlia in internato dal 9 agosto 2004 nel foyer “__________” a __________

(con obbligo di frequen­tare la Scuola media di __________). Inoltre ha fissato

il diritto di visita dei genitori in due ore e mezzo ogni tre settimane (sotto

sorveglianza) e ha conferito agli educatori – in collaborazione con il curatore

– la facoltà di stabilire le visite della famiglia __________ alla ragazza. AP

1 hanno impugnato tale decisione, anche in rappresentanza della figlia, con

ricorso del 19 luglio 2004 alla Sezione degli enti locali, autorità di

vigilanza sulle tutele, che statuendo con decisione parziale del 30 luglio 2004

ha annullato la facoltà per gli operatori del foyer di fissare congedi alla

ragazza presso la famiglia __________, ordinando all'autorità tutoria di

pronunciarsi essa medesima su tali diritti di visita. Il 2 dicembre 2004 la Com­missione

tutoria regionale 7 ha pertanto regolamentato il diritto di visita della

famiglia __________ in un fine settimana ogni quindici giorni, dal sabato alle

ore 10.00 alla domenica alle 18.00 (salvo modifica degli orari in ragione delle

attività del foyer). Anche tale decisione è stata impugnata da AP 1, per sé e

per conto della figlia, con ricorso dell'11 dicembre 2004.

F. Nel

frattempo, il 14 agosto 2004, S__________ e __________ (madre di AP 2) si sono

rivolti all'autorità di vigilanza sulle tutele con una richiesta di

provvedimenti cautelari per ottenere che S__________ continui a frequentare la

scuola media di __________, alloggiando presso la nonna materna in permanenza o

– quanto meno – durante i giorni di scuola. L'autorità di vigilanza ha respinto

il 26 agosto 2004 la domanda cautelare con l'argomento che la competenza per

adottare simili provvedimenti spetta alla Commissione tutoria. Il giorno stesso

gli appellanti, unitamente alla figlia S__________ e a __________, si sono rivolti

pertanto a questa Camera affinché, in pendenza del presente appello, emanasse

provvedimenti cautelari sul medesimo oggetto. Con decreto del 30 agosto 2004 il

presidente della Camera ha respinto la richiesta in quanto ricevibile.

Statuendo poi il 9 settembre 2004, questa Camera ha annullato la decisione 26

agosto 2004 dell'autorità di vigilanza, rinviandole gli atti perché esaminasse

l'istanza cautelare (inc. 11.2004.99). Statuendo nuovamente il 17 dicembre

2004, tale autorità ha respinto l'istanza. Un appello del 7 gennaio 2005

introdotto da AP 1 contro la decisione è stato dichiarato irricevibile da

questa Camera con sentenza del 21 febbraio 2005 (inc. 11.2005.15).

G. Il

14 febbraio 2005, statuendo sul ricorso dell'11 dicembre 2004, l'autorità di

vigilanza ha fissato il diritto di visita dei genitori da sabato 19 febbraio a

domenica sera 20 febbraio 2005 e da sabato 20 marzo a domenica sera 21 marzo

2005, incluso il pernottamento e ha confermato il diritto di visita della

famiglia __________. Il 18 febbraio 2005 tale autorità ha statuito anche sul

ricorso del 19 luglio 2004, respingendolo nel senso dei considerandi e

annullando il dispositivo sull'addebito delle rette del foyer ai genitori.

Contro simili decisioni AP 1 hanno appellato il 7 marzo 2005, chiedendo di

confermare la revoca dell'affidamento ai coniugi __________, di ripristinare la

loro custodia parentale, di regolare il diritto di visita alla famiglia __________

in una domenica ogni due mesi dalle ore 9.00 alle ore 18.00 per complessive

otto giornate dall'aprile del 2005 al giugno del 2006 e di sostituire il curatore

__________ con il dott. __________ (inc. 11.2005.38).

H. Il

giudice delegato di questa Camera, presumendo che l'appello del 26 agosto 2003

fosse ormai privo d'interesse, ha assegnato il 5 aprile 2005 alle parti un

termine di 15 giorni per esprimersi. Il 19 aprile 2005 la Commissione tutoria

regionale ha confermato di non ravvisare più alcun interesse pratico, mentre

con osservazioni di quello stesso giorno gli appellanti si sono opposti allo

stralcio della causa. Statuendo con sentenza odierna sull'appello del 7 marzo

2005, questa Camera ha – tra l'altro – disciplinato il diritto di visita dei

genitori e dei coniugi __________ a S__________ (inc. 11.2005.38).

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele, comprese quelle a

protezione del figlio (art. 307 segg. CC), sono appellabili nel termine di

venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la

procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art.

39.

LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità

dell'art. 424a CPC. Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.

Quanto ai documenti nuovi prodotti dagli appellanti, essi sono ammissibili

(art. 424a cpv. 2 CPC), ma – come si vedrà in appresso –ininfluenti per

il giudizio.

2.

Litigioso

in questa sede è il diritto di visita dei genitori, che l'autorità di vigilanza

ha ridotto a 2-3 ore ogni due mesi sotto sorveglianza presso un punto

d'incontro. Nell'appello gli interessati chiedono di annullare la nuova

disciplina e di ripristinare la rego­lamentazione stabilita da questa Camera

con sentenza del 14 dicembre 2001 (in sostanza, un pomeriggio ogni mese dalle

ore 13.30 alle 18.00 sotto sorveglianza al punto d'incontro della __________ __________

a __________). Se non che, decidere oggi sulla postulata estensione delle

visite non è più di alcun interesse pratico o attuale. Già con decisione del 22

giugno 2004 la Commissione tutoria regionale ha fissato il diritto di visita

dei genitori in due ore e mezzo ogni tre settimane (sotto sorveglianza). E con

sentenza odierna questa Camera ha riformato tale disciplina fissando il diritto

di visita degli interessati dal sabato alla domenica sera ogni due settimane,

oltre a una serata ogni due settimane (consid. H). Sapere retrospettivamente se

la decisione impugna­ta, del 10 maggio 2002, fosse legittima è dunque una

questio­ne puramente teorica e astrat­ta, visti gli eventi successivi. Del

resto la regolamentazione adottata nel frattempo è finanche più favorevole di

quella richiesta con l'appello in esame, che in simili con­dizioni non denota

più alcun interesse giuridico.

3.

Nelle

loro osservazioni del 19 aprile 2005 gli appellanti obiettano di non

beneficiare più formalmente di alcun diritto di visita e rilevano che, per

quanto la situazione sia notevolmente cambiata dopo l'introduzione del ricorso,

in virtù del principio inquisitorio illimitato questa Camera potrebbe fondarsi

sulla situazione attuale e statuire anche oltre alle loro richieste iniziali. A

loro dire sarebbe dunque possibile adattare le misure di protezione alle nuove

circostanze e ripristinare la loro custodia parentale. Ora, l'art. 313 cpv. 1

CC prescrive che, dandosi nuove circostanze, le misure prese a protezione del

figlio vanno adattate alla nuova situazione. Ciò non significa tuttavia che

questa Camera possa giudicare d'ufficio su questioni mai sottoposte previamente

all'autorità tutoria. Comunque sia, in data odierna questa Camera ha deciso

l'appello del 7 marzo 2005, nel cui contesto sono state esaminate tra l'altro,

alla luce della situazione più recente, sia il prospettato ripristino della

custodia parentale sia quella del diritto di visita (inc. 11.2005.38). Anche

sotto tale profilo, pertanto, più non sussiste un interesse giuridico

all'emanazione del giudizio.

4.

Gli

appellanti chiedono che sia verificata in ogni modo la legalità della decisione

presa dall'autorità di vigilanza. Sostengono che in caso contrario la durata

delle procedure d'appello e la mutevolezza delle circostanze impedirebbero un

controllo sull'operato delle autorità tutorie. Essi rammentato altresì che

rimane da statuire sul contestato addebito degli oneri processuali (fr.

500.

–complessivi) e sulla richiesta di ripetibili. Ora, un appello privo

d'interesse pratico e attuale potrebbe tutt'al più essere esamina­to –

analogamente alla giurisprudenza del Tribunale federale sull'art. 88 OG – ove

la questione litigiosa, oltre a ripresentarsi in ogni tempo in contingenze identiche

o almeno simili, rivesta un'importanza di principio e non potrebbe mai altrimenti,

per il rapido succedersi degli eventi, essere giudicata con tempe­stività (richiami

di giurisprudenza in: Kälin, Das

Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ª edizione, pag. 261). Nella

fattispecie non soccorrono tuttavia presupposti del genere, ove appena si

consideri che l'esercizio di un diritto di visi­ta dipende da situazioni

specifiche, diverse di caso in caso, né in concreto si ravvisavano que­stio­ni

giuridiche di principio. Non essendo in discussione una questione di

fondamentale importanza la cui legittimità debba essere verificata anche a

posteriori in virtù di preminenti interessi pubblici, l'appello non può essere

vagliato retrospettivamente. Del resto la Camera civile di appello non è una

superiore autorità di vigilanza e il generico richiamo a “errori” commessi

dalle autorità tutorie inferiori non suffraga lontana­mente gli estre­mi perché

si giudichi un'impugnazione senza interesse giuridico. Sulla questione degli

oneri processuali, invece, si tornerà in appresso.

5.

Qualora

un appello sia stralciato dai ruoli perché divenuto senza oggetto o senza

interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC) si applica per analogia, in materia

di spese e ripetibili, l'art. 72 della procedura civile federale (citazioni in:

Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato

e commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 151 e n. 4 in fine ad art. 351). In

virtù di quest'ultima norma il tribunale, udi­te le parti, sta­tuisce con motivazione

sommaria sulle spese “te­nendo conto dello sta­to delle cose prima del verificarsi

del mo­ti­vo che termina la lite”. Per stabilire chi debba sopportare spese e ripetibili

nel caso precipuo occorre valutare sommariamente, di conseguenza, quale

probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello se la regolamentazione

impugnata del diritto di visita non fosse ormai superata dagli eventi (cfr. DTF

118.

Ia 494 consid. 4, 116 II 729 consid. 6, 111 Ib 191 consid. 7a).

a) I

criteri preposti alla disciplina delle relazioni personali del genitore che non

detiene la custodia del figlio sono già stati enunciati dall'autorità di

vigilanza (decisione impugnata, consid. 3a). Basti rammentare in questa sede

che determinante è la qualità del rapporto personale fra genitori e figli (DTF

122.

III 412 consid. 4b/bb), tant'è che qualora non sussista più rapporto alcuno

il diritto di visita va soppresso, non potendosi tutelare relazioni che più non

esistono (DTF 118 II 26 consid. e con rimandi). Il bene del figlio, per il

resto, prevale sempre, anche sugli interessi dei genitori (DTF 130 III 588

consid. 2.1 con rimandi).

b) In

concreto l'autorità di vigilanza ha rilevato che durante i diritti di visita i

genitori hanno esercitato pressioni sulla figlia, esprimendo critiche verso la

famiglia affidataria. Circa la natura del legame fra genitori e figlia,

l'autorità tutoria ha osservato che il padre, la cui presenza durante le visite

risultava incostante, si era chiuso in sé stesso. La madre, seppur pun­tuale,

si era invece straniata dalla realtà della figlia, di modo che gli incontri

apparivano surreali e artificiosi. La figlia medesima – ha aggiunto l'autorità

di vigilanza – ha confidato alla psicologa di voler rinunciare alle visite dei

genitori, gli incontri limitandosi a gesti di mera cortesia. Considerato pertanto

che, in assenza di una vera e propria relazione da tutelare, il diritto di

visita previsto dalla Commissione tutoria regionale appariva fin troppo ampio,

l'autorità di vigilanza l'ha limitato a 2-3 ore ogni due mesi, sotto

sorveglianza, viste le pressioni esercitate dei genitori.

Gli

appellanti da parte loro lamentavano una violazione dell'art. 273 CC, del principio

della proporzionalità e dell'art. 8 CEDU, sostenendo che un diritto di visita

ridotto a una dozzina di ore l'anno avrebbe annientato la loro relazione con la

figlia. Essi sostenevano che in mancanza di qualsivoglia indizio di

maltrattamenti fisici o psicologici tale regolamentazione appariva

“assolutamente arbitraria, priva di ogni fondamento e inaccettabile alla luce

della proporzionalità”. A loro parere l'interesse della bambina non poteva

essere fatto coincidere semplicisticamente con i desideri di lei, che la perita

si è limitata a registrare senza accertarsi della loro sincerità.

c) La

volontà di un figlio minorenne è di rilievo nella misura in cui, vista l'età e

lo sviluppo di lui, appaia come sufficientemente matura e consolidata (cfr. DTF

127.

III 298 consid. 4a, 122 III 403 consid 3b in fine),

ma essa sola non è decisiva. In ogni singolo caso occorre indagare perché il

figlio assuma atteggiamenti di difesa nei confronti del genitore non

affidatario e perché l'esercizio del diritto di visita pregiudicherebbe realmente

il bene di lui. In linea di massima non è il caso di imporre visite

indesiderate, comunque sia, a minorenni di oltre 12 anni che rifiutino

contatti con il genitore sulla base di esperienze personali (DTF 126 III 221 con rimando). Nella fattispecie la perita incaricata di

ascoltare S__________ ha riferito che la ragazza “non desidera che i DV

avvengano più spesso, ma a suo modo di vedere dovrebbero ulteriormente diradarsi,

quasi visite di cortesia in occasione delle festività”. Ha precisato che “in

queste affermazioni S__________ è apparsa del tutto spontanea” e che tali

affermazioni sono “frutto di un lavoro psicologico importante di rielaborazione

di vissuti dolorosi e non di una manipolazione o indottrinamento da parte di

terzi” (referto doc. 26, pag. 7). Il desiderio di vedere i genitori meno spesso

era stato espresso da S__________ anche al cura­tore (doc. 5) e alla psicologa __________

(doc. 6). Verosimilmente l'opinione della ragazza, ormai dodicenne, non avrebbe

potuto dunque essere trascurata, tanto meno ove si pensi che __________,

psichiatra e psicoterapeuta per bambini e adolescenti, escludeva che la volontà

della minore fosse stata coartata.

d) L'autorità

di vigilanza aveva fondato la sua decisione anche sulle risultanze degli ultimi

diritti di visita, dai quali emergeva la mancanza di un vero e proprio rapporto

tra genitori e figlia. Al riguardo gli appellanti non si esprimevano, limitandosi

a sostenere genericamente il difetto di qualsivoglia indizio di maltrattamenti

fisici o psicologici. In ogni caso, dai rapporti sull'andamento dei diritti di

visita era emerso che il padre, talvolta assente, si dimostrava passivo e

distaccato (doc. 7, doc. 11 allegato b, doc. 12, allegato 1, doc. 14). La

madre, più partecipe, incentrava gli incontri però su elementi esteriori, come

la consegna di abiti e cibarie, formulava frequenti critiche sulla famiglia

affidataria e in talune occasioni esercitava pressioni sulla figlia perché

sollecitasse un rientro in famiglia (doc. 11 allegato b, doc. 12 allegato 1,

doc. 13). Le operatrici del punto d'incontro sottolineavano inoltre che “la

real­tà tra il mondo dei genitori e il mondo di S__________ è completamente

diversa”, che gli incontri “stanno diventando sem­pre più difficili da gestire”

poiché i genitori “non fanno il minimo sforzo per avvicinarsi maggiormente alla

figlia”, di modo che il rapporto genitori e figlia appare “surreale e artificioso”

(doc. 14).

L'opinione

testé espressa era confermata anche dalla perita, secondo la quale “S__________

non avverte di essere in relazione con i suoi genitori naturali, ma essi

rappresentano solo una conoscenza”. Gli incontri, d'altro canto, “non sembrano

migliorare la situazione bensì rinforzare il vissuto di separazione ed estraneità”

(doc. 26 pag. 7). Nelle circostanze descritte, a un esame di verosimiglianza

non si sarebbe dunque potuto ignorare il desiderio manifestato dalla ragazza né

le risultanze dei rapporti – eloquenti – sugli incontri avvenuti dopo la

sentenza del 14 dicembre 2001, sicché con ogni probabilità la decisione

impugnata avrebbe trovato conferma. Se ne conclude che, ove questa Camera

avesse statuito nel merito, gli appellanti sarebbero verosimilmente usciti

sconfitti. Sarebbero risultati soccombenti, di conseguenza, anche sull'addebito

degli oneri processuali di seconda sede e non avrebbero ottenuto ripetibili di

sorta.

6.

Le

spese e la tassa di giustizia del decreto odierno, volutamente contenuta per

tenere conto del fatto che la procedura di appello termina senza sentenza (art.

21.

LTG), vanno a carico degli appellanti in solido (art. 148 cpv. 1 CPC). Non

si giustifica invece di assegnare indennità per ripetibili alla Commissione

tutoria regionale, che ha agito senza dover far capo a un legale esterno, nell'ambito

delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 159 cpv. 2 OG per analogia).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. L'appello

è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr.

50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione:

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele;

– , , .

terzi implicati

PI 1

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster