11.2003.109
stralcio di un appello privo d'interesse: misure a protezione del figlio, diritto di visita
29 settembre 2005Italiano18 min
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Numero d'incarto:
11.2003.109
Data decisione, Autorità:
29.09.2005, ICCA
Titolo:
stralcio di un appello privo d'interesse: misure a protezione del figlio, diritto di visita
DIRITTO DI VISITA
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
PROTEZIONE DEL FIGLIO
RELAZIONE PERSONALE
art. 273 CC
art. 274 CC
art. 351 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2003.109
Lugano
29 settembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 125.1995/R.37.2002
(protezione del figlio: diritto di visita) della Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
(patrocinati dall' RA 1 )
alla
Commissione tutoria regionale 7, Tesserete
riguardo alla
figlia S__________ (1991);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 26 agosto 2003 presentato da AP 1 contro la
decisione emessa il 6 agosto 2003 dalla Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 22 febbraio 1996
l'allora Delegazione tutoria di L__________ ha privato i coniugi AP 2 e AP 1
della custodia parentale sulla figlia S__________, nata il 3 settembre 1991, disponendo
il collocamento di quest'ultima presso i coniugi __________ e __________ (a
quel tempo a __________). Ha delegato inoltre al Servizio medico-psicologico di
__________ un'inchiesta sulla situazione della bambina e sui suoi rapporti con
Fatti
i genitori. Il 26 giugno 1996 l'autorità tutoria ha poi nominato alla bambina
un curatore (art. 308 cpv. 1 CC), conferendo l'incarico prima al dott. __________,
poi a __________ e infine, il 10 giugno 1999, a __________, tutore ufficiale.
Inoltre la Delegazione tutoria ha regolato a più riprese il diritto di visita
dei genitori. Questa Camera ha avuto modo di statuire sulla custodia parentale,
sul collocamento e sulla disciplina delle relazioni personali fra genitori e
figlia con sentenze del 20 maggio 1997 (inc. 11.1997.48), 22 marzo 2000 (inc.
11.1998.196) e 14 dicembre 2001 (inc. 11.2001.41). In quest'ultima essa ha
fissato il diritto di visita dei genitori in un pomeriggio ogni mese dalle ore
13.30 alle 18.00, sotto sorveglianza, al punto d'incontro della __________ a __________.
Dopo tre visite, secondo le risultanze di un rapporto particolareggiato che il
responsabile del luogo d'incontro avrebbe allestito, le visite avrebbero potuto
essere soppresse o – al contrario – esercitate senza sorveglianza.
B. Il
10 maggio 2002 la Commissione tutoria regionale 7, preso atto dei rapporti del
curatore e del Servizio medico-psicologico di __________ che attestavano l'impossibilità
di esercitare i diritti di visita previsti da questa Camera, ha confermato la
privazione della custodia parentale e il collocamento di S__________ dai
coniugi __________ fino al 30 giugno 2004, disciplinando il diritto di visita
dei genitori in due ore e mezzo ogni tre settimane, sotto sorveglianza, al
punto d'incontro della __________. Essa ha respinto altresì la sostituzione del
curatore __________ e della psicologa __________, del Servizio
medico-psicologico di __________, postulata dai genitori.
C. AP 1
sono insorti il 23 maggio 2002 contro tale decisione alla Sezione degli enti locali,
autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo il ripristino della custodia
parentale a titolo immediato o, in subordine, dal 31 dicembre 2002, un diritto
di visita non sorvegliato di un fine settimana ogni quindici giorni, la sostituzione
del curatore con il dott. __________ e il divieto alla psicologa __________ di
occuparsi di S__________. Nelle sue osservazioni del 6 giugno 2002 la Commissione
tutoria ha proposto di respingere il ricorso. Esperita l'istruttoria, nel cui
ambito la psichiatra __________ ha proceduto all'audizione di S__________, con
decisione del 6 agosto 2003 l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso,
riducendo finanche il diritto di visita a 2-3 ore ogni due mesi sotto
sorveglianza presso un punto d'incontro. La tasse e le spese di giustizia di
fr. 500.– sono state poste a carico dei ricorrenti.
D. Contro
la decisione appena citata AP 1 hanno appellato il 26 agosto 2003 per ottenere
l'annullamento del dispositivo sulla disciplina del diritto di visita e la
conferma della regolamentazione stabilita da questa Camera con sentenza del 14
dicembre 2001. La Commissione tutoria regionale non ha presentato osservazioni.
E. In
pendenza di appello, dato il trasferimento dei coniugi affidatari nella
Svizzera interna, con decisione del 22 giugno 2004 la Commissione tutoria
regionale 7 ha revocato l'affidamento di S__________ ai coniugi __________, ha
confermato la privazione della custodia parentale a carico di AP 1 e ha
collocato la figlia in internato dal 9 agosto 2004 nel foyer “__________” a __________
(con obbligo di frequentare la Scuola media di __________). Inoltre ha fissato
il diritto di visita dei genitori in due ore e mezzo ogni tre settimane (sotto
sorveglianza) e ha conferito agli educatori – in collaborazione con il curatore
– la facoltà di stabilire le visite della famiglia __________ alla ragazza. AP
1 hanno impugnato tale decisione, anche in rappresentanza della figlia, con
ricorso del 19 luglio 2004 alla Sezione degli enti locali, autorità di
vigilanza sulle tutele, che statuendo con decisione parziale del 30 luglio 2004
ha annullato la facoltà per gli operatori del foyer di fissare congedi alla
ragazza presso la famiglia __________, ordinando all'autorità tutoria di
pronunciarsi essa medesima su tali diritti di visita. Il 2 dicembre 2004 la Commissione
tutoria regionale 7 ha pertanto regolamentato il diritto di visita della
famiglia __________ in un fine settimana ogni quindici giorni, dal sabato alle
ore 10.00 alla domenica alle 18.00 (salvo modifica degli orari in ragione delle
attività del foyer). Anche tale decisione è stata impugnata da AP 1, per sé e
per conto della figlia, con ricorso dell'11 dicembre 2004.
F. Nel
frattempo, il 14 agosto 2004, S__________ e __________ (madre di AP 2) si sono
rivolti all'autorità di vigilanza sulle tutele con una richiesta di
provvedimenti cautelari per ottenere che S__________ continui a frequentare la
scuola media di __________, alloggiando presso la nonna materna in permanenza o
– quanto meno – durante i giorni di scuola. L'autorità di vigilanza ha respinto
il 26 agosto 2004 la domanda cautelare con l'argomento che la competenza per
adottare simili provvedimenti spetta alla Commissione tutoria. Il giorno stesso
gli appellanti, unitamente alla figlia S__________ e a __________, si sono rivolti
pertanto a questa Camera affinché, in pendenza del presente appello, emanasse
provvedimenti cautelari sul medesimo oggetto. Con decreto del 30 agosto 2004 il
presidente della Camera ha respinto la richiesta in quanto ricevibile.
Statuendo poi il 9 settembre 2004, questa Camera ha annullato la decisione 26
agosto 2004 dell'autorità di vigilanza, rinviandole gli atti perché esaminasse
l'istanza cautelare (inc. 11.2004.99). Statuendo nuovamente il 17 dicembre
2004, tale autorità ha respinto l'istanza. Un appello del 7 gennaio 2005
introdotto da AP 1 contro la decisione è stato dichiarato irricevibile da
questa Camera con sentenza del 21 febbraio 2005 (inc. 11.2005.15).
G. Il
14 febbraio 2005, statuendo sul ricorso dell'11 dicembre 2004, l'autorità di
vigilanza ha fissato il diritto di visita dei genitori da sabato 19 febbraio a
domenica sera 20 febbraio 2005 e da sabato 20 marzo a domenica sera 21 marzo
2005, incluso il pernottamento e ha confermato il diritto di visita della
famiglia __________. Il 18 febbraio 2005 tale autorità ha statuito anche sul
ricorso del 19 luglio 2004, respingendolo nel senso dei considerandi e
annullando il dispositivo sull'addebito delle rette del foyer ai genitori.
Contro simili decisioni AP 1 hanno appellato il 7 marzo 2005, chiedendo di
confermare la revoca dell'affidamento ai coniugi __________, di ripristinare la
loro custodia parentale, di regolare il diritto di visita alla famiglia __________
in una domenica ogni due mesi dalle ore 9.00 alle ore 18.00 per complessive
otto giornate dall'aprile del 2005 al giugno del 2006 e di sostituire il curatore
__________ con il dott. __________ (inc. 11.2005.38).
H. Il
giudice delegato di questa Camera, presumendo che l'appello del 26 agosto 2003
fosse ormai privo d'interesse, ha assegnato il 5 aprile 2005 alle parti un
termine di 15 giorni per esprimersi. Il 19 aprile 2005 la Commissione tutoria
regionale ha confermato di non ravvisare più alcun interesse pratico, mentre
con osservazioni di quello stesso giorno gli appellanti si sono opposti allo
stralcio della causa. Statuendo con sentenza odierna sull'appello del 7 marzo
2005, questa Camera ha – tra l'altro – disciplinato il diritto di visita dei
genitori e dei coniugi __________ a S__________ (inc. 11.2005.38).
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele, comprese quelle a
protezione del figlio (art. 307 segg. CC), sono appellabili nel termine di
venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la
procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art.
39.
LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità
dell'art. 424a CPC. Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.
Quanto ai documenti nuovi prodotti dagli appellanti, essi sono ammissibili
(art. 424a cpv. 2 CPC), ma – come si vedrà in appresso –ininfluenti per
il giudizio.
2.
Litigioso
in questa sede è il diritto di visita dei genitori, che l'autorità di vigilanza
ha ridotto a 2-3 ore ogni due mesi sotto sorveglianza presso un punto
d'incontro. Nell'appello gli interessati chiedono di annullare la nuova
disciplina e di ripristinare la regolamentazione stabilita da questa Camera
con sentenza del 14 dicembre 2001 (in sostanza, un pomeriggio ogni mese dalle
ore 13.30 alle 18.00 sotto sorveglianza al punto d'incontro della __________ __________
a __________). Se non che, decidere oggi sulla postulata estensione delle
visite non è più di alcun interesse pratico o attuale. Già con decisione del 22
giugno 2004 la Commissione tutoria regionale ha fissato il diritto di visita
dei genitori in due ore e mezzo ogni tre settimane (sotto sorveglianza). E con
sentenza odierna questa Camera ha riformato tale disciplina fissando il diritto
di visita degli interessati dal sabato alla domenica sera ogni due settimane,
oltre a una serata ogni due settimane (consid. H). Sapere retrospettivamente se
la decisione impugnata, del 10 maggio 2002, fosse legittima è dunque una
questione puramente teorica e astratta, visti gli eventi successivi. Del
resto la regolamentazione adottata nel frattempo è finanche più favorevole di
quella richiesta con l'appello in esame, che in simili condizioni non denota
più alcun interesse giuridico.
3.
Nelle
loro osservazioni del 19 aprile 2005 gli appellanti obiettano di non
beneficiare più formalmente di alcun diritto di visita e rilevano che, per
quanto la situazione sia notevolmente cambiata dopo l'introduzione del ricorso,
in virtù del principio inquisitorio illimitato questa Camera potrebbe fondarsi
sulla situazione attuale e statuire anche oltre alle loro richieste iniziali. A
loro dire sarebbe dunque possibile adattare le misure di protezione alle nuove
circostanze e ripristinare la loro custodia parentale. Ora, l'art. 313 cpv. 1
CC prescrive che, dandosi nuove circostanze, le misure prese a protezione del
figlio vanno adattate alla nuova situazione. Ciò non significa tuttavia che
questa Camera possa giudicare d'ufficio su questioni mai sottoposte previamente
all'autorità tutoria. Comunque sia, in data odierna questa Camera ha deciso
l'appello del 7 marzo 2005, nel cui contesto sono state esaminate tra l'altro,
alla luce della situazione più recente, sia il prospettato ripristino della
custodia parentale sia quella del diritto di visita (inc. 11.2005.38). Anche
sotto tale profilo, pertanto, più non sussiste un interesse giuridico
all'emanazione del giudizio.
4.
Gli
appellanti chiedono che sia verificata in ogni modo la legalità della decisione
presa dall'autorità di vigilanza. Sostengono che in caso contrario la durata
delle procedure d'appello e la mutevolezza delle circostanze impedirebbero un
controllo sull'operato delle autorità tutorie. Essi rammentato altresì che
rimane da statuire sul contestato addebito degli oneri processuali (fr.
500.
–complessivi) e sulla richiesta di ripetibili. Ora, un appello privo
d'interesse pratico e attuale potrebbe tutt'al più essere esaminato –
analogamente alla giurisprudenza del Tribunale federale sull'art. 88 OG – ove
la questione litigiosa, oltre a ripresentarsi in ogni tempo in contingenze identiche
o almeno simili, rivesta un'importanza di principio e non potrebbe mai altrimenti,
per il rapido succedersi degli eventi, essere giudicata con tempestività (richiami
di giurisprudenza in: Kälin, Das
Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ª edizione, pag. 261). Nella
fattispecie non soccorrono tuttavia presupposti del genere, ove appena si
consideri che l'esercizio di un diritto di visita dipende da situazioni
specifiche, diverse di caso in caso, né in concreto si ravvisavano questioni
giuridiche di principio. Non essendo in discussione una questione di
fondamentale importanza la cui legittimità debba essere verificata anche a
posteriori in virtù di preminenti interessi pubblici, l'appello non può essere
vagliato retrospettivamente. Del resto la Camera civile di appello non è una
superiore autorità di vigilanza e il generico richiamo a “errori” commessi
dalle autorità tutorie inferiori non suffraga lontanamente gli estremi perché
si giudichi un'impugnazione senza interesse giuridico. Sulla questione degli
oneri processuali, invece, si tornerà in appresso.
5.
Qualora
un appello sia stralciato dai ruoli perché divenuto senza oggetto o senza
interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC) si applica per analogia, in materia
di spese e ripetibili, l'art. 72 della procedura civile federale (citazioni in:
Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 151 e n. 4 in fine ad art. 351). In
virtù di quest'ultima norma il tribunale, udite le parti, statuisce con motivazione
sommaria sulle spese “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi
del motivo che termina la lite”. Per stabilire chi debba sopportare spese e ripetibili
nel caso precipuo occorre valutare sommariamente, di conseguenza, quale
probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello se la regolamentazione
impugnata del diritto di visita non fosse ormai superata dagli eventi (cfr. DTF
118.
Ia 494 consid. 4, 116 II 729 consid. 6, 111 Ib 191 consid. 7a).
a) I
criteri preposti alla disciplina delle relazioni personali del genitore che non
detiene la custodia del figlio sono già stati enunciati dall'autorità di
vigilanza (decisione impugnata, consid. 3a). Basti rammentare in questa sede
che determinante è la qualità del rapporto personale fra genitori e figli (DTF
122.
III 412 consid. 4b/bb), tant'è che qualora non sussista più rapporto alcuno
il diritto di visita va soppresso, non potendosi tutelare relazioni che più non
esistono (DTF 118 II 26 consid. e con rimandi). Il bene del figlio, per il
resto, prevale sempre, anche sugli interessi dei genitori (DTF 130 III 588
consid. 2.1 con rimandi).
b) In
concreto l'autorità di vigilanza ha rilevato che durante i diritti di visita i
genitori hanno esercitato pressioni sulla figlia, esprimendo critiche verso la
famiglia affidataria. Circa la natura del legame fra genitori e figlia,
l'autorità tutoria ha osservato che il padre, la cui presenza durante le visite
risultava incostante, si era chiuso in sé stesso. La madre, seppur puntuale,
si era invece straniata dalla realtà della figlia, di modo che gli incontri
apparivano surreali e artificiosi. La figlia medesima – ha aggiunto l'autorità
di vigilanza – ha confidato alla psicologa di voler rinunciare alle visite dei
genitori, gli incontri limitandosi a gesti di mera cortesia. Considerato pertanto
che, in assenza di una vera e propria relazione da tutelare, il diritto di
visita previsto dalla Commissione tutoria regionale appariva fin troppo ampio,
l'autorità di vigilanza l'ha limitato a 2-3 ore ogni due mesi, sotto
sorveglianza, viste le pressioni esercitate dei genitori.
Gli
appellanti da parte loro lamentavano una violazione dell'art. 273 CC, del principio
della proporzionalità e dell'art. 8 CEDU, sostenendo che un diritto di visita
ridotto a una dozzina di ore l'anno avrebbe annientato la loro relazione con la
figlia. Essi sostenevano che in mancanza di qualsivoglia indizio di
maltrattamenti fisici o psicologici tale regolamentazione appariva
“assolutamente arbitraria, priva di ogni fondamento e inaccettabile alla luce
della proporzionalità”. A loro parere l'interesse della bambina non poteva
essere fatto coincidere semplicisticamente con i desideri di lei, che la perita
si è limitata a registrare senza accertarsi della loro sincerità.
c) La
volontà di un figlio minorenne è di rilievo nella misura in cui, vista l'età e
lo sviluppo di lui, appaia come sufficientemente matura e consolidata (cfr. DTF
127.
III 298 consid. 4a, 122 III 403 consid 3b in fine),
ma essa sola non è decisiva. In ogni singolo caso occorre indagare perché il
figlio assuma atteggiamenti di difesa nei confronti del genitore non
affidatario e perché l'esercizio del diritto di visita pregiudicherebbe realmente
il bene di lui. In linea di massima non è il caso di imporre visite
indesiderate, comunque sia, a minorenni di oltre 12 anni che rifiutino
contatti con il genitore sulla base di esperienze personali (DTF 126 III 221 con rimando). Nella fattispecie la perita incaricata di
ascoltare S__________ ha riferito che la ragazza “non desidera che i DV
avvengano più spesso, ma a suo modo di vedere dovrebbero ulteriormente diradarsi,
quasi visite di cortesia in occasione delle festività”. Ha precisato che “in
queste affermazioni S__________ è apparsa del tutto spontanea” e che tali
affermazioni sono “frutto di un lavoro psicologico importante di rielaborazione
di vissuti dolorosi e non di una manipolazione o indottrinamento da parte di
terzi” (referto doc. 26, pag. 7). Il desiderio di vedere i genitori meno spesso
era stato espresso da S__________ anche al curatore (doc. 5) e alla psicologa __________
(doc. 6). Verosimilmente l'opinione della ragazza, ormai dodicenne, non avrebbe
potuto dunque essere trascurata, tanto meno ove si pensi che __________,
psichiatra e psicoterapeuta per bambini e adolescenti, escludeva che la volontà
della minore fosse stata coartata.
d) L'autorità
di vigilanza aveva fondato la sua decisione anche sulle risultanze degli ultimi
diritti di visita, dai quali emergeva la mancanza di un vero e proprio rapporto
tra genitori e figlia. Al riguardo gli appellanti non si esprimevano, limitandosi
a sostenere genericamente il difetto di qualsivoglia indizio di maltrattamenti
fisici o psicologici. In ogni caso, dai rapporti sull'andamento dei diritti di
visita era emerso che il padre, talvolta assente, si dimostrava passivo e
distaccato (doc. 7, doc. 11 allegato b, doc. 12, allegato 1, doc. 14). La
madre, più partecipe, incentrava gli incontri però su elementi esteriori, come
la consegna di abiti e cibarie, formulava frequenti critiche sulla famiglia
affidataria e in talune occasioni esercitava pressioni sulla figlia perché
sollecitasse un rientro in famiglia (doc. 11 allegato b, doc. 12 allegato 1,
doc. 13). Le operatrici del punto d'incontro sottolineavano inoltre che “la
realtà tra il mondo dei genitori e il mondo di S__________ è completamente
diversa”, che gli incontri “stanno diventando sempre più difficili da gestire”
poiché i genitori “non fanno il minimo sforzo per avvicinarsi maggiormente alla
figlia”, di modo che il rapporto genitori e figlia appare “surreale e artificioso”
(doc. 14).
L'opinione
testé espressa era confermata anche dalla perita, secondo la quale “S__________
non avverte di essere in relazione con i suoi genitori naturali, ma essi
rappresentano solo una conoscenza”. Gli incontri, d'altro canto, “non sembrano
migliorare la situazione bensì rinforzare il vissuto di separazione ed estraneità”
(doc. 26 pag. 7). Nelle circostanze descritte, a un esame di verosimiglianza
non si sarebbe dunque potuto ignorare il desiderio manifestato dalla ragazza né
le risultanze dei rapporti – eloquenti – sugli incontri avvenuti dopo la
sentenza del 14 dicembre 2001, sicché con ogni probabilità la decisione
impugnata avrebbe trovato conferma. Se ne conclude che, ove questa Camera
avesse statuito nel merito, gli appellanti sarebbero verosimilmente usciti
sconfitti. Sarebbero risultati soccombenti, di conseguenza, anche sull'addebito
degli oneri processuali di seconda sede e non avrebbero ottenuto ripetibili di
sorta.
6.
Le
spese e la tassa di giustizia del decreto odierno, volutamente contenuta per
tenere conto del fatto che la procedura di appello termina senza sentenza (art.
21.
LTG), vanno a carico degli appellanti in solido (art. 148 cpv. 1 CPC). Non
si giustifica invece di assegnare indennità per ripetibili alla Commissione
tutoria regionale, che ha agito senza dover far capo a un legale esterno, nell'ambito
delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 159 cpv. 2 OG per analogia).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello
è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione:
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele;
– , , .
terzi implicati
PI 1
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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