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Decisione

11.2003.110

Azione di mantenimento: reddito determinante del genitore convenuto Azione di mantenimento: regolamentazione del diritto di visita

28 dicembre 2006Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I genitori si sono separati nel luglio del 1998, quando D__________ ha lasciato

la Francia per trasferirsi con il figlio a __________, cominciando poi a

lavorare a metà tempo per la __________ di __________ a __________. Il 10

aprile 2000 l'allora Delegazione tutoria di __________ ha designato al figlio

un curatore nella persona del

tutore ufficiale __________ con il mandato di salvaguardarne il diritto al mantenimento e le relazioni con il padre (art. 308

cpv. 2 CC). RA 1 ha incaricato l'avv. PA 2, il 2 maggio 2000, di promuovere

azione di mantenimento nei confronti di AP 1.

B. Il

10 agosto 2000 AO 1 ha convenuto il padre AP 1 davanti al Pretore del Distretto

di Bellinzona, postulando (previa concessione dell'assistenza giudiziaria) un

contributo indicizzato di fr. 600.– mensili fino

al 6° anno di età, di fr. 800.– mensili fino al 13° anno e di

fr. 1000.– mensili dopo di allora, oltre al versamento di fr. 7200.– per contributi arretrati. Alla discussione del­l'8

novembre 2000, continuata il 4 luglio 2001, il convenuto ha sollevato l'eccezione

di litispendenza, avendo egli già intentato una causa ana­loga davanti al Tribunal

de Grande Instance __________, e nel merito ha offerto un contributo di

fr. 400.– mensili senza adeguamenti, chiedendo la

regolamentazione del suo diritto di visita, da esercitare anche in Francia. Con

decreto del 23 agosto 2001 il Pretore ha respinto l'eccezione d'ordine.

C. Esperita

l'istruttoria, durante la quale il dott. __________ è stato chiamato a redigere

un rapporto sulla situazione del figlio, le parti hanno rinunciato al

dibattimento finale, limitandosi a conclu­sioni scritte. Nel suo memoriale del

25 luglio 2003 l'istante ha au­men­tato la richiesta di contributo alimentare a

fr. 1200.– mensili fino al 6° anno di età, a fr. 1400.– mensili fino

al 12° anno di età e a fr. 1600.– mensili dopo di allora, postulando

inoltre contributi arretrati per fr. 12 400.– con interessi del

5% dal 10 agosto 2000, il pagamento di fr. 1144.25 per spese straordinarie

e la partecipazione del padre a metà delle sue spese straordinarie

future. Infine egli ha chiesto di fissare il diritto di visita in un fine

settimana ogni mese e in una settimana durante l'estate. Nel suo allegato del 7 agosto

2003 AP 1 ha ribadito le proprie domande, proponendo di regolare il suo diritto

di visita in un fine settimana ogni quattro nel Ticino e, “all'estero”, in tre settimane durante il

mese di agosto, una settimana alternativamente a Natale o Capodanno e

una settimana alternativamente a Pasqua o Carnevale.

D. Statuendo

con sentenza del 19 agosto 2003, il Pretore ha obbligato il convenuto a versare

un contributo alimentare indicizzato per il figlio di fr. 855.– mensili

dall'agosto del 1999 fino al luglio del 2002, di fr. 1040.– fino al luglio

del 2008 e di fr. 1350.– mensili fino alla maggiore età, oltre a

fr. 8660.– per contributi arretrati, e ha fissato il diritto di visita in un fine settimana ogni quattro

dalle ore 17.00 del venerdì alle ore 18.00 della

domenica, in una settimana alter­nativamente a Natale o Capodanno (inclusa la festività)

e in tre settimane durante le vacanze scolastiche estive (senza alcuna indicazione

di luogo), con obbligo di annunciare il periodo prescelto con due mesi di

anticipo. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, sono state

poste per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico del

convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1500.– per ripetibili

ridotte. L'istante è stato ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

E. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 1° settembre 2003

volto a ottenere che il contributo di mantenimento sia annullato per il lasso

di tempo precedente l'introduzione della causa, che l'ammontare del contributo

sia fissato in fr. 400.– mensili fino alla maggiore età del figlio, che il

suo diritto di visita nel Ticino sia ampliato con possibilità di esercitarlo anche

“all'estero” e che il giudizio impugnato sia riformato

di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 7 ottobre 2003 AO 1 ha proposto di

respingere l'appello e il 13 agosto 2004 ha instato per il beneficio

dell'assistenza giudiziaria.

Considerandi

in diritto: 1. Le azioni di mantenimento sono trattate con la procedura specia­le

degli art. 425 segg. CPC, in esito alla quale il Pretore statuisce con sentenza impugnabile entro dieci giorni (art.

428.

cpv. 2 CPC), non sospesi dalle ferie (art. 428bis CPC). Tempestivo,

sotto que­sto profilo l'appello è dunque ricevibile.

2.

Al

memoriale di appello il convenuto allega una dichiarazione in cui __________

conferma che egli versa tuttora un contributo alimentare di € 180.– mensili per

il figlio J__________, come pure un tableau d'amortissement en euros

inteso a dimostrare l'entità dell'ammortamento relativo a un debito acceso su

un suo immobile a __________. Tali documenti sono di

per sé ammissibili in virtù del principio inquisitorio

illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 414 verso l'alto),

anche se – come si vedrà in seguito – poco sussidiano ai fini del giudizio.

3.

Per quel che riguarda il contributo di mantenimento, il Pretore ha

appurato che il convenuto è socio gerente di un'azienda di metal­costruzioni (__________, con sede a __________, di cui detiene metà del capitale sociale,

l'altra metà essendo detenuta dalla sorella __________)

e che dalla tassazione 2002 risulta un suo reddito annuo da attività dipendente

di € 27 103.–, oltre a € 18 000.– di reddito dalla sostanza (dividendi di azioni). Il primo giudice ha accertato così che tra reddito del lavoro e reddito mobiliare

il convenuto percepisce fr. 5825.– mensili netti (€ 3758.– al cambio di

fr. 1.55) con cui deve coprire il suo fabbisogno minimo di fr.

3307.20

men­sili (minimo esistenziale fr. 900.–, la Francia essendo meno cara

della Sviz­zera, spese per l'abitazione fr. 1836.80, tassa d'abitazione

fr. 86.10, imposte fr. 484.30), escluso il contributo di mantenimento

per il figlio maggiorenne.

Quanto a D__________,

il primo giudice ha ritenuto che essa già adempie i

propri obblighi di mantenimento fornendo cure e alloggio al figlio. Rammentato

che il fabbisogno in denaro di un minorenne va stabilito in base alle

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo, il Pretore ha stimato quello di AO 1 in fr.

855.

– men­sili fino al 6° compleanno, in fr. 1040.– mensili fino al 13° compleanno

e in fr. 1350.– fino alla maggiore età. Ciò premesso, egli ha posto a carico

del convenuto un contributo di mantenimento mensile corrispondente all'intero

fabbisogno del figlio, oltre al pagamento di fr. 8600.– per contributi arretrati.

4.

I criteri per la fissazione di contributi alimentari in favore di

figli minorenni sono già stati ricordati dal Pretore (sentenza impugnata,

consid. 4). Al riguardo basti rammentare che il loro ammontare dipende dalla

capacità finanziaria dei genitori: per sostanza, reddito del lavoro effettivo

e, secondo le circostanze, per le entrate conseguibili dando prova di buona volontà

(Hegnauer, Droit suisse de la

filiation, 4ª edizione, pag. 140 n. 21.15c; Berner Kommentar, edizione 1997,

nota 58 ad art. 285 CC). Al debitore del contributo deve rimanere, in ogni

modo, almeno l'equivalente del fabbisogno minimo; un eventuale amman­co va a

carico del figlio (DTF 128 III 414 a metà, 127 III 70 consid. 2c con rinvii di

giurisprudenza; Wullschleger in:

Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 40

ad art. 285 CC). Trattandosi di un genitore residente all'estero, il reddito

determinante è quello che egli potrebbe conseguire dando prova di buona volontà

nel paese di residenza (Rep. 1991 pag. 433; I CCA, sentenza inc. 11.1998.162

del 14 dicembre 1998).

5.

L'appellante

sostiene di non guadagnare più di fr. 3785.95 mensili (fr. 3552.– da attività

lucrativa e fr. 233.95 mensili da una rendita per parziale incapacità di

guadagno), mentre il reddito dalla sostanza mobiliare (azioni) e immobiliare, di

€ 16 780.– annui, è destinato interamente al rimborso rateale di un

debito ipotecario acceso su un suo immobile di __________ in cui ha sede la ditta di metalcostruzioni. Anzi – egli sottolinea

– gli oneri della proprietà fondiaria sono tanti e tali che l'autorità fiscale

francese gli ha riconosciuto una deduzione di altri € 10 700.– annui sul

reddito complessivo.

a) Il

reddito da attività dipendente di € 27 103.– annui risultante

dalla tassazione 2002, accertato dal Pretore, non è litigioso. Anzi, nell'appello

il convenuto riconosce di avere guadagnato nel 2003 fr. 3785.95 mensili (fr.

3552.

– da attività dipendente e fr. 233.95 provenienti da una rendita per

incapacità lucrativa al 12%), importo dal quale non v'è ragione di scostarsi. Contestato

è prima di tutto il reddito dalla sostanza mobiliare

(dividendi), che il Pretore ha calcolato in € 18 000.– annui

(€

1500.

– mensili). L'appellante fa valere che su tale entrata l'autorità fiscale

francese gli ha accordato una deduzione

(abattement)

di € 1220.– annui (doc. 51), ma l'argomento poco giova, tutto ignorandosi

sulla causale di tale detrazione. E il giudice civile chiamato a statuire su

contributi di mantenimen­to in favore di figli minorenni

non è vincolato a deduzioni fiscali che non

risultino corrispondere a spese verosimili.

Il

convenuto pretende inoltre di usare il reddito delle

citate azioni per ammortare un debito ipotecario gravante un immobile di sua

proprietà a __________ (lo stabile in cui ha sede la __________). L'argomentazione

però, oltre che nuova, è senza conforto agli atti. Il doc. 37 prodotto per la

prima volta in appello riproduce una mera tabella d'ammortamento in euro, ma

non dà alcuna indicazione né sul nome del creditore ipotecario, né sull'ammontare

del mutuo, né tanto meno sull'uso effettivo del gettito delle azioni. In simili

circostanze la somma di fr. 2325.– mensili (€ 1500.–)

va aggiunta al reddito dichiarato dall'appellante, di fr. 3785.95 mensili, onde

un totale di fr. 6110.95 mensili.

b) Per

quel che è del reddito da sostanza immobiliare, tutto si ignora, salvo che la

citata tassazione 2002 (doc. 51) attesta un déficit imputable sur les

revenus fonciers di € 8234.– annui, il quale sembrerebbe pareggiare –

appunto – un equivalente reddito da sostanza immobiliare. Il Pretore non avendo

computato alcunché a titolo di reddito immobiliare fra le entrate del convenuto,

non giova tuttavia approfondire la questione. L'appellante rivendica invece un'ulteriore

deduzione di € 10 700.– annui che

l'autorità fiscale francese gli ha riconosciuto, sempre per il disavanzo dei

redditi immobiliari, sugli altri redditi. A parte il fatto però che tale

deduzione sembra essere concessa dal fisco francese solo una tantum,

in caso di amortissement accéléré à 100% sur une année (‹www.lo­gement.gouv.fr/article.php3?

id_article=5589&var_recherche =deficit›), a condizione che l'immobile sia

locato per almeno tre anni (‹www.loge­ment.gouv.fr/rubrique.

php3?id_ rubrique=631&var_recherche=deficit›), sicché non può

presumersi essere un onere ricorrente, tale detrazione non può essere

riconosciuta per le ragioni in appresso.

Nel

calcolo dei contributi di mantenimento il giudice deduce dai redditi immobiliari

– di regola – gli oneri ipotecari, le spese di manutenzione e quelle di amministrazione,

come pure gli ammortamenti (da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2001.91

del 16 agosto 2002, consid. 7b con richiami

di giurisprudenza). Se eccedono il reddito immobiliare, però, simili uscite possono essere prese in considerazione solo nella misura in cui non

intacchino la copertura del fabbisogno familiare. Il sostentamento della

famiglia è invero prioritario rispetto al rimborso di debiti verso terzi,

quand'anche tali debiti siano stati contratti per l'economia domestica (DTF 127

III 292 consid. 2a/bb). A maggior ragione – e il principio era

già stato posto anni addietro (Rep. 1985 pag. 93 in alto) – il mantenimento

della famiglia è prioritario per rapporto al mantenimento di sostanza immobiliare.

Che poi in concreto non si tratti di un'intera famiglia, ma solo di un figlio

minorenne, poco importa. Nella misura in cui eccedono il reddito prodotto dall'immobile

a __________, gli oneri ipotecari, le spese di manutenzione, quelle di

amministrazione e gli ammortamenti dovranno quindi essere finanziati

dall'appellante con il margine utile che gli rimane una volta coperto il

proprio fabbisogno minimo e il contributo di mantenimento per il figlio. Anche

su questo punto la sentenza impugnata sfugge pertanto alla critica.

6.

Per quanto attiene al fabbisogno minimo, l'appellante sostiene che esso ammonta in realtà a fr. 3978.70 mensili, poiché il

Pretore non avrebbe dovuto ridurre a fr. 900.– il minimo esistenziale svizzero del

diritto esecutivo, né escludere dal calcolo il contributo da lui versato al

figlio maggiorenne, né ignorare il costo legato al

consumo di acqua potabile. Le tre censure vanno esaminate singolarmente.

a) A torto il convenuto rivendica il

minimo esistenziale svizzero del diritto esecutivo di fr. 1250.– mensili, il

quale è applicabile solo a genitori “monopa­rentali con obblighi di

mantenimento”, a genitori cioè cui siano affidati figli minorenni (BOA n. 24 pag.

11.

in basso; I CCA, sentenza inc. 11.2005.3 del 28 febbraio 2006, consid. 7),

ciò che non è il suo caso. A ragione invece egli lamenta invece la riduzione del

minimo esistenziale per persona sola da fr. 1100.– a fr. 900.– mensili. Se

appena si pensa che il

minimo esistenziale svizzero di fr. 1100.– men­sili

deve garantire la soglia di sostentamento in una città come Zurigo (la più cara a livello nazionale) e che il costo della vita a

Parigi (la città francese più cara) è praticamente uguale ormai a quello di Zurigo (UBS, Prezzi e salari 2003, aggiornamento

del febbraio 2005, pag. 4; aggiornamenti successivi in: ‹www.ubs.com/1/i/ubs_ch/wealth_mgmt_

ch/research.html›), la decurtazione empirica

applicata dal Pretore risulta sprovvista di giustificazioni oggettive. In mancanza

di dati affidabili sul minor costo della vita nella regione di __________ per

rapporto a quello svizzero non è il caso dunque di scostarsi dal minimo

esistenziale di fr. 1100.– mensili.

b) Per

quanto concerne il mantenimento di J__________, maggioren­ne, risulta che con ordinanza del 24

dicembre 1992 il Tribunal de Grande Instance __________ ha condannato AP 1 a versare in favore del figlio un contributo alimentare

di FF 1200.– mensili indicizzati (doc. 13). Il figlio è diventato maggiorenne il

30.

dicembre 2002, ma l'appellante continua a versare la somma di € 180.–

mensili, come attesta la madre del ragazzo (doc. 36). Sta di fatto però che l'obbligo

di mantenimento nei confronti di figli minorenni prevale su quello verso figli

maggiorenni, tant'è che le spese relative al mantenimento di questi ultimi non vanno

incluse nel fabbisogno minimo del debitore (Meier/Stettler,

Droit civil suisse, Droit de la filiation, vol. II: Effets de la filiation, 3ª

edizione, pag. 285 n. 522). L'appellante non può quindi pretendere di vedere

inserito nel proprio fabbisogno minimo il contributo di € 180.– mensili

erogato al figlio J__________. Al riguardo la decisione del Pretore è ineccepibile.

c) La

spesa per il consumo di acqua potabile (fr. 45.20 mensili), che l'appellante

vorrebbe vedere inserita nel proprio fabbisogno minimo è già compresa nel minimo

di base del diritto esecutivo (DTF 126 III 353 consid. 1a/bbb; Rep. 1994

pag. 297). Non può dunque essere conteggiata in doppio. Se ne conclude che il

fabbisogno minimo del convenuto risulta di fr. 3507.20 mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, spese per l'abitazione

fr. 1836.80, tassa d'abitazione fr. 86.10, imposte fr. 484.30).

7.

L'appellante

non contesta il fabbisogno in denaro del figlio, stabilito dal Pretore sulla

base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (edizione 2000 per il

contributo fino al 6° anno di età, edizione 2003 dopo di allora), ma sostiene

che non si giustifica la scalarità del contributo secondo le fasce d'età né

l'indicizzazione del medesimo, non essendo egli in grado di far fronte né all'una

né all'altra. Inoltre egli sottolinea che la madre del ragazzo percepisce nel

Cantone Ticino assegni integrativi per fr. 540.– mensili, sicché con il

contributo di fr. 400. – mensili da lui offerto il fabbisogno in denaro del figlio

è garantito.

a) È

vero che un contributo di mantenimento va stabilito anche in relazione alle capacità

finanziarie dei genitori, ma ciò non significa che un giusto fabbisogno,

calcolato sulla base delle note raccomandazioni, vada decurtato solo perché i

genitori non siano in grado di assicurarlo. L'ammontare dovuto al figlio va riconosciuto

per intero. Ove i redditi dei genitori non bastino a finanziarlo, ci si limita ad accertare in che misura esso rimane scoperto

(Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,

pag. 16 a metà; analogo criterio prevede, del resto, l'art. 129 cpv. 3 CC per

quel che è della rendita al coniuge divorziato). I principi testé riassunti

sono ormai invalsi (sentenze inc. 11.2000.12 del 18 dicembre 2001, consid. 10b

e 10c; inc. 11.2002.60 del 9 settembre 2002, parzialmente riprodotta in:

Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11 in alto; inc. 11.2000.5

del 23 gennaio 2003, consid. 11b pubblicato in: RtiD II-2004 pag. 567). Nelle

circostanze descritte nulla induce a scostarsi pertanto dal fabbisogno in

denaro del figlio fissato dal Pretore in fr. 855.– mensili

fino al 6° anno di età, fr. 1040.– fino al 12° anno e fr. 1350.– dopo

di allora.

b) Per

quel che riguarda l'adeguamento al rincaro, la legge non prevede un'indicizzazione

automatica del contributo (art. 286 cpv. 1 CC). L'adattamento al costo della

vita si impone nondimeno a tutela del figlio (DTF 126 III 358 consid. 1b). Per

prassi costante questa Camera mantiene dunque, di massima, la clausola

dell'adattamento all'indice nazionale dei prezzi al consumo. Concede però all'obbligato

la facoltà di documentare in sede di riscossione che il suo reddito non ha

beneficiato – o ha beneficiato solo in parte – di simili indennità (Rep. 1996

pag. 126, cfr. anche DTF 127 III 294 consid. 4a). La sentenza del Pretore va emendata

di conseguenza.

c) Quanto

al beneficio di assegni integrativi, il loro stanziamento non è destinato a

sgravare il convenuto da obblighi di mantenimento verso il figlio (RtiD I-2005

pag. 781 consid. 4). L'appellante non può quindi valersene. Spetterà se mai all'autorità

amministrativa aggiornare l'entità degli assegni erogati alla madre del ragazzo

tenendo conto del contributo alimentare versato dall'appellante.

8.

Se ne conclude che con

un reddito di fr. 6110.95 mensili e un

fabbisogno minimo di fr. 3507.20 mensili l'appellante è senz'altro in grado di far fronte al contributo di mantenimento

stabilito dal Pretore. Che la madre del ragazzo abbia modo di

contribuire a sua volta al sostentamento di AO 1, attingendo a redditi o a sostanza

propria, egli non pretende. Sull'ammontare del contributo l'appello è destinato

pertanto all'insuccesso.

9.

L'appellante

si duole di essere stato tenuto a corrispondere fr. 8660.– (fr. 10 260.– ./.

fr. 1600.– già pagati) a titolo di contributo alimentare per l'anno

precedente l'introduzione dell'istanza, sostenendo di avere interamente

provveduto con fr. 13 175.– al mantenimento del figlio sin dal 1998 e di avere versato

regolarmente dopo di allora fr. 400.– mensili, pur senza esigere ricevute.

Se non che, così argomentando, egli si limita a ripetere quanto figura nel

memoriale conclusivo, senza confrontarsi con la motivazione del Pretore, secondo

cui i versa­menti in questione (tranne i citati fr. 1600.–) si riferivano ad

altri rapporti di dare e avere tra lui e D__________, non al mantenimento del

figlio. Privo di adeguata motivazione, su questo punto l'appello si rivela finanche

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Dagli atti

risulta ad ogni buon conto che il figlio ha ricevuto, oltre ai fr. 1600.– per

il contributo alimentare da maggio ad agosto del 1999, fr. 400.– nell'aprile di

quell'anno (doc. 5; replica orale del 4 luglio 2001: verbali, pag. 3). Ciò

posto, il convenuto dev'essere condannato a versare la differenza di fr. 8260.–

(fr. 10 260 ./. fr. 2000.–).

10.

Il

Pretore ha regolato il diritto di visita del convenuto – come detto – in un fine settimana ogni quattro dalle

ore 17.00 del venerdì alle ore 18.00 della domenica, in

una settimana alter­nativamente a Natale o Capodanno (inclusa la festività) e

in tre settimane durante le vacanze scolastiche estive (senza alcuna indicazione

di luogo), con obbligo di annunciare il periodo scelto con due mesi di

anticipo. L'appellante chiede, in sintesi, che il suo diritto di visita nel

Ticino sia ampliato con possibilità di esercitarlo anche “all'estero”. Ora, la facoltà di regolare “le misure in merito alle relazioni personali” spetta all'autorità tutoria del domicilio del figlio (art. 275 cpv.

1.

CC). La competenza del giudice è data solo allorché questi attribuisce

l'autorità parentale o la custodia secondo le disposizioni sul divorzio o a

tutela dell'unione coniugale, rispettivamente ove questi modifichi

l'attribuzione del figlio o il contributo di mantenimento in esito a una

protezione dell'unione coniugale o a un divorzio (art. 275 cpv. 2 CC). Trattandosi

di genitori non sposati, invece, competente per regolare i rapporti personali

tra padre e figlio rimane sempre l'autorità tutoria.

Si

aggiunga che il giudice del­l'azione di mantenimento, così come il giudice

dell'azione di paternità, non è mai competente per disciplinare le relazioni

personali tra padre e figlio (non esiste, nel caso di genitori non sposati, una

norma che corrisponda all'art. 134 cpv. 3 seconda frase o all'art. 179 CC). Dovendosi

fissare o modificare il diritto di visita, il giudice dell'azione di paternità

o quello dell'azione di mantenimento invita quindi l'autorità tutoria a intervenire

(Wirz in: Schwenzer, FamKommentar

Scheidung, Berna 2005, n. 4 ad art. 275 CC; Meier/Stettler,

op. cit., pag. 165 n. 294; Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edi­zione, n. 3 e 7 ad art.

275; Hegnauer, Grundriss des Kindes­rechts, 5a edizione, pag. 132, n.

19.

). Nella fattispecie l'appellante e D__________ non sono mai stati

sposati. Il Pretore non era quindi abilitato a regolare il diritto di visita al

figlio. Non sussistendo competenza per materia, non rimane che annullare il dispositivo

n. 2 della sentenza impugnata. Questa Camera trasmetterà nondimeno copia degli

atti alla Commissione tutoria regionale 15 perché verifichi, interpellando le

parti, se l'esigenza di disciplinare il diritto di visita sia ancora attuale e,

in caso affermativo, proceda di conseguenza.

11.

Gli

oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

L'appellante ottiene causa parzialmente vinta sull'ammontare del contributo di

mantenimento per lasso di tempo anteriore all'introduzione dell'istanza (fr.

8260.

– invece di fr. 8660.–) e sull'indicizzazione; per il resto esce

sconfitto, vedendo annullare altresì la regolamentazione del diritto di visita

da lui sollecitata. Tutto considerato, si giustifica pertanto di porre a suo

carico gli oneri del processo lievemente ridotti, soprassedendo alla

riscossione dell'esigua quota che andrebbe a carico del­l'istante. Dato l'esito

del giudizio, inoltre, l'appellante rifonderà alla controparte, che ha formulato

osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per

ripetibili ridotte.

Quanto

all'assistenza giudiziaria postulata dall'istante, il beneficio non può entrare

in linea di conto per il lasso di tempo che precede il 13 agosto 2004 (data

della domanda), il conferimento dell'assistenza giudiziaria non avendo effetto

retroattivo. Salvo casi d'urgenza che palesemente non si ravvisano nella

fattispecie (DTF 122 I 203; SJ 118/1996 pag. 644; Rep. 1994 pag. 385),

l'assistenza giudiziaria copre solo gli atti compiuti dal legale dopo l'introduzione

della domanda. In concreto dopo il 13 agosto 2004 l'avvocato del minorenne

non è più stato chiamato a svolgere alcuna prestazione in appello, essendo

rimasto semplicemente in attesa dell'emanazione della sentenza. Oltre a ciò, l'attribuzione

di congrue ripetibili rende una richiesta di assistenza giudiziaria senza

oggetto, sempre che la controparte sia in grado di versare l'indennità

assegnata. Nulla induce a dubitare, nella fattispecie, che l'appellante abbia

modo di onorare tale prestazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il

dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è annullato e i dispositivi n. 1.1 e

1.2 sono così riformati:

1.1 Il

contributo di mantenimento sarà adeguato al rincaro il 1° gennaio di ogni anno,

la prima volta il 1° gennaio 2004, seguendo l'indice nazionale svizzero dei

prezzi al consumo del novembre precedente, ritenuto l'indice di base

dell'agosto 2003. Il debitore può dimostrare di non avere beneficiato del

rincaro o di averne beneficiato solo in parte, nel qual caso l'adeguamento non

sarà dovuto o sarà dovuto solo in quest'ultima misura.

1.2 AP

1 è condannato a versare a AO 1, a titolo di contributi di mantenimento arretrati, fr. 8260.– con interessi al 5% dal 10 agosto

2000.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Copia

degli atti è trasmessa alla Commissione tutoria regionale 15 perché verifichi,

interpellando le parti, se occorra tuttora disciplinare il diritto di visita di

AP 1 e, dandosi il caso, proceda di conseguenza.

III. Gli

oneri di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia ridotta fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.–

per ripetibili ridotte.

IV. La

richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 è dichiarata senza oggetto.

V. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

a:

– Pretura

del Distretto di Bellinzona;

Commissione tutoria regionale 15, Giubiasco.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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