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Decisione

11.2003.112

Interdizione per demenza senile: compito del perito

10 novembre 2006Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 174.1994

(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale

autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 25 luglio 2001

dalla

CO 1

nei confronti di

AP 1

(patrocinata dall’avv. );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 3 settembre 2003 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione

emessa il 16 luglio 2003 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con

risoluzione del 24 settembre 1998 la allora Delegazione tutoria di Ascona ha

istituito in favore di AP 1 (1929), cittadina germanica, una curatela

amministrativa (art. 393 n. 2 CC), nominando in qualità di curatore il dott. __________.

In seguito a un ricorso presentato il 20 ottobre 1998 dalla curatelanda, con

decisione del 16 aprile 1999 la Sezione degli enti locali, autorità di

vigilanza sulle tutele, ha confermato il provvedimento, ma non il curatore. Il

23 giugno 1999 l'autorità tutoria ha designato così come curatore l'avv. __________.

B. Il

25 luglio 2001 la Commissione tutoria regionale 11 ha esonerato dalle sue mansioni

l'avv. __________, aprendo nei confronti di lui un procedimento disciplinare,

ha sospeso a titolo provvisorio AP 1 dall'esercizio dei diritti civili (art.

386 cpv. 2 CC) e le ha designato un rappresentante provvisorio nella persona di

__________. Un ricorso presentato il 23 agosto 2001 da AP 1 e dalla figlia

adottiva AP 2 (1979) contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile

dall'autorità di vigilanza sulle tutele con decisione del 14 settembre 2001.

C. Lo stesso 25 luglio 2001 l'autorità tutoria ha chiesto alla

Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, di interdire AP

1 sulla base dell'art. 369 cpv. 1 CC (debolezza di mente). A sostegno della

richiesta essa ha allegato un certificato me­dico del 24 luglio 2001 in cui la

dott. __________, dell'Ospe­da­le __________ di __________ (dove la tutelanda

era ricoverata dal luglio 1999), attestava di avere assistito a un progressivo

deterioramento delle condizioni fisiche e psichiche di lei, di avere riscontrato

un disorientamento nei tre dominii con gravi difficoltà di memoria e che lo

stato mentale non permetteva più all'interessata di intendere né di volere. AP

1 non ha presentato osservazioni all'istanza.

D. Il

18 gennaio 2002 l'autorità di vigilanza ha commissionato al Servizio

psico-sociale di __________ una perizia volta ad accertare le condizioni

psichiche di AP 1, con particolare riguardo a un'eventuale infermità o

debolezza di mente e alla necessità di misure di protezione. Nel suo referto del 21 maggio 2003

la dott. __________ ha rilevato – in sintesi – che l'interdicenda, nel frattempo

ricoverata in una casa medicalizzata per anziani (__________ di __________), è

affetta da infermità mentale e denota tipici segni di demenza senile, ciò che

le impedisce di provvedere ai suoi interessi a livello personale e gestionale.

Ricevuta la perizia, l'autorità di vigilanza ha assegnato a AP 1 un termine di

15 giorni per eventuali osservazioni conclusive.

E. Nel

suo memoriale del 18 giugno 2002 AP 1 ha contestato l'operato peritale, ha postulato

l'esecuzione di una nuova perizia e si è opposta alla tutela. Interpellata dall'autorità

di vigilanza, la dott. __________ non ha formulato osserva­zioni. Con decisione

del 16 luglio 2003 l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione per

debolezza di mente e ha invitato la Commissione tutoria regionale 11 a

designare un tutore non appena la decisione fosse passata in giudicato. Essa

non ha prelevato tasse né spese.

F. Contro

la decisione predetta AP 1 e la figlia __________ sono insorte il 3 settembre

2003 a questa Camera con un appello nel quale chiedono di annullare la decisione

impugnata e di rinviare gli atti all'autorità tutoria per la designazione di un

curatore a norma dell'art. 392 n. 2 CC o, in subordine, perché sia ordinata

una nuova perizia sullo psico-fisico dell'interessata. Nelle sue osservazioni

del 25 settembre 2003 la Commissione tutoria regionale conclude per la conferma

della decisione impugnata.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono

impugnabili entro venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la

procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39

LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità –

per analogia – dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto questo profilo

l'appello in esame è dunque ricevibile.

2.

L'interdicendo

è senz'altro legittimato a ricorrere contro l'istituzio­ne della tutela, quantunque

sia sospeso provvisoriamente dal­l'eserci­zio dei diritti civili, e fino all'accertamento

definitivo della sua incapacità di discernimento può anche farsi patrocinare da

un legale (Rep. 1996 pag. 4 seg. con riferimenti; Schnyder/ Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 42 ad

art. 397 CC con rinvio ai n. 113, 114, 115 e 169 ad art. 373 CC). Non è invece

legittimata a ricorrere, in concreto, la figlia Sevim. Solo chi postula

l'interdizione può poi impugnarne il diniego. Diverso sarebbe il caso ove la

figlia medesima avesse instato per l'interdizione e se la fosse vista respingere

(RDAT II-2002 pag. 61 consid. 2

con riferimenti). Essa non può invece sostituirsi alla madre, quand'anche possa

vantare un “inte­resse” nel senso degli art. 420 e 433 cpv. 3 CC. Nella misura

in cui è da lei proposto, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

3.

L'autorità

di vigilanza ha pronunciato l'interdizione per debolezza di mente (art. 369

cpv. 1 CC) fondandosi sul citato rapporto 21 maggio 2003 del Servizio

psico-sociale di __________, dal quale risulta che l'interdicenda, affetta da

demenza di tipo Alzheimer con esordio tardivo (sopra i 65 anni), soffre di

attacchi ischemici transitori a livello cerebrale con graduale perdita di

capacità cognitive. Sempre secondo il referto, le prime difficoltà sono probabilmente

emerse dopo un ictus cerebri del 1993. Al più tardi nel 1999 la paziente

ha mostrato un declino delle funzioni cognitive e una progressiva perdita di

autonomia, anche perché in quel periodo si è manifestata una nuova patologia, il

morbo di Parkinson, che è accompagnato spesso da stati depressivi. Negli ultimi

anni infine l'anziana ha mostrato sintomi di demenza avanzata che le

impediscono di vivere autonomamente, la fanno dipendere da terzi per la cura

della persona e le precludono di attendere ai propri interessi personali e

gestionali. Circa le critiche rivolte dall'interdicenda all'operato del

Servizio psico-sociale, l'autorità di vigilanza le ha respinte, accertando la

completezza del referto e rigettando gli addebiti di parzialità mossi alla

dott. __________.

4.

L'appellante

ribadisce che il referto in questione non emana da un perito indipendente,

poiché la dott. __________ è una funzionaria statale e ben difficilmente

sconfesserebbe l'autorità tutoria. Inoltre essa si è già occupata attivamente

del caso al momento in cui è stata istituita la curatela di rappresentanza. Si

imporrebbe pertanto l'esclusione di lei in virtù dell'art. 26 lett. c CPC.

a) La

legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele non

contiene norme specifiche sull'assunzione delle prove. L'art. 21 di tale ordinamento

rinvia nondimeno, sussidiariamente, alla legge di procedura per le cau­se amministrative,

il cui art. 19 cpv. 2 stabilisce che “l'assunzione delle prove avviene in applicazione

analogica delle relative norme della procedura civile”. Ora, secondo l'art. 248

cpv. 2 CPC i motivi di esclusione e ricusa dei giudici si applicano anche ai

periti. E l'art. 26 lett. c CPC (invocato nell'appello) prevede che ogni

giudice o segretario deve astenersi dalle proprie funzioni – per tacere di

ipotesi estranee alla fattispecie – “se ha dato un referto nella causa”. L'art.

27.

lett. a CPC dispone altresì che ogni giudice o segretario può essere ricusato

– ove non si ricusi da sé (art. 29 cpv. 1 CPC) – qualora sussistano “gravi

ragioni”. La mancata indipendenza o la par­zialità raffigura, con ogni

evidenza, una grave ragione. Ogni giudice o segretario che riconosca in sé un

caso di mancata indipendenza o di parzialità deve dunque astenersi dal proprio

ufficio. In caso contrario ogni parte può chiederne la ricusa, purché agisca

senza indugio, e soprattutto senza lasciar passare il giudice ad atti

successivi (art. 29 cpv. 4 in fine CPC).

b) Secondo

l'art. 374 cpv. 2 CC l'interdizione per infermità o debolezza di mente può

essere decretata solo dietro relazione di periti, i quali devono pronunciarsi

anche sull'opportunità di udire prima l'interdicendo. Il perito dev'essere un

medico con conoscenze psichiatriche, idoneo nelle circostanze concrete ad

allestire un rapporto oggettivo (DTF 128 III 15 consid. 4a con riferimenti).

Nella fattispecie la Sezione degli enti locali ha incaricato di allestire la

perizia, il 20 settembre 2001, il Servizio psico-sociale di __________ (doc.

6). Tale designazione non è corretta. Come non è lecito nominare in qualità di

perito una persona giuridica, poiché le norme sull'esclusio­ne, la ricusa e la sanzione in caso di perizia inveritiera

(art. 307 CP) possono applicarsi solo a persone fisiche (Vogel/Spühler, Grundriss des

Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 285 n. 155), non va designato come perito

un servizio amministrativo. L'imprecisione non ha tuttavia recato pregiudizio

all'interdicenda, poiché il referto medico risulta firmato in ogni modo dal

medico responsabile, la caposervizio dott. __________. Per converso,

l'interdicenda sapeva fin dal 20 settembre 2001 che il mandato peritale era

affidato a un medico del settore pubblico. V'è da domandarsi pertanto se,

contestando l'indipendenza e l'imparzialità del perito per tale fatto solo nel

memoriale conclusivo del 18 giugno 2003, essa abbia

reagito

tempestivamente. Sia come sia, si fosse anche di tale opinione, l'esito del

giudizio non muterebbe per le ragioni in appresso.

c) La

sola circostanza che uno specialista incaricato di redigere una perizia ai fini

dell'art. 369 cpv. 1 CC non sia un medico privato né un medico al servizio di

una struttura privata, bensì un medico ospedaliero o un medico

dell'amministrazione cantonale ancora in significa che tale specialista manchi

di imparzialità e indipendenza. Nemmeno l'interdicenda pretende, per vero, che

la dott. __________ fosse vincolata a direttive emanate dall'autorità di nomina

o da enti cantonali circa i criteri in base ai quali allestire il referto. Tanto

meno risulta che essa dipendesse in un modo o nell'altro dall'autorità tutoria

o da membri di tale autorità. Mal si comprende dunque perché essa avrebbe

dovuto ricusarsi. In realtà poco importa che un perito lavori nel settore

pubblico o privato. Anzi, come perito può essere designato anche un medico

dell'Assicurazione Invalidità (RDT 39/1984 pag. 159). Decisivo è che tale

medico non si sia già “pronunciato nella medesima procedura sulla malattia

della persona interessata” (DTF 118 II 249).

d) Sostiene

l'appellante, proprio con riferimento all'art. 26 lett. c CPC, che la dott. __________

doveva escludersi per avere già “dato un referto nella causa. In realtà le cose

non stanno così. Certo, il 9 aprile 1998 la dottoressa __________, membro

dell'Unità d'intervento regionale del Locarnese, aveva suggerito all'autorità

tutoria di Ascona di sottoporre l'interessata a curatela amministrativa. A parte

il fatto però che quel procedimento non si identifica con quello odierno, non risulta

che in quell'occasione costei abbia espresso valutazioni sulla malattia dell'interessata.

Al contrario: la curatela era stata istituita perché AP 1 denotava difficoltà

nella propria gestione finanziaria, dipendeva da terzi e appariva facilmente

influenzabile – e quindi a rischio di danno – dal profilo finanziario (rapporto

9.

aprile 1998 nell'incarto della Delegazione tutoria di Ascona). Anche per

quanto attiene alla pretesa esclusione della dottoressa __________ l'appello si

rivela pertanto destinato all'insuccesso.

5.

Secondo

l'interdicenda la perizia tradisce, ad ogni buon conto, pre­venzione nell'esame

del caso, tant'è che la mancata collaborazione di lei è ascritta

apoditticamente a effetti di demenza senile e all'influenza della di lei figlia

adottiva, definita spregiativamente “nipote”, rea di non essersi occupata della

madre e di non visitarla. La dottoressa __________ avrebbe dimostrato altresì

tutta la sua prevenzione rifiutandosi di formulare osservazioni al suo

memoriale conclusivo (sopra, lett. E).

a) Per quel che riguarda la mancata collaborazione

della pazien­te, la specialista vi si è riferita nella descrizione

dell'anamnesi personale, quando ha scritto che l'anziana non era d'accordo di

raccontarle la sua vita e che la figlia si rifiutava di parlare con lei (referto,

pag. 2). Essa è stata in grado tuttavia di tracciare l'anamnesi medica facendo

capo agli atti in suo posses­so (referto, loc. cit.). Contrariamente a quanto

l'interdicenda afferma, poi, le conclusioni a cui è giunta la professionista

non si sono basate solo sull'esito degli incontri. La dottoressa __________ si

è fondata anche su una cartella medica del Servizio psico-sociale di __________

risalente al 1994, sul carteggio della Clinica psichiatrica cantonale del

1994/96, su un rapporto dell'Unità di intervento regionale di __________ all'indirizzo

della Delegazione tutoria di __________ e sugli atti clinici dell'Ospedale __________

di __________ dal 1999 al 2002 (perizia, pag. 1). L'interessata ravvisa prevenzione

nell'operato di lei, dunque, sulla scorta di mere impressioni soggettive. Che

poi in un frangente la figlia adottiva sia stata designata come “nipote” nulla

dimostra se non una svista, mentre la circostanza che essa non si occupi della

madre e non la visiti è una constatazione che la specialista ha desunto

dall'incarto e dalle indicazioni del personale curante dei due ultimi istituti

in cui la paziente è stata ricoverata (perizia, pag. 3 e 4).

b) Né si può interpretare come prevenzione il fatto che la dottoressa __________

non abbia ritenuto “opportuno rispondere in dettaglio alle osservazioni dell'PA

1.

del 18 giugno 2003” (doc. 14). Come si è visto (lett. D), una volta ricevuta

la perizia l'autorità di vigilanza ha assegnato all'interdicenda un termine di

15.

giorni per eventuali osservazioni conclusive. Questa ha presentato un

memoriale in cui ha criticato la perizia e ne ha chiesta una nuova. La

dottoressa __________, cui l'autorità di vigilanza ha trasmesso il memoriale,

ha rinunciato a esprimersi. Tale scelta non adombra prevenzione di sorta.

Semplicemente la perita ha lasciato equanimemente che l'autorità di vigilanza

decidesse.

c) Ciò

posto, giovi rilevare – a futura memoria – che il modo di procedere adottato in

concreto dall'autorità di vigilanza è una volta ancora informe. Ricevuta la perizia,

la Sezione degli enti locali non avrebbe dovuto infatti assegnare all'interdicenda

un termine per introdurre eventuali osservazioni conclusive, ma per chiedere

l'eventuale delucidazione orale o scritta della perizia (art. 252 cpv. 2 CPC,

applicabile su rinvio dell'art. 19 cpv. 2 LPAmm combinato con il noto art. 21

della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele).

Da parte sua l'interessata, patrocinata da un avvocato, avrebbe dovuto

postulare una nuova perizia spiegando perché soccorrevano le premesse dell'art.

252.

cpv. 5 CPC, non limitarsi a generiche critiche nel memoriale conclusivo.

Infine la perita non andava chiamata dall'autorità di vigilanza a formulare

osservazioni sulle critiche dell'interdicenda: il perito è un ausiliario della

giustizia, non una parte in causa.

6.

L'appellante

si duole che la dottoressa __________ l'abbia sentita in due sole occasioni,

senza praticamente riuscire a dialogare con lei, e senza darle ascolto quando

lei chiedeva la presenza della figlia o del suo avvocato. Essa lamenta inoltre

che lapidarie risposte ai quesiti peritali mancano di un'accurata

dimostrazione, la specialista avendo frettolosamente assimilato la reticenza a

effetti di demenza senile. A suo avviso il referto non specifica la concreta

incidenza delle infermità sul suo stato mentale né fa risalire l'attuale grado

di perdita d'autonomia a diminuzioni delle capacità cognitive, ma si limita a

mere ipotesi sulle patologie che potrebbero esserne all'origine. Onde risposte

troppo superficiali per essere concludenti. Infine l'interdicenda rimprovera

all'autorità di vigilanza di avere rinunciato a una nuova perizia e a nuovi

accertamenti, nonostante le chiare insufficienze del referto e il rifiuto della

dottoressa __________, chiamata a formulare osservazioni.

a) Nella

misura in cui lamenta che la dottoressa __________ l'abbia incontrata solo due

volte e non abbia colloquiato con la figlia, l'interdicenda dimentica di avere

lei medesima rifiutato di rispondere alla perita e che con la specialista sua figlia

rifiutava di conferire. Dolersene ora è dunque di poco sussidio. Quanto al

fatto che la figlia o il patrocinatore di lei non abbiano potuto assistere agli

incontri, nessuna norma di procedura conferisce simili garanzie. Il diritto di

essere sentiti assicura agli interdicendi il diritto di consultare la perizia e

di potersi esprimere sul suo contenuto (sentenza del Tribunale federale

5P.11/2003 del 27 gennaio 2003, consid. 3 con riferimento citata in: RDT

58/2003 pag. 133 n. RJ 29-03; RDAT I-2002 pag. 291 consid. 3a; Borghi/Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 6b ad art. 19 con riferimenti). Ciò

che nella fattispecie l'interessata ha potuto fare.

b) Quanto

al merito della perizia, la dottoressa __________ ha concluso che la perizianda

è affetta da demenza dovuta ad eziologie multiple: al morbo di Alzheimer si

aggiunge un'ezio­logia vascolare che comporta attacchi ischemici transitori a

livello cerebrale (referto, pag. 4). Che simili disturbi configurino un caso di debolezza di mente nel senso

dell'art. 369 cpv. 1 CC non fa dubbio (cfr. Schnyder/Murer, op. cit., n. 35, 57 e 79 ad art. 369 CC).

D'altra parte per mettere in dubbio l'attendibilità di una perizia occorre

dimostrare l'inconcludenza di determinate affermazioni, la loro

contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con principi fondamentali

di una determinata scienza (Cocchi/Trezzini,

CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 5 e 7 ad art. 253). L'interdicenda

assume che la specialista si è limitata a vaghe ipotesi e valutazioni, ma non

spiega perché. Del resto la malattia di Alzheimer, che è una forma di demenza

senile le cui cause precise sono tuttora poco conosciute, è caratterizzata da

una lenta e progressiva degenerazione delle facoltà intellettive

(‹www.alz.ch›), sicché non si può rimproverare all'esperta di non aver potuto

formulare una diagnosi precisa sul momento in cui la malattia è insorta. Ad

ogni buon conto la specialista ha accertato che negli ultimi due anni la

paziente ha mostrato tutti i sintomi di demenza senile: non è in grado di

vivere autonomamente, dipende da terzi per la cura della persona e non sa

amministrarsi.

c) Certo,

non tutte le infermità e debolezze di mente bastano per giustificare un'interdizione

(Schnyder/Murer, op. cit., n. 9

ad art. 369 CC). A tal fine occorre che esse pregiudichino la capacità di

provvedere ai propri interessi, comportino una necessità di durevole assistenza

o protezione oppure mettano in pericolo la sicurezza altrui (Schnyder/Murer, op. cit., n. 26 e 68 ad

art. 369 CC). E per sapere se ciò sia il caso occorre dipartirsi non da

considerazioni teoriche, bensì dalle circostanze effettive in cui si trova il

soggetto (Langeneg­ger, Basler

Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 369 CC). Se non che, come detto,

l'interdicenda non è in grado di vivere autonomamente, non sa amministrarsi e

dipende da terzi per la cura della persona. Del resto, nemmeno l'interdicenda

pretende che su questo punto la valutazione dell'autorità di vigilanza riguardo

alle conclusioni del referto non corrispondano alla realtà. Ordinare una nuova

perizia in simili circostanze – come postula l'interessata in subordine – non avrebbe

dunque alcun senso.

7.

L'interdicenda

reputa infine che la tutela, esageratamente incisiva, vada annullata e

sostituita tutt'al più l'istituzione con una nuo­va curatela. Ora, l'interdizione degli art. 369 e 370 CC

costituisce – per vero – l'intervento più incisivo previsto dalla legge (se ne

veda la scala in: Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, n. 862, pag. 340; Schnyder/Murer op. cit., n. 33 ad art.

367.

CC). Va pertanto pronunciata solo se misure meno radicali appaiono

insufficienti (Schnyder/Murer op.

cit., n. 13 ad art. 370 CC; RDT 49/1994 pag. 246 consid. 2a). Il fatto è che

qualora una persona richieda – come in concreto – durevole assistenza e

protezione, non sussistono provvedimenti meno incisivi della tutela che rispondano

allo scopo (Desche­naux/ Steinauer,

op. cit., pag. 39 n. 125). Il problema se mai è un altro. Nella fattispecie

l'interdicenda soggiorna in effetti, dalla fine del 2002, in una casa per

anziani medicalizzata. Ci si potrebbe domandare pertanto se in simili

condizioni non possa entrare in linea di conto una misura più blanda, l'anziana

fruendo già di adeguata cura e assistenza giorno e notte.

Il provvedimento meno

incisivo in assoluto, quello della curatela giusta l'art. 392 CC, sarebbe

prospettabile ove l'interessata potesse contare sull'assistenza personale di

familiari o di volontari (Deschenaux/Steinauer,

op. cit., pag. 341 n. 869). In concreto l'assistenza e le costanti cure sono

assicurate del personale sanitario della casa di riposo. Rimane la questione

legata a una corretta amministrazione del patrimonio,

giacché la curatela lascia intatta la facoltà di esercitare i diritti civili e

quindi di obbligarsi validamente (Riemer, Vormundschaftliche Hilfe für Betagte, in: RDT 37/1982 pag. 123).

Il personale sanitario della struttura non può ragionevolmente assumere anche

tale compito, né la figlia pretende di volersene far carico. Né l'interessata

può essere semplicemente lasciata a sé stessa. Dagli atti risulta che quando

era sot­toposta alla curatela di gestione essa aveva firmato un contratto di

locazione per un appartamento occupato dalla figlia a __________ (pigione di

fr. 2350.– mensili più spese accessorie), contratto che era poi stato rescisso

anticipatamente, ma per il quale essa aveva dovuto versare fr. 16 760.– di

pigioni arretrate e danni (incarto della Commissione tutoria regionale,

fascicolo “contratto di locazione”). In quel periodo AP 1 aveva anche donato

alla figlia poco meno di fr. 200 000.– senza causale particolare (lettera 16 luglio 2002 dell'avv. __________

alla CTR 11 nell'incarto della Commissione tutoria regionale, fascicolo “corrispondenza

convenzione”). Pur tenendo conto del suo patrimonio (risoluzione 25 luglio 2001

della CTR 11), essa va protetta da atti di disposizione intrapresi alla

leggera, sia pure in favore della figlia. In simili circostanze una curatela di

gestione non appare dunque sufficiente.

Analoga

conclusione vale anche per un'eventuale inabilitazione secondo l'art.

395.

CC, l'inabilitato conservando anch'egli l'amministrazione dei propri beni

(salvo ratifica dell'assistente per gli atti elencati dall'art. 395 cpv. 1 CC)

o – per lo meno – delle proprie rendite (ove l'assistente debba provvedere

anche all'amministrazione della sostanza: art. 395 cpv. 2 CC; v. RDAT II-2000

pag. 255). Quanto a una tutela volontaria giusta l'art. 372

CC, meno incisiva di quella coatta (Desche­naux/Steinauer,

op. cit., pag. 341 n. 869), l'appellante rifiutando da sempre una tale misura. In ultima analisi non si può dire pertanto che nella fattispecie

l'istituzione di una tutela contrasti con i principi di proporzionalità e

sussidiarietà che informano il diritto tutorio.

8.

Dato l'esito del giudizio, gli oneri processuali vanno posti a

carico delle appellanti in solido (art. 148 cpv. 1 CC). Non è il caso invece di

attribuire ripetibili alla Commissione tutoria regionale, che ha presentato

osservazioni agendo nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 159

cpv. 2 OG per analogia).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista

sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico delle appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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