11.2003.112
Interdizione per demenza senile: compito del perito
10 novembre 2006Italiano20 min
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Numero d'incarto:
11.2003.112
Data decisione, Autorità:
10.11.2006, ICCA
Titolo:
Interdizione per demenza senile: compito del perito
INFERMITÀ E DEBOLEZZA MENTALE
INTERDETTO
INTERDIZIONE
art. 369 CC
Incarto n.
11.2003.112
Lugano
10 novembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 174.1994
(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 25 luglio 2001
dalla
CO 1
nei confronti di
AP 1
(patrocinata dall’avv. );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 3 settembre 2003 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione
emessa il 16 luglio 2003 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
risoluzione del 24 settembre 1998 la allora Delegazione tutoria di Ascona ha
istituito in favore di AP 1 (1929), cittadina germanica, una curatela
amministrativa (art. 393 n. 2 CC), nominando in qualità di curatore il dott. __________.
In seguito a un ricorso presentato il 20 ottobre 1998 dalla curatelanda, con
decisione del 16 aprile 1999 la Sezione degli enti locali, autorità di
vigilanza sulle tutele, ha confermato il provvedimento, ma non il curatore. Il
23 giugno 1999 l'autorità tutoria ha designato così come curatore l'avv. __________.
B. Il
25 luglio 2001 la Commissione tutoria regionale 11 ha esonerato dalle sue mansioni
l'avv. __________, aprendo nei confronti di lui un procedimento disciplinare,
ha sospeso a titolo provvisorio AP 1 dall'esercizio dei diritti civili (art.
386 cpv. 2 CC) e le ha designato un rappresentante provvisorio nella persona di
__________. Un ricorso presentato il 23 agosto 2001 da AP 1 e dalla figlia
adottiva AP 2 (1979) contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile
dall'autorità di vigilanza sulle tutele con decisione del 14 settembre 2001.
C. Lo stesso 25 luglio 2001 l'autorità tutoria ha chiesto alla
Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, di interdire AP
1 sulla base dell'art. 369 cpv. 1 CC (debolezza di mente). A sostegno della
richiesta essa ha allegato un certificato medico del 24 luglio 2001 in cui la
dott. __________, dell'Ospedale __________ di __________ (dove la tutelanda
era ricoverata dal luglio 1999), attestava di avere assistito a un progressivo
deterioramento delle condizioni fisiche e psichiche di lei, di avere riscontrato
un disorientamento nei tre dominii con gravi difficoltà di memoria e che lo
stato mentale non permetteva più all'interessata di intendere né di volere. AP
1 non ha presentato osservazioni all'istanza.
D. Il
18 gennaio 2002 l'autorità di vigilanza ha commissionato al Servizio
psico-sociale di __________ una perizia volta ad accertare le condizioni
psichiche di AP 1, con particolare riguardo a un'eventuale infermità o
debolezza di mente e alla necessità di misure di protezione. Nel suo referto del 21 maggio 2003
la dott. __________ ha rilevato – in sintesi – che l'interdicenda, nel frattempo
ricoverata in una casa medicalizzata per anziani (__________ di __________), è
affetta da infermità mentale e denota tipici segni di demenza senile, ciò che
le impedisce di provvedere ai suoi interessi a livello personale e gestionale.
Ricevuta la perizia, l'autorità di vigilanza ha assegnato a AP 1 un termine di
15 giorni per eventuali osservazioni conclusive.
E. Nel
suo memoriale del 18 giugno 2002 AP 1 ha contestato l'operato peritale, ha postulato
l'esecuzione di una nuova perizia e si è opposta alla tutela. Interpellata dall'autorità
di vigilanza, la dott. __________ non ha formulato osservazioni. Con decisione
del 16 luglio 2003 l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione per
debolezza di mente e ha invitato la Commissione tutoria regionale 11 a
designare un tutore non appena la decisione fosse passata in giudicato. Essa
non ha prelevato tasse né spese.
F. Contro
la decisione predetta AP 1 e la figlia __________ sono insorte il 3 settembre
2003 a questa Camera con un appello nel quale chiedono di annullare la decisione
impugnata e di rinviare gli atti all'autorità tutoria per la designazione di un
curatore a norma dell'art. 392 n. 2 CC o, in subordine, perché sia ordinata
una nuova perizia sullo psico-fisico dell'interessata. Nelle sue osservazioni
del 25 settembre 2003 la Commissione tutoria regionale conclude per la conferma
della decisione impugnata.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono
impugnabili entro venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la
procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39
LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità –
per analogia – dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto questo profilo
l'appello in esame è dunque ricevibile.
2.
L'interdicendo
è senz'altro legittimato a ricorrere contro l'istituzione della tutela, quantunque
sia sospeso provvisoriamente dall'esercizio dei diritti civili, e fino all'accertamento
definitivo della sua incapacità di discernimento può anche farsi patrocinare da
un legale (Rep. 1996 pag. 4 seg. con riferimenti; Schnyder/ Murer in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 42 ad
art. 397 CC con rinvio ai n. 113, 114, 115 e 169 ad art. 373 CC). Non è invece
legittimata a ricorrere, in concreto, la figlia Sevim. Solo chi postula
l'interdizione può poi impugnarne il diniego. Diverso sarebbe il caso ove la
figlia medesima avesse instato per l'interdizione e se la fosse vista respingere
(RDAT II-2002 pag. 61 consid. 2
con riferimenti). Essa non può invece sostituirsi alla madre, quand'anche possa
vantare un “interesse” nel senso degli art. 420 e 433 cpv. 3 CC. Nella misura
in cui è da lei proposto, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
3.
L'autorità
di vigilanza ha pronunciato l'interdizione per debolezza di mente (art. 369
cpv. 1 CC) fondandosi sul citato rapporto 21 maggio 2003 del Servizio
psico-sociale di __________, dal quale risulta che l'interdicenda, affetta da
demenza di tipo Alzheimer con esordio tardivo (sopra i 65 anni), soffre di
attacchi ischemici transitori a livello cerebrale con graduale perdita di
capacità cognitive. Sempre secondo il referto, le prime difficoltà sono probabilmente
emerse dopo un ictus cerebri del 1993. Al più tardi nel 1999 la paziente
ha mostrato un declino delle funzioni cognitive e una progressiva perdita di
autonomia, anche perché in quel periodo si è manifestata una nuova patologia, il
morbo di Parkinson, che è accompagnato spesso da stati depressivi. Negli ultimi
anni infine l'anziana ha mostrato sintomi di demenza avanzata che le
impediscono di vivere autonomamente, la fanno dipendere da terzi per la cura
della persona e le precludono di attendere ai propri interessi personali e
gestionali. Circa le critiche rivolte dall'interdicenda all'operato del
Servizio psico-sociale, l'autorità di vigilanza le ha respinte, accertando la
completezza del referto e rigettando gli addebiti di parzialità mossi alla
dott. __________.
4.
L'appellante
ribadisce che il referto in questione non emana da un perito indipendente,
poiché la dott. __________ è una funzionaria statale e ben difficilmente
sconfesserebbe l'autorità tutoria. Inoltre essa si è già occupata attivamente
del caso al momento in cui è stata istituita la curatela di rappresentanza. Si
imporrebbe pertanto l'esclusione di lei in virtù dell'art. 26 lett. c CPC.
a) La
legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele non
contiene norme specifiche sull'assunzione delle prove. L'art. 21 di tale ordinamento
rinvia nondimeno, sussidiariamente, alla legge di procedura per le cause amministrative,
il cui art. 19 cpv. 2 stabilisce che “l'assunzione delle prove avviene in applicazione
analogica delle relative norme della procedura civile”. Ora, secondo l'art. 248
cpv. 2 CPC i motivi di esclusione e ricusa dei giudici si applicano anche ai
periti. E l'art. 26 lett. c CPC (invocato nell'appello) prevede che ogni
giudice o segretario deve astenersi dalle proprie funzioni – per tacere di
ipotesi estranee alla fattispecie – “se ha dato un referto nella causa”. L'art.
27.
lett. a CPC dispone altresì che ogni giudice o segretario può essere ricusato
– ove non si ricusi da sé (art. 29 cpv. 1 CPC) – qualora sussistano “gravi
ragioni”. La mancata indipendenza o la parzialità raffigura, con ogni
evidenza, una grave ragione. Ogni giudice o segretario che riconosca in sé un
caso di mancata indipendenza o di parzialità deve dunque astenersi dal proprio
ufficio. In caso contrario ogni parte può chiederne la ricusa, purché agisca
senza indugio, e soprattutto senza lasciar passare il giudice ad atti
successivi (art. 29 cpv. 4 in fine CPC).
b) Secondo
l'art. 374 cpv. 2 CC l'interdizione per infermità o debolezza di mente può
essere decretata solo dietro relazione di periti, i quali devono pronunciarsi
anche sull'opportunità di udire prima l'interdicendo. Il perito dev'essere un
medico con conoscenze psichiatriche, idoneo nelle circostanze concrete ad
allestire un rapporto oggettivo (DTF 128 III 15 consid. 4a con riferimenti).
Nella fattispecie la Sezione degli enti locali ha incaricato di allestire la
perizia, il 20 settembre 2001, il Servizio psico-sociale di __________ (doc.
6). Tale designazione non è corretta. Come non è lecito nominare in qualità di
perito una persona giuridica, poiché le norme sull'esclusione, la ricusa e la sanzione in caso di perizia inveritiera
(art. 307 CP) possono applicarsi solo a persone fisiche (Vogel/Spühler, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 285 n. 155), non va designato come perito
un servizio amministrativo. L'imprecisione non ha tuttavia recato pregiudizio
all'interdicenda, poiché il referto medico risulta firmato in ogni modo dal
medico responsabile, la caposervizio dott. __________. Per converso,
l'interdicenda sapeva fin dal 20 settembre 2001 che il mandato peritale era
affidato a un medico del settore pubblico. V'è da domandarsi pertanto se,
contestando l'indipendenza e l'imparzialità del perito per tale fatto solo nel
memoriale conclusivo del 18 giugno 2003, essa abbia
reagito
tempestivamente. Sia come sia, si fosse anche di tale opinione, l'esito del
giudizio non muterebbe per le ragioni in appresso.
c) La
sola circostanza che uno specialista incaricato di redigere una perizia ai fini
dell'art. 369 cpv. 1 CC non sia un medico privato né un medico al servizio di
una struttura privata, bensì un medico ospedaliero o un medico
dell'amministrazione cantonale ancora in significa che tale specialista manchi
di imparzialità e indipendenza. Nemmeno l'interdicenda pretende, per vero, che
la dott. __________ fosse vincolata a direttive emanate dall'autorità di nomina
o da enti cantonali circa i criteri in base ai quali allestire il referto. Tanto
meno risulta che essa dipendesse in un modo o nell'altro dall'autorità tutoria
o da membri di tale autorità. Mal si comprende dunque perché essa avrebbe
dovuto ricusarsi. In realtà poco importa che un perito lavori nel settore
pubblico o privato. Anzi, come perito può essere designato anche un medico
dell'Assicurazione Invalidità (RDT 39/1984 pag. 159). Decisivo è che tale
medico non si sia già “pronunciato nella medesima procedura sulla malattia
della persona interessata” (DTF 118 II 249).
d) Sostiene
l'appellante, proprio con riferimento all'art. 26 lett. c CPC, che la dott. __________
doveva escludersi per avere già “dato un referto nella causa. In realtà le cose
non stanno così. Certo, il 9 aprile 1998 la dottoressa __________, membro
dell'Unità d'intervento regionale del Locarnese, aveva suggerito all'autorità
tutoria di Ascona di sottoporre l'interessata a curatela amministrativa. A parte
il fatto però che quel procedimento non si identifica con quello odierno, non risulta
che in quell'occasione costei abbia espresso valutazioni sulla malattia dell'interessata.
Al contrario: la curatela era stata istituita perché AP 1 denotava difficoltà
nella propria gestione finanziaria, dipendeva da terzi e appariva facilmente
influenzabile – e quindi a rischio di danno – dal profilo finanziario (rapporto
9.
aprile 1998 nell'incarto della Delegazione tutoria di Ascona). Anche per
quanto attiene alla pretesa esclusione della dottoressa __________ l'appello si
rivela pertanto destinato all'insuccesso.
5.
Secondo
l'interdicenda la perizia tradisce, ad ogni buon conto, prevenzione nell'esame
del caso, tant'è che la mancata collaborazione di lei è ascritta
apoditticamente a effetti di demenza senile e all'influenza della di lei figlia
adottiva, definita spregiativamente “nipote”, rea di non essersi occupata della
madre e di non visitarla. La dottoressa __________ avrebbe dimostrato altresì
tutta la sua prevenzione rifiutandosi di formulare osservazioni al suo
memoriale conclusivo (sopra, lett. E).
a) Per quel che riguarda la mancata collaborazione
della paziente, la specialista vi si è riferita nella descrizione
dell'anamnesi personale, quando ha scritto che l'anziana non era d'accordo di
raccontarle la sua vita e che la figlia si rifiutava di parlare con lei (referto,
pag. 2). Essa è stata in grado tuttavia di tracciare l'anamnesi medica facendo
capo agli atti in suo possesso (referto, loc. cit.). Contrariamente a quanto
l'interdicenda afferma, poi, le conclusioni a cui è giunta la professionista
non si sono basate solo sull'esito degli incontri. La dottoressa __________ si
è fondata anche su una cartella medica del Servizio psico-sociale di __________
risalente al 1994, sul carteggio della Clinica psichiatrica cantonale del
1994/96, su un rapporto dell'Unità di intervento regionale di __________ all'indirizzo
della Delegazione tutoria di __________ e sugli atti clinici dell'Ospedale __________
di __________ dal 1999 al 2002 (perizia, pag. 1). L'interessata ravvisa prevenzione
nell'operato di lei, dunque, sulla scorta di mere impressioni soggettive. Che
poi in un frangente la figlia adottiva sia stata designata come “nipote” nulla
dimostra se non una svista, mentre la circostanza che essa non si occupi della
madre e non la visiti è una constatazione che la specialista ha desunto
dall'incarto e dalle indicazioni del personale curante dei due ultimi istituti
in cui la paziente è stata ricoverata (perizia, pag. 3 e 4).
b) Né si può interpretare come prevenzione il fatto che la dottoressa __________
non abbia ritenuto “opportuno rispondere in dettaglio alle osservazioni dell'PA
1.
del 18 giugno 2003” (doc. 14). Come si è visto (lett. D), una volta ricevuta
la perizia l'autorità di vigilanza ha assegnato all'interdicenda un termine di
15.
giorni per eventuali osservazioni conclusive. Questa ha presentato un
memoriale in cui ha criticato la perizia e ne ha chiesta una nuova. La
dottoressa __________, cui l'autorità di vigilanza ha trasmesso il memoriale,
ha rinunciato a esprimersi. Tale scelta non adombra prevenzione di sorta.
Semplicemente la perita ha lasciato equanimemente che l'autorità di vigilanza
decidesse.
c) Ciò
posto, giovi rilevare – a futura memoria – che il modo di procedere adottato in
concreto dall'autorità di vigilanza è una volta ancora informe. Ricevuta la perizia,
la Sezione degli enti locali non avrebbe dovuto infatti assegnare all'interdicenda
un termine per introdurre eventuali osservazioni conclusive, ma per chiedere
l'eventuale delucidazione orale o scritta della perizia (art. 252 cpv. 2 CPC,
applicabile su rinvio dell'art. 19 cpv. 2 LPAmm combinato con il noto art. 21
della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele).
Da parte sua l'interessata, patrocinata da un avvocato, avrebbe dovuto
postulare una nuova perizia spiegando perché soccorrevano le premesse dell'art.
252.
cpv. 5 CPC, non limitarsi a generiche critiche nel memoriale conclusivo.
Infine la perita non andava chiamata dall'autorità di vigilanza a formulare
osservazioni sulle critiche dell'interdicenda: il perito è un ausiliario della
giustizia, non una parte in causa.
6.
L'appellante
si duole che la dottoressa __________ l'abbia sentita in due sole occasioni,
senza praticamente riuscire a dialogare con lei, e senza darle ascolto quando
lei chiedeva la presenza della figlia o del suo avvocato. Essa lamenta inoltre
che lapidarie risposte ai quesiti peritali mancano di un'accurata
dimostrazione, la specialista avendo frettolosamente assimilato la reticenza a
effetti di demenza senile. A suo avviso il referto non specifica la concreta
incidenza delle infermità sul suo stato mentale né fa risalire l'attuale grado
di perdita d'autonomia a diminuzioni delle capacità cognitive, ma si limita a
mere ipotesi sulle patologie che potrebbero esserne all'origine. Onde risposte
troppo superficiali per essere concludenti. Infine l'interdicenda rimprovera
all'autorità di vigilanza di avere rinunciato a una nuova perizia e a nuovi
accertamenti, nonostante le chiare insufficienze del referto e il rifiuto della
dottoressa __________, chiamata a formulare osservazioni.
a) Nella
misura in cui lamenta che la dottoressa __________ l'abbia incontrata solo due
volte e non abbia colloquiato con la figlia, l'interdicenda dimentica di avere
lei medesima rifiutato di rispondere alla perita e che con la specialista sua figlia
rifiutava di conferire. Dolersene ora è dunque di poco sussidio. Quanto al
fatto che la figlia o il patrocinatore di lei non abbiano potuto assistere agli
incontri, nessuna norma di procedura conferisce simili garanzie. Il diritto di
essere sentiti assicura agli interdicendi il diritto di consultare la perizia e
di potersi esprimere sul suo contenuto (sentenza del Tribunale federale
5P.11/2003 del 27 gennaio 2003, consid. 3 con riferimento citata in: RDT
58/2003 pag. 133 n. RJ 29-03; RDAT I-2002 pag. 291 consid. 3a; Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 6b ad art. 19 con riferimenti). Ciò
che nella fattispecie l'interessata ha potuto fare.
b) Quanto
al merito della perizia, la dottoressa __________ ha concluso che la perizianda
è affetta da demenza dovuta ad eziologie multiple: al morbo di Alzheimer si
aggiunge un'eziologia vascolare che comporta attacchi ischemici transitori a
livello cerebrale (referto, pag. 4). Che simili disturbi configurino un caso di debolezza di mente nel senso
dell'art. 369 cpv. 1 CC non fa dubbio (cfr. Schnyder/Murer, op. cit., n. 35, 57 e 79 ad art. 369 CC).
D'altra parte per mettere in dubbio l'attendibilità di una perizia occorre
dimostrare l'inconcludenza di determinate affermazioni, la loro
contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con principi fondamentali
di una determinata scienza (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 5 e 7 ad art. 253). L'interdicenda
assume che la specialista si è limitata a vaghe ipotesi e valutazioni, ma non
spiega perché. Del resto la malattia di Alzheimer, che è una forma di demenza
senile le cui cause precise sono tuttora poco conosciute, è caratterizzata da
una lenta e progressiva degenerazione delle facoltà intellettive
(‹www.alz.ch›), sicché non si può rimproverare all'esperta di non aver potuto
formulare una diagnosi precisa sul momento in cui la malattia è insorta. Ad
ogni buon conto la specialista ha accertato che negli ultimi due anni la
paziente ha mostrato tutti i sintomi di demenza senile: non è in grado di
vivere autonomamente, dipende da terzi per la cura della persona e non sa
amministrarsi.
c) Certo,
non tutte le infermità e debolezze di mente bastano per giustificare un'interdizione
(Schnyder/Murer, op. cit., n. 9
ad art. 369 CC). A tal fine occorre che esse pregiudichino la capacità di
provvedere ai propri interessi, comportino una necessità di durevole assistenza
o protezione oppure mettano in pericolo la sicurezza altrui (Schnyder/Murer, op. cit., n. 26 e 68 ad
art. 369 CC). E per sapere se ciò sia il caso occorre dipartirsi non da
considerazioni teoriche, bensì dalle circostanze effettive in cui si trova il
soggetto (Langenegger, Basler
Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 369 CC). Se non che, come detto,
l'interdicenda non è in grado di vivere autonomamente, non sa amministrarsi e
dipende da terzi per la cura della persona. Del resto, nemmeno l'interdicenda
pretende che su questo punto la valutazione dell'autorità di vigilanza riguardo
alle conclusioni del referto non corrispondano alla realtà. Ordinare una nuova
perizia in simili circostanze – come postula l'interessata in subordine – non avrebbe
dunque alcun senso.
7.
L'interdicenda
reputa infine che la tutela, esageratamente incisiva, vada annullata e
sostituita tutt'al più l'istituzione con una nuova curatela. Ora, l'interdizione degli art. 369 e 370 CC
costituisce – per vero – l'intervento più incisivo previsto dalla legge (se ne
veda la scala in: Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, n. 862, pag. 340; Schnyder/Murer op. cit., n. 33 ad art.
367.
CC). Va pertanto pronunciata solo se misure meno radicali appaiono
insufficienti (Schnyder/Murer op.
cit., n. 13 ad art. 370 CC; RDT 49/1994 pag. 246 consid. 2a). Il fatto è che
qualora una persona richieda – come in concreto – durevole assistenza e
protezione, non sussistono provvedimenti meno incisivi della tutela che rispondano
allo scopo (Deschenaux/ Steinauer,
op. cit., pag. 39 n. 125). Il problema se mai è un altro. Nella fattispecie
l'interdicenda soggiorna in effetti, dalla fine del 2002, in una casa per
anziani medicalizzata. Ci si potrebbe domandare pertanto se in simili
condizioni non possa entrare in linea di conto una misura più blanda, l'anziana
fruendo già di adeguata cura e assistenza giorno e notte.
Il provvedimento meno
incisivo in assoluto, quello della curatela giusta l'art. 392 CC, sarebbe
prospettabile ove l'interessata potesse contare sull'assistenza personale di
familiari o di volontari (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 341 n. 869). In concreto l'assistenza e le costanti cure sono
assicurate del personale sanitario della casa di riposo. Rimane la questione
legata a una corretta amministrazione del patrimonio,
giacché la curatela lascia intatta la facoltà di esercitare i diritti civili e
quindi di obbligarsi validamente (Riemer, Vormundschaftliche Hilfe für Betagte, in: RDT 37/1982 pag. 123).
Il personale sanitario della struttura non può ragionevolmente assumere anche
tale compito, né la figlia pretende di volersene far carico. Né l'interessata
può essere semplicemente lasciata a sé stessa. Dagli atti risulta che quando
era sottoposta alla curatela di gestione essa aveva firmato un contratto di
locazione per un appartamento occupato dalla figlia a __________ (pigione di
fr. 2350.– mensili più spese accessorie), contratto che era poi stato rescisso
anticipatamente, ma per il quale essa aveva dovuto versare fr. 16 760.– di
pigioni arretrate e danni (incarto della Commissione tutoria regionale,
fascicolo “contratto di locazione”). In quel periodo AP 1 aveva anche donato
alla figlia poco meno di fr. 200 000.– senza causale particolare (lettera 16 luglio 2002 dell'avv. __________
alla CTR 11 nell'incarto della Commissione tutoria regionale, fascicolo “corrispondenza
convenzione”). Pur tenendo conto del suo patrimonio (risoluzione 25 luglio 2001
della CTR 11), essa va protetta da atti di disposizione intrapresi alla
leggera, sia pure in favore della figlia. In simili circostanze una curatela di
gestione non appare dunque sufficiente.
Analoga
conclusione vale anche per un'eventuale inabilitazione secondo l'art.
395.
CC, l'inabilitato conservando anch'egli l'amministrazione dei propri beni
(salvo ratifica dell'assistente per gli atti elencati dall'art. 395 cpv. 1 CC)
o – per lo meno – delle proprie rendite (ove l'assistente debba provvedere
anche all'amministrazione della sostanza: art. 395 cpv. 2 CC; v. RDAT II-2000
pag. 255). Quanto a una tutela volontaria giusta l'art. 372
CC, meno incisiva di quella coatta (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 341 n. 869), l'appellante rifiutando da sempre una tale misura. In ultima analisi non si può dire pertanto che nella fattispecie
l'istituzione di una tutela contrasti con i principi di proporzionalità e
sussidiarietà che informano il diritto tutorio.
8.
Dato l'esito del giudizio, gli oneri processuali vanno posti a
carico delle appellanti in solido (art. 148 cpv. 1 CC). Non è il caso invece di
attribuire ripetibili alla Commissione tutoria regionale, che ha presentato
osservazioni agendo nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali (art. 159
cpv. 2 OG per analogia).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico delle appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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