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Decisione

11.2003.113

Modifica di misure provvisionali in pendenza di divorzio.

27 giugno 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I fabbisogni minimi ammontavano allora a fr. 2864.– mensili (marito) e a fr.

2500.– (moglie). Ciò posto, il Pretore ha accertato il nuovo reddito del marito

in fr. 4756.65 mensili netti (fr. 2550.– da attività lucrativa per la __________,

fr. 1950.– da indennità di disoccupazione, fr. 256.– dalla mezza rendita

completiva AI) e quello della moglie in fr. 2450.– (fr. 1600.– da reddito

potenziale, fr. 853.– dalla mezza rendita completiva AI), mentre ha confermato

i precedenti fabbisogni delle parti, salvo aumentare il premio della cassa

malati a carico della moglie con semplice rinvio a un documento di causa (doc.

15). Egli non ha ritenuto influente, per il resto, che la moglie viva con un

terzo. In definitiva, egli ha ritenuto giustificato ridurre equitativamente il

contributo provvisionale del marito a fr. 350.– mensili dal settembre del 2003.

4. L'appellante

contesta la riduzione del contributo alimentare attuata dal Pretore secondo un

criterio di equità e invoca l'applicazione del principio consistente nel riparto

a metà dell'eccedenza. La censura è fondata. Sebbene il legislatore non imponga

un preciso metodo di calcolo sul contributo dovuto al coniuge durante il

matrimonio, la giurisprudenza decennale di questa Camera si attiene alla

ripartizione tra i coniugi, di regola a metà, dell'eccedenza che rimane dopo

avere dedotto dal reddito globale della famiglia il fabbisogno dei coniugi e

quello dei figli minorenni. Simile metodo è pacificamente conforme al diritto

federale (DTF 126 III 9 consid. 3c, 119 II 314, 114 II

26; Sutter/Freiburghaus, Kommentar

zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad

art. 137 CC). Né vi è ragione di scostarsene ora, tanto

meno ove si consideri che nella fattispecie non si scorgono – né il Pretore

adduce – ragioni di equità che giustificherebbero una suddivisione diseguale

dell'eccedenza. Al riparto a metà si può derogare, infatti, solo ove sia reso

verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinavano la totalità

dei loro redditi al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317 consid. 4b). Il

Tribunale federale ha precisato invero che

un'altra

eccezione si impone qualora uno dei coniugi debba provvedere a figli minorenni,

se il fabbisogno di questi ultimi non è stato calcolato indipendentemente e separatamente

da quello del genitore affidatario (DTF 126 III 8; I CCA, sentenza inc.

11.2001.95 dell'11 luglio 2002, consid. 12). Ciò che non è il caso nella

fattispecie. Le considerazioni espresse dall'attore nelle osservazioni non sono

del resto di sussidio. Ne segue che, al proposito, l'appello è fondato.

5.Oltre al criterio riguardante il

riparto dell'eccedenza, contestate sono alcune voci dei redditi e dei

fabbisogni minimi accertati dal primo giudice. Le critiche vanno passate in

rassegna singolarmente.

a) L'appellante

non impugna il reddito del marito accertato dal Pretore (fr. 4756.– mensili).

Il marito fa valere però (osservazioni all'appello, pag. 4 nel mezzo) che,

fosse accolta la doglianza della controparte sul riparto dell'eccedenza, il suo

reddito va accertato in fr. 4575.– mensili, essendo egli totalmente a carico

ormai dell'Assicurazione disoccupazione. A tale scopo egli si riserva di

produrre la relativa documentazione, ma – come detto (consid. 2) – in appello

vige il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, nel senso che fatti,

domande e prove nuove non sono ammissibili. Dandosi mutamenti di rilievo, del

resto, l'assetto provvisionale dei coniugi può sempre essere adattato dal

Pretore alle nuove circostan­ze.

b) L'appellante

non contesta il suo reddito accertato dal Pretore in fr. 2450.– mensili (fr.

1600.– da reddito potenziale, fr. 853.– dalla mezza rendita completiva AI). Il

marito sostiene invece, sempre in subordine (osservazioni, pag. 3 verso il basso),

che la convenuta è abile al lavoro nella misura del 50% e può conseguire uno

stipendio di almeno fr. 2000.– mensili, guadagnando almeno fr. 2850.– mensili.

Se non che, il reddito ipotetico stimato dal Pretore è senz'altro verosimile

per rapporto alla formazione professionale della moglie (sarta) e all'ultima

attività svolta (cameriera). Del resto, un guadagno ipotetico non può essere

determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata dell'interessata,

considerata l'età di lei, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre

alla situazione sul mercato del lavoro (DTF 128 III 6 consid. 4c/cc). E nella

fattispecie l'attore non rende verosimile quale lavoro la convenuta potrebbe

concretamente esercitare (nonostante il suo grado invalidante) per conseguire

il preteso guadagno. La pretesa dell'appellato si esaurisce pertanto in una

mera affermazione priva di consistenza.

c) L'appellato

pretende (osservazioni, pag. 5 nel mezzo) che la convenuta ha ricevuto

arretrati dall'Assicurazione Invalidità valutati in complessivi fr. 18 518.–. Si

limita però a menzionare il fatto, senza dedurre dal medesimo alcuna argomentazione

utile. Del resto, egli nemmeno asserisce che tale somma ancora esista e che la

moglie ne ricavi un reddito. Al proposito le sue obiezioni cadono dunque nel

vuoto.

d) Il

Pretore ha accertato il fabbisogno minimo del marito in fr. 2864.– mensili.

L'appellato afferma che il suo fabbisogno va portato a fr. 3383.70 mensili (osservazioni,

pag. 4 verso il basso). Al riguardo egli si limita però a elencare una serie di

spese per complessivi fr. 3183.70 mensili, somma per altro diversa dall'importo

testé menzionato (osservazioni, pag. 5 in alto), senza spiegare perché le voci

Considerandi

indicate dal primo giudice sarebbero erronee. La sua argomentazione non può quindi

essere vagliata oltre.

e) L'appellante

da parte sua contesta il suo fabbisogno minimo di fr. 2500.– mensili. Indica in

fr. 100.– circa l'aumento del premio della cassa malati – ammesso dal primo

giudice, ma di fatto non conteggiato – e chiede che il suo fabbisogno sia

fissato in fr. 2600.– mensili. Dagli atti risulta in effetti che il

gennaio 2003 il premio della cassa malati della convenuta è passato da fr.

281.

– mensili (accertati dal Pretore nel decreto cautelare del 22 gennaio 2001)

a fr. 325.80 mensili (doc. 15). L'aumento effettivo è dunque di fr. 44.80

mensili, che va riconosciuto. Il fabbisogno minimo della moglie va dunque

stabilito in fr. 2544.– mensili.

f) Infine

l'appellato argomenta (osservazioni, pag. 4 verso l'alto) che il fabbisogno

minimo della moglie va decurtato di fr. 1182.–, la convenuta vivendo con un

altro uomo e non avendo locazione da pagare. A parte il fatto però che dopo la

separazione di fatto ogni coniuge deve poter beneficiare, secondo

giurisprudenza, di condizioni abitative sostanzialmente paritarie, in casi del

genere questa Camera riconosce al coniuge convivente il costo dell'alloggio

presumibile che egli dovrebbe sopportare se abitasse da sé solo, per conto proprio

(FamPra.ch 2000 pag. 135; I CCA, sentenza inc. 11.1999.99 del 14 febbraio 2005,

consid. 9b). Nella fattispecie poco importa, di conseguenza, se l'interessata viva

con un terzo e se costui la sussidi, non dovendo essa risultare pregiudicata

dalle sue scelte personali. Né il marito deve trarre vantaggio da eventuali

risparmi (cfr. Rep. 1995 pag. 142 in alto; da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2004.77

dell'11 agosto 2004, consid. 5). Determinante è in sostanza la spesa

che l'appellante potrebbe permettersi per sé sola, viste le condizioni

finanziarie della famiglia. Ciò posto, non vi è motivo per scostarsi dall'onere

di locazione ammesso dal Pretore (fr. 872.– mensili, già dedotta la

partecipazione del figlio, quantificata secondo le note raccomandazioni

diramate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del

Canton Zurigo in fr. 310.– mensili), senz'altro adeguato per una persona sola

che abiti nella zona.

g) Riassumendo,

il reddito del marito va confermato in fr. 4756.– mensili e quello della moglie

in fr. 2450.–. Il fabbisogno minimo del primo va pure confermato in fr. 2864.–

mensili, mentre quello della seconda dev'essere fissato in fr. 2544.– (sopra,

consid. 5e).

6.

In

definitiva il quadro delle entrate e delle uscite coniugali si presenta come

segue:

reddito del marito fr.

4756.

reddito

della moglie fr. 2450.–

fr.

7206.

– mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 2864.–

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 5e) fr. 2544.–

fabbisogno

familiare fr. 5408.–

mensili

eccedenza fr.

1798.

– mensili

metà

eccedenza fr. 899.–

mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

2864.

– + fr. 899.– = fr. 3763.–

mensili

e deve

corrispondere alla moglie:

fr.

2544.

– + fr. 898.– ./. fr. 2450.– = fr. 993.–

mensili,

arrotondati in fr.

990.

– mensili.

Se

ne conclude che l'appello dev'essere accolto entro questi limiti e il decreto

impugnato riformato di conseguenza.

7.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante

vede accogliere in larga misura il suo ricorso, giacché il contributo

alimentare di cui chiedeva il ripristino a fr. 1007.– mensili risulta per finire

di fr. 990.–. Si giustifica perciò di porre gli oneri processuali pressoché

integralmente a carico dell'appellato, che rifonderà alla controparte

un'adeguata indennità per ripetibili, mentre si rinuncia a riscuotere la quota

trascurabile che andrebbe a debito della controparte. L'esito del giudizio odierno

impone la corrispondente modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili

di primo grado.

Quanto

all'assistenza giudiziaria postulata dall'appellante, di per sé l'attribuzione

di congrue ripetibili renderebbe la richiesta senza oggetto. Le presumibili

difficoltà d'incasso giustificherebbero di accogliere già ora la domanda (DTF

122.

I 322). Essa invero dispone di un agio mensile di quasi fr. 900.–, ma vi

sono a suo carico svariate esecuzioni, diverse delle quali sfociate in

attestati di carenza beni (doc. 5). Si può pertanto ritenere l'interessata indigente

(art. 3 Lag). La sua domanda può dunque essere accolta, fermo restando che la

tassazione della nota è subordinata alla dimostrazione circa l'infruttuosità

del pagamento delle ripetibili. L'analoga richiesta presentata dall'appellato

contestualmente alle osservazioni va invece respinta. AO 1, pressoché del tutto

soccombente, dispone di un agio mensile di fr. 902.– (reddito fr. 4756.– ./.

fabbisogno minimo fr. 2864.– ./. contributo alla moglie fr. 990.–). Ciò gli

permette ragionevolmente di far fronte al pagamento delle spese di causa con pagamenti

rateali in un lasso di tempo ragionevole (cfr. sentenza del Tribunale federale

5P.113/2004 del 28 aprile 2004).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:

1.

L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che dal settembre del 2003 il

contributo alimentare dovuto da AO 1 alla moglie AP 1 è ridotto a fr. 990.–

mensili, da versare in via anticipata entro il 5 di ogni mese.

2.

La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.–, sono poste a

carico dell'istante, che rifonderà alla convenuta fr. 1000.– per ripetibili.

II. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia ridotta fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1300.– per

ripetibili.

III. AP 1 è

ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio

dell'avv..

IV. La

richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 è respinta.

V. Intimazione:

.;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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