11.2003.113
Modifica di misure provvisionali in pendenza di divorzio.
27 giugno 2005Italiano16 min
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Numero d'incarto:
11.2003.113
Data decisione, Autorità:
27.06.2005, ICCA
Titolo:
Modifica di misure provvisionali in pendenza di divorzio.
MISURE PROVVISIONALI DI DIVORZIO
MODIFICA PROVVEDIMENTO CAUTELARE
art. 137 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2003.113
Lugano
27 giugno
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
OA.2000.304 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 19 maggio 2000 da
AO 1
(patrocinato dall'avv. PA 2)
contro
AP 1
(patrocinata dall'avv. PA 1),
giudicando ora sul decreto cautelare del 25
agosto 2003 con cui il Pretore ha ridotto i
contributi provvisionali di mantenimento a carico
del marito (inc. DI.2002.718);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello del 5 settembre 2003 presentato da AP 1 contro il decreto
cautelare emesso il 25 agosto 2003 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AO 1 con
le osservazioni all'appello;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1946) e AP 1 (1966),
entrambi divorziati, si sono sposati a __________ il 27 febbraio 1998. Dalle loro nozze non sono nati figli,
ma la moglie aveva già É__________, nato il
9 aprile 1986 dal suo primo matrimonio. AO 1, già dipendente di ditte
edili, dal marzo 2003 lavora al 50% per la __________ di __________ e per il
resto riscuote indennità di disoccupazione. La moglie, di formazione sarta, ha
lavorato a tempo parziale dall'agosto 2000 al settembre 2001 come cameriera.
Dal 1°ottobre 2001 essa percepisce una rendita di invalidità al 50%, oltre a
una rendita completiva per il figlio e per il marito.
B. Il
19 maggio 2000 AO 1 ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, un'azione di divorzio unilaterale. In via provvisionale egli ha chiesto
l'autorizzazione a vivere separato e l'assegnazione dell'alloggio coniugale. I
coniugi si sono separati di fatto verso la metà di giugno del 2000. AP 1 si è
rivolta anch'essa al Pretore, il 14 giugno 2000, chiedendo in via provvisionale
l'assegnazione dell'alloggio coniugale e la condanna del marito a versarle un
contributo alimentare di fr. 3000.– mensili, come pure a saldare tutti i debiti
coniugali. Con risposta del 5 settembre 2000 essa ha concluso poi per il rigetto
dell'azione di divorzio. Statuendo il 22 gennaio 2001, il Pretore ha parzialmente
accolto l'istanza cautelare di lei, nel senso che ha condannato il marito a
versarle un contributo provvisionale di fr. 1007.– mensili dal gennaio 2001
(inc. DI.2000.348). Un appello presentato da AO 1 contro tale decreto è stato
respinto da questa Camera il 13 febbraio 2001 (inc. 11.2001.24).
C. Con
sentenza del 26 agosto 2002 il Pretore ha respinto la petizione di
divorzio (inc. OA.2000.304). Contro tale giudizio AO 1 è insorto con appello
del 9 settembre 2002. Accertato che la sentenza era stata emessa da un magistrato
passato il
1° giugno 2002 a un'altra sezione della Pretura, questa Camera ha
annullato il 22 settembre 2003 la sentenza impugnata (inc. 11.2002.103).
Ripristinata davanti al Pretore titolare della sezione 6, la causa di divorzio
è tuttora pendente.
D. Nel
frattempo, il 14 ottobre 2002, AO 1 ha instato davanti al Pretore perché dal febbraio
del 2002 il contributo provvisionale in favore della moglie fosse soppresso o
almeno ridotto a fr. 200.– mensili (inc. DI.2002.718). Alla discussione del 26
novembre 2002 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. Esperita l'istruttoria
cautelare, al dibattimento finale del 4 giugno 2003 il marito ha ribadito la
sua domanda, mentre la moglie ha mantenuto il suo punto di vista. Statuendo il
25 agosto 2003, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza e ha ridotto il
contributo provvisionale a fr. 350.– mensili dal settembre del 2003. La tassa
di giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.–, sono state poste per due
terzi a carico della convenuta e per il resto a carico dell'istante, cui è
stata riconosciuta un'indennità di fr. 450.– per ripetibili ridotte.
E. Contro
il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta con un appello del 5 settembre
2003 per ottenere che – conferitole il beneficio dell'assistenza giudiziaria –
il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere l'istanza. Nelle
sue osservazioni del 25 settembre 2003 AO 1 propone di rigettare l'appello e di
confermare la sentenza impugnata, postulando anch'egli il beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
in diritto: 1. L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC prevede che, pendente una causa di
divorzio, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali. Tali misure
possono sempre essere modificate, sia quando siano mutate in maniera rilevante
e duratura le circostanze considerate al momento della decisione, sia quando le
previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano
avverate o si siano avverate solo in parte (Leuenberger
in: FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 15 segg. ad art. 137 CC). Da parte
sua un decreto cautelare acquisisce bensì forza di giudicato (formelle
Rechtskraft), ma non – o non completamente – autorità di forza giudicata (materielle
Rechtskraft), di modo che il giudice può statuire nuovamente sul litigio
(DTF 127 III 498 consid. 3). Nell'ambito di un'istanza di modifica non è decisivo
sapere, quindi, se l'istante potesse far valere prima la causa di modifica
invocata; decisivo è sapere se tale causa sia rilevante e duratura. Quanto alla
procedura, si tratta di quella sommaria contenziosa (art. 419c cpv. 1
CPC), in esito alla quale il Pretore statuisce con decreto appellabile entro
dieci giorni (art. 419c cpv. 3 CPC).
2. All'appello
l'istante acclude lettere del 31 marzo 2005 e 31 maggio 2005, rispettivamente
una dichiarazione della Cassa disoccupazione __________ e il verbale di un'udienza
tenutasi davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6. Ora, l'art. 138
cpv. 1 CC (ribadito dall'art. 423b cpv. 2 CPC) prevede che “fatti e mezzi
di prova nuovi possono essere invocati davanti all'istanza cantonale
superiore”. Simile facoltà tuttavia riguarda solo le cause di merito, siano
esse di divorzio o di separazione, non le misure provvisionali (FamPra.ch 2001
pag. 128). In tali ambiti continua a valere il divieto dell'art. 321 cpv. 1
lett. b CPC, tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in
materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice
ritenga opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione
(nel diritto di famiglia: art. 419b CPC). Tali estremi non si ravvisano
in concreto, sicché i documenti in questione non possono dunque essere
considerati per la prima volta. Dandosi mutamenti di apprezzabile rilievo, del
resto, le misure provvisionali potranno sempre essere adattate alle nuove
contingenze.
3. In
concreto il Pretore ha ricordato che nel decreto cautelare del 22 gennaio 2001,
con il quale aveva fissato il contributo provvisionale a favore della moglie in
fr. 1007.– mensili dal gennaio 2001, egli si era fondato su un reddito del
marito di fr. 4300.– mensili netti e su un reddito della moglie di fr. 2000.–.
Fatti
I fabbisogni minimi ammontavano allora a fr. 2864.– mensili (marito) e a fr.
2500.– (moglie). Ciò posto, il Pretore ha accertato il nuovo reddito del marito
in fr. 4756.65 mensili netti (fr. 2550.– da attività lucrativa per la __________,
fr. 1950.– da indennità di disoccupazione, fr. 256.– dalla mezza rendita
completiva AI) e quello della moglie in fr. 2450.– (fr. 1600.– da reddito
potenziale, fr. 853.– dalla mezza rendita completiva AI), mentre ha confermato
i precedenti fabbisogni delle parti, salvo aumentare il premio della cassa
malati a carico della moglie con semplice rinvio a un documento di causa (doc.
15). Egli non ha ritenuto influente, per il resto, che la moglie viva con un
terzo. In definitiva, egli ha ritenuto giustificato ridurre equitativamente il
contributo provvisionale del marito a fr. 350.– mensili dal settembre del 2003.
4. L'appellante
contesta la riduzione del contributo alimentare attuata dal Pretore secondo un
criterio di equità e invoca l'applicazione del principio consistente nel riparto
a metà dell'eccedenza. La censura è fondata. Sebbene il legislatore non imponga
un preciso metodo di calcolo sul contributo dovuto al coniuge durante il
matrimonio, la giurisprudenza decennale di questa Camera si attiene alla
ripartizione tra i coniugi, di regola a metà, dell'eccedenza che rimane dopo
avere dedotto dal reddito globale della famiglia il fabbisogno dei coniugi e
quello dei figli minorenni. Simile metodo è pacificamente conforme al diritto
federale (DTF 126 III 9 consid. 3c, 119 II 314, 114 II
26; Sutter/Freiburghaus, Kommentar
zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad
art. 137 CC). Né vi è ragione di scostarsene ora, tanto
meno ove si consideri che nella fattispecie non si scorgono – né il Pretore
adduce – ragioni di equità che giustificherebbero una suddivisione diseguale
dell'eccedenza. Al riparto a metà si può derogare, infatti, solo ove sia reso
verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinavano la totalità
dei loro redditi al mantenimento della famiglia (DTF 119 II 317 consid. 4b). Il
Tribunale federale ha precisato invero che
un'altra
eccezione si impone qualora uno dei coniugi debba provvedere a figli minorenni,
se il fabbisogno di questi ultimi non è stato calcolato indipendentemente e separatamente
da quello del genitore affidatario (DTF 126 III 8; I CCA, sentenza inc.
11.2001.95 dell'11 luglio 2002, consid. 12). Ciò che non è il caso nella
fattispecie. Le considerazioni espresse dall'attore nelle osservazioni non sono
del resto di sussidio. Ne segue che, al proposito, l'appello è fondato.
5.Oltre al criterio riguardante il
riparto dell'eccedenza, contestate sono alcune voci dei redditi e dei
fabbisogni minimi accertati dal primo giudice. Le critiche vanno passate in
rassegna singolarmente.
a) L'appellante
non impugna il reddito del marito accertato dal Pretore (fr. 4756.– mensili).
Il marito fa valere però (osservazioni all'appello, pag. 4 nel mezzo) che,
fosse accolta la doglianza della controparte sul riparto dell'eccedenza, il suo
reddito va accertato in fr. 4575.– mensili, essendo egli totalmente a carico
ormai dell'Assicurazione disoccupazione. A tale scopo egli si riserva di
produrre la relativa documentazione, ma – come detto (consid. 2) – in appello
vige il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, nel senso che fatti,
domande e prove nuove non sono ammissibili. Dandosi mutamenti di rilievo, del
resto, l'assetto provvisionale dei coniugi può sempre essere adattato dal
Pretore alle nuove circostanze.
b) L'appellante
non contesta il suo reddito accertato dal Pretore in fr. 2450.– mensili (fr.
1600.– da reddito potenziale, fr. 853.– dalla mezza rendita completiva AI). Il
marito sostiene invece, sempre in subordine (osservazioni, pag. 3 verso il basso),
che la convenuta è abile al lavoro nella misura del 50% e può conseguire uno
stipendio di almeno fr. 2000.– mensili, guadagnando almeno fr. 2850.– mensili.
Se non che, il reddito ipotetico stimato dal Pretore è senz'altro verosimile
per rapporto alla formazione professionale della moglie (sarta) e all'ultima
attività svolta (cameriera). Del resto, un guadagno ipotetico non può essere
determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata dell'interessata,
considerata l'età di lei, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre
alla situazione sul mercato del lavoro (DTF 128 III 6 consid. 4c/cc). E nella
fattispecie l'attore non rende verosimile quale lavoro la convenuta potrebbe
concretamente esercitare (nonostante il suo grado invalidante) per conseguire
il preteso guadagno. La pretesa dell'appellato si esaurisce pertanto in una
mera affermazione priva di consistenza.
c) L'appellato
pretende (osservazioni, pag. 5 nel mezzo) che la convenuta ha ricevuto
arretrati dall'Assicurazione Invalidità valutati in complessivi fr. 18 518.–. Si
limita però a menzionare il fatto, senza dedurre dal medesimo alcuna argomentazione
utile. Del resto, egli nemmeno asserisce che tale somma ancora esista e che la
moglie ne ricavi un reddito. Al proposito le sue obiezioni cadono dunque nel
vuoto.
d) Il
Pretore ha accertato il fabbisogno minimo del marito in fr. 2864.– mensili.
L'appellato afferma che il suo fabbisogno va portato a fr. 3383.70 mensili (osservazioni,
pag. 4 verso il basso). Al riguardo egli si limita però a elencare una serie di
spese per complessivi fr. 3183.70 mensili, somma per altro diversa dall'importo
testé menzionato (osservazioni, pag. 5 in alto), senza spiegare perché le voci
Considerandi
indicate dal primo giudice sarebbero erronee. La sua argomentazione non può quindi
essere vagliata oltre.
e) L'appellante
da parte sua contesta il suo fabbisogno minimo di fr. 2500.– mensili. Indica in
fr. 100.– circa l'aumento del premio della cassa malati – ammesso dal primo
giudice, ma di fatto non conteggiato – e chiede che il suo fabbisogno sia
fissato in fr. 2600.– mensili. Dagli atti risulta in effetti che il
1°
gennaio 2003 il premio della cassa malati della convenuta è passato da fr.
281.
– mensili (accertati dal Pretore nel decreto cautelare del 22 gennaio 2001)
a fr. 325.80 mensili (doc. 15). L'aumento effettivo è dunque di fr. 44.80
mensili, che va riconosciuto. Il fabbisogno minimo della moglie va dunque
stabilito in fr. 2544.– mensili.
f) Infine
l'appellato argomenta (osservazioni, pag. 4 verso l'alto) che il fabbisogno
minimo della moglie va decurtato di fr. 1182.–, la convenuta vivendo con un
altro uomo e non avendo locazione da pagare. A parte il fatto però che dopo la
separazione di fatto ogni coniuge deve poter beneficiare, secondo
giurisprudenza, di condizioni abitative sostanzialmente paritarie, in casi del
genere questa Camera riconosce al coniuge convivente il costo dell'alloggio
presumibile che egli dovrebbe sopportare se abitasse da sé solo, per conto proprio
(FamPra.ch 2000 pag. 135; I CCA, sentenza inc. 11.1999.99 del 14 febbraio 2005,
consid. 9b). Nella fattispecie poco importa, di conseguenza, se l'interessata viva
con un terzo e se costui la sussidi, non dovendo essa risultare pregiudicata
dalle sue scelte personali. Né il marito deve trarre vantaggio da eventuali
risparmi (cfr. Rep. 1995 pag. 142 in alto; da ultimo: I CCA, sentenza inc.
11.2004.77
dell'11 agosto 2004, consid. 5). Determinante è in sostanza la spesa
che l'appellante potrebbe permettersi per sé sola, viste le condizioni
finanziarie della famiglia. Ciò posto, non vi è motivo per scostarsi dall'onere
di locazione ammesso dal Pretore (fr. 872.– mensili, già dedotta la
partecipazione del figlio, quantificata secondo le note raccomandazioni
diramate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del
Canton Zurigo in fr. 310.– mensili), senz'altro adeguato per una persona sola
che abiti nella zona.
g) Riassumendo,
il reddito del marito va confermato in fr. 4756.– mensili e quello della moglie
in fr. 2450.–. Il fabbisogno minimo del primo va pure confermato in fr. 2864.–
mensili, mentre quello della seconda dev'essere fissato in fr. 2544.– (sopra,
consid. 5e).
6.
In
definitiva il quadro delle entrate e delle uscite coniugali si presenta come
segue:
reddito del marito fr.
4756.
–
reddito
della moglie fr. 2450.–
fr.
7206.
– mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2864.–
fabbisogno
minimo della moglie (consid. 5e) fr. 2544.–
fabbisogno
familiare fr. 5408.–
mensili
eccedenza fr.
1798.
– mensili
metà
eccedenza fr. 899.–
mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
2864.
– + fr. 899.– = fr. 3763.–
mensili
e deve
corrispondere alla moglie:
fr.
2544.
– + fr. 898.– ./. fr. 2450.– = fr. 993.–
mensili,
arrotondati in fr.
990.
– mensili.
Se
ne conclude che l'appello dev'essere accolto entro questi limiti e il decreto
impugnato riformato di conseguenza.
7.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante
vede accogliere in larga misura il suo ricorso, giacché il contributo
alimentare di cui chiedeva il ripristino a fr. 1007.– mensili risulta per finire
di fr. 990.–. Si giustifica perciò di porre gli oneri processuali pressoché
integralmente a carico dell'appellato, che rifonderà alla controparte
un'adeguata indennità per ripetibili, mentre si rinuncia a riscuotere la quota
trascurabile che andrebbe a debito della controparte. L'esito del giudizio odierno
impone la corrispondente modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili
di primo grado.
Quanto
all'assistenza giudiziaria postulata dall'appellante, di per sé l'attribuzione
di congrue ripetibili renderebbe la richiesta senza oggetto. Le presumibili
difficoltà d'incasso giustificherebbero di accogliere già ora la domanda (DTF
122.
I 322). Essa invero dispone di un agio mensile di quasi fr. 900.–, ma vi
sono a suo carico svariate esecuzioni, diverse delle quali sfociate in
attestati di carenza beni (doc. 5). Si può pertanto ritenere l'interessata indigente
(art. 3 Lag). La sua domanda può dunque essere accolta, fermo restando che la
tassazione della nota è subordinata alla dimostrazione circa l'infruttuosità
del pagamento delle ripetibili. L'analoga richiesta presentata dall'appellato
contestualmente alle osservazioni va invece respinta. AO 1, pressoché del tutto
soccombente, dispone di un agio mensile di fr. 902.– (reddito fr. 4756.– ./.
fabbisogno minimo fr. 2864.– ./. contributo alla moglie fr. 990.–). Ciò gli
permette ragionevolmente di far fronte al pagamento delle spese di causa con pagamenti
rateali in un lasso di tempo ragionevole (cfr. sentenza del Tribunale federale
5P.113/2004 del 28 aprile 2004).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
1.
L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che dal settembre del 2003 il
contributo alimentare dovuto da AO 1 alla moglie AP 1 è ridotto a fr. 990.–
mensili, da versare in via anticipata entro il 5 di ogni mese.
2.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 300.–, sono poste a
carico dell'istante, che rifonderà alla convenuta fr. 1000.– per ripetibili.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 1300.– per
ripetibili.
III. AP 1 è
ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv..
IV. La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 è respinta.
V. Intimazione:
.;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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