11.2003.116
reddito della sostanza e obbligo di intaccarla per finanziare il sostentamento - Assicurazioni sulla vita e liquidazione del regime dei beni
29 settembre 2004Italiano25 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2003.116
Data decisione, Autorità:
29.09.2004, ICCA
Titolo:
reddito della sostanza e obbligo di intaccarla per finanziare il sostentamento - Assicurazioni sulla vita e liquidazione del regime dei beni
LIQUIDAZIONE DEL REGIME MATRIMONIALE
OBBLIGO AL MANTENIMENTO DOPO IL DIVORZIO
art. 125 CC
art. 197 CC
Incarto n.
11.2003.116
Lugano
29 settembre 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Fatti
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2000.81 (azione di
divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del
9 giugno 2000 da
AA1
(ora patrocinata da RA2 )
contro
AP1
(patrocinato da RA1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello dell'8 settembre 2003 presentato da AP1 contro la sentenza
emessa il 18 agosto 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 20 ottobre 2003 presentato da AA1
contro la medesima sentenza;
3. Se
dev'essere accolta la domanda di provvigione ad litem contestuale
all'appello adesivo;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A.
AP1 (1944) e AA1 (1947), cittadina britannica, si sono sposati a __________ ____________________
il 27 ottobre 1968. Dal matrimonio sono nati D__________ (1970), V__________
(1972, deceduta nel 1997) e R__________ (1978). Nel 1987 i coniugi sono passati
al regime della separazione dei beni e in tale occasione il marito ha donato
alla moglie la particella n. 232 RFD di __________. AP1, commerciante, ha
lavorato per la __________di __________, mentre durante la comunione domestica
la moglie non ha esercitato attività lucrativa. I coniugi si sono separati nel
gennaio del 1995, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________
per trasferirsi a __________. Il 19 agosto 1999 si è tenuto un tentativo di
conciliazione, promosso dal marito, davanti al Pretore della giurisdizione di
Locarno Città. Senza esito.
B. Il 9
giugno 2000 AP1 ha intentato azione di divorzio davanti al Pretore del
Distretto di Bellinzona, sollecitando un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili,
il riparto a metà dell'avere di previdenza professionale accumulato dal marito
durante il matrimonio, l'assegnazione di una Opel “Combo Tour” intestata al
coniuge e del valore di riscatto di una polizza da lui stipulata con la “__________”,
chiedendo inoltre di darle atto che il valore di riscatto di un'altra polizza
stipulata dal marito presso la medesima compagnia sarebbe servita al rimborso
degli oneri ipotecari gravanti la particella n. 232 RFD di __________.
In esito
a un'istanza cautelare presentata contestualmente alla petizione di divorzio,
con decreto del 29 gennaio 2002 il Pretore ha obbligato il marito a versare
alla moglie un contributo alimentare di fr. 2650.– mensili dal 9 giugno 1999 e
a pagare gli oneri ipotecari della nota proprietà. Un appello presentato da AA1
contro tale decreto è stato respinto e un appello adesivo di AP1 è stato
dichiarato irricevibile il 15 luglio 2002 da questa Camera (inc. 11.2002.15). AA1
ha impugnato la sentenza della Camera al Tribunale federale mediante ricorso di
diritto pubblico, che è poi stato dichiarato inammissibile con sentenza
5P.294/2002 del 30 settembre 2002.
C. Intanto,
nella sua risposta del 3 aprile 2001 AP1, che dal settembre 2000 è stato riconosciuto
invalido al 50% e posto al beneficio del pensionamento anticipato, ha aderito
al principio del divorzio, offrendo alla moglie un contributo alimentare di fr.
2200.– mensili fino al pensionamento di lei, ridotto in seguito a fr. 1500.–
mensili, e dichiarando di assumere gli oneri ipotecari gravanti il citato
immobile. All'udienza dell'8 maggio 2001 i coniugi hanno confermato davanti al
giudice la volontà di sciogliere il matrimonio e di demandargli la decisione
sugli effetti del divorzio. Tali richieste sono state ribadite una volta
decorso il termine di riflessione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno
rinunciato al dibattimento finale. Entrambe hanno prodotto memoriali conclusivi
nei quali hanno sostanzialmente confermato le loro domande, la moglie riducendo
nondimeno la richiesta di contributo alimentare a fr. 4000.– mensili, sempre
con obbligo per il marito di pagare gli oneri ipotecari gravanti l'immobile di __________.
D. Statuendo
il 18 agosto 2003, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha condannato AP1 a
versare in favore della moglie un contributo alimentare di fr. 2800.– mensili fino
al pensionamento (ridotto in seguito della rendita AVS che lei avrebbe percepito),
come pure ad assumere vita natural durante gli oneri ipotecari gravanti la particella
n. 232 RFD di __________ e a corrispondere alla moglie fr. 187 104.– a titolo di
“indennità adeguata” (art. 124 CC), ha riconosciuto a AP1 il diritto di esigere
in liquidazione del regime dei beni, alla rispettiva scadenza, il 40% del
capitale di fr. 257 533.– dell'assicurazione rischio stipulata dal marito con
la “__________”, meno fr. 100 000.– costituiti in pegno sul debito ipotecario della casa di __________,
così come il diritto di ottenere fr. 40 000.– dell'assicurazione
sulla vita contratta dal marito con la “__________”, con assegnazione in
proprietà a lei medesima dell'Opel “Combo Tour”. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 2500.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP1 è insorto con un appello dell'8 settembre 2003
nel quale chiede di sopprimere ogni diritto della moglie sui capitali versati
dall'assicurazione e di limitare il contributo di mantenimento fino al pensionamento
ordinario di lei, salvo il pagamento diretto degli oneri ipotecari gravanti l'immobile.
In subordine egli chiede di togliere alla moglie il diritto all'indennità
adeguata giusta l'art. 124 CC o quello sui capitali assicurativi. Nelle sue
osservazioni del 20 ottobre 2003 AP1 propone di respingere l'appello e con
appello adesivo postula – previo versamento di una provvigione ad litem
pari alle spese dell'appello adesivo – la consegna delle polizze della “__________”
e della “__________” (con obbligo per le compagnie di riconoscerla come unica
beneficiaria), oltre a un'“indennità adeguata” di fr. 35 000.– e al
versamento di un contributo alimentare di fr. 3000.– mensili fino al 31 maggio
2008, diminuito a fr. 2800.– mensili fino al di lei pensionamento, ulteriormente
ridotto in seguito dell'ammontare corrispondente alla rendita AVS. Con osservazioni
del 24 novembre 2003 AP1 conclude per la reiezione dell'appello adesivo. L'11
agosto 2004 il giudice delegato di questa Camera ha dichiarato irricevibile
un'istanza di misure provvisionali presentata da AA1 contestualmente
all'appello adesivo.
Considerandi
in diritto: 1. Litigiosi rimangono, in appello, il contributo di mantenimento per
la moglie, l'“indennità adeguata” giusta l'art. 124 CC e alcuni aspetti legati
alla liquidazione del regime dei beni. Lo scioglimento della matrimonio e
l'assegnazione della Opel “Combo Tour” non sono più contestati, di modo che al
riguardo la sentenza del Pretore ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv.
1.
CC; Fankhauser in: Schwenzer,
Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 9 ad art. 148 CC).
I. Sull'appello
principale
2.
Lo
scioglimento del regime dei beni va trattato prima delle controversie sui
contributi di mantenimento (alla stessa stregua delle questioni legate al
riparto delle prestazioni d'uscita in materia di cassa pensione: SJ 124/2002 I
pag. 539 consid. 3 = FamPra.ch 2002 pag. 563 consid. 3). Ora, quando vige tra i
coniugi – come in concreto – la separazione dei beni (doc. H), non vi è alcun regime
da sciogliere, ma ciò non toglie che al momento del divorzio vadano liquidati
tutti i rapporti di dare e avere tra le parti (Hausheer in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione,
n. 2 ad art. 251 CC; I CCA, sentenza inc. 11.2001.134 del 6 novembre 2003,
consid. 2). Nella fattispecie il Pretore ha accertato che il marito ha
stipulato due assicurazioni sulla vita e che la moglie è beneficiaria per il
40% di esse, sicché ha riconosciuto a quest'ultima il diritto al 40% dei
rispettivi capitali. L'appellante obietta che attuali beneficiari delle
assicurazioni sono i figli e che la moglie ha già ottenuto l'immobile di __________
praticamente libero da ipoteche. Vigendo tra i coniugi la separazione dei beni,
essa non ha diritto ad altro, tanto meno a beni propri di lui. A suo parere,
inoltre, l'attribuzione delle polizze alla moglie in base al valore nominale
(senza considerare il valore effettivo) è insostenibile, poiché lo obbliga ad
assumere l'intera copertura del rischio, con pagamento degli interessi, fino
alla scadenza dei contratti.
a) Dal
fascicolo “richiami” risulta che il marito è titolare di tre assicurazioni
sulla vita. La prima (polizza n. 7.187.325 della “__________” con inizio il 12
giugno 1990 e scadenza il 12 giugno 2009) prevede il pagamento di fr. 100 000.– in caso di
decesso e di fr. 30 000.– annui in caso di invalidità; beneficiaria in caso di decesso è
la moglie. I diritti derivanti da tale polizza sono stati dati in pegno per garantire
un mutuo ipotecario di fr. 220 000.– ottenuto dal __________ di __________ (doc. 3 nel fascicolo
“documenti convenuta II”). La seconda polizza (n. 1.295.198 della medesima
compagnia con inizio il 1° giugno 1990 e durata di 18 anni) prevede, in caso di
sopravvivenza alla scadenza, il pagamento di fr. 40 000.– (doc. 3 nel fascicolo
“documenti convenuta I”). Anche in tal caso beneficiaria in caso di decesso è
la moglie. La terza polizza (n. 7.225.014 della “Zurigo” con inizio il 13
luglio 1994 e scadenza il 12 luglio 2004) dispone il pagamento di fr. 257 533.– oltre alle
eccedenze in caso di sopravvivenza alla scadenza o in caso di decesso.
Quest'ultima assicurazione è stata finanziata con un premio unico di fr. 200 000.– e
beneficiaria, in caso di decesso, è in primo luogo la moglie (doc. 4 nel fascicolo
“documenti convenuta I”). Nel corso del proprio interrogatorio formale il
convenuto ha dichiarato che beneficiari sono la moglie per il 40% e i figli in
parti uguali (udienza del 20 giugno 2001, risposta n. 8). Nell'appello egli
precisa di avere modificato tale clausola, escludendo la moglie (memoriale,
pag. 9 ad 6).
b) La
stipulazione dei tre contratti, effettuatasi dopo che i coniugi avevano
adottato il regime della separazione dei beni (nel dicembre del 1987: doc. H),
è avvenuta con mezzi propri del marito. Le polizze rimangono così pertinenza di
lui. La situazione non sarebbe diversa, del resto, nella partecipazione agli
acquisti. Trattandosi di assicurazioni private sulla vita, infatti, l'art. 197
cpv. 2 n. 2 CC riguardante le prestazioni di istituti di previdenza a favore
del personale, di assicurazioni sociali e di previdenza sociale – considerate
acquisti di un coniuge – non si applica, sicché la determinazione della massa
di appartenenza segue i principi della surrogazione patrimoniale (Hausheer in: Basler Kommentar, ZGB I,
2ª edizione, n. 22 ad art. 197; Deschenuax/Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 486, pag. 1116; Hausheer/Reusser/Geiser in:
Berner Kommentar, edizione 1992, n. 70 segg. ad art. 197 CC). Non
rientrano, per converso, nella liquidazione del regime matrimoniale le polizze
di cui il contraente non può più disporre, ad esempio per avvenuta cessione a
terzi o in seguito alla firma di una clausola beneficiaria irrevocabile (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., 79
ad art. 197 CC).
c) Contrariamente
a quanto reputa il Pretore, nella fattispecie solo la polizza “del rischio
morte” n. __________ è stata costituita in pegno sul debito ipotecario gravante
l'immobile di __________ (doc. 3 nel fascicolo “documenti convenuto II”), oltre
che essere stata data in garanzia per un credito in conto corrente di fr. 20 000.– (doc. 10 nel
fascicolo “documenti convenuto II”). Per quel che è delle altre polizze,
l'eventuale modifica della clausola beneficiaria poco giova. L'art. 77 cpv. 1
LCA (RU 221.229.1) stabilisce che anche quando un terzo sia stato designato
quale beneficiario di un'assicurazione delle persone, lo stipulante può
disporre liberamente del diritto derivante dall'assicurazione. Il diritto di
revoca del beneficio cessa solo quando lo stipulante abbia rinunciato a tale
revoca con la propria firma nella polizza e abbia consegnato quest'ultima al
beneficiario (art. 77 cpv. 2 LCA). Fino al verificarsi dell'evento assicurato,
lo stipulante può quindi disporre liberamente dei diritti derivanti
dall'assicurazione: li può cedere, mettere in pegno o può designare un altro
beneficiario (Kung in:
Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Basilea 2001, n. 1 ad art. 77; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht,
3ª edizione, pag. 452 seg.). Si aggiunga che una clausola non irrevocabile in
favore del coniuge decade al momento del divorzio, salvo la manifesta contraria
volontà dello stipulante (art. 120 cpv. 2 CC; cfr. DTF 122 III 313 sull'art.
154.
cpv. 2 vCC).
d) Nel caso specifico non risulta – né l'appellata asserisce – che
siano state stipulate clausole irrevocabili. Ciò posto, se la liquidazione del
regime dei beni interviene prima dell'evento assicurato, i diritti derivanti
dalla polizza sono attribuiti alla massa patrimoniale dello stipulante che ha
pagato i premi. La designazione di un eventuale terzo beneficiario è senza rilievo
(Baddeley, L'assurance-vie en
rapport avec le régime matrimonial et le droit successoral, in: SJ 122/2000
pag. 535 seg.). In concreto il marito non ha mai rinunciato al suo diritto di
revoca, tant'è che le polizze (salvo quella messa a pegno, rispettivamente in
garanzia) sono in suo possesso. L'appellante, da parte sua, non sostiene di
avere contribuito al pagamento dei premi. Mal si intravede dunque come essa
potrebbe vantare diritti alla scadenza dei contratti. Certo, essa pretende che
le assicurazioni sono state stipulate per il rimborso del debito gravante la
particella n. 232 RFD di __________ (a lei donato) e per la manutenzione
dell'immobile. Ora, che le assicurazioni sulla vita siano state contratte per garantire
sussidiariamente il debito ipotecario è possibile (verbali, pag. 15), ma ciò
ancora non significa che l'attrice abbia diritto di vedersi riconoscere un
determinato capitale alla scadenza delle polizze. In esito al divorzio il
convenuto si è assunto – come detto – il pagamento vita natural durante
dell'intero onere ipotecario. Né dal contratto di donazione del 23 dicembre
1987.
(doc. G) né da quello di separazione dei beni, di medesima data (doc. H),
risulta che egli si sia impegnato ad azzerare il carico ipotecario o a
partecipare alle spese di manutenzione dell'immobile. Su questo punto l'appello
si rivela dunque fondato.
3.
Accertato
che nella fattispecie era ormai intervenuto un caso di previdenza (il marito
essendo al beneficio di rendite AI e della cassa pensione), il Pretore ha
obbligato l'appellante a versare alla moglie un'“indennità adeguata” (art. 124
CC) fr. 187 104.–, pari alla metà della prestazione previdenziale da lui
accumulata in costanza di matrimonio fino al verificarsi dell'evento. D'altro
lato il primo giudice ha escluso che alla moglie, cinquantaseienne e senza
formazione professionale, possa imporsi l'esercizio di un'attività lucrativa.
Ciò premesso, egli ha accertato il reddito del marito in fr. 7914.– mensili
(rendita di cassa pensione fr. 3970.–, rendita AI senza quella completiva per
il coniuge fr. 1030.–, rendita d'invalidità versata dalla “__________” fr.
1250.
–, reddito della sostanza fr. 1664.–) e il fabbisogno minimo in fr.
3275.
– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione
fr. 980.–, premio della cassa malati fr. 395.–, imposte stimate fr. 800.–). Il
fabbisogno minimo della moglie è stato calcolato in fr. 1939.95 mensili,
corrispondente a quanto accertato in sede provvisionale (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 406.50,
assicurazione degli stabili fr. 47.35, spese di riscaldamento fr. 164.55, tassa
rifiuti fr. 15.–, contributo arginatura fr. 6.55, imposte stimate fr. 200.–).
Le esigenze previdenziali della moglie risultando coperte dall'“indennità
adeguata” di fr. 187 104.– e dal 40% dei capitali assicurativi della “__________”, il
Pretore ha reputato equo fissare un contributo alimentare di fr. 2800.–
mensili vita natural durante, ridotto in seguito dell'ammontare che la moglie
avrebbe percepito a titolo di rendita dall'AVS.
a) L'appellante
non contesta l'ammontare dell'“indennità adeguata” né quello del contributo di
mantenimento, di cui si limita a chiedere la soppressione pura e semplice dopo
il pensionamento della moglie con l'argomento che la sua offerta illimitata nel
tempo era condizionata al fatto che la moglie non ricevesse alcuna indennità
giusta l'art. 124 CC. In subordine, nel caso in cui fosse confermato il
contributo di fr. 2800.– mensili, egli chiede che sia soppressa appunto
l'“indennità adeguata”. Se non che, contrariamente a quanto egli sembra credere,
il riparto della previdenza professionale o – dandosene gli estremi – lo stanziamento
di un'indennità adeguata giusta l'art. 124 CC non dipende dall'ottenimento di
un contributo alimentare. Anzi, se mai è vero il contrario (art. 125 cpv. 2 n.
8.
CC; FF 1996 I pag. 109 n. 233.41). Ora, se un coniuge o ambedue i coniugi
sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e non è sopraggiunto
alcun caso d'assicurazione, ognuno di essi ha diritto alla metà della prestazione
d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le
disposizioni della legge federale sul libero passaggio (art. 122 cpv. 1 CC). Se
– come in concreto – un caso di previdenza è già intervenuto, la suddivisione
di eventuali prestazioni d'uscita è disciplinata dall'art. 124 CC. In concreto
nemmeno l'appellante assevera che il riparto delle prestazioni sarebbe
ingiustificato (nel senso dell'art. 123
cpv.
2.
CC), sicché l'attrice ha diritto a un'“indennità adeguata” secondo l'art. 124
cpv. 1 CC. E questa, come si è appena detto, non dipende dal contributo di
mantenimento.
b) Quanto
ai criteri per l'erogazione di un contributo alimentare (art. 125 cpv. 1 CC),
essi sono già stati riassunti dal Pretore. Giovi solo rammentare che, dandosi
un matrimonio di lunga durata, in linea di principio entrambi i coniugi hanno
il diritto di conservare dopo il divorzio il tenore di vita avuto durante
la
comunione domestica (sentenze del Tribunale federale 5C.111/2001 del 29 giugno
2001, consid. 2c, e 5C.205/2001 del 29 ottobre 2001, consid. 4c). Nel caso
specifico la vita in comune è durata 27 anni, ciò che connota indubbiamente un
matrimonio di lunga durata (Gloor/Spycher
in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 25 ad art. 125 CC; Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht,
Basilea 2000, n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti). Le parti hanno quindi il
diritto di mantenere – per principio – il livello di vita precedente, il quale
comprende (come l'art. 125 cpv. 1 CC sottolinea) un'“adeguata previdenza per
la vecchiaia”. Il contributo dell'art. 125 CC è di regola limitato nel tempo, a
meno che il beneficiario non possa recuperare la propria indipendenza economica
(Hausheer/Spycher, Unterhalt
nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband, Berna 2001, pag. 100 n. 05.163). Tale è il
caso qualora, dopo il divorzio, il beneficiario non sia in grado di costituirsi
una debita previdenza professionale a causa della sua limitata capacità
lucrativa, o per le cure dovute ai figli, o per le sue condizioni di salute o
per l'età (Gloor/Spycher, op.
cit., n. 4 ad art. 125 CC con rimandi).
c) In
concreto il Pretore non ha accertato il tenore di vita avuto dai coniugi durante
la comunione domestica. Si è limitato a fissare in favore della moglie un contributo
alimentare di fr. 2800.– mensili una volta accertato che il fabbisogno minimo
di lei, dopo la fine della vita in comune, ascende a fr. 1939.95 mensili. Sull'ammontare
di fr. 2800.– mensili si potrà opinare, ma come si è visto l'appellante non
muove censure al riguardo. E in materia di contributi alimentari fra coniugi
non vige il principio inquisitorio (FamPra.ch 2/2001 pag. 129 consid. 2 con richiami;
Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419b). Non spetta pertanto a
questa Camera indagare d'ufficio. La questione è ancora di sapere se – come
l'appellante afferma – il contributo alimentare vada soppresso al
pensionamento della beneficiaria.
4.
Per
quanto riguarda la situazione dell'attrice al momento del pensionamento ordinario
(l'8 maggio 2011: art. 21 cpv. 1 lett. b. e cpv. 2 LAVS), oltre alla rendita
AVS mensili essa disporrà del capitale versato dal convenuto quale “equa
indennità”. Essa è proprietaria inoltre di un immobile, il cui aggravio
ipotecario va a carico del convenuto. Ora, se prima del pensionamento un coniuge
divorziato non è tenuto – di norma – a intaccare la sua sostanza per sovvenire
a se stesso qualora l'altro coniuge sia in grado di versargli un contributo
alimentare senza erodere la propria (Schwenzer,
op. cit., n. 22 ad art. 125 CC con richiamo), dopo il pensionamento le cose
cambiano, nel senso che il coniuge creditore può anche essere tenuto a
consumare i propri averi (Hausheer/Spycher,
op. cit., pag. 89 n. 05.140). In concreto non si può pretendere che per
sopperire a se medesima dopo il pensionamento l'attrice appigioni la casa
d'abitazione. Si può ragionevolmente esigere però che essa adoperi parte del
capitale ricevuto in virtù dell'art. 124 CC, versatole per di più a fini previdenziali
(DTF 129 III 9 consid. 3.1.2). Rimane da determinare in che misura.
a) Il
primo punto da definire è il presumibile ammontare del capitale nel 2011,
quando l'interessata maturerà il diritto alla pensione. Fino al 2001 questa Camera
si dipartiva, per determinare i redditi da capitale, da un tasso medio presunto
del 3½% (sentenze del 16 aprile 1997 in re C., consid. 2; del 20 maggio 1997 in
re P., consid. 7c; del 5 gennaio 1998 in re B., consid. 5b; del 12 gennaio 1998
in re M., consid. 4). Nel 2001, viste le altalenanti proiezioni congiunturali,
tale valutazione è stata prudentemente ricondotta al 3% (sentenze del 18 luglio
2001.
in re L., consid. 3d; del 28 dicembre 2001 in re D., consid. 6; del 10
aprile 2002 in re P., consid. 15; del 5 luglio 2002 in re A., consid. 10; del 6
novembre 2003 in re B., consid. 4g). Il Tribunale federale ha poi avuto modo di
confermare che il tasso medio del 3% è conforme al diritto federale, anche
l'interesse minimo sugli averi di vecchiaia giusta l'art. 12 OPP 2 essendo
stato ridotto, il 1° gennaio 2003, dal 4 al 3¼% (DTF 129 III 481, consid. 4.3
non pubblicato). Sta di fatto che, dal 1° gennaio 2004, il Consiglio federale
ha ulteriormente ridotto l'interesse minimo sugli averi di vecchiaia giusta
l'art. 12 OPP dal 3¼ al 2¼% (RU 2003 pag. 3523). Dopo il 1° gennaio 2004 non vi
è quindi ragione per presumere un rendimento di capitali a risparmio superiore
al 2% (v. anche sentenza 11.2002.63 del 3 agosto 2004 consid. 5c). Ne segue che
al momento del pensionamento dell'attrice il capitale ammonterà a fr. 215 923.– (187 104.– x 1.148686:
v. Schaetzle/Weber, Manuel de
capitalistion, Zurigo 2001, pag. 334 con rinvio alla tavola di n. 47).
b) Nelle
condizioni appena descritte, anche prelevando fr. 700.– mensili da tale sostanza,
l'interessata ha risorse sufficienti (e anche un modesto margine, visto che il
capitale produce interessi) per un lasso di almeno venticinque anni, ciò che corrisponde
approssimativamente all'aspettativa di vita di una donna di 64 anni (25.36: Stauffer/Schätzle, Barwerttafeln, 5ª edizione, Zurigo 2001, pag. 448, tavola 42). Ne
discende che, per vedersi garantire il suo “debito mantenimento” (di fr. 2800.–
mensili) con un prelievo mensile di fr. 700.–, al momento del pensionamento
l'attrice abbisognerà ancora di fr. 2100.– mensili. Dopo l'8 maggio 2011 il
contributo in favore di lei va fissato perciò in tale cifra, fermo restando che
dall'importo andrà dedotta altresì la futura rendita AVS.
c) Il
diritto di conservare il livello di vita prima della separazione spetta – di
tutta evidenza – non solo all'attrice, ma anche al convenuto, cui deve essere
garantito un tenore di vita analogo a quello del coniuge beneficiario del
contributo e, in ogni modo, il fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2 con
richiami di giurisprudenza). Con un reddito di fr. 6664.– mensili (fr. 3970.–
dalla cassa pensione, fr. 1030.– dalla rendita AI, fr. 1664.– dalla sostanza) e
un fabbisogno minimo di fr. 3675.– (fr. 3275.– + gli interessi ipotecari dovuti
per l'immobile a __________, di fr. 400.–), una volta versato all'attrice il
contributo alimentare di fr. 2100.– l'interessato disporrà ancora di un margine
di fr. 2989.– mensili (senza considerare la rendita dalla “__________”, che
verosimilmente decadrà nel 2008). Ne segue che anche dopo il versamento del
contributo alimentare di fr. 2100.– mensili, egli si vedrà garantito il suo
“debito mantenimento”, a maggior ragione ove si pensi che dal contributo andrà
ancora dedotta la rendita AVS percepita dall'attrice.
II. Sull'appello
adesivo
5.
L'attrice
chiede che il marito sia obbligato a consegnarle la polizza n. 7.187.325 (recte:
7.225
), obbligando la “__________” a riconoscerla come unica beneficiaria,
in modo da rimborsare i debiti ipotecari gravanti la particella n. 232 RFD di __________.
Essa postula inoltre la consegna della polizza n. __________, sempre con
obbligo per l'assicurazione (“__________) di riconoscerla come beneficiaria unica,
in modo da eseguire la manutenzione ordinaria dell'immobile. Se non che, l'attrice
non ha mai preteso la consegna delle polizze, né di essere riconosciuta quale
unica beneficiaria delle stesse. Nella petizione e nel memoriale conclusivo
essa rivendicava il valore di riscatto della polizza n. __________ e chiedeva
di “dare atto” che il valore di riscatto della polizza n. __________ sarebbe
servito al rimborso degli oneri ipotecari gravanti la particella n. 232 RFD. Le
domande formulate in appello sono dunque nuove. Ora, nuove conclusioni sono
ammissibili in appello (art. 423b cpv. 2 CPC, che rinvia all'art. 138
cpv. 1 CC) solo ove siano fondate su fatti o mezzi di prova nuovi (si veda
l'art. 423a
cpv. 1
CPC). Tale non è il caso nella fattispecie. Sia come sia, sulla destinazione
dei valori di riscatto delle polizze già si è detto (sopra, consid. 2), di modo
che al riguardo l'appello sarebbe destinato all'insuccesso. Si aggiunga che,
per quel che attiene alla polizza n. 7.225.014, la questione risulta ormai
priva d'oggetto (il contratto è scaduto nel luglio del 2004), tanto più che il
convenuto si è impegnato ancora in questa sede a ridurre il debito ipotecario
di circa fr. 95 000.– (osservazioni all'appello adesivo, pag. 4 nel mezzo).
6.
L'appellante
rivendica un contributo di mantenimento di fr. 3000.– mensili fino al maggio
del 2008, sostenendo che vedendosi consegnare le polizze assicurazione sulla
vita stipulate dal convenuto, essa dovrebbe pagare il premio mensile di fr.
200.
–. Si è appena spiegato però che le polizze restano al convenuto. Anche al
proposito l'appello è dunque privo d'oggetto.
7.
La
richiesta di provvigione ad litem presentata dall'attrice non può essere
accolta. A parte il fatto che la domanda è indeterminata, una provvigione di
causa è destinata per sua natura – e così già nel vecchio diritto del divorzio
(Bühler/Spühler in: Berner
Kommentar, 3ª edizione, n. 287 ad art. 145 vCC) – a coprire spese future, non a
rimunerare prestazioni già eseguite (come la stesura del ricorso) o a rimediare
a esborsi già affrontati. L'appellante adesiva non sostiene che nel caso
specifico soccorrano eccezioni a tale principio. Dopo l'introduzione del suo
ricorso, del resto, nessun atto processuale si è più reso necessario da parte
del suo patrocinatore.
III. Sulle
spese e le ripetibili
8.
Gli
oneri dell'appello principale seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv.
2.
CPC). Il marito vede accogliere la domanda relativa alla destinazione delle
assicurazioni sulla vita e, parzialmente, quella volta a ridurre il contributo
di mantenimento dopo il pensionamento dell'attrice. Egli soccombe invece sulla
soppressione dell'indennità adeguata giusta l'art. 124 CC. Tutto considerato,
si giustifica perciò di porre a suo carico un terzo degli oneri. Il rimanente
due terzi va addebitato alla controparte, con obbligo di versare all'appellante
un'indennità per ripetibili ridotte. Quanto agli oneri dell'appello adesivo,
essi seguono la soccombenza della moglie, che rifonderà al marito un'equa
indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC).
L'esito
dell'attuale giudizio imporrebbe una modifica del riparto inerente agli oneri
di prima sede, data la maggior soccombenza dell'attrice. Il convenuto però non
ha appellato il dispositivo n. 5 sulla tassa di giustizia e le ripetibili, né
tale volontà emerge dai motivi del ricorso (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC).
L'indirizzo giurisprudenziale più recente è invero quello di attribuire
ripetibili d'ufficio a una parte vittoriosa debitamente patrocinata, salvo
tacita rinuncia (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 150 CPC), ciò che vale
anche in appello (I CCA, sentenza inc. 11.2000.74/II del 1° marzo 2001,
consid. 10). Ma un conto è attribuire ripetibili d'ufficio e un altro è riformare
il dispositivo di una sentenza, il che presuppone almeno un'implicita richiesta
di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC combinato con il cpv. 5). La quale in
concreto fa manifesto difetto. Il dispositivo del Pretore può dunque rimanere
invariato.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è
parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2.2 della sentenza impugnata
è annullato e il dispositivo n. 4 è così riformato:
4.AA1è
tenuto a versare a AP1, a titolo di contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1
CC), i seguenti importi mensili anticipati:
fr.
2800.– fino al pensionamento ordinario di lei;
fr.
2100.– dopo di allora, previa deduzione della rendita AVS cui essa avrà
diritto.
AP1 è tenuto a pagare direttamente,
vita natural durante, gli oneri ipotecari della casa di __________, particella
n. 232 RFD, di proprietà AA1.
Per il resto l'appello è
respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1000.–
da
anticipare dall'appellante principale, sono posti per un terzo a carico di AP1
e per due terzi a carico di AA1, la quale rifonderà alla controparte
fr. 1800.– per ripetibili ridotte.
III. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è respinto.
IV. La
domanda di provvigione ad litem è irricevibile.
V. Gli
oneri dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono
posti a carico dell'appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr.
1200.– per ripetibili.
VI. Intimazione
a:
– ;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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