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Decisione

11.2003.116

reddito della sostanza e obbligo di intaccarla per finanziare il sostentamento - Assicurazioni sulla vita e liquidazione del regime dei beni

29 settembre 2004Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2000.81 (azione di

divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del

9 giugno 2000 da

AA1

(ora patrocinata da RA2 )

contro

AP1

(patrocinato da RA1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello dell'8 settembre 2003 presentato da AP1 contro la sentenza

emessa il 18 agosto 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2. Se

dev'essere accolto l'appello adesivo del 20 ottobre 2003 presentato da AA1

contro la medesima sentenza;

3. Se

dev'essere accolta la domanda di provvigione ad litem contestuale

all'appello adesivo;

4. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A.

AP1 (1944) e AA1 (1947), cittadina britannica, si sono sposati a __________ ____________________

il 27 ottobre 1968. Dal matrimonio sono nati D__________ (1970), V__________

(1972, deceduta nel 1997) e R__________ (1978). Nel 1987 i coniugi sono passati

al regime della separazione dei beni e in tale occasione il marito ha donato

alla moglie la particella n. 232 RFD di __________. AP1, commerciante, ha

lavorato per la __________di __________, mentre durante la comunione domestica

la moglie non ha esercitato attività lucrativa. I coniugi si sono separati nel

gennaio del 1995, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________

per trasferirsi a __________. Il 19 agosto 1999 si è tenuto un tentativo di

conciliazione, promosso dal marito, davanti al Pretore della giurisdizione di

Locarno Città. Senza esito.

B. Il 9

giugno 2000 AP1 ha intentato azione di divorzio davanti al Pretore del

Distretto di Bellinzona, sollecitando un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili,

il riparto a metà dell'avere di previdenza professionale accumulato dal marito

durante il matrimonio, l'assegnazione di una Opel “Combo Tour” intestata al

coniuge e del valore di riscatto di una polizza da lui stipulata con la “__________”,

chiedendo inoltre di darle atto che il valore di riscatto di un'altra polizza

stipulata dal marito presso la medesima compagnia sarebbe servita al rimborso

degli oneri ipotecari gravanti la particella n. 232 RFD di __________.

In esito

a un'istanza cautelare presentata contestualmente alla petizione di divorzio,

con decreto del 29 gennaio 2002 il Pretore ha obbligato il marito a versare

alla moglie un contributo alimentare di fr. 2650.– mensili dal 9 giugno 1999 e

a pagare gli oneri ipotecari della nota proprietà. Un appello presentato da AA1

contro tale decreto è stato respinto e un appello adesivo di AP1 è stato

dichiarato irricevibile il 15 luglio 2002 da questa Camera (inc. 11.2002.15). AA1

ha impugnato la sentenza della Camera al Tribunale federale mediante ricorso di

diritto pubblico, che è poi stato dichiarato inammissibile con sentenza

5P.294/2002 del 30 settembre 2002.

C. Intanto,

nella sua risposta del 3 aprile 2001 AP1, che dal settembre 2000 è stato riconosciuto

invalido al 50% e posto al beneficio del pensionamento anticipato, ha aderito

al principio del divorzio, offrendo alla moglie un contributo alimentare di fr.

2200.– mensili fino al pensionamento di lei, ridotto in seguito a fr. 1500.–

mensili, e dichiarando di assumere gli oneri ipotecari gravanti il citato

immobile. All'udienza dell'8 maggio 2001 i coniugi hanno confermato davanti al

giudice la volontà di sciogliere il matrimonio e di demandargli la decisione

sugli effetti del divorzio. Tali richieste sono state ribadite una volta

decorso il termine di riflessione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno

rinunciato al dibattimento finale. Entrambe hanno prodotto memoriali conclusivi

nei quali hanno sostanzialmente confermato le loro domande, la moglie riducendo

nondimeno la richiesta di contributo alimentare a fr. 4000.– mensili, sempre

con obbligo per il marito di pagare gli oneri ipotecari gravanti l'immobile di __________.

D. Statuendo

il 18 agosto 2003, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha condannato AP1 a

versare in favore della moglie un contributo alimentare di fr. 2800.– mensili fino

al pensionamento (ridotto in seguito della rendita AVS che lei avrebbe percepito),

come pure ad assumere vita natural durante gli oneri ipotecari gravanti la particella

n. 232 RFD di __________ e a corrispondere alla moglie fr. 187 104.– a titolo di

“indennità adeguata” (art. 124 CC), ha riconosciuto a AP1 il diritto di esigere

in liquidazione del regime dei beni, alla rispettiva scadenza, il 40% del

capitale di fr. 257 533.– dell'assicurazione rischio stipulata dal marito con

la “__________”, meno fr. 100 000.– costituiti in pegno sul debito ipotecario della casa di __________,

così come il diritto di ottenere fr. 40 000.– dell'assicurazione

sulla vita contratta dal marito con la “__________”, con assegnazione in

proprietà a lei medesima dell'Opel “Combo Tour”. Le spese, con una tassa di

giustizia di fr. 2500.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di

metà ciascuno, compensate le ripetibili.

E. Contro

la sentenza appena citata AP1 è insorto con un appello dell'8 settembre 2003

nel quale chiede di sopprimere ogni diritto della moglie sui capitali versati

dall'assicurazione e di limitare il contributo di mantenimento fino al pensionamento

ordinario di lei, salvo il pagamento diretto degli oneri ipotecari gravanti l'immobile.

In subordine egli chiede di togliere alla moglie il diritto all'indennità

adeguata giusta l'art. 124 CC o quello sui capitali assicurativi. Nelle sue

osservazioni del 20 ottobre 2003 AP1 propone di respingere l'appello e con

appello adesivo postula – previo versamento di una provvigione ad litem

pari alle spese dell'appello adesivo – la consegna delle polizze della “__________”

e della “__________” (con obbligo per le compagnie di riconoscerla come unica

beneficiaria), oltre a un'“indennità adeguata” di fr. 35 000.– e al

versamento di un contributo alimentare di fr. 3000.– mensili fino al 31 maggio

2008, diminuito a fr. 2800.– mensili fino al di lei pensionamento, ulteriormente

ridotto in seguito dell'ammontare corrispondente alla rendita AVS. Con osservazioni

del 24 novembre 2003 AP1 conclude per la reiezione dell'appello adesivo. L'11

agosto 2004 il giudice delegato di questa Camera ha dichiarato irricevibile

un'istanza di misure provvisionali presentata da AA1 contestualmente

all'appello adesivo.

Considerandi

in diritto: 1. Litigiosi rimangono, in appello, il contributo di mantenimento per

la moglie, l'“indennità adeguata” giusta l'art. 124 CC e alcuni aspetti legati

alla liquidazione del regime dei beni. Lo scioglimento della matrimonio e

l'assegnazione della Opel “Combo Tour” non sono più contestati, di modo che al

riguardo la sentenza del Pretore ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv.

1.

CC; Fankhauser in: Schwenzer,

Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 9 ad art. 148 CC).

I. Sull'appello

principale

2.

Lo

scioglimento del regime dei beni va trattato prima delle controversie sui

contributi di mantenimento (alla stessa stregua delle questioni legate al

riparto delle prestazioni d'uscita in materia di cassa pensione: SJ 124/2002 I

pag. 539 consid. 3 = FamPra.ch 2002 pag. 563 consid. 3). Ora, quando vige tra i

coniugi – come in concreto – la separazione dei beni (doc. H), non vi è alcun regime

da sciogliere, ma ciò non toglie che al momento del divorzio vadano liquidati

tutti i rapporti di dare e avere tra le parti (Hausheer in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione,

n. 2 ad art. 251 CC; I CCA, sentenza inc. 11.2001.134 del 6 novembre 2003,

consid. 2). Nella fattispecie il Pretore ha accertato che il marito ha

stipulato due assicurazioni sulla vita e che la moglie è beneficiaria per il

40% di esse, sicché ha riconosciuto a quest'ultima il diritto al 40% dei

rispettivi capitali. L'appellante obietta che attuali beneficiari delle

assicurazioni sono i figli e che la moglie ha già ottenuto l'immobile di __________

praticamente libero da ipoteche. Vigendo tra i coniugi la separazione dei beni,

essa non ha diritto ad altro, tanto meno a beni propri di lui. A suo parere,

inoltre, l'attribuzione delle polizze alla moglie in base al valore nominale

(senza considerare il valore effettivo) è insostenibile, poiché lo obbliga ad

assumere l'intera copertura del rischio, con pagamento degli interessi, fino

alla scadenza dei contratti.

a) Dal

fascicolo “richiami” risulta che il marito è titolare di tre assicurazioni

sulla vita. La prima (polizza n. 7.187.325 della “__________” con inizio il 12

giugno 1990 e scadenza il 12 giugno 2009) prevede il pagamento di fr. 100 000.– in caso di

decesso e di fr. 30 000.– annui in caso di invalidità; beneficiaria in caso di decesso è

la moglie. I diritti derivanti da tale polizza sono stati dati in pegno per garantire

un mutuo ipotecario di fr. 220 000.– ottenuto dal __________ di __________ (doc. 3 nel fascicolo

“documenti convenuta II”). La seconda polizza (n. 1.295.198 della medesima

compagnia con inizio il 1° giugno 1990 e durata di 18 anni) prevede, in caso di

sopravvivenza alla scadenza, il pagamento di fr. 40 000.– (doc. 3 nel fascicolo

“documenti convenuta I”). Anche in tal caso beneficiaria in caso di decesso è

la moglie. La terza polizza (n. 7.225.014 della “Zurigo” con inizio il 13

luglio 1994 e scadenza il 12 luglio 2004) dispone il pagamento di fr. 257 533.– oltre alle

eccedenze in caso di sopravvivenza alla scadenza o in caso di decesso.

Quest'ultima assicurazione è stata finanziata con un premio unico di fr. 200 000.– e

beneficiaria, in caso di decesso, è in primo luogo la moglie (doc. 4 nel fascicolo

“documenti convenuta I”). Nel corso del proprio interrogatorio formale il

convenuto ha dichiarato che beneficiari sono la moglie per il 40% e i figli in

parti uguali (udienza del 20 giugno 2001, risposta n. 8). Nell'appello egli

precisa di avere modificato tale clausola, escludendo la moglie (memoriale,

pag. 9 ad 6).

b) La

stipulazione dei tre contratti, effettuatasi dopo che i coniugi avevano

adottato il regime della separazione dei beni (nel dicembre del 1987: doc. H),

è avvenuta con mezzi propri del marito. Le polizze rimangono così pertinenza di

lui. La situazione non sarebbe diversa, del resto, nella partecipazione agli

acquisti. Trattandosi di assicurazioni private sulla vita, infatti, l'art. 197

cpv. 2 n. 2 CC riguardante le prestazioni di istituti di previdenza a favore

del personale, di assicurazioni sociali e di previdenza sociale – considerate

acquisti di un coniuge – non si applica, sicché la determinazione della massa

di appartenenza segue i principi della surrogazione patrimoniale (Hausheer in: Basler Kommentar, ZGB I,

2ª edizione, n. 22 ad art. 197; Deschenuax/Steinauer/Baddeley,

Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 486, pag. 1116; Hausheer/Reusser/Geiser in:

Berner Kommentar, edizione 1992, n. 70 segg. ad art. 197 CC). Non

rientrano, per converso, nella liqui­dazione del regime matrimoniale le polizze

di cui il contraente non può più disporre, ad esempio per avvenuta cessione a

terzi o in seguito alla firma di una clausola beneficiaria irrevocabile (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., 79

ad art. 197 CC).

c) Contrariamente

a quanto reputa il Pretore, nella fattispe­cie solo la polizza “del rischio

morte” n. __________ è stata costituita in pegno sul debito ipotecario gravante

l'immobile di __________ (doc. 3 nel fascicolo “documenti convenuto II”), oltre

che essere stata data in garanzia per un credito in conto corrente di fr. 20 000.– (doc. 10 nel

fascicolo “documenti convenuto II”). Per quel che è delle altre polizze,

l'eventuale modifica della clausola beneficiaria poco giova. L'art. 77 cpv. 1

LCA (RU 221.229.1) stabilisce che anche quando un terzo sia stato designato

quale beneficiario di un'assicurazione del­le persone, lo stipulante può

disporre liberamente del diritto derivante dall'assicurazione. Il diritto di

revoca del beneficio cessa solo quando lo stipulante abbia rinunciato a tale

revoca con la propria firma nella polizza e abbia consegnato quest'ultima al

beneficiario (art. 77 cpv. 2 LCA). Fino al verificarsi dell'evento assicurato,

lo stipulante può quindi disporre liberamente dei diritti derivanti

dall'assicurazione: li può cedere, mettere in pegno o può designare un altro

beneficiario (Kung in:

Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, Basilea 2001, n. 1 ad art. 77; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht,

3ª edizione, pag. 452 seg.). Si aggiunga che una clausola non irrevocabile in

favore del coniuge decade al momento del divorzio, salvo la manifesta contraria

volontà dello stipulante (art. 120 cpv. 2 CC; cfr. DTF 122 III 313 sull'art.

154.

cpv. 2 vCC).

d) Nel caso specifico non risulta – né l'appellata asserisce – che

siano state stipulate clausole irrevocabili. Ciò posto, se la liquidazione del

regime dei beni interviene prima dell'evento assicurato, i diritti derivanti

dalla polizza sono attribuiti alla massa patrimoniale dello stipulante che ha

pagato i premi. La designazione di un eventuale terzo beneficiario è senza rilievo

(Baddeley, L'assurance-vie en

rapport avec le régime matrimonial et le droit successoral, in: SJ 122/2000

pag. 535 seg.). In concreto il marito non ha mai rinunciato al suo diritto di

revoca, tant'è che le polizze (salvo quella messa a pegno, rispettivamente in

garanzia) sono in suo possesso. L'appellante, da parte sua, non sostiene di

avere contribuito al paga­mento dei premi. Mal si intravede dunque come essa

potrebbe vantare diritti alla scadenza dei contratti. Certo, essa pretende che

le assicurazioni sono state stipulate per il rimborso del debito gravante la

particella n. 232 RFD di __________ (a lei donato) e per la manutenzione

dell'immobile. Ora, che le assicurazioni sulla vita siano state contratte per garantire

sussidiariamente il debito ipotecario è possibile (verbali, pag. 15), ma ciò

ancora non significa che l'attrice abbia diritto di vedersi riconoscere un

determinato capitale alla scadenza delle polizze. In esito al divorzio il

convenuto si è assunto – come detto – il pagamento vita natural durante

dell'intero onere ipotecario. Né dal contratto di donazione del 23 dicembre

1987.

(doc. G) né da quello di separazione dei beni, di medesima data (doc. H),

risulta che egli si sia impegnato ad azzerare il carico ipotecario o a

partecipare alle spese di manutenzione dell'immobile. Su questo punto l'appello

si rivela dunque fondato.

3.

Accertato

che nella fattispecie era ormai intervenuto un caso di previdenza (il marito

essendo al beneficio di rendite AI e della cassa pensione), il Pretore ha

obbligato l'appellante a versare alla moglie un'“indennità adeguata” (art. 124

CC) fr. 187 104.–, pari alla metà della prestazione previdenziale da lui

accumulata in costanza di matrimonio fino al verificarsi dell'evento. D'altro

lato il primo giudice ha escluso che alla moglie, cinquantaseienne e senza

formazione professionale, possa imporsi l'esercizio di un'attività lucrativa.

Ciò premesso, egli ha accertato il reddito del marito in fr. 7914.– mensili

(rendita di cassa pensione fr. 3970.–, rendita AI senza quella completiva per

il coniuge fr. 1030.–, rendita d'invalidità versata dalla “__________” fr.

1250.

–, reddi­to della sostanza fr. 1664.–) e il fabbisogno minimo in fr.

3275.

– mensili (minimo esistenzia­le del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione

fr. 980.–, premio della cassa malati fr. 395.–, imposte stimate fr. 800.–). Il

fabbisogno minimo della moglie è stato calcolato in fr. 1939.95 mensili,

corrispondente a quanto accertato in sede provvisionale (minimo esistenziale

del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 406.50,

assicurazione degli stabili fr. 47.35, spese di riscaldamento fr. 164.55, tassa

rifiuti fr. 15.–, contributo arginatura fr. 6.55, imposte stimate fr. 200.–).

Le esigenze previdenziali della moglie risultando coperte dall'“indennità

adeguata” di fr. 187 104.– e dal 40% dei capitali assicurativi della “__________”, il

Pretore ha reputato equo fissare un contributo alimen­tare di fr. 2800.–

mensili vita natural durante, ridotto in seguito dell'ammontare che la moglie

avrebbe percepito a titolo di rendita dall'AVS.

a) L'appellante

non contesta l'ammontare dell'“indennità adeguata” né quello del contributo di

mantenimento, di cui si limita a chiedere la soppressione pura e semplice dopo

il pensionamento della moglie con l'argomento che la sua offerta illimitata nel

tempo era condizionata al fatto che la moglie non ricevesse alcuna indennità

giusta l'art. 124 CC. In subordine, nel caso in cui fosse confermato il

contributo di fr. 2800.– mensili, egli chiede che sia soppressa appunto

l'“indennità adeguata”. Se non che, contrariamente a quanto egli sembra credere,

il riparto della previdenza professionale o – dandosene gli estremi – lo stanziamento

di un'indennità adeguata giusta l'art. 124 CC non dipende dall'ottenimento di

un contributo alimentare. Anzi, se mai è vero il contrario (art. 125 cpv. 2 n.

8.

CC; FF 1996 I pag. 109 n. 233.41). Ora, se un coniuge o ambedue i coniugi

sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e non è sopraggiunto

alcun caso d'assicurazione, ognuno di essi ha diritto alla metà della prestazione

d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le

disposizioni della legge federale sul libero passaggio (art. 122 cpv. 1 CC). Se

– come in concreto – un caso di previdenza è già intervenuto, la sud­divisione

di even­tuali prestazioni d'uscita è disciplinata dall'art. 124 CC. In concreto

nemmeno l'appellante assevera che il riparto del­le prestazioni sarebbe

ingiustificato (nel senso dell'art. 123

cpv.

2.

CC), sicché l'attrice ha diritto a un'“indennità adeguata” secondo l'art. 124

cpv. 1 CC. E questa, come si è appena detto, non dipende dal contributo di

mantenimento.

b) Quanto

ai criteri per l'erogazione di un contributo alimentare (art. 125 cpv. 1 CC),

essi sono già stati riassunti dal Pretore. Giovi solo rammentare che, dandosi

un matrimonio di lunga durata, in linea di principio entrambi i coniugi hanno

il diritto di conservare dopo il divorzio il tenore di vita avuto durante

la

comunione domestica (sentenze del Tribunale federale 5C.111/2001 del 29 giugno

2001, consid. 2c, e 5C.205/2001 del 29 ottobre 2001, consid. 4c). Nel caso

specifico la vita in comune è durata 27 anni, ciò che connota indubbia­mente un

matrimonio di lunga durata (Gloor/Spycher

in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 25 ad art. 125 CC; Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht,

Basilea 2000, n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti). Le parti hanno quindi il

diritto di man­te­nere – per principio – il livello di vita preceden­te, il qua­le

comprende (come l'art. 125 cpv. 1 CC sottolinea) un'“adeguata previden­za per

la vecchiaia”. Il contributo dell'art. 125 CC è di regola limitato nel tempo, a

meno che il beneficiario non possa recuperare la propria indipendenza economica

(Hausheer/Spycher, Unterhalt

nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband, Berna 2001, pag. 100 n. 05.163). Tale è il

caso qualora, dopo il divorzio, il beneficiario non sia in grado di costituirsi

una debita previdenza professionale a causa della sua limitata capacità

lucrativa, o per le cure dovute ai figli, o per le sue condizioni di salute o

per l'età (Gloor/Spycher, op.

cit., n. 4 ad art. 125 CC con rimandi).

c) In

concreto il Pretore non ha accertato il tenore di vita avuto dai coniugi durante

la comunione domestica. Si è limitato a fissare in favore della moglie un contributo

alimentare di fr. 2800.– mensili una volta accertato che il fabbisogno minimo

di lei, dopo la fine della vita in comune, ascende a fr. 1939.95 mensili. Sull'ammontare

di fr. 2800.– mensili si potrà opinare, ma come si è visto l'appellante non

muove censure al riguardo. E in materia di contributi alimentari fra coniugi

non vige il principio inquisitorio (FamPra.ch 2/2001 pag. 129 consid. 2 con richiami;

Cocchi/Trezzini, CPC massimato e

commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419b). Non spetta pertanto a

questa Camera indagare d'ufficio. La questione è ancora di sapere se – come

l'appellante afferma – il contributo alimen­tare vada soppresso al

pensionamento della beneficiaria.

4.

Per

quanto riguarda la situazione dell'attrice al momento del pensionamento ordinario

(l'8 maggio 2011: art. 21 cpv. 1 lett. b. e cpv. 2 LAVS), oltre alla rendita

AVS mensili essa disporrà del capitale versato dal convenuto quale “equa

indennità”. Essa è proprietaria inoltre di un immobile, il cui aggravio

ipotecario va a carico del convenuto. Ora, se prima del pensionamento un coniuge

divorziato non è tenuto – di norma – a intaccare la sua sostanza per sovvenire

a se stesso qualora l'altro coniuge sia in grado di versargli un contributo

alimentare senza erodere la propria (Schwenzer,

op. cit., n. 22 ad art. 125 CC con richiamo), dopo il pensionamento le cose

cambiano, nel senso che il coniuge creditore può anche essere tenuto a

consumare i propri averi (Hausheer/Spycher,

op. cit., pag. 89 n. 05.140). In concreto non si può pretendere che per

sopperire a se medesima dopo il pensionamento l'attrice appigioni la casa

d'abitazione. Si può ragionevolmente esigere però che essa adoperi parte del

capitale ricevuto in virtù dell'art. 124 CC, versatole per di più a fini previdenziali

(DTF 129 III 9 consid. 3.1.2). Rimane da determinare in che misura.

a) Il

primo punto da definire è il presumibile ammontare del capitale nel 2011,

quando l'interessata maturerà il diritto alla pensione. Fino al 2001 questa Camera

si dipartiva, per determinare i redditi da capitale, da un tasso medio presunto

del 3½% (sentenze del 16 aprile 1997 in re C., consid. 2; del 20 maggio 1997 in

re P., consid. 7c; del 5 gennaio 1998 in re B., consid. 5b; del 12 gennaio 1998

in re M., consid. 4). Nel 2001, viste le altalenanti proiezioni congiunturali,

tale valutazione è stata prudentemente ricondotta al 3% (sentenze del 18 luglio

2001.

in re L., consid. 3d; del 28 dicembre 2001 in re D., consid. 6; del 10

aprile 2002 in re P., consid. 15; del 5 luglio 2002 in re A., consid. 10; del 6

novembre 2003 in re B., consid. 4g). Il Tribunale federale ha poi avuto modo di

confermare che il tasso medio del 3% è conforme al diritto federale, anche

l'interesse minimo sugli averi di vecchiaia giusta l'art. 12 OPP 2 essendo

stato ridotto, il 1° gennaio 2003, dal 4 al 3¼% (DTF 129 III 481, consid. 4.3

non pubblicato). Sta di fatto che, dal 1° gennaio 2004, il Consiglio federale

ha ulteriormente ridotto l'interesse minimo sugli averi di vecchiaia giusta

l'art. 12 OPP dal 3¼ al 2¼% (RU 2003 pag. 3523). Dopo il 1° gennaio 2004 non vi

è quindi ragione per presumere un rendimento di capitali a risparmio superiore

al 2% (v. anche sentenza 11.2002.63 del 3 agosto 2004 consid. 5c). Ne segue che

al momento del pensionamento dell'attrice il capitale ammonterà a fr. 215 923.– (187 104.– x 1.148686:

v. Schaetzle/Weber, Manuel de

capitalistion, Zurigo 2001, pag. 334 con rinvio alla tavola di n. 47).

b) Nelle

condizioni appena descritte, anche prelevando fr. 700.– mensili da tale sostanza,

l'interessata ha risorse sufficienti (e anche un modesto margine, visto che il

capitale produce interessi) per un lasso di almeno venticinque anni, ciò che corrisponde

approssimativamente all'aspettativa di vita di una donna di 64 anni (25.36: Stauffer/Schätzle, Barwerttafeln, 5ª edizione, Zurigo 2001, pag. 448, tavola 42). Ne

discende che, per vedersi garantire il suo “debito mantenimento” (di fr. 2800.–

mensili) con un prelievo mensile di fr. 700.–, al momento del pensionamento

l'attrice abbisognerà ancora di fr. 2100.– mensili. Dopo l'8 maggio 2011 il

contributo in favore di lei va fissato perciò in tale cifra, fermo restando che

dall'importo andrà dedotta altresì la futura rendita AVS.

c) Il

diritto di conservare il livello di vita prima della separazione spetta – di

tutta evidenza – non solo all'attrice, ma anche al convenuto, cui deve essere

garantito un tenore di vita analogo a quello del coniuge beneficiario del

contributo e, in ogni modo, il fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2 con

richiami di giurisprudenza). Con un reddito di fr. 6664.– mensili (fr. 3970.–

dalla cassa pensione, fr. 1030.– dalla rendita AI, fr. 1664.– dalla sostanza) e

un fabbisogno minimo di fr. 3675.– (fr. 3275.– + gli interessi ipotecari dovuti

per l'immobile a __________, di fr. 400.–), una volta versato all'attrice il

contributo alimentare di fr. 2100.– l'interessato disporrà ancora di un margine

di fr. 2989.– mensili (senza considerare la rendita dalla “__________”, che

verosimilmente decadrà nel 2008). Ne segue che anche dopo il versamento del

contributo alimentare di fr. 2100.– mensili, egli si vedrà garantito il suo

“debito mantenimento”, a maggior ragione ove si pensi che dal contributo andrà

ancora dedotta la rendita AVS percepita dall'attrice.

II. Sull'appello

adesivo

5.

L'attrice

chiede che il marito sia obbligato a consegnarle la polizza n. 7.187.325 (recte:

7.225

), obbligando la “__________” a riconoscerla come unica beneficiaria,

in modo da rimborsare i debiti ipotecari gravanti la particella n. 232 RFD di __________.

Essa postula inoltre la consegna della polizza n. __________, sempre con

obbligo per l'assicurazione (“__________) di riconoscerla come beneficiaria unica,

in modo da eseguire la manutenzione ordinaria dell'immobile. Se non che, l'attrice

non ha mai preteso la consegna delle polizze, né di essere riconosciuta quale

unica beneficiaria delle stesse. Nella petizione e nel memoriale conclusivo

essa rivendicava il valore di riscatto della polizza n. __________ e chiedeva

di “dare atto” che il valore di riscatto della polizza n. __________ sarebbe

servito al rimborso degli oneri ipotecari gravanti la particella n. 232 RFD. Le

domande formulate in appello sono dunque nuove. Ora, nuove conclusioni sono

ammissibili in appello (art. 423b cpv. 2 CPC, che rinvia all'art. 138

cpv. 1 CC) solo ove siano fondate su fatti o mezzi di prova nuovi (si veda

l'art. 423a

cpv. 1

CPC). Tale non è il caso nella fattispecie. Sia come sia, sulla destinazione

dei valori di riscatto delle polizze già si è detto (sopra, consid. 2), di modo

che al riguardo l'appello sarebbe destinato all'insuccesso. Si aggiunga che,

per quel che attiene alla polizza n. 7.225.014, la questione risulta ormai

priva d'oggetto (il contratto è scaduto nel luglio del 2004), tanto più che il

convenuto si è impegnato ancora in questa sede a ridurre il debito ipotecario

di circa fr. 95 000.– (osservazioni all'appello adesivo, pag. 4 nel mezzo).

6.

L'appellante

rivendica un contributo di mantenimento di fr. 3000.– mensili fino al maggio

del 2008, sostenendo che vedendosi consegnare le polizze assicurazione sulla

vita stipulate dal convenuto, essa dovrebbe pagare il premio mensile di fr.

200.

–. Si è appena spiegato però che le polizze restano al convenuto. Anche al

proposito l'appello è dunque privo d'oggetto.

7.

La

richiesta di provvigione ad litem presentata dall'attrice non può essere

accolta. A parte il fatto che la domanda è indeterminata, una provvigione di

causa è destinata per sua natura – e così già nel vecchio diritto del divorzio

(Bühler/Spühler in: Berner

Kommentar, 3ª edizione, n. 287 ad art. 145 vCC) – a coprire spese future, non a

rimunerare prestazioni già eseguite (come la stesura del ricorso) o a rimediare

a esborsi già affrontati. L'appellante adesiva non sostiene che nel caso

specifico soccorrano eccezioni a tale principio. Dopo l'introduzione del suo

ricorso, del resto, nessun atto processuale si è più reso necessario da parte

del suo patrocinatore.

III. Sulle

spese e le ripetibili

8.

Gli

oneri dell'appello principale seguono la reciproca soccomben­za (art. 148 cpv.

2.

CPC). Il marito vede accogliere la domanda relativa alla destinazione delle

assicurazioni sulla vita e, parzialmente, quella volta a ridurre il contributo

di mantenimento dopo il pensionamento dell'attrice. Egli soccombe invece sulla

soppressione dell'indennità adeguata giusta l'art. 124 CC. Tutto considerato,

si giustifica perciò di porre a suo carico un terzo degli oneri. Il rimanente

due terzi va addebitato alla controparte, con obbligo di versare all'appellante

un'indennità per ripetibili ridotte. Quanto agli oneri dell'appello adesivo,

essi seguono la soccombenza della moglie, che rifonderà al marito un'equa

indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC).

L'esito

dell'attuale giudizio imporrebbe una modifica del riparto inerente agli oneri

di prima sede, data la maggior soccombenza dell'attrice. Il convenuto però non

ha appellato il dispositivo n. 5 sulla tassa di giustizia e le ripetibili, né

tale volontà emerge dai motivi del ricorso (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC).

L'indirizzo giurisprudenziale più recente è invero quello di attribuire

ripetibili d'ufficio a una parte vittoriosa debitamente patrocinata, salvo

tacita rinuncia (Cocchi/Trezzini,

CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 150 CPC), ciò che vale

anche in appello (I CCA, sentenza inc. 11.2000.74/II del 1° marzo 2001,

consid. 10). Ma un conto è attribuire ripetibili d'ufficio e un altro è riformare

il dispositivo di una sentenza, il che presuppone almeno un'implicita richiesta

di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC combinato con il cpv. 5). La quale in

concreto fa manifesto difetto. Il dispositivo del Pretore può dunque rimanere

invariato.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è

parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2.2 della sentenza impugnata

è annullato e il dispositivo n. 4 è così riformato:

4.AA1è

tenuto a versare a AP1, a titolo di contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1

CC), i seguenti importi mensili anticipati:

fr.

2800.– fino al pensionamento ordinario di lei;

fr.

2100.– dopo di allora, previa deduzione della rendita AVS cui essa avrà

diritto.

AP1 è tenuto a pagare direttamente,

vita natural durante, gli oneri ipotecari della casa di __________, particella

n. 232 RFD, di proprietà AA1.

Per il resto l'appello è

respinto e la sentenza impugnata è confer­mata.

II. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 950.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

1000.–

da

anticipare dall'appellante principale, sono posti per un terzo a carico di AP1

e per due terzi a carico di AA1, la quale rifonderà alla controparte

fr. 1800.– per ripetibili ridotte.

III. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è respinto.

IV. La

domanda di provvigione ad litem è irricevibile.

V. Gli

oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 500.–

sono

posti a carico dell'appellante adesiva, che rifonderà alla controparte fr.

1200.– per ripetibili.

VI. Intimazione

a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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