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Decisione

11.2003.117

Successione internazionale: ultimo domicilio del defunto

8 novembre 2004Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2003.94

(devoluzione dell'eredità: provvedimenti assicurativi) della Pretura della

giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 6 maggio 2003 da

AO 1

AO 2 , ed

AO 3

(patrocinati dall RA 2)

per ottenere l'apposizione dei sigilli e la

confezione di un inventario nella successione fu B, nata (1923–2003), provvedimenti ora avversati da

AP 1

(patrocinato dall' RA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 10 settembre 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il

29 agosto 2003 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ nata __________ (1923), vedova, attinente di __________,

è deceduta a __________ (__________) il 20 marzo 2003, senza lasciare

discendenti. Domiciliata a __________ dal 1° aprile 1997, il 29 ottobre 2000

essa aveva notificato all'autorità comunale la sua partenza per il __________ o,

dove aveva ottenuto un permesso di soggiorno temporaneo. Con testamento

olografo del 14 settembre 1997 __________ aveva istituto suoi eredi, in

particolare, AO 1, AO 2, AO 3 e AP 1, designando __________ e __________ in

qualità di esecutori testamentari. Con testamento olografo del 25 giugno 1998

essa aveva poi designato suo unico erede AP 1g e aveva disposto legati in

favore di svariate persone. In un terzo testamento olografo del 28 luglio 1998

infine, dopo avere elargito determinati legati in favore – tra altri – di AO 1,

AO 2, AO 3 e AP 1, essa ha designato quest'ultimo suo erede universale sulla

rimanenza, confermando gli esecutori testamentari predetti.

B. Con istanza del 6 settembre 2003 AO 1, AO 2 ed AO 3 si sono

rivolti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città perché ordinasse la

confezione di un inventario dell'eredità e confermasse l'apposizione dei

sigilli posti dalle autorità fiscali agli appartamenti della defunta (Condominio

“__________a” a __________: proprietà per piani n.11 706 e 11 709 della

particella n. 779 RFD). Nel frattempo, il 5 maggio 2003, il Comune di __________

ha chiesto al Pretore la nomina di un amministratore della successione (inc.

DI.2003.97). Il 7 maggio 2003 il notaio __________ di __________ ha poi

comunicato al Pretore di possedere i tre testamenti, chiedendogli di accertare

preliminarmente la sua competenza per territorio in vista della relativa

pubblicazione. Statuendo il 29 agosto 2003 sull'istanza di AO 1, AO 2 ed AO 3,

il Pretore ha ordinato l'apposizione dei sigilli alle due proprietà per piani,

la confezione di un inventario dell'eredità a cura del notaio __________ e

l'amministrazione dell'eredità per il tramite del dott. __________, invitando

il notaio __________ a pubblicare i testamenti.

C. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello

del 10 settembre 2003 nel quale chiede – previa concessione dell'effetto

sospensivo – di annullare i provvedimenti in questione per difetto di

competenza. Con decreto del 19 settembre 2003 il presidente di questa Camera ha

conferito all'appello effetto sospensivo limitatamente ai dispositivi sulla

confezione dell'inventario e sulla pubblicazione dei testamenti. Nelle loro

osservazioni all'appello del 29 settembre 2003 AO 1, AO 2 ed AO 3 propongono di

respingere il ricorso e di confermare la sentenza impugnata.

Considerandi

in diritto: 1. I

provvedimenti assicurativi per la devoluzione dell'eredità (art. 551 a 555 CC)

sono emanati, nel Cantone Ticino, dal Pretore con la procedura di camera di

consiglio non contenziosa (art. 2 cpv. 2 n. 9 e art. 3 LAC). Il giudice non è

tenuto a indire un'udienza (art. 360 CPC). Dato nondimeno che la procedura è

retta dal principio inquisitorio (Cocchi/Trezzini,

CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 360 CPC), egli può –

ravvisandone l'opportunità – assumere informa­zioni e provocare spiegazioni da

terzi (art. 360 cpv. 2 CPC). La sua decisione è impugnabile entro 10 giorni

(art. 370 CPC) da ogni interessato (Rep. 1995 pag. 162 consid. 3 con richiami).

Tempestivo, nel caso in esame, l'appello è dunque ricevibile.

2.

I

documenti nuovi allegati all'appello sono ricevibili in virtù del principio

inquisitorio che disciplina la procedura sommaria non contenziosa, tanto più

che in concreto l'appellante non è stato sentito dal Pretore, il quale non ha

indetto alcun contraddittorio. L'appellante non ha avuto quindi la possibilità

di offrire mezzi di prova (Rep. 1997 pag. 136; I CCA, sentenza 11.2000.3 del 22

gennaio 2000 consid. 3). Sui documenti nuovi, per altro, le controparti hanno

avuto modo di esprimersi.

3.

Gli

istanti hanno postulato provvedimenti assicurativi a tutela della successione lasciata

da una cittadina svizzera, il cui ultimo domicilio è controverso. Le misure necessarie

a salvaguardia della devoluzione ereditaria sono ordinate, in Svizzera, dall'autorità

competente all'ultimo domicilio del defunto (art. 551 cpv. 1 CC; Karrer in: Basler Kommentar, ZGB II, 2a

edizione, n. 6 alle note preliminari degli art. 551–559), come conferma dal 1°

gennaio 2001 l'art. 18 cpv. 2 prima frase LForo. La cittadinanza del defunto

non è di rilievo: se l'ultimo domicilio si trovava in Svizzera, tutti i

“provvedimenti assicurativi” disposti dagli art. 551 a 559 CC rientrano nella

competenza per territorio dell'autorità svizzera (art. 86 cpv. 1 LDIP: Karrer, op. cit., n. 14 alle note

preliminari degli art. 551–559 CC). Se, per contro, l'ultimo domicilio si trovava

all'estero, l'autorità svizzera del luogo di origine è competente solo se

l'autorità estera non si occupa della successione (art. 87 cpv. 1 LDIP).

Tutt'al più, ove l'ereditando con ultimo domicilio all'estero lasci beni in

Svizzera, le autorità svizzere del luogo di situazione ordinano i necessari

provvedimenti d'urgenza a loro tutela (art. 89 LDIP). Per il resto non

sussistono trattati internazionali – tanto meno con il __________ – che

deroghino nei rapporti con Stati esteri alle norme federali appena citate sulla

competenza per territorio (art. 1 cpv. 2 LDIP).

4.

L'appellante

sostiene che nel caso in esame l'ultimo domicilio dell'ereditanda era a __________.

Ora, l'onere di provare che il domicilio della defunta si trovava a __________

incombeva agli istanti, senza riguardo al fatto che la causa implichi questioni

di diritto internazionale (Schnyder

in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR, Basilea 1996, nota 9 ad

art. 2 LDIP). Il problema è di sapere pertanto se gli istanti abbiano recato

tale dimostrazione.

a) Nelle

fattispecie con risvolti internazionali, secondo l'art. 20 cpv. 1 lett. a LDIP

(cui rinvia l'art. 86 LDIP), una persona fisica ha il domicilio nello Stato

dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Sebbene le norme del

Codice civile non siano direttamente applicabili (art. 20 cpv. 2 LDIP), la

nozione di domicilio è correlata ai criteri degli art. 23 segg. CC (sentenza

del Tribunale federale 5C.171/2001 del 19 marzo 2002 consid. 3c,

pubblicata in SJ 2002 pag. 368; Keller/Kren/Kostkiewicz

in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a edizione, n. 16 ad art. 20).

Anche sul piano internazionale, di conseguenza, per “ultimo

domicilio” si intende il luogo dove la persona dimorava con l'intenzione di

stabilirsi durevolmen­te o dove si situava il centro dei suoi interessi (DTF

120.

III 8 consid. 2a, 119 II 65 consid. 2b/bb con richiami). Un domicilio

svizzero può dunque non essere dato sotto il profilo del diritto

amministrativo, per la polizia degli stranieri, ed essere dato invece a norma

delle legge federale sul diritto internazionale privato. Per converso, un

domicilio fiscale in Svizzera non comporta necessariamente un domicilio nel

senso della legge sul diritto internazionale privato (FF 1983 I pag. 293 n.

215.

; Dutoit, Commentaire de la

loi fédérale du 18 décembre 1987, 3a edizione, n. 2 ad art. 20 LDIP

con riferimenti).

b) Ciò

premesso, affinché una persona abbia domicilio in un determinato luogo occorrono

due condizioni cumulative: l'effettiva residenza in quel luogo, che dev'essere

di una certa durata (Staehelin

in: Basler Kommentar, 2a edizione, n. 8 ad art. 23 CC), e

l'intenzione di stabilirsi in quel luogo durevolmente. In altri termini, il

domicilio non dipende solo dalla volontà soggettiva di una persona, ma anche da

circostanze oggettive riconoscibili per i terzi (DTF 127 V 238 consid. 1; 120 III 8 consid. 2a; Keller/Kren/Kostkiewicz,

op. cit., n. 21 ad art. 20). Si considera “domicilio”

il luogo ove una persona mostra, mediante il proprio comportamento (e non solo

mediante la propria intenzione), di avere fissato il centro delle sue relazioni

personali, sociali e professionali, come pure dei suoi interessi (DTF 125 III

102.

consid.3; Riemer,

Personenrecht des ZGB, Berna 1995, pag. 87 nota 184; v. anche Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des

Personenrechts, 4a edizione, pag. 106).

5.

Nella sentenza impugnata il Pretore ha esaminato con quale Stato

la defunta avesse il legame più stretto e in quale Paese essa si fosse meglio

integrata per rapporto all'insieme delle sue relazioni di vita. Egli ha

ricordato così che __________ r, dopo essere stata domiciliata dal 1957 in

varie località del __________, da ultimo a __________o, ha notificato il 29 ottobre

2000.

al controllo degli abitanti di quel Comune la sua partenza alla volta di __________.

Il Pretore ha accertato nondimeno la propria competenza per territorio,

rilevando che la defunta era rimasta proprietaria dei due noti appartamenti di __________,

oltre a un patrimonio mobiliare a __________, che aveva designato due cittadini

svizzeri in qualità di esecutori testamentari, aveva soggiornato a __________

72.

giorni (su 110) fra il 24 luglio e il 10 novembre 2001, 158 (su 225) fra il

23.

marzo e il 2 novembre 2002 e 84 (su 118) dal 3 novembre al 28 febbraio 2003

e infine perché il consumo di elettricità riferito alle proprietà di __________

era sì calato fra il settembre del 2000 e il marzo del 2001, ma in seguito era

nuovamente aumentato per poi rimanere invariato. In simili circostanze il

Pretore ha escluso che dalla fine del 2000 al marzo del 2003 __________ fosse

divenuta per l'ereditanda “il fulcro della sua vita”. Quanto alle misure a

tutela della devoluzione dell'eredità, il Pretore ha confermato i sigilli

apposti dall'autorità fiscale, ha ordinato la confezione di un inventario

assicurativo e ha nominato uno degli esecutori testamentari quale

amministratore della successione, invitando – come detto – il notaio

depositario dei testamenti a procedere alla relativa pubblicazione.

6.

L'appellante

sostiene che l'ultimo domicilio dell'ereditanda era a __________o, dove essa si

era trasferita già all'inizio del 2000, decidendo nell'ottobre di stabilirvisi

durevolmente e annunciandosi così partente da __________. A suo parere tale intenzione

si desume dal fatto che all'età dell'interessata un trasferimento all'estero poteva

solo essere effettivo, che le autorità __________– notoriamente severe – avevano

rilasciato un regolare permesso di soggiorno, che le autorità giudiziarie del __________

hanno accertato la loro competenza per territorio, che a __________ l'ereditanda

era stata ricoverata in ospedale e curata da un medico di fiducia, che essa

aveva dichiarato a un'amica di voler acquistare un appartamento proprio a __________,

che la cassa di compensazione AVS/AI aveva formalmente preso atto del

trasferimento nel __________ e, infine, che il decesso è avvenuto nella vicina __________.

7.

Occorre pertanto esaminare se, con gli elementi messi a disposizione

dalle parti, il Pretore ha correttamente concluso per l'esistenza di un

domicilio nella sua giurisdizione.

a) In concreto è chiaro che __________, annunciando all'ufficio

controllo abitanti di __________ la partenza per __________ il 29 ottobre 2000,

non desiderava più – dal profilo amministrativo – essere domiciliata in quel

Comune. Dagli atti si evince del resto che già il 21 marzo 2000 il Consolato

generale di __________ con sede a __________ aveva comunicato all'interessata

il rilascio di un visa de longue durée, con invito a ritirarlo entro il

9.

giugno 2000. La richiedente ha poi ottenuto una carta di soggiorno rilasciata

dal __________, verosimilmente nel maggio del 2000, valevole fino al 21 maggio

2001.

Il capo della divisione della polizia amministrativa ha attestato, il 10

giugno 2003, che l'interessata si è stabilita nel __________ nel gennaio del

2000, risiedendovi abitualmente fino al giorno della morte, in base a una carte

de séjour de résident temporaire rilasciatale il 17 maggio 2002 e

valevole fino al 21 maggio 2003.

b) Che

l'ereditanda fosse iscritta nei registri amministrativi del __________ e che le

autorità __________ siano particolarmente rigorose nel rilasciare permessi di

soggiorno è possibile, ma ciò non basta – da sé solo – a comprovare un domicilio

giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. a LDIP. Come ha ricordato il Pretore, il deposito

di certificati o di documenti d'identità costituisce un serio indizio per

intravedere l'esistenza di un domicilio civile, ma rimane pur sempre un indizio

alla stregua delle attestazioni che rilascia la polizia degli stranieri,

l'autorità fiscale o un organismo delle assicurazioni sociali (DTF 120 III 7

consid. 2b; Keller/Kren

Kostkiewicz, op. cit. n. 23 ad art. 20 LDIP; Christen-Westenberg in:

Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, op. cit., Basilea 1996, n. 14

ad art. 20 LDIP). Lo stesso principio vale in caso di

indicazioni figuranti in documenti amministrativi, come licenze di circolazione

e di condurre, o figuranti in decisioni giudiziarie o pubblicazioni ufficiali

(DTF 96 II 161). Tale presunzione può essere sovvertita da altri elementi (DTF

125.

III 101 consid. 3 in fine).

c) Oltre

al permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità del __________, altri elementi

sembrano confortare la presunzione secondo cui __________ era diventata il

centro degli interessi dell'ereditanda. Ciò parrebbe emergerebbe dal fatto che

un medico del centro ospedaliero __________ e un altro specialista di __________

hanno prescritto all'interessata talune cure, il 21 novembre 2000, il 16 maggio

2001, il 1° giugno e 13 dicembre 2002, i farmaci essendo stati acquistati del

resto nel __________. In un'attestation sur l'honneur del 10 giugno 2003

__________, che aveva aiutato __________ a ottenere il permesso di soggiorno a __________,

ha dichiarato inoltre che costei era intenzionata ad acquistare un appartamento

a __________ e a vendere le sue proprietà di __________, che essa viaggiava

molto in compagnia dell'amico e confidente AP 1, con il quale a __________

trascorreva il suo tempo, e che quando non era in viaggio soggiornava a __________,

salvo un periodo durante il 2002, allorché per ragioni da salute era dovuta

tornare in Svizzera. Infine con lettera del 30 gennaio 2001 la cassa cantonale

di compensazione AVS/AI/IPG ha comunicato all'omologa cassa svizzera il

trasferimento all'estero dell'assicurata.

8.

Nelle

circostanze descritte sussiste pertanto la presunzione che il domicilio dell'ereditanda

fosse a __________. Occorre pertanto esaminare se gli istanti hanno recato

elementi idonei a sovvertire tale presunzione.

a)

Dal fascicolo processuale risulta, come ha accertato il Pretore, che

l'interessata (nata nel 1923), era domiciliata nel Cantone Ticino dal 1957,

prima a __________ (fino al 30 settembre 1995), poi a __________ (fino al 30

marzo 1997) e infine a __________ (fino al 29 ottobre 2000), donde essa si è

annunciata partente per __________, rimanendo nondimeno titolare delle

proprietà per piani n. 11 706 e 11 709 (Condominio “__________”). __________ r, comproprietaria

dell'albergo “__________” a __________, ha dichiarato che __________ era solita

prendere i pasti nel suo albergo, che durante la chiusura invernale dell'hotel

la cliente faceva capo all'albergo “__________”, sempre a __________,

alternando i soggiorni a __________ con numerosi viaggi all'estero (dichiarazione

del 13 giugno 2003 allegata al brevetto n. 652 del notaio __________).

Sulla

base delle fatture emesse dai citati esercizi pubblici si evince in effetti che

l'interessata ha consumato pasti all'albergo “__________” dal 24 luglio al 4 settembre

2001, dal 18 ottobre all'11 novembre 2001, dal 23 marzo al 13 maggio 2002 e dal

24.

luglio al 2 novembre 2002, dopo di che ha pranzato presso l'albergo “__________”

20.

volte nel novembre, 22 nel dicembre, tutto il mese di gennaio e 11 volte nel

mese di febbraio (v. anche doc. C). Ne discende che nell'anno precedente il

decesso, avvenuto il 20 marzo 2003, l'ereditanda ha soggiornato a __________

238.

giorni, ovvero quasi due terzi dell'anno. La sua presenza a __________

risulta inoltre dal consumo di elettricità riferito ai suoi appartamenti, che

dopo essersi attestato sui 142 kWh, tra il 21 settembre 2000 al 23 marzo 2001 è

aumentato a 313 kWh fino al 28 settembre 2001, 387 fino al 27 marzo 2002 e a

360.

fino al 27 settembre 2002 (v. anche doc. C). Si aggiunga che, stando ad __________

e, AP 1g, definito dalla defunta amico e confidente, tanto da rappresentare la

famiglia che avrebbe voluto, nelle occasioni in cui non poteva portarla in

viaggio con sé, l'accompagnava a __________ poiché per problemi di salute la

residenza in quel Comune era più comoda rispetto a quella di __________o

(dichiarazione del 10 giugno 2003).

b) Tenuto

conto dell'insieme delle circostanze, è possibile supporre che nel 2000 __________

fosse realmente intenzionata a stabilirsi a __________. Ed è anche possibile

che ciò sia avvenuto per qualche tempo, fino al 2001. Gli elementi testé

enunciati manifestano in modo oggettivo e riconoscibile a terzi, nondimeno, che

nel 2002 l'ereditanda ha trascorso in modo riconoscibile a terzi la maggior

parte del suo tempo a __________. Quel Comune era dunque tornato a essere il

centro della sua vita, con chiara prevalenza per rapporto a __________ (DTF 125

III 102 in alto con riferimenti). Certo, l'interessata era ultrasettantenne e

non aveva figli né familiari nel __________, non esercitava alcuna attività e

non risulta avere partecipato alla vita sociale del luogo. A dispetto dell'età,

tuttavia, essa viaggiava molto (dichiarazioni di __________, del 10 giugno

2003, e di __________ r, del 13 giugno 2003). E del resto essa non consta avere

instaurato alcun particolare rapporto personale o sociale nemmeno con __________,

le sue relazioni con il __________ rivelandosi anzi limitate – nella migliore

delle ipotesi – al 2000 e al 2001, dopo di che essa era sostanzialmente

rientrata a __________o per la maggior parte del suo tempo.

9.

L'appellante

ribadisce che gli elementi da lui addotti confermano la presunzione del

domicilio __________. In realtà essi non sono in grado di ripristinarla. Che

l'ereditanda fosse intenzionata ad acquistare un appartamento a __________o e a

vendere le sue proprietà di __________ è senz'altro possibile, ma sta di fatto

che, per quanto annunciatasi partente dal Comune nel 2000, nel 2003 essa non

aveva ancora né venduto né acquistato alcunché, limitandosi nel __________ a

conservare un alloggio in locazione. Tale circostanza può spiegarsi anche con

il fatto che – notoriamente – nel __________ la tassazione del reddito è particolarmente

favorevole per le persone fisiche facoltose com'era l'interessata (tassazione

1999/2000 nell'inc. DI.2003.97). Inoltre, si ripete, non consta che a __________

costei intrattenesse apprezzabili rapporti sociali o affettivi. Anzi,

l'appellante la riaccompagnava a __________ quando essa non poteva seguirlo nei

suoi viaggi (dichiarazione di __________, citata). Che l'anziana si sia rivolta

ad alcuni operatori sanitari di __________ dimostra bensì che allora

l'interessata soggiornava nel __________o, ma non denota un particolare legame

con __________, tanto meno ove si consideri che – come ha dichiarato __________

– per problemi di salute l'ereditanda aveva deciso di far capo a specialisti e

a strutture in Svizzera (dichiarazione del 10 giugno 2003). Il fatto infine che

la morte sia intervenuta in __________, __________ lungo l'autostrada A8, nel

Comune di __________ (__________), è puramente casuale.

In

questa sede l'appellante produce una serie di documenti dai quali risulta che,

dopo la richiesta di provvedimenti assicurativi introdotta davanti al Pretore

della gurisdizione di Locarno Città, anche le autorità giudiziarie __________

hanno cominciato a occuparsi della successione. Con decisione del 17 agosto

2003.

il vicepresidente del Tribunale di __________ ha ordinato infatti il deposito

del testamento olografo 28 luglio 1998 presso un notaio del __________ e con

ordinanza del 22 settembre 2002 il presidente del medesimo tribunale ha “envoyé

AP 1 en possession des biens de la succession feue __________, ce, en sa

qualité de légataire universel”. A parte il fatto però che quest'ultima ordinanza

non risulta essere definitiva né fondarsi su un accertamento previo del

domicilio effettivo, ciò non evince la competenza del giudice svizzero. Ogni

Stato determina la competenza delle proprie autorità e dei propri tribunali,

sicché il giudice svizzero esamina autonomamente la propria competenza per

territorio (art. 1 LDIP). Tutt'al più le decisioni emanate da tribunali del __________

potrebbero riconoscersi alle condizioni dell'art. 96 cpv. 1 lett. a LDIP, ma ciò

presupporrebbe – appunto – l'ultimo domicilio dell'ereditanda a __________,

questione controversa, sicché non gioverebbero alla tesi dell'appellante. Se ne

conclude che nel risultato l'opinione del Pretore circa la sua competenza per

territorio può essere condivisa. Quanto ai provvedimenti assicurativi adottati

per la devoluzione dell'eredità, essi non sono litigiosi.

10.

Gli oneri processuali del giudizio odierno, commisurati all'importanza

del litigio e all'impegno che la trattazione delle censure ha richiesto alla

Camera, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà

alle controparti, assistite da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

550.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 2500.–

complessivi per ripetibili.

3. Intimazione

a:

–;

– avv. Locarno.

Comunicazione

a:

– Pretura

della giurisdizione di Locarno Città;

–;

–;

–;

–;

– dott..

Terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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