11.2003.118
Appello privo d'interesse: stralcio della causa.
18 ottobre 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
11.2003.118
Data decisione, Autorità:
18.10.2005, ICCA
Titolo:
Appello privo d'interesse: stralcio della causa.
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
art. 351 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2003.118
Lugano
18 ottobre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 261/2001
(privazione della custodia parentale) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
CO 2,
e
CO 3, già in
(patrocinato dall'avv. )
alla
Commissione tutoria regionale 9, Torricella
riguardo al
figlio J__________ (1999);
giudicando ora sull'appello del 10
settembre 2003 presentato
da AP 2 e AP 1 contro la
decisione del 21 agosto 2003 con cui l'autorità di vigilanza ha confermato la
privazione della custodia parentale riguardante CO 2 e CO 3;
premesso
che con risoluzione dell'11 marzo 2003 la Commissione tutoria regionale 9 ha privato
CO 3 e CO 2 della custodia parentale sul figlio J__________ (1999), ha affidato
quest'ultimo a __________ e __________, ha istituito una curatela educativa in
favore del medesimo, ha designato in qualità di curatore __________ e ha disciplinato
il diritto di visita dei genitori al figlio;
constatato
che un ricorso presentato contro tale decisione da AP 2 e AP 1, nonni materni
di J__________, è stato respinto il 21 agosto 2003 dalla Sezione degli enti
locali, autorità di vigilanza sulle tutele;
osservato
che il 10 settembre 2003 AP 2 e AP 1 hanno introdotto appello contro la
decisione appena citata;
ricordato
che CO 3 è deceduto il 21 aprile 2004;
rammentato
Considerandi
che questa Camera ha indetto un dibattimento orale, tenutosi il 16 novembre
2004;
preso
atto che con risoluzione del 23 settembre 2005, passata in giudicato, la Commissione
tutoria regionale 9 ha ripristinato la custodia parentale di CO 2 sul figlio,
revocando al proposito la risoluzione dell'11 marzo 2003;
appurato
che nelle circostanze descritte l'appello risulta ormai senza interesse pratico
e attuale (art. 351 cpv. 1 CPC), sicché la causa va tolta dai ruoli;
rilevato
che le spese e le ripetibili andrebbero attribuite tenendo conto dello stato
delle cose prima del verificarsi del motivo che ha posto termine alla lite
(art. 72 PC per analogia), ovvero secondo il presumibile esito dell'appello nel
caso in cui questo non fosse divenuto senza interesse (citazioni in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 9, 10 e 11 ad art. 151 CPC);
ritenuto nondimeno
che in concreto si giustifica – date le particolarità della fattispecie – di soprassedere
a ogni prelievo, mentre in materia di ripetibili tutti gli interessati hanno precisato
all'udienza del 16 novembre 2004 di rinunciare a indennità qualora l'appello
fosse divenuto caduco;
richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L'appello
è dichiarato privo d'interesse e la causa è stralciata dai ruoli.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
– ;
– Commissione tutoria regionale 9, Torricella;
– ;
– ;
– , .
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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