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Decisione

11.2003.118

Appello privo d'interesse: stralcio della causa.

18 ottobre 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 261/2001

(privazione della custodia parentale) della Divisione degli interni, Sezione

degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

CO 2,

e

CO 3, già in

(patrocinato dall'avv. )

alla

Commissione tutoria regionale 9, Torricella

riguardo al

figlio J__________ (1999);

giudicando ora sull'appello del 10

settembre 2003 presentato

da AP 2 e AP 1 contro la

decisione del 21 agosto 2003 con cui l'autorità di vigilanza ha confermato la

privazione della custodia parentale riguardante CO 2 e CO 3;

premesso

che con risoluzione dell'11 marzo 2003 la Commissione tutoria regionale 9 ha privato

CO 3 e CO 2 della custodia parentale sul figlio J__________ (1999), ha affidato

quest'ultimo a __________ e __________, ha istituito una curatela educativa in

favore del medesimo, ha designato in qualità di curatore __________ e ha disciplinato

il diritto di visita dei genitori al figlio;

constatato

che un ricorso presentato contro tale decisione da AP 2 e AP 1, nonni materni

di J__________, è stato respinto il 21 agosto 2003 dalla Sezione degli enti

locali, autorità di vigilanza sulle tutele;

osservato

che il 10 settembre 2003 AP 2 e AP 1 hanno introdotto appello contro la

decisione appena citata;

ricordato

che CO 3 è deceduto il 21 aprile 2004;

rammentato

Considerandi

che questa Camera ha indetto un dibattimento orale, tenutosi il 16 novembre

2004;

preso

atto che con risoluzione del 23 settembre 2005, passata in giudicato, la Commissione

tutoria regionale 9 ha ripristinato la custodia parentale di CO 2 sul figlio,

revocando al proposito la risoluzione dell'11 marzo 2003;

appurato

che nelle circostanze descritte l'appello risulta ormai senza interesse pratico

e attuale (art. 351 cpv. 1 CPC), sicché la causa va tolta dai ruoli;

rilevato

che le spese e le ripetibili andrebbero attribuite tenendo conto dello stato

delle cose prima del verificarsi del motivo che ha posto termine alla lite

(art. 72 PC per analogia), ovvero secondo il presumibile esito dell'appello nel

caso in cui questo non fosse divenuto senza interesse (citazioni in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e

commentato, Lugano 2000, n. 9, 10 e 11 ad art. 151 CPC);

ritenuto nondimeno

che in concreto si giustifica – date le particolarità della fattispecie – di soprassedere

a ogni prelievo, mentre in materia di ripetibili tutti gli interessati hanno precisato

all'udien­za del 16 novembre 2004 di rinunciare a indennità qualora l'appello

fosse divenuto caduco;

richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. L'appello

è dichiarato privo d'interesse e la causa è stralciata dai ruoli.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

– ;

– Commissione tutoria regionale 9, Torricella;

– ;

– ;

– , .

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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