11.2003.123
Privazione della custodia parentale.
9 dicembre 2005Italiano18 min
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Numero d'incarto:
11.2003.123
Data decisione, Autorità:
09.12.2005, ICCA
Titolo:
Privazione della custodia parentale.
CUSTODIA
PRIVAZIONE DELLA CUSTODIA PARENTALE
art. 310 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2003.123
Lugano,
9 dicembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa 606.2000/R.56.2003
(privazione della custodia parentale) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1 e
AP 2,
(patrocinati dall' , )
alla
CO 1,
riguardo
al figlio S__________ (2000);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 22 settembre 2003 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione
emessa il 1° settembre 2003 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 18 settembre 2000 AP 2 (1962) ha dato alla luce un bambino, S__________.
AP 1 (1954) ne ha riconosciuto la paternità il 9 ottobre 2000 davanti
all'ufficiale dello stato civile di Lugano. In seguito a segnalazioni del
Servizio sociale e del Servizio psico-sociale di __________ circa disturbi
psichici della madre, con decisione provvisionale del 18 aprile 2001 il
presidente della Commissione tutoria regionale 8 ha invitato il Servizio
medico-psicologico di __________, il Servizio psico-sociale e l'Unità d'intervento
regionale a verificare la situazione, formulando proposte di “sostegno”, un
“piano terapeutico” e suggerimenti in merito alla “futura sistemazione del
minore (collocamento)”. Sentiti gli operatori dell'Unità d'intervento regionale,
il 27 aprile 2001 egli ha poi ordinato il collocamento provvisorio del bambino
alla __________ di __________ per tre mesi, dal lunedì al venerdì, tranne il
mercoledì, dalle ore 9.00 alle 14.00, privando in tali fasce orarie la madre
della custodia parentale e sollecitando AP 1 a raggiungere la __________ “per
le spiegazioni e delucidazioni del caso”. Il 10 maggio 2001 la Commissione
tutoria ha ratificato le decisioni del presidente e il giorno stesso S__________
è stato collocato nell'istituto.
B. Il Servizio psico-sociale ha consegnato il proprio
rapporto il 16 luglio 2001 e il 28 settembre 2001 è stato recapitato
alla Commissione tutoria anche il referto del Servizio medico-psicologico, oltre
a quello del Servizio sociale l'8 ottobre successivo. Fondandosi su
quest'ultimo, con decisione del 28 novembre 2001 la Commissione tutoria ha
esteso dalle ore 9.15 alle 17.00 il collocamento obbligatorio del figlio alla __________,
autorizzando la presenza della madre solo il martedì e il venerdì fino alle ore
11.00. In previsione di un intervento chirurgico per una malformazione renale
congenita che il figlio avrebbe dovuto subire il 12 marzo 2002, il 5 marzo 2002
la Commissione tutoria ha poi sospeso il collocamento del bambino fino al
ricovero clinico, inviando ogni giorno a casa della madre un operatore del Servizio
cure a domicilio di __________.
C. Ripreso
il collocamento del bambino il 2 giugno 2002, il 5 agosto successivo la
Commissione tutoria ha limitato la presenza di AP 2 alla __________ al martedì
pomeriggio, fissando il diritto di visita di AP 1 ogni mercoledì pomeriggio.
Ciò posto, essa ha invitato il Servizio sociale e la __________ a presentare un
rapporto congiunto sull'“idoneità o l'inidoneità dei genitori per l'affidamento”,
affidando al Servizio medico-psicologico un ulteriore rapporto sull'evolversi
della situazione e sulle capacità dei genitori. In favore di S__________ la
Commissione tutoria ha istituito anche una curatela educativa con speciali
poteri (art. 308 cpv. 2 CC), riservando la nomina del curatore a più tardi.
D. In
esito a una segnalazione della direttrice della __________ circa un “livido
evidente all'occhio” di AP 2, con decisione del 13 settembre 2002 il presidente
supplente della Commissione tutoria ha internato in via provvisionale il
bambino nell'istituto, privando la madre della custodia parentale. Il 17
settembre 2002 il presidente della Commissione tutoria ha disciplinato provvisionalmente
il diritto di visita di AP 2 (un'ora e mezzo-due ore giornaliere) e quello di AP
1 (un'ora ogni mercoledì, sotto sorveglianza). I due provvedimenti sono stati
ratificati dalla Commissione tutoria con decisione del
5
novembre 2002. In base ai rapporti presentati dai responsabili della __________
il 7 e 9 gennaio 2003, la Commissione tutoria ha deciso il 17 gennaio 2003,
sempre in via provvisionale, di limitare ulteriormente gli incontri di AP 2 con
il figlio a tre visite settimanali di un'ora e mezzo o due.
E. Esaminato
il rapporto del 29 novembre 2002 pervenuto dal Servizio medico-psicologico e le
risposte complementari del 7 febbraio 2003, con decisione del 22 maggio 2003 la
Commissione tutoria ha privato AP 2 della custodia parentale, ha incaricato il
Servizio sociale di trovare al bambino una famiglia affidataria o un istituto,
riconfermando nel frattempo il collocamento alla __________. I diritti di
visita dei genitori sarebbero stati ridefiniti non appena il bambino avesse
trovato una sistemazione definitiva. La nomina della curatela educativa è stata
revocata. La Commissione tutoria regionale non ha prelevato tasse né spese.
F. Il 5
giugno 2003 AP 1 e AP 2 hanno impugnato la decisione predetta davanti alla
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele, postulando il riaffidamento del figlio a entrambi e la nomina di
un curatore educativo o, in subordine, l'estensione del loro diritto di visita.
Statuendo il 1° settembre 2003, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso,
senza riscuotere oneri. I ricorrenti sono stati ammessi entrambi al beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
G. Contro
la decisione appena citata sono insorti il 22 settembre 2003 AP 1 e AP 2 con un
appello per ottenere – previa concessione dell'effetto sospensivo – l'annullamento
della decisione presa dalla Commissione tutoria, il conferimento dell'“autorità
parentale” ai genitori o, in via subordinata, alla sola madre e la nomina di un
curatore educativo. L'appello avendo già di per sé effetto sospensivo, con
decreto del 30 settembre 2003 il presidente della Camera ha dichiarato la
relativa richiesta priva d'oggetto. Al ricorso la Commissione tutoria non ha
formulato osservazioni. AP 2 e AP 1 si sono sposati in pendenza di appello, il
21 maggio 2004.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili
nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la
procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2). Introdotto in tempo
utile, l'appello in esame è tempestivo. La procedura davanti alla Camera è
quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità enunciate dall'art. 424a
CPC.
2.
Nella
misura in cui tende a far annullare la decisione della Commissione tutoria,
l'appello è inammissibile. L'autorità di vigilanza dispone di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, sicché la sua
decisione sostituisce quella della Commissione tutoria (I CCA, sentenza inc.
11.1999.131
del 26 ottobre 1999, consid. 1). Dall'insieme dei motivi addotti
nell'appello si desume senza equivoco, nondimeno, che quanto gli interessati
postulano in realtà è la riforma della decisione presa dall'autorità di vigilanza
nel senso di attribuire la custodia parentale (non l'autorità parentale,
la quale non è in discussione) a loro congiuntamente o – in subordine – alla
madre, designando al figlio un curatore educativo. Gli
eventuali effetti esplicati dal matrimonio che AP 1 ha contratto in
pendenza di appello con AP 2 per quanto attiene alla custodia parentale di lui
non possono invece essere considerati ai fini dell'attuale giudizio, tali
effetti non formando oggetto del contenzioso. Tutto ciò premesso, nulla osta
alla trattazione dell'appello.
3.
Gli
appellanti chiedono che si disponga una nuova perizia pedopsichiatrica (memoriale,
pag. 17 in alto), sia perché i referti allestiti il 28 settembre 2001 e il 29
novembre 2002 (con le delucidazioni del 7 febbraio 2003) da __________ e __________,
del Servizio medico-psicologico di __________, sulla loro idoneità parentale
sono superati e inconcludenti (pag. 14 in basso, pag. 18 in basso), sia perché
quei referti non sono oggettivi (memoriale, pag. 16 in basso). Gli appellanti
sollecitano altresì l'audizione della dott. __________, pediatra di S__________,
la quale conoscerebbe “meglio e da più tempo la situazione sia dei genitori che
del bambino” (memoriale, pag. 17 a metà), e producono una lettera del 19
settembre 2003 in cui il Servizio psico-sociale attesta che AP 2 denota “un
miglioramento del quadro clinico iniziale” (memoriale, pag. 18 in basso).
a) Tutte
le prove di cui i ricorrenti postulano l'assunzione erano già state proposte
all'autorità di vigilanza. Questa ha rinunciato a esperire una nuova perizia
perché agli atti già figurano i referti 28 settembre 2001 e 29 novembre 2002
del Servizio medico-psicologico di __________ (“che è, appunto, un servizio di
pedopsichiatria”), con le delucidazioni del 7 febbraio 2003, come figurano due
certificati medici e una dichiarazione della dott. __________ (del 15 febbraio
2002, del 2 gennaio 2003 e del 21 maggio 2003). Quanto a un certificato del 15
maggio 2003 in cui il Servizio psico-sociale attestava che la salute di AP 2
era migliorata grazie a cure farmacologiche (certificato sostanzialmente
analogo a quello del 19 settembre 2003 prodotto in appello), l'autorità di vigilanza
ha soggiunto che “pur riconoscendo l'evoluzione positiva della signora AP 2”,
tale miglioramento si riferiva “alla sua personale condizione psichiatrica e
non alle sue capacità genitoriali, delle quali non si fa cenno” (decisione impugnata,
consid. 3a e 4a in principio).
b) L'autorità
di vigilanza ha rinunciato ad assumere nuovi mezzi istruttori anche per quanto
riguarda AP 1, rilevando come un referto specialistico fatto allestire da lui
medesimo il 6 marzo 2003 rispecchiasse la perizia del Servizio
medico-psicologico, che raccomandava la necessità di “una presa a carico
specialistica di tipo psichiatrico e psicoterapeutico al fine di evitare
pericolose derive psicopatologiche che potrebbero compromettere gravemente il
suo equilibrio psichico, psicosociale e sociofamiliare” (decisione impugnata,
loc. cit.). Infine l'autorità di vigilanza ha tenuto conto anche del prospettato
“ricongiungimento” dei genitori (a quel momento non ancora sposati), spiegando
che – come risultava dal referto del Servizio medico-psicologico e dalle
relative delucidazioni – una loro riconciliazione per il bene del bambino non
sussidiava alle loro insufficienze genitoriali, dovute a fattori psichici e
psicologici. Come coppia, “i genitori di S__________ non offrono maggiori
garanzie relativamente alle loro capacità” (decisione impugnata, consid. 4b).
Anche sotto tale profilo l'assunzione di nuove prove non avrebbe portato quindi
elementi di rilievo suscettibili di modificare il quadro clinico delineato
dagli specialisti chiamati a pronunciarsi in sede istruttoria sull'idoneità
parentale dei ricorrenti.
c) Nell'appello
gli interessati non si confrontano nemmeno da lungi con le motivazioni testé
riassunte. Lamentano genericamente che l'autorità di vigilanza si sia fondata
su prove superate, adombrano sospetti di parzialità sulla psicologa __________
del Servizio medico-psicologico e pretendono che le condizioni di salute della
madre siano migliorate allegando un certificato del 19 settembre 2003 pressoché
identico a quello del 15 maggio 2003 già considerato dall'autorità di vigilanza
(memoriale, punti 15 e 17), ma non spiegano perché le ragioni in base alle
quali l'autorità di vigilanza ha ritenuto ancora pertinenti le prove agli atti
siano censurabili, né tentano di indicare perché in simili condizioni il
certificato del
19.
settembre 2003 dovrebbe avere maggior valenza rispetto a quello
del 15 maggio 2003. Che la Commissione tutoria regionale possa avere ritenuto inconcludente
il primo referto del Servizio medico-psicologico (del 28 settembre 2001) poco
sussidia, intanto perché la decisione su ricorso ha sostituito – come detto –
quella dell'autorità tutoria e inoltre perché a quel referto ne ha fatto seguito
un altro, del 29 novembre 2002, e poi ancora un altro di delucidazioni, del 7
febbraio 2003. In definitiva, nelle condizioni descritte non è dato a divedere
perché questa Camera dovrebbe scostarsi dall'opinione diffusamente motivata
dell'autorità di vigilanza. Al proposito l'appello si rivela del tutto
inconsistente.
4.
Nella
decisione impugnata l'autorità di vigilanza ha ravvisato i presupposti per una
privazione della custodia parentale (art. 310 cpv. 1 CC) sulla base dei referti
peritali allestiti dal Servizio medico-psicologico. Dal primo, del 28 settembre
2001, risultava che la madre del bambino, invalida al 100% per motivi psichiatrici,
aveva già
subìto svariati ricoveri – anche coatti – nella Clinica psichiatrica cantonale
a __________ per schizofrenia cronica. Al bambino piccolo essa avrebbe potuto
teoricamente accudire, nonostante la personalità fragile e la scarsa percezione
dei propri limiti, anche perché la presenza del figlio fungeva per lei da
catalizzatore contro la depressione e l'apatia, ma essa sembrava persa e
incapace di affrontare la situazione all'idea che, crescendo, S__________
divenisse autonomo. Da quello stesso rapporto si evinceva che il padre del
bambino, anch'egli invalido al 100% dal settembre 2001, è un soggetto
caratteriale che ha avuto seri problemi con la giustizia (finendo prima in
riformatorio, da adolescente, e poi recluso per otto anni e mezzo nel Penitenziario
della “Stampa” fra il 1973 e il 1981). Animato da rabbia e risentimento per il
burrascoso passato, egli non pareva in grado di valutare la reale situazione in
cui si trova il figlio e respinge l'aiuto delle istituzioni, viste come intrusive
e invadenti. Ne aveva concluso, il Servizio medico-psicologico, che nessuno dei
due genitori offriva sufficienti garanzie ai fini di una custodia parentale
adeguata e responsabile.
Nel
successivo referto del 29 novembre 2002 il Servizio medico-psicologico, dopo
avere riferito di percosse subìte dalla madre del bambino per opera del
compagno, confermava che entrambi i genitori apparivano molto incentrati su di
loro, incapaci di identificarsi con i bisogni del figlio, che nessuno dei due
era disposto a mettersi in discussione (la madre in particolare non appariva avere
percezione dei propri limiti psichici) e che tutt'e due si ritenevano vittime
di atteggiamenti persecutori. Senza la “rete di assistenza” costituita dai
servizi sociali, essi non risultavano idonei a esercitare la custodia sul
figlio. Rispondendo il 7 febbraio 2003 a quesiti della madre, il Servizio
medico-psicologico ha precisato che la sua valutazione peritale si riferiva
alla “realtà interna e soggettiva” dei genitori, poco o punto influenzabile da
avvenimenti esterni. Chiamato a specificare se non potesse entrare in
considerazione una misura meno incisiva del collocamento del figlio, come ad
esempio una curatela educativa combinata con “un accompagnamento regolare da
parte del SAE a domicilio”, il Servizio medico-psicologico ha risposto che
l'eventualità non era
esclusa
in partenza, ma che in concreto la conflittualità tra genitori, il fatto che AP
1.
rifiutasse ogni intromissione nella sua sfera privata e le difficoltà di lui
nel capire lo stato psichico di AP 2 (delle cui conseguenze si lamentava) non
rendevano l'ipotesi realistica.
Per quel
che era dei miglioramenti fatti valere dai ricorrenti, l'autorità di vigilanza
ha dato atto che le condizioni di salute della madre apparivano migliorate in
seguito all'assunzione di una terapia farmacologica, ma che ciò non risultava
avere influito apprezzabilmente sulla sia capacità parentale. Migliorato appariva
anche lo stato di salute del padre, ma rimaneva un'inquietante sindrome
ansioso-depressiva con disturbo di personalità antisociale, sussistevano
funzioni cognitive compromesse per quanto riguarda memoria, tensione e
concentrazione, onde l'esigenza di trattamenti psichiatrici e psicoterapeutici
per evitare “pericolose derive psicopatologiche”, suscettibili di
comprometterne gravemente l'equilibrio psichico, psicosociale e psicofamiliare
di lui. Per altro, la capacità parentale dei genitori non poteva dirsi sufficiente
nemmeno se esercitata in coppia, l'uno non essendo in grado di supplire alle
mancanze dell'altro. Tutto ciò – ha concluso l'autorità di vigilanza – rendeva
ineluttabile il collocamento del figlio presso terzi, unico provvedimento
idoneo a garantire lo sviluppo equilibrato e armonioso del piccolo.
5.
Nel
loro memoriale gli appellanti censurano “in generale l'atteggiamento delle
autorità alle quali hanno avuto a che fare”, le decisioni “frettolose” da loro
adottate e la mancata instaurazione di un rapporto di mutua fiducia (memoriale,
punto 16). Prive di qualsiasi riferimento al contenuto della decisione
impugnata, tali indistinte recriminazioni non permettono di capire perché di
tale decisione si imporrebbe la riforma, sicché al proposito l'appello riesce
d'acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
6.
Gli
appellanti affermano che nella fattispecie la privazione della custodia
parentale è un provvedimento eccessivo (memoriale, punto 17). Di fronte alla
circostanziata motivazione addotta dall'autorità di vigilanza, tuttavia, essi
non indicano quali elementi agli atti sorreggano la loro opinione. Al
contrario: la pretesa inosservanza del principio di proporzionalità si fonda
sulle presumibili risultanze dei mezzi istruttori chiesti invano all'autorità
di vigilanza. Se non che, neppure in quest'ambito gli appellanti si confrontano
con i motivi per cui l'autorità di vigilanza ha rinunciato all'assunzione di
quelle prove. Evocare una violazione dell'art. 29
cpv. 2 Cost. in circostanze siffatte è a dir poco infruttuoso.
7.
A
parere degli appellanti basterebbe per il bene del figlio, nel caso in esame,
un'assistenza ai genitori da parte dei servizi statali (art. 307 cpv. 3 CC) o
una curatela educativa (art. 308 CC). “La gravità della situazione concreta
avrebbe permesso di reagire con misure più tenui, come per esempio
l'internamento diurno del piccolo S__________” (memoriale, punto 18). Così
argomentando, però, gli appellanti omettono di confrontarsi con l'opinione del
Servizio medico-psicologico (ripresa dall'autorità di vigilanza), il quale ha
scartato l'ipotesi di provvedimenti meno incisivi perché non realistici alla
luce della situazione specifica (sopra, consid. 4). Quanto all'internamento
diurno, una simile misura può ragionevolmente prospettarsi come una soluzione
transitoria, ma non a medio termine. Oltre a ciò, la madre del bambino appare
atta, se mai, a esercitare la custodia su un bambino piccolo, ma risulta disorientata
di fronte all'autonomia che il figlio acquisirà con gli anni. Come potrà accudire
in seguito al ragazzo oltre le fasce orarie dell'internato gli appellanti non
dicono. Una volta ancora il rimedio palesa tutta la sua labilità.
8.
Ribadiscono
gli appellanti che nel frattempo il loro stato di salute è migliorato, l'una
per avere seguito una terapia farmacologica associata a colloqui presso il
Servizio psico-sociale, l'altro per avere dimostrato un contegno più attento ai
bisogni del figlio. Una misura più incisiva della curatela educativa offenderebbe
perciò l'art. 8 par. 2 CEDU, come risulta anche dalle dichiarazioni della dott.
Luisa Hörler, pediatra del bambino, secondo cui “con un adeguato sostegno
terapeutico e di qualcuno che la aiuti nella gestione del figlio” la madre può
assolvere tranquillamente il suo ruolo (memoriale, punto 19). Ora, per quel che
è delle loro condizioni di salute gli appellanti trascurano una volta ancora di
confrontarsi con la motivazione addotta dall'autorità di vigilanza, passata né
più né meno sotto silenzio. Invano si cercherebbe di sapere perché tale
motivazione sarebbe in qualche modo censurabile, ciò che rende l'appello
irricevibile già di conseguenza (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il
cpv. 5). Quanto alla pretesa violazione dell'art. 8 par. 2 CEDU, il rispetto
della vita privata e familiare consacrato da tale norma non impedisce che siano
adottate opportune misure a protezione del figlio. Che poi, in concreto,
l'istituzione di una curatela educativa sia una misura sufficiente è una tesi
non priva di disinvoltura, gli stessi appellanti invocando l'opinione della
dott. __________, la quale auspica non solo l'intervento di qualcuno che aiuti
la madre “nella gestione del figlio”, ma anche di qualcuno che presti “un
adeguato sostegno terapeutico”. Il problema è che, comunque sia, l'adeguato
sostegno terapeutico sarebbe forse potuto bastare per l'immediato, ma non
avrebbe garantito – secondo gli accertamenti dell'autorità di vigilanza – un
adeguato sviluppo del figlio a medio termine, la madre risultando disorientata
di fronte all'idea che, crescendo, S__________ divenga autonomo. Nemmeno su questo
punto gli appellanti si confrontano con l'accertamento dell'autorità di
vigilanza.
9.
Infine
gli appellanti chiedono che, non dovessero soccorrere i presupposti per una
custodia congiunta del figlio da parte dei genitori, si lasci la custodia
parentale alla madre e si istituisca parallelamente una curatela educativa
(art. 308 CC). La richiesta cade nel vuoto già per il fatto che – come si è
visto – i genitori non appaiono idonei all'esercizio della custodia, né a
titolo individuale né insieme. Le argomentazioni addotte ricalcano del resto –
sommariamente – quelle già esaminate, fondate su mere affermazioni prive di
riscontro agli atti o su richieste di prova già note, una volta ancora senza
che gli appellanti si misurino concretamente con la motivazione contenuta nella
sentenza impugnata.
10.
Se ne
conclude che, senza possibilità di esito favorevole, l'appello è destinato
all'insuccesso. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). Si può comprendere nondimeno che, in un estremo tentativo di
conservare la custodia del figlio, gli appellanti abbiano tentato la via del
rimedio giuridico. Considerate le ristrettezze finanziarie in cui versano, si
può quindi prescindere – eccezionalmente – dal prelevare tasse o spese (art.
148.
cpv. 2 CPC). Del resto non si pone problema di ripetibili, all'appello non
essendo state formulate osservazioni. Non può invece entrare in linea di conto
l'assistenza giudiziaria, che presuppone – tra l'altro – una parvenza di buon
diritto insita nell'appello (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Nella fattispecie il
memoriale consiste in 14 pagine di cronistoria, superflue per rapporto alla
narrativa dei fatti sintetica e completa che figura nella decisione impugnata, per
esaurirsi in 7 pagine di argomentazioni largamente irricevibili, già per la circostanza
che nemmeno si confrontano concretamente con le ragioni addotte dall'autorità
di vigilanza a suffragio della decisione impugnata. Conferire il beneficio del
gratuito patrocinio in condizioni del genere non è possibile.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione:
– , ;
– .
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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