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Decisione

11.2003.123

Privazione della custodia parentale.

9 dicembre 2005Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa 606.2000/R.56.2003

(privazione della custodia parentale) della Divisione degli interni, Sezione

degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1 e

AP 2,

(patrocinati dall' , )

alla

CO 1,

riguardo

al figlio S__________ (2000);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 22 settembre 2003 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione

emessa il 1° settembre 2003 dalla Divisione degli interni, Sezione degli enti

locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 18 settembre 2000 AP 2 (1962) ha dato alla luce un bambino, S__________.

AP 1 (1954) ne ha riconosciuto la paternità il 9 ottobre 2000 davanti

all'ufficiale dello stato civile di Lugano. In seguito a segnalazioni del

Servizio sociale e del Servizio psico-sociale di __________ circa disturbi

psichici della madre, con decisione provvisionale del 18 aprile 2001 il

presidente della Commissione tutoria regionale 8 ha invitato il Servizio

medico-psicologico di __________, il Servizio psico-socia­le e l'Unità d'intervento

regionale a verificare la situazione, formulando proposte di “sostegno”, un

“piano terapeutico” e suggerimenti in merito alla “futura sistemazione del

minore (collocamento)”. Sentiti gli operatori dell'Unità d'intervento regionale,

il 27 aprile 2001 egli ha poi ordi­nato il collocamento provvisorio del bambino

alla __________ di __________ per tre mesi, dal lunedì al venerdì, tranne il

mercoledì, dalle ore 9.00 alle 14.00, privando in tali fasce orarie la madre

della custodia parentale e sollecitando AP 1 a raggiungere la __________ “per

le spiegazioni e delucidazioni del caso”. Il 10 maggio 2001 la Commissione

tutoria ha ratificato le decisioni del presidente e il giorno stesso S__________

è stato collocato nell'istituto.

B. Il Servizio psico-sociale ha consegnato il proprio

rapporto il 16 luglio 2001 e il 28 settembre 2001 è stato recapitato

alla Commissione tutoria anche il referto del Servizio medico-psicologi­co, oltre

a quello del Servizio sociale l'8 ottobre successivo. Fondan­dosi su

quest'ultimo, con decisione del 28 novembre 2001 la Commissione tutoria ha

esteso dalle ore 9.15 alle 17.00 il collocamento obbligatorio del figlio alla __________,

autorizzando la presenza della madre solo il martedì e il venerdì fino alle ore

11.00. In previsione di un intervento chirurgico per una malformazione renale

congenita che il figlio avrebbe dovuto subire il 12 marzo 2002, il 5 marzo 2002

la Commissione tutoria ha poi sospeso il collocamento del bambino fino al

ricovero clinico, inviando ogni giorno a casa della madre un operatore del Servizio

cure a domicilio di __________.

C. Ripreso

il collocamento del bambino il 2 giugno 2002, il 5 agosto successivo la

Commissione tutoria ha limitato la presenza di AP 2 alla __________ al martedì

pomeriggio, fissando il diritto di visita di AP 1 ogni mercoledì pomeriggio.

Ciò posto, essa ha invitato il Servizio sociale e la __________ a presentare un

rapporto con­giunto sul­l'“idonei­tà o l'inidoneità dei genitori per l'affidamento”,

affidando al Servizio medico-psicologico un ulteriore rapporto sull'evolversi

della situazione e sulle capacità dei genitori. In favore di S__________ la

Commissione tutoria ha istituito anche una curatela educativa con speciali

poteri (art. 308 cpv. 2 CC), riservando la nomina del curatore a più tardi.

D. In

esito a una segnalazione della direttrice della __________ circa un “livido

evidente all'occhio” di AP 2, con decisione del 13 settembre 2002 il presidente

supplente della Commissione tutoria ha internato in via provvisionale il

bambino nell'istituto, privando la madre della custodia parentale. Il 17

settembre 2002 il presidente della Commissione tutoria ha disciplinato provvisional­men­te

il diritto di visita di AP 2 (un'ora e mezzo-due ore giornaliere) e quello di AP

1 (un'ora ogni mercoledì, sotto sorveglianza). I due provvedimenti sono stati

ratificati dalla Com­missione tutoria con decisione del

5

novembre 2002. In base ai rapporti presentati dai responsabili della __________

il 7 e 9 gennaio 2003, la Commissione tutoria ha deciso il 17 gennaio 2003,

sempre in via provvisionale, di limitare ulteriormente gli incontri di AP 2 con

il figlio a tre visite settimanali di un'ora e mezzo o due.

E. Esaminato

il rapporto del 29 novembre 2002 pervenuto dal Servizio medico-psicologico e le

risposte complementari del 7 febbraio 2003, con decisione del 22 maggio 2003 la

Com­missione tutoria ha privato AP 2 della custodia parentale, ha incaricato il

Servizio sociale di trovare al bambino una famiglia affidataria o un istituto,

riconfermando nel frattempo il collocamen­to alla __________. I diritti di

visita dei genitori sarebbero stati ridefiniti non appena il bambino avesse

trovato una sistemazione definitiva. La nomina della curatela educativa è stata

revocata. La Commissione tutoria regionale non ha prelevato tasse né spese.

F. Il 5

giugno 2003 AP 1 e AP 2 hanno impugnato la decisione predetta davanti alla

Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza

sulle tutele, postulando il riaffidamento del figlio a entrambi e la nomina di

un curatore educativo o, in subordine, l'estensione del loro diritto di visita.

Statuendo il 1° settembre 2003, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso,

senza riscuotere oneri. I ricorrenti sono stati ammessi entrambi al beneficio

dell'assistenza giudiziaria.

G. Contro

la decisione appena citata sono insorti il 22 settembre 2003 AP 1 e AP 2 con un

appello per ottenere – previa concessione dell'effetto sospensivo – l'annullamento

della decisione presa dalla Commissione tutoria, il conferimento dell'“autorità

parentale” ai genitori o, in via subordinata, alla sola madre e la nomina di un

curatore educativo. L'appello avendo già di per sé effetto sospensivo, con

decreto del 30 settembre 2003 il presidente della Camera ha dichiarato la

relativa richiesta priva d'oggetto. Al ricorso la Commissione tutoria non ha

formulato osservazioni. AP 2 e AP 1 si sono sposati in pendenza di appello, il

21 maggio 2004.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili

nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la

procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2). Introdotto in tempo

utile, l'appello in esame è tempestivo. La procedura davanti alla Camera è

quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità enunciate dall'art. 424a

CPC.

2.

Nella

misura in cui tende a far annullare la decisione della Com­missione tutoria,

l'appello è inammissibile. L'autorità di vigilanza dispone di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, sicché la sua

decisione sostituisce quella della Commissione tutoria (I CCA, sentenza inc.

11.1999.131

del 26 ottobre 1999, consid. 1). Dall'insieme dei motivi addotti

nell'appello si desume senza equivoco, nondimeno, che quanto gli interessati

postulano in realtà è la riforma della decisione presa dall'autorità di vigilanza

nel senso di attribuire la custodia parentale (non l'autorità parentale,

la quale non è in discussione) a loro congiuntamente o – in subordine – alla

madre, designan­do al figlio un curatore educativo. Gli

eventuali effetti esplicati dal matrimonio che AP 1 ha contratto in

pendenza di appello con AP 2 per quanto attiene alla custodia parentale di lui

non possono invece essere considerati ai fini dell'attuale giudizio, tali

effetti non formando oggetto del contenzioso. Tutto ciò pre­messo, nulla osta

alla trattazione dell'appello.

3.

Gli

appellanti chiedono che si disponga una nuova perizia pedo­psichiatrica (memoriale,

pag. 17 in alto), sia perché i referti allestiti il 28 settembre 2001 e il 29

novembre 2002 (con le delucidazioni del 7 febbraio 2003) da __________ e __________,

del Servizio medico-psicologico di __________, sulla loro idoneità parentale

sono superati e inconcludenti (pag. 14 in basso, pag. 18 in basso), sia perché

quei referti non sono oggettivi (memoriale, pag. 16 in basso). Gli appellanti

sollecitano altresì l'audizione della dott. __________, pediatra di S__________,

la quale conoscerebbe “meglio e da più tempo la situazione sia dei genitori che

del bambino” (memoriale, pag. 17 a metà), e producono una lettera del 19

settembre 2003 in cui il Servizio psico-sociale attesta che AP 2 denota “un

miglioramento del quadro clinico iniziale” (memoriale, pag. 18 in basso).

a) Tutte

le prove di cui i ricorrenti postulano l'assunzione erano già state proposte

all'autorità di vigilanza. Questa ha rinunciato a esperire una nuova perizia

perché agli atti già figurano i referti 28 settembre 2001 e 29 novembre 2002

del Servizio medico-psico­logico di __________ (“che è, appunto, un servizio di

pedopsichiatria”), con le delucidazioni del 7 febbraio 2003, come figurano due

certificati medici e una dichiarazione della dott. __________ (del 15 febbraio

2002, del 2 gennaio 2003 e del 21 maggio 2003). Quanto a un certificato del 15

maggio 2003 in cui il Servizio psico-sociale attestava che la salute di AP 2

era migliorata grazie a cure farmacologiche (certificato sostanzialmente

analogo a quello del 19 settembre 2003 prodotto in appello), l'autorità di vigilanza

ha soggiunto che “pur riconoscendo l'evoluzione positiva della signora AP 2”,

tale miglioramento si riferiva “alla sua personale condizione psichiatrica e

non alle sue capacità genitoriali, delle quali non si fa cenno” (decisione impugnata,

consid. 3a e 4a in principio).

b) L'autorità

di vigilanza ha rinunciato ad assumere nuovi mezzi istruttori anche per quanto

riguarda AP 1, rilevando come un referto specialistico fatto allestire da lui

medesimo il 6 marzo 2003 rispecchiasse la perizia del Servizio

medico-psicologico, che raccomandava la necessità di “una presa a carico

specialistica di tipo psichiatrico e psicoterapeutico al fine di evitare

pericolose derive psicopatologiche che potrebbero compromettere gravemente il

suo equilibrio psichico, psicosociale e sociofamiliare” (decisione impugnata,

loc. cit.). Infine l'autorità di vigilanza ha tenuto conto anche del prospettato

“ricongiungimento” dei genitori (a quel momento non ancora sposati), spiegando

che – come risultava dal referto del Servizio medico-psicologico e dalle

relative delucidazioni – una loro riconciliazione per il bene del bambino non

sussidiava alle loro insufficienze genitoriali, dovute a fattori psichici e

psicologici. Come coppia, “i genitori di S__________ non offrono maggiori

garanzie relativamente alle loro capacità” (decisione impugnata, consid. 4b).

Anche sotto tale profilo l'assunzione di nuove prove non avrebbe portato quindi

elementi di rilievo suscettibili di modificare il quadro clinico delineato

dagli specialisti chiamati a pronunciarsi in sede istruttoria sull'idoneità

parentale dei ricorrenti.

c) Nell'appello

gli interessati non si confrontano nemmeno da lungi con le motivazioni testé

riassunte. Lamentano genericamente che l'autorità di vigilanza si sia fondata

su prove superate, adombrano sospetti di parzialità sulla psicologa __________

del Servizio medico-psicologico e pretendono che le condizioni di salute della

madre siano migliorate allegando un certificato del 19 settembre 2003 pressoché

identico a quello del 15 maggio 2003 già considerato dall'autorità di vigilanza

(me­moriale, punti 15 e 17), ma non spiegano perché le ragioni in base alle

quali l'autorità di vigilanza ha ritenuto ancora pertinenti le prove agli atti

siano censurabili, né tentano di indicare perché in simili condizioni il

certificato del

19.

settembre 2003 dovrebbe avere maggior valenza rispetto a quello

del 15 maggio 2003. Che la Commissione tutoria regionale possa avere ritenuto inconcludente

il primo referto del Servizio medico-psi­cologico (del 28 settembre 2001) poco

sussidia, intanto perché la decisione su ricorso ha sostituito – come detto –

quella dell'autorità tutoria e inoltre perché a quel referto ne ha fatto seguito

un altro, del 29 novembre 2002, e poi ancora un altro di delucidazioni, del 7

febbraio 2003. In definitiva, nelle condizioni descritte non è dato a divedere

perché questa Camera dovrebbe scostarsi dal­l'opi­nione diffusamente motivata

dell'autorità di vigilanza. Al pro­posito l'appello si rivela del tutto

inconsistente.

4.

Nella

decisione impugnata l'autorità di vigilanza ha ravvisato i presupposti per una

privazione della custodia parentale (art. 310 cpv. 1 CC) sulla base dei referti

peritali allestiti dal Servizio medico-psicologico. Dal primo, del 28 settembre

2001, risultava che la madre del bambino, invalida al 100% per motivi psichiatrici,

aveva già

subìto svariati ricoveri – anche coatti – nella Clinica psichiatrica cantonale

a __________ per schizofrenia cronica. Al bambino piccolo essa avrebbe potuto

teoricamente accudire, nonostante la personalità fragile e la scarsa percezione

dei propri limiti, anche perché la presenza del figlio fungeva per lei da

catalizzatore contro la depressione e l'apatia, ma essa sembrava persa e

incapace di affrontare la situazione all'idea che, crescendo, S__________

divenisse autonomo. Da quello stesso rapporto si evinceva che il padre del

bambino, anch'egli invalido al 100% dal settembre 2001, è un soggetto

caratteriale che ha avuto seri problemi con la giustizia (finendo prima in

riformatorio, da adolescente, e poi recluso per otto anni e mezzo nel Penitenziario

della “Stampa” fra il 1973 e il 1981). Ani­mato da rabbia e risentimento per il

burrascoso passato, egli non pareva in grado di valutare la reale situazione in

cui si trova il figlio e respinge l'aiuto delle istituzioni, viste come intrusive

e invadenti. Ne aveva concluso, il Servizio medico-psicologico, che nessuno dei

due genitori offriva sufficienti garanzie ai fini di una custodia parentale

adeguata e responsabile.

Nel

successivo referto del 29 novembre 2002 il Servizio medico-psicologico, dopo

avere riferito di percosse subìte dalla madre del bambino per opera del

compagno, confermava che entrambi i genitori apparivano molto incentrati su di

loro, incapaci di identificarsi con i bisogni del figlio, che nessuno dei due

era disposto a mettersi in discussione (la madre in particolare non appariva avere

percezione dei propri limiti psichici) e che tutt'e due si ritenevano vittime

di atteggiamenti persecutori. Senza la “rete di assistenza” costituita dai

servizi sociali, essi non risultavano idonei a esercitare la custodia sul

figlio. Rispondendo il 7 febbraio 2003 a quesiti della madre, il Servizio

medico-psicologico ha precisato che la sua valutazione peritale si riferiva

alla “realtà interna e soggettiva” dei genitori, poco o punto influenzabile da

avvenimenti esterni. Chiamato a specificare se non potesse entrare in

considerazione una misura meno incisiva del collocamento del figlio, come ad

esempio una curatela educativa combinata con “un accompagnamento regolare da

parte del SAE a domicilio”, il Servizio medico-psicologico ha risposto che

l'eventualità non era

esclusa

in partenza, ma che in concreto la conflittualità tra genitori, il fatto che AP

1.

rifiutasse ogni intromissione nella sua sfera privata e le difficoltà di lui

nel capire lo stato psichico di AP 2 (delle cui conseguenze si lamentava) non

rendevano l'ipotesi realistica.

Per quel

che era dei miglioramenti fatti valere dai ricorrenti, l'autorità di vigilanza

ha dato atto che le condizioni di salute della madre apparivano migliorate in

seguito all'assunzione di una terapia farmacologica, ma che ciò non risultava

avere influito apprezzabilmente sulla sia capacità parentale. Migliorato appariva

anche lo stato di salute del padre, ma rimaneva un'inquietante sindrome

ansioso-depressiva con disturbo di personalità antisociale, sussistevano

funzioni cognitive compromesse per quanto riguarda memoria, tensione e

concentrazione, onde l'esigenza di trattamenti psichiatrici e psicoterapeutici

per evitare “pericolose derive psicopatologiche”, suscettibili di

comprometterne gravemente l'equilibrio psichico, psicosociale e psicofamiliare

di lui. Per altro, la capacità parentale dei genitori non poteva dirsi sufficiente

nemmeno se esercitata in coppia, l'uno non essendo in grado di supplire alle

mancanze dell'altro. Tutto ciò – ha concluso l'autorità di vigilanza – rendeva

ineluttabile il collocamento del figlio presso terzi, unico provvedimento

idoneo a garantire lo sviluppo equilibrato e armonioso del piccolo.

5.

Nel

loro memoriale gli appellanti censurano “in generale l'atteggiamento delle

autorità alle quali hanno avuto a che fare”, le decisioni “frettolose” da loro

adottate e la mancata instaurazione di un rapporto di mutua fiducia (memoriale,

punto 16). Prive di qualsiasi riferimento al contenuto della decisione

impugnata, tali indistinte recriminazioni non permettono di capire perché di

tale decisione si imporrebbe la riforma, sicché al proposito l'appello riesce

d'acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

6.

Gli

appellanti affermano che nella fattispecie la privazione della custodia

parentale è un provvedimento eccessivo (memoriale, punto 17). Di fronte alla

circostanziata motivazione addotta dall'autorità di vigilanza, tuttavia, essi

non indicano quali elementi agli atti sorreggano la loro opinione. Al

contrario: la pretesa inosservanza del principio di proporzionalità si fonda

sulle presumibili risultanze dei mezzi istruttori chiesti invano all'autorità

di vigilanza. Se non che, neppure in quest'ambito gli appellanti si confrontano

con i motivi per cui l'autorità di vigilanza ha rinunciato all'assunzione di

quelle prove. Evocare una violazione dell'art. 29

cpv. 2 Cost. in circostanze siffatte è a dir poco infruttuoso.

7.

A

parere degli appellanti basterebbe per il bene del figlio, nel caso in esame,

un'assistenza ai genitori da parte dei servizi statali (art. 307 cpv. 3 CC) o

una curatela educativa (art. 308 CC). “La gravità della situazione concreta

avrebbe permesso di reagire con misure più tenui, come per esempio

l'internamento diurno del piccolo S__________” (memoriale, punto 18). Così

argomentando, però, gli appellanti omettono di confrontarsi con l'opinione del

Servizio medico-psicologico (ripresa dall'autorità di vigilanza), il quale ha

scartato l'ipotesi di provvedimenti meno incisivi perché non realistici alla

luce della situazione specifica (sopra, consid. 4). Quanto all'internamento

diurno, una simile misura può ragionevolmente prospettarsi come una soluzio­ne

transitoria, ma non a medio termine. Oltre a ciò, la madre del bambino appare

atta, se mai, a esercitare la custodia su un bambino piccolo, ma risulta disorientata

di fronte all'autonomia che il figlio acquisirà con gli anni. Come potrà accudire

in seguito al ragazzo oltre le fasce orarie dell'internato gli appellanti non

dicono. Una volta ancora il rimedio palesa tutta la sua labilità.

8.

Ribadiscono

gli appellanti che nel frattempo il loro stato di salute è migliorato, l'una

per avere seguito una terapia farmacologica associata a colloqui presso il

Servizio psico-sociale, l'altro per avere dimostrato un contegno più attento ai

bisogni del figlio. Una misura più incisiva della curatela educativa offenderebbe

perciò l'art. 8 par. 2 CEDU, come risulta anche dalle dichiarazioni della dott.

Luisa Hörler, pediatra del bambino, secondo cui “con un adeguato sostegno

terapeutico e di qualcuno che la aiuti nella gestione del figlio” la madre può

assolvere tranquillamente il suo ruolo (memoriale, punto 19). Ora, per quel che

è delle loro condizioni di salute gli appellanti trascurano una volta ancora di

confrontarsi con la motivazione addotta dall'autorità di vigilanza, passata né

più né meno sotto silenzio. Invano si cercherebbe di sapere perché tale

motivazione sarebbe in qualche modo censurabile, ciò che rende l'appello

irricevibile già di conseguenza (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il

cpv. 5). Quanto alla pretesa violazione dell'art. 8 par. 2 CEDU, il rispetto

della vita privata e familiare consacrato da tale norma non impedisce che siano

adottate opportune misure a protezione del figlio. Che poi, in concreto,

l'istituzione di una curatela educativa sia una misura sufficiente è una tesi

non priva di disinvoltura, gli stessi appellanti invocando l'opinione della

dott. __________, la quale auspica non solo l'intervento di qualcuno che aiuti

la madre “nella gestione del figlio”, ma anche di qualcuno che presti “un

adeguato sostegno terapeutico”. Il problema è che, comunque sia, l'adeguato

sostegno terapeutico sarebbe forse potuto bastare per l'immediato, ma non

avrebbe garantito – secondo gli accertamenti dell'autorità di vigilanza – un

adeguato sviluppo del figlio a medio termine, la madre risultando disorientata

di fronte all'idea che, crescendo, S__________ divenga autonomo. Nemmeno su questo

punto gli appellanti si confrontano con l'accertamento dell'autorità di

vigilanza.

9.

Infine

gli appellanti chiedono che, non dovessero soccorrere i presupposti per una

custodia congiunta del figlio da parte dei genitori, si lasci la custodia

parentale alla madre e si istituisca parallelamente una curatela educativa

(art. 308 CC). La richiesta cade nel vuoto già per il fatto che – come si è

visto – i genitori non appaiono idonei all'esercizio della custodia, né a

titolo individuale né insieme. Le argomentazioni addotte ricalcano del resto –

sommariamente – quelle già esaminate, fondate su mere affermazioni prive di

riscontro agli atti o su richieste di prova già note, una volta ancora senza

che gli appellanti si misurino concretamente con la motivazione contenuta nella

sentenza impugnata.

10.

Se ne

conclude che, senza possibilità di esito favorevole, l'appello è destinato

all'insuccesso. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC). Si può comprendere nondimeno che, in un estremo tentativo di

conservare la custodia del figlio, gli appellanti abbiano tentato la via del

rimedio giuridico. Considerate le ristrettezze finanziarie in cui versano, si

può quindi prescindere – eccezionalmente – dal prelevare tasse o spese (art.

148.

cpv. 2 CPC). Del resto non si pone problema di ripetibili, all'appello non

essendo state formulate osservazioni. Non può invece entrare in linea di conto

l'assistenza giudiziaria, che presuppone – tra l'altro – una parvenza di buon

diritto insita nell'appello (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Nella fattispecie il

memoriale consiste in 14 pagine di cronistoria, superflue per rapporto alla

narrativa dei fatti sintetica e completa che figura nella decisione impugnata, per

esaurirsi in 7 pagine di argomentazioni largamente irricevibili, già per la circostanza

che nemmeno si confrontano concretamente con le ragioni addotte dall'autorità

di vigilanza a suffragio della decisione impugnata. Conferire il beneficio del

gratuito patrocinio in condizioni del genere non è possibile.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione:

– , ;

– .

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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