11.2003.125
Reddito di un coniuge che durante il matrimonio intraprende un corso di formazione
21 dicembre 2005Italiano27 min
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Numero d'incarto:
11.2003.125
Data decisione, Autorità:
21.12.2005, ICCA
Titolo:
Reddito di un coniuge che durante il matrimonio intraprende un corso di formazione
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
REDDITO IPOTETICO
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2003.125
Lugano,
21 dicembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa SP.2003.00042
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con istanza dell'8 agosto 2003 da
AO 1
(patrocinata dall' RA 2 )
contro
AP 1
RA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 29 settembre 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
16 settembre 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2.
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se
dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria formulata il 16 ottobre
2003 da AO 1;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1959) e AO 1 (1972) si sono sposati a __________ il 27 maggio 1994. Dal matrimonio è nata G__________, il 18 febbraio
1996. Il marito, elettricista, lavora all'80% per la ditta __________ di __________,
svolgendo per il resto attività in proprio. La moglie era attiva al 50%,
durante la vita in comune, come aiuto domiciliare per l'__________
(Associazione per la cura e l'assistenza a domicilio nel __________). I coniugi
vivono separati dal settembre del 2002, quando AO 1 si è trasferita con la
figlia dai genitori a __________, mentre AP 1 è rimasto nell'abitazione
coniugale a __________, proprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno. Il
1° settembre 2003 la moglie ha cominciato a lavorare all'80% nella Casa per
anziani di __________, dove segue una formazione quale assistente di cura.
B. In
concomitanza con l'inizio del nuovo lavoro, l'8 agosto 2003 AO 1 ha introdotto
davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona un'istanza a protezione
dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata,
l'assegnazione dell'abitazione familiare al marito (con obbligo di assumere i
relativi oneri), il permesso di prelevare i suoi effetti personali e quanto
necessario per arredare il nuovo alloggio, l'affidamento della figlia
(regolamentando il diritto di visita del padre), un contributo alimentare
indicizzato per sé di fr. 1546.– mensili dal 1° settembre 2002 al 31 agosto
2003 e di fr. 1885.– dopo di allora, uno per G__________ di
fr. 1350.– mensili (incluso l'assegno di famiglia) dal 1° settembre
2002 e la pronuncia della separazione dei beni. All'udienza del
9
settembre 2003, indetta per la discussione, AP 1 ha aderito alla richiesta di
vivere separati, all'affidamento della figlia, alla disciplina del diritto di
visita proposta dall'istante e alla pronuncia della separazione dei beni, ma si
è opposto alle altre domande, rifiutando ogni contributo alimentare per la moglie
e offrendo solo un contributo di fr. 800.– mensili (incluso l'assegno di
famiglia) per G__________ dal 1° settembre 2003. Al dibattimento finale, tenuto
seduta stante, le parti hanno confermato le rispettive posizioni.
C. Statuendo
il 16 settembre 2003, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha
affidato G__________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del
padre, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito (con obbligo di assumere
dal 1° settembre 2002 i relativi oneri), ha abilitato AO 1 a prelevare
dall'abitazione coniugale i suoi effetti personali e ha obbligato AP 1 a
versare retroattivamente dal 1° settembre 2002 un contributo alimentare di fr.
405.– mensili per la moglie, oltre a uno di fr. 1385.– mensili per G__________
(assegno familiare incluso). Il primo giudice ha permesso inoltre a AP 1 di
dedurre dal dovuto retroattivo fr. 6950.– (versati), come pure i premi della
cassa malati per moglie e figlia da lui pagati direttamente, ordinando infine
la separazione dei beni. La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese di fr.
50.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro
la sentenza predetta AP 1 è insorto con un appello del 29 settembre 2003 nel
quale chiede che, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, il
contributo alimentare per la moglie sia soppresso e quello per la figlia
ridotto a fr. 850.– mensili (assegno di famiglia incluso) dal 1° agosto 2003. Inoltre
egli conclude perché si accerti la compensazione degli arretrati con quanto da
lui versato (fr. 6950.–), con i premi della cassa malati pagati direttamente per
moglie e figlia, come pure con gli oneri d'imposta assunti. Contestualmente
all'appello AP 1 postula l'assistenza giudiziaria. Con decreto del 1° ottobre
2003 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo.
Nelle sue osservazioni del 16 ottobre 2003 AO 1 propone di respingere l'appello
e di confermare la sentenza impugnata, instando a sua volta per il beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC),
sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.
4.
cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC, art. 361 segg. CPC). L'esame dei fatti è limitato a
un esame di verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del
Pretore può essere impugnata nel termine di dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC).
Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
2.
La
documentazione prodotta dall'istante con le osservazioni all'appello (lettera 8
agosto 2003 della responsabile dell'__________, due avvisi di accredito,
lettera 9 ottobre 2003 della direttrice della Casa anziani __________) non è
ricevibile, in appello vigendo il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett.
b CPC, tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia
di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice ritenga
opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione
(nel diritto di famiglia: art. 419b CPC). In concreto i nuovi documenti
sono volti unicamente a rendere verosimile la riduzione del reddito conseguito
dall'istante, ciò che non gioverebbe al contributo alimentare per la figlia minorenne.
Non sussiste dunque alcuna ragione per derogare al divieto generale dell'art.
321.
cpv. 1 lett. b CPC.
3.
Litigiosi rimangono in concreto i contributi alimentari per moglie e
figlia. Ora, l'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC prevede che, ove sia giustificata la
sospensione della comunione domestica, a istanza di un coniuge il giudice
stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro. L'ammontare di
tali contributi si calcola dividendo l'eccedenza mensile – di regola a metà –
una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli
minorenni (DTF 121 III 302 consid. 5b, 123 III 1; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 176; Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner
Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 176 CC). In
caso di ammanco il debitore del contributo ha diritto di conservare
l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c, 128 III
414.
consid. 3.2.1 con rinvii). Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso si
determina in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno
aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa
malati e delle assicurazioni domestiche, come pure – salvo in caso di
ristrettezze economiche (DTF 126 III 356, 127 III 70) – l'onere fiscale. Il
fabbisogno dei figli minorenni è stabilito invece, per prassi costante di
questa Camera, secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattate al
singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il
diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto).
4.
Nella
fattispecie il Pretore ha calcolato il reddito del marito in
fr. 4824.– netti mensili (fr. 3524.– da attività dipendente, fr. 500.–
da attività indipendente, fr. 800.– dalla locazione di un appartamento nell'abitazione
coniugale) e il fabbisogno minimo di lui in fr. 3034.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, interessi
ipotecari fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 173.65, imposta di
circolazione e assicurazione RC dell'automobile fr. 160.–, spese di trasferta
fr. 200.–, imposte fr. 300.–). Accertata in tal modo una disponibilità mensile
di fr. 1790.– mensili, egli ha ritenuto che questa andasse destinata nella
misura di fr. 1385.– a G__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e per
il resto (fr. 405.–) alla moglie. Ciò posto, il Pretore ha fatto decorrere i
contributi alimentari retroattivamente dal 1° settembre 2002, autorizzando nondimeno
il convenuto a dedurre per il lasso di tempo intercorso dal settembre del 2002
al luglio del 2003 fr. 6950.– per contributi già versati, oltre ai premi della
cassa malati da lui direttamente corrisposti in favore di moglie e figlia.
5.
L'appellante
fa valere anzitutto che dal 1° settembre 2003 la moglie ha ridotto volontariamente
le proprie entrate, poiché da quando ha cominciato il corso di formazione come assistente
di cura essa lavora sì all'80% (e non più al 50%), ma guadagna meno di prima. E
intraprendere un simile tirocinio nella disagiata situazione economica in cui
versa la famiglia non si giustificava. Egli chiede così che all'istante sia
imputato un reddito ipotetico di fr. 3000.– netti mensili, pari a quanto la
moglie avrebbe potuto guadagnare lavorando all'80% come aiuto domiciliare. Ciò
non lascerebbe spazio a contributi di mantenimento per lei. L'interessata obietta,
nelle osservazioni all'appello, che la nuova formazione le premetterà di conseguire
un reddito più elevato e la riqualificherà professionalmente, facendole acquisire
a breve termine l'indipendenza economica. Essa allega inoltre che il suo lavoro
come aiuto domiciliare era precario e che le era ormai stata prospettata una
riduzione del grado d'occupazione. Ora, sulla capacità lucrativa dell'istante
il Pretore ha trascurato ogni accertamento. La questione va ripresa così
dall'inizio.
a) In
materia di contributi alimentari il giudice non è tenuto a fondarsi sul
reddito effettivamente conseguito da una parte. Se quest'ultima ha la possibilità
di guadagnare di più dando prova di ragionevole impegno, fa stato il reddito
ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Il computo di
entrate virtuali si giustifica, in specie, ove il debitore riduca
unilateralmente i suoi introiti senza valida giustificazione (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 47 e 48 ad art. 125 CC). Le entrate potenziali
devono essere però alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di
lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione
sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione
di un reddito ipotetico non ha, infatti, carattere di penalità (DTF 128 III 6
prima frase). Contrariamente a quanto asserisce l'appellante, poi, il criterio
del reddito ipotetico non vale unicamente per il debitore di contributi
alimentari, ma anche per il creditore (cfr. DTF 128 III 65, 130 III 540 consid.
3).
b) Nella
fattispecie l'istante ha lavorato come aiuto domiciliare al 50%, durante la
vita in comune, fino all'agosto 2003 (sopra, lett. A), ricevendo uno stipendio
di fr. 1784.35 netti mensili, più le indennità di trasferta rimborsate in base
ai chilometri percorsi (doc. D). Dal 1° settembre 2003 essa è impiegata all'80%
nella Casa per anziani di __________, dove segue una formazione quale
assistente di cura. Il suo guadagno mensile è diminuito tuttavia a fr. 1326.–
lordi, cui si aggiunge un'indennità fissa di fr. 300.– mensili per le trasferte
(doc. B), il che dà circa fr. 1580.– netti complessivi, inclusa la quota di
tredicesima (doc. B, punto 4). Non risulta che il marito abbia approvato tale cambiamento
di professione. Sta di fatto però che le parti vivono separate dal settembre
2002.
e che nulla rende verosimile un loro riavvicinamento. Se è vero quindi che
in costanza di matrimonio un coniuge non può – come detto – ridurre
unilateralmente i suoi introiti senza valida giustificazione, è altrettanto
vero che egli non deve necessariamente attendere la causa di divorzio per
crearsi una propria indipendenza economica e affrancarsi per quanto possibile dall'altro,
come del resto gli imporrà l'art. 125 cpv. 1 CC dopo lo scioglimento del
matrimonio.
c) Che
con un guadagno di fr. 1784.35 mensili l'istante non potesse sostentarsi, pur
considerando le indennità di trasferta (destinate unicamente a coprire le spese),
è evidente (sotto, consid. 6). Il convenuto afferma che, aumentando all'80% l'attività
di aiuto domiciliare, l'interessata avrebbe potuto guadagnare almeno fr. 3000.–
mensili. Nulla rende verosimile tuttavia che l'__________ o che altre
organizzazioni regionali offrissero concretamente un posto del genere. La professione
di assistente di cure apre invece concrete prospettive d'impiego e di guadagno,
non è eccessivamente lunga (il corso frequentato dall'istante dura un anno) ed
è in linea con l'esperienza professionale maturata dalla moglie. Certo, la situazione
finanziaria della famiglia è precaria per i notevoli arretrati fiscali (doc. 5
e 6) e altri debiti (IVA, contributi AVS ecc.) correlati all'attività in proprio
svolta dal marito (doc. 7). Nemmeno quest'ultimo pretende ad ogni buon conto
che, ove la moglie avesse rinviato di qualche tempo la formazione, egli sarebbe
riuscito a raddrizzare il bilancio familiare (non potendo invero farlo la
moglie). In simili condizioni tanto valeva che l'istante si accingesse a
migliorare senza indugio la propria condizione professionale.
d) Ciò
premesso, il reddito dell'istante risulta di fr. 1784.– mensili fino all'agosto
del 2003 e di fr. 1580.– mensili dopo di allora. In pendenza di appello
l'interessata ha verosimilmente concluso la formazione (osservazioni, pag. 4 a
metà), ma circostanze nuove non possono essere considerate la prima volta in
questa sede (sopra, consid. 2). Dandosi mutamenti di apprezzabile rilievo e
durevolezza, il convenuto può sempre chiedere al Pretore che le misure a
protezione dell'unione coniugale siano adattate alla nuova situazione (art. 179
cpv. 1 CC).
6.
Il
fabbisogno minimo dell'istante, anch'esso ignorato dal Pretore, risultava
composto fino all'agosto del 2003 del minimo
esistenziale per genitore affidatario secondo il diritto esecutivo (fr. 1250.–),
dell'indennità versata ai genitori come partecipazione al costo dell'alloggio (doc.
E: fr. 467.– mensili, cioè fr. 700.– meno la quota che rientrava nel fabbisogno
in denaro della figlia) e del premio della cassa malati (doc. C: fr. 204.45), per
complessivi fr. 1922.– mensili. L'interessata
rivendica anche fr. 50.– mensili per l'elettricità, fr. 50.– mensili per il
telefono e fr. 200.– mensili per le imposte (istanza, pag. 4). Elettricità e
telefono, tuttavia, sono già compresi nel minimo esistenziale del
diritto esecutivo (FU 2/2001 del 5 gennaio 2001 pag. 74, punto I; DTF 126 III
357.
consid. 1a/bbb; Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 298 in alto), mentre in caso
di ristrettezze economiche le imposte vanno tralasciate (DTF 126 III 356, 127
III 70). Per converso, dal settembre del
2003.
l'interessata deve assumere parte della spesa occasionata dalle trasferte
per raggiungere il posto di lavoro (non più rimborsate al costo effettivo), valutabili
in fr. 152.– mensili (abbonamento “arcobaleno” per 5 zone da __________ a __________:
‹www.arcobaleno.ch›). Il suo fabbisogno minimo è passato così a fr. 2074.–
mensili. Il 1° dicembre 2003 inoltre essa ha locato un appartamento proprio,
sempre a __________, che le costa fr. 1050.– mensili, più fr. 100.– di acconto per
spese accessorie (doc. F). L'onere di alloggio è lievitato di conseguenza a fr.
767.
– mensili (dedotta la quota che rientra nel fabbisogno in denaro della
figlia) e il suo fabbisogno minimo a fr. 2374.– mensili.
7.
Quanto
al fabbisogno minimo del convenuto, questi chiede che gli siano riconosciuti fr.
1250.
– mensili come minimo esistenziale del diritto esecutivo, fr. 384.–
mensili per spese di trasferta e fr. 1000.– mensili per due pignoramenti di
salario (fr. 500.– ognuno). Tali voci vanno esaminate singolarmente.
a) L'appellante
fa valere di dover assumere spese supplementari durante il diritto di visita
della figlia, ciò che giustificherebbe di riconoscergli il minimo esistenziale
del diritto esecutivo per genitori affidatari (fr. 1250.– mensili). La
richiesta è infondata. I costi inerenti all'esercizio di un usuale diritto di
visita, siano essi quelli
di una bibita o di biglietto al cinema, sono per principio a carico del
genitore non affidatario (Breitschmid, Kind und Scheidung der Elternehe in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag. 102 con rimandi). Il diritto di visita stabilito
dal Pretore nel caso in esame (un fine settimana su due, dalle ore 18.00 del venerdì
alle 19.00 di sabato, due settimane consecutive durante le vacanze estive,
quatto giorni alternativamente a Natale e Pasqua) non è particolarmente ampio
(anzi, nel Ticino la prassi è di regola più generosa: v. FamPra.ch 2000 pag.
324.
consid. 11 e 12). Al proposito l'appello manca perciò di consistenza.
b) Per quel che è delle trasferte,
l'interessato sottolinea di esporre solo quanto gli
hanno riconosciuto le autorità fiscali. L'argomento cade nel vuoto. Non perché egli
non abbia spese di trasporto. La tratta __________-__________ richiede con i
mezzi pubblici più di un'ora (‹www.ffs.ch›), sicché per recarsi al lavoro egli
deve usare l'automobile. Se non che, la deduzione ammessa dall'autorità
fiscale per le trasferte comprende anche l'assicurazione RC del veicolo e
l'imposta di circolazione che il Pretore ha conteggiato a parte. Per le sole
spese di carburante da __________ a __________ l'indennità di fr. 200.– mensili
stimata dal primo giudice appare quindi sufficiente (38 km per 4 giorni la
settimana, ossia circa 600 km/mese: distanze in: ‹www.mappy.ch›). Che
l'appellante debba sopportare costi maggiori a scopi professionali, per la sua
attività di indipendente, non è per altro reso verosimile.
c) I
due pignoramenti di stipendio (fr. 500.– dal novembre 2003 e altri fr. 500.– dal
giugno 2004) si riferiscono apparentemente a debiti accumulati dai coniugi durante
la vita in comune (doc. 5, 6 e 7). L'istante sostiene che il marito è il solo responsabile
di tali pendenze, dimenticando che almeno gli arretrati d'imposta vanno
considerati alla stregua di debiti coniugali (Rep. 1994 pag. 147). Comunque
sia, il sostentamento della famiglia è prioritario rispetto ai debiti verso
terzi, che possono essere onorati nella misura in cui il loro pagamento non
pregiudichi la copertura del fabbisogno familiare (DTF 127 III 292 in alto). In
concreto, come si vedrà oltre (consid. 9), dopo l'agosto del 2003 le entrate
dei coniugi non bastano più per il fabbisogno della famiglia, di modo che i due
pignoramenti non possono essere considerati ai fini del giudizio. Non solo: dal
fabbisogno minimo dell'appellante andrebbe stralciato anche l'onere fiscale (fr.
300.
– mensili), vista la situazione di disagio economico in cui si trova la
famiglia (consid. 3 e 6). Se da ciò si prescinde è solo perché nel fabbisogno minimo
del convenuto non figurano né le spese di riscaldamento e di manutenzione
dell'abitazione coniugale, né indennità per pasti fuori casa. Tutto
considerato, il fabbisogno minimo di fr. 3034.– mensili accertato dal Pretore
merita dunque conferma.
8.
Per
quanto attiene infine al fabbisogno in denaro di G__________, l'appellante sostiene
che gli importi indicati dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù
e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo devono essere adattati al
costo della vita nel luogo di domicilio e che il suo reddito è notevolmente
inferiore a quello cui si riferiscono le raccomandazioni (circa fr. 7200.– mensili
nell'agosto 1996), di modo che il fabbisogno della figlia va ridimensionato a
fr. 850.– mensili. L'argomento non può essere condiviso.
a) Dal
2000.
in poi le cifre contenute nella tabella delle raccomandazioni predette,
diversamente da quelle che figuravano ancora nella tabella dell'edizione 1996,
non vanno più ridotte per il minor costo della vita nel Ticino, poiché sono già
commisurate al costo delle economie domestiche su scala nazionale, per di più
in base per di più a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre
quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare
superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen
zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, pag. 10 in
basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di
ragazzi appartenenti a famiglie di ceto relativamente modesto (op. cit., pag.
11.
in alto). Diminuzioni per rapporto alle cifre indicate nella tabella
sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze specifiche
(per esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni
particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C). Il fabbisogno in denaro
del figlio non si decurta nemmeno ove i genitori non siano economicamente in
grado di assicurarlo: in tale ipotesi ci si limita ad accertare in che misura
tale fabbisogno rimanga scoperto (op. cit., pag. 16 nel mezzo; analogo criterio
prevede, del resto, l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è della rendita al
coniuge divorziato), ogni genitore avendo il diritto di conservare almeno l'equivalente
del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami).
b) I principi testé riassunti sono ormai
invalsi e consolidati (sentenze inc. 11.2000.12 del 18 dicembre 2001, consid.
10b e 10c; inc. 11.2002.60 del 9 settembre 2002, parzialmente riprodotta in:
Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11 in alto; inc. 11.2000.5
del 23 gennaio 2003, consid. 11b pubblicato
in: RtiD II-2004 pag. 567). La prassi evocata dall'appellante è superata da
anni, così come il richiamo a Guglielmoni/ Trezzini (AJP 1993 pag. 6) riportato
da Breitschmid (in: Basler
Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 7 ad art. 285). Fuori luogo è pure il rinvio
alla sentenza 5P.338/2001 del 5 novembre 2001, nella quale il Tribunale
federale ha giudicato pertinente la prassi della Camera e inidonei gli importi
stabiliti dal diritto esecutivo. Quanto al reddito di riferimento di circa fr.
7200.
– mensili, esso si riferiva alle vecchie raccomandazioni
del 1988 (con tabella aggiornata al 1996: RDT 51/1996 pag. 33) e più non
concerne quelle del 2000, commisurate al costo delle economie domestiche su
scala nazionale in base – come detto – a valori statisticamente medio-bassi.
Nulla più giustifica, in altri termini, di scostarsi dalle citate raccomandazioni
praticando tagli lineari. Diminuzioni del fabbisogno in denaro del figlio sono
possibili, ma devono fondarsi su dati concreti riferiti alla situazione
specifica del minorenne (vitto, vestiario, alloggio, cura e educazione), non su
considerazioni generiche. La sola circostanza che i genitori abbiano scarsa
disponibilità finanziaria ancora non giustifica – come si è visto –
decurtazione di sorta.
c) Nel caso di un figlio unico la tabella applicabile alla fattispecie (edizione 2003 in: Wullschleger, FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 7 ad art. 285 CC) prevedeva un fabbisogno medio
in denaro dal 7° anno di età di fr. 1820.– mensili. Il Pretore lo ha fissato in
fr. 1385.– mensili, deducendo verosimilmente l'intera
posta per cura e educazione (fr. 435.–). L'istante tuttavia può accudire a G__________
solo quando non è al lavoro (50% del tempo fino all'agosto del 2003, 20% dopo
di allora). Nel fabbisogno in denaro della figlia va inserita così la quota
percentuale (principio definito “corretto” dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002
del 13 marzo 2002, consid. 5b). Per quanto riguarda il costo dell'alloggio, poi,
nel fabbisogno in denaro di G__________ va incluso non il valore medio previsto
dalle raccomandazioni (fr. 345.– mensili), bensì – trattandosi di un figlio unico – un terzo della pigione effettiva pagata dalla madre (Empfehlungen
zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, edizione
2000, pag. 13 in alto), ossia fr. 233.– mensili fino al novembre del 2003 (doc.
E) e fr. 383.– dopo di allora (doc. F). In virtù del principio inquisitorio
illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 412 consid. 3.2.1)
il fabbisogno in denaro di G__________ dev'essere rivalutato per finire a fr.
1490.
– mensili fino all'agosto del 2003, a fr. 1621.– mensili fino al 30
novembre 2003 e a fr. 1771.– mensili in seguito.
9.
Il
quadro complessivo delle entrate e delle uscite familiari si presenta, dopo
quanto si è spiegato, come segue:
Dal 1°
settembre 2002 al 31 agosto 2003
reddito del marito (non contestato) fr.
4824.
–
reddito
della moglie (consid. 5) fr. 1784.–
fr.
6608.
– mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 7) fr. 3034.–
fabbisogno
minimo della moglie (consid. 6) fr. 1922.–
fabbisogno
in denaro di G__________ (consid. 8) fr. 1490.–
fr.
6446.
– mensili
eccedenza fr.
162.
– mensili
metà
eccedenza fr. 81.– mensili
Il marito può conservare per sé:
fr.
3034.
– + fr. 81.– = fr. 3115.– mensili
deve versare
alla moglie:
fr. 1922.– + fr.
81.
– ./. fr. 1784.– = fr. 220.– mensili
(arrotondati)
e alla figlia fr.
1490.
– mensili.
Dal 1° settembre 2003 al 30 novembre 2003
reddito del marito (non contestato) fr.
4824.
–
reddito
della moglie (consid. 5) fr. 1580.–
fr.
6404.
– mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 7) fr. 3034.–
fabbisogno
minimo della moglie (consid. 6) fr. 2074.–
fabbisogno
in denaro di G__________ (consid. 8) fr. 1621.–
fr.
6729.
– mensili.
Dal 1° settembre al 30 novembre 2003 non vi
è più quindi eccedenza, bensì ammanco. Ciò significa che i contributi per moglie
e figlia vanno ridotti in proporzione, l'uno non essendo prioritario rispetto all'altro
(RtiD II-2004 pag. 616 a metà con riferimento alla sentenza del Tribunale
federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher,
Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 446 n. 08.27 e 08.29; v. anche DTF
128.
III 415 in alto). Ne
risulta quanto segue:
disponibilità
del marito:
fr.
4824.
– (reddito) ./. fr. 3034.– (fabbisogno minimo) = fr. 1790.– mensili
fabbisogno
scoperto della moglie:
fr.
2074.
– (fabbisogno minimo) ./. fr. 1580.– (reddito) = fr. 494.– mensili
somme
necessarie a moglie e figlia: fr. 494.– + fr. 1621.– = fr. 2115.– mensili
contributo
per la moglie:
fr.
494.
– x (1790 : 2115) = fr. 420.– mensili (arrotondati)
contributo
per la figlia:
fr.
1621.
– x (1790 : 2115) = fr. 1370.– mensili (arrotondati).
Dal 1° dicembre 2003
reddito del
marito (non contestato) fr. 4824.–
reddito
della moglie (consid. 5) fr. 1580.–
fr.
6404.
– mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 7) fr. 3034.–
fabbisogno
minimo della moglie (consid. 6) fr. 2374.–
fabbisogno
in denaro di G__________ (consid. 8) fr. 1771.–
fr.
7179.
– mensili
disponibilità
del marito:
fr.
4824.
– (reddito) ./. fr. 3034.– (fabbisogno minimo) = fr. 1790.– mensili;
fabbisogno
scoperto della moglie:
fr.
2374.
– (fabbisogno minimo) ./. fr. 1580.– (reddito) = fr. 794.– mensili
somme
necessarie a moglie e figlia: fr. 794.– + fr. 1771.– = fr. 2565.– mensili
contributo
per la moglie:
fr.
794.
– x (1790 : 2565) = fr. 555.– mensili (arrotondati)
contributo
per la figlia:
fr.
1771.
– x (1790 : 2565) = fr. 1235.– mensili (arrotondati).
Il Pretore ha condannato il marito a versare dal 1° settembre 2002 in poi, come noto, fr. 405.– mensili per la
moglie e fr. 1385.– mensili per la figlia (fr. 1790.– complessivi). Dopo
quanto si è visto, l'appello va parzialmente accolto per quanto riguarda il periodo
dal 1° settembre 2002 al 31 agosto 2003, il contributo alimentare per la moglie
dovendo essere ridotto a fr. 220.– mensili, seppure quello per la figlia aumenti
d'ufficio a fr. 1490.– mensili (sopra,
consid. 8c in fine), onde un totale di fr. 1710.–. Dal 1° settembre
2003.
in poi la situazione si ribalta, giacché il contributo
alimentare
per la moglie andrebbe aumentato a fr. 420.– mensili, rispettivamente a fr.
555.
– mensili dal 1° dicembre 2003 e quello per la figlia
ridotto a fr. 1370.– mensili, rispettivamente a fr. 1235.– mensili dal 1°
dicembre 2003. Dato però che dal 1° settembre 2003 in poi la somma dei due addendi
(fr. 1790.–) non cambia rispetto a quanto ha deciso il Pretore e che la moglie
non ha appellato l'ammontare del contributo per sé, non è il caso di ridurre
d'ufficio quello per G__________, tanto meno ove si consideri ch'esso non copre
il fabbisogno in denaro di lei.
10.
L'appellante
chiede infine di accertare che i contributi alimentari dovuti dal settembre del
2002.
all'agosto del 2003 sono compensati con quanto lui ha già versato per la
figlia in quel periodo (fr. 6950.–), più i premi della cassa malati per moglie
e figlia da lui pagati direttamente (fr. 3178.80), più la metà degli arretrati
d'imposta versati dopo la separazione (fr. 750.–). Ora, ammesso e non concesso
che il giudice a tutela dell'unione coniugale sia competente per statuire su
domande d'accertamento circa i rapporti di dare e avere tra le parti,
l'ammontare dei premi pagati dall'appellante per la cassa malati di moglie e
figlia nel periodo in questione non si evince dagli atti. Il Pretore non
avrebbe potuto quindi procedere ad accertamento di sorta. Quanto alla richiesta
di porre in compensazione le tre rate di fr. 500.– ciascuna versate per
arretrati d'imposta (doc. 5), essa è nuova, formulata la prima volta in appello
(si veda la risposta, ad 3), e già per tale ragione irricevibile (sopra,
consid. 2).
11.
Considerato l'esito del giudizio, gli oneri di
appello seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Non
bisogna dimenticare però che tutto quanto il convenuto ottiene è, in ultima
analisi, la riduzione dell'obbligo alimentare da fr. 1790.– a
fr.
1710.
– mensili complessivi dal 1° settembre 2002 al 31 agosto 2003. Dopo di
allora il totale stabilito dal Pretore non muta. Appare equo pertanto rinunciare
al prelievo della trascurabile quota di oneri processuali che andrebbero a
carico della moglie. Il che non esonera l'appellante dal rifondere a
quest'ultima un'
adeguata
indennità per ripetibili ridotte. Il giudizio odierno
non incide in maniera apprezzabile, invece, sul dispositivo di prima sede
relativo alla tassa di giustizia, alle spese e alle ripetibili, che può rimanere
invariato.
La richiesta
di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante merita di essere accolta,
data la situazione di indigenza in cui
egli
versa (art. 3 Lag) e il fatto che l'appello non poteva dirsi sin dall'inizio
privo di ogni possibilità di successo (art. 14 Lag). Per quel che è della
moglie, l'attribuzione di ripetibili renderebbe – di per sé – la richiesta di
assistenza giudiziaria priva d'oggetto. L'incasso delle ripetibili appare tuttavia
difficile, se non impossibile, ciò che giustifica di concedere sin d'ora
all'interessata il beneficio del gratuito patrocinio (DTF 122 I 322).
L'indigenza di lei è del resto pacifica e la sua resistenza all'appello si è
rivelata nel complesso legittima.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata
è così riformato:
AP
1 è tenuto a versare a AO 1, a
titolo anticipato, i seguenti contributi di mantenimento:
fr. 220.– mensili per la moglie e fr.
1490.– mensili per la figlia G__________ (assegno di famiglia incluso) dal 1°
settembre 2002 al 31 agosto 2003,
fr. 405.– mensili per la moglie e fr.
1385.– mensili per la figlia G__________ (assegno di famiglia incluso) e dal 1°
settembre 2003 in poi.
Per il
resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 1200.– per ripetibili
ridotte.
3. AP 1 è
ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv.
RA 1.
4. AO 1 è
ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv.
RA 2.
5. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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