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Decisione

11.2003.125

Reddito di un coniuge che durante il matrimonio intraprende un corso di formazione

21 dicembre 2005Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa SP.2003.00042

(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona

promossa con istanza dell'8 agosto 2003 da

AO 1

(patrocinata dall' RA 2 )

contro

AP 1

RA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 29 settembre 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il

16 settembre 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2.

Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Se

dev'essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria formulata il 16 ottobre

2003 da AO 1;

4. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP

1 (1959) e AO 1 (1972) si sono sposati a __________ il 27 maggio 1994. Dal matrimonio è nata G__________, il 18 febbraio

1996. Il marito, elettricista, lavora all'80% per la ditta __________ di __________,

svolgendo per il resto attività in proprio. La moglie era attiva al 50%,

durante la vita in comune, come aiuto domiciliare per l'__________

(Associazione per la cura e l'assistenza a domicilio nel __________). I coniugi

vivono separati dal settembre del 2002, quando AO 1 si è trasferita con la

figlia dai genitori a __________, mentre AP 1 è rimasto nell'abitazione

coniugale a __________, proprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno. Il

1° settembre 2003 la moglie ha cominciato a lavorare all'80% nella Casa per

anziani di __________, dove segue una formazione quale assistente di cura.

B. In

concomitanza con l'inizio del nuovo lavoro, l'8 agosto 2003 AO 1 ha introdotto

davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona un'istanza a protezione

dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata,

l'assegnazione dell'abitazione familiare al marito (con obbligo di assumere i

relativi oneri), il per­messo di prelevare i suoi effetti personali e quanto

necessario per arredare il nuovo alloggio, l'affidamento della figlia

(regolamentando il diritto di visita del padre), un contributo alimentare

indicizzato per sé di fr. 1546.– mensili dal 1° settembre 2002 al 31 agosto

2003 e di fr. 1885.– dopo di allora, uno per G__________ di

fr. 1350.– mensili (incluso l'assegno di famiglia) dal 1° settembre

2002 e la pronuncia della separazione dei beni. All'udienza del

9

settembre 2003, indetta per la discussione, AP 1 ha aderito alla richiesta di

vivere separati, all'affidamento della figlia, alla disciplina del diritto di

visita proposta dall'istante e alla pronuncia della separazione dei beni, ma si

è opposto alle altre domande, rifiutando ogni contributo alimentare per la moglie

e offrendo solo un contributo di fr. 800.– mensili (incluso l'assegno di

famiglia) per G__________ dal 1° settembre 2003. Al dibattimento finale, tenuto

seduta stante, le parti hanno confermato le rispettive posizioni.

C. Statuendo

il 16 settembre 2003, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha

affidato G__________ alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del

padre, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito (con obbligo di assumere

dal 1° settembre 2002 i relativi oneri), ha abilitato AO 1 a prelevare

dall'abitazione coniu­gale i suoi effetti personali e ha obbligato AP 1 a

versare retroattivamente dal 1° settembre 2002 un contributo alimentare di fr.

405.– mensili per la moglie, oltre a uno di fr. 1385.– mensili per G__________

(assegno familiare incluso). Il primo giudice ha permesso inoltre a AP 1 di

dedurre dal dovuto retroattivo fr. 6950.– (versati), come pure i premi della

cassa malati per moglie e figlia da lui pagati direttamente, ordinando infine

la separazione dei beni. La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese di fr.

50.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate

le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio

dell'assistenza giudiziaria.

D. Contro

la sentenza predetta AP 1 è insorto con un appello del 29 settembre 2003 nel

quale chiede che, previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, il

contributo alimentare per la moglie sia soppresso e quello per la figlia

ridotto a fr. 850.– men­sili (assegno di famiglia incluso) dal 1° agosto 2003. Inoltre

egli conclude perché si accerti la compensazione degli arretrati con quanto da

lui versato (fr. 6950.–), con i premi della cassa malati pagati direttamente per

moglie e figlia, come pure con gli oneri d'imposta assunti. Contestualmente

all'appello AP 1 postula l'assistenza giudiziaria. Con decreto del 1° ottobre

2003 il presidente della Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo.

Nelle sue osservazioni del 16 ottobre 2003 AO 1 propone di respingere l'appello

e di confermare la sentenza impugnata, instando a sua volta per il beneficio

dell'assistenza giudiziaria.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC),

sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.

4.

cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC, art. 361 segg. CPC). L'esame dei fatti è limitato a

un esame di verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del

Pretore può essere impugnata nel termine di dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC).

Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

2.

La

documentazione prodotta dall'istante con le osservazioni all'appello (lettera 8

agosto 2003 della responsabile dell'__________, due avvisi di accredito,

lettera 9 ottobre 2003 della direttrice della Casa anziani __________) non è

ricevibile, in appello vigendo il divie­to generale dell'art. 321 cpv. 1 lett.

b CPC, tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia

di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice ritenga

opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione

(nel diritto di famiglia: art. 419b CPC). In concreto i nuovi documenti

sono volti unicamente a rendere verosimile la riduzione del reddito conseguito

dall'istante, ciò che non gioverebbe al contributo alimentare per la figlia minorenne.

Non sussiste dunque alcuna ragione per derogare al divieto generale dell'art.

321.

cpv. 1 lett. b CPC.

3.

Litigiosi rimangono in concreto i contributi alimentari per moglie e

figlia. Ora, l'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC prevede che, ove sia giustificata la

sospensione della comunione domestica, a istanza di un coniuge il giudice

stabilisce i contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro. L'ammontare di

tali contributi si calcola dividendo l'eccedenza mensile – di regola a metà –

una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli

minorenni (DTF 121 III 302 consid. 5b, 123 III 1; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 4 ad art. 176; Hausheer/ Reus­ser/Geiser in: Berner

Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 176 CC). In

caso di ammanco il debitore del contributo ha diritto di conservare

l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c, 128 III

414.

consid. 3.2.1 con rinvii). Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso si

determina in base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno

aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa

malati e delle assicurazioni domestiche, come pure – salvo in caso di

ristrettezze economiche (DTF 126 III 356, 127 III 70) – l'onere fiscale. Il

fabbisogno dei figli minorenni è stabilito invece, per prassi costante di

questa Camera, secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattate al

singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il

diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto).

4.

Nella

fattispecie il Pretore ha calcolato il reddito del marito in

fr. 4824.– netti mensili (fr. 3524.– da attività dipendente, fr. 500.–

da attività indipendente, fr. 800.– dalla locazione di un appartamento nell'abitazione

coniugale) e il fabbisogno minimo di lui in fr. 3034.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, interessi

ipotecari fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 173.65, imposta di

circolazione e assicurazione RC dell'automobile fr. 160.–, spese di trasferta

fr. 200.–, imposte fr. 300.–). Accertata in tal modo una disponibilità mensile

di fr. 1790.– mensili, egli ha ritenuto che questa andasse destinata nella

misura di fr. 1385.– a G__________ (copertura del fabbisogno in denaro) e per

il resto (fr. 405.–) alla moglie. Ciò posto, il Pretore ha fatto decorrere i

contributi alimentari retroattivamente dal 1° settembre 2002, autorizzando nondimeno

il convenuto a dedurre per il lasso di tempo intercorso dal settembre del 2002

al luglio del 2003 fr. 6950.– per contributi già versati, oltre ai premi della

cassa malati da lui direttamente corrisposti in favore di moglie e figlia.

5.

L'appellante

fa valere anzitutto che dal 1° settembre 2003 la moglie ha ridotto volontariamente

le proprie entrate, poiché da quando ha cominciato il corso di formazione come assistente

di cura essa lavora sì all'80% (e non più al 50%), ma guadagna meno di prima. E

intraprendere un simile tirocinio nella disagiata situazione eco­nomica in cui

versa la famiglia non si giustificava. Egli chiede così che all'istante sia

imputato un reddito ipotetico di fr. 3000.– netti men­sili, pari a quanto la

moglie avrebbe potuto guadagnare lavorando all'80% come aiuto domiciliare. Ciò

non lascerebbe spazio a contributi di mantenimento per lei. L'interessata obietta,

nelle osservazioni all'appello, che la nuova formazione le premetterà di conseguire

un reddito più elevato e la riqualificherà professionalmente, facendole acquisire

a breve termine l'indipendenza economica. Essa allega inoltre che il suo lavoro

come aiuto domiciliare era precario e che le era ormai stata prospettata una

riduzione del grado d'occupazione. Ora, sulla capacità lucrativa del­l'istante

il Pretore ha trascurato ogni accertamento. La questione va ripresa così

dall'inizio.

a) In

materia di contributi alimentari il giudice non è tenuto a fon­darsi sul

reddito effettivamente conseguito da una parte. Se quest'ultima ha la possibilità

di guadagnare di più dando prova di ragionevole impegno, fa stato il reddito

ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Il computo di

entrate virtuali si giustifica, in specie, ove il debitore riduca

unilateralmente i suoi introiti senza valida giustificazione (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum

neuen Scheidungs­recht, Zurigo 1999, n. 47 e 48 ad art. 125 CC). Le entrate potenziali

devono essere però alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di

lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione

sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione

di un reddito ipotetico non ha, infatti, carattere di penalità (DTF 128 III 6

pri­ma frase). Contrariamente a quanto asserisce l'appellante, poi, il criterio

del reddito ipotetico non vale unicamente per il debitore di contributi

alimentari, ma anche per il creditore (cfr. DTF 128 III 65, 130 III 540 consid.

3).

b) Nella

fattispecie l'istante ha lavorato come aiuto domiciliare al 50%, durante la

vita in comune, fino all'agosto 2003 (sopra, lett. A), ricevendo uno stipendio

di fr. 1784.35 netti mensili, più le indennità di trasferta rimborsate in base

ai chilometri percorsi (doc. D). Dal 1° settembre 2003 essa è impiegata all'80%

nella Casa per anziani di __________, dove segue una formazione quale

assistente di cura. Il suo guadagno mensile è diminuito tuttavia a fr. 1326.–

lordi, cui si aggiunge un'indennità fissa di fr. 300.– mensili per le trasferte

(doc. B), il che dà circa fr. 1580.– netti complessivi, inclusa la quota di

tredicesima (doc. B, punto 4). Non risulta che il marito abbia approvato tale cambiamento

di professione. Sta di fatto però che le parti vivono separate dal settembre

2002.

e che nulla rende verosimile un loro riavvicinamento. Se è vero quindi che

in costanza di matrimonio un coniuge non può – come detto – ridurre

unilateralmente i suoi introiti senza valida giustificazione, è altrettanto

vero che egli non deve neces­sariamente attendere la causa di divorzio per

crearsi una propria indipendenza economica e affrancarsi per quanto possibile dall'altro,

come del resto gli imporrà l'art. 125 cpv. 1 CC dopo lo scioglimento del

matrimonio.

c) Che

con un guadagno di fr. 1784.35 mensili l'istante non potesse sostentarsi, pur

considerando le indennità di trasferta (destinate unicamente a coprire le spese),

è evidente (sotto, consid. 6). Il convenuto afferma che, aumentando all'80% l'attività

di aiuto domiciliare, l'interessata avrebbe potuto gua­dagnare almeno fr. 3000.–

mensili. Nulla rende verosimile tuttavia che l'__________ o che altre

organizzazioni regionali offrissero concretamente un posto del genere. La professione

di assistente di cure apre invece concrete prospettive d'impiego e di guadagno,

non è eccessivamente lunga (il corso frequentato dall'istante dura un anno) ed

è in linea con l'esperienza professionale maturata dalla moglie. Certo, la situazione

finanziaria della famiglia è precaria per i notevoli arretrati fiscali (doc. 5

e 6) e altri debiti (IVA, contributi AVS ecc.) correlati all'attività in proprio

svolta dal marito (doc. 7). Nemmeno quest'ultimo pretende ad ogni buon conto

che, ove la moglie avesse rinviato di qualche tempo la formazione, egli sarebbe

riuscito a raddrizzare il bilancio familiare (non potendo invero farlo la

moglie). In simili condizioni tanto valeva che l'istante si accingesse a

migliorare senza indugio la propria condizione professionale.

d) Ciò

premesso, il reddito dell'istante risulta di fr. 1784.– mensili fino all'agosto

del 2003 e di fr. 1580.– mensili dopo di allora. In pendenza di appello

l'interessata ha verosimilmente concluso la formazione (osservazioni, pag. 4 a

metà), ma cir­costanze nuove non possono essere considerate la prima volta in

questa sede (sopra, consid. 2). Dandosi mutamenti di apprezzabile rilievo e

durevolezza, il convenuto può sempre chiedere al Pretore che le misure a

protezione dell'unione coniugale siano adattate alla nuova situazione (art. 179

cpv. 1 CC).

6.

Il

fabbisogno minimo dell'istante, anch'esso ignorato dal Pretore, risultava

composto fino all'agosto del 2003 del minimo

esistenziale per genitore affidatario secondo il diritto esecutivo (fr. 1250.–),

dell'indennità versata ai genitori come partecipazione al costo dell'alloggio (doc.

E: fr. 467.– mensili, cioè fr. 700.– meno la quota che rientrava nel fab­bisogno

in denaro della figlia) e del premio della cassa malati (doc. C: fr. 204.45), per

complessivi fr. 1922.– mensili. L'interessata

rivendica anche fr. 50.– mensili per l'elettricità, fr. 50.– mensili per il

telefono e fr. 200.– mensili per le imposte (istanza, pag. 4). Elettricità e

telefono, tuttavia, sono già compresi nel minimo esistenziale del

diritto esecutivo (FU 2/2001 del 5 gennaio 2001 pag. 74, punto I; DTF 126 III

357.

consid. 1a/bbb; Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 298 in alto), mentre in caso

di ristrettezze economiche le imposte vanno tralasciate (DTF 126 III 356, 127

III 70). Per converso, dal settembre del

2003.

l'interessata deve assumere parte della spesa occasionata dalle trasferte

per raggiungere il posto di lavoro (non più rimborsate al costo effettivo), valutabili

in fr. 152.– mensili (abbonamento “arcobaleno” per 5 zone da __________ a __________:

‹www.arcobaleno.ch›). Il suo fabbisogno minimo è passato così a fr. 2074.–

mensili. Il 1° dicembre 2003 inoltre essa ha locato un appartamento proprio,

sempre a __________, che le costa fr. 1050.– mensili, più fr. 100.– di acconto per

spese accessorie (doc. F). L'onere di alloggio è lievitato di conseguenza a fr.

767.

– mensili (dedotta la quota che rientra nel fabbisogno in denaro della

figlia) e il suo fabbisogno minimo a fr. 2374.– mensili.

7.

Quanto

al fabbisogno minimo del convenuto, questi chiede che gli siano riconosciuti fr.

1250.

– mensili come minimo esistenziale del diritto esecutivo, fr. 384.–

mensili per spese di trasferta e fr. 1000.– mensili per due pignoramenti di

salario (fr. 500.– ognu­no). Tali voci vanno esaminate singolarmente.

a) L'appellante

fa valere di dover assumere spese supplementari durante il diritto di visita

della figlia, ciò che giustifichereb­be di riconoscergli il minimo esistenziale

del diritto esecutivo per genitori affidatari (fr. 1250.– mensili). La

richiesta è infon­data. I costi inerenti all'esercizio di un usuale diritto di

visita, siano essi quelli

di una bibita o di biglietto al cinema, sono per principio a carico del

genitore non affidatario (Breit­schmid, Kind und Scheidung der Elternehe in: Das neue Scheidungs­recht, Zurigo 1999, pag. 102 con rimandi). Il diritto di visita stabilito

dal Pretore nel caso in esame (un fine settimana su due, dalle ore 18.00 del venerdì

alle 19.00 di sabato, due settimane consecutive durante le vacanze estive,

quatto giorni alternativamente a Natale e Pasqua) non è particolarmente ampio

(anzi, nel Ticino la prassi è di regola più generosa: v. FamPra.ch 2000 pag.

324.

consid. 11 e 12). Al proposito l'appello manca perciò di consistenza.

b) Per quel che è delle trasferte,

l'interessato sottolinea di esporre solo quanto gli

hanno riconosciuto le autorità fiscali. L'argomento cade nel vuoto. Non perché egli

non abbia spese di trasporto. La tratta __________-__________ richiede con i

mezzi pubblici più di un'ora (‹www.ffs.ch›), sicché per recarsi al lavoro egli

deve usare l'auto­mobile. Se non che, la deduzione ammessa dall'autorità

fiscale per le trasferte comprende anche l'assicurazione RC del veicolo e

l'imposta di circolazione che il Pretore ha conteggiato a parte. Per le sole

spese di carburante da __________ a __________ l'indennità di fr. 200.– mensili

stimata dal primo giudice appare quindi sufficiente (38 km per 4 giorni la

settimana, ossia circa 600 km/mese: distanze in: ‹www.mappy.ch›). Che

l'appellante debba sopportare costi maggiori a scopi professionali, per la sua

attività di indipendente, non è per altro reso verosimile.

c) I

due pignoramenti di stipendio (fr. 500.– dal novembre 2003 e altri fr. 500.– dal

giugno 2004) si riferiscono apparentemente a debiti accumulati dai coniugi durante

la vita in comune (doc. 5, 6 e 7). L'istante sostiene che il marito è il solo responsabile

di tali pendenze, dimenticando che almeno gli arretrati d'imposta vanno

considerati alla stregua di debiti coniugali (Rep. 1994 pag. 147). Comunque

sia, il sostentamento della famiglia è prioritario rispetto ai debiti verso

terzi, che possono essere onorati nella misura in cui il loro pagamento non

pregiudichi la copertura del fabbisogno familiare (DTF 127 III 292 in alto). In

concreto, come si vedrà oltre (consid. 9), dopo l'agosto del 2003 le entrate

dei coniugi non bastano più per il fabbisogno della famiglia, di modo che i due

pignoramenti non possono essere considerati ai fini del giudizio. Non solo: dal

fabbisogno minimo dell'appellante andrebbe stralciato anche l'onere fiscale (fr.

300.

– mensili), vista la situazione di disagio economico in cui si trova la

famiglia (consid. 3 e 6). Se da ciò si prescinde è solo perché nel fabbisogno minimo

del convenuto non figurano né le spese di riscaldamento e di manutenzione

dell'abitazione coniugale, né indennità per pasti fuori casa. Tutto

considerato, il fabbisogno minimo di fr. 3034.– mensili accertato dal Pretore

merita dunque conferma.

8.

Per

quanto attiene infine al fabbisogno in denaro di G__________, l'appellante sostiene

che gli importi indicati dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù

e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo devono essere adattati al

costo della vita nel luogo di domicilio e che il suo reddito è notevolmente

inferiore a quello cui si riferiscono le raccomandazioni (circa fr. 7200.– mensili

nell'agosto 1996), di modo che il fabbisogno della figlia va ridimensionato a

fr. 850.– mensili. L'argomento non può essere condiviso.

a) Dal

2000.

in poi le cifre contenute nella tabella delle raccomandazioni predette,

diversamen­te da quelle che figuravano ancora nella tabella dell'edizione 1996,

non vanno più ridotte per il minor costo della vita nel Ticino, poiché sono già

commisurate al costo delle economie domestiche su scala naziona­le, per di più

in base per di più a valori statisticamente medio-bas­si, nel senso che tre

quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito fa­miliare

superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen

zur Bemessung von Unter­halts­beiträgen für Kinder, pag. 10 in

basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di

ragazzi appartenenti a famiglie di ceto relativamen­te modesto (op. cit., pag.

11.

in alto). Diminuzioni per rap­porto alle cifre indica­te nel­­la tabella

sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze specifiche

(per esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o allog­gio a condizio­ni

particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C). Il fabbisogno in denaro

del figlio non si decurta nemmeno ove i genitori non siano economica­mente in

grado di assicurarlo: in tale ipotesi ci si limita ad accertare in che misura

tale fabbisogno rimanga scoperto (op. cit., pag. 16 nel mezzo; analogo criterio

prevede, del resto, l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è della rendita al

coniuge divorziato), ogni genitore avendo il diritto di conservare almeno l'equivalente

del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richia­mi).

b) I principi testé riassunti sono ormai

invalsi e consolidati (sentenze inc. 11.2000.12 del 18 dicembre 2001, consid.

10b e 10c; inc. 11.2002.60 del 9 settembre 2002, parzialmente riprodotta in:

Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11 in alto; inc. 11.2000.5

del 23 gennaio 2003, con­sid. 11b pubblicato

in: RtiD II-2004 pag. 567). La prassi evocata dall'appellante è superata da

anni, così come il richiamo a Guglielmoni/ Trezzini (AJP 1993 pag. 6) riportato

da Breitschmid (in: Basler

Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 7 ad art. 285). Fuori luogo è pure il rinvio

alla sentenza 5P.338/2001 del 5 novem­bre 2001, nella quale il Tribunale

federale ha giudicato pertinente la prassi della Camera e inidonei gli importi

stabiliti dal diritto esecutivo. Quanto al reddito di riferimento di circa fr.

7200.

– mensili, esso si riferiva alle vecchie raccomandazioni

del 1988 (con tabella aggiornata al 1996: RDT 51/1996 pag. 33) e più non

concerne quelle del 2000, commisurate al costo delle economie domestiche su

scala naziona­le in base – come detto – a valori statisticamente medio-bas­si.

Nulla più giustifica, in altri termini, di scostarsi dalle citate raccomandazioni

praticando tagli lineari. Diminuzioni del fabbisogno in denaro del figlio sono

possibili, ma devono fondarsi su dati concreti riferiti alla situazione

specifica del minorenne (vitto, vestiario, alloggio, cura e educazione), non su

considerazioni generiche. La sola circostan­za che i genitori abbiano scarsa

disponibilità finanziaria ancora non giustifica – come si è visto –

decurtazione di sorta.

c) Nel caso di un figlio unico la tabella applicabile alla fattispecie (edizione 2003 in: Wullschleger, FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 7 ad art. 285 CC) prevedeva un fabbisogno medio

in denaro dal 7° anno di età di fr. 1820.– mensili. Il Pretore lo ha fissato in

fr. 1385.– mensili, deducendo verosimilmente l'intera

posta per cura e educazione (fr. 435.–). L'istante tuttavia può accudire a G__________

solo quando non è al lavoro (50% del tempo fino al­l'agosto del 2003, 20% dopo

di allora). Nel fabbisogno in denaro della figlia va inserita così la quota

percentuale (principio definito “corretto” dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002

del 13 marzo 2002, consid. 5b). Per quanto riguarda il costo dell'alloggio, poi,

nel fabbisogno in denaro di G__________ va incluso non il valore medio previsto

dalle raccomandazioni (fr. 345.– mensili), bensì – trattandosi di un figlio unico – un terzo della pigione effettiva pagata dalla madre (Empfehlungen

zur Bemessung von Unter­haltsbeiträgen für Kinder, edizione

2000, pag. 13 in alto), ossia fr. 233.– mensili fino al novembre del 2003 (doc.

E) e fr. 383.– dopo di allora (doc. F). In virtù del principio inquisitorio

illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 412 consid. 3.2.1)

il fabbisogno in denaro di G__________ dev'essere rivalutato per finire a fr.

1490.

– mensili fino all'agosto del 2003, a fr. 1621.– mensili fino al 30

novembre 2003 e a fr. 1771.– mensili in seguito.

9.

Il

quadro complessivo delle entrate e delle uscite familiari si presenta, dopo

quanto si è spiegato, come segue:

Dal 1°

settembre 2002 al 31 agosto 2003

reddito del marito (non contestato) fr.

4824.

reddito

della moglie (consid. 5) fr. 1784.–

fr.

6608.

– mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 7) fr. 3034.–

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 6) fr. 1922.–

fabbisogno

in denaro di G__________ (consid. 8) fr. 1490.–

fr.

6446.

– mensili

eccedenza fr.

162.

– mensili

metà

eccedenza fr. 81.– mensili

Il marito può conservare per sé:

fr.

3034.

– + fr. 81.– = fr. 3115.– mensili

deve versare

alla moglie:

fr. 1922.– + fr.

81.

– ./. fr. 1784.– = fr. 220.– mensili

(arrotondati)

e alla figlia fr.

1490.

– mensili.

Dal 1° settembre 2003 al 30 novembre 2003

reddito del marito (non contestato) fr.

4824.

reddito

della moglie (consid. 5) fr. 1580.–

fr.

6404.

– mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 7) fr. 3034.–

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 6) fr. 2074.–

fabbisogno

in denaro di G__________ (consid. 8) fr. 1621.–

fr.

6729.

– mensili.

Dal 1° settembre al 30 novembre 2003 non vi

è più quindi eccedenza, bensì ammanco. Ciò significa che i contributi per moglie

e figlia vanno ridotti in proporzione, l'uno non essendo prioritario rispetto all'altro

(RtiD II-2004 pag. 616 a metà con riferimento alla sentenza del Tribunale

federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher,

Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 446 n. 08.27 e 08.29; v. anche DTF

128.

III 415 in alto). Ne

risulta quanto segue:

disponibilità

del marito:

fr.

4824.

– (reddito) ./. fr. 3034.– (fabbisogno minimo) = fr. 1790.– mensili

fabbisogno

scoperto della moglie:

fr.

2074.

– (fabbisogno minimo) ./. fr. 1580.– (reddito) = fr. 494.– mensili

somme

necessarie a moglie e figlia: fr. 494.– + fr. 1621.– = fr. 2115.– mensili

contributo

per la moglie:

fr.

494.

– x (1790 : 2115) = fr. 420.– mensili (arrotondati)

contributo

per la figlia:

fr.

1621.

– x (1790 : 2115) = fr. 1370.– mensili (arrotondati).

Dal 1° dicembre 2003

reddito del

marito (non contestato) fr. 4824.–

reddito

della moglie (consid. 5) fr. 1580.–

fr.

6404.

– mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 7) fr. 3034.–

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 6) fr. 2374.–

fabbisogno

in denaro di G__________ (consid. 8) fr. 1771.–

fr.

7179.

– mensili

disponibilità

del marito:

fr.

4824.

– (reddito) ./. fr. 3034.– (fabbisogno minimo) = fr. 1790.– mensili;

fabbisogno

scoperto della moglie:

fr.

2374.

– (fabbisogno minimo) ./. fr. 1580.– (reddito) = fr. 794.– mensili

somme

necessarie a moglie e figlia: fr. 794.– + fr. 1771.– = fr. 2565.– mensili

contributo

per la moglie:

fr.

794.

– x (1790 : 2565) = fr. 555.– mensili (arrotondati)

contributo

per la figlia:

fr.

1771.

– x (1790 : 2565) = fr. 1235.– mensili (arrotondati).

Il Pretore ha condannato il marito a versare dal 1° settembre 2002 in poi, come noto, fr. 405.– mensili per la

moglie e fr. 1385.– mensili per la figlia (fr. 1790.– complessivi). Dopo

quanto si è visto, l'appello va parzialmente accolto per quanto riguarda il periodo

dal 1° settembre 2002 al 31 agosto 2003, il contributo alimentare per la moglie

dovendo essere ridotto a fr. 220.– mensili, seppure quello per la figlia aumenti

d'ufficio a fr. 1490.– mensili (sopra,

consid. 8c in fine), onde un totale di fr. 1710.–. Dal 1° set­tembre

2003.

in poi la situazione si ribalta, giacché il contributo

alimentare

per la moglie andrebbe aumentato a fr. 420.– mensili, rispettivamente a fr.

555.

– mensili dal 1° dicembre 2003 e quello per la figlia

ridotto a fr. 1370.– mensili, rispettivamente a fr. 1235.– mensili dal 1°

dicembre 2003. Dato però che dal 1° settembre 2003 in poi la somma dei due addendi

(fr. 1790.–) non cambia rispetto a quanto ha deciso il Pretore e che la moglie

non ha appellato l'ammontare del contributo per sé, non è il caso di ridurre

d'ufficio quello per G__________, tanto meno ove si consideri ch'esso non copre

il fabbisogno in denaro di lei.

10.

L'appellante

chiede infine di accertare che i contributi alimentari dovuti dal settembre del

2002.

all'agosto del 2003 sono compensati con quanto lui ha già versato per la

figlia in quel periodo (fr. 6950.–), più i premi della cassa malati per moglie

e figlia da lui pagati diretta­mente (fr. 3178.80), più la metà degli arretrati

d'imposta versati dopo la separazione (fr. 750.–). Ora, ammesso e non concesso

che il giudice a tutela del­l'unione coniugale sia competente per statuire su

domande d'ac­certamento circa i rapporti di dare e avere tra le parti,

l'ammontare dei premi pagati dall'appellante per la cassa malati di moglie e

figlia nel periodo in questione non si evince dagli atti. Il Pretore non

avrebbe potuto quindi procedere ad accertamento di sorta. Quanto alla richiesta

di porre in compensazione le tre rate di fr. 500.– ciascuna versate per

arretrati d'imposta (doc. 5), essa è nuova, formulata la prima volta in appello

(si veda la risposta, ad 3), e già per tale ragione irricevibile (sopra,

consid. 2).

11.

Considerato l'esito del giudizio, gli oneri di

appello seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Non

bisogna dimenticare però che tutto quanto il convenuto ottiene è, in ultima

analisi, la riduzione dell'obbligo alimentare da fr. 1790.– a

fr.

1710.

– mensili complessivi dal 1° settembre 2002 al 31 ago­sto 2003. Dopo di

allora il totale stabilito dal Pretore non muta. Appare equo pertanto rinunciare

al prelievo della trascurabile quota di oneri processuali che andrebbero a

carico della moglie. Il che non esonera l'appellante dal rifondere a

quest'ultima un'

adeguata

indennità per ripetibili ridotte. Il giudizio odierno

non incide in maniera apprezzabile, invece, sul dispositivo di prima sede

relativo alla tassa di giustizia, alle spese e alle ripetibili, che può rimanere

invariato.

La richiesta

di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante merita di essere accolta,

data la situazione di indigenza in cui

egli

versa (art. 3 Lag) e il fatto che l'appello non poteva dirsi sin dall'inizio

privo di ogni possibilità di successo (art. 14 Lag). Per quel che è della

moglie, l'attribuzione di ripetibili renderebbe – di per sé – la richiesta di

assistenza giudiziaria priva d'oggetto. L'incasso delle ripetibili appare tuttavia

difficile, se non impossibile, ciò che giustifica di concedere sin d'ora

all'interessata il beneficio del gratuito patrocinio (DTF 122 I 322).

L'indigenza di lei è del resto pacifica e la sua resistenza all'appello si è

rivelata nel complesso legittima.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata

è così riformato:

AP

1 è tenuto a versare a AO 1, a

titolo anticipato, i seguenti contributi di mantenimento:

fr. 220.– mensili per la moglie e fr.

1490.– mensili per la figlia G__________ (assegno di famiglia incluso) dal 1°

settembre 2002 al 31 agosto 2003,

fr. 405.– mensili per la moglie e fr.

1385.– mensili per la figlia G__________ (assegno di famiglia incluso) e dal 1°

settembre 2003 in poi.

Per il

resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia ridotta fr. 250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 fr. 1200.– per ripetibili

ridotte.

3. AP 1 è

ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv.

RA 1.

4. AO 1 è

ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv.

RA 2.

5. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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