11.2003.126
misure a protezione dell'unione coniugale: contributo per il figlio minorenne
14 settembre 2004Italiano44 min
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Numero d'incarto:
11.2003.126
Data decisione, Autorità:
14.09.2004, ICCA
Titolo:
misure a protezione dell'unione coniugale: contributo per il figlio minorenne
AUDIZIONE DEI FIGLI
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO
FABBISOGNO
MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA
UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2003.126
Lugano,
14 settembre
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2002.842
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 4 dicembre 2002 da
APPE1
(patrocinata dall' RAPP2)
contro
AADE1
(patrocinato dall' RAPP1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 29 settembre 2003 presentato da APPE1 contro la sentenza emessa
il 15 settembre 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 27 ottobre 2003 presentato da AADE1
contro la medesima sentenza;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AADE1 (1962) e APPE1 (1962) si sono sposati a __________ il 20
settembre 1991. Dal matrimonio è nato A__________, il 15 maggio 1994. Il marito
è dipendente della __________ e titolare dell'ufficio di __________. Egli si
occupava anche dell'ufficio postale del __________ (chiuso il 1° febbraio
2003). Durante i primi anni della comunione domestica la moglie non ha svolto
attività lucrativa, ma in seguito ha coadiuvato il marito nell'ufficio postale
fino al 30 giugno 2002. I coniugi si sono separati il 1° luglio 2002, quando la
moglie è andata a vivere con il figlio a ____________________, in un
appartamento locato dai suoi genitori. Assunta subito dopo dalla __________
come donna delle pulizie e inserviente a tempo pieno per la scuola dell'infanzia
a __________, il 19 settembre 2002 essa è passata alle dipendenze del Comune di
__________ come sostituta del personale delle pulizie e inserviente a tempo
parziale per le scuole elementari.
B. Il 4
dicembre 2002 APPE1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
con un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale per ottenere – già
in via provvisionale – l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento del
figlio, la regolamentazione del diritto di visita, un contributo alimentare dal
1° luglio 2002 di fr. 1814.– mensili per sé (ridotto, salvo nei periodi di
ferie scolastiche, a fr. 1623.– mensili dal 1° ottobre 2002) e uno di fr.
1550.– mensili per il figlio, la compensazione di tali importi con quanto
versato dal marito da luglio a novembre del 2002 e una provvigione ad litem di
fr. 3000.–, da adattare alle risultanze istruttorie. Con decreto cautelare
emesso senza contraddittorio il 9 dicembre 2002 il Pretore ha autorizzato la sospensione
della comunione domestica, ha affidato il figlio alla madre, ha disciplinato il
diritto di visita del padre e ha fissato dal 5 dicembre 2002 un contributo alimentare
di fr. 1500.– mensili per la moglie, oltre a uno di fr. 1300.– mensili per
A__________. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese sono poste a carico
del marito. Non sono state assegnate ripetibili.
C. All'udienza
del 16 gennaio 2003, indetta per il contraddittorio cautelare e la discussione
dell'istanza a protezione dell'unione coniugale, APPE1 ha confermato le sue
domande, precisando che “la richiesta di provvigione ad litem è da
intendersi subordinatamente chiesta ai sensi degli art. 174–176 CC”. AADE1 ha
aderito alla regolamentazione della vita separata e del diritto di visita, come
pure all'attribuzione del figlio e alla compensazione delle pretese alimentari,
ma ha postulato l'assegnazione dell'alloggio coniugale e ha offerto un
contributo alimentare di fr. 560.– mensili per la moglie e uno di fr. 1340.–
per il figlio (compreso l'assegno familiare). Alla provvigione ad litem
egli si è opposto, tranne riconoscere alla moglie in via subordinata il
versamento di fr. 200.– per 15 mesi, da inserire nel proprio fabbisogno minimo
a copertura delle spese legali e giudiziarie.
D. Esperita
l'istruttoria, le parti sono state convocate all'udienza del 17 giugno 2003 per
la discussione finale cautelare e dell'istanza a protezione dell'unione
coniugale. APPE1 ha riaffermato le sue conclusioni, ma ha aumentato la
richiesta di contributo alimentare per sé a fr. 1814.– mensili, ha portato
quella per il figlio a fr. 1600.– mensili fino al 12° compleanno e a fr. 1825.–
mensili fino alla maggiore età, sostituendo la richiesta di provvigione ad litem
con lo stanziamento di “un importo aggiuntivo” giusta l'art. 176 cpv. 1 CC
di fr. 4500.–, da suddividere in rate mensili di fr. 500.–. AADE1 ha mantenuto
le sue posizioni.
E. Con
sentenza del 15 settembre 2003 il Pretore ha autorizzato le parti a vivere separate,
ha affidato il figlio alla madre, ha regolamentato il diritto di visita del
padre, ha posto a carico di APPE1 un contributo alimentare per la moglie di fr.
1190.– mensili dal 1° luglio al 31 agosto 2002, di fr. 1715.– mensili dal 1°
settembre 2002 al 31 gennaio 2003 e di fr. 680.– mensili dopo di allora, fissando
quello per il figlio in fr. 1340.– mensili (incluso l'assegno familiare). La
tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state ripartite a metà,
compensate le ripetibili. La procedura cautelare è stata stralciata dai ruoli
siccome divenuta senza oggetto.
F. Contro
la sentenza appena citata APPE1 è insorta con un appello del 29 settembre 2003
nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato il contributo di mantenimento
per sé sia portato a fr. 2113.20 mensili dal 1° luglio al 31 agosto 2002, a fr.
2014.10 mensili dal 1° settembre 2002 al 31 gennaio 2003 e a fr. 1446.20
mensili dal 1° febbraio 2003 in poi, aumentando inoltre quello per il figlio a
fr. 1600.– mensili (compreso l'assegno familiare) dal 1° luglio 2002. Nelle sue
osservazioni del 27 ottobre 2003 AADE1 propone di respingere l'appello e con appello
adesivo postula la riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr.
1190.– mensili dal 1° luglio 2002 al 31 gennaio 2003 e a fr. 605.– mensili in
seguito. Con osservazioni del 1° dicembre 2003 APPE1 conclude per il rigetto
dell'appello adesivo.
in diritto: 1. L'art.
176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica,
a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno
in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), emana le misure riguardanti l'abitazione e
le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e adotta i provvedimenti necessari
per i figli minorenni secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione
(cpv. 3). Il criterio per la definizione dei “contributi pecuniari” fra coniugi
riprende quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC inerente alle cause di
stato. L'ammontare dei contributi si calcola quindi in base al riparto
dell'eccedenza mensile – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 121 III 302 consid.
5b, 123 III 1; Schwander
in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 4 ad art 176; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner
Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 176 CC). In
caso di ammanco il debitore del contributo ha diritto di conservare
l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con
rinvii). Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso si determina in base al minimo
esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della
famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni
domestiche, come pure gli oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è
stabilito invece, per prassi costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
Zurigo, adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato
che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto).
2. Il
Pretore ha accertato il reddito netto del marito fra il 1° luglio 2002 e il 31
gennaio 2003 in fr. 6867.– netti mensili (compreso l'assegno familiare) a
fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3680.–. Dal 1° febbraio 2003, soppresso
l'ufficio postale del ____________________, il guadagno di lui si è ridotto a
fr. 6200.– netti mensili (sempre con l'assegno familiare), mentre il fabbisogno
minimo è aumentato a fr. 4180.–, dovendo egli rimborsare un mutuo contratto per
la sostituzione dell'automobile. Quanto alla moglie, il Pretore ne ha calcolato
il reddito in fr. 2400.– netti mensili dal
1° luglio
al 31 agosto 2002 (guadagno conseguito alle dipendenze della __________) e in
fr. 1350.– fino al 30 settembre 2003 (guadagno conseguito alle dipendenze del
Comune di __________), imputandole dal 1° ottobre 2003 un reddito ipotetico
accessorio (come donna delle pulizie) di fr. 650.– netti mensili, il tutto per
rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2930.– mensili. Il fabbisogno in denaro
del figlio è stato valutato in fr. 1760.– mensili (di cui fr. 420.– per cura e
educazione e fr. 335.– per l'alloggio), ma il primo giudice ha ritenuto
sufficiente il contributo alimentare di fr. 1340.– mensili (compreso l'assegno
familiare) offerto dal padre. Ciò posto, constatata un'eccedenza di fr. 1317.–
mensili dal 1° luglio al 31 agosto 2002, egli ha riconosciuto alla moglie un
contributo alimentare di fr. 1190.– mensili, aumentato a fr. 1715.– fino al 31
gennaio 2003 (data un'eccedenza di fr. 267.–) e ridotto a fr. 680.– mensili dal
1° febbraio 2003 (bilancio familiare in ammanco).
3. Prima
che siano adottate disposizioni al loro riguardo, i figli minorenni sono
sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato,
a meno che la loro età o motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Il
principio vale anche in sede provvisionale (DTF 126 III 497) e – per analogia –
nell'ambito di misure protettrici dell'unione coniugale (da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2002.150
del 14 maggio 2004, consid. 4). Al momento in cui ha statuito il Pretore, in
concreto, A__________ aveva nove anni e quattro mesi. Dagli atti non risulta
tuttavia ch'egli sia stato ascoltato, né il Pretore ha spiegato perché. La
legge non prevede invero un'età fissa dalla quale il giudice sia obbligato a
interpellare i minorenni. Una rinuncia a priori si giustifica solo, tuttavia,
se l'audizione – o la semplice osservazione – sia impossibile o non avrebbe
senso, nemmeno se eseguita da uno specialista (Rumo-Jungo, L'audition des enfants lors du divorce de leurs parents
in: SJ 2003 II pag. 120 segg.). Non consta che ciò sia il caso nella
fattispecie.
a) Il
Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che l'audizione di un ragazzo
di 6 anni non va esclusa a priori (DTF 124 III 92 consid. 3a). Anche in
dottrina l'ascolto dei figli è auspicato sin dall'età scolastica (Breitschimid in: Basler Kommentar, ZGB
I, 2a edizione, n. 4 ad art. 144; Sutter/
Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 34 ad art. 144) o almeno dal compimento degli 8
anni (Schweighauser in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht,
Basilea 2000, n. 19 segg. ad art. 144 CC). Tra i 7 e i 12 anni l'opportunità
dell'audizione va apprezzata, ad ogni modo, in funzione dello sviluppo del
figlio e delle circostanze del caso (Stettler,
Les nouvelles dispositions du Code civil
concernant le sort des enfants dans le divorce de leur parents, in: CFPG, Il nuovo diritto del divorzio, Lugano 2002, pag. 149). Essenziale
è che l'audizione sia adattata all'età e che le opinioni dei ragazzi siano
apprezzate in funzione della loro maturità (Rumo-Jungo,
op. cit., pag. 122). In concreto, come detto, A__________ non è
stato sentito, né è dato di capire perché. Non risultando motivi gravi che si opponessero
alla sua audizione, la mancanza del Pretore non appare sorretta da alcuna
scusante.
b) Finora
questa Camera ha ritenuto di poter transigere sull'ascolto del figlio ove in
appello rimanga contesa la sola questione dei contributi alimentari, ma non l'affidamento
né la disciplina del diritto di visita (sussistendo litigio su uno di questi
due punti, gli atti sono rinviati al Pretore perché proceda senza indugio
all'audizione: I CCA, sentenza inc. 11.2003.81 del 24 luglio 2003, consid. 3).
In materia di contributi è proficuo sentire il figlio, in effetti, solo qualora
eventuali inclinazioni e interessi scolastici o professionali di lui siano
suscettibili di influire sul fabbisogno (Rumo-Jungo,
Die Anhörung des Kindes, in: AJP 12/1999 pag. 1581). Del resto, sull'entità del
contributo i figli non possono formulare conclusioni né interporre rimedi
giuridici, quand'anche siano assistiti da un curatore (FF 1996 I 162 in fondo).
Nel caso specifico A__________ non è ancora in età di formulare progetti per le
sue future scelte scolastiche o professionali. Non risulta, per altro, che
particolari inclinazioni o interessi di lui – come ad esempio attività
artistiche o sportive – possano incidere sul relativo fabbisogno in denaro. Non
è il caso dunque, per questa volta, di inaugurare una prassi più rigorosa.
c) Resta
il fatto che l'indulgenza di cui ha dato prova questa Camera non può essere
dilazionata oltre, tanto meno ove si pensi che l'art. 144 cpv. 2 CC è in vigore
ormai dal 1° gennaio 2000. Né spetta al Tribunale di appello sentire i figli nell'ambito
di provvedimenti cautelari o di misure a tutela dell'unione coniugale –
sostituendosi al giudice naturale – ogni qual volta in prima sede si ometta
tale formalità (cfr. anche Rep. 1997 pag. 120 consid. 8, 1996 pag. 125 consid.
8, 1981 pag. 81 consid. 4b). Anzi, il giudice che disattende norme essenziali
di procedura – come, in particolare, il diritto di essere sentiti – compie atti
nulli, sicché l'incarto gli va rinviato (art. 326 lett. a CPC). Giova quindi
precisare che, dovessero ravvisarsi altri casi in cui l'ascolto di figli in età
scolastica sia trascurato senza alcuna motivazione (foss'anche solo sui contributi
alimentari), questa Camera potrà annullare d'ufficio i dispositivi della
sentenza impugnata relativi al minorenne e ritornare gli atti in prima sede
perché si giudichi nuovamente dopo avere rimediato alla mancanza, eventualmente
per il tramite di uno specialista delegato all'audizione (cui il primo giudice
può sempre far capo).
Fatti
I. Sull'appello
principale
4. L'appellante
contesta anzitutto il reddito accessorio di fr. 650.– mensili che il Pretore le
ha imputato dopo il 1° ottobre 2003, giorno in cui ha emanato la sentenza.
Secondo il Pretore, con tale entrata supplementare l'interessata riuscirebbe a
guadagnare quanto mediamente riceveva dalla __________ prima della separazione
di fatto (fr. 2000.– netti mensili), per tacere di quanto essa avrebbe potuto
guadagnare – subito dopo la separazione – se avesse continuato a lavorare per
la __________ nell'asilo di __________ (sentenza impugnata, pag. 6 in alto).
L'appellante sostiene che un reddito di fr. 2000.– netti mensili non è alla sua
portata, sia perché essa non può estendere il suo grado d'occupazione, dovendo
accudire al figlio, sia perché la prospettata estensione dell'attività non
sarebbe compatibile con il suo impiego attuale per il Comune di __________.
Nulla le potrebbe quindi essere conteggiato oltre il suo reddito effettivo di
fr. 1350.– netti mensili.
a) L'appellante
evoca come, durante la vita in comune, essa lavorava nell'ufficio postale
insieme con il marito, il che le permetteva di conciliare casa e lavoro, mentre
oggi tali condizioni favorevoli più non sussistono. Ora, dagli atti risulta che
presso la __________ l'interessata ha guadagnato nel 2001 (la separazione di
fatto è intervenuta, come detto, il 1° luglio 2002) in media fr. 1956.60 netti
mensili con un grado d'occupazione pari al 33% (doc. AA) e nei primi sei mesi
del 2002 fr. 2184.– netti mensili con un'attività al 45% (doc. BB). L'istante
medesima, poi, ha dichiarato di avere avuto modo di lavorare per la __________
finanche a metà tempo (act. II, pag. 2 verso il basso). Certo, essa rimaneva a
casa con il figlio quando occorreva (ad esempio il mercoledì pomeriggio), ma
nei “giorni di punta” doveva essere in ufficio, se necessario portando il
ragazzo con sé (act. VII, risposte n. 4, 5 e 6). I coniugi inoltre erano
titolari dell'ufficio postale, motivo per cui in caso di assenza o di malattia
dovevano supplirsi a vicenda e solo durante le ferie potevano contare su
personale sostitutivo (loc. cit., risposte n. 7 e 8).
b) Il
convenuto sostiene che, prima di lasciare la __________, la moglie avrebbe
dovuto insistere per un trasferimento all'interno dell'azienda.
L'argomentazione non è seria, ove appena si consideri che il convenuto medesimo
ha redatto la lettera in cui la moglie annunciava alla __________ le dimissioni
per la fine di giugno 2002 (loc. cit., risposte n. 2 e 3). Per di più, l'unica
formazione professionale dell'interessata risulta essere quella acquisita allo
sportello dell'ufficio postale sull'arco di 4 o 5 anni (doc. 6; act. II, pag.
10 verso il basso; incarto fiscale richiamato, foglio del 17 marzo 1999), di
modo che mal si intravede quale altro ruolo essa avrebbe potuto assumere
nell'ambito di un'azienda in piena ristrutturazione. Quanto all'attività
esercitata prima del matrimonio (settembre del 1991), dagli atti si evince che
l'interessata lavorava come sarta per __________ a __________ (incarto fiscale
richiamato, foglio dell'8 ottobre 1991). Non risulta tuttavia – né il convenuto
pretende – che tornando a quel lavoro essa avrebbe migliori possibilità di
reddito.
c) Il
Pretore reputa che – come detto – l'istante abbia la possibilità di guadagnare,
accanto alla sua attività odierna per il Comune di __________, fr. 650.– netti mensili
come donna delle pulizie, lavorando al servizio di privati. Sta di fatto che
l'attività per il Comune di __________, iniziata il 19 settembre 2002, consiste
nel “supplire qualcuno quale donna delle pulizie alle scuole elementari” e che,
come rileva __________, capo del Dicastero comunale scuole e sport, tale contratto
di lavoro concede poco spazio ad attività accessorie (act. V: deposizione della
testimone, pag. 1 in basso e pag. 2 in basso). L'istante deve lavorare in effetti
dalle ore 8 alle 10 e dalle ore 16 alle 18, con un grado d'occupazione attorno
al 50%, tenendosi a disposizione anche dalle ore 11.30 alle 12.15 nel caso in
cui debba sostituire chi serve il pranzo ai bambini dell'asilo (loc. cit., pag.
2 in alto e in basso), sebbene ciò non sia finora accaduto. Una simile griglia
oraria lascia in effetti poco margine per attività accessorie, considerando
anche i tempi di trasferta necessari per raggiungere i vari posti di lavoro
(che nemmeno il Pretore suppone reperibili a __________). Né si può pretendere
che l'interessata eserciti attività serali, dovendo essa attendere a un ragazzo
di dieci anni. Così com'è prospettato, di conseguenza, il reddito da attività
accessoria stimato dal Pretore appare difficilmente conseguibile.
d) Rimane
il fatto che, subito dopo la separazione (1° luglio 2002), l'istante aveva
trovato un lavoro a tempo pieno (e con mansioni sostanzialmente analoghe a
quelle svolte poi per il Comune di __________) per la scuola dell'infanzia a
__________, dalle ore 9 alle 17, salvo il mercoledì pomeriggio, dietro un compenso
lordo di fr. 2800.–/2900.– lordi mensili (act. VI: risposta n. 1). Ciò le avrebbe
assicurato un guadagno netto di almeno fr. 2600.– netti mensili (cfr. doc. S:
trattenute AVS, AD e INP), e non solo di fr. 2400.– come reputa il Pretore
(sentenza, pag. 4 in alto e 6 nel mezzo). Se non che, a quell'attività
l'appellante aveva rinunciato, giudicando “più comodo” lavorare nel Comune di
domicilio (act. VI, risposta n. 1, pag. 2). Eppure essa sapeva fin dall'inizio
che a __________ avrebbe solo potuto supplire una dipendente assente per
infortunio (act. VI, loc. cit.), che in pratica la sua continuità lavorativa
dipendeva dallo stato di salute delle colleghe nominate e che si trattava di un
lavoro “su chiamata”, senza “alcun monte ore garantito” (act. V: testimonianza
di __________, pag. 2 verso l'alto). Né le prospettive dovevano apparire
particolarmente favorevoli, tant'è che la dipendente infortunata sta
riprendendo il lavoro (loc. cit.), mentre la sostituzione di colleghe ormai
prossime al pensionamento dipende da scelte politiche, il Comune avendo personale
in esubero (loc. cit., pag. 2 a metà).
e) Ciò
premesso, rinunciando nelle circostanze descritte all'impiego per la
__________, l'istante ha sminuito unilateralmente la sua capacità di guadagno. Il
che giustifica il computo di un reddito potenziale (cfr. Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen
Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 47 e 48 ad art. 125 CC). Non a titolo di
penalità (DTF 128 III 6 prima frase), ma per tenere giusto calcolo della
potenzialità lucrativa di lei. Avesse conservato il posto di lavoro per l'asilo
di __________, in effetti, l'appellante avrebbe guadagnato almeno fr. 2600.–
netti mensili. Del resto essa ha 42 anni e il suo stato psicofisico non risulta
men che buono. A voler essere cauti si può ridurre tale cifra a fr. 2400.–
(quella calcolata dal Pretore per i mesi di luglio e agosto 2002, seppure a
torto: sotto, consid. h), tant'è che nel suo appello adesivo il marito si
diparte a sua volta da un'entrata ipotetica di fr. 2400.– netti mensili (sotto,
consid. 8). Sia come sia, il reddito ipotetico di fr. 2000.– stimato dal Pretore,
per di più solo dopo il 1° ottobre 2003, riesce inadeguato.
f) L'appellante
rivendica “gli sforzi intrapresi (…) per non essere a carico dell'assistenza”
(appello, n. 7a, pag. 9 in alto), soggiungendo che l'attuale occupazione le
permette di prendersi cura del figlio, con un minimo aiuto da parte dei suoi
genitori, i quali se ne fanno carico solo di primo mattino e nel pomeriggio,
fino al rientro di lei. Come ha rilevato il Pretore, nondimeno, a __________
essa lavora prevalentemente quando il figlio non è a scuola. Un'attività
come quella per l'asilo di __________ le avrebbe consentito invece di rimanere
a casa il mattino fino alla partenza del figlio per la scuola e di tornare a
____________________ una mezz'ora dopo il rientro di lui, restando con
A__________ anche il mercoledì pomeriggio. Nonostante il maggior carico orario,
tale occupazione non sarebbe stata affatto inconciliabile con la cura del
ragazzo, né l'interessata – per vero – pretende il contrario.
g) È
vero che, quando il Pretore ha statuito, A____________________ aveva 9 anni e
che, di regola, un coniuge con figli può essere tenuto a cominciare – o a ricuperare
– un'attività a tempo parziale solo al momento in cui il figlio cadetto a lui
affidato avrà raggiunto i 10 anni, mentre un'attività a tempo pieno può
essergli imposta al momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16 anni (DTF 115
Considerandi
II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91). Tale orientamento è
rimasto immutato anche nel nuovo diritto del divorzio (sentenza del Tribunale
federale 5C.48/2001 del 28 agosto 2001; Schwenzer,
op. cit., n. 59 ad art. 125 CC con riferimenti). Ove però le entrate familiari
non siano sufficienti per far fronte ai costi di due economie domestiche e –
come in concreto – una riconciliazione fra coniugi appaia ormai improbabile,
sicché la separazione sembri durevole o preludere al divorzio, il coniuge non
autosufficiente deve attivarsi per quanto possibile al fine di diventare – o
di ridiventare – autonomo (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; Schwander, op. cit., n. 2 segg. ad art.
176.
CC; Schwenzer, op. cit., n.
59.
ad art. 125 CC). Nella fattispecie, come si vedrà oltre, l'appellante
avrebbe fors'anche potuto indugiare qualche mese nell'intraprendere un'attività
a tempo pieno. Già nel febbraio del 2003, tuttavia, il bilancio familiare
sarebbe caduto in ammanco, di modo che tanto più improvvida si dimostra – anche
sotto questo profilo – la rinuncia all'attività iniziata nel luglio del 2002
per l'asilo di __________.
h) L'appellante
fa valere che, comunque sia, all'atto pratico essa ha lavorato per la
__________ solo dal settembre del 2002 e che a torto il Pretore le ha computato
il reddito di fr. 2400.– netti nei mesi di luglio e agosto 2002. La doglianza è
fondata. L'unico foglio di stipendio agli atti, del 25 ottobre 2002,
contabilizzato dalla __________ sotto la voce “Servizi scuole infanzia”,
attesta una retribuzione di fr. 1131.55 netti con l'indicazione manoscritta
“lavoro prestato il mese di settembre” (doc. S). Il 19 settembre 2002 l'istante
è poi stata assunta dal Comune di __________ (act. V: testimonianza di
__________, pag. 2 in alto). Neppure nel conteggio prodotto dall'interessata
figurano entrate per quei due mesi (doc. T), né il marito non ha contestato
l'esattezza di tali scritti. L'attività di lei per l'ufficio postale di
____________________ si è conclusa inoltre alla fine di giugno del 2002 (act.
VII, risposta n. 1) e durante i mesi estivi le scuole, comprese quelle dell'infanzia,
rimangono chiuse. La presenza di personale può invero essere necessaria anche
prima che cominci l'anno scolastico, ma nessun indizio conforta l'ipotesi che
l'interessata abbia lavorato fra il 1° luglio e il 31 agosto 2002. Relativamente
ai mesi di luglio e agosto 2002 non si giustifica dunque di computarle reddito
alcuno.
5.
Circa
il suo fabbisogno minimo, l'appellante si duole che il Pretore abbia dedotto
dall'ammontare della locazione la quota rientrante nel fabbisogno in denaro del
figlio. A suo dire la parità di trattamento fra uomo e donna impone di
riconoscere a entrambi l'intero costo dell'alloggio, anche perché la sua
pigione corrisponde grosso modo a quella del marito. La censura è manifestamente
infondata. Il Pretore ha dedotto dal canone di locazione pagato dall'istante
(fr. 1150.–, di cui fr. 150.– per spese accessorie) fr. 335.– inseriti nel
fabbisogno in denaro del figlio (sentenza impugnata, pag. 5 in alto), lasciando
nel fabbisogno minimo dell'istante la differenza di fr. 815.–. Tale metodo di
calcolo è conforme alla prassi (Rep. 1998 pag. 176 con richiami). Il precetto di
uguaglianza non è destinato a lucrare sul costo dell'alloggio, né la parità di
trattamento si giudica da un profilo meramente finanziario, ove appena si
consideri che per sé e il figlio l'interessata ha a disposizione un
appartamento di 8 locali (doc. P). Anzi, a essere precisi nel fabbisogno in
denaro del figlio non va inserito il valore medio previsto dalle
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo, bensì un terzo di quanto paga effettivamente
il genitore affidatario (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen
für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto), sempre che i dati
siano disponibili. Nel fabbisogno in denaro di A__________ rientra perciò un
terzo di fr. 1150.–, ovvero fr. 383.– mensili (e non solo fr. 335.–). Il resto
(fr. 767.–) rimane nel fabbisogno minimo dell'istante, che si riduce così a fr.
2882.
– mensili.
6.
Il
fabbisogno minimo del convenuto è stato calcolato dal Pretore in fr. 3680.–
mensili fino al 31 gennaio 2003 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1100.
–, locazione con spese accessorie fr. 1250.–, premio della cassa malati
fr. 249.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 39.10, assicurazione RC
privata fr. 14.85, assicurazione vita fr. 193.30, assicurazione auto fr. 90.75,
imposta di circolazione fr. 42.15, spese legali fr. 200.–, onere fiscale
stimato fr. 500.–) e in fr. 4180.– dopo di allora (fr. 3680.–, più fr. 500.–
destinati al rimborso di un mutuo per la sostituzione dell'automobile: sentenza
impugnata, pag. 5 in alto). L'appellante contesta svariate voci, che vanno
trattate singolarmente.
a) L'appellante
fa valere che dal febbraio 2003 l'ufficio postale del ____________________ è
stato chiuso, di modo che non si giustifica di riconoscere al convenuto spese
d'automobile, tanto meno quelle per il rimborso del mutuo contratto per
cambiare vettura. Dagli atti risulta però che il marito abita a __________
(incarto fiscale richiamato, foglio del 16 luglio 2002), lavora a __________
(doc. 2, pag. 2) e che come titolare postale deve recapitare fuori orario gli
espressi destinati alla sua circoscrizione, ricevendo per ciò un'indennità di
trasferta (act. III: testimonianza di __________, pag. 2 in fondo; doc. 1 e 11
in basso). Quest'ultima mansione richiede l'uso di un mezzo privato. Come osserva
il convenuto, del resto, anche l'appellante si è vista riconoscere le spese per
l'assicurazione RC dell'automobile e l'imposta di circolazione (sentenza impugnata,
pag. 4 in basso) a fini professionali. Palesemente infondato, al riguardo l'appello
non merita altra disamina.
b) Con
riferimento alla rata di fr. 500.– mensili riconosciuta dal Pretore nel fabbisogno
minimo del coniuge dal febbraio del 2003 per la sostituzione dell'automobile,
l'appellante eccepisce che i versamenti non sono documentati, che il convenuto
non ha dimostrato la necessità della spesa e che in ogni modo egli avrebbe
potuto stipulare – in luogo del mutuo – un contratto di leasing con rate meno
onerose. Il Pretore, da parte sua, ha ritenuto giustificata la sostituzione
dell'automobile, specificando che la rata per il rimborso andava equiparata a
un canone di leasing (sentenza impugnata, pag. 5). Ora, sulla necessità per il
convenuto di usare un'auto a fini professionali si è già detto (consid. a).
Quanto alla vettura sostituita, si trattava di una __________ entrata in
circolazione il 31 gennaio 1992, che aveva maturato una percorrenza di 195 480 km (doc.
9, 3° foglio) e necessitava di manutenzione per complessivi fr. 3689.85 (doc.
9, 4° foglio). In simili circostanze, a ragione il Pretore ha ammesso
l'opportunità della sostituzione. Il convenuto ha poi acquistato una __________
del dicembre 1994 (87 716 km), pagandola fr. 13 500.– grazie a un mutuo ricevuto dal
padre, prestito che si è impegnato a restituire versando fr. 500.– mensili
(lettera del 5 marzo 2003 al Pretore, nel fascicolo “diversi”). Preso atto di
ciò, con ordinanza dell'11 marzo 2003 (act. IV) il Pretore ha assunto agli atti
la relativa fattura (doc. 14). Nulla l’istante ha obiettato in proposito. A un
esame di verosimiglianza come quello che presiede all'emanazione di misure a
protezione dell'unione coniugale non sussistono dunque ragioni per dubitare
del mutuo, tanto più che l'appellante non spiega come il marito avrebbe potuto
procurarsi la somma altrimenti.
Il
problema è che in una situazione di ristrettezza come quella in cui si trovano
i coniugi il rimborso del mutuo in rate da fr. 500.– mensili grava troppo sul
bilancio familiare. E per principio il sostentamento della famiglia è
prioritario rispetto ai debiti verso terzi, che possono essere onorati nella
sola misura in cui il loro pagamento non pregiudichi la copertura del
fabbisogno familiare (DTF 127 III 292 in alto), sempre che tali debiti siano
stati contratti – se non con l'accordo dell'altro coniuge – almeno nell'interesse
della famiglia (Rep. 1994 pag. 302 consid. 2). Se non avesse ottenuto un
prestito dal padre, il convenuto avrebbe dovuto verosimilmente far capo a un
leasing. Nel suo fabbisogno minimo si giustifica di comprendere perciò
l'equivalente delle rate per l'ammortamento. Considerato che notoriamente la
durata massima di un leasing è – con eccezioni – di 60 mensilità, l'ammontare
delle rate d'ammortamento va ricondotto a fr. 250.– mensili (fr. 13 500.– in 54
rate), ciò che permette di evitare un disavanzo nel bilancio familiare.
c) L'appellante
reputa che l'assicurazione sulla vita, facoltativa, può essere sospesa in ogni
tempo e non va riconosciuta, poiché intacca il fabbisogno minimo della
famiglia. Il Pretore ha ammesso il relativo premio, trattandosi di un'assicurazione
di previdenza vincolata. Dalla copia della polizza prodotta risulta in effetti
che il contratto, stipulato sotto forma di assicurazione sulla vita dal 1°
settembre 1990 al 1° settembre 2027 (doc. 3), ridonda vantaggi anzitutto – in caso
di morte del convenuto – al coniuge in vita e ai discendenti (doc. 3, verso il
basso). Il premio mensile tutela pertanto anche gli interessi dell'appellante.
Tutto ponderato, a un giudizio sommario come quello che presiede all'emanazione
di misure protettrici dell'unione coniugale non vi è dunque motivo per
scostarsi al riguardo dall'apprezzamento del Pretore.
d) L'appellante
definisce eccessivo l'onere fiscale incluso dal Pretore nel fabbisogno minimo
del convenuto, dovendosi tenere calcolo del fatto che il reddito di lui è
diminuito dopo il
1°
febbraio 2003, onde un presumibile alleggerimento da
fr.
500.
– a fr. 300.– mensili. Ora, dall'ultima tassazione agli atti risulta che
nel biennio 2001/02 la famiglia ha pagato imposte per complessivi fr. 963.45 mensili
(tassazione 2001/02 del 27 agosto 2001 nell'incarto fiscale richiamato). Per quanto
riguarda il 2002, di conseguenza, l'importo di fr. 500.– mensili stimato dal
Pretore appare adeguato. Dopo il febbraio del 2003 è vero invece che il reddito
dell'interessato è calato da fr. 6867.– a fr. 6200.– mensili (sentenza impugnata,
pag. 4 verso il basso). Considerati i presumibili contributi di mantenimento a
suo carico, l'onere tributario di lui nel 2003 può essere stimato in fr. 350.–
mensili (calcolatori d'imposta in: www.ti.ch/fisco).
e) In
conclusione il fabbisogno minimo del convenuto va confermato in fr. 3680.–
mensili fino al 31 dicembre 2002. Nel gennaio del 2003, data la riduzione del carico
fiscale (consid. d), esso è diminuito a fr. 3530.– mensili, ma dal febbraio del
2003.
è aumentato nuovamente a fr. 3780.– mensili per la necessità di rimborsare
progressivamente il mutuo destinato all'acquisto dell'auto (consid. b). Il
debito si estinguerà invero nel febbraio del 2008, ma non è il caso che questa
Camera disciplini la situazione dopo di allora. L'appellante stessa dichiara,
in effetti, di rinunciare a chiedere un aumento del contributo alimentare per
il figlio dopo il 12° compleanno (che interverrà il 15 maggio 2006) perché a
quel momento il marito avrà già promosso causa di divorzio (memoriale, pag. 7
nel mezzo). Il convenuto non nega tale intento. Certo, le misure a protezione
dell'unione coniugale sono destinate a durare anche in pendenza di una causa di
stato, fino a quando non saranno sostituite da misure provvisionali fondate sull'art.
137.
cpv. 2 CC (Schwander, op.
cit., n. 15 ad art. 179 CC). Limitare la prospettiva dell'attuale giudizio al
maggio del 2006 sarebbe quindi incauto e a tutela del figlio questa Camera regolerà
i contributi alimentari anche in seguito. Nel febbraio del 2008 si può
legittimamente presumere, nondimeno, che la causa di divorzio sarà pendente e
che l'assetto provvisionale dei coniugi sarà definito – dandosene il caso – in
via provvisionale sulla base di dati aggiornati.
7.
L'appellante contesta il contributo di mantenimento in favore del
figlio che il Pretore ha stabilito in fr. 1340.– mensili (quanto offerto dal
convenuto), pur valutando in fr. 1760.– mensili fino al 31 dicembre 2002 e in
fr. 1820.– dopo di allora il fabbisogno medio in denaro di un figlio unico in
quella fascia d'età (sentenza impugnata, pag. 3 verso il basso). Al primo
giudice l'appellante rimprovera anzitutto di non avere spiegato perché un
contributo alimentare di soli fr. 1340.– mensili sarebbe adeguato. La critica
non manca di consistenza, la motivazione del Pretore esaurendosi in un assunto
apodittico, con semplice riferimento alle spese per la cura e l'educazione, come
pure ai costi dell'alloggio previsti dalle note raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo
nella tabella dell'edizione 2000 (in: Rep. 1999 pag. 372). Invano si
cercherebbe di capire, tuttavia, perché il fabbisogno del figlio dovrebbe
diminuire in funzione di tali voci. Sia come sia, in materia di filiazione vige
il principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 413 in alto), sicché questa
Camera giudica essa medesima sui contributi per figli minorenni, senza essere
vincolata all'opinione del Pretore. Per questa volta non è quindi il caso di
formalizzarsi. Dovessero nondimeno ripresentarsi casi in cui non sia dato di
comprendere i criteri in base ai quali è definito il contributo per i figli, i
Dispositivo
dispositivi del giudizio appellato potranno anche essere annullati e gli atti
rinviati al primo giudice per integrazione dei motivi (art. 326 lett. a CPC).
a) L'appellante
chiede per il figlio un contributo di fr. 1600.– mensili determinato sulla
scorta della tabella pubblicata dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo (aggiornamento 2003 in: www.ajb.zh.ch), tenendo
conto del fatto ch'essa fornisce cura e educazione in natura per il 50%. Per
stimare il fabbisogno in denaro di A__________ dal 1° luglio al 31 dicembre
2002 non vi è motivo tuttavia di far capo anticipatamente alla tabella del
2003, come non vi è motivo di continuare ad applicare la tabella del 2000 per valutare
il fabbisogno in denaro del 2003 (come ha fatto il Pretore). Poco importa che –
come rileva il convenuto – l'emanazione di misure a protezione dell'unione
coniugale soggiaccia a un esame di mera verosimiglianza, l'apparenza
rapportandosi se mai all'accertamento dei fatti, non all'applicazione di norme
o direttive. E poco importa altresì che l'appellante non chieda un maggior
contributo per il figlio dopo il 12° anno d'età: come si è rammentato (consid.
1 in fine), in materia di filiazione vale il principio inquisitorio illimitato,
di modo che questa Camera non è vincolata né alle richieste dei genitori né agli
importi fissati dal primo giudice. E per il bene del ragazzo è ragionevole
prevedere sin d'ora quale sarà il contributo alimentare anche dopo il 14 maggio
2006 (sopra, consid. 6e in fine).
b) Nel
2002 il fabbisogno medio in denaro di un figlio unico tra il 7° ed il 12° compleanno
ammontava a complessivi fr. 1760.– mensili, inclusi fr. 420.– per cura e
educazione, oltre a fr. 335.– per il costo dell'alloggio, che tuttavia in
concreto andavano rettificati in fr. 383.– (sopra, consid. 5). Durante i mesi di
luglio e agosto del 2002 l'istante non ha lavorato (sopra, consid. 4h), di modo
che poteva prestare al figlio cura e educazione in natura. Il fabbisogno in
denaro di A__________ si attestava perciò a fr. 1388.– mensili. Dal 1°
settembre 2002 in poi l'istante avrebbe dovuto lavorare a tempo pieno (ciò che
del resto pare aver fatto i primi 18 giorni: sopra, consid. 4h). Dato che le si
imputa un reddito potenziale al 100%, cura e educazione vanno monetizzate al
100%. Dal 1° settembre 2002 il fabbisogno in denaro di A__________ va aumentato
perciò a
fr.
1808.– mensili. Nel 2003 il fabbisogno medio in denaro di un figlio unico tra
il 7° ed il 12° compleanno è passato a fr. 1820.– mensili (aggiornamento della
nota tabella). Il costo dell'alloggio, stimato in fr. 345.–, andava sostituito
con la quota effettiva di fr. 383.– mensili (come sopra), onde un fabbisogno di
fr. 1858.– mensili. Il 15 maggio 2006 A__________ compirà 12 anni ed entrerà
nell'ultima fascia d'età prevista dalle raccomandazioni, le quali stimano il fabbisogno
medio in denaro di un figlio unico in fr. 1980.– mensili. Il costo
dell'alloggio (fr. 320.–) dev'essere portato ancora una volta a
fr.
383.–. Ne discende che il fabbisogno del figlio ammonta a fr. 2043.– mensili.
c) L'appellante
chiede di specificare che il contributo di mantenimento per il figlio comprende
solo l'assegno familiare minimo del diritto ticinese (fr. 183.– mensili) e non
l'assegno effettivo di fr. 324.– ricevuto dal padre (memoriale, pag. 7 in
fondo). Quanto al Pretore, egli ha accertato che il reddito del convenuto
include un assegno per figli di fr. 324.–
mensili (sentenza impugnata, pag. 4 verso il basso), salvo precisare nel
dispositivo n. 4 della sentenza impugnata che il contributo alimentare per
A__________ è “comprensivo dell'assegno di base percepito per lo stesso”. Tale
formulazione è ambigua. L'assegno familiare di base è quello del diritto
cantonale (art. 1 della legge sugli assegni di famiglia: RL 6.4.1.1), che
ammonta appunto a fr. 183.– mensili (art. 2 del decreto esecutivo concernente
la determinazione dell'importo mensile dell'assegno di base e per giovani
invalidi per ogni figlio: RL 6.4.1.1.2). L'assegno per figli riscosso dal
convenuto (doc. 10) è – o era – quello della Confederazione e delle sue aziende.
Ora,
non si può da un lato cumulare al reddito del debitore alimentare quest'ultimo
assegno e dedurre dal contributo mensile solo l'assegno di base del diritto
ticinese. Il fabbisogno medio del figlio valutato secondo le raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
Zurigo comprende già gli eventuali assegni familiari, le prestazioni complementari
AVS o AI, le rendite da casse pensioni, da assicurazioni infortuni o contro la
responsabilità civile e così via (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen
für Kinder, op. cit., pag. 9 in alto e 15 in alto). Se dalla
Confederazione o dalle sue aziende il debitore percepisce fr. 324.– mensili per
il figlio, il contributo alimentare per il figlio si ritiene comprendere tale
assegno, non altri assegni del diritto cantonale.
Secondo
l'appellante “ritenere compreso nell'alimento il contributo totale di fr. 324.–
mensili (attuale assegno famigliare percepito dal padre) significherebbe che se
in futuro lo percepisse la madre e non più il padre, quest'ultimo potrebbe
dedurre dall'alimento fr. 324.– mensili e la madre ne percepirebbe solo fr.
183.–” (memoriale, pag. 7 in fondo). Tale eventualità non giustifica tuttavia
un dispositivo come quello propugnato dall'appellante. Ove in futuro il
convenuto non percepisse più l'assegno per figli di fr. 324.– mensili e la
moglie riscuotesse quello di fr. 183.– del diritto ticinese, il reddito
familiare diminuirà di conseguenza e il contributo alimentare per il figlio
andrà ricalcolato su nuove basi, attenendosi alla metodica già riassunta (consid.
1). Il rischio dell'evento non può tuttavia essere fatto sopportare
semplicemente al convenuto, come si prefigge l'appellante. Su questo punto il
gravame è privo di consistenza.
II. Sull'appello
adesivo
8. L'appellante
adesivo si duole che la moglie abbia lasciato l'impiego per la __________, che
le consentiva di guadagnare
fr.
2800.–/2900.– lordi mensili, a profitto di un'attività saltuaria e insicura
come quella per il Comune di __________. A suo parere in simili condizioni
l'istante deve vedersi imputare un reddito virtuale pari a quello cui ha
rinunciato liberamente, di fr. 2400.– netti mensili. L'argomentazione è
sostanzialmente fondata. Non nel senso che all'istante vada imputato un reddito
di fr. 2400.– netti mensili fin dal 1° luglio 2002, come pretende il convenuto,
giacché si è visto che nel luglio e nell'agosto del 2002 l'istante non ha
guadagnato nulla (consid. 4h). Nel senso che, dal 1° settembre 2002, l'istante
aveva effettivamente un lavoro a tempo pieno (il cui reddito netto può essere
prudenzialmente stimato in fr. 2400.– netti: sopra, consid. 4e), ma che ha lasciato
tale lavoro per decisione tanto unilaterale quanto affrettata, considerati gli
ammanchi che si prospettavano a breve termine (sei mesi) nel bilancio
familiare. Ne discende che all'istante va imputato, come si è già detto, un
reddito ipotetico di fr. 2400.– netti mensili sin dal 1° settembre 2002.
9. Da
tutto quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro delle entrate e
uscite familiari:
Periodo dal 1° luglio al 31
agosto 2002
(istante
senza attività lucrativa)
reddito del marito (non contestato) fr.
6867.—
reddito
della moglie (consid. 4h) fr. –.—
fr.
6867.— mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 6e) fr. 3680.—
fabbisogno
minimo della moglie (consid. 5) fr. 2882.—
fabbisogno
in denaro del figlio (consid. 7b) fr. 1388.—
fr.
7950.— mensili.
Considerato che il reddito coniugale non
copre il fabbisogno familiare, i contributi per moglie e figlio vanno ridotti
in proporzione, l'uno non essendo prioritario rispetto all'altro (da ultimo:
I CCA, sentenza inc. 11.2002.33 del 5 dicembre 2003, consid 7d; si veda
anche la sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid.
3.2.2 con rimandi). L'obbligato ha il diritto di conservare, da parte sua,
l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (sopra, consid. 1). Ne risulta
quanto segue:
il marito può
conservare per sé fr. 3680.―
mensili
somma a
disposizione per moglie e figlio:
fr. 6867.– (reddito) ./. fr. 3680.– (fabbisogno minimo) = fr. 3187.— mensili
somma dovuta
a moglie e figlio:
fr.
2882.– + fr. 1388.– = fr.
4270.— mensili
contributo
per la moglie:
fr.
2882.– x (3187.– : 4270.–) = fr. 2151.05
mensili,
arrotondati
a fr.
2150.— mensili
contributo
per il figlio:
fr.
1388.– x (3187.– : 4270.–) = fr. 1035.95
mensili,
arrotondati
a fr.
1035.— mensili.
Periodo dal 1° settembre al 31 dicembre
2002
(inizio dell'attività lucrativa da parte dell'istante
e
conseguente maggior fabbisogno in denaro del figlio)
reddito del
marito fr. 6867.—
reddito
della moglie (consid. 4e e 8) fr. 2400.—
fr.
9267.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 3680.—
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2882.—
fabbisogno
in denaro del figlio (consid. 7b) fr. 1808.—
fr.
8370.— mensili
eccedenza fr.
897.― mensili
metà
eccedenza fr.
448.50 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr.
3680.– + fr. 448.50 = fr.
4128.50 mensili,
deve versare
alla moglie:
fr.
2882.– + fr. 448.50 ./. fr. 2400.– = fr. 930.50
mensili,
arrotondati a fr.
930.— mensili
e al figlio fr.
1808.— mensili,
arrotondati a fr.
1810.— mensili.
Periodo
dal 1° al 31 gennaio 2003
(riduzione del fabbisogno minimo del marito
e
aumento del fabbisogno in denaro del figlio)
reddito del
marito fr. 6867.—
reddito
della moglie fr.
2400.—
fr.
9267.— mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 6e) fr. 3530.—
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2882.—
fabbisogno
in denaro del figlio (consid. 7b) fr. 1858.―
fr.
8270.― mensili
eccedenza fr.
997.― mensili
metà
eccedenza fr.
498.50 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr.
3530.– + fr. 498.50 = fr.
4028.50 mensili,
deve versare
alla moglie:
fr.
2882.– + fr. 498.50 ./. fr. 2400.– = fr. 980.50
mensili,
arrotondati a fr.
980.— mensili
e al figlio fr.
1858.― mensili,
arrotondati a fr.
1860.— mensili.
Periodo
dal 1° febbraio 2003 al 14 maggio 2006
(diminuzione del reddito del marito
e
aumento del relativo fabbisogno minimo)
reddito del marito (consid. 2, non
contestato) fr. 6200.—
reddito
della moglie fr.
2400.—
fr.
8600.— mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 6e) fr. 3780.—
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2882.—
fabbisogno
in denaro del figlio fr.
1858.―
fr.
8520.― mensili
eccedenza fr.
80.― mensili
metà
eccedenza fr.
40.― mensili
Il marito può conservare per sé:
fr.
3780.– + fr. 40.– = fr.
3820.― mensili,
deve versare
alla moglie:
fr.
2882.– + fr. 40.– ./. fr. 2400.– = fr. 522.―
mensili,
arrotondati a fr.
520.— mensili
e al figlio fr.
1858.― mensili,
arrotondati a fr.
1860.— mensili.
Dal 15 maggio 2006 in poi
(dopo il 12° compleanno del figlio)
reddito del marito (incontestato) fr.
6200.—
reddito
della moglie (ipotetico) fr. 2400.—
fr.
8600.— mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 3780.—
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2882.—
fabbisogno
in denaro del figlio (consid. 7b) fr. 2043.―
fr.
8705.― mensili
ammanco fr.
105.— mensili
il marito può conservare per sé fr.
3780.― mensili
somma a
disposizione per moglie e figlio:
fr. 6200.– (reddito) ./. fr. 3780.– (fabbisogno minimo) = fr. 2420.— mensili
somma dovuta
a moglie e figlio:
fr.
2882.– ./.2400.– + fr. 2043.– = fr. 2525.—
mensili
contributo
per la moglie:
fr.
482.– x (2420.– : 2525.–) = fr.
461.95 mensili,
arrotondati
a fr.
460.— mensili
contributo
per il figlio:
fr.
2043.– x (2420.– : 2525.–) = fr. 1958.05
mensili,
arrotondati
a fr.
1960.— mensili.
10. Riassumendo,
nella sentenza impugnata il Pretore ha fissato i seguenti contributi
alimentari:
– per
l'istante:
fr.
1190.– mensili dal 1° luglio al 31 agosto 2002,
fr.
1715.– mensili dal 1° settembre 2002 al 31 gennaio 2003 e
fr.
680.– mensili dopo di allora;
– per
il figlio:
fr.
1340.– mensili, compreso l'assegno familiare.
L'appellante
principale chiede di aumentare i contributi di mantenimento come segue:
– per sé:
fr.
2113.20 mensili dal 1° luglio al 31 agosto 2002,
fr.
2014.10 mensili dal 1° settembre 2002 al 31 gennaio 2003 e
fr.
1446.20 mensili dal 1° febbraio 2003 in poi;
– per
il figlio:
fr.
1600.– mensili dal 1° luglio 2002 in poi, compreso l'assegno familiare.
L'appellante
adesivo chiede di ridurre i contributi di mantenimento come segue:
–
per la moglie:
fr.
1190.– mensili dal 1° luglio 2002 al 31 gennaio 2003 e
fr.
605.– mensili in seguito.
In
esito al presente giudizio risultano i contributi che seguono:
– per
l'istante:
fr.
2150.– mensili dal 1° luglio al 31 agosto 2002,
fr.
930.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2002,
fr.
980.– mensili dal 1° al 31 gennaio 2003,
fr.
520.– mensili dal 1° febbraio 2003 al 14 maggio 2006 e
fr.
460.– mensili dopo di allora;
– per
il figlio:
fr.
1035.– mensili dal 1° luglio al 31 agosto 2002,
fr.
1810.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2002,
fr.
1860.– mensili dal 1° al 31 gennaio 2003,
fr.
1860.– mensili dal 1° febbraio 2003 al 14 maggio 2006 e
fr.
1960.– mensili dopo di allora, compreso l'assegno familiare.
In
materia di filiazione vige come noto, nell'interesse del minorenne, il
principio inquisitorio illimitato (sopra, consid. 1 in fine). Le domande di
giudizio non vincolando il tribunale, la sentenza impugnata va riformata
secondo le risultanze sopra esposte. È vero che, rispetto a quanto ha deciso il
Pretore, dal 1° luglio al 31 agosto 2002 il contributo alimentare per il figlio
si riduce, ma è anche vero che – visto il contributo per l'istante – in caso
contrario il debitore si ritroverebbe a vivere con un importo inferiore al
proprio fabbisogno minimo, il quale è intangibile (sopra, loc. cit.).
Quanto
al contributo alimentare per l'istante medesima, il principio inquisitorio non
vale. Nei loro limiti però le richieste di giudizio sono relative: quelle
dell'appellante principale poiché correlate a un contributo per il figlio di
fr. 1600.– mensili (insufficiente, salvo dal 1° luglio al 31 agosto 2002) e
quelle dell'appellante adesivo poiché condizionate a un contributo per il
figlio di fr. 1340.– mensili (ancor più insufficiente, salvo dal 1° luglio al
31 agosto 2002). Giova quindi attenersi, anche nella commisurazione del contributo
per l'istante, alle risultanze del calcolo testé illustrato. Che l'interessata
possa vedersi attribuire più di quanto richiesto o meno di quanto riconosciutole
è solo una conseguenza, in sintesi, del principio inquisitorio illimitato applicato
a tutela del figlio. Ciò si verifica – del resto – anche nel caso
dell'appellante adesivo, il quale vede sì accogliere il suo ricorso oltre le
richieste di giudizio, ma si trova a dover versare un contributo per il figlio
più elevato di quanto chiedeva la moglie.
III. Sulle
spese e le ripetibili
11. Gli
oneri dell'appello principale, commisurati al tempo e all'impegno che la
trattazione delle censure ha richiesto alla Camera, seguono la reciproca
soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'istante ottiene causa vinta sul contributo
alimentare per il figlio, tranne dal 1° luglio al 31 agosto 2002, mentre esce
sconfitta sul contributo in suo favore, eccettuato una volta ancora il periodo
dal 1° luglio al 31 agosto 2002. In pratica, essa vede aumentare il contributo
per A__________ a scapito di quello per sé, salvo dal 1° luglio al 31 agosto 2002,
con un lieve vantaggio finale dovuto però all'applicazione del principio
inquisitorio illimitato da parte di questa Camera. Nel complesso, si giustifica
pertanto che sopporti equitativamente la metà degli oneri processuali,
compensate le ripetibili. L'appellante adesivo esce vittorioso sulla diminuzione
del contributo alimentare per la moglie, fuorché dal 1° luglio al
31 agosto
2002, ciò che giustifica di addebitargli equitativamente un decimo degli oneri
processuali e di assegnargli un'indennità per ripetibili ridotte. L'esito
dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente invece sugli oneri
processuali di prima sede (suddivisi a metà) né sulle ripetibili (compensate),
intanto perché dinanzi al Pretore i contributi di mantenimento non erano l'unico
oggetto di litigio e inoltre perché la sentenza odierna comporta sì un diverso
riparto della somma spettante alla moglie e al figlio, ma una differenza
relativamente modesta per rapporto all'ammontare complessivo del contributo
fissato dal primo giudice.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
principale è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così
riformata:
4. AADE1
è tenuto a versare alla moglie APPE1, anticipatamente entro il 5° giorno di ogni
mese, i seguenti contributi alimentari:
fr.
2150.– dal 1° luglio al 31 agosto 2002.
5. AADE1
è tenuto a versare alla moglie per il figlio A__________, anticipatamente entro
il 5° giorno di ogni mese, i seguenti contributi alimentari, compreso l'assegno
familiare:
fr.
1035.– mensili dal 1° luglio al 31 agosto 2002,
fr.
1810.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2002,
fr.
1860.– mensili dal 1° al 31 gennaio 2003,
fr.
1860.– mensili dal 1° febbraio 2003 al 14 maggio 2006 e
fr.
1960.– mensili dopo di allora.
Per il resto l'appello principale è respinto.
II. Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 550.–
b) spese fr. 50.–
fr.
600.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno, compensate le ripetibili.
III. L'appello
adesivo è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così
riformata:
4. APPE1
è tenuto a versare alla moglie APPE1, anticipatamente entro il 5° giorno di ogni
mese, i seguenti contributi alimentari:
fr.
930.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2002,
fr.
980.– mensili dal 1° al 31 gennaio 2003,
fr.
520.– mensili dal 1° febbraio 2003 al 14 maggio 2006 e
fr.
460.– mensili dopo di allora.
Per il resto l'appello adesivo è respinto.
IV. Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr.
300.–
da
anticipare dall'appellante adesivo, sono posti per un decimo a carico di
quest'ultimo e per il resto a carico di APPE1, che rifonderà all'appellante
adesivo fr. 500.– per ripetibili ridotte.
V. Intimazione:
–RAPP2;
–RAPP1.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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