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Decisione

11.2003.126

misure a protezione dell'unione coniugale: contributo per il figlio minorenne

14 settembre 2004Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

principale

4. L'appellante

contesta anzitutto il reddito accessorio di fr. 650.– mensili che il Pretore le

ha imputato dopo il 1° ot­tobre 2003, giorno in cui ha emanato la sentenza.

Secondo il Pretore, con tale entrata supplementare l'interessata riuscirebbe a

guadagnare quanto mediamente riceveva dalla __________ prima della separazione

di fatto (fr. 2000.– netti mensili), per tacere di quanto essa avrebbe po­tuto

guadagnare – subito dopo la separazione – se avesse continuato a lavorare per

la __________ nell'asilo di __________ (sentenza impugnata, pag. 6 in alto).

L'appellante sostiene che un reddito di fr. 2000.– netti mensili non è alla sua

portata, sia perché essa non può estendere il suo grado d'occupazione, dovendo

accudire al figlio, sia perché la prospettata estensione dell'attività non

sarebbe compatibile con il suo impiego attuale per il Comune di __________.

Nulla le potrebbe quindi essere conteggiato oltre il suo reddito effettivo di

fr. 1350.– netti mensili.

a) L'appellante

evoca come, durante la vita in comune, essa lavorava nell'ufficio postale

insieme con il marito, il che le permetteva di conciliare casa e lavoro, mentre

oggi tali condizioni favorevoli più non sussistono. Ora, dagli atti risulta che

presso la __________ l'interessata ha guadagnato nel 2001 (la separazione di

fatto è intervenuta, come detto, il 1° luglio 2002) in media fr. 1956.60 netti

mensili con un grado d'occupazione pari al 33% (doc. AA) e nei primi sei mesi

del 2002 fr. 2184.– netti mensili con un'attività al 45% (doc. BB). L'istante

medesima, poi, ha dichiarato di avere avuto modo di lavorare per la __________

finanche a metà tempo (act. II, pag. 2 verso il basso). Certo, essa rimaneva a

casa con il figlio quando occorreva (ad esempio il mercoledì pomeriggio), ma

nei “giorni di punta” doveva essere in ufficio, se necessario portando il

ragazzo con sé (act. VII, risposte n. 4, 5 e 6). I coniugi inoltre erano

titolari dell'ufficio postale, motivo per cui in caso di assenza o di malattia

dovevano supplirsi a vicenda e solo durante le ferie potevano contare su

personale sostitutivo (loc. cit., risposte n. 7 e 8).

b) Il

convenuto sostiene che, prima di lasciare la __________, la moglie avrebbe

dovuto insistere per un trasferimento all'interno dell'azienda.

L'argomentazione non è seria, ove appena si consideri che il convenuto medesimo

ha redatto la lettera in cui la moglie annunciava alla __________ le dimissioni

per la fine di giugno 2002 (loc. cit., risposte n. 2 e 3). Per di più, l'unica

formazione professionale dell'interessata risulta essere quella acquisita allo

sportello dell'ufficio postale sull'arco di 4 o 5 anni (doc. 6; act. II, pag.

10 verso il basso; incarto fiscale richiamato, foglio del 17 marzo 1999), di

modo che mal si intravede quale altro ruolo essa avrebbe potuto assumere

nell'ambito di un'azienda in piena ristrutturazione. Quanto all'attività

esercitata prima del matrimonio (settembre del 1991), dagli atti si evince che

l'interessata lavorava come sarta per __________ a __________ (incarto fiscale

richiamato, foglio dell'8 ottobre 1991). Non risulta tuttavia – né il convenuto

pretende – che tornando a quel lavoro essa avrebbe migliori possibilità di

reddito.

c) Il

Pretore reputa che – come detto – l'istante abbia la possibilità di guadagnare,

accanto alla sua attività odierna per il Comune di __________, fr. 650.– netti mensili

come donna delle pulizie, lavorando al servizio di privati. Sta di fatto che

l'attività per il Comune di __________, iniziata il 19 settembre 2002, consiste

nel “supplire qualcuno quale donna delle pulizie alle scuole elementari” e che,

come rileva __________, capo del Dicastero comunale scuole e sport, tale contratto

di lavoro concede poco spazio ad attività accessorie (act. V: deposizione della

testimone, pag. 1 in basso e pag. 2 in basso). L'istante deve lavorare in effetti

dalle ore 8 alle 10 e dalle ore 16 alle 18, con un grado d'occupazione attorno

al 50%, tenendosi a disposizione anche dalle ore 11.30 alle 12.15 nel caso in

cui debba sostituire chi serve il pranzo ai bambini dell'asilo (loc. cit., pag.

2 in alto e in basso), sebbene ciò non sia finora accaduto. Una simile griglia

oraria lascia in effetti poco margine per attività accessorie, considerando

anche i tempi di trasferta necessari per raggiungere i vari posti di lavoro

(che nemmeno il Pretore suppone reperibili a __________). Né si può pretendere

che l'interessata eserciti attività serali, dovendo essa attendere a un ragazzo

di dieci anni. Così com'è prospettato, di conseguenza, il reddito da attività

accessoria stimato dal Pretore appare difficilmente conseguibile.

d) Rimane

il fatto che, subito dopo la separazione (1° luglio 2002), l'istante aveva

trovato un lavoro a tempo pieno (e con mansioni sostanzialmente analoghe a

quelle svolte poi per il Comune di __________) per la scuola dell'infanzia a

__________, dalle ore 9 alle 17, salvo il mercoledì pomeriggio, dietro un compenso

lordo di fr. 2800.–/2900.– lordi mensili (act. VI: risposta n. 1). Ciò le avrebbe

assicurato un guadagno netto di almeno fr. 2600.– netti mensili (cfr. doc. S:

trattenute AVS, AD e INP), e non solo di fr. 2400.– come reputa il Pretore

(sentenza, pag. 4 in alto e 6 nel mezzo). Se non che, a quell'attività

l'appellante aveva rinunciato, giudicando “più comodo” lavorare nel Comune di

domicilio (act. VI, rispo­sta n. 1, pag. 2). Eppure essa sapeva fin dall'inizio

che a __________ avrebbe solo potuto supplire una dipendente assente per

infortunio (act. VI, loc. cit.), che in pratica la sua continuità lavorativa

dipendeva dallo stato di salute delle colleghe nominate e che si trattava di un

lavoro “su chiamata”, senza “alcun monte ore garantito” (act. V: testimonianza

di __________, pag. 2 verso l'alto). Né le prospettive dovevano apparire

particolarmente favorevoli, tant'è che la dipendente infortunata sta

riprendendo il lavoro (loc. cit.), mentre la sostituzione di colleghe ormai

prossime al pensionamento dipende da scelte politiche, il Comune avendo personale

in esubero (loc. cit., pag. 2 a metà).

e) Ciò

premesso, rinunciando nelle circostanze descritte all'impiego per la

__________, l'istante ha sminuito unilateralmente la sua capacità di guadagno. Il

che giustifica il computo di un reddito potenziale (cfr. Sutter/Freiburghaus, Kom­mentar zum neuen

Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 47 e 48 ad art. 125 CC). Non a titolo di

penalità (DTF 128 III 6 prima frase), ma per tenere giusto calcolo della

potenzialità lucrativa di lei. Avesse conservato il posto di lavoro per l'asilo

di __________, in effetti, l'appellante avrebbe guadagnato almeno fr. 2600.–

netti mensili. Del resto essa ha 42 anni e il suo stato psicofisico non risulta

men che buono. A voler essere cauti si può ridurre tale cifra a fr. 2400.–

(quella calcolata dal Pretore per i mesi di luglio e agosto 2002, seppure a

torto: sotto, consid. h), tant'è che nel suo appello adesivo il marito si

diparte a sua volta da un'entrata ipotetica di fr. 2400.– netti mensili (sotto,

consid. 8). Sia come sia, il reddito ipo­tetico di fr. 2000.– stimato dal Pretore,

per di più solo dopo il 1° ottobre 2003, riesce inadeguato.

f) L'appellante

rivendica “gli sforzi intrapresi (…) per non essere a carico dell'assistenza”

(appello, n. 7a, pag. 9 in alto), soggiungendo che l'attuale occupazione le

permette di prendersi cura del figlio, con un minimo aiuto da parte dei suoi

genitori, i quali se ne fanno carico solo di primo mattino e nel pomeriggio,

fino al rientro di lei. Come ha rilevato il Pretore, nondimeno, a __________

essa lavora prevalentemente quando il figlio non è a scuola. Un'attività

come quella per l'asilo di __________ le avrebbe consentito invece di rimanere

a casa il mattino fino alla partenza del figlio per la scuola e di tornare a

____________________ una mezz'ora dopo il rientro di lui, restando con

A__________ anche il mercoledì pomeriggio. Nonostante il maggior carico orario,

tale occupazione non sarebbe stata affatto inconciliabile con la cura del

ragazzo, né l'interessata – per vero – pretende il contrario.

g) È

vero che, quando il Pretore ha statuito, A____________________ aveva 9 anni e

che, di regola, un coniuge con figli può essere tenuto a cominciare – o a ricuperare

– un'attività a tempo parziale solo al momento in cui il figlio cadetto a lui

affidato avrà raggiunto i 10 anni, mentre un'attività a tempo pieno può

essergli imposta al momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16 anni (DTF 115

Considerandi

II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91). Tale orientamento è

rimasto immutato anche nel nuovo diritto del divorzio (sentenza del Tribunale

federale 5C.48/2001 del 28 agosto 2001; Schwenzer,

op. cit., n. 59 ad art. 125 CC con riferimenti). Ove però le entrate familiari

non siano sufficienti per far fronte ai costi di due economie domestiche e –

come in concreto – una riconciliazione fra coniugi appaia ormai improbabile,

sicché la separazione sembri durevole o preludere al divorzio, il coniu­ge non

au­tosufficiente deve attivarsi per quanto possibile al fine di diventare – o

di ridiventare – autonomo (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; Schwander, op. cit., n. 2 segg. ad art.

176.

CC; Schwenzer, op. cit., n.

59.

ad art. 125 CC). Nella fattispecie, come si vedrà oltre, l'appellante

avrebbe fors'anche potuto indugiare qualche mese nell'intraprendere un'attività

a tempo pieno. Già nel febbraio del 2003, tuttavia, il bilancio familiare

sarebbe caduto in ammanco, di modo che tanto più improvvida si dimostra – anche

sotto questo profilo – la rinuncia all'attività iniziata nel luglio del 2002

per l'asilo di __________.

h) L'appellante

fa valere che, comunque sia, all'atto pratico essa ha lavorato per la

__________ solo dal settembre del 2002 e che a torto il Pretore le ha computato

il reddito di fr. 2400.– netti nei mesi di luglio e agosto 2002. La doglianza è

fondata. L'unico foglio di stipendio agli atti, del 25 ottobre 2002,

contabilizzato dalla __________ sotto la voce “Servizi scuole infanzia”,

attesta una retribuzione di fr. 1131.55 netti con l'indicazione manoscritta

“lavoro prestato il mese di settembre” (doc. S). Il 19 settembre 2002 l'istante

è poi stata assunta dal Comune di __________ (act. V: testimonianza di

__________, pag. 2 in alto). Neppure nel conteggio prodotto dall'interessata

figurano entrate per quei due mesi (doc. T), né il marito non ha contestato

l'esattezza di tali scritti. L'attività di lei per l'ufficio postale di

____________________ si è conclusa inoltre alla fine di giugno del 2002 (act.

VII, risposta n. 1) e durante i mesi estivi le scuole, comprese quelle dell'infanzia,

rimangono chiuse. La presenza di personale può invero essere necessaria anche

prima che cominci l'anno scolastico, ma nessun indizio conforta l'ipotesi che

l'interessata abbia lavorato fra il 1° luglio e il 31 agosto 2002. Relativamente

ai mesi di luglio e agosto 2002 non si giustifica dunque di computarle reddito

alcuno.

5.

Circa

il suo fabbisogno minimo, l'appellante si duole che il Pretore abbia dedotto

dall'ammontare della locazione la quota rientrante nel fabbisogno in denaro del

figlio. A suo dire la parità di trattamento fra uomo e donna impone di

riconoscere a entrambi l'intero costo dell'alloggio, anche perché la sua

pigione corrisponde grosso modo a quella del marito. La censura è manifestamente

infondata. Il Pretore ha dedotto dal canone di locazione pagato dall'istante

(fr. 1150.–, di cui fr. 150.– per spese accessorie) fr. 335.– inseriti nel

fabbisogno in denaro del figlio (sentenza impugnata, pag. 5 in alto), lasciando

nel fabbisogno minimo dell'istante la differenza di fr. 815.–. Tale metodo di

calcolo è conforme alla prassi (Rep. 1998 pag. 176 con richiami). Il precetto di

uguaglianza non è destinato a lucrare sul costo dell'alloggio, né la parità di

trattamento si giudica da un profilo meramente finanziario, ove appena si

consideri che per sé e il figlio l'interessata ha a disposizione un

appartamento di 8 locali (doc. P). Anzi, a essere precisi nel fabbisogno in

denaro del figlio non va inserito il valore medio previsto dalle

raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo, bensì un terzo di quanto paga effettivamente

il genitore affidatario (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen

für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto), sempre che i dati

siano disponibili. Nel fabbisogno in denaro di A__________ rientra perciò un

terzo di fr. 1150.–, ovvero fr. 383.– mensili (e non solo fr. 335.–). Il resto

(fr. 767.–) rimane nel fabbisogno minimo dell'istante, che si riduce così a fr.

2882.

– mensili.

6.

Il

fabbisogno minimo del convenuto è stato calcolato dal Pretore in fr. 3680.–

mensili fino al 31 gennaio 2003 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.

1100.

–, locazione con spese accessorie fr. 1250.–, premio della cassa malati

fr. 249.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 39.10, assicurazione RC

privata fr. 14.85, assicurazione vita fr. 193.30, assicurazione auto fr. 90.75,

imposta di circolazione fr. 42.15, spese legali fr. 200.–, onere fiscale

stimato fr. 500.–) e in fr. 4180.– dopo di allora (fr. 3680.–, più fr. 500.–

destinati al rimborso di un mutuo per la sostituzione dell'automobile: sentenza

impugnata, pag. 5 in alto). L'appellante contesta svariate voci, che vanno

trattate singolarmente.

a) L'appellante

fa valere che dal febbraio 2003 l'ufficio postale del ____________________ è

stato chiuso, di modo che non si giustifica di riconoscere al convenuto spese

d'automobile, tanto meno quelle per il rimborso del mutuo contratto per

cambiare vettura. Dagli atti risulta però che il marito abita a __________

(incarto fiscale richiamato, foglio del 16 luglio 2002), lavora a __________

(doc. 2, pag. 2) e che come titolare postale deve reca­pitare fuori orario gli

espressi destinati alla sua circoscrizione, ricevendo per ciò un'indennità di

trasferta (act. III: testimonianza di __________, pag. 2 in fondo; doc. 1 e 11

in basso). Quest'ultima mansione richiede l'uso di un mezzo privato. Come osserva

il convenuto, del resto, anche l'appellante si è vista riconoscere le spese per

l'assicurazione RC dell'automobile e l'imposta di circolazione (sentenza impugnata,

pag. 4 in basso) a fini professionali. Palesemente infondato, al riguardo l'appello

non merita altra disamina.

b) Con

riferimento alla rata di fr. 500.– mensili riconosciuta dal Pretore nel fabbisogno

minimo del coniuge dal febbraio del 2003 per la sostituzione dell'automobile,

l'appellante eccepisce che i versamenti non sono documentati, che il convenuto

non ha dimostrato la necessità della spesa e che in ogni modo egli avrebbe

potuto stipulare – in luogo del mutuo – un contratto di leasing con rate meno

onerose. Il Pretore, da parte sua, ha ritenuto giustifica­ta la sostituzione

dell'automobile, specificando che la rata per il rimborso andava equiparata a

un canone di leasing (sentenza impugnata, pag. 5). Ora, sulla necessità per il

convenuto di usare un'auto a fini professionali si è già detto (consid. a).

Quanto alla vettura sostituita, si trattava di una __________ entrata in

circolazione il 31 gennaio 1992, che aveva maturato una percorrenza di 195 480 km (doc.

9, 3° foglio) e necessitava di manutenzione per complessivi fr. 3689.85 (doc.

9, 4° foglio). In simili circostanze, a ragione il Pretore ha ammesso

l'opportunità della sostituzione. Il convenuto ha poi acquistato una __________

del dicembre 1994 (87 716 km), pagandola fr. 13 500.– grazie a un mutuo ricevuto dal

padre, prestito che si è impegnato a restituire versando fr. 500.– mensili

(lettera del 5 marzo 2003 al Pretore, nel fascicolo “diver­si”). Preso atto di

ciò, con ordinanza dell'11 marzo 2003 (act. IV) il Pretore ha assunto agli atti

la relativa fattura (doc. 14). Nulla l’istante ha obiettato in proposito. A un

esame di verosimiglianza come quello che presiede all'emanazione di misure a

protezione dell'unione coniugale non sussistono dun­que ragioni per dubitare

del mutuo, tanto più che l'appellante non spiega come il marito avrebbe potuto

procurarsi la somma altrimenti.

Il

problema è che in una situazione di ristrettezza come quella in cui si trovano

i coniugi il rimborso del mutuo in rate da fr. 500.– mensili grava troppo sul

bilancio familiare. E per principio il sostentamento della famiglia è

prioritario rispetto ai debiti verso terzi, che possono essere onorati nella

sola misura in cui il loro pagamento non pregiudichi la copertura del

fabbisogno familiare (DTF 127 III 292 in alto), sempre che tali debiti siano

stati contratti – se non con l'accordo dell'altro coniuge – almeno nell'interesse

della famiglia (Rep. 1994 pag. 302 consid. 2). Se non avesse ottenuto un

prestito dal padre, il convenuto avrebbe dovuto verosimilmente far capo a un

leasing. Nel suo fabbisogno minimo si giustifica di comprendere perciò

l'equivalente delle rate per l'ammortamento. Considerato che notoriamente la

durata massima di un leasing è – con eccezioni – di 60 mensilità, l'ammontare

delle rate d'am­mortamento va ricondotto a fr. 250.– mensili (fr. 13 500.– in 54

rate), ciò che permette di evitare un disavanzo nel bilancio familiare.

c) L'appellante

reputa che l'assicurazione sulla vita, facoltativa, può essere sospesa in ogni

tempo e non va riconosciuta, poiché intacca il fabbisogno minimo della

famiglia. Il Pretore ha ammesso il relativo premio, trattandosi di un'assicurazione

di previdenza vincolata. Dalla copia della polizza prodotta risulta in effetti

che il contratto, stipulato sotto forma di assicurazione sulla vita dal 1°

settembre 1990 al 1° settembre 2027 (doc. 3), ridonda vantaggi anzitutto – in caso

di morte del convenuto – al coniuge in vita e ai discendenti (doc. 3, verso il

basso). Il premio mensile tutela pertanto anche gli interessi dell'appellante.

Tutto ponderato, a un giudizio sommario come quello che presiede all'emanazione

di misure protettrici dell'unione coniugale non vi è dunque motivo per

scostarsi al riguardo dall'apprezzamento del Pretore.

d) L'appellante

definisce eccessivo l'onere fiscale incluso dal Pretore nel fabbisogno minimo

del convenuto, dovendosi tenere calcolo del fatto che il reddito di lui è

diminuito dopo il

febbraio 2003, onde un presumibile alleggerimento da

fr.

500.

– a fr. 300.– mensili. Ora, dall'ultima tassazione agli atti risulta che

nel biennio 2001/02 la famiglia ha pagato imposte per complessivi fr. 963.45 mensili

(tassazione 2001/02 del 27 agosto 2001 nell'incarto fiscale richiamato). Per quanto

riguarda il 2002, di conseguenza, l'importo di fr. 500.– mensili stimato dal

Pretore appare adeguato. Dopo il febbraio del 2003 è vero invece che il reddito

dell'interessato è calato da fr. 6867.– a fr. 6200.– mensili (sentenza impugnata,

pag. 4 verso il basso). Considerati i presumibili contributi di mantenimento a

suo carico, l'onere tributario di lui nel 2003 può essere stimato in fr. 350.–

mensili (calcolatori d'imposta in: www.ti.ch/fisco).

e) In

conclusione il fabbisogno minimo del convenuto va confermato in fr. 3680.–

mensili fino al 31 dicembre 2002. Nel gennaio del 2003, data la riduzione del carico

fiscale (consid. d), esso è diminuito a fr. 3530.– mensili, ma dal febbraio del

2003.

è aumentato nuovamente a fr. 3780.– mensili per la necessi­tà di rimborsare

progressivamente il mutuo destinato all'acquisto dell'auto (consid. b). Il

debito si estinguerà invero nel febbraio del 2008, ma non è il caso che questa

Camera disciplini la situazione dopo di allora. L'appellante stessa dichiara,

in effetti, di rinunciare a chiedere un aumento del contributo alimentare per

il figlio dopo il 12° compleanno (che interverrà il 15 maggio 2006) perché a

quel momento il marito avrà già promosso causa di divorzio (memoriale, pag. 7

nel mezzo). Il convenuto non nega tale intento. Certo, le misure a protezione

dell'unione coniugale sono destinate a durare anche in pendenza di una causa di

stato, fino a quando non saranno sostituite da misure provvisionali fondate sul­l'art.

137.

cpv. 2 CC (Schwan­der, op.

cit., n. 15 ad art. 179 CC). Limitare la prospettiva dell'attuale giudizio al

maggio del 2006 sarebbe quindi incauto e a tutela del figlio questa Camera regolerà

i contributi alimentari anche in seguito. Nel febbraio del 2008 si può

legittimamente presumere, nondime­no, che la causa di divorzio sarà pendente e

che l'assetto provvisionale dei coniugi sarà definito – dandosene il caso – in

via provvisionale sulla base di dati aggiornati.

7.

L'appellante contesta il contributo di mantenimento in favore del

figlio che il Pretore ha stabilito in fr. 1340.– mensili (quanto offerto dal

convenuto), pur valutando in fr. 1760.– mensili fino al 31 dicembre 2002 e in

fr. 1820.– dopo di allora il fabbisogno medio in denaro di un figlio unico in

quella fascia d'età (sentenza impugnata, pag. 3 verso il basso). Al primo

giudice l'appellante rimprovera anzitutto di non avere spiegato perché un

contributo alimentare di soli fr. 1340.– mensili sarebbe adeguato. La critica

non manca di consistenza, la motivazione del Pretore esaurendosi in un assunto

apodittico, con semplice riferimento alle spese per la cura e l'educazione, come

pure ai costi dell'alloggio previsti dalle note raccomandazioni pubblicate

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo

nella tabella dell'edizione 2000 (in: Rep. 1999 pag. 372). Invano si

cercherebbe di capire, tuttavia, perché il fabbisogno del figlio dovrebbe

diminuire in funzione di tali voci. Sia come sia, in materia di filiazione vige

il principio inquisitorio illimitato (DTF 128 III 413 in alto), sicché questa

Camera giudica essa medesima sui contributi per figli minorenni, senza essere

vincolata all'opinione del Pretore. Per questa volta non è quindi il caso di

formalizzarsi. Dovessero nondimeno ripresentarsi casi in cui non sia dato di

comprendere i criteri in base ai quali è definito il contributo per i figli, i

Dispositivo

dispositivi del giudizio appellato potranno anche essere annullati e gli atti

rinviati al primo giudice per integrazione dei motivi (art. 326 lett. a CPC).

a) L'appellante

chiede per il figlio un contributo di fr. 1600.– mensili determinato sulla

scorta della tabella pubblicata dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo (aggiornamento 2003 in: www.ajb.zh.ch), tenendo

conto del fatto ch'essa fornisce cura e educazione in natura per il 50%. Per

stimare il fabbisogno in denaro di A__________ dal 1° luglio al 31 dicembre

2002 non vi è motivo tuttavia di far capo anticipatamente alla tabella del

2003, come non vi è motivo di continuare ad applicare la tabella del 2000 per valutare

il fabbisogno in denaro del 2003 (come ha fatto il Pretore). Poco importa che –

come rileva il convenuto – l'emanazione di misure a protezione dell'unione

coniugale soggiaccia a un esame di mera verosimiglianza, l'apparenza

rapportandosi se mai all'accertamento dei fatti, non all'applicazione di norme

o direttive. E poco importa altresì che l'appellante non chieda un maggior

contributo per il figlio dopo il 12° anno d'età: come si è rammentato (consid.

1 in fine), in materia di filiazione vale il principio inquisitorio illimitato,

di modo che questa Camera non è vincolata né alle richieste dei genitori né agli

importi fissati dal primo giudice. E per il bene del ragazzo è ragionevole

prevedere sin d'ora quale sarà il contributo alimentare anche dopo il 14 maggio

2006 (sopra, consid. 6e in fine).

b) Nel

2002 il fabbisogno medio in denaro di un figlio unico tra il 7° ed il 12° compleanno

ammontava a complessivi fr. 1760.– mensili, inclusi fr. 420.– per cura e

educazione, oltre a fr. 335.– per il costo dell'alloggio, che tuttavia in

concreto andavano rettificati in fr. 383.– (sopra, consid. 5). Durante i mesi di

luglio e agosto del 2002 l'istante non ha lavorato (sopra, consid. 4h), di modo

che poteva prestare al figlio cura e educazione in natura. Il fabbisogno in

denaro di A__________ si attestava perciò a fr. 1388.– mensili. Dal 1°

settembre 2002 in poi l'istante avrebbe dovuto lavorare a tempo pieno (ciò che

del resto pare aver fatto i primi 18 giorni: sopra, consid. 4h). Dato che le si

imputa un reddito potenziale al 100%, cura e educazione vanno monetizzate al

100%. Dal 1° settembre 2002 il fabbisogno in denaro di A__________ va aumentato

perciò a

fr.

1808.– mensili. Nel 2003 il fabbisogno medio in denaro di un figlio unico tra

il 7° ed il 12° compleanno è passato a fr. 1820.– mensili (aggiornamento della

nota tabella). Il costo dell'alloggio, stimato in fr. 345.–, andava sostituito

con la quota effettiva di fr. 383.– mensili (come sopra), onde un fabbisogno di

fr. 1858.– mensili. Il 15 maggio 2006 A__________ compirà 12 anni ed entrerà

nell'ultima fascia d'età prevista dalle raccomandazioni, le quali stimano il fabbisogno

medio in denaro di un figlio unico in fr. 1980.– mensili. Il costo

dell'alloggio (fr. 320.–) dev'essere portato ancora una volta a

fr.

383.–. Ne discende che il fabbisogno del figlio ammonta a fr. 2043.– mensili.

c) L'appellante

chiede di specificare che il contributo di mantenimento per il figlio comprende

solo l'assegno familiare minimo del diritto ticinese (fr. 183.– mensili) e non

l'assegno effettivo di fr. 324.– ricevuto dal padre (memoriale, pag. 7 in

fondo). Quanto al Pretore, egli ha accertato che il reddito del convenuto

include un assegno per figli di fr. 324.–

mensili (sentenza impugnata, pag. 4 verso il basso), salvo precisare nel

dispositivo n. 4 della sentenza impugnata che il contributo alimentare per

A__________ è “comprensivo dell'assegno di base percepito per lo stesso”. Tale

formulazione è ambigua. L'assegno familiare di base è quello del diritto

cantonale (art. 1 della legge sugli assegni di famiglia: RL 6.4.1.1), che

ammonta appunto a fr. 183.– mensili (art. 2 del decreto esecutivo concernente

la determinazione dell'importo mensile dell'assegno di base e per giovani

invalidi per ogni figlio: RL 6.4.1.1.2). L'assegno per figli riscosso dal

convenuto (doc. 10) è – o era – quello della Confederazione e delle sue aziende.

Ora,

non si può da un lato cumulare al reddito del debitore alimentare quest'ultimo

assegno e dedurre dal contributo mensile solo l'assegno di base del diritto

ticinese. Il fabbisogno medio del figlio valutato secondo le raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton

Zurigo comprende già gli eventuali assegni familiari, le prestazioni complementari

AVS o AI, le rendite da casse pensioni, da assicurazioni infortuni o contro la

responsabilità civile e così via (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen

für Kinder, op. cit., pag. 9 in alto e 15 in alto). Se dalla

Confederazione o dalle sue aziende il debitore percepisce fr. 324.– mensili per

il figlio, il contributo alimentare per il figlio si ritiene comprendere tale

assegno, non altri assegni del diritto cantonale.

Secondo

l'appellante “ritenere compreso nell'alimento il contributo totale di fr. 324.–

mensili (attuale assegno famigliare percepito dal padre) significherebbe che se

in futuro lo percepisse la madre e non più il padre, quest'ultimo potrebbe

dedurre dall'alimento fr. 324.– mensili e la madre ne percepirebbe solo fr.

183.–” (memoriale, pag. 7 in fondo). Tale eventualità non giustifica tuttavia

un dispositivo come quello propugnato dall'appellante. Ove in futuro il

convenuto non percepisse più l'assegno per figli di fr. 324.– mensili e la

moglie riscuotesse quello di fr. 183.– del diritto ticinese, il reddito

familiare diminuirà di conseguenza e il contributo alimentare per il figlio

andrà ricalcolato su nuove basi, attenendosi alla metodica già riassunta (consid.

1). Il rischio dell'evento non può tuttavia essere fatto sopportare

semplicemente al convenuto, come si prefigge l'appellante. Su questo punto il

gravame è privo di consistenza.

II. Sull'appello

adesivo

8. L'appellante

adesivo si duole che la moglie abbia lasciato l'impiego per la __________, che

le consentiva di guadagnare

fr.

2800.–/2900.– lordi mensili, a profitto di un'attività saltuaria e insicura

come quella per il Comune di __________. A suo parere in simili condizioni

l'istante deve vedersi imputare un reddito virtuale pari a quello cui ha

rinunciato liberamente, di fr. 2400.– netti mensili. L'argomentazione è

sostanzialmente fondata. Non nel senso che all'istante vada imputato un reddito

di fr. 2400.– netti mensili fin dal 1° luglio 2002, come pretende il convenuto,

giacché si è visto che nel luglio e nell'agosto del 2002 l'istante non ha

guadagnato nulla (consid. 4h). Nel senso che, dal 1° settembre 2002, l'istante

aveva effettivamente un lavoro a tempo pieno (il cui reddito netto può essere

prudenzialmente stimato in fr. 2400.– netti: sopra, consid. 4e), ma che ha lasciato

tale lavoro per decisione tanto unilaterale quanto affrettata, considerati gli

ammanchi che si prospettavano a breve termine (sei mesi) nel bilancio

familiare. Ne discende che all'istante va imputato, come si è già detto, un

reddito ipotetico di fr. 2400.– netti mensili sin dal 1° settembre 2002.

9. Da

tutto quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro delle entrate e

uscite familiari:

Periodo dal 1° luglio al 31

agosto 2002

(istante

senza attività lucrativa)

reddito del marito (non contestato) fr.

6867.—

reddito

della moglie (consid. 4h) fr. –.—

fr.

6867.— mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 6e) fr. 3680.—

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 5) fr. 2882.—

fabbisogno

in denaro del figlio (consid. 7b) fr. 1388.—

fr.

7950.— mensili.

Considerato che il reddito coniugale non

copre il fabbisogno familiare, i contributi per moglie e figlio vanno ridotti

in proporzione, l'uno non essendo prioritario rispetto all'altro (da ultimo:

I CCA, sentenza inc. 11.2002.33 del 5 dicembre 2003, consid 7d; si veda

anche la sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid.

3.2.2 con rimandi). L'obbligato ha il diritto di conservare, da parte sua,

l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (sopra, consid. 1). Ne risulta

quanto segue:

il marito può

conservare per sé fr. 3680.―

mensili

somma a

disposizione per moglie e figlio:

fr. 6867.– (reddito) ./. fr. 3680.– (fabbisogno minimo) = fr. 3187.— mensili

somma dovuta

a moglie e figlio:

fr.

2882.– + fr. 1388.– = fr.

4270.— mensili

contributo

per la moglie:

fr.

2882.– x (3187.– : 4270.–) = fr. 2151.05

mensili,

arrotondati

a fr.

2150.— mensili

contributo

per il figlio:

fr.

1388.– x (3187.– : 4270.–) = fr. 1035.95

mensili,

arrotondati

a fr.

1035.— mensili.

Periodo dal 1° settembre al 31 dicembre

2002

(inizio dell'attività lucrativa da parte dell'istante

e

conseguente maggior fabbisogno in denaro del figlio)

reddito del

marito fr. 6867.—

reddito

della moglie (consid. 4e e 8) fr. 2400.—

fr.

9267.— mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 3680.—

fabbisogno

minimo della moglie fr. 2882.—

fabbisogno

in denaro del figlio (consid. 7b) fr. 1808.—

fr.

8370.— mensili

eccedenza fr.

897.― mensili

metà

eccedenza fr.

448.50 mensili

Il marito può conservare per sé:

fr.

3680.– + fr. 448.50 = fr.

4128.50 mensili,

deve versare

alla moglie:

fr.

2882.– + fr. 448.50 ./. fr. 2400.– = fr. 930.50

mensili,

arrotondati a fr.

930.— mensili

e al figlio fr.

1808.— mensili,

arrotondati a fr.

1810.— mensili.

Periodo

dal 1° al 31 gennaio 2003

(riduzione del fabbisogno minimo del marito

e

aumento del fabbisogno in denaro del figlio)

reddito del

marito fr. 6867.—

reddito

della moglie fr.

2400.—

fr.

9267.— mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 6e) fr. 3530.—

fabbisogno

minimo della moglie fr. 2882.—

fabbisogno

in denaro del figlio (consid. 7b) fr. 1858.―

fr.

8270.― mensili

eccedenza fr.

997.― mensili

metà

eccedenza fr.

498.50 mensili

Il marito può conservare per sé:

fr.

3530.– + fr. 498.50 = fr.

4028.50 mensili,

deve versare

alla moglie:

fr.

2882.– + fr. 498.50 ./. fr. 2400.– = fr. 980.50

mensili,

arrotondati a fr.

980.— mensili

e al figlio fr.

1858.― mensili,

arrotondati a fr.

1860.— mensili.

Periodo

dal 1° febbraio 2003 al 14 maggio 2006

(diminuzione del reddito del marito

e

aumento del relativo fabbisogno minimo)

reddito del marito (consid. 2, non

contestato) fr. 6200.—

reddito

della moglie fr.

2400.—

fr.

8600.— mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 6e) fr. 3780.—

fabbisogno

minimo della moglie fr. 2882.—

fabbisogno

in denaro del figlio fr.

1858.―

fr.

8520.― mensili

eccedenza fr.

80.― mensili

metà

eccedenza fr.

40.― mensili

Il marito può conservare per sé:

fr.

3780.– + fr. 40.– = fr.

3820.― mensili,

deve versare

alla moglie:

fr.

2882.– + fr. 40.– ./. fr. 2400.– = fr. 522.―

mensili,

arrotondati a fr.

520.— mensili

e al figlio fr.

1858.― mensili,

arrotondati a fr.

1860.— mensili.

Dal 15 maggio 2006 in poi

(dopo il 12° compleanno del figlio)

reddito del marito (incontestato) fr.

6200.—

reddito

della moglie (ipotetico) fr. 2400.—

fr.

8600.— mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 3780.—

fabbisogno

minimo della moglie fr. 2882.—

fabbisogno

in denaro del figlio (consid. 7b) fr. 2043.―

fr.

8705.― mensili

ammanco fr.

105.— mensili

il marito può conservare per sé fr.

3780.― mensili

somma a

disposizione per moglie e figlio:

fr. 6200.– (reddito) ./. fr. 3780.– (fabbisogno minimo) = fr. 2420.— mensili

somma dovuta

a moglie e figlio:

fr.

2882.– ./.2400.– + fr. 2043.– = fr. 2525.—

mensili

contributo

per la moglie:

fr.

482.– x (2420.– : 2525.–) = fr.

461.95 mensili,

arrotondati

a fr.

460.— mensili

contributo

per il figlio:

fr.

2043.– x (2420.– : 2525.–) = fr. 1958.05

mensili,

arrotondati

a fr.

1960.— mensili.

10. Riassumendo,

nella sentenza impugnata il Pretore ha fissato i seguenti contributi

alimentari:

– per

l'istante:

fr.

1190.– mensili dal 1° luglio al 31 agosto 2002,

fr.

1715.– mensili dal 1° settembre 2002 al 31 gennaio 2003 e

fr.

680.– mensili dopo di allora;

– per

il figlio:

fr.

1340.– mensili, compreso l'assegno familiare.

L'appellante

principale chiede di aumentare i contributi di mantenimento come segue:

– per sé:

fr.

2113.20 mensili dal 1° luglio al 31 agosto 2002,

fr.

2014.10 mensili dal 1° settembre 2002 al 31 gennaio 2003 e

fr.

1446.20 mensili dal 1° febbraio 2003 in poi;

– per

il figlio:

fr.

1600.– mensili dal 1° luglio 2002 in poi, compreso l'assegno familiare.

L'appellante

adesivo chiede di ridurre i contributi di mantenimento come segue:

per la moglie:

fr.

1190.– mensili dal 1° luglio 2002 al 31 gennaio 2003 e

fr.

605.– mensili in seguito.

In

esito al presente giudizio risultano i contributi che seguono:

– per

l'istante:

fr.

2150.– mensili dal 1° luglio al 31 agosto 2002,

fr.

930.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2002,

fr.

980.– mensili dal 1° al 31 gennaio 2003,

fr.

520.– mensili dal 1° febbraio 2003 al 14 maggio 2006 e

fr.

460.– mensili dopo di allora;

– per

il figlio:

fr.

1035.– mensili dal 1° luglio al 31 agosto 2002,

fr.

1810.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2002,

fr.

1860.– mensili dal 1° al 31 gennaio 2003,

fr.

1860.– mensili dal 1° febbraio 2003 al 14 maggio 2006 e

fr.

1960.– mensili dopo di allora, compreso l'assegno familiare.

In

materia di filiazione vige come noto, nell'interesse del minorenne, il

principio inquisitorio illimitato (sopra, consid. 1 in fine). Le domande di

giudizio non vincolando il tribunale, la sentenza impugnata va riformata

secondo le risultanze sopra esposte. È vero che, rispetto a quanto ha deciso il

Pretore, dal 1° luglio al 31 agosto 2002 il contributo alimentare per il figlio

si riduce, ma è anche vero che – visto il contributo per l'istante – in caso

contrario il debitore si ritroverebbe a vivere con un importo inferiore al

proprio fabbisogno minimo, il quale è intangibile (sopra, loc. cit.).

Quanto

al contributo alimentare per l'istante medesima, il principio inquisitorio non

vale. Nei loro limiti però le richieste di giudizio sono relative: quelle

dell'appellante principale poiché correlate a un contributo per il figlio di

fr. 1600.– mensili (insufficiente, salvo dal 1° luglio al 31 agosto 2002) e

quelle dell'appellante adesivo poiché condizionate a un contributo per il

figlio di fr. 1340.– mensili (ancor più insufficiente, salvo dal 1° luglio al

31 agosto 2002). Giova quindi attenersi, anche nella commisurazione del contributo

per l'istante, alle risultanze del calcolo testé illustrato. Che l'in­teressata

possa vedersi attribuire più di quanto richiesto o meno di quanto riconosciutole

è solo una conseguenza, in sintesi, del principio inquisitorio illimitato applicato

a tutela del figlio. Ciò si verifica – del resto – anche nel caso

dell'appellante adesivo, il quale vede sì accogliere il suo ricorso oltre le

richieste di giudizio, ma si trova a dover versare un contributo per il figlio

più elevato di quanto chiedeva la moglie.

III. Sulle

spese e le ripetibili

11. Gli

oneri dell'appello principale, commisurati al tempo e all'impegno che la

trattazione delle censure ha richiesto alla Camera, seguono la reciproca

soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'istante ottiene causa vinta sul contributo

alimentare per il figlio, tranne dal 1° luglio al 31 agosto 2002, mentre esce

sconfitta sul contributo in suo favore, eccettuato una volta ancora il periodo

dal 1° luglio al 31 agosto 2002. In pratica, essa vede aumentare il contributo

per A__________ a scapito di quello per sé, salvo dal 1° luglio al 31 agosto 2002,

con un lieve vantaggio finale dovuto però all'applicazione del principio

inquisitorio illimitato da parte di questa Camera. Nel complesso, si giustifica

pertanto che sopporti equitativamente la metà degli oneri processuali,

compensate le ripetibili. L'appellante adesivo esce vittorioso sulla diminuzione

del contributo alimentare per la moglie, fuorché dal 1° luglio al

31 agosto

2002, ciò che giustifica di addebitargli equitativamente un decimo degli oneri

processuali e di assegnargli un'indennità per ripetibili ridotte. L'esito

dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmente invece sugli oneri

processuali di prima sede (suddivisi a metà) né sulle ripetibili (compensate),

intanto perché dinanzi al Pretore i contributi di mantenimento non erano l'unico

oggetto di litigio e inoltre perché la sentenza odierna comporta sì un diverso

riparto della somma spettante alla moglie e al figlio, ma una differenza

relativamente modesta per rapporto all'ammontare complessivo del contributo

fissato dal primo giudice.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

principale è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così

riformata:

4. AADE1

è tenuto a versare alla moglie APPE1, anticipatamente entro il 5° giorno di ogni

mese, i seguenti contributi alimentari:

fr.

2150.– dal 1° luglio al 31 agosto 2002.

5. AADE1

è tenuto a versare alla moglie per il figlio A__________, anticipatamente entro

il 5° giorno di ogni mese, i seguenti contributi alimentari, compreso l'assegno

familiare:

fr.

1035.– mensili dal 1° luglio al 31 agosto 2002,

fr.

1810.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2002,

fr.

1860.– mensili dal 1° al 31 gennaio 2003,

fr.

1860.– mensili dal 1° febbraio 2003 al 14 maggio 2006 e

fr.

1960.– mensili dopo di allora.

Per il resto l'appello principale è respinto.

II. Gli oneri

dell'appello principale, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 550.–

b) spese fr. 50.–

fr.

600.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà

ciascuno, compensate le ripetibili.

III. L'appello

adesivo è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così

riformata:

4. APPE1

è tenuto a versare alla moglie APPE1, anticipatamente entro il 5° giorno di ogni

mese, i seguenti contributi alimentari:

fr.

930.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2002,

fr.

980.– mensili dal 1° al 31 gennaio 2003,

fr.

520.– mensili dal 1° febbraio 2003 al 14 maggio 2006 e

fr.

460.– mensili dopo di allora.

Per il resto l'appello adesivo è respinto.

IV. Gli oneri

dell'appello adesivo, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

fr.

300.–

da

anticipare dall'appellante adesivo, sono posti per un decimo a carico di

quest'ultimo e per il resto a carico di APPE1, che rifonderà all'appellante

adesivo fr. 500.– per ripetibili ridotte.

V. Intimazione:

–RAPP2;

–RAPP1.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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