11.2003.127
Art. 33 LTG: Contestazione dell'indennità chiesta da un perito e approvata dal giudice.
19 gennaio 2006Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2003.127
Data decisione, Autorità:
19.01.2006, ICCA
Titolo:
Art. 33 LTG: Contestazione dell'indennità chiesta da un perito e approvata dal giudice.
ONORARIO
PERITO IMMOBILIARE
SPESE E RIPETIBILI
art. 33 LTG
Incarto n.
11.2003.127
Lugano,
19 gennaio 2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa CN.2003.16
(provvedimenti conservativi del pegno immobiliare) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5, promossa con istanza del 28 febbraio 2003 dalla
AO 1 (recte: sede principale di )
(patrocinata dall' RA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' RA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 26 settembre 2003 pre-
sentato
da __________ contro il decreto di stralcio emesso il 17 settembre 2003 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietario delle particelle n. 149 e 153 RFD di __________,
__________. Sull'una, edificata, gravano due cartelle ipotecarie al portatore
in primo grado di fr. 200 000.– ognuna detenute dalla AO 1, succursale di __________.
Sull'altra AP 1 ha intrapreso lavori di costruzione. Temendo danni alla particella
n. 149 suscettibili di sminuire il valore del pegno, il 28 febbraio 2003 la AO
1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, che fosse ordinato giusta
l'art. 808 CC a AP 1 e a ogni artigiano o imprenditore di astenersi da ogni
attività di cantiere su tutt'e due i fondi. Con decreto cautelare emanato il 4
marzo 2003 senza contraddittorio, il Pretore ha accolto la richiesta e ha
convocato le parti all'udienza del 18 marzo successivo per la discussione del
provvedimento cautelare e dell'istanza, rinviando l'addebito della tassa di
giustizia (fr. 100.–) e delle spese alla decisione finale. All'udienza del
18 marzo 2003 il convenuto ha proposto di respingere l'istanza e di
revocare il decreto cautelare, subordinatamente di limitare la sospensione dei
lavori al fondo n. 149. Entrambe le parti hanno offerto prove, il convenuto
postulando – in specie – l'assunzione di una perizia sul valore venale della
particella n. 149.
B. Con
ordinanza del 24 aprile 2003 il Pretore ha ordinato l'esecuzione della perizia,
assegnando al convenuto un termine di 30 giorni per formulare i propri quesiti.
Le altre prove sono state respinte. AP 1 ha presentato i quesiti il 23 maggio
2003 e il Pretore li ha notificati alla AO 1. Questa non ha introdotto quesiti
propri, ma si è opposta a un quesito avversario, salvo dichiarare il 3 luglio
2003 di ritirare l'opposizione. Visto ciò, con ordinanza del 1° settembre 2003
il Pretore ha ammesso tutti i quesiti del convenuto e ha designato il perito
nella persona dell'arch. __________ di __________, invitato a quantificare il
suo onorario “prima di procedere nei suoi incombenti”. L'addebito della tassa
di giustizia (fr. 250.–) e delle spese è stato rinviato alla decisione finale.
Il 9 settembre 2003 l'arch__________ ha comunicato al Pretore che il costo
della perizia sarebbe ammontato a fr. 5350.–, IVA compresa.
C. Il
10 settembre 2003 la AO 1 ha invitato il Pretore a stralciare la causa dai
ruoli per intervenuto accordo, ogni parte dichiarando di prendere a proprio
carico gli anticipi di spesa forniti e di consentire alla compensazione delle
ripetibili. Il Pretore ha richiamato così gli atti dal perito, che ha
presentato il 15 settembre 2003 una nota d'onorario di fr. 700.– (IVA compresa)
per le “prestazioni di allestimento del preventivo del 9 settembre 2003”. Con
decreto del 17 settembre 2003 il Pretore, preso atto della transazione, ha
tolto la causa dai ruoli e ha posto la tassa di giustizia di fr. 200.–, anticipata
dalla AO 1, a carico di quest'ultima, mentre “le spese di perizia in complessivi fr. 950.–, di cui fr. 700.– quale nota onorario del perito per l'allestimento del preventivo”,
sono state addebitate a AP 1.
D. Contro
l'addebito appena citato AP 1 è insorto con un appello del 26 settembre 2003,
chiedendo – previo conferimento dell'effetto sospensivo – di essere esonerato
da ogni onere processuale e di riformare in tal senso il decreto di stralcio.
La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta il 2 ottobre 2003 dal
presidente della Camera. All'appello la AO 1 non ha formulato osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino un decreto di stralcio ha portata meramente
dichiarativa. Non può quindi essere impugnato, salvo che sia litigiosa l'esistenza
stessa del motivo che ha posto termine alla lite. Il giudicato sulle spese e
le ripetibili, ancorché contenuto in un decreto di stralcio, ha invece
carattere autoritativo e può essere impugnato, sempre che la causa sia
appellabile (RtiD I-2004 pag. 486 consid. 1 con richiami). La procedura intesa
all'emanazione di provvedimenti conservativi del
pegno immobiliare è senz'altro appellabile (art. 4 cpv.
1.
n. 22 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). L'impugnazione del
convenuto circa “le spese di perizia” poste a suo carico nel decreto di
stralcio è pertanto ricevibile.
2.
Il
giudice esamina d'ufficio in ogni stadio di causa i presupposti processuali, compresa
la capacità delle parti (art. 97 n. 4 CPC). Una succursale, priva di
personalità giuridica, non ha capacità di parte. Ove le sia attribuita erroneamente
tale qualità, parte al processo è la società cui la succursale appartiene,
salvo che l'altra parte abbia motivo per dubitare dell'identità dell'avversario
o sia lesa nei propri interessi (DTF 120 III 13 consid. 1). Nella fattispecie
il convenuto non ha mai preteso nulla del genere. L'errore nella designazione
della parte istante va quindi rettificato d'ufficio.
3.
Il
Pretore ha posto a carico del convenuto, come detto, “le spese di perizia in complessivi fr. 950.–, di
cui fr. 700.– quale nota onorario del perito per
l'allestimento del preventivo”. L'appellante sostiene di non capire in che
consista la differenza di fr. 250.–, ma in proposito non fa dubbio che
l'importo si riferisce alla tassa di giustizia riguardante l'ordinanza del 1°
settembre 2003 con cui il Pretore ha ammesso i quesiti peritali e ha designato
la persona del perito (sopra, lett. B). La prova essendo stata postulata dal
convenuto, mal si comprende perché questi dovrebbe essere esonerato dai costi
che la sua richiesta ha provocato. Nella misura in cui pretende di non dover versare nulla,
l'appellante avanza dunque una rivendicazione
infondata. Su tal punto il rimedio è manifestamente destituito di consistenza.
4.
Quanto
all'addebito di fr. 700.– per le “prestazioni di allestimento del preventivo
del 9 settembre 2003”, l'appellante afferma che la gratuità dei preventivi è
notoria e che, comunque sia, un onorario simile per la stesura di un preventivo
come quello citato è fuori proporzione. Ora, l'indennità di un perito, di un interprete
o di un traduttore è stabilita “inappellabilmente dal giudice” secondo libero
apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro; se il
parere è presentato per scritto, il perito deve presentare la sua nota scritta
(art. 33 LTG). In concreto il Pretore non ha formalmente tassato la parcella
del perito (ha semplicemente posto l'onorario di fr. 700.– a carico del
convenuto nel decreto di stralcio: sopra, lett. C), ma ciò poco importa. La
decisione con cui il giudice fissa l'indennità di un perito, di un interprete o
di un traduttore riguarda il solo ausiliario della giustizia (cfr. Cocchi, Appunti sul tema della perizia
giudiziaria nel processo civile, in: Rep. 1994 pag. 172 in fondo). Il quale per
altro non è tenuto ad accettare la tassazione “inappellabile”, ma può ancora
rivendicare l'intera nota d'onorario agendo in via d'azione contro lo Stato
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (DTF 114 Ia 465 in alto; nota
di Bertossa in: SJ 111/1989 pag.
397; nulla mutano ai fini dell'attuale giudizio le perplessità di Poudret/Haldy/Tappy in: Procédure civile vaudoise, 3ª
edizione, n. 2 in fine ad art. 242). Quand'anche nella
fattispecie il Pretore avesse formalmente tassato la nota d'onorario del
perito in fr. 700.–, di conseguenza, l'inappellabilità di tale decisione si
sarebbe riferita al solo perito. E questi non avrebbe avuto alcun interesse a
procedere in via d'azione contro lo Stato, il Pretore avendogli già riconosciuto
l'intero onorario.
5.
Precisato
che la tassazione con cui il giudice fissa l'indennità spettante a un perito (o
a un interprete o a un traduttore) non impedisce alle parti di contestare tale
indennità appellando il dispositivo sulle spese contenuto nella decisione
finale, occorre ancora esaminare se ciò sia davvero possibile con il rimedio
dell'appello. L'art. 5 cpv. 1 LTG prevede infatti che “la parte cui le spese
giudiziarie sono state imposte può interporre reclamo, entro 15 giorni dal
pagamento o dalla intimazione della bolletta, contro l'ammontare delle medesime
al Dipartimento di giustizia, la cui decisione è definitiva”. Il problema è che
tale norma, desueta, appare ormai di dubbia compatibilità con il diritto federale
(Cocchi/Trezzini, CPC ticinese
massimato e commentato, appendice 2000/2004, pag. 204 nota 271), tant'è che se
ne prospetta l'imminente abrogazione (messaggio del Consiglio di Stato n. 5675
del 5 luglio 2005, cifra 7), per tacere del fatto che non si vede perché
spetterebbe a un organo amministrativo sindacare in ultimo grado la decisione
di un giudice civile. Anche sulle spese – e non solo sulla tassa di giustizia
(art. 5 cpv. 3 LTG) – deve quindi ritenersi ammissibile l'appello, come del
resto si è anticipato all'inizio con riferimento specifico ai decreti di
stralcio (consid. 1).
6.
Tutto
ciò premesso, rimane da verificare se “la spesa di perizia” di fr. 700.– posta dal
Pretore a carico del convenuto resista alla critica. In proposito giovi
ricordare che un perito giudiziario è legato all'autorità di nomina da un
rapporto di diritti e obblighi simile a un contratto di mandato (DTF 114 Ia 464
consid. 2b in principio). Se si pensa inoltre che nel settore privato la
richiesta a uno specialista perché stimi il valore di un oggetto d'arte va qualificata
– per principio – come mandato (DTF 112 II 351 consid. 1b), non v'è motivo di scostarsi
da tale orientamento nel caso in cui l'incarico verta sulla stima relativa al
valore venale di un fondo. Applicandosi per analogia l'art. 394 cpv. 3 CO, una
mercede al mandatario è dovuta “quando sia stipulata o voluta dall'uso”. Un
perito giudiziario va senza dubbio rimunerato. L'art. 33 LTG dispone del resto
che nella tassazione di una nota d'onorario il giudice deve tenere conto, per
apprezzamento, “della natura e della difficoltà del lavoro” (art. 33 LTG). A
grandi linee, ciò corrisponde a quanto stabiliscono dottrina e giurisprudenza nel
caso in cui la mercede del mandatario non sia previamente pattuita:
determinante a tal fine è la complessità, l'importanza, il valore e l'estensione
dell'incarico, la competenza professionale e la responsabilità del mandatario,
il tempo e la diligenza impiegati,
l'esito conseguito e i costi generali dello studio, senza dimenticare
le eventuali tariffe d'uso nel ramo professionale (Weber in: Basler Kommentar, OR I, 3ª edizione, n. 39 ad art.
394.
con rinvii).
7.
Rimane
il fatto che nel caso in esame la questione non è di sapere se la rimunerazione
di fr. 5350.– prevista il 9 settembre 2003 dal perito per la stesura del
referto fosse congrua (la stima della particella n. 194 non è mai stata eseguita),
ma se fosse giustificato l'onorario di fr. 700.– chiesto dal perito per la
redazione di quel preventivo. Il Tribunale federale ha già avuto modo di
precisare, statuendo su un contratto d'appalto, che di regola un appaltatore
non può esigere un compenso per la redazione di un preventivo, nemmeno ove veda
affidare ad altri l'esecuzione dell'opera, salvo che la stesura del documento
gli abbia richiesto uno studio preliminare ben più ampio di quanto sarebbe
stato necessario per presentare una semplice offerta (DTF 119 II 40). Tale è il
caso, in particolare, ove il preventivo abbia implicato
l'elaborazione di un progetto dettagliato, di rilevante portata tecnica,
oppure ove i dati contenuti nel preventivo potessero essere usati dal committente
a fini personali oppure il richiedente ne potesse trarre vantaggio (DTF 119 II
44.
consid. 2d). Principi del genere possono senz'altro essere applicati, per
analogia, anche al caso in esame.
8.
Il
preventivo trasmesso dal perito al Pretore il 9 settembre 2003 constava di due
pagine scarse in cui figurava il dispendio di tempo ritenuto necessario all'architetto
medesimo (23 ore), a un disegnatore (4 ore) e a una segretaria (4 ore) per lo
studio degli atti, il sopralluogo, le riprese fotografiche, la stesura del
verbale di sopralluogo e la redazione del referto. Applicata al dispendio di
tempo la tariffa “SIA 2003 (estremo inferiore)”, il perito ha indicato onorari
per complessivi fr. 4578.– e spese per fr. 400.–, oltre l'IVA di fr. 378.30. Ora,
non si può seriamente affermare che
un'offerta del genere abbia richiesto uno studio di eccezionale
ampiezza o un calcolo di rilevante complicazione tecnica, né che i dati ivi
contenuti potessero essere usati altrimenti dalle parti. Si trattava, né più né
meno, di un comune preventivo che qualsiasi estimatore avrebbe allestito in
circostanze analoghe e che un perito distrettuale (art. 105 cpv. 1 e 106 cpv. 1
della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni: RL 7.3.2.1) avrebbe sicuramente
fornito senza costi specifici, forse con minore minuzia, ma con maggior
consonanza allo spirito della procedura sommaria che disciplina l'emanazione di
provvedimenti conservativi del pegno immobiliare (sopra, consid. 1). Ne segue
che per un'offerta siffatta il perito non avrebbe ragionevolmente potuto
esigere compensi precipui, sicché l'addebito di fr. 700.– al convenuto per quel
titolo nel decreto di stralcio non si rivela giustificato.
9.
L'appello
meritando parziale accoglimento, gli oneri processuali e le ripetibili seguirebbero
la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). La AO 1 si è astenuta però dal
postulare la reiezione dell'appello e non può quindi essere considerata
soccombente (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). Quanto allo Stato del Cantone
Ticino, esso non è parte in causa (sulla nozione di “parte”: Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, nota 2 ad art. 156 e nota 1 ad art. 159). L'unico
“soccombente” nel caso specifico è l'appellante, nella proporzione di un
quarto. La sola quota di oneri processuali suscettibile di riscossione è dunque
la sua. Mancando un “soccombente” maggioritario, non è possibile nemmeno assegnare
all'appellante un'indennità per ripetibili ridotte.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 del decreto impugnato è così
riformato:
La tassa di
giustizia è posta nella misura di fr. 200.– a carico dell'istante e nella
misura di fr. 250.– a carico del convenuto.
Per
il resto l'appello è respinto e il dispositivo impugnato è confermato.
2. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti per un quarto a carico dell'appellante. Non si preleva la rimanente quota
di oneri né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi
implicati
Per la prima Camera
civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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