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Decisione

11.2003.127

Art. 33 LTG: Contestazione dell'indennità chiesta da un perito e approvata dal giudice.

19 gennaio 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa CN.2003.16

(provvedimenti conservativi del pegno immobiliare) della Pretura del Distretto

di Lugano, sezione 5, promossa con istanza del 28 febbraio 2003 dalla

AO 1 (recte: sede principale di )

(patrocinata dall' RA 2 )

contro

AP 1

(patrocinato dall' RA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se

dev'essere accolto l'appello del 26 settembre 2003 pre-

sentato

da __________ contro il decreto di stralcio emesso il 17 settembre 2003 dal

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 è proprietario delle particelle n. 149 e 153 RFD di __________,

__________. Sull'una, edificata, gravano due cartelle ipotecarie al portatore

in primo grado di fr. 200 000.– ognuna detenute dalla AO 1, succursale di __________.

Sull'altra AP 1 ha intrapreso lavori di costruzione. Temendo danni alla particella

n. 149 suscettibili di sminuire il valore del pegno, il 28 febbraio 2003 la AO

1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, che fosse ordinato giusta

l'art. 808 CC a AP 1 e a ogni artigiano o imprenditore di astenersi da ogni

attività di cantiere su tutt'e due i fondi. Con decreto cautelare emanato il 4

marzo 2003 senza contraddittorio, il Pretore ha accolto la richiesta e ha

convocato le parti all'udienza del 18 marzo successivo per la discussione del

provve­dimento cautelare e dell'istanza, rinviando l'addebito della tassa di

giustizia (fr. 100.–) e delle spese alla decisio­ne finale. All'udienza del

18 marzo 2003 il convenuto ha proposto di respingere l'istanza e di

revocare il decreto cautelare, subordinatamen­te di limitare la sospensione dei

lavori al fondo n. 149. Entrambe le parti hanno offerto prove, il convenuto

postulando – in specie – l'assun­zione di una perizia sul valore venale della

particella n. 149.

B. Con

ordinanza del 24 aprile 2003 il Pretore ha ordinato l'esecuzione della perizia,

assegnando al convenuto un termine di 30 giorni per formulare i propri quesiti.

Le altre prove sono state respinte. AP 1 ha presentato i quesiti il 23 maggio

2003 e il Pretore li ha notificati alla AO 1. Questa non ha introdotto quesiti

propri, ma si è opposta a un quesito avversario, salvo dichiarare il 3 luglio

2003 di ritirare l'opposizione. Visto ciò, con ordinanza del 1° settembre 2003

il Pre­tore ha am­messo tutti i quesiti del convenuto e ha designato il perito

nella persona dell'arch. __________ di __________, invitato a quantificare il

suo onorario “prima di procedere nei suoi incombenti”. L'addebito della tassa

di giustizia (fr. 250.–) e delle spese è stato rinviato alla decisione finale.

Il 9 settembre 2003 l'arch__________ ha comunicato al Pretore che il costo

della perizia sarebbe ammontato a fr. 5350.–, IVA compresa.

C. Il

10 settembre 2003 la AO 1 ha invitato il Pretore a stralciare la causa dai

ruoli per intervenuto accordo, ogni par­te dichiarando di prendere a proprio

carico gli anticipi di spesa forniti e di consentire alla compensazione delle

ripetibili. Il Pretore ha richiamato così gli atti dal perito, che ha

presentato il 15 settembre 2003 una nota d'onorario di fr. 700.– (IVA compresa)

per le “prestazioni di allestimento del preventivo del 9 settembre 2003”. Con

decreto del 17 settembre 2003 il Pretore, preso atto della transazione, ha

tolto la causa dai ruoli e ha posto la tassa di giustizia di fr. 200.–, anticipata

dalla AO 1, a carico di quest'ultima, mentre “le spese di perizia in complessivi fr. 950.–, di cui fr. 700.– quale nota onorario del perito per l'allestimento del preventivo”,

sono state addebitate a AP 1.

D. Contro

l'addebito appena citato AP 1 è insorto con un appello del 26 settembre 2003,

chiedendo – previo conferimento dell'effetto sospensivo – di essere esonerato

da ogni onere processuale e di riformare in tal senso il decreto di stralcio.

La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta il 2 ot­tobre 2003 dal

presidente della Camera. All'appel­lo la AO 1 non ha formulato osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Nel Cantone Ticino un decreto di stralcio ha portata meramente

dichiarativa. Non può quindi essere impugnato, salvo che sia litigiosa l'esistenza

stessa del motivo che ha posto ter­mine alla lite. Il giudicato sulle spese e

le ripetibili, ancorché contenuto in un decreto di stralcio, ha invece

carattere autoritativo e può essere impugnato, sempre che la causa sia

appellabile (RtiD I-2004 pag. 486 consid. 1 con richiami). La procedura intesa

al­l'emana­zione di provvedimenti conservativi del

pegno immobiliare è senz'altro appellabile (art. 4 cpv.

1.

n. 22 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). L'impugnazione del

convenuto circa “le spese di perizia” poste a suo carico nel decreto di

stralcio è pertanto ricevibile.

2.

Il

giudice esamina d'ufficio in ogni stadio di causa i presupposti processuali, compresa

la capacità delle parti (art. 97 n. 4 CPC). Una succursale, priva di

personalità giuridica, non ha capacità di parte. Ove le sia attribuita erroneamente

tale qualità, parte al processo è la società cui la succursale appartiene,

salvo che l'altra parte abbia motivo per dubitare dell'identità dell'avversario

o sia lesa nei propri interessi (DTF 120 III 13 consid. 1). Nella fattispecie

il convenuto non ha mai preteso nulla del genere. L'errore nella designazione

della parte istante va quindi rettificato d'ufficio.

3.

Il

Pretore ha posto a carico del convenuto, come detto, “le spese di perizia in complessivi fr. 950.–, di

cui fr. 700.– quale nota onorario del perito per

l'allestimento del preventivo”. L'appellante sostiene di non capire in che

consista la differenza di fr. 250.–, ma in proposito non fa dubbio che

l'importo si riferisce alla tassa di giustizia riguardante l'ordinanza del 1°

settembre 2003 con cui il Pretore ha ammesso i quesiti peritali e ha designato

la persona del perito (sopra, lett. B). La prova essendo stata postulata dal

convenuto, mal si comprende perché questi dovrebbe essere esonerato dai costi

che la sua richiesta ha provocato. Nella misura in cui pretende di non dover versare nulla,

l'appellante avanza dunque una rivendicazione

infondata. Su tal punto il rimedio è manifestamente destituito di consistenza.

4.

Quanto

all'addebito di fr. 700.– per le “prestazioni di allestimento del preventivo

del 9 settembre 2003”, l'appellante afferma che la gratuità dei preventivi è

notoria e che, comunque sia, un onorario simile per la stesura di un preventivo

come quello citato è fuori proporzione. Ora, l'indennità di un perito, di un interprete

o di un traduttore è stabilita “inappellabilmente dal giudice” secondo libero

apprezzamento, tenendo conto della natura e della difficoltà del lavoro; se il

parere è presentato per scritto, il perito deve presentare la sua nota scritta

(art. 33 LTG). In concreto il Pretore non ha formalmente tassato la parcella

del perito (ha semplicemente posto l'onorario di fr. 700.– a carico del

convenuto nel decreto di stralcio: sopra, lett. C), ma ciò poco importa. La

decisione con cui il giudice fissa l'indennità di un perito, di un interprete o

di un traduttore riguarda il solo ausiliario della giustizia (cfr. Cocchi, Appunti sul tema della perizia

giudiziaria nel processo civile, in: Rep. 1994 pag. 172 in fondo). Il quale per

altro non è tenuto ad accettare la tassazione “inappellabile”, ma può ancora

rivendicare l'intera nota d'onorario agendo in via d'azione contro lo Stato

davanti al Tri­bunale cantonale am­mini­strativo (DTF 114 Ia 465 in alto; nota

di Bertossa in: SJ 111/1989 pag.

397; nulla mutano ai fini dell'attuale giudizio le perplessità di Poudret/Hal­dy/Tappy in: Procédure civile vaudoise, 3ª

edizione, n. 2 in fine ad art. 242). Quand'anche nella

fattispecie il Pretore avesse formal­mente tassato la nota d'onorario del

perito in fr. 700.–, di conseguenza, l'inappellabilità di tale decisione si

sarebbe riferita al solo perito. E questi non avrebbe avuto alcun interesse a

procedere in via d'azione contro lo Stato, il Pretore avendogli già riconosciuto

l'intero onorario.

5.

Precisato

che la tassazione con cui il giudice fissa l'indennità spettante a un perito (o

a un interprete o a un traduttore) non impedisce alle parti di contestare tale

indennità appellando il dispositivo sulle spese contenuto nella decisione

finale, occorre ancora esaminare se ciò sia davvero possibile con il rimedio

dell'appello. L'art. 5 cpv. 1 LTG prevede infatti che “la parte cui le spese

giudiziarie sono state imposte può interporre reclamo, entro 15 giorni dal

pagamento o dalla intimazione della bolletta, contro l'ammontare delle medesime

al Dipartimento di giustizia, la cui decisione è definitiva”. Il problema è che

tale norma, desueta, appare ormai di dubbia compatibilità con il diritto federale

(Cocchi/Trezzini, CPC ticinese

massimato e commentato, appendice 2000/2004, pag. 204 nota 271), tant'è che se

ne prospetta l'imminente abrogazione (messaggio del Consiglio di Stato n. 5675

del 5 luglio 2005, cifra 7), per tacere del fatto che non si vede perché

spetterebbe a un organo amministrativo sindacare in ultimo grado la decisione

di un giudice civile. Anche sulle spese – e non solo sulla tassa di giustizia

(art. 5 cpv. 3 LTG) – deve quindi ritenersi ammissibile l'appello, come del

resto si è anticipato all'inizio con riferimento specifico ai decreti di

stralcio (consid. 1).

6.

Tutto

ciò premesso, rimane da verificare se “la spesa di perizia” di fr. 700.– posta dal

Pretore a carico del convenuto resista alla critica. In proposito giovi

ricordare che un perito giudiziario è legato all'autorità di nomina da un

rapporto di diritti e obblighi simile a un contratto di mandato (DTF 114 Ia 464

consid. 2b in principio). Se si pensa inoltre che nel settore privato la

richiesta a uno specialista perché stimi il valore di un oggetto d'arte va qualificata

– per principio – come mandato (DTF 112 II 351 consid. 1b), non v'è motivo di scostarsi

da tale orientamento nel caso in cui l'incarico verta sulla stima relativa al

valore venale di un fondo. Applicandosi per analogia l'art. 394 cpv. 3 CO, una

mercede al mandatario è dovuta “quando sia stipulata o voluta dall'uso”. Un

perito giudiziario va senza dubbio rimunerato. L'art. 33 LTG dispone del resto

che nella tassazione di una nota d'onorario il giudice deve tenere conto, per

apprezzamento, “della natura e della difficoltà del lavoro” (art. 33 LTG). A

grandi linee, ciò corrisponde a quanto stabiliscono dottrina e giurisprudenza nel

caso in cui la mercede del mandatario non sia previamente pattuita:

determinante a tal fine è la complessità, l'importanza, il valore e l'estensio­ne

dell'incarico, la competenza professionale e la responsabilità del mandatario,

il tempo e la diligenza impiegati,

l'esito conseguito e i costi generali dello studio, senza dimenticare

le eventuali tariffe d'uso nel ramo professionale (Weber in: Basler Kommentar, OR I, 3ª edizione, n. 39 ad art.

394.

con rinvii).

7.

Rimane

il fatto che nel caso in esame la questione non è di sapere se la rimunerazione

di fr. 5350.– prevista il 9 settembre 2003 dal perito per la stesura del

referto fosse congrua (la stima della particella n. 194 non è mai stata eseguita),

ma se fosse giustificato l'onorario di fr. 700.– chiesto dal perito per la

redazione di quel preventivo. Il Tribunale federale ha già avuto modo di

precisare, statuendo su un contratto d'appalto, che di regola un appaltatore

non può esigere un compenso per la redazione di un preventivo, nemmeno ove veda

affidare ad altri l'esecuzione dell'opera, salvo che la stesura del documento

gli abbia richiesto uno studio preliminare ben più ampio di quanto sarebbe

stato necessario per presentare una semplice offerta (DTF 119 II 40). Tale è il

caso, in particolare, ove il preventivo abbia implicato

l'elaborazione di un progetto dettagliato, di rilevante portata tecnica,

oppure ove i dati contenuti nel preventivo potessero essere usati dal committente

a fini personali oppure il richiedente ne potesse trarre vantaggio (DTF 119 II

44.

consid. 2d). Principi del genere possono senz'altro essere applicati, per

analogia, anche al caso in esame.

8.

Il

preventivo trasmesso dal perito al Pretore il 9 settembre 2003 constava di due

pagine scarse in cui figurava il dispendio di tempo ritenuto necessario all'architetto

medesimo (23 ore), a un disegnatore (4 ore) e a una segretaria (4 ore) per lo

studio degli atti, il sopralluogo, le riprese fotografiche, la stesura del

verbale di sopralluogo e la redazione del referto. Applicata al dispendio di

tempo la tariffa “SIA 2003 (estremo inferiore)”, il perito ha indicato onorari

per complessivi fr. 4578.– e spese per fr. 400.–, oltre l'IVA di fr. 378.30. Ora,

non si può seriamente affermare che

un'offerta del genere abbia richiesto uno studio di eccezionale

ampiezza o un calcolo di rilevante complicazione tecnica, né che i dati ivi

contenuti potessero essere usati altrimenti dalle parti. Si trattava, né più né

meno, di un comune preventivo che qualsiasi estimatore avrebbe allestito in

circostanze analoghe e che un perito distrettuale (art. 105 cpv. 1 e 106 cpv. 1

della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni: RL 7.3.2.1) avrebbe sicuramente

fornito senza costi specifici, forse con minore minuzia, ma con maggior

consonanza allo spirito della procedura sommaria che disciplina l'emanazione di

provvedimenti conservativi del pegno immobiliare (sopra, consid. 1). Ne segue

che per un'offerta siffatta il perito non avrebbe ragionevolmente potuto

esigere compensi precipui, sicché l'addebito di fr. 700.– al convenuto per quel

titolo nel decreto di stralcio non si rivela giustificato.

9.

L'appello

meritando parziale accoglimento, gli oneri processuali e le ripetibili seguirebbero

la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). La AO 1 si è astenuta però dal

postulare la reiezione dell'appello e non può quindi essere considerata

soccombente (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). Quanto allo Stato del Cantone

Ticino, esso non è parte in causa (sulla nozione di “parte”: Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, vol. V, nota 2 ad art. 156 e nota 1 ad art. 159). L'unico

“soccombente” nel caso specifico è l'appellante, nella proporzione di un

quarto. La sola quota di oneri processuali suscettibile di riscossione è dunque

la sua. Mancando un “soccombente” maggioritario, non è possibile nemmeno assegnare

all'appellante un'indennità per ripetibili ridotte.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 del decreto impugnato è così

riformato:

La tassa di

giustizia è posta nella misura di fr. 200.– a carico dell'istante e nella

misura di fr. 250.– a carico del convenuto.

Per

il resto l'appello è respinto e il dispositivo impugnato è confermato.

2. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

sono

posti per un quarto a carico dell'appellante. Non si preleva la rimanente quota

di oneri né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi

implicati

Per la prima Camera

civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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