Lexipedia

Decisione

11.2003.131

Proprietà per piani: contributi per spese comuni

31 maggio 2007Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

principale

4. L'appellante afferma di nulla dovere per contributi condominiali,

rilevando che sin dal 1988 il suo appartamento è inabitabile per le

infiltrazioni di acqua piovana, cui la Comunione dei condomini rifiuta di

rimediare a dispetto di un impegno sottoscritto nel 1988. La riscossione di

contributi condominiali configurerebbe pertanto un manifesto abuso, tale

situazione essendo perdurata fino al 1996, e che solo nel 1997 egli ha potuto

locare l'appartamento a un inquilino, il quale ha compensato il canone con le

spese di riparazione. Inoltre dal 1985 la Comunione dei comproprietari pretende

di addebitargli spese condominiali calcolate su una quota di valore più elevata

di quella risultante nel registro fondiario, precludendogli per di più l'uso di

ogni impianto e spazio comune.

a) Dagli

atti risulta che il 19 luglio 1988 le parti hanno firmato una

convenzione nella quale la Comunione dei comproprietari si impegnava – fra

l'altro – a eliminare i danni causati nell'ottobre del 1987 da acqua piovana infiltratasi

nell'appartamento del convenuto (danni accertati il 21 marzo 1988 dell'arch. __________:

doc. 3, punto 2). Il 23 marzo 1989 l'avv. __________ ha sollecitato l'attrice a

onorare l'impegno, avvertendola in nome del convenuto che qualora le riparazioni

non fossero state eseguite entro il 30 giugno 1989 il suo patrocinato non

avrebbe pagato metà dell'acconto per le spese condominiali di quell'anno,

riducendo pro rata la somma dovuta per ogni ulteriore mese di ritardo e

riservandosi di non pagare più gli oneri inerenti alla sua proprietà per piani

(doc. 6, separatore A). La Comunione dei comproprietari ha ammesso che le

riparazioni in oggetto non sono mai state eseguite, giustificandosi però con il

fatto che il convenuto rifiutava di contribuire alla riparazione di una

terrazza attribuitagli in uso esclusivo (replica e risposta convenzionale, pag.

11). L'interessato ha eccepito di non essere tenuto a partecipazione di sorta

(duplica e replica riconvenzionale, pag. 14).

Effettivamente

la questione legata al riparto dei costi che riguardano la terrazza attribuita

in uso esclusivo al convenuto – di cui tutto si ignora – poco interessa,

l'impegno assunto dalla Comunione nell'accordo del 1988 essendo chiaro e incondizionato.

D'altro lato è vero però che dopo la citata lettera del 23 marzo 1989 nulla il

convenuto risulta avere intrapreso per ottenere l'eliminazione delle

infiltrazioni d'acqua, salvo dolersi dell'inadempienza dell'attrice (lettere

doc. 1.3 e doc. 10 e 11 nell'inc. OA.1998.897) e rifiutare il pagamento dei

contributi condominiali. Non consta che egli abbia – per avventura –

formalmente messo in mora la convenuta o abbia tentato di ottenere l'esecuzione

forzata del citato riconoscimento di prestazione (art. 488 cpv. 2 lett. b CPC).

Non può dunque invocare adesso l'abuso di diritto.

Si

aggiunga che, contrariamente a quanto asserisce, il convenuto non risulta essere

stato subdolamente indotto ad attendere. Anzi, all'assemblea del 20 maggio 1994

da lui evo­cata i condomini si sono limitati a incaricare l'amministratore di

liberare circa fr. 16 000.– depositati dall'avvocato __________ in virtù dell'accordo del

19 luglio 1988, senza fare alcun cenno alle riparazioni (doc. C, pag. 5,

oggetto n. 13). In definitiva, l'interessato si è reiteratamente doluto per un

decennio del­l'inattività avversaria, ma non si è mai adoperato per far

eseguire l'accordo sottoscritto. Non può dunque invocare l'abuso di diritto.

b) Si

aggiunga che agli atti, pur ponderosi, neppure figurano le constatazioni dell'architetto __________ evocate nel citato

accordo, sicché tutto si ignora circa l'entità e la natura delle riparazioni

assicurate a suo tempo dalla Comunione dei comproprietari, la quale contesta

che l'appartamento fosse inabitabile sin dall'ottobre del 1987. Certo, la

proprietà per piani è rimasta inabitata fino al 1° gennaio 1997, quando un

inquilino del convenuto ha eseguito direttamente le riparazioni, compensando la

spesa (fr. 59 290.–) con il canone di locazione dovuto (doc. 19 e 20). Sull'entità

e il genere di tali interventi però nulla emerge dagli atti, salvo la generica

attestazione firmata dal conduttore (doc. 20: “Reparaturarbeiten an Dach, Wohnung,

Terrassen, Blumentrögen zufolge Wassereinbrüchen/-infiltrationen”), che il

convenuto ha rinunciato a sentire per rogatoria (ordinanza dell'8 marzo 2002).

Di altre infiltrazioni dopo il 1987, poi, non v'è traccia fino al 1999, quando

su segnalazione del nuovo conduttore del convenuto l'attrice ha proceduto al

risanamento del tetto, interpellando l'assicuratore del condominio per ottenere

il risarcimento dei danni riscontrati nell'appartamento dell'interessato

(deposizioni __________ e __________ del 23 aprile 2002: verbali, pag. 3 a 5;

deposizioni __________ e __________ del 6 novembre 2001: verbali, pag. 3, 5 e

6; doc. I: edizione di documenti dall'assicuratore). A prescindere dal comportamento

del convenuto, in circostanze siffatte è impossibile valutare dunque se

l'inadempimento delle riparazioni promesse dall'attrice nell'accordo del 1988

giustificasse il mancato versamento – per anni – dei contributi condominiali. A

maggior ragione non si intravede abuso pertanto nella richiesta di pagamento di

tali oneri dal 1993 al 1995.

c) L'attrice

ha conteggiato invero al convenuto – a torto, come si vedrà in appresso (consid.

5) – gli oneri condominiali sulla base di una quota di valore di 139 millesimi,

ma tale errore non basta a configurare un abuso di diritto. Del resto, il convenuto

ha sempre rifiutato di versare alcunché, foss'anche sulla base – a sua volta errata,

come si vedrà oltre (consid. 6) – di 86 millesimi da lui riconosciuta. Quanto

al divieto di usufruire degli impianti o delle parti comuni ingiunto al convenuto

dal precedente amministratore nel 1985 (doc. 2 nell'inc. OA.2000.351), non

risulta che la questione sia mai stata sottoposta all'assemblea dei comproprietari,

mentre l'art. 82 CO riguarda le obbligazioni derivanti da contratti sinallagmatici

(Leu in: Basler Kommentar, OR I,

3ª edizione, n. 2 e 4 ad art. 82) ed è inapplicabile ai contributi condominiali,

che sono obbligazioni propter rem (Werme­lin­ger,

op. cit., n. 6 ad art. 712h). Neppure alla luce di tali circostanze le

richieste dell'attrice raffigurano dunque un abuso di diritto. Su questo punto

l'appello è destinato all'insuccesso.

5. L'appellante sostiene che non solo i costi generali, ma anche le

spese di riscaldamento dovevano essere suddivise secondo la quota di valore

della sua comproprietà, come stabilisce il regolamento condominiale. Egli

contesta che l'assemblea condominiale abbia deciso in modo sufficientemente

chiaro una deroga a tale chiave di riparto e chiede che i relativi oneri siano

ridotti in proporzione. L'attrice obietta che la questione relativa alla quota

di valore della proprietà del convenuto è stata oggetto di una causa civile ed

è stata discussa in svariate altre procedure, sicché la situazione era

perfettamente chiara per il convenuto come per gli altri condomini. Aggiunge

che decisioni assembleari sul riparto delle spese condominiali sono meramente

annullabili, sicché ogni contestazione al riguardo è tardiva. Quanto al Pretore,

egli ha accertato che dal 1993 le spese di riscaldamento sono state suddivise

in proporzione alla superficie degli appartamenti e non sulla base della

contestata quota di valore di 139 millesimi, ragione per cui non ha corretto

gli importi pretesi a tale titolo.

a) Nel

caso in esame il regolamento per l'uso e l'amministrazione del condominio

prescrive espressamente che i costi di riscaldamento vanno suddivisi fra i comproprietari

in base alle quote di valore delle rispettive proprietà per piani (doc. A, pag.

8, § 14, segnatamente cpv. 5). L'amministrazione del condominio ha ripartito

tali spese, invece, proporzionalmente alla superficie dei singoli appartamenti (doc.

II4, II10 e II21). Certo, l'assemblea dei condomini avrebbe potuto derogare al

riparto degli oneri e delle spese condominiali in proporzione al valore delle quote previsto dal regolamento con una decisione presa alla maggioranza dei comproprietari

che rappresentasse al tempo stesso la maggior parte del valore della cosa (art.

712g cpv. 3 CC). La deroga, da formulare in modo chiaro e

trasparente (Wer­me­linger, op. cit.,

n. 63 e 78–81 ad art. 712h con rinvii), sarebbe dovuta figurare però nel

verbale dell'assemblea (art. 712n cpv. 2 CC). Solo a tali condizioni

essa avrebbe vincolato il giudice nel quadro di un' eventuale causa promossa

dalla Comunione contro il comproprietario per l'incasso del credito (Rep. 1989

pag. 479).

b) Contrariamente

a quanto asserisce l'attrice, nella fattispecie non risulta che l'assemblea dei

comproprietari abbia mai approvato una modifica all'atto

costitutivo o al regolamento della proprietà per piani oppure abbia optato, di

volta in volta, per una diversa ripartizione degli oneri. Dai verbali agli atti

emerge che alle assemblee annue i condomini si sono limitati ad approvare i

preventivi degli anni 1996, 1997 e 1998, così come i consuntivi degli anni

1995, 1996 e 1998 per quanto riguardava le loro cifre complessive, senza alcuna

tabella di suddivisione fra comproprietari o il benché minimo cenno alla chiave

di riparto che sarebbe stata applicata (doc. L, pag. 2, oggetto n. 3.3, pag. 3,

oggetto n. 6 e consuntivo 1995/preventivo 1996 allegato; doc. M, pag. 3, oggetto

n. 3.3, pag. 3, oggetto n. 6 e consuntivo 1996/preventivo 1997 allegato; doc.

A, pag. 2, oggetto n. 3.3, pag. 3, oggetto n. 6 e consuntivo 1997/preventivo

1998 allegato). In circostanze siffatte non sussiste alcuna decisione

dell'assemblea condo­mi­niale che legittimi una chiave di riparto estranea a

quella prevista nell'atto costitutivo o nel regolamento. La suddivisione dei

costi è stata eseguita dall'amministratore seguendo criteri

eterodossi

che il comproprietario, convenuto per la riscossione del credito, poteva sempre

contestare. Diverso sarebbe stato il caso – si ripete – nell'ipotesi in cui

l'assemblea avesse deciso altrimenti e tale decisione avesse acquisito carattere

definitivo. Nulla di tutto ciò si verifica in concreto. Il giudice chiamato a

statuire sull'incasso dei contributi non è quindi vincolato alla chiave di

riparto (erronea) adottata dall'amministratore.

c) Del

resto la contestazione mossa dal convenuto non può dirsi abusiva. Certo, egli

non ha mai criticato specificamente il riparto dei costi secondo la superficie

degli appartamenti. Non ha mai nemmeno accettato però i conteggi dell'amministratore,

resistendo all'incasso ed esigendo il riparto dei costi di riscaldamento

secondo le quote di valore figuranti nel registro fondiario (doc. 11, 16 e 18).

Per di più, egli si è sempre opposto anche alla modifica di tali quote di

valore (sopra, lett. A). Non gli si può quindi rimproverare un comportamento

contraddittorio, ingannevole o – in qualche modo – mendace. In circostanze del

genere non si ravvisano gli estremi dell'abuso di diritto invocato

dall'attrice. Le spese di riscaldamento, calcolate in base alla superficie

abitabile di 112/1000 (doc. II4, II10 e II21) vanno

quindi ricommisurate alla quota di valore riguardante la proprietà per piani

del convenuto, in ossequio all'art. 14 del regolamento condominiale (doc. A,

pag. 8).

d) Ciò

posto, non bisogna dimenticare che il convenuto è titolare non solo della

proprietà per piani n. 6763 (86/1000 del

fondo base), ma anche della quota A di 4/14 della

proprietà per piani n. 6766 (14/1000 del

fondo base: sopra, lett. A; ispezione del registro fondiario). E dagli atti non

risulta – né il convenuto pretende – che la partecipazione per tale quota di

proprietà per piani gli sia fatturata separatamente (si vedano ad esempio i

doc. II4, II10 e II21). Gli oneri a carico di lui vanno dunque calcolati sulla base di

una quota complessiva di 90/1000 (e

non di 86/1000, come l'appellante assevera). In definitiva, le spese per il

riscaldamento conteggiate dall'amministratore devono

pertanto essere ricondotte a fr. 810.– (fr. 1008.– : 112 x 90) per il 1°

acconto del 1996, a fr. 630.– (fr. 784.– : 112 x 90) per il 2° acconto del 1996,

a fr. 1800.– (fr. 2240.– : 112 x 90) per il 1° acconto del 1997, a fr. 1080.– (fr.

1344.– : 112 x 90) per il 1° acconto del 1998 e a fr. 450.– (fr. 560.– : 112 x 90)

per il 2° acconto del 1998 (doc. II1; cfr. anche sentenza impugnata, pag. 7).

e) Quanto

ai conguagli del 1995, 1996 e 1997, il Pretore non ha operato correttivi –

neppure in merito alle spese generali – rispetto a quanto ha calcolato l'amministratore.

Ora, il 1995 presenta un saldo a favore del convenuto di fr. 51.55, composto di

fr. 24.60 per il riscaldamento, dedotti fr. 76.15 per spese generali (doc. II1 nell'inc. OA.2000.351). In realtà vanno

calcolati fr. 19.75 per il riscaldamento (fr. 24.60 : 112 x 90), dedotti fr. 49.30

per spese generali (fr. 76.15 : 139 x 90), onde complessivi fr. 29.55 in favore

del convenuto. Il 1996 presenta un saldo a favore del convenuto di fr. 455.20,

composto di fr. 71.40 per il riscaldamento, dedotti fr. 526.60 per le spese

generali (doc. II1).

In realtà vanno calcolati fr. 57.35 per il riscaldamento (fr. 71.40 : 112 x 90),

dedotti fr. 340.95 per spese generali (fr. 526.60 : 139 x 90), onde complessivi

fr. 283.60 in favore del convenuto. Quanto al saldo del 1997, il Pretore ha

confermato l'importo di fr. 1073.85 chiesto dalla Comunione dei condomini,

mentre l'appellante ne postula la riduzione a fr. 733.20. Secondo il calcolo dell'amministratore

tale conguaglio è composto di fr. 1146.20 per spese generali e fr. 276.90 per

la tassa rifiuti, dedotti fr. 349.25 per il riscaldamento (doc. II1). In realtà andrebbero calcolati fr.

742.15 per spese generali (fr. 1146.20 : 139 x 90), fr. 179.30 per la tassa

rifiuti (fr. 276.90 : 139 x 90) e dedotti fr. 280.65 per il riscaldamento (fr. 349.25

: 112 x 90), con un conguaglio a favore dell'attrice di fr. 640.80. Questa

Camera non può tuttavia attribuire più di quanto chiede l'attrice né meno di

quanto riconosce il convenuto (art. 86 CPC), che per il 1997 ammette un

conguaglio di fr. 733.20.

6. Stando

al convenuto la richiesta di fr. 1111.50 per maggiori spese di acqua e canalizzazione

è priva di fondamento, giacché tale addebito è frutto dell'iniziativa dell'amministratore

e non è mai stato sottoposto all'assemblea dei comproprietari. Il Pretore ha ritenuto,

da parte sua, che la spesa andasse pagata. Ora, dagli atti si evince che il 3

luglio 1998 l'amministratore si è rivolto all'inquilino del convenuto, chiedendogli

di pagare fr. 1111.50 per maggior consumo d'acqua e conseguente maggior tassa

di canalizzazione, comunicandogli che in seguito a una fessura formatasi in un muro

di sostegno per settimane era fuoriuscita acqua da una tubatura destinata ad

alimentare la sua piscina (doc. H). L'art. 14 cpv. 3 del regolamento condominiale

consente invero di addebitare al condomino che causa un aumento dei costi

comuni il maggior onere occasionato (doc. A, pag. 8) e la tubatura in questione

serviva alla piscina dell'interessato. Sta di fatto che, come l'amministratore

medesimo indica, la rottura del tubo è stata causata dalla fessurazione di un

muro di sostegno, il quale – salvo prova del contrario – è una parte comune del

condominio. In circostanze siffatte l'appellante non può essere reputato responsabile

del maggior consumo d'acqua e l'onere a suo carico va ridotto in base alla sua rispettiva

quota di valore, in confor­mità all'art. 14 cpv. 1 del regolamento, a fr.

100.05 (fr. 1111.50 : 1000 x 90).

7. Da

ultimo l'appellante insta perché siano dedotti dalle richieste d'acconto

relative al 1995 le spese designate come “diverse Verluste” preventivate in

complessivi fr. 26 500.–, di cui fr. 3683.– a suo carico, rilevando che queste si

riferiscono ai previsti mancati incassi dei suoi stessi contributi condominiali

calcolati in base alle errate proporzioni di 148 e 139 millesimi. Se non che,

davanti al Pretore egli si è limitato a contestare la nota chiave di riparto e

i conteggi delle spese condominiali. Nuova, la doglianza è dunque irricevibile

in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).

Considerandi

II. Sull'appello

adesivo

8.

L'attrice contesta che i contributi condominiali a carico del convenuto,

e segnatamente le spese generali ridotte dal Pretore, vadano calcolati in base

alla quota di 86/1000 iscritta nel registro fondiario.

Essa ribadisce che l'assemblea dei condomini poteva scostarsi dalla chiave di

riparto prevista dall'art. 712h cpv. 1 CC, che il convenuto non ha mai

impugnato le relative delibere e che la questione dei millesimi è stata oggetto

di una causa relativa all'intavolazione definitiva della proprietà per piani,

oltre che di altre procedure fra le parti, sicché la situazione era chiara a

tutti e il comportamento del convenuto trascende nella malafede. Essa postula

di conseguenza l'accoglimento della petizione fino a con­correnza di fr. 34 649.–.

Il

problema è già stato esaminato trattando l'appello principale (consid. 5a-5c).

Basti rammentare che in mancanza di qualsivoglia delibera assembleare chiara ed

esplicita, nulla giustificava di ignorare la chiave di riparto prevista nel

regolamento per l'uso e l'amministrazione del condominio (doc. A, pag. 8, §

14). Né il convenuto può dirsi in malafede, avendo sempre contestato con

fermezza il metodo di calcolo adottato dall'amministratore (doc. 11, 16 e 18).

A ragione quindi il Pretore ha rettificato in base alla quota di valore

iscritta nel registro fondiario gli importi chiesti dall'attrice a titolo di

spese generali, salvo trascurare per svista la quota di 4/14 relativa alla proprietà per piani n. 6766 (14/1000 del fondo base). Complessivamente gli oneri

e le spese a carico dell'interessato vanno ripartite perciò sulla base di 90/1000 (sopra, consid. 5d).

Considerato

che l'attrice chiede l'accoglimento dell'intera pretesa avanzata in prima sede,

occorre ricalcolare le poste per le spese generali esposte dall'amministratore.

Esse vanno stabilite così in fr. 4698.– per il 1° acconto del 1996 (fr. 7255.80

: 139 x 90), in

fr. 5958.–

per il 2° acconto del 1996 (fr. 9201.80 : 139 x 90), in

fr. 4752.–

per il 1° acconto del 1997 (fr. 7339.20 : 139 x 90), in

fr. 5409.–

per il 2° acconto del 1997 (fr. 8353.90 : 139 x 90), in

fr.

4806.

– per il 1° acconto del 1998 (fr. 7422.60 : 139 x 90) e in fr. 5004.– per

il 2° acconto del 1998 (fr. 7728.40 : 139 x 90; doc. II1, II4, II10 e

II21). Come detto

(consid. 5e), inoltre, il conguaglio del 1995 scende a fr. 29.55 in favore del

convenuto, quello del 1998 a fr. 283.60, mentre quello del 1996 va fissato in

fr. 733.20, nei limiti delle richieste di giudizio dell'appellante principale.

9.

L'attrice

censura inoltre una svista del primo giudice, che a suo avviso non avrebbe

dovuto dedurre dal dovuto fr. 8766.60 versati dall'inquilino del convenuto per

il 1° acconto del 1998. Così argomentando, tuttavia, essa dimentica che la

causa in esame investe tutti i contributi dal 1996 al 1998, dal conguaglio del 1995

fino al 2° acconto del 1998. Nel calcolo di quanto il convenuto deve ancora pagare,

di conseguenza, occorre tenere conto anche del 1° acconto del 1998. E, come si

è visto (consid. 5d e 8), quanto è stato corrisposto per tale periodo (doc. 2) è

eccessivo (fr. 8766.60 invece di fr. 5886.–, ovvero fr. 4806.– per le spese

generali e fr. 1080.– per il riscaldamento).

10.

Riassumendo, i contributi condominiali a carico del convenuto risultano

i seguenti:

1° acconto del 1996 spese

generali fr. 4 698.— (consid. 8)

riscaldamento fr. 810.— (consid.

5d)

2° acconto del

1996.

spese generali fr. 5 958.— (consid.

8) riscaldamento fr. 630.— (consid. 5d)

./.

saldo del 1995 fr. 29.55 (consid. 5e)

1° acconto del

1997.

spese generali fr. 4 752.— (consid.

8)

riscaldamento fr. 1 800.— (consid. 5d)

2° acconto del

1997.

spese generali fr. 5 409.— (consid.

8)

riscaldamento fr. –.—

./.

saldo del 1996 fr. 283.60 (consid. 5e)

1° acconto del

1998.

spese generali fr. 4 806.— (consid.

8)

riscaldamento fr. 1 080.— (consid. 5d)

2° acconto del

1998.

spese generali fr. 5 004.— (consid.

8)

riscaldamento fr. 450.— (consid.

5d)

+

saldo del 1997 fr. 733.20 (consid. 5e)

spese

supplementari per consumo acqua fr. 100.05 (consid.

6)

fr.

35.

917.10

Dal

totale predetto si deve ancora dedurre quanto ha versato l'inquilino del convenuto

(fr. 7966.30 e fr. 3989.10 per il 1997, fr. 8766.60 per il 1° acconto del 1998:

doc. 2, 3, 4 e 7), di modo che lo scoperto assomma per finire a fr. 15 195.10. Relativamente

agli interessi moratori del 10%, il Pretore li ha fatti decorrere dalla

scadenza media del 1° maggio 1997. Il convenuto li calcola invece dal 1° agosto

1998, mentre l'attrice li chiede a valere da ogni singola richiesta di

pagamento. Nessuna delle due parti, tuttavia, spiega minimamente perché

l'opinione del Pretore sarebbe errata, di modo che al riguardo gli appelli

risultano irricevibili per difetto di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC

combinato con il cpv. 5). Sull'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale (art.

712i CC), per converso, non sussistono contestazioni.

III. Sugli

oneri processuali, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria

11.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC). L'appellante principale esce sconfitto su tutta la linea. Deve

sopportare pertanto la tassa di giustizia e le spese del proprio ricorso, con

obbligo di versare alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. L'appellante

adesiva risulta invece parzialmente vittoriosa (ottiene fr. 15 195.10 rispetto ai

fr. 10 222.– fissati dal Pretore), ma il grado di soccombenza (fr. 34 649.50 pretesi

in appello) impone di addebitarle quattro quinti degli oneri processuali e un'indennità

per ripetibili ridotte in favore della controparte. L'esito dell'attuale

giudizio impone altresì una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili

di prima sede, che, tenuto conto delle domande dell'azione principale pendenti

davanti al Pretore (fr. 46 149.70), vanno ripartite per due terzi a carico dell'attrice e per

un terzo a carico del convenuto, con conseguente moderazione delle ripetibili.

12.

La

domanda di assistenza giudiziaria formulata dal convenuto merita accoglimento,

giacché all'inizio l'appello principale sembrava denotare parvenza di buon fondamento,

i contributi condo­miniali essendo stati calcolati in base a una quota di valore

errata (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Dall'altro l'indigenza dell'interessato

appare verosimile (art. 3 cpv. 1 Lag): a fronte di redditi da pensioni per fr.

48.

720.– annui, egli accusava infatti passivi da debiti privati e

immobiliari per fr. 314 404.– nel 2001. Nel febbraio del 2001 egli ha venduto invero le sue

proprietà nel Cantone dei Grigioni, ma ciò non ha apprezzabilmente migliorato

la situazione finanziaria, mentre la sua casa a __________ è stata oggetto di

realizzazione forzata il 30 ottobre 2002 (dichiarazione d'imposta 2001 con

allegati). Nei suoi confronti pendono poi procedure esecutive per oltre fr. 1 470 000.–

(attestato 29 settembre 2003 del Betreibungs­amt __________). Le

proprietà per piani n. 6763 e 6766 RFD di __________, infine, risultano gravate

da pesanti pegni (come risulta dall'ispezione a registro fondiario) e i diritti

di ricupera sulle proprietà per piani n. 8537 e 8557, oltre a quelli di

prelazione sulla proprietà per piani n. 6767 RFD di __________, non sono

liquidi (come risulta una volta ancora dall'ispezione a registro fondiario).

Per di più, non si poteva pretendere che l'interessato, sfornito di adeguate

cognizioni giuridiche, procedesse in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag)

e nem­meno che rinunciasse ad appellare solo per i costi della procedura (art.

14.

cpv. 1 lett. b Lag).

Dispositivo

Per questi motivi.

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello

principale è respinto.

II. Gli oneri

dell'appello principale, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1000.–

b) spese fr.

50.–

fr.

1050.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per

ripetibili.

III. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello adesivo è parzialmente accolto e la sentenza

impugnata è così riformata:

1. La

petizione è parzialmente accolta, nel senso che:

1.1. AP

1 è condannato a versare alla AA 1 (particella n. 397 RFD di __________) la

somma di fr. 15 195.10 con interessi al 10% dal 1° maggio

1997.

1.2. L'ufficiale

del registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a iscrivere in via

definitiva sulla proprietà per piani n. 6763 RFD di __________, proprietà di AP

1, un'ipoteca legale per l'importo di fr. 15 195.10

con interessi al 10% dal 1° maggio 1997 in favore della AA 1 (particella n. 397

RFD di __________).

3. La

tassa di giustizia dell'azione principale di fr. 2000.– e le spese, da anticipare

dall'attrice, sono poste per due terzi a carico di quest'ultima e per il rimanente

a carico del convenuto. L'attrice rifonderà inoltre al convenuto un'indennità

di fr. 3600.– per ripetibili ridotte.

Per

il resto l'appello adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

IV. Gli oneri dell'appello

adesivo, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 750.–

b) spese fr.

50.–

fr.

800.–

sono

posti a per quattro quinti a carico della AA 1e per il rimanente a carico di AP

1, cui l'appellante adesiva rifonderà fr. 800.– per ripetibili ridotte.

V. AP 1 è

ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv.

RA 1.

VI. Intimazione

a:

– ;

– , ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30

000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso

in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile

il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario

in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster