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Decisione

11.2003.143

revoca di un mandato congiunto Revoca del potere di rappresentanza nell'ambito di una società semplice

15 aprile 2005Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi necessari per assolvere il mandato. Del resto, AO 3 ha dichiarato –

senza essere smentito – di avere versato la sua quota (interrogatorio formale

del 2 maggio 2002, risposta n. 3), né si spiegherebbe altrimenti perché AO 1, AO

2 e AO 4 abbiano promosso causa congiuntamente con AO 5 e AO 3 per vedersi riconoscere

solo la proprietà dei 5/7 in luogo dei 3/5

della partecipazione.

Infine

non risulta che AO 5 e AO 3 siano mai usciti dalla società, come asserisce

l'appellante. __________ ha dichiarato bensì che AO 3 gli aveva confermato durante

un incontro di voler lasciare la società (interrogatorio formale del 2 maggio

2002, risposta n. 2). A parte il fatto però che, contrariamente a quanto il

testimone ha dichiarato, AO 3 non ha ribadito per scritto simile intenzione, in

realtà lo stesso AO 3 ha confermato di ritenersi ancora socio (interrogatorio

formale del 2 maggio 2002, risposta n. 2), tanto da revocare la rappresentanza

conferita a AP 1 (doc. 5 nell'inc. OA.1999.221 richiamato). Quanto a AO 5, AO 4

ha riferito che costui gli ha detto di non essere uscito dalla società

(interrogatorio formale del 2 maggio 2002, risposta n. 1). Contrariamente a

quanto assevera l'appellante, poi, non risulta che la fiduciaria abbia mai

agito per conto di soli cinque fiducianti, né ciò può arguirsi dal mero fatto

che talune delibere societarie siano state prese da queste sole persone (doc. 3

e 4 del convenuto AP 1). Se ne conclude, nelle circostanze descritte, che su questo

punto la sentenza impugnata resiste senz'altro alla critica.

5. Per

quanto attiene alla partecipazione dei soci nel capitale della __________, che

secondo il Pretore è paritaria, l'appellante ribadisce di avere versato il

76.48% del totale e contesta le versioni degli attori circa i versamenti da

loro eseguiti, sostenendo che oltre i 3/10 del capitale

corrisposto dagli attori non riguarda la predetta società, ma un'altra

operazione. Per l'appellante, gli attori – tranne uno – hanno contribuito alla ricapitalizzazione

di una società la cui ragione sociale era bensì __________, ma che nulla aveva

a che vedere con la presente fattispecie, sicché la liberazione del capitale

sociale può essere solo opera sua, come l'istruttoria ha permesso di appurare.

Nell'ipotesi in cui si riconoscesse un diritto paritario dei fiducianti sulla

quota intestata alla fiduciaria, egli postula perciò la condanna degli attori

al rimborso dei maggiori versamenti da lui eseguiti.

a) In

concreto non risulta – né è pretesa – l'esistenza tra le parti di un patto

sociale, mentre la convenzione fiduciaria, sia quella firmata dai sette sia

quella siglata dai cinque, prevede unicamente che i fiducianti mettono a

disposizione della fiduciaria i fondi necessari per l'acquisto dei beni

fiduciari (doc. 5 e 6 della convenuta AO 6). L'atto di costituzione della __________,

poi, indica soltanto che il capitale sociale di Lit. 105 000 000 è stato

sottoscritto per Lit. 102 900 000 dalla AO 6 e per le rimanenti Lit. 2 100 000 da AP 1, i soci avendo versato

3/10 del capitale medesimo (doc. E nell'inc. OA.1999.221

richiamato). __________, dal canto suo, ha dichiarato di avere ricevuto

dall'appellante Lit. 30 000 000, corrispondenti ai 3/10 appunto del

capitale sociale (interrogatorio formale del 2 maggio 2002, risposta n. 6).

b) Con

l'interessato si può convenire che, salvo quanto affermato in merito al versamento

dell'acconto iniziale di cinque milioni di lire, le dichiarazioni degli attori

sugli altri pagamenti risultano per lo meno contraddittorie. AO 1 avrebbe

versato 15–18 milioni in concomitanza con la costituzione della __________

presso un notaio di __________ (interrogatorio formale del 22 maggio 2002,

risposta n. 3), AO 2 avrebbe versato 8.5 milioni a __________ prima della firma

della seconda convenzione per portare il capitale sociale a 105 milioni

(interrogatorio formale del 22 maggio 2002, risposta n. 3), AO 3 avrebbe pagato

17 milioni a __________ una decina di giorni dopo la firma della prima

convenzione (interrogatorio formale del 22 maggio 2002, risposta n. 3), mentre AO

4 avrebbe versato 18 milioni presso un notaio di __________ prima di

raggiungere __________ per la firma della prima convenzione (interrogatorio

formale del 22 maggio 2002, risposta n. 3). Se non che, eventuali incongruenze

degli attori poco giovano all'appellante, poiché nella misura in cui pretende

di avere versato il 74.68% del capitale l'appellante medesimo deve dimostrare

tale conferimento.

c) Per

quanto riguarda i versamenti dell'appellante, dalla scheda contabile 1997 del

conto “soci c/sottoscrizione” della __________ risulta che, dopo un versamento

iniziale di Lit. 31 500 000 (corrispondenti ai 3/10 del capitale

sociale), sono intervenuti ulteriori versamenti fra il 14 maggio e il 24 dicembre

1997 per complessive Lit. 73 500 000 (doc. 6). Non è possibile risalire invece alle persone che hanno

materialmente messo a disposizione i capitali, la causale indicando solo

generici versamenti “di soci” (doc. 6). __________, a quel tempo segretaria e

contabile della società, ha dichiarato di avere ricevuto da AP 1 Lit. 35 038 000 il 14 maggio

1997 (doc. 12¹), Lit. 2 723 191 il 1° settembre 1997 (doc. 12²), Lit. 238 000 il 9 ottobre

1997, Lit. 5 000 000 il 22 ottobre 1997 e Lit. 2 500 000 il 24 dicembre 1997 (doc.

12³), il tutto destinato al pagamento di spese societarie, come quelle di

costituzione, di rappresentanza e di amministrazione. Interrogata dal giudice,

essa ha affermato di avere riversato tali importi sul conto bancario della __________

senza sapere da quali soci provenissero i fondi (deposizione del 2 febbraio

2001, risposte n. 5 e 10).

d) Nelle

circostanze descritte l'appellante ha bensì reso verosimile di avere versato a __________

Lit. 73 500 000, confluiti poi sul conto della società italiana ed è senz'altro

possibile che, fino a concorrenza di tale importo, egli vanti un credito nei

confronti della società. Ciò non basta tuttavia per concludere che il citato

versamento vada imputato a liberazione del capitale sociale, come l'interessato

pretende. È vero che la compensazione del debito del sottoscrittore con l'eventuale

credito del socio verso la società può costituire una modalità di conferimento

in denaro (Cian/Trabucchi,

Commentario breve al Codice civile, 6ª edizione, Milano 2002, pag. 2361 in

fine). A prescindere dal fatto nondimeno che la giurisprudenza ha ammesso tale

modalità solo in caso di aumento di capitale (sentenza della Cassazione civile,

I sezione, del 5 febbraio 1996, n. 936 in: La nuova giurisprudenza civile commentata,

1997, vol. I, pag. 156), non risulta che in concreto la società abbia – anche

solo tacitamente – concordato nel ritenere estinto per compensazione il debito

da sottoscrizione dell'appellante. Ne discende che, in mancanza di sufficienti

prove sulle effettive quote di conferimento versate da ciascun socio, l'opinione

del Pretore, secondo cui la partecipazione deve ritenersi paritaria, sfugge a

censura.

6. Gli

attori avevano chiesto altresì al Pretore di ordinare alla AO 6 di procedere a

ogni atto necessario per reintestare loro il 70% delle quote della __________, __________,

secondo le loro istruzioni. L'appellante chiede, dal canto suo, di intestare la

quota a suo nome. Le richieste traggono origine dalla revoca del mandato

fiduciario notificato alla AO 6 da quattro attori il 5 gennaio 1999 (doc. 9 del

convenuto __________), dal quinto il 29 luglio 1999 (doc. E) e dall'appellante

il 19 gennaio 1999 (doc. H nell'inc. OA.1999.221 richiamato).

a) Al

contratto fiduciario si applica il diritto svizzero (doc. 5 e 6, clausola n.

12). Ciò premesso, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire,

fondandosi sulla dottrina dominante, che ove un mandato sia conferito a titolo

congiunto nessuno dei contraenti può revocarlo in modo unilaterale (sentenza

4C.315/2002 del 23 aprile 2003, consid. 4.2 con riferimenti, riassunta in:

Nuova rivista di diritto commerciale e processuale (NRCP) 2003, pag. 32 n. 155;

Considerandi

II CCA, sen­tenza inc. 12.2001.191 del 2 settembre 2002, consid. 2 con

riferimenti, pubblicata in: NRCP 2003 pag. 420; Werro in: Commentaire romand, CO, Basilea 2003, n. 12 ad art.

403.

CO). Nel caso in esame sette fiducianti hanno incaricato congiuntamente la AO

6.

di assolvere un determinato mandato, mentre la disdetta emana da solo sei di

loro, senza __________. Ciò non basta. La convenzione fiduciaria sottoscritta a

Lugano il 30 aprile 1997 dai sette mandanti (doc. 5 prodotto dalla AO 6) mantiene

la sua efficacia. L'eventuale revoca di tale mandato dovrà avvenire, se mai, in

base alle norme che reggono il rapporto interno tra i fiducianti (Gautschi in: Berner Kommentar, edizione

1971, n. 8a e 9 ad art. 403 CO; Bühler,

Schweizerisches Obligationenrecht, Zurigo 2002, n. 3 ad art. 403 CO).

b) Si

aggiunga che, si volesse pur seguire la tesi di Fellmann (Berner Kommentar, edizione 1992, n. 45 ad art. 404

CO), secondo cui una revoca individuale è possibile ove i mandanti non siano

legati tra loro da un rapporto sociale o da una comunione d'interessi, in

concreto l'esito del giudizio non muterebbe. I sette mandanti hanno conferito

il mandato fiduciario, infatti, allo scopo di costituire in Italia una società

preposta alla gestione e alla liquidazione di sinistri per conto di compagnie

assicuratrici. Tra di loro essi hanno costituito quindi, implicitamente, una

società semplice. E l'esistenza di una tale società o di una rapporto giuridico

analogo, per altro sostenuto dalle parti medesime (petizione, pag. 10; risposta,

pag. 9), esclude la possibilità di una disdetta individuale del mandato. Ne

discende che su questo punto l'appello risulta fondato e che la sentenza del Pretore

va riformata di conseguenza.

7.

Per

quanto concerne la revoca della facoltà di rappresentare tutti i fiducianti, il

Pretore ha ritenuto che AP 1, informato dalla fiduciaria che taluni di loro non

lo riconoscevano più come loro rappresentante, non poteva più impartire

istruzioni nemmeno per conto degli altri. L'appellante eccepisce che tale

revoca non gli è mai stata comunicata, ragion per cui non esplica effetti, e

che la rappresentanza gli è stata conferita a titolo congiunto, sicché la

revoca doveva avvenire alla stessa stregua.

a) Nella

fattispecie la convenzione fiduciaria prevedeva espressamente che i fiduciari

designavano il dott. AP 1, sino a revoca futura, quale loro unico rappresentante

verso la fiduciaria (doc. 5 della convenuta AO 6). Anche tale facoltà, regolata

convenzionalmente, era disciplinata dal diritto svizzero (clausola n. 12 della

convenzione). E secondo il diritto svizzero la revoca di una procura conferita

da una pluralità di persone va presa con decisione unanime o, quanto meno, di

maggioranza; solo in caso di motivi gravi o di urgenza ognuno può procedere alla

revoca. Nell'ipotesi poi di una società semplice in cui uno dei soci funga anche

da rappresentante (come in concreto: sopra, consid. 6b), la rappresentanza può

essere revocata da ogni socio – o dalla maggioranza dei soci – unicamente per

giusti motivi, come ad esempio qualora si legittimi la revoca dell'amministratore

giusta l'art. 539 CO (Zäch in: Berner

Kommentar, edizione 1990, n. 32 ad art. 34 CO; Pestalozzi/Wettenschwiler in: Basler Kommentar, 3ª edizione,

n. 16 seg. ad art. 543 CO; Siegwart

in: Zürcher Kom­mentar, n. 12 seg. ad art. 543 CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 3ª edizione, n. 6737 e 6773).

Giusti motivi sono, in particolare, quelli previsti dall'art. 539 cpv. 3 CO,

ovvero una grave violazione dei suoi doveri da parte dell'amministratore o la

perdita da parte di lui della capacità di amministrare (Meier-Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 9ª edizione, § 12, n. 51) o, in genere, il venir meno di

condizioni fondamentali e personali sulle quali si basava il contratto di

società, di modo che lo scopo comune risulta compromesso o non può più essere

raggiunto (Engel, Contrats de droit

suisse, 2ª edizione, pag. 727).

b) Nella

dichiarazione del 18 dicembre 1998 con cui quattro dei sette soci hanno

revocato la rappresentanza all'appellante (doc. 8 del convenuto AP 1), così come

in quella del 29 luglio 1999 con cui il quinto socio si è aggregato alla revoca

(doc. E), non vi è accenno a motivi di sorta. In una lettera del 5 gennaio 1999

inviata alla fiduciaria l'avv. RA 2, nuovo rappresentante degli attori,

alludeva invero alla circostanza che il rappresentante revocato “minaccia[va]

di intraprendere scriteriate azioni legali nei confronti di partners commerciali

della società di cui è amministratore unico” (doc. 9 del convenuto AP 1), ma

ciò non bastava per rendere verosimile motivi gravi. Se non che, nel febbraio

del 1999 l'appellante ha comunicato agli altri soci la cessione della __________

alla __________ (doc. 8 nell'inc. OA.1999.221 richiamato). Di tale operazione

egli non ha preventivamente informato nessuno né gli altri soci sono stati

coinvolti, tanto che __________, gerente della AO 6, ha dichiarato di avere saputo

di ciò solo in occasione dell'udienza tenutasi il 22 febbraio 1999 davanti al

Tribunale di __________ (interrogatorio formale del 2 maggio 2002, risposta n.

10). L'appellante ha invero giustificato tale cessione con il potere di

compiere personalmente tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

previsti dagli art. 13 e 19 dello statuto della società (conclusioni del 21

gennaio 2003, pag. 11). Resta il fatto però che la cessione di tutto il

complesso di beni per l'esercizio dell'attività societaria non poteva

considerarsi un atto di straordinaria amministrazione, tale iniziativa

implicando finanche il rischio di una sparizione della ditta.

c) Nelle

condizioni illustrate è indubbio che il comportamento dell'appellante abbia

pregiudicato gravemente il carattere fiduciario del rapporto tra soci, sicché

non si poteva ragionevolmente esigere dagli attori che continuassero a farsi rappresentare

da lui. Ne discende che la facoltà di rappresentanza conferita a quest'ultimo

deve ritenersi revocata e che, pure in proposito, l'appello si rivela privo di

buon diritto.

8.

Per

quel che attiene alle richieste subordinate dell'appellante, ovvero alla

condanna dei convenuti al pagamento di determinati importi a valere come

restituzione di quanto da lui versato per la liberazione del capitale della __________,

l'appello è destinato all'insuccesso. Come si è visto (sopra, consid. 5d),

l'appellante non ha reso verosimile di avere liberato interamente il capitale

sociale. È possibile – si ripete – che egli vanti un credito nei confronti della

società, ma ciò non riguarda i soci personalmente.

9.

Gli oneri del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza

(art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa parzialmente vinta sulla reintestazione

della quote della società italiana, ma soccombe sul resto. Si giustifica

pertanto di porre a suo carico tre quarti della tassa di giustizia e delle

spese, addebitando il resto agli attori in solido, con obbligo per l'appellante

di rifondere loro un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'esito del

giudizio odierno impone la corrispondente riforma del dispositivo sulle spese e

le ripetibili di prima sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta,

nel senso che:

1.1 È accertato che la AO 6 detiene una

quota pari al 70% del capitale sociale della __________, __________, per conto

di AO 1, AO 2, AO 3, AO 4 e AO 5.

1.2 (invariato)

1.3 Ogni altra domanda è respinta.

3.

La tassa di giustizia di fr. 3000.– e le spese sono poste per un quarto a

carico degli attori in solido e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà

agli attori fr. 3750.– complessivi per ripetibili ridotte.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 2500.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

2550.–

sono

posti per tre quarti a carico dell'appellante e per il resto solidalmente a

carico di AO 1, AO 2, AO 3, AO 4 e AO 5, ai quali l'appellante rifonderà fr.

3000.– complessivi per ripetibili ridotte.

III. Intimazione:

- ;

- __________, ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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