11.2003.143
revoca di un mandato congiunto Revoca del potere di rappresentanza nell'ambito di una società semplice
15 aprile 2005Italiano24 min
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Numero d'incarto:
11.2003.143
Data decisione, Autorità:
15.04.2005, ICCA
Titolo:
revoca di un mandato congiunto
Revoca del potere di rappresentanza nell'ambito di una società semplice
FIDUCIARIA
REVOCA
TERMINE
art. 404 CO
Incarto n.
11.2003.143
Lugano
15 aprile 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1999.663
(accertamento di proprietà) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione del 21 settembre 1999 da
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4 e
AO 5
(patrocinati dall'avv. dott. __________,
)
contro
AP 1
(patrocinato dall'avv. __________, ) e
AO 6
(patrocinata dall' RA 3 )
per
intervenire in via principale nella causa OA.1999.221 (azione creditoria) della
medesima Pretura che oppone le parti convenute;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello del 27 ottobre 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza
emessa il 3 ottobre 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. La AO 6, attiva nella compravendita, nell'amministrazione e nella
gestione di imprese commerciali, industriali, finanziarie e di servizi, così
come nell'acquisto, nella vendita, nella locazione, nell'amministrazione e
nella gestione di beni mobili e immobili all'estero, ha firmato il 30 aprile
1997 con __________, AO 1, AO 2, AP 1, AO 3, AO 5 e AO 4 una convenzione
fiduciaria secondo cui costoro avrebbero messo a disposizione della AO 6 Lit.
102 000 000 per costituire
nella misura del 98% il capitale sociale della __________, che la AO 6 avrebbe
fondato a __________. La convenzione precisava che i fiducianti agivano
congiuntamente e che loro unico rappresentante nei confronti della fiduciaria
era AP 1. Il 13 maggio 1997 è poi stata costituita a __________ la __________
con un capitale iniziale di Lit. 105 000 000, sottoscritto per il 98% dalla AO 6 e per
il 2% da AP 1 personalmente. Le quote di partecipazione sono state liberate
nella misura del 30%. Il 14 luglio 1997 la __________ ha mutato ragione sociale
in __________. Qualche mese dopo le stesse parti, salvo AO 3 e AO 5, hanno
stipulato una convenzione analoga a quella del 30 aprile 1997, recante
l'identica data del 30 aprile 1997 e contenente le medesime pattuizioni.
B. Il
18 dicembre 1998 AO 1, AO 2, AO 4 e AO 3 hanno informato la fiduciaria di avere
revocato con effetto immediato la rappresentanza conferita a AP 1, sostituito
dall'avv. RA 2. Questi ha comunicato il 5 gennaio 1999 alla AO 6, per conto dei
suoi mandanti, la disdetta del contratto fiduciario. AP 1 ha invitato il 14
gennaio 1999 la AO 6, in nome di tutti i sette fiducianti, a conferire procura
a una terza persona per cedere “in tutto o in parte le quote della __________
di cui alla convenzione fiduciaria”. La AO 6 vi si è rifiutata, facendo valere
l'avvenuta disdetta della rappresentanza. Il 29 luglio 1999 anche AO 5 ha
revocato a AP 1 ogni potere di rappresentanza.
C. Nel
frattempo, il 25 gennaio 1999, AP 1 si è rivolto al Tribunale di __________ per
ottenere il sequestro giudiziario delle quote della __________ intestate alla AO
6. Il 2 febbraio 1999 il giudice designato della VIII sezione civile ha
decretato senza contraddittorio il provvedimento richiesto, nominando __________
responsabile per la custodia e la temporanea gestione delle quote. Preso atto
che al contraddittorio del 22 febbraio 1999 la convenuta non si opponeva
all'istanza, il medesimo giudice ha confermato il sequestro e ha assegnato a AP
1 un termine di 30 giorni per promuovere l'azione di merito.
D. Con
petizione del 24 marzo 1999 AP 1 ha instato davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 3, perché fosse ordinato alla AO 6 di compiere “ogni atto utile
e necessario per la reintestazione delle quote della __________, __________, secondo
le sue istruzioni” e perché la convenuta fosse obbligata a rifondergli fr.
6763.80 in risarcimento del danno occasionatogli dal sequestro in Italia.
Subordinatamente egli ha chiesto di essere autorizzato a compiere egli stesso
gli atti utili alla “reintestazione” delle quote della società italiana, sempre
con obbligo per la convenuta di versargli quanto postulato in via principale.
Nella sua risposta del 10 maggio 1999 la AO 6 ha proposto di respingere la
petizione e in via riconvenzionale ha preteso il pagamento di fr. 6786.55 in
rifusione delle spese sostenute nella procedura di sequestro in Italia. Lo
stesso 10 maggio 1999 inoltre essa ha denunciato la lite a AO 1, AO 2, AO 3, AO
4, AO 5 e __________. Nella sua risposta riconvenzionale del 15 giugno 1999 AP
1 ha concluso per il rigetto dell'azione. Nei successivi allegati scritti le
parti hanno ribadito le loro posizioni. La procedura è attualmente sospesa
(inc. OA.1999.221).
E. Il 21 settembre 1999 AO 1, AO 2, AO 3, AO 4 e AO 5 hanno
convenuto la AO 6 ed AP 1 davanti al medesimo Pretore, dichiarando di
intervenire a titolo principale nella lite pendente tra i convenuti e
sollecitando la congiunzione delle due cause. Nel merito essi hanno chiesto di
accertare la loro proprietà sui 5/7 delle quote della __________
intestate alla AO 6 (una quota del 14% per ogni attore), di accertare
l'avvenuta revoca della rappresentanza a AP 1 e di ordinare alla AO 6 di “reintestare”
il 70% delle quote della società italiana secondo le loro istruzioni. Con
risposta del 3 dicembre 1999 AP 1 ha proposto di respingere la petizione e in
via riconvenzionale ha chiesto che fosse accertata la sua titolarità sul 76.48%
del capitale della nota azienda o, in subordine, che AO 1, AO 2 e AO 4 fossero
tenuti a corrispondergli fr. 38 314.50 o, in via ancor più subordinata, che tutti gli attori fossero
condannati a versargli fr. 45 612.50.
F. Respinta
dal Pretore con decreto del 20 gennaio 2000 una domanda di estromissione della
lite presentata dalla AO 6, nella sua risposta del 14 febbraio 2000 quest'ultima
si è rimessa al giudizio del tribunale e ha denunciato la lite a __________.
Nella loro risposta riconvenzionale del 16 marzo 2000 gli attori hanno proposto
di respingere l'azione e nei successivi allegati preliminari le parti hanno
mantenuto le loro posizioni. Esperita l'istruttoria, tutti hanno rinunciato al
dibattimento finale, limitandosi a produrre memoriali conclusivi nei quali
hanno riconfermato le loro domande.
G. Statuendo
con sentenza del 3 ottobre 2003, il Pretore ha accolto la petizione, ha accertato
la proprietà degli attori su 5/7 delle quote della __________
intestate alla AO 6 (una quota del 14% per ognuno di loro), ha accertato
l'avvenuta revoca il 18 dicembre 1998 della rappresentanza conferita a AP 1 da
parte di tutti i fiducianti e ha ordinato alla AO 6 di compiere ogni atto
necessario per reintestare il 70% delle quote della società italiana secondo le
istruzioni degli attori. La riconvenzione è stata respinta. Gli oneri
dell'azione principale (fr. 3000.–) e quelli della riconvenzione (fr. 2000.–)
sono stati posti a carico di AP 1, tenuto a rifondere agli attori fr. 5000.–
per l'azione principale e fr. 3000.– per quella riconvenzionale a titolo di
ripetibili.
H. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 27 ottobre 2003 nel
quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, la petizione avversaria
sia respinta e che la sua riconvenzione sia accolta. Con osservazioni dell'11 dicembre
2003 AO 1, AO 2, AO 3, AO 4 e AO 5 propongono di respingere l'appello. La AO 6
è rimasta silente.
in diritto: 1. Nelle cause ordinarie il termine per appellare è di 20 giorni (art.
308 cpv. 1 CPC). La sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore
dell'appellante il 6 ottobre 2003. Il termine d'impugnazione sarebbe scaduto
così il 26 ottobre 2003 ma, trattandosi di una domenica, si è protratto a
lunedì 27 ottobre 2003. Tempestivo, l'appello è quindi ricevibile.
2. Accertata
la sua competenza per territorio in virtù dell'art. 6 n. 2 della Convenzione di
Lugano e constatata l'esistenza di due convenzioni fiduciarie con la stessa
data del 30 aprile 1997, il Pretore ha appurato che solo quella firmata dai
sette fiducianti era stata sottoscritta quel giorno, mentre l'altra era
successiva. E siccome AO 3 e AO 5 non risultavano avere rinunciato alla rappresentanza,
né la prima convenzione era stata distrutta, il Pretore ha ritenuto ancora
valida la convenzione firmata dai sette. A suo parere, poi, AP 1 non aveva
dimostrato la titolarità del 76.48% del capitale sociale dell'azienda italiana.
In mancanza di altre indicazioni o pattuizioni, egli ha reputato perciò
paritaria la partecipazione dei fiducianti alla quota di capitale intestato alla
AO 6. Quanto alla revoca della rappresentanza, il primo giudice ha soggiunto
che se un fiduciante non riconosceva più l'agire del rappresentante verso la
fiduciaria, questa doveva esserne messa al corrente. Ciò essendo avvenuto con
scritto del 18 dicembre 1998, il rappresentante informato dalla fiduciaria non
poteva più legittimamente pretendere di agire come prima. Donde l'accoglimento
della petizione e il rigetto della riconvenzione.
3. L'appellante
ribadisce che l'unica convenzione fiduciaria valida è quella sottoscritta in un
secondo tempo dai cinque fiducianti. Fa valere inoltre che, le convenzioni essendo
state stipulate in duplice copia, egli non aveva mentito adducendo in prima
sede che l'originale della prima convenzione era stata distrutto. Egli solleva
dubbi poi sul fatto che la fiduciaria abbia conservato l'originale della prima
convenzione, tanto più che solo la seconda doveva esplicare effetti. Comunque
sia, a suo avviso la fiduciaria ha sempre agito sulla base delle sue
istruzioni, sempre indicanti la partecipazione di soli cinque fiduciari. Del
resto, la convenzione prevedeva che qualsiasi direttiva alla AO 6 dovesse
emanare congiuntamente dai fiduciari. Infine l'appellante contesta che non sia
stata provata l'intenzione di AO 3 di lasciare la società.
4. In concreto figurano agli atti due analoghe convenzioni
datate
30 aprile
1997 con cui si conferiva mandato alla AO 6 di acquistare in proprio nome, ma
per conto dei fiducianti, il 98% del capitale sociale della __________ di __________.
La prima convenzione annovera tra i fiducianti __________, AO 1, AO 5, AO 2, AO
3, AP 1 e AO 4 (doc. 5 della convenuta AO 6). La seconda non menziona più AO 5
né AO 3 (doc. 6 della convenuta AO 6). Dall'istruttoria è emerso dipoi che,
contrariamente a quanto sosteneva AP 1 (risposta, pag. 3), il secondo accordo
non è stato è stato firmato il 30 aprile 1997, bensì stando a AO 1 8 o 9 mesi
dopo (interrogatorio formale del 2 maggio 2002, risposta n. 1), stando a AO 2
circa 8 mesi dopo (interrogatorio formale del 2 maggio 2002, risposta n. 1),
stando a AO 4 verso la fine del 1997 (interrogatorio formale del 2 maggio 2002,
risposta n. 1) e stando a __________ alcune settimane più tardi (deposizione
del 23 gennaio 2002, pag. 4). Ciò proprio su iniziativa di AP 1, il quale
sosteneva la necessità di tale accordo perché i fiducianti omessi erano usciti
dalla società (interrogatori formali di AO 1, risposta n. 1; di AO 2, risposta
n. 1), non avendo pagato la loro quota (interrogatorio formale di AO 4, risposta
n. 1), essendosi resi irreperibili e in ritardo con i pagamenti (deposizione di
__________ del 23 gennaio 2002, pag. 4). Dal canto suo il gerente della
fiduciaria ha dichiarato che qualche mese dopo la firma della prima convenzione
AP 1 gli ha comunicato la riduzione dei fiducianti da sette a cinque e la
necessità di adattare l'accordo alla nuova situazione (interrogatorio formale
di __________ del 2 maggio 2002, risposta n. 2).
Sta di fatto
– e ciò non è contestato – che il 13 maggio 1997, al momento in cui ha
sottoscritto il 98% del capitale della __________ (doc. E dell'inc. OA.1999.221),
la fiduciaria ha agito in conformità al mandato conferitole con la prima
convenzione, firmata dai sette fiducianti. Né consta che tale convenzione sia
in qualche modo divenuta senza effetto. Invero lascia perplessi che AO 1, AO 2
e AO 4, apparentemente senza indagini e senza particolari motivi, abbiano
sottoscritto la seconda convenzione, ma ciò poco giova, tanto meno ove si pensi
che gli altri due soci avevano versato la loro quota. Certo, AO 1, AO 2
(interrogatori formali del 2 maggio 2002, risposte n. 3) e __________ (deposizione
del 23 gennaio 2002, pag. 5) hanno dichiarato che il giorno in cui è stata
costituita la __________ AO 5, AO 3 e AO 4 non avevano disponibilità
finanziarie, sicché il pagamento delle loro quote è stato assunto dagli altri fiducianti,
e che solo AO 4 ha poi rimborsato l'anticipo. Ciò non toglie però che in base
all'accordo tutti i sette fiducianti dovessero mettere a disposizione della fiduciaria
Fatti
i fondi necessari per assolvere il mandato. Del resto, AO 3 ha dichiarato –
senza essere smentito – di avere versato la sua quota (interrogatorio formale
del 2 maggio 2002, risposta n. 3), né si spiegherebbe altrimenti perché AO 1, AO
2 e AO 4 abbiano promosso causa congiuntamente con AO 5 e AO 3 per vedersi riconoscere
solo la proprietà dei 5/7 in luogo dei 3/5
della partecipazione.
Infine
non risulta che AO 5 e AO 3 siano mai usciti dalla società, come asserisce
l'appellante. __________ ha dichiarato bensì che AO 3 gli aveva confermato durante
un incontro di voler lasciare la società (interrogatorio formale del 2 maggio
2002, risposta n. 2). A parte il fatto però che, contrariamente a quanto il
testimone ha dichiarato, AO 3 non ha ribadito per scritto simile intenzione, in
realtà lo stesso AO 3 ha confermato di ritenersi ancora socio (interrogatorio
formale del 2 maggio 2002, risposta n. 2), tanto da revocare la rappresentanza
conferita a AP 1 (doc. 5 nell'inc. OA.1999.221 richiamato). Quanto a AO 5, AO 4
ha riferito che costui gli ha detto di non essere uscito dalla società
(interrogatorio formale del 2 maggio 2002, risposta n. 1). Contrariamente a
quanto assevera l'appellante, poi, non risulta che la fiduciaria abbia mai
agito per conto di soli cinque fiducianti, né ciò può arguirsi dal mero fatto
che talune delibere societarie siano state prese da queste sole persone (doc. 3
e 4 del convenuto AP 1). Se ne conclude, nelle circostanze descritte, che su questo
punto la sentenza impugnata resiste senz'altro alla critica.
5. Per
quanto attiene alla partecipazione dei soci nel capitale della __________, che
secondo il Pretore è paritaria, l'appellante ribadisce di avere versato il
76.48% del totale e contesta le versioni degli attori circa i versamenti da
loro eseguiti, sostenendo che oltre i 3/10 del capitale
corrisposto dagli attori non riguarda la predetta società, ma un'altra
operazione. Per l'appellante, gli attori – tranne uno – hanno contribuito alla ricapitalizzazione
di una società la cui ragione sociale era bensì __________, ma che nulla aveva
a che vedere con la presente fattispecie, sicché la liberazione del capitale
sociale può essere solo opera sua, come l'istruttoria ha permesso di appurare.
Nell'ipotesi in cui si riconoscesse un diritto paritario dei fiducianti sulla
quota intestata alla fiduciaria, egli postula perciò la condanna degli attori
al rimborso dei maggiori versamenti da lui eseguiti.
a) In
concreto non risulta – né è pretesa – l'esistenza tra le parti di un patto
sociale, mentre la convenzione fiduciaria, sia quella firmata dai sette sia
quella siglata dai cinque, prevede unicamente che i fiducianti mettono a
disposizione della fiduciaria i fondi necessari per l'acquisto dei beni
fiduciari (doc. 5 e 6 della convenuta AO 6). L'atto di costituzione della __________,
poi, indica soltanto che il capitale sociale di Lit. 105 000 000 è stato
sottoscritto per Lit. 102 900 000 dalla AO 6 e per le rimanenti Lit. 2 100 000 da AP 1, i soci avendo versato
3/10 del capitale medesimo (doc. E nell'inc. OA.1999.221
richiamato). __________, dal canto suo, ha dichiarato di avere ricevuto
dall'appellante Lit. 30 000 000, corrispondenti ai 3/10 appunto del
capitale sociale (interrogatorio formale del 2 maggio 2002, risposta n. 6).
b) Con
l'interessato si può convenire che, salvo quanto affermato in merito al versamento
dell'acconto iniziale di cinque milioni di lire, le dichiarazioni degli attori
sugli altri pagamenti risultano per lo meno contraddittorie. AO 1 avrebbe
versato 15–18 milioni in concomitanza con la costituzione della __________
presso un notaio di __________ (interrogatorio formale del 22 maggio 2002,
risposta n. 3), AO 2 avrebbe versato 8.5 milioni a __________ prima della firma
della seconda convenzione per portare il capitale sociale a 105 milioni
(interrogatorio formale del 22 maggio 2002, risposta n. 3), AO 3 avrebbe pagato
17 milioni a __________ una decina di giorni dopo la firma della prima
convenzione (interrogatorio formale del 22 maggio 2002, risposta n. 3), mentre AO
4 avrebbe versato 18 milioni presso un notaio di __________ prima di
raggiungere __________ per la firma della prima convenzione (interrogatorio
formale del 22 maggio 2002, risposta n. 3). Se non che, eventuali incongruenze
degli attori poco giovano all'appellante, poiché nella misura in cui pretende
di avere versato il 74.68% del capitale l'appellante medesimo deve dimostrare
tale conferimento.
c) Per
quanto riguarda i versamenti dell'appellante, dalla scheda contabile 1997 del
conto “soci c/sottoscrizione” della __________ risulta che, dopo un versamento
iniziale di Lit. 31 500 000 (corrispondenti ai 3/10 del capitale
sociale), sono intervenuti ulteriori versamenti fra il 14 maggio e il 24 dicembre
1997 per complessive Lit. 73 500 000 (doc. 6). Non è possibile risalire invece alle persone che hanno
materialmente messo a disposizione i capitali, la causale indicando solo
generici versamenti “di soci” (doc. 6). __________, a quel tempo segretaria e
contabile della società, ha dichiarato di avere ricevuto da AP 1 Lit. 35 038 000 il 14 maggio
1997 (doc. 12¹), Lit. 2 723 191 il 1° settembre 1997 (doc. 12²), Lit. 238 000 il 9 ottobre
1997, Lit. 5 000 000 il 22 ottobre 1997 e Lit. 2 500 000 il 24 dicembre 1997 (doc.
12³), il tutto destinato al pagamento di spese societarie, come quelle di
costituzione, di rappresentanza e di amministrazione. Interrogata dal giudice,
essa ha affermato di avere riversato tali importi sul conto bancario della __________
senza sapere da quali soci provenissero i fondi (deposizione del 2 febbraio
2001, risposte n. 5 e 10).
d) Nelle
circostanze descritte l'appellante ha bensì reso verosimile di avere versato a __________
Lit. 73 500 000, confluiti poi sul conto della società italiana ed è senz'altro
possibile che, fino a concorrenza di tale importo, egli vanti un credito nei
confronti della società. Ciò non basta tuttavia per concludere che il citato
versamento vada imputato a liberazione del capitale sociale, come l'interessato
pretende. È vero che la compensazione del debito del sottoscrittore con l'eventuale
credito del socio verso la società può costituire una modalità di conferimento
in denaro (Cian/Trabucchi,
Commentario breve al Codice civile, 6ª edizione, Milano 2002, pag. 2361 in
fine). A prescindere dal fatto nondimeno che la giurisprudenza ha ammesso tale
modalità solo in caso di aumento di capitale (sentenza della Cassazione civile,
I sezione, del 5 febbraio 1996, n. 936 in: La nuova giurisprudenza civile commentata,
1997, vol. I, pag. 156), non risulta che in concreto la società abbia – anche
solo tacitamente – concordato nel ritenere estinto per compensazione il debito
da sottoscrizione dell'appellante. Ne discende che, in mancanza di sufficienti
prove sulle effettive quote di conferimento versate da ciascun socio, l'opinione
del Pretore, secondo cui la partecipazione deve ritenersi paritaria, sfugge a
censura.
6. Gli
attori avevano chiesto altresì al Pretore di ordinare alla AO 6 di procedere a
ogni atto necessario per reintestare loro il 70% delle quote della __________, __________,
secondo le loro istruzioni. L'appellante chiede, dal canto suo, di intestare la
quota a suo nome. Le richieste traggono origine dalla revoca del mandato
fiduciario notificato alla AO 6 da quattro attori il 5 gennaio 1999 (doc. 9 del
convenuto __________), dal quinto il 29 luglio 1999 (doc. E) e dall'appellante
il 19 gennaio 1999 (doc. H nell'inc. OA.1999.221 richiamato).
a) Al
contratto fiduciario si applica il diritto svizzero (doc. 5 e 6, clausola n.
12). Ciò premesso, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire,
fondandosi sulla dottrina dominante, che ove un mandato sia conferito a titolo
congiunto nessuno dei contraenti può revocarlo in modo unilaterale (sentenza
4C.315/2002 del 23 aprile 2003, consid. 4.2 con riferimenti, riassunta in:
Nuova rivista di diritto commerciale e processuale (NRCP) 2003, pag. 32 n. 155;
Considerandi
II CCA, sentenza inc. 12.2001.191 del 2 settembre 2002, consid. 2 con
riferimenti, pubblicata in: NRCP 2003 pag. 420; Werro in: Commentaire romand, CO, Basilea 2003, n. 12 ad art.
403.
CO). Nel caso in esame sette fiducianti hanno incaricato congiuntamente la AO
6.
di assolvere un determinato mandato, mentre la disdetta emana da solo sei di
loro, senza __________. Ciò non basta. La convenzione fiduciaria sottoscritta a
Lugano il 30 aprile 1997 dai sette mandanti (doc. 5 prodotto dalla AO 6) mantiene
la sua efficacia. L'eventuale revoca di tale mandato dovrà avvenire, se mai, in
base alle norme che reggono il rapporto interno tra i fiducianti (Gautschi in: Berner Kommentar, edizione
1971, n. 8a e 9 ad art. 403 CO; Bühler,
Schweizerisches Obligationenrecht, Zurigo 2002, n. 3 ad art. 403 CO).
b) Si
aggiunga che, si volesse pur seguire la tesi di Fellmann (Berner Kommentar, edizione 1992, n. 45 ad art. 404
CO), secondo cui una revoca individuale è possibile ove i mandanti non siano
legati tra loro da un rapporto sociale o da una comunione d'interessi, in
concreto l'esito del giudizio non muterebbe. I sette mandanti hanno conferito
il mandato fiduciario, infatti, allo scopo di costituire in Italia una società
preposta alla gestione e alla liquidazione di sinistri per conto di compagnie
assicuratrici. Tra di loro essi hanno costituito quindi, implicitamente, una
società semplice. E l'esistenza di una tale società o di una rapporto giuridico
analogo, per altro sostenuto dalle parti medesime (petizione, pag. 10; risposta,
pag. 9), esclude la possibilità di una disdetta individuale del mandato. Ne
discende che su questo punto l'appello risulta fondato e che la sentenza del Pretore
va riformata di conseguenza.
7.
Per
quanto concerne la revoca della facoltà di rappresentare tutti i fiducianti, il
Pretore ha ritenuto che AP 1, informato dalla fiduciaria che taluni di loro non
lo riconoscevano più come loro rappresentante, non poteva più impartire
istruzioni nemmeno per conto degli altri. L'appellante eccepisce che tale
revoca non gli è mai stata comunicata, ragion per cui non esplica effetti, e
che la rappresentanza gli è stata conferita a titolo congiunto, sicché la
revoca doveva avvenire alla stessa stregua.
a) Nella
fattispecie la convenzione fiduciaria prevedeva espressamente che i fiduciari
designavano il dott. AP 1, sino a revoca futura, quale loro unico rappresentante
verso la fiduciaria (doc. 5 della convenuta AO 6). Anche tale facoltà, regolata
convenzionalmente, era disciplinata dal diritto svizzero (clausola n. 12 della
convenzione). E secondo il diritto svizzero la revoca di una procura conferita
da una pluralità di persone va presa con decisione unanime o, quanto meno, di
maggioranza; solo in caso di motivi gravi o di urgenza ognuno può procedere alla
revoca. Nell'ipotesi poi di una società semplice in cui uno dei soci funga anche
da rappresentante (come in concreto: sopra, consid. 6b), la rappresentanza può
essere revocata da ogni socio – o dalla maggioranza dei soci – unicamente per
giusti motivi, come ad esempio qualora si legittimi la revoca dell'amministratore
giusta l'art. 539 CO (Zäch in: Berner
Kommentar, edizione 1990, n. 32 ad art. 34 CO; Pestalozzi/Wettenschwiler in: Basler Kommentar, 3ª edizione,
n. 16 seg. ad art. 543 CO; Siegwart
in: Zürcher Kommentar, n. 12 seg. ad art. 543 CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 3ª edizione, n. 6737 e 6773).
Giusti motivi sono, in particolare, quelli previsti dall'art. 539 cpv. 3 CO,
ovvero una grave violazione dei suoi doveri da parte dell'amministratore o la
perdita da parte di lui della capacità di amministrare (Meier-Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 9ª edizione, § 12, n. 51) o, in genere, il venir meno di
condizioni fondamentali e personali sulle quali si basava il contratto di
società, di modo che lo scopo comune risulta compromesso o non può più essere
raggiunto (Engel, Contrats de droit
suisse, 2ª edizione, pag. 727).
b) Nella
dichiarazione del 18 dicembre 1998 con cui quattro dei sette soci hanno
revocato la rappresentanza all'appellante (doc. 8 del convenuto AP 1), così come
in quella del 29 luglio 1999 con cui il quinto socio si è aggregato alla revoca
(doc. E), non vi è accenno a motivi di sorta. In una lettera del 5 gennaio 1999
inviata alla fiduciaria l'avv. RA 2, nuovo rappresentante degli attori,
alludeva invero alla circostanza che il rappresentante revocato “minaccia[va]
di intraprendere scriteriate azioni legali nei confronti di partners commerciali
della società di cui è amministratore unico” (doc. 9 del convenuto AP 1), ma
ciò non bastava per rendere verosimile motivi gravi. Se non che, nel febbraio
del 1999 l'appellante ha comunicato agli altri soci la cessione della __________
alla __________ (doc. 8 nell'inc. OA.1999.221 richiamato). Di tale operazione
egli non ha preventivamente informato nessuno né gli altri soci sono stati
coinvolti, tanto che __________, gerente della AO 6, ha dichiarato di avere saputo
di ciò solo in occasione dell'udienza tenutasi il 22 febbraio 1999 davanti al
Tribunale di __________ (interrogatorio formale del 2 maggio 2002, risposta n.
10). L'appellante ha invero giustificato tale cessione con il potere di
compiere personalmente tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
previsti dagli art. 13 e 19 dello statuto della società (conclusioni del 21
gennaio 2003, pag. 11). Resta il fatto però che la cessione di tutto il
complesso di beni per l'esercizio dell'attività societaria non poteva
considerarsi un atto di straordinaria amministrazione, tale iniziativa
implicando finanche il rischio di una sparizione della ditta.
c) Nelle
condizioni illustrate è indubbio che il comportamento dell'appellante abbia
pregiudicato gravemente il carattere fiduciario del rapporto tra soci, sicché
non si poteva ragionevolmente esigere dagli attori che continuassero a farsi rappresentare
da lui. Ne discende che la facoltà di rappresentanza conferita a quest'ultimo
deve ritenersi revocata e che, pure in proposito, l'appello si rivela privo di
buon diritto.
8.
Per
quel che attiene alle richieste subordinate dell'appellante, ovvero alla
condanna dei convenuti al pagamento di determinati importi a valere come
restituzione di quanto da lui versato per la liberazione del capitale della __________,
l'appello è destinato all'insuccesso. Come si è visto (sopra, consid. 5d),
l'appellante non ha reso verosimile di avere liberato interamente il capitale
sociale. È possibile – si ripete – che egli vanti un credito nei confronti della
società, ma ciò non riguarda i soci personalmente.
9.
Gli oneri del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa parzialmente vinta sulla reintestazione
della quote della società italiana, ma soccombe sul resto. Si giustifica
pertanto di porre a suo carico tre quarti della tassa di giustizia e delle
spese, addebitando il resto agli attori in solido, con obbligo per l'appellante
di rifondere loro un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'esito del
giudizio odierno impone la corrispondente riforma del dispositivo sulle spese e
le ripetibili di prima sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta,
nel senso che:
1.1 È accertato che la AO 6 detiene una
quota pari al 70% del capitale sociale della __________, __________, per conto
di AO 1, AO 2, AO 3, AO 4 e AO 5.
1.2 (invariato)
1.3 Ogni altra domanda è respinta.
3.
La tassa di giustizia di fr. 3000.– e le spese sono poste per un quarto a
carico degli attori in solido e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà
agli attori fr. 3750.– complessivi per ripetibili ridotte.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
2550.–
sono
posti per tre quarti a carico dell'appellante e per il resto solidalmente a
carico di AO 1, AO 2, AO 3, AO 4 e AO 5, ai quali l'appellante rifonderà fr.
3000.– complessivi per ripetibili ridotte.
III. Intimazione:
- ;
- __________, ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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