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Decisione

11.2003.144

Interpretazione di una convenzione sugli effetti del divorzio

14 maggio 2007Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. OA.2001.69 (modifica

di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con

petizione del 23 aprile 2001 dall'

AP 1

(patrocinato dall' RA 1 )

contro

AO 1

(patrocinata dall' RA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se

dev'essere accolto l'appello del 27 ottobre 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza

emessa il 13 ottobre 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2. Se

deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata il 5 gennaio

2004 da AO 1;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 18 dicembre 1991 il Tribunale distrettuale di __________

(__________, __________) ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (26 giugno 1950)

e AO 1 (15 ottobre 1953). In materia di contributi alimentari la

convenzione sulle conseguenze accessorie omologata con la sentenza prevedeva:

6. (…)

c) Der Kläger verpflichtet sich, der Beklagten

gestützt auf Art. 152 ZGB eine unbefristete

Unterhaltsrente von Fr. 2600.– zu entrichten, zahlbar mona­tlich im

voraus ab Eintritt der Rechtskraft des Scheidungsurteils.

Diese Rente reduziert sich jährlich mit Wirkung ab Februar, erstmals

1993, um 1/24 des Fr. 10 000.–

übersteigenden Nettoerwerbs- und Erwerbs­ersatzeinkommens (AHV/IV) der

Beklagten im Vorjahr. Die Beklagte ver­pflichtet sich, dem Kläger alljährlich

unaufgefordert ihre Einkommensaus­weise in Kopie zuzustellen.

Vobehalten bleibt ferner die Aufhebung oder Herabsetzung der Rente ge­stützt

auf Art. 153 ZGB (Wiederverheiratung der Beklagten, Abnahme der Bedürftigkeit

der Beklagten wegen anderer als der oben in Ziff. c Abs. 2 erwähnten Gründe,

Verschlechterung der finanziellen Verhältnisse des Klägers).

Die Rente und die Einkommensgrenze von Fr. 10 000.– unterstehen der gleichen Indexierung wie der

Unterhaltsbeitrag für das Kind.

Lebt die Beklagte mit einem Manne länger als 12

Monate in gemeinsa­mem

Haushalt, so entfällt die Rentenzahlungspflicht des Klägers vom darauffol­genden

Monat an für solange, als diese Wohngemeinschaft andauert.

B. Dal 1° aprile 1993 alla fine di

ottobre del 2000 AP 1 ha sospeso l'erogazione della rendita, poiché l'ex moglie

vive­va con un altro uomo. Dal novembre del 2000 AO 1 ha preteso il ripristino

dell'obbligo e il 23 aprile 2001 ha escusso l'ex marito per l'incasso di fr. 20 279.–, dedotti fr.

7240.– di acconto, indicando quale titolo di credito “6 Monaten à fr. 2897.–. Come da sentenza Pretura di __________”. L'opposizione sollevata da AP 1 al

precetto esecutivo è stata rigettata in via definitiva dal Pretore del

Distretto di Bellinzona con sentenza del 14 settembre 2001, confermata il 12

dicembre 2001 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (__________).

C. Il

23 aprile 2001 AP 1 ha promosso causa davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona

per ottenere che la sentenza di divorzio fosse modificata sopprimendo immediatamente

il contributo alimentare per l'ex moglie. A sostegno della richiesta egli ha

fatto valere che rispetto al momento del divorzio, quando per le sue precarie condizioni

di salute non poteva lavorare, la convenuta aveva acquisito ormai una formazione

professionale, gestiva un salone di bellezza e viveva in concubinato. Nella sua

risposta del 25 luglio 2001 AO 1 ha proposto di respingere la petizione. Dopo

un secondo scambio di atti scritti le parti hanno confermato le loro domande,

rimaste tali anche negli allegati conclusivi, l'attore dichiarando nondimeno – in

quel memoriale – di aderire, subordinatamente, a un contributo alimentare di

fr. 500.– mensili. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato.

D. Statuendo il 13 ottobre 2003, il Pretore ha parzial­mente accolto la

petizione, nel senso che ha ridotto il contributo litigioso a fr. 2503.–

mensili dal febbraio del 2003 al gennaio del 2004. In seguito la somma sarebbe

stata da calcolare “come ai considerandi”. Le spese, con una tassa di giustizia di fr.

2500.–, sono state poste a carico dell'attore, tenuto a versare all'ex moglie

un'indennità

di fr. 8000.– per ripetibili.

E. Contro

la sentenza predetta AP 1 è insorto con un appello del 27 ottobre 2003 nel

quale chiede che dal 23 aprile 2001 (data della petizione) il contributo

alimentare per l'ex moglie sia soppresso o, subordinatamente, ridotto a fr. 380.–

mensili. Nelle sue osservazioni del 5 gennaio 2004 AO 1 pro­pone di respingere l'appello e di confermare

il giudizio impugnato, postulando l'ammissione al

beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Considerandi

in diritto: 1. La modifica di una sentenza di divorzio è retta dalle vecchie nor­me,

fatte salve le disposizioni relative ai

figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Alla

disciplina di un contributo alimentare (art. 151 cpv. 1 vCC) o di una rendita

di indigenza (art. 152 vCC) in favore del coniuge divorziato continua ad

applicarsi quindi il diritto anteriore, ovvero l'art. 153

cpv. 2 vCC (Leuenberger in:

Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungs­recht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b

tit. fin. CC; Geiser in: Vom

alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251 n. 6.06). La procedura è regolata, per

converso, dalla legge nuova (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs­recht,

Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b tit.

fin. CC). Le parti e il Pretore si sono fondate a

ragione sul medesimo principio.

2.

Nella

fattispecie il Pretore ha ritenuto che i coniugi avessero già previsto nella convenzione

omologata dal tribunale confederato le conseguenze legate a un aumento di

reddito da parte della convenuta (clausola n. 6 lett. c). L'accordo essendo

chiaro e non richiedendo interpretazioni, si sarebbe quindi potuto sopprimere la

rendita d'indigenza solo al momento in cui le entrate dell'ex moglie avessero

raggiunto fr. 72 400.– annui (fr. 2600.– x 24 + fr. 10 000.–). Tali requisiti non ravvisandosi

in concreto, il Pretore ha esaminato se fossero dati i presupposti per una riduzione

del contributo, rilevando che una volta ancora la clausola convenzio­nale già regolamentava

l'ipotesi. A tal fine occorreva perciò che l'ex moglie conseguisse un reddito

di almeno fr. 11 280.– an­nui (fr. 10

000.

– indicizzati), il che non si era verificato fino

al 2001. Nel 2002 invece la convenuta aveva registrato entrate per complessivi fr.

23.

836.–.

Il limite di reddito fissandosi a fr. 11 589.– annui (fr. 10 000.– indicizzati),

1/24 della differenza (fr. 510.30) andava

dedotto dalla rendita mensile, la quale si riduceva così da fr. 3013.30 mensili

(fr. 2600.– indicizzati) a fr. 2503.– mensili dal febbraio del 2003. Dopo quella

data il Pretore non ha potuto continuare il calcolo, non conoscendo gli

introiti che la convenuta avrebbe ritratto nel 2004 e nemmeno come sarebbe

evoluto l'indice nazionale dei prezzi al consumo. Onde il dispositivo, secondo

cui “la pensione di indigenza

dovuta dall'attore alla convenuta a partire dal mese di febbraio 2004 sarà

calcolata come ai considerandi”.

3.

L'appellante

sostiene che, contrariamente all'opinione del Pretore, la clausola n. 6 lett. c

della convenzione sugli effetti del divorzio è suscettibile di esegesi e va

interpretata conformemente alla reale volontà delle parti. La quale – egli

soggiunge – era intesa a far sì che l'ex moglie, con una capacità lucrativa (nel

dicembre 1991) di appena fr. 750.– mensili a causa di una grave insufficienza

renale e con una figlia dodicenne cui accudire, potesse rifarsi una vita. La

generosità di quel momento non mirava tuttavia a garantire “una rendita faraonica” senza limiti di tempo. L'attore si duole

che a distanza di dodici anni l'ex moglie non lavori, quantunque abbia una capacità

lucrativa di almeno l'80% per occupazioni leggere, e non chieda rendite d'invalidità

né indennità di disoccupazione, ma insista nel voler gestire un salone di bellezza

deficitario. E siccome essa nulla intraprende per migliorare la propria situazione,

andrebbe ricalcolato il suo fabbisogno minimo (nella fattispecie di fr. 1913.–

mensili, compreso un margine del 20% sul minimo esistenziale del diritto

esecutivo) e le andrebbe computato un reddito ipotetico (nella fattispecie di

fr. 2600.– netti mensili), il che giustifica la soppressione della rendita. In subordine

l'appellante afferma che, si volesse pur applicare la nota

clausola convenzionale come ha fatto il Pretore, il reddito dell'ex moglie

andrebbe stimato allora in fr. 3600.– mensili e la rendita d'indigenza ridotta

a fr. 380.– mensili.

4.

La

prima questione litigiosa consiste nel senso da attribuire alla clausola n. 6

lett. c della convenzione omologata dal tribunale distrettuale di __________.

Ora, trattandosi di interpretare una convenzione sulle conseguenze accessorie

del divorzio in merito a contributi alimentari fra coniugi, materia lasciata

alla libera dispo­nibilità delle parti e la cui disciplina è stata omologata nella

fattispecie senza modifiche né osservazioni da parte del tribunale, tornano

applicabili – in linea di principio – gli stes­si criteri sviluppati

nell'ambito dell'ermeneutica contrattuale (sentenza del Tribunale federale 5C.281/2000 del 9

maggio 2001, consid. 3 con rinvii di dottrina e

giurisprudenza). Un testo chiaro non è necessariamente decisivo. Determinante è

la vera e concorde volontà delle parti (art. 18 CO). Ove non fosse possibile risalire

a tale volontà, fa stato il senso che in buona fede le parti potevano ragionevolmente

attribuire all'espressione usata (DTF 131 III 610 consid. 4.1 e 4.2 con

numerosi richiami).

a) Al

Pretore l'appellante rimprovera di avere trascurato che la vera e concorde volontà

delle parti “era quella di

garantire all'appellata, al momento della firma della convenzione ammalata e

con una figlia dodicenne, di rifarsi una vita”. La

rendita d'indigenza doveva consentire all'interessata “di far fronte al

difficile momento costituito dalla grave infermità e di recuperare al più

presto la propria indipendenza economica, e non una rendita faraonica”. Se non

che – egli continua – “dopo più di dodici anni [si] deve constatare che la

clausola non ha avuto gli effetti sperati” (memoriale, pag. 4 punto 7.2). In

realtà l'argomentazione si esaurisce in un proclama di evidenza. Una rendita giusta

l'art. 152 vCC era destinata solo, per sua natura, a rimediare la “grave

ristrettezza” in cui si fosse trovato il coniuge beneficiario dopo il divorzio.

Non garantiva né il tenore di vita che quel coniuge aveva durante la vita in comune

(come l'art. 151 cpv. 1 vCC) né, tanto meno, “rendite faraoniche”. Assicurava

solo, per principio, il minimo esistenziale del diritto esecutivo maggiorato

del 20% (DTF 121 III 49; I CCA, sentenza inc. 11.1997.193 del 18 gennaio 1999,

consid. 7 con riferimenti). Che in concreto la reale volontà delle parti fosse

quella di sottintendere una durata massima della rendita – a dispetto del

chiaro testo convenzionale (eine unbefristete Unterhaltsrente) –

non è preteso nemmeno nell'appello. L'attore lamenta che a

distanza di dodici anni l'ex moglie non sia ancora in grado di finanziare tale

fabbisogno da sé, ma ciò nulla muta alla vera e concorde volontà delle parti al

momento di firmare la convenzione.

b) La

deposizione del dott. __________ di __________, avvocato del marito al momento

del divorzio, conferma del resto che la rendita d'indigenza pattuita in favore

della convenuta nella clausola n. 6 lett. c della convenzione era stata espressamente

calcolata in base al fabbisogno minimo di lei secondo il diritto esecutivo,

aumentato del 20% (audizione del 23 gennaio 2003 nel fascicolo “rogatoria”

[attrice], pag. 4 a metà). Con una formulazione convenzionale chiara, senza

ambagi né elementi equivoci o contraddittori le parti miravano dunque a

pattuire una rendita d'indigenza giusta l'art. 152 vCC senza limiti di tempo e

hanno stipulato un accordo in tal senso. Pretendere che la clausola n. 6 lett.

c vada soggetta a interpretazione, senza per altro revocarne in dubbio il testo

chiaro e senza spiegare come andrebbe interpretata, non è serio. Tutt'altro è

il problema di sapere se, a distanza di dodici anni, l'attore debba ancora

ritenersi vincolato all'obbligo di finanziare il fabbisogno minimo della

convenuta. Simile interrogativo riguarda però la portata dell'impegno assunto,

non l'effettivo significato dell'accordo concluso. Su questo primo punto

l'appello si rivela destituito di consistenza.

5.

Indipendentemente

da quanto precede l'attore assevera che la situazione economica della convenuta

è radicalmente mutata, giacché rispetto al dicembre del 1991 essa ha acquisito una

capacità lucrativa di almeno l'80% per “lavori leggeri” e non deve più

occuparsi della figlia minorenne. Nonostante ciò, essa non ha intrapreso alcunché

per migliorare la propria situazione e insiste nel gestire a tempo parziale un salone

di bellezza deficitario. Ciò giustifica di imputarle un reddito virtuale e di ricalcolare

il relativo fabbisogno minimo, ridefinendo la rendita d'indigenza.

a) L'art. 153 cpv. 2 vCC prescriveva che il coniuge tenuto a corrispondere

una rendita per alimenti poteva domandare la soppressione o la riduzione

dell'obbligo quando il bisogno più non esistesse o fosse sensibilmente diminuito,

come pure quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondessero

all'importo della rendita. Decisivo era, a tal fine, che la situazione

economica dell'uno o dell'altro coniuge fosse cambiata in modo ragguardevole,

duraturo e non prevedibile rispetto al momento in cui la rendita era stata

fissata, sempre che l'eventuale diminuzione di reddito o l'eventuale aumento

del fabbisogno non si riconducesse a decisioni unilaterali del debitore.

Occorreva, dunque, un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si

trovavano le parti al momento del divorzio (rispettivamente al momento in cui

il contributo era stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sa­pere

in che misura ciò giustificas­se la soppressione o la riduzione della rendita non

era poi solo una questione di diritto, ma anche di equità (art. 4 CC). Tali

principi rimangono validi anche nel nuovo diritto del divorzio (citazioni in: RtiD

I-2006 pag. 666 consid. 4).

b) In

concreto le parti hanno disciplinato esse medesime nella clausola n. 6 lett. c

della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio talune possibilità

di modifica (riduzione scalare del contributo secondo il reddito futuro della

beneficiaria, effetti sul contributo in caso di concubinato). Tali disposizioni

non sono di per sé controverse e non offendono l'art. 153 cpv. 2 vCC, di modo

che vanno tenute presenti. Ciò posto, l'attore non asserisce che dalla firma

della convenzione in poi la sua situazione economica sia peggiorata. Fa valere

che è migliorata quella dell'ex moglie o, per lo meno, che quella dell'ex

moglie sarebbe migliorata ove appena costei avesse intrapreso un'attività lucrativa

compatibile con le sue capacità d'impiego. Nelle condizioni descritte si deve

perciò definire anzitutto quali fossero le entrate, la sostanza e il fabbisogno

minimo (allargato del 20%) della convenuta nel dicembre del 1991. In seguito

andranno definite le entrate, la sostanza e il fabbisogno minimo di lei (allargato

del 20%) in base ai dati più recenti che si evincono dagli atti. Infine andrà condotto

un raffronto dal quale trarre apprezzamenti equitativi circa la postulata riduzione

del contributo, senza trascurare però la disciplina convenzionale stipulata dalle

parti.

c) Quanto

alla situazione del dicembre 1991, il Pretore non ha accertato nulla. Sentito

come testimone, il citato dott. __________ ha dichiarato (audizione del 23 gennaio 2003 nel fascicolo “rogatoria” [attrice],

pag. 4 a metà) che a quel tempo il fabbisogno minimo della

convenuta era stato da lui calcolato, ai fini della convenzione sulle

conseguenze accessorie del divorzio, in fr. 3350.– mensili (fr. 4400.–

complessivi per madre e figlia, già compresa la maggiorazione del 20%, meno il

contributo alimentare di fr. 1050.– per la figlia e il reddito di fr. 750.–

conseguito dalla madre). Al momento di firmare la convenzione sulle conseguenze

accessorie del divorzio AO 1 aveva dunque entrate per fr. 750.– mensili (onde

il contributo alimentare di fr. 2600.– mensili stabilito in suo favore). Non risulta

invece che possedesse sostanza. La capacità lucrativa, quanto a essa, era praticamente azzerata

da una grave forma di insufficienza renale (deposizione

del dott. __________ di __________, del 25 aprile 2002, pag. 3 a metà, nel fascicolo

“rogatorie” [convenuta]). Infine non bisogna

dimenticare che la convenuta (38 anni compiuti il 15 ottobre 1991) doveva

occuparsi anche della figlia dodicenne, a lei affidata.

d) Al

momento in cui l'attore ha promosso causa (aprile del 2001) la convenuta non

conseguiva redditi, non possedeva sostanza e aveva – secondo il Pretore – una

capacità lucrativa del 50% per lavori leggeri (sentenza impugnata, consid. 8). L'appellante

oppone che tale potenzialità era almeno dell'80%. Ora, dall'interrogatorio

formale dell'interessata (verbale del 9 aprile 2003, pag. 3 segg.) si desume

che, finita la convivenza con __________ (novembre del 2000), essa aveva dovuto

far capo all'assistenza sociale (doc. 1 e 2) e che un anno dopo (novembre del

2001) ha iniziato un'attività lucrativa all'80% in un negozio __________ a __________,

guadagnando come venditrice nel reparto gioielli e bigiotteria fr. 2600.– netti

mensili senza tredicesima (doc. 22). Tale contratto è stato disdetto dal­l'azienda

nel­l'agosto del 2002 per ragioni economiche (doc. 21). Dopo di allora la

convenuta si è fatta aiutare finanziariamente da parenti (deposizione __________

del 12 aprile 2002, nel fascicolo “rogatorie” [convenuta],

pag. 3) e ha riscosso indennità di disoccupazione (con la relativa cassa avrebbe

ancora un contenzioso

aperto), ma non ha più ripreso un'attività lucrativa. Continua unicamente

a gestire un salone di bellezza (da lei aperto nel dicembre del 2000), dove

riceve in media due clienti e mezzo al mese, e che non produce reddito perché i

costi aziendali assorbono le entrate (doc. 18 a 20).

e) Quanto

precede permette di accertare anzitutto che, rispetto al dicembre del 1991, quando l'attore ha promosso causa l'ex moglie aveva riacquisito un'abilità

lucrativa parziale, almeno per lavori leggeri. La convenuta fa valere che tale

capacità di guadagno non eccede il 50% (interrogatorio

formale del 9 aprile 2003, risposta n. 16), come

attesta il suo medico curante (deposizione

del dott. __________, verbale del 16 aprile

2002.

nel fascicolo “rogatorie” [convenuta], pag. 3 in alto; doc. 22). Sta

di fatto però che quello stesso anno essa ha dimostrato

di poter lavorare per la __________ di __________ all'80%, l'intervenuta rescissione del contratto nel 2002 essendo dovuta a motivi

indipendenti dalla sua persona. Certo, nell'aprile del 2001 la convenuta aveva ormai

47.

anni, ma il miglioramento del suo stato di salute era di lunga data. Dopo un

trapianto renale risalente all'11 aprile 1994 (interrogatorio formale, loc.

cit., risposte n. 4 e 5), l'interessata aveva ripreso infatti a lavorare come

venditrice a tempo parziale in un negozio di calzature a __________, guadagnando

tra fr. 1000.– e fr. 1200.– men­sili (loc. cit., risposta n. 10). Essa non

ha più lavorato durante la convivenza con __________ (loc. cit., risposta n.

7), ma per libera scelta. Se a ciò si aggiunge ch'essa non deve più occuparsi

della figlia N__________, divenuta maggiorenne il 29 gennaio 1998, si può

dedurre che, dando prova di ragionevole sforzo, come venditrice all'80% essa potrebbe

guadagnare fr. 2600.– netti mensili, come ha fatto dal novembre del 2001

all'agosto del 2002.

Si

aggiunga che, fosse la capacità lucrativa della convenuta limitata al 50%, mal

si comprenderebbe come mai nel 2001, a un decennio dal divorzio, la convenuta

non avesse ancora ottenuto una rendita d'invalidità. Dagli atti risulta invero

che nel corso del 2001 essa ha avanzato una richiesta di prestazione per il

tramite dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Canton San Gallo (Sozialversicherungsanstalt

des Kantons __________), la quale però è stata respinta l'8 giugno 2001

perché essa non aveva fornito all'autorità i chiarimenti necessari (doc. 20, 6°

foglio). Non consta che dopo di allora la convenuta abbia reiterato la domanda,

nemmeno dopo essere stata licenziata dalla __________, né è dato di sapere

perché. Eppure a un'eventuale rendita d'invalidità accennava già nel 1991 la

clausola n. 6 lett. c della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio,

che ne prevedeva la deduzione dal contributo alimentare alla stessa stregua del

reddito proprio. Considerato il tempo trascorso, nelle circostanze descritte la

convenuta dev'essere rimessa ormai alle sue responsabilità processuali. Ovvero

essa è abile al lavoro nella misura dell'80% (e deve vedersi imputare il reddito

ragionevolmente conseguibile) ovvero essa può lavorare solo al 50% (ma può far

capo a prestazioni assicurative che surrogano il grado d'inabilità lucrativa). Nell'uno

o nell'altro caso, comunque sia, la sua abilità lucrativa rispetto al dicembre del

1991.

è mutata in misura rilevante.

f) Quanto

al fabbisogno minimo della convenuta nell'aprile del 2001, il giudizio del

Pretore non contiene alcun dato. Un raffronto attendibile richiede che si seguano al proposito gli stessi criteri del dicembre 1991. A quel tempo l'avv. __________

aveva cumulato al minimo esistenziale del diritto

esecutivo

il canone di locazione, un'indennità per il consumo di energia elettrica, il

premio della cassa malati, quello dell'assicurazione responsabilità civile e dell'economia

domestica, un'indennità per spese telefoniche, una per spese dentistiche e una

per le imposte (doc. 11/2 nel fascicolo “rogatoria” [attrice]),

per un totale di fr. 3600.– mensili. Aggiornando a grandi linee tali dati, al

minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1100.– mensili) va aggiunta la

locazione (fr. 1480.– mensili, incluse le spese accessorie: doc. 5), un'indennità

per il consumo di energia elettrica (fr. 50.– arrotondati: doc. 16), il premio

della cassa malati con franchigia (fr. 294.20 mensili: doc. 14), quello per

l'assicurazione dell'eco­nomia domestica (fr. 22.– mensili: doc. 9), un'indennità

per spese telefoniche (fr. 100.– arrotondati: doc. 10 e 11), per il dentista

(fr. 100.– stimati) e per le imposte (fr. 150.– stimati sul reddito ipotetico:

doc. 13), onde un totale di poco inferiore ai fr. 4000.– mensili (già maggiorato

del 20%).

L'attore

pretende di ridurre il minimo esistenziale del diritto esecutivo a metà di

quello per coppia e la locazione a metà di quella effettiva perché l'ex moglie

vive insieme con la figlia maggiorenne, ma tale rivendicazione non entra in

linea di conto. Intanto perché la madre non è tenuta a speculare sulla presenza

della figlia (I CCA, sentenza inc. 11.1998.54 del 12

febbraio 1999, pubblicata in: FamPra.ch 2000 pag. 138 consid. 3; sentenza inc. 11.2002.96

del 18 giugno 2004 consid. 14a) e in secondo luogo

perché le cifre indicate sono quelle che andrebbero riconosciute in ogni modo alla

convenuta se vivesse da sé sola, secondo le modalità di calcolo originarie

adottate ai fini della convenzione. D'altro lato la convenuta non può

pretendere di inserire nel proprio fabbisogno minimo i costi aziendali del

salone di bellezza, già per il fatto ch'essa non è tenuta a gestire un'impresa

deficitaria. Le spese di trasferta (fr. 281.– mensili per l'uso dell'automobile:

conclusioni del 24 settembre 2003, pag. 9 in fondo) andrebbero riconosciute, limitatamente

però a quelle per l'uso del mezzo pubblico, non potendosi presumere che per esercitare

un lavoro a metà tempo in un'area cittadina la convenuta debba adoperare un

veicolo privato. In ogni modo, si aggiungesse pure al fabbisogno minimo un'indennità

a tale scopo, il risultato muterebbe di poco. Approssimativamente, di conseguenza,

la cifra di fr. 4000.– mensili corrisponde a quella originaria, adattata

all'indice nazionale dei prezzi al consumo. Per rapporto al 1991 il fabbisogno

minimo dell'ex moglie denota quindi una sostanziale stabilità, senza mutamenti

di rilievo.

g) Confrontata

la situazione del dicembre 1991 con quella del 2001, occorre ancora valutare se il contributo litigioso vada ridotto e in che misura. Ora, che

in ultima analisi la situazione della convenuta sia migliorata (ricupero di

capacità lucrativa a fronte di un fabbisogno minimo sostanzialmente stazionario)

non fa dubbio. In applicazione dell'art. 153 cpv. 2 vCC la rendita d'indigenza

andrebbe quin­di equitativamente ridimensionata. Sta di fatto però che le parti

hanno già fissato i criteri di riduzione nella nota clausola n. 6 lett. c

della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio. Che tale

pattuizione non sia conforme alla vera e concorde volontà dei firmatari già si è escluso (sopra, consid. 4). L'appellante ripete, certo, che per giungere

alla completa soppressione della rendita in base a quei parametri, e per di più

solo dal febbraio dell'anno successivo, l'ex moglie dovrebbe guadagnare fr. 72 000.– annui, ossia

fr. 10 000.– più fr. 62 000.– (fr. 2600.– x 24), come rileva il Pretore (sentenza

impugnata, consid. 7). Tale è però l'impegno che l'attore risulta avere assunto

nel quadro della regolamentazione convenzionale per liquidare i vicendevoli rapporti

di dare e avere in esito al divorzio. Che a distanza d'anni egli se ne rammarichi

ancora non significa che la clausola non risponda alla vera e concor­de volontà

delle parti.

È

vero che nel caso specifico la rendita d'indigenza è stata fissata con generosità,

non tanto per le risorse che garantisce all'ex moglie (ispirate pur sempre alla

nozione di fabbisogno minimo, seppure “allargato”), quanto

per la durata (senza limiti di tempo) e per i criteri di riduzione (limitata

incidenza del reddito proprio conseguito dalla beneficiaria). Ciò non significa

tuttavia che il contributo alimentare sia – come si pretende nell'appello – “faraonico”. È

possibile che al momento della firma l'attore abbia sottovalutato la portata

della clausola, ma di tale imprevidenza egli può solo rimproverare sé medesimo.

L'estensore della convenzione era il suo legale, dal quale egli avrebbe potuto

ottenere ogni ragguaglio, mentre AO 1 non era più neppure rappresentata

(deposizione dell'avv. __________, del 23 gen­naio 2003, nel fascicolo

“rogatoria” [attrice], pag. 3 in basso e 4 in alto). Nulla induce in definitiva

a scostarsi, per quanto attiene alla riduzione del contributo alimentare, dal

metodo di calcolo stabilito nella clausola n. 6 lett. c seconda frase della

convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, sul quale del resto la

convenuta poteva fare legittimo affidamento.

h) Se

ne conclude che al momento in cui l'attore ha promosso causa la convenuta aveva

una capacità lucrativa di fr. 2600.– netti mensili, pari a fr. 31 200.– annui. Il

limite di reddito di fr. 10

000.

– previsto nella convenzione, ancorato all'indice nazionale

dei prezzi al consumo dell'agosto 1991 (clausola n. 4 terza frase), era passato

a fr. 11 474.– (da punti 129.6 a 148.7). La differenza ammontava perciò a fr.

19.

726.–,

di cui 1/24 è pari a fr. 822.–. Dal febbraio

del 2002 in poi il contributo alimentare litigioso va ridotto perciò da fr.

2983.

– mensili (fr. 2600.– indicizzati) a fr. 2160.– mensili

(arrotondati). Tutto ciò vale, evidentemente, fino al giorno in cui alla

convenuta può essere imputato un reddito ipotetico da attività lucrativa. Al raggiungimento

dell'età AVS (nel giro di un decennio) la situazione potrà presentarsi assai

diversa, anche perché l'interessata non sembra disporre di un “secondo pilastro”. Non è quindi possibile ridurre sin d'ora la rendita vitalizia in

suo favore per il lasso di tempo successivo a quella data, tanto meno ove si

consideri che una decurtazione non sarebbe più reversibile e tanto meno ancora

ponendo mente al fatto che nel frattempo l'attore raggiungerà a sua volta l'età

del pensio­namento. Ciò potrà comportare mutamenti di rilievo anche per quanto

riguarda la sua situazione personale. La portata dell'attuale giudizio va

limitata perciò a non oltre il momento in cui la beneficiaria maturerà l'età

AVS.

6.

Gli

oneri e le ripetibili del sindacato odierno seguono il reciproco grado di soccombenza

(art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante chiedeva la soppressione completa della

rendita, ottenendo sostanzialmente la riduzione del contributo vitalizio originario

indicizzato (salvo i fr. 2503.– mensili fissati dal Pretore dal febbraio del

2003.

fino al gennaio del 2004) a fr. 2160.– mensili dal febbraio del 2002 fino

all'età AVS della convenuta. Esce quindi vittorioso per circa un quinto e dev'essere

chiamato a sopportare quattro quinti degli oneri processuali, con obbligo di

rifondere alla conve­nuta un'indennità per ripetibili ridotte.

La

richiesta di assistenza giudiziaria formulata in questa sede dalla convenuta si

rivela priva d'oggetto, l'indennità per ripetibili che essa può riscuotere

dall'attore consentendole di assumere la quota di oneri processuali a suo

carico e la nota professionale della sua patrocinatrice, non dovendosi

trascurare che il memoriale di osservazioni all'appello è decisamente stringato.

Dagli atti non traspare per altro il minimo indizio che possa mettere in forse

la solvibilità dell'attore (l'interessato medesimo non pretende che la sua

situazione economica sia in qualche modo peggiorata dopo il divorzio), la quale

non è revocata in dubbio nemmeno dalla convenuta.

7.

Quanto

agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini

dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (ammontare capitalizzato della rendita

vitalizia dal 23 aprile 2001 in poi) supera almeno una ventina di volte la soglia

dei fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che la rendita d'indigenza formante oggetto

della clausola n. 6 lett. c prima frase della convenzione sulle conseguenze accessorie

del divorzio omologata con sentenza del 18 aprile 1991 dal Tribunale distrettuale

di __________ è ridotta a fr. 2160.– mensili dal febbraio del 2002 (ancorati

all'indice nazionale dei prezzi al consumo di quel mese) fino al raggiungimento

dell'età AVS da parte della beneficiaria.

Per

il resto l'appello è respinto.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

1300.–

da

anticipare dall'attore, sono posti per un quinto a carico della convenuta e per

il resto a carico dell'attore medesimo, che rifonderà alla convenuta

un'indennità di fr. 6000.– per ripetibili ridotte.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla convenuta è dichiarata

senza oggetto.

4. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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