11.2003.144
Interpretazione di una convenzione sugli effetti del divorzio
14 maggio 2007Italiano26 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.144
Data decisione, Autorità:
14.05.2007, ICCA
Titolo:
Interpretazione di una convenzione sugli effetti del divorzio
MODIFICA MEDIANTE SENTENZA
art. 140 CC
Incarto n.
11.2003.144
Lugano,
14 maggio
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. OA.2001.69 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
petizione del 23 aprile 2001 dall'
AP 1
(patrocinato dall' RA 1 )
contro
AO 1
(patrocinata dall' RA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 27 ottobre 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza
emessa il 13 ottobre 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
deve essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata il 5 gennaio
2004 da AO 1;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 18 dicembre 1991 il Tribunale distrettuale di __________
(__________, __________) ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (26 giugno 1950)
e AO 1 (15 ottobre 1953). In materia di contributi alimentari la
convenzione sulle conseguenze accessorie omologata con la sentenza prevedeva:
6. (…)
c) Der Kläger verpflichtet sich, der Beklagten
gestützt auf Art. 152 ZGB eine unbefristete
Unterhaltsrente von Fr. 2600.– zu entrichten, zahlbar monatlich im
voraus ab Eintritt der Rechtskraft des Scheidungsurteils.
Diese Rente reduziert sich jährlich mit Wirkung ab Februar, erstmals
1993, um 1/24 des Fr. 10 000.–
übersteigenden Nettoerwerbs- und Erwerbsersatzeinkommens (AHV/IV) der
Beklagten im Vorjahr. Die Beklagte verpflichtet sich, dem Kläger alljährlich
unaufgefordert ihre Einkommensausweise in Kopie zuzustellen.
Vobehalten bleibt ferner die Aufhebung oder Herabsetzung der Rente gestützt
auf Art. 153 ZGB (Wiederverheiratung der Beklagten, Abnahme der Bedürftigkeit
der Beklagten wegen anderer als der oben in Ziff. c Abs. 2 erwähnten Gründe,
Verschlechterung der finanziellen Verhältnisse des Klägers).
Die Rente und die Einkommensgrenze von Fr. 10 000.– unterstehen der gleichen Indexierung wie der
Unterhaltsbeitrag für das Kind.
Lebt die Beklagte mit einem Manne länger als 12
Monate in gemeinsamem
Haushalt, so entfällt die Rentenzahlungspflicht des Klägers vom darauffolgenden
Monat an für solange, als diese Wohngemeinschaft andauert.
B. Dal 1° aprile 1993 alla fine di
ottobre del 2000 AP 1 ha sospeso l'erogazione della rendita, poiché l'ex moglie
viveva con un altro uomo. Dal novembre del 2000 AO 1 ha preteso il ripristino
dell'obbligo e il 23 aprile 2001 ha escusso l'ex marito per l'incasso di fr. 20 279.–, dedotti fr.
7240.– di acconto, indicando quale titolo di credito “6 Monaten à fr. 2897.–. Come da sentenza Pretura di __________”. L'opposizione sollevata da AP 1 al
precetto esecutivo è stata rigettata in via definitiva dal Pretore del
Distretto di Bellinzona con sentenza del 14 settembre 2001, confermata il 12
dicembre 2001 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (__________).
C. Il
23 aprile 2001 AP 1 ha promosso causa davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona
per ottenere che la sentenza di divorzio fosse modificata sopprimendo immediatamente
il contributo alimentare per l'ex moglie. A sostegno della richiesta egli ha
fatto valere che rispetto al momento del divorzio, quando per le sue precarie condizioni
di salute non poteva lavorare, la convenuta aveva acquisito ormai una formazione
professionale, gestiva un salone di bellezza e viveva in concubinato. Nella sua
risposta del 25 luglio 2001 AO 1 ha proposto di respingere la petizione. Dopo
un secondo scambio di atti scritti le parti hanno confermato le loro domande,
rimaste tali anche negli allegati conclusivi, l'attore dichiarando nondimeno – in
quel memoriale – di aderire, subordinatamente, a un contributo alimentare di
fr. 500.– mensili. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato.
D. Statuendo il 13 ottobre 2003, il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione, nel senso che ha ridotto il contributo litigioso a fr. 2503.–
mensili dal febbraio del 2003 al gennaio del 2004. In seguito la somma sarebbe
stata da calcolare “come ai considerandi”. Le spese, con una tassa di giustizia di fr.
2500.–, sono state poste a carico dell'attore, tenuto a versare all'ex moglie
un'indennità
di fr. 8000.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza predetta AP 1 è insorto con un appello del 27 ottobre 2003 nel
quale chiede che dal 23 aprile 2001 (data della petizione) il contributo
alimentare per l'ex moglie sia soppresso o, subordinatamente, ridotto a fr. 380.–
mensili. Nelle sue osservazioni del 5 gennaio 2004 AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare
il giudizio impugnato, postulando l'ammissione al
beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Considerandi
in diritto: 1. La modifica di una sentenza di divorzio è retta dalle vecchie norme,
fatte salve le disposizioni relative ai
figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Alla
disciplina di un contributo alimentare (art. 151 cpv. 1 vCC) o di una rendita
di indigenza (art. 152 vCC) in favore del coniuge divorziato continua ad
applicarsi quindi il diritto anteriore, ovvero l'art. 153
cpv. 2 vCC (Leuenberger in:
Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b
tit. fin. CC; Geiser in: Vom
alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 251 n. 6.06). La procedura è regolata, per
converso, dalla legge nuova (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht,
Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenberger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b tit.
fin. CC). Le parti e il Pretore si sono fondate a
ragione sul medesimo principio.
2.
Nella
fattispecie il Pretore ha ritenuto che i coniugi avessero già previsto nella convenzione
omologata dal tribunale confederato le conseguenze legate a un aumento di
reddito da parte della convenuta (clausola n. 6 lett. c). L'accordo essendo
chiaro e non richiedendo interpretazioni, si sarebbe quindi potuto sopprimere la
rendita d'indigenza solo al momento in cui le entrate dell'ex moglie avessero
raggiunto fr. 72 400.– annui (fr. 2600.– x 24 + fr. 10 000.–). Tali requisiti non ravvisandosi
in concreto, il Pretore ha esaminato se fossero dati i presupposti per una riduzione
del contributo, rilevando che una volta ancora la clausola convenzionale già regolamentava
l'ipotesi. A tal fine occorreva perciò che l'ex moglie conseguisse un reddito
di almeno fr. 11 280.– annui (fr. 10
000.
– indicizzati), il che non si era verificato fino
al 2001. Nel 2002 invece la convenuta aveva registrato entrate per complessivi fr.
23.
836.–.
Il limite di reddito fissandosi a fr. 11 589.– annui (fr. 10 000.– indicizzati),
1/24 della differenza (fr. 510.30) andava
dedotto dalla rendita mensile, la quale si riduceva così da fr. 3013.30 mensili
(fr. 2600.– indicizzati) a fr. 2503.– mensili dal febbraio del 2003. Dopo quella
data il Pretore non ha potuto continuare il calcolo, non conoscendo gli
introiti che la convenuta avrebbe ritratto nel 2004 e nemmeno come sarebbe
evoluto l'indice nazionale dei prezzi al consumo. Onde il dispositivo, secondo
cui “la pensione di indigenza
dovuta dall'attore alla convenuta a partire dal mese di febbraio 2004 sarà
calcolata come ai considerandi”.
3.
L'appellante
sostiene che, contrariamente all'opinione del Pretore, la clausola n. 6 lett. c
della convenzione sugli effetti del divorzio è suscettibile di esegesi e va
interpretata conformemente alla reale volontà delle parti. La quale – egli
soggiunge – era intesa a far sì che l'ex moglie, con una capacità lucrativa (nel
dicembre 1991) di appena fr. 750.– mensili a causa di una grave insufficienza
renale e con una figlia dodicenne cui accudire, potesse rifarsi una vita. La
generosità di quel momento non mirava tuttavia a garantire “una rendita faraonica” senza limiti di tempo. L'attore si duole
che a distanza di dodici anni l'ex moglie non lavori, quantunque abbia una capacità
lucrativa di almeno l'80% per occupazioni leggere, e non chieda rendite d'invalidità
né indennità di disoccupazione, ma insista nel voler gestire un salone di bellezza
deficitario. E siccome essa nulla intraprende per migliorare la propria situazione,
andrebbe ricalcolato il suo fabbisogno minimo (nella fattispecie di fr. 1913.–
mensili, compreso un margine del 20% sul minimo esistenziale del diritto
esecutivo) e le andrebbe computato un reddito ipotetico (nella fattispecie di
fr. 2600.– netti mensili), il che giustifica la soppressione della rendita. In subordine
l'appellante afferma che, si volesse pur applicare la nota
clausola convenzionale come ha fatto il Pretore, il reddito dell'ex moglie
andrebbe stimato allora in fr. 3600.– mensili e la rendita d'indigenza ridotta
a fr. 380.– mensili.
4.
La
prima questione litigiosa consiste nel senso da attribuire alla clausola n. 6
lett. c della convenzione omologata dal tribunale distrettuale di __________.
Ora, trattandosi di interpretare una convenzione sulle conseguenze accessorie
del divorzio in merito a contributi alimentari fra coniugi, materia lasciata
alla libera disponibilità delle parti e la cui disciplina è stata omologata nella
fattispecie senza modifiche né osservazioni da parte del tribunale, tornano
applicabili – in linea di principio – gli stessi criteri sviluppati
nell'ambito dell'ermeneutica contrattuale (sentenza del Tribunale federale 5C.281/2000 del 9
maggio 2001, consid. 3 con rinvii di dottrina e
giurisprudenza). Un testo chiaro non è necessariamente decisivo. Determinante è
la vera e concorde volontà delle parti (art. 18 CO). Ove non fosse possibile risalire
a tale volontà, fa stato il senso che in buona fede le parti potevano ragionevolmente
attribuire all'espressione usata (DTF 131 III 610 consid. 4.1 e 4.2 con
numerosi richiami).
a) Al
Pretore l'appellante rimprovera di avere trascurato che la vera e concorde volontà
delle parti “era quella di
garantire all'appellata, al momento della firma della convenzione ammalata e
con una figlia dodicenne, di rifarsi una vita”. La
rendita d'indigenza doveva consentire all'interessata “di far fronte al
difficile momento costituito dalla grave infermità e di recuperare al più
presto la propria indipendenza economica, e non una rendita faraonica”. Se non
che – egli continua – “dopo più di dodici anni [si] deve constatare che la
clausola non ha avuto gli effetti sperati” (memoriale, pag. 4 punto 7.2). In
realtà l'argomentazione si esaurisce in un proclama di evidenza. Una rendita giusta
l'art. 152 vCC era destinata solo, per sua natura, a rimediare la “grave
ristrettezza” in cui si fosse trovato il coniuge beneficiario dopo il divorzio.
Non garantiva né il tenore di vita che quel coniuge aveva durante la vita in comune
(come l'art. 151 cpv. 1 vCC) né, tanto meno, “rendite faraoniche”. Assicurava
solo, per principio, il minimo esistenziale del diritto esecutivo maggiorato
del 20% (DTF 121 III 49; I CCA, sentenza inc. 11.1997.193 del 18 gennaio 1999,
consid. 7 con riferimenti). Che in concreto la reale volontà delle parti fosse
quella di sottintendere una durata massima della rendita – a dispetto del
chiaro testo convenzionale (eine unbefristete Unterhaltsrente) –
non è preteso nemmeno nell'appello. L'attore lamenta che a
distanza di dodici anni l'ex moglie non sia ancora in grado di finanziare tale
fabbisogno da sé, ma ciò nulla muta alla vera e concorde volontà delle parti al
momento di firmare la convenzione.
b) La
deposizione del dott. __________ di __________, avvocato del marito al momento
del divorzio, conferma del resto che la rendita d'indigenza pattuita in favore
della convenuta nella clausola n. 6 lett. c della convenzione era stata espressamente
calcolata in base al fabbisogno minimo di lei secondo il diritto esecutivo,
aumentato del 20% (audizione del 23 gennaio 2003 nel fascicolo “rogatoria”
[attrice], pag. 4 a metà). Con una formulazione convenzionale chiara, senza
ambagi né elementi equivoci o contraddittori le parti miravano dunque a
pattuire una rendita d'indigenza giusta l'art. 152 vCC senza limiti di tempo e
hanno stipulato un accordo in tal senso. Pretendere che la clausola n. 6 lett.
c vada soggetta a interpretazione, senza per altro revocarne in dubbio il testo
chiaro e senza spiegare come andrebbe interpretata, non è serio. Tutt'altro è
il problema di sapere se, a distanza di dodici anni, l'attore debba ancora
ritenersi vincolato all'obbligo di finanziare il fabbisogno minimo della
convenuta. Simile interrogativo riguarda però la portata dell'impegno assunto,
non l'effettivo significato dell'accordo concluso. Su questo primo punto
l'appello si rivela destituito di consistenza.
5.
Indipendentemente
da quanto precede l'attore assevera che la situazione economica della convenuta
è radicalmente mutata, giacché rispetto al dicembre del 1991 essa ha acquisito una
capacità lucrativa di almeno l'80% per “lavori leggeri” e non deve più
occuparsi della figlia minorenne. Nonostante ciò, essa non ha intrapreso alcunché
per migliorare la propria situazione e insiste nel gestire a tempo parziale un salone
di bellezza deficitario. Ciò giustifica di imputarle un reddito virtuale e di ricalcolare
il relativo fabbisogno minimo, ridefinendo la rendita d'indigenza.
a) L'art. 153 cpv. 2 vCC prescriveva che il coniuge tenuto a corrispondere
una rendita per alimenti poteva domandare la soppressione o la riduzione
dell'obbligo quando il bisogno più non esistesse o fosse sensibilmente diminuito,
come pure quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondessero
all'importo della rendita. Decisivo era, a tal fine, che la situazione
economica dell'uno o dell'altro coniuge fosse cambiata in modo ragguardevole,
duraturo e non prevedibile rispetto al momento in cui la rendita era stata
fissata, sempre che l'eventuale diminuzione di reddito o l'eventuale aumento
del fabbisogno non si riconducesse a decisioni unilaterali del debitore.
Occorreva, dunque, un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si
trovavano le parti al momento del divorzio (rispettivamente al momento in cui
il contributo era stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere
in che misura ciò giustificasse la soppressione o la riduzione della rendita non
era poi solo una questione di diritto, ma anche di equità (art. 4 CC). Tali
principi rimangono validi anche nel nuovo diritto del divorzio (citazioni in: RtiD
I-2006 pag. 666 consid. 4).
b) In
concreto le parti hanno disciplinato esse medesime nella clausola n. 6 lett. c
della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio talune possibilità
di modifica (riduzione scalare del contributo secondo il reddito futuro della
beneficiaria, effetti sul contributo in caso di concubinato). Tali disposizioni
non sono di per sé controverse e non offendono l'art. 153 cpv. 2 vCC, di modo
che vanno tenute presenti. Ciò posto, l'attore non asserisce che dalla firma
della convenzione in poi la sua situazione economica sia peggiorata. Fa valere
che è migliorata quella dell'ex moglie o, per lo meno, che quella dell'ex
moglie sarebbe migliorata ove appena costei avesse intrapreso un'attività lucrativa
compatibile con le sue capacità d'impiego. Nelle condizioni descritte si deve
perciò definire anzitutto quali fossero le entrate, la sostanza e il fabbisogno
minimo (allargato del 20%) della convenuta nel dicembre del 1991. In seguito
andranno definite le entrate, la sostanza e il fabbisogno minimo di lei (allargato
del 20%) in base ai dati più recenti che si evincono dagli atti. Infine andrà condotto
un raffronto dal quale trarre apprezzamenti equitativi circa la postulata riduzione
del contributo, senza trascurare però la disciplina convenzionale stipulata dalle
parti.
c) Quanto
alla situazione del dicembre 1991, il Pretore non ha accertato nulla. Sentito
come testimone, il citato dott. __________ ha dichiarato (audizione del 23 gennaio 2003 nel fascicolo “rogatoria” [attrice],
pag. 4 a metà) che a quel tempo il fabbisogno minimo della
convenuta era stato da lui calcolato, ai fini della convenzione sulle
conseguenze accessorie del divorzio, in fr. 3350.– mensili (fr. 4400.–
complessivi per madre e figlia, già compresa la maggiorazione del 20%, meno il
contributo alimentare di fr. 1050.– per la figlia e il reddito di fr. 750.–
conseguito dalla madre). Al momento di firmare la convenzione sulle conseguenze
accessorie del divorzio AO 1 aveva dunque entrate per fr. 750.– mensili (onde
il contributo alimentare di fr. 2600.– mensili stabilito in suo favore). Non risulta
invece che possedesse sostanza. La capacità lucrativa, quanto a essa, era praticamente azzerata
da una grave forma di insufficienza renale (deposizione
del dott. __________ di __________, del 25 aprile 2002, pag. 3 a metà, nel fascicolo
“rogatorie” [convenuta]). Infine non bisogna
dimenticare che la convenuta (38 anni compiuti il 15 ottobre 1991) doveva
occuparsi anche della figlia dodicenne, a lei affidata.
d) Al
momento in cui l'attore ha promosso causa (aprile del 2001) la convenuta non
conseguiva redditi, non possedeva sostanza e aveva – secondo il Pretore – una
capacità lucrativa del 50% per lavori leggeri (sentenza impugnata, consid. 8). L'appellante
oppone che tale potenzialità era almeno dell'80%. Ora, dall'interrogatorio
formale dell'interessata (verbale del 9 aprile 2003, pag. 3 segg.) si desume
che, finita la convivenza con __________ (novembre del 2000), essa aveva dovuto
far capo all'assistenza sociale (doc. 1 e 2) e che un anno dopo (novembre del
2001) ha iniziato un'attività lucrativa all'80% in un negozio __________ a __________,
guadagnando come venditrice nel reparto gioielli e bigiotteria fr. 2600.– netti
mensili senza tredicesima (doc. 22). Tale contratto è stato disdetto dall'azienda
nell'agosto del 2002 per ragioni economiche (doc. 21). Dopo di allora la
convenuta si è fatta aiutare finanziariamente da parenti (deposizione __________
del 12 aprile 2002, nel fascicolo “rogatorie” [convenuta],
pag. 3) e ha riscosso indennità di disoccupazione (con la relativa cassa avrebbe
ancora un contenzioso
aperto), ma non ha più ripreso un'attività lucrativa. Continua unicamente
a gestire un salone di bellezza (da lei aperto nel dicembre del 2000), dove
riceve in media due clienti e mezzo al mese, e che non produce reddito perché i
costi aziendali assorbono le entrate (doc. 18 a 20).
e) Quanto
precede permette di accertare anzitutto che, rispetto al dicembre del 1991, quando l'attore ha promosso causa l'ex moglie aveva riacquisito un'abilità
lucrativa parziale, almeno per lavori leggeri. La convenuta fa valere che tale
capacità di guadagno non eccede il 50% (interrogatorio
formale del 9 aprile 2003, risposta n. 16), come
attesta il suo medico curante (deposizione
del dott. __________, verbale del 16 aprile
2002.
nel fascicolo “rogatorie” [convenuta], pag. 3 in alto; doc. 22). Sta
di fatto però che quello stesso anno essa ha dimostrato
di poter lavorare per la __________ di __________ all'80%, l'intervenuta rescissione del contratto nel 2002 essendo dovuta a motivi
indipendenti dalla sua persona. Certo, nell'aprile del 2001 la convenuta aveva ormai
47.
anni, ma il miglioramento del suo stato di salute era di lunga data. Dopo un
trapianto renale risalente all'11 aprile 1994 (interrogatorio formale, loc.
cit., risposte n. 4 e 5), l'interessata aveva ripreso infatti a lavorare come
venditrice a tempo parziale in un negozio di calzature a __________, guadagnando
tra fr. 1000.– e fr. 1200.– mensili (loc. cit., risposta n. 10). Essa non
ha più lavorato durante la convivenza con __________ (loc. cit., risposta n.
7), ma per libera scelta. Se a ciò si aggiunge ch'essa non deve più occuparsi
della figlia N__________, divenuta maggiorenne il 29 gennaio 1998, si può
dedurre che, dando prova di ragionevole sforzo, come venditrice all'80% essa potrebbe
guadagnare fr. 2600.– netti mensili, come ha fatto dal novembre del 2001
all'agosto del 2002.
Si
aggiunga che, fosse la capacità lucrativa della convenuta limitata al 50%, mal
si comprenderebbe come mai nel 2001, a un decennio dal divorzio, la convenuta
non avesse ancora ottenuto una rendita d'invalidità. Dagli atti risulta invero
che nel corso del 2001 essa ha avanzato una richiesta di prestazione per il
tramite dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Canton San Gallo (Sozialversicherungsanstalt
des Kantons __________), la quale però è stata respinta l'8 giugno 2001
perché essa non aveva fornito all'autorità i chiarimenti necessari (doc. 20, 6°
foglio). Non consta che dopo di allora la convenuta abbia reiterato la domanda,
nemmeno dopo essere stata licenziata dalla __________, né è dato di sapere
perché. Eppure a un'eventuale rendita d'invalidità accennava già nel 1991 la
clausola n. 6 lett. c della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio,
che ne prevedeva la deduzione dal contributo alimentare alla stessa stregua del
reddito proprio. Considerato il tempo trascorso, nelle circostanze descritte la
convenuta dev'essere rimessa ormai alle sue responsabilità processuali. Ovvero
essa è abile al lavoro nella misura dell'80% (e deve vedersi imputare il reddito
ragionevolmente conseguibile) ovvero essa può lavorare solo al 50% (ma può far
capo a prestazioni assicurative che surrogano il grado d'inabilità lucrativa). Nell'uno
o nell'altro caso, comunque sia, la sua abilità lucrativa rispetto al dicembre del
1991.
è mutata in misura rilevante.
f) Quanto
al fabbisogno minimo della convenuta nell'aprile del 2001, il giudizio del
Pretore non contiene alcun dato. Un raffronto attendibile richiede che si seguano al proposito gli stessi criteri del dicembre 1991. A quel tempo l'avv. __________
aveva cumulato al minimo esistenziale del diritto
esecutivo
il canone di locazione, un'indennità per il consumo di energia elettrica, il
premio della cassa malati, quello dell'assicurazione responsabilità civile e dell'economia
domestica, un'indennità per spese telefoniche, una per spese dentistiche e una
per le imposte (doc. 11/2 nel fascicolo “rogatoria” [attrice]),
per un totale di fr. 3600.– mensili. Aggiornando a grandi linee tali dati, al
minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1100.– mensili) va aggiunta la
locazione (fr. 1480.– mensili, incluse le spese accessorie: doc. 5), un'indennità
per il consumo di energia elettrica (fr. 50.– arrotondati: doc. 16), il premio
della cassa malati con franchigia (fr. 294.20 mensili: doc. 14), quello per
l'assicurazione dell'economia domestica (fr. 22.– mensili: doc. 9), un'indennità
per spese telefoniche (fr. 100.– arrotondati: doc. 10 e 11), per il dentista
(fr. 100.– stimati) e per le imposte (fr. 150.– stimati sul reddito ipotetico:
doc. 13), onde un totale di poco inferiore ai fr. 4000.– mensili (già maggiorato
del 20%).
L'attore
pretende di ridurre il minimo esistenziale del diritto esecutivo a metà di
quello per coppia e la locazione a metà di quella effettiva perché l'ex moglie
vive insieme con la figlia maggiorenne, ma tale rivendicazione non entra in
linea di conto. Intanto perché la madre non è tenuta a speculare sulla presenza
della figlia (I CCA, sentenza inc. 11.1998.54 del 12
febbraio 1999, pubblicata in: FamPra.ch 2000 pag. 138 consid. 3; sentenza inc. 11.2002.96
del 18 giugno 2004 consid. 14a) e in secondo luogo
perché le cifre indicate sono quelle che andrebbero riconosciute in ogni modo alla
convenuta se vivesse da sé sola, secondo le modalità di calcolo originarie
adottate ai fini della convenzione. D'altro lato la convenuta non può
pretendere di inserire nel proprio fabbisogno minimo i costi aziendali del
salone di bellezza, già per il fatto ch'essa non è tenuta a gestire un'impresa
deficitaria. Le spese di trasferta (fr. 281.– mensili per l'uso dell'automobile:
conclusioni del 24 settembre 2003, pag. 9 in fondo) andrebbero riconosciute, limitatamente
però a quelle per l'uso del mezzo pubblico, non potendosi presumere che per esercitare
un lavoro a metà tempo in un'area cittadina la convenuta debba adoperare un
veicolo privato. In ogni modo, si aggiungesse pure al fabbisogno minimo un'indennità
a tale scopo, il risultato muterebbe di poco. Approssimativamente, di conseguenza,
la cifra di fr. 4000.– mensili corrisponde a quella originaria, adattata
all'indice nazionale dei prezzi al consumo. Per rapporto al 1991 il fabbisogno
minimo dell'ex moglie denota quindi una sostanziale stabilità, senza mutamenti
di rilievo.
g) Confrontata
la situazione del dicembre 1991 con quella del 2001, occorre ancora valutare se il contributo litigioso vada ridotto e in che misura. Ora, che
in ultima analisi la situazione della convenuta sia migliorata (ricupero di
capacità lucrativa a fronte di un fabbisogno minimo sostanzialmente stazionario)
non fa dubbio. In applicazione dell'art. 153 cpv. 2 vCC la rendita d'indigenza
andrebbe quindi equitativamente ridimensionata. Sta di fatto però che le parti
hanno già fissato i criteri di riduzione nella nota clausola n. 6 lett. c
della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio. Che tale
pattuizione non sia conforme alla vera e concorde volontà dei firmatari già si è escluso (sopra, consid. 4). L'appellante ripete, certo, che per giungere
alla completa soppressione della rendita in base a quei parametri, e per di più
solo dal febbraio dell'anno successivo, l'ex moglie dovrebbe guadagnare fr. 72 000.– annui, ossia
fr. 10 000.– più fr. 62 000.– (fr. 2600.– x 24), come rileva il Pretore (sentenza
impugnata, consid. 7). Tale è però l'impegno che l'attore risulta avere assunto
nel quadro della regolamentazione convenzionale per liquidare i vicendevoli rapporti
di dare e avere in esito al divorzio. Che a distanza d'anni egli se ne rammarichi
ancora non significa che la clausola non risponda alla vera e concorde volontà
delle parti.
È
vero che nel caso specifico la rendita d'indigenza è stata fissata con generosità,
non tanto per le risorse che garantisce all'ex moglie (ispirate pur sempre alla
nozione di fabbisogno minimo, seppure “allargato”), quanto
per la durata (senza limiti di tempo) e per i criteri di riduzione (limitata
incidenza del reddito proprio conseguito dalla beneficiaria). Ciò non significa
tuttavia che il contributo alimentare sia – come si pretende nell'appello – “faraonico”. È
possibile che al momento della firma l'attore abbia sottovalutato la portata
della clausola, ma di tale imprevidenza egli può solo rimproverare sé medesimo.
L'estensore della convenzione era il suo legale, dal quale egli avrebbe potuto
ottenere ogni ragguaglio, mentre AO 1 non era più neppure rappresentata
(deposizione dell'avv. __________, del 23 gennaio 2003, nel fascicolo
“rogatoria” [attrice], pag. 3 in basso e 4 in alto). Nulla induce in definitiva
a scostarsi, per quanto attiene alla riduzione del contributo alimentare, dal
metodo di calcolo stabilito nella clausola n. 6 lett. c seconda frase della
convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, sul quale del resto la
convenuta poteva fare legittimo affidamento.
h) Se
ne conclude che al momento in cui l'attore ha promosso causa la convenuta aveva
una capacità lucrativa di fr. 2600.– netti mensili, pari a fr. 31 200.– annui. Il
limite di reddito di fr. 10
000.
– previsto nella convenzione, ancorato all'indice nazionale
dei prezzi al consumo dell'agosto 1991 (clausola n. 4 terza frase), era passato
a fr. 11 474.– (da punti 129.6 a 148.7). La differenza ammontava perciò a fr.
19.
726.–,
di cui 1/24 è pari a fr. 822.–. Dal febbraio
del 2002 in poi il contributo alimentare litigioso va ridotto perciò da fr.
2983.
– mensili (fr. 2600.– indicizzati) a fr. 2160.– mensili
(arrotondati). Tutto ciò vale, evidentemente, fino al giorno in cui alla
convenuta può essere imputato un reddito ipotetico da attività lucrativa. Al raggiungimento
dell'età AVS (nel giro di un decennio) la situazione potrà presentarsi assai
diversa, anche perché l'interessata non sembra disporre di un “secondo pilastro”. Non è quindi possibile ridurre sin d'ora la rendita vitalizia in
suo favore per il lasso di tempo successivo a quella data, tanto meno ove si
consideri che una decurtazione non sarebbe più reversibile e tanto meno ancora
ponendo mente al fatto che nel frattempo l'attore raggiungerà a sua volta l'età
del pensionamento. Ciò potrà comportare mutamenti di rilievo anche per quanto
riguarda la sua situazione personale. La portata dell'attuale giudizio va
limitata perciò a non oltre il momento in cui la beneficiaria maturerà l'età
AVS.
6.
Gli
oneri e le ripetibili del sindacato odierno seguono il reciproco grado di soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante chiedeva la soppressione completa della
rendita, ottenendo sostanzialmente la riduzione del contributo vitalizio originario
indicizzato (salvo i fr. 2503.– mensili fissati dal Pretore dal febbraio del
2003.
fino al gennaio del 2004) a fr. 2160.– mensili dal febbraio del 2002 fino
all'età AVS della convenuta. Esce quindi vittorioso per circa un quinto e dev'essere
chiamato a sopportare quattro quinti degli oneri processuali, con obbligo di
rifondere alla convenuta un'indennità per ripetibili ridotte.
La
richiesta di assistenza giudiziaria formulata in questa sede dalla convenuta si
rivela priva d'oggetto, l'indennità per ripetibili che essa può riscuotere
dall'attore consentendole di assumere la quota di oneri processuali a suo
carico e la nota professionale della sua patrocinatrice, non dovendosi
trascurare che il memoriale di osservazioni all'appello è decisamente stringato.
Dagli atti non traspare per altro il minimo indizio che possa mettere in forse
la solvibilità dell'attore (l'interessato medesimo non pretende che la sua
situazione economica sia in qualche modo peggiorata dopo il divorzio), la quale
non è revocata in dubbio nemmeno dalla convenuta.
7.
Quanto
agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (ammontare capitalizzato della rendita
vitalizia dal 23 aprile 2001 in poi) supera almeno una ventina di volte la soglia
dei fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che la rendita d'indigenza formante oggetto
della clausola n. 6 lett. c prima frase della convenzione sulle conseguenze accessorie
del divorzio omologata con sentenza del 18 aprile 1991 dal Tribunale distrettuale
di __________ è ridotta a fr. 2160.– mensili dal febbraio del 2002 (ancorati
all'indice nazionale dei prezzi al consumo di quel mese) fino al raggiungimento
dell'età AVS da parte della beneficiaria.
Per
il resto l'appello è respinto.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1300.–
da
anticipare dall'attore, sono posti per un quinto a carico della convenuta e per
il resto a carico dell'attore medesimo, che rifonderà alla convenuta
un'indennità di fr. 6000.– per ripetibili ridotte.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla convenuta è dichiarata
senza oggetto.
4. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster