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Decisione

11.2003.146

stralcio dai ruoli per transazione

27 marzo 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i costi legati all'iscrizione della servitù nel registro fondiario. Sta di

fatto però che nel quadro dell'accordo raggiunto grazie alla ¿benevola collaborazione

dell'Ufficio dei registri¿ IS 1 non risultano avere assunto tali esborsi, né AP

1 prospettano una tesi del genere. Anzi, essi nemmeno indicano chi per finire abbia

preso a carico le spese in questione. Nella misura in cui chiedevano, con la domanda

di revisione, che AP 1 sostenessero ¿tutte le spese delle operazioni a registro

fondiario¿, anche per quel che era dell'allacciamento alle condotte e non solo

¿ come aveva stabilito questa Camera il 17 ottobre 2003 ¿ per quanto riguardava

il trasporto della servitù di passo veicolare, IS 1 non constano perciò essere

usciti sconfitti dalla conclusione dell'accordo e non possono essere tenuti a

corrispondere ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC).

4. Nella citata lettera a questa Camera del 17

giugno 2005 AP 1 ribadiscono, certo, che la domanda di revisione non era giustificata

Considerandi

perché inutilmente litigiosa. Con ciò essi sembrano alludere al comportamento

processuale delle controparti, che è effettivamente un parametro di valutazione

ai fini delle spese e delle ripetibili (sopra, consid. 2). Così argomentando,

tuttavia, gli interessati dimenticano che IS 1 non hanno presentato la domanda

di revisione con manifesta ingiustizia. Sulla servitù di allacciamento gratuito

alle condotte questa Camera non aveva formalmente statuito nella sentenza del

17.

ottobre 2003 proprio perché il diritto non era controverso. L'attuale procedura

di revisione ha rivelato in realtà che

AP 1, pur non resistendo all'iscrizione, non intendevano assumere i

costi dell'operazione a registro. E sui costi, come si è appena visto, essi non

pretendono di essere usciti vittoriosi dopo la conclusione dell'accordo. Ciò

non giustifica l'attribuzione di ripetibili. Quanto a IS 1, essi hanno

dichiarato il 27 maggio 2005 ¿ come noto ¿ di rinunciare a qualsiasi indennità.

5.

Gli

oneri del procedimento odierno seguirebbero a loro volta il principio della soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC). Considerato l'insieme delle circostanze, nondimeno,

appare equo ¿ ancorché in via eccezionale ¿ soprassedere al prelievo di tasse e

spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. Si

prende atto dell'intervenuto accordo. La domanda di revisione è stralciata dai ruoli

per transazione.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione:

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Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d¿appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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