11.2003.146
stralcio dai ruoli per transazione
27 marzo 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2003.146
Data decisione, Autorità:
27.03.2006, ICCA
Titolo:
stralcio dai ruoli per transazione
TRANSAZIONE
art. 352 cpv. 1 CPC-TI
art. 352 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2003.146
Lugano,
27 marzo 2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1996.426
(trasporto di servitù) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione
del 24 ottobre 1994 da
AP 1
(patrocinati dall' RA 2 )
AO 1
AO 2
AO 3 e
AO 4
contro
IS 1
(patrocinati dall' RA 1 ),
giudicando ora sulla domanda di revisione presentata
il 10 novembre 2003 dai convenuti riguardo alla sentenza
emessa il 17 ottobre 2003 da questa Camera (inc. 11.2002.56);
Ritenuto
in fatto: A. In
una causa promossa da AP 1, AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4 contro IS 1 questa Camera
ha statuito il 17 ottobre 2003 come segue, riformando una sentenza emessa l'8
aprile 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona:
La petizione è parzialmente accolta nel
senso che previa cessione alla particella n. 734 dello scorporo di terreno (2
m²) formante l'angolo sud-ovest della loro particella n. 732 RFD di __________
(che IS 1 sono tenuti ad accettare), AP 1 sono abilitati a chiedere all'ufficiale
del registro fondiario del Distretto di Bellinzona la cancellazione della
servitù di passo con ogni veicolo gravante la loro particella n. 732 in favore
della particella n. 734 e l'iscrizione di una analoga servitù di passo con ogni
veicolo in favore della particella n. 734 e a carico della particella n. 1526,
sull'intera estensione di quest'ultima. Tutte le spese delle operazioni a
registro fondiario vanno a carico di AP 1 in solido.
B. Contro
tale sentenza IS 1 hanno introdotto il 10 novembre 2003 una domanda di revisione
per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, la seguente modifica
del dispositivo:
La petizione è parzialmente accolta nel
senso che, previa cessione alla particella n. 734 dello scorporo di terreno (2
m²) formante l'angolo sud-ovest della loro particella n. 732 RFD di __________
(che IS 1 sono tenuti ad accettare), AP 1 sono abilitati a chiedere
all'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Bellinzona:
a) la
cancellazione della servitù di passo con ogni veicolo gravante la loro
particella n. 732 in favore della particella n. 734;
b) l'iscrizione
di una analoga servitù di passo con ogni veicolo in favore della particella n. 734 e a carico della particella n.
1526 RFD di __________, sull'intera estensione di quest'ultima;
c) l'iscrizione
di un diritto di allacciamento gratuito in favore della particella n. 734 e a
carico della particella n. 1526 alle condutture sotterranee (fognatura, acqua
potabile ecc.) poste sotto la strada della stessa coattiva particella n. 1526.
Tutte
le spese delle operazioni a registro fondiario vanno a carico di AP 1 in
solido.
C. Invitati
a esprimersi, AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4 non hanno reagito, mentre AP 1 hanno
dichiarato il 4 dicembre 2003 di non opporsi alla domanda di revisione, a patto
che questa Camera integrasse la modifica del dispositivo con la seguente precisazione:
All'ufficiale del registro fondiario del Distretto di
Bellinzona è pure data comunicazione che ai signori IS 1 è concessa la facoltà
di allacciarsi gratuitamente alle condutture sotterranee poste sotto la coattiva
particella n. 1526 RFD di __________. Le spese di concretamento di questa
facoltà sono a carico dei signori IS 1.
D. Con
decreto del 23 dicembre 2003 il presidente della Camera ha respinto la richiesta
di effetto sospensivo. L'11 maggio 2005
AP 1
hanno comunicato alla Camera che ¿l'oggetto della domanda di revisione (...) è
stato superato dalle modifiche e iscrizioni già operate nel registro
fondiario¿. Essi hanno postulato così l'archiviazione del caso, l'addebito
degli oneri processuali alle controparti e l'assegnazione di un'adeguata
indennità per ripetibili. Interpellati con ordinanza del 19 maggio 2005, AO 1, AO
2, AO 3 e AO 4 sono rimasti silenti, mentre IS 1 hanno confermato il 27 maggio
2005 che la loro domanda di revisione era divenuta senza oggetto grazie alla
¿benevola collaborazione dell'Ufficio dei registri¿, ma si sono opposti all'attribuzione
di ripetibili, sostenendo che la procedura non era ¿stata occasionata né dalla
parte istante né dalla parte resistente¿, di modo che né l'una né l'altra avrebbe
dovuto versare indennità.
in diritto: 1. Con
la domanda di revisione gli istanti chiedevano in sintesi che, oltre a quanto disposto
nella sentenza del 17 ottobre 2003, questa Camera ordinasse in favore della
particella n. 734 (proprietà di IS 1) l'iscrizione di un diritto di
allacciamento gratuito alle condutture sotterranee poste sulla particella coattiva
n. 1526. Nel frattempo le parti si sono accordate spontaneamente al
proposito e il 31 marzo 2005 l'Ufficio dei registri ha iscritto in favore della
particella n. 734 una servitù di condotta ¿(fognatura, acqua potabile,
telefono, cavo TV), con diritto di allacciamento (gratuito) alle condutture
sotterranee poste sotto il fondo serviente¿ n. 1526. L'intesa raggiunta dalle
parti corrisponde a una transazione stragiudiziale. E una simile convenzione di
procedura pone termine essa medesima alla lite (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano
2000, n. 4 ad art. 352 con richiamo). La causa in appello va pertanto
stralciata dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC).
2. Rimane
da giudicare sugli oneri processuali e le ripetibili di appello. Ora, dandosi
transazione, salvo specifico accordo tra le parti circa l'assunzione delle
spese il giudice procede alla suddivisione degli oneri
secondo il risultato dell'intesa, confrontando le richieste di giudizio con
quanto stipulato dalle parti medesime nel caso precipuo, senza trascurare il
comportamento processuale dell'una o dell'altra (RtiD 2005-II pag. 682). In
concreto IS 1 hanno sostanzialmente ottenuto con l'accordo quanto chiedevano
con la domanda di revisione, ovvero il diritto di allacciare gratuitamente la
loro particella n. 734 alle condotte interrate nella particella coattiva n.
1526. Se non che, su questo punto nessuna delle controparti ha mai opposto la benché
minima resistenza. Come gli stessi istanti riconoscono, perciò, al riguardo la contesa
si è risolta senza vincitori né vinti.
3. Nelle
loro osservazioni del 4 dicembre 2003 alla domanda di revisione AP 1 proponevano
invero, senza avversare il diritto di allacciamento gratuito chiesto da IS 1,
che costoro sopportassero ¿le spese di concretamento di questa facoltà¿, ossia
Fatti
i costi legati all'iscrizione della servitù nel registro fondiario. Sta di
fatto però che nel quadro dell'accordo raggiunto grazie alla ¿benevola collaborazione
dell'Ufficio dei registri¿ IS 1 non risultano avere assunto tali esborsi, né AP
1 prospettano una tesi del genere. Anzi, essi nemmeno indicano chi per finire abbia
preso a carico le spese in questione. Nella misura in cui chiedevano, con la domanda
di revisione, che AP 1 sostenessero ¿tutte le spese delle operazioni a registro
fondiario¿, anche per quel che era dell'allacciamento alle condotte e non solo
¿ come aveva stabilito questa Camera il 17 ottobre 2003 ¿ per quanto riguardava
il trasporto della servitù di passo veicolare, IS 1 non constano perciò essere
usciti sconfitti dalla conclusione dell'accordo e non possono essere tenuti a
corrispondere ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC).
4. Nella citata lettera a questa Camera del 17
giugno 2005 AP 1 ribadiscono, certo, che la domanda di revisione non era giustificata
Considerandi
perché inutilmente litigiosa. Con ciò essi sembrano alludere al comportamento
processuale delle controparti, che è effettivamente un parametro di valutazione
ai fini delle spese e delle ripetibili (sopra, consid. 2). Così argomentando,
tuttavia, gli interessati dimenticano che IS 1 non hanno presentato la domanda
di revisione con manifesta ingiustizia. Sulla servitù di allacciamento gratuito
alle condotte questa Camera non aveva formalmente statuito nella sentenza del
17.
ottobre 2003 proprio perché il diritto non era controverso. L'attuale procedura
di revisione ha rivelato in realtà che
AP 1, pur non resistendo all'iscrizione, non intendevano assumere i
costi dell'operazione a registro. E sui costi, come si è appena visto, essi non
pretendono di essere usciti vittoriosi dopo la conclusione dell'accordo. Ciò
non giustifica l'attribuzione di ripetibili. Quanto a IS 1, essi hanno
dichiarato il 27 maggio 2005 ¿ come noto ¿ di rinunciare a qualsiasi indennità.
5.
Gli
oneri del procedimento odierno seguirebbero a loro volta il principio della soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC). Considerato l'insieme delle circostanze, nondimeno,
appare equo ¿ ancorché in via eccezionale ¿ soprassedere al prelievo di tasse e
spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. Si
prende atto dell'intervenuto accordo. La domanda di revisione è stralciata dai ruoli
per transazione.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d¿appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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