11.2003.148
Stralcio di un appello dai ruoli per transazione
28 dicembre 2005Italiano15 min
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Numero d'incarto:
11.2003.148
Data decisione, Autorità:
28.12.2005, ICCA
Titolo:
Stralcio di un appello dai ruoli per transazione
CERTIFICATO EREDITARIO
STRALCIO PER TRANSAZIONE
TRANSAZIONE
art. 352 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2003.148
Lugano,
28 dicembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Lardelli ed Epiney-Colombo
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa CN.2003.6 (rilascio
di certificato ereditario) della Pretura del Distretto di Leventina
promossa con istanza del 22 gennaio 2003 dal
notaio CO 1
per ottenere il certificato ereditario fu
(11 aprile 1919 – 27 settembre 2002), già in,
certificato che il Pretore ha emesso il 21 marzo
2003
e dal quale risulta come unico erede l'
avv.
dott. CO 2, ,
giudicando ora sull'appello del 14 novembre
2003 presentato da
AP 1
(patrocinato,);
contro il
rilascio di tale certificato ereditario;
Ritenuto
in fatto: A. Su
istanza del notaio CO 1 il Pretore del Distretto di Leventina ha emesso il 3
marzo 2003 un certificato ereditario fu __________ (deceduta a __________ il 27
settembre 2002, nubile e senza discendenti) in cui figuravano come unici eredi
Fatti
i nipoti AP 1 (1937), __________ (1940), __________ (1941), __________ (1955) e
__________ (1957).
B. Circa
tre settimane dopo, il 21 marzo 2003, di propria iniziativa il Pretore ha annullato
il certificato ereditario e l'ha sostituito con un altro nel quale ha indicato
come unico erede fu __________ l'avv. dott. CO 2 (1935). AP 1, venuto a
conoscenza il 4 novembre 2004 del nuovo certificato, ha presentato appello il 14
novembre 2004 per ottenere il ripristino del certificato originario. Con
decreto del 21 novembre 2003 il presidente della Camera ha conferito all'appello
effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 23 dicembre 2003 CO 2 ha difeso,
tramite il notaio CO 1, l'operato del Pretore, rimettendosi “per il resto” al giudizio della Camera.
C. Su
richiesta delle parti, con ordinanza del 3 giugno 2005 il presidente della
Camera ha sospeso la procedura fino al 31 agosto 2005 in vista di trattative.
La sospensione della causa è poi stata prorogata con ordinanza del 22 agosto
2005 fino al 30 settembre successivo. Il 28 ottobre 2005 l'appellante ha
annunciato l'imminente firma di un accordo e il 4 novembre 2005 ha fatto
seguire alla Camera copia di una convenzione in cui CO 2 dà atto che unici
eredi fu __________ sono quelli indicati nel primo certificato ereditario
emesso dal Pretore, l'appellante impegnandosi da parte sua a tacitare ogni
pretesa di lui con il versamento di fr. 20 000.– per conto della
successione. Nella lettera accompagnatoria del 4 novembre 2005 AP 1 chiedeva così
di stralciare l'appello dai ruoli e di invitare il Pretore a emanare un nuovo
certificato ereditario conforme all'accordo intercorso.
D. Con
ordinanza dell'11 novembre 2005 il presidente della Camera ha fissato all'appellante
un termine fino al 31 gennaio 2006 per integrare la convenzione, documentando
la sua facoltà di rappresentare gli altri eredi legittimi e invitando __________
a riconoscersi nel testamento lasciato da __________ come semplice legataria (e
non come eventuale erede). Il 23 dicembre 2005 l'appellante ha trasmesso alla Camera
una versione emendata della convenzione, da lui sottoscritta il 30 novembre
2005 per sé e in rappresentanza di __________, __________, __________ e __________,
come pure il 13 dicembre 2005 dai coniugi CO 2 e __________.
Considerandi
in diritto: 1. Nel
Cantone Ticino la transazione, l'acquiescenza e la desistenza pongono direttamente
fine alla lite e hanno forza di giudicato (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC), sicché il
decreto con cui il tribunale prende atto di ciò e stralcia la causa dai ruoli
ha mera portata dichiarativa (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 352). Tale regola
vale nondimeno per i processi ordinari, retti dal principio dispositivo, nell'ambito
dei quali le parti possono liberamente transigere o acquiescere. Un certificato
ereditario è rilasciato in esito a un procedimento di volontaria giurisdizione
(DTF 118 II 110 consid. 1), ovvero nel quadro di norme disciplinanti – fuori da
qualsiasi contenzioso – il modo per ottenere dalla pubblica autorità un determinato
atto ufficiale (art. 2 cpv. 2 n. 10 e art. 3 LAC). Le parti non potendo
vincolare convenzionalmente il rilascio di atti ufficiali, si applica a tali
procedure non il principio dispositivo, bensì quello inquisitorio, tant'è che
l'autorità collabora al chiarimento dei fatti e alla raccolta delle prove (Rep.
1996.
pag. 157 consid. 1). In concreto la causa non può dunque essere
tolta dai ruoli senza verificare la legalità, la chiarezza e la completezza
della transazione intercorsa.
2.
Il testamento olografo
del 14 febbraio 1977 lasciato da __________, pubblicato il 27 novembre 2002 dal
notaio CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Leventina (rogito n. 820), è così
formulato:
__________,
14.
febbraio 1977
Testamento originale:
Oggi in piene facoltà mentali faccio questo
testamento.
Lascio al Dr. CO 2, __________,
__________, la mia parte di casa a __________ e prato annesso alla casa, come
pure la mia parte di terreno e stalla a __________.
Questi può entrare subito in
possesso appena fatte le spartizioni.
Alla mia morte lascio pure al
Dr. CO 2 la mia parte di stalla e terreno a __________ e terreni a __________.
Fuori una sesta parte della
mezza stalla e terreno vicino, alla signora __________, via __________, __________
e un terreno a __________, __________, __________ il posto da decidere con il
Dr. CO 2.
Alla mia morte l'orologio
d'oro e medaglione antico del mio povero padre al Dr. CO 2.
Anello con piccoli brillanti e
zaffiro per la signora __________.
La fede della mia povera mamma e anello con brillante
solitario alla signora __________.
Una spilla
con dietro la fotografia del mio povero padre alla signora __________, via __________,
__________.
La catenina
d'oro con medaglia oroscopo (ariete) a __________.
Una croce
d'oro con brillante alla signora __________, __________, __________.
I tre 5
franchi vecchi a __________, __________ e __________.
Una croce
d'oro con catenina a __________, __________.
Il resto di
cose, argenteria e d'oro che si trova in casa alla mia morte alla signora __________.
Come pure
biancheria, cassapanca, armadio, letti, quadro con dipinto la casa, 2
apparecchi radio, un televisore, comò con marmo alla signora __________.
Prego quest'ultima
di dare i vestiti della mia povera mamma e i miei in carità ma fuori il
Cantone, di bruciare lettere e fotografie di persone che non interessano.
Preciso che
ho fatto questo testamento di mia propria volontà.
Di cuore
ringrazio la famiglia __________ per il loro disinteressato aiuto.
Con questo
testamento viene annullato il testamento fatto a __________ nel 1969 e andato
perso in casa.
In
fede
__________
Anno
1919.
__________
Per il mio
funerale desidero la cassa più semplice che ci sia.
Le onoranze
funebri del signor __________ in __________.
Desidero
essere bruciata e la terra messa vicino alla mia mamma.
Il funerale
deve essere privato, non fiori, chi vuole ricordarmi faccia un'offerta per la
fame nel mondo. Grazie.
__________
__________,
14.
febbraio 1977
Lascio pure
alla mia morte i due orologi da muro e uno da posare, come pure le mie cose di
rame alla signora __________.
Per i
funerali ho l'assicurazione Patria a __________.
__________
3.
Nella
convenzione trasmessa a questa Camera il 23 dicembre 2005 __________, per sé e gli
altri eredi legittimi fu __________, come pure CO 2 e __________ si danno atto
di interpretare il testamento olografo nel senso che i coniugi __________ sono
semplici legatari e in tale veste rinunciano al lascito giusta l'art. 577 CC, vedendosi
corrispondere dagli eredi legittimi un'indennità di fr. 20 000.– a tacitazione di ogni pretesa. Tale accordo
è perfettamente chiaro e lecito, visto il mutuo consenso di tutti gli eredi
legittimi e dei potenziali eredi istituiti, in particolare di __________, cui
la disponente aveva lasciato “il resto di cose, argenteria e
d'oro che si trova in casa alla mia morte”. L'attribuzione
di un “resto” della successione, dopo l'assegnazione di altre quote ereditarie
o di legati, configura in effetti – di regola – istituzione d'erede (DTF 100 II
99.
consid. 1 con richiami; Staehelin
in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 3 ad art. 483 CC), anche ove tale
“resto” sia poca cosa (Tuor in: Berner
Kommentar, 2ª edizione, n. 5 ad art. 483 CC), la distinzione fra erede e
legatario essendo di natura qualitativa e non quantitativa (Tuor/Schnyder/Schmid/ Rumo-Jungo, Das schweizerische
Zivilgesetzbuch, 12ª edizione, pag. 619 seg.). L'accordo sottoposto
alla Camera sostituendo ora la volontà della testatrice, nulla osta al rilascio di un nuovo certificato ereditario dal quale
risulti che gli unici eredi fu __________ sono quelli legittimi.
4.
Ciò
posto, rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili in seguito allo
stralcio dell'appello dai ruoli. Ora, giusta l'art. 151 CPC se una causa è
tolta per desistenza, transazione o acquiescenza, le tasse, le spese e le
ripetibili sono fissate e suddivise, a richiesta di parte, dal giudice adito.
Dandosi transazione, salvo specifico accordo tra le parti sull'assunzione delle
spese il giudice procede alla suddivisione degli oneri
secondo il risultato dell'intesa, confrontando le richieste di giudizio con
quanto stipulato dalle parti medesime nel caso precipuo, senza trascurare il comportamento
processuale dell'una o dell'altra (Gillard,
La transaction judiciaire en procédure civile, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003,
pag. 160; JdT 1987 III 128, 1984 III 102 consid. 4; ZR 1986 pag. 320 n. 130). Nel
predetto accordo le parti hanno stabilito che “tasse e spese [di appello sono] a carico di chi le ha anticipate,
ripetibili compensate” (clausola n. 4). Non v'è ragione di
scostarsi da tale libera pattuizione, fermo restando che la tassa di giustizia
va ridotta (la procedura terminando senza sentenza: art. 21 LTG), ma non oltre
misura, la disamina della convenzione avendo preso tempo e impegno praticamente
pari a quello che avrebbe richiesto la redazione della sentenza. Quanto alle
spese di emissione del secondo certificato ereditario (il primo è stato
annullato dal Pretore medesimo), esse rimangono a carico del notaio, che ha postulato
l'emissione dell'atto.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: I. Si
prende atto della seguente convenzione:
Tra le seguenti parti:
– AP
1, __________, agente per sé e in rappresentanza degli eredi legali [recte:
legittimi]:
- __________, fu __________ (20 marzo 1940),
- __________, fu __________, nata __________ (9 novembre
1941),
- __________, fu __________ (3 maggio 1955),
- __________ (detta __________) __________, nata __________,
fu __________ (16 novembre 1957),
e meglio come appare nelle valide procure che saranno
prodotte al Tribunale di appello,
e
– CO
2, __________,
– __________,
__________.
nell'ambito della successione relitta
dalla fu __________, qdm. __________ (11 aprile 1919), da e già in __________,
ivi deceduta [recte: deceduta a __________] il 27 settembre 2002;
premesso che:
– il
21 marzo 2003 il Pretore del Distretto di Leventina (inc. CN.2003.6) nella
successione relitta dalla fu __________ ha emesso un certificato ereditario
attestante quale erede unico della defunta il signor CO 2;
– con
appello 14 novembre 2003 AP 1 ha impugnato il predetto certificato dinnanzi
alla prima Camera civile del Tribunale di appello, chiedendo che venisse
annullato e sostituito con un nuovo certificato ereditario a favore degli eredi
legali [recte: legittimi] della defunta __________;
– con
ordinanza 11 novembre 2005 il presidente della prima Camera civile del
Tribunale di appello assegnava a AP 1 un termine scadente il 31 gennaio 2006
per integrare l'accordo precisando non solo la qualità di parte
dell'appellante, ma anche di rappresentare gli altri eredi legittimi, rispettivamente
invitando __________ a riconoscersi nel testamento lasciato da __________ come
semplice legataria e non come eventuale erede;
tutto ciò premesso
si conviene
quanto segue:
1. AP
1 verserà a CO 2, entro 3 mesi dal rilascio del certificato ereditario di cui
sopra, l'importo di fr. 20 000.– (ventimila) per le spese sostenute dal secondo
nella successione in parola, rispettivamante a tacitazione di tutti i suoi
diritti per le qualità di legatario, il quale rinuncia al lascito. In tal senso
AP 1 sarà considerato creditore nei confronti della successione di tale importo.
2. __________
con la firma del presente atto si riconosce quale semplice legataria e rinuncia
al lascito, ritenuto che la stessa dà atto di essere stata completamente
tacitata con l'importo versato al marito CO 2 e di cui al punto precedente del
presente atto.
3. Le
parti sottoporranno il presente accordo, che annulla, precisa e sostituisce
quello sottoscritto da AP 1 e CO 2 il 18 rispettivamente il 31 ottobre 2005,
alla prima Camera civile del Tribunale di appello che decreterà lo stralcio
dell'inc. 11.2003.148, ordinando al Pretore del Distretto di Leventina di
annullare il certificato 21 marzo 2003 ed emetterne uno in sostituzione a nome
degli eredi legali [recte: legittimi], come esposto al punto 1 del
presente atto.
4. Tasse
e spese a carico di chi le ha anticipate, ripetibili compensate, ritenuto che
salvo l'importo del quale è detto sopra, CO 2 e __________ non vantano più
alcuna pretesa né in qualità di erede né in qualità di legatari né a nessun
titolo nei confronti della successione relitta dalla fu __________.
In fede di che le parti si
firmano:
__________, 30 novembre 2005 AP
1
__________,
13 dicembre 2005 CO 2
__________,
13 dicembre 2005 __________
Procure allegate alla convenzione
1. Il
sottoscritto
__________,
fu __________ (20 marzo 1940), da e in __________, vedovo,
conferisce
con la presente
PROCURA
al
signor AP 1, fu __________, 17 maggio 1937, da __________ in __________,
coniugato,
affinché
lo rappresenti nella pratica relativa all'eredità della defunta __________, e
più specificatamente in ogni pratica che si rendesse necessaria per la
definizione, divisione e/o scioglimento della successione in questione.
Il
procuratore avrà la facoltà di transigere, rappresentarmi in giudizio e davanti
a qualsiasi autorità civile e amministrativa, rispettivamente per ogni
richiesta di documentazione presso qualsiasi ufficio, istituto bancario ecc.,
come pure nella vendita di beni immobili, segnatamente i fondi n. 406, 451, 465
e 659 RFD di __________, fissare prezzi e incassare soldi a mio nome.
In
fede
__________
__________, 22 novembre 2004
2. La
sottoscritta
__________,
fu __________, nata __________ (9 novembre 1941), da __________ in __________,
coniugata,
conferisce
con la presente
PROCURA
al
signor AP 1, fu __________, 17 maggio 1937, da __________ in __________,
coniugato,
affinché
la rappresenti nella pratica relativa all'eredità della defunta __________, e
più specificatamente in ogni pratica che si rendesse necessaria per la
definizione, divisione e/o scioglimento della successione in questione.
Il
procuratore avrà la facoltà di transigere, rappresentarmi in giudizio e davanti
a qualsiasi autorità civile e amministrativa, rispettivamente per ogni
richiesta di documentazione presso qualsiasi ufficio, istituto bancario ecc.,
come pure nella vendita di beni immobili, segnatamente i fondi n. 406, 451, 465
e 659 RFD di __________, fissare prezzi e incassare soldi a mio nome.
In
fede
__________
__________, 22 novembre 2004
3. Il
sottoscritto
__________
(detto __________) __________, fu __________ (3 maggio 1955), da __________ in __________
(__________),
conferisce
con la presente
PROCURA
al
signor AP 1, fu __________, 17 maggio 1937, da __________ in __________,
coniugato,
affinché
lo rappresenti nella pratica relativa all'eredità della defunta __________, e
più specificatamente in ogni pratica che si rendesse necessaria per la
definizione, divisione e/o scioglimento della successione in questione.
Il
procuratore avrà la facoltà di transigere, rappresentarmi in giudizio e davanti
a qualsiasi autorità civile e amministrativa, rispettivamente per ogni
richiesta di documentazione presso qualsiasi ufficio, istituto bancario ecc.,
come pure nella vendita di beni immobili, segnatamente i fondi n. 406, 451, 465
e 659 RFD di __________, fissare prezzi e incassare soldi a mio nome.
In
fede
__________
(senza data)
4. La
sottoscritta
__________
(detta __________) __________, fu __________ (16 novembre 1957), da __________
(__________),
conferisce
con la presente
PROCURA
al
signor AP 1, fu __________, 17 maggio 1937, da __________ in __________,
coniugato,
affinché
la rappresenti nella pratica relativa all'eredità della defunta __________, e
più specificatamente in ogni pratica che si rendesse necessaria per la
definizione, divisione e/o scioglimento della successione in questione.
Il
procuratore avrà la facoltà di transigere, rappresentarmi in giudizio e davanti
a qualsiasi autorità civile e amministrativa, rispettivamente per ogni
richiesta di documentazione presso qualsiasi ufficio, istituto bancario ecc.,
come pure nella vendita di beni immobili, segnatamente i fondi n. 406, 451, 465
e 659 RFD di __________, fissare prezzi e incassare soldi a mio nome.
In
fede
__________
(senza data)
II. Si prende
atto che la convenzione sopra riprodotta sostituisce il certificato ereditario
emesso il 21 marzo 2003 dal Pretore del Distretto di Leventina e che in forza
di ciò l'appello di AP 1 è stralciato dai ruoli.
III. Il
Pretore del Distretto di Leventina rilascerà un nuovo
certificato ereditario, dal quale risulti che unici eredi fu __________, fu __________,
nata a __________ l'11 aprile 1919, attinente di __________, suo ultimo
domicilio, deceduta a __________ il 27 settembre 2002, nubile, sono i nipoti:
– AP 1, fu __________
(17 maggio 1937), da __________;
– __________, fu __________ (20 marzo 1940), da __________;
– __________ nata __________,
fu __________ (9 novembre 1941), da __________;
– __________, fu __________ (3 maggio 1955), da __________,
e
– __________ in __________,
fu __________ (16 novembre 1957), da __________.
IV. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
V. La tassa di
giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 20.– relative al certificato ereditario
emesso dal Pretore il 21 marzo 2003 rimangono a carico del notaio CO 1.
VI. Intimazione:
–;
–;
– Zurigo.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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