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Decisione

11.2003.150

modifica di sentenza di divorzio: contributo per il figlio

19 febbraio 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori del convenuto versino in ristrettezze tali da giustificare lo

stralcio delle imposte dai loro fabbisogni minimi.

5. L'appellante fa valere inoltre che non è dato di sapere quale sarà

l'evoluzione del reddito del padre, di modo che non si giustifica di ridurre

già oggi i contributi di mantenimento per il futuro. Dopo

l'istruttoria egli ha nondimeno abbandonato la tesi secondo cui il

genitore potrebbe aumentare le proprie entrate cambiando posto o genere di

lavoro. A ragione, ove appena si considerino le precedenti esperienze professionali

dell'attore e la circostanza che all'attuale impiego presso la __________ l'interessato

è giunto dopo un periodo di disoccupazione e di attività temporanee (deposizione

__________, pag. 2 a metà; dichiarazione d'imposta 2001/02 e certificati di

salario nel fascicolo richiamato dall'Ufficio circondariale di tassazione). L'istruttoria

ha poi dimostrato che, come addetto all'archivio della banca, egli non ha possibilità di carriera e il suo stipendio

potrà beneficiare solo dell'eventuale adeguamento al rincaro (deposizione __________,

pag. 2 in alto). In circostanze del genere si può ragionevolmente supporre che

il reddito di lui rimarrà sostanzialmente stabile anche in futuro. Dovesse tale

previsione essere contraddetta dagli eventi, il figlio potrà sempre postulare

un'ulteriore modifica del contributo a norma dell'art. 286 cpv. 2 CC.

6. L'appellante

lamenta che il Pretore abbia ridotto anche i contributi alimentari per A__________,

quantunque la sorella non fosse parte in causa e nessuno abbia proposto di

decurtarle i contributi di mantenimento. Chiede pertanto di accertare che il

Pretore non aveva la competenza per agire in tal senso. La richiesta è inammissibile,

lo stesso appellante riconoscendo che nel dispositivo della sentenza impugnata

non figura alcun riferimento ai contributi per la sorella. Egli non ha dunque

alcun interesse legittimo a un accertamento giudiziario (sui requisiti di

un'azione di accertamento: RtiD I-2004 pag. 456 consid. 3 con richiami). Per il

resto l'appellante cade in un equivoco, giacché il primo giudice non ha ridotto

i contributi alimentari in favore della sorella. Si è semplicemente dipartito

dal principio – ineccepibile – secondo cui i figli che hanno un padre comune

hanno diritto nei confronti di lui a un trattamento paritario (DTF 120 II 291

consid. 3b/bb, 116 II 114 consid. 4a). Poco importa che essi siano affidati al

genitore o vivano separati (Rep. 1999 pag. 60 in alto). Dandosi risorse insufficienti,

dunque, la somma a disposizione dell'obbligato alimentare va ripartita

proporzionalmente tra i figli (FamPra.ch 2001 pag. 648 con rinvio a DTF 127 III

71 consid. 2). A giusto titolo, pertanto, sotto questo profilo il Pretore ha

considerato anche la situazione di A__________.

7. In

ultima analisi, rifacendo i calcoli del Pretore il contributo di mantenimento litigioso

risulterebbe il seguente:

Periodo

dal 1° febbraio 2003 al 29 febbraio 2004

disponibilità

del padre fr. 1246.– mensili

contributo

per AP 1 fr. 935.–

Considerandi

contributo per A__________ fr. 718.–

fr.

1653.

– mensili

contributo

per AP 1 a carico del padre:

(935 x 1246 : 1653) fr.

705.

– mensili

Periodo dal 1° marzo 2004 al

30.

novembre 2006

disponibilità

del padre fr. 1246.– mensili

contributo

per AP 1 fr. 1059.–

contributo per A__________ fr.

718.

fr.

1777.

– mensili

contributo

per AP 1 a carico del padre:

(1059 x 1246 : 1777) fr.

745.

– mensili

Periodo

dal 1° dicembre 2006 al 29 febbraio 2008

disponibilità

del padre fr. 1246.– mensili

contributo perAP

1.

fr. 1059.–

contributo per A__________ fr.

792.

fr.

1851.

– mensili

contributo

per AP 1 a carico del padre:

(1059 x 1246 : 1851) fr.

715.

– mensili.

Ne discende che, in definitiva, il

giudizio del Pretore risulta addirittura favorevole all'appellante. Anzi, si

volesse essere rigorosi si potrebbe rilevare che dopo la maggiore età di lui l'obbligo

di mantenimento nei confronti di A__________ risulterebbe finanche prioritario (Meier/Stettler, Droit civil suisse,

Droit de la filiation, vol. II, 3ª edizione, pag. 285 n. 522). Manifestamente destituito

di buon diritto, l'appello si rivela pertanto destinato all'insuccesso.

8.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148

cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte

un'adeguata indennità per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria va respinta già per il fatto che l'appello

mancava sin dall'inizio di buon diritto (art. 14 cpv. 1

lett. a Lag), tant'è che a un esame di merito la

sentenza impugnata riesce addirittura favorevole al convenuto. Quanto all'assistenza

giudiziaria postulata dall'attore, la corresponsione di congrue ripetibili

renderebbe la richiesta senza oggetto. Dato nondimeno che nella fattispecie

l'incasso dell'indennità appare difficile, se non impossibile, e l'attore si

trova in ristrettezze economiche, avendo formulato osservazioni all'appello per

il tramite di un avvocato, si giustifica la concessione del beneficio (DTF 122

I 322).

9.

Per quanto riguarda i rimedi giuridici sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), in concreto il valore litigioso ai fini dell'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF, di complessivi fr. 7500.– arrotondati, non supera la soglia

dei fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per

ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è respinta.

4. AO 1 è

ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv.

__________.

5. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta

giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per

i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere

pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100

cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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