11.2003.150
modifica di sentenza di divorzio: contributo per il figlio
19 febbraio 2007Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.150
Data decisione, Autorità:
19.02.2007, ICCA
Titolo:
modifica di sentenza di divorzio: contributo per il figlio
COMMISURAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO
MODIFICA MEDIANTE SENTENZA
agg. 286 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2003.150
Lugano
19 febbraio 2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2003.143 (modifica
sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa
con istanza del 25 febbraio 2003 da
AO 1
(patrocinato dall' RA 2 )
contro
AP 1 (1988),
(rappresentato dalla madre RA 1
e ora patrocinato dall' RA 3 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 20 novembre 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
6 novembre 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
3. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1
con le osservazioni all'appello;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 16 settembre 1991 il Pretore supplente della giurisdizione di
Mendrisio Nord ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1955) e RA 1 (1962),
omologando una convenzione che prevedeva – tra l'altro – l'affidamento del
figlio VAP 1 (nato il 26 marzo 1988) alla madre, con obbligo per il padre di
versare un contributo di mantenimento indicizzato di fr. 500.– mensili fino al 6°
anno di età, di fr. 650.– fino al 12° anno, di fr. 750.– fino al 16° anno e di fr.
850.– fino al 20° anno, assegni familiari compresi. Il contributo era stato
fissato sulla base di redditi mensili netti di fr. 2900.– (padre) e fr. 2600.–
(madre).
B. Il 4
dicembre 1994 RA 1 ha dato alla luce A__________, riconosciuta da AO 1, il
quale si è impegnato mediante contratto di mantenimento omologato dalla Delegazione
tutoria di __________ il 14 novembre 1995 a versare per lei un contributo alimentare
indicizzato di fr. 600.– mensili fino al 6° anno, di fr. 680.– fino al 12°, di
fr. 750.– fino al 16° e di fr. 850.– fino al 20° di età, oltre agli assegni
familiari. AO 1 lavora come archivista per la __________ a __________. RA 1 è segretaria alla __________
di __________.
C. Il
25 febbraio 2003 AO 1 ha promosso causa contro il figlio AP 1 davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere – previa ammissione
all'assistenza giudiziaria – la riduzione a fr. 400.– mensili del contributo alimentare
per lui, facendo valere di non essere più in grado di versare i contributi per
entrambi i figli. All'udienza del 28 marzo 2003 il convenuto ha proposto di respingere
l'azione, postulando a sua volta l'ammissione all'assistenza giudiziaria. In
tale occasione le parti si sono intese affinché, pendente causa, gli assegni
familiari fossero percepiti dall'attore e riversati dal di lui datore di lavoro
direttamente alla madre del convenuto. Esperita l'istruttoria, le parti hanno
rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a introdurre conclusioni scritte
nelle quali hanno ribadito i loro punti di vista.
D. Statuendo
il 6 novembre 2003, il Pretore ha parzialmente accolto l'azione, nel senso che,
in modifica della sentenza di divorzio del 16 settembre 1991 ha ridotto il contributo
litigioso a fr. 730.– mensili indicizzati dal febbraio
2003 al 29 febbraio 2004, a fr. 795.– mensili dal 1° marzo 2004 al 30 novembre
2006 e a fr. 750.– mensili dal 1° dicembre 2006 al 28 febbraio 2008, oltre a
eventuali assegni di famiglia. Le spese, con una tassa di giustizia di fr.
400.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Non
sono state assegnate ripetibili. Ambedue le parti sono state ammesse al
beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con appello del 20 novembre 2003 nel
quale chiede che, previa ammissione all'assistenza giudiziaria, in riforma del
giudizio impugnato
l’azione
sia respinta e sia accertato che la “Pretura del Distretto di Lugano non aveva
competenza, nell'ambito della procedura in oggetto, per determinarsi sulla riduzione
degli alimenti a favore di A__________”. Nelle sue osservazioni del 1° dicembre
2003 AO 1 propone di respingere l'appello, postulando a sua volta il beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
in diritto: 1. La
modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla vecchia legge, fatte salve
le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit.
fin. in fine CC). Come ha rilevato il Pretore, trattandosi di modificare una
tale sentenza in materia di contributi alimentari per minorenni, si applicano
le disposizioni sugli effetti della filiazione (l'art. 134 cpv. 2 CC rinvia
agli art. 285 e 286
cpv.
2 CC). L'unico rimedio esperibile contro la sentenza del Pretore
è l'appello, sia che la modifica di una sentenza di divorzio sul contributo di
mantenimento per i figli sia retta dagli art. 425 segg. CPC, sia tale modifica
sia disciplinata dalla procedura ordinaria (art. 165 segg. CPC). Introdotto nel
termine di dieci giorni dall'intimazione della sentenza impugnata, esso è in
ogni modo tempestivo (art. 308 cpv. 1 e 428 cpv. 2 CPC).
2. I
requisiti che giustificano una modifica del contributo alimentare per figli
sono già stati evocati dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 3 in mezzo). In
proposito basti rammentare che la modifica si giustifica senza riguardo alla
prevedibilità del cambiamento (DTF 128 III 310 consid. 5b,
120 II 292 consid. 4b, 178 consid. 3a; Hegnauer
in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 82 segg. ad art. 286 CC; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung,
Berna 2005, n. 5 ad art. 286 CC). Nella sua entità il
contributo va poi commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e
alle possibilità dei genitori, come pure alla sostanza e ai redditi del
minorenne, senza trascurare le eventuali prestazioni fornite in natura dal
genitore non affidatario (art. 285 cpv. 1 CC). Esso non può eccedere in ogni
modo la disponibilità del debitore, il quale non può essere ridotto a vivere
con una somma inferiore al proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c
con rinvii).
3. In
concreto il Pretore, accertato che l'attore deve contribuire anche al
mantenimento della secondogenita e scartata l'eventualità di computargli un
reddito ipotetico, ha calcolato il guadagno netto di lui in fr. 4056.– mensili
per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2810.– mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione fr. 1040.–, spese accessorie fr.
143.–, premio della cassa malati [già dedotto il sussidio cantonale] fr. 233.–,
spese di trasferta fr. 51.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 15.–,
tassa rifiuti fr. 12.–, imposte fr. 216.–). Constatato un margine disponibile
di fr. 1246.–, insufficiente per coprire entrambi i contributi per i figli (fr.
1653.– mensili, di cui fr. 935.– per AP 1 e fr. 718.– per A__________), egli ha
ripartito “metà dell'eccedenza
negativa” tra i figli medesimi,
riducendo il contributo per AP 1 a fr. 730.– mensili dal 1° febbraio 2003, a
fr. 795.– mensili dal 1° marzo 2004 e a fr. 750.– mensili dal 1° dicembre 2006
al 28 febbraio 2008, più gli assegni di famiglia.
4. Per
quanto attiene al fabbisogno minimo dell'attore, l'appellante sostiene che esso
non eccede fr. 2394.– mensili, la locazione del padre dovendo essere ridotta a
fr. 800.– mensili e l'onere fiscale stralciato. Ora, per quel che è della
locazione, è possibile che l'attore possa benficiare di sussidi per l'alloggio.
Resta il fatto che una pigione di fr. 1180.– mensili (spese accessorie
comprese) per un appartamento a __________ destinato a una persona sola non può
reputarsi eccessiva. Su questo punto la sentenza impugnata resiste alla
critica.
Circa le
imposte, il Tribunale federale ha stabilito invero – già prima che il Pretore
statuisse – che queste non entrano a far parte del fabbisogno minimo ove il debitore
alimentare non sia in grado di far fronte interamente ai propri obblighi di
mantenimento (DTF 126 III 356, 127 III 70). Ci si può domandare se tale principio
si applichi anche qualora si tratti di modificare sentenze di divorzio sul
contributo per figli minorenni (v. DTF 128 III 257). Sia come sia, in concreto
non va dimenticato che la madre del convenuto deve partecipare anch'essa al
mantenimento (art. 276 cpv. 1 e 285 cpv. 1 CC). Essa consegue un reddito di fr.
4070.– mensili (compresa la quota di tredicesima, ma senza gli assegni familiari:
doc. 1) e ha un fabbisogno minimo di fr. 2260.– arrotondati (minimo
esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, pigione
e spese accessorie [già dedotta la quota dei figli] fr. 550.–, premio della
cassa malati [già dedotto il sussidio cantonale] fr. 128.–, spese di trasferta
fr. 94.70, posteggio fr. 100.–, assicurazione dell'economia domestica fr.
14.65, assicurazione RC privata fr. 13.35, imposte fr. 110.– mensili: doc. 2 e
allegati). Fruisce perciò di un margine disponibile di fr. 1810.– mensili che
può destinare al mantenimento dei figli. Tenuto conto di ciò, non si può dire che
Fatti
i genitori del convenuto versino in ristrettezze tali da giustificare lo
stralcio delle imposte dai loro fabbisogni minimi.
5. L'appellante fa valere inoltre che non è dato di sapere quale sarà
l'evoluzione del reddito del padre, di modo che non si giustifica di ridurre
già oggi i contributi di mantenimento per il futuro. Dopo
l'istruttoria egli ha nondimeno abbandonato la tesi secondo cui il
genitore potrebbe aumentare le proprie entrate cambiando posto o genere di
lavoro. A ragione, ove appena si considerino le precedenti esperienze professionali
dell'attore e la circostanza che all'attuale impiego presso la __________ l'interessato
è giunto dopo un periodo di disoccupazione e di attività temporanee (deposizione
__________, pag. 2 a metà; dichiarazione d'imposta 2001/02 e certificati di
salario nel fascicolo richiamato dall'Ufficio circondariale di tassazione). L'istruttoria
ha poi dimostrato che, come addetto all'archivio della banca, egli non ha possibilità di carriera e il suo stipendio
potrà beneficiare solo dell'eventuale adeguamento al rincaro (deposizione __________,
pag. 2 in alto). In circostanze del genere si può ragionevolmente supporre che
il reddito di lui rimarrà sostanzialmente stabile anche in futuro. Dovesse tale
previsione essere contraddetta dagli eventi, il figlio potrà sempre postulare
un'ulteriore modifica del contributo a norma dell'art. 286 cpv. 2 CC.
6. L'appellante
lamenta che il Pretore abbia ridotto anche i contributi alimentari per A__________,
quantunque la sorella non fosse parte in causa e nessuno abbia proposto di
decurtarle i contributi di mantenimento. Chiede pertanto di accertare che il
Pretore non aveva la competenza per agire in tal senso. La richiesta è inammissibile,
lo stesso appellante riconoscendo che nel dispositivo della sentenza impugnata
non figura alcun riferimento ai contributi per la sorella. Egli non ha dunque
alcun interesse legittimo a un accertamento giudiziario (sui requisiti di
un'azione di accertamento: RtiD I-2004 pag. 456 consid. 3 con richiami). Per il
resto l'appellante cade in un equivoco, giacché il primo giudice non ha ridotto
i contributi alimentari in favore della sorella. Si è semplicemente dipartito
dal principio – ineccepibile – secondo cui i figli che hanno un padre comune
hanno diritto nei confronti di lui a un trattamento paritario (DTF 120 II 291
consid. 3b/bb, 116 II 114 consid. 4a). Poco importa che essi siano affidati al
genitore o vivano separati (Rep. 1999 pag. 60 in alto). Dandosi risorse insufficienti,
dunque, la somma a disposizione dell'obbligato alimentare va ripartita
proporzionalmente tra i figli (FamPra.ch 2001 pag. 648 con rinvio a DTF 127 III
71 consid. 2). A giusto titolo, pertanto, sotto questo profilo il Pretore ha
considerato anche la situazione di A__________.
7. In
ultima analisi, rifacendo i calcoli del Pretore il contributo di mantenimento litigioso
risulterebbe il seguente:
Periodo
dal 1° febbraio 2003 al 29 febbraio 2004
disponibilità
del padre fr. 1246.– mensili
contributo
per AP 1 fr. 935.–
Considerandi
contributo per A__________ fr. 718.–
fr.
1653.
– mensili
contributo
per AP 1 a carico del padre:
(935 x 1246 : 1653) fr.
705.
– mensili
Periodo dal 1° marzo 2004 al
30.
novembre 2006
disponibilità
del padre fr. 1246.– mensili
contributo
per AP 1 fr. 1059.–
contributo per A__________ fr.
718.
–
fr.
1777.
– mensili
contributo
per AP 1 a carico del padre:
(1059 x 1246 : 1777) fr.
745.
– mensili
Periodo
dal 1° dicembre 2006 al 29 febbraio 2008
disponibilità
del padre fr. 1246.– mensili
contributo perAP
1.
fr. 1059.–
contributo per A__________ fr.
792.
–
fr.
1851.
– mensili
contributo
per AP 1 a carico del padre:
(1059 x 1246 : 1851) fr.
715.
– mensili.
Ne discende che, in definitiva, il
giudizio del Pretore risulta addirittura favorevole all'appellante. Anzi, si
volesse essere rigorosi si potrebbe rilevare che dopo la maggiore età di lui l'obbligo
di mantenimento nei confronti di A__________ risulterebbe finanche prioritario (Meier/Stettler, Droit civil suisse,
Droit de la filiation, vol. II, 3ª edizione, pag. 285 n. 522). Manifestamente destituito
di buon diritto, l'appello si rivela pertanto destinato all'insuccesso.
8.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148
cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte
un'adeguata indennità per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria va respinta già per il fatto che l'appello
mancava sin dall'inizio di buon diritto (art. 14 cpv. 1
lett. a Lag), tant'è che a un esame di merito la
sentenza impugnata riesce addirittura favorevole al convenuto. Quanto all'assistenza
giudiziaria postulata dall'attore, la corresponsione di congrue ripetibili
renderebbe la richiesta senza oggetto. Dato nondimeno che nella fattispecie
l'incasso dell'indennità appare difficile, se non impossibile, e l'attore si
trova in ristrettezze economiche, avendo formulato osservazioni all'appello per
il tramite di un avvocato, si giustifica la concessione del beneficio (DTF 122
I 322).
9.
Per quanto riguarda i rimedi giuridici sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), in concreto il valore litigioso ai fini dell'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF, di complessivi fr. 7500.– arrotondati, non supera la soglia
dei fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per
ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è respinta.
4. AO 1 è
ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv.
__________.
5. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta
giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per
i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100
cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster