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Decisione

11.2003.151

servitù di condotta aerea non riportata sul fondo serviente

18 novembre 2004Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti sono chiari e litigiosa è – come si vedrà oltre – una questione di

diritto, diritto che questa Camera applica d'ufficio (art. 87 CPC).

3. Il

Pretore ha ricordato anzitutto i presupposti che disciplinano una rettifica di

iscrizione nel registro fondiario a norma degli art. 977 CC e 98 RRF,

accertando dipoi che AP 1 ammetteva implicitamente l'errore commesso a suo

tempo dall'ufficiale (sentenza impugnata, pag. 3 verso l'alto). Ciò bastava, a

suo modo di vedere, per ordinare il ricupero dell'omissione. L'appellante

ribadisce la sua buona fede (e quella del marito) nel registro fondiario, dolendosi

che per ottenere l'iscrizione le PI 1 non abbiano offerto alcuna indennità

(appello, pag. 4 verso l'alto). A suo parere inoltre la procedura cui ha fatto

capo l'RA 2 non è quella giusta, poiché – essa soggiunge – sarebbero state le PI

1 a dover promuovere azione fondandosi sull'art. 975 CC.

4. La

rettifica nel registro fondiario di iscrizioni, annotazioni e cancellazioni

inesatte e indebite sin dall'inizio è disciplinata dagli art. 975 e 977 CC. La

prima norma riguarda l'ipotesi di operazioni eseguite senza causa legittima,

ovvero senza che ne fossero adempiute le condizioni sostanziali (vizio nel

titolo di acquisto o nella richiesta di iscrizione). La seconda si riferisce

all'ipotesi di operazioni eseguite “per isvista” (art. 98 RRF), ovvero per inavvertenza

dell'ufficiale, sicché l'iscrizione, l'annotazione o la cancellazione non

corrisponde ai documenti giustificativi, di per sé validi e legittimi. In tal

caso l'intervento del giudice avviene nel quadro di una procedura amministrativa

(DTF 117 II 45 consid. 5). Una via preclude l'altra (DTF 117 II 44 consid.

4b, confermata in DTF 123 III 349 consid. 1b). La possibilità dell'art. 977 CC

decade, in ogni modo, ove un terzo acquisti l'immobile facendo assegnamento in

buona fede sul contenuto del registro (Schmid

in: Basler Kommentar, ZGB II, 2a edizione, n. 27 ad art. 977;

DTF 123 III 350 consid. 2). In siffatta eventualità rimane l'azione dell'art.

975 CC, la quale è data però – come detto – solo per contestare iscrizioni,

modificazioni o cancellazioni ingiustificate, non per censurare mancate

iscrizioni, al cui riguardo non è più dato alcun rimedio (DTF 123 III 461 consid.

2c e 350 consid. 2).

5. Nella

fattispecie le PI 1 si sono valse della via amministrativa, instando davanti all'RA

Considerandi

2.

per la reinscrizione delle servitù omesse (doc. C a metà; act. VII:

osservazioni, pag. 3 verso il basso). Tant'è che nell'istanza esse hanno

menzionato espressamente l'art. 977 CC, non l'art. 975 CC, che per altro

riguarda l'ipotesi di operazioni eseguite nel registro senza causa legittima. E

gli atti confermano che, in effetti, il mancato riporto sulla particella n. 875

delle servitù gravanti l'originaria particella n. 676 si riconduce a una palese

inavvertenza dell'ufficiale, come quest'ultimo riconosce (doc. C e D, entrambi

nel mezzo, act. I: istanza, n. 3 a pag. 2). Il problema è che nel frattempo la

particella n. 875 ha cambiato proprietario due volte, il 25 ottobre 1977 quando

è stata acquistata da __________ e il 20 marzo 1986 quando la di lui moglie se

l'è aggiudicata all'asta pubblica (doc. D, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto).

In simili condizioni il Pretore avrebbe chiaramente dovuto respingere l'istanza

in ordine (senza entrare nel merito della lite: DTF 123 III 351 consid. 2a). Già

per questo motivo l'appello si rivela pertanto fondato.

6.

La

fondatezza dell'appello ancora non significa – giovi ricordare – che sul fondo

dell'appellante non esista alcuna servitù. Il menzionato elettrodotto aereo

esiste infatti da oltre trent'anni ed è perfettamente visibile. Ora, le

condotte d'acqua, gas, di forza elettrica e simili, in quanto si trovino fuori

del fondo a cui servono, sono presunte accessori dell'impianto da cui

provengono e appartenere al proprietario di questo, salvo disposizione

contraria (art. 676 cpv. 1 CC). Che nella fattispecie l'elettrodotto non sia

stato posato senza diritto, ma previa costituzione di servitù, è pacifico. E

siccome si tratta di una condotta apparente (la stessa appellante dà atto che i

tralicci sono chiaramente visibili: memoriale, pag. 3 in basso), il diritto

sussiste come servitù personale anche senza iscrizione nel registro (art. 676

cpv. 3 CC; DTF 97 II 41 consid. 3). Analogo principio dispone del resto l'art.

691.

cpv. 3 CC nell'ipotesi in cui un proprietario sia tenuto a lasciar posare

una condotta nel suo fondo. Certo, senza l'accordo del proprietario gravato la

servitù non può essere iscritta nel registro. La riconoscibilità della condotta

sostituisce nondimeno l'iscrizione. Quanto al contenuto e all'estensione, esse

sono delimitati dal contratto di costituzione (DTF 97 II 41 in basso).

7.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'esito

del giudizio odierno impone altresì di riformare il dispositivo sulle spese e

le ripetibili di prima sede, che seguono la medesima sorte.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. L'istanza è respinta in ordine.

2. La tassa di giustizia di fr.

200.–, da anticipare dall'istante, è posta a carico dei convenuti in solido,

che rifonderanno in solido all'istante – sempre con vincolo di solidarietà –

fr. 200.– per ripetibili.

II. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

fr.

300.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti solidalmente a carico dello AO 1 e delle

PI 1, che rifonderanno a AP 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– per

ripetibili.

III. Intimazione:

– PI 1, ;

– RA 2.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Terzi implicati

PI 1

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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