11.2003.151
servitù di condotta aerea non riportata sul fondo serviente
18 novembre 2004Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2003.151
Data decisione, Autorità:
18.11.2004, ICCA
Titolo:
servitù di condotta aerea non riportata sul fondo serviente
CONDOTTA
ISCRIZIONE INDEBITA
RETTIFICA O RETTIFICAZIONE
art. 676 CC
art. 975 CC
art. 977 CC
art. 98 RRF
Incarto n.
11.2003.151
Lugano
18 novembre
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2003.655
(rettifica del registro fondiario) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza del 1° settembre 2003 dallo
AO 1
(RA 2
contro
AP 1
(patrocinata da)
e le
PI 1, ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 14 novembre 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
5 novembre 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. In una convenzione del 15 marzo 1968 i “__________”, proprietari
della particella n. 676 RFD di quel Comune, hanno concesso __________ le seguenti
servitù:
– diritto
di superficie, nel senso che la __________ potrà installare e mantenere
(…), limitatamente alla zona tinta in rosso nell'annessa planimetria 1:1000 sub
1, un elettrodotto aereo, ivi compresi i necessari sostegni, le relative
fondazioni e messe a terra, ancoraggi delle altre opere accessorie, che
rimangono di proprietà del Comune di __________ (__________);
– diritto
di accesso con ogni veicolo o mezzo ed in ogni momento, manutenzione,
modifiche, rinnovi e controllo degli impianti, ivi compreso il diritto di
occupare provvisoriamente le particelle gravate ogni qualvolta ciò fosse
necessario per i suddetti lavori;
– diritto
di limitazioni di costruzioni e piantagioni, fino alla distanza di 5 m dal
filo più esterno dell'elettrodotto.
L'iscrizione
delle servitù nel registro fondiario è avvenuta il 3 aprile 1968.
B. In
seguito la porzione di terreno sulla quale passa l'elettrodotto “__________ di
50 kV a 2 terne” (421 m²), oggetto delle servitù, è stata staccata dalla
particella n. 676 ed è stata acquistata il 15 ottobre 1971 da __________,
proprietario della confinante particella n. 875, che ha annesso lo scorporo al
suo fondo (la cui superficie è passata a 1221 m²). Al momento di iscrivere la
mutazione nel registro fondiario, tuttavia, le citate servitù non sono state
riportate a carico della nuova particella n. 875, la quale è poi stata
acquistata il 25 ottobre 1977 da __________ e il 20 marzo 1986 è passata in
proprietà della di lui moglie, AP 1, per aggiudicazione a un'asta pubblica.
C. Nel
febbraio del 2003 le PI 1, subentrate all'__________, venute a sapere che AP 1
intendeva ampliare l'abitazione posta sulla particella n. 875, hanno constatato
il mancato riporto delle servitù. Il 17 marzo 2003 esse si sono quindi rivolte
all'RA 2 con un'istanza di rettifica, chiedendo di iscrivere a carico della
particella n. 875 le seguenti servitù:
Elettrodotto aereo, con manufatti di
sostegno, passo per ispezione e manutenzione, nonché arretramento costruzione a
favore PI 1.
L'aggiunto
ufficiale ha invitato il 25 marzo 2003 AP 1 a sottoscrivere in segno di accettazione
la proposta di rettifica. Quest'ultima ha comunicato il 27 marzo 2003 di non
essere d'accordo, avendo acquistato il fondo n. 875 libero da qualsiasi servitù
di elettrodotto.
D. Il
1° settembre 2003 lo AO 1 ha convenuto AP 1 e le PI 1 davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 5, facendo valere l'inavvertenza commessa a suo tempo e
chiedendo di ordinare all'RA 2 il ricupero dell'iscrizione. Alla discussione
del 4 novembre 2003 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, mentre le PI 1 vi
hanno aderito. Statuendo con sentenza del 5 novembre 2003 il Pretore ha accolto
l'istanza e ha ordinato all'ufficiale dei registri di iscrivere “un onere di
elettrodotto aereo e relativi manufatti di sostegno, passo per ispezione e
manutenzione, nonché di arretramento costruzioni a carico della particella 875
RFD di __________ e a favore delle PI 1”. La tassa di giustizia di fr. 200.– è
stata posta a carico di AP 1, con obbligo di rifondere allo AO 1 un'indennità
di fr. 200.– per ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 14 novembre 2003
nel quale chiede di respingere l'istanza e di riformare in tal senso il
giudizio impugnato. Con osservazioni del 2 dicembre 2003 lo AO 1 propone di
respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore. Identica
conclusione formulano le PI 1 nelle loro osservazioni del 10 dicembre 2003.
in diritto: 1. Le rettificazioni di iscrizioni nel registro fondiario a norma
dell'art. 977 CC sono decise dal Pretore con la procedura contenziosa di camera
di consiglio (art. 4 n. 25 e 5 LAC combinato con gli art. 361 e segg. CPC). La
sentenza è appellabile, senza riguardo al valore litigioso, nel termine di 10
giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Nelle
loro osservazioni del 10 dicembre 2003 le PI 1 chiedono che si richiami dal
Consiglio di Stato l'incarto riguardante la procedura di ricorso contro il
rilascio della licenza edilizia all'appellante per l'ampliamento della nota
abitazione e che si proceda a un'ispezione presso l'RA 2, richiamando tutta la
documentazione esistente. Ora, in appello vige il divieto generale dell'art.
321 cpv. 1 lett. b CPC, nel senso che fatti, domande e prove nuove non sono
ammissibili. Già di primo acchito la richiesta in questione risulta dunque
irricevibile. Né l'assunzione di tali prove appare utile ai fini del giudizio,
Fatti
i fatti sono chiari e litigiosa è – come si vedrà oltre – una questione di
diritto, diritto che questa Camera applica d'ufficio (art. 87 CPC).
3. Il
Pretore ha ricordato anzitutto i presupposti che disciplinano una rettifica di
iscrizione nel registro fondiario a norma degli art. 977 CC e 98 RRF,
accertando dipoi che AP 1 ammetteva implicitamente l'errore commesso a suo
tempo dall'ufficiale (sentenza impugnata, pag. 3 verso l'alto). Ciò bastava, a
suo modo di vedere, per ordinare il ricupero dell'omissione. L'appellante
ribadisce la sua buona fede (e quella del marito) nel registro fondiario, dolendosi
che per ottenere l'iscrizione le PI 1 non abbiano offerto alcuna indennità
(appello, pag. 4 verso l'alto). A suo parere inoltre la procedura cui ha fatto
capo l'RA 2 non è quella giusta, poiché – essa soggiunge – sarebbero state le PI
1 a dover promuovere azione fondandosi sull'art. 975 CC.
4. La
rettifica nel registro fondiario di iscrizioni, annotazioni e cancellazioni
inesatte e indebite sin dall'inizio è disciplinata dagli art. 975 e 977 CC. La
prima norma riguarda l'ipotesi di operazioni eseguite senza causa legittima,
ovvero senza che ne fossero adempiute le condizioni sostanziali (vizio nel
titolo di acquisto o nella richiesta di iscrizione). La seconda si riferisce
all'ipotesi di operazioni eseguite “per isvista” (art. 98 RRF), ovvero per inavvertenza
dell'ufficiale, sicché l'iscrizione, l'annotazione o la cancellazione non
corrisponde ai documenti giustificativi, di per sé validi e legittimi. In tal
caso l'intervento del giudice avviene nel quadro di una procedura amministrativa
(DTF 117 II 45 consid. 5). Una via preclude l'altra (DTF 117 II 44 consid.
4b, confermata in DTF 123 III 349 consid. 1b). La possibilità dell'art. 977 CC
decade, in ogni modo, ove un terzo acquisti l'immobile facendo assegnamento in
buona fede sul contenuto del registro (Schmid
in: Basler Kommentar, ZGB II, 2a edizione, n. 27 ad art. 977;
DTF 123 III 350 consid. 2). In siffatta eventualità rimane l'azione dell'art.
975 CC, la quale è data però – come detto – solo per contestare iscrizioni,
modificazioni o cancellazioni ingiustificate, non per censurare mancate
iscrizioni, al cui riguardo non è più dato alcun rimedio (DTF 123 III 461 consid.
2c e 350 consid. 2).
5. Nella
fattispecie le PI 1 si sono valse della via amministrativa, instando davanti all'RA
Considerandi
2.
per la reinscrizione delle servitù omesse (doc. C a metà; act. VII:
osservazioni, pag. 3 verso il basso). Tant'è che nell'istanza esse hanno
menzionato espressamente l'art. 977 CC, non l'art. 975 CC, che per altro
riguarda l'ipotesi di operazioni eseguite nel registro senza causa legittima. E
gli atti confermano che, in effetti, il mancato riporto sulla particella n. 875
delle servitù gravanti l'originaria particella n. 676 si riconduce a una palese
inavvertenza dell'ufficiale, come quest'ultimo riconosce (doc. C e D, entrambi
nel mezzo, act. I: istanza, n. 3 a pag. 2). Il problema è che nel frattempo la
particella n. 875 ha cambiato proprietario due volte, il 25 ottobre 1977 quando
è stata acquistata da __________ e il 20 marzo 1986 quando la di lui moglie se
l'è aggiudicata all'asta pubblica (doc. D, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto).
In simili condizioni il Pretore avrebbe chiaramente dovuto respingere l'istanza
in ordine (senza entrare nel merito della lite: DTF 123 III 351 consid. 2a). Già
per questo motivo l'appello si rivela pertanto fondato.
6.
La
fondatezza dell'appello ancora non significa – giovi ricordare – che sul fondo
dell'appellante non esista alcuna servitù. Il menzionato elettrodotto aereo
esiste infatti da oltre trent'anni ed è perfettamente visibile. Ora, le
condotte d'acqua, gas, di forza elettrica e simili, in quanto si trovino fuori
del fondo a cui servono, sono presunte accessori dell'impianto da cui
provengono e appartenere al proprietario di questo, salvo disposizione
contraria (art. 676 cpv. 1 CC). Che nella fattispecie l'elettrodotto non sia
stato posato senza diritto, ma previa costituzione di servitù, è pacifico. E
siccome si tratta di una condotta apparente (la stessa appellante dà atto che i
tralicci sono chiaramente visibili: memoriale, pag. 3 in basso), il diritto
sussiste come servitù personale anche senza iscrizione nel registro (art. 676
cpv. 3 CC; DTF 97 II 41 consid. 3). Analogo principio dispone del resto l'art.
691.
cpv. 3 CC nell'ipotesi in cui un proprietario sia tenuto a lasciar posare
una condotta nel suo fondo. Certo, senza l'accordo del proprietario gravato la
servitù non può essere iscritta nel registro. La riconoscibilità della condotta
sostituisce nondimeno l'iscrizione. Quanto al contenuto e all'estensione, esse
sono delimitati dal contratto di costituzione (DTF 97 II 41 in basso).
7.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'esito
del giudizio odierno impone altresì di riformare il dispositivo sulle spese e
le ripetibili di prima sede, che seguono la medesima sorte.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza è respinta in ordine.
2. La tassa di giustizia di fr.
200.–, da anticipare dall'istante, è posta a carico dei convenuti in solido,
che rifonderanno in solido all'istante – sempre con vincolo di solidarietà –
fr. 200.– per ripetibili.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr.
300.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti solidalmente a carico dello AO 1 e delle
PI 1, che rifonderanno a AP 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– per
ripetibili.
III. Intimazione:
–
– PI 1, ;
– RA 2.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Terzi implicati
PI 1
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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