11.2003.152
Assistenza giudiziaria: indigenza.
7 novembre 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2003.152
Data decisione, Autorità:
07.11.2006, ICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria: indigenza.
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
SPESE E RIPETIBILI
art. 155 CPC-TI
Incarto n.
11.2003.152
Lugano
7 novembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente,
Lardelli e Walser
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2002.154 (divorzio
su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza
dell'8 marzo 2002 da
AP 1
(patrocinato dall' RA
1 )
e
AO 1
(patrocinata dall' RA 2 );
giudicando
ora sul decreto del 14 novembre 2003 con cui il
Segretario assessore ha negato in luogo e vece del Pretore a AP 1il beneficio
dell'assistenza giudiziaria;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 27 novembre 2003 presentato da AP
1 contro il decreto emesso il 14 novembre 2003 in luogo e vece del Pretore dal
Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1973) e AP 1 (1973) si sono sposati a __________ il 6 maggio 1994.
Dal matrimonio sono nate Ma__________ (27 giugno 1994) e Mar__________ (15 dicembre
1995). L'8
marzo 2002 i coniugi hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, una richiesta comune di divorzio con accordo parziale, instando
per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con decreto del 14 novembre 2003
emesso in luogo e vece del Pretore il Segretario assessore ha respinto la domanda
di assistenza giudiziaria presentata da AP 1, ponendo le spese con una tassa di
giustizia di fr. 100.– a carico del richiedente.
Fatti
B. Contro
il decreto appena citato AP 1 ha presentato un appello del 27 novembre 2003 per
ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio anche in appello, che le
sia accordato il beneficio dell'assistenza giudiziaria nella procedura in prima
sede e la riforma in tal senso del giudizio impugnato. AO 1 non ha presentato
osservazioni.
C. Con
sentenza del 10 ottobre 2004, il Segretario assessore, preso atto che i coniugi
avevano nel frattempo raggiunto un accordo completo sulle conseguenze del divorzio,
ha pronunciato il divorzio e ha, in particolare, posto a carico di AP 1 un
contributo alimentare di fr. 600.– mensili per ogni figlia.
Considerandi
in diritto: 1. La
legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) si applica
solo alle domande introdotte dopo la sua entrata in vigore (art. 37 Lag),
avvenuta il 30 luglio 2002 (BU 2002 pag. 213). In concreto la richiesta
di assistenza è dell'8 marzo 2002, sicché occorre far capo all'ordinamento
anteriore, secondo cui il Pretore che rifiutava il beneficio dell'assistenza
giudiziaria statuiva con decreto (art. 158 cpv. 2 vCPC), appellabile “nel
termine ordinario” (art. 96 cpv. 4 CPC). E il termine ordinario era di venti
giorni (art. 308 cpv. 1 CPC) nelle procedure appellabili come quella in esame.
Tempestivo, sotto questo profilo, l'appello è quindi ricevibile.
2.
Il Segretario assessore ha rifiutato l'assistenza giudiziaria rilevando che l'interessato, una volta sopperito con il proprio reddito di
fr. 4809.70 mensili netti al fabbisogno minimo di fr. 3704.50 mensili dispone ancora di fr. 1105.20 mensili
con i quali può far fronte, anche ratealmente, ai costi di causa e del processo.
Il fabbisogno minimo calcolato dal primo giudice risultava così composto:
minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 900.–,
premio della cassa malati fr. 304.50.–, imposte fr. 200.–, contributo
alimentare per le figlie fr. 1200.–. Il ricorrente assevera che nel 2003 il suo
reddito si è ridotto a fr. 3543.– mensili e fa valere spese di fr. 819.50.– per
spese di trasporto, di fr. 348.40 per il premio della
cassa malati così come di fr. 300.– per pasti fuori casa e trasferte. E siccome
non dispone di alcuna eccedenza, egli non è in grado di sopperire alle spese di
causa, tanto meno dovendo anche versare un contributo alimentare per le figlie.
3.
Presupposti
per ottenere tale beneficio erano – da un lato – la condizione di indigenza e –
dall'altro – la probabilità di esito favorevole insita nella causa (art. 155 e
157.
vCPC). Il requisito dell'indigenza era dato – ed è dato tuttora – quando
il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza)
alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo personale e
quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti). Il che non
si valuta solo in funzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma
tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come la complessità della
causa, l'urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali che incombono
all'interessato, oltre ai suoi impegni finanziari (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag.
215).
4.
Quanto
al fatto che il Segretario assessore ha statuito sul beneficio litigioso prima
della definizione dei contributi alimentari, giovi rammentare che i presupposti
dell'assistenza giudiziaria si valutano all'inizio della procedura (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 157 CPC; v. anche art. 5 cpv, 1 Lag).
Tale valutazione – di natura sommaria (sentenza del Tribunale federale
5P.460/2001 dell'8 maggio 2002, consid. 4.1) – deve pertanto fondarsi sulla
situazione al momento in cui è stata presentata la domanda di assistenza
giudiziaria (v. DTF 124 I 2 consid. 2a; 120 Ia 181 consid. 3a), anche se la
relativa decisione interviene più tardi. In concreto, è vero che non essendo
ancora stato fissato il contributo alimentare per le figlie la decisione poteva
apparire prematura, tuttavia, per finire, in esito al divorzio l'appellante si
trova a dover versare l'importo di fr. 800.– mensili. Egli non ha pertanto
subito alcun pregiudizio.
5.
a) In
merito alla situazione finanziaria del richiedente, dal certificato di salario
del 2002 risulta che al momento dell'introduzione della richiesta di assistenza
giudiziaria il suo reddito ascendeva a circa fr. 4350.– mensili (doc. A).
b) Quanto
alle spese concernenti l'autovettura, tali costi rientrano nel fabbisogno
minimo di una parte in causa ove il veicolo occorra per scopi professionali o
per esercitare diritti di visita (Rep.
1994.
pag. 145, 1993 pag. 266; per quanto attiene al leasing in
specie: sentenze inc. 11.2000.11 del 23 giugno 2004, consid. 8b, e inc.
11.2002.64
del 2 agosto 2004, consid. 8e). In concreto, l'appellante ha reso
verosimile che questi costi sono da lui assunti (doc. Y, Z1 e Z2), così come che il datore di lavoro gli rimborsa, a volte, l'uso
dell'autovettura per trasferte professionali (doc. T2, T5, T6, T9, T11, T13 e T16). Nondimeno, nulla rende verosimile
che per esercitare tale professione egli necessitasse di un veicolo, ovvero che
egli sia stato assunto solo ove avesse messo a disposizione l'automezzo privato.
Tutto quanto gli può essere riconosciuto nella fattispecie, dunque, è un abbonamento
“arcobaleno” per 3 zone, che costa fr. 96.– mensili (‹www.arcobaleno.ch›).
c) Circa
le spese per i pasti fuori casa, la pretesa è stata fatta valere per la prima
volta in questa sede, l'interessato non avendo chiesto l'inserimento di tale
costo nel calcolo del fabbisogno minimo (act. III, pag. 3). A parte ciò egli nulla
ha addotto al riguardo sicché eventuali spese supplementari non sono state lontanamente
rese verosimili.
d) In merito al premio della cassa malati, esso ammontava, al momento
dell'introduzione della domanda di assistenza giudiziaria, a fr. 304.50 (doc. G).
Quanto ai pignoramenti di salario, nemmeno quantificati nell'appello (pag. 6),
anche si ammettesse l'importo di fr. 100.– mensili, come richiesto in prima
sede (act. III, pag. 3 in alto), nella prospettiva dell'attuale sentenza nulla
muta. Sul problema non giova dunque attardarsi.
e) Il
fabbisogno minimo dell'appellante risulta così di fr. 2700.50 mensili: minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 900.–, premio
della cassa malati fr. 304.50, imposte fr. 200.–, rimborso debiti fr. 100.–,
abbonamento “arcobaleno” per una zona fr. 96.–.
6.
Ciò
posto, considerato il contributo alimentare complessivo per le
figlie di fr. 1200.– mensili, una volta sopperito con il proprio reddito di fr.
4350.
– mensili al fabbisogno e al contributo di mantenimento per la prole, l'appellante
ha un margine disponibile di fr. 450.– mensili con cui
finanziare le spese del processo e i costi di patrocinio. Il quale non si è
rivelato particolarmente laborioso né impegnativo. In sintesi esso ha
comportato la stesura di tre memoriali scritti e la partecipazione a tre
udienze. Tenendo calcolo anche delle presumibili prestazioni stragiudiziali
(colloqui, conversazioni telefoniche e corrispondenza), delle spese e
dell'IVA, la nota della patrocinatrice, determinata in base all'art.
14.
TOA, non dovrebbe verosimilmente eccedere fr. 5000/6000.–. E questo
impegno finanziario rimane quindi alla ragionevole portata dell'appellante, il
quale potrà provvedere – al limite – con pagamenti rateali in un lasso di tempo
ragionevole (sentenza del Tribunale federale 5P.218/2001 del 3 settembre 2001,
consid. 2b). Sprovvisto di buon diritto, l'appello si dimostra pertanto destinato
all'insuccesso.
7.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Data la particolarità della fattispecie, appare giustificato tuttavia
rinunciare eccezionalmente al prelievo di tasse e spese. Non è il caso in ogni
modo di attribuire ripetibili alla controparte, che non ha presentato
osservazioni all'appello. quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa
non può essere accolta, l'appello apparendo senza probabilità di esito favorevole
sin dall'inizio (art. 157 vCPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è
confermato.
2. Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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