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Decisione

11.2003.152

Assistenza giudiziaria: indigenza.

7 novembre 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Contro

il decreto appena citato AP 1 ha presentato un appello del 27 novembre 2003 per

ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio anche in appello, che le

sia accordato il beneficio dell'assistenza giudiziaria nella procedura in prima

sede e la riforma in tal senso del giudizio impugnato. AO 1 non ha presentato

osservazioni.

C. Con

sentenza del 10 ottobre 2004, il Segretario assessore, preso atto che i coniugi

avevano nel frattempo raggiunto un accordo completo sulle conseguenze del divorzio,

ha pronunciato il divorzio e ha, in particolare, posto a carico di AP 1 un

contributo alimentare di fr. 600.– mensili per ogni figlia.

Considerandi

in diritto: 1. La

legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (Lag) si applica

solo alle domande introdotte dopo la sua entrata in vigore (art. 37 Lag),

avvenuta il 30 luglio 2002 (BU 2002 pag. 213). In concreto la richiesta

di assistenza è dell'8 marzo 2002, sicché occorre far capo all'ordinamento

anteriore, secondo cui il Pretore che rifiutava il beneficio dell'assistenza

giudiziaria statuiva con decreto (art. 158 cpv. 2 vCPC), appellabile “nel

termine ordinario” (art. 96 cpv. 4 CPC). E il termine ordinario era di venti

giorni (art. 308 cpv. 1 CPC) nelle procedure appellabili come quella in esame.

Tempestivo, sotto questo profilo, l'appello è quindi ricevibile.

2.

Il Segretario assessore ha rifiutato l'assistenza giudiziaria rilevando che l'interessato, una volta sopperito con il proprio reddito di

fr. 4809.70 mensili netti al fabbisogno minimo di fr. 3704.50 mensili dispone ancora di fr. 1105.20 mensili

con i quali può far fronte, anche ratealmente, ai costi di causa e del processo.

Il fabbisogno minimo calcolato dal primo giudice risultava così composto:

minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 900.–,

premio della cassa malati fr. 304.50.–, imposte fr. 200.–, contributo

alimentare per le figlie fr. 1200.–. Il ricorrente assevera che nel 2003 il suo

reddito si è ridotto a fr. 3543.– mensili e fa valere spese di fr. 819.50.– per

spese di trasporto, di fr. 348.40 per il premio della

cassa malati così come di fr. 300.– per pasti fuori casa e trasferte. E siccome

non dispone di alcuna eccedenza, egli non è in grado di sopperire alle spese di

causa, tanto meno dovendo anche versare un contributo alimentare per le figlie.

3.

Presupposti

per ottenere tale beneficio erano – da un lato – la condizione di indigenza e –

dall'altro – la probabilità di esito favorevole insita nella causa (art. 155 e

157.

vCPC). Il requisito dell'indigenza era da­to – ed è dato tuttora – quando

il richiedente non sia in grado di provvedere con mez­zi propri (reddito e sostanza)

alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo personale e

quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti). Il che non

si valuta solo in funzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma

tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come la complessità della

causa, l'urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali che incombono

all'interessato, oltre ai suoi impegni finanziari (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag.

215).

4.

Quanto

al fatto che il Segretario assessore ha statuito sul beneficio litigioso prima

della definizione dei contributi alimentari, giovi rammentare che i presupposti

dell'assistenza giudiziaria si valutano all'inizio della procedura (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e

commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 157 CPC; v. anche art. 5 cpv, 1 Lag).

Tale valutazione – di natura sommaria (sentenza del Tribunale federale

5P.460/2001 dell'8 maggio 2002, consid. 4.1) – deve pertanto fondarsi sulla

situazione al momento in cui è stata presentata la domanda di assistenza

giudiziaria (v. DTF 124 I 2 consid. 2a; 120 Ia 181 consid. 3a), anche se la

relativa decisione interviene più tardi. In concreto, è vero che non essendo

ancora stato fissato il contributo alimentare per le figlie la decisione poteva

apparire prematura, tuttavia, per finire, in esito al divorzio l'appellante si

trova a dover versare l'importo di fr. 800.– mensili. Egli non ha pertanto

subito alcun pregiudizio.

5.

a) In

merito alla situazione finanziaria del richiedente, dal certificato di salario

del 2002 risulta che al momento dell'introduzione della richiesta di assistenza

giudiziaria il suo reddito ascendeva a circa fr. 4350.– mensili (doc. A).

b) Quanto

alle spese concernenti l'autovettura, tali costi rientrano nel fabbisogno

minimo di una parte in causa ove il veicolo occorra per scopi professionali o

per esercitare diritti di visita (Rep.

1994.

pag. 145, 1993 pag. 266; per quanto attiene al leasing in

specie: sentenze inc. 11.2000.11 del 23 giugno 2004, consid. 8b, e inc.

11.2002.64

del 2 agosto 2004, consid. 8e). In concreto, l'appellante ha reso

verosimile che questi costi sono da lui assunti (doc. Y, Z1 e Z2), così come che il datore di lavoro gli rimborsa, a volte, l'uso

dell'autovettura per trasferte professionali (doc. T2, T5, T6, T9, T11, T13 e T16). Nondimeno, nulla rende verosimile

che per esercitare tale professione egli necessitasse di un veicolo, ovvero che

egli sia stato assunto solo ove avesse messo a disposizione l'automezzo privato.

Tutto quanto gli può essere riconosciuto nella fattispecie, dunque, è un abbonamento

“arcobaleno” per 3 zone, che costa fr. 96.– mensili (‹www.arcobaleno.ch›).

c) Circa

le spese per i pasti fuori casa, la pretesa è stata fatta valere per la prima

volta in questa sede, l'interessato non avendo chiesto l'inserimento di tale

costo nel calcolo del fabbisogno minimo (act. III, pag. 3). A parte ciò egli nulla

ha addotto al riguardo sicché eventuali spese supplementari non sono state lontanamente

rese verosimili.

d) In merito al premio della cassa malati, esso ammontava, al momento

dell'introduzione della domanda di assistenza giudiziaria, a fr. 304.50 (doc. G).

Quanto ai pignoramenti di salario, nemmeno quantificati nell'appello (pag. 6),

anche si ammettesse l'importo di fr. 100.– mensili, come richiesto in prima

sede (act. III, pag. 3 in alto), nella prospettiva dell'attuale sentenza nulla

muta. Sul problema non giova dunque attardarsi.

e) Il

fabbisogno minimo dell'appellante risulta così di fr. 2700.50 mensili: minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 900.–, premio

della cassa malati fr. 304.50, imposte fr. 200.–, rimbor­so debiti fr. 100.–,

abbonamento “arcobaleno” per una zona fr. 96.–.

6.

Ciò

posto, considerato il contributo alimentare complessivo per le

figlie di fr. 1200.– mensili, una volta sopperito con il proprio reddito di fr.

4350.

– mensili al fabbisogno e al contributo di mantenimento per la prole, l'appellante

ha un margine disponibile di fr. 450.– mensili con cui

finanziare le spese del processo e i costi di patrocinio. Il quale non si è

rivelato particolarmente laborioso né impegnativo. In sintesi esso ha

comportato la stesura di tre memoriali scritti e la partecipazione a tre

udienze. Tenendo calcolo anche delle presumibili prestazioni stragiudiziali

(colloqui, conversazioni telefoniche e corrispondenza), delle spese e

dell'IVA, la nota della patrocinatrice, determinata in base all'art.

14.

TOA, non dovrebbe verosimilmente eccedere fr. 5000/6000.–. E questo

impegno finanziario rimane quindi alla ragio­nevole portata dell'appellante, il

quale potrà provvedere – al limite – con pagamenti rateali in un lasso di tempo

ragionevole (sentenza del Tribunale federale 5P.218/2001 del 3 settembre 2001,

consid. 2b). Sprovvisto di buon diritto, l'appello si dimostra pertanto destinato

all'insuccesso.

7.

Gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

Data la particolarità della fattispecie, appare giustificato tuttavia

rinunciare eccezionalmente al prelievo di tasse e spese. Non è il caso in ogni

modo di attribuire ripetibili alla controparte, che non ha presentato

osservazioni all'appello. quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa

non può essere accolta, l'appello apparendo senza probabilità di esito favorevole

sin dall'inizio (art. 157 vCPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è

confermato.

2. Non

si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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