11.2003.153
Decreto di stralcio per perenzione processuale.
11 dicembre 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2003.153
Data decisione, Autorità:
11.12.2006, ICCA
Titolo:
Decreto di stralcio per perenzione processuale.
PERENZIONE PROCESSUALE
STRALCIO
art. 351 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2003.153
Lugano
11 dicembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1999.183
(separazione) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione
del 28 dicembre 1999 da
AP 1 nata
(patrocinata dall' RA
1 )
Contro
AO 1
(patrocinato dall' RA
2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 27 novembre
2003 presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio emesso il 29 aprile 2003
dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante
il 28 febbraio 2006;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1947) e AP 1 (1947) si sono sposati a __________ il 7 settembre 1990. Dal matrimonio non sono
nati figli. Il 10 settembre 1999 la moglie ha chiesto al Pretore della
giurisdizione di Locarno Città il tentativo di conciliazione, postulando quello
stesso giorno misure provvisionali. Con decreto cautelare del 6 dicembre 1999 il
Pretore ha condannato AO 1 a versare per la moglie un contributo alimentare di fr. 1900.–
mensili e ha ordinato la restrizione della facoltà di disporre su alcuni immobili di lui (inc. DI.1999.241).
Un appello (“denuncia”) dell'11 gennaio 2000 presentato da AO 1 contro
tale decreto è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del
17 gennaio 2000 (inc. 11.2000.7). Su richiesta del marito, con decreto cautelare
del 23 agosto 2002 il Pretore ha poi ridotto il contributo provvisionale a fr.
1430.– mensili retroattivamente dall'8 maggio 2001 (inc. DI.2001.84). Contro tale decreto AO 1 ha
presentato appello, salvo ritirarlo il 7 ottobre 2002, sicché il 15 ottobre 2002 questa Camera ha
stralciato la causa dai ruoli (inc. 11.2002.99).
B. Nel frattempo, il 28 dicembre 1999, AP 1 ha intentato azione di separazione,
postulando – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – un contributo alimentare in suo favore di
fr. 1900.– mensili indicizzati e la liquidazione del regime matrimoniale,
nel senso di vedersi assegnare metà del ricavo derivante dalla vendita dei fondi appartenenti al marito (inc. OA.1999.183).
Il Pretore ha intimato la petizione al
convenuto, fissandogli un termine di 30 giorni per presentare la risposta e assegnandogli inoltre, il 10
aprile 2000, un termine fino al 16 maggio 2000 per munirsi di un legale. Il 9
maggio 2000 l'avv. RA 2 ha comunicato
al Pretore di avere assunto il patrocinio del convenuto e ha chiesto che al suo
cliente non fosse impartito l'ultimo termine di 10 giorni per la risposta,
dovendo egli ancora conferire con il legale della controparte. Il Pretore ha poi ammesso il 14 febbraio 2001 AP 1 al beneficio
dell'assistenza giudiziaria con
il gratuito patrocinio dell'avv. __________ e il 26
marzo 2001 ha tassato la nota professionale di quest'ultimo. Accertata la biennale inattività delle parti nella causa di merito, con
decreto del 29 aprile 2003 il Pretore ha infine stralciato l'azione dai ruoli,
senza prelevare spese né attribuire ripetibili.
C. Contro
il decreto appena citato AP 1 è insorta con un appello del 27 novembre 2003 per
ottenere l'annullamento dello stralcio e il ripristino delle “procedure OA.1999.183 e DI.2001.84” nello stato in cui si trovavano prima del
decreto. Con osservazioni del 9 gennaio 2004 AO 1 propone di respingere l'appello. Il 28 febbraio 2006 AP 1 ha sollecitato
il beneficio dell'assistenza giudiziaria consistente nell'esonero dal pagamento
delle spese giudiziarie.
Considerandi
in diritto: 1. L'appellante si duole
anzitutto che il Pretore abbia notificato il decreto di stralcio a lei direttamente,
anziché al proprio patrocinatore, sebbene il rapporto di rappresentanza fosse
noto. Essa sostiene di non avere capito la portata di simile decisione e reputa
che l'appello sia tempestivo, essendo stato introdotto dal suo avvocato nel termine
di venti giorni dal momento in cui questi ne è giunto a conoscenza.
a) A
ragione l'attrice lamenta che il decreto di stralcio è stato notificato
direttamente a lei e non al suo legale, quantunque noto al Pretore (si veda
anche l'indicazione sulla copertina dell'inc. OA.1999.183). L'art. 120 cpv. 4 CPC prevede in effetti che
se il destinatario ha un rappresentante, la notificazione dev'essere fatta a quest'ultimo (sul tema: Chiesa, Notificazione
di un atto di causa alla parte o al patrocinatore?, in: NRCP 2003 pag. 223
segg.). Contrariamente a quanto sembra evincersi dall'art. 124 cpv. 7 CPC,
tuttavia, una notifica irregolare non è di per sé nulla. Basta che non rechi
pregiudizio al destinatario (DTF 122 I 99 consid. 3a/aa, 113 Ib 298 consid. 2; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 360 nota 427), il quale deve poter impugnare
la decisione anche dopo la scadenza del termine, purché non differisca il ricorso a piacimento (DTF 129 II 234 consid.
3.
, 127 II 205 consid. 2c; FamPra.ch 2001 pag. 336). Il
precetto della buona fede e la sicurezza del diritto
esigono che egli agisca con tempestività, non appena ottenute le
informazioni necessarie (DTF 119 IV 334 consid. 1c). Il termine per impugnare
una decisione notificata irregolarmente comincia a decorrere, in altre parole, al
momento in cui il destinatario ha potuto rendersi conto dell'irregolarità e presentare
ricorso, dando prova della diligenza richiesta dalle circostanze.
b) Nel
caso specifico l'avvocato dell'appellante dichiara di essere giunto a conoscenza
del decreto il 17 novembre 2003, allorché il legale della controparte gliene ha
trasmesso copia, e ha interposto appello il 27 novembre successivo. Stessero
così le cose, egli avrebbe reagito con tempestività. Resta il fatto però che il
decreto risale al 29 aprile 2003 e che il comportamento dell'attrice
non può certo definirsi solerte. Per di più, il convenuto pretende di avere
avuto un colloquio con il legale di lei proprio sul decreto di stralcio già
nell'estate del 2003 (osservazioni all'appello, pag. 2 in alto). Ciò premesso,
la tempestività dell'impugnazione desta seri dubbi. Dato nondimeno che, come si
vedrà in seguito, l'appello è destinato all'insuccesso, sul problema non giova
attardarsi oltre. Conviene dunque procedere senza indugio all'esame del rimedio
giuridico.
2.
Nel
Cantone Ticino un decreto di stralcio ha portata meramente dichiarativa. Non
può pertanto essere impugnato, tranne che sia litigiosa l'esistenza stessa del
motivo che ha posto termine alla lite (RtiD I-2004 pag. 486 consid. 1 con
richiami). Nella fattispecie l'appellante ribadisce – appunto – che la
perenzione biennale non si è compiuta, sicché il Pretore non avrebbe dovuto
togliere la causa dai ruoli. La lite verte dunque sul motivo che avrebbe dovuto
porre fine al litigio. Ne segue che l'appello risulta ammissibile.
a) Il
giudice, udite le parti, stralcia la causa se una lite diventa senza oggetto o
priva di interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC). La mancanza d'interesse è
presunta se, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti ha compiuto
un atto processuale (art. 351 cpv. 2 CPC). La decorrenza dei due anni crea una
presunzione assoluta, irrefragabile (Cocchi/
Trezzini, op. cit., n. 12 ad art. 351), sicché il giudice procede allo
stralcio della causa d'ufficio. Il termine non decorre, per converso, ove il
processo rimanga sospeso giusta l'art. 107 CPC o le parti siano in attesa
dell'emanazione della sentenza (art. 351 cpv. 3 CPC).
b) Sostiene
l'appellante che in concreto la
causa di merito (separazione) era sospesa, poiché il Pretore doveva ancora decidere
la domanda del convenuto, il quale chiedeva di non vedersi assegnare il termine
dell'art. 169 cpv. 1 CPC per la presentazione della risposta. E siccome tale “atto andava compiuto d'ufficio dal giudice, l'omissione equivale a una sospensione
implicita del processo ai sensi dell'art. 107 CPC”.
L'assunto è infondato. Che il Pretore dovesse ancora impartire al convenuto il
termine di grazia per l'introduzione della risposta non fa dubbio. L'attesa di
una mera ordinanza non
inibiva però il decorso della perenzione
(Rep. 1994 pag. 252 consid. 2c; I CCA, sentenza inc. 11.2005.14
dell'11 febbraio 2005, consid. 3; Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 32 ad
art. 351 CPC). L'appellante invoca una sentenza emanata
il 14 ottobre 1997 da questa Camera (inc. 11.1997.142: massima in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 31 ad
art. 351 CPC), ma a torto. In quel caso il Pretore, pur non avendo sospeso la
causa, aveva nondimeno garantito alle parti che avrebbe
assegnato al convenuto il termine per la risposta non appena fosse stato
confezionato l'inventario della successione. Stralciando la causa dai ruoli, egli
aveva deluso così il legittimo affidamento dell'attore in tale assicurazione. Simile
eventualità è del tutto
estranea
alla fattispecie.
c) L'appellante
censura altresì che il Pretore abbia ritenuto quale ultimo atto di causa la tassazione
26.
marzo 2001 della nota professionale emessa dell'avv. __________, dimenticando
che fra le parti pendeva anche il procedimento cautelare (inc. DI.2001.84), il
cui ultimo atto consiste nel decreto di stralcio emanato il 15 ottobre 2002 da
questa Camera. La critica è sprovvista di buon diritto.
Gli atti processuali eseguiti in sede cautelare non impediscono per vero la decorrenza
della perenzione della causa di
merito, i due procedimenti essendo del tutto distinti, non semplici fasi di una medesima causa (RtiD I-2005 pag. 736 n. 19c; I CCA, sentenza inc. 11.2005.14 dell'11
febbraio 2005, consid. 2a;
Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 10 ad art. 351 CPC; appendice
2000/2004, n. 40 ad art. 351 CPC). Poco importano dunque, nella fattispecie,
gli atti compiuti in sede cautelare, mentre il verbale del 7 novembre 1991 citato dall'appellante attestava solo l'intenzione dei coniugi di giungere a
una convenzione in vista di chiedere il divorzio
sulla base di un accordo completo. Non influiva, di conseguenza, sulla causa di
merito.
3.
Se ne
conclude che la sorte dell'appello, senza possibilità di esito favorevole, riesce
segnata. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC). Quanto alla richiesta dell'attrice intesa a ottenere l'esenzione dagli oneri processuali, essa andrebbe respinta, all'appello difettando sin dall'inizio ogni parvenza di buon
diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Si può comprendere ad ogni modo che, in
un estremo tentativo di salvare la litispendenza della causa di separazione (da
lei avviata), l'appellante abbia tentato la via del rimedio giuridico.
Considerate le ristrettezze finanziarie in cui versa, si può quindi prescindere
– eccezionalmente – dal prelevare tasse o spese (art. 148 cpv. 2 CPC). Al convenuto, che ha presentato osservazioni per il tramite di un
avvocato, si giustifica di riconoscere un'adeguata indennità per ripetibili,
commisurata alla stringatezza del memoriale.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Non si riscuotono
tasse né spese. L'appellante
rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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