11.2003.155
contributo di mantenimento per il coniuge dopo il divorzio
6 luglio 2005Italiano26 min
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Numero d'incarto:
11.2003.155
Data decisione, Autorità:
06.07.2005, ICCA
Titolo:
contributo di mantenimento per il coniuge dopo il divorzio
CONIUGE
DIVORZIO SU RICHIESTA COMUNE CON ACCORDO PARZIALE
OBBLIGO AL MANTENIMENTO DOPO IL DIVORZIO
art. 125 CC
Incarto n.
11.2003.155
Lugano
6 luglio 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2000.194 (divorzio
su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 29 marzo 2000 da
AP 1
(patrocinata dall' RA 1
e
AO 1
(patrocinato dall' RA 2 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 5 dicembre 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
19 novembre 2003, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore del Distretto
di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1955) e AP 1 (1962) si sono sposati a __________ il 7
maggio 1983. Dal matrimonio sono nati A__________ (il 9 agosto 1988), G__________
(il 23 gennaio 1990) e Gi__________ (il 20 ottobre 1991). Il marito lavora come
responsabile tecnico per __________. La moglie, aiuto farmacista, non ha svolto
attività lucrativa durante la comunione domestica. I coniugi si sono separati
il 1° settembre 1997, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________
per trasferirsi in un appartamento a __________. AP 1 ha quindi ripreso un
impiego a tempo parziale come venditrice per la __________ di __________.
Durante la vita separata il marito si è impegnato a versare un contributo
alimentare di fr. 1301.– mensili per la moglie e di fr. 1899.– mensili
complessivi per i figli. Il 24 settembre 1999 AO 1 ha instato davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per un tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 26 novembre 1999 (inc.
DI.1999.1060).
B. Il
20 marzo 2000 i coniugi hanno stipulato una convenzione sugli effetti del
divorzio che prevedeva l'affidamento dei figli alla madre (riservato al padre
il diritto di visita), un contributo alimentare indicizzato per ciascun figlio
di fr. 317.– mensili (oltre all'assegno familiare) fino al 6° anno di età, di
fr. 450.– mensili fino al 12°, di fr. 520.– fino al 16° e di fr. 750.– fino al
18° o al termine della formazione scolastica o professionale, come pure il
riparto a metà delle spese straordinarie per i figli. In liquidazione del
regime matrimoniale sarebbe stato attribuito ad AP 1 l'alloggio coniugale,
previa assunzione dell'onere ipotecario da parte di lei, la quale avrebbe
rinunciato in contropartita alla metà dell'avere di previdenza professionale
accumulato dal marito durante il matrimonio e avrebbe corrisposto un saldo di
fr. 8700.–. Accertato che le partite fiscali erano già scisse, i coniugi hanno
pattuito infine di suddividere a metà le spese processuali, compensando le
ripetibili. Essi non sono riusciti ad accordarsi invece sull'ammontare e la
durata del contributo alimentare per la moglie.
C. Il
29 marzo 2000 i coniugi hanno sottoposto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, un'istanza di divorzio con accordo parziale, chiedendo di omologare la convenzione
e demandando al giudice la decisione sull'ammontare e la durata del contributo
alimentare per la moglie. Pendente causa il marito si è dichiarato d'accordo di
continuare a versare il contributo per la moglie di
fr. 1301.– mensili fissato a suo tempo. Invitata dal Segretario assessore
a esprimersi sui punti litigiosi, l'11 aprile 2000 AP 1 ha rivendicato un
contributo alimentare per sé di fr. 1300.– mensili fino al 30 settembre 2003,
di fr. 1200.– mensili fino al 31 agosto 2005 e di fr. 1000.– fino al giorno del
pensionamento. Il 14 aprile 2000 essa ha poi instato per il beneficio
dell'assistenza giudiziaria. AO 1 ha proposto il 19 aprile 2000 un contributo
scalare, da stabilire dal giudice. Le parti hanno ribadito il loro punto di
vista in memoriali conclusivi del 24 e 31 maggio 2000, il marito opponendosi
nondimeno a un contributo alimentare fino al pensionamento. Nel frattempo il
Segretario assessore ha disposto l'audizione dei figli per il tramite di un'operatrice
specializzata.
D. All'udienza
del 4 settembre 2000 le parti hanno confermato la volontà di divorziare davanti
al Segretario assessore, invitando quest'ultimo a omologare l'accordo raggiunto.
Identiche richieste sono state riaffermate dopo il termine bimensile di riflessione.
Una proposta di accordo sul contributo alimentare per la moglie formulata dal
Segretario assessore all'udienza del 9 marzo 2001 è decaduta il 6 aprile 2001. Un'istanza
introdotta il 20 aprile 2001 da AO 1 volta alla riduzione del contributo provvisionale
di fr. 1301.– mensili per AP 1 è stata respinta dal Segretario assessore con
decreto cautelare del 14 giugno 2002 (inc. DI.2001.273). Esperita l'istruttoria
di merito, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a
produrre memoriali conclusivi. Nel proprio allegato dell'8 marzo 2002 AO 1 ha
proposto un contributo scalare decrescente fino al 30 settembre 2003. Con il
suo memoriale del 12 marzo 2002 AP 1 ha mantenuto le sue richieste, almeno fino
al raggiungimento della maggiore età da parte della figlia Gi__________.
E. Con
sentenza del 19 novembre 2003 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore
ha sciolto il matrimonio e omologato la convenzione sugli effetti del divorzio,
obbligando il marito a versare per la moglie un contributo alimentare di fr.
484.– mensili indicizzati fino al 31 gennaio 2005, di fr. 254.– fino al 31 ottobre
2006 e di fr. 24.– fino al 31 ottobre 2007, salvo aumentarlo a fr. 774.– dal 9
agosto 2006 al 31 ottobre 2007 qualora l'obbligo di mantenimento in favore del
figlio A__________ si fosse concluso con la maggior età di quest'ultimo. Le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 1500.–, sono state poste a carico
delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La richiesta
di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 è stata accolta quel medesimo
giorno.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 5 dicembre 2003 per
ottenere che, accordatole il beneficio dell'assistenza giudiziaria, il contributo
alimentare in suo favore sia aumentato a fr. 1017.65 mensili fino al 31 gennaio
2005, a fr. 787.65 mensili fino al 31 ottobre 2006 e a fr. 557.65 mensili fino
al 31 ottobre 2007, rispettivamente a fr. 1307.65 mensili se l'obbligo di
mantenimento in favore di A__________ verrà meno alla maggiore età. Nelle sue
osservazioni del 5 gennaio 2004 AO 1 propone di respingere l'appello e di
dichiararlo anzi temerario, opponendosi al conferimento dell'assistenza giudiziaria.
in diritto: 1. Il principio del divorzio, l'affidamento dei figli, il diritto di
visita, il contributo alimentare per i figli, il riparto delle spese
straordinarie per questi ultimi, l'attribuzione ad AP 1 dell'alloggio coniugale,
la suddivisione dell'arredamento, la scissione delle partite fiscali, la
liquidazione del regime matrimoniale e la questione della previdenza, non
impugnati, sono passati in giudicato e hanno assunto carattere
definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; Fankhauser
in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 9 ad art. 148
CC; v. anche Geiser, Übersicht
zum Übergangsrecht des neuen Scheidungsrechts in: Hausheer, Vom alten zum neuen
Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 255 n. 6.21). Litigioso rimane solo
l'ammontare del contributo di mantenimento per la moglie fino al 31 ottobre
2007.
2. All'appello
AP 1 acclude il decreto cautelare emesso il 14 giugno 2002 dal Segretario
assessore (sopra, lett. D). La decisione fa già parte del fascicolo processuale
(inc. DI.2001.273) richiamato dalle parti (act. XII e XIII). Non occorre quindi
statuire sulla sua ammissibilità. AO 1 produce a sua volta, con le sue
osservazioni all'appello, i conguagli dell'imposta comunale, cantonale e federale
per il 1999 e il 2000, come pure una lettera 5 dicembre 2003 del legale della
moglie e la risposta 31 dicembre 2003 del proprio patrocinatore. Ora, fatti
nuovi, nuovi mezzi di prova e nuove conclusioni sono ammissibili, alle
condizioni previste dall'art. 138 cpv. 1 CC, “al più tardi con la presentazione
dell'appello, rispettivamente della risposta” (art. 423b cpv. 2 CPC). I
nuovi documenti acclusi alle osservazioni sarebbero dunque ammissibili. Se non
che, agli atti figura già la tassazione del biennio 1999/2000 (doc. 7). Lo
scambio di corrispondenza tra i legali concerne poi la ripartizione delle spese
straordinarie per i figli che, come detto (consid. 1), ha ormai assunto
carattere definitivo. I tre documenti non assumono di conseguenza portata
pratica per il giudizio.
3. L'appellante
non contesta l'estinzione dell'obbligo alimentare nei suoi confronti dopo il 31
ottobre 2007. Chiede però di aumentarlo a fr. 1017.65 mensili fino al 31 gennaio
2005, a fr. 787.65 fino al 31 ottobre 2006 e a fr. 557.65 fino al 31 ottobre
2007 (rispettivamente a fr. 1307.65 tra il 9 agosto 2006 e il 31 ottobre 2007
ove A__________ non necessitasse più del contributo in suo favore). A tal fine
il Segretario assessore si è dipartito da un reddito netto del marito di fr.
5608.85 mensili (compresi gli assegni familiari e la quota di tredicesima) a
fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2785.65 mensili. Quanto alla moglie, egli
ha accertato un guadagno effettivo di fr. 742.– mensili, ma le ha imputato un
reddito ipotetico come venditrice a metà tempo di fr. 1300.– netti mensili fino
all'ottobre del 2007 (16° anno di Gi__________) e di fr. 3250.– in seguito.
Stabilito in fr. 2756.10 mensili il fabbisogno minimo di lei, il primo giudice
ha constatato che quest'ultima si trova in situazione di ammanco (fr. 1485.65
mensili) fino al 31 ottobre 2007 e di eccedenza (fr. 493.90 mensili) in
seguito. Garantito a AO 1 il fabbisogno minimo e considerati i contributi per i
figli previsti dalla convenzione, egli ha riconosciuto così ad AP 1 un
contributo di mantenimento pari all'eccedenza del marito, ossia fr. 484.–
mensili fino al 31 gennaio 2005, fr. 254.– mensili fino al 31 ottobre 2006 e
fr. 24.– mensili fino al 31 ottobre 2007. Inoltre ha imposto al marito di
versare alla moglie dall'agosto del 2006 all'ottobre del 2007, qualora alla
maggiore età di A__________ fosse venuto meno l'obbligo di mantenimento paterno,
l'importo fino a quel momento destinato al figlio. Il primo giudice non ha
invece riconosciuto contributi alimentari all'appellante dopo il 31 ottobre
2007, vista l'eccedenza di lei sul fabbisogno minimo.
4. I
principi che disciplinano l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio sono già
stati enunciati dal Segretario assessore (sentenza impugnata, pag. 3 e 4). Si
ricordi ad ogni modo che l'ammontare del contributo di mantenimento deve
attenersi agli elementi oggettivi elencati (non esaustivamente) dall'art. 125
cpv. 2 CC, che corrispondono in larga misura a quelli elaborati dalla giurisprudenza
in applicazione del vecchio diritto (Werro
in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 41). Il giudice
deve considerare – in specie – il riparto dei compiti avuto dai coniugi durante
il matrimonio, la durata del medesimo, il tenore di vita adottato dalle parti
durante la vita comune, l'età e la salute di loro, il rispettivo reddito e
patrimonio, la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli, la
formazione professionale e le prospettive di reddito, il presumibile costo del
reinserimento professionale del beneficiario, come pure le aspettative di
vecchiaia e di previdenza, incluso il risultato prevedibile della divisione delle
prestazioni d'uscita (art. 125 cpv. 2 CC).
Il
contributo alimentare va commisurato, in sintesi, al precetto del “debito
mantenimento”. Verso il basso, esso deve garantire al coniuge beneficiario
almeno il fabbisogno minimo, fermo restando che il debitore del contributo deve
poter conservare il proprio (DTF 127 III 70 consid. 2c con richiami di
giurisprudenza). Verso l'alto, esso non deve eccedere il tenore di vita avuto
dal coniuge beneficiario durante la vita in comune (art. 125 cpv. 2 n. 3 CC; Werro, Concubinage, mariage et
démariage, Berna 2000, pag. 147 n. 673 segg.), a meno che le parti abbiano
vissuto in modo particolarmente economo, sotto le loro possibilità finanziarie,
per esempio allo scopo di acquistare un'abitazione (sentenza del Tribunale
federale 5C.230-231/2003 del 17 febbraio 2004, consid. 4.1). Quest'ultima
ipotesi è nondimeno estranea al caso in esame, nessuna delle parti adombrando
nulla del genere.
5. In
concreto le parti si sono sposate il 7 maggio 1983 e si sono separate di fatto
il 1° settembre 1997. La vita in comune essendo durata oltre 10 anni, il
matrimonio può sicuramente definirsi di lunga durata (Schwenzer, op. cit., n. 48 ad art. 125 CC con riferimenti; Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB
I, 2ª edizione, n. 25 ad art. 125 CC; sentenza del Tribunale
federale 5C.278/2000 del 4 aprile 2001, consid. 2c). I coniugi hanno dunque il
diritto di conservare, per principio, il tenore di vita avuto durante la
comunione domestica (sentenze del Tribunale federale 5C.111/2001 del 29 giugno
2001, consid. 2c, e 5C.205/2001 del 29 ottobre 2001, consid. 4c). Qualora le
loro risorse dovessero rivelarsi insufficienti per conservare quel tenore di
vita in ragione dei nuovi costi generati dalla creazione di due economie
domestiche separate, il creditore del contributo ha diritto per lo meno a un
livello di vita analogo a quello del debitore. Solo nel caso in cui il divorzio
sia pronunciato dopo una lunga separazione fa stato la situazione dei coniugi
durante quel periodo (DTF 130 III 539 consid. 2.2 con numerosi rimandi), sempre
che in quel lasso di tempo il tenore di vita sia diminuito rispetto al tenore
di vita avuto durante la comunione domestica (sentenza del Tribunale federale
5C.230-231/2003 del 17 febbraio 2004, consid. 4.2). Ne discende che un
eventuale miglioramento delle condizioni economiche del coniuge debitore dopo
la separazione, ad esempio per non dover più sostentare i figli, non profitta
all'altro. Ininfluente è pure l'ipotetica situazione in cui si sarebbe trovato
un coniuge se fosse ancora sposato. Nella fattispecie, al momento in cui è
stato pronunciato il divorzio, le parti vivevano separate da sei anni, periodo
che non può dirsi particolarmente lungo (DTF 121 III 201: 10 anni; DTF 129 III
7: 16 anni; sentenza del Tribunale federale 5C.230-231/2003 del 17 febbraio
2004: 12 anni). La questione è pertanto di valutare – si ripete – il tenore di
vita avuto dai coniugi durante la comunione domestica.
6. Dall'istruttoria
ben poco emerge in merito al livello di vita avuto dalle parti durante la vita
in comune (che incombeva all'interessata dimostrare), né il Segretario assessore
non ha compiuto accertamenti al proposito. Dagli atti emerge soltanto che
l'appellante, ottenuto l'attestato di aiuto farmacia nel 1980, ha esercitato la
professione fino al matrimonio (sentenza impugnata, pag. 6 in basso) e che dopo
la nascita del primo figlio ha smesso di lavorare per dedicarsi alla cura
dell'economia domestica. Al momento della separazione, il mantenimento della
famiglia (cinque persone) era garantito dal solo marito. E il reddito di lui
ammontava a circa fr. 5600.– netti mensili, compresa la tredicesima e gli
assegni familiari (act. VI, pag. 3 nel mezzo). Tenuto conto del costo
dell'alloggio (onere ipotecario e ammortamento), delle presumibili spese per i
costi accessori, per l'automobile del marito, per i premi assicurativi (della
casa e della cassa malati), come pure di tre figli a carico, le entrate della
famiglia non consentivano con ogni verosimiglianza un tenore di vita
apprezzabilmente superiore al fabbisogno minimo. Del resto, l'appellante medesima
nulla rivendica più che la copertura del fabbisogno minimo, fermo restando che
– come detto – anche il debitore del contributo deve poter conservare il
proprio.
7. La
ricorrente non contesta il reddito del marito, calcolato dal Segretario
assessore in fr. 5608.65 netti mensili (compresa la tredicesima mensilità e gli
assegni per i figli). Avversa per contro il fabbisogno minimo di lui, che il
primo giudice ha accertato in
fr. 2785.65 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1100.–, pigione e acconto spese accessorie fr. 1100.–, premio della cassa
malati fr. 235.90, assicurazione RC privata fr. 16.10, assicurazione RC
dell'automobile fr. 36.–, imposta di circolazione fr. 31.40, rimborso del
debito per l'acquisto dell'automobile fr. 100.–, tassa rifiuti fr. 16.25,
imposte stimate fr. 150.–). Le varie censure vanno esaminate singolarmente.
a) Anzitutto
l'interessata reputa eccessivo il costo dell'alloggio computato al marito dal
Segretario assessore (fr. 1100.– mensili, spese accessorie incluse), sostenendo
che a __________ è possibile trovare un appartamento adeguato anche per fr.
900.– mensili tutto compreso (appello, pag. 4 verso l'alto). Sta di fatto che
l'affermazione si esaurisce in un semplice asserto, senza il conforto di
qualsivoglia elemento di prova, e manca della benché minima consistenza. A suo
turno il marito chiede finanche di aggiungere fr. 50.– mensili al proprio costo
dell'alloggio per il conguaglio delle spese accessorie (osservazioni
all'appello, pag. 2 in basso), ma in difetto di appello da parte sua la
rivendicazione non può entrare in linea di conto.
b) La
ricorrente si oppone dipoi al riconoscimento delle spese per l'assicurazione RC
dell'automobile (fr. 36.– mensili) e per l'imposta di circolazione (fr. 31.40
mensili), asserendo che il datore di lavoro corrisponde al marito un'indennità
di fr. 355.– mensili per coprire tali costi (appello, pag. 3 verso il basso).
Se non che, tanto le spese (act. VII, pag. 3 verso il basso; doc. 26 con rinvio
ai doc. 9 e 12) quanto l'indennità mensile stanziata dal datore di lavoro (act.
VII, pag. 2 verso l'alto; doc. 40 e 41) erano già noti alle parti in prima
sede. Sollevata per la prima volta in appello senza essere fondata su documenti
nuovi, la censura si rivela pertanto irricevibile (art. 423b cpv. 2 CPC
combinato con l'art. 138 cpv. 1 in fine CC). Certo, l'appellante sottolinea che
il marito lavora e abita a __________, sicché non gli occorre una vettura a
scopo professionale, ma dimentica che in realtà l'appellato lavora a __________,
per __________. E il Segretario assessore ha accertato che egli deve tenersi a
disposizione anche fuori dall'orario di lavoro, oltre che assicurare la guardia
diurna e notturna (sentenza impugnata, pag. 5 in alto). Al proposito la contestazione
cade dunque nel vuoto.
c) La
ricorrente sostiene che l'importo di fr. 100.– riconosciuto dal primo giudice
per il rimborso del debito destinato all'acquisto dell'automobile è secondario
rispetto all'obbligo di mantenimento del coniuge indigente e va espunto dal
fabbisogno minimo del marito (appello, pag. 3 in basso). Così argomentando,
essa insiste però nel disconoscere che il marito non può ritrarre il reddito
imputatogli se non con l'uso di un veicolo proprio (sopra, consid. b). Se è vero
che il sostentamento della famiglia è prioritario rispetto ai debiti verso
terzi, altrettanto non può dirsi – con ogni evidenza – per le spese destinate
al conseguimento del reddito. Per il resto, l'appellante non nega che il
coniuge abbia potuto comperare il veicolo grazie a un mutuo di fr. 10 000.– senza
interessi elargitogli dalla sorella (doc. 14). Questa ha precisato che il
fratello ha provveduto a restituzioni mensili dal marzo del 1999 fino al
dicembre del 2000 e dal gennaio fino al giugno del 2001, per poi ricominciare
nel gennaio del 2002 (act. XIV: deposizione di __________, pag. 2 verso
l'alto). Di conseguenza l'intero debito potrà essere rimborsato non prima del
31 dicembre 2007 (100 rate mensili di fr. 100.– ognuna), allorché si estinguerà
anche il contributo alimentare per l'appellente. Oltre a ciò, la spesa di fr.
100.– mensili è a dir poco modesta, nel senso che – come rileva la controparte
– un contratto leasing si sarebbe rivelato notoriamente più oneroso (osservazioni,
pag. 3 e 5 verso l'alto). Anche su questo punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
d) L'appellante
contesta prudenzialmente la tassa rifiuti calcolata dal Segretario assessore in
fr. 16.25 mensili. Non motiva però l'argomentazione (memoriale, pag. 3 in
basso), di modo che al riguardo l'appello risulta d'acchito inammissibile (art.
309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
e) L'appellante
sostiene che l'onere d'imposta riconosciuto dal primo giudice nel fabbisogno
minimo del marito (fr. 150.– mensili) non deve pregiudicare il mantenimento del
coniuge indigente (memoriale, pag. 4 in alto). Su questo punto essa ha ragione.
In DTF 126 III 356 consid. 1a/aa il Tribunale federale ha avuto modo di
stabilire – con ampi riferimenti di dottrina – che il carico tributario del
debitore tenuto al versamento di contributi alimentari “non deve essere
considerato in presenza di ristrettezze economiche”, come nella fattispecie.
Tale orientamento è stato ancora ribadito in DTF 127 III 70 consid. 2b e in DTF
127 III 292 consid. 2a/bb. Il fabbisogno minimo di AO 1 va ricondotto di
conseguenza a fr. 2635.65 mensili.
8. Per
quanto attiene al proprio reddito, la ricorrente si limita a una “contestazione
globale prudenziale”, rimettendosi al prudente giudizio di questa Camera con
riferimento alla più recente giurisprudenza (appello, pag. 4 in basso). Il
Segretario assessore ha appurato che dopo la separazione di fatto l'interessata
ha cominciato a lavorare come venditrice al 60%, riuscendo a guadagnare tra i
1500.– e i 1850.– mensili, salvo ridurre drasticamente il grado d'occupazione
nell'ottobre del 1999 per privilegiare la cura dei figli (sentenza impugnata,
pag. 7 in alto), onde una diminuzione delle entrate a fr. 742.– netti mensili
(sentenza impugnata, pag. 5 a metà e pag. 7 verso l'alto). Nel novembre del
2003 tutti i figli avendo ormai compiuto i 10 anni, il Segretario assessore ha
ritenuto che l'interessata potesse esercitare un lavoro a metà tempo (sentenza
impugnata, pag. 7 verso il basso), per passare al tempo pieno nel novembre del
2007 (momento in cui, comunque sia, essa non rivendica più alcun contributo),
dopo i 16 anni della figlia Gi__________ (sentenza impugnata, pag. 7 verso il
basso). Il primo giudice ha stimato così che l'interessata sia in grado di
guadagnare almeno fr. 1300.– mensili (sentenza impugnata, pag. 8 verso il
basso). L'appellante si limita – come detto – a una generica contestazione prudenziale
per “ragioni legate all'ubicazione dell'abitazione primaria e le necessità
procurate da tre figli adolescenti” (memoriale, pag. 4 in fondo), ma non si
confronta oltre con le argomentazioni del Segretario assessore. Sfornito di adeguata
motivazione, al riguardo l'appello si rivela pertanto irricevibile (art. 309
cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
9. Il
Segretario assessore ha quantificato il fabbisogno minimo dell'appellante in
fr. 2756.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore
affidatario fr. 1250.–, interessi ipotecari
fr.
876.90, ammortamento fr. 16.65, abbonamento “arcobaleno” per due zone fr.
45.50, premio della cassa malati fr. 201.70, assicurazione dell'economia
domestica e RC privata fr. 65.20, acqua potabile fr. 16.90, olio combustibile
fr. 100.–, tassa rifiuti fr. 6.25, controllo combustione fr. 7.–, mezza assicurazione
RC stabili fr. 70.–, imposte stimate fr. 100.–). Tre questioni devono essere
vagliate in questa sede e vanno trattate separatamente.
a) Rispetto
a quanto faceva valere l'interessata, il Segretario assessore non ha riconosciuto
le spese per l'automobile (canone del leasing fr. 598.25.–, assicurazione RC
fr. 37.80, imposta di circolazione fr. 44.20), poiché a suo avviso le precarie
condizioni finanziarie della famiglia e l'impegno lavorativo ridotto dell'appellante
giustificano solo il costo di un abbonamento “arcobaleno” per due zone (fr.
45.50 mensili). L'appellante “sottolinea l'indispensabilità di avere un'automobile,
dettata appunto dalle esigenze della famiglia” (appello, pag. 5 in alto), ma a
parte il fatto che ci si potrebbe domandare se per l'esercizio di un'attività
al 50% essa non potesse procurarsi – viste le ristrettezze finanziarie – un
mezzo più economico di una Honda “__________” (doc. PP), ancora una volta essa non
spiega in che consista la prospettata “indispensabilità” né quali “esigenze
della famiglia” le impedirebbero di far capo alle corse dell'autopostale, che ogni
giorno collega __________ a __________ mediamente ogni tre quarti d'ora (orari
in: ‹www.autopostale.ch›). Insufficientemente motivato, anche al proposito l'appello
riesce una volta di più inammissibile.
b) L'onere
fiscale stimato dal Segretario assessore (fr. 100.– mensili) va invece stralciato
d'ufficio dal fabbisogno minimo dell'appellante per gli stessi motivi che ne
giustificano la soppressione dal fabbisogno minimo del marito (sopra, consid.
7e).
c) Infine
l'appellante chiede che “a tutela dei diritti riconosciuti all'art. 129 cpv. 3
CC (…) che venga debitamente controllato il calcolo del fabbisogno mensile
dell'avente diritto al mantenimento, nel caso la moglie” (memoriale, pag. 5 in
alto). La pretesa è irricevibile. Certo, secondo l'art. 129 cpv. 3 CC “entro un
termine di cinque anni dal divorzio l'avente diritto può esigere che sia
fissata una rendita oppure che essa sia aumentata, qualora nella sentenza di
divorzio sia stata constatata l'impossibilità di fissare una rendita
sufficiente a coprire un debito mantenimento, ma la situazione economica dell'obbligato
sia nel frattempo migliorata”. Ciò non significa tuttavia che nella sentenza di
divorzio il giudice debba verificare d'ufficio il fabbisogno minimo dell'“avente
diritto”. Nel diritto di famiglia la procedura civile ticinese non prevede
l'applicazione del principio inquisitorio oltre quanto impone il diritto federale,
che lo rende imperativo a tutela dei figli minorenni (DTF 128 III 413 in alto),
ma non dei coniugi. Come nel caso del marito, in definitiva il fabbisogno minimo
dell'interessata si riduce pertanto a fr. 2656.10 mensili (fr. 2756.10
calcolati dal primo giudice, meno fr. 100.– stimati di imposte).
10. Riassumendo,
con un reddito di fr. 5059.65 netti mensili (compresa la tredicesima mensilità,
ma senza gli assegni familiari di
fr. 183.–
per ogni figlio) AO 1 ha un fabbisogno minimo di fr. 2635.65 mensili (consid.
7), il che gli lascia un agio mensile di fr. 2424.–. AP 1 ha un reddito ipotetico
di fr. 1300.– netti mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2656.10 (consid. 9), onde
un disavanzo di fr. 1356.10 mensili. Quanto al fabbisogno in denaro dei figli, esso
ammonta a complessivi fr. 1790.– fino ai 16 anni di G__________ (23 gennaio
2006) e ammonterà a complessivi fr. 2020.– fino ai 16 anni di Gi__________ (20
ottobre 2007), dopo di che l'appellante non chiede più contributi di
mantenimento per sé medesima. Sempre per quanto attiene al fabbisogno in denaro
dei figli, giovi rilevare che la sentenza impugnata contiene un chiaro errore
di calcolo (specchietto a pag. 5 nel mezzo), il primo giudice avendo aggiunto
per svista un anno di vita a tutti i figli (ciò che ha anticipato il loro
ingresso nella susseguente fascia d'età e l'aumento prematuro del rispettivo fabbisogno).
Come figura nella convenzione, inoltre, ai fini del giudizio ci si atterrà al
principio per cui l'appellante dovrà sussidiare A__________ anche dopo la
maggiore età, “fino al termine della formazione scolastica o professionale”, regolando
in una clausola separata – già contenuta nella sentenza del Segretario
assessore e non contestata dalle parti – l'ipotesi in cui ciò non dovesse
essere il caso.
Nella
prospettiva odierna occorre ancora precisare, da ultimo, che sul contributo litigioso
per il lasso di tempo anteriore all'emanazione della presente sentenza l'appello
è senza oggetto. Fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio, in
effetti, i contributi di mantenimento continuano a essere disciplinati dal regime
provvisionale (Gloor in: Basler
Kommentar, 2ª edizione, n. 14 ad art. 137 CC con rinvio a DTF 120 II 2 consid.
2b), né il giudice di merito non può rimettere in discussione tale assetto (DTF
127 III 498 consid. 3a). Tutto ciò posto, in ultima analisi AO 1 può garantire
fino ai 16 anni di G__________ (23 gennaio 2006) il contributo per i figli
convenzionalmente pattuito
(fr.
1790.– mensili, più gli assegni familiari) e versare alla moglie quanto gli
rimane della sua disponibilità mensile, ossia fr. 634.– mensili. Dal febbraio
del 2006 fino all'ottobre del 2007 egli può continuare ad assicurare il
contributo per i figli convenzionalmente pattuito (fr. 2020.– mensili, più gli
assegni familiari), ma gli rimangono soli fr. 404.– mensili per la moglie. Non
potendo egli essere ridotto a vivere con una somma inferiore al proprio fabbisogno
minimo, l'appello in esame va accolto fino a concorrenza delle cifre predette.
11. Gli
oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Rispetto
ai contributi alimentari fissati per lei dal Segretario assessore, l'appellante
ottiene un aumento di circa due terzi rispetto a quanto richiesto. Si
giustifica così che sopporti un terzo dei costi e che riceva un'indennità per
ripetibili ridotte. Il dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede,
conforme agli accordi intervenuti tra le parti, può rimanere invariato.
La richiesta
di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante merita accoglimento.
L'indigenza di lei emerge verosimile dagli atti (art. 3 cpv. 2 Lag) e la
parvenza di buon diritto insita nell'appello si conferma evidente in esito
all'attuale giudizio (art. 14
cpv. 1
lett. a Lag e contrario), sebbene il risultato si debba anzitutto
all'errore di calcolo in cui è caduto il Segretario assessore (sopra, consid.
10), rilevato d'ufficio dalla Camera. L'indennità per ripetibili in favore dell'appellante
andrebbe dedotta per vero dalla nota professionale dell'avvocato d'ufficio, ma
le aleatorie possibilità d'incasso nei confronti di AO 1 inducono a prescindere
da tale esigenza.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile e non è divenuto privo d'oggetto, l'appello è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:
AO 1 è tenuto
a versare in via anticipata ad AP 1 entro il cinque di ogni mese i seguenti contributi
alimentari:
fr. 634.–
mensili fino al 31 gennaio 2006,
fr.
404.– mensili dal 1° febbraio 2006 fino al 31 ottobre 2007.
Ove alla
maggiore età del figlio A__________ (agosto del 2006) dovesse venir meno il
contributo alimentare per il figlio medesimo, l'importo destinato fino a quel
momento da AO 1 a lui (fr. 750.– mensili) dovrà essere corrisposto ad AP 1 in
aggiunta a quanto sopra indicato.
Fatti
I contributi
alimentari vanno adeguati all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo in
base all'indice del novembre 2004, salvo che il debitore dimostri di non avere
beneficiato del rincaro o di averne beneficiato solo in parte, nel qual caso
l'adeguamento non sarà dovuto o sarà dovuto solo in quest'ultima misura.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è con-
fermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 370.–
b) spese fr. 50.–
fr. 420.–
sono
Considerandi
posti per un terzo a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1,
che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
3.
AP 1 è ammessa
al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'RA 1.
4.
Intimazione:
–
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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