11.2003.156
protezione dell'unione coniugale
5 maggio 2006Italiano18 min
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Numero d'incarto:
11.2003.156
Data decisione, Autorità:
05.05.2006, ICCA
Titolo:
protezione dell'unione coniugale
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2003.156
Lugano
5 maggio 2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2003.1 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 30 dicembre 2002 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 9 dicembre 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
27 novembre 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP
1 (1956) e AO 1 (1956), cittadini italiani, si sono sposati a __________ (__________)
il 15 novembre 1975. Dal matrimonio sono nati D__________ (1976) e C__________
(1981). Il marito è cuoco presso l' __________ di __________. La moglie gestisce
dal maggio del 1997 una piccola sartoria in proprio ad __________, dove lavora
anche la figlia D__________ come dipendente.
B. Il
30 dicembre 2002 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – previa
concessione dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata,
l'assegnazione dell'alloggio coniugale (particella n. 1802 RFD di __________,
comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) e un contributo
alimentare di fr. 2650.– mensili dalla separazione di fatto. Identiche domande
essa ha formulato già in via provvisionale. All'udienza del 27 marzo 2003,
indetta per la discussione dell'istanza e delle misure provvisionali, le parti
si sono date atto di vivere separate dal 1° febbraio 2003 e AP 1 ha consentito
a lasciare la casa in uso – pendente causa – alla moglie, la quale si è impegnata
ad assumere il relativo onere ipotecario, postulando tuttavia un contributo
alimentare di fr. 2800.– mensili. Il marito, da parte sua, le ha offerto fr.
792.25 mensili.
C. Con
decreto emanato il 29 aprile 2003 “nelle more istruttorie” il Pretore ha obbligato
il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili
(inc. DI.2003.2). Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale, confermandosi rispettivamente quanto postulato con
l'istanza e con la risposta. Statuendo il 27 novembre 2003, il Pretore ha
autorizzato i coniugi a vivere separati dal 1° febbraio 2003, ha assegnato
l'abitazione coniugale alla moglie e ha obbligato il marito a versare a
quest'ultima un contributo alimentare di fr. 2650.– mensili dal febbraio 2003.
La procedura cautelare è stata stralciata dai ruoli. La tassa di giustizia di
fr. 400.– e le spese sono state poste a carico del convenuto, tenuto a
rifondere all'istante fr. 1500.– per ripetibili.
D. Contro
la sentenza predetta AP 1 è insorto con un appello del 9 dicembre 2003 nel
quale chiede che il contributo per la moglie sia ridotto a fr. 1217.– mensili.
Nelle sue osservazioni del 2 gennaio 2004 AO 1 propone di respingere l'appello
e di confermare il giudizio impugnato.
in diritto: 1. L'art.
176 cpv. 1 n. 1 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione
domestica, a istanza di un coniuge il giudice stabilisce “i contributi pecuniari”
dell'uno in favore dell'altro. L'ammontare di tali contributi si calcola dividendo
l'eccedenza mensile – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare
il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 123 III 1; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I,
2ª edizione, n. 3 ad art. 176; Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 176 CC). In caso di
ammanco il debitore del contributo ha diritto di conservare l'equivalente del
proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Quanto ai
criteri preposti al calcolo del fabbisogno dei coniugi, essi sono già stati
correttamente enunciati dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 2 in basso
e 3 in alto).
2. Nella
fattispecie il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 5658.–
mensili, il relativo fabbisogno minimo di fr. 2209.– (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 580.–, spese accessorie fr.
70.–, premio della cassa malati fr. 84.–, rimborso di un debito privato
fr. 250.–, abbonamento “arcobaleno” per una zona fr. 35.–, spese per cure dentistiche
fr. 40.–, imposte fr. 50.–), il reddito della moglie in fr. 500.– mensili e il
relativo fabbisogno minimo in fr. 2405.– (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1100.–, onere ipotecario [dedotta la partecipazione dei figli
maggiorenni] fr. 1000.–, spese accessorie stimate fr. 100.–, premio della cassa
malati fr. 98.–, assicurazione dello stabile fr. 57.65, imposte fr. 50.–). Ciò
premesso, dedotti i fabbisogni dai redditi, il primo giudice ha constato
un'eccedenza di fr. 1544.– mensili che ha suddiviso a metà, onde un contributo
alimentare a carico del marito di fr. 2650.– mensili dal febbraio 2003, data
della separazione di fatto.
3. L'appellante asserisce che dalla sua attività la moglie ritrae almeno
fr. 2300.– netti mensili (incasso lordo fr. 4000.– mensili, meno fr. 855.– per la locazione della sartoria, da fr. 500.–
a fr. 800.– per la retribuzione della figlia e il resto per le piccole spese e le imposte). L'istante obietta di guadagnare
non più di fr. 3259.– mensili. Dedotti fr. 855.– per la locazione e fr.
1750.– per lo stipendio della figlia, rimarrebbero soli fr. 654.– mensili
per pagare l'elettricità, l'acqua, le assicurazioni e le forniture. Il Pretore
ha ritenuto che dalla sartoria l'istante, in precario stato di salute, ricavi
introiti “tutto sommato modesti”, che dalle entrate di fr. 4000.– mensili
stimate dal convenuto occorre dedurre il canone di locazione di fr. 855.– e lo
stipendio della figlia, che l'istante è stata tassata in base a un reddito
aziendale di fr. 3000.– annui e che l'attività è in regresso, poiché da quando
– come ha dichiarato la figlia – le linee aeree della __________ sono state riprese
dalla __________ le commesse sono molto diminuite.
a) Trattandosi
di un lavoratore indipendente, il reddito determinante è quello medio calcolato
sull'arco di più anni, di regola almeno tre. Il calcolo deve ancorarsi al bilancio
e al conto perdite e profitti dell'azienda oppure, non esistendo contabilità,
ai dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali, senza trascurare eventuali
detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati (RtiD
II-2004 pag. 617 n. 38c). Nella fattispecie la moglie non dispone di una
contabilità, limitandosi essa a tenere in un registro delle entrate e delle
uscite in contanti (deposizione D__________, pag. 2 in basso e seg.). Quanto ai
dati fiscali, agli atti figura unicamente la tassazione 2001/02, dalla quale
risulta un reddito aziendale di fr. 3000.– annui (doc. N), pari a fr. 250.–
mensili. Come detto, però, nelle osservazioni all'appello l'istante stessa ammette
un reddito di fr. 3259.– lordi mensili. Ne segue che in concreto i dati fiscali
non sono di alcuna utilità ai fini del giudizio.
b)
Il convenuto sostiene di avere indicato con cognizione di causa che l'incasso
lordo della sartoria supera i fr. 4000.– mensili, poiché teneva lui medesimo il
registro delle entrate e delle uscite. Inoltre i conteggi prodotti confermano
tali dati. L'istante oppone che, secondo i conteggi in questione, l'introito
lordo non eccede una media di fr. 3259.– mensili. Agli atti figurano invero
quattro fogli relativi agli incassi in contanti della sartoria nei mesi di
ottobre, novembre, dicembre 2002 e nei primi giorni di gennaio 2003 (doc. 1; v.
anche interrogatorio formale di AO 1, risposte n. 4 e 5). Essi attestano entrate
per fr. 3957.– nell'ottobre 2002, per fr. 3819.– nel novembre 2002, per
fr. 4057.– nel dicembre 2002 e per fr. 335.– fino al 4 gennaio 2003 (doc. 1).
La media da ottobre a dicembre 2002 risulta così di fr. 3944.– mensili. A ciò
si aggiungono i pagamenti in banca da parte della __________, che secondo le
indicazioni dell'interessata medesima si aggiravano fra i fr. 200.– e i fr.
500.– mensili (loc. cit., risposte n. 5 e 6; cfr. anche doc. 1, avvisi di
accredito dell'8 e 22 novembre 2002). Anche considerando che, come attesta la
figlia (deposizione del 25 giugno 2003 pag. 2 verso l'alto), le commesse
della compagnia aerea sono molto diminuite, l'importo di fr. 4000.– mensili
valutato dal Pretore appare verosimile.
c) L'appellante
contesta che lo stipendio della figlia ammonti a fr. 1750.– mensili, facendo
valere che non esiste alcun contratto scritto. Quanto a D__________, essa ha
dichiarato che il suo stipendio dovrebbe essere di fr. 1750.– mensili netti, ma
di non avere mai ricevuto tale importo, la madre corrispondendole solo quanto
le occorre in contanti (premio della cassa malati, spese d'automobile ecc.),
mentre la differenza “va in casa per il mantenimento di tutti” (deposizione del
25 giugno 2003 pag. 2 nel mezzo). Essa riceverebbe così “a seconda dei mesi
importi che variano tra i fr. 500.– e i fr. 800.–” (loc. cit., pag. 2 in alto;
v. anche, interrogatorio formale di AO 1, pag. 3 risposte n. 10 e 11). Ora, che
lo stipendio della figlia non risulti da un contratto scritto poco giova, un
contratto individuale di lavoro non richiedendo forma alcuna (art. 320 cpv. 1
CO). Che lo stipendio della figlia sia di fr. 1750.– mensili, del resto, è
confermato dalla figlia stessa. Sta di fatto che costei vive con la madre,
partecipa ai costi dell'alloggio nella misura di fr. 500.– mensili (sotto, consid.
5b) e riceve vitto in natura. Quanto la madre trattiene copre, in sostanza, i
costi generati dalla coabitazione. Non si può dire pertanto, a un esame di
verosimiglianza come quello che presiede all'adozione di misure protettrici
dell'unione coniugale (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a), che alla madre la figlia
costi meno di fr. 1750.– mensili. Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
d) L'appellante
sottolinea che nel 2002 l'istante ha versato alla figlia un totale di quasi fr.
35 000.–. L'istante eccepisce che tali versamenti retribuiscono lo stipendio
maturato in 6 anni di collaborazione. La figlia conferma la causale dei tre
prelevamenti eseguiti da conti della madre (doc. 2; interrogatorio formale di AO
1, pag. 3, risposta n. 12; deposizione D__________, pag. 2). La questione è che
agli atti non figurano indicazioni sulla provenienza di tali fondi. In mancanza
di qualsiasi dato oggettivo, non si può semplicemente presumere che tali risparmi
della madre provengano dall'attività della sartoria. Anche su questo punto
l'appello manca di consistenza.
e) Ciò posto, dal noto incasso lordo di fr. 4000.– mensili bisogna
dedurre il costo effettivo della figlia (fr. 1750.–), la locazione (indicata
concordemente dalle parti in fr. 855.–), gli
oneri AVS/AI, AD e l'assicurazione infortuni per la figlia (valutabili
per un reddito di fr. 1750.– mensili netti in circa fr. 300.– mensili per la
quota a carico del datore di lavoro e quella a carico del dipendente), gli
oneri sociali della moglie come indipendente (valutabili in almeno fr. 36.–
mensili: opuscolo informativo n. 2.02 in ‹www.avs-ai.ch›), come pure i costi
per l'elettricità, l'acqua i materiali non fatturabili ai clienti. A una
sommaria valutazione di verosimiglianza il reddito netto dell'istante può
dunque essere stimato in fr. 900.– mensili.
4. A dire dell'appellante, con un minimo di buona volontà la moglie
potrebbe guadagnare almeno fr. 3000.– mensili, tanto più che i disturbi alla
salute da lei pretesi non sono comprovati da certificati medici. L'interessata
ribadisce che, data la sua età e le sue condizioni psicofisiche – ampiamente
descritte dalla figlia – non le è dato modo di aumentare le entrate.
a) Nell'ambito
di misure a protezione dell'unione coniugale si può pretendere che un coniuge
riprenda o estenda un'attività lucrativa a tre condizioni cumulative: quando
non sia possibile attingere all'eccedenza coniugale o – almeno provvisoriamente
– a sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a
disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie
domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e
quando la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa sia compatibile con
la situazione personale del coniuge interessato (età, stato di salute,
formazione professionale e così via), oltre che con la situazione del mercato
del lavoro (RtiD II-2005 pag. 705 consid. 4 con rinvio a DTF 130 III 542 consid.
3.2).
b) Nella
fattispecie le parti si sono sposate il 15 novembre 1975. Fino al 1997 si
ignora se la moglie abbia esercitato un'attività lucrativa. Nel maggio del 1997
essa ha aperto, con la collaborazione della figlia, una piccola sartoria
(interrogatorio formale, risposte n. 1 e 2). Il riparto dei ruoli su cui si
sono accordati i coniugi durante la vita in comune era dunque quello per cui il
marito avrebbe svolto un'attività lucrativa a tempo pieno, mentre la moglie
avrebbe curato l'economia domestica e conseguito un reddito accessorio. Prima
di imputare alla moglie un reddito ipotetico l'appellante avrebbe dovuto
quindi rendere verosimile cumulativamente che per finanziare due
economie domestiche separate non basta attingere all'eccedenza o – almeno
provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune e che i
mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastano per coprire i
costi di tali economie domestiche separate, nonostante le restrizioni imposte
dalle circostanze. Nel caso in esame il bilancio familiare rimane in attivo
(sotto, consid. 7). In condizioni del genere, a prescindere dall'effettivo
stato di salute dell'interessata, il convenuto non può pretendere che
quest'ultima modifichi la propria attività lucrativa già nel quadro di misure
protettrici dell'unione coniugale.
5. Il convenuto sostiene inoltre che l'onere ipotecario gravante l'abitazione
coniugale assomma in realtà a fr. 1780.– mensili, ossia fr. 1303.– per gli
interessi e fr. 477.– per l'ammortamento corrisposto su un conto del “terzo
pilastro”, avendo egli ottenuto un sussidio da parte dell'Ufficio federale
dell'abitazione che copre la differenza rispetto agli interessi maturati sulle
due ipoteche. Considerata una partecipazione di fr. 500.– mensili a testa da
parte dei figli maggiorenni che vivono con la madre, egli calcola le spese per
l'alloggio a carico di quest'ultima in fr. 800.– mensili. A suo avviso poi il
costo dell'abitazione è un debito dei due coniugi, non della sola moglie, e
deve figurare nel fabbisogno di entrambi. Da siffatta argomentazione va subito
sgombrato il campo, giacché per costante giurisprudenza il costo dell'alloggio
va inserito nel fabbisogno minimo di chi occupa l'abitazione, non in quello
del coniuge tenuto a erogare contributi di mantenimento (RtiD I-2005 pag. 764
seg. consid. 13). Resta da valutare l'ammontare di tale costo nel caso
specifico.
a) Dagli
atti risultano essere stati pagati interessi di fr. 1675.05 mensili per il pegno in primo grado di fr. 438 000.– (fr. 5025.10 per trimestre: doc. 16c) e di fr. 360.– mensili per il pegno in
secondo grado di fr. 108 000.– (fr. 2160.– per semestre: doc. 4), onde un totale di fr.
2035.05 mensili. Il Pretore ne ha tenuto conto nel fabbisogno della moglie fino
a concorrenza di fr. 1000.–, ritenendo che il resto andasse a carico dei due figli
maggiorenni che vivono con lei. Egli non si è pronunciato né sui sussidi
federali né sull'ammortamento.
b) Che
il convenuto si limitasse a versamenti di fr. 1303.– mensili sul conto di risparmio
cui sono addebitati gli oneri ipotecari non è decisivo (doc. 6). Dall'estratto
di tale conto risulta nondimeno una girata postale di fr. 3726.– avvenuta il 19
giugno 2002 da parte dell'Ufficio federale delle abitazioni. A un esame di mera
verosimiglianza l'appellante ha pertanto reso verosimile l'erogazione di sussidi
nella misura di fr. 621.– mensili (fr. 3726.– in un semestre: doc. 6). Ciò riconduce
l'onere ipotecario a carico della moglie a fr. 1414.05 mensili. Sull'ammontare
della partecipazione dei figli, indicato dal Pretore in circa fr. 1000.–
mensili, non vi sono contestazioni (osservazioni, pag. 5 in alto), di modo che
Fatti
i costi per l'alloggio dell'istante vanno stimati in circa fr. 415.– mensili.
c) È
vero che alla moglie il convenuto riconosce costi per l'abitazione di fr. 800.–
mensili, compreso tuttavia l'ammortamento ipotecario di fr. 477.– mensili che è
un ordinario rimborso di mutuo. Alla stregua di ogni estinzione di debito, esso
va onorato nella misura in cui i mezzi finanziari della famiglia siano
sufficienti a coprirlo (DTF 127 III 292 consid. bb in fondo con richiamo). In
concreto la cifra di fr. 477.– confluisce su un conto del
“terzo pilastro” (doc. 7), dal quale è poi prelevato il capitale per gli
ammortamenti (doc. 5 e 6), e non vi sono ragioni per disconoscerla, i mezzi
finanziari della famiglia risultando sufficienti (sotto, consid. 7). Nel
fabbisogno minimo della moglie va pertanto inserito l'onere di fr. 477.– mensili,
sul cui ammontare del resto le parti concordano (appello, pag. 5; osservazioni,
pag. 5).
d) In
definitiva, l'onere ipotecario a carico dell'istante va ridotto da fr. 1000.– a
fr. 415.– mensili, ma va riconosciuto l'ammortamento di fr. 477.– mensili, di
modo che il fabbisogno minimo di lei ammonta a fr. 2300.– arrotondati (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, onere ipotecario [dedotta la
partecipazione dei figli maggiorenni] fr. 415.–, spese accessorie stimate fr.
100.–, premio della cassa malati fr. 98.–, assicurazione dello stabile fr.
57.65, ammortamento fr. 477.–, imposte fr. 50.–).
6. Quanto al proprio fabbisogno minimo, l'appellante si duole che il
Pretore gli abbia riconosciuto unicamente la pigione di fr. 580.– mensili per
il monolocale da lui locato nella speranza di una rapida riconciliazione.
Venuta meno tale prospettiva, nel gennaio del 2004 egli ha appigionato un
appartamento più grande (circa fr. 1100.– mensili, più le spese accessorie).
Egli rivendica così condizioni abitative paritarie, chiedendo l'inserimento nel
suo fabbisogno di una spesa per la locazione di fr. 800.– mensili.
a) Il
trasloco del convenuto in un appartamento più caro è una circostanza nuova,
irricevibile in appello. Nelle protezioni dell'unione coniugale continua a
valere il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (RtiD I-2004
pag. 596 n. 79c). Dandosi mutamenti apprezzabili intervenuti
dopo l'emanazione del giudizio impugnato, le misure a protezione dell'unione
coniugale possono sempre essere adattate dal Pretore alle nuove circostanze (art.
Considerandi
179.
cpv. 1 CC).
b) Per
quel che è del monolocale, davanti al Pretore il convenuto medesimo ha esposto
una spesa di fr. 800.– mensili (act. II, verbale, pag. 4 in basso), rinviando
al contratto di locazione da cui risulta un canone di fr. 580.– mensili (doc.
11). A quel momento egli non ha invocato alcuna parità di trattamento
logistico. Oltre a ciò, come si è appena visto, per finire alla moglie va
riconosciuto un costo dell'alloggio di fr. 415.– mensili, di modo che sotto
tale profilo non si ravvisa alcuna disparità di trattamento. Circa le concrete
condizioni abitative della moglie (numero di vani, mobilio, accessori ecc.)
nulla si evince dagli atti o dalle allegazioni delle parti. Al riguardo
pertanto l'appello è destinato all'insuccesso.
7.
Da
quanto precede risulta, in sintesi, il seguente quadro delle entrate e uscite
familiari:
reddito del
marito (incontestato) fr. 5658.–
reddito
della moglie (consid. 3 e 4) fr. 900.–
fr.
6558.
– mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 6) fr. 2209.–
fabbisogno
minimo della moglie (consid. 5) fr. 2300.–
fr.
4509.
– mensili.
eccedenza fr.
2049.
.– mensili
metà
eccedenza fr. 1025 .– mensili
Il marito può conservare per sé:
fr.
2209.
– + fr. 1025 .– = fr. 3234.– mensili
e deve
versare alla moglie:
fr. 2300.– + fr.
1025.
– ./. fr. 900.– = fr. 2425.– mensili (arrotondati).
8.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). Dato l'esito dell'appello, si giustifica che il convenuto sopporti sei
settimi della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere alla
controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. Ciò impone di riformare
anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede. Tenuto conto
delle domande sottoposte al Pretore, l'istante va equitativamente chiamata a
sopportare un decimo dei costi, mentre il resto va a carico del convenuto.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata
è così riformata:
3. AP
1 è tenuto a versare a AO 1, entro il 5 del mese, un contributo di mantenimento
di fr. 2425.– mensili dal 1° febbraio 2003.
4. La
tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono poste per nove decimi a carico
del convenuto e per il resto a carico dell'istante. AP 1 rifonderà a AO 1 fr.
1350.– per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per sei settimi a suo carico e per il
resto a carico di AO 1. AP 1 rifonderà alla controparte fr. 800.– per
ripetibili ridotte.
III. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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