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Decisione

11.2003.156

protezione dell'unione coniugale

5 maggio 2006Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i costi per l'alloggio dell'istante vanno stimati in circa fr. 415.– mensili.

c) È

vero che alla moglie il convenuto riconosce costi per l'abitazione di fr. 800.–

mensili, compreso tuttavia l'ammortamen­to ipotecario di fr. 477.– mensili che è

un ordinario rimborso di mutuo. Alla stregua di ogni estinzione di debito, esso

va onorato nella misura in cui i mezzi finanziari della famiglia siano

sufficienti a coprirlo (DTF 127 III 292 consid. bb in fondo con richiamo). In

concreto la cifra di fr. 477.– confluisce su un conto del

“terzo pilastro” (doc. 7), dal quale è poi prelevato il capitale per gli

ammortamenti (doc. 5 e 6), e non vi sono ragioni per disconoscerla, i mezzi

finanziari della famiglia risultando sufficienti (sotto, consid. 7). Nel

fabbisogno minimo della moglie va pertanto inserito l'onere di fr. 477.– mensili,

sul cui ammontare del resto le parti concordano (appello, pag. 5; osservazioni,

pag. 5).

d) In

definitiva, l'onere ipotecario a carico dell'istante va ridotto da fr. 1000.– a

fr. 415.– mensili, ma va riconosciuto l'ammor­tamento di fr. 477.– mensili, di

modo che il fabbisogno minimo di lei ammonta a fr. 2300.– arrotondati (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, onere ipotecario [dedotta la

partecipazione dei figli maggiorenni] fr. 415.–, spese accessorie stimate fr.

100.–, premio della cassa malati fr. 98.–, assicurazione dello stabile fr.

57.65, ammortamento fr. 477.–, imposte fr. 50.–).

6. Quanto al proprio fabbisogno minimo, l'appellante si duole che il

Pretore gli abbia riconosciuto unicamente la pigione di fr. 580.– mensili per

il monolocale da lui locato nella speranza di una rapida riconciliazione.

Venuta meno tale prospettiva, nel gennaio del 2004 egli ha appigionato un

appartamento più grande (circa fr. 1100.– mensili, più le spese accessorie).

Egli rivendica così condizioni abitative paritarie, chiedendo l'inserimento nel

suo fabbisogno di una spesa per la locazione di fr. 800.– mensili.

a) Il

trasloco del convenuto in un appartamento più caro è una circostanza nuova,

irricevibile in appello. Nelle protezioni dell'unione coniugale continua a

valere il divieto generale dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC (RtiD I-2004

pag. 596 n. 79c). Dandosi mutamenti apprezzabili intervenuti

dopo l'emanazio­ne del giudizio impugnato, le misure a protezione dell'unione

coniugale possono sempre essere adattate dal Pretore alle nuove circostanze (art.

Considerandi

179.

cpv. 1 CC).

b) Per

quel che è del monolocale, davanti al Pretore il convenuto medesimo ha esposto

una spesa di fr. 800.– mensili (act. II, verbale, pag. 4 in basso), rinviando

al contratto di locazione da cui risulta un canone di fr. 580.– mensili (doc.

11). A quel momento egli non ha invocato alcuna parità di trattamento

logistico. Oltre a ciò, come si è appena visto, per finire alla moglie va

riconosciuto un costo dell'alloggio di fr. 415.– mensili, di modo che sotto

tale profilo non si ravvisa alcuna disparità di trattamento. Circa le concrete

condizioni abitative della moglie (numero di vani, mobilio, accessori ecc.)

nulla si evince dagli atti o dalle allegazioni delle parti. Al riguardo

pertanto l'appello è destinato all'insuccesso.

7.

Da

quanto precede risulta, in sintesi, il seguente quadro delle entrate e uscite

familiari:

reddito del

marito (incontestato) fr. 5658.–

reddito

della moglie (consid. 3 e 4) fr. 900.–

fr.

6558.

– mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 6) fr. 2209.–

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 5) fr. 2300.–

fr.

4509.

– mensili.

eccedenza fr.

2049.

.– mensili

metà

eccedenza fr. 1025 .– mensili

Il marito può conservare per sé:

fr.

2209.

– + fr. 1025 .– = fr. 3234.– mensili

e deve

versare alla moglie:

fr. 2300.– + fr.

1025.

– ./. fr. 900.– = fr. 2425.– mensili (arrotondati).

8.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2

CPC). Dato l'esito dell'appello, si giustifica che il convenuto sopporti sei

settimi della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere alla

controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. Ciò impone di riformare

anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede. Tenuto conto

delle domande sottoposte al Pretore, l'istante va equitativamente chiamata a

sopportare un decimo dei costi, mentre il resto va a carico del convenuto.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata

è così riformata:

3. AP

1 è tenuto a versare a AO 1, entro il 5 del mese, un contributo di mantenimento

di fr. 2425.– mensili dal 1° febbraio 2003.

4. La

tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono poste per nove decimi a carico

del convenuto e per il resto a carico dell'istante. AP 1 rifonderà a AO 1 fr.

1350.– per ripetibili ridotte.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.–

b) spese fr.

50.–

fr.

350.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti per sei settimi a suo carico e per il

resto a carico di AO 1. AP 1 rifonderà alla controparte fr. 800.– per

ripetibili ridotte.

III. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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