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Decisione

11.2003.160

autorizzazione in via cautelare all'esercizio di un diritto di passo veicolare iscritto a registro fondiario

26 gennaio 2005Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i comproprietari della particella n. 1611 hanno postulato una licenza edilizia

che li autorizzi a creare una strada sterrata sull'ultimo tratto del passo

(doc. N). Ciò che è lecito, i beneficiari di una servitù di passo avendo la facoltà

di eseguire e mantenere la strada necessaria all'esercizio del loro diritto

anche contro la volontà del proprietario del fondo serviente (DTF 115 IV 26

consid. 3a con rimandi; sentenza del Tribunale federale 5C.107/2001 del 18

luglio 2001, consid. 5b; Petitpierre

in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 5 ad art. 737 con richiamo).

4. Quanto

al requisito della probabilità di esito favorevole, l'appellante ribadisce che,

mancando la strada, gli attori non possono pretendere di esercitare il diritto

di passo veicolare, di modo che l'azione confessoria sarebbe prematura e priva

d'oggetto. Egli medesimo riconosce tuttavia che il transito di veicoli

attraverso il suo fondo è già oggi possibile, tant'è che in passato i

proprietari dei fondi dominanti ne hanno usufruito – con il suo consenso – per

assicurare la manutenzione dei loro terreni (appello, pag. 6 nel mezzo). A un

esame sommario come quello che sottende all'emanazione di misure cautelari

l'azione di merito non sembra quindi manifestamente priva d'oggetto o prematura.

Né si può affermare che la causa promossa dagli attori appaia d'acchito infondata,

l'azione confessoria essendo data nei confronti di chiunque impedisca o renda

più difficile l'esercizio di una servitù (Petitpierre,

op. cit., n. 11 ad art. 737 CC), ciò che il convenuto in concreto non nega.

Circa il senso e lo scopo per cui la servitù è sta­ta costituita, come pure

l'interesse e le reali necessità del fondo dominante, essi andranno accertati

dal giudice – con pieno potere cognitivo – nella causa di merito.

5. L'appellante

pretende che gli attori, prima di esercitare la servitù, costruiscano una

strada sull'ultimo tratto del tracciato, in modo da evitare danni al suo fondo.

Di per sé la richiesta potrebbe anche rivelarsi fondata, tanto più che sulla particella

n. 1611 è prevista la costruzione di una casa, ma ciò non basta perché il convenuto

potesse ostacolare l'esercizio di un passo regolarmente iscritto nel registro

fondiario senza apparenti limitazioni. Men che meno ove si consideri che gli

attori hanno reso verosimile la necessità di eseguire lavori urgenti e che il

convenuto – come detto (consid. 3b) – potrà sempre chiedere il risarcimento di

eventuali danni occasionatigli (si veda anche l'art. 383 CPC). Certo, il beneficiario

di una servitù è tenuto a usare del suo diritto con ogni possibile riguardo

(art. 737 cpv. 2 CC), sicché gli incombe di contenere nella misura da lui

esigibile gli inconvenienti arrecati all'altro proprietario (Steinauer, op. cit., pag. 389, n.

Considerandi

2281). E quest'ultimo può pretendere le misure ragionevolmente intese a

eliminare gli effetti dannosi della servitù, sempre che l'esercizio del diritto

non ne risulti pregiudicato (DTF 100 II 195; Steinauer,

op. cit., pag. 389 n. 2281b; I CCA, sentenza inc. 11.2001.65 del 3 aprile

2002, consid. 19a, menzionata in: RtiD I-2004 pag. 609 n. 115c). Non si scordi

però che in concreto i comproprietari della particella n. 1611 hanno postulato

una licenza edilizia proprio per approntare una strada sterrata sul fondo

serviente (doc. N), rendendo verosimile di voler prevenire eventuali danni al

fondo del convenuto. A un esame di verosimiglianza non si ravvisano dunque gli

estremi per sospendere l'esercizio della servitù fino alla realizzazione del

tratto finale dell'accesso carrabile.

6.

L'appellante

sostiene infine che l'esercizio del passo nello stato attuale dei terreni

costituisce un manifesto abuso, giacché ha per unico scopo quello di

danneggiare il suo fondo. Egli fa valere che già attualmente l'accesso ai due

fondi dominanti avviene per mezzo di una strada privata sulla particella n.

1366, senza contare che esistono altri due accessi possibili grazie alle strade

priva­te realizzate dopo la costituzione della servitù (particelle n. 1288 e

1369). Ora, l'art. 2 CC vieta di esercitare, per nuocere ad altri, un diritto

che abbia perso definitivamente ogni interesse. Trattandosi di servitù, tale

precetto trova espressione nell'art. 737 cpv. 2 CC, che impone al beneficiario

di una servitù l'uso del suo diritto con ogni possibile riguardo (Baumann in: Zürcher Kommentar, 3ª

edizione, n. 298 ad art. 2 CC; Petit­pierre,

op. cit., n. 1 e 7 ad art. 737 CC), rispettivamente nell'art. 736 cpv. 1 CC,

che consente la cancellazione di una servitù ormai senza interesse per il fondo

dominante (Baumann, op. cit., n.

369c ad art. 2 CC con rimandi). Del resto, il convenuto medesimo ha postulato

in via riconvenzionale, nell'azione di merito, la soppressione della servitù.

Nel caso

in esame non fa dubbio che la particella n. 1611 sia raggiungibile dalla

pubblica via anche per il tramite una strada privata sul fondo n. 1366 (doc.

D). Resta il fatto – incontestato – che gli attori non hanno alcun diritto di

farne uso (doc. 19¹: estratto del registro fondiario). Poco importa che il

transito su tale fondo sia stato finora tollerato, una simile autorizzazione

potendo essere revocata in ogni tempo, lasciando i beneficiari della servitù

privi di accesso. La situazione è analoga per quanto attiene alle strade

situate sulle particelle n. 1288 e 1369 (doc. 19 e 19²), le quali per di più –

stando a quanto si desume dagli atti – neppure raggiungono il confine della

particella n. 485 (planimetrie doc. D, 15 e 16), per tacere del fatto che gli

attori non beneficiano di reciproche servitù di passo che li abilitino a

raggiungere tali vie attraverso i rispettivi fondi (doc. E, 3° foglio). A un

esame sommario non si può dire pertanto che i proprietari dei fondi dominanti

intendano esercitare la servitù al solo scopo di nuocere al convenuto. Se ne

conclude che l'appello, destituito di buon diritto, è destinato all'insuccesso.

7.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CC),

che rifonderà agli istanti un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1500.–

complessivi per ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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