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Decisione

11.2003.161

azione possessoria introdotta posteriormente all'azione confessoria dei proprietari dei fondi dominanti.

26 gennaio 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori previsti sembrano piuttosto interventi puntuali e di piccolo cabotaggio

che possono essere eseguiti con autoveicoli leggeri. Dovessero i vicini, in

ogni modo, arrecare danni al fondo dell'istante, questi potrà sempre chiedere riparazione

del pregiudizio occasionatogli.

7. Che,

per contro, i convenuti intendono far passare sul tracciato della servitù autocarri

e mezzi di lavoro per formare una pista destinata all'accesso al cantiere in

vista dei lavori di costruzione (appello, pag. 7 a metà) non appare imminente. Anzi,

come sottolinea lo stesso appellante, costoro non dispongono ancora di una

licenza di costruzione definitiva. La situazione potrà invero rivelarsi diversa

al momento in cui i comproprietari della particella n. 1611 otterranno la

licenza edilizia per erigere la loro abitazione. A quel momento però essi

dovranno formare anche la strada d'accesso, pure oggetto di domanda di

costruzione (doc. N nell'inc. OA.2003.102 richiamato). Eventuali contestazioni

circa la portata e l'estensione esatta della servitù, comunque sia, andranno

chiarite nel quadro dell'azione confessoria pendente, nell'ambito della quale

il Pretore dispone di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, non solo di

una cognizione d'indole sommaria come quella che presiede all'esame di un'azione

possessoria.

8. Per

l'appellante, infine, l'esercizio del passo nello stato attuale del suo fondo

configura un manifesto abuso di diritto, poiché ai fondi dominanti è possibile

accedere tramite altre strade private edificate nella zona dopo la costituzione

della servitù. L'argomento è infondato, giacché i convenuti non dispongono di

alcun diritto che li autorizzi a far uso delle tre strade private situate nelle

adiacenze (planimetria doc. G e estratti del registro fondiario doc. 19, 19¹ e

19² nell'inc. OA.2003.102 richiamato). Poco importa dunque che il transito

sulla strada privata situata sulla particella n. 1366 sia stato tollerato fino

a oggi, una simile autorizzazione potendo essere revocata in ogni tempo,

lasciando i proprietari dei fondi dominanti privi di ogni accesso. Anche su

quest'ultimo punto, di conseguenza, l'appello si rivela privo di buon diritto.

9. Quanto

alla domanda cautelare presentata dall'appellante contestualmente all'azione

possessoria, il Pretore l'ha respinta per difetto di urgenza, di notevole

pregiudizio e di probabilità di buon fondamento insita nel­l'azione di merito,

ponendo a carico dell'istante gli oneri del giudizio (fr. 350.–) e un'indennità

per ripetibili (fr. 400.–). L'appellante obietta che la procedura cautelare è stata

giudicata insieme con l'azione possessoria, sicché non si giustificava di

fissare due dispositivi separati sugli oneri processuali e le ripetibili, tanto

meno considerando che la procedura cautelare non ha richiesto alle controparti particolari

prestazioni.

a)

I decreti cautelari decadono con il passaggio in giudicato del pronunciato di

merito (Vogel/Spühler, Grundriss

des Zivilprozessrechts, 7ª edizione, pag. 359 n. 223a). Se non che, trattandosi

di azioni possessorie, trattate con la procedura sommaria contenziosa di camera

di consiglio (sopra, consid. 1), l'appello non ha effetto sospensivo, nemmeno

in materia cautelare (art. 310 cpv. 4 lett. c e 382 cpv. 3 CPC), salvo disposizione

espressa del presidente della Camera adita (310 cpv. 4 lett. b e art. 370 cpv.

3 CPC). Il Pretore avendo statuito – con la sentenza impugnata – sull'azione

Considerandi

possessoria, mal si comprende dunque perché occorresse ancora un decreto

cautelare, il giudizio sulla possessoria rendendo la domanda provvisionale

senza oggetto. Ciò premesso, rimane da esaminare quale fosse il destino degli oneri

processuali e delle ripetibili maturati nel frattempo. Che il procedimento

cautelare fosse divenuto privo d'oggetto ancora non significa in effetti, con

ogni evidenza, che i costi andassero assunti dallo Stato.

b) Nel

caso in cui una procedura divenga senza oggetto, il Codice di procedura civile

non specifica quale sorte seguano le spese e le ripetibili. L'art. 151 CPC si

limita a evocare la desistenza, la transazione o l'acquiescenza, prevedendo unicamente

che in siffatte ipotesi “le tasse, le spese e le ripetibili sono fissate e ripartite,

a richiesta di parte, dal giudice adito”. La giurisprudenza ha già avuto modo

di precisare, nondimeno, che in casi del genere si applica per analogia l'art.

72.

della procedura civile federale (Cocchi/Trez­zini,

CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 151 con richiamo).

Occorre valutare sommariamente, pertanto, quale verosimile probabilità di buon

esito avrebbe avuto l'istanza se la Camera avesse giudicato al riguardo (cfr.

DTF 118 la 494 consid. 4, 111 lb 191 consid. 7a). Nella fattispecie nulla induce

a ritenere, a un esa­me sommario, che l'istanza di provvedimenti cautelari avrebbe

potuto avere un esito diverso dall'azione di manutenzione. Ne discende che

l'istante sarebbe risultato “soccombente” (nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC)

anche sulla domanda cautelare, sicché oneri processuali e ripetibili andavano

effettivamente posti a suo carico.

c) Quanto

all'ammontare della tassa di giustizia (fr. 300.–), per i decreti e le ordinanze

processuali, così come per i decreti cautelari essa va da fr. 30.– a fr. 10 000.–, “ritenuto

per quanto possibile un riferimento ai limiti previsti dall'art. 17 per le

cause di valore litigioso” (art. 19 LTG). Se il processo finisce senza sentenza,

la tassa è proporzionata agli atti compiuti, tenendo conto del valore litigioso

(art. 21 LTG). Nella fattispecie il Pretore non ha fissato il valore litigioso

(art. 13 CPC), né le parti lo hanno indicato o esso risulta dagli atti. Comunque

sia, il Pretore ha fissato la tassa rimanendo nella fascia bassa della tariffa.

E siccome in tale materia il primo giudice fruisce di ampio apprezzamento (Rep.

1996.

pag. 171), spettava all'appellante illustrare, nelle circostanze descritte,

perché in concreto l'entità della tassa di giustizia denoti eccesso o abuso.

Invano si cercherebbe, nel memoriale, un'adeguata motivazione al riguardo.

d) Per

quanto attiene alle ripetibili accordate ai convenuti (fr. 400.– complessivi),

l'art. 150 CPC prevede che sono ripetibili le spese indispensabili causate dal

processo e una adeguata indennità per gli onorari di patrocinio, fissata entro

i limiti della tariffa dell'ordine degli avvocati, tenendo conto della natura e

del valore della lite, come pure delle prestazioni indispensabili del patrocinatore.

In concreto – come detto – tutto si ignora sul valore litigioso. Sia come sia,

l'indennità spettante all'avvocato dei convenuti deve retribuire equamente il

tempo dedicato da quest'ultimo alla difesa dei clienti in sede cautelare (cfr.

DTF 118 Ia 134 consid. 2b, 117 Ia 23 consid. 3a con rinvii), coprendo almeno le

spese generali dell'ufficio (SJ 1996 pag. 379 consid. 3). Ora, il patrocinatore

dei convenuti si è bensì limitato – in sede cautelare – alla stesura di una dozzina

di righe nell'ambito del riassunto scritto di risposta (allegato al verbale del

10.

novembre 2003, pag. 5 e 6), ma ciò non toglie che un'indennità di fr. 400.–

retribuisca, all'atto pratico, poco più di un'ora di lavoro (considerate le

spese presumibili e l'IVA). Tale importo potrà fors'anche apparire generoso, ma

non configura estremi di abuso né di eccesso d'apprezzamento. Si aggiunga, ad

ogni buon conto, che alle controparti il Pretore ha attribuito, per l'intera

procedura possessoria, un'indennità identica. Se una somma di fr. 400.– per la

cautelare può sembrare abbondante, fr. 400.– per il patrocinio nell'azione

possessoria si palesano già di primo acchito inadeguati, se non irrisori. Nel

risultato l'appellante non può dunque lamentare alcun torto.

10.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148

cpv. 1 CPC), che rifonderà ai convenuti

un'equa

indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il giudizio impugnato è

confermato.

2. Gli oneri

processuali consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà ai convenuti fr. 1000.– complessivi

per ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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