Lexipedia

Decisione

11.2003.162

appellabilità di una decisione provvisionale emanata dall'autorità di vigilanza sulle tutele

6 luglio 2005Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i figli su incarico dell'autorità tutoria, questa si è astenuta dalla sua funzione

di membro permanente e non ha più partecipato ad alcuna decisione.

7. Accertata

la validità della decisione presa dalla Commissione tutoria regionale, nella

fattispecie l'autorità di vigilanza non ha ritenuto di indagare sui requisiti

professionali di __________ per condurre terapie su minori vittime di abusi

(nel senso della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati), né la legge

federale appena citata né le norme cantonali d'applicazione imponendo una

determinata formazione a siffatti operatori. D'altro lato – ha soggiunto

l'autorità di vigilanza – la pretesa attività illecita svolta dalla pedagogista

non risultava constatata da alcuna decisione avente forza di giudicato. Quanto

al caso in rassegna, poi, tale attività consisteva nel sostenere minorenni

oggetti di abuso, non nel promuovere le relazioni personali fra madre e figli.

Nulla giustificava quindi la sostituzione della pedagogista, con cui i ragazzi

avevano instaurato un rapporto di fiducia. Per quel che riguardava i diritti di

visita, l'autorità di vigilanza ha ricordato che i figli si opponevano

fermamente a nuovi incontri con la madre, non perché indotti dal padre, ma

perché la genitrice rifiutava ai loro occhi di ammettere le sofferenze loro

inflitte dallo zio. Ciò posto, l'autorità di vigilanza ha ritenuto necessario

sospendere temporaneamente i diritti di visita di lei poiché suscettibili di

arrecare concreto pregiudizio ai ragazzi. Essa ha previsto nondimeno un riesame

della situazione da parte della Commissione tutoria entro sei mesi.

8. L'appellante si duole anzitutto di non essere stata informata a

tempo debito circa l'esistenza di due videoregistrazioni riguardanti

determinati colloqui fra la pedagogista e i figli, cassette che non figurano

agli atti, e fa valere che l'autorità di vigilanza non ha mai risposto alle

critiche da lei sollevate con lettere del 9 maggio e del 4 luglio 2003 (doc. 10

e 18). In realtà dagli atti risulta che l'autorità di vigilanza ha riscontrato

le due richieste dell'appellante, segnalando che le videoregistrazioni si

trovavano depositate al Ministero pubblico e che la Commissione tutoria non

scorgeva motivo per negarne la visione (doc. 13 e 19). L'appellante non si è

quindi vista limitare né impedire l'accesso al materiale raccolto. È vero che

le videoregistrazioni avrebbero dovuto essere rubricate (art. 24 cpv. 3 della

legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele).

Comunque sia, le due cassette non sono state prese in considerazione ai fini

della decisione impugnata, per tacere del fatto che l'appellante avrebbe potuto

visionarle nel corso della procedura davanti all'autorità di vigilanza (come il

suo patrocinatore riconosce: appello, pag. 6). In proposito l'appello manca

perciò di consistenza.

9. Per

quanto attiene alla sostituzione della pedagogista, l'appellan­te afferma che

l'autorità di vigilanza ha ignorato le sue censure sul cumulo di funzioni da

parte di __________, membro permanente della Commissione tutoria, direttrice

del menzionato “__________” e persona incaricata nella fattispecie di seguire

gli incontri sorvegliati tra madre e i figli. Ciò configurerebbe un diniego di

giustizia. In realtà, più che un diniego di giustizia, l'appellante rimprovera

all'autorità di vigilanza un'insufficienza di motivazione. Se non che, la

decisione impugnata consente per lo meno di capire che l'autorità di vigilanza

ha rinunciato a intervenire nei confronti di __________ perché nel caso

specifico l'eventuale incompatibilità tra la funzione di terapeuta e quella di

mediatrice nell'ambito dei diritti di visita era ormai superata, la Commissione

tutoria regionale avendo incaricato un'altra specialista di sorvegliare le

relazioni personali fra l'appellante e i figli. Seppure

concisa, tale motivazione permetteva alla ricorrente di comprendere perché l'autorità

avesse deciso in un senso piuttosto che in un altro, dandole modo di insorgere

alla Camera civile di appello con sufficiente cognizione di causa. La sentenza

impugnata era quindi conforme ai requisiti minimi del diritto federale (DTF 129

I 236 consid. 3.2, 126 I 102 consid. 2b), oltre i quali la procedura cantonale

non si sospinge.

10. All'autorità

di vigilanza l'interessata fa carico di non avere verificato se la pedagogista __________

adempisse i requisiti per assistere vittime di reati, se non altro interpellando

il delegato preposto o la Commissione apposita. Sta di fatto che la questione

legata alle qualifiche professionali della pedagogista è ormai superata, il procedimento

aperto dall'Ufficio cantonale della sanità nei confronti di lei essendosi risolto

con un'assoluzio­ne da parte del Giudice della Pretura penale. Né l'autorità

amministrativa può scostarsi da tale proscioglimento, passato in giudicato.

Quanto al fatto che __________ si valga di un dottorato conseguito in una

disciplina che non è la psicologia né la psicoterapia, non è dato a divedere –

né l'appellante spiega – quale rilevanza ciò possa avere ai fini del giudizio,

per tacere del fatto che l'art. 13 del regolamento concernente l'esercizio

delle arti sanitarie maggiori invocato dall'appellante è stato abrogato il 25

novembre 2003 (BU 2003 pag. 332), la materia essendo regolata ora dall'Accordo

sulla libera circolazione delle persone, allegato III (“Reciproco

riconoscimento delle qualifiche professionali”: RS 0.142.112.681).

11. Diversa

è la questione di sapere se in concreto la pedagogista controversa sia professionalmente

idonea ad assistere i figli, benché non abilitata a esercitare la psicoterapia.

Ora, che “una presa a carico educativo-terapeutica” dei ragazzi volta alla rielaborazione

delle situazioni traumatiche subìte sia necessaria non fa dubbio, come ha

confermato la dott. __________, psicologa e psicoterapeuta chiamata in sede

penale a valutare l'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dai minori

(referto del 31 dicembre 2002: doc. 1, allegato C, pag. 31). A un sommario esame

come quello che presiede all'emanazione di misure provvisionali la qualifica di

__________, dottoressa in pedagogia clinica (doc. 30; v. anche: ‹www.__________.ch›),

appare nondimeno sufficiente, né l'appellante asserisce che

l'uno o l'altro figlio abbisogni di cure psicoterapeutiche. Ciò non

toglie che la Commissione tutoria regionale dovrà tenere in maggiore

considerazione, a futura memoria, le qualifiche professionali delle persone

incaricate di assicurare sostegno a minori vittime di reato, in particolare ove

si tratti di crimini sessuali.

12. L'appellante

rileva che i suoi rapporti con i figli sono peggiorati da quando è intervenuta __________.

Essa ricorda che inizialmente, quando erano collocati nell'Unità di pronta

accoglienza e osservazione (PAO) dell' __________, i bambini mostravano grande

piacere nell'incontrarla e che il dott. __________, incaricato di valutare le

capacità dei genitori, non ha ravvisato alcun impedimento nella sua persona.

Essa sottolinea che tale evoluzione negativa non è imputabile a lei, visto che

i suoi sporadici diritti di visita sono stati esercitati sotto sorveglianza, ma

alla terapia applicata dalla pedagogista, oltre che – in sott'ordine – al

protrarsi della procedura e all'opposizione del padre.

È

pacifico che l'atteggiamento dei figli verso la madre è mutato nel corso del

2002. Se all'inizio essi si dimostravano lieti nel vederla (doc. 19 nel

fascicolo R.16.2002: rapporti sull'andamento dei diritti di visita del 14 e del

28 marzo 2002), dall'autunno del 2002 essi hanno cominciato a manifestare

resistenze (doc. 50), fino a confidare al padre di voler rinunciare alle visite

di lei (doc. 3, allegato 3; doc. 51), confermando tale loro desiderio anche alla

pedagogista e infine alla madre stessa, durante un incontro del 5 febbraio 2003

(doc. 3, allegato 2 e 4; doc. 52). Il motivo di ciò sembra ricondursi al fatto

che l'appellante, pur credendo agli abusi patiti dai figli, non voglia credere

che autore dei reati possa essere il fratello di lei (doc. 49; doc. 1, allegato

C pag. 25). Visto lo scetticismo della madre, i figli si sono sentiti

incompresi (doc. 44). Da parte sua la pedagogista ha dichiarato che “le

difficoltà principali risiedono nella mancanza di un riconoscimento da parte

della [madre] della sofferenza dei suoi figli in relazione ai trau­mi pregressi

da loro subìti”, sicché la genitrice non è percepita come una “figura

protettiva” (doc. 3, allegato 2). Del resto, che l'incredulità della madre metta

a disagio i figli risulta anche dalla perizia della dott. __________ (doc. 1,

allegato C, pag. 15 e 17 a metà). E a suo tempo pure il dott. __________ aveva

riscontrato una mancanza d'attenzione della madre per i ragazzi (referto del 9

maggio 2002 alla Commissione tutoria regionale, pag. 7). In circostanze

siffatte, a un sommario esame come quello che informa l'emanazione di

provvedimenti cautelari, la tesi dell'appellante, stando al quale il

peggioramento dei suoi rapporti con figli è imputabile anzitutto a terapie

inadeguate da parte della pedagogista, non trova conferma.

13. L'interessata

lamenta anche il modo in cui l'autorità di vigilanza ha valutato il referto da

lei commissionato alla dott. __________, psicologa-psicoterapeuta e sessuologia

clinica, sui diritti di visita fra lei e i figli, con particolare riguardo alla

terapia condotta da __________. A suo parere il rapporto è stato da lei

prodotto su invito dell'autorità di vigilanza, che ne ha dato conoscenza alle

parti, di modo che ha acquisito valore di perizia e non può essere equiparato a

una mera affermazione unilaterale, tanto meno alla luce del principio

inquisitorio che governa il diritto delle tutele. L'opinione non può essere

condivisa. Quand'anche il referto sia stato prodotto su invito dell'autorità di

vigilanza (doc. 48), ciò non significa che esso sia equiparabile a una perizia,

la cui assunzione deve attenersi alle garanzie di procedura consacrate dagli

art. 247 segg. CPC (cui rinviano gli art. 19 cpv. 2 LPAmm e art. 424 cpv. 2

CPC). Tutt'al più il rapporto è assimilabile a una cosiddetta “perizia di parte”,

nel senso che può concorrere all'accertamento dei fatti solo ove sia confortato

da altri elementi di prova obiettivi e concordanti (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 21 ad art. 90 CPC). Identico

principio vale nella procedura amministrativa (RDAT I-1996 n. 9, pag. 33 verso

il basso; citata da Borghi/Corti,

op, cit., n. 6b ad art. 19 LPAmm). Quanto all'intimazione del documento alle

parti e ai terzi interessati, essa si imponeva in virtù del diritto d'essere

sentito (art. 23 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di

tutele e curatele).

Si

aggiunga che l'appellante nemmeno contesta la valutazione dell'autorità di vigilanza

riguardo alle conclusioni del referto. Non giova quindi analizzare partitamente

le ragioni per cui la Sezione degli enti locali ha ritenuto che la “perizia di

parte” non meritasse particolare considerazione (decisione impugnata, pag. 10 segg.,

in particolare pag. 13 in alto). Basti ricordare che la dott. __________ ha

riconosciuto di sapere poco sul modo in cui erano stati condotti i colloqui con

i ragazzi (doc. 48, pag. 3 nel mezzo), salvo poi mettere in dubbio che essi

siano stati oggetto di abuso (pag. 5, 10, 19), onde la possibile inutilità di

una terapia (pag. 13, 20, 23). Sta di fatto che le dichiarazioni dei bambini

hanno trovato inquietante riscontro negli accertamenti peritali (doc. 18 nel

fascicolo R.16.2002: esame proctologico; doc. 1, allegato C: perizia __________),

ciò che neppure l'appellante nega (doc. 49). Tutto considerato, a un esame di

verosimiglianza l'apprezzamento dell'autorità di vigilanza resiste quindi alla

critica, le apodittiche conclusioni tratte dalla dott. __________ non potendo

essere seguite. Ancora una volta, quindi, non si intravedono motivi sufficienti

per sostituire la persona incaricata di prestare sostegno ai figli.

14. Per

quanto attiene alla sospensione delle visite quindicinali, l'appellante disapprova

che l'autorità di vigilanza abbia modificato la decisione della Commissione

tutoria nonostante i pareri negativi del dott. __________, della dott. __________

e della “capoprogetto” __________. Essa contesta che tali incontri possano mettere

in pericolo il bene dei figli, facendo valere che secondo giurisprudenza l'ipotesi

di una messa in pericolo astratta non basta, che la revoca del diritto alle

relazioni personali costituisce una misura estrema, tanto meno giustificata ove

il diritto di visita sia esercitato sotto sorveglianza, e che neppure la perizia

della dott. __________ allude in concreto a motivi che osterebbero al diritto

di visita. Il problema è che su questo punto l'autorità di vigilanza si è

limitata a sospendere il diritto di visita per sei mesi, invitando poi la Commissione

tutoria a pronunciarsi di nuovo. Quel semestre essendo abbondantemente

trascorso, l'appellante non conserva più un interesse pratico e attuale al

giudizio. Già nella sentenza del 16 dicembre 2003 (sopra, consid. C in fine)

questa Camera si era diffusa sulla medesima questione, rilevando che l'esercizio

provvisionale di un diritto di visita non giustifica l'esame di un appello superato

dagli eventi (inc. 11.2002.101, consid. 3 e 4). Nel caso in esame non v'è

ragione per scostarsi da tale indirizzo. Il verosimile esito dell'appello

rimane nondimeno d'interesse per statuire sull'attribuzione degli oneri processuali

(art. 72 PC per analogia). Giova procedere pertanto a tale disamina retrospettiva.

a) I

criteri preposti alla disciplina delle relazioni personali del genitore che non

detiene la custodia del figlio sono già stati enunciati dall'autorità di vigilanza

(decisione impugnata, consid. 4a). Basti rammentare che il diniego o la revoca

del diritto di visita costituisce un provvedimento ultimo, da pronunciare solo

alla duplice condizione che non sia possibile rimediare altrimenti agli effetti

negativi delle relazioni personali e che i figli non possano ragionevolmente

sopportare tali inconvenienti (DTF 122 III 407 consid. 3b con richiami; sul

principio della proporzionalità v. anche DTF 123 III 3 consid. 3). In sede

provvisionale, per di più, simili estremi vanno ravvisati con cautela, il

potere cognitivo dell'autorità essendo meramente sommario. Il bene del figlio,

per il resto, prevale sempre, anche sugli interessi dei genitori (DTF 130 III

588 consid. 2.1 con rimandi).

b) In

concreto l'autorità di vigilanza ha accertato che prima e dopo gli incontri con

la madre i figli accusavano malesseri fisici e agitazione, mentre da quando le

visite sono cessate essi appaiono più tranquilli e sollevati (decisione

impugnata, consid. 4c con rinvio al doc. 51, doc. 3 allegato C e al doc. 46).

Anche durante gli incontri, e in particolare durante l'ultimo del 5 febbraio

2003, i ragazzi hanno tradito un forte disagio (doc. 52), al punto che la pedagogista

ha proposto di interrompere le visite, ritenendole controproducenti (doc. 3, allegato

2). Lo psicologo e psicoterapeuta __________ aveva dichiarato invero che non sussistevano

impedimenti di rilievo a contatti con la madre (referto del 9 maggio 2002,

citato, pag. 8), ma ciò si riferiva alla situazione di quasi un anno addietro. Quanto

all'opinione della “capoprogetto” __________, essa non si fondava

sull'osservazione dei ragazzi, bensì su “una [sua] idea teorica” e sull'esperienza

professionale (doc. 50), mentre sul categorico parere della psicologa __________

già ci si è espressi (sopra, consid. 13). La perizia della dott. __________, infine,

attestava la sofferenza dei figli per l'incredulità della madre, senza pronunciarsi

sulle relazioni personali fra madre e figli (doc. 1, allegato C).

c) L'autorità

di vigilanza ha fondato in primo luogo la propria decisione sulla resistenza

dei figli a incontrare la madre, ciò che quest'ultima non contesta. Ora, la

volontà di un figlio minorenne è di rilievo nella misura in cui, vista l'età e

lo sviluppo di lui, appaia come sufficientemente matura e consolidata (cfr. DTF

127 III 298 consid. 4a, 122 III 403 consid 3b in fine),

ma essa sola non è decisiva. In ogni singolo caso occorre indagare perché il

figlio assuma atteggiamenti di difesa nei confronti del genitore non affidatario

e perché l'esercizio del diritto di visita pregiudicherebbe realmente il bene

di lui. In linea di massima non è il caso di imporre visite indesiderate,

comunque sia, a minorenni di oltre 12 anni che rifiutino contatti con il

genitore sulla base di esperienze personali (DTF 126 III 221

con rimando). Nella fattispecie i figli si ostinano ormai nel loro rifiuto, ciò

che hanno ribadito anche davanti alla madre. Come detto (consid. 12), non vi

sono ragioni per ritenere che la volontà dei ragazzi sia coartata. Nelle circostanze

descritte, a un esame di verosimiglianza non si sarebbe dunque potuto ignorare

il disagio manifestato dai ragazzi, sicché una temporanea sospensione dei

diritti di visita non sarebbe verosimilmente apparsa eccessiva.

15. Tutto

ciò posto, nel caso in esame è evidente che a medio termine occorrerà – comunque

sia – ricuperare in qualche modo il rapporto tra la madre e i figli, giacché di

regola il rapporto di un minorenne con entrambi i genitori è un fattore

essenziale per lo sviluppo psichico e per il processo di ricerca d'identità

(DTF 130 III 590 consid. 2.2.2 con riferimenti). Non consta che a tal fine siano

state disposte misure concrete. Occorre dunque invitare l'autorità tutoria ad

attivarsi senza indugio per organizzare una relazione personale accettabile tra

l'appellante e i figli. Considerato che la situazione dei ragazzi è in costante

evoluzione in ragione del percorso terapeutico che questi stanno seguendo, l'autorità

tutoria dovrà procedere inoltre a un riesame periodico della situazione, almeno

finché non interverrà una decisione definitiva. E siccome l'opinione dei

ragazzi ha avuto finora un grande peso, nel quadro delle successive valutazioni

la Commissione tutoria regionale ascolterà nuovamente i figli, direttamente o

per il tramite di uno specialista con qualifiche in campo psicologico o psicoterapeutico,

vagliando l'opportunità di un esame specialistico circa gli eventuali effetti

dannosi delle visite e la possibilità di ristabilire gli incontri, senza

dimenticare che l'opera di un mediatore potrebbe anche rivelarsi utile. Vista

l'inimicizia dell'appellante nei confronti di __________, appare provvido in

ogni caso che tale intervento venga delegato a un altro specialista.

Considerandi

II. Sul

ricorso del 12 dicembre 2003

16.

Contro

il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente può

adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”,

ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato

n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto

questo profilo il ricorso in esa­me (“appello”) è pertanto ricevibile.

17.

Il

beneficio dell'assistenza giudiziaria presuppone – cumulativamente – che il

richiedente si trovi in grave ristrettezza (art. 3

cpv. 1 Lag),

che non sia in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag),

che la causa non appaia sen­za probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1

lett. a Lag) e che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazio­ne,

non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della

procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag). In concreto litigioso è unicamente il

requisito della probabilità di esito favorevole, l'autorità di vigilanza avendo

respinto la richiesta di assistenza contestuale al ricorso del 21 marzo 2003

con l'argomento che il ricorso non denotava parvenza di buon esito. Ciò

nondimeno, essa ha rinunciato al prelievo di tasse e spese, limitandosi a porre

a carico della ricorrente un'indennità di fr. 200.– per ripetibili in favore di

CO 2 (decisione impugnata, consid. 6).

18.

La

ricorrente si duole anzitutto che l'autorità di vigilanza abbia statuito sulla

richiesta di assistenza giudiziaria non “a breve termine” (art. 5 cpv. 1 Lag),

bensì con la decisione finale. La censura è inconcludente, poiché nulla

impediva alla richiedente di sollecitare l'emanazione del giudizio sul

beneficio richiesto, ove tale pronuncia le fosse stata di qualche utilità.

Comunque sia, i presupposti dell'assistenza giudiziaria si valutano sulla base

della situazione esistente all'inizio della procedura (circa la probabilità di

esito favorevole: DTF 128 I 236 consid. 2.5.3 con richiami), anche se la

relativa decisione interviene più tardi. La situazione al momento del giudizio

è di rilievo solo per apprezzare il requisito dell'indigenza (Poudret, Commentaire de la loi fédérale

d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 120 in fondo con richiamo a

DTF 108 V 269 consid. 4), in particolare per revocare il beneficio dell'assistenza

giudiziaria qualora vengano meno le gravi ristrettezze del beneficiario (DTF

122.

I 5).

19.

Per

quanto riguarda la probabilità di esito favorevole insite nel ricorso presentato

all'autorità di vigilanza, l'interessata sostiene che nelle procedure relative

alle relazioni personali con i figli tale presupposto va apprezzato con minor

rigore. Essa fa valere altresì che la durata della procedura e l'avvio di

un'istruttoria dimostrano la complessità del caso, riaffermando in appello la

fondatezza delle censure sollevate davanti all'autorità di vigilanza.

Nel

ricorso all'autorità di vigilanza l'interessata contestava il lasso di tempo

intercorso (19 giorni) tra la pronuncia della decisione impugnata e la sua

notifica, censurava la validità di una decisione presa da soli membri supplenti

della Commissione tutoria, sosteneva che il peggioramento del suo rapporto con

i figli era dovuto all'influenza negativa del padre, come pure al preteso rifiuto

dei figli di incontrare la pedagogista (di cui non erano messe in dubbio le

capacità professionali: ricorso pag. 6 a metà), e criticava le limitazioni poste

al suo diritto di visita. Tali argomentazioni apparivano destinate

all'insuccesso fin dall'inizio. È vero che le decisioni vanno notificate senza indugio,

ma è anche vero che in concreto il lasso di tempo intercorso non consta avere recato

pregiudizio all'interessata. La tesi circa l'asserita nullità della decisione

impugnata, poi, mancava di ogni pertinenza (sopra, consid. 6). Né risultava che

il deterioramento dei rapporti con i figli si riconducesse al comportamento del

padre o alla pedagogista, ricollegandosi se mai – almeno in parte –

all'atteggiamento dell'interessata medesima (sopra, consid. 12). La richiesta

di sostituire la pedagogista poiché invisa ai figli, infine, come pure quella

di estendere il diritto di visita, apparivano fuori luogo. Tutto ciò a

prescindere dal fatto che il beneficio dell'assistenza giudiziaria non avrebbe

coperto in alcun caso i costi del referto commissionato dall'interessata alla

dott. __________, non trattandosi di un mezzo di prova ritualmente assunto (art.

13.

cpv. 1 lett. b Lag).

20.

La

ricorrente chiede infine di essere esentata per lo meno dal versamento di ripetibili

al marito. La richiesta non può trovare accoglimento. Nemmeno il beneficiario

dell'assistenza giudiziaria (ciò che in ogni modo la ricorrente non è), il

quale esce soccombente dalla lite, è dispensato dall'obbligo di versare ripetibili

alla controparte, lo Stato nulla rifondendo al vincitore (art. 19 Lag). Al

riguardo l'appello sfiora finanche la temerarietà.

III. Sulle

spese e le ripetibili

21.

Gli

oneri processuali dell'appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

Davanti alla Camera tuttavia CO 2 è rimasto silente; non è quindi il caso di

riconoscergli ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). Né si giustifica

l'assegnazione di ripetibili alla Commissione tutoria regionale, che si è limitata

a “rimettersi a quanto emerge dagli atti” (act. III). Quanto alla richiesta di

assistenza giudiziaria in questa sede, essa non entra in linea di conto, giacché

l'appello appariva senza probabilità di buon diritto sin dall'inizio (art. 14

cpv. 1 lett. a Lag). Per converso, è gratuita – salvo estremi di temerarietà –

la procedura intesa a ottenere l'assistenza giudiziaria (art. 4 cpv. 2 Lag).

Non si prelevano quindi oneri con riferimento al ricorso del 12 dicembre 2003.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile e non è diventato privo d'interesse, l'appello è

respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr.

50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

4. Il

ricorso del 12 dicembre 2003 è respinto.

5. Non si

riscuotono tasse né spese in relazione al ricorso.

6. La

richiesta di assistenza giudiziaria per il ricorso è respinta.

7. Intimazione

a:

– ;

­– ;

– .

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster