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Decisione

11.2003.20

autorizzazione al curatore di cedere un credito del curatelato

21 febbraio 2005Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorrenti, __________ avrebbe dovuto consentire alla cessione litigiosa.

Ora, una curatela non influisce sulla capacità civile dell'interessato (art.

417 cpv. 1 CC). A supporre che nella fattispecie la cessione esulasse dagli

atti di un'ordinaria amministrazione, pertanto, __________ avrebbe dovuto

approvarla. E tale autorizzazione avrebbe reso superflua quella dell'autorità tutoria

(Egger in: Zürcher Kommentar, 2ª

edizione, n. 7 in fine e 8 ad art. 419 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques

et tutelle, 4ª edizione, pag. 425 n. 1137 in fine). Se non che, per essere

chiamato ad approvare un atto di amministra­zione straordinaria, il curatelato dev'essere

in grado di valutare adeguatamente il contenuto e la portata del medesimo (Biderbost in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 17 ad art. 419). In con­creto la Delegazione tutoria di __________ aveva istituito la

curatela amministrativa il 17 maggio 1999 perché il cattivo stato di salute

impediva ormai ad __________ di curare i suoi affari per il tramite del figlio,

tanto più che le relazioni tra i familiari risultavano particolarmente tese (act.

20, allegato P). Che nel marzo del 2000 tale situazione si fosse modificata non

consta. Anzi, tra il maggio del 1999 e il febbraio del 2000 la curatrice ha

visitato __________ tre volte, constatando che questa nemmeno la riconosceva (act.

25, 2° allegato, pag. 2 a metà). Agli atti figura invero un brevetto notarile

del 7 marzo 2002 (n. 1234) in cui il dott. __________ di __________ attesta che

quel giorno __________ aveva reiteratamente dichiarato di “non volere la

persona che attualmente si occupa delle di lei pratiche amministrative,

contabili e finanziarie, volendo che tale compito sia demandato esclusivamente

al di lei figlio” (act. 27, allegato). Che la curatelata continuasse a desiderare

l'amministrazione della propria sostanza per mezzo del figlio ancora non

significa tuttavia – e da lungi – ch'essa fosse in grado di provvedere ai

propri affari, né tanto meno ch'essa capisse il significato e la portata della

cessione.

10. A torto

agli appellanti sostengono dipoi che la cessione andasse annullata perché di

Considerandi

ordine generale, il credito ceduto non essendo sufficientemente determinato o determinabile.

L'atto riguardava bensì “qualsiasi ragione di credito [che] possa eventualmente

sussistere a qualsiasi titolo a favore di __________ verso il signor AP 1 e la

signora A__________ (ora comunione ereditaria)” (sopra, lett. C). A parte il

fatto però che nella prospettiva dell'art. 164 CO il credito ceduto non deve

necessariamente esistere già al momento della cessione, come non deve

necessariamente essere individuata al momento della cessione la persona del

cessionario (è possibile cedere anche un credito futuro o firmare una cessione

in bianco: Kramer/Schmidlin in: Berner

Kommentar, edizione 1986, n. 76 all'introduzione generale del CO), in concreto

l'oggetto della dichiarazione firmata il 29 marzo 2000 dalla curatrice non

lasciava spazio al dubbio. Verso AP 1 e A__________ la curatelata aveva solo

due ordini di pretese: la spettanza di complessivi fr. 68 300.– evocata

dianzi e quella di fr. 110 000.– prospettata da CO 2 (consid. 7). Che tali crediti fossero

effettivi rimaneva da chiarire, onde la locuzione “[che] possa eventualmente

sussistere” figurante nella cessione. La portata della cessione, in ogni modo,

era determinabile senza equivoco.

11.

Gli

appellanti asseriscono infine che, firmando la nota cessione, la curatrice ha delegato

a CO 2 un compito di sua esclusiva incombenza. La tesi è speciosa. Per tacitare

debiti e riscuotere crediti il curatore può far capo a tutti gli strumenti

offerti dall'ordinamento giuridico, compresa la possibilità di una cessione. Decisivo

è ch'egli operi nell'interesse del curatelato. E che nella fattispecie

l'operazione tornasse a vantaggio di __________, la quale così facendo

conseguiva due obiettivi convergenti, è già stato spiegato (consid. 8).

12.

Se ne

conclude che, non fosse divenuto privo d'interesse giuridico, l'appello sarebbe

stato verosimilmente respinto. I costi del giudizio odierno vanno perciò a

carico degli appellanti in solido (art. 148 cpv. 1 CPC). CO 2, che ha formulato

osservazioni all'appello postulando la conferma della decisione impugnata, merita

un'equa indennità per l'inconveniente occasionatole dalla procedura. Non è il

caso invece di attribuire ripetibili alla curatrice, che si è rimessa al

giudizio della Camera (di regola chi si rimette a giudizio non rischia

l'addebito di oneri processuali, ma nemmeno può contare su ripetibili), né a C__________

o alla Commissione tutoria regionale, che non hanno presentato osservazioni

all'appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. L'appello

è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a CO 2, sempre con

vincolo solidale, fr. 200.– a titolo di indennità. Non si assegnano altre

ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– ;

– ;

– , ;

– Commissione tutoria regionale 8, Pregassona.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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