11.2003.20
autorizzazione al curatore di cedere un credito del curatelato
21 febbraio 2005Italiano19 min
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Numero d'incarto:
11.2003.20
Data decisione, Autorità:
21.02.2005, ICCA
Titolo:
autorizzazione al curatore di cedere un credito del curatelato
AMMINISTRAZIONE ORDINARIA
CESSIONE DI CREDITO
CURATORE
CURATORE PER AMMINISTRAZIONI PATRIMONIALI
DIFETTO DI AUTORIZZAZIONE
ESERCIZIO DEI DIRITTI CIVILI
art. 419 CC
art. 421 CC
Incarto n.
11.2003.20
Lugano,
21 febbraio 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 211.1999/R.22.2001
(autorizzazione a cedere crediti del curatelato) della Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
l'
AP 1 ,
e la
CE 1
composta
dello stesso AP 1, di
AP 2 , e
di
AP 3
(patrocinati dall' RA 1 )
a
CO 2
C__________, __________
__________ (1911-2004), già in __________,
cui è
subentrata in appello quale erede
la stessa CO
2, __________, alla
Commissione
tutoria regionale 8, Pregassona,
e alla curatrice __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello del 3 febbraio 2003 presentato da AP 1 e dalla CE 1 contro la
decisione emessa il 16 gennaio 2003 dalla Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. C__________
(1938), AP 1 (1944) e CO 2 (1945) sono figli di __________ nata __________ (1°
febbraio 1911), in favore della quale la Delegazione tutoria di __________ ha
istituito il 17 maggio 1999 una curatela amministrativa (art. 393 n. 2 CC), designando
come curatrice la __________. Dal rendiconto finanziario del 1999, compilato
dalla curatrice il 17 febbraio 2000 e approvato dalla Delegazione tutoria il 14
marzo successivo, risultava – fra l'altro – un debito della curatelata verso la
figlia CO 2 di fr. 98 048.70. Tale debito traeva origine dall'obbligo di restituire con
gli interessi, per indebito arricchimento, fr. 60 000.– che __________
aveva ricevuto dalla figlia nel 1984 allo scopo di rilevare, nell'ambito di una
liquidazione ereditaria, un mezzo della particella n. 448 RFD di __________,
con l'impegno di vendere poi la quota di comproprietà alla figlia medesima.
B. Invece
di cedere la comproprietà alla figlia CO 2, il 13 aprile 1993 __________ aveva
alienato la quota al figlio AP 1 e alla nuora A__________ per fr. 220 000.–. Il 22
ottobre 1993 CO 2 aveva agito così giudizialmente contro la madre, ottenendo causa
vinta dinanzi a tutte le giurisdizioni, fino al Tribunale federale (sentenze
4P.276/1998 e 4C.384/1998 del 16 febbraio 1999). Nel citato rendiconto del 1999
la curatrice ricordava, inoltre, che nella dichiarazione d'imposta 1997/98
della curatelata figurava un credito di fr. 29 000.– verso il figlio AP
1 e uno di fr. 39 300.– verso la nuora A__________, pretese che gli interessati contestavano.
Per di più, CO 2 sosteneva che costoro dovevano ancora versare fr. 110 000.– alla
madre in esito alla nota compravendita immobiliare.
C. Il
16 novembre 1999 la Delegazione tutoria di __________ ha autorizzato la curatrice
__________ a cedere a CO 2 – dietro formale richiesta – il credito che la curatelata
aveva nei confronti del figlio AP 1. La risoluzione (n. 198) è stata intimata
alla curatrice, alla curatelata e all'autorità di vigilanza. Su richiesta di CO
2, con risoluzione del 28 marzo 2000 (n. 70) la Delegazione tutoria di __________
ha poi autorizzato la curatrice a cedere alla stessa CO 2 “qualsiasi ragione di
credito” detenuta “a qualsiasi titolo” dalla curatelata nei confronti del
figlio AP 1 e della di lui moglie A__________, nel frattempo deceduta. La
decisione è stata notificata alla curatelata, alla curatrice, alla richiedente CO
2 e all'autorità di vigilanza. Il giorno successivo la curatrice __________ ha
firmato un documento in cui dichiarava di cedere a CO 2, per conto della curatelata,
“qualsiasi ragione di credito possa eventualmente sussistere a qualsiasi titolo
a favore di __________ verso il signor AP 1 e la signora A__________ (ora
comunione ereditaria)”.
D. Venuto
a conoscenza della cessione il 18 settembre 2000, l'indomani AP 1 ha interpellato
la Delegazione tutoria di __________ per ottenere copia della decisione con cui
era stata autorizzata la cessione o, nell'ipotesi in cui la curatrice avesse
agito di propria iniziativa, per ottenere la destituzione della medesima. Non
avendo ottenuto riscontro, il 6 marzo 2001 egli ha introdotto alla Sezione
degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, una “richiesta
d'intervento e/o ricorso”, chiedendo l'annullamento della cessione e la
rimozione della curatrice. La curatrice ha dichiarato il 6 aprile 2001 di
rimettersi al giudizio dell'autorità di vigilanza, mentre CO 2 e C__________
hanno proposto di respingere il ricorso con osservazioni del 13 aprile 2001,
integrate da CO 2 il 17 e 19 aprile seguente. AP 1 ha replicato il 28 giugno
2001, confermando le sue domande. CO 2 e C__________ non hanno chiesto di
duplicare.
E. Frattanto,
il 9 aprile 2001, AP 1 e la CE 1 (composta dello stesso AP 1 insieme con i
figli AP 2 e AP 3) hanno presentato all'autorità di vigilanza un nuovo ricorso
per ottenere, previo accoglimento della contestuale istanza di restituzione in
intero, l'annullamento della risoluzione n. 70 emessa il 28 marzo 2000 dalla
Delegazione tutoria di __________, giunta a loro conoscenza il 28 marzo 2001.
Nella sua risposta del 25 aprile 2001 CO 2 ha proposto di respingere il
ricorso. La Commissione tutoria regionale 8 (già Delegazione tutoria di __________)
e la curatrice hanno dichiarato il 26 aprile 2001 di rimettersi al giudizio
dell'autorità di vigilanza. Statuendo con decisione unica del 16 gennaio 2003,
l'autorità di vigilanza ha respinto tanto la “richiesta d'intervento e/o
ricorso” del 6 marzo 2001 quanto il ricorso del 9 aprile successivo. La tassa
di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.– sono state poste a carico dei
ricorrenti, con obbligo di rifondere a CO 2 fr. 300.– per ripetibili.
F. Contro
la decisione appena citata AP 1 e la CE 1 sono insorti con un appello del 3
febbraio 2003 per ottenere che la “richiesta d'intervento e/o ricorso” del 6
marzo 2001 e il ricorso del 9 aprile 2001 siano accolti e che la risoluzione
emessa il 28 marzo 2000 dalla Delegazione tutoria di __________ sia modificata
nel senso di rifiutare alla curatrice l'autorizzazione di firmare la predetta
cessione di credito. La curatrice ha comunicato il 17 marzo 2003 di rimettersi
al giudizio della Camera. Nelle sue osservazioni del 21 marzo 2003 CO 2 ha
postulato la conferma della decisione impugnata. La Commissione tutoria
regionale 8 è rimasta silente.
G. Il 4
maggio 2004 gli appellanti hanno comunicato a questa Camera il decesso di __________,
avvenuto il 30 aprile 2004. Con ordinanza del 1° giugno 2004 il giudice
delegato ha ordinato l'intimazione dell'appello anche a C__________ e ha impartito
ad AP 1 un termine fino al 31 agosto 2004 per produrre copia del certificato
ereditario della curatelata. C__________ non ha formulato osservazioni
all'appello. Il 12 agosto 2004 gli appellanti hanno scritto alla Camera di
avere rinunciato alla successione di __________. Accertato che la figlia C__________
aveva rinunciato anch'essa alla successione, con ordinanza del 14 settembre
2004 il giudice delegato ha invitato CO 2 a produrre copia del certificato
ereditario entro l'11 ottobre 2004. Costei ha trasmesso il documento il 21
settembre 2004. Da questo, emanato il 20 agosto 2004 dal Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, risulta che unica erede di __________
è – appunto – la figlia CO 2.
in diritto: 1. Le
decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel
termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura
in materia di tutele e curatele, del-
l'8 marzo
1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella
ordinaria
degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a
CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è di per sé
ricevibile.
2. Con
le sue osservazioni all'appello CO 2 ha prodotto nuovi documenti (due attestati
di carenza beni del 14 aprile 2000 da lei ottenuti a carico della curatelata,
l'uno per fr. 93 389.40 e l'altro per fr. 2327.80, copia dell'atto pubblico di
compravendita immobiliare intercorso fra la curatelata e gli appellanti il 13
aprile 1993, la sentenza del Tribunale federale 4P.276/1998 del 16 febbraio 1999).
Di per sé, tali atti sono ammissibili in virtù dell'art. 424a cpv. 2
CPC, ma non sussidiano ai fini del giudizio. Del resto, lo stato di insolvenza
in cui si trovava la curatelata nel 2000, l'avvenuta vendita ad AP 1 e A__________
della comproprietà (quota di un mezzo) sulla particella n. 448 RFD di __________
e l'esito della causa intentata da CO 2 il
22
ottobre 1993 contro la madre non sono litigiosi. Ciò premesso, nulla osta all'emanazione
dell'attuale sentenza.
3. L'autorità
di vigilanza ha ritenuto anzitutto che la “richiesta d'intervento e/o ricorso”
del 6 marzo 2001 introdotta da AP 1 andasse trattata come ricorso contro
l'operato della Delegazione tutoria e fosse tempestiva, alla stessa stregua del
ricorso presentato il 9 aprile 2001 da AP 1 e dalla CE 1, indipendentemente
dalla domanda di restituzione in intero ivi contenuta. Nel merito la Sezione
degli enti locali ha rilevato che, di per sé, una cessione di credito è un atto
di amministrazione ordinaria e non richiede autorizzazione a norma dell'art.
421 CC. Quando non v'è certezza sull'esistenza e l'ammontare del credito
(cessione pro solvendo), tuttavia, l'atto può apparire straordinario,
sicché in concreto la curatrice aveva agito correttamente. Quanto al problema
di sapere se nel caso specifico l'operazione risultasse nell'interesse della curatelata
(ciò che i ricorrenti negavano), l'autorità di vigilanza ha ricordato che la
cessione tacitava CO 2 nella sola misura in cui questa fosse effettivamente
riuscita a riscuotere crediti della madre, affrontando il rischio di eventuali
processi. Inoltre la cessione comportava la sospensione delle procedure
d'incasso da lei avviate contro la curatelata, senza che quest'ultima garantisse
la bontà dei crediti ceduti. Per di più, __________ avrebbe beneficiato
dell'azzeramento del debito nei confronti della figlia e fors'anche di
eventuali eccedenze d'incasso. Che la figlia potesse intervenire negli affari
passati di lei poco importava, la curatela essendo stata istituita per salvaguardare
il patrimonio di __________, non per evitare diatribe familiari. E siccome
nella fattispecie la cessione procurava alla curatelata solo vantaggi,
l'autorità di vigilanza ha respinto entrambi i ricorsi.
4. Gli
appellanti insistono nel sostenere che la cessione di credito pregiudicava gli
interessi della curatelata, la quale si sarebbe vista corrispondere
un'eventuale eccedenza solo dopo compensazione del debito nei confronti della
cessionaria, oltre che di tutte le spese giudiziarie e d'incasso. Quanto alle
procedure esecutive nei confronti della curatelata, la cessionaria aveva già
escusso la madre fino a ottenere un attestato di carenza beni. A parere degli
appellanti inoltre la cessione ledeva la libera amministrazione dei beni da
parte della madre negli anni precedenti l'istituzione della curatela, il tutto
senza che __________ fosse stata nemmeno interpellata, sicché la cessione
tornava a solo vantaggio della cessionaria. Stando poi agli appellanti, in
concreto la cessione non era sufficientemente determinata né determinabile e,
data la sua ampiezza, corrispondeva a un'autorizzazione generale,
giuridicamente inammissibile. Per tacere del fatto che – a loro avviso –
l'istituzione di una curatela amministrativa non era necessaria, poiché __________
riceveva già tutta l'assistenza medica nella casa per anziani in cui era
ricoverata, donde seguiva i suoi affari con l'aiuto del figlio. Con la cessione
la curatrice aveva quindi abdicato alle proprie funzioni, permettendo a CO 2 di
interferire a suo esclusivo tornaconto negli affari della curatelata.
5. Litigiosa
è, nel caso in esame, la legittimità della cessione a CO 2, autorizzata il 28
marzo 2000 dalla Commissione tutoria regionale 8 (act. 20, allegato A) e
firmata dalla curatrice il 29 marzo 2000 (act. 1, allegato A), di tutti i
crediti che __________ aveva nei confronti degli appellanti. __________ è
deceduta in pendenza di appello, il 30 aprile 2004. Quel giorno i suoi eredi – C__________,
AP 1 e CO 2 – hanno acquisito così, per legge, l'universalità della successione
(art. 560 cpv. 1 CC). C__________ e AP 1 hanno poi rinunciato all'eredità (art.
566 cpv. 1 CC), sicché unica erede è rimasta CO 2, come risulta dal certificato
ereditario del 20 agosto 2004. In tal modo CO 2 si è vista riunire tutti gli
attivi e i passivi della defunta nelle sue mani. Sapere se la nota cessione di
credito sia valida è, nelle condizioni descritte, una questione superata. Sola
erede di __________, CO 2 è ormai legittimata a far valere tutte le pretese
della successione nel modo che meglio le aggrada. Privo di interesse giuridico,
l'appello va dunque stralciato dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC). Ciò posto,
rimane da statuire sull'attribuzione delle spese e delle ripetibili.
6. Ove
un appello divenga senza oggetto o senza interesse giuridico (cioè pratico e
attuale), si applica per analogia – in materia di spese e ripetibili – l'art.
72 della procedura civile federale (I CCA, sentenza del 1° febbraio 1996 in re
A., consid. 6; v. anche: Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 in fine ad art. 351 CPC).
Il tribunale giudica pertanto con motivazione sommaria, “tenendo conto dello
stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite” (cfr.
DTF 123 II 288 consid. 5, 118 Ia 494 consid. 4, 111 Ib 191 consid. 7a). La questione
è di sapere, a tal fine, quale sarebbe verosimilmente stato l'esito
dell'appello se la procedura non fosse divenuta caduca o non risultasse
superata dagli eventi. Sempre che – con ogni evidenza – la caducità o la
mancanza d'interesse non sia riconducibile al comportamento di una parte. Chi
per motivi suoi provoca lo stralcio della causa, in effetti, non può pretendere
di veder addebitare gli oneri del processo all'avversario. Nella fattispecie
v'è da domandarsi se ciò non sia il caso: rinunciando per loro scelta alla
successione fu __________, gli appellanti hanno fatto sì che CO 2 divenisse
unica erede della madre. Mal si comprenderebbe dunque perché i costi
dell'appello andrebbero a carico di lei. Sia come sia, si volesse anche da ciò
prescindere, il risultato non muterebbe per le ragioni in appresso.
7. Il
curatore designato per amministrare una sostanza (art. 393 e 419 CC) è in
dovere di pagare i debiti e di riscuotere i crediti del curatelato. Nel caso
specifico si desume dal rendiconto finanziario del 1999, redatto dalla
curatrice il 17 febbraio 2000, che __________ doveva alla figlia CO 2 fr. 98 048.70 (act.
25,
2°
allegato, pag. 3), mentre verso il figlio AP 1 e la nuora A__________ essa
aveva una spettanza di fr. 68 300.– complessivi (fr. 29 000.– più fr. 39 300.–: doc. 25, 2° allegato,
pag. 3 in fondo). Certo, il 19 settembre 1999 costoro avevano esibito alla curatrice
un documento in cui la madre dichiarava di rinunciare a qualsiasi pretesa nei
loro confronti, ma di tale atto avevano rifiutato di rilasciare copia (loc.
cit.). Per di più, secondo CO 2, AP 1 e A__________ dovevano ancora versare
alla madre fr. 110 000.– per l'acquisto della quota di comproprietà sulla particella n.
448 RFD di __________ (loc. cit.). Alla curatrice incombeva perciò di tacitare CO
2, la quale il 16 febbraio 1999 aveva ottenuto causa vinta fin davanti al
Tribunale federale, e di intraprendere i passi necessari per chiarire la
posizione di AP 1 e A__________. Il problema era che la curatelata si trovava
in condizioni economiche difficili, come aveva avuto modo di rilevare anche la
Delegazione tutoria di __________ nella sua decisione del 16 novembre 1999
(sopra, lett. C; act. 24 nel mezzo). Tant'è che il 31 dicembre 1999 la
situazione patrimoniale di lei accusava un passivo di fr. 92 727.50 (act.
25 a metà).
8. Come
la curatrice avrebbe potuto procurarsi i mezzi, nelle circostanze illustrate,
per pagare i debiti e salvaguardare i crediti di __________ gli appellanti non
spiegano. Cedendo a CO 2 le pretese della curatelata verso AP 1 e A__________,
per converso, la curatrice conseguiva simultaneamente un duplice obiettivo: da
un lato faceva sì che la cessionaria procedesse da sé al ricupero del proprio
credito, sopportando il rischio dell'operazione; dall'altro, che AP 1 e A__________
fossero tenuti a corrispondere quanto effettivamente avrebbero ancora dovuto
pagare alla curatelata. La cessione dovendosi intendere – ciò che gli
appellanti non contestano – pro solvendo, tutto quel che CO 2 avrebbe
ricavato oltre alla compensazione del proprio credito sarebbe toccato alla
madre. È vero che le spese dell'incasso (compresi gli eventuali costi
processuali) sarebbero andate a carico di quest'ultima, ma è vero altresì che
costei avrebbe dovuto affrontare analoghi esborsi ove avesse proceduto verso AP
1 e A__________ personalmente, rischiando finanche una perdita in caso di
insuccesso (mentre in caso di soccombenza CO 2 avrebbe dovuto assumere lei
medesima l'alea della propria iniziativa). Pretendere in simili condizioni che
la cessione non fosse nell'interesse della curatelata non è serio. Tutt'al più
la cessione poteva comportare vantaggi anche per la cessionaria, ma ciò non
pregiudicava affatto gli interessi della curatelata.
9. Secondo
Fatti
i ricorrenti, __________ avrebbe dovuto consentire alla cessione litigiosa.
Ora, una curatela non influisce sulla capacità civile dell'interessato (art.
417 cpv. 1 CC). A supporre che nella fattispecie la cessione esulasse dagli
atti di un'ordinaria amministrazione, pertanto, __________ avrebbe dovuto
approvarla. E tale autorizzazione avrebbe reso superflua quella dell'autorità tutoria
(Egger in: Zürcher Kommentar, 2ª
edizione, n. 7 in fine e 8 ad art. 419 CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques
et tutelle, 4ª edizione, pag. 425 n. 1137 in fine). Se non che, per essere
chiamato ad approvare un atto di amministrazione straordinaria, il curatelato dev'essere
in grado di valutare adeguatamente il contenuto e la portata del medesimo (Biderbost in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 17 ad art. 419). In concreto la Delegazione tutoria di __________ aveva istituito la
curatela amministrativa il 17 maggio 1999 perché il cattivo stato di salute
impediva ormai ad __________ di curare i suoi affari per il tramite del figlio,
tanto più che le relazioni tra i familiari risultavano particolarmente tese (act.
20, allegato P). Che nel marzo del 2000 tale situazione si fosse modificata non
consta. Anzi, tra il maggio del 1999 e il febbraio del 2000 la curatrice ha
visitato __________ tre volte, constatando che questa nemmeno la riconosceva (act.
25, 2° allegato, pag. 2 a metà). Agli atti figura invero un brevetto notarile
del 7 marzo 2002 (n. 1234) in cui il dott. __________ di __________ attesta che
quel giorno __________ aveva reiteratamente dichiarato di “non volere la
persona che attualmente si occupa delle di lei pratiche amministrative,
contabili e finanziarie, volendo che tale compito sia demandato esclusivamente
al di lei figlio” (act. 27, allegato). Che la curatelata continuasse a desiderare
l'amministrazione della propria sostanza per mezzo del figlio ancora non
significa tuttavia – e da lungi – ch'essa fosse in grado di provvedere ai
propri affari, né tanto meno ch'essa capisse il significato e la portata della
cessione.
10. A torto
agli appellanti sostengono dipoi che la cessione andasse annullata perché di
Considerandi
ordine generale, il credito ceduto non essendo sufficientemente determinato o determinabile.
L'atto riguardava bensì “qualsiasi ragione di credito [che] possa eventualmente
sussistere a qualsiasi titolo a favore di __________ verso il signor AP 1 e la
signora A__________ (ora comunione ereditaria)” (sopra, lett. C). A parte il
fatto però che nella prospettiva dell'art. 164 CO il credito ceduto non deve
necessariamente esistere già al momento della cessione, come non deve
necessariamente essere individuata al momento della cessione la persona del
cessionario (è possibile cedere anche un credito futuro o firmare una cessione
in bianco: Kramer/Schmidlin in: Berner
Kommentar, edizione 1986, n. 76 all'introduzione generale del CO), in concreto
l'oggetto della dichiarazione firmata il 29 marzo 2000 dalla curatrice non
lasciava spazio al dubbio. Verso AP 1 e A__________ la curatelata aveva solo
due ordini di pretese: la spettanza di complessivi fr. 68 300.– evocata
dianzi e quella di fr. 110 000.– prospettata da CO 2 (consid. 7). Che tali crediti fossero
effettivi rimaneva da chiarire, onde la locuzione “[che] possa eventualmente
sussistere” figurante nella cessione. La portata della cessione, in ogni modo,
era determinabile senza equivoco.
11.
Gli
appellanti asseriscono infine che, firmando la nota cessione, la curatrice ha delegato
a CO 2 un compito di sua esclusiva incombenza. La tesi è speciosa. Per tacitare
debiti e riscuotere crediti il curatore può far capo a tutti gli strumenti
offerti dall'ordinamento giuridico, compresa la possibilità di una cessione. Decisivo
è ch'egli operi nell'interesse del curatelato. E che nella fattispecie
l'operazione tornasse a vantaggio di __________, la quale così facendo
conseguiva due obiettivi convergenti, è già stato spiegato (consid. 8).
12.
Se ne
conclude che, non fosse divenuto privo d'interesse giuridico, l'appello sarebbe
stato verosimilmente respinto. I costi del giudizio odierno vanno perciò a
carico degli appellanti in solido (art. 148 cpv. 1 CPC). CO 2, che ha formulato
osservazioni all'appello postulando la conferma della decisione impugnata, merita
un'equa indennità per l'inconveniente occasionatole dalla procedura. Non è il
caso invece di attribuire ripetibili alla curatrice, che si è rimessa al
giudizio della Camera (di regola chi si rimette a giudizio non rischia
l'addebito di oneri processuali, ma nemmeno può contare su ripetibili), né a C__________
o alla Commissione tutoria regionale, che non hanno presentato osservazioni
all'appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello
è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a CO 2, sempre con
vincolo solidale, fr. 200.– a titolo di indennità. Non si assegnano altre
ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– ;
– ;
– , ;
– Commissione tutoria regionale 8, Pregassona.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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