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Decisione

11.2003.27

Scioglimento del fidanzamento: rivendicazione di regali

2 maggio 2007Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.1998.16 (scioglimento di comproprietà) della

Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione del 18 agosto 1998 da

CO 1 attualmente in

(patrocinata dall' RA 2)

contro

AP 1

(patrocinato dall' RA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 19 febbraio 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 29 gennaio

2003 dal Pretore del Distretto di Blenio;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 e CO 1 si sono fidanzati nel 1990/91 e nel corso degli anni si

sono scambiati numerosi regali. Nel novembre del 1994 il primo ha donato alla

seconda, in specie, la quota di un mezzo in comproprietà della sua particella

n. 378 RFD di __________, la quale è servita ai due per costruire una casa

d'abitazione. Il fidanzamento è durato fino all'ottobre del 1996.

B. Il

18 agosto 1998 CO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Blenio chiedendo che in seguito alla rottura

del fidanzamento AP 1 fosse tenuto a versarle

un'indennità per torto morale di fr. 10 000.– (con interessi al

6% dal 20 agosto 1997), a restituirle una lunga lista di doni, a consegnarle

tutta una serie di beni mobili di cui essa rivendicava la

proprietà e a corrisponderle una cifra indeterminata (con interessi al 6% dal

20 agosto 1997) per le pigioni riscosse locando dal 1° aprile 1997 un

appartamento da lui ricavato nella casa di __________ dopo la loro separazione. Essa ha inoltre postulato un'indennità di fr. 10 000.– (con

interessi al 6% dal 20 agosto 1997) per lavori da lei eseguiti nella casa e

la rifusione di fr. 156 677.80 (con interessi al 6%, sempre dal 20 agosto 1997) per

spese da lei sostenute nell'opera di edificazione.

In esito a ciò CO 1 ha postulato il rigetto definitivo dell'opposizione

presentata il 17 settembre 1997 da AP 1 a un precetto esecutivo n. 59 352 di fr. 250 000.– con interessi che lei

aveva fatto notificare al convenuto dall'Ufficio ese­cuzione e fallimenti di

Blenio.

C. Con

risposta del 20 ottobre 1998 AP 1 si è

dichiarato pronto a restituire i doni elencati dall'attrice che ancora erano in

suo possesso (tranne un cane pastore tedesco, da lui rivendicato) e a

consegnare i beni mobili indicati nella lista (salvo tre litografie, da lui

rivendicate), proponendo per il resto di respingere la petizione. In via

riconvenzionale egli ha chiesto che gli fosse retrocessa la quota di un mezzo

in comproprietà sulla particella n. 378 RFD di __________, che fosse ordinato

lo scioglimento della comproprietà relativa alla casa d'abitazione (senza il

terreno) assegnandogli l'intero fabbricato dietro rimborso di fr. 47 500.– all'attri­ce, che questa fosse tenuta a

ritornargli due regali (un anello a tre ori e un orologio con fasi lunari) e a

ritirare taluni oggetti non richiesti. CO 1 ha replicato il 23 novembre 1998, riaffermando

la propria petizione, ma non ha reagito all'azione riconvenzionale. AP 1 ha

duplicato il 1° febbraio 1999, ribadendo la propria risposta.

D. Esperita l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 16 agosto 1997 l'attrice ha confermato

la richiesta di fr. 10 000.– (con interessi al 5% finanche dal 1° settembre 1996) “per lesione della personalità”, ha quantificato in fr. 1739.– il credito “per gli oggetti

giacenti nella casa al momento della separazione”, ha cifrato in fr. 20 160.– (con

interessi al 5% dal 1° aprile 1997) la pretesa per le pigioni di fr. 630.–

mensili incassate dal convenuto locando il noto appartamento e ha portato a fr.

166 949.38

complessivi (con interessi al 5% “nel senso dei considerandi”) la sua spettanza

“per gli importi e le poste di danno” relativi all'edificazione della casa. Di

conseguenza essa ha instato perché l'opposizione sollevata da AP 1 al citato

precetto esecutivo fosse rimossa in via definitiva per l'ammontare di fr. 198 848.38 con gli

interessi appena indicati. Infine essa ha proposto di respingere la riconvenzione.

Nel proprio memoriale conclusivo del 14 agosto 2002 AP 1 si è riconfermato

nelle sue domande di risposta e di riconvenzione, aumentando nondimeno a fr. 69 111.– il congua­glio

offerto all'attrice per lo scioglimento della comproprietà sulla casa. Al

dibattimento finale le parti hanno rinunciato.

E. Statuendo

il 29 gennaio 2003, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso

che ha ordinato a AP 1 di restituire a CO 1 entro 30 giorni dal passaggio in

giudicato della sentenza tutti i doni da lui riconosciuti nella risposta, come

pure tutti i beni mobili di cui ammetteva la proprietà dell'attrice, condannandolo

altresì a versare “in

liquidazione di ogni ragione di dare e avere relativa alla particella n. 378 RFD”, un conguaglio di fr. 133 235.– così composti: fr. 21 735.– (con

interessi al 5% dal 1° marzo 2000) per la metà delle pigioni da lui incassate tra il maggio del 1997 e il gennaio del 2003, fr. 32 500.– (con interessi al 5%

dal 29 gennaio 2003) per il maggior valore acquisito dal terreno grazie a opere

di bonifica finanziate dall'attrice e fr. 79 000.– (sempre con interessi al

5% dal 29 gennaio 2003) per lo scioglimento della comproprietà sullo stabile. Egli

ha rigettato così in via definitiva l'opposizione di AP 1 al noto precetto

esecutivo per la somma di fr. 133

235.– con gli interessi testé indicati. La tassa di

giustizia di fr. 4500.– e le spese di fr. 3400.– relative all'azione principale

sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, con obbligo

per il convenuto di rifondere all'attrice fr. 2500.– a titolo di ripetibili

ridotte.

Ciò

posto, il Pretore ha parzialmente accolto anche la riconvenzione, nel senso che

ha attribuito l'intera particella n. 378 RFD a AP 1, tenuto ad assumere

l'intero onere ipotecario, e ha condannato CO 1 a restituire all'attore

riconvenzionale i due doni consistenti nell'anello a tre ori e nell'orologio

con fasi lunari. La tassa di giustizia di fr. 2500.– e le spese di

fr. 500.– inerenti alla riconvenzione sono state poste per un quarto a

carico di AP 1 e per il resto a carico di CO 1, tenuta a rifondere all'attore riconvenzionale

fr. 3000.– per ripetibili ridotte.

F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del

19 febbraio 2003 per ottenere che il conguaglio da lui dovuto a CO 1 “in liquidazione di ogni ragione di dare e

avere relativa alla particella n. 378 RFD” sia

ridotto a complessivi fr. 94 696.–, di cui fr. 15

696.– (con interessi al 5% dal 1° marzo 2000) per

le pigioni incassate e fr. 79 000.– (con interessi al 5% dal 29 gennaio 2003) “quale compenso per

lo scioglimento della comproprietà del fabbricato”. In subordine egli chiede

che il conguaglio sia ridotto a fr. 99 862.–, riconoscendo

all'attrice fr. 5166.– (con interessi al 5% dal 29 gennaio 2003) per il

maggior valore acquisito dal terreno in seguito all'opera di bonifica. In

definitiva egli conclude perché la sua opposizione al noto precetto esecutivo

sia rigettata solo entro tali limiti. Nelle sue osservazioni del 7 aprile 2003 CO

1 propone di respingere l'appello. In pendenza di ricorso,

il 9 luglio 2004, essa si è poi

sposata con __________.

Considerandi

in diritto: 1. Il Pretore ha accertato anzitutto che in virtù dell'art. 7 tit.

fin. CC la causa è disciplinata dagli art. 91 segg. CC, quantunque la litispendenza

sia anteriore al 1° gennaio 2000. Ciò premesso, egli ha respinto l'indennità di

fr. 10 000.–

postulata dall'attrice per torto morale, non ravvisando nessuno dei presupposti

enunciati dall'art. 49 CO (cui si richiama l'attuale art. 92 CC). Ha obbligato

invece il convenuto a restituire all'attrice i doni che riconosceva

essere ancora in suo possesso (tranne il pastore tedesco), così come i beni

mobili che ammetteva di dover riconsegnare (salvo le tre litografie),

condannandolo inoltre a versare all'attrice la metà delle pigioni da lui incassate

dal maggio del 1997 al gennaio del 2003 per la locazione del piccolo appartamento

nella casa in comproprietà (fr. 21 735.–).

AP 1 avanzava una pretesa (indeterminata) per i costi a lui derivati

dall'esecuzione di tale appartamento, ma il Pretore l'ha respinta con

l'argomento che l'edificio non risultava aver beneficiato di alcun maggior

valore (art. 672 cpv. 3 CC). D'altro lato

il Pretore ha respinto per mancanza di prove anche la pretesa di fr. 10 000.– che l'attrice fondava sul lavoro da lei prestato durante l'edificazione della casa.

Quanto

allo scioglimento della comproprietà sullo stabile, il primo giudice ha calcolato

la spettanza dell'attrice in fr. 79 000.–, pari alla metà del valore del fabbricato

(fr. 519 000.– stimati dal perito ./. fr. 370 000.– di debiti ipotecari ./. fr.

9000.

– rimborsati dal Comune per opere di canalizzazione, il tutto diviso due). A tale som­ma egli ha aggiunto fr. 32 500.– per il maggior valore derivato al

terreno, nella cui bonifica l'attrice aveva investito fr. 26 000.– (art. 206 CC

per analogia). Ciò premesso, CO 1 è stata chiamata a retrocedere la sua quota

di comproprietà sulla particella n. 378 RFD, senza poter esigere né il rimborso

delle spese notarili dovute alla stesura dell'atto di donazione (fr. 799.90,

che non aveva dimostrato di avere corrisposto personalmente), né l'imposta di donazione da lei

pagata (fr. 693.–, che secondo il Pretore non si

giustificava di rimborsarle, beneficiando lei del maggior valore acquisito dal

terreno). Infine il Pretore ha condannato CO 1 a restituire a AP 1 i due doni

consistenti nell'anello a tre ori e nell'orologio con fasi lunari, fissandole

un termine di 30 gior­ni per ritirare gli oggetti non richiesti con la

petizione che il convenuto aveva elencato nella risposta.

2.

L'appellante

esordisce asserendo che il Pretore avrebbe dovuto respingere la petizione nella

misura in cui riguardava lo scioglimento della comproprietà sul fabbricato, giacché

l'attrice non offriva la restituzione della sua quota in comproprietà sulla

particella n. 378 RFD. Su tal punto il primo giudice avrebbe dovuto quin­di –

per l'appellante – accogliere l'azione riconvenzionale e assegnare alla

controparte “l'indennità in

qualità di comproprietaria estromessa ex art. 651 CC” (memoriale, pag. 2 a metà). Quale conseguenza di merito tuttavia

l'interessato intenda trarre da tale argomentazione non è dato di capire, né

egli spiega. Sul tema si tornerà dunque in appresso, esaminando il dispositivo di

prima sede sulle spese e le ripetibili dell'azione principale (consid. 5).

3.

Si

duole l'appellante che, pur essendo stato condannato a rifondere alla

controparte la metà delle pigioni da lui incassate dal maggio del 1997

al gennaio del 2003 locando l'appartamento nella casa in comproprietà (fr. 21 735.–), nulla gli ha riconosciuto il Pretore

per la spesa da lui affrontata ricavan­do quell'alloggio. Eppure, egli

sottolinea, il suo investimento di fr. 12 078.15

(doc. 6) “per l'acquisto degli impianti e dei mobili di cucina, delle piastrelle,

degli impianti sanitari ed elettrici, della porta d'ingresso, per i lavori da

pittore, idraulico e elettricista” risulta dagli atti (memoriale, pag. 3 punto

1). Egli rivendica così fr. 6039.– con interessi al 5% dal 1° marzo 1997 (data della

fine dei lavori), pari alla metà dei costi.

a) Appurato

che AP 1 aveva ricavato l'appartamento nella casa in comproprietà contro il

volere della fidanzata, il Pretore ha ritenuto applicabile in concreto l'art.

672.

cpv. 3 CC, stando al quale chi esegue in malafede costruzioni su fondo altrui

con materiali propri ha diritto solo alla rifusione del “valore minimo che la costruzione

può avere per il proprietario”. Nella fattispecie lo stabile non risultava aver

beneficiato di alcun maggior valore in seguito all'intervento. Il primo giudice

non ha quindi riconosciuto all'appellante

alcunché (sentenza impugnata, consid. 5).

b) Giustamente

il Pretore ha rilevato che un costruttore in malafede (il quale agisce cioè

contro la volontà del proprietario del fondo) può vedersi riconoscere anche soltanto,

a titolo di indennità, il “valore minimo che la costruzione può avere per il

proprietario” (art. 672 cpv. 3 CC). L'appellante non contesta di avere ricavato

l'appartamento a pianterreno contro la volontà della fidanzata. Non pretende

nemmeno di avere diritto a un'indennità che ecceda il “valore minimo che la costruzione

può avere per il proprietario”. D'altra parte però – contrariamente a quanto

crede il Pretore – quel valore minimo non è

il maggior valore oggettivo del fondo, bensì il valore soggettivo

che la costruzione rappresenta per il proprietario, “avuto riguardo di tutte le

circostanze” (Rep. 1996 pag. 167 consid. 3b con rinvio di dottrina, menzionato

anche da Steinauer in: Les droits

réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 109 n. 1640e; analogamente: Rey in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª

edizione, n. 9 ad art. 672). Che il perito giudiziario non abbia ravvisato

un maggior valore venale dello stabile in seguito alla formazione dell'appartamento

(sentenza impu­gnata, loc. cit.) non è quindi decisivo. E ancor meno di rilievo

è il fatto che la casa fosse stata progettata sin dall'inizio per una tale modifica

(risposta, pag. 6, ad 12). Determinante è – si ripete – il valore soggettivo che

l'appartamento poteva avere in concreto per i due comproprietari.

c) Nella

fattispecie è indubbio che per ricavare dalla casa in comproprietà fr. 21 735.– dal maggio del 1997 al gennaio del 2003 i

comproprietari avrebbero dovuto rendere l'appartamento abitabile. Si può

ragionevolmente presumere dunque che il loro interesse soggettivo

corrispondesse, almeno, ai costi indispensabili per raggiungere tale finalità.

Certo, l'attrice definisce l'investimento di fr. 12

078.15

“voluttuario” (rispo­sta, loc. cit.), affermando che il

pianterreno della casa era già provvisto di lavatrice e asciugatrice, come pure

di servizi igie­nici, aveva già il pavimento lastricato di piastrelle e le

pareti provviste di attacchi elettrici. Non tenta nemmeno di spie­gare tuttavia

come potesse essere locato un appartamento privo di apparecchi da cucina (doc.

6-1), di apparecchi da bagno (doc. 6-2 e 6-3), di pensilina d'entrata (doc.

6-4), di armadi da cucina (doc. 6-5 a 6-8) o di muri tinteggiati (doc. 6-9). Ne

segue che legittimamente AP 1 chiedeva – davanti al Pretore – di vedersi

riconoscere almeno la metà della spesa affrontata, ovvero il minimo per rendere

l'appartamento atto a produrre il reddito in questione. Al proposito l'appello

si rivela provvisto di buon diritto. Quanto agli interessi del 5% dovuti

sull'importo di fr. 6039.–, appare ragionevole farli decorrere dal 1° aprile

1997.

(momento in cui l'appartamento è stato locato, come figura esplicitamente nella

sentenza impugnata, consid. 5 pag. 9 in basso; contratto di locazione nel

fascicolo “edizione documenti + richiami da parte convenuta”).

4.

In secondo luogo

l'appellante critica il corrispettivo di fr. 32 500.– che il

Pretore lo ha tenuto a rifondere all'attrice per il maggior valore derivato al

terreno dalle opere di bonifica. Afferma che l'art. 206 CC riguarda solo lo

scioglimento del regime dei beni matrimoniali e non è applicabile al caso

specifico, nemmeno per analogia. Anzi, la mutua restituzione di doni prevista

dall'art. 91 cpv. 1 CC non prevede alcuna vicendevole partecipazione al plusvalore.

Egli soggiunge dipoi che in seguito alla bonifica il valore venale del terreno

è passato non da fr. 100.–/m² a

fr. 125.–/m², ma solo a fr.

112.

–/m² (come ha confermato il perito giudiziario), di

modo ch'egli va tenuto a rifondere all'attrice, se mai, fr. 5166.– (la metà di

fr. 10 223.–

effettivi). Infine egli fa valere che l'attrice non ha dimostrato di avere

investito fondi propri nel risanamento del suolo e che la spesa di fr. 26 000.– accertata dal

Pretore comprende non solo la bonifica del terreno, ma anche altri interventi,

come la posa di una fossa settica, la demolizione di un rustico e l'installazione

di tubi (memoriale, pag. 5 punto 2).

a) L'art.

91.

CC, che dandosi la fine di un fidanzamento prevede la restituzione dei

regali in natura (cpv. 1) e rinvia agli art. 62 segg. CO nel caso in cui ciò

non sia più possibile (cpv. 2), si ispira al divieto dell'indebito arricchimento (Huwiler in: Basler Kommentar,

op. cit., n. 2 in fine ad art. 91). Identico principio vale per chi riceve un dono

di ritorno, nel senso che deve rifondere a chi glielo retrocede “le spese necessarie ed utili da lui incontrate; di quest'ultime però, se all'atto del

ricevimento non era in buona fede, solo fino a concorrenza del maggior valore

tuttora sussistente al momento della restituzione” (art. 65 cpv. 1 CO). L'art. 206 cpv. 1 CC, cui il Pretore ha fatto

capo per analogia, non è invece di alcuna pertinenza tra ex fidanzati.

Certo,

secondo la dottrina dominante l'art. 206 cpv. 1 CC si applica anche ai

contributi che una parte fornisce prima del matrimonio al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altra (v. Hausheer/Aebi-Müller in: Basler Kommentar, op. cit., n. 46 ad

art. 206 CC con rinvii). Tale estensione della norma, che per altro non riguarda

solo i fidanzati (Piotet, Des créances variables entre époux, in: RNRF/ZBGR

72/1991 pag. 70 cifra V in fine), presuppone tuttavia che le parti si

siano poi sposate, proprio perché l'art. 206 CC è un prescritto specifico del

diritto matrimoniale. Gli autori invocati dall'attrice non dicono altro (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les

effets du mariage, Berna 2000, pag. 515 n. 1262 nota 13). Ne discende che in

concreto l'attrice, la cui buona fede è fuori

discussione, ha diritto al rimborso delle spese necessarie

e utili da lei incontrate per conservare o migliorare

la quota di comproprietà sulla particella n. 378 RFD ricevuta in dono. Non ha

diritto invece di vedersi riconoscere un'indennità per il solo fatto che il regalo

sia aumentato di valore durante il fidanzamento, non sussistendo in concreto

alcun regime dei beni.

b) Il

primo giudice ha accertato che l'attrice ha contribuito alla bonifica della

particella n. 378 RFD investendo fr. 26 000.– (sentenza impugnata,

consid. 7, pag. 12 nel mezzo). Che la spesa fosse “utile” non è

seriamente contestato nemmeno dall'appellante, il quale nega però che la somma provenisse

da averi della fidanzata. Fa notare che quest'ultima ha sì ordinato il 29

novembre 1994 alla __________, __________, di corrispondere fr. 26 000.– all'impresa

__________ di __________ per “bonifica

terreno” (doc. N e Z), ma che

tale denaro proveniva da un loro conto comune. Che due anni dopo, il 12

dicembre 1996, essa abbia poi riversato sul conto comune fr. 26 000.– di risparmi personali

(prelevati da un suo conto n. 326.230.40C presso la __________

di __________: ordine di bonifico accluso al doc. N)

ancora non significa, per l'appellante, che essa abbia assunto l'onere della

fattura. Sta di fatto però che l'appellante, già titolare con la stes­sa CO 1 del

noto conto presso la __________, non indica minimamente a quale altra finalità

sarebbe stato destinato quel versamento della fidanzata. Si limita a insinuare

dubbi, ma non tenta nemmeno una spiegazione. In simili circostanze l'accertamento

del Pretore non può sicuramente definirsi erroneo o inattendibile.

c) Opina

l'appellante che – come si è accennato – la fattura dell'impresa __________

comprendeva anche la posa di una fossa settica, la

demolizione di un rustico e l'installazione di tubi (doc. 7). A parte il fatto

però che mal si capisce perché tali opere sarebbero estranee alla bonifica del

terreno, l'appellante non indica di quanto andrebbe ridotta la fattura (di fr. 26 083.–) ove si stralciassero

gli interventi da lui reputati estranei al risanamento del fondo.

Insufficientemente motivato, su questo punto il rimedio si dimostra addirittura

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). È vero­simile

invece che l'opera della ditta __________ si riferisse non solo alla quota di

comproprietà fondiaria donata da AP 1 all'attrice, ma all'intera particella n.

378.

RFD. Di per sé, solo fr. 13 000.– consistono perciò in spese “utili” che

l'attrice ha destinato alla bonifica della propria quota. I rimanenti fr. 13 000.– sono stati utilmente

investiti nella quota del fidanzato e si configurano come un dono di CO 1 all'appellante.

Comunque sia, ciò nulla muta nel risultato finale del giudizio, poiché anche

tale regalo va restituito. In sintesi, dunque, su questo punto l'appello merita

accoglimento, ma solo in parte, la spettanza di fr. 32 500.– riconosciuta dal Pretore

all'attrice dovendo essere ricondotta a complessivi fr. 26 000.–.

5.

Infine

l'appellante critica il dispositivo sugli oneri e le ripetibili dell'azione

principale, tornando a ripetere che il Pretore avrebbe dovuto respingere la

petizione nella misura in cui riguardava lo scioglimento della comproprietà sulla

casa, giacché l'attrice non offriva la restituzione della sua quota in

comproprietà sulla particella n. 378 RFD. Egli chiede pertanto che la tassa di

giustizia di fr. 4500.– e le spese di fr. 3400.– (suddivise dal Pretore a metà)

siano poste per tre quarti a carico dell'attrice, con obbligo per quest'ultima di rifondergli

un'indennità di fr. 3000.– a titolo di ripetibili ridotte

(mentre il Pretore ha condannato lui medesimo a rifondere all'attrice un'indennità

di fr. 2500.–). L'ap­pellante non contesta invece il dispositivo sugli oneri

processuali e le ripetibili della riconvenzione, che è passato in giudicato (memoriale,

pag. 8 punto 3).

a) Il Pretore ha rilevato che nella petizione l'attrice si è dichiarata

disposta a due riprese, previo rimborso di fr. 156 949.38 per le spese da lei sostenute

nell'edificazione dello stabile, a “lasciare l'abitazione di __________ in

proprietà esclusiva del convenuto” (sentenza impugnata, consid. 7 secondo paragrafo). L'accerta­mento

è esatto. A pag. 12 della petizione l'attrice dichiarava invero:

Senz'indugi,

l'attrice postula che gli importi versati nella costruenda casa le vengano

restituiti conformemente alle regola sulle obbligazioni derivanti da indebito

arricchimento. Qualora ciò avvenisse, ella trapasserebbe in assoluta proprietà

la sua parte di comproprietà attuale dell'immobile, revocando la donazione

immobiliare.

A

pag. 18 essa ribadiva dipoi, testualmente:

A mente dell'attrice, ferma restando

l'incerta disponibilità liquida del convenuto per

tacitare le pretese attoree, l'abitazione di __________ può rimanere in esclusiva

proprietà del signor AP 1.

Sulla

base di tali dichiarazioni il Pretore poteva senz'altro dare per acquisito che

l'attrice fosse pronta a retrocedere la sua quota di comproprietà sulla

particella n. 378 RFD. Non entrare in materia sulla richiesta di risarcimento per

“le spese necessarie ed utili” incontrate in

buona fede nella conservazione o nel miglioramento del bene sarebbe trasceso in

un soverchio formalismo. Se non che, come l'appellante fa notare, in sede di

replica l'attrice ha revocato ogni disponibilità. A pag. 5 del memoriale (punto

7) figura in effetti quanto segue:

La proposta attorea è vincolata alla

corresponsione dell'integrale richiesta petitoria formulata in petizione. Ciò

stante, e considerato l'ingiustificato accanimento dimostrato dalla

controparte, la proposta è fin d'ora irrevocabilmente revocata.

Indipendentemente dall'epilogo della vertenza si scordi il AP 1 [di] rimanere

nell'abitazione.

Su

tale dichiarazione l'attrice non è più tornata – ammesso e non concesso che ciò

fosse possibile – nemmeno nel memoriale conclusivo. A ragione l'appellante

sottolinea perciò che il Pretore non poteva riconoscere a CO 1 un rimborso

delle “spese necessarie ed utili” incontrate

per migliorare o conservare la quota in comproprietà quando essa medesima rifiutava

di restituire il terreno. In proposito l'azione principale andava dunque respinta.

b) Ne

deriva che il riparto a metà degli oneri processuali e l'attribuzione

di ripetibili all'attrice per quel che era dell'azione principale non resiste

alla critica. CO 1 è uscita vittoriosa invero sulla rivendicazione di doni per un

valore da lei dichiarato di fr. 4414.–, sulla rivendicazione di beni mobili in

proprietà per un valore dichiarato di fr. 1739.–, sulla rivendicazione della

metà delle pigioni riscosse dal convenuto

(fr.

21.

735.–)

e sul rimborso della spesa da lei incontrata per bonificare la quota di comproprietà

appartenente al convenuto (fr. 13

000.

–). Queste ultime due domande non presupponendo

infatti la retrocessione della sua quota. È uscita sconfitta invece sull'indennità

per torto morale (fr. 10 000.–), sull'indennità per il lavoro prestato nell'edificazione

della casa (fr. 10 000.–) e, soprattutto, sull'indennità chiesta

in liquidazione della comproprietà sul fabbricato (fr. 143 949.38, ovvero fr. 156 949.38 meno l'importo di fr. 13 000.– che si riferisce in

realtà alla bonifica della quota di com­proprietà del convenuto). Visto il

grado di soccombenza, sud­dividere gli oneri processuali e le ripetibili nella

proporzione di un quarto a carico di AP 1 e di tre quarti a carico di CO 1, con

obbligo per costei di rifondere al convenuto fr. 3000.– a titolo di

ripetibili ridotte, si rivela una proposta equa e ragionevole. Anche su questo

punto l'appello risulta provvisto pertanto di buon diritto.

6.

Gli

oneri processuali e le ripetibili del giudizio odierno seguono a loro volta il

principio della soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il convenuto ottiene causa

vinta sull'indennità chiesta in rifusione delle spese affrontate per ricavare

l'appartamento a pianterreno nella casa di __________

(fr. 6039.–, pari alla cifra richiesta), come pure sul riparto della tassa di

giustizia (fr. 1125.– invece di fr. 2250.–), delle spese (fr. 850.– invece di

fr. 1700.–) e delle ripetibili di primo grado relative

all'azione principale (spettanza di fr. 3000.– invece del debito di fr. 2500.–).

Soccombe largamente invece sull'obbligo di risarcire all'attrice la spesa per

la bonifica del terreno (fr. 26

000.

– complessivi in luogo dei fr. 32 500.– stabiliti dal

Pretore), ch'egli pretendeva di vedere azzerato o, subordinatamente, ridotto a

fr. 5166.–. Nel complesso si giustifica pertanto di porre a suo carico

quattro settimi degli oneri processuali, con obbligo di rifon­dere alla

controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte.

7.

Quanto

agli eventuali rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di oltre fr.

45.

000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia dei fr. 30 000.– per un

ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi della sentenza impugnata

sono annullati e riformati come segue:

1.

L'azione principale è parzialmente accolta, nel senso che:

1.1 AP 1 è condannato a consegnare

a CO 1, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, i

seguenti beni:

[elenco figurante nel

dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata]

1.2 AP 1 è condannato a

versare a CO 1 la somma di fr. 21

735.– con interessi al 5% dal

1° marzo 2000, meno la somma di fr. 6039.– con interessi al 5% dal 1° aprile

1997.

1.3 AP 1 è condannato

inoltre a versare a CO 1 la somma di fr. 13 000.–

con interessi al 5% dal 29 gennaio 2003.

1.4 Per il resto l'azione

principale è respinta.

2. Gli oneri dell'azione principale, consistenti

nella tassa di giustizia di fr. 4500.– e nelle spese di fr. 3400.–, da

anticipare dall'attrice, sono posti per un quarto a carico di AP 1 e per il

resto a carico dell'attrice, che rifonderà a AP 1 fr. 3000.– per ripetibili

ridotte.

3. L'azione

riconvenzionale è parzialmente accolta, nel senso che:

3.1 La particella n. 378

RFD di __________ è attribuita in esclusiva proprietà a AP 1, con obbligo per

lui di assumere l'intero onere ipotecario.

3.2 AP 1 è condannato a

versare a CO 1, in conseguenza di ciò, le somme di fr. 79 000.– con interessi al 5% dal 29 gennaio 2003 e di fr. 13 000.–, sempre con interessi al 5% dal 29 gennaio 2003.

3.3 L'ufficiale del registro fondiario del Distretto di Blenio è invitato a

iscrivere il trasferimento di proprietà indicato al punto 3.1.

3.4 CO 1 è condannata a

consegnare a AP 1, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente

sentenza,

l'anello a tre ori e l'orologio con

fasi lunari in suo possesso.

3.5 Per il resto la

riconvenzione è respinta.

4. Gli oneri dell'azione riconvenzionale,

consistenti nella tassa di giustizia di fr. 2500.– e nelle spese di

fr. 500.–, da anticipare dall'attore riconvenzionale, sono posti per un quarto

a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di CO 1 in __________, che

rifonderà all'attore riconvenzionale fr. 3000.– per ripetibili ridotte.

5. È

rigettata in via definitiva l'opposizione sollevata il 17 settembre 1997 da AP

1 al precetto esecutivo n. 59 352 notificatogli il 12 settembre 1997, su

richiesta di CO 1, dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio, per le seguenti

somme:

fr.

21 735.– con interessi al 5% dal 1° marzo 2000, meno fr.

6039.– con interessi al 5% dal 1° aprile 1997,

fr. 79 000.– con interessi al

5% dal 29 gennaio 2003 e

fr. 26 000.– con interessi al 5% dal 29 gennaio 2003.

Per

il resto l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 2260.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

2310.–

sono

posti per tre settimi a carico di CO 1 in __________ e per il resto a carico dell'appellante,

che rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili ridotte.

III. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione:

– Pretura

del Distretto di Blenio;

– Ufficio

dei registri del Distretto di Blenio (dispositivo n. I/3.3).

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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