11.2003.30
Divorzio: contributo alimentare per il figlio.
16 novembre 2005Italiano11 min
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Numero d'incarto:
11.2003.30
Data decisione, Autorità:
16.11.2005, ICCA
Titolo:
Divorzio: contributo alimentare per il figlio.
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO
DIVORZIO SU RICHIESTA COMUNE CON ACCORDO PARZIALE
art. 285 CC
Incarto n.
11.2003.30
Lugano
16 novembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2002.11 (divorzio
su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord promossa con istanza del 14 novembre 2001/21 gennaio 2002 da
CO 1
(patrocinata RA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato RA 1 )
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 17 marzo 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 25
febbraio 2003 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da CO 1 con
le osservazioni all'appello;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1974) e CO 1 (1968), cittadini italiani, si sono sposati a __________
il 6 dicembre 1996. Dal matrimonio è nata M__________, il 17 marzo 1997. I
coniugi si sono separati alla fine del 1998. Il 27 ottobre 2000 CO 1 ha instato
davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per l'emanazione di misure
a protezione dell'unione coniugale e all'udienza dell'8 febbraio 2001 il marito
ha accettato di versare un contributo alimentare per la figlia di Lit. 200 000 mensili,
oltre a Lit. 700 000 entro la fine di ogni anno.
B. Il
21 gennaio 2002 i coniugi hanno introdotto davanti al Pretore un'istanza di
divorzio su richiesta comune con accordo parziale, producendo una convenzione
che prevede l'affidamento della figlia alla madre (riservato il diritto di
visita del padre), il riparto delle spese straordinarie per M__________ in
proporzione alle rispettive entrate e la rinuncia di CO 1 a qualsiasi
contributo per sé. Al giudice i coniugi hanno demandato la decisione sull'ammontare
del contributo alimentare per la figlia. Invitato dal Pretore a esprimersi sul
contributo alimentare per la ragazza, AP 1 ha offerto fr. 200.– mensili fino al
7° anno di età, fr. 250.– fino
al 13° e fr. 300.– fino al 18° o al termine della formazione scolastica o
professionale. CO 1 ha sollecitato invece un contributo mensile per M__________
di fr. 500.– fino al 12° anno
di età, di fr. 700.– fino al 15° e di fr. 900.– fino al 18° o al termine della formazione, oltre gli assegni famigliari.
Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi
a produrre memoriali conclusivi nei quali hanno ribadito il loro punto di
vista. Entrambi hanno postulato l'assistenza giudiziaria.
C. Statuendo
con sentenza del 25 febbraio 2003 il Pretore ha sciolto il matrimonio e
omologato la convenzione sugli effetti del divorzio, affidando M__________ alla
madre (riservato il diritto di visita del padre) e obbligando AP 1 a versare un
contributo alimentare per la figlia di fr. 250.– mensili fino al 13° anno di età e di fr. 350.– fino al 18°. Non sono state riscosse spese e le ripetibili
sono state compensate. Le richieste di assistenza giudiziaria sono state
accolte.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 17 marzo 2003 per
ottenere che, accordatogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria, il
contributo alimentare per la figlia sia ridotto a fr. 200.– mensili fino al 13° anno di età (da corrispondere in fr. 150.–
mensili e in fr. 600.– entro la fine di ogni anno civile) e a fr. 300.– mensili
fino al 18° (da corrispondere
in fr. 250.– mensili e in fr. 600.– entro la fine di ogni anno civile), assegni
familiari esclusi. Nelle sue osservazioni del 17 aprile 2003 CO 1 propone di
respingere l'appello e postula anch'essa l'assistenza giudiziaria.
Considerandi
in diritto: 1. Il principio del divorzio, l'affidamento della figlia, il diritto di
visita e il riparto delle spese straordinarie per quest'ultima, non impugnati,
sono passati in giudicato e hanno assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1
CC; Frankhauser, in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 9 ad art. 148
CC; v. anche Geiser, Übersicht
zum Übergangsrecht des neuen Scheidungsrechts in: Hausheer, Vom alten zum
neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 255 n. 6.21). Litigioso rimane solo
l'ammontare del contributo di mantenimento per M__________.
2.
Il
Pretore si è dipartito da un reddito netto del padre di fr. 2000.– mensili
(compresa la quota di tredicesima) a fronte di un fabbisogno minimo di fr.
1753.
– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 850.–, interessi
ipotecari fr. 380.–, spese condominiali fr. 183.–, gas metano fr. 190.–,
carburante fr. 150.–). Quanto alla madre, egli ha escluso ogni capacità
contributiva, non esercitando essa attività lucrativa. In applicazione delle raccomandazioni
pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento del Canton Zurigo
(edizione 2000) il primo giudice ha poi valutato il fabbisogno in denaro di M__________,
dedotta la quota per cura e educazione, in fr. 1190.– mensili fino al 6° anno di età, in fr. 1340.– mensili fino al
12° e in fr. 1620.– mensili fino al 18°. Giudicando
equitativamente, egli ha quindi fissato il contributo litigioso in fr. 250.–
mensili fino al 13° anno di età e in fr. 350.– mensili fino al 18°.
3.
L'appellante
non contesta l'ammontare del suo guadagno netto, accertato dal Pretore in fr.
2000.
– mensili (compresa la quota di tredicesima). Nelle
sue osservazioni CO 1 asserisce che tale reddito sarebbe più elevato (ma non
dice di quanto), visto il tenore di vita dell'ex marito, il fatto che questi ha
conseguito la patente per la guida di mezzi pesanti e la circostanza che il
padre di lui possiede proprietà mobiliari e immobiliari. Chiede così che questa
Camera proceda di sua iniziativa ad “accertamenti in merito”. Ora, il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione
non esonera le parti dall'obbligo di addurre i fatti rilevanti e di indicare
tempestivamente i mezzi di prova a disposizione, tanto meno ove siano
patrocinate da un legale (cfr. DTF 128 III 413 in fondo; Rep. 1994 pag. 311 con
rinvii). Nella fattispecie l'interessata si limita a muovere insinuazioni, ma
non adduce elementi concreti che inducano a supporre un reddito più alto. Il
generico accenno al tenore di vita poco sussidia. Che
l'ex marito abbia conseguito la patente per mezzi pesanti ancora non significa
che il reddito di lui sia aumentato, mentre non è dato di sapere – né l'interessata
spiega – quale nesso esista tra le proprietà del padre dell'appellante e il
reddito di quest'ultimo. In condizioni del genere non
incombe a questa Camera supplire tali mancanze.
4.
Quanto
al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede che esso sia portato dai fr.
1753.
– mensili (accertati dal Pretore) a fr. 2220.50 (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1100.–, interessi ipotecari fr. 380.–, spese condominiali
fr. 91.50.–, gas metano fr. 190.–, carburante fr. 200.–, leasing automobile fr.
225.
–, assicurazione RC automobile fr. 34.–). Le voci di spesa controverse
vanno esaminate singolarmente.
a) Per
quanto attiene al minimo esistenziale, il Pretore lo ha fissato in fr. 850.–
mensili senza indicare in base a quali criteri. L'appellante fa valere di
risiedere nella fascia di confine, e chiede che gli sia riconosciuto il minimo
esistenziale di fr. 1100.– mensili previsto dal diritto esecutivo svizzero. In
realtà egli vive nella cintura urbana di Milano. Ora in due precedenti questa
Camera ha applicato a residenti nell'area lombarda una riduzione del 10% per
rapporto al minimo esistenziale del diritto esecutivo svizzero (sentenze inc.
11.2004.39
del 13 aprile 2004, consid. 6, e inc. 11.2004.113 dell'8 novembre
2004, consid. 7). Non v'è motivo di scostarsene in questa sede, ove appena si
pensi che il livello medio dei prezzi a Milano rimane circa 13 punti
percentuali sotto quello di Lugano (UBS, Prezzi e salari, aggiornamento dell'edizione
2003, febbraio 2005, tabella a pag. 4). Ne discende che all'interessato va
riconosciuto un minimo esistenziale di fr. 990.– mensili.
b) L'appellante lamenta inoltre che il Pretore non gli abbia riconosciuto
le spese d'automobile di complessivi fr. 459.– mensili (canone del leasing fr.
225.
–, assicurazione RC fr. 34.–, carburante fr. 200.–) per le precarie
condizioni finanziarie della famiglia. Giudicando prioritario il mantenimento della
figlia, il primo giudice ha riconosciuto solo fr. 150.– mensili per il
carburante. L'appellante sostiene che l'automobile gli è necessaria per recarsi
al lavoro e per esercitare il diritto di visita. In realtà, nulla si desume
dagli atti circa l'esigenza di un veicolo per scopi professionali. Quanto al
diritto di visita, la controparte non contesta che esso sia esercitato ogni
quindici giorni, allorché il padre viene a prendere la figlia a __________ o a __________
(appello, pag. 4 in alto;
doc. 8 dell'inc. DI 2000.124). E l'appellante risiede –
come detto – presso Milano, di modo che usufruendo dei mezzi pubblici egli impiegherebbe
almeno due ore per il solo viaggio di andata (cfr. ‹www.sbb.ch/it›). Ciò
giustifica l'uso dell'automobile. L'ammontare del leasing esposto
dall'appellante (fr. 225.– mensili) e dell'assicurazione RC (fr. 34.–), non contestato
da CO 1, corrisponde per altro a quello di un'utilitaria. Quanto al costo del
carburante, non vi è motivo invece di scostarsi dall'indennità di fr. 150.– stimata
dal Pretore, l'appellante non rendendo verosimile una maggior spesa.
c) Tutto
considerato, il fabbisogno minimo dell'appellante risulta pertanto di fr. 2060.50 (minimo esistenziale fr. 990.–, alloggio fr. 380.–, spese
condominiali fr. 91.50 – [appello, pag. 4 nel mezzo], gas metano fr. 190.–,
leasing autovettura fr. 225.–, assicurazione RC dell'automobile fr. 34.–,
carburante fr. 150.–).
5.
Ne
segue che, con un reddito di fr. 2000.– netti mensili e
un fabbisogno minimo di fr. 2060.50 il ricorrente non risulta avere alcun
margine per sussidiare il mantenimento della figlia. Consapevole delle proprie
responsabilità, egli si dice in ogni caso disposto a
limitare in modo considerevole il proprio tenore di vita per il bene di lei
(appello, pag. 4 in basso). Sino al 13° anno di età di
M__________ egli offre così un contributo di fr. 150.– mensili e fino alla
maggiore età fr. 250.– mensili, più (in entrambi i casi) fr. 600.– entro il 31
dicembre di ogni anno. Non v'è ragione di prostrare tale
buona volontà, ma nemmeno si può pretendere ch'egli versi contributi maggiori. Provvisto di buon diritto, l'appello merita quindi accoglimento.
6.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non si giustifica di modificare il dispositivo sui costi di prima sede, il
Pretore avendo rinunciato a riscuoterne, né quello sulle ripetibili, che l'appellante
non ha impugnato. Circa le domande di assistenza
giudiziaria, il requisito dell'indigenza (art. 3 cpv. 2 Lag) è manifesto per
entrambe le parti. Invero l'attribuzione di ripetibili
renderebbe senza oggetto la richiesta dell'appellante, ma la relativa indennità
appare di difficile – se non impossibile – incasso, onde l'opportunità di
concedere sin d'ora il beneficio anche a lui (DTF 122 I 322). Per quanto riguarda la probabilità di buon diritto (art. 14 cpv. 1
lett. a Lag), essa era evidente nell'appello, molto meno nelle osservazioni
della controparte. Si può capire tuttavia che, in un estremo tentativo di resistenza,
l'interessata abbia nutrito a torto qualche aspettativa nella difesa della sentenza
impugnata.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è accolto e il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:
AP 1 è tenuto
a versare a CO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo di
mantenimento per la figlia M__________ di fr. 150.– (assegni familiari esclusi)
fino al 13° compleanno della beneficiaria, oltre a
fr.
600.– entro il 31 dicembre di ogni anno, e di fr. 250.– (assegni familiari
esclusi)
fino al 18° compleanno di lei, oltre a fr. 600.– entro
il 31 dicembre di ogni anno.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico di CO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili.
III. AP 1 è
ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. RA 1.
IV. CO 1 è
ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. RA 2.
V. Intimazione:
– ,
;
– ,
.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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