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Decisione

11.2003.30

Divorzio: contributo alimentare per il figlio.

16 novembre 2005Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2002.11 (divorzio

su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord promossa con istanza del 14 novembre 2001/21 gennaio 2002 da

CO 1

(patrocinata RA 2 )

contro

AP 1

(patrocinato RA 1 )

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 17 marzo 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 25

febbraio 2003 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da CO 1 con

le osservazioni all'appello;

4. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1974) e CO 1 (1968), cittadini italiani, si sono sposati a __________

il 6 dicembre 1996. Dal matrimonio è nata M__________, il 17 marzo 1997. I

coniugi si sono separati alla fine del 1998. Il 27 ottobre 2000 CO 1 ha instato

davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per l'emanazione di misure

a protezione dell'unione coniugale e all'udienza dell'8 febbraio 2001 il marito

ha accettato di versare un contributo alimentare per la figlia di Lit. 200 000 mensili,

oltre a Lit. 700 000 entro la fine di ogni anno.

B. Il

21 gennaio 2002 i coniugi hanno introdotto davanti al Pretore un'istanza di

divorzio su richiesta comune con accordo parziale, producendo una convenzione

che prevede l'affidamento della figlia alla madre (riservato il diritto di

visita del padre), il riparto delle spese straordinarie per M__________ in

proporzione alle rispettive entrate e la rinuncia di CO 1 a qualsiasi

contributo per sé. Al giudice i coniugi hanno demandato la decisione sull'ammontare

del contributo alimentare per la figlia. Invitato dal Pretore a esprimersi sul

contributo alimentare per la ragazza, AP 1 ha offerto fr. 200.– mensili fino al

7° anno di età, fr. 250.– fino

al 13° e fr. 300.– fino al 18° o al termine della formazione scolastica o

professionale. CO 1 ha sollecitato invece un contributo mensile per M__________

di fr. 500.– fino al 12° anno

di età, di fr. 700.– fino al 15° e di fr. 900.– fino al 18° o al termine della formazione, oltre gli assegni famigliari.

Esperita

l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi

a produrre memoriali conclusivi nei quali hanno ribadito il loro punto di

vista. Entrambi hanno postulato l'assistenza giudiziaria.

C. Statuendo

con sentenza del 25 febbraio 2003 il Pretore ha sciolto il matrimonio e

omologato la convenzione sugli effetti del divorzio, affidando M__________ alla

madre (riservato il diritto di visita del padre) e obbligando AP 1 a versare un

contributo alimentare per la figlia di fr. 250.– mensili fino al 13° anno di età e di fr. 350.– fino al 18°. Non sono state riscosse spese e le ripetibili

sono state compensate. Le richieste di assistenza giudiziaria sono state

accolte.

D. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 17 marzo 2003 per

ottenere che, accordatogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria, il

contributo alimentare per la figlia sia ridotto a fr. 200.– mensili fino al 13° anno di età (da corrispondere in fr. 150.–

mensili e in fr. 600.– entro la fine di ogni anno civile) e a fr. 300.– mensili

fino al 18° (da corrispondere

in fr. 250.– mensili e in fr. 600.– entro la fine di ogni anno civile), assegni

familiari esclusi. Nelle sue osservazioni del 17 aprile 2003 CO 1 propone di

respingere l'appello e postula anch'essa l'assistenza giudiziaria.

Considerandi

in diritto: 1. Il principio del divorzio, l'affidamento della figlia, il diritto di

visita e il riparto delle spese straordinarie per quest'ultima, non impugnati,

sono passati in giudicato e hanno assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1

CC; Frankhauser, in: Schwenzer, FamKom­mentar Scheidung, Berna 2005, n. 9 ad art. 148

CC; v. anche Geiser, Übersicht

zum Übergangsrecht des neuen Scheidungs­rechts in: Hausheer, Vom alten zum

neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 255 n. 6.21). Litigioso rimane solo

l'ammontare del contributo di mantenimento per M__________.

2.

Il

Pretore si è dipartito da un reddito netto del padre di fr. 2000.– mensili

(compresa la quota di tredicesima) a fronte di un fabbisogno minimo di fr.

1753.

– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 850.–, interessi

ipotecari fr. 380.–, spese condominiali fr. 183.–, gas metano fr. 190.–,

carburante fr. 150.–). Quanto alla madre, egli ha escluso ogni capacità

contributiva, non esercitando essa attività lucrativa. In applicazione delle raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orienta­mento del Canton Zurigo

(edizione 2000) il primo giudice ha poi valutato il fabbisogno in denaro di M__________,

dedotta la quota per cura e educazione, in fr. 1190.– mensili fino al 6° anno di età, in fr. 1340.– mensili fino al

12° e in fr. 1620.– mensili fino al 18°. Giudicando

equitativamente, egli ha quindi fissato il contributo litigioso in fr. 250.–

mensili fino al 13° anno di età e in fr. 350.– mensili fino al 18°.

3.

L'appellante

non contesta l'ammontare del suo guadagno netto, accertato dal Pretore in fr.

2000.

– mensili (compresa la quota di tredicesima). Nelle

sue osservazioni CO 1 asserisce che tale reddito sarebbe più elevato (ma non

dice di quanto), visto il tenore di vita dell'ex marito, il fatto che questi ha

conseguito la patente per la guida di mezzi pesanti e la circostanza che il

padre di lui possiede proprietà mobiliari e immobiliari. Chiede così che questa

Camera proceda di sua iniziativa ad “accertamenti in merito”. Ora, il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione

non esonera le parti dall'obbligo di addurre i fatti rilevanti e di indicare

tempestivamente i mezzi di prova a disposizione, tanto meno ove siano

patrocinate da un legale (cfr. DTF 128 III 413 in fondo; Rep. 1994 pag. 311 con

rinvii). Nella fattispecie l'interessata si limita a muovere insinuazioni, ma

non adduce elementi concreti che inducano a supporre un reddito più alto. Il

generico accenno al tenore di vita poco sussidia. Che

l'ex marito abbia conseguito la patente per mezzi pesanti ancora non significa

che il reddito di lui sia aumentato, mentre non è dato di sapere – né l'interessata

spiega – quale nesso esista tra le proprietà del padre dell'appellante e il

reddito di quest'ultimo. In con­dizioni del genere non

incombe a questa Camera supplire tali mancanze.

4.

Quanto

al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede che esso sia portato dai fr.

1753.

– mensili (accertati dal Pretore) a fr. 2220.50 (minimo esistenziale del

diritto esecutivo fr. 1100.–, interessi ipotecari fr. 380.–, spese condominiali

fr. 91.50.–, gas metano fr. 190.–, carburante fr. 200.–, leasing automobile fr.

225.

–, assicurazione RC automobile fr. 34.–). Le voci di spesa controverse

vanno esaminate singolarmente.

a) Per

quanto attiene al minimo esistenziale, il Pretore lo ha fissato in fr. 850.–

mensili senza indicare in base a quali criteri. L'appellante fa valere di

risiedere nella fascia di confine, e chiede che gli sia riconosciu­to il minimo

esistenziale di fr. 1100.– mensili previsto dal diritto esecutivo svizzero. In

realtà egli vive nella cintura urbana di Milano. Ora in due precedenti questa

Camera ha applicato a residenti nell'area lombarda una riduzione del 10% per

rapporto al minimo esistenziale del diritto esecutivo svizzero (sentenze inc.

11.2004.39

del 13 aprile 2004, consid. 6, e inc. 11.2004.113 dell'8 novembre

2004, consid. 7). Non v'è motivo di scostarsene in questa sede, ove appena si

pensi che il livello medio dei prezzi a Milano rimane circa 13 punti

percentuali sotto quello di Lugano (UBS, Prezzi e salari, aggiornamento dell'edizione

2003, febbraio 2005, tabella a pag. 4). Ne discende che all'interessato va

riconosciuto un minimo esistenziale di fr. 990.– mensili.

b) L'appellante lamenta inoltre che il Pretore non gli abbia riconosciuto

le spese d'automobile di complessivi fr. 459.– mensili (canone del leasing fr.

225.

–, assicurazione RC fr. 34.–, carburante fr. 200.–) per le precarie

condizioni finanziarie della famiglia. Giudicando prioritario il mantenimento della

figlia, il primo giudice ha riconosciuto solo fr. 150.– mensili per il

carburante. L'appellante sostiene che l'automobile gli è necessaria per recarsi

al lavoro e per esercitare il diritto di visita. In realtà, nulla si desume

dagli atti circa l'esigenza di un veicolo per scopi professionali. Quanto al

diritto di visita, la controparte non contesta che esso sia esercitato ogni

quindici giorni, allorché il padre viene a prendere la figlia a __________ o a __________

(appello, pag. 4 in alto;

doc. 8 dell'inc. DI 2000.124). E l'appellante risiede –

come detto – presso Milano, di modo che usufruendo dei mezzi pubblici egli impiegherebbe

almeno due ore per il solo viaggio di andata (cfr. ‹www.sbb.ch/it›). Ciò

giustifica l'uso dell'automobile. L'ammontare del leasing esposto

dall'appellante (fr. 225.– mensili) e dell'assicurazione RC (fr. 34.–), non contestato

da CO 1, corrisponde per altro a quello di un'utilitaria. Quanto al costo del

carburante, non vi è motivo invece di scostarsi dall'indennità di fr. 150.– stimata

dal Pretore, l'appellante non rendendo verosimile una maggior spesa.

c) Tutto

considerato, il fabbisogno minimo dell'appellante risulta pertanto di fr. 2060.50 (minimo esistenziale fr. 990.–, alloggio fr. 380.–, spese

condominiali fr. 91.50 – [appello, pag. 4 nel mezzo], gas metano fr. 190.–,

leasing autovettura fr. 225.–, assicurazione RC dell'automobile fr. 34.–,

carburante fr. 150.–).

5.

Ne

segue che, con un reddito di fr. 2000.– netti mensili e

un fabbisogno minimo di fr. 2060.50 il ricorrente non risulta avere alcun

margine per sussidiare il mantenimento della figlia. Consapevole delle proprie

responsabilità, egli si dice in ogni caso disposto a

limitare in modo considerevole il proprio tenore di vita per il bene di lei

(appello, pag. 4 in basso). Sino al 13° anno di età di

M__________ egli offre così un contributo di fr. 150.– mensili e fino alla

maggiore età fr. 250.– mensili, più (in entrambi i casi) fr. 600.– entro il 31

dicembre di ogni anno. Non v'è ragione di prostrare tale

buona volontà, ma nemmeno si può pretendere ch'egli versi contributi maggiori. Provvisto di buon diritto, l'appello merita quindi accoglimento.

6.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre

non si giustifica di modificare il dispositivo sui costi di prima sede, il

Pretore avendo rinunciato a riscuoterne, né quello sulle ripetibili, che l'appellante

non ha impugnato. Circa le domande di assistenza

giudiziaria, il requisito dell'indigenza (art. 3 cpv. 2 Lag) è manifesto per

entrambe le parti. Invero l'attribuzione di ripetibili

renderebbe senza oggetto la richiesta dell'appellante, ma la relativa indennità

appare di difficile – se non impossibile – incasso, onde l'opportunità di

concedere sin d'ora il beneficio anche a lui (DTF 122 I 322). Per quanto riguarda la probabilità di buon diritto (art. 14 cpv. 1

lett. a Lag), essa era evidente nell'appello, molto meno nelle osservazioni

della controparte. Si può capire tuttavia che, in un estremo tentativo di resistenza,

l'interessata abbia nutrito a torto qualche aspettativa nella difesa della sentenza

impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

è accolto e il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:

AP 1 è tenuto

a versare a CO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo di

mantenimento per la figlia M__________ di fr. 150.– (assegni familiari esclusi)

fino al 13° compleanno della beneficiaria, oltre a

fr.

600.– entro il 31 dicembre di ogni anno, e di fr. 250.– (assegni familiari

esclusi)

fino al 18° compleanno di lei, oltre a fr. 600.– entro

il 31 dicembre di ogni anno.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

350.–

sono

posti a carico di CO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili.

III. AP 1 è

ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio

dell'avv. RA 1.

IV. CO 1 è

ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio

dell'avv. RA 2.

V. Intimazione:

– ,

;

– ,

.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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