11.2003.31
Azione di riduzione riguardante l'eredità di un cittadino italiano con ultimo domicilio in Svizzera: foro, diritto applicabile, decorrenza del termine di perenzione
14 luglio 2006Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.31
Data decisione, Autorità:
14.07.2006, ICCA
Titolo:
Azione di riduzione riguardante l'eredità di un cittadino italiano con ultimo domicilio in Svizzera: foro, diritto applicabile, decorrenza del termine di perenzione
AZIONE DI RIDUZIONE
art. 533 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2003.31
Lugano
14 luglio 2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.99.200 (azione di
riduzione, subordinatamente petizione d'eredità e rettifica del registro
fondiario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione
del 21 settembre 1999 da
CO 1
(patrocinata dall' RA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata dall' RA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 14 marzo 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 24
febbraio 2003 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 19 maggio 2003 presentato da CO 1
contro la medesima sentenza;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1919), cittadino italiano domiciliato ad __________,
è deceduto a Locarno il 5 giugno 1990. Nel 1949 egli aveva sposato la connazionale __________ __________ __________. Dal
matrimonio era nata CO 1, il 19 febbraio 1950. Nel 1953 __________ __________
aveva lasciato la famiglia e si era trasferito nel Cantone Ticino. Il
matrimonio era stato annullato nel 1963 dai Tribunali ecclesiastici di Lugano e
Coira e l'annullamento era stato regolarmente trascritto nei registri dello stato
civile del Comune di Verona. Con testamento olografo del 24 novembre 1977 __________
__________ ha istituito sua erede universale la convivente AP 1. Il testamento
è stato pubblicato il 5 luglio 1990 davanti al Pretore del Distretto di
Vallemaggia dal notaio __________ __________ e notificato il giorno stesso nelle
vie edittali, sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino, agli eredi legittimi di
ignota dimora. Il 28 agosto 1990 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha
rilasciato a AP 1 un certificato ereditario che la riconosce unica erede di __________
__________. AP 1 ha poi ottenuto il 10 settembre 1990
l'iscrizione a proprio nome della particella n. 539 RFD di __________,
(una casa monofamiliare di due piani intestata al defunto), su cui gravava già
un diritto di usufrutto e di abitazione in suo favore.
B. Con
petizione del 21 settembre 1999 CO 1 nata __________ ha convenuto AP 1 davanti
al Pretore del Distretto di Vallemaggia, chiedendo l'accertamento della sua
qualità di erede legittimaria fu __________ __________, la riduzione delle
disposizioni testamentarie lesive della sua porzione legittima (tre quarti
della successione), la modifica del certificato ereditario nel senso di
annoverarla in qualità di erede legittima, la rettifica del registro fondiario
mediante l'iscrizione della comunione ereditaria fu __________ (composta di AP
1 e di lei medesima) come proprietaria della particella n. 539 RFD di __________
e la condanna della convenuta al versamento di un importo imprecisato, pari
alla porzione legittima sugli attivi mobiliari a lei spettante nella
successione del padre. A titolo cautelare CO 1 ha instato perché la comunione
ereditaria fosse iscritta provvisoriamente nel registro fondiario come proprietaria
dell'immobile.
C. Statuendo
il 23 settembre 1999, il Pretore ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario,
in via cautelare, di annotare sulla particella n. 539 una restrizione
della facoltà di disporre fino al passaggio in giudicato della sentenza oggetto
della causa. In accoglimento di un'istanza di ricusazione inoltrata da AP 1,
con decisione del 4 novembre 1999 questa
Camera ha dichiarato astenuto sia il Pretore sia il Segretario assessore del
Distretto di Vallemaggia (inc. 11.1999.132). Con decreto del 1° dicembre
1999 la causa è stata assunta così dal Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna.
D. Nella
sua risposta del 14 febbraio 2000 AP 1 non ha contestato il rapporto di filiazione
fra l'attrice e il defunto, ma ha proposto di respingere l'azione, sollevando
tra l'altro la perenzione di ogni pretesa. Nei successivi allegati preliminari
le parti hanno mantenuto i rispettivi punti di vista. Esperita l'istruttoria,
esse hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a produrre allegati
conclusivi. Nel proprio, del 20 gennaio 2003, l'attrice ha ribadito le
domande di petizione, precisando in fr. 76 050.35 con interessi (fr.
413 550.– nel caso in cui non le fosse stata riconosciuta la quota di
proprietà comune sulla particella n. 539) la somma rivendicata a titolo di porzione
legittima nell'eredità paterna. Nel suo memoriale conclusivo del 15 gennaio
2003 la convenuta ha postulato il rigetto della petizione già per motivi
d'ordine, sostenendo che la competenza per territorio del giudice chiamato a dirimere
la lite era imperativamente quella dell'ultimo domicilio italiano di __________
__________.
E. Con sentenza del 24 febbraio 2003 il Pretore ha parzialmente
accolto la petizione, accertando che CO 1 è erede legittimaria di __________ __________
e ordinando all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere la comunione
ereditaria fu __________ __________ (composta di CO 1 ed AP 1) come
proprietaria della particella n. 539, reinscrivendo sul fondo un diritto di
abitazione e di usufrutto vita natural durante in favore della convenuta. Per
il resto egli ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di
fr. 5000.– e le spese di fr. 2200.– sono state poste per un quinto a
carico dell'attrice e per il rimanente a carico della convenuta, con obbligo per
quest'ultima di rifondere all'attrice fr. 15 000.– per ripetibili
ridotte.
F. Contro
la sentenza predetta è insorta AP 1 con un appello del 14 marzo 2003 nel quale
chiede che la petizione sia interamente respinta e che il giudizio impugnato
sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 19 maggio 2003 CO 1
propone di rigettare l'appello e con appello adesivo insta perché AP 1 sia
condannata a versarle fr. 6015.50 con interessi dalla data della
petizione a saldo della sua porzione legittima. Nelle sue osservazioni del 13
giugno 2003 AP 1 conclude per la reiezione dell'appello adesivo.
in diritto: 1. Il valore delle conclusioni prese dalle parti nell'ultimo atto di
causa davanti al Pretore (art. 15 CPC) superava ampiamente la soglia
appellabile di fr. 8000.– prevista dall'art. 13 LOG.
Tempestivi, l'appello principale e l'appello adesivo sono dunque ricevibili
(art. 308 cpv. 1 e 314 CPC).
2. Il
Pretore ha accertato anzitutto la propria competenza per territorio rilevando
che nel memoriale di risposta la convenuta si era incondizionatamente
costituita in giudizio davanti ai tribunali svizzeri e che il foro all'ultimo
domicilio italiano del defunto non è imperativo. Ciò premesso, egli ha
ricordato che a norma dell'art. 533 cpv. 1 CC l'azione di riduzione si prescrive
nel termine di un anno dal momento in cui l'erede ha conosciuto la lesione
della propria porzione legittima. Nella fattispecie l'attrice aveva avuto modo
di consultare il testamento del padre, venendo a sapere di essere stata esclusa
dall'eredità, solo nel dicembre del 1998, sicché a torto la convenuta eccepiva la tardività
dell'azione. Quanto alla legge applicabile, il
testatore non aveva assoggettato la successione al proprio diritto nazionale, di
modo che all'attrice spettavano
Fatti
i tre quarti dell'eredità, conformemente all'art. 471 n. 1 CC. La particella n. 539 andava dunque iscritta a nome della comunione
ereditaria fu __________ __________ (come chiedeva all'attrice), ripristinando
il diritto di abitazione e di usufrutto che
la convenuta aveva fatto cancellare al momento di ottenere il trapasso
dell'immobile a suo nome. Nulla poteva invece essere riconosciuto all'attrice
in liquidazione del patrimonio mobiliare della successione, il saldo attivo di
fr. 5480.50 dovendo essere posto in compensazione con il credito avanzato dalla
convenuta per avere sopperito in gran parte al mantenimento di __________ __________
nel corso degli anni. Onde, per finire, l'accoglimento dell'azione entro tali
limiti.
I. Sull'appello
principale
3. La
convenuta ribadisce in primo luogo quanto da lei sostenuto nel memoriale conclusivo
sottoposto al Pretore, ovvero che giusta l'art. 17 cpv. 3 del trattato di domicilio
e consolare tra la Svizzera e l'Italia, concluso il 22 luglio 1868 ed entrato
in vigore il 1° maggio 1869 (RS 0.142.114.541), “le controversie che potessero
nascere tra gli eredi di un Italiano morto in Svizzera riguardo all'eredità da
lui relitta saranno portate davanti al giudice dell'ultimo domicilio che
l'Italiano aveva in Italia”. A suo avviso tale foro è imperativo, sicché il
Pretore avrebbe dovuto accertare la propria incompetenza d'ufficio e respingere
l'azione in ordine (memoriale, punto 1).
Il giudice esamina di propria iniziativa, in ogni stadio di causa, i
presupposti processuali, tra cui la competenza per territorio se il foro è imperativo (art. 97 n. 3 CPC, art. 34 cpv. 1 LForo). La
competenza per territorio prevista dall'art. 17 cpv. 3 del trattato bilaterale
si riferisce a tutte le “controversie che potessero nascere tra gli eredi di un
Italiano morto in Svizzera riguardo all'eredità da lui relitta”, quindi anche a un'azione di riduzione o a una
petizione d'eredità (altri esempi in: Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, vol. 3, Berna
1986, pag. 118 n. 16). Contrariamente all'opinione dell'appellante, tuttavia,
tale foro non è imperativo (al proposito la giurisprudenza è univoca: DTF 91
III 25 in fondo con richiami). Non incombeva dunque al giudice verificare
d'ufficio la propria competenza per territorio. Spettava alla convenuta
contestarla nel memoriale di risposta, sotto pena di perenzione processuale
(art. 78 cpv. 2 CPC). Entrando nel merito della lite senza nulla obiettare,
essa si è costituita incondizionatamente in giudizio (art. 10 cpv. 1 LForo).
L'art. 10 cpv. 2 LForo permette invero al giudice di declinare la propria
competenza, anche qualora il convenuto nulla eccepisca al riguardo, ove “la
controversia non denoti sufficiente nesso territoriale o materiale con il foro
pattuito” (art. 9 cpv. 3 LForo). Tale possibilità viene meno tuttavia, nelle
relazioni internazionali, qualora alla controversia si applichi il diritto svizzero
(art. 5 cpv. 3 LDIP). E nella fattispecie – come si vedrà oltre (consid. 4b) –
tale è proprio il caso. Ne segue che su questo primo punto l'appello manca di
consistenza.
4. Nel
merito l'appellante afferma che l'attrice è venuta a sapere della morte del
padre probabilmente già nel 1992, ma al più tardi nel 1996, come risulta dalla
testimonianza di __________ __________. Lei medesima, del resto, ha ammesso di
esserne stata cognita sin dal luglio o dall'agosto del 1998. E siccome il
termine di un anno per promuovere azione di riduzione decorre dalla morte del disponente,
la petizione sarebbe irricevibile. Poco importa – secondo la convenuta – che a
quel tempo l'attrice non conoscesse l'esatta consistenza della successione.
Essa sapeva che il padre l'aveva esclusa dall'eredità e tanto bastava. A torto
il Pretore avrebbe perciò reputato l'azione tempestiva (memoriale, punto 2).
a)
L'art. 533 cpv. 1 CC stabilisce – come detto – che l'azione di riduzione “si
prescrive” in un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione
dei loro diritti (il termine assoluto di dieci anni computati dalla
pubblicazione delle disposizioni testamentarie, rispettivamente dalla morte
del disponente non è di rilievo nel caso in esame). La “prescrizione” è in
realtà una perenzione (Forni/Piatti
in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 1 ad art.
533 CC). Essa comincia a decorrere il giorno in cui l'erede acquisisce una
conoscenza almeno approssimativa della lesione. Non occorre ch'egli sia in
grado di quantificare la sua pretesa (in casi del genere la procedura cantonale
deve consentire di promuovere azioni anche con richieste non cifrate). Se poi
la lesione della legittima è dovuta a una disposizione di ultima volontà, la
perenzione comincia a decorrere già al momento in cui l'erede scopre di essere
stato escluso dalla successione (DTF 121 III 250 consid. 2b).
b)
Preliminarmente si pone l'interrogativo della legge applicabile. Si è appena
spiegato che giusta l'art. 17 cpv. 3 del trattato di domicilio e consolare tra
la Svizzera e l'Italia, il foro – derogabile – per le controversie sorte tra
eredi di un Italiano morto in Svizzera è quello dell'ultimo domicilio avuto
dall'Italiano in Italia. Ora, a dispetto delle apparenze tale norma non
riguarda solo il foro, ma anche il diritto applicabile (Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR,
Basilea 1996, n. 26 ad art. 86 con richiami; Dutoit/Knoepfler/ Lalive/Mercier, op.
cit., pag. 129 n. 43 e pag. 130 n. 48; v. anche DTF 120 II 295
consid. 2), quantunque Broggini
sembri ormai dissentire (Le successioni nei rapporti italo-svizzeri, in: Temi
scelti di diritto ereditario, CFPG, collana rossa n. 28, Lugano 2002, pag. 152
nota 17). Il problema è dunque di sapere se in tali casi, derogandosi – come in
concreto – al foro italiano in favore di quello svizzero, si applichi eo
ipso la legge svizzera.
La
risposta è negativa. L'applicazione del diritto ereditario svizzero presuppone
che al proposito le parti si siano almeno tacitamente accordate (Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mercier, op.
cit., pag. 129 n. 45). Sta di fatto che nella fattispecie, come l'appellante medesima
precisa, “qualora fosse stabilita la competenza della Pretura di Locarno
Campagna” l'applicazione del diritto svizzero non è contestata (memoriale,
pag. 3 in alto). L'istante conferma da parte sua che “in caso di competenza
territoriale del tribunale adito” l'applicazione del diritto svizzero è
“pacifica e incontestata” (osservazioni all'appello, pag. 4 nel mezzo). Per
quel che è della legge nazionale, le parti hanno quindi optato inequivocabilmente
per il diritto svizzero. E tale scelta non rischia di pregiudicare la posizione
di terzi, non risultando sussistere altri eredi oltre all'istante (legittimaria)
e alla convenuta (istituita). A ragione il Pretore ha applicato pertanto la legge
svizzera.
c) Tornando
al termine perentorio dell'art. 533 cpv. 1 CC, nel caso specifico il Pretore ha
accertato che solo nel dicembre del 1998 l'attrice aveva avuto
modo di consultare il testamento del padre, “apprendendo così la sua esclusione
dall'asse ereditario”. Quanto alla generica notifica della pubblicazione avvenuta
nel luglio del 1990 sul Foglio ufficiale agli eredi legittimi di ignota dimora,
essa non era di alcuna validità (sentenza, pag. 6 in basso). La convenuta non
revoca in dubbio tale principio, ma asserisce che il termine annuo decorre dalla
morte del testatore. L'affermazione non è seria (oltre che contraria al testo
di legge). Il termine comincia a decorrere il giorno in cui l'erede scopre la
lesione della propria legittima. Certo, a parere dell'appellante l'attrice “ben
doveva sapere di essere stata del tutto ignorata nell'ambito della successione”,
nessuna notizia essendole giunta circa eventuali disposizioni di ultima volontà
lasciate dal padre. Tale deduzione però è
assolutamente gratuita. Finché l'erede legittimario non sa di essere stato
escluso dalla successione, il termine annuo
dell'art. 533 cpv. 1 CC non decorre. E la scoperta presuppone una
conoscenza positiva, seppure imprecisa, del fatto che il testatore ha proceduto
a una liberalità suscettibile di riduzione (Steinauer,
Le droit des successions, Berna 2006, pag. 394 n. 824a). Che in concreto
l'attrice sia venuta a conoscenza del contenuto del testamento paterno solo nel
dicembre del 1998 non è contestato. Al riguardo l'appello non merita quindi
altra disamina.
5. Per
quanto attiene alla consistenza dell'eredità, l'appellante fa valere che la
particella n. 539 non è mai appartenuta al defunto. Era intestata a lui solo
perché si pensava che, essendo di nove anni più giovane, le premorisse. In
realtà la convenuta pretende di avere finanziato personalmente tanto l'acquisto
del terreno (nel 1963) quanto la costruzione della casa (nel 1969). A suo avviso
poi, nella peggiore delle ipotesi il Pretore avrebbe dovuto attenersi a una
scrittura privata del 12 settembre 1963 (doc. 1) in cui lei e il defunto si
davano atto che il fondo era proprietà di entrambi in ragione di metà ciascuno
e che, alla morte di uno di loro, il bene sarebbe passato in proprietà
esclusiva dell'altro (memoriale, punti 3 e 4).
L'appello
è una volta ancora infondato. Che la convenuta abbia finanziato essa medesima
l'acquisto del terreno e la costruzione dell'immobile è, intanto, una circostanza
non dimostrata, come si vedrà nel considerando che segue. Quanto alla scrittura
privata del 12 settembre 1963 (un foglio dattiloscritto firmato dalle due parti),
essa non può riferirsi alla casa unifamiliare, edificata solo sei anni dopo,
mentre per quel che è del terreno essa non basta a comprovare un'iscrizione nel
registro fondiario meramente fittizia. Come mai, in effetti, il fondo sia stato
intestato al solo __________ __________ la scrittura privata non dice. La tesi
che ciò sia avvenuto nel fallace convincimento che questi premorisse alla
convenuta, oltre che nuova (e quindi irricevibile: art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC), manca di qualsiasi riscontro agli atti. E a nulla sussidia affermare che
della simulata iscrizione a registro fondiario “l'istruttoria di causa ne è la
prova” senza indicare minimamente a quali risultanze istruttorie ci si
riferisca.
6. Ribadisce
l'appellante che la costruzione della casa è stata finanziata da lei e che,
proprio in garanzia di ciò, nel 1969 il defunto ha acceso sul fondo una
cartella ipotecaria di fr. 200 000.– (a lei consegnata), costituendo nel 1972 anche di un diritto
di abitazione e di usufrutto in favore di lei medesima. Fosse stato
coerente, quindi, il Pretore avrebbe dovuto non solo far reinscrivere il
diritto di abitazione e l'usufrutto, ma riconoscerle almeno la garanzia
ipotecaria di fr. 200 000.– (memoriale, punto 5).
a) Il
primo giudice non ha creduto all'argomentazione della convenuta. Ha accertato
che la cartella ipotecaria era stata data in pegno l'11 maggio 1973 alla Banca
Popolare Svizzera perché la convenuta ottenesse un credito in conto corrente di
fr. 100 000.–, aumentati a fr. 135 000.– il 5 luglio 1977. La somma di fr.
100 000.– era poi stata prelevata da __________ __________, che con il capitale aveva ritirato l'inventario
del ristorante “Lido” ad Ascona (attività commerciale della coppia),
riconoscendosi debitore dell'importo verso la convenuta. Il credito di fr. 135 000.– è poi
stato ripreso il 13 marzo 1979 su un conto intestato alla convenuta e a __________
__________. All'apertura della successione la cartella ipotecaria garantiva
dunque – ha rilevato il Pretore – non un credito della convenuta, bensì il
conto corrente intestato ai due per la loro attività commerciale, conto che
alla morte di __________ __________ registrava un saldo di fr. 3618.68 e che il
2 aprile 1993 è stato estinto (sentenza, pag. 9). Se la convenuta ha profuso
del suo nella costruzione dell'immobile, pertanto, ciò va considerato – ha
concluso il Pretore – alla stregua di una donazione non revocabile (sentenza,
pag. 10 in alto).
b) L'appellante
sembra affermare – per quanto è dato di capire – che la cartella ipotecaria è
stata sì data in pegno alla __________ __________ __________ per garantire un
debito del defunto, ma che tale debito è poi stato rimborsato e il titolo è
tornato nelle mani della convenuta “a garanzia degli investimenti da lei fatti
nella costruzione della casa”. Così argomentando, tuttavia, la convenuta continua
a dare per certa la propria tesi, ma non si confronta minimamente con le motivazioni
del Pretore. Ripete che la cartella ipotecaria a lei consegnata garantiva
“probabilmente (…) l'ammontare dell'operazione immobiliare di cui al mappale n.
539” (memoriale, pag. 8 in alto), ma non indica quanto essa abbia concretamente
investito né in che modo. Anzi, essa non accenna nemmeno alle eventuali risultanze istruttorie che contraddirebbero le deduzioni del Pretore, secondo cui la citata cartella ipotecaria
garantiva un eventuale debito in conto corrente
destinato all'esercizio di attività commerciali, sebbene in pratica alla morte
del testatore non garantisse più nulla, il saldo del conto essendo in attivo di
fr. 3618.68. Carente di motivazione, al proposito l'appello si
rivela finanche inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il
cpv. 5).
Considerandi
II. Sull'appello adesivo
7.
L'attrice
rimprovera al Pretore di avere computato tra gli attivi della successione il
saldo di un libretto “di deposito anziani” (n. 902.015.0) intestato al
defunto presso la Banca __________ __________ di Locarno il 5 giugno 1990, di
fr. 14 845.71, mentre nell'asse ereditario andava calcolato il saldo del
libretto l'8 giugno 1990 (fr. 15 380.71), dovendosi addizionare fr. 535.–
accreditati quel medesimo giorno in seguito all'erogazione di una rendita
“verosimilmente dell'AI” (memoriale, punto 7.1 con rinvio all'allegato
conclusivo, pag. 12 in alto). Il Pretore ha sorvolato la questione. Dagli atti
risulta che, effettivamente, sul libretto di deposito è pervenuto l'8 giugno
1990.
(tre giorni dopo la morte del titolare) un versamento periodico di fr.
535.
–, com'era avvenuto anche il 9 gennaio, il 6 febbraio, il 7 marzo, il 6
aprile e il 7 maggio 1990
(documenti trasmessi al Pretore il 25 luglio 2000 dal __________
__________, richiami “III”) .
La
convenuta nulla obietta al proposito, salvo affermare che l'attrice dev'essere
rinviata a far valere la sua pretesa “nell'ambito di un'eventuale azione di
scioglimento della comunione ereditaria” (osservazioni all'appello adesivo,
pag. 2). Quest'ultima argomentazione è fuori luogo, ove appena si consideri che
non può sussistere comunione ereditaria su un libretto ormai estinto il 27 novembre 1990. Per
di più, l'azione dell'art. 522 cpv. 1 CC consente di
ottenere che le disposizioni del defunto eccedenti la porzione disponibile
siano “ridotte alla giusta misura”, non solo che l'erede legittimario venga a
trovarsi contro la sua volontà in una comunione ereditaria di cui debba ancora chiedere
lo scioglimento. Ciò posto, l'appellante adesiva sottolinea a ragione che il
versamento di fr. 535.– giunto sul noto libretto di deposito l'8 giugno 1990 doveva
pertenere alle spettanze del defunto, trattandosi di una rendita periodica cui il
beneficiario aveva diritto. Tant'è che il successivo versamento di fr. 535.–,
intervenuto il 6 luglio 1990, risulta essere stato stornato il 25 luglio
successivo. Non però quello dell'8 giugno 1990, entrato a far parte così del
compendio ereditario. Ne segue che il saldo attivo del libretto da calcolare ai
fini della porzione legittima ammonta non a fr. 14 845.71, bensì a fr. 15 380.71.
8.
L'appellante
adesiva si duole altresì che il Pretore abbia compensato la sostanza mobiliare
della successione, calcolata in fr. 5480.50 una volta dedotti i debiti
(fr. 6015.51 tenendo conto dei fr. 535.– evocati al considerando che precede)
con un credito equivalente avanzato dalla convenuta per avere assicurato in
larga misura il mantenimento di __________ __________ sull'arco di molti anni.
“Benché l'autorità fiscale abbia fissato a fr. 30 000.– l'ammontare del
sostentamento offerto dalla convenuta al suo convivente” – ha soggiunto il Pretore
– “lo stesso non può essere qui precisato, poiché non vi sono negli atti di
causa sufficienti elementi oggettivi in merito. A prescindere da una sua precisa
indicazione, questo giudice ritiene tuttavia giustificato considerare azzerato
l'attivo successorio mobiliare (…) per tenere conto in qualche modo di questa
contropretesa” (sentenza, pag. 13).
Secondo
l'attrice la compensazione ammessa dal Pretore è arbitraria, sia perché la
convenuta non ha recato alcuna prova dei fr. 30 000.– da lei fatti valere,
mentre __________ __________ era professionalmente attivo e non abbisognava di
assistenza, sia perché costei si è vista ricompensare per il sostegno fornito
durante la convivenza con un diritto di abitazione e di usufrutto a vita sulla
particella n. 539, oltre che con l'attribuzione della quota ereditaria disponibile
(memoriale, punto 7.2). Al riguardo la convenuta, una volta ancora, nulla
obietta, tranne ripetere che l'attrice va rinviata a far valere la pretesa nell'ambito
dell'eventuale scioglimento della comunione ereditaria, mentre – come detto – la
spettanza dell'erede legittimaria va definita già in esito all'azione di
riduzione. Ora, che la pretesa di fr. 30 000.– prospettata dalla
convenuta sia confortata dal solo apprezzamento dell'autorità fiscale è
indiscusso. Nell'ambito di un processo civile ciò non basta tuttavia per
dimostrare il credito, né la legge istituisce parametri di equità (art. 4 CC)
che in circostanze siffatte consentirebbero di scostarsi da un giudizio a
termini di diritto (si vedano, nel caso inverso, gli art. 474 cpv. 2 e 606 CC).
Mancando seri elementi di valutazione e concreti indizi sull'entità delle prestazioni
assicurate a __________ __________, la pretesa della convenuta non può essere
posta a debito della successione nemmeno nella misura – puramente equitativa –
riconosciuta dal primo giudice. L'attivo mobiliare dell'eredità va quindi
accertato, una volta dedotti i debiti relitti (non contestati), in fr. 6015.51.
9.
Sulla
consistenza del deposito titoli (fr. 188 473.– il 31 dicembre
1989, che il Pretore ha ritenuto non sufficientemente comprovata) l'attrice
dichiara di non appellare (memoriale, punto 8). Ciò non significa ancora,
tuttavia, che l'appello meriti totale accoglimento. La porzione legittima
dell'attrice non ammonta infatti all'intero saldo della sostanza mobiliare
riguardante l'eredità, ma a tre quarti (art. 471 n. 1 CC). La sua pretesa va
accolta perciò fino a concorrenza di fr. 4511.65 con interessi al 5% dal
giorno in cui la petizione è stata consegnata alla cancelleria della Pretura (21 settembre
1999).
III. Sugli
oneri processuali e le ripetibili
10.
L'appellante
principale contesta il dispositivo sulla tassa di giustizia (fr. 5000.–), le
spese (fr. 2200.–) e le ripetibili di prima sede, che il Pretore ha posto per
un quinto a carico dell'attrice e per il resto a carico della convenuta
medesima, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 15 000.– per
ripetibili ridotte. Sostiene che il Pretore avrebbe dovuto addebitare tutti gli
oneri processuali all'attrice e che, nella peggiore delle ipotesi, il suo grado
di soccombenza non eccedeva il 69.02% (memoriale, punto 8).
Nella
misura in cui reputa che tutti gli oneri processuali andassero a carico dell'attrice (alle ripetibili il
memoriale nemmeno accenna), la convenuta non ne
spiega lontanamente le ragioni. L'art. 148 cpv. 2 CPC prevede che il giudice,
se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, “può ripartire
parzialmente o per intero fra le parti, le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili”.
Quali “giusti motivi” imponessero in concreto di addebitare all'attrice
l'intera tassa di giustizia e le spese non è dato di comprendere. Privo di
motivazione, al proposito l'appello va dunque dichiarato improponibile (art.
309.
cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Nella misura in cui la
convenuta fa valere che il suo grado di soccombenza non eccedeva il 69.02%, l'appello
è una volta ancora irricevibile. Il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 413 550.–
(fr. 337 500.– per la particella n. 539, fr. 76 050.35 chiesti dall'attrice in
liquidazione dell'attivo mobiliare). L'attrice vedendosi attribuire per lo meno
la proprietà comune sulla particella n. 539, la convenuta risultava sconfitta
per un buon 80% (sentenza, pag. 14 in alto). Invano si cercherebbe di sapere nell'appello
come l'interessata calcoli il suo grado di soccombenza nel 69.02%. Ne discende,
una volta di più, l'irricevibilità del rimedio.
11.
Gli
oneri e le ripetibili del giudizio odierno seguono a loro volta il principio della
soccombenza (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC). Vanno posti quindi a carico della
convenuta per quanto attiene all'appello principale, destinato all'insuccesso.
Sono addebitati invece in proporzione all'esito del giudizio per quel che è
dell'appello adesivo, nell'ambito del quale l'attrice esce vittoriosa per tre
quarti.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, l'appello principale è
respinto.
2. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in :
a)
tassa di giustizia fr. 2500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
2550.–
sono
posti a carico della convenuta, che rifonderà all'attrice fr. 9000.– per
ripetibili.
3. L'appello
adesivo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza
impugnata è così riformato:
AP
1 è condannata a versare a CO
1 la somma di fr. 4511.65 con interessi al 5% dal 21 settembre 1999.
Ogni
ulteriore richiesta è respinta.
4. Gli oneri dell'appello
adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti per un quarto a carico dell'attrice e per il resto a carico della
convenuta, che rifonderà all'attrice fr. 600.– per ripetibili ridotte.
5. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi
implicati
Per la prima Camera
civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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