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Decisione

11.2003.31

Azione di riduzione riguardante l'eredità di un cittadino italiano con ultimo domicilio in Svizzera: foro, diritto applicabile, decorrenza del termine di perenzione

14 luglio 2006Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i tre quarti dell'eredità, conformemente all'art. 471 n. 1 CC. La particella n. 539 andava dunque iscritta a nome della co­munione

ereditaria fu __________ __________ (come chiedeva all'attrice), ripristinando

il diritto di abitazione e di usufrutto che

la convenuta aveva fatto cancellare al momento di ottenere il trapasso

dell'im­mobile a suo nome. Nulla poteva invece essere riconosciuto all'attrice

in liquidazione del patrimonio mobiliare della successione, il saldo attivo di

fr. 5480.50 dovendo essere posto in compensazione con il credito avanzato dalla

convenuta per avere sopperito in gran parte al mantenimento di __________ __________

nel corso degli anni. Onde, per finire, l'accoglimento dell'azione entro tali

limiti.

I. Sull'appello

principale

3. La

convenuta ribadisce in primo luogo quanto da lei sostenuto nel me­moriale conclusivo

sottoposto al Pretore, ovvero che giusta l'art. 17 cpv. 3 del trattato di domicilio

e consolare tra la Svizzera e l'Italia, concluso il 22 luglio 1868 ed entrato

in vigore il 1° maggio 1869 (RS 0.142.114.541), “le controversie che potessero

nascere tra gli eredi di un Italiano morto in Svizzera riguardo all'eredità da

lui relitta saranno portate davanti al giudice dell'ultimo domicilio che

l'Italiano aveva in Italia”. A suo avviso tale foro è imperativo, sicché il

Pretore avrebbe dovuto accertare la propria incompetenza d'ufficio e respingere

l'azione in ordine (memoriale, punto 1).

Il giudice esamina di propria iniziativa, in ogni stadio di causa, i

presupposti processuali, tra cui la competenza per territorio se il foro è imperativo (art. 97 n. 3 CPC, art. 34 cpv. 1 LForo). La

competenza per territorio prevista dall'art. 17 cpv. 3 del trattato bilaterale

si riferisce a tutte le “controversie che potessero nascere tra gli eredi di un

Italiano morto in Svizzera riguardo al­l'eredità da lui relitta”, quindi anche a un'azione di riduzione o a una

petizione d'eredità (altri esempi in: Dutoit/Knoepfler/Lali­ve/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, vol. 3, Berna

1986, pag. 118 n. 16). Contrariamente all'opinione dell'ap­pellante, tuttavia,

tale foro non è imperativo (al proposito la giurisprudenza è univoca: DTF 91

III 25 in fondo con richia­mi). Non incombeva dunque al giudice verificare

d'ufficio la propria competenza per territorio. Spettava alla convenuta

contestarla nel memoriale di risposta, sotto pena di perenzione processuale

(art. 78 cpv. 2 CPC). Entrando nel merito della lite senza nulla obiettare,

essa si è costituita incondizionatamente in giudi­zio (art. 10 cpv. 1 LForo).

L'art. 10 cpv. 2 LForo permette invero al giudice di declinare la propria

competenza, anche qualora il convenuto nulla eccepisca al riguardo, ove “la

controversia non denoti sufficiente nesso territoriale o materiale con il foro

pattuito” (art. 9 cpv. 3 LForo). Tale possibilità viene meno tuttavia, nelle

relazioni internazionali, qualora alla controversia si applichi il diritto svizzero

(art. 5 cpv. 3 LDIP). E nella fattispecie – come si vedrà oltre (consid. 4b) –

tale è proprio il caso. Ne segue che su questo primo punto l'appello manca di

consistenza.

4. Nel

merito l'appellante afferma che l'attrice è venuta a sapere della morte del

padre probabilmente già nel 1992, ma al più tardi nel 1996, come risulta dalla

testimonianza di __________ __________. Lei medesima, del resto, ha ammesso di

esserne stata cognita sin dal luglio o dall'agosto del 1998. E siccome il

termine di un anno per promuovere azione di riduzione decorre dalla morte del disponente,

la petizione sarebbe irricevibile. Poco importa – secondo la convenuta – che a

quel tempo l'attrice non conoscesse l'esatta consistenza della successione.

Essa sapeva che il padre l'aveva esclusa dall'eredità e tanto bastava. A torto

il Pretore avrebbe perciò reputato l'azione tempestiva (memoriale, punto 2).

a)

L'art. 533 cpv. 1 CC stabilisce – come detto – che l'azione di riduzione “si

prescrive” in un anno dal momento in cui gli ere­di hanno conosciuto la lesione

dei loro diritti (il termine asso­luto di dieci anni computati dalla

pubblicazione delle dispo­sizioni testamentarie, rispettivamente dalla morte

del disponente non è di rilievo nel caso in esame). La “prescrizione” è in

realtà una perenzione (Forni/Piatti

in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 1 ad art.

533 CC). Essa comincia a decorrere il giorno in cui l'erede acquisisce una

conoscenza almeno approssimativa della lesione. Non occorre ch'egli sia in

grado di quantificare la sua pretesa (in casi del genere la procedura cantonale

deve consentire di promuovere azioni anche con richieste non cifrate). Se poi

la lesio­ne della legittima è dovuta a una disposizione di ultima volontà, la

perenzione comincia a decorrere già al momento in cui l'erede scopre di essere

stato escluso dalla successione (DTF 121 III 250 consid. 2b).

b)

Preliminarmente si pone l'interrogativo della legge applicabile. Si è appena

spiegato che giusta l'art. 17 cpv. 3 del trattato di domicilio e consolare tra

la Svizzera e l'Italia, il foro – dero­ga­bile – per le controversie sorte tra

eredi di un Italiano mor­to in Svizzera è quello dell'ultimo domicilio avuto

dall'Italiano in Italia. Ora, a dispetto delle apparenze tale norma non

riguarda solo il foro, ma anche il diritto applicabile (Schnyder in: Kom­mentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR,

Basilea 1996, n. 26 ad art. 86 con richiami; Dutoit/Knoepfler/ Lalive/Mer­cier, op.

cit., pag. 129 n. 43 e pag. 130 n. 48; v. anche DTF 120 II 295

consid. 2), quantunque Broggini

sem­bri ormai dissentire (Le successioni nei rapporti italo-sviz­zeri, in: Temi

scelti di diritto ereditario, CFPG, collana rossa n. 28, Lugano 2002, pag. 152

nota 17). Il problema è dunque di sapere se in tali casi, derogandosi – come in

concreto – al foro italiano in favore di quello svizzero, si applichi eo

ipso la legge svizzera.

La

risposta è negativa. L'applicazione del diritto ereditario svizzero presuppone

che al proposito le parti si siano almeno tacitamente accordate (Dutoit/Knoepfler/Lalive/Mer­cier, op.

cit., pag. 129 n. 45). Sta di fatto che nella fattispecie, come l'appellante medesima

precisa, “qua­lora fosse stabilita la competenza della Pretura di Locarno

Campagna” l'applicazione del diritto svizzero non è contestata (me­moriale,

pag. 3 in alto). L'istante conferma da parte sua che “in caso di competenza

territoriale del tribunale adito” l'applicazione del diritto svizzero è

“pacifica e incontestata” (osservazioni all'appello, pag. 4 nel mezzo). Per

quel che è della legge nazionale, le parti hanno quindi optato inequivocabilmente

per il diritto svizzero. E tale scelta non rischia di pregiudicare la posizione

di terzi, non risultando sussistere altri eredi oltre all'istante (legittimaria)

e alla convenuta (istituita). A ragione il Pretore ha applicato pertanto la legge

sviz­zera.

c) Tornando

al termine perentorio dell'art. 533 cpv. 1 CC, nel caso specifico il Pretore ha

accertato che solo nel dicembre del 1998 l'attrice aveva avuto

mo­do di consultare il testamen­to del padre, “apprendendo così la sua esclusione

dall'asse ereditario”. Quanto alla generica notifica della pubblicazione avvenuta

nel luglio del 1990 sul Foglio ufficiale agli eredi legittimi di ignota dimora,

essa non era di alcuna validità (sentenza, pag. 6 in basso). La convenuta non

revoca in dubbio tale principio, ma asserisce che il termine annuo decorre dalla

morte del testatore. L'affermazione non è seria (oltre che contraria al testo

di legge). Il termine comincia a decorrere il giorno in cui l'erede scopre la

lesione della propria legittima. Certo, a parere dell'appellante l'attrice “ben

doveva sapere di essere stata del tutto ignorata nell'ambito della successione”,

nessuna notizia essendole giunta circa eventuali disposizioni di ultima volon­tà

lasciate dal padre. Tale deduzione però è

assolutamente gratuita. Finché l'erede legittimario non sa di essere stato

escluso dalla successione, il termine annuo

dell'art. 533 cpv. 1 CC non decorre. E la scoperta presuppone una

conoscenza positiva, seppure imprecisa, del fatto che il testatore ha proceduto

a una liberalità suscettibile di riduzione (Steinauer,

Le droit des successions, Berna 2006, pag. 394 n. 824a). Che in concreto

l'attrice sia venuta a conoscenza del contenuto del testamento paterno solo nel

dicembre del 1998 non è contestato. Al riguardo l'appello non merita quindi

altra disamina.

5. Per

quanto attiene alla consistenza dell'eredità, l'appellante fa valere che la

particella n. 539 non è mai appartenuta al defunto. Era intestata a lui solo

perché si pensava che, essendo di nove anni più giovane, le premorisse. In

realtà la convenuta pretende di avere finanziato personalmente tanto l'acquisto

del terreno (nel 1963) quanto la costruzione della casa (nel 1969). A suo avviso

poi, nella peggiore delle ipotesi il Pretore avrebbe dovuto attenersi a una

scrittura privata del 12 settembre 1963 (doc. 1) in cui lei e il defunto si

davano atto che il fondo era proprietà di entram­bi in ragione di metà ciascuno

e che, alla morte di uno di loro, il bene sarebbe passato in proprietà

esclusiva dell'altro (memoriale, punti 3 e 4).

L'appello

è una volta ancora infondato. Che la convenuta abbia finanziato essa medesima

l'acquisto del terreno e la costruzione dell'immobile è, intanto, una circostanza

non dimostrata, come si vedrà nel considerando che segue. Quanto alla scrittura

privata del 12 settembre 1963 (un foglio dattiloscritto firmato dalle due parti),

essa non può riferirsi alla casa unifamiliare, edificata solo sei anni dopo,

mentre per quel che è del terreno essa non basta a comprovare un'iscrizione nel

registro fondiario meramente fittizia. Come mai, in effetti, il fondo sia stato

intestato al solo __________ __________ la scrittura privata non dice. La tesi

che ciò sia avvenuto nel fallace convincimento che questi premorisse alla

convenuta, oltre che nuova (e quindi irricevibile: art. 321 cpv. 1 lett. b

CPC), manca di qualsiasi riscontro agli atti. E a nulla sussidia affermare che

della simulata iscrizione a registro fondiario “l'istruttoria di causa ne è la

prova” senza indicare minimamente a quali risultanze istruttorie ci si

riferisca.

6. Ribadisce

l'appellante che la costruzione della casa è stata finanziata da lei e che,

proprio in garanzia di ciò, nel 1969 il defunto ha acceso sul fondo una

cartella ipotecaria di fr. 200 000.– (a lei consegnata), costituendo nel 1972 anche di un diritto

di abitazione e di usufrutto in favore di lei medesima. Fosse stato

coerente, quindi, il Pretore avrebbe dovuto non solo far reinscrivere il

diritto di abitazione e l'usufrutto, ma riconoscerle almeno la garanzia

ipotecaria di fr. 200 000.– (memoriale, punto 5).

a) Il

primo giudice non ha creduto all'argomentazione della convenuta. Ha accertato

che la cartella ipotecaria era stata data in pegno l'11 maggio 1973 alla Banca

Popolare Svizzera perché la convenuta ottenesse un credito in conto corrente di

fr. 100 000.–, aumentati a fr. 135 000.– il 5 luglio 1977. La somma di fr.

100 000.– era poi stata prelevata da __________ __________, che con il capitale aveva ritirato l'inventario

del ristoran­te “Lido” ad Ascona (attività commerciale della coppia),

riconoscendosi debitore dell'importo verso la convenuta. Il credito di fr. 135 000.– è poi

stato ripreso il 13 marzo 1979 su un conto intestato alla convenuta e a __________

__________. Al­l'aper­tura della successione la cartella ipotecaria garantiva

dunque – ha rilevato il Pretore – non un credito della convenuta, ben­sì il

conto corrente intestato ai due per la loro attività commerciale, conto che

alla morte di __________ __________ registrava un saldo di fr. 3618.68 e che il

2 aprile 1993 è stato estinto (sentenza, pag. 9). Se la convenuta ha profuso

del suo nella costruzione dell'immobile, pertanto, ciò va considerato – ha

concluso il Pretore – alla stregua di una donazione non revocabile (sentenza,

pag. 10 in alto).

b) L'appellante

sembra affermare – per quanto è dato di capire – che la cartella ipotecaria è

stata sì data in pegno alla __________ __________ __________ per garantire un

debito del defunto, ma che tale debito è poi stato rimborsato e il titolo è

tornato nelle mani della convenuta “a garanzia degli investimenti da lei fatti

nella costruzione della casa”. Così argomentando, tuttavia, la convenuta continua

a dare per certa la propria tesi, ma non si confronta minimamente con le motivazioni

del Pre­tore. Ripete che la cartella ipotecaria a lei consegnata garantiva

“probabilmente (…) l'ammontare dell'operazione immobiliare di cui al mappale n.

539” (memoriale, pag. 8 in alto), ma non indica quanto essa abbia concretamen­te

investito né in che modo. Anzi, essa non accenna nemmeno alle eventuali risultanze istruttorie che contraddirebbero le deduzioni del Pretore, secondo cui la citata cartella ipotecaria

garantiva un eventuale debito in conto corrente

destinato all'esercizio di attività commerciali, sebbene in pratica alla mor­te

del testatore non garantisse più nulla, il saldo del conto essendo in attivo di

fr. 3618.68. Carente di motivazione, al proposito l'appello si

rivela finanche inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC com­binato con il

cpv. 5).

Considerandi

II. Sull'appello adesivo

7.

L'attrice

rimprovera al Pretore di avere computato tra gli attivi della successione il

saldo di un libretto “di deposito anziani” (n. 902.015.0) intestato al

defunto presso la Banca __________ __________ di Locarno il 5 giugno 1990, di

fr. 14 845.71, mentre nell'asse ereditario andava calcolato il saldo del

libretto l'8 giugno 1990 (fr. 15 380.71), dovendosi addizionare fr. 535.–

accreditati quel medesimo giorno in seguito all'erogazione di una ren­dita

“verosimilmente dell'AI” (memoriale, punto 7.1 con rinvio all'allegato

conclusivo, pag. 12 in alto). Il Pretore ha sorvolato la questione. Dagli atti

risulta che, effettivamente, sul libretto di deposito è pervenuto l'8 giugno

1990.

(tre giorni dopo la morte del titolare) un versamento periodico di fr.

535.

–, com'era avvenuto anche il 9 gennaio, il 6 febbraio, il 7 marzo, il 6

aprile e il 7 maggio 1990

(documenti trasmessi al Pretore il 25 luglio 2000 dal __________

__________, richiami “III”) .

La

convenuta nulla obietta al proposito, salvo affermare che l'attrice dev'essere

rinviata a far valere la sua pretesa “nell'ambito di un'eventuale azione di

scioglimento della comunione ereditaria” (osservazioni all'appello adesivo,

pag. 2). Quest'ultima argomentazione è fuori luogo, ove appena si consideri che

non può sussistere comunione ereditaria su un libretto ormai estinto il 27 novembre 1990. Per

di più, l'azione dell'art. 522 cpv. 1 CC consente di

ottenere che le disposizioni del defunto eccedenti la porzione disponibile

siano “ridotte alla giusta misura”, non solo che l'erede legittimario venga a

trovarsi contro la sua volontà in una comunione ereditaria di cui debba ancora chiedere

lo scioglimento. Ciò posto, l'appellante adesiva sottolinea a ragione che il

versamento di fr. 535.– giunto sul noto libretto di deposito l'8 giugno 1990 doveva

pertenere alle spettanze del defunto, trattandosi di una rendita periodica cui il

beneficiario aveva diritto. Tant'è che il successivo versamento di fr. 535.–,

intervenuto il 6 luglio 1990, risulta essere stato stornato il 25 luglio

successivo. Non però quello dell'8 giugno 1990, entrato a far parte così del

compendio ereditario. Ne segue che il saldo attivo del libretto da calcolare ai

fini della porzione legittima ammonta non a fr. 14 845.71, bensì a fr. 15 380.71.

8.

L'appellante

adesiva si duole altresì che il Pretore abbia compensato la sostanza mobiliare

della successione, calcolata in fr. 5480.50 una volta dedotti i debiti

(fr. 6015.51 tenendo conto dei fr. 535.– evocati al considerando che precede)

con un credito equivalente avanzato dalla convenuta per avere assicurato in

larga misura il mantenimento di __________ __________ sull'arco di molti anni.

“Benché l'autorità fiscale abbia fissato a fr. 30 000.– l'ammontare del

sostentamento offerto dalla convenuta al suo convivente” – ha soggiunto il Pretore

– “lo stesso non può essere qui precisato, poiché non vi sono negli atti di

causa sufficienti elementi oggettivi in merito. A prescindere da una sua precisa

indicazione, questo giudice ritiene tuttavia giustificato considerare azzerato

l'attivo successorio mobiliare (…) per tenere conto in qualche modo di questa

contropretesa” (sentenza, pag. 13).

Secondo

l'attrice la compensazione ammessa dal Pretore è arbitraria, sia perché la

convenuta non ha recato alcuna prova dei fr. 30 000.– da lei fatti valere,

mentre __________ __________ era professionalmente attivo e non abbisognava di

assistenza, sia perché costei si è vista ricompensare per il sostegno fornito

durante la convivenza con un diritto di abitazione e di usufrutto a vita sulla

particella n. 539, oltre che con l'attribuzione della quota ereditaria disponibile

(memoriale, punto 7.2). Al riguardo la convenuta, una volta ancora, nulla

obietta, tranne ripetere che l'attrice va rinviata a far valere la pretesa nell'ambito

dell'eventuale scioglimento della comunione ereditaria, mentre – come detto – la

spettanza del­l'erede legittimaria va definita già in esito all'azione di

riduzione. Ora, che la pretesa di fr. 30 000.– prospettata dalla

convenuta sia confortata dal solo apprezzamento dell'autorità fiscale è

indiscusso. Nell'ambito di un processo civile ciò non basta tuttavia per

dimostrare il credito, né la legge istituisce parametri di equità (art. 4 CC)

che in circostanze siffatte consentirebbero di scostarsi da un giudizio a

termini di diritto (si vedano, nel caso inverso, gli art. 474 cpv. 2 e 606 CC).

Mancando seri elementi di valutazione e concreti indizi sull'entità delle prestazioni

assicurate a __________ __________, la pretesa della convenuta non può essere

posta a debito della successione nemmeno nella misura – puramente equitativa –

riconosciuta dal primo giudice. L'attivo mobiliare dell'eredità va quindi

accertato, una volta dedotti i debiti relitti (non contestati), in fr. 6015.51.

9.

Sulla

consistenza del deposito titoli (fr. 188 473.– il 31 dicembre

1989, che il Pretore ha ritenuto non sufficientemente comprovata) l'attrice

dichiara di non appellare (memoriale, punto 8). Ciò non significa ancora,

tuttavia, che l'appello meriti totale accoglimento. La porzione legittima

dell'attrice non ammonta infatti all'intero saldo della sostanza mobiliare

riguardante l'eredità, ma a tre quarti (art. 471 n. 1 CC). La sua pretesa va

accolta perciò fino a concorrenza di fr. 4511.65 con interessi al 5% dal

giorno in cui la petizione è stata consegnata alla cancelleria della Pretura (21 settembre

1999).

III. Sugli

oneri processuali e le ripetibili

10.

L'appellante

principale contesta il dispositivo sulla tassa di giustizia (fr. 5000.–), le

spese (fr. 2200.–) e le ripetibili di prima sede, che il Pretore ha posto per

un quinto a carico dell'attrice e per il resto a carico della convenuta

medesima, con obbligo di rifondere alla controparte fr. 15 000.– per

ripetibili ridotte. Sostiene che il Pretore avrebbe dovuto addebitare tutti gli

oneri processuali all'attrice e che, nella peggiore delle ipotesi, il suo grado

di soccombenza non eccedeva il 69.02% (memoriale, punto 8).

Nella

misura in cui reputa che tutti gli oneri processuali andassero a carico dell'attrice (alle ripetibili il

memoriale nemmeno accen­na), la convenuta non ne

spiega lontanamente le ragioni. L'art. 148 cpv. 2 CPC prevede che il giudice,

se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, “può ripartire

parzialmente o per intero fra le parti, le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili”.

Quali “giusti motivi” imponessero in concreto di addebitare all'attrice

l'intera tassa di giustizia e le spese non è dato di comprendere. Privo di

motivazione, al proposito l'appello va dunque dichiarato improponibile (art.

309.

cpv. 2 lett. f CPC com­binato con il cpv. 5). Nella misura in cui la

convenuta fa valere che il suo grado di soccombenza non eccedeva il 69.02%, l'appello

è una volta ancora irricevibile. Il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 413 550.–

(fr. 337 500.– per la particella n. 539, fr. 76 050.35 chiesti dall'attrice in

liquidazione dell'attivo mobiliare). L'attrice vedendosi attribuire per lo meno

la proprietà comune sulla particella n. 539, la convenuta risultava sconfitta

per un buon 80% (sentenza, pag. 14 in alto). Invano si cercherebbe di sapere nell'appello

come l'interessata calcoli il suo grado di soccombenza nel 69.02%. Ne discende,

una volta di più, l'irricevibilità del rimedio.

11.

Gli

oneri e le ripetibili del giudizio odierno seguono a loro volta il principio della

soccombenza (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC). Vanno posti quindi a carico della

convenuta per quanto attiene all'appello principale, destinato all'insuccesso.

Sono addebitati invece in proporzione all'esito del giudizio per quel che è

dell'appello adesivo, nell'ambito del quale l'attrice esce vittoriosa per tre

quarti.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, l'appello principale è

respinto.

2. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in :

a)

tassa di giustizia fr. 2500.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

2550.–

sono

posti a carico della convenuta, che rifonderà all'attrice fr. 9000.– per

ripetibili.

3. L'appello

adesivo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza

impugnata è così riformato:

AP

1 è condannata a versare a CO

1 la somma di fr. 4511.65 con interessi al 5% dal 21 settembre 1999.

Ogni

ulteriore richiesta è respinta.

4. Gli oneri dell'appello

adesivo, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

fr.

300.–

sono

posti per un quarto a carico dell'attrice e per il resto a carico della

convenuta, che rifonderà all'attrice fr. 600.– per ripetibili ridotte.

5. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi

implicati

Per la prima Camera

civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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