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Decisione

11.2003.39

contributo di mantenimento per il figlio minorenne

30 dicembre 2004Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Lardelli ed Epiney-Colombo

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2002.92

(accertamento di paternità e azione di mantenimento) della Pretura del

Distretto di Bellinzona promossa con petizione del

3 luglio 2002 da

AO 1 (2001),

(rappresentato dalla madre __________, ,

e patrocinato dal curatore RA 2 )

contro

AP 1

(patrocinato dall' RA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 31 marzo 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 7

marzo 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante

lo stesso giorno;

3.

Se deve essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata da AO

1 il 2 maggio 2003;

4. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il

7 settembre 2001 __________ (1984) ha dato alla luce un figlio, AO 1, cui il 3

aprile 2002 la Commissione tutoria regionale 14 ha designato un curatore nella

persona dell'avv. RA 2, incaricato – tra l'altro – di accertarne la paternità e

di salvaguardarne il diritto al mantenimento (art. 308 e 309 CC). Patrocinato

dal curatore, AO 1 si è rivolto il 3 luglio 2002 al Pretore del Distretto di

Bellinzona perché fosse accertata la paternità di AP 1 (1983), con obbligo per

quest'ultimo di versargli un contributo mensile indicizzato di fr. 600.– fino

al

6° compleanno, di fr. 750.– fino al 12°, di fr. 850.– fino al 16° e

di fr. 1000.– fino alla maggiore età, oltre a fr. 6000.– di arretrati. In via

cautelare egli ha postulato un contributo di fr. 600.– mensili e il deposito di

fr. 6000.– a copertura dei contributi maturati dalla nascita fino alla

litispendenza. Lo stesso giorno egli ha instato altresì per il beneficio

dell'assistenza giudiziaria.

B. All'udienza

del 18 luglio 2002, indetta per la discussione della provvisionale, il convenuto

si è opposto alle richieste cautelari e ha sollecitato a sua volta il beneficio

dell'assistenza giudiziaria. In tale occasione egli ha prodotto altresì un

memoriale che, con l'accordo del Pretore e dell'attore, è stato considerato

come risposta di merito. In tale allegato il convenuto si è rimesso – quanto

all'accertamento della paternità – alle risultanze della perizia, mentre sulle

richieste pecuniarie si è riservato di esprimersi più tardi. L'attore avendo

rinunciato alla replica, l'udienza preliminare si è tenuta seduta stante.

Ultimata l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi

a comparse scritte. Nel proprio memoriale, del 13 febbraio 2003, l'attore ha

sostanzialmente ribadito il suo punto di vista, ma ha aumentato la richiesta di

contributo a fr. 1200.– mensili fino al 6° compleanno, a fr. 1300.– mensili

fino al 12°, a fr. 1400.– fino al 16° e a fr. 1500.– sino alla maggiore età. AP

1 ha riconosciuto la propria paternità, offrendo un contributo di fr. 400.–

mensili.

C. Statuendo

con sentenza del 7 marzo 2003, il Pretore ha accertato la paternità di AP 1 e

ha posto a carico di lui contributi indicizzati per il figlio di fr. 400.–

mensili dal 7 settembre 2001 al 31 agosto 2002, di fr. 700.– mensili fino al 31

agosto 2007, di fr. 850.– mensili fino al 31 agosto 2013 e di fr. 1000.–

mensili fino alla maggiore età, oltre agli assegni familiari. La tassa di

giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 3650.– sono state poste a carico del

convenuto, con obbligo di rifondere all'attore fr. 1500.– per ripetibili.

Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

D. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 31 marzo 2003 nel

quale chiede che – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – il

contributo di mantenimento a suo carico sia ridotto a fr. 400.– mensili,

inclusi gli assegni familiari, dichiarandosi disposto a informare semestral­men­te

l'attore sull'evoluzione dei suoi redditi e della sua sostanza. Nelle sue osservazioni

del 2 maggio 2003 AO 1 propone di respingere l'appello, instando anch'egli per l'assistenza

giudiziaria. Con lettera del 13 dicembre 2004 il presidente della Camera ha

avvertito l'appellante che, relativamente a certi periodi, il contributo alimentare

per il figlio si sarebbe potuto rivelare anche più alto di quello fissato in

prima sede.

Considerandi

in diritto: 1. Litigiosa

rimane, in appello, l'entità del contributo di mantenimen­to per il figlio. A

tale scopo il Pretore ha rilevato che il convenuto ha terminato l'apprendistato

di pittore alla fine di luglio 2002 e che nell'ultimo anno di tirocinio ha

percepito uno stipendio mensile di fr. 1200.–, mentre dall'agosto del 2002

guadagna fr. 3700.– mensili, tredicesima inclusa. Quanto al fabbisogno minimo

di lui, il primo giudice l'ha accertato in fr. 1930.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr.

160.

–, locazione fr. 400.–, spese di trasferta fr. 170.–, imposte stimate fr.

100.

–). Rammentato che i fabbisogni per un figlio vanno stabiliti sulla base

delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, il Pretore ha ritenuto

nondimeno di ridurre nel caso specifico i dati di queste ultime in proporzione

al reddito del debitore, onde un contributo di fr. 400.– mensili dalla nascita

fino all'agosto del 2002, di fr. 700.– mensili fino all'agosto del 2007, di fr.

850.

– fino all'agosto del 2013 e di fr. 1000.– fino alla maggiore età, più gli

assegni familiari.

2.

L'art.

285.

cpv. 1 CC prevede che il contributo per il mantenimen­to del figlio dev'essere

commisurato ai bisogni del minorenne, come pure alla situazione sociale e alle

possibilità dei genitori. La capacità finanziaria di questi ultimi dipende,

oltre che dalla sostanza, dai redditi effettivi o – dandosi il caso – dai redditi

conseguibili facendo uso di buona volontà (Hegnauer,

Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 140 n. 21.15c; Berner Kommentar,

edizione 1997, nota 58 ad art. 285 CC). Al debitore del contributo deve

rimanere, in ogni modo, almeno l'equivalente del fabbisogno minimo; un

eventuale ammanco rimane a carico del figlio (DTF 127 III 70 consid. 2c con

richiami di giurisprudenza; Wullschleger

in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n.

40.

ad art. 285 CC).

3.

L'appellante

rimprovera anzitutto al Pretore di non avere tenuto conto, per quanto attiene

al suo reddito, che durante l'apprendistato (fino al luglio del 2002) egli guadagnava

fr. 1007.35 mensili netti, insufficienti anche solo per coprire il proprio fabbisogno

minimo. L'affermazione è sostanzialmente corretta. Come apprendista pittore, in

effetti, il convenuto riceveva una paga giornaliera di fr. 56.– lordi (doc. 1).

Considerata una media di 21.7 giorni lavorativi mensili, lo stipendio medio

mensile doveva aggirarsi sui fr. 1095.–, cui occorreva aggiungere la

tredicesima garantita – anche agli apprendisti – dal contratto collettivo di

lavoro per il ramo pittura e gessatura in vigore a quel momento (art. 6.1 della

con­ven­zio­ne salariale valevole dal 1° aprile 2001, annessa al contratto collettivo

di lavoro: doc. 13). Fino al luglio del 2002, pertanto, il guadagno

dell'appellante era di fr. 1186.– mensili netti, più il contributo di

mantenimento in suo favore versato dal padre (divorziato) nelle mani della

madre (fr. 150.– mensili) fino al termine della formazione (doc. 10, pag. 3;

doc. 9). Complessivamente, dunque, il convenuto percepiva fr. 1336.– mensili.

E siccome non risultava disporre di sostanza (doc. 2), fino al luglio del 2002

egli non era in grado di erogare contributi di mantenimento, il suo fabbisogno

minimo essendo intangibile (sopra, consid. 2).

Dall'agosto

del 2002 l'appellante medesimo indica il proprio guadagno in fr. 3415.90

mensili netti, riconoscendo nondimeno di avere ricevuto la tredicesima. Come ha

accer­tato il Pretore, le sue entrate assommavano perciò a fr. 3700.– mensili

netti, tredicesima compresa (doc. 11 a 13). Inoltre, secondo il contratto collettivo

di lavoro per il ramo pittura e gessatura (adeguamento dal 1° aprile 2003) il

salario di giovani lavoratori con certificato di capacità, come il convenuto,

sarebbe aumentato a fr. 4045.– mensili lordi nel 2° anno dopo la fine del

tirocinio, a fr. 4285.– nel 3° anno e a fr. 4454.– dopo tre anni di esperienza.

Se non che, tale contratto è decaduto nell'aprile del 2004, di modo che

l'interessato ha sicuramente beneficiato solo del primo dell'aumento, percependo

dall'agosto 2003 attorno ai fr. 3983.– mensili netti, tredicesima inclusa. Dopo

di allora il suo reddito non può più essere stimato con sufficiente certezza,

mancando una regolamentazione vincolante per i datori di lavoro. Qualora le

circostanze fossero mutate, spetterà pertanto all'attore – o, eventualmente, al

convenuto – chiedere una modifica del contributo (art. 286 CC).

4.

In merito

al suo fabbisogno minimo il convenuto chiede ch'esso sia aumentato a fr. 3186.–

mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, supplemento del

20% fr. 250.–, premio della cassa malati fr. 160.–, locazione fr. 400.–, spese

di trasferta fr. 170.–, spese di riscaldamento fr. 100.–, maggior onere per

vitto fr. 154.–, spese per pasti fuori casa fr. 242.–, maggior onere per abbigliamento

fr. 60.–, restituzione di un mutuo fr. 400.–), oltre a fr. 650.– mensili per

imposte, a fr. 900.– per un appartamen­to proprio e a fr. 70.– per il

telefono. Le diverse voci vanno esaminate singolarmente.

a) La

tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo nella

versione in vigore dal 1° gennaio 2001 prevede in effetti, per genitori “mono­paren­tali

con obblighi di mantenimento” (FU 2/2001 del 5 gennaio 2001, pag. 74 nel

mezzo), un minimo vitale di fr. 1250.– mensili. Questa Camera ha già avuto modo

di precisare tuttavia che l'importo di fr. 1250.– va applicato solo al genitore

cui siano affidati figli minorenni (I CCA, sentenza 11.2001.95 dell'11 luglio

2002, consid. 8, menzionata in: BOA n. 24 pag. 11). In concreto l'appellante

non ha l'affidamento del figlio. Quanto alle spese telefoniche, esse vanno

ritenute comprese nel minimo di fr. 1100.– mensili (DTF 126 III 357 consid.

1a/bbb; Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 298 in alto).

b) La

maggiorazione del 20% sul fabbisogno minimo vale solo per il genitore tenuto a

sussidiare figli maggiorenni in formazione (art. 277 cpv. 2 CC con riferimen­to

a DTF 118 II 100 consid. cc), non per il genitore che deve contribuire al mantenimento

di figli minorenni (v. DTF 123 III 4 consid. bb). Del resto, anche nell'ambito

del nuovo diritto del divorzio il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire

che, certo, il coniuge debitore di una rendita non deve necessariamente essere

ridotto a vivere con il minimo esistenziale “allargato” del diritto esecutivo

(sentenza 5C.180/2002 del 20 dicembre 2002, consid. 5.2.2 pubblicato in:

FamPra.ch 2003 pag. 428), ma che ciò non giustifica di riconoscere schematicamente

una maggiorazione fissa, tanto meno in caso di ristrettezze economiche (sentenza 5C.238/2000 dell'8 dicembre

2000, consid. 3 non pubblicato in DTF 127 III 65; Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 19 ad

art. 125 CC con riferimenti; I CCA, sentenza 11.2003.53 del 6 giugno 2003,

consid. 5c, menzionata in: BOA n. 26 pag. 11). In concreto è fuori dubbio che

la situazione finanziaria delle parti sia difficile (v. anche sotto, consid.

8). Il supplemento del 20% sul fab­bisogno minimo dell'appellante non può

pertanto essere rico­nosciuto.

c) Per

quanto attiene al costo dell'alloggio, il convenuto chiede di inserire nel suo

fabbisogno minimo fr. 100.– per spese di riscaldamento. Fa valere inoltre che

tra breve andrà a vivere per conto proprio e che il canone per un appartamento

adeguato nella regione ammonta ad almeno fr. 900.– mensili. Oggi si evince dagli

atti che l'interessato versa in famiglia

fr. 400.– per la partecipazione ai costi dell'economia domestica (Kost

und Logis: doc. 6). Non consta invece che tale importo escluda le spese di

riscaldamento. Sta di fatto che il convenuto non può ragionevolmen­te essere

costretto ad abitare con i genitori anche dopo il raggiungimento della maggiore

età e dell'indipendenza economica (come ciò non potrebbe esigersi, del resto,

da un genitore divorziato: Rep. 1995 pag. 142 in alto; da ultimo: I CCA, sen­tenza

inc. 11.2004.16 del 5 novembre 2004, consid. 10a). Si giustifica dunque di

riconoscergli una spesa presumibile per l'alloggio di fr. 900.– mensili,

adeguata per la locazione di un appartamento nella zona per una persona sola,

con fr. 100.– per le spese accessorie.

d) L'appellante

chiede inoltre che gli siano riconosciuti i supple­menti previsti dal minimo

esistenziale del diritto esecutivo per le esigenze accresciute di vitto nel

caso di debitori impegnati in lavori pesanti, per pasti fuori casa e per spese

accresciute di abbigliamento e di pulizia (FU 2/2001 pag. 75 cifra II n. 4

lett. a–c). La richiesta può dirsi legittima. La professione del convenuto,

dipendente di un'impresa di pittura, giustifica – almeno nel dubbio, ai fini

del diritto civile – il supplemento di fr. 60.– mensili per le maggiori spese

di abbigliamen­to e pulizia, come pure quello di fr. 7.– per giornata lavorativa

destinata al maggior vitto in caso di lavori pesanti. Quan­to alle tra­sferte,

l'interessato lavora per una ditta di __________ e abita a __________. Facendo

uso dei mezzi pubblici, lo spostamento richiede oltre 40 minuti (orari in:

www.sbb.ch), di modo che la maggiorazione di fr. 11.– giornalieri per pasti

fuori casa risulta giustificata, tanto più che il datore di lavoro non consta

corrispondere indennizzi per tale titolo (doc. 11 e 12). Considerata una media

di 21.7 giorni lavorativi mensili, nel fabbisogno minimo dell'appellante vanno

inseriti dunque fr. 151.90 e fr. 238.70 mensili.

e) Sostiene

il convenuto che nel suo fabbisogno minimo devono essere incluse anche le rate

di fr. 400.– mensili da egli paga­te per il rimborso di un mutuo contratto con

l'attuale marito della madre, debito destinato a sovvenzionare i propri oneri

di mantenimento cui egli non poteva far fronte con reddito di apprendista. Agli

atti figura, invero, una dichiarazione del creditore, stando alla quale il convenuto

gli deve fr. 5000.– (doc. 5). Nulla risulta, invece, sulle modalità di rimborso

né sulla natura del debito. Ove si pensi poi che i coniugi si devono

vicendevole e adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo verso i figli

nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC), appare dubbio che il patrigno

possa esigere dal figliastro il rimborso di spese sopportate per il

mantenimento. In ogni caso, secondo giurisprudenza il sostentamento dei figli è

prioritario rispetto ai debiti verso terzi (cfr. DTF 127 III 292 in alto). Dato

che, come si vedrà oltre (consid. 7), nella fattispecie il fabbisogno in denaro

di AO 1 rimane ampiamente scoper­to, il preteso rimborso del mutuo non può

essere incluso nel fabbisogno minimo dell'appellante.

f) Il

convenuto espone infine un onere fiscale complessivo di fr. 650.– mensili, stimato

su un reddito netto di circa fr. 44 400.– annui e un'aliquota del 18%. Il reddito

netto, tuttavia, non corrisponde necessariamente al reddito imponibile che si

ottiene dopo avere considerato le usuali deduzioni fiscali, tra cui quella per

obblighi alimentari nei confronti dei figli (v. anche il calcolatore d'imposta

in: www.steuer­amt.zh.ch). Già per tali ragioni la stima prospettata

dall'appellante non appare attendibile. Per di più, in caso di ristrettezze

economiche gli oneri fiscali vanno tralasciati (DTF 126 III 356 consid. aa,

confermato in DTF 127 III 70 in alto). Su questo punto la valutazione del primo

giudice appare, pertanto, addirittura favorevole all'appellante.

g) Ne

discende, tutto considerato, che il fabbisogno minimo dell'appellante ammonta a

fr. 2980.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.

1100.

–, premio della cassa malati fr. 160.–, spese di trasferta fr. 170.–, locazione

fr. 900.–, spese di riscaldamento fr. 100.–, spese accresciute di pulizia fr.

60.

–, spese accresciute di vitto fr. 151.90, pasti fuori casa fr. 238.70,

imposte fr. 100.–).

5.

Entrambi i genitori devono partecipare al mantenimento dei figli

secondo le loro possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). Occorre pertanto

esaminare anche la situazione della madre dell'attore, che il Pretore ha

totalmente trascurato.

a) Dagli

atti risulta che l'interessata riceve fr. 671.– mensili di assegno integrativo

(doc. M) e fr. 563.– come assegno di prima infanzia (doc. L), mentre non consta

ch'essa svolga attività lucrativa o che abbia sostanza (doc. L e M). Nelle decisioni

sugli assegni integrativi e di prima infanzia l'Istituto delle assicurazioni sociali

le ha con­teggiato invero un reddito ipotetico di fr. 8050.– annui e un

“reddito conduzione economia domestica” di fr. 10 800.– annui (doc. L e M),

per una media di fr. 1570.– mensili. Tali entrate, tuttavia, sono meramente

empiriche, non correlate alle reali possibilità di guadagno dell'interessata.

Il problema è che sulla concreta formazione profes­siona­le di lei poco o nulla

è dato di sapere. Nemmeno il convenuto pretende, ad ogni modo, che __________ abbia

particolari titoli di studio o attestati di capacità. Inoltre essa deve

accudire al bambino. Per di più, secondo i principi che fanno stato in materia

di divorzio (applicabili per analogia: Hegnauer,

Berner Kommentar, op. cit., n. 56 ad art. 285 CC; v. anche Wull­schleger, op. cit., n. 62 ad art.

285.

con riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2001.132 del 20 novembre 2003,

consid. 7a), di regola una madre non va tenuta a esercitare un'attività

lucrativa – nemmeno a tempo parziale – finché il figlio a lei affidato non

abbia compiuto i 10 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid 5a; SJ 116/1994

pag. 91).

b)

Comunque sia, si volesse anche imputare all'interessata un reddito virtuale attorno

ai fr. 2500.– lordi mensili (oltre alla cura e all'educazione del figlio),

nulla muterebbe di apprezzabile ai fini del giudizio. Il fabbisogno minimo di

lei (sul quale il Pretore ha omesso una volta ancora qualunque accertamento)

può essere stimato per vero in almeno fr. 2260.– mensili (minimo esistenziale

del diritto esecutivo fr. 1250.–, premio della cassa malati fr. 212.– [doc. H],

locazione presunta di un appartamento per la sola interessata nella zona di

Contone fr. 800.– stimati, la quota di locazione a carico del figlio rientrando

nel fabbisogno in denaro di quest'ultimo: sotto, con­sid. 6). Con il presunto

reddito ipotetico l'interessata potrebbe quindi sopperire in sostanza al

proprio fabbisogno minimo, ma non avrebbe disponibilità apprezzabili per

sussidiare in denaro il mantenimento di AO 1. Che in futuro le cose possano

migliorare è auspicabile. Impossibile è tuttavia formulare, oggi, previsioni di

qualche attendibilità. Verificandosi mutamenti di rilievo, incomberà dunque alle

parti chiedere una modifica del contributo alimentare (art. 286 CC).

6.

Rimane

da valutare il fabbisogno in denaro del figlio. A tal fine questa Camera si ispira,

per pras­si costante (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5), alle raccomandazioni pubblicate

dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo

(tabella dell'edizione 2003 in: www.ajb.zh.ch), adattate al singolo caso. Il Pretore

si è dipartito dal medesimo presupposto, salvo ritenere che il fabbisogno di AO

1.

andasse ridotto proporzional­mente al reddito del convenuto. L'opinione non

può essere condivisa. Certo, un contributo di mantenimento va stabilito anche

in relazione alle capacità finanziarie dei genitori (DTF 123 III 4 consid. bb),

ma ciò non significa che un giusto fabbisogno vada decurtato solo perché i

genitori non sono in grado di fornirlo. L'ammontare di un fabbisogno adegua­to

dev'essere rico­no­sciuto per intero. Nel caso in cui i redditi del­le parti

non bastino ad assicurarlo, si accerterà in che misura esso rimane scoperto (Emp­feh­lungen

zur Bemessung von Unter­halts­beiträgen für Kinder, Zurigo

2000, pag. 16 nel mezzo), ogni genitore avendo il diritto di conservare – come

detto (consid. 2 in fine) – l'equivalente del proprio fabbisogno minimo.

Si

aggiunga che le cifre indica­te nelle tabelle dal 2000 in poi, diversamen­te da

quelle che figuravano ancora nell'edizione 1996, sono già commisurate al costo

delle economie domestiche su scala naziona­le, in base per di più a valori

statisticamente medio-bas­si, nel senso che tre quarti delle economie

domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito fa­miliare superiore a

quello su cui si fondano le raccomandazioni (op. cit.,

pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a

quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di ceto relativamen­te modesto (op.

cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rap­porto alle cifre indica­te nel­­la

tabella sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze

specifiche (per esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o allog­gio

a condizio­ni particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C).

Nel caso

di un figlio unico le note raccomandazioni prevedono un fabbisogno in denaro

fino al 6° compleanno di fr. 1910.– men­sili. Da tale importo va tolto nella

fattispecie l'equivalente di fr. 680.– per cura e educazione, che la madre può

fornire in natura. Quan­to al costo dell'alloggio, se è nota la spesa effettiva

occorre sostituirla all'importo tabellare di fr. 345.– con la quota della spesa

effettiva a carico del genitore affidatario (un terzo, trattandosi di un figlio

unico: Empfehlungen zur Bemessung von Unter­halts­beiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Nel caso in esame però la madre

vive insieme con un terzo in un appartamento di quattro locali e mezzo, sicché

il costo della locazione effettiva non è determinante. In simili circostanze

conviene attenersi all'importo previsto dalle raccomandazioni, ossia fr. 345.–

mensili. In definitiva il fabbisogno in denaro di AO 1 può quindi essere

valutato in fr. 1230.– mensili fino al 6 settembre 2007 (6° compleanno). Dal 7°

al 12° anno di età tale fabbisogno ascenderà poi a fr. 1385.– mensili e dal 13°

al 18° a fr. 1670.–, sempre esclusa la posta per cura e educazione, che la

madre presta in natura.

7.

In

ultima analisi, fino al luglio del 2002 l'appellante non risultava poter

erogare contributi, il suo reddito di fr. 1336.– netti mensili non bastandogli

nemmeno per coprire il fabbisogno minimo (fr. 2980.– mensili). Fino a quella

data il contributo alimentare fissato dal Pretore va dunque annullato. Dal 1°

agosto 2002 le entrate dell'appellante sono aumentate a fr. 3700.– netti

mensili, il che lasciava all'interessato una disponibilità di fr. 720.–

mensili. Dall'agosto del 2003 il reddito di lui è poi passato a fr. 3983.– mensili

netti, onde una disponibilità di fr. 1000.– mensili. Ne segue che il contributo

alimentare fissato dal Pretore in fr. 400.– per il mese di agosto 2002, come

pure quello di fr. 700.– mensili dal 1° agosto 2003 al 31 agosto 2007 e quello

di fr. 850.– mensili dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2013 si rivelano nettamente

inadeguati.

Al

proposito il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di

filiazione impone a questa Camera di intervenire d'ufficio, senza riguardo alle

richieste delle parti e indipendentemente dalla volontà di queste ultime (cfr.

DTF 128 III 413 in alto). Dall'agosto del 2003 il contributo alimentare in

favore di AO 1 va portato così a fr. 1000.– mensili. Per quel che è

dell'assegno familiare, il convenuto asserisce che la madre del bambino può riscuoterlo

dal Cantone di domicilio. Quand'anche ciò fosse, nondimeno, il fabbisogno in

denaro dell'attore (fr. 1230.– mensili) resta ampiamente scoperto. Poco importa

dunque chi percepisce l'assegno in favore del figlio. Dovesse riceverlo il

convenuto, esso andrà destinato al mantenimento del bambino in aggiunta al

contributo alimentare (art. 285 cpv. 2 CC).

8.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148

cpv. 2 CPC). Il convenuto vede accogliere il suo appello per quanto riguarda il

contributo alimentare durante il primo anno di età del figlio, ma dall'agosto

del 2003 esce sconfitto, il contributo a suo carico risultando addirittura più

alto di quello impugnato. Soccombente nel complesso, egli deve sopportare

pertanto gli oneri processuali (seppure la tassa di giustizia sia volutamente

contenuta per tenere conto della sua problematica situazione finanziaria) e

rifondere alla controparte un'equa inden­nità per ripetibili, ancorché ridotte.

In definitiva l'esito del giudizio odierno non incide invece sugli oneri e le

ripetibili di prima sede, il cui dispositivo può rimanere invariato.

Quanto

alla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, essa non

può trovare accoglimento. Anche considerando la situazione d'indigenza del convenuto

(art. 3 Lag), invero, l'appello appariva sin dall'inizio sprovvisto di buon

diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che per finire si è rivelato addirittura

controproducente. L'assegnazione di congrue ripetibili, per converso,

renderebbe priva d'oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria formulata

dall'attore. Visto il difficile – se non impossibile – incasso di tale

indennità, per altro ridotta, il beneficio va nondimeno concesso (DTF 122 I

322), l'indigenza del richidente essendo manifesta e la sua resistenza

all'appello in gran parte fondata.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata

è annullato e così riformato:

AP

1 è tenuto a versare al

figlio AO 1, a titolo anticipato, i seguenti un contributi alimentari:

fr.

700.– mensili dal 1° agosto 2002 al 31 luglio 2003,

fr.

1000.– mensili dal 1° agosto 2003 in poi.

Per il

resto l'appello è respinto e i dispositivi n. 2.1, 2.2 e 3 della sentenza

impugnata rimangono invariati.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

sono

posti a cario dell'appellante, che rifonderà ad AO 1 fr. 1200.– per ripetibili

ridotte.

3. La domanda

di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è respinta.

4. AO 1 è

ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv.

RA 2.

5. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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