11.2003.39
contributo di mantenimento per il figlio minorenne
30 dicembre 2004Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2003.39
Data decisione, Autorità:
30.12.2004, ICCA
Titolo:
contributo di mantenimento per il figlio minorenne
AZIONE DI PATERNITÀ
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
art. 285 CC
Incarto n.
11.2003.39
Lugano,
30 dicembre
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Lardelli ed Epiney-Colombo
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2002.92
(accertamento di paternità e azione di mantenimento) della Pretura del
Distretto di Bellinzona promossa con petizione del
3 luglio 2002 da
AO 1 (2001),
(rappresentato dalla madre __________, ,
e patrocinato dal curatore RA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' RA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 31 marzo 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 7
marzo 2003 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante
lo stesso giorno;
3.
Se deve essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria presentata da AO
1 il 2 maggio 2003;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
7 settembre 2001 __________ (1984) ha dato alla luce un figlio, AO 1, cui il 3
aprile 2002 la Commissione tutoria regionale 14 ha designato un curatore nella
persona dell'avv. RA 2, incaricato – tra l'altro – di accertarne la paternità e
di salvaguardarne il diritto al mantenimento (art. 308 e 309 CC). Patrocinato
dal curatore, AO 1 si è rivolto il 3 luglio 2002 al Pretore del Distretto di
Bellinzona perché fosse accertata la paternità di AP 1 (1983), con obbligo per
quest'ultimo di versargli un contributo mensile indicizzato di fr. 600.– fino
al
6° compleanno, di fr. 750.– fino al 12°, di fr. 850.– fino al 16° e
di fr. 1000.– fino alla maggiore età, oltre a fr. 6000.– di arretrati. In via
cautelare egli ha postulato un contributo di fr. 600.– mensili e il deposito di
fr. 6000.– a copertura dei contributi maturati dalla nascita fino alla
litispendenza. Lo stesso giorno egli ha instato altresì per il beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
B. All'udienza
del 18 luglio 2002, indetta per la discussione della provvisionale, il convenuto
si è opposto alle richieste cautelari e ha sollecitato a sua volta il beneficio
dell'assistenza giudiziaria. In tale occasione egli ha prodotto altresì un
memoriale che, con l'accordo del Pretore e dell'attore, è stato considerato
come risposta di merito. In tale allegato il convenuto si è rimesso – quanto
all'accertamento della paternità – alle risultanze della perizia, mentre sulle
richieste pecuniarie si è riservato di esprimersi più tardi. L'attore avendo
rinunciato alla replica, l'udienza preliminare si è tenuta seduta stante.
Ultimata l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi
a comparse scritte. Nel proprio memoriale, del 13 febbraio 2003, l'attore ha
sostanzialmente ribadito il suo punto di vista, ma ha aumentato la richiesta di
contributo a fr. 1200.– mensili fino al 6° compleanno, a fr. 1300.– mensili
fino al 12°, a fr. 1400.– fino al 16° e a fr. 1500.– sino alla maggiore età. AP
1 ha riconosciuto la propria paternità, offrendo un contributo di fr. 400.–
mensili.
C. Statuendo
con sentenza del 7 marzo 2003, il Pretore ha accertato la paternità di AP 1 e
ha posto a carico di lui contributi indicizzati per il figlio di fr. 400.–
mensili dal 7 settembre 2001 al 31 agosto 2002, di fr. 700.– mensili fino al 31
agosto 2007, di fr. 850.– mensili fino al 31 agosto 2013 e di fr. 1000.–
mensili fino alla maggiore età, oltre agli assegni familiari. La tassa di
giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 3650.– sono state poste a carico del
convenuto, con obbligo di rifondere all'attore fr. 1500.– per ripetibili.
Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 31 marzo 2003 nel
quale chiede che – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – il
contributo di mantenimento a suo carico sia ridotto a fr. 400.– mensili,
inclusi gli assegni familiari, dichiarandosi disposto a informare semestralmente
l'attore sull'evoluzione dei suoi redditi e della sua sostanza. Nelle sue osservazioni
del 2 maggio 2003 AO 1 propone di respingere l'appello, instando anch'egli per l'assistenza
giudiziaria. Con lettera del 13 dicembre 2004 il presidente della Camera ha
avvertito l'appellante che, relativamente a certi periodi, il contributo alimentare
per il figlio si sarebbe potuto rivelare anche più alto di quello fissato in
prima sede.
Considerandi
in diritto: 1. Litigiosa
rimane, in appello, l'entità del contributo di mantenimento per il figlio. A
tale scopo il Pretore ha rilevato che il convenuto ha terminato l'apprendistato
di pittore alla fine di luglio 2002 e che nell'ultimo anno di tirocinio ha
percepito uno stipendio mensile di fr. 1200.–, mentre dall'agosto del 2002
guadagna fr. 3700.– mensili, tredicesima inclusa. Quanto al fabbisogno minimo
di lui, il primo giudice l'ha accertato in fr. 1930.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr.
160.
–, locazione fr. 400.–, spese di trasferta fr. 170.–, imposte stimate fr.
100.
–). Rammentato che i fabbisogni per un figlio vanno stabiliti sulla base
delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, il Pretore ha ritenuto
nondimeno di ridurre nel caso specifico i dati di queste ultime in proporzione
al reddito del debitore, onde un contributo di fr. 400.– mensili dalla nascita
fino all'agosto del 2002, di fr. 700.– mensili fino all'agosto del 2007, di fr.
850.
– fino all'agosto del 2013 e di fr. 1000.– fino alla maggiore età, più gli
assegni familiari.
2.
L'art.
285.
cpv. 1 CC prevede che il contributo per il mantenimento del figlio dev'essere
commisurato ai bisogni del minorenne, come pure alla situazione sociale e alle
possibilità dei genitori. La capacità finanziaria di questi ultimi dipende,
oltre che dalla sostanza, dai redditi effettivi o – dandosi il caso – dai redditi
conseguibili facendo uso di buona volontà (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 140 n. 21.15c; Berner Kommentar,
edizione 1997, nota 58 ad art. 285 CC). Al debitore del contributo deve
rimanere, in ogni modo, almeno l'equivalente del fabbisogno minimo; un
eventuale ammanco rimane a carico del figlio (DTF 127 III 70 consid. 2c con
richiami di giurisprudenza; Wullschleger
in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n.
40.
ad art. 285 CC).
3.
L'appellante
rimprovera anzitutto al Pretore di non avere tenuto conto, per quanto attiene
al suo reddito, che durante l'apprendistato (fino al luglio del 2002) egli guadagnava
fr. 1007.35 mensili netti, insufficienti anche solo per coprire il proprio fabbisogno
minimo. L'affermazione è sostanzialmente corretta. Come apprendista pittore, in
effetti, il convenuto riceveva una paga giornaliera di fr. 56.– lordi (doc. 1).
Considerata una media di 21.7 giorni lavorativi mensili, lo stipendio medio
mensile doveva aggirarsi sui fr. 1095.–, cui occorreva aggiungere la
tredicesima garantita – anche agli apprendisti – dal contratto collettivo di
lavoro per il ramo pittura e gessatura in vigore a quel momento (art. 6.1 della
convenzione salariale valevole dal 1° aprile 2001, annessa al contratto collettivo
di lavoro: doc. 13). Fino al luglio del 2002, pertanto, il guadagno
dell'appellante era di fr. 1186.– mensili netti, più il contributo di
mantenimento in suo favore versato dal padre (divorziato) nelle mani della
madre (fr. 150.– mensili) fino al termine della formazione (doc. 10, pag. 3;
doc. 9). Complessivamente, dunque, il convenuto percepiva fr. 1336.– mensili.
E siccome non risultava disporre di sostanza (doc. 2), fino al luglio del 2002
egli non era in grado di erogare contributi di mantenimento, il suo fabbisogno
minimo essendo intangibile (sopra, consid. 2).
Dall'agosto
del 2002 l'appellante medesimo indica il proprio guadagno in fr. 3415.90
mensili netti, riconoscendo nondimeno di avere ricevuto la tredicesima. Come ha
accertato il Pretore, le sue entrate assommavano perciò a fr. 3700.– mensili
netti, tredicesima compresa (doc. 11 a 13). Inoltre, secondo il contratto collettivo
di lavoro per il ramo pittura e gessatura (adeguamento dal 1° aprile 2003) il
salario di giovani lavoratori con certificato di capacità, come il convenuto,
sarebbe aumentato a fr. 4045.– mensili lordi nel 2° anno dopo la fine del
tirocinio, a fr. 4285.– nel 3° anno e a fr. 4454.– dopo tre anni di esperienza.
Se non che, tale contratto è decaduto nell'aprile del 2004, di modo che
l'interessato ha sicuramente beneficiato solo del primo dell'aumento, percependo
dall'agosto 2003 attorno ai fr. 3983.– mensili netti, tredicesima inclusa. Dopo
di allora il suo reddito non può più essere stimato con sufficiente certezza,
mancando una regolamentazione vincolante per i datori di lavoro. Qualora le
circostanze fossero mutate, spetterà pertanto all'attore – o, eventualmente, al
convenuto – chiedere una modifica del contributo (art. 286 CC).
4.
In merito
al suo fabbisogno minimo il convenuto chiede ch'esso sia aumentato a fr. 3186.–
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, supplemento del
20% fr. 250.–, premio della cassa malati fr. 160.–, locazione fr. 400.–, spese
di trasferta fr. 170.–, spese di riscaldamento fr. 100.–, maggior onere per
vitto fr. 154.–, spese per pasti fuori casa fr. 242.–, maggior onere per abbigliamento
fr. 60.–, restituzione di un mutuo fr. 400.–), oltre a fr. 650.– mensili per
imposte, a fr. 900.– per un appartamento proprio e a fr. 70.– per il
telefono. Le diverse voci vanno esaminate singolarmente.
a) La
tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo nella
versione in vigore dal 1° gennaio 2001 prevede in effetti, per genitori “monoparentali
con obblighi di mantenimento” (FU 2/2001 del 5 gennaio 2001, pag. 74 nel
mezzo), un minimo vitale di fr. 1250.– mensili. Questa Camera ha già avuto modo
di precisare tuttavia che l'importo di fr. 1250.– va applicato solo al genitore
cui siano affidati figli minorenni (I CCA, sentenza 11.2001.95 dell'11 luglio
2002, consid. 8, menzionata in: BOA n. 24 pag. 11). In concreto l'appellante
non ha l'affidamento del figlio. Quanto alle spese telefoniche, esse vanno
ritenute comprese nel minimo di fr. 1100.– mensili (DTF 126 III 357 consid.
1a/bbb; Rep. 1995 pag. 141, 1994 pag. 298 in alto).
b) La
maggiorazione del 20% sul fabbisogno minimo vale solo per il genitore tenuto a
sussidiare figli maggiorenni in formazione (art. 277 cpv. 2 CC con riferimento
a DTF 118 II 100 consid. cc), non per il genitore che deve contribuire al mantenimento
di figli minorenni (v. DTF 123 III 4 consid. bb). Del resto, anche nell'ambito
del nuovo diritto del divorzio il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire
che, certo, il coniuge debitore di una rendita non deve necessariamente essere
ridotto a vivere con il minimo esistenziale “allargato” del diritto esecutivo
(sentenza 5C.180/2002 del 20 dicembre 2002, consid. 5.2.2 pubblicato in:
FamPra.ch 2003 pag. 428), ma che ciò non giustifica di riconoscere schematicamente
una maggiorazione fissa, tanto meno in caso di ristrettezze economiche (sentenza 5C.238/2000 dell'8 dicembre
2000, consid. 3 non pubblicato in DTF 127 III 65; Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 19 ad
art. 125 CC con riferimenti; I CCA, sentenza 11.2003.53 del 6 giugno 2003,
consid. 5c, menzionata in: BOA n. 26 pag. 11). In concreto è fuori dubbio che
la situazione finanziaria delle parti sia difficile (v. anche sotto, consid.
8). Il supplemento del 20% sul fabbisogno minimo dell'appellante non può
pertanto essere riconosciuto.
c) Per
quanto attiene al costo dell'alloggio, il convenuto chiede di inserire nel suo
fabbisogno minimo fr. 100.– per spese di riscaldamento. Fa valere inoltre che
tra breve andrà a vivere per conto proprio e che il canone per un appartamento
adeguato nella regione ammonta ad almeno fr. 900.– mensili. Oggi si evince dagli
atti che l'interessato versa in famiglia
fr. 400.– per la partecipazione ai costi dell'economia domestica (Kost
und Logis: doc. 6). Non consta invece che tale importo escluda le spese di
riscaldamento. Sta di fatto che il convenuto non può ragionevolmente essere
costretto ad abitare con i genitori anche dopo il raggiungimento della maggiore
età e dell'indipendenza economica (come ciò non potrebbe esigersi, del resto,
da un genitore divorziato: Rep. 1995 pag. 142 in alto; da ultimo: I CCA, sentenza
inc. 11.2004.16 del 5 novembre 2004, consid. 10a). Si giustifica dunque di
riconoscergli una spesa presumibile per l'alloggio di fr. 900.– mensili,
adeguata per la locazione di un appartamento nella zona per una persona sola,
con fr. 100.– per le spese accessorie.
d) L'appellante
chiede inoltre che gli siano riconosciuti i supplementi previsti dal minimo
esistenziale del diritto esecutivo per le esigenze accresciute di vitto nel
caso di debitori impegnati in lavori pesanti, per pasti fuori casa e per spese
accresciute di abbigliamento e di pulizia (FU 2/2001 pag. 75 cifra II n. 4
lett. a–c). La richiesta può dirsi legittima. La professione del convenuto,
dipendente di un'impresa di pittura, giustifica – almeno nel dubbio, ai fini
del diritto civile – il supplemento di fr. 60.– mensili per le maggiori spese
di abbigliamento e pulizia, come pure quello di fr. 7.– per giornata lavorativa
destinata al maggior vitto in caso di lavori pesanti. Quanto alle trasferte,
l'interessato lavora per una ditta di __________ e abita a __________. Facendo
uso dei mezzi pubblici, lo spostamento richiede oltre 40 minuti (orari in:
www.sbb.ch), di modo che la maggiorazione di fr. 11.– giornalieri per pasti
fuori casa risulta giustificata, tanto più che il datore di lavoro non consta
corrispondere indennizzi per tale titolo (doc. 11 e 12). Considerata una media
di 21.7 giorni lavorativi mensili, nel fabbisogno minimo dell'appellante vanno
inseriti dunque fr. 151.90 e fr. 238.70 mensili.
e) Sostiene
il convenuto che nel suo fabbisogno minimo devono essere incluse anche le rate
di fr. 400.– mensili da egli pagate per il rimborso di un mutuo contratto con
l'attuale marito della madre, debito destinato a sovvenzionare i propri oneri
di mantenimento cui egli non poteva far fronte con reddito di apprendista. Agli
atti figura, invero, una dichiarazione del creditore, stando alla quale il convenuto
gli deve fr. 5000.– (doc. 5). Nulla risulta, invece, sulle modalità di rimborso
né sulla natura del debito. Ove si pensi poi che i coniugi si devono
vicendevole e adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo verso i figli
nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC), appare dubbio che il patrigno
possa esigere dal figliastro il rimborso di spese sopportate per il
mantenimento. In ogni caso, secondo giurisprudenza il sostentamento dei figli è
prioritario rispetto ai debiti verso terzi (cfr. DTF 127 III 292 in alto). Dato
che, come si vedrà oltre (consid. 7), nella fattispecie il fabbisogno in denaro
di AO 1 rimane ampiamente scoperto, il preteso rimborso del mutuo non può
essere incluso nel fabbisogno minimo dell'appellante.
f) Il
convenuto espone infine un onere fiscale complessivo di fr. 650.– mensili, stimato
su un reddito netto di circa fr. 44 400.– annui e un'aliquota del 18%. Il reddito
netto, tuttavia, non corrisponde necessariamente al reddito imponibile che si
ottiene dopo avere considerato le usuali deduzioni fiscali, tra cui quella per
obblighi alimentari nei confronti dei figli (v. anche il calcolatore d'imposta
in: www.steueramt.zh.ch). Già per tali ragioni la stima prospettata
dall'appellante non appare attendibile. Per di più, in caso di ristrettezze
economiche gli oneri fiscali vanno tralasciati (DTF 126 III 356 consid. aa,
confermato in DTF 127 III 70 in alto). Su questo punto la valutazione del primo
giudice appare, pertanto, addirittura favorevole all'appellante.
g) Ne
discende, tutto considerato, che il fabbisogno minimo dell'appellante ammonta a
fr. 2980.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1100.
–, premio della cassa malati fr. 160.–, spese di trasferta fr. 170.–, locazione
fr. 900.–, spese di riscaldamento fr. 100.–, spese accresciute di pulizia fr.
60.
–, spese accresciute di vitto fr. 151.90, pasti fuori casa fr. 238.70,
imposte fr. 100.–).
5.
Entrambi i genitori devono partecipare al mantenimento dei figli
secondo le loro possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). Occorre pertanto
esaminare anche la situazione della madre dell'attore, che il Pretore ha
totalmente trascurato.
a) Dagli
atti risulta che l'interessata riceve fr. 671.– mensili di assegno integrativo
(doc. M) e fr. 563.– come assegno di prima infanzia (doc. L), mentre non consta
ch'essa svolga attività lucrativa o che abbia sostanza (doc. L e M). Nelle decisioni
sugli assegni integrativi e di prima infanzia l'Istituto delle assicurazioni sociali
le ha conteggiato invero un reddito ipotetico di fr. 8050.– annui e un
“reddito conduzione economia domestica” di fr. 10 800.– annui (doc. L e M),
per una media di fr. 1570.– mensili. Tali entrate, tuttavia, sono meramente
empiriche, non correlate alle reali possibilità di guadagno dell'interessata.
Il problema è che sulla concreta formazione professionale di lei poco o nulla
è dato di sapere. Nemmeno il convenuto pretende, ad ogni modo, che __________ abbia
particolari titoli di studio o attestati di capacità. Inoltre essa deve
accudire al bambino. Per di più, secondo i principi che fanno stato in materia
di divorzio (applicabili per analogia: Hegnauer,
Berner Kommentar, op. cit., n. 56 ad art. 285 CC; v. anche Wullschleger, op. cit., n. 62 ad art.
285.
con riferimenti; I CCA, sentenza inc. 11.2001.132 del 20 novembre 2003,
consid. 7a), di regola una madre non va tenuta a esercitare un'attività
lucrativa – nemmeno a tempo parziale – finché il figlio a lei affidato non
abbia compiuto i 10 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid 5a; SJ 116/1994
pag. 91).
b)
Comunque sia, si volesse anche imputare all'interessata un reddito virtuale attorno
ai fr. 2500.– lordi mensili (oltre alla cura e all'educazione del figlio),
nulla muterebbe di apprezzabile ai fini del giudizio. Il fabbisogno minimo di
lei (sul quale il Pretore ha omesso una volta ancora qualunque accertamento)
può essere stimato per vero in almeno fr. 2260.– mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1250.–, premio della cassa malati fr. 212.– [doc. H],
locazione presunta di un appartamento per la sola interessata nella zona di
Contone fr. 800.– stimati, la quota di locazione a carico del figlio rientrando
nel fabbisogno in denaro di quest'ultimo: sotto, consid. 6). Con il presunto
reddito ipotetico l'interessata potrebbe quindi sopperire in sostanza al
proprio fabbisogno minimo, ma non avrebbe disponibilità apprezzabili per
sussidiare in denaro il mantenimento di AO 1. Che in futuro le cose possano
migliorare è auspicabile. Impossibile è tuttavia formulare, oggi, previsioni di
qualche attendibilità. Verificandosi mutamenti di rilievo, incomberà dunque alle
parti chiedere una modifica del contributo alimentare (art. 286 CC).
6.
Rimane
da valutare il fabbisogno in denaro del figlio. A tal fine questa Camera si ispira,
per prassi costante (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5), alle raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo
(tabella dell'edizione 2003 in: www.ajb.zh.ch), adattate al singolo caso. Il Pretore
si è dipartito dal medesimo presupposto, salvo ritenere che il fabbisogno di AO
1.
andasse ridotto proporzionalmente al reddito del convenuto. L'opinione non
può essere condivisa. Certo, un contributo di mantenimento va stabilito anche
in relazione alle capacità finanziarie dei genitori (DTF 123 III 4 consid. bb),
ma ciò non significa che un giusto fabbisogno vada decurtato solo perché i
genitori non sono in grado di fornirlo. L'ammontare di un fabbisogno adeguato
dev'essere riconosciuto per intero. Nel caso in cui i redditi delle parti
non bastino ad assicurarlo, si accerterà in che misura esso rimane scoperto (Empfehlungen
zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo
2000, pag. 16 nel mezzo), ogni genitore avendo il diritto di conservare – come
detto (consid. 2 in fine) – l'equivalente del proprio fabbisogno minimo.
Si
aggiunga che le cifre indicate nelle tabelle dal 2000 in poi, diversamente da
quelle che figuravano ancora nell'edizione 1996, sono già commisurate al costo
delle economie domestiche su scala nazionale, in base per di più a valori
statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie
domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare superiore a
quello su cui si fondano le raccomandazioni (op. cit.,
pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a
quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di ceto relativamente modesto (op.
cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto alle cifre indicate nella
tabella sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze
specifiche (per esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o alloggio
a condizioni particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C).
Nel caso
di un figlio unico le note raccomandazioni prevedono un fabbisogno in denaro
fino al 6° compleanno di fr. 1910.– mensili. Da tale importo va tolto nella
fattispecie l'equivalente di fr. 680.– per cura e educazione, che la madre può
fornire in natura. Quanto al costo dell'alloggio, se è nota la spesa effettiva
occorre sostituirla all'importo tabellare di fr. 345.– con la quota della spesa
effettiva a carico del genitore affidatario (un terzo, trattandosi di un figlio
unico: Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Nel caso in esame però la madre
vive insieme con un terzo in un appartamento di quattro locali e mezzo, sicché
il costo della locazione effettiva non è determinante. In simili circostanze
conviene attenersi all'importo previsto dalle raccomandazioni, ossia fr. 345.–
mensili. In definitiva il fabbisogno in denaro di AO 1 può quindi essere
valutato in fr. 1230.– mensili fino al 6 settembre 2007 (6° compleanno). Dal 7°
al 12° anno di età tale fabbisogno ascenderà poi a fr. 1385.– mensili e dal 13°
al 18° a fr. 1670.–, sempre esclusa la posta per cura e educazione, che la
madre presta in natura.
7.
In
ultima analisi, fino al luglio del 2002 l'appellante non risultava poter
erogare contributi, il suo reddito di fr. 1336.– netti mensili non bastandogli
nemmeno per coprire il fabbisogno minimo (fr. 2980.– mensili). Fino a quella
data il contributo alimentare fissato dal Pretore va dunque annullato. Dal 1°
agosto 2002 le entrate dell'appellante sono aumentate a fr. 3700.– netti
mensili, il che lasciava all'interessato una disponibilità di fr. 720.–
mensili. Dall'agosto del 2003 il reddito di lui è poi passato a fr. 3983.– mensili
netti, onde una disponibilità di fr. 1000.– mensili. Ne segue che il contributo
alimentare fissato dal Pretore in fr. 400.– per il mese di agosto 2002, come
pure quello di fr. 700.– mensili dal 1° agosto 2003 al 31 agosto 2007 e quello
di fr. 850.– mensili dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2013 si rivelano nettamente
inadeguati.
Al
proposito il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di
filiazione impone a questa Camera di intervenire d'ufficio, senza riguardo alle
richieste delle parti e indipendentemente dalla volontà di queste ultime (cfr.
DTF 128 III 413 in alto). Dall'agosto del 2003 il contributo alimentare in
favore di AO 1 va portato così a fr. 1000.– mensili. Per quel che è
dell'assegno familiare, il convenuto asserisce che la madre del bambino può riscuoterlo
dal Cantone di domicilio. Quand'anche ciò fosse, nondimeno, il fabbisogno in
denaro dell'attore (fr. 1230.– mensili) resta ampiamente scoperto. Poco importa
dunque chi percepisce l'assegno in favore del figlio. Dovesse riceverlo il
convenuto, esso andrà destinato al mantenimento del bambino in aggiunta al
contributo alimentare (art. 285 cpv. 2 CC).
8.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148
cpv. 2 CPC). Il convenuto vede accogliere il suo appello per quanto riguarda il
contributo alimentare durante il primo anno di età del figlio, ma dall'agosto
del 2003 esce sconfitto, il contributo a suo carico risultando addirittura più
alto di quello impugnato. Soccombente nel complesso, egli deve sopportare
pertanto gli oneri processuali (seppure la tassa di giustizia sia volutamente
contenuta per tenere conto della sua problematica situazione finanziaria) e
rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili, ancorché ridotte.
In definitiva l'esito del giudizio odierno non incide invece sugli oneri e le
ripetibili di prima sede, il cui dispositivo può rimanere invariato.
Quanto
alla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, essa non
può trovare accoglimento. Anche considerando la situazione d'indigenza del convenuto
(art. 3 Lag), invero, l'appello appariva sin dall'inizio sprovvisto di buon
diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che per finire si è rivelato addirittura
controproducente. L'assegnazione di congrue ripetibili, per converso,
renderebbe priva d'oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria formulata
dall'attore. Visto il difficile – se non impossibile – incasso di tale
indennità, per altro ridotta, il beneficio va nondimeno concesso (DTF 122 I
322), l'indigenza del richidente essendo manifesta e la sua resistenza
all'appello in gran parte fondata.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata
è annullato e così riformato:
AP
1 è tenuto a versare al
figlio AO 1, a titolo anticipato, i seguenti un contributi alimentari:
fr.
700.– mensili dal 1° agosto 2002 al 31 luglio 2003,
fr.
1000.– mensili dal 1° agosto 2003 in poi.
Per il
resto l'appello è respinto e i dispositivi n. 2.1, 2.2 e 3 della sentenza
impugnata rimangono invariati.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a cario dell'appellante, che rifonderà ad AO 1 fr. 1200.– per ripetibili
ridotte.
3. La domanda
di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è respinta.
4. AO 1 è
ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv.
RA 2.
5. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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