11.2003.4
azione confessoria con riconvenzione di servitù di sporgenza e di cancellazione di servitù
18 marzo 2005Italiano25 min
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Numero d'incarto:
11.2003.4
Data decisione, Autorità:
18.03.2005, ICCA
Titolo:
azione confessoria con riconvenzione di servitù di sporgenza e di cancellazione di servitù
AZIONE CONFESSORIA
CANCELLAZIONE DELLA SERVITÙ
CAPACITÀ PROCESSUALE
DIRITTO DI PASSO
INDENNITÀ
RISARCIMENTO DANNI
SERVITÙ DI SPORGENZA
SERVITÙ PREDIALE
art. 674 cpv. 3 CC
art. 736 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2003.4
Lugano
18 marzo 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2000.12 (azione confessoria con riconvenzione di
servitù di sporgenza e di cancellazione di servitù) della Pretura del Distretto
di Vallemaggia promossa con petizione del 6 ottobre 2000 da
CO 1
(patrocinato dall' RA 3 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' RA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 1° gennaio 2003 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa il 29 novembre 2002 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. CO
1 è proprietario della particella n. 108 RFP di __________ (129 m²), su cui sorge
un'abitazione (58 m²). Essa confina a est con la
particella n. 109 (256 m²), appartenente a AP 1, su cui si trova l'abitazione
di lui. Il 3 settembre 1984 CO 1 e AP 1 hanno pattuito la costituzione di un
diritto di passo pedonale, poi iscritto a registro fondiario, a favore della particella
n. 108 e a carico della n. 109. Al percorso della servitù si accede da un
vicolo comunale, che consente di raggiungere un portone sulla particella n.
109, le cui chiavi sono state messe a disposizione di CO 1. Superato il
portone, lungo la particella n. 109 il tracciato passa sotto un portico (abitazione
di CO 1), fino a raggiungere la particella n. 108. CO 1 è proprietario anche
della particella n. 111, che confina a nord con la particella n. 108, pure di
sua proprietà, e con la particella n. 109. A confine tra il fondo n. 109 e il
fondo n. 111 v'è un muro di sostegno sul quale è infissa una cinta in legno.
B. Nell'estate
del 1999 AP 1 ha sostituito la serratura del portone sulla particella n. 109,
impedendo al vicino di accedere al fondo n. 108 per mezzo del passo. Tra la
fine del 1999 e l'inizio del 2000 egli ha costruito inoltre sulla particella n.
109 un muro alto 90 cm (costituito da due segmenti perpendicolari di 70 cm ognuno),
che impedisce l'accesso a quest'ultima particella. Nel settembre del 2000 AP 1
ha edificato poi un altro muro, lungo il vicolo comunale, in corrispondenza
dell'accesso che permette di raggiungere il noto portone. Una delimitazione dei
confini eseguita nel frattempo dal geometra ufficiale tra la particella n. 111
e la n. 109 ha consentito di stabilire che la cinta in legno infissa dal
proprietario di quest'ultimo fondo sul muro divisorio sporge sulla particella
di CO 1. Dalla cinta sporgono sulla particella n. 111 anche rami di una vigna,
il cui ceppo è piantato nella particella n. 109.
C. Il 6
ottobre 2000 CO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia
per ottenere il “ripristino della situazione anteriore” e la cessazione di
“ogni turbativa concernente la servitù di passo”. A tal fine egli ha chiesto la
demolizione del muro eretto in corrispondenza dell'accesso alla particella n.
108, l'abbattimento dell'altro muro costruito dal convenuto in prossimità del
portone, la consegna delle (nuove) chiavi del portone, l'eliminazione della
cinta in legno e l'allontanamento dei rami di vigna che sporgono sulla sua
particella n. 111. Egli ha pure postulato il pagamento di fr. 10 000.– a titolo
di risarcimento per le turbative al diritto di passo. Nella sua risposta del 5
gennaio 2001 AP 1 ha proposto di respingere la petizione e in via
riconvenzionale ha sollecitato la cancellazione della servitù di passo, oltre
alla concessione di una servitù di sporgenza da iscrivere sulla particella n.
108 (recte: 111) per le opere che “sconfinano sui fondi di proprietà CO
1”, offrendo un'indennità simbolica di fr. 1.–. Egli ha domandato inoltre che CO
1 eliminasse una scala da lui costruita in parte sul fondo n. 109. Nella sua
risposta riconvenzionale del 24 gennaio 2001 CO 1 ha proposto di respingere
l'azione o, subordinatamente, di fissare l'indennità dovuta per la costituzione
della servitù di sporgenza in fr. 5000.–. Con replica del 28 febbraio 2001 AP 1
ha confermato la sua azione riconvenzionale. Duplicando il 21 marzo 2001 CO 1
ha postulato nuovamente il rigetto della riconvenzione, riservandosi in caso di
cancellazione del passo il diritto di chiedere un'indennità adeguata per il
riscatto della servitù.
D. All'udienza
preliminare del 12 luglio 2001 le parti hanno ritenuto superata la prospettata
demolizione del muro eretto in prossimità del portone, come pure la riconvenzione
riguardante la demolizione della scala sulla particella n. 109. AP 1 ha esteso
da parte sua la domanda volta alla cancellazione della servitù di passo,
offrendo un'indennità indefinita, mentre CO 1 ha ridotto a fr. 2500.–
l'indennità chiesta per la servitù di sporgenza. Esperita l'istruttoria, le
parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a produrre
memoriali. Nel proprio, del 22 ottobre 2002, CO 1 ha confermato le proprie domande,
portando nondimeno la richiesta di indennità in caso di concessione di una
servitù di sporgenza a fr. 5000.– e chiedendo di fissare l'indennità dovuta in
caso di riscatto della servitù di passo a fr. 23 504.60. Nel proprio
memoriale del 23 ottobre 2002 AP 1 ha confermato le domande formulate con la risposta
e con l'azione riconvenzionale.
E. Con
sentenza del 29 novembre 2002 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e
ha ordinato a AP 1 – sotto comminatoria penale – di “non intraprendere nulla”
che possa impedire o rendere più difficile l'esercizio della servitù di passo,
di demolire l'intera porzione di muro eretto in corrispondenza dell'accesso
alla particella n. 108, di consegnare all'attore la chiave per l'apertura del
portone. In parziale accoglimento della riconvenzione egli ha poi accordato a AP
1 un diritto di sporgenza sulla particella n. 109, ingiungendogli però di
recidere i rami di vigna che travalicano la porzione di terreno oggetto della
servitù di sporgenza, di rifondere a CO 1 fr. 1500.– in risarcimento dei danni,
oltre a fr. 750.– come indennità per la servitù predetta. Gli oneri dell'azione
principale e quelli della riconvenzione, con una tassa di giustizia di fr. 1000.–
per ogni azione, sono stati posti a carico delle parti in ragione di un mezzo
ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 1° gennaio 2003 nel
quale chiede di dichiarare nullo il giudizio impugnato per mancanza della sua
capacità processuale o, in subordine, di riformare il giudizio stesso
accogliendo l'azione principale unicamente per quanto attiene all'obbligo di
recidere i rami di vigna che travalicano la servitù di sporgenza e accogliendo
la sua riconvenzione. Con ordinanza del 31 gennaio 2003 l'ex presidente di
questa Camera ha assegnato all'appellante un termine di 10 giorni per produrre
copia della decisione con cui l'autorità tutoria avrebbe designato la moglie,
che aveva firmato la procura al patrocinatore, quale suo rappresentante legale.
La patrocinatrice dell'appellante ha comunicato il 13 febbraio 2003 che non
esisteva alcuna decisione in tal senso. Nelle sue osservazioni del 25 marzo
2003 CO 1 propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza
impugnata, sollecitando un'indennità di fr. 20 000.– nel caso in cui
fosse accolta la riconvenzione intesa alla cancellazione del passo.
in diritto: 1. L'appellabilità
di una sentenza dipende dal valore delle domande, determinato in base alle
conclusioni prese dal ricorrente nell'ultimo atto di causa davanti al Pretore
(art. 15 CPC). Nelle liti relative a servitù il valore litigioso è quello che i
diritti controversi hanno per il fondo dominante, rispettivamente quello che
corrisponde alla svalutazione del fondo serviente se essa è maggiore (art. 9
cpv. 3 CPC; cfr. anche Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990,
n. 9.5 ad art. 36, pag. 284). In concreto né l'attore principale né quello riconvenzionale
hanno indicato valori di sorta. All'udienza preliminare dell'8 maggio 2001,
sentite le parti, il Pretore ha quantificato il valore litigioso dell'azione
principale in fr. 20 000.– e quello della domanda riconvenzionale in fr. 10 000.–. Nei
memoriali conclusivi le parti hanno sostanzialmente ribadito le loro richieste.
Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. L'appellante
sostiene, per la prima volta in questa sede, di non avere la capacità
processuale a causa di un'incapacità di discernimento riconducibile al morbo di
Alzheimer, che lo affligge da molto tempo. A sostegno di tale affermazione egli
produce, sempre per la prima volta, l'estratto di un certificato medico del neurologo
dott. __________, del 14 dicembre 1999 (doc. 6), una lettera della psicologa __________,
del 12 febbraio 2000 (doc. 7), una richiesta del Servizio accertamento medico
dell'Assicurazione Invalidità al suo medico curante, del 25 ottobre 2001 (doc.
8), e due scritti dell'Ufficio invalidità, di cui uno del 15 febbraio 2002
(doc. 9 e 10). Ora, la capacità processuale è un presupposto processuale che va
esaminato d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 n. 4 CPC), di modo che la
sua mancanza può anche essere invocata per la prima volta in appello (come pure
dinanzi al Tribunale federale: DTF 116 II 385). V'è da domandarsi invece se i
documenti nuovi siano ricevibili (cfr. Rep. 1994 pag. 377 consid. 5). Sia come
sia, essi attestano unicamente che l'appellante presenta “leggeri segni di
scadimento intellettuale diffusi” (certificato del dott. __________, pag. 2) e
un “disturbo neuropsicologico medio” (lettera di __________, pag. 3),
verosimilmente riconducibili all'insorgere del morbo d'Alzheimer (diagnosi del
dott. __________, medico-chirurgo, per il servizio d'accertamento dell'AI, del
25 ottobre 2001). In che misura ciò incida sull'intelletto non è dato però di
sapere. I documenti in questione non bastano quindi per rendere verosimile – né
tanto meno per dimostrare – la pretesa incapacità di discernimento.
3. L'appellante
rimprovera al Pretore di non avere accertato d'ufficio la sua capacità
processuale, pur sussistendo “motivi di dubbio”. Egli ricorda di non essere mai
comparso personalmente alle udienze, cui ha presenziato la di lui moglie, e che
il suo precedente patrocinatore non ha mai esibito alcuna procura. Ora, non è
dato a divedere perché la presenza della moglie accanto a quella del legale
avrebbe dovuto indurre il Pretore, in mancanza di altri indizi, a dubitare
circa la capacità processuale del convenuto. Che questi non abbia partecipato
ad alcuna udienza (la comparsa al sopralluogo del 5 giugno 2001 risulta
soltanto dalla trascrizione del verbale, ma non dal protocollo originario)
ancora non significa che il primo giudice dovesse dubitare della capacità
processuale. Tanto meno ove si consideri che, come risultava dai documenti
prodotti, prima dell'avvio della causa le parti risultavano avere cercato di
appianare le divergenze. Dopo una prima lettera firmata personalmente dal
convenuto il 9 marzo 1999 (doc. C), le trattative per conto di lui erano state
condotte dall'avv. __________, che tra il 1° aprile 1999 e il 10 maggio 2000
aveva scritto quattro lettere alla controparte (doc. E, H, L e doc. 2).
Pretendere che in simili circostanze il Pretore dovesse avere dubbi circa la
capacità processuale del convenuto non è serio. Si aggiunga che all'appello
sono accluse due procure all'odierna legale dell'appellante, l'una sottoscritta
dall'appellante medesimo e l'altra dalla di lui moglie “per conto del marito”.
Per di più, nessuna decisione dell'autorità tutoria che limiti l'esercizio dei
diritti civili dell'appellante consta essere intervenuta. Su questo punto
l'appello non merita pertanto altra disamina.
4. Il
Pretore ha accertato che il convenuto ha illecitamente perturbato l'esercizio
della servitù sia cambiando la serratura del portone posto nella parte iniziale
del tracciato, sia costruendo un muro nella parte finale, ciò che impediva
all'attore l'accesso alla particella n. 108 attraverso il fondo n. 109. Né il
convenuto aveva dimostrato le condizioni per far cancellare il diritto di passo
(da lui postulato in via riconvenzionale) o quelle per il relativo riscatto.
Quanto alla richiesta di risarcimento, il primo giudice ha stabilito che il
danno risultava dimostrato nella misura di fr. 3504.60, ma in applicazione
dell'art. 43 cpv. 1 CO ha moderato la pretesa a fr. 1500.–. Oltre a ciò, il
Pretore ha ravvisato le premesse per accordare al convenuto una servitù di
sporgenza per l'opera posta sulla particella n. 111, fissando l'indennità
dell'art. 674 cpv. 3 CC in fr. 750.–. Infine egli ha obbligato il convenuto a
recidere i rami di vigna che invadono la particella n. 111, nella misura in cui
essi travalicano la servitù di sporgenza.
5. Per
quanto riguarda la cancellazione della servitù di passo (chiesta in via riconvenzionale),
l'appellante si duole che il Pretore non ne abbia scorto i presupposti. Rileva
che il proprietario del fondo dominante non ha – né avrà mai – alcuna necessità
né alcun interesse legittimo al mantenimento della servitù, disponendo egli di
due accessi alternativi al proprio fondo. A mente sua, la mancanza di un
interesse del proprietario del fondo dominante sarebbe pure attestata dall'uso
illecito fatto da questi del suo diritto di passo. Sottolinea altresì che,
prima della costruzione del manufatto che impedisce l'esercizio della servitù,
l'attore stesso aveva ostacolato il passo accatastando materiale vicino all'accesso
della servitù. Inoltre l'attore non si sarebbe validamente opposto
all'edificazione del muro, dimostrando di non avere un interesse legittimo
all'esercizio del diritto di passo. Infine il ricorrente censura il fatto che
il Pretore non abbia valutato se nella fattispecie fossero date le condizioni
per il riscatto della servitù.
6. Secondo
l'art. 736 cpv. 1 CC il proprietario del fondo serviente può chiedere la cancellazione
di servitù che abbiano perduto ogni interesse per il proprietario del fondo
dominante. Sapere se ciò sia il caso dipende dal contenuto e dall'estensione
del diritto. Decisivo è il principio dell'identità, che impedisce di mantenere
servitù per scopi diversi da quelli per cui sono state costituite (DTF 121 III
54 consid. 2a con richiami di giurisprudenza; Liver
in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 63 ad art. 736
CC). Occorre quindi esaminare, in primo luogo, se per il proprietario del fondo
dominante sussista ancora un interesse all'esercizio della servitù e se tale
interesse corrisponda allo scopo originario per il quale il diritto è stato
costituito (DTF 114 II 428 consid. 2a). Tale interesse si apprezza sulla base
di criteri oggettivi (DTF 121 III 54 consid. 3a con
riferimenti; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag.
384 n. 2267; Rodondi, L'extinction des servitudes de par la loi,
Losanna 1990, pag. 103 segg.). Ai fini della
cancellazione il proprietario non deve più avere alcun interesse ragionevole al
mantenimento del diritto reale limitato (Steinauer,
op. cit., loc. cit.; DTF 100 II 105). Ove l'interesse possa rinascere in un
futuro prevedibile, la servitù va mantenuta (Steinauer,
op. cit., pag. 385 n. 2268).
7. Per
quanto riguarda anzitutto l'oggetto del passo, l'art. 738 cpv. 1 CC stabilisce
che l'iscrizione nel registro fondiario fa fede circa l'estensione di una
servitù in quanto determini chiaramente i diritti e gli obblighi che ne
derivano. Se è chiara, l'iscrizione esclude qualsiasi interpretazione (DTF 128
III 172 consid. 3a, 115 II 434 consid. 2b, 88 II 271, 86 II 243 consid. 4; Liver, op. cit., n. 36, 103 e 109 ad
art. 738 CC; Steinauer, op. cit.,
pag. 330 n. 2291). Entro i limiti dell'iscrizione, l'estensione della servitù
può risultare dal titolo di acquisto o dal modo in cui essa è stata esercitata
per molto tempo, pacificamente e in buona fede (art. 738 cpv. 2 CC). Decisivi
sono il senso e lo scopo per cui la servitù è stata costituita, come pure
l'interesse e le necessità del fondo dominante (DTF 121 II 54 consid. 2, 117 II
534 consid. 4), ritenuto che ogni servitù va interpretata restrittivamente e
non deve limitare i diritti del fondo serviente più di quanto occorra al suo
normale esercizio (Steinauer, op.
cit., pag. 331 n. 2292; Liver,
op. cit., n. 94 ad art. 738 CC).
8. La
servitù litigiosa è un diritto di passo pedonale (istanza di iscrizione del 18
settembre 1984 nel fascicolo “richiamo documenti”), che abilita quindi al
transito di una persona a cavallo, in bicicletta o con carichi sulla persona,
come gerle, cesti, secchi ecc. (Jacomella/Lucchini,
Fatti
I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 144; I CCA,
sentenza inc. 11.1995.21 del 15 maggio 1995, consid. 3c). In concreto il
Pretore ha respinto l'azione riconvenzionale intesa alla cancellazione della
servitù con l'argomento che l'interesse per l'attore al mantenimento del passo
è dimostrato sia dall'uso del medesimo, sia dal fatto che egli non può accedere
al giardino di sua proprietà con materiale pesante o ingombrante dal passaggio
interno alla sua abitazione, il quale è piuttosto angusto, essendo costituito
da una scala ripida di 10 gradini (sentenza impugnata, pag. 9). L'appellante
non si confronta con questa argomentazione, sicché al riguardo l'appello si palesa
finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Si
volesse da ciò prescindere, il ricorso non sarebbe destinato a miglior sorte
per i motivi in appresso.
a) L'appellante ritiene che l'attore non avrebbe alcun interesse
all'esercizio della servitù, potendo usufruire di due passaggi alternativi. La
circostanza che l'attore disponga di accessi alternativi al proprio fondo non
priva tuttavia la servitù di ogni utilità (Rodondi,
op. cit., pag. 108). Per il trasporto di materiale ingombrante, il
proprietario del fondo dominante conserva in effetti un interesse all'esercizio
del diritto di passo, non potendosi seriamente pretendere che faccia uso della
scala interna alla propria abitazione indicata dall'appellante quale prima alternativa.
Si aggiunga che l'esistenza di questo passaggio interno, secondo gli accertamenti
non contestati del Pretore (sentenza impugnata, pag. 6), era nota all'appellante
anche al momento della costituzione della servitù litigiosa. Tale accesso non
può dunque giustificare una riduzione dell'interesse del fondo dominante al
mantenimento del passo. La possibilità di usare il passaggio tra il fondo n.
108 e il n. 111, indicata quale seconda alternativa, non appare poi di alcun rilievo.
Da quest'ultimo fondo non si può infatti accedere alla pubblica via, come fa
valere l'attore nella duplica del 21 marzo 2001 (pag. 3 in basso), ciò che
l'appellante non ha mai contestato.
b) L'appellante
sostiene dipoi che la perdita di interesse per il fondo dominante sarebbe
dimostrata anche dal fatto che il passaggio all'interno all'abitazione dell'attore
è più comodo rispetto al tracciato della servitù, attraverso il portone di casa
sua. In proposito egli cita le dimensioni della porta della cantina di casa CO
1 e di una “porta costruita dal signor CO 1 tra il fondo AP 1 e la sua proprietà”
(appello, pag. 12), accertate durante il sopralluogo del 5 ottobre 2001.
Simile argomentazione è nuova e quindi irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC). Comunque sia, non può revocarsi in dubbio che sia più agevole passare e
trasportare materiale pesante o ingombrante transitando da porte in piano che
non all'interno di un'abitazione scendendo una ripida scala. L'appellante asserisce
che la perdita d'interesse della servitù risulta anche dal fatto che l'attore
ha accatastato materiale “che impediva l'esercizio del diritto di passo”.
Foss'anche vero, ciò non ha nulla a che vedere con l'interesse all'uso della
servitù. Anzi, il trasporto di materiale fuori della proprietà dell'attore
avrebbe potuto avvenire più agevolmente facendo uso della servitù piuttosto che
del passaggio interno all'abitazione dell'appellato.
c) L'appellante
afferma che la mancata opposizione dell'attore alla costruzione del muro lascia
supporre il mancato interesse al mantenimento del passo, il cui esercizio è
divenuto impossibile con la costruzione del manufatto. Ora, una volta di più
l'appellante non si confronta con le argomentazioni del Pretore. A parte ciò,
il precedente di questa Camera citato dall'appellante (sentenza inc. 11.1999.29
del 20 marzo 2001, consid. 8d) non giova minimamente. Anzitutto in quel caso
l'attrice non aveva fatto uso della servitù per svariati anni, come risulta dal
passaggio della citazione significativamente omesso dall'appellante. Inoltre,
nel caso in esame l'attore si è opposto agli impedimenti all'esercizio del
diritto di passo sia dal momento in cui il vicino ha posato una cinta a confine
tra le particelle n. 108 e 109 (marzo del 1999: doc. C), come risulta dalla
lettera del 22 marzo 1999 (doc. D), sia quando egli ha sostituito la serratura
del portone sul tracciato della servitù, come si desume dallo scritto del 5
luglio 1999 (doc. I), sia in occasione della costruzione del muro tra le proprietà,
come attesta la lettera del 28 aprile 2000 (doc. N).
Per
quel che è dell'opposizione alla costruzione del muro, non è noto quando sia
stata edificata esattamente la porzione di manufatto che impedisce l'esercizio
del passo. __________ ha dichiarato che tale costruzione è avvenuta nel novembre
del 1999 (verbale del 9 ottobre 2001, pag. 7), mentre l'attore ha affermato che
l'opera è stata approntata tra il gennaio e il marzo del 2000 (verbale del 6
marzo 2002, risposta n. 1). Nulla induce a ritenere dunque che la reazione di
lui sia stata tardiva. Che poi l'attore non si sia opposto al rilascio della
licenza edilizia per l'edificazione del muro poco importa, come ha diffusamente
spiegato il Pretore. Intanto perché non è dato di sapere se la domanda di
costruzione sia stata inoltrata anche per la parte di manufatto di cui l'attore
ha chiesto la demolizione (sentenza impugnata, pag. 9). Inoltre perché
eventuali opposizioni al rilascio di una licenza edilizia possono concernere
solo questioni di diritto pubblico (art. 2 cpv. 1 LE; sentenza impugnata, pag.
10). Infine perché non risulta che il Municipio abbia informato l'attore della
notifica di costruzione. Men che meno ove si pensi che __________, a quel tempo
sindaco di __________, ritiene tale comunicazione non avvenuta (verbale del 9
ottobre 2001, pag. 6).
d) L'appellante
assevera che l'attore ha fatto un uso illecito del diritto di passo sia
trasportando materiale con una carriola, sia penetrando nell'abitazione di lui
(appello, pag. 9 e 10). Se non che, l'ipotesi che l'attore abbia trasceso i
suoi diritti poco sussidia, tale eventualità non vanificando l'interesse dell'appellato
all'esercizio conforme della servitù. Ciò è stato d'altro canto evidenziato dal
Pretore nella sentenza impugnata (pag. 9), con la quale l'appellante – una
volta di più – non si confronta.
e) L'appellante
critica poi il Pretore per non avere verificato se fossero date le condizioni
Considerandi
per il riscatto della servitù a norma dell'art. 736 cpv. 2 CC. Il che può aver
luogo non solo quando l'interesse per il proprietario del fondo dominante si
sia ridotto, ma anche quando l'onere imposto al proprietario del fondo
serviente si sia aggravato, dopo la costituzione della servitù, al punto da
rendere proporzionalmente esiguo l'interesse al mantenimento del diritto reale
limitato (DTF 107 II 339 consid. 4; Steinauer,
op. cit., pag. 386 n. 2275 con richiami di giurisprudenza). Sta di fatto che
nella risposta del
5.
gennaio 2001 e nella replica riconvenzionale del 28 febbraio 2001 l'appellante
non ha postulato riscatto alcuno. All'udienza preliminare egli ha completato le
richieste riconvenzionali, offrendo un'indennità indefinita per la cancellazione
della servitù (verbale del 12 luglio 2001, pag. 2). In nessun atto egli ha
accennato per altro ad aggravi del fondo serviente dopo la costituzione del
passo. Ciò posto, non è dato a divedere – né l'appellante spiega – perché il
Pretore avrebbe dovuto verificare di propria iniziativa le ipotetiche
condizioni per l'applicazione dell'art. 736 cpv. 2 CC, da lui nemmeno pretese.
9.
Per
quel che concerne le opere sporgenti, l'art. 674 cpv. 3 CC stabilisce, in
quanto restrizione legale indiretta della proprietà (Rep. 1996 pag. 10), che
qualora un'opera sporgente sia fatta senza diritto, ma il vicino non abbia
fatto opposizione alla stessa a tempo debito malgrado fosse riconoscibile, il
giudice può, se le circostanze lo esigono, accordare al costruttore in buona
fede il diritto reale sull'opera o la proprietà del terreno e fissare l'equa
indennità a favore al proprietario del fondo gravato. In concreto il Pretore ha
accertato – come detto – che a sostegno della particella n. 109 vi è, da almeno
trent'anni, un muro. Su quest'ultimo è poi stata posata una cinta che sporge 20
cm sulla particella n. 111. Ritenendo adempiuti i presupposti dell'art. 674
cpv. 3 CC, il primo giudice ha concesso all'appellante una servitù di sporgenza
relativa a tale opera, fissando l'indennità in fr. 750.–. L'applicazione
dell'art. 674 cpv. 3 CC non è contestata dall'appellante, che si limita a
censurare l'ammontare dell'indennità, il quale a suo dire non tiene
sufficientemente conto del fatto che l'opera è di poco momento e risale a
decenni addietro.
Nella sua
risposta del 5 gennaio 2001 l'attore riconvenzionale aveva chiesto di fissare
“un'indennità simbolica di fr. 1.–”, con riserva di adeguamento dell'importo
alle risultanze della perizia della quale postulava l'esecuzione.
Conseguentemente, con i quesiti peritali del 28 gennaio 2002 egli aveva
domandato di stabilire il “valore dell'indennità ex art 674 cpv. 3 CC”. La
perizia tuttavia non è stata allestita, il convenuto non avendo provveduto a
versare l'anticipo (ordinanza del 26 settembre 2002). Invano si cercherebbero
nel fascicolo processuale indicazioni affidabili sulla superficie di terreno
occupato: dagli atti risulta che l'opera sporge 20 cm sulla particella n. 111,
ma non per quale lunghezza. Poco sussidia dunque, per quel che riguarda il
valore del terreno invaso, ispirarsi ai valore di stima delle particelle n. 108
e 109, come sostiene l'appellante. Nel fissare l'indennità di fr. 750.–, per
altro, il Pretore ha tenuto conto dell'esiguità dell'opera (sentenza impugnata,
pag. 16 in fondo). Anche al riguardo, dunque, l'appello manca di consistenza.
10.
In
merito alla pretesa di risarcimento per le “turbative apportate al diritto
di passo”, il Pretore ha ritenuto dimostrato l'ammontare del danno unicamente
per quanto si riferiva alle spese di assistenza legale (fr. 3504.60). Ciò
premesso, in applicazione degli art. 43 cpv. 1 e 44 cpv. 1 CO egli ha stimato
equo fissare il risarcimento in fr. 1500.–, l'uso illegittimo del passo da
parte dell'attore avendo provocato l'altrettanto illegittima ostruzione del passo
da parte del convenuto. L'appellante contesta che l'attore abbia subìto un
danno e afferma che, in ogni modo, la nota professionale del patrocinatore non
può essere considerata nella sua totalità, le prestazioni in essa esposte
riferendosi anche al periodo precedente l'edificazione del muro di cui l'attore
ha postulato l'abbattimento. A suo parere, inoltre, il risarcimento dell'eventuale
danno dovrebbe essere sensibilmente ridotto, o addirittura negato, in
considerazione delle sue condizioni economiche e del comportamento tenuto dalla
controparte.
a) L'art. 41 CO
concede alla parte lesa il diritto di ottenere il risarcimento del danno patito
in seguito all'agire illecito di un terzo dimostrando l'ammontare del pregiudizio
(art. 42 cpv. 1 CO), salvo che ciò sia impossibile e si debba far capo al prudente
criterio del giudice (art. 42 cpv. 2 CO). Nella fattispecie l'illiceità
dell'agire del convenuto è pacifica. Controversa è l'esistenza del danno e il
suo ammontare. Ora, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare più
volte che le spese legali di assistenza precedenti l'apertura di una causa, se
non comprese nelle ripetibili secondo la procedura civile cantonale,
costituiscono una posta del danno (DTF 117 II 106;
sentenza 5C.212/2003 del 27 gennaio 2004, consid. 6.3.1 con rinvii). A
ragione perciò il Pretore si è dipartito nella fattispecie dalla nota
professionale del patrocinatore. Quanto alla pretesa di ridurre sensibilmente
la nota in questione, l'appellante omette di indicare l'entità della pretesa,
onde l'irricevibilità della domanda (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al
cpv. 5). Inoltre, contrariamente all'opinione di lui, anche le prestazioni del
patrocinatore antecedenti il novembre del 1999, giustificate e necessarie
poiché connesse alla tutela dell'esercizio del diritto di passo e alla ricerca
di un componimento amichevole (doc. B, D, F e I), costituiscono una posta di
danno. La chiusura del portone che permette di accedere al passo, poi censurata
con la causa di merito, risale infatti ai primi di luglio del 1999 (doc. I) e
la postulata cancellazione del diritto di passo, oggetto dell'azione
riconvenzionale, era stata sollevata dall'appellante medesimo già il 1° aprile
1999.
(doc. E). Senza dimenticare che, anche in precedenza, il 26 febbraio 1999
(doc. B) il legale dell'attore aveva dovuto richiamare per iscritto AP 1 per
gli ingombri che impedivano il transito sul tracciato della servitù.
b) L'appellante
lamenta che nel quantificare il danno il Pretore non “avrebbe dato il giusto
peso” al comportamento provocatorio del danneggiato e alla situazione economica
dell'autore dell'atto illecito. Ancora una volta però egli non spiega in che
misura il primo giudice abbia errato nel ponderare il comportamento dell'attore
e l'incidenza del risarcimento sul bilancio finanziario del convenuto. Nel fissare
l'indennità il Pretore ha considerato ampiamente le circostanze del caso
(sentenza impugnata, pag. 13 seg.), senza trascurare il comportamento del danneggiato,
tant'è che l'entità del risarcimento accordato (fr. 1500.–) corrisponde a meno
della metà del danno dimostrato (fr. 3504.60). Per quanto attiene alle condizioni
economiche dell'appellante, questi non appare indigente, tant'è che il Pretore
gli ha rifiutato il beneficio dell'assistenza giudiziaria (decreto del 29 novembre
2002). In mancanza di qualsiasi indicazione sulle condizioni economiche del
danneggiato, poi, la richiesta di considerare un presunto stato di indigenza
dell'autore del danno, per altro formulato la prima volta in appello, non
potrebbe entrare in linea di conto (Schnyder
in: Basler Kommentar, OR I, 3ª edizione, n. 17 ad art. 44).
11.
Se ne
conclude che, destituito di fondamento, l'appello è destinato al rigetto. Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148
cpv. 1 CC), che rifonderà all'attore un'adeguata indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 550.–
b) spese fr. 50.–
fr.
600.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per
ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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