Lexipedia

Decisione

11.2003.4

azione confessoria con riconvenzione di servitù di sporgenza e di cancellazione di servitù

18 marzo 2005Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 144; I CCA,

sentenza inc. 11.1995.21 del 15 maggio 1995, consid. 3c). In concreto il

Pretore ha respinto l'azione riconvenzionale intesa alla cancellazione della

servitù con l'argomento che l'interesse per l'attore al mantenimento del passo

è dimostrato sia dall'uso del medesimo, sia dal fatto che egli non può accedere

al giardino di sua proprietà con materiale pesante o ingombrante dal passaggio

interno alla sua abitazione, il quale è piuttosto angusto, essendo costituito

da una scala ripida di 10 gradini (sentenza impugnata, pag. 9). L'appellante

non si confronta con questa argomentazione, sicché al riguardo l'appello si palesa

finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Si

volesse da ciò prescindere, il ricorso non sarebbe destinato a miglior sorte

per i motivi in appresso.

a) L'appellante ritiene che l'attore non avrebbe alcun interesse

all'esercizio della servitù, potendo usufruire di due passaggi alternativi. La

circostanza che l'attore disponga di accessi alternativi al proprio fondo non

priva tuttavia la servitù di ogni utilità (Rodondi,

op. cit., pag. 108). Per il trasporto di materia­le ingombrante, il

proprietario del fondo dominante conserva in effetti un interesse all'esercizio

del diritto di passo, non potendosi seriamente pretendere che faccia uso della

scala interna alla propria abitazione indicata dall'appellante quale prima alternativa.

Si aggiunga che l'esistenza di questo passaggio interno, secondo gli accertamenti

non contestati del Pretore (sentenza impugnata, pag. 6), era nota all'appellante

anche al momento della costituzione della servitù litigiosa. Tale accesso non

può dunque giustificare una riduzione dell'interesse del fondo dominante al

mantenimento del passo. La possibilità di usare il passaggio tra il fondo n.

108 e il n. 111, indicata quale seconda alternativa, non appare poi di alcun rilievo.

Da quest'ultimo fondo non si può infatti accedere alla pubblica via, come fa

valere l'attore nella duplica del 21 marzo 2001 (pag. 3 in basso), ciò che

l'appellante non ha mai contestato.

b) L'appellante

sostiene dipoi che la perdita di interesse per il fondo dominante sarebbe

dimostrata anche dal fatto che il passaggio all'interno all'abitazione dell'attore

è più comodo rispetto al tracciato della servitù, attraverso il portone di casa

sua. In proposito egli cita le dimensioni della porta della cantina di casa CO

1 e di una “porta costruita dal signor CO 1 tra il fondo AP 1 e la sua proprietà”

(appello, pag. 12), accertate durante il sopralluogo del 5 ottobre 2001.

Simile argomentazione è nuova e quindi irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b

CPC). Comunque sia, non può revocarsi in dubbio che sia più agevole passare e

trasportare materiale pesante o ingombrante transitando da porte in piano che

non all'interno di un'abitazione scendendo una ripida scala. L'appellante asserisce

che la perdita d'interesse della servitù risulta anche dal fatto che l'attore

ha accatastato materiale “che impediva l'esercizio del diritto di passo”.

Foss'anche vero, ciò non ha nulla a che vedere con l'interesse all'uso della

servitù. Anzi, il trasporto di materiale fuori della proprietà dell'attore

avrebbe potuto avvenire più agevolmente facendo uso della servitù piuttosto che

del passaggio interno all'abitazione dell'appellato.

c) L'appellante

afferma che la mancata opposizione dell'attore alla costruzione del muro lascia

supporre il mancato interesse al mantenimento del passo, il cui esercizio è

divenuto impossibile con la costruzione del manufatto. Ora, una volta di più

l'appellante non si confronta con le argomentazioni del Pretore. A parte ciò,

il precedente di questa Camera citato dall'appellante (sentenza inc. 11.1999.29

del 20 marzo 2001, consid. 8d) non giova minimamente. Anzitutto in quel caso

l'attrice non aveva fatto uso della servitù per svariati anni, come risulta dal

passaggio della citazione significativamente omesso dall'appellante. Inoltre,

nel caso in esame l'attore si è opposto agli impedimenti all'esercizio del

diritto di passo sia dal momento in cui il vicino ha posato una cinta a confine

tra le particelle n. 108 e 109 (marzo del 1999: doc. C), come risulta dalla

lettera del 22 marzo 1999 (doc. D), sia quando egli ha sostituito la serratura

del portone sul tracciato della servitù, come si desume dallo scritto del 5

luglio 1999 (doc. I), sia in occasione della costruzione del muro tra le proprietà,

come attesta la lettera del 28 aprile 2000 (doc. N).

Per

quel che è dell'opposizione alla costruzione del muro, non è noto quando sia

stata edificata esattamente la porzione di manufatto che impedisce l'esercizio

del passo. __________ ha dichiarato che tale costruzione è avvenuta nel novembre

del 1999 (verbale del 9 ottobre 2001, pag. 7), mentre l'attore ha affermato che

l'opera è stata approntata tra il gennaio e il marzo del 2000 (verbale del 6

marzo 2002, risposta n. 1). Nulla induce a ritenere dunque che la reazione di

lui sia stata tardiva. Che poi l'attore non si sia opposto al rilascio della

licenza edilizia per l'edificazione del muro poco importa, come ha diffusamente

spiegato il Pretore. Intanto perché non è dato di sapere se la domanda di

costruzione sia stata inoltrata anche per la parte di manufatto di cui l'attore

ha chiesto la demolizione (sentenza impugnata, pag. 9). Inoltre perché

eventuali opposizioni al rilascio di una licenza edilizia possono concernere

solo questioni di diritto pubblico (art. 2 cpv. 1 LE; sentenza impugnata, pag.

10). Infine perché non risulta che il Municipio abbia informato l'attore della

notifica di costruzione. Men che meno ove si pensi che __________, a quel tempo

sindaco di __________, ritiene tale comunicazione non avvenuta (verbale del 9

ottobre 2001, pag. 6).

d) L'appellante

assevera che l'attore ha fatto un uso illecito del diritto di passo sia

trasportando materiale con una carriola, sia penetrando nell'abitazione di lui

(appello, pag. 9 e 10). Se non che, l'ipotesi che l'attore abbia trasceso i

suoi diritti poco sussidia, tale eventualità non vanificando l'interesse dell'appellato

all'esercizio conforme della servitù. Ciò è stato d'altro canto evidenziato dal

Pretore nella sentenza impugnata (pag. 9), con la quale l'appellante – una

volta di più – non si confronta.

e) L'appellante

critica poi il Pretore per non avere verificato se fossero date le condizioni

Considerandi

per il riscatto della servitù a norma dell'art. 736 cpv. 2 CC. Il che può aver

luogo non solo quando l'interesse per il proprietario del fondo dominante si

sia ridotto, ma anche quando l'onere imposto al proprietario del fondo

serviente si sia aggravato, dopo la costituzione della servitù, al punto da

rendere proporzionalmente esiguo l'interesse al mantenimento del diritto reale

limitato (DTF 107 II 339 consid. 4; Steinauer,

op. cit., pag. 386 n. 2275 con richiami di giurisprudenza). Sta di fatto che

nella risposta del

5.

gennaio 2001 e nella replica riconvenzionale del 28 febbraio 2001 l'appellante

non ha postulato riscatto alcuno. All'udienza preliminare egli ha completato le

richieste riconvenzionali, offrendo un'indennità indefinita per la cancellazione

della servitù (verbale del 12 luglio 2001, pag. 2). In nessun atto egli ha

accennato per altro ad aggravi del fondo serviente dopo la costituzione del

passo. Ciò posto, non è dato a divedere – né l'appellante spiega – perché il

Pretore avrebbe dovuto verificare di propria iniziativa le ipotetiche

condizioni per l'applicazione dell'art. 736 cpv. 2 CC, da lui nemmeno pretese.

9.

Per

quel che concerne le opere sporgenti, l'art. 674 cpv. 3 CC stabilisce, in

quanto restrizione legale indiretta della proprietà (Rep. 1996 pag. 10), che

qualora un'opera sporgente sia fatta senza diritto, ma il vicino non abbia

fatto opposizione alla stessa a tempo debito malgrado fosse riconoscibile, il

giudice può, se le circostanze lo esigono, accordare al costruttore in buona

fede il diritto reale sull'opera o la proprietà del terreno e fissare l'equa

indennità a favore al proprietario del fondo gravato. In concreto il Pretore ha

accertato – come detto – che a sostegno della particella n. 109 vi è, da almeno

trent'anni, un muro. Su quest'ultimo è poi stata posata una cinta che sporge 20

cm sulla particella n. 111. Ritenendo adempiuti i presupposti dell'art. 674

cpv. 3 CC, il primo giudice ha concesso all'appellante una servitù di sporgenza

relativa a tale opera, fissando l'indennità in fr. 750.–. L'applicazione

dell'art. 674 cpv. 3 CC non è contestata dall'appellante, che si limita a

censurare l'ammontare dell'indennità, il quale a suo dire non tiene

sufficientemente conto del fatto che l'opera è di poco momento e risale a

decenni addietro.

Nella sua

risposta del 5 gennaio 2001 l'attore riconvenzionale aveva chiesto di fissare

“un'indennità simbolica di fr. 1.–”, con riserva di adeguamento dell'importo

alle risultanze della perizia della quale postulava l'esecuzione.

Conseguentemente, con i quesiti peritali del 28 gennaio 2002 egli aveva

domandato di stabilire il “valore dell'indennità ex art 674 cpv. 3 CC”. La

perizia tuttavia non è stata allestita, il convenuto non avendo provveduto a

versare l'anticipo (ordinanza del 26 settembre 2002). Invano si cercherebbero

nel fascicolo processuale indicazioni affidabili sulla superficie di terreno

occupato: dagli atti risulta che l'opera sporge 20 cm sulla particella n. 111,

ma non per quale lunghezza. Poco sussidia dunque, per quel che riguarda il

valore del terreno invaso, ispirarsi ai valore di stima delle particelle n. 108

e 109, come sostiene l'appellante. Nel fissare l'indennità di fr. 750.–, per

altro, il Pretore ha tenuto conto dell'esiguità dell'opera (sentenza impugnata,

pag. 16 in fondo). Anche al riguardo, dunque, l'appello manca di consistenza.

10.

In

merito alla pretesa di risarcimento per le “turbative apportate al diritto

di passo”, il Pretore ha ritenuto dimostrato l'ammontare del danno unicamente

per quanto si riferiva alle spese di assistenza legale (fr. 3504.60). Ciò

premesso, in applicazione degli art. 43 cpv. 1 e 44 cpv. 1 CO egli ha stimato

equo fissare il risarcimento in fr. 1500.–, l'uso illegittimo del passo da

parte dell'attore avendo provocato l'altrettanto illegittima ostruzione del passo

da parte del convenuto. L'appellante contesta che l'attore abbia subìto un

danno e afferma che, in ogni modo, la nota professionale del patrocinatore non

può essere considerata nella sua totalità, le prestazioni in essa esposte

riferendosi anche al periodo precedente l'edificazione del muro di cui l'attore

ha postulato l'abbattimento. A suo parere, inoltre, il risarcimento dell'eventuale

danno dovrebbe essere sensibilmente ridotto, o addirittura negato, in

considerazione delle sue condizioni economiche e del comportamento tenuto dalla

controparte.

a) L'art. 41 CO

concede alla parte lesa il diritto di ottenere il risarcimento del danno patito

in seguito all'agire illecito di un terzo dimostrando l'ammontare del pregiudizio

(art. 42 cpv. 1 CO), salvo che ciò sia impossibile e si debba far capo al prudente

criterio del giudice (art. 42 cpv. 2 CO). Nella fattispecie l'illiceità

dell'agire del convenuto è pacifica. Controversa è l'esistenza del danno e il

suo ammontare. Ora, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare più

volte che le spese legali di assistenza precedenti l'apertura di una causa, se

non comprese nelle ripetibili secondo la procedura civile can­tonale,

costituiscono una posta del danno (DTF 117 II 106;

sentenza 5C.212/2003 del 27 gennaio 2004, consid. 6.3.1 con rinvii). A

ragione perciò il Pretore si è dipartito nella fattispecie dalla nota

professionale del patrocinatore. Quanto alla pretesa di ridurre sensibilmente

la nota in questione, l'appellante omette di indicare l'entità della pretesa,

onde l'irricevibilità della domanda (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al

cpv. 5). Inoltre, contrariamente all'opinione di lui, anche le prestazioni del

patrocinatore antecedenti il novembre del 1999, giustificate e necessarie

poiché connesse alla tutela dell'esercizio del diritto di passo e alla ricerca

di un componimento amichevole (doc. B, D, F e I), costituiscono una posta di

danno. La chiusura del portone che permette di accedere al passo, poi censurata

con la causa di merito, risale infatti ai primi di luglio del 1999 (doc. I) e

la postulata cancellazione del diritto di passo, oggetto dell'azione

riconvenzionale, era stata sollevata dall'appellante medesimo già il 1° aprile

1999.

(doc. E). Senza dimenticare che, anche in precedenza, il 26 febbraio 1999

(doc. B) il legale dell'attore aveva dovuto richiamare per iscritto AP 1 per

gli ingombri che impedivano il transito sul tracciato della servitù.

b) L'appellante

lamenta che nel quantificare il danno il Pretore non “avrebbe dato il giusto

peso” al comportamento provocatorio del danneggiato e alla situazione economica

dell'autore dell'atto illecito. Ancora una volta però egli non spiega in che

misura il primo giudice abbia errato nel ponderare il comportamento dell'attore

e l'incidenza del risarcimento sul bilancio finanziario del convenuto. Nel fissare

l'indennità il Pretore ha considerato ampiamente le circostanze del caso

(sentenza impugnata, pag. 13 seg.), senza trascurare il comportamento del danneggiato,

tant'è che l'entità del risarcimento accordato (fr. 1500.–) corrisponde a meno

della metà del danno dimostrato (fr. 3504.60). Per quanto attiene alle condizioni

economiche dell'appellante, questi non appare indigente, tant'è che il Pretore

gli ha rifiutato il beneficio dell'assistenza giudiziaria (decreto del 29 novembre

2002). In mancanza di qualsiasi indicazione sulle condizioni economiche del

danneggiato, poi, la richiesta di considerare un presunto stato di indigenza

dell'autore del danno, per altro formulato la prima volta in appello, non

potrebbe entrare in linea di conto (Schnyder

in: Basler Kommentar, OR I, 3ª edizione, n. 17 ad art. 44).

11.

Se ne

conclude che, destituito di fondamento, l'appello è destinato al rigetto. Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 148

cpv. 1 CC), che rifonderà all'attore un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 550.–

b) spese fr. 50.–

fr.

600.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per

ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster