11.2003.50
Appello su ripetibili in una causa di annullamento di delibera assembleare (PPP).
14 luglio 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2003.50
Data decisione, Autorità:
14.07.2006, ICCA
Titolo:
Appello su ripetibili in una causa di annullamento di delibera assembleare (PPP).
SPESE E RIPETIBILI
art. 150 CPC-TI
art. 9 cpv. 1 TOA
art. 11 cpv. 1 TOA
Incarto n.
11.2003.50
Lugano,
14 luglio
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.1999.178
(proprietà per piani: contestazione di delibera assembleare) della Pretura
della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 31 marzo 2003
da
AO 1
AO 3), e
AO 4 __________
(patrocinati dall' RA 2)
contro
CE 1 __________
(ora
patrocinata dall'avv.);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 23 aprile 2003 presentato dalla CE 1” contro la sentenza emessa il 31 marzo
2003 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 e AP 4 sono titolari – l'uno in ragione di 3/5
e l'altra di 2/5 – della proprietà per piani n.
3603, pari a 97/1000 della particella n.
3129 RFD di __________ (CE 1). AP 2 ed AP 3 sono comproprietari, metà ciascuno,
della proprietà per piani n. 3605, pari a 92/1000 del
medesimo fondo base.
B. Durante
un'assemblea straordinaria convocata per il 27 novembre 1999, con sei voti
favorevoli, due contrari (AP 2 e AO 3) e un astenuto, i comproprietari hanno
deciso di risanare il calcestruzzo armato delle facciate dello stabile,
appaltando l'opera alla __________ SA, succursale di C__________ con un costo
stimato di circa fr. 500 000.–. L'assemblea ha approvato inoltre, con otto voti favorevoli e
uno contrario (AP 2), il risanamento della piscina per un costo di fr. 137 000.–, oltre a
fr. 14 000.– per l'isolazione.
C. Il
22 dicembre 1999 AP 2 e AP 1 hanno promosso causa contro la CE 1” davanti al
Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere l'annullamento della
predetta risoluzione. Con risposta del 31 gennaio 2000 la convenuta ha proposto
di respingere la petizione, contestando preliminarmente la legittimazione
attiva di AP 2 e AP 1. In replica AP 4 e AP 3 hanno precisato di essere
rappresentate, come attrici, dai rispettivi mariti. Esperita l'istruttoria, le
parti hanno rinunciato al dibattimento finale, riconfermando le loro domande in
memoriali conclusivi. Statuendo il 31 marzo 2003, il Pretore ha accertato la
legittimazione degli attori, ma ha respinto la petizione. La tassa di giustizia
di fr. 4800.– e le spese di fr. 9686.20 sono state poste a carico
degli attori, tenuti a rifondere solidalmente alla convenuta un'indennità di fr. 13 500.– per
ripetibili.
D. Contro
la citata sentenza è insorta la CE 1” con un appello del 23 aprile 2003 nel
quale chiede che l'indennità per ripetibili sia aumentata da fr. 13 500.– a
fr. 30 000.– e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza.
Nelle loro osservazioni del 28 maggio 2003 gli attori propongono di respingere
l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerandi
in diritto: 1. Litigiosa è l'indennità di fr. 13 500.– fissata dal Pretore. Sono
ripetibili le spese indispensabili causate dal processo, compresa un'adeguata
indennità per gli onorari di patrocinio (art. 150 prima frase CPC). Tale indennità
è fissata in base alla tariffa dell'Ordine degli avvocati, che tuttavia è
meramente indicativa e non vincola il giudice (RtiD I-2004 pag. 469 consid. 3).
Questa prevede, da parte sua, che in ogni causa avente un valore determinato o
determinabile, l'onorario dell'avvocato è stabilito entro percentuali prefissate
del valore litigioso (art. 9 cpv. 1 TOA). Tra l'aliquota minima e quella
massima la retribuzione va stabilita poi di caso in caso, secondo la complessità,
l'importanza e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la
responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione
sociale e patrimoniale delle parti, l'esito della causa e la sua prevedibilità
(art. 8 TOA). Al riguardo il giudice fruisce di ampia latitudine: l'ammontare
dell'importo da lui stabilito entro il minimo e il massimo della tariffa può
essere censurato solo per eccesso o per
abuso del potere d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148).
2.
Il
calcolo dell'onorario secondo il valore litigioso non è senza eccezioni. Per
pratiche di esiguo valore che hanno richiesto un cospicuo dispendio di tempo e
per pratiche di valore elevato che hanno richiesto solo un impegno limitato,
come pure per pratiche di valore determinato quando le particolarità del caso e
gli interessi in gioco non giustifichino l'applicazione integrale della tariffa
secondo il valore, l'onorario va fissato tenendo conto anche del dispendio
orario (art. 11 cpv. 1 TOA). Ciò vale altresì ove il patrocinio finisca anzitempo,
ad esempio per revoca del mandato da parte del cliente, rinuncia del
patrocinatore, transazione, conciliazione, acquiescenza, desistenza,
sopravvenuta carenza d'oggetto, oppure perché la soluzione di una questione
pregiudiziale ha consentito di concludere la pratica prematuramente (art. 11
cpv. 2 TOA). In tali ipotesi l'onorario ad valorem si combina con l'onorario
ad horam mediante la formula:
O = 2 x Ov x Ot
Ov + Ot
dove
O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario
a tempo (giurisprudenza del Consiglio di moderazione pubblicata nel Bollettino
dell'Ordine degli avvocati,
n. 1,
pag. 15). La retribuzione a tempo è di almeno fr. 150.– l'ora (art. 10 cpv. 1
TOA per analogia).
3.
In
concreto il valore litigioso è quello delle opere formanti oggetto della
risoluzione assembleare contestata, il quale ammontava pacificamente a fr. 651 000.–. Per un
valore del genere l'art. 9 cpv. 1 TOA consente all'avvocato di esporre un
onorario normale compreso tra il 4 e il 7%, ovvero da fr. 26 040.– a fr. 45 570.–. Il Pretore
ha ritenuto simile risultato eccessivo e ha applicato perciò l'art. 11 cpv. 1
TOA, combinando l'onorario ad valorem con quello ad horam
mediante la citata formula. A tal fine egli ha stimato il dispendio di tempo
complessivo in 40 ore, riconoscendo all'avvocato una rimunerazione di fr. 220.–
orari, onde l'indennità di fr. 13 500.–.
L'appellante
rivendica almeno fr. 30 000.–, sostenendo che in concreto nulla giustificava di far capo all'art.
11.
cpv. 1 TOA e che le ripetibili andavano fissate applicando la regola
generale dell'art. 9 cpv. 1 TOA. Nella fattispecie non si trattava, a suo avviso,
di una causa di valore elevato che aveva richiesto un limitato impegno di patrocinio,
né di una pratica in cui le particolarità del caso e gli interessi in gioco
ostavano all'applicazione integrale della tariffa secondo il valore. Si
trattava di un ordinario processo civile che aveva richiesto, se mai, tempo e
impegno maggiori già per la necessità di comunicare con i condomini in
tedesco, ciò che avrebbe giustificato la maggiorazione d'onorario prevista dall'art.
12.
lett. a TOA. Il procedimento cautelare
(abbandonato dagli attori per desistenza) aveva comportato poi una
notevole profusione di energie e l'istruttoria di merito si era rivelata
laboriosa, avendo implicato l'esame di una copiosa documentazione e l'escussione
di svariati testimoni.
4.
Nella
specifica acclusa all'appello la convenuta indica che il proprio patrocinatore
ha dedicato al patrocinio complessive 95.27 ore di lavoro, fatturate fr. 300.–
l'una. Sotto il profilo dell'art. 150 CPC tale dispendio appare eccessivo. Non
si può escludere che circostanze particolari giustificassero, ai fini dell'onorario,
21.
ore di lavoro (compreso lo studio dell'incarto) per redigere le 8 pagine del
memoriale di risposta e 18 ore di lavoro (compreso lo studio dell'incarto) per
stilare le 10 pagine della duplica. Sta di fatto che ai fini dell'indennità per
ripetibili occorre dipartirsi da quanto un avvocato solerte e speditivo avrebbe
impiegato, nel quadro di una causa analoga, per svolgere prestazioni
equivalenti. Un allegato di risposta come quello agli atti avrebbe giustificato
una dozzina d'ore di lavoro al massimo e un memoriale di duplica consimile
circa otto. Cumulate le 17 ore alle 3.5 ore occorse per l'udienza preliminare
(preparazione e comparsa), alle 12.5 ore richieste dall'istruttoria, alle 2 ore
necessarie per redigere un'istanza di restituzione in intero e alle 8 ore
profuse nella stesura del memoriale conclusivo (obiettivamente giustificate),
il patrocinio forense in una causa come quella in esame avrebbe impegnato
verosimilmente un legale per 48 ore complessive.
In sede
stragiudiziale il patrocinatore della convenuta ha scritto più di 70 lettere
(di cui 37 contrassegnate dall'imprecisata menzione “s.c.”) e ha tenuto 56
colloqui personali o telefonici, per complessive 30 ore di lavoro. Anche in
quest'ambito è possibile che ciò si giustificasse alla luce di particolari
circostanze, ma ai fini dell'indennità per ripetibili – ovvero nel quadro una
normale causa vertente su un oggetto analogo – ciò non avrebbe dovuto
richiedere ragionevolmente più di una ventina d'ore. Tutto sommato, quindi, il
giudice di merito si sarebbe dovuto dipartire nella fattispecie da un dispendio
di tempo complessivo non di 40, bensì di 68 ore.
5.
Nelle
condizioni descritte l'indennità per ripetibili fissata nella sentenza
impugnata (fr. 13 500.–) retribuirebbe le 68 ore predette alla tariffa di fr. 198.50
l'una. In realtà l'impressione è fallace, l'indennità per ripetibili dovendo
coprire non solo l'onorario del patrocinatore, ma anche gli altri costi
indispensabili causati dal processo, come le spese e l'IVA. E nella fattispecie
il legale della convenuta ha esposto spese per complessivi fr. 2070.60
che, salvo fr. 95.– fatturati il 26 febbraio 2003 per una “ricerca su Swisslex”
(costo che rientrava nelle spese generali dell'ufficio, come quello per l'acquisto
di libri o la partecipazione a corsi), appaiono legittime. Dedotti fr. 1975.60
più IVA (cioè fr. 2125.75), per l'onorario del legale sarebbero rimasti così
solo fr. 11 374.25, i quali avrebbero rimunerato le 68 ore riconosciute alla
tariffa di fr. 155.45 l'una più IVA (ovvero fr. 167.25). Ciò denota un chiaro
eccesso di apprezzamento. Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare
recentemente che, di regola, nemmeno un patrocinatore d'ufficio può più essere
retribuito meno di fr. 180.– l'ora più IVA (sentenza 2P.17/2004 del 6 giugno
2006, destinata a pubblicazione). È vero che nella fattispecie il patrocinio
risale al periodo compreso fra il 2000 e il 2003, ma è anche vero che il
modesto rincaro intervenuto tra il 2000 e il 2003 non giustifica la differenza.
Nel suo esito, quindi, l'indennità per ripetibili stabilita dal Pretore non resiste
alla critica.
6.
Si
è visto dianzi che l'art. 9 cpv. 1 TOA prevede, per una causa ordinaria avente
un valore litigioso di fr. 651 000.–, un onorario normale compreso tra il 4 e il 7%, ovvero tra un
minimo di fr. 26 040.– e un massimo fr. 45 570.–. L'appellante
invoca l'art. 12 TOA, ma a torto, poiché le maggiorazioni disposte in tale
norma entrano in considerazione solo ove il massimo tariffario non basti a
retribuire adeguatamente il legale. In tutti gli altri casi i fattori ivi esposti
vanno considerati nel quadro dell'aliquota ordinaria prevista dall'art. 9 cpv.
1.
TOA (Rep. 1983 pag. 103), che – come si vedrà oltre – nella fattispecie si
rivela finanche sovrabbondante. Ora, in concreto la causa decisa dal Pretore
non poteva dirsi estremamente complicata, ma nemmeno elementare. Non per i
provvedimenti cautelari evocati dall'appellante (cui gli attori hanno rinunciato),
ma per il concorso di questioni giuridiche (quella correlata alla legittimazione
degli attori a stare in lite, cui il Pretore ha dedicato due considerandi della
sentenza, e quella inerente al potere cognitivo del giudice chiamato a statuire
su decisioni di opportunità o di adeguatezza prese dai condomini) e tecniche
(formanti oggetto in concreto di una perizia giudiziaria). Nella prospettiva
dell'art. 9 cpv. 1 TOA si sarebbe giustificato pertanto di ricorrere all'aliquota
del 5%, onde un onorario normale di fr. 32 550.–. Dandosi un
patrocinio di 68 ore, ciò avrebbe significato un compenso di fr. 478.65 orari.
Anche per una causa di media difficoltà, nel Cantone Ticino tale rimunerazione
sarebbe sicuramente risultata eccessiva (salvo un'eventuale pattuizione scritta
fra cliente e avvocato, che non avrebbe vincolato in ogni modo il giudice per
il calcolo delle ripetibili). Contrariamente all'opinione della convenuta,
giustamente il Pretore ha fatto capo perciò all'art. 11 cpv. 1 TOA.
7.
Nelle
circostanze descritte occorre applicare la nota formula elaborata dal Consiglio
di moderazione, inserendo quello che sarebbe stato nel caso specifico l'onorario
ad valorem (fr. 32 550.–) e quello ad horam. Per una causa come
quella in rassegna condotta fra il 2000 e il 2003 una retribuzione di fr. 250.–
orari sarebbe stata senz'altro dignitosa. L'onorario per 68 ore sarebbe
risultato dunque di fr. 17 000.–. Combinando valore e tempo, si sarebbe ottenuto quanto segue:
2.
x 32 550 x 17 000 = fr. 22 335.–
32.
550 + 17 000
L'onorario
in rassegna corrisponde, in ultima analisi, a una retribuzione di fr. 328.45
orari, indubbiamente elevata ma non esagerata. A ciò si aggiungono le spese di
fr. 1975.60 e l'IVA di complessivi fr. 1847.60, per un totale di fr. 26 158.20. Senza
cadere in eccessi o abusi di apprezzamento, il Pretore avrebbe potuto così
fissare l'indennità per ripetibili in fr. 26 000.– (arrotondati). L'appello
merita accoglimento entro tali limiti.
8.
Gli
oneri processuali seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). Vanno addebitati quindi per un quarto all'appellante e per tre quarti
agli attori, con obbligo di rifondere alla convenuta un'equa indennità per
ripetibili ridotte.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata
è così riformato:
La tassa di
giustizia di fr. 4800.– e le spese di fr. 9686.20 sono poste a carico degli
attori in solido, che rifonderanno alla convenuta, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 26 000.– per ripetibili.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti per un quarto a carico dell'appellante medesima
e per il resto a carico degli attori in solido, che rifonderanno alla convenuta,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– per ripetibili ridotte.
3. Intimazione:
–,;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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