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Decisione

11.2003.50

Appello su ripetibili in una causa di annullamento di delibera assembleare (PPP).

14 luglio 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.1999.178

(proprietà per piani: contestazione di delibera assembleare) della Pretura

della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 31 marzo 2003

da

AO 1

AO 3), e

AO 4 __________

(patrocinati dall' RA 2)

contro

CE 1 __________

(ora

patrocinata dall'avv.);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 23 aprile 2003 presentato dalla CE 1” contro la sentenza emessa il 31 marzo

2003 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 e AP 4 sono titolari – l'uno in ragione di 3/5

e l'altra di 2/5 – della proprietà per piani n.

3603, pari a 97/1000 del­la particella n.

3129 RFD di __________ (CE 1). AP 2 ed AP 3 sono comproprietari, metà ciascuno,

della proprietà per piani n. 3605, pari a 92/1000 del

medesimo fondo base.

B. Durante

un'assemblea straordinaria convocata per il 27 novembre 1999, con sei voti

favorevoli, due contrari (AP 2 e AO 3) e un astenuto, i comproprietari hanno

deciso di risanare il calcestruzzo armato delle facciate dello stabile,

appaltando l'opera alla __________ SA, succursale di C__________ con un costo

stimato di circa fr. 500 000.–. L'assemblea ha approvato inoltre, con otto voti favorevoli e

uno contrario (AP 2), il risanamento della piscina per un costo di fr. 137 000.–, oltre a

fr. 14 000.– per l'isolazione.

C. Il

22 dicembre 1999 AP 2 e AP 1 hanno promosso causa contro la CE 1” davanti al

Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere l'annullamento della

predetta risoluzione. Con risposta del 31 gennaio 2000 la convenuta ha proposto

di respingere la petizione, contestando preliminarmente la legittimazione

attiva di AP 2 e AP 1. In replica AP 4 e AP 3 hanno precisato di essere

rappresentate, come attrici, dai rispettivi mariti. Esperita l'istruttoria, le

parti hanno rinunciato al dibattimento finale, riconfermando le loro domande in

memoriali conclusivi. Statuendo il 31 marzo 2003, il Pretore ha accertato la

legittimazione degli attori, ma ha respinto la petizione. La tassa di giustizia

di fr. 4800.– e le spese di fr. 9686.20 sono state poste a carico

degli attori, tenuti a rifondere solidalmente alla convenuta un'indennità di fr. 13 500.– per

ripetibili.

D. Contro

la citata sentenza è insorta la CE 1” con un appello del 23 aprile 2003 nel

quale chiede che l'indennità per ripetibili sia aumentata da fr. 13 500.– a

fr. 30 000.– e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza.

Nelle loro osservazioni del 28 maggio 2003 gli attori propongono di respingere

l'appello e di confermare la sentenza impugnata.

Considerandi

in diritto: 1. Litigiosa è l'indennità di fr. 13 500.– fissata dal Pretore. Sono

ripetibili le spese indispensabili causate dal processo, com­presa un'adeguata

indennità per gli onorari di patrocinio (art. 150 prima frase CPC). Tale indennità

è fissata in base alla tariffa dell'Ordine degli avvocati, che tuttavia è

meramente indicativa e non vincola il giudice (RtiD I-2004 pag. 469 consid. 3).

Questa preve­de, da parte sua, che in ogni causa avente un valore determinato o

determinabile, l'onorario dell'avvocato è stabilito entro percentuali prefissate

del valore litigioso (art. 9 cpv. 1 TOA). Tra l'aliquota minima e quella

massima la retribuzione va stabilita poi di caso in caso, secondo la complessità,

l'importanza e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la

responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione

sociale e patrimoniale delle parti, l'esito della causa e la sua prevedibilità

(art. 8 TOA). Al riguardo il giudice fruisce di ampia latitudine: l'ammontare

dell'importo da lui stabilito entro il minimo e il massimo della tariffa può

essere censurato solo per eccesso o per

abuso del potere d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148).

2.

Il

calcolo dell'onorario secondo il valore litigioso non è senza eccezioni. Per

pratiche di esiguo valore che hanno richiesto un cospicuo dispendio di tempo e

per pratiche di valore elevato che hanno richiesto so­lo un impegno limitato,

come pure per pratiche di valore determinato quando le particolarità del caso e

gli interessi in gioco non giustifichino l'applicazione integrale della tariffa

secon­do il valore, l'onorario va fissato tenendo conto anche del dispen­dio

orario (art. 11 cpv. 1 TOA). Ciò vale altresì ove il patrocinio finisca anzitempo,

ad esempio per revoca del mandato da parte del clien­te, rinuncia del

patrocinatore, transazione, conciliazione, acquiescenza, desistenza,

sopravvenuta carenza d'og­getto, oppure perché la soluzione di una questione

pregiudiziale ha con­sen­tito di con­cludere la pratica prematuramente (art. 11

cpv. 2 TOA). In tali ipotesi l'onorario ad valorem si combina con l'onorario

ad horam mediante la formula:

O = 2 x Ov x Ot

Ov + Ot

dove

O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario

a tempo (giurisprudenza del Consiglio di moderazione pubblicata nel Bollettino

dell'Ordine degli avvocati,

n. 1,

pag. 15). La retribuzione a tempo è di almeno fr. 150.– l'ora (art. 10 cpv. 1

TOA per analogia).

3.

In

concreto il valore litigioso è quello delle opere formanti oggetto della

risoluzione assembleare contestata, il quale ammontava pacifica­mente a fr. 651 000.–. Per un

valore del genere l'art. 9 cpv. 1 TOA consente all'avvocato di esporre un

onorario normale compreso tra il 4 e il 7%, ovvero da fr. 26 040.– a fr. 45 570.–. Il Pretore

ha ritenuto simile risultato eccessivo e ha applicato perciò l'art. 11 cpv. 1

TOA, combinando l'onorario ad valorem con quello ad horam

mediante la citata formula. A tal fine egli ha stimato il dispendio di tempo

complessivo in 40 ore, riconoscendo all'avvocato una rimunerazione di fr. 220.–

orari, onde l'indennità di fr. 13 500.–.

L'appellante

rivendica almeno fr. 30 000.–, sostenendo che in concreto nulla giustificava di far capo all'art.

11.

cpv. 1 TOA e che le ripetibili andavano fissate applicando la regola

generale dell'art. 9 cpv. 1 TOA. Nella fattispecie non si trattava, a suo avviso,

di una causa di valore elevato che aveva richiesto un limitato impegno di patrocinio,

né di una pratica in cui le particolarità del caso e gli interessi in gioco

ostavano all'applicazione integrale della tariffa secondo il valore. Si

trattava di un ordinario processo civile che aveva richiesto, se mai, tempo e

impegno maggiori già per la neces­sità di comunicare con i condomini in

tedesco, ciò che avrebbe giustificato la maggiorazione d'onorario prevista dall'art.

12.

lett. a TOA. Il procedimento cautelare

(abbandonato dagli attori per desistenza) aveva comportato poi una

notevole profusione di energie e l'istruttoria di merito si era rivelata

laboriosa, avendo implicato l'esame di una copiosa documentazione e l'escussione

di svariati testimoni.

4.

Nella

specifica acclusa all'appello la convenuta indica che il proprio patrocinatore

ha dedicato al patrocinio complessive 95.27 ore di lavoro, fatturate fr. 300.–

l'una. Sotto il profilo dell'art. 150 CPC tale dispendio appare eccessivo. Non

si può escludere che circostanze particolari giustificassero, ai fini dell'onorario,

21.

ore di lavoro (compreso lo studio dell'incarto) per redigere le 8 pagine del

memoriale di risposta e 18 ore di lavoro (compreso lo studio dell'incarto) per

stilare le 10 pagine della duplica. Sta di fatto che ai fini dell'indennità per

ripetibili occorre dipartirsi da quanto un avvocato solerte e speditivo avrebbe

impiegato, nel quadro di una causa analoga, per svolgere prestazioni

equivalenti. Un allegato di risposta come quello agli atti avrebbe giustificato

una dozzina d'ore di lavoro al massimo e un memoriale di duplica consimile

circa otto. Cumulate le 17 ore alle 3.5 ore occorse per l'udienza preliminare

(preparazione e comparsa), alle 12.5 ore richieste dall'istruttoria, alle 2 ore

necessarie per redigere un'istanza di restituzione in intero e alle 8 ore

profuse nella stesura del memoriale conclusivo (obiettivamente giustificate),

il patrocinio forense in una causa come quella in esame avrebbe impegnato

verosimilmente un legale per 48 ore complessive.

In sede

stragiudiziale il patrocinatore della convenuta ha scritto più di 70 lettere

(di cui 37 contrassegnate dall'imprecisata menzione “s.c.”) e ha tenuto 56

colloqui personali o telefonici, per complessive 30 ore di lavoro. Anche in

quest'ambito è possibile che ciò si giustificasse alla luce di particolari

circostanze, ma ai fini dell'indennità per ripetibili – ovvero nel quadro una

normale causa vertente su un oggetto analogo – ciò non avrebbe dovuto

richiedere ragionevolmente più di una ventina d'ore. Tutto sommato, quindi, il

giudice di merito si sarebbe dovuto dipartire nella fattispecie da un dispendio

di tempo complessivo non di 40, ben­sì di 68 ore.

5.

Nelle

condizioni descritte l'indennità per ripetibili fissata nella sentenza

impugnata (fr. 13 500.–) retribuirebbe le 68 ore predet­te alla tariffa di fr. 198.50

l'una. In realtà l'impressione è fallace, l'indennità per ripetibili dovendo

coprire non solo l'onorario del patrocinatore, ma anche gli altri costi

indispensabili causati dal processo, come le spese e l'IVA. E nella fattispecie

il legale della convenuta ha esposto spese per complessivi fr. 2070.60

che, salvo fr. 95.– fatturati il 26 febbraio 2003 per una “ricerca su Swiss­lex”

(costo che rientrava nelle spese generali dell'ufficio, come quello per l'acquisto

di libri o la partecipazione a corsi), appaiono legittime. Dedotti fr. 1975.60

più IVA (cioè fr. 2125.75), per l'onorario del legale sarebbero rimasti così

solo fr. 11 374.25, i quali avrebbero rimunerato le 68 ore riconosciute alla

tariffa di fr. 155.45 l'una più IVA (ovvero fr. 167.25). Ciò denota un chiaro

eccesso di apprezzamento. Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare

recentemente che, di regola, nemmeno un patrocinatore d'ufficio può più essere

retribuito meno di fr. 180.– l'ora più IVA (sentenza 2P.17/2004 del 6 giugno

2006, destinata a pubblicazione). È vero che nella fattispecie il patrocinio

risale al periodo compreso fra il 2000 e il 2003, ma è anche vero che il

modesto rincaro intervenuto tra il 2000 e il 2003 non giustifica la differenza.

Nel suo esito, quindi, l'indennità per ripetibili stabilita dal Pretore non resiste

alla critica.

6.

Si

è visto dianzi che l'art. 9 cpv. 1 TOA prevede, per una causa ordinaria avente

un valore litigioso di fr. 651 000.–, un onorario normale compreso tra il 4 e il 7%, ovvero tra un

minimo di fr. 26 040.– e un massimo fr. 45 570.–. L'appellante

invoca l'art. 12 TOA, ma a torto, poiché le maggiorazioni disposte in tale

norma entrano in considerazione solo ove il massimo tariffario non basti a

retribuire adeguatamente il legale. In tutti gli altri casi i fattori ivi esposti

vanno considerati nel quadro dell'aliquota ordinaria prevista dall'art. 9 cpv.

1.

TOA (Rep. 1983 pag. 103), che – come si vedrà oltre – nella fattispecie si

rivela finanche sovrabbondante. Ora, in concreto la causa decisa dal Pretore

non poteva dirsi estremamente complicata, ma nemmeno elementare. Non per i

provvedimenti cautelari evocati dall'appellante (cui gli attori hanno rinunciato),

ma per il concorso di questioni giuridiche (quella correlata alla legittimazione

degli attori a stare in lite, cui il Pretore ha dedicato due considerandi della

sentenza, e quella inerente al potere cognitivo del giudice chiamato a statuire

su decisioni di opportunità o di adeguatezza prese dai condomini) e tecniche

(formanti oggetto in concreto di una perizia giudiziaria). Nella prospettiva

dell'art. 9 cpv. 1 TOA si sarebbe giustificato pertanto di ricorrere all'aliquota

del 5%, onde un onorario normale di fr. 32 550.–. Dandosi un

patrocinio di 68 ore, ciò avrebbe significato un compenso di fr. 478.65 orari.

Anche per una causa di media difficoltà, nel Cantone Ticino tale rimunerazione

sarebbe sicuramente risultata eccessiva (salvo un'eventuale pattuizione scritta

fra cliente e avvocato, che non avrebbe vincolato in ogni modo il giudice per

il calcolo delle ripetibili). Contrariamente all'opinione della convenuta,

giustamente il Pretore ha fatto capo perciò all'art. 11 cpv. 1 TOA.

7.

Nelle

circostanze descritte occorre applicare la nota formula elaborata dal Consiglio

di moderazione, inserendo quello che sarebbe stato nel caso specifico l'onorario

ad valorem (fr. 32 550.–) e quello ad horam. Per una causa come

quella in rassegna condotta fra il 2000 e il 2003 una retribuzione di fr. 250.–

orari sarebbe stata senz'altro dignitosa. L'onorario per 68 ore sarebbe

risultato dunque di fr. 17 000.–. Combinando valore e tempo, si sarebbe ottenuto quanto segue:

2.

x 32 550 x 17 000 = fr. 22 335.–

32.

550 + 17 000

L'onorario

in rassegna corrisponde, in ultima analisi, a una retribuzione di fr. 328.45

orari, indubbiamente elevata ma non esagerata. A ciò si aggiungono le spese di

fr. 1975.60 e l'IVA di complessivi fr. 1847.60, per un totale di fr. 26 158.20. Senza

cadere in eccessi o abusi di apprezzamento, il Pretore avrebbe potuto così

fissare l'indennità per ripetibili in fr. 26 000.– (arrotondati). L'appello

merita accoglimento entro tali limiti.

8.

Gli

oneri processuali seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2

CPC). Vanno addebitati quindi per un quarto all'appellante e per tre quarti

agli attori, con obbligo di rifondere alla convenuta un'equa indennità per

ripetibili ridotte.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata

è così riformato:

La tassa di

giustizia di fr. 4800.– e le spese di fr. 9686.20 sono poste a carico degli

attori in solido, che rifonderanno alla convenuta, sempre con vincolo di

solidarietà, fr. 26 000.– per ripetibili.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

500.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti per un quarto a carico dell'appellante medesima

e per il resto a carico degli attori in solido, che rifonderanno alla convenuta,

sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

3. Intimazione:

–,;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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