11.2003.6
Azione di collazione e di riduzione in caso di liberalità fra vivi
8 agosto 2006Italiano37 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2003.6
Data decisione, Autorità:
08.08.2006, ICCA
Titolo:
Azione di collazione e di riduzione in caso di liberalità fra vivi
AZIONE DI RIDUZIONE
COLLAZIONE
OBBLIGO DI COLLAZIONE
PORZIONE LEGITTIMA
art. 522 CC
art. 525 CC
art. 527 cf. 3 CC
art. 533 CC
art. 626 CC
Incarto n.
11.2003.6
Lugano
8 agosto 2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1999.741 (azione
di collazione, subordinatamente di riduzione) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con petizione del 15 aprile 1992 da
AO 1
(patrocinata dall'. RA 2,
contro
AP 1
AP 2
(patrocinati dall' RA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello (“ricorso”) del 9 gennaio 2003 presentato da AP 1 e AP 2
contro la sentenza emessa il 4 dicembre 2002 in luogo e vece del Pretore dal
Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con atto pubblico del 19 febbraio 1988 __________ (1933), vedovo,
ha frazionato la particella n. 344 RFD di __________ (887 m²), ottenendo le nuove particelle n. 344
(449 m²) e n. 1506 (438 m²). Contestualmente egli ha donato la prima alla
figlia AP 2 e la seconda al figlio AP 1, riservandosi l'usufrutto vita natural
durante su entrambi i fondi. __________ è deceduto a __________ il 31 luglio
1990, senza lasciare disposizioni di ultima volontà. Suoi eredi sono i figli AP
1 (1957) e AP 2 (1963), come pure l'abiatica AO 1 (1981), figlia di __________
(1960), terzo figlio del defunto, morto nel 1985.
B. Con
petizione del 15 aprile 1992 AO 1, rappresentata dal curatore, ha convenuto AP
1 e AP 2 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo che
fosse accertato l'obbligo per costoro di collazionare il valore dei due fondi
ricevuti a titolo di anticipo ereditario e che le fosse versato un importo da
determinare o le fossero conferiti beni in natura imprecisati. Subordinatamente
essa ha chiesto la riduzione delle citate liberalità nella misura in cui ledono
la sua porzione legittima e la condanna dei convenuti al versamento di quanto
dovutole, da determinare nel corso della causa, oppure l'attribuzione di beni da
determinare. Nella loro risposta dell'8 settembre 1992 AP 1 e AP 2 hanno
proposto di respingere la petizione in ordine, subordinatemente nel merito. Nel
secondo scambio di atti scritti le parti hanno mantenuto i loro punti di vista.
Con ordinanza del 7 giugno 1999, accertato un caso di esclusione, il presidente
della Pretura del Distretto di Lugano ha attribuito al Pretore della sezione 5
la competenza per trattare la causa.
C. Esperita
l'istruttoria, il 24 settembre 2002 AP 1 e AP 2 hanno presentato un memoriale
conclusivo in cui hanno proposto una volta ancora di respingere la petizione. AO
1 ha confermato le sue
domande e precisato in fr. 125 000.– quanto preteso da AP 1 per collazione, rispettivamente
in fr. 91 666.– quanto preteso da AP 2, postulando altresì la condanna di loro
al pagamento di fr. 22 916.–, corrispondenti a un terzo del “valore locativo degli immobili
di cui ai mappali n. 1506 e n. 344” dal 19 febbraio 1988 al 31 luglio 1990. In
subordine essa ha specificato in fr. 199 298.30 l'ammontare della sua porzione
legittima, instando per la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 104 996.– e di AP
2 al versamento di
fr. 45 238.–. Anche in tal caso essa ha rivendicato il versamento di fr. 22 916.–, ossia
un terzo del valore locativo delle predette particelle dal 19 febbraio 1988 al
31 luglio 1990. Al dibattimento finale del 10 ottobre 2002 AO 1 ha confermato
il suo punto di vista. I convenuti non sono comparsi.
D. Con
sentenza del 4 dicembre 2002, emanata in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore ha accertato l'obbligo dei convenuti di collazionare le due particelle,
obbligando AP 1 a versare all'attrice fr. 125 000.– oltre interessi al
5% dal 31 luglio 1990 e AP 2 al versamento di fr. 91 666.– oltre interessi al
5% dal 31 luglio 1990. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 2000.–, sono
stati posti a carico dei convenuti, obbligati a rifondere all'attrice fr. 10 000.– per
ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti con un appello (“ricorso”)
del 9 gennaio 2003 nel quale chiedono che la petizione sia respinta e il
giudizio del Segretario assessore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni
del 19 febbraio 2003 AO 1 propone di respingere l'appello in ordine, subordinatamente
nel merito.
in diritto: 1. Nelle motivazioni dell'appello i convenuti postulano l'annullamento
della sentenza impugnata (appello, pag. 3 in alto), salvo poi concludere per la
riforma della stessa nel senso di respingere la petizione (pag. 15). In effetti
l'appello è, di regola, un rimedio riformatorio e non cassatorio (art. 309 cpv.
4 e 326 CPC; Cocchi/ Trezzini, CPC
ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 307). Ciò premesso,
le richieste di giudizio sono ammissibili. L'attrice sostiene che l'appello è
irricevibile poiché riproduce “ampi stralci dell'allegato conclusionale” e fa
“valere le stesse identiche argomentazioni” (osservazioni, pag. 2 verso l'alto).
Invero l'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC obbliga l'appellante a motivare le sue
domande in fatto e in diritto, sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC). Trascrivere
il contenuto del memoriale conclusivo o richiamare allegati
di prima sede non basta (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 21 e 22 e appendice 2000/2004, n. 36 ad art. 309).
Nella fattispecie tuttavia non si ravvisano estremi del genere, giacché nell'appello
Fatti
i convenuti si confrontano anche con l'opinione del Segretario assessore.
Tempestivo, il rimedio è dunque proponibile.
2. Il
Segretario assessore ha ricordato anzitutto che l'azione di collazione, pur
presupponendo l'accertamento di un diritto, ha natura condannatoria (ancorché
non richieda pretese cifrate) e non è soggetta a prescrizione né a perenzione. A
suo parere, in concreto nulla induceva a credere che con le liberalità del 19
febbraio 1988 il disponente intendesse esonerare i figli dall'obbligo di collazione.
Egli ha quindi stabilito il valore del compendio successorio in fr. 114 190.35 (fr.
119 905.– per due polizze assicurative, fr. 33 033.– per un conto
bancario, fr. 7601.– per i beni mobili, dedotti i passivi di fr. 13 315.65), constatando
che esso è ancora indiviso. Quanto al valore delle due particelle all'apertura
della successione, egli lo ha fissato in complessivi fr. 650 000.– (fr. 375 000.– la n.
1506, fr. 275 000.– la n. 344), concludendo che a ragione l'attrice rivendicava
la sua porzione legittima di un terzo, pari a fr. 316 666.–. Nelle circostanze
descritte il primo giudice ha accertato l'obbligo per i convenuti di
collazionare il valore delle note particelle, obbligando AP 1 a versare all'attrice
fr. 125 000.– e AP 2 a versare fr. 91 666.–, in entrambi i casi
con interessi. Egli ha respinto invece, perché formulata solo nel memoriale
conclusivo, la pretesa fondata sul valore locativo degli immobili.
3. Gli
appellanti sostengono in primo luogo che il Segretario assessore avrebbe dovuto
rigettare l'azione di collazione siccome non prevista dalla legge e chiedono di
annullare la sentenza impugnata perché “fondata su un diritto di fondo inesistente”.
Sottolineano poi che, in realtà, l'azione promossa il 15 aprile 2002 era un'azione
di riduzione, la quale andava respinta sia poiché perenta, sia perché la
pretesa non era stata quantificata. Nel merito essi affermano che la volontà
del defunto, al momento di donare i fondi ai convenuti, era chiaramente quella
di avvantaggiarli rispetto alla nipote, sicché in ogni caso tali beni non
potevano essere soggetti a collazione. Asseriscono inoltre che “nonostante la
forma della cessione (donazione), i beni in discussione sono stati
dignitosamente pagati” e censurano la decisione del Segretario assessore anche per
quanto riguarda il valore degli immobili, concludendo per l'annullamento della
sentenza impugnata nella misura in cui, avendo statuito anche sugli altri beni
della successione, essa accorda all'attrice più di quanto richiesto.
4. Eventuali
obblighi di collazione vanno fatti valere, di regola, nell'ambito della procedura
di divisione, di cui l'azione di collazione costituisce
una sorta di incidente (Steinauer,
Le droit des successions, Berna 2006, pag.
153 n. 245; Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6ª edizione pag. 99 n. 206; Eitel in:
Berner Kommentar, edizione 2004, n. 30 alle note
preliminari degli art. 626 segg. CC; Forni/Piatti
in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 20 ad art. 626; Stettler, De quelques actions visant la
protection des droits successoraux, in: Temi scelti di diritto ereditario,
CFPG, Lugano 2002, pag. 79 n. 20; cfr. anche DTF 123 III 50 consid. 1a). Nel
Cantone Ticino, di conseguenza, le pretese di collazione devono essere avanzate,
di regola, nell'ambito della confezione dell'inventario (art. 477 a 479 CPC). In
casi particolari nondimeno l'azione di collazione – intesa come azione di accertamento
dell'obbligo – può formare oggetto di una causa indipendente, sempre che l'attore
dimostri un interesse sufficiente (DTF 123 III 49), il quale dev'essere
verificato d'ufficio (DTF 123 III 52 in basso).
a) La
giurisprudenza ha riscontrato un interesse legittimo, per esempio, nel caso di
un contratto di divisione ereditaria che preveda esplicitamente un sindacato giudiziario
sull'obbligo di collazione o nel caso di una comunione ereditaria destinata a durare
(DTF 123 III 52 in fondo e 53). Ha ravvisato un interesse legittimo anche in un'azione
volta al pagamento di una somma di denaro per collazione fondata sull'esistenza
di un bene rinvenuto presso un erede dopo la chiusura della divisione (DTF 67
Considerandi
II 210 consid. 2). Nella fattispecie non si scorge nulla di simile. Certo, il
Segretario assessore ha constatato che l'eredità è ancora indivisa (sentenza
impugnata, pag. 8 in alto), ciò che appare verosimile, almeno per quanto
attiene agli averi bancari (si veda l'inventario fiscale, allegato 4, nel
fascicolo “richiamo da Ufficio imposte di successione e donazione”). L'attrice
non adduce, tuttavia, per quali ragioni la comunione ereditaria sarebbe destinata
a durare. Mal si comprende perciò quale sarebbe l'interesse l'“interesse sufficiente” nel caso in esame.
b) L'interessata
ribadisce che l'azione di collazione è finalizzata a far accertare le sue richieste
di condanna e sostiene, richiamandosi a Scyboz/Gilliéron
(CC & CO annotés, 7ª
edizione, pag. 341 note ad art. 626 segg.),
che è senz'altro lecito far accertare prima l'obbligo di collazione o di
riduzione e chiedere solo in un secondo tempo l'esecuzione del giudizio. In realtà
il Tribunale federale ha ammesso tale modo di procedere, ma solo qualora l'erede
avanzi pretese supplementari fondate su un obbligo di collazione o di riduzione
una volta conclusa la divisione (Nachteilung), liberi i Cantoni – per
altro – di prevedere in casi del genere la possibilità di far valere pretese
nell'ambito di un più ampio procedimento successorio (DTF 84 II 693 verso il
basso e 694; cfr. anche Scyboz/ Gilliéron,
loc. cit.). Se non che, nella fattispecie la divisione dell'eredità è lungi dall'essere
terminata. La giurisprudenza citata non trova dunque applicazione.
c) Ci
si potrebbe domandare per vero se, nella misura in cui tende all'ottenimento di
determinati importi dai convenuti, la petizione in rassegna non integri un'azione
di divisione parziale, limitata ai beni oggetto della pretesa collazione, ciò
che di per sé sarebbe possibile (fra gli altri: Steinauer, op. cit., pag. 574 n. 1233 con rinvii). A prescindere
dal fatto però che i due noti immobili sono ormai intestati ai convenuti e non
possono dirsi indivisi, una divisione dell'eredità, foss'anche parziale, deve
seguire le norme degli art. 475 segg. CPC (cfr. Rep. 1971 pag. 252 consid. B
con rimandi). Per di più, l'erede chiamato a collazionare un bene ha diritto di
scegliere se conferire in natura la cosa ricevuta o imputarne il valore (art.
628.
cpv. 1 CC), di modo che l'attore deve formulare richieste di giudizio
alternative (DTF 123 III 53 con rimando). Le conclusioni dell'attrice non rispettano
tale esigenza (act. XII, pag. 10). La petizione in oggetto non può dunque configurare
un'azione di divisione parziale. E come azione di collazione essa
non è ammissibile. Pretese a titolo di collazione andranno fatte valere nell'ambito
della procedura di divisione ereditaria (sopra, consid. 4 all'inizio).
5.
Ciò
posto, occorre esaminare l'azione di riduzione formulata in subordine, che l'attrice
ribadisce anche in appello (osservazioni, pag. 4 ad 5). Ora, gli eredi che non
ottengono l'importo della loro porzione legittima possono pretendere che le
disposizioni eccedenti la porzione disponibile siano ridotte “alla giusta misura” (art. 522 cpv. 1 CC). Soggiacciono a riduzione come disposizioni a
causa di morte, in particolare, “le liberalità fatte in acconto della quota ereditaria per causa di
nozze, corredo o cessione di beni, in quanto non siano soggette a collazione” (art. 527 n. 1 CC) e “le donazioni
liberamente revocabili e quelle fatte dal disponente negli ultimi cinque anni
precedenti alla di lui morte, eccettuati i regali d'uso” (art. 527 n. 3 CC). Con
l'azione di condanna l'erede può chiedere che il convenuto sia condannato anche
a restituire la quota di liberalità lesiva della sua porzione legittima (Steinauer, op. cit., pag. 383, n. 794).
Mentre l'obbligo di collazione ha per scopo di assicurare la parità di
trattamento fra eredi al momento della divisione, l'azione di riduzione mira a ricondurre
le liberalità eseguite dal disponente a proporzioni compatibili con la quota
disponibile e con la spettanza degli eredi legittimari. Spesso, pertanto, l'azione
di riduzione è promossa in subordine, allorché una pretesa di collazione fatta
valere in via principale appaia dubbia (Stettler,
op. cit., pag. 84 n. 29).
6.
Ci
si potrebbe chiedere se, come le pretese di collazione, anche le pretese di riduzione
non vadano fatte valere in sede di divisione, nell'ambito dell'epurazione dell'inventario
(Rep. 1962 pag. 173 consid. 4). Ciò sarebbe pratico, ma non conforme al diritto
federale. Intanto, contrariamente alle norme sulla collazione, il Codice civile
non situa le norme sulla riduzione nel titolo dedicato alla divisione (cfr. a contrario
DTF 123 III 50 consid. 1a). Inoltre – e soprattutto – l'azione
di riduzione, diversamente da quella di collazione (che è imprescrittibile: Steinauer, op. cit., pag. 153 n. 245),
si estingue con il decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto
la lesione dei loro diritti e in ogni caso con il decorso di dieci anni,
computati per le disposizioni testamentarie dal momento della loro pubblicazione
e per le altre liberalità
dalla morte del disponente (art. 533 cpv. 1 CC; Steinauer, op. cit., pag. 382 n. 789). Il
termine comincia a decorrere il giorno in cui l'erede acquisisce una conoscenza
almeno approssimativa della lesione (DTF 121 III 249 con richiami). Rinviare l'erede
a far valere le sue pretese di riduzione nel quadro della divisione significherebbe
costringere l'erede medesimo, dunque, a chiedere la divisione entro lo stesso
termine della riduzione. Il diritto federale non pone tuttavia un'esigenza del
genere. Su questo punto la giurisprudenza cantonale citata (Rep. 1962 pag. 173
seg. consid. 4) non può trovare conferma.
7.
Dal
profilo formale gli appellanti chiedono che l'azione di riduzione sia
dichiarata irricevibile perché la richiesta di giudizio era indeterminata,
sebbene l'interessata conoscesse perfettamente il valore venale dei due
immobili. La censura è infondata. Certo, nella petizione del 15 aprile 1992 l'attrice
postulava, in subordine, la riduzione delle “liberalità fatte dal defunto __________
il 19 febbraio 1988 ai figli (…) nella proporzione a loro carico e nella
misura in cui ledono la quota legittima dell'attrice”, chiedendo il versamento
di un importo indeterminato o l'attribuzione di beni da determinare (act. I,
pag. 4 e seg.). E a quel momento essa disponeva di due perizie sul valore
venale degli immobili allestite su incarico del curatore dall'Ufficio cantonale
di stima (doc. M, N e O). Tali dati si riferivano però al 1992. Essa medesima
aveva precisato perciò che durante l'istruttoria si sarebbe dovuto “discutere,
sulla base della perizia agli atti, il valore venale degli immobili al momento
dell'apertura della successione, tenuto se del caso conto di interventi operati
dai convenuti” (petizione, pag. 3 n. 4), sollecitando a tal fine una perizia
giudiziaria (petizione, pag. 2, n. 1). A quel momento essa non disponeva
pertanto di dati sufficientemente attendibili per quantificare le sue pretese. Nelle
conclusioni, poi, essa ha precisato le sue richieste, cifrandole sulla base
della perizia giudiziaria (pag. 9 in fondo e 10 in alto). Ciò è del tutto
conforme al diritto federale (DTF 121 III 251).
8.
Nel
merito i convenuti sostengono che l'azione di riduzione andava respinta già per
il fatto che al momento della petizione il termine annuo di perenzione era
ormai decorso. Affermano che il curatore dell'attrice, a quel momento
minorenne, era stato avvertito nel febbraio 1991 della morte di __________, di
modo che l'interessata non poteva ignorare di esserne erede legittimaria e di
non avere ancora ricevuto la sua spettanza.
a) L'art.
533.
cpv. 1 CC stabilisce – come detto (consid. 6) – che l'azione di riduzione
“si prescrive” in un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione
dei loro diritti (il termine assoluto di dieci anni computati dalla pubblicazione
delle disposizioni testamentarie, rispettivamente dalla morte del disponente
non è di rilievo nel caso in esame). La “prescrizione” è in realtà una
perenzione (Forni/Piatti, op.
cit., n. 1 ad art. 533 CC), che il giudice verifica d'ufficio (Steinauer, op. cit., pag. 393 n. 821).
Essa comincia a decorrere il giorno in cui l'erede acquisisce una conoscenza
almeno approssimativa della lesione. Non occorre ch'egli sia in grado di
quantificare la sua pretesa (in casi del genere la procedura cantonale deve
consentire di promuovere azioni anche con richieste non cifrate: sopra, consid.
7.
in fine). Se poi la lesione della legittima è dovuta a una disposizione di
ultima volontà, la perenzione comincia a decorrere già al momento in cui l'erede
scopre di essere stato escluso dalla successione (DTF 121 III 250 consid. 2b).
b) Dagli
atti risulta che l'avv. __________, curatore dell'attrice, ha saputo della morte
di __________ al più tardi il
12.
febbraio 1992, quando la notizia gli è stata comunicata dal
patrocinatore dei convenuti (doc. 66). Questi ha pure reso attento il curatore,
il 25 febbraio 1992, che l'attrice faceva parte, come abiatica, della comunione
ereditaria (doc. 67). Tali comunicazioni non bastavano tuttavia per far
decorrere il termine di perenzione. A tale scopo l'erede legittimaria avrebbe
dovuto conoscere almeno per sommi capi gli elementi di fatto che le
permettessero di confidare nel buon esito dell'azione. Non era sufficiente
quindi che sapesse della morte del disponente e del suo diritto alla porzione legittima; avrebbe dovuto conoscere, almeno approssimativamente,
anche l'entità del compendio successorio (DTF 121 III 249 con richiami; RtiD
I-2004 pag. 602 n. 76c e n 97c; Steinauer,
op. cit. pag. 394 n. 824a). Dall'incarto emerge nondimeno che l'inventario
fiscale della successione, nel quale figurano le due
donazioni, è stato
trasmesso al curatore il 31 maggio 1991 (doc. B) e che questi ha conferito la prima volta con AP 2 il 16 aprile 1991 (doc. P), mentre
non risultano essere intervenuti appuntamenti precedenti fra lui e i convenuti
(deposizione __________ del 1° giugno 1993, pag. 1). Ne segue che la petizione,
introdotta il 15 aprile 1992, era tempestiva.
9.
Gli
appellanti sostengono che __________ ha ceduto loro le particelle n. 344 e 1506
nell'intento di privilegiarli rispetto alla nipote, di cui aveva appreso l'esistenza
solo dopo la morte del figlio __________, ma con la quale non aveva potuto
instaurare alcun rapporto
per l'ostilità della di lei madre. Se non che, tale argomento potrebbe essere di rilievo – se mai – nel quadro di un'eventuale
collazione (art. 626 cpv. 2 CC), non ai fini di un'azione di riduzione. L'art.
527.
n. 1 CC prescrive la riducibilità delle “liberalità fatte in acconto della
quota ereditaria per causa di nozze, corredo o cessione di beni, in quanto non
sieno soggette a collazione”. Esso va interpretato nel senso che le liberalità
sono sempre soggette a riduzione, anche se sono espressamente dispensate da collazione
(DTF 126 II 173, 116 II 670). È vero che quest'ultima giurisprudenza è
contestata in dottrina (v. Forni/Piatti,
op. cit., n. 4 ad art. 527 con rinvii), ma nella fattispecie poco importa. Le
donazioni dei due fondi sono avvenute il 19 febbraio 1988 (doc. A), nei cinque
anni precedenti la morte del disponente (risalente al 31 luglio 1990: doc. B).
In ogni caso, quindi, esse rientrano fra le liberalità soggette a riduzione giusta
l'art. 527 n. 3 CC. Interrogarsi sulla natura collazionabile delle liberalità è
dunque superfluo (Steinauer, op.
cit., pag. 241 n. 15).
10.
A
dispetto delle donazioni, gli appellanti contestano di avere ricevuto i fondi
n. 1506 e 344 a titolo gratuito, sostenendo di averli “dignitosamente pagati”
(appello, pag. 7 in basso). Ora, soggiacciono a riduzione in virtù dell'art.
527.
n. 3 CC tutte le liberalità intese come cessioni volontarie a titolo – almeno
parzialmente –gratuito (Steinauer,
op. cit., pag. 240 n 466). La donazione è mista, ad esempio, quando il
beneficiario assume debiti ipotecari gravanti l'immobile ceduto (Piotet in: Traité de droit privé suisse,
vol. IV, Friburgo 1975, pag. 282 nota 52).
a) L'attrice
obietta che negli allegati preliminari i convenuti non avevano mai affermato di
avere versato un corrispettivo per le donazioni e sostiene che tali circostanze,
addotte la prima volta nel memoriale conclusivo, sono tardive. Già con la risposta
tuttavia i convenuti avevano specificato che il fondo originario, prima del
frazionamento, era gravato da oneri ipotecari per fr. 43 000.– (act.
II, pag. 6). Riguardo alla particella n. 1506 avevano poi esposto fr. 120 000.– come
“debito ipotecario nei confronti della BSI (doc. 2)” (act. II, pag. 7) e, riguardo
alla particella n. 344, fr. 101 900.– come “partecipazione spese di riattamento appartamento
pianterreno (doc. 48)” (act. II, pag. 9), riservandosi di assumere la relativa
documentazione bancaria (act. II, pag. 10). Nel doc. 2 il convenuto AP 1 precisava: “debito
ipotecario di fr. 120 000.– presso BSI versato a __________ per pag. fatt. costruzione map.
1506” (cfr. anche duplica, pag. 5), mentre nel doc. 48 la convenuta AP 2 dichiarava
di avere versato fr. 13 900.– a “copertura vecchio DB – __________” e complessivi fr. 88 000.– “a __________”
in tre rate, precisando nella duplica che gli importi erano stati corrisposti
al padre per pagare oneri di costruzione e debiti (duplica, pag. 5). In
circostanze siffatte non si può dire che il contenuto delle conclusioni scritte
dei convenuti esulasse dai fatti addotti con gli allegati preliminari (art. 78
CPC) o comportasse una mutazione inammissibile dell'azione (art. 74 CPC).
b) Ciò
premesso, quanto alla particella n. 1506 gli appellanti sostengono che il
convenuto AP 1 ha versato al padre fr. 120 000.– per tale fondo. Sulla
questione il Segretario assessore ha sorvolato. Invero dalla documentazione
bancaria risulta che il 30 agosto 1988 il figlio ha dato ordine alla Banca __________
di bonificare su un conto intestato al padre fr. 120 000.– con la causale
“saldo acquisto casa paterna al mapp. 1506 __________” (lettera 29 marzo 2001 della
__________ con allegato 1 nel fascicolo “richiamo doc. da BSI”). Qualche perplessità
desta il fatto che quello stesso giorno __________ abbia prelevato da quel
conto il medesimo importo in contanti (allegato 3). Sia come sia, l'attrice non
contesta nel merito il pagamento come tale. Ne segue che il valore della liberalità
ricevuta da AP 1 va fissato in fr. 255 000.– (il valore venale dell'immobile, stabilito
dal perito in fr. 375 000.–, meno il noto versamento di fr. 120 000.–). Su questo punto l'appello
merita accoglimento.
c) Per
quel che è della particella n. 344, gli appellanti affermano che la convenuta AP
2.
ha versato al genitore fr. 101 900.–, oltre ad assumere l'onere ipotecario di fr. 43 000.– gravante
il fondo. Agli atti figura in effetti un “riconoscimento di debito” del 30
gennaio 1989 rilasciato dalla convenuta alla Banca __________ di __________
(doc. 48, 2° foglio). Il presidente dell'istituto di credito ha confermato altresì
che l'interessata aveva chiesto a suo tempo un prestito di tale entità “per la
ristrutturazione del piano terreno della casa” (deposizione __________ del 1°
giugno 1993, pag. 4 verso il basso). A parte i conteggi manoscritti della
convenuta (doc. 48, 1° foglio), però, nulla dimostra un versamento a __________.
Inoltre l'esistenza di cartelle ipotecarie per complessivi fr. 43 000.– a carico
della particella n. 344 al momento della donazione (doc. 64, 5° foglio; doc.
65) ancora non dimostra che sussistesse davvero un mutuo, né l'atto di donazione
prevede alcuna clausola circa l'assunzione di debiti ipotecari (doc. 64). Si
deve presumere pertanto che eventuali mutui ipotecari siano rimasti a carico
del donante (art. 832 CC). Al riguardo l'appello manca di consistenza.
11.
Gli
appellanti ribadiscono di avere profuso finanziamenti nelle due particelle e di
avere sostenuto spese a titolo personale, riproponendo in questa sede le
singole poste. Per quanto attiene alla particella n. 1506, anzitutto, essi
adducono che AP 1 ha costruito la sua abitazione ex novo e che ai fini
della presente causa occorre dipartirsi dal solo valore del terreno, stimabile
in fr. 60.–/m², ossia fr. 26 280.–. Sottolineano
inoltre che il perito ha valutato in fr. 250 000.– i costi per l'edificazione
della casa, riconosciuti anche dall'attrice con scritto del 12 aprile 2002 alla
Pretura, e che – come ha confermato il perito – fra il 1988 (momento della donazione)
e il 1990 (apertura della successione) il valore degli immobili è rimasto
sostanzialmente stabile.
a) L'attrice
eccepisce che negli allegati preliminari i convenuti hanno evocato unicamente “lavori
di riattazione e di ampliamento”, mentre la circostanza che l'abitazione sulla
particella n. 1506 sia stata costruita a spese del convenuto è stata allegata
la prima volta con le conclusioni ed è quindi tardiva, per tacere del fatto che
gli investimenti sono stati compiuti in malafede (art. 630 cpv. 2 CC). Ora, nel
memoriale di risposta gli interessati avevano addotto di avere “proceduto una
volta divenuti proprietari ad importanti lavori di riattamento ed ampliamento”
(pag. 6), elencando gli importi stanziati “per spese, investimenti e altre
opere relative alla casa al mappale no 1506 RFD (doc. 1)” (pag. 7). Considerato
che l'abitazione eretta sull'attuale particella n. 1506 è stata costruita a
ridosso della preesistente abitazione situata sull'originaria particella n.
344, in pratica l'edificazione ex novo della nuova ala poteva anche
essere definita un ampliamento. Non si può dire pertanto che su questo punto il
contenuto delle conclusioni scritte dei convenuti esulasse dai fatti addotti negli
allegati preliminari (art. 78 CPC).
b) Vari
testimoni hanno confermato del resto che, in effetti, lo stabile abitato oggi dal
convenuto è stato costruito in un secondo tempo (act. V: deposizioni di __________,
pag. 2; di __________, pag. 3; di __________, pag. 4; act. VII: deposizione di __________,
pag. 1). Sta di fatto che, come ha accertato il perito (referto dell'agosto
1997, pag. 3, nel fascicolo “perizia e completazioni”), l'edificio posto sull'attuale
particella n. 1506 è stato costruito nel 1986/87, prima quindi della cessione
da parte di __________ al figlio AP 1 (complemento peritale del 3 marzo 2000,
n. 5, nel fascicolo “perizia e completazioni”). Tant'è vero che al momento
della donazione la costruzione era già censita (doc. A, 6° foglio e planimetria
annessa al piano di mutazione). E il valore dell'immobile nel 1988, dedotti i
lavori eseguiti dopo di allora, era di fr. 375 000.– (referto peritale,
pag. 10), mentre nel 1990 “non ha subito significative variazioni” (complemento
peritale del 5 dicembre 2000, nel fascicolo “perizia e completazioni”).
c) Gli
appellanti asseverano di avere cominciato a investire soldi e lavoro nell'originaria
particella n. 344 già prima della donazione (intervenuta il 19 febbraio 1988), quando
il fondo ancora era del padre. L'attrice obietta che tale circostanza è addotta
unicamente in appello ed è perciò inammissibile. Non a torto. Nel memoriale
conclusivo gli interessati allegavano ancora che la casa era stata costruita da
AP 1 nel 1989 (pag. 7 nel mezzo). Nuovo, l'argomento sarebbe pertanto irricevibile
(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Sia come sia, l'interessato non ha dimostrato di
avere finanziato opere edili prima del 19 febbraio 1988. Certo, il perito reputa
che egli abbia profuso nella costruzione della casa circa fr. 250 000.– (complemento
peritale del 3 marzo 2000, n. 5), ma non si capisce da quali elementi tale affermazione
discenda. Da un lato l'interessato medesimo ha addotto investimenti per soli
fr. 218 784.30 (doc. 1; act. II, pag. 7), compreso l'importo di fr. 120 000.– già considerato
(consid. 8a). Dall'altro non competeva al perito stabilire se l'edificazione
fosse stata effettivamente finanziata dal convenuto. Quanto alle deposizioni appena
menzionate (consid. b), i testimoni parrebbero attestare che l'edificazione è
stata eseguita dal figlio, ma nulla precisano sul finanziamento dei lavori (loc.
cit.).
d) Per
gli appellanti l'investimento di fr. 250 000.– è riconosciuto in
ogni caso nella lettera del 12 aprile 2002 che il legale dell'attrice ha
inviato alla Pretura. L'assunto è specioso. Davanti al primo giudice i
convenuti avevano chiesto l'esecuzione di una perizia per ottenere conferma che
gli importi indicati nelle fatture da loro prodotte (doc. 1 a 63) “corrispondono
a quanto viene fatturato normalmente per le opere e le altre causali indicate
nelle fatture medesime” (quesito peritale del 13 marzo 2001 nel fascicolo:
“perizia correttezza doc. pagamenti”). Con lettera del 12 aprile 2002 il legale
dell'attrice ha comunicato al Pretore di ritenere la perizia superflua, “poiché
la parte attrice da me rappresentata non intende contestare sia i lavori
eseguiti nelle abitazioni oggetto della donazione paterna, sia i costi e
tantomeno la regolarità e la correttezza dei documenti prodotti a sostegno dei
capitali investiti nelle opere di ristrutturazione delle case” (nel fascicolo:
“perizia correttezza doc. pagamenti”). Visto ciò, i convenuti hanno rinunciato
alla perizia (lettera del 18 aprile 2002 nel fascicolo: “perizia correttezza
doc. pagamenti”). Ne segue che il riconoscimento non riguardava l'importo di
fr. 250 000.– accennato dal perito, bensì i costi per le opere di
ristrutturazione che risultavano dalla documentazione prodotta dai convenuti.
e) Per
quanto attiene alla particella n. 1506, l'attrice ha pertanto riconosciuto complessivi
fr. 20 100.– per “totale spese lavori in proprio” (doc. 1 e doc. 4 a 12),
fr. 784.30 per “allacciamento
via cavo e messa a punto segnale” (doc. 1 e 13) e fr. 3600.– per le “tasse comunali di allacciamento acqua e fognature” (doc. 1
e doc. 14). Tale ammissione, riferita ai costi e al finanziamento delle opere
di ristrutturazione delle case, non comprende tuttavia l'esborso di fr. 120 000.– per il
“debito
ipotecario
c/o BSI”, di cui già si è detto (consid. 7b) né i versamenti di fr.
70.
000.– e fr. 4300.– al genitore “a estinzione di eventuali affitti
futuri” (doc. 1 e doc. 3, 2° foglio) e per il “pagamento di affitti” (doc. 1 e
15). Tutto considerato, di conseguenza, l'attrice ha riconosciuto investimenti
da parte di AP 1 per complessivi fr. 24 484.30. Se non che, tutto
si continua a ignorare sul momento in cui tali lavori sono stati eseguiti. I
documenti prodotti nulla indicano al riguardo. Non solo, dunque, l'affermazione
che la casa sulla particella n. 1506 è stata costruita a spese del convenuto
figura per la prima volta nel memoriale conclusivo (sopra, lett. c), ma costui non
ha dimostrato di avere finanziato lavori nell'immobile situato sulla particella
n. 1506 prima della donazione. Oltre a ciò, nella stima del valore venale dell'immobile
il perito ha già tenuto conto di investimenti eseguiti dopo il 1988/90 per fr.
35.
000.– (referto dell'agosto 1997, pag. 10, ipotesi n. 1). Nulla di
più può dunque essere considerato a tale titolo.
12.
Quanto
all'immobile posto sulla particella n. 344, la convenuta AP 2 asserisce di avere
investito una prima volta fr. 200 472.45 per creare un appartamento al piano terreno e ristrutturare l'appartamento
al primo piano, oltre a fr. 300 000.– (senza considerare i costi dell'impianto elettrico) la seconda
volta per riunire i due appartamenti in un'unica abitazione su due livelli.
a) Per
quel che è del secondo intervento, ancora una volta l'attrice obietta che si
tratta di una circostanza addotta unicamente con le conclusioni scritte, e
pertanto inammissibile. La questione è che l'intervento è stato eseguito nel
1993, dopo lo scambio degli allegati introduttivi (deposizione dell'arch. __________
del 25 gennaio 1995, pag. 1; referto peritale dell'agosto 1997, pag. 3). Ciò è risultato
già all'udienza preliminare, nei motivi addotti dai convenuti per sentire l'architetto __________ (verbale del 15
febbraio 1993, pag. 4), senza che l'attrice muovesse contestazioni (loc. cit.).
La censura formale è quindi ai limiti del pretesto. Resta il fatto che, dal
profilo sostanziale, il perito ha già ponderato l'investimento in questione –
deducendolo dal valore attuale della particella – nella stima del valore venale
del fondo negli anni 1988/90, di fr. 275 000.– (referto dell'agosto
1997, pag. 10, ipotesi n. 1). Nulla si giustifica dunque di computare ulteriormente
a tale titolo.
b) Riguardo
al primo intervento, il perito opina che in seguito alla seconda ristrutturazione,
la quale ha “riportato l'immobile ad abitazione monofamiliare”, esso doveva
“considerarsi perso” (complemento peritale del 3 marzo 2000, n. 3). A suo parere,
“si fosse reso necessario anche in funzione di un'importante manutenzione”, esso sarebbe stimabile
“secondo l'esperienza” in circa fr. 100 000.– (loc.
cit., n. 4). Il Segretario assessore non ha ritenuto di attenersi a quest'ultima
valutazione, formulata a mero titolo di ipotesi (sentenza impugnata, pag. 7 in
basso). Tuttavia, se il perito ha calcolato correttamente il valore venale dell'immobile
nel 1988/90 prescindendo dall'investimento eseguito nel 1993 (sopra, consid. a),
in tale valore egli avrebbe dovuto tenere conto anche della situazione venutasi
a creare dopo la prima ristrutturazione. Per determinare gli attivi di una
successione, così come per valutarne il valore, fa stato invero il momento dell'apertura
dell'eredità, ovvero il giorno della morte del disponente (Steinauer, op. cit., pag. 237 n. 459 e
459a in fine).
c) Quanto
all'ammontare di tale investimento, secondo l'attrice AP 2 ha fatto valere
tardivamente di avere profuso denaro nella particella n. 344 già prima della donazione.
Così argomentando, essa trascura però che già nella risposta l'interessata aveva
elencato esborsi risalenti al 1987 e ai primi mesi del 1988 (act. II, pag. 8
con rinvio a doc. 20 segg.), sicché la circostanza non può dirsi nuova. Ciò
posto, come detto (consid. 11d), con lettera del 12 aprile 2002 l'attrice ha
riconosciuto i costi delle opere di ristrutturazione che risultavano dalla
documentazione prodotta dai convenuti. AP 2 aveva rubricato esborsi di
complessivi fr. 79 332.45 per la ristrutturazione dell'appartamento al primo piano, corredando
la somma dei giustificativi (doc. 60, doc. 20 e doc. 21 a 47), più fr. 13 240.– per i
lavori eseguiti in proprio (doc. 20, 49 a 57) e fr. 400.– per l'allacciamento alle
condotte comunali (doc. 20 e 58), onde un totale di fr. 92 972.45.
Esulano invece dalla portata del noto riconoscimento i fr. 101 900.– esposti come
“partecipazione spese di riattazione appartamento pian terreno” (doc. 60 e doc.
48), di cui già s'è detto (consid. 10c) e i fr. 2600.– versati per “pagamento
affitti” (doc. 60 e doc. 59). In definitiva, nella valutazione della liberalità
occorre tenere conto di fr. 92 972.45 per l'investimento compiuto dalla convenuta nell'ambito della
prima ristrutturazione, ignorato dal perito. Il valore della liberalità di cui
ha beneficiato AP 2 può, di conseguenza, essere stimato in fr. 182 000.–
arrotondati (fr. 275 000.– meno fr. 92 972.45).
13.
Gli
appellanti pretendono inoltre di dedurre dal valore delle particelle le spese
da loro sopportate per tasse di successione e donazione, come pure per la partecipazione
a spese destinate al disbrigo di pratiche conseguenti alla morte del padre, che
indicano in complessivi fr. 9733.50 per AP 1 e fr. 13 365.05 per AP 2. Tali
pretese risultano estranee però alle due liberalità oggetto dell'azione di
riduzione e andranno liquidate nel quadro della divisione ereditaria (sopra,
consid. 4a). Per di più, le imposte
di donazione e successione nemmeno rientrano nel passivo ereditario, essendo debiti personali degli eredi (Steinauer, op. cit., pag. 155, n. 250a;
nel Ticino: art. 151 LT). Quanto all'importo di fr. 1000.– per il disbrigo di
pratiche successorie, poi, esso è giustificato unicamente da un manoscritto
della convenuta AP 2 (doc. 62), insufficiente a comprovarlo, mentre il
riconoscimento contenuto nella lettera del 12 aprile 2002 dal legale dell'attrice
si riferiva – come detto (consid. 11d) – alla ristrutturazione degli immobili.
14.
Per
quanto attiene agli altri beni della successione, gli appellanti sostengono che
il Segretario assessore ha statuito oltre ai limiti della domanda, violando l'art.
86.
CPC. Essi trascurano tuttavia che per verificare se – e in che misura – le due
liberalità ledano la porzione legittima dell'attrice occorre calcolare l'entità
dell'intero compendio successorio (cfr. Steinauer,
op. cit., pag. 238, n. 461). Il primo giudice ha tenuto conto così di una
prestazione assicurativa di fr. 119 905.– (soggetta a collazione), di un conto
bancario di fr. 33 033.–, di beni mobili di fr. 7601.–, dedotti i passivi
di fr. 13 315.65, indicando il compendio successorio per finire in fr. 114 190.35, come risultava
dall'inventario fiscale (sentenza impugnata, consid. L, pag. 6 seg.). Verosimilmente
per svista egli ha omesso tuttavia di calcolare fr. 33 003.– depositati su un
conto di risparmio (esenti da imposta di successione: inventario fiscale, n.
2.
; sentenza impugnata, pag. 8 in alto). L'attrice, da parte sua, calcola l'asse successorio in
complessivi fr. 797 193.35, così composti: particella n. 344 fr. 275 000.–, particella n. 1506
fr. 375 000.–, polizza __________ fr. 119 905.–, conto bancario fr.
33.
003.–, altri beni mobili fr. 7601.–, meno il passivo di fr. 13 315.65 (conclusioni,
pag. 7).
a) Dall'incarto
fiscale richiamato si desume che al momento della morte __________ disponeva di
fr. 33 003.–
depositati su un conto di risparmio (allegato 4), di arredamento valutato simbolicamente
fr. 1.– e di un'automobile poi realizzata per fr. 7600.– (allegato 5). I due
figli hanno ricevuto prestazioni assicurative in seguito al decesso del padre per
complessivi fr. 119 905.– (fr. 58 935.– ciascuno da parte dell'assicurazione __________ con
riferimento a una fondazione collettiva LPP, fr. 1017.50 ciascuno da parte
della Cassa di previdenza del __________; allegati 6 e 7). Risultavano inoltre passivi
successori per fr. 13 315.65 (allegato 8).
b) L'art.
476.
CC prescrive che le polizze di assicurazione sulla vita del disponente,
costituite a favore di un terzo con atto tra vivi o con disposizione a causa di
morte, e quelle che vivendo il disponente furono trasferite a titolo gratuito
ad un terzo, sono computate nella successione per il valore di riscatto al
momento della morte del disponente stesso. Gli appellanti sottolineano
che in concreto le polizze non constano avere avuto un valore di riscatto. In
effetti, il valore di riscatto – se esiste – non corrisponde necessariamente al
valore della prestazione assicurativa accordata in caso di morte e può rivelarsi,
anzi, notevolmente inferiore (Staehelin
in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 8 ad art. 476; Steinauer,
op. cit., pag. 251, n. 491a e 492). Nella fattispecie si evincono unicamente dall'incarto
i capitali di decesso erogati ai figli (inventario fiscale della successione,
allegati 6 e 7). Per di più, ove si tratti di prestazioni del “secondo pilastro”, il diritto privato non si applica (DTF 129 II 305; Staehelin, op. cit., n. 19 in fine ad
art. 476; Steinauer, op. cit.,
pag. 250 n. 488a in fine con rimando). Nella fattispecie la prestazione di complessivi
fr. 117 870.– stanziati dalla __________ si riconduce a una Fondazione Collettiva
LPP costituita dalla __________ per i dipendenti (allegato 6), come quella di
fr. 2035.– versata dalla Cassa di previdenza del __________ (allegato 7). In
circostanze siffatte non è dato di vedere, né l'attrice spiega, a che titolo simili
prestazioni vadano computate nel compendio ereditario, fermo restando che l'attuale
giudizio non pregiudica – con ogni evidenza – le pretese che l'interessata potrà
far valere nell'ambito della divisione ereditaria o sulla base del diritto
pubblico delle assicurazioni sociali (cfr. Steinauer,
op. cit., pag. 97 segg.). Nel calcolo va inserito, per converso, il passivo
successorio di fr. 13 315.65, riconosciuto anche dall'attrice.
15.
In
ultima analisi il compendio successorio fu __________ si compone pertanto di fr.
464.
288.35: averi bancari fr. 33 003.–, arredamento fr.
1.
–, automobile fr. 7600.– (consid. 12a), particella n. 1506 fr. 255 000.– (consid.
10b), particella n. 344 fr. 182 000.– (consid. 12c), dedotti fr. 13 315.65 di passivi
(consid. 14b). La porzione legittima dell'attrice risulta così di fr. 116 072.05 (⅓ x ¾: art. 457 e 471 n. 1 CC). L'art.
522.
cpv. 1 CC presuppone altresì che l'erede legittimario non abbia altrimenti
ottenuto l'importo della propria legittima (Steinauer,
op. cit., pag. 391 n. 816). Nella fattispecie non consta che l'interessata
abbia ricevuto alcunché, finora, dalla successione del nonno. Avrà ancora
diritto di ricevere però l'equivalente di un terzo dei beni residui, il cui valore
alla morte di __________ ammontava a fr. 27 288.35 (averi bancari fr.
33.
003.–, arredamento fr. 1.–, automobile fr. 7600.–, dedotti fr. 13 315.65 di
passivi). Impregiudicato l'esito della futura divisione ereditaria, di
conseguenza, l'attrice avrà ancora diritto di ricevere almeno fr. 9096.10. La sua
porzione legittima risulta lesa, dunque, per fr. 106 975.95.
16.
Salvo
disposizione contraria, estranea al caso in esame, la riduzione è sopportata
nella medesima proporzione da tutti i beneficiari delle liberalità (art. 525
cpv. 1 CC). La liberalità a AP 1 deve quindi essere ridotta di fr. 62 423.05 (106 975.95 x 255 000.– : [255 000.– + 182 000.–]; cfr. Steinauer, op. cit., pag. 397 in alto),
mentre quella ad AP 2 di fr. 44 552.90 (106 975.95 x 182 000.– : [255 000.– + 182 000.–]), con obbligo per i convenuti di versare all'attrice i
relativi importi. Gli interessi moratori non decorrono dall'apertura della
successione, bensì dall'introduzione della causa (Forni/Piatti, op. cit., n. 15 in fondo alle osservazioni preliminari
degli art. 522–533).
17.
Gli
oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Gli
appellanti ottengono, nel complesso, il dimezzamento dell'importo da versare all'attrice.
Si giustifica pertanto di suddividere a metà gli oneri processuali e di compensare
le ripetibili. Il riparto degli oneri di primo grado segue la medesima proporzione.
Dispositivo
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi
n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:
1.
Le liberalità eseguite da __________ il 19 febbraio 1988 in favore di AP 1
(donazione della particella n. 1506 RFD di __________) e di AP 2 (donazione
della particella n. 344 RFD di __________) sono ridotte nella misura di fr. 62 423.05, rispettivamente di fr. 44 552.90.
1.1 AP
1 è condannato a versare a AO 1 l'importo di fr. 62 423.05
con interessi al 5% dal 15 aprile 1992.
1.2 AP
2 è condannata a versare a AO 1 l'importo di fr. 44 552.90
con interessi al 5% dal 15 aprile 1992.
2. La
tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese sono poste per metà a carico dell'attrice
e per l'altra metà a carico dei convenuti in solido, compensate le ripetibili.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1050.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1100.–
già
anticipati dagli appellanti, sono posti per metà in solido a loro carico e per
l'altra metà a carico di AO 1, compensate le ripetibili.
III. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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