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Decisione

11.2003.6

Azione di collazione e di riduzione in caso di liberalità fra vivi

8 agosto 2006Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti si confrontano anche con l'opinione del Segretario assessore.

Tempestivo, il rimedio è dunque proponibile.

2. Il

Segretario assessore ha ricordato anzitutto che l'azione di collazione, pur

presupponendo l'accertamento di un diritto, ha natura condannatoria (ancorché

non richieda pretese cifrate) e non è soggetta a prescrizione né a perenzione. A

suo parere, in concreto nulla induceva a credere che con le liberalità del 19

febbraio 1988 il disponente intendesse esonerare i figli dall'obbligo di collazione.

Egli ha quindi stabilito il valore del compendio successorio in fr. 114 190.35 (fr.

119 905.– per due polizze assicurative, fr. 33 033.– per un conto

bancario, fr. 7601.– per i beni mobili, dedotti i passivi di fr. 13 315.65), constatando

che esso è ancora indiviso. Quanto al valore delle due particelle all'apertura

della successione, egli lo ha fissato in com­plessivi fr. 650 000.– (fr. 375 000.– la n.

1506, fr. 275 000.– la n. 344), concludendo che a ragione l'attrice rivendicava

la sua porzione legittima di un terzo, pari a fr. 316 666.–. Nelle circostanze

descritte il primo giudice ha accertato l'obbligo per i convenuti di

collazionare il valore delle note particelle, obbligando AP 1 a versare all'attrice

fr. 125 000.– e AP 2 a versare fr. 91 666.–, in entrambi i casi

con interessi. Egli ha respinto invece, perché formulata solo nel memoriale

conclusivo, la pretesa fondata sul valore locativo degli immobili.

3. Gli

appellanti sostengono in primo luogo che il Segretario assessore avrebbe dovuto

rigettare l'azione di collazione siccome non prevista dalla legge e chiedono di

annullare la sentenza impugnata perché “fondata su un diritto di fondo inesistente”.

Sottolineano poi che, in realtà, l'azione promossa il 15 aprile 2002 era un'azione

di riduzione, la quale andava respinta sia poiché perenta, sia perché la

pretesa non era stata quantificata. Nel merito essi affermano che la volontà

del defunto, al momento di donare i fondi ai convenuti, era chiaramente quella

di avvantaggiarli rispetto alla nipote, sicché in ogni caso tali beni non

potevano essere soggetti a collazione. Asseriscono inoltre che “nonostante la

forma della cessione (donazione), i beni in discussione sono stati

dignitosamente pagati” e censurano la decisione del Segretario assessore anche per

quanto riguarda il valore degli immobili, concludendo per l'annullamento della

sentenza impugnata nella misura in cui, avendo statuito anche sugli altri beni

della successione, essa accorda all'attrice più di quanto richiesto.

4. Eventuali

obblighi di collazione vanno fatti valere, di regola, nell'ambito della procedura

di divisione, di cui l'azione di collazione costituisce

una sorta di incidente (Steinauer,

Le droit des successions, Berna 2006, pag.

153 n. 245; Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6ª edizione pag. 99 n. 206; Eitel in:

Berner Kommentar, edizione 2004, n. 30 alle note

preliminari de­gli art. 626 segg. CC; Forni/Piatti

in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione, n. 20 ad art. 626; Stettler, De quelques actions visant la

protection des droits successoraux, in: Temi scelti di diritto ereditario,

CFPG, Lugano 2002, pag. 79 n. 20; cfr. anche DTF 123 III 50 consid. 1a). Nel

Cantone Ticino, di conseguenza, le pretese di collazione devono essere avanzate,

di regola, nell'ambito della confezione dell'inventario (art. 477 a 479 CPC). In

casi particolari nondimeno l'azione di collazione – intesa come azione di accertamento

dell'obbligo – può formare oggetto di una causa indipen­dente, sempre che l'attore

dimostri un interesse sufficiente (DTF 123 III 49), il quale dev'essere

verificato d'ufficio (DTF 123 III 52 in basso).

a) La

giurisprudenza ha riscontrato un interesse legittimo, per esempio, nel caso di

un contratto di divisione ereditaria che preveda esplicitamente un sindacato giudiziario

sull'obbligo di collazione o nel caso di una comunione ereditaria destinata a durare

(DTF 123 III 52 in fondo e 53). Ha ravvisato un interesse legittimo anche in un'azione

volta al pagamento di una somma di denaro per collazione fondata sull'esistenza

di un bene rinvenuto presso un erede dopo la chiusura della divisione (DTF 67

Considerandi

II 210 consid. 2). Nella fattispecie non si scorge nulla di simile. Certo, il

Segretario assessore ha constatato che l'eredità è ancora indivisa (sentenza

impugnata, pag. 8 in alto), ciò che appare verosimile, almeno per quanto

attiene agli averi bancari (si veda l'inventario fiscale, allegato 4, nel

fascicolo “richiamo da Ufficio imposte di successione e donazione”). L'attrice

non adduce, tuttavia, per quali ragioni la comunione ereditaria sarebbe destinata

a durare. Mal si comprende perciò quale sarebbe l'interesse l'“interesse sufficiente” nel caso in esame.

b) L'interessata

ribadisce che l'azione di collazione è finalizzata a far accertare le sue richieste

di condanna e sostiene, richiamandosi a Scyboz/Gilliéron

(CC & CO annotés, 7ª

edizione, pag. 341 note ad art. 626 segg.),

che è senz'altro lecito far accertare prima l'obbligo di collazione o di

riduzione e chiedere solo in un secondo tempo l'esecuzione del giudizio. In realtà

il Tribunale federale ha ammesso tale modo di procedere, ma solo qualora l'erede

avanzi pretese supplementari fondate su un obbligo di collazione o di riduzione

una volta conclusa la divisione (Nach­teilung), liberi i Cantoni – per

altro – di prevedere in casi del genere la possibilità di far valere pretese

nell'ambito di un più ampio procedimento successorio (DTF 84 II 693 verso il

basso e 694; cfr. anche Scyboz/ Gilliéron,

loc. cit.). Se non che, nella fattispecie la divisione dell'eredità è lungi dall'essere

terminata. La giurisprudenza citata non trova dunque applicazione.

c) Ci

si potrebbe domandare per vero se, nella misura in cui tende all'ottenimento di

determinati importi dai convenuti, la petizione in rassegna non integri un'azione

di divisione parziale, limitata ai beni oggetto della pretesa collazione, ciò

che di per sé sarebbe possibile (fra gli altri: Steinauer, op. cit., pag. 574 n. 1233 con rinvii). A prescindere

dal fatto però che i due noti immobili sono ormai intestati ai convenuti e non

possono dirsi indivisi, una divisione dell'eredità, foss'anche parziale, deve

seguire le norme degli art. 475 segg. CPC (cfr. Rep. 1971 pag. 252 consid. B

con rimandi). Per di più, l'erede chiamato a collazionare un bene ha diritto di

scegliere se conferire in natura la cosa ricevuta o imputarne il valore (art.

628.

cpv. 1 CC), di modo che l'attore deve formulare richieste di giudizio

alternative (DTF 123 III 53 con rimando). Le conclusioni dell'attrice non rispettano

tale esigenza (act. XII, pag. 10). La petizione in oggetto non può dunque configurare

un'azione di divisione parziale. E come azione di collazione essa

non è ammissibile. Pretese a titolo di collazione andran­no fatte valere nell'ambito

della procedura di divisione ereditaria (sopra, consid. 4 all'inizio).

5.

Ciò

posto, occorre esaminare l'azione di riduzione formulata in subordine, che l'attrice

ribadisce anche in appello (osservazioni, pag. 4 ad 5). Ora, gli eredi che non

ottengono l'importo della loro porzione legittima possono pretendere che le

disposizioni eccedenti la porzione disponibile siano ridotte “alla giusta misura” (art. 522 cpv. 1 CC). Soggiacciono a riduzione come disposizioni a

causa di morte, in particolare, “le liberalità fatte in acconto della quota ereditaria per causa di

nozze, corredo o cessione di beni, in quanto non siano soggette a collazione” (art. 527 n. 1 CC) e “le donazioni

liberamente revocabili e quelle fatte dal disponente negli ultimi cinque anni

precedenti alla di lui morte, eccettuati i regali d'uso” (art. 527 n. 3 CC). Con

l'azione di condanna l'erede può chiedere che il convenuto sia condannato anche

a restituire la quota di liberalità lesiva della sua porzione legittima (Steinauer, op. cit., pag. 383, n. 794).

Mentre l'obbligo di collazione ha per scopo di assicurare la parità di

trattamento fra eredi al momento della divisione, l'azione di riduzione mira a ricondurre

le liberalità eseguite dal disponente a proporzioni compatibili con la quota

disponibile e con la spettanza degli eredi legittimari. Spesso, pertanto, l'azione

di riduzione è promossa in subordine, allorché una pretesa di collazione fatta

valere in via principale appaia dubbia (Stettler,

op. cit., pag. 84 n. 29).

6.

Ci

si potrebbe chiedere se, come le pretese di collazione, anche le pretese di riduzione

non vadano fatte valere in sede di divisione, nell'ambito dell'epurazione dell'inventario

(Rep. 1962 pag. 173 consid. 4). Ciò sarebbe pratico, ma non conforme al diritto

federale. Intanto, contrariamente alle norme sulla collazione, il Codice civile

non situa le norme sulla riduzione nel titolo dedicato alla divisione (cfr. a contrario

DTF 123 III 50 consid. 1a). Inoltre – e soprattutto – l'azione

di riduzione, diversamente da quella di collazione (che è imprescrittibile: Steinauer, op. cit., pag. 153 n. 245),

si estingue con il decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto

la lesione dei loro diritti e in ogni caso con il decorso di dieci anni,

computati per le disposizioni testamentarie dal momento della loro pubblicazione

e per le altre liberalità

dalla morte del disponente (art. 533 cpv. 1 CC; Steinauer, op. cit., pag. 382 n. 789). Il

termine comincia a decorrere il giorno in cui l'erede acquisisce una conoscenza

almeno approssimativa della lesione (DTF 121 III 249 con richiami). Rinviare l'erede

a far valere le sue pretese di riduzione nel quadro della divisione significherebbe

costringere l'erede medesimo, dunque, a chiedere la divisione entro lo stesso

termine della riduzione. Il diritto federale non pone tuttavia un'esigenza del

genere. Su questo punto la giurisprudenza cantonale citata (Rep. 1962 pag. 173

seg. consid. 4) non può trovare conferma.

7.

Dal

profilo formale gli appellanti chiedono che l'azione di riduzione sia

dichiarata irricevibile perché la richiesta di giudizio era indeterminata,

sebbene l'interessata conoscesse perfettamente il valore venale dei due

immobili. La censura è infondata. Certo, nella petizione del 15 aprile 1992 l'attrice

postulava, in subordine, la riduzione delle “liberalità fatte dal defunto __________

il 19 febbraio 1988 ai figli (…) nella proporzione a loro carico e nella

misura in cui ledono la quota legittima dell'attrice”, chiedendo il versamento

di un importo indeterminato o l'attribuzione di beni da determinare (act. I,

pag. 4 e seg.). E a quel momento essa disponeva di due perizie sul valore

venale degli immobili allestite su incarico del curatore dall'Ufficio cantonale

di stima (doc. M, N e O). Tali dati si riferivano però al 1992. Essa medesima

aveva precisato perciò che durante l'istruttoria si sarebbe dovuto “discutere,

sulla base della perizia agli atti, il valore venale degli immobili al momento

dell'apertura della successione, tenuto se del caso conto di interventi operati

dai convenuti” (petizione, pag. 3 n. 4), sollecitando a tal fine una perizia

giudiziaria (petizione, pag. 2, n. 1). A quel momento essa non disponeva

pertanto di dati sufficientemente attendibili per quantificare le sue pretese. Nelle

conclusioni, poi, essa ha precisato le sue richieste, cifrandole sulla base

della perizia giudiziaria (pag. 9 in fondo e 10 in alto). Ciò è del tutto

conforme al diritto federale (DTF 121 III 251).

8.

Nel

merito i convenuti sostengono che l'azione di riduzione andava respinta già per

il fatto che al momento della petizione il termine annuo di perenzione era

ormai decorso. Affermano che il curatore dell'attrice, a quel momento

minorenne, era stato avvertito nel febbraio 1991 della morte di __________, di

modo che l'interessata non poteva ignorare di esserne erede legittimaria e di

non avere ancora ricevuto la sua spettanza.

a) L'art.

533.

cpv. 1 CC stabilisce – come detto (consid. 6) – che l'azione di riduzione

“si prescrive” in un anno dal momento in cui gli ere­di hanno conosciuto la lesione

dei loro diritti (il termine asso­luto di dieci anni computati dalla pubblicazione

delle dispo­sizioni testamentarie, rispettivamente dalla morte del disponente

non è di rilievo nel caso in esame). La “prescrizione” è in realtà una

perenzione (Forni/Piatti, op.

cit., n. 1 ad art. 533 CC), che il giudice verifica d'ufficio (Steinauer, op. cit., pag. 393 n. 821).

Essa comincia a decorrere il giorno in cui l'erede acquisisce una conoscenza

almeno approssimativa della lesione. Non occorre ch'egli sia in grado di

quantificare la sua pretesa (in casi del genere la procedura cantonale deve

consentire di promuovere azioni anche con richieste non cifrate: sopra, consid.

7.

in fine). Se poi la lesio­ne della legittima è dovuta a una disposizione di

ultima volontà, la perenzione comincia a decorrere già al momento in cui l'erede

scopre di essere stato escluso dalla successione (DTF 121 III 250 consid. 2b).

b) Dagli

atti risulta che l'avv. __________, curatore dell'attrice, ha saputo della morte

di __________ al più tardi il

12.

febbraio 1992, quando la notizia gli è stata comunicata dal

patrocinatore dei convenuti (doc. 66). Questi ha pure reso attento il curatore,

il 25 febbraio 1992, che l'attrice faceva parte, come abiatica, della comunione

ereditaria (doc. 67). Tali comunicazioni non bastavano tuttavia per far

decorrere il termine di perenzione. A tale scopo l'erede legittimaria avreb­be

dovuto conoscere almeno per sommi capi gli elementi di fatto che le

permettessero di confidare nel buon esito del­l'azione. Non era sufficiente

quindi che sapesse della morte del disponente e del suo diritto alla porzione legittima; avrebbe dovuto conoscere, almeno approssimativamente,

anche l'entità del compendio successorio (DTF 121 III 249 con richiami; RtiD

I-2004 pag. 602 n. 76c e n 97c; Steinauer,

op. cit. pag. 394 n. 824a). Dall'incarto emerge nondimeno che l'inventario

fiscale della successione, nel quale figurano le due

donazioni, è stato

trasmesso al curatore il 31 maggio 1991 (doc. B) e che que­sti ha conferito la prima volta con AP 2 il 16 aprile 1991 (doc. P), mentre

non risultano essere intervenuti appuntamenti precedenti fra lui e i convenuti

(deposizione __________ del 1° giugno 1993, pag. 1). Ne segue che la petizione,

introdotta il 15 aprile 1992, era tempestiva.

9.

Gli

appellanti sostengono che __________ ha ceduto loro le particelle n. 344 e 1506

nell'intento di privilegiarli rispetto alla nipote, di cui aveva appreso l'esistenza

solo dopo la morte del figlio __________, ma con la quale non aveva potuto

instaurare alcun rapporto

per l'ostilità della di lei madre. Se non che, tale argomento potrebbe essere di rilievo – se mai – nel quadro di un'eventuale

collazione (art. 626 cpv. 2 CC), non ai fini di un'azione di riduzione. L'art.

527.

n. 1 CC prescrive la riducibilità delle “liberalità fatte in acconto della

quota ereditaria per causa di nozze, corredo o cessione di beni, in quanto non

sieno soggette a collazione”. Esso va interpretato nel senso che le liberalità

sono sempre soggette a riduzione, anche se sono espressamente dispensate da collazione

(DTF 126 II 173, 116 II 670). È vero che quest'ultima giurisprudenza è

contestata in dottrina (v. Forni/Piatti,

op. cit., n. 4 ad art. 527 con rinvii), ma nella fattispecie poco importa. Le

donazioni dei due fondi sono avvenute il 19 febbraio 1988 (doc. A), nei cinque

anni precedenti la morte del disponente (risalente al 31 luglio 1990: doc. B).

In ogni caso, quindi, esse rientrano fra le liberalità soggette a riduzione giusta

l'art. 527 n. 3 CC. Interrogarsi sulla natura collazionabile delle liberalità è

dunque superfluo (Steinauer, op.

cit., pag. 241 n. 15).

10.

A

dispetto delle donazioni, gli appellanti contestano di avere ricevuto i fondi

n. 1506 e 344 a titolo gratuito, sostenendo di averli “dignitosamente pagati”

(appello, pag. 7 in basso). Ora, soggiacciono a riduzione in virtù dell'art.

527.

n. 3 CC tutte le liberalità intese come cessioni volontarie a titolo – almeno

parzialmente –gratuito (Steinauer,

op. cit., pag. 240 n 466). La donazione è mista, ad esempio, quando il

beneficiario assume debiti ipotecari gravanti l'immobile ceduto (Piotet in: Traité de droit privé suisse,

vol. IV, Friburgo 1975, pag. 282 nota 52).

a) L'attrice

obietta che negli allegati preliminari i convenuti non avevano mai affermato di

avere versato un corrispettivo per le donazioni e sostiene che tali circostanze,

addotte la prima volta nel memoriale conclusivo, sono tardive. Già con la risposta

tuttavia i convenuti avevano specificato che il fondo originario, prima del

frazionamento, era gravato da oneri ipotecari per fr. 43 000.– (act.

II, pag. 6). Riguardo alla particella n. 1506 avevano poi esposto fr. 120 000.– come

“debito ipotecario nei confronti della BSI (doc. 2)” (act. II, pag. 7) e, riguardo

alla particella n. 344, fr. 101 900.– come “partecipazione spese di riattamento appartamento

pianterreno (doc. 48)” (act. II, pag. 9), riservandosi di assumere la relativa

documentazione bancaria (act. II, pag. 10). Nel doc. 2 il convenuto AP 1 precisava: “debito

ipotecario di fr. 120 000.– presso BSI versato a __________ per pag. fatt. costruzione map.

1506” (cfr. anche duplica, pag. 5), mentre nel doc. 48 la convenuta AP 2 dichiarava

di avere versato fr. 13 900.– a “copertura vecchio DB – __________” e complessivi fr. 88 000.– “a __________”

in tre rate, precisando nella duplica che gli importi erano stati corrisposti

al padre per pagare oneri di costruzione e debiti (duplica, pag. 5). In

circostanze siffatte non si può dire che il contenuto delle conclusioni scritte

dei convenuti esulasse dai fatti addotti con gli allegati preliminari (art. 78

CPC) o comportasse una mutazione inammissibile dell'azione (art. 74 CPC).

b) Ciò

premesso, quanto alla particella n. 1506 gli appellanti so­stengono che il

convenuto AP 1 ha versato al padre fr. 120 000.– per tale fondo. Sulla

questione il Segretario assessore ha sorvolato. Invero dalla documentazione

bancaria risulta che il 30 agosto 1988 il figlio ha dato ordi­ne alla Banca __________

di bonificare su un conto intestato al padre fr. 120 000.– con la causale

“saldo acqui­sto casa paterna al mapp. 1506 __________” (lettera 29 marzo 2001 della

__________ con allegato 1 nel fascicolo “richiamo doc. da BSI”). Qualche perplessità

desta il fatto che quello stesso giorno __________ abbia prelevato da quel

conto il medesimo importo in contanti (allegato 3). Sia come sia, l'attrice non

contesta nel merito il pagamento come tale. Ne segue che il valore della liberalità

ricevuta da AP 1 va fissato in fr. 255 000.– (il valore venale dell'immobile, stabilito

dal perito in fr. 375 000.–, meno il noto versamento di fr. 120 000.–). Su questo punto l'appello

merita accoglimento.

c) Per

quel che è della particella n. 344, gli appellanti affermano che la convenuta AP

2.

ha versato al genitore fr. 101 900.–, oltre ad assumere l'onere ipotecario di fr. 43 000.– gravante

il fondo. Agli atti figura in effetti un “riconoscimento di debito” del 30

gennaio 1989 rilasciato dalla convenuta alla Banca __________ di __________

(doc. 48, 2° foglio). Il presidente dell'istituto di credito ha confermato altresì

che l'interessata aveva chiesto a suo tempo un prestito di tale entità “per la

ristrutturazione del piano terreno della casa” (deposizione __________ del 1°

giugno 1993, pag. 4 verso il basso). A parte i conteggi manoscritti della

convenuta (doc. 48, 1° foglio), però, nulla dimostra un versamento a __________.

Inoltre l'esistenza di cartelle ipotecarie per complessivi fr. 43 000.– a carico

della particella n. 344 al momento della donazione (doc. 64, 5° foglio; doc.

65) ancora non dimostra che sussistesse davvero un mutuo, né l'atto di donazione

prevede alcuna clausola circa l'assunzione di debiti ipotecari (doc. 64). Si

deve presumere pertanto che eventuali mutui ipotecari siano rimasti a carico

del donante (art. 832 CC). Al riguardo l'appello manca di consistenza.

11.

Gli

appellanti ribadiscono di avere profuso finanziamenti nelle due particelle e di

avere sostenuto spese a titolo personale, riproponendo in questa sede le

singole poste. Per quanto attiene alla particella n. 1506, anzitutto, essi

adducono che AP 1 ha costruito la sua abitazione ex novo e che ai fini

della presente causa occorre dipartirsi dal solo valore del terreno, stimabile

in fr. 60.–/m², ossia fr. 26 280.–. Sottolineano

inoltre che il perito ha valutato in fr. 250 000.– i costi per l'edificazione

della casa, riconosciuti anche dall'attrice con scritto del 12 aprile 2002 alla

Pretura, e che – come ha confermato il perito – fra il 1988 (momento della donazione)

e il 1990 (apertura della successione) il valore degli immobili è rimasto

sostanzialmente stabile.

a) L'attrice

eccepisce che negli allegati preliminari i convenuti hanno evocato unicamente “lavori

di riattazione e di ampliamento”, mentre la circostanza che l'abitazione sulla

particella n. 1506 sia stata costruita a spese del convenuto è stata allegata

la prima volta con le conclusioni ed è quindi tardiva, per tacere del fatto che

gli investimenti sono stati compiuti in malafede (art. 630 cpv. 2 CC). Ora, nel

memoriale di risposta gli interessati avevano addotto di avere “proceduto una

volta divenuti proprietari ad importanti lavori di riattamento ed ampliamento”

(pag. 6), elencando gli importi stanziati “per spese, investimenti e altre

opere relative alla casa al mappale no 1506 RFD (doc. 1)” (pag. 7). Considerato

che l'abitazione eretta sull'attuale particella n. 1506 è stata costruita a

ridosso della preesistente abitazione situata sull'originaria particella n.

344, in pratica l'edificazione ex novo della nuova ala poteva anche

essere definita un ampliamento. Non si può dire pertanto che su questo punto il

contenuto delle conclusioni scritte dei convenuti esulasse dai fatti addotti negli

allegati preliminari (art. 78 CPC).

b) Vari

testimoni hanno confermato del resto che, in effetti, lo stabile abitato oggi dal

convenuto è stato costruito in un secondo tempo (act. V: deposizioni di __________,

pag. 2; di __________, pag. 3; di __________, pag. 4; act. VII: deposizione di __________,

pag. 1). Sta di fatto che, come ha accertato il perito (referto dell'agosto

1997, pag. 3, nel fascicolo “perizia e completazioni”), l'edificio posto sull'attuale

particella n. 1506 è stato costruito nel 1986/87, prima quindi della cessione

da parte di __________ al figlio AP 1 (complemento peritale del 3 marzo 2000,

n. 5, nel fascicolo “perizia e completazioni”). Tant'è vero che al momento

della donazione la costruzione era già censita (doc. A, 6° foglio e planimetria

annessa al piano di mutazione). E il valore dell'immobile nel 1988, dedotti i

lavori eseguiti dopo di allora, era di fr. 375 000.– (referto peritale,

pag. 10), mentre nel 1990 “non ha subito significative variazioni” (complemento

peritale del 5 dicembre 2000, nel fascicolo “perizia e completazioni”).

c) Gli

appellanti asseverano di avere cominciato a investire soldi e lavoro nell'originaria

particella n. 344 già prima della donazione (intervenuta il 19 febbraio 1988), quando

il fondo ancora era del padre. L'attrice obietta che tale circostanza è addotta

unicamente in appello ed è perciò inammissibile. Non a torto. Nel memoriale

conclusivo gli interessati allegavano ancora che la casa era stata costruita da

AP 1 nel 1989 (pag. 7 nel mezzo). Nuovo, l'argomento sarebbe pertanto irricevibile

(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Sia come sia, l'interessato non ha dimostrato di

avere finanziato opere edili prima del 19 febbraio 1988. Certo, il perito reputa

che egli abbia profuso nella costruzione della casa circa fr. 250 000.– (complemento

peritale del 3 marzo 2000, n. 5), ma non si capisce da quali elementi tale affermazione

discenda. Da un lato l'interessato medesimo ha addotto investimenti per soli

fr. 218 784.30 (doc. 1; act. II, pag. 7), compreso l'importo di fr. 120 000.– già considerato

(consid. 8a). Dall'altro non competeva al perito stabilire se l'edificazione

fosse stata effettivamente finanziata dal convenuto. Quanto alle deposizioni appena

menzionate (consid. b), i testimoni parrebbero attestare che l'edificazione è

stata eseguita dal figlio, ma nulla precisano sul finanziamento dei lavori (loc.

cit.).

d) Per

gli appellanti l'investimento di fr. 250 000.– è riconosciuto in

ogni caso nella lettera del 12 aprile 2002 che il legale dell'attrice ha

inviato alla Pretura. L'assunto è specioso. Davanti al primo giudice i

convenuti avevano chiesto l'esecuzione di una perizia per ottenere conferma che

gli importi indicati nelle fatture da loro prodotte (doc. 1 a 63) “corrispondono

a quanto viene fatturato normalmente per le opere e le altre causali indicate

nelle fatture medesime” (quesito peritale del 13 marzo 2001 nel fascicolo:

“perizia correttezza doc. pagamenti”). Con lettera del 12 aprile 2002 il legale

dell'attrice ha comunicato al Pretore di ritenere la perizia superflua, “poiché

la parte attrice da me rappresentata non intende contestare sia i lavori

eseguiti nelle abitazioni oggetto della donazione paterna, sia i costi e

tantomeno la regolarità e la correttezza dei documenti prodotti a sostegno dei

capitali investiti nelle opere di ristrutturazione delle case” (nel fascicolo:

“perizia correttezza doc. pagamenti”). Visto ciò, i convenuti hanno rinunciato

alla perizia (lettera del 18 aprile 2002 nel fascicolo: “perizia correttezza

doc. pagamenti”). Ne segue che il riconoscimento non riguardava l'importo di

fr. 250 000.– accennato dal perito, bensì i costi per le opere di

ristrutturazione che risultavano dalla documentazione prodotta dai convenuti.

e) Per

quanto attiene alla particella n. 1506, l'attrice ha pertanto riconosciuto complessivi

fr. 20 100.– per “totale spese lavori in proprio” (doc. 1 e doc. 4 a 12),

fr. 784.30 per “allacciamento

via cavo e messa a punto segnale” (doc. 1 e 13) e fr. 3600.– per le “tasse comunali di allacciamento acqua e fognature” (doc. 1

e doc. 14). Tale ammissione, riferita ai costi e al finanziamento delle opere

di ristrutturazione delle case, non comprende tuttavia l'esborso di fr. 120 000.– per il

“debito

ipotecario

c/o BSI”, di cui già si è detto (consid. 7b) né i versamenti di fr.

70.

000.– e fr. 4300.– al genitore “a estinzione di eventuali affitti

futuri” (doc. 1 e doc. 3, 2° foglio) e per il “pagamento di affitti” (doc. 1 e

15). Tutto considerato, di conseguenza, l'attrice ha riconosciuto investimenti

da parte di AP 1 per complessivi fr. 24 484.30. Se non che, tutto

si continua a ignorare sul momento in cui tali lavori sono stati eseguiti. I

documenti prodotti nulla indicano al riguardo. Non solo, dunque, l'affermazione

che la casa sulla particella n. 1506 è stata costruita a spese del convenuto

figura per la prima volta nel memoriale conclusivo (sopra, lett. c), ma costui non

ha dimostrato di avere finanziato lavori nell'immobile situato sulla particella

n. 1506 prima della donazione. Oltre a ciò, nella stima del valore venale dell'immobile

il perito ha già tenuto conto di investimenti eseguiti dopo il 1988/90 per fr.

35.

000.– (referto dell'agosto 1997, pag. 10, ipotesi n. 1). Nulla di

più può dunque essere considerato a tale titolo.

12.

Quanto

all'immobile posto sulla particella n. 344, la convenuta AP 2 asserisce di avere

investito una prima volta fr. 200 472.45 per creare un appartamento al piano terreno e ristrutturare l'appartamento

al primo piano, oltre a fr. 300 000.– (senza considerare i costi dell'impianto elettrico) la seconda

volta per riunire i due appartamenti in un'unica abitazione su due livelli.

a) Per

quel che è del secondo intervento, ancora una volta l'attrice obietta che si

tratta di una circostanza addotta unicamente con le conclusioni scritte, e

pertanto inammissibile. La questione è che l'intervento è stato eseguito nel

1993, dopo lo scambio degli allegati introduttivi (deposizione dell'arch. __________

del 25 gennaio 1995, pag. 1; referto peritale dell'agosto 1997, pag. 3). Ciò è risultato

già all'udienza preliminare, nei motivi addotti dai convenuti per sentire l'architetto __________ (verbale del 15

febbraio 1993, pag. 4), senza che l'attrice muovesse contestazioni (loc. cit.).

La censura formale è quindi ai limiti del pretesto. Resta il fatto che, dal

profilo sostanziale, il perito ha già ponderato l'investimento in questione –

deducendolo dal valore attuale della particella – nella stima del valore venale

del fondo negli anni 1988/90, di fr. 275 000.– (referto dell'agosto

1997, pag. 10, ipotesi n. 1). Nulla si giustifica dunque di computare ulteriormente

a tale titolo.

b) Riguardo

al primo intervento, il perito opina che in seguito alla seconda ristrutturazione,

la quale ha “riportato l'immobile ad abitazione monofamiliare”, esso doveva

“considerarsi perso” (complemento peritale del 3 marzo 2000, n. 3). A suo parere,

“si fosse reso necessario anche in funzione di un'importante manutenzione”, esso sarebbe stimabile

“secondo l'esperienza” in circa fr. 100 000.– (loc.

cit., n. 4). Il Segretario assessore non ha ritenuto di attenersi a quest'ultima

valutazione, formulata a mero titolo di ipotesi (sentenza impugnata, pag. 7 in

basso). Tuttavia, se il perito ha calcolato correttamente il valore venale dell'immobile

nel 1988/90 prescindendo dall'investimento eseguito nel 1993 (sopra, consid. a),

in tale valore egli avrebbe dovuto tenere conto anche della situazione venutasi

a creare dopo la prima ristrutturazione. Per determinare gli attivi di una

successione, così come per valutarne il valore, fa stato invero il momento dell'apertura

dell'eredità, ovvero il giorno della morte del disponente (Steinauer, op. cit., pag. 237 n. 459 e

459a in fine).

c) Quanto

all'ammontare di tale investimento, secondo l'attrice AP 2 ha fatto valere

tardivamente di avere profuso denaro nella particella n. 344 già prima della donazione.

Così argomentando, essa trascura però che già nella risposta l'interessata aveva

elencato esborsi risalenti al 1987 e ai primi mesi del 1988 (act. II, pag. 8

con rinvio a doc. 20 segg.), sicché la circostanza non può dirsi nuova. Ciò

posto, come detto (consid. 11d), con lettera del 12 aprile 2002 l'attrice ha

riconosciuto i costi delle opere di ristrutturazione che risultava­no dalla

documentazione prodotta dai convenuti. AP 2 aveva rubricato esborsi di

complessivi fr. 79 332.45 per la ristrutturazione dell'appartamento al primo piano, corredando

la somma dei giustificativi (doc. 60, doc. 20 e doc. 21 a 47), più fr. 13 240.– per i

lavori eseguiti in proprio (doc. 20, 49 a 57) e fr. 400.– per l'allacciamento alle

condotte comunali (doc. 20 e 58), onde un totale di fr. 92 972.45.

Esulano invece dalla portata del noto riconoscimento i fr. 101 900.– esposti come

“partecipazione spese di riattazione appartamento pian terreno” (doc. 60 e doc.

48), di cui già s'è detto (consid. 10c) e i fr. 2600.– versati per “pagamento

affitti” (doc. 60 e doc. 59). In definitiva, nella valutazione della liberalità

occorre tenere conto di fr. 92 972.45 per l'investimento compiuto dalla convenuta nell'ambito della

prima ristrutturazione, ignorato dal perito. Il valore della liberalità di cui

ha beneficiato AP 2 può, di conseguenza, essere stimato in fr. 182 000.–

arrotondati (fr. 275 000.– meno fr. 92 972.45).

13.

Gli

appellanti pretendono inoltre di dedurre dal valore delle particelle le spese

da loro sopportate per tasse di successione e donazione, come pure per la partecipazione

a spese destinate al disbrigo di pratiche conseguenti alla morte del padre, che

indicano in complessivi fr. 9733.50 per AP 1 e fr. 13 365.05 per AP 2. Tali

pretese risultano estranee però alle due liberalità oggetto dell'azione di

riduzione e andranno liquidate nel quadro della divisione ereditaria (sopra,

consid. 4a). Per di più, le imposte

di donazione e successione nemmeno rientrano nel pas­sivo ereditario, essendo debiti personali degli eredi (Steinauer, op. cit., pag. 155, n. 250a;

nel Ticino: art. 151 LT). Quanto all'importo di fr. 1000.– per il disbrigo di

pratiche successorie, poi, esso è giustificato unicamente da un manoscritto

della convenuta AP 2 (doc. 62), insufficiente a comprovarlo, mentre il

riconoscimento contenuto nella lettera del 12 aprile 2002 dal legale dell'attrice

si riferiva – come detto (consid. 11d) – alla ristrutturazione degli immobili.

14.

Per

quanto attiene agli altri beni della successione, gli appellanti sostengono che

il Segretario assessore ha statuito oltre ai limiti della domanda, violando l'art.

86.

CPC. Essi trascurano tuttavia che per verificare se – e in che misura – le due

liberalità ledano la porzione legittima dell'attrice occorre calcolare l'entità

dell'intero compendio successorio (cfr. Steinauer,

op. cit., pag. 238, n. 461). Il primo giudice ha tenuto conto così di una

prestazione assicurativa di fr. 119 905.– (soggetta a collazione), di un conto

bancario di fr. 33 033.–, di beni mobili di fr. 7601.–, dedotti i passivi

di fr. 13 315.65, indicando il compendio successorio per finire in fr. 114 190.35, come risultava

dall'inventario fiscale (sentenza impugnata, consid. L, pag. 6 seg.). Verosimilmente

per svista egli ha omesso tuttavia di calcolare fr. 33 003.– depositati su un

conto di risparmio (esenti da imposta di successione: inventario fiscale, n.

2.

; sentenza impugnata, pag. 8 in alto). L'attrice, da parte sua, calcola l'asse successorio in

complessivi fr. 797 193.35, così composti: particella n. 344 fr. 275 000.–, particella n. 1506

fr. 375 000.–, polizza __________ fr. 119 905.–, conto bancario fr.

33.

003.–, altri beni mobili fr. 7601.–, meno il passivo di fr. 13 315.65 (conclusioni,

pag. 7).

a) Dall'incarto

fiscale richiamato si desume che al momento della morte __________ disponeva di

fr. 33 003.–

depositati su un conto di risparmio (allegato 4), di arredamento valutato simbolicamente

fr. 1.– e di un'automobile poi realizzata per fr. 7600.– (allegato 5). I due

figli hanno ricevuto presta­zioni assicurative in seguito al decesso del padre per

complessivi fr. 119 905.– (fr. 58 935.– ciascuno da parte dell'assicurazione __________ con

riferimento a una fondazione collettiva LPP, fr. 1017.50 ciascuno da parte

della Cassa di previdenza del __________; allegati 6 e 7). Risultavano inoltre passivi

successori per fr. 13 315.65 (allegato 8).

b) L'art.

476.

CC prescrive che le polizze di assicurazione sulla vita del disponente,

costituite a favore di un terzo con atto tra vivi o con disposizione a causa di

morte, e quelle che vivendo il disponente furono trasferite a titolo gratuito

ad un terzo, sono computate nella successione per il valore di riscatto al

momento della morte del disponente stesso. Gli appellanti sottolineano

che in concreto le polizze non constano avere avuto un valore di riscatto. In

effetti, il valore di riscatto – se esiste – non corrisponde necessariamente al

valore della prestazione assicurativa accordata in caso di morte e può rivelarsi,

anzi, notevolmente inferiore (Staehelin

in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 8 ad art. 476; Steinauer,

op. cit., pag. 251, n. 491a e 492). Nella fattispecie si evincono unicamente dall'incarto

i capitali di decesso erogati ai figli (inventario fiscale della successione,

allegati 6 e 7). Per di più, ove si tratti di prestazioni del “secondo pilastro”, il diritto privato non si applica (DTF 129 II 305; Staehelin, op. cit., n. 19 in fine ad

art. 476; Steinauer, op. cit.,

pag. 250 n. 488a in fine con rimando). Nella fattispecie la prestazione di complessivi

fr. 117 870.– stanziati dalla __________ si riconduce a una Fondazione Collettiva

LPP costituita dalla __________ per i dipendenti (allegato 6), come quella di

fr. 2035.– versata dalla Cassa di previdenza del __________ (allegato 7). In

circostanze siffatte non è dato di vedere, né l'attrice spiega, a che titolo simili

prestazioni vadano computate nel compendio ereditario, fermo restando che l'attuale

giudizio non pregiudica – con ogni evidenza – le pretese che l'interessata potrà

far valere nell'ambito della divisione ere­ditaria o sulla base del diritto

pubblico delle assicurazioni sociali (cfr. Steinauer,

op. cit., pag. 97 segg.). Nel calcolo va inserito, per converso, il passivo

successorio di fr. 13 315.65, riconosciuto anche dall'attrice.

15.

In

ultima analisi il compendio successorio fu __________ si compone pertanto di fr.

464.

288.35: averi bancari fr. 33 003.–, arredamento fr.

1.

–, automobile fr. 7600.– (consid. 12a), particella n. 1506 fr. 255 000.– (consid.

10b), particella n. 344 fr. 182 000.– (consid. 12c), dedotti fr. 13 315.65 di passivi

(consid. 14b). La porzione legittima dell'attrice risulta così di fr. 116 072.05 (⅓ x ¾: art. 457 e 471 n. 1 CC). L'art.

522.

cpv. 1 CC presuppone altresì che l'erede legittimario non abbia altrimenti

ottenuto l'importo della propria legittima (Steinauer,

op. cit., pag. 391 n. 816). Nella fattispecie non consta che l'interessata

abbia ricevuto alcunché, finora, dalla successione del nonno. Avrà ancora

diritto di ricevere però l'equivalente di un terzo dei beni residui, il cui valore

alla morte di __________ ammontava a fr. 27 288.35 (averi bancari fr.

33.

003.–, arredamento fr. 1.–, automobile fr. 7600.–, dedotti fr. 13 315.65 di

passivi). Impregiudicato l'esito della futura divisione ereditaria, di

conseguenza, l'attrice avrà ancora diritto di ricevere almeno fr. 9096.10. La sua

porzione legittima risulta lesa, dunque, per fr. 106 975.95.

16.

Salvo

disposizione contraria, estranea al caso in esame, la riduzione è sopportata

nella medesima proporzione da tutti i beneficiari delle liberalità (art. 525

cpv. 1 CC). La liberalità a AP 1 deve quindi essere ridotta di fr. 62 423.05 (106 975.95 x 255 000.– : [255 000.– + 182 000.–]; cfr. Steinauer, op. cit., pag. 397 in alto),

mentre quella ad AP 2 di fr. 44 552.90 (106 975.95 x 182 000.– : [255 000.– + 182 000.–]), con obbligo per i convenuti di versare all'attrice i

relativi importi. Gli interessi moratori non decorrono dall'apertura della

successione, bensì dall'introduzione della causa (Forni/Piatti, op. cit., n. 15 in fondo alle osservazioni preliminari

degli art. 522–533).

17.

Gli

oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Gli

appellanti ottengono, nel complesso, il dimezzamento dell'importo da versare all'attrice.

Si giustifica pertanto di suddividere a metà gli oneri processuali e di compensare

le ripetibili. Il riparto degli oneri di primo grado segue la medesima proporzione.

Dispositivo

Per questi motivi

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che i dispositivi

n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

1.

Le liberalità eseguite da __________ il 19 febbraio 1988 in favore di AP 1

(donazione della particella n. 1506 RFD di __________) e di AP 2 (donazione

della particella n. 344 RFD di __________) sono ridotte nella misura di fr. 62 423.05, rispettivamente di fr. 44 552.90.

1.1 AP

1 è condannato a versare a AO 1 l'importo di fr. 62 423.05

con interessi al 5% dal 15 aprile 1992.

1.2 AP

2 è condannata a versare a AO 1 l'importo di fr. 44 552.90

con interessi al 5% dal 15 aprile 1992.

2. La

tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese sono poste per metà a carico dell'attrice

e per l'altra metà a carico dei convenuti in solido, compensate le ripetibili.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1050.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

1100.–

già

anticipati dagli appellanti, sono posti per metà in solido a loro carico e per

l'altra metà a carico di AO 1, compensate le ripetibili.

III. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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