11.2003.60
organizzazione della vita separata: contributo al coniuge non attivo professionalmente
27 maggio 2005Italiano28 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2003.60
Data decisione, Autorità:
27.05.2005, ICCA
Titolo:
organizzazione della vita separata: contributo al coniuge non attivo professionalmente
CONIUGE
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO
DIFFIDA AI DEBITORI
MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
SOSPENSIONE DELLA VITA COMUNE
UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2003.60
Lugano,
27 maggio
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause DI.2002.419
(protezione dell'unione coniugale) e DI.2002.420 (diffida ai debitori) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanze del 19 giugno
e dell'11 (recte: 10) luglio 2002 da
AO 1
(patrocinata dall' RA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dagli RA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 5 maggio 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 17
aprile 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (6 agosto 1952) e AO 1 (20 settembre 1959) si sono sposati a
__________ il 19 settembre 1980. Dal matrimonio sono nati J__________, il 17
agosto 1981, e P__________, l'11 maggio 1985. Il marito lavora come consulente
per la __________ a __________. La moglie, casalinga, ha cominciato nel
settembre del 2001 a organizzare, come monitrice, corsi di ginnastica per
anziani e donne. I coniugi si sono separati di fatto alla fine di ottobre del
2001, quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella
n. 1015 RFD di __________, ora __________, comproprietà delle parti in ragione
di un mezzo ciascuno) per trasferirsi in un appartamento a __________. Il 21
febbraio 2002 essa si è annunciata all'assicurazione contro la disoccupazione,
dichiarandosi alla ricerca di un'attività al 50%. Dall'aprile a metà ottobre
del 2002 essa ha poi lavorato come ricezionista a tempo parziale per l'Hotel __________
di __________.
B. Nel
frattempo, il 19 giugno 2002, AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo
di essere autorizzata a vivere separata, di attribuire l'alloggio coniugale al
marito, di affidare il figlio P__________ al padre (riservato il suo diritto di
visita) e di obbligare il coniuge a versarle un contributo alimentare di fr.
1940.– mensili retroattivamente dal 1° marzo 2002. Formulata già in via provvisionale,
quest'ultima domanda è stata accolta dal Pretore con decreto cautelare emanato
senza contraddittorio il 21 giugno 2002 (inc. DI.2002.420). L'11 (recte:
10) luglio 2002 AO 1 ha adito inoltre il Pretore perché fosse ordinato alla __________
di trattenere dallo stipendio del marito l'importo di fr. 1940.– mensili e di
riversarlo direttamente a lei. Anche tale
istanza è stata accolta dal Pretore il giorno stesso senza contraddittorio.
C. Alla
discussione del 31 luglio 2002, indetta per il contraddittorio cautelare e per
la discussione delle misure a protezione dell'unione coniugale, i coniugi si
sono reciprocamente dati atto di vivere separati, accordandosi
sull'attribuzione dell'alloggio comune e sull'affidamento del figlio al marito,
riservato all'istante un ampio diritto di visita. Il convenuto si è opposto
invece al versamento di qualsiasi contributo alimentare e ha sollecitato la
revoca della trattenuta di stipendio. Esperita l'istruttoria, le parti hanno
rinunciato alla discussione finale, limitandosi a presentare conclusioni
scritte. Nel proprio allegato, del 9 dicembre 2002, AP 1 ha ribadito il suo
punto di vista. Con memoriale del 16 dicembre 2002 AO 1 ha aumentato la richiesta
di contributo alimentare da fr. 1940.– a fr. 3110.– mensili.
D. Statuendo
con sentenza del 17 aprile 2003, il Pretore ha autorizzato le parti a vivere
separate, “il marito nell'abitazione coniugale, la moglie altrove”, ha affidato
P__________ al padre (riservato alla madre il diritto di visita da concordare
direttamente con il figlio) e ha condannato AP 1 a versare alla moglie un
contributo alimentare di fr. 1940.– retroattivamente dal 1° marzo 2002, confermando
la trattenuta di stipendio. Contestualmente egli ha stralciato la procedura
cautelare dai ruoli. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese sono state
poste a carico del marito, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1000.– per
ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 5 maggio 2003 nel
quale chiede che il contributo di mantenimento per la moglie sia annullato, che
la trattenuta di stipendio sia revocata e che il giudizio impugnato sia
riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 2 giugno 2003 AP 1 propone
di respingere l'appello e di confermare la sentenza del Pretore.
in diritto: 1. Le
misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC), compresa la cosiddetta
“diffida ai debitori” (art. 177 CC), sono emanate con la procedura sommaria
contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio
agli art. 361 segg. CPC), in esito al quale il Pretore statuisce con “sentenza”
(art. 368 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque
ricevibile. Improponibile è invece il memoriale di osservazioni datato 2 giugno
2003 dall'istante. L'appello è stato notificato a quest'ultima, invero, il 17
maggio 2003 (osservazioni, pag. 2 in alto). Introdotto ben oltre i dieci giorni
previsti dall'art. 370 cpv. 2 CPC, l'allegato si rivela pertanto tardivo e
sfugge a qualunque esame.
2. L'art.
176 cpv. 1 n. 1 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione
domestica, a istanza di un coniuge il giudice stabilisce – tra l'altro – “i contributi
pecuniari” dell'uno in favore dell'altro. L'ammontare di tali contributi si
calcola dividendo l'eccedenza mensile – di regola a metà – una volta dedotto
dal reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 121
III 302 consid. 5b, 123 III 1; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edizione,
n. 4 ad art. 176; Hausheer/
Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 176
CC). In caso di ammanco il debitore del contributo ha diritto
di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70
consid. 2c con rinvii). Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso si determina in
base al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese
correnti della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle
assicurazioni domestiche, come pure gli oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli
minorenni è stabilito invece, per prassi costante di questa Camera, secondo le
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo, adattate al singolo caso in virtù del
principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128
III 413 in alto).
3. Nella fattispecie il
Pretore ha calcolato il reddito mensile del marito in fr. 9183.20 netti e il
relativo fabbisogno minimo in fr. 4036.10 (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1250.–,
onere ipotecario fr. 981.–
[già dedotta la quota di fr. 310.– compresa nel
fabbisogno in denaro del figlio], spese di riscaldamento fr. 86.40, tassa
rifiuti fr. 12.10, spese di spazzacamino fr. 8.85, tassa di fognatura fr.
13.60, premio della cassa malati fr. 441.–, assicurazione
degli stabili a __________ e __________ fr. 118.40, assicurazione dell'economia
domestica fr. 49.20, assicurazione responsabilità civile fr. 9.–, imposta di
circolazione fr. 26.–, assicurazione dell'automobile fr. 40.55, imposte stimate
fr. 1000.–). Per quel che è della moglie, il Pretore ha accertato il reddito
mensile in fr. 1850.– netti a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2516.15
(minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione
fr.
750.–, spese accessorie fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 294.–, imposta
di circolazione fr. 43.85, assicurazione dell'automobile fr. 78.30, imposte
stimate fr. 150.–). Il fabbisogno in denaro di P__________ è stato valutato in
fr. 1920.– mensili. Constatata
un'eccedenza
di fr. 2561.–, il Pretore ha riconosciuto alla moglie il diritto a un contributo
alimentare di fr. 1946.– mensili, arrotondato a fr. 1940.–. La decorrenza del
medesimo è stata fissata il 1° marzo 2002 in applicazione dell'art. 173 cpv. 3
CC. La trattenuta di stipendio è stata mantenuta “a garanzia di un regolare
versamento dei contributi”.
4. L'appellante si duole anzitutto che il Pretore non abbia computato
alla moglie, invece del reddito effettivo di fr. 1850.– netti mensili, un
guadagno ipotetico di almeno fr. 4500.– netti mensili (memoriale, punti 7a a
7d). Egli fa valere che al momento della separazione (fine ottobre del 2001)
l'istante aveva 42 anni, che essa conosce quattro lingue, ha una formazione come
monitrice di ginnastica, ha seguito corsi di computer, ha lavorato per alcune
banche, gode di buona salute e non deve più occuparsi dei figli. A torto il
primo giudice le avrebbe accordato dunque un periodo (indeterminato) per una
“riqualificazione professionale mirata” come monitrice di ginnastica, lavoro
che non le consentirà mai – per ammissione di lei stessa – alcuna autosufficienza
economica. Tanto più, soggiunge l'appellante, che lavorando a tempo pieno come
ricezionista d'albergo essa avrebbe potuto guadagnare subito fr. 3520.– netti
mensili, se appena avesse cercato lavoro nel settore. Che la situazione economica
della famiglia sia buona non esonera l'interessata, a mente sua, dal ricrearsi
una propria autonomia in campo economico.
a) Gli
art. 163 segg. CC disciplinano il mantenimento della famiglia anche dopo la
fine della vita in comune. La questione del sostentamento continua dunque a essere
regolata da tali norme non solo in una procedura a tutela dell'unione coniugale,
ma anche in una causa di divorzio (o di separazione). E le misure prese a tal fine dal giudice a tutela dell'unione coniugale o – in pendenza di causa
– dal giudice del divorzio sono per principio le stesse, tant'è che in materia
di divorzio l'art. 137 cpv. 2 seconda frase CC richiama esplicitamente le
disposizioni a tutela dell'unione coniugale. Il problema di sapere se e in che
misura il coniuge liberato da compiti legati alla cura dell'economia domestica
in seguito alla separazione sia tenuto a usare altrimenti la sua forza
lavorativa, esercitando o estendendo un'attività rimunerata, va risolto di conseguenza
secondo i medesimi criteri (DTF 130 III 541 consid. 3.2 con riferimenti).
b) Nell'ambito
di misure a protezione dell'unione coniugale si può pretendere che un
coniuge riprenda o estenda un'attività lucrativa a tre condizioni cumulative:
quando non sia possibile attingere all'eccedenza o – almeno provvisoriamente –
a sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione
(compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche
separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze e quando la
ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge
interessato sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di
salute, formazione professionale e così via), oltre che con la situazione del
mercato del lavoro. Trattandosi poi di misure provvisionali in pendenza di
divorzio occorre por mente al fatto che durante una causa di stato il
ritorno dei coniugi al riparto dei compiti consensualmente stabilito ai fini
della vita in comune non è più né auspicato né verosimile. Nel quadro di
siffatte misure occorre annettere dunque particolare importanza, più che nel
caso di provvedimenti a tutela dell'unione coniugale, all'autonomia economica
che il coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – è
chiamato ad acquisire o a riacquisire (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii).
c) Per
quanto riguarda le misure a protezione dell'unione coniugale in particolare, la
giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che il giudice fissa il
“contributo pecuniario” di un coniuge in favore dell'altro (art. 176 cpv. 1 n.
1 CC) fondandosi anzitutto sugli accordi intercorsi esplicitamente o tacitamente
dai coniugi sul riparto dei compiti e le prestazioni in denaro durante la vita
in comune, accordi che hanno conferito all'unione una determinata struttura
(art. 163 cpv. 2 CC). Tale struttura non dev'essere sovvertita nel quadro di
misure a tutela dell'unione coniugale, poiché così facendo si precorrerebbe la
sentenza di divorzio. Anzi, proprio per stabilizzare la situazione, se non per
salvare il matrimonio, le misure a tutela dell'unione coniugale devono tenere
conto del modo in cui era organizzata la vita in comune. Resta il fatto che,
ove non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica, lo
scopo dell'indipendenza economica da parte del coniuge professionalmente
inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggiore importanza (DTF 128
III 67 consid. 4a con riferimenti).
d) Nella
fattispecie le parti si sono sposate il 19 settembre 1980. Fino al 1983 l'istante
risulta essersi occupata a tempo pieno di “__________” per la __________ a __________,
alle cui dipendenze essa era dal 1978, guadagnando fr. 2500.– mensili (act.
VII: interrogatorio formale, risposta n. 2). Dopo di allora – e per 18 anni –
essa si è dedicata alla casa e alla famiglia, salvo cominciare nel settembre
del 2001, un mese prima della separazione di fatto, a organizzare gruppi di ginnastica
come monitrice (loc. cit., risposta n. 5): un gruppo per la __________ di __________,
che tra il marzo e il luglio del 2002 le ha fruttato poco più di fr. 1100.–
(doc. FF), e un altro gruppo per la “__________”, che non le ha procurato
reddito (loc. cit., risposta n. 3). Nel 2002 poi essa ha seguito un gruppo di
ginnastica per conto proprio, ciò che le ha permesso di ricavare fr. 2000.–
(loc. cit., risposta n. 7). L'attività di monitrice presuppone tuttavia una
formazione, che l'interessata ha cominciato nell'aprile del 2002 (loc. cit.,
risposta n. 3) e che, al momento in cui ha statuito il primo giudice, era
ancora in corso.
e) Ciò
premesso, il riparto dei ruoli su cui si sono accordati i coniugi dopo il 1983
era quello per cui il marito avrebbe svolto un'attività lucrativa a tempo pieno
e la moglie si sarebbe occupata a tempo pieno della casa e della famiglia. Tale
suddivisione dei compiti è rimasta invariata per 18 anni, fino a un mese prima
della separazione di fatto, quando l'istante ha intrapreso un'attività
accessoria di monitrice. Nelle condizioni descritte l'appellante avrebbe
dovuto, prima di imputare alla moglie un reddito ipotetico, rendere verosimile cumulativamente
che per finanziare due economie domestiche separate non era possibile attingere
all'eccedenza o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la
vita in comune e che i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza)
non bastavano per coprire i costi di tali economie domestiche separate
nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze. Nella misura in cui crede
di poter applicare pedissequamente i criteri dell'art. 125 nell'ambito
dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC (memoriale, pag. 10 in fondo), l'appellante
adombra speculazioni che cadono nel vuoto.
f) Nel
caso in esame il bilancio familiare rivela, come si vedrà oltre (consid. 9), un'eccedenza
di circa fr. 1623.– mensili anche solo con il reddito effettivo della moglie
(fr. 1850.– netti mensili, non contestati dall'istante). Pretendere che quest'ultima
estenda la sua attività lucrativa a tempo pieno in condizioni del genere nel
quadro di misure protettrici dell'unione coniugale è fuori discorso. Al
riguardo la sentenza impugnata è assolutamente corretta.
5. In
secondo luogo l'appellante sostiene che il certificato di salario da lui
prodotto il 20 febbraio 2003 attesta uno stipendio netto di fr. 8690.40 mensili
e non di fr. 9183.20, come ha accertato il Pretore (memoriale, punto 7e). Ora,
nel fascicolo processuale non figura alcun certificato di salario, ma solo un
“avviso di stipendio e di bonus” prodotto il 21 febbraio 2003 (doc. 28) dal
quale risulta una retribuzione annua di fr. 122 385.– lordi, identica a
quella del 2002 (doc. 27). E nel 2002 allo stipendio lordo si aggiungevano ancora
fr. 300.– mensili per spese professionali, più fr. 183.– mensili per indennità
di formazione, onde uno stipendio netto di fr. 9183.20 mensili (doc. 21), come
ha constatato il primo giudice. Se poi si pensa che nel 2002 l'appellante ha
ricevuto anche una gratifica (“bonus”) di fr. 13 422.– (doc. 21, 2° foglio
e doc. 27, n. 2i), destinata dal Pretore al rimborso di un mutuo (ma non
inclusa nel calcolo dell'eccedenza: sotto, consid. 6i), e che una tale
elargizione non consta essere stata negata nel 2003, la tesi dell'appellante
sfiora la temerarietà. Su questo punto il ricorso non merita altra disamina.
6. L'appellante non
discute il fabbisogno minimo della moglie, ma contesta l'ammontare del proprio,
che afferma essere di fr. 7346.– mensili e non solo di fr. 4036.10, come ha
ritenuto il primo giudice (memoriale, punto 7g). Le poste litigiose vanno esaminate
singolarmente.
a) Gli
interessi ipotecari calcolati dal Pretore in fr. 981.– mensili ascendono in realtà,
secondo l'appellante, a fr. 1291.–. A dire del convenuto, “non può essere imputata
la presunta locazione del figlio anche perché si fa notare come la madre non
partecipi al suo mantenimento neppure con un solo franco” (memoriale, pag. 8).
Per quel che è degli interessi ipotecari, in effetti, essi raggiungono fr.
4070.75 ogni trimestre (doc. 4, 1° e 2° foglio), pari a fr. 1356.90 mensili.
Per il resto, nel fabbisogno in denaro di un figlio a carico rientra il costo
dell'alloggio, il quale non va confuso – come fa l'appellante – con quello del
genitore. Le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera fa capo
per prassi invalsa, stimano tale costo in un terzo di quello effettivo (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für
Kinder, edizione 2000, pag. 13 in alto). Qualora non sia
possibile accertare il costo effettivo, esse indicano un valore medio (che nel
caso di un ragazzo come P__________ sarebbe di fr. 320.– mensili, stando alla
tabella dell'edizione 2003). In concreto il Pretore avrebbe dovuto quindi
includere nel fabbisogno in denaro del figlio non solo fr. 310.– mensili, bensì
un terzo degli interessi ipotecari effettivi (ossia fr. 452.30), e calcolare
nel fabbisogno dell'appellante la differenza (fr. 904.60 mensili).
b) L'ammortamento
ipotecario non è un costo dell'alloggio, come sembra credere l'appellante,
bensì un ordinario rimborso di mutuo. Non per tale motivo esso va trascurato,
come ha fatto il Pretore. Alla stregua di ogni estinzione di debito, esso va
onorato nella misura in cui i mezzi finanziari della famiglia siano sufficienti
(DTF 127 III 292 consid. bb in fondo con richiamo). In concreto risulta che l'ammortamento
ipotecario è di fr. 1000.– ogni trimestre (doc. 4, 2° foglio).
Fatti
I mezzi finanziari della famiglia consentono senz'altro di sopportare tale
onere. Non vi è ragione quindi perché la quota di fr. 332.– mensili fatta
valere dall'appellante (recte: fr. 333.35), rimanga esclusa dal
fabbisogno minimo del debitore.
c) Per
quanto riguarda le spese di riscaldamento, l'appellante fa valere un esborso di
fr. 183.– mensili rispetto ai fr. 86.40 mensili riconosciuti dal Pretore. La
pretesa è fondata nella misura di fr. 122.20, giacché la spesa di fr. 430.–
annui per l'acquisto di legna (doc. 5, 2° foglio) va aggiunta a quella di fr.
1036.65 per l'acquisto di olio combustibile (la sola considerata dal primo
giudice: doc. 5, 1° foglio). Il costo dell'elettricità (fr.
398.65 dal febbraio al maggio del 2002: doc. 5, 3° foglio) non consta invece essere
dovuto al riscaldamento. Rientra quindi nel minimo esistenziale del diritto
esecutivo (FU 2/2001 del 5 gennaio 2001 pag. 74, punto I). Un terzo della spesa
per il riscaldamento (fr. 40.75) va inclusa poi – come detto – nel fabbisogno
in denaro del figlio, come nel caso delle spese accessorie relative a un
contratto di locazione.
d) La
tassa dei rifiuti accertata dal Pretore (fr. 12.10 mensili) merita conferma. Il
giustificativo esibito dallo stesso appellante (doc. 6) attesta una spesa di
fr. 145.– annui, che dà una media di fr. 12.10 e non di fr. 24.– mensili.
Merita conferma anche la spesa di spazzacamino computata dal Pretore (fr. 8.85
mensili), l'importo di fr. 21.– esposto dal ricorrente non trovando alcun
riscontro nella fattura agli atti (doc. 7: fr. 106.10 annui). A ragione
l'appellante fa valere invece che alla tassa per l'uso della fognatura
considerata dal Pretore (fr. 13.60 mensili: doc. 8, 1° foglio) si aggiunge la
tassa per il consumo di acqua potabile (doc. 8, 2° foglio), di fr. 36.20
mensili, trascurata dal Pretore. Questi due ultimi due prelievi assommano però
a fr. 49.80 mensili, non a fr. 62.– come asserisce l'appellante. Un terzo di
tali spese accessorie (fr. 23.60) va compreso, una volta ancora, nel fabbisogno
in denaro del figlio.
e) L'appellante
allega una spesa di fr. 164.– mensili per l'assicurazione
dell'economia domestica. Dimentica tuttavia che il Pretore gli ha riconosciuto,
oltre a fr. 49.20 per l'assicurazione dell'economia domestica, fr. 118.40 per
l'assicurazione di stabili a __________ e __________, onde un totale di a fr.
167.60 mensili, e ciò proprio sulla base dei giustificativi invocati dallo
stesso appellante (doc. 10). Al riguardo l'appello manca per lo meno di
serietà.
f) Nel
fabbisogno minimo del convenuto il Pretore ha incluso una spesa di fr. 26.–
mensili per l'imposta di circolazione e una di fr. 40.55
mensili per l'assicurazione dell'automobile. L'appellante chiede che l'imposta
di circolazione sia accertata in fr. 31.– e il premio dell'assicurazione in
fr. 68.– mensili. Dagli atti risulta invero che l'imposta di circolazione riguardante
l'automobile (una VW “Golf” 1600) e la motocicletta assomma a fr. 35.85 mensili
(doc. 12), mentre l'assicurazione RC dei due veicoli è di fr. 55.50 mensili
(doc. 13). Si tratta di spese che il bilancio domestico può agevolmente sopportare.
I due importi vanno precisati di conseguenza.
g) L'appellante
espone una spesa di fr. 390.– mensili per le trasferte da __________ a __________,
dove lavora (15 km x 5 giorni x 4 settimane x fr. –.65/km). Il
Pretore nulla ha riconosciuto, ma non è dato di capire perché, le trasferte a
scopo professionale rientrando indubbiamente nel fabbisogno minimo (Rep. 1994
pag. 145, 1993 pag. 266). Certo, l'appellante percepisce già fr. 300.– mensili
dal datore di lavoro a copertura di spese professionali (sopra, consid. 5),
tuttavia non consta che tale indennità dipenda dal domicilio del dipendente,
alla stregua di un'indennità di residenza. Resta il fatto che, comunque sia, a
parte comprovate esigenze particolari – nemmeno adombrate in concreto – le
spese di trasferta vanno commisurate all'uso dei mezzi pubblici. Nella fattispecie
un abbonamento “arcobaleno” di prima classe per due zone costerebbe fr. 873.–
annui, cioè fr. 72.75 mensili. L'appello va accolto entro tali limiti.
h) Per
i pranzi fuori casa l'appellante fa valere una spesa di
fr.
220.– mensili (fr. 11.– per pasto principale: tabella per il calcolo dei minimi
di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, FU 2/2001 pag. 74, cifra II n.
4 lett. b). La richiesta è legittima, l'interessato non rientrando a casa
durante la pausa di mezzogiorno. Per quali ragioni il Pretore abbia ignorato la
voce di spesa non si comprende.
i) L'appellante
ribadisce di avere dovuto accendere il 22 febbraio 2002 un mutuo di fr. 40 000.– presso la __________ di __________
per saldare debiti di fr. 4262.25 presso la __________, di fr. 5512.10 e di fr.
7223.80 presso la __________, di fr. 17 719.40
presso la __________ e, in certa misura, di fr. 39 000.–
presso la __________ di __________ (automobile destinata alla moglie). Ciò gli
costa fr. 1200.– a titolo di rimborso mensile, più il 5.75% di interessi
passivi (doc. 19). Secondo il Pretore il convenuto può onorare la spesa facendo
capo alla gratifica annua non calcolata nel suo stipendio (sopra, consid. 5), oppure
appigionando l'appartamento a pianterreno dell'abitazione coniugale o la casa
a __________, oppure attingendo alla sua metà eccedenza (sentenza, pag. 5 in
fondo). Quest'ultima argomentazione è insostenibile. Se il bilancio familiare
permette di restituire un debito, la rata del rimborso va inserita nel fabbisogno
minimo del debitore e non posta a carico della quota d'eccedenza che spetta a costui.
La seconda argomentazione non è neanch'essa condivisibile. La situazione
familiare nel quadro di una tutela dell'unione coniugale deve essere modificata
il meno possibile, come si è spiegato con riferimento alla capacità lucrativa
della moglie (sopra, consid. 4c). Non si vede dunque perché il marito dovrebbe
offrire parzialmente in locazione l'alloggio coniugale o la casa secondaria. Rimane
l'argomento legato alla gratifica annua (“bonus” di fr. 13 422.–). Al proposito l'interessato non spende
una parola (appello, pag. 9 in basso) e mal si comprende, in effetti, perché
l'importo medio di fr. 1118.50 mensili (non considerato nel suo reddito) non possa
essere destinato alla restituzione del prestito. È vero che la rata di fr.
1200.– mensili e l'interesse medio di fr. 95.85 eccedono fr. 1118.50 mensili,
ma è anche vero che l'appellante si vede computato nel proprio fabbisogno il
minimo esistenziale di fr. 1250.– mensili anche dopo la maggiore età del figlio,
mentre dopo di allora tale minimo andrebbe ridotto a fr. 1100.– (come quello
della moglie). Nel complesso l'appellante non può dunque lamentare sfavoritismi.
l) Il
primo giudice ha riconosciuto nel fabbisogno minimo dell'appellante un onere
fiscale stimato di fr. 1000.– mensili, che l'interessato vorrebbe vedere
portato a fr. 1460.–. Il Pretore si è fondato sulla tassazione comune dei
coniugi 2001/02 (doc. 22), scindendo per apprezzamento le due partite fiscali dalla
separazione di fatto (fine di ottobre 2001). A carico dell'appellante egli ha valutato
così un reddito imponibile di circa fr. 70 000.–
annui per l'imposta cantonale e di fr. 82 000.–
annui per l'imposta federale diretta (sentenza impugnata, pag. 4 in basso). L'appellante
sostiene che, non dovendo egli corrispondere alla moglie contributo alcuno, “si
giustifica dunque ritenere una cifra di imposte mensili di fr. 1460.–” (appello,
pag. 10 a metà). In realtà, come si vedrà oltre, il convenuto non può abdicare
Considerandi
al suo obbligo contributivo. Dato nondimeno che l'importo finale risulterà
inferiore a quello stabilito dal primo giudice, si può supporre che il carico tributario
risulti un po' più alto di quello presunto nella sentenza impugnata. Esso può
quindi essere prudentemente apprezzato in fr. 1100.– mensili.
7.
Per quanto riguarda
il figlio P__________, divenuto maggiorenne un mese dopo la sentenza appellata
(11 maggio 2003), si impongono due precisazioni. Intanto per rilevare che, al
momento in cui ha statuito (17 aprile 2003), il Pretore avrebbe dovuto applicare
le raccomandazioni pubblicate nel 2003 dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo, non la precedente edizione del 2000. E le
raccomandazioni del 2003 prevedevano un fabbisogno medio in denaro, per un ragazzo
fra i 13 e i 18 anni, di fr. 1980.– mensili. Su questo punto il calcolo del
primo giudice va rettificato in virtù del principio inquisitorio illimitato che
governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto).
Come si è accennato, poi (consid. 6a), nel fabbisogno in denaro del figlio il
costo medio dell'alloggio (fr. 320.– mensili) va sostituito dalla spesa
effettiva, che è di fr. 516.65 mensili (fr. 452.30, più fr. 40.75 e fr. 23.60:
consid. 6a, 6c e 6d), onde un totale di fr. 2176.65 mensili.
La seconda precisazione
verte sul metodo di calcolo. Il giudice a tutela dell'unione coniugale, in
effetti, può fissare contributi per i figli anche dopo la
maggiore età di questi ultimi (art. 133 cpv. 1 seconda frase CC), sempre che al
momento dell'istanza tali figli abbiano – come in concreto – meno di 18 anni.
La questione è di sapere fin quando il contributo debba durare. In concreto
nulla si conosce di preciso, né il Pretore consta avere sentito il figlio (in disattenzione
dell'art. 144 CC, applicabile anche nel contesto di misure a tutela dell'unione
coniugale: SJ 126/2004 I 583 consid. 2.2). D'altro lato nessuno dei due
genitori chiede che, dopo una certa data, il contributo alimentare per P__________
sia tolto dal calcolo dell'eccedenza. Non spetta pertanto a questa Camera intervenire
d'ufficio. Verificandosi mutamenti di rilievo sotto il profilo dell'art. 176
cpv. 1 n. 1 CC, del resto, ogni parte potrà instare per una modifica del
presente assetto.
8.
Sempre
per quel che è del contributo alimentare dovuto alla moglie, l'appellante
ne critica la decorrenza retroattiva dal 1° marzo 2002, affermando che nulla
giustifica versamenti da parte sua prima del 19 giugno 2002, data dell'istanza.
Sta di fatto però che l'art. 173 cpv. 3 CC abilita il richiedente ex lege
a postulare prestazioni pecuniarie “per il futuro e per l'anno precedente l'istanza”.
Non incombe quindi al giudice motivare la retroattività del contributo
assegnato, se non ove il convenuto sostenga – ad
esempio – di avere già adempiuto l'obbligo per il
passato o pretenda che la richiesta intempestiva della controparte denoti una
tacita rinuncia al contributo per il lasso di tempo anteriore all'istanza (Hasenböhler in: Basler Kommentar, ZGB
I, 2ª edizione, n. 14 ad art. 173 CC). In concreto l'appellante denuncia una
carenza di motivazione, ma non indica per nulla quali sue obiezioni il Pretore
avrebbe omesso di riscontrare. Sprovvisto di motivazione, al proposito
l'appello va dichiarato pertanto irricevibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC combinato
con il cpv. 5).
9.
Nelle circostanze
descritte risulta, in definitiva, il seguente quadro delle entrate e uscite
familiari:
reddito del marito (consid. 5) fr.
9.
183.20
reddito
della moglie (consid. 4) fr. 1 850.—
fr.
11.
033.20 mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 6):
minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.—
interessi
passivi fr. 904.60
ammortamento
ipotecario fr. 333.35
spese
di riscaldamento fr. 81.45
spese
di spazzacamino fr. 5.90
tassa
rifiuti, fognatura e acqua postabile fr. 41.25
premio
della cassa malati fr. 441.—
assicurazione
dell'economia domestica fr. 49.20
assicurazione
stabili fr. 118.40
assicurazione
responsabilità civile fr. 9.—
imposta
di circolazione fr. 35.85
assicurazione
dell'automobile fr. 55.50
spese
di trasferta e pranzi fuori casa fr. 292.75
imposte
stimate fr. 1100.—
fr.
4.
718.25
fabbisogno
minimo della moglie (non contestato) fr. 2 516.15
fabbisogno
in denaro di P__________ (consid. 7) fr. 2 176.65
fr.
9.
411.05 mensili
eccedenza fr.
1.
622.15
metà
eccedenza fr. 811.10
Il marito può
conservare per sé:
fr.
4718.25
+ fr. 811.10 fr. 5 529.35 mensili,
deve versare
alla moglie:
fr.
2516.15
+ fr. 811.10 ./. fr. 1850.– fr. 1 477.25
arrotondati
a fr. 1 475.–– mensili
e destinare a
P__________ fr. 2 176.65 mensili.
10.
Infine il convenuto
chiede la revoca della trattenuta di stipendio, non perché nella fattispecie
difettassero i requisiti del provvedimento (art. 177 CC), ma perché “in caso di
accoglimento del presente appello non vi sarebbe (...) più spazio per alcun
contributo di mantenimento” (memoriale, punto 7j). Dato l'esito dell'impugnazione,
in ultima analisi la trattenuta va ridotta pertanto a
fr. 1475.– mensili.
11.
Gli oneri del giudizio
odierno, commisurati all'entità del litigio e all'impegno richiesto dall'esame
delle censure ricorsuali, seguono il vicendevole grado di soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC). Rispetto alla sentenza del Pretore, l'appellante vede
ridurre il contributo alimentare per l'istante – e la trattenuta salariale – di
quasi il 25%. Deve quindi corrispondere equitativamente tre quarti della tassa
di giustizia e delle spese, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili
all'istante, le cui osservazioni all'appello non sono potute entrare in linea
di conto (consid. 1). L'esito del sindacato odierno impone anche una modifica
del dispositivo sugli oneri processuali di prima sede. Per rapporto al
contributo alimentare di fr. 3110.– mensili chiesto dall'istante dinanzi al Pretore
(memoriale conclusivo del 16 dicembre 2002), il convenuto esce infatti vittorioso
per circa la metà. In simili condizioni si giustifica di suddividere la tassa
di giustizia e le spese in ragione di un mezzo ciascuno, compensando le
ripetibili. Non è il caso invece di modificare la tassa di giustizia (fr. 50.–)
e le spese del decreto cautelare emanato dal Segretario assessore il 10 luglio
2002, la riduzione quantitativa della trattenuta salariale da fr. 1940.– a fr.
1475.
– mensili non influendo apprezzabilmente sul loro modesto ammontare.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente
accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
4.1 AP 1 è tenuto a versare alla
moglie AO 1, anticipatamente entro il 5° giorno di ogni mese, un contributo alimentare di fr.
1475.– mensili dal 1° marzo 2002 in poi.
4.2 La trattenuta di stipendio
ordinata il 10 luglio 2002 alla __________ dal Segretario assessore della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, a carico di AP 1, __________, è
modificata nel senso che l'importo da riversare direttamente ad AO 1, __________,
sul conto corrente n. __________ presso la medesima __________, __________, è
ridotto da fr. 1940.– a fr. 1475.– mensili con effetto immediato.
5. La tassa di giustizia di fr. 300.–
e le spese sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri di appello,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 650.–
b) spese fr.
50.–
fr.
700.–
sono
posti per tre quarti a carico dell'appellante e per il resto a carico della
controparte. Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione:
–
(dispositivo n. I/4.2);
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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