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Decisione

11.2003.60

organizzazione della vita separata: contributo al coniuge non attivo professionalmente

27 maggio 2005Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I mez­zi finanziari della famiglia consentono senz'altro di sopportare tale

onere. Non vi è ragione quindi perché la quota di fr. 332.– mensili fatta

valere dall'appellante (recte: fr. 333.35), rimanga esclusa dal

fabbisogno minimo del debitore.

c) Per

quanto riguarda le spese di riscaldamento, l'appellante fa valere un esborso di

fr. 183.– mensili rispetto ai fr. 86.40 mensili riconosciuti dal Pretore. La

pretesa è fondata nella misura di fr. 122.20, giacché la spesa di fr. 430.–

annui per l'acquisto di legna (doc. 5, 2° foglio) va aggiunta a quella di fr.

1036.65 per l'acquisto di olio combustibile (la sola considerata dal primo

giudice: doc. 5, 1° foglio). Il costo dell'elettricità (fr.

398.65 dal febbraio al maggio del 2002: doc. 5, 3° foglio) non consta invece essere

dovuto al riscaldamento. Rientra quindi nel minimo esistenziale del diritto

esecutivo (FU 2/2001 del 5 gennaio 2001 pag. 74, punto I). Un terzo della spesa

per il riscaldamento (fr. 40.75) va inclusa poi – come detto – nel fabbisogno

in denaro del figlio, come nel caso delle spese accessorie relative a un

contratto di locazione.

d) La

tassa dei rifiuti accertata dal Pretore (fr. 12.10 mensili) merita conferma. Il

giustificativo esibito dallo stesso appellante (doc. 6) attesta una spesa di

fr. 145.– annui, che dà una media di fr. 12.10 e non di fr. 24.– mensili.

Merita conferma anche la spesa di spazzacamino computata dal Pretore (fr. 8.85

mensili), l'importo di fr. 21.– esposto dal ricorrente non trovando alcun

riscon­tro nella fattura agli atti (doc. 7: fr. 106.10 annui). A ragione

l'appellante fa valere invece che alla tassa per l'uso della fognatura

considerata dal Pretore (fr. 13.60 mensili: doc. 8, 1° foglio) si aggiunge la

tassa per il consumo di acqua potabile (doc. 8, 2° foglio), di fr. 36.20

mensili, trascurata dal Pretore. Questi due ultimi due prelievi assommano però

a fr. 49.80 mensili, non a fr. 62.– come asserisce l'appellante. Un terzo di

tali spese accessorie (fr. 23.60) va compreso, una volta ancora, nel fabbisogno

in denaro del figlio.

e) L'appellante

allega una spesa di fr. 164.– mensili per l'assicurazione

dell'economia domestica. Dimentica tuttavia che il Pretore gli ha riconosciuto,

oltre a fr. 49.20 per l'assicurazione dell'economia domestica, fr. 118.40 per

l'assicurazione di stabili a __________ e __________, onde un totale di a fr.

167.60 mensili, e ciò proprio sulla base dei giustificativi invocati dallo

stesso appellante (doc. 10). Al riguardo l'appello manca per lo meno di

serietà.

f) Nel

fabbisogno minimo del convenuto il Pretore ha incluso una spesa di fr. 26.–

mensili per l'imposta di circolazione e una di fr. 40.55

mensili per l'assicurazione dell'automobile. L'appellante chiede che l'imposta

di circolazione sia accerta­ta in fr. 31.– e il premio dell'assicurazione in

fr. 68.– mensili. Dagli atti risulta invero che l'imposta di circolazione riguardante

l'automobile (una VW “Golf” 1600) e la motocicletta assomma a fr. 35.85 mensili

(doc. 12), mentre l'assicurazione RC dei due veicoli è di fr. 55.50 mensili

(doc. 13). Si tratta di spese che il bilancio domestico può agevolmente sopportare.

I due importi vanno precisati di conseguenza.

g) L'appellante

espone una spesa di fr. 390.– mensili per le trasferte da __________ a __________,

dove lavora (15 km x 5 giorni x 4 settimane x fr. –.65/km). Il

Pretore nulla ha riconosciuto, ma non è dato di capire perché, le trasferte a

scopo professionale rientrando indubbiamente nel fabbisogno minimo (Rep. 1994

pag. 145, 1993 pag. 266). Certo, l'appellante percepisce già fr. 300.– mensili

dal datore di lavoro a copertura di spe­se professionali (sopra, consid. 5),

tuttavia non consta che tale indennità dipenda dal domicilio del dipendente,

alla stregua di un'indennità di residenza. Resta il fatto che, comunque sia, a

parte comprovate esigenze particolari – nemmeno adombrate in concreto – le

spese di trasferta vanno commisurate all'uso dei mezzi pubblici. Nella fattispecie

un abbonamento “arcobaleno” di prima classe per due zone costerebbe fr. 873.–

annui, cioè fr. 72.75 mensili. L'appello va accolto entro tali limiti.

h) Per

i pranzi fuori casa l'appellante fa valere una spesa di

fr.

220.– mensili (fr. 11.– per pasto principale: tabella per il calcolo dei minimi

di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, FU 2/2001 pag. 74, cifra II n.

4 lett. b). La richiesta è legittima, l'interessato non rientrando a casa

durante la pausa di mezzogiorno. Per quali ragioni il Pretore abbia ignorato la

voce di spesa non si comprende.

i) L'appellante

ribadisce di avere dovuto accendere il 22 febbraio 2002 un mutuo di fr. 40 000.– presso la __________ di __________

per saldare debiti di fr. 4262.25 presso la __________, di fr. 5512.10 e di fr.

7223.80 presso la __________, di fr. 17 719.40

presso la __________ e, in certa misura, di fr. 39 000.–

presso la __________ di __________ (automobile destinata alla moglie). Ciò gli

costa fr. 1200.– a titolo di rimborso mensile, più il 5.75% di interessi

passivi (doc. 19). Secondo il Pretore il convenuto può onorare la spesa facendo

capo alla gratifica annua non calcolata nel suo stipendio (sopra, consid. 5), oppure

appigionando l'appartamento a pianterreno dell'abitazio­ne coniugale o la casa

a __________, oppure attingendo alla sua metà eccedenza (sentenza, pag. 5 in

fondo). Quest'ultima ar­gomentazione è insostenibile. Se il bilancio familiare

permette di restituire un debito, la rata del rimborso va inserita nel fabbisogno

minimo del debitore e non posta a carico della quota d'eccedenza che spetta a costui.

La secon­da argomentazione non è neanch'essa condivisibile. La situazione

familiare nel quadro di una tutela dell'unione coniugale deve essere modificata

il meno possibile, come si è spiegato con riferimento alla capacità lucrativa

della moglie (sopra, consid. 4c). Non si vede dunque perché il marito dovrebbe

offrire parzialmente in locazione l'alloggio coniugale o la casa secondaria. Rimane

l'argomento legato alla gratifica annua (“bonus” di fr. 13 422.–). Al proposito l'interessato non spende

una parola (appello, pag. 9 in basso) e mal si comprende, in effetti, perché

l'importo medio di fr. 1118.50 mensili (non considerato nel suo reddito) non possa

essere destinato alla restituzione del prestito. È vero che la rata di fr.

1200.– mensili e l'interesse medio di fr. 95.85 eccedono fr. 1118.50 mensili,

ma è anche vero che l'appellante si vede computato nel proprio fabbisogno il

minimo esistenziale di fr. 1250.– mensili anche dopo la maggiore età del figlio,

mentre dopo di allora tale minimo andrebbe ridotto a fr. 1100.– (come quello

della moglie). Nel complesso l'appellante non può dunque lamentare sfavoritismi.

l) Il

primo giudice ha riconosciuto nel fabbisogno minimo dell'appellante un onere

fiscale stimato di fr. 1000.– mensili, che l'interessato vorrebbe vedere

portato a fr. 1460.–. Il Pretore si è fondato sulla tassazione comune dei

coniugi 2001/02 (doc. 22), scindendo per apprezzamento le due partite fiscali dalla

separazione di fatto (fine di ottobre 2001). A carico dell'appellante egli ha valutato

così un reddito imponibile di circa fr. 70 000.–

annui per l'imposta cantonale e di fr. 82 000.–

annui per l'imposta federale diretta (sentenza impugnata, pag. 4 in basso). L'appellante

sostiene che, non dovendo egli corrispondere alla moglie contributo alcuno, “si

giustifica dun­que ritenere una cifra di imposte mensili di fr. 1460.–” (appello,

pag. 10 a metà). In realtà, come si vedrà oltre, il convenuto non può abdicare

Considerandi

al suo obbligo contributivo. Dato nondimeno che l'importo finale risulterà

inferiore a quello stabilito dal primo giudice, si può supporre che il carico tributario

risulti un po' più alto di quello presunto nella sentenza impugnata. Esso può

quindi essere prudentemente apprezzato in fr. 1100.– mensili.

7.

Per quanto riguarda

il figlio P__________, divenuto maggiorenne un mese dopo la sentenza appellata

(11 maggio 2003), si impongono due precisazioni. Intanto per rilevare che, al

momento in cui ha statuito (17 aprile 2003), il Pretore avrebbe dovuto applicare

le raccomandazioni pubblicate nel 2003 dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo, non la precedente edizione del 2000. E le

raccomandazioni del 2003 prevedevano un fabbisogno medio in denaro, per un ragazzo

fra i 13 e i 18 anni, di fr. 1980.– mensili. Su questo punto il calcolo del

primo giudice va rettificato in virtù del principio inquisitorio illimitato che

governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto).

Come si è accennato, poi (consid. 6a), nel fabbisogno in denaro del figlio il

costo medio dell'alloggio (fr. 320.– mensili) va sostituito dalla spesa

effettiva, che è di fr. 516.65 mensili (fr. 452.30, più fr. 40.75 e fr. 23.60:

consid. 6a, 6c e 6d), onde un totale di fr. 2176.65 mensili.

La seconda precisazione

verte sul metodo di calcolo. Il giudice a tutela dell'unione coniugale, in

effetti, può fissare contributi per i figli anche dopo la

maggiore età di questi ultimi (art. 133 cpv. 1 seconda frase CC), sempre che al

momen­to dell'istanza tali figli abbiano – come in concreto – meno di 18 anni.

La questione è di sapere fin quando il contributo debba durare. In concreto

nulla si conosce di preciso, né il Pretore consta avere sentito il figlio (in disattenzione

dell'art. 144 CC, applicabile anche nel contesto di misure a tutela dell'unione

coniugale: SJ 126/2004 I 583 consid. 2.2). D'altro lato nessuno dei due

genitori chiede che, dopo una certa data, il contributo alimentare per P__________

sia tolto dal calcolo dell'eccedenza. Non spetta pertanto a questa Camera intervenire

d'ufficio. Verificandosi mutamenti di rilievo sotto il profilo dell'art. 176

cpv. 1 n. 1 CC, del resto, ogni parte potrà instare per una modifica del

presente assetto.

8.

Sempre

per quel che è del contributo alimentare dovuto alla moglie, l'appellante

ne critica la decorrenza retroattiva dal 1° marzo 2002, affermando che nulla

giustifica versamenti da parte sua prima del 19 giugno 2002, data dell'istanza.

Sta di fatto però che l'art. 173 cpv. 3 CC abilita il richiedente ex lege

a postulare prestazioni pecuniarie “per il futuro e per l'anno precedente l'istanza”.

Non incombe quindi al giudice motivare la retroattività del contributo

assegnato, se non ove il convenuto sostenga – ad

esempio – di avere già adempiuto l'obbligo per il

passato o pretenda che la richiesta intempestiva della controparte denoti una

tacita rinuncia al contributo per il lasso di tempo anteriore al­l'istanza (Hasenböhler in: Basler Kommentar, ZGB

I, 2ª edizione, n. 14 ad art. 173 CC). In concreto l'appellante denuncia una

carenza di motivazione, ma non indica per nulla quali sue obiezioni il Pretore

avrebbe omesso di riscontrare. Sprovvisto di motivazione, al proposito

l'appello va dichiarato pertanto irricevibile (art. 309 cpv. 1 lett. f CPC combinato

con il cpv. 5).

9.

Nelle circostanze

descritte risulta, in definitiva, il seguente quadro delle entrate e uscite

familiari:

reddito del marito (consid. 5) fr.

9.

183.20

reddito

della moglie (consid. 4) fr. 1 850.—

fr.

11.

033.20 mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 6):

minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.—

interessi

passivi fr. 904.60

ammortamento

ipotecario fr. 333.35

spese

di riscaldamento fr. 81.45

spese

di spazzacamino fr. 5.90

tassa

rifiuti, fognatura e acqua postabile fr. 41.25

premio

della cassa malati fr. 441.—

assicurazione

dell'economia domestica fr. 49.20

assicurazione

stabili fr. 118.40

assicurazione

responsabilità civile fr. 9.—

imposta

di circolazione fr. 35.85

assicurazione

dell'automobile fr. 55.50

spese

di trasferta e pranzi fuori casa fr. 292.75

imposte

stimate fr. 1100.—

fr.

4.

718.25

fabbisogno

minimo della moglie (non contestato) fr. 2 516.15

fabbisogno

in denaro di P__________ (consid. 7) fr. 2 176.65

fr.

9.

411.05 mensili

eccedenza fr.

1.

622.15

metà

eccedenza fr. 811.10

Il marito può

conservare per sé:

fr.

4718.25

+ fr. 811.10 fr. 5 529.35 mensili,

deve versare

alla moglie:

fr.

2516.15

+ fr. 811.10 ./. fr. 1850.– fr. 1 477.25

arrotondati

a fr. 1 475.–– mensili

e destinare a

P__________ fr. 2 176.65 mensili.

10.

Infine il convenuto

chiede la revoca della trattenuta di stipendio, non perché nella fattispecie

difettassero i requisiti del provvedimento (art. 177 CC), ma perché “in caso di

accoglimento del presente appello non vi sarebbe (...) più spazio per alcun

contributo di mantenimento” (memoriale, punto 7j). Dato l'esito dell'impugnazione,

in ultima analisi la trattenuta va ridotta pertanto a

fr. 1475.– mensili.

11.

Gli oneri del giudizio

odierno, commisurati all'entità del litigio e all'impegno richiesto dall'esame

delle censure ricorsuali, seguono il vicendevole grado di soccombenza

(art. 148 cpv. 2 CPC). Rispetto alla sentenza del Pretore, l'appellante vede

ridurre il contributo alimentare per l'istante – e la trattenuta salariale – di

quasi il 25%. Deve quindi corrispondere equitativamente tre quarti della tassa

di giustizia e delle spese, mentre non si giustifica di attribuire ripetibili

all'istante, le cui osservazioni all'appello non sono potute entrare in linea

di conto (consid. 1). L'esito del sindacato odierno impone anche una modifica

del dispositivo sugli oneri processuali di prima sede. Per rapporto al

contributo alimentare di fr. 3110.– mensili chiesto dall'istante dinanzi al Pretore

(memoriale conclusivo del 16 dicembre 2002), il convenuto esce infatti vittorioso

per circa la metà. In simili condizioni si giustifica di suddividere la tassa

di giustizia e le spese in ragione di un mezzo ciascuno, compensando le

ripetibili. Non è il caso invece di modificare la tassa di giustizia (fr. 50.–)

e le spese del decreto cautelare emanato dal Segretario assessore il 10 luglio

2002, la riduzione quantitativa della trattenuta salariale da fr. 1940.– a fr.

1475.

– mensili non influendo apprezzabilmente sul loro modesto ammontare.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello è parzialmente

accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

4.1 AP 1 è tenuto a versare alla

moglie AO 1, anticipatamen­te entro il 5° giorno di ogni mese, un contributo alimentare di fr.

1475.– mensili dal 1° marzo 2002 in poi.

4.2 La trattenuta di stipendio

ordinata il 10 luglio 2002 alla __________ dal Segretario assessore della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, a carico di AP 1, __________, è

modificata nel senso che l'importo da riversare direttamente ad AO 1, __________,

sul conto corrente n. __________ presso la medesima __________, __________, è

ridotto da fr. 1940.– a fr. 1475.– mensili con effetto immediato.

5. La tassa di giustizia di fr. 300.–

e le spese sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,

compensate le ripetibili.

Per

il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

II. Gli oneri di appello,

consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 650.–

b) spese fr.

50.–

fr.

700.–

sono

posti per tre quarti a carico dell'appellante e per il resto a carico della

controparte. Non si assegnano ripetibili.

III. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione:

(dispositivo n. I/4.2);

– Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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