Lexipedia

Decisione

11.2003.65

Stralcio di causa per desistenza.

16 aprile 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2002.200 (protezione

dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa

con istanza del 16 ottobre 2002 da

AO 1

(patrocinata dall' RA

2 )

contro

AP 1

(patrocinato dall' RA 1 );

Ritenuto

in fatto: che, giudicando su un'istanza di misure a protezione dell'unione

coniugale promossa il 16 ottobre 2002 da AO 1 (1964) nei confronti del marito AP

1 (1964), con sentenza del 23 aprile 2003 il Pretore della giurisdizione di

Locarno Città ha affidato i figli C__________ (1986), T__________ (1988) e A__________

(1989) alla madre, ha regolato il diritto di visita del padre e ha posto a

carico di quest¿ultimo un contributo alimentare di fr. 1115.¿ mensili per C__________

(dal 15 ottobre 2001 al 30 settembre 2002 e dal 15 febbraio 2003 in poi), uno

di fr. 1115.¿ mensili per T__________ (dal 15 ottobre 2001 in poi) e uno di fr.

1115.¿ mensili per A__________ (dal 15 ottobre 2001 in poi), assegni familiari

compresi;

che

contro la citata sentenza AP 1 è insorto con un appello dell'8 maggio 2003 in

cui ha chiesto di ridurre il contributo alimentare per i figli a fr. 900.¿

mensili ciascuno dal 16 ottobre 2002 (assegni familiari compresi);

che nelle

sue osservazioni del 20 giugno 2003 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

che con

lettera del 9 marzo 2006 il giudice delegato della Camera ha reso attento

l'appellante come, nelle circostanze concrete, la sentenza si sarebbe potuta

risolvere in una reformatio in peius, nel senso che in virtù del

principio inquisitorio illimitato il contributo per i figli si sarebbe anche potuto

rivelare più alto di quello fissato dal Pretore;

che il 30

marzo 2006 l'interessato ha dichiarato di ritirare l'appello;

e considerando

in diritto: che

il ritiro dell'appello configura un atto di desistenza;

che,

dandosi desistenza, l¿appello va stralciato dai ruoli (art. 352 cpv. 1 e 2

CPC);

che nelle

circostanze descritte rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili

di secondo grado;

che,

sotto questo profilo, chi recede dalla lite è reputato soccombente (Rep. 1978

pag. 375);

che il

soccombente è chiamato ad assumere la tassa di giustizia e le spese, come pure

a rifondere alla controparte un'adeguata indennità per le spe­se di patrocinio

(art. 148 cpv. 1 CPC);

che nella

fattispecie non si ravvisano ¿giusti motivi¿ (a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC)

né ragioni di equità (a norma dell'art. 77 cpv. 3 CPC) per scostarsi da tale principio:

che,

quanto alla tassa di giustizia in particolare, essa va adeguatamente ridotta poiché

la causa non termina con un giudizio di merito (art. 21 LTG), senza dimenticare

però che l'avvertimento previo all'appellante ha reso necessario un approfondito

esame dell'intero carteggio;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. Si

prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per

desistenza.

Considerandi

2.

Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 150.¿

b) spese fr. 50.¿

fr.

200.

¿

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.¿ per

ripetibili.

3.

Intimazione:

¿ ;

¿ .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster