11.2003.65
Stralcio di causa per desistenza.
16 aprile 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2003.65
Data decisione, Autorità:
16.04.2006, ICCA
Titolo:
Stralcio di causa per desistenza.
DESISTENZA
STRALCIO PER RITIRO DEL RICORSO
art. 352 cpv. 1 CPC-TI
art. 352 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2003.65
Lugano
16 aprile
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2002.200 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa
con istanza del 16 ottobre 2002 da
AO 1
(patrocinata dall' RA
2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' RA 1 );
Ritenuto
in fatto: che, giudicando su un'istanza di misure a protezione dell'unione
coniugale promossa il 16 ottobre 2002 da AO 1 (1964) nei confronti del marito AP
1 (1964), con sentenza del 23 aprile 2003 il Pretore della giurisdizione di
Locarno Città ha affidato i figli C__________ (1986), T__________ (1988) e A__________
(1989) alla madre, ha regolato il diritto di visita del padre e ha posto a
carico di quest¿ultimo un contributo alimentare di fr. 1115.¿ mensili per C__________
(dal 15 ottobre 2001 al 30 settembre 2002 e dal 15 febbraio 2003 in poi), uno
di fr. 1115.¿ mensili per T__________ (dal 15 ottobre 2001 in poi) e uno di fr.
1115.¿ mensili per A__________ (dal 15 ottobre 2001 in poi), assegni familiari
compresi;
che
contro la citata sentenza AP 1 è insorto con un appello dell'8 maggio 2003 in
cui ha chiesto di ridurre il contributo alimentare per i figli a fr. 900.¿
mensili ciascuno dal 16 ottobre 2002 (assegni familiari compresi);
che nelle
sue osservazioni del 20 giugno 2003 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;
che con
lettera del 9 marzo 2006 il giudice delegato della Camera ha reso attento
l'appellante come, nelle circostanze concrete, la sentenza si sarebbe potuta
risolvere in una reformatio in peius, nel senso che in virtù del
principio inquisitorio illimitato il contributo per i figli si sarebbe anche potuto
rivelare più alto di quello fissato dal Pretore;
che il 30
marzo 2006 l'interessato ha dichiarato di ritirare l'appello;
e considerando
in diritto: che
il ritiro dell'appello configura un atto di desistenza;
che,
dandosi desistenza, l¿appello va stralciato dai ruoli (art. 352 cpv. 1 e 2
CPC);
che nelle
circostanze descritte rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili
di secondo grado;
che,
sotto questo profilo, chi recede dalla lite è reputato soccombente (Rep. 1978
pag. 375);
che il
soccombente è chiamato ad assumere la tassa di giustizia e le spese, come pure
a rifondere alla controparte un'adeguata indennità per le spese di patrocinio
(art. 148 cpv. 1 CPC);
che nella
fattispecie non si ravvisano ¿giusti motivi¿ (a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC)
né ragioni di equità (a norma dell'art. 77 cpv. 3 CPC) per scostarsi da tale principio:
che,
quanto alla tassa di giustizia in particolare, essa va adeguatamente ridotta poiché
la causa non termina con un giudizio di merito (art. 21 LTG), senza dimenticare
però che l'avvertimento previo all'appellante ha reso necessario un approfondito
esame dell'intero carteggio;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
Considerandi
2.
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.¿
b) spese fr. 50.¿
fr.
200.
¿
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.¿ per
ripetibili.
3.
Intimazione:
¿ ;
¿ .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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