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Decisione

11.2003.67

Modifiche di misure a protezione dell'unione coniugale

31 ottobre 2006Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2001.800 (modifica

di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 21 novembre 2002 da

AP 1

(patrocinata dall' RA

1 )

contro

CO 1

(patrocinato dall' RA

2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se

dev'essere accolto l'appello del 19 maggio 2003 presenta-

to da AP 1 contro la sentenza emessa l'8 maggio 2003 in luogo e

vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. CO 1 (1943) e AP 1 (1952) si sono sposati a __________ il 3

dicembre 1975. Dal matrimonio sono nati R__________ (1978) e C__________ (1984).

Durante la vita in comune il marito lavorava per la __________, mentre la

moglie non ha esercitato attività lucrativa. I coniugi si sono separati nel

dicembre del 1999, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi con la figlia C__________

in un appartamento a __________.

B. In

esito a un'istanza di misure a

protezione dell'unione coniugale

presentata da AP 1 il 14 gennaio 2000, con sentenza del 7 novembre 2000 il Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato il marito a versare un

contributo alimentare di fr. 2600.– mensili per la moglie e uno di fr. 800.–

mensili per C__________ (assegno familiare compreso), ordinando alla __________

di trattenere fr. 3400.– mensili dallo stipendio di lui e di riversarli direttamente

alla moglie.

C. Il

21 novembre 2001 CO 1 si è rivolta al Pretore per ottenere che, avvicinandosi

il pensionamento anticipato del marito (1° gennaio 2002), la trattenuta dallo

stipendio fosse ordinata alla Cassa pensioni __________. All'udienza del 12 dicembre 2001, indetta per

la discussione, CO 1 ha po­stulato il rigetto dell'istanza, chiedendo anzi la

soppressione del contributo alimentare per la figlia e la riduzione di quello per

la moglie a fr. 2100.– mensili. AP 1 ha avversato la domanda, postulando a sua

volta l'aumento del contributo

alimentare per sé a fr. 3000.– mensili. Con decreto cautelare emanato il 9

gennaio 2002 senza contraddittorio il Pretore ha fissato il contributo in favore di AP 1 in fr.

2350.– mensili, ha soppresso quello per la figlia e ha impartito

il corrispondente ordine di trattenuta alla Cassa pensioni __________.

D. AP 1

ha instato l'8 febbraio 2002 per

l'aumento in via cautelare del contributo per sé a fr. 3336.90 mensili o,

quanto meno, a fr. 3100.90 mensili, con relativa modifica dell'ordine di

trattenuta. Statuendo inaudita parte il 14 febbraio 2002, il Pretore ha fissato

il contributo litigioso in fr. 3337.– mensili complessivi dal 1° febbraio 2002 per

la moglie “e per la figlia”, adeguando altresì l'ordine di trattenuta.

All'udienza del 20 marzo 2002,

indetta per la discussione, CO 1 ha nuovamente chiesto di sopprimere il contributo

alimentare per la figlia e di ridurre a fr. 2500.– mensili quello per la moglie.

In subordine egli ha postulato la riduzione del contributo per la figlia a fr.

400.– mensili e di quello per la moglie a fr. 2100.– mensili.

E. Esperita

l'istruttoria, alla discussione finale del 10 luglio 2002 AP 1 ha chiesto di fissare

il contributo alimentare in fr. 3127.50 mensili per sé e in fr. 800.– mensili per

C__________ dal 1° gennaio 2002 o, in subordine, in fr. 2957.45 mensili per sé e

a fr. 400.– mensili per C__________ o, in via ancor più subordinata, in fr. 3527.25

mensili per sé soltanto, il tutto sempre con ordine alla Cassa pensioni del

marito di trattenere dalla rendita di lui il relativo importo. CO 1 ha ribadito

la richiesta di sopprimere il contributo per la figlia e di ridurre quello per la

moglie a fr. 2400.– mensili dal febbraio del 2002, sollecitando altresì la condanna

della moglie alla restituzione di fr. 3337.– o di un im­porto pari alla differenza

tra il contributo alimentare di fr. 3337.– mensili da lui versato dal febbraio

2002 e quello fissato dal Pretore.

F. Statuendo

l'8 maggio 2003 in luogo e vece

del Pretore, il Segretario assessore ha soppresso il contributo alimentare per

la figlia e ha fissato quello per la moglie in fr. 2400.– mensili dal febbraio

2002, precisando che qualora fosse erogata al marito una rendita d'invalidità “l'eventuale rendita

completiva AI per la moglie sarà di spettanza della stessa”. Inoltre egli ha adattato l'ordine di

trattenuta. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.–, sono state poste

a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

G. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 19 maggio 2003 volto

a ottenere l'aumento del contributo per sé a fr. 3328.65 mensili e la conseguente

modifica dell'avviso ai debitori. Nelle sue osservazioni del 10 giugno 2003 CO

1 propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. L'art. 179 cpv. 1 CC consente di modificare in ogni tempo

le misure a protezione dell'unione coniugale, adattandole alle nuove

circostanze. La modifica decorre, al più presto, dal giorno in cui è stata introdotta la domanda. Solo gravi e

impellenti motivi di equità

possono giustificare – a titolo eccezionale – una decorrenza retroattiva, come ad esempio l'assenza all'estero o l'ignota dimora del

convenuto, il comportamento ingannevole di lui, la grave malattia o l'impedimento ad agire

dell'istante e così via (Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 14 ad art. 179

con riferimenti; Hausheer/Spycher/Kocher/Brunner,

Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 519, n. 09.97; v. anche Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les

effets du mariage, Berna 2000, pag. 324, n. 786; cfr. Rep. 1988 pag. 339

consid. 3). Quanto alla procedura, nel Cantone Ticino le misure a protezione

dell'unione coniugale – e, di riflesso, le istanze volte alla loro modifica –

sono adottate con il rito sommario contenzioso di camera di consiglio (art. 361

segg. CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza

(Rep. 1991 pag. 431). Introdotto nel termine di dieci giorni dall'emanazione

della sentenza impugnata, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

2.

Litigioso

è nella fattispecie il contributo alimentare per la moglie. Il Segretario assessore,

premesso che il pensionamento del marito e la maggiore età della figlia giustificavano

una modifica del precedente

assetto, ha accertato il reddito del marito in fr. 4397.65 mensili (rendita pensionistica fr. 2337.65 e supplemento fisso fr.

2060.

–), senza considerare la rendita di fr. 779.75 mensili da lui ricevuta per

la figlia minorenne. Quanto al fabbisogno minimo, il primo giudice l'ha stabilito

in fr. 2396.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,

interessi ipotecari fr. 240.–, ammortamento ipotecario fr. 83.30, elettricità

fr. 82.50, acqua potabile fr. 16.–, premio della cassa malati fr. 357.–, franchigia

e partecipazione ai costi fr. 69.15, contributo AVS fr. 150.–, gasolio

domestico fr. 124.90, spazzacamino fr. 3.75, tassa di fognatura fr. 8.70,

assicurazione del mobilio fr. 26.60, assicurazione stabili fr. 34.50, imposte

stimate fr. 100.–). Per quel che riguarda la mo-glie, senza redditi, il Segretario

assessore ne ha aggiornato il fabbisogno minimo in fr.

2591.20

mensili (recte fr. 2666.95: minimo esistenziale

del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1000.–, premio della cassa

malati fr. 291.20, franchigia e partecipazione ai costi fr. 50.–, contributo

AVS fr. 75.75, imposte stimate fr. 150.–).

3.

L'appellante sostiene anzitutto che le

entrate del marito non am­montano a fr. 4397.65 mensili, bensì a fr. 5956.15 o almeno

a fr. 5176.90, poiché alla rendita pensionistica per lui occorre aggiungere

anche quella per la figlia di fr. 779.25. Quest'ultima rendita, poi, sarebbe da

computare in doppio, trattandosi “da un lato della rendita, dall'altro del supplemento della rendita”. L'argomentazione è infondata. Dagli atti risulta che l'erogazione

della rendita per la figlia è cessata il 1° gennaio 2002, allorché C__________

ha terminato la formazione, tant'è che la Cassa pensioni __________ ha preteso dal

convenuto il rimborso di fr. 6234.– versati in eccesso (lettera del 20 agosto

2002.

della Cassa pensioni __________, nel fascicolo “corrispondenza diversa”). Quanto

alla gratifica di fr. 6000.– percepita da CO 1 alla fine del 2001, basti

rammentare che dal 1° gennaio 2002 questi è al beneficio del prepensionamento,

sicché mal si comprende come egli potrebbe riscuotere ancora un simile compenso.

4.

L'appellante

sostiene che il proprio fabbisogno minimo ammonta a fr. 2866.95 mensili,

facendo valere che il Segretario assessore avrebbe dovuto

riconoscergli una pigione di fr. 1200.– mensili e un premio della cassa malati

comprensivo delle assicurazioni complementari. Essa lamenta altresì che il

primo giudice non abbia tenuto conto del suo contributo AVS di fr. 75.75

mensili. Le tre censure vanno esaminate singolarmente.

a) Per

quel che è della locazione, dagli atti risulta che moglie e figlia abitano, dalla

separazione coniugale, in un appartamento di tre locali e mezzo a __________,

pagando fr. 1400.– mensili, compreso l'acconto per le spese accessorie (doc. CC

nell'inc. OA.2000.32, richiamato). Ora, nella sentenza del 7 novembre 2000 il

Pretore aveva spiegato con chiarezza perché alla moglie egli aveva riconosciuto

una pigione di soli fr. 1000.– mensili (pag. 3). Nell'attuale procedura

l'interessata si è limitata a rivendicare il canone effettivo,

ma nulla ha addotto circa un eventuale cambiamento di circostanze. Perché mai il

Segretario assessore avrebbe dovuto, in altri termini, modificare il precedente

giudizio su questo punto essa non indica. Carente

di motivazione, al proposito l'appello va finan­che dichiarato inammissibile

(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Si aggiunga, ad ogni

buon conto, che il costo dell'alloggio andrebbe commisurato a

quello da riconoscere nelle circostanze specifiche a un coniuge solo (criterio

definito “corretto e per nulla arbitrario” dal Tribunale federale: sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4

in principio; v. anche RtiD 2004-II pag. 562 consid. 8a con riferimenti). E nulla

rende verosimile che a __________ la moglie non potrebbe trovare, per sé sola,

un alloggio di fr. 1000.– mensili. Quanto al fatto che essa si sia trasferita nel

frattempo in un appartamento da fr. 1250.– mensili, l'argomentazione è

nuova, e già per tale ragione irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; RtiD

I-2004 pag. 596 n. 79c).

b) Quanto

al premio della cassa malati, il Segretario assessore ha inserito nel fabbisogno

minimo di entrambi i coniugi il premio effettivamente pagato per l'assicurazione

di base e per quella complementare (doc. C e lettera 16 gennaio 2002 dell'Helsana

assicurazione, nel fascicolo “richiami”) Su questo punto l'appello

non merita altra disamina.

c) Relativamente

infine al contributo AVS (fr. 75.75 mensili), la decisione impugnata denota

un manifesto errore di calcolo, giacché il primo giudice ha bensì

ammesso tale onere, ma poi non l'ha conteggiato. Il fabbisogno minimo

dell'interessata va pertanto rettificato in fr. 2666.95 mensili.

5.

L'appellante

contesta il fabbisogno minimo del marito, che chiede di ricondurre a fr. 2125.75

mensili. Essa fa valere che l'ammortamento ipotecario ammonta

a soli fr. 33.30 mensili, che le spese di elettricità, acqua, fognatura e spazzacamino

vanno riconosciute nella sola misura di fr. 60.– e che nel premio della cassa

malati non si giustifica di includere l'assicurazione complementare. Ancora una

volta le voci litigiose vanno esaminate singolarmente.

a) La

diminuzione dell'ammortamento ipotecario è ammessa dal marito

(riassunto scritto del 12 dicembre 2001, pag. 4) e si desume dagli atti (doc. M dell'inc. DI.2000.32, richiamato).

L'esborso va quindi ridotto da fr. 83.30 a fr. 33.30 mensili.

b) Circa

le spese di elettricità e di acqua potabile, la quota a

carico dell'interessato (l'altra quota è a carico della sorella: risposta del

31.

gennaio 2000, pag. 5 nell'inc. DI.2000.32, richiamato) è di fr. 34.– mensili

per l'“elettricità comune” (doc. 2 ), di fr. 48.50 mensili per “l'appartamento”

(doc. 3) e di fr. 16.– mensili per l'acqua potabile (doc. 4). Su questo

punto l'appello si rivela così privo di consistenza.

c) Quanto

al premio di cassa malati, già si è detto che il primo giudice ha compreso nel

fabbisogno minimo di entrambe le parti anche i premi per le assicurazioni

complementari (consid. 4b). Non vi è ragione dunque perché tale copertura sia

stralciata dal fabbisogno minimo del marito. È vero che la famiglia versa in ristrettezze

finanziarie, ma è altrettanto vero che ambo i coniugi lamentano problemi di

salute, sicché non appare il caso di farli rinunciare a simili polizze (cfr. RDAT 1999-I pag. 204). Ne discende che in definitiva il fabbisogno minimo del marito assomma a fr. 2346.40 mensili.

6.

Tutto

ciò posto, il quadro delle entrate e delle uscite coniugali si presenta come segue:

reddito

del marito fr. 4397.65

reddito

della moglie fr. –.—

fr.

4397.65

mensili

fabbisogno

minimo del marito fr. 2346.40

fabbisogno

minimo della moglie fr. 2666.95

fr.

5013.35

mensili.

Il

reddito del marito non essendo sufficiente a coprire i fabbisogni, il

contributo in favore della moglie va ridotto di conseguenza, giacché ogni

coniuge ha il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo

(DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii). Il contributo alimentare per

l'appellante ammonterebbe pertanto alla mera disponibilità del marito, ossia:

fr. 4397.65

(reddito) ./. fr. 2346.40 (fabbisogno minimo) = fr. 2051.25 mensili.

Rimane il fatto che in materia di contributi

alimentari per coniugi il diritto

ticinese non prescrive l'applicazione del principio inquisitorio, né il

diritto federale dispone ciò, che si tratti di procedure a tutela dell'unio­ne

coniugale o di misure provvisionali durante cause di separazione o di divorzio (Hausheer/Spycher/Kocher/ Brunner, op.

cit, pag. 599 n. 11.64 in fine). In proposito il giudice è vincolato dunque

alle richieste delle parti (Deschenaux/

Steinauer/Baddeley, op. cit., pag. 315 n. 761 in principio; Hausheer/ Reusser/Geiser in: Berner

Kommentar, edizione 1999, n. 17 ad art. 180 vCC; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 8 ad art. 180 vCC;

da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2003.75 del 2 maggio 2006, consid. 10). E

siccome nella fattispecie il marito ha offerto alla moglie un contributo alimentare

di fr. 2400.– mensili (conclusioni del 10 luglio 2002), non sarebbe processualmente

lecito procedere a una reformatio in peius e riconoscere all'istante un

contributo inferiore. Per converso, l'appello si dimostra totalmente privo di

consistenza.

7.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante

rifonderà inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni al ricorso

per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata

è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 300.–

b) spese fr.

50.–

fr.

350.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per

ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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