11.2003.68
modifica di sentenza di divorzio
1 giugno 2005Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.68
Data decisione, Autorità:
01.06.2005, ICCA
Titolo:
modifica di sentenza di divorzio
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO
DIVORZIO
MODIFICA DELLE CIRCOSTANZE
MODIFICA DI SENTENZA DI DIVORZIO
SOPPRESSIONE DELLA RENDITA
art. 153 VCC
Incarto n.
11.2003.68
Lugano
1 giugno 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2001.36 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con petizione 20 marzo 2001 da
CO 1
(patrocinato dall' RA 2 )
contro
AP 1
(patrocinata dall' RA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 16 maggio 2003 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa l'11 aprile 2003 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Nord;
2. Se dev'essere accolta
la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese
e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 1° dicembre 1997 il Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Nord ha pronunciato il divorzio tra CO 1 (1943) e AP 1 (1939),
obbligando il marito a versare alla moglie una pensione alimentare giusta
l'art. 152 vCC di fr. 1800.– mensili indicizzati. Il 18 settembre 1998 CO 1 si
è risposato con __________ (1962) e dal 31 ottobre 2000 è stato posto al beneficio
del pensionamento anticipato.
B. CO 1
si è rivolto il 20 marzo 2001 al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord,
chiedendo – già in via provvisionale – che la sentenza di divorzio fosse modificata
nel senso di sopprimere la pensione dovuta all'ex moglie. L'11 maggio 2001 AP 1
ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria e all'udienza del 22
maggio successivo, indetta per la discussione provvisionale, ha proposto di
respingere l'istanza. Con decreto cautelare del 19 giugno 2001 il Pretore ha
poi respinto la richiesta. Un appello presentato il 5 luglio 2001 da CO 1
contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza del 15
maggio 2002 (inc. 11.2001.86).
C. Nel
frattempo, con risposta del 5 luglio 2001 AP 1 ha proposto al Pretore di respingere
la petizione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento
finale, limitandosi a presentare memoriali conclusivi nei quali hanno
riaffermato le loro domande. Dall'aprile del 2002 AP 1 percepisce una rendita
AVS di fr. 1681.– mensili, che sostituisce una precedente rendita AI di pari
importo.
D. Statuendo
l'11 aprile 2003, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso
che ha ridotto dal 1° aprile 2001 a fr. 1200.– mensili la pensione alimentare
per la convenuta. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1200.–, sono
state poste per due terzi a carico dell'attore e per il resto a carico della
convenuta, cui è stata riconosciuta un'indennità di fr. 2500.– per ripetibili. AP
1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Contro
la citata sentenza AP 1 è insorta con un appello del 16 maggio 2003 nel quale
chiede che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, la petizione sia
interamente respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle
sue osservazioni del 6 giugno 2003 CO 1 propone di respingere l'appello e di confermare
la sentenza impugnata.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo l'art. 153 cpv. 2 vCC, applicabile nella fattispecie in
virtù del diritto transitorio (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC), una
pensione alimentare fondata sull'art. 152 vCC poteva essere soppressa o
ridotta, su richiesta del debitore, quando il bisogno più non esistesse o fosse
sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche del debitore
più non corrispondessero all'entità della rendita. La riduzione o la
soppressione del contributo presupponeva un miglioramento della situazione economica
dell'avente diritto o un peggioramento di quella del debitore. La modifica in
ogni modo doveva essere ragguardevole, imprevista e – secondo il normale andamento
delle cose – duratura rispetto al momento in cui la rendita era stata fissata
(DTF 118 II 231 consid. 2, 117 II 213 consid. 1a e 217 consid. 5a, 359 consid.
3.
in fine; FamPra.ch 2000, pag. 125).
2.
Trattandosi
di un peggioramento della situazione economica del debitore, esso poteva
risultare tanto da una diminuzione delle entrate quanto da un aumento delle uscite.
Il nuovo coniuge di un debitore alimentare aveva, comunque fosse, il dovere di
assistere quest'ultimo nell'adempimento dei propri obblighi contributivi verso
l'ex coniuge o i figli (art. 159 cpv. 3 CC; SJ 114/1992 pag. 133 consid. 3 e/aa
con riferimenti). Dandosene le circostanze, egli poteva finanche essere tenuto
a estendere o a riprendere la propria attività lucrativa (DTF 127 III 72
consid. 3 con rinvii), oppure doveva accontentarsi di un tenore di vita più
modesto per consentire al debitore alimentare di consacrare una parte dei
redditi all'adempimento dei suoi obblighi (DTF 115 III 103 consid. 3b e 79 II 137 consid. 3b; Bräm
in: Zürcher Kommentar, edizione 1998, n. 140 et 146 ad art. 159 vCC, Lüchinger/Geiser in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 14 ad art. 153 vCC). Nel
caso in cui fosse migliorata la situazione dell'avente
diritto, una riduzione del contributo poteva entrare in linea di conto ove il
miglioramento non fosse prevedibile al momento del divorzio (DTF 120 II 4
consid. 5d; 117 II 211 consid. 4c e 5a, 359 consid. 3).
3.
Per
il resto, l'onere di allegare e dimostrare i fatti determinanti incombeva a chi
li invocava (Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota 54 ad art. 153 vCC), sicché
spettava all'attore provare che le circostanze al momento del divorzio fossero
mutate in modo ragguardevole, duraturo e imprevedibile (sentenza del Tribunale
federale 5C.155/2004 del 9 settembre 2004, consid. 2.2;
DTF 120 II 4 consid. 5d, 118 II 231 consid. 2, 117 II 211 consid. 5a, 362
consid. 3).
4.
In concreto il Pretore, constatato che il 31 ottobre 2000
l'attore era stato posto in pensionamento anticipato, ha calcolato le entrate
di lui in fr. 4500.– mensili netti. Ciò premesso, egli ha accertato che la
seconda moglie dell'attore è proprietaria di un salone di fisioterapia e le ha
imputato un guadagno medio di fr. 4780.– mensili, onde un reddito familiare di
fr. 9280.–. Quanto al fabbisogno della famiglia, il Pretore l'ha calcolato in
fr. 5166.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1550.–,
locazione fr. 940.–, altri oneri dell'abitazione fr. 200.–, assicurazione sulla
vita fr. 71.–, altre assicurazioni fr. 160.–, premio della cassa malati fr.
671.
–, assicurazione dell'automobile fr. 324.–, imposte fr. 1250.–),
aumentandolo del 20% per complessivi fr. 6199.– mensili. Constatata
un'eccedenza di fr. 3081.–, egli ha ritenuto che la quota dell'attore (fr. 1540.–
mensili) denotasse un peggioramento della situazione per rapporto al momento
del divorzio, allorché disponeva di ben fr. 2109.– mensili.
Quanto
alla convenuta, il primo giudice ha ritenuto che la pensione alimentare fissata
con la sentenza di divorzio tenesse conto del fatto che non era stato possibile
attribuire all'interessata parte dell'avere di cassa pensione accumulato dal
marito in costanza di matrimonio e che, inoltre, non era stato possibile determinare
l'ammontare della verosimile rendita AVS. In simili circostanze egli ha
considerato l'ottenimento di tale rendita una modifica rilevante e duratura
della situazione economica di lei. Il Pretore ha poi stabilito il fabbisogno
minimo della convenuta in fr. 2342.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 965.–, premio della cassa malati fr. 58.–,
assicurazione della mobilia fr. 19.–, assicurazione e targhe del veicolo fr.
100.
–, imposte fr. 100.–), aumentandolo del 20% per complessivi fr. 2810.–.
Constatato un ammanco di fr. 1129.–, egli ha obbligato l'attore a versarle fr.
1200.
– mensili, riducendo di conseguenza la pensione litigiosa.
5.
Secondo
l'appellante il pensionamento dell'attore era un fatto prevedibile al momento
del divorzio e non giustifica riduzione di sorta. A suo avviso, inoltre, dalla
sentenza di divorzio risulta che a suo tempo il Pretore si era occupato della
rendita AVS, ma non aveva prospettato alcuna riduzione della rendita il giorno
del pensionamento, sicché la circostanza non può essere ridiscussa ora
nell'ambito della presente causa. Essa sostiene altresì che la situazione
dell'ex marito non è peggiorata, il primo giudice avendo erroneamente omesso di
considerare entrate della nuova famiglia e avendo riconosciuto, per converso,
oneri non giustificati. Donde, in sintesi, l'inammissibilità della richiesta
volta alla riduzione della pensione alimentare.
6.
Per
quanto riguarda anzitutto la convenuta, risulta dagli atti che la sua
situazione è senz'altro migliorata rispetto al momento del divorzio, poiché
essa percepisce dal 2002 una rendita AVS di fr. 1681.– mensili. Il che
configura indubbiamente una modifica ragguardevole e, secondo il normale
andamento delle cose, duratura. D'altro lato però, al momento del divorzio il
fatto era anche prevedibile (tanto più che a quel momento l'interessata aveva
58.
anni), di modo che nella fissazione della pensione alimentare se ne doveva
tener conto (cfr. SJ 1992 pag. 382 consid. 4).
a) È
pacifico che durante la causa di divorzio i coniugi avevano discusso il problema
legato alla rendita AVS che sarebbe spettata alla moglie. Il Pretore tuttavia
non aveva potuto prevedere nulla al riguardo perché il marito non aveva dimostrato
– come gli incombeva – l'ammontare della rendita che la beneficiaria avrebbe
presumibilmente ricevuto. Il Pretore, “vista l'assenza di sufficienti elementi
probatori”, aveva pronunciato così “la conferma del contributo alimentare vita
natural durante” (sentenza di divorzio, pag. 10 consid. 6 in fine). Nel
Dispositivo
dispositivo della sentenza di divorzio non è stata nemmeno riservata la
possibilità di porre in deduzione dalla pensione alimentare la futura rendita
AVS.
b) In
questa sede l'attore non ha dimostrato che – per avventura – la pensione alimentare
sia stata calcolata tenendo conto in qualche modo della rendita AVS percepita
dalla convenuta. Certo, egli fa carico alla convenuta di non avere dimostrato
nella causa di divorzio la propria pretesa (petizione, pag. 2 e 3 in alto). Il
rimprovero tuttavia cade nel vuoto poiché spettava a lui rendere almeno verosimile
l'ammontare della presumibile rendita AVS da porre poi in deduzione della pensione
alimentare. D'altro lato egli non pretende neppure che a quel tempo la
competente cassa di compensazione AVS non fosse in grado di rilasciare attestazioni
sul prevedibile ammontare della rendita.
c) Resta
il fatto che dal 1° gennaio 2000 l'appellante ha cominciato a riscuotere una
rendita intera di invalidità (fr. 1681.– mensili), poi sostituita il 31 marzo
2002 dall'identica rendita AVS (v. anche doc. 10 e 12). Che di ciò non si debba
tenere conto appare urtante, anche perché il giudice chiamato a statuire giusta
l'art. 153 cpv. 2 vCC decide per finire a termini di equità e non solo di
diritto (art. 4 CC; Hinderling/Steck,
Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 363; Bühler/Spühler op. cit., note 56 e 76
ad art. 153 CC). Tanto meno ciò significa che, come crede l'appellante,
l'attore debba mettere a disposizione tutta l'eccedenza della sua nuova
famiglia per garantirle il pagamento della pensione alimentare. Su questo punto
l'appello è destinato al rigetto.
7. Per
quel che è dell'attore, è vero che al momento del divorzio il pensionamento come
tale era prevedibile. Se non che, in concreto egli è stato pensionato
anzitempo, nell'ottobre del 2000, per l'intervenuta fusione tra l'__________ e
la __________. Simile evento non era prevedibile, né la convenuta asserisce il
contrario. Quanto alla situazione economica della seconda moglie, l'appellante
contesta il reddito di lei stabilito dal Pretore in fr. 4780.– mensili,
sostenendo che esso andava calcolato sulla media degli ultimi tre anni e non di
quattro. Ora, dagli atti risulta che costei è titolare di un studio di
fisioterapia a __________. Dall'incarto fiscale richiamato si evince che essa
ha dichiarato un reddito di fr. 46 066.– per il 1997, di
fr. 47 342.– per il 1998,
di fr. 66 592.– per il 1999 e di fr. 67 800.– per il 2000. Trattandosi
di lavoratori indipendenti, il reddito determinante è quello medio calcolato
sull'arco di più anni, di regola almeno tre (Rep. 1995 pag. 141; Schwenzer in: Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 17 ad art. 125 CC; RtiD
II-2004 pag. 618 n. 38c) per tenere conto delle fluttuazioni che possono
intervenire nell'andamento di una ditta individuale. Nella fattispecie è vero
che il reddito dell'interessata appare in crescita, ma ciò non esclude che il
Pretore potesse considerare gli ultimi quattro anni di gestione. Al proposito
l'apprezzamento del Pretore non risulta né contrario al diritto né in contrasto
con il sentimento d'equità.
8. Per
quanto attiene infine al fabbisogno della nuova famiglia dell'attore,
l'appellante afferma che il costo dell'alloggio non ammonta a fr. 1410.–
mensili (come ha accertato il Pretore), ma a soli fr. 805.– mensili, che l'ex
marito ammortando il debito ipotecario sotto forma di risparmio ha accumulato
sostanza, che a torto il Pretore ha riconosciuto il premio per un'assicurazione
sulla vita stipulata a favore della seconda moglie e che il premio della cassa
malati dev'essere ridotto poiché comprende assicurazioni complementari.
a) L'attore
è comproprietario, con i tre figli avuti dal primo matrimonio, della particella
n. 907 RFD di __________, sulla quale sorge uno stabile di due appartamenti. Il
più grande è occupato dall'attore medesimo e l'altro dal figlio __________. Il
fondo è gravato da due cartelle ipotecarie, l'una di fr. 230 000.– e
l'altra di fr. 110 000.–, i cui interessi ammontano rispettivamente a fr. 585.– (doc.
S) e a fr. 325.– mensili. L'ammortamento è inoltre di fr. 500.– mensili (doc.
T). Il tutto (fr. 1410.– mensili) è a carico dall'attore (interrogatorio formale
del 15 gennaio 2002, risposte n. 5 e 6). Il Pretore, chiarito che il figlio __________
versa solo un contributo – imprecisato – per la luce e le altre spese
accessorie, ha suddiviso gli oneri dell'alloggio in ragione di due terzi a
carico della famiglia dell'attore (fr. 940.– mensili) e di un terzo a carico
del figlio. La convenuta non ha censurato tale riparto davanti al Pretore.
Anzi, nella risposta ha finanche aderito a tale suddivisione (pag. 5). Non può
quindi contestarla ora (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Analoga conclusione vale
per le altre spese correlate all'abitazione (riscaldamento, revisione del
bruciatore, assicurazione dello stabile, tasse di canalizzazione ecc: doc. M),
che il Pretore ha ammesso in ragione di fr. 200.–.
b) Dagli
atti risulta altresì che l'attore ha stipulato con la __________ un contratto
“Fiscainvest” (“terzo pilastro” di previdenza privata vincolata), che con
versamenti sul conto gli permetteva di ammortare parte dell'ipoteca
(deposizione __________ del 15 gennaio 2002: verbali, pag. 17). Ciò ha permesso
di ridurre il carico ipotecario da fr. 135 000.– a fr. 110 000.–, ma –
contrariamente all'opinione dell'appellante – non l'accumulo di sostanza. Anche
al proposito l'appello manca perciò di consistenza.
c) Per
quanto attiene all'assicurazione sulla vita stipulata dall'attore a favore
della seconda moglie, l'appellante contesta che nel fabbisogno della nuova
famiglia se ne riconosca il premio. Dal fascicolo processuale si evince che
l'attore ha stipulato, in effetti, due polizze rischio che in caso di morte
prevedono il pagamento di fr. 100 000.– (premio mensile di fr. 128.50: doc. I), rispettivamente di fr.
60 000.– (premio mensile di fr. 32.–: doc. L). Beneficiaria è la
seconda moglie (doc. L; interrogatorio formale dell'attore del 15 gennaio 2002:
verbali, pag. 21, risposta n. 2). Ci si può chiedere se il premio di tali
assicurazioni di puro rischio, che non denotano indole previdenziale, ma il cui
premio è conciliabile con la capacità di reddito dell'attore, vada incluso nel
fabbisogno minimo (v. RDAT 1999-I pag. 204 n. 59; Hausheer/Spycher in: Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna
1997, pag. 81 n. 02.41). In realtà la questione può rimanere indecisa, poiché
quand'anche si ignorasse il relativo premio (complessivi fr. 160.– mensili),
l'aumento dell'eccedenza a disposizione dell'attore (fr. 96.–) non muterebbe
l'obbligo contributivo dell'interessato.
d) Relativamente
alla cassa malati, l'appellante contesta il premio corrisposto dell'attore, ma
la censura è nuova e come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Per
di più, quanto di cui essa si duole è la disparità di trattamento con il premio
per lei pagato, di fr. 58.– mensili. A prescindere dal fatto però che le parti
non sono più sposate (sicché la parità di trattamento cade nel vuoto: I CCA,
sentenza inc. 11.1999.150 del 19 febbraio 2000, consid. 7a) e che l'uguaglianza
fra coniugi non impone di riconoscere a una parte costi inesistenti, l'appellante
riceve il sussidio cantonale (risposta, pag. 7), sicché mal si comprende il
motivo per cui si dovrebbe ridurre anche il premio dell'ex marito. È vero che
nel premio dell'attore sono comprese coperture che non rientrano nel novero
delle assicurazioni strettamente necessarie (doc. N). È anche vero però che gli
interessati non vivono in condizioni economiche precarie, tali da imporre
economie anche nel settore dell'assicurazione malattia (cfr. RDAT 1999-I pag.
204).
9. L'appellante fa valere infine nel proprio fabbisogno una spesa di
fr. 334.– mensili per l'automobile in luogo di fr. 100.– a lei riconosciuti dal
Pretore, invocando una volta ancora la parità di trattamento. Ora, come si è
appena ricordato, l'uguaglianza tra coniugi non vale più dopo lo scioglimento
del matrimonio. In prima sede poi la convenuta aveva rivendicato appunto fr.
100.– mensili per le spese d'automobile (risposta, pag. 7), di modo che non si
capisce il rimprovero mosso al primo giudice. Se ne conclude che, con una
rendita AVS di fr. 1681.– mensili e un fabbisogno minimo “allargato” di fr.
2810.– mensili, all'interessata mancano circa fr. 1200.– mensili per mettersi
al riparo dall'indigenza. E siccome l'attore può agevolmente erogare tale
importo, la riduzione della pensione alimentare decisa dal Pretore secondo equità
resiste alla critica. Ne discende che, destituito di buon diritto, l'appello
dev'essere respinto.
10. Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni al ricorso,
un'adeguata indennità per ripetibili. Non può invece essere accolta la
richiesta di assistenza giudiziaria da lei presentata. Foss'anche la convenuta
indigente (art. 3 cpv. 1 Lag), per vero, l'appello non aveva sin dall'inizio alcuna
seria probabilità di esito favorevole (art. art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Della
precaria situazione dell'appellante si tiene conto, in ogni modo, moderando per
quanto possibile la tassa di giustizia.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per
ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione
a:
– ;
– . .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster