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Decisione

11.2003.68

modifica di sentenza di divorzio

1 giugno 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2001.36 (modifica

di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord

promossa con petizione 20 marzo 2001 da

CO 1

(patrocinato dall' RA 2 )

contro

AP 1

(patrocinata dall' RA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se

dev'essere accolto l'appello del 16 maggio 2003 presentato da AP 1 contro la

sentenza emessa l'11 aprile 2003 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio

Nord;

2. Se dev'essere accolta

la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il giudizio sulle spese

e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 1° dicembre 1997 il Pretore della giurisdizione di

Mendrisio Nord ha pronunciato il divorzio tra CO 1 (1943) e AP 1 (1939),

obbligando il marito a versare alla moglie una pensione alimentare giusta

l'art. 152 vCC di fr. 1800.– mensili indicizzati. Il 18 settembre 1998 CO 1 si

è risposato con __________ (1962) e dal 31 ottobre 2000 è stato posto al beneficio

del pensionamento anticipato.

B. CO 1

si è rivolto il 20 marzo 2001 al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord,

chiedendo – già in via provvisionale – che la sentenza di divorzio fosse modificata

nel senso di sopprimere la pensione dovuta all'ex moglie. L'11 maggio 2001 AP 1

ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria e all'udienza del 22

maggio successivo, indetta per la discussione provvisionale, ha proposto di

respingere l'istanza. Con decreto cautelare del 19 giugno 2001 il Pretore ha

poi respinto la richiesta. Un appello presentato il 5 luglio 2001 da CO 1

contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza del 15

maggio 2002 (inc. 11.2001.86).

C. Nel

frattempo, con risposta del 5 luglio 2001 AP 1 ha proposto al Pretore di respingere

la petizione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento

finale, limitandosi a presentare memoriali conclusivi nei quali hanno

riaffermato le loro domande. Dall'aprile del 2002 AP 1 percepisce una rendita

AVS di fr. 1681.– mensili, che sostituisce una precedente rendita AI di pari

importo.

D. Statuendo

l'11 aprile 2003, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso

che ha ridotto dal 1° aprile 2001 a fr. 1200.– mensili la pensione alimentare

per la convenuta. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1200.–, sono

state poste per due terzi a carico dell'attore e per il resto a carico della

convenuta, cui è stata riconosciuta un'indennità di fr. 2500.– per ripetibili. AP

1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

E. Contro

la citata sentenza AP 1 è insorta con un appello del 16 maggio 2003 nel quale

chiede che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, la petizione sia

interamente respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle

sue osservazioni del 6 giugno 2003 CO 1 propone di respingere l'appello e di confermare

la sentenza impugnata.

Considerandi

in diritto: 1. Secondo l'art. 153 cpv. 2 vCC, applicabile nella fattispecie in

virtù del diritto transitorio (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC), una

pensione alimentare fondata sull'art. 152 vCC poteva essere soppressa o

ridotta, su richiesta del debitore, quando il bisogno più non esistesse o fosse

sensibilmente diminuito, come pure quando le condizioni economiche del debitore

più non corrispondessero all'entità della rendita. La riduzione o la

soppressione del contributo presupponeva un miglioramento della situazione economica

dell'avente diritto o un peggioramento di quella del debitore. La modifica in

ogni modo doveva essere ragguardevole, imprevista e – secondo il normale andamento

delle cose – duratura rispetto al momento in cui la rendita era stata fissata

(DTF 118 II 231 consid. 2, 117 II 213 consid. 1a e 217 consid. 5a, 359 consid.

3.

in fine; FamPra.ch 2000, pag. 125).

2.

Trattandosi

di un peggioramento della situazione economica del debitore, esso poteva

risultare tanto da una diminuzione delle entrate quanto da un aumento delle uscite.

Il nuovo coniuge di un debitore alimentare aveva, comunque fosse, il dovere di

assistere quest'ultimo nell'adempimento dei propri obblighi contributivi verso

l'ex coniuge o i figli (art. 159 cpv. 3 CC; SJ 114/1992 pag. 133 consid. 3 e/aa

con riferimenti). Dandosene le circostanze, egli poteva finanche essere tenuto

a estendere o a riprendere la propria attività lucrativa (DTF 127 III 72

consid. 3 con rinvii), oppure doveva accontentarsi di un tenore di vita più

modesto per consentire al debitore alimentare di consacrare una parte dei

redditi all'adempimento dei suoi obblighi (DTF 115 III 103 consid. 3b e 79 II 137 consid. 3b; Bräm

in: Zürcher Kommentar, edizione 1998, n. 140 et 146 ad art. 159 vCC, Lüchinger/Geiser in: Kom­mentar zum

Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 14 ad art. 153 vCC). Nel

caso in cui fosse migliorata la situazione del­l'avente

diritto, una riduzione del contributo poteva entrare in linea di conto ove il

miglioramento non fosse prevedibile al momento del divorzio (DTF 120 II 4

consid. 5d; 117 II 211 consid. 4c e 5a, 359 consid. 3).

3.

Per

il resto, l'onere di allegare e dimostrare i fatti determinanti incombeva a chi

li invocava (Bühler/Spühler,

Berner Kommen­tar, Ergänzungsband 1991, nota 54 ad art. 153 vCC), sicché

spettava all'attore provare che le circostanze al momento del divorzio fossero

mutate in modo ragguardevole, duraturo e imprevedibile (sentenza del Tribunale

federale 5C.155/2004 del 9 settembre 2004, consid. 2.2;

DTF 120 II 4 consid. 5d, 118 II 231 consid. 2, 117 II 211 consid. 5a, 362

consid. 3).

4.

In concreto il Pretore, constatato che il 31 ottobre 2000

l'attore era stato posto in pensionamento anticipato, ha calcolato le entrate

di lui in fr. 4500.– mensili netti. Ciò premesso, egli ha accertato che la

seconda moglie dell'attore è proprietaria di un salone di fisioterapia e le ha

imputato un guadagno medio di fr. 4780.– mensili, onde un reddito familiare di

fr. 9280.–. Quanto al fabbisogno della famiglia, il Pretore l'ha calcolato in

fr. 5166.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1550.–,

locazione fr. 940.–, altri oneri dell'abitazione fr. 200.–, assicurazione sulla

vita fr. 71.–, altre assicurazioni fr. 160.–, premio della cassa malati fr.

671.

–, assicurazione dell'automobile fr. 324.–, imposte fr. 1250.–),

aumentandolo del 20% per complessivi fr. 6199.– mensili. Constatata

un'eccedenza di fr. 3081.–, egli ha ritenuto che la quota dell'attore (fr. 1540.–

mensili) denotasse un peggioramento della situazione per rapporto al momento

del divorzio, allorché disponeva di ben fr. 2109.– mensili.

Quanto

alla convenuta, il primo giudice ha ritenuto che la pensione alimentare fissata

con la sentenza di divorzio tenesse conto del fatto che non era stato possibile

attribuire all'interessata parte dell'avere di cassa pensione accumulato dal

marito in costanza di matrimonio e che, inoltre, non era stato possibile determinare

l'ammontare della verosimile rendita AVS. In simili circostanze egli ha

considerato l'ottenimento di tale rendita una modifica rilevante e duratura

della situazione economica di lei. Il Pretore ha poi stabilito il fabbisogno

minimo della convenuta in fr. 2342.– mensili (minimo esistenziale del diritto

esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 965.–, premio della cassa malati fr. 58.–,

assicurazione della mobilia fr. 19.–, assicurazione e targhe del veicolo fr.

100.

–, imposte fr. 100.–), aumentandolo del 20% per complessivi fr. 2810.–.

Constatato un ammanco di fr. 1129.–, egli ha obbligato l'attore a versarle fr.

1200.

– mensili, riducendo di conseguenza la pensione litigiosa.

5.

Secondo

l'appellante il pensionamento dell'attore era un fatto prevedibile al momento

del divorzio e non giustifica riduzione di sorta. A suo avviso, inoltre, dalla

sentenza di divorzio risulta che a suo tempo il Pretore si era occupato della

rendita AVS, ma non aveva prospettato alcuna riduzione della rendita il giorno

del pensio­namento, sicché la circostanza non può essere ridiscussa ora

nell'ambito della presente causa. Essa sostiene altresì che la situazione

dell'ex marito non è peggiorata, il primo giudice avendo erroneamente omesso di

considerare entrate della nuova famiglia e avendo riconosciuto, per converso,

oneri non giustificati. Donde, in sintesi, l'inammissibilità della richiesta

volta alla riduzione della pensione alimentare.

6.

Per

quanto riguarda anzitutto la convenuta, risulta dagli atti che la sua

situazione è senz'altro migliorata rispetto al momento del divorzio, poiché

essa percepisce dal 2002 una rendita AVS di fr. 1681.– mensili. Il che

configura indubbiamente una modifica ragguardevole e, secondo il normale

andamento delle cose, duratura. D'altro lato però, al momento del divorzio il

fatto era anche prevedibile (tanto più che a quel momento l'interessata aveva

58.

anni), di modo che nella fissazione della pensione alimen­tare se ne doveva

tener conto (cfr. SJ 1992 pag. 382 consid. 4).

a) È

pacifico che durante la causa di divorzio i coniugi avevano discusso il problema

legato alla rendita AVS che sarebbe spettata alla moglie. Il Pretore tuttavia

non aveva potuto prevedere nulla al riguardo perché il marito non aveva dimostrato

– come gli incombeva – l'ammontare della rendita che la beneficiaria avrebbe

presumibilmente ricevuto. Il Pretore, “vista l'assenza di sufficienti elementi

probatori”, aveva pronunciato così “la conferma del contributo alimentare vita

natural durante” (sentenza di divorzio, pag. 10 consid. 6 in fine). Nel

Dispositivo

dispositivo della sentenza di divorzio non è stata nemmeno riservata la

possibilità di porre in deduzione dalla pensione alimentare la futura rendita

AVS.

b) In

questa sede l'attore non ha dimostrato che – per avventura – la pensione alimentare

sia stata calcolata tenendo conto in qualche modo della rendita AVS percepita

dalla convenuta. Certo, egli fa carico alla convenuta di non avere dimostrato

nella causa di divorzio la propria pretesa (petizione, pag. 2 e 3 in alto). Il

rimprovero tuttavia cade nel vuoto poiché spettava a lui rendere almeno verosimile

l'ammontare della presumibile rendita AVS da porre poi in deduzione della pensione

alimentare. D'altro lato egli non pretende neppure che a quel tempo la

competente cassa di compensazione AVS non fosse in grado di rilasciare attestazioni

sul prevedibile ammontare della rendita.

c) Resta

il fatto che dal 1° gennaio 2000 l'appellante ha cominciato a riscuotere una

rendita intera di invalidità (fr. 1681.– mensili), poi sostituita il 31 marzo

2002 dall'identica rendita AVS (v. anche doc. 10 e 12). Che di ciò non si debba

tenere conto appare urtante, anche perché il giudice chiamato a statuire giusta

l'art. 153 cpv. 2 vCC decide per finire a termini di equità e non solo di

diritto (art. 4 CC; Hinderling/Steck,

Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 363; Bühler/Spühler op. cit., note 56 e 76

ad art. 153 CC). Tanto meno ciò significa che, come crede l'appellante,

l'attore debba mettere a disposizione tutta l'eccedenza della sua nuova

famiglia per garantirle il pagamento della pensione alimentare. Su questo punto

l'appello è destinato al rigetto.

7. Per

quel che è dell'attore, è vero che al momento del divorzio il pensionamento come

tale era prevedibile. Se non che, in concreto egli è stato pensionato

anzitempo, nell'ottobre del 2000, per l'intervenuta fusione tra l'__________ e

la __________. Simile evento non era prevedibile, né la convenuta asserisce il

contrario. Quanto alla situazione economica della seconda moglie, l'appellante

contesta il reddito di lei stabilito dal Pretore in fr. 4780.– mensili,

sostenendo che esso andava calcolato sulla media degli ultimi tre anni e non di

quattro. Ora, dagli atti risulta che costei è titolare di un studio di

fisioterapia a __________. Dall'incarto fiscale richiamato si evince che essa

ha dichiarato un reddito di fr. 46 066.– per il 1997, di

fr. 47 342.– per il 1998,

di fr. 66 592.– per il 1999 e di fr. 67 800.– per il 2000. Trattandosi

di lavoratori indipendenti, il reddito determinante è quello medio calcolato

sull'arco di più anni, di regola almeno tre (Rep. 1995 pag. 141; Schwenzer in: Praxis­kommentar

Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 17 ad art. 125 CC; RtiD

II-2004 pag. 618 n. 38c) per tenere conto delle fluttuazioni che possono

intervenire nell'andamento di una ditta individuale. Nella fattispecie è vero

che il reddito dell'interessata appare in crescita, ma ciò non esclude che il

Pretore potesse considerare gli ultimi quattro anni di gestione. Al proposito

l'apprezzamento del Pretore non risulta né contrario al diritto né in contrasto

con il sentimento d'equità.

8. Per

quanto attiene infine al fabbisogno della nuova famiglia dell'attore,

l'appellante afferma che il costo dell'alloggio non ammonta a fr. 1410.–

mensili (come ha accertato il Pretore), ma a soli fr. 805.– mensili, che l'ex

marito ammortando il debito ipotecario sotto forma di risparmio ha accumulato

sostanza, che a torto il Pretore ha riconosciuto il premio per un'assicurazione

sulla vita stipulata a favore della seconda moglie e che il premio della cassa

malati dev'essere ridotto poiché comprende assicurazioni complementari.

a) L'attore

è comproprietario, con i tre figli avuti dal primo matrimonio, della particella

n. 907 RFD di __________, sulla quale sorge uno stabile di due appartamenti. Il

più grande è occupato dall'attore medesimo e l'altro dal figlio __________. Il

fondo è gravato da due cartelle ipotecarie, l'una di fr. 230 000.– e

l'altra di fr. 110 000.–, i cui interessi ammontano rispettivamente a fr. 585.– (doc.

S) e a fr. 325.– mensili. L'ammortamento è inoltre di fr. 500.– mensili (doc.

T). Il tutto (fr. 1410.– mensili) è a carico dall'attore (interrogatorio formale

del 15 gennaio 2002, risposte n. 5 e 6). Il Pretore, chiarito che il figlio __________

versa solo un contributo – imprecisato – per la luce e le altre spese

accessorie, ha suddiviso gli oneri dell'alloggio in ragione di due terzi a

carico della famiglia dell'attore (fr. 940.– mensili) e di un terzo a carico

del figlio. La convenuta non ha censurato tale riparto davanti al Pretore.

Anzi, nella risposta ha finanche aderito a tale suddivisione (pag. 5). Non può

quindi contestarla ora (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Analoga conclusione vale

per le altre spese correlate all'abitazione (riscaldamento, revisione del

bruciatore, assicurazione dello stabile, tasse di canalizzazione ecc: doc. M),

che il Pretore ha ammesso in ragione di fr. 200.–.

b) Dagli

atti risulta altresì che l'attore ha stipulato con la __________ un contratto

“Fiscainvest” (“terzo pilastro” di previdenza privata vincolata), che con

versamenti sul conto gli permetteva di ammortare parte dell'ipoteca

(deposizione __________ del 15 gennaio 2002: verbali, pag. 17). Ciò ha permesso

di ridurre il carico ipotecario da fr. 135 000.– a fr. 110 000.–, ma –

contrariamente all'opinione dell'appellante – non l'accumulo di sostanza. Anche

al proposito l'appello manca perciò di consistenza.

c) Per

quanto attiene all'assicurazione sulla vita stipulata dall'attore a favore

della seconda moglie, l'appellante contesta che nel fabbisogno della nuova

famiglia se ne riconosca il premio. Dal fascicolo processuale si evince che

l'attore ha stipulato, in effetti, due polizze rischio che in caso di morte

prevedono il pagamento di fr. 100 000.– (premio mensile di fr. 128.50: doc. I), rispettivamente di fr.

60 000.– (premio mensile di fr. 32.–: doc. L). Beneficiaria è la

seconda moglie (doc. L; interrogatorio formale dell'attore del 15 gennaio 2002:

verbali, pag. 21, risposta n. 2). Ci si può chiedere se il premio di tali

assicurazioni di puro rischio, che non denotano indole previdenziale, ma il cui

premio è conciliabile con la capacità di reddito dell'attore, vada incluso nel

fabbisogno minimo (v. RDAT 1999-I pag. 204 n. 59; Hausheer/Spycher in: Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna

1997, pag. 81 n. 02.41). In realtà la questione può rimanere indecisa, poiché

quand'anche si ignorasse il relativo premio (complessivi fr. 160.– mensili),

l'aumento dell'eccedenza a disposizione dell'attore (fr. 96.–) non muterebbe

l'obbligo contributivo dell'interessato.

d) Relativamente

alla cassa malati, l'appellante contesta il premio corrisposto dell'attore, ma

la censura è nuova e come tale irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Per

di più, quanto di cui essa si duole è la disparità di trattamento con il premio

per lei pagato, di fr. 58.– mensili. A prescindere dal fatto però che le parti

non sono più sposate (sicché la parità di trattamento cade nel vuoto: I CCA,

sentenza inc. 11.1999.150 del 19 febbraio 2000, consid. 7a) e che l'uguaglianza

fra coniugi non impone di riconoscere a una parte costi inesistenti, l'appellante

riceve il sussidio cantonale (risposta, pag. 7), sicché mal si comprende il

motivo per cui si dovrebbe ridurre anche il premio dell'ex marito. È vero che

nel premio dell'attore sono comprese coperture che non rientrano nel novero

delle assicurazioni strettamente necessarie (doc. N). È anche vero però che gli

interessati non vivono in condizioni economiche precarie, tali da imporre

economie anche nel settore dell'assicurazione malattia (cfr. RDAT 1999-I pag.

204).

9. L'appellante fa valere infine nel proprio fabbisogno una spesa di

fr. 334.– mensili per l'automobile in luogo di fr. 100.– a lei riconosciuti dal

Pretore, invocando una volta ancora la parità di trattamento. Ora, come si è

appena ricordato, l'uguaglianza tra coniugi non vale più dopo lo scioglimento

del matrimonio. In prima sede poi la convenuta aveva rivendicato appunto fr.

100.– mensili per le spese d'automobile (risposta, pag. 7), di modo che non si

capisce il rimprovero mosso al primo giudice. Se ne conclude che, con una

rendita AVS di fr. 1681.– mensili e un fabbisogno minimo “allargato” di fr.

2810.– mensili, all'interessata mancano circa fr. 1200.– mensili per mettersi

al riparo dall'indigenza. E siccome l'attore può agevolmente erogare tale

importo, la riduzione della pensione alimentare decisa dal Pretore secondo equità

resiste alla critica. Ne discende che, destituito di buon diritto, l'appello

dev'essere respinto.

10. Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante

rifonderà inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni al ricorso,

un'adeguata indennità per ripetibili. Non può invece essere accolta la

richiesta di assistenza giudiziaria da lei presentata. Foss'anche la convenuta

indigente (art. 3 cpv. 1 Lag), per vero, l'appello non aveva sin dall'inizio alcuna

seria probabilità di esito favorevole (art. art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Della

precaria situazione dell'appellante si tiene conto, in ogni modo, moderando per

quanto possibile la tassa di giustizia.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per

ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione

a:

– ;

– . .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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