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Decisione

11.2003.7

Proprietà per piani: legittimazione attiva dei condomini nell'ambito di un'azione di accertamento di proprietà

7 dicembre 2005Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.1999.315

(proprietà per piani: azione di accertamento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1, promossa con petizione del

26 aprile 1999 da

AA 2

AA 3 , e

AA 1,

(patrocinati dall' , )

contro

AP 1

(patrocinati

dall' RA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 13 gennaio 2003 presen­tato da AP 1 contro la sentenza emessa il

18 dicembre 2002, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore del Distretto

di Lugano, sezione 1;

2. Se

dev'essere accolto l'appello adesivo del 25 febbraio 2003 presentato da AA 2, AA

3 e AA 1 contro la medesima sentenza;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Sulla particella n.

998 RFD di __________, nella frazione di __________, sorge il Condominio “__________”,

composto di otto proprietà per piani. AA 2 è titolare delle unità n. 2946 e

2947 (appartamenti n. 1 di 50/1000 e n. 2 di 70/1000, al pianterreno), AA 3 delle unità n. 2948

e 2949 (appartamenti n. 3 di 135/1000 e n. 4 di 110/1000, al primo piano), AA 1 delle quote n. 2950

e 2951 (appartamenti n. 5 di 160/1000 e n. 6 di 130/1000, al secondo piano), AP 1 delle unità n.

2952 e 2953 in ragione di metà ciascuno (appartamenti n. 7 di 300/1000

e n. 8 di 45/1000, al

terzo piano). Lo stabile ha due entrate: l'una a monte, che dà sulla via __________,

e l'altra a valle, che dà sulla via __________.

B. La proprietà per

piani è stata costituita da __________ il

9 settembre 1971. Nel

regolamento della casa, da lui medesimo redatto nel novembre del 1977, egli ha

riservato a sé e alla moglie __________ l'uso dell'entrata da via __________ e

all'adiacente giardino (doc. C: “Der obere Hauseingang: Der

Garten oben & hinter dem Haus […] stehen ausschliesslich __________ & __________

zur Verfügung, & werden von ihnen unterhalten”). AA 2, AA 3 e AA

1 hanno acquistato le rispettive unità tra il dicembre del 1977 e il marzo del

1988. Le unità n. 2952 e 2953 sono state donate il 2 dicembre 1994 da __________

ai coniugi AP 1, ma lo stesso __________ ha continuato a occupar­le in virtù di

un diritto d'usufrutto fino al 9 novembre 1995, quando è deceduto. Dopo di

allora sono insorte divergenze fra i comproprietari sull'uso dell'entrata al

condominio da via __________ e al giardino adiacente.

C. Il 26 aprile 1999 AA 2, AA 3 e AA 1 si sono rivolti al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 1, perché fosse accertato che il giardino, l'entrata

e il relativo cancello “costituiscono parti comuni a libera disposizione e

godimen­to di tutti i proprietari pro tempore dei fogli PPP”, con

obbligo per AP 1 di consegnare le chiavi di accesso. Nella loro risposta del 14

giugno 1999 AP 1 hanno proposto di respingere la petizione. Nel successivo

scambio di allegati le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Esperita

l'istruttoria, esse hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni

scritte. Nel loro memoriale del

3

dicembre 2001 gli attori hanno riformulato le richieste di giudizio, chiedendo

di accertare che le parti comuni oggetto di litigio sono “a libera disposizione

e godimento di tutti i proprietari”, con obbligo per i convenuti di “permettere

l'esercizio di tale godimen­to” rimettendo una copia delle chiavi d'accesso. I

convenuti hanno riconfermato il loro punto di vista in un memoriale del 20 novembre

2001.

D. Con

sentenza del 18 dicembre 2002, emessa in luogo e vece del Pretore, il Segretario

assessore ha accolto parzialmente la petizione, accertando che il giardino, l'entrata

e il cancello d'accesso da via __________ costituiscono una parte in comune

della proprietà per piani, a libera disposizione e godimento di tutti i condomini.

Egli ha respinto invece per carenza di legittimazione attiva la richiesta volta

a obbligare AP 1 a permettere agli altri condomini il godimento della proprietà

comune consegnando le chiavi d'accesso. Le spese, con una tassa di giustizia di

fr. 2000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,

compensate le ripetibili.

E. Contro

la sentenza appena citata AP 1 sono insorti con un appello del 13 gennaio 2003

nel quale postulano la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere

la petizione. Nelle loro osservazioni del 25 febbraio 2003 AA 2, AA 3 e AA 1 propongono

di respingere il gravame e con appello adesivo chiedono di addebitare tutti gli

oneri processuali ai convenuti, con l'obbligo per questi ultimi di rifondere

loro un'indennità di fr. 9000.– a titolo di ripetibili. Con osservazioni del 4

aprile 2003 AP 1 concludono per il rigetto dell'appello adesivo.

Considerandi

in diritto: I. Sull'appello

principale

1.

Il

valore litigioso di un'azione di accertamento è quello del diritto o del

rapporto giuridico di cui si chiede sia accertata l'esistenza o l'inesistenza (Guldener, Schweizerisches

Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 110 in alto; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel

Cantone Ticino, Zurigo 2000, pag. 35). Nella fattispecie gli attori hanno

indicato tale valore in fr. 100 000.– (fr. 48 000.– per l'uso dell'entrata superiore e fr. 52 000.– per

l'uso e il godimento del giardino a monte dell'immobile), che il Segretario

assessore ha ritenuto giustificati (sentenza impugnata, pag. 9, consid. 12). I

convenuti hanno criticato l'importo, ma non hanno contrapposto alcuna cifra,

limitandosi a definire il valore litigioso “superiore a fr. 8000.–” (lettera

del 14 settembre 2001 dell'avv. RA 1 alla Pretura, nel fascicolo

“corrispondenza varia”). Nell'appello principale, per altro, essi non rimettono

in discussione la cifra indicata dagli attori. Tempestivo, sotto questo profilo

l'appello è dunque ricevibile.

2.

Il

Segretario assessore ha preso atto anzitutto che non v'era contestazione sul

fatto che il giardino, l'entrata e il cancello d'accesso – oggetto della lite –

sono parti comuni. Ciò premesso, egli ha reputato gli attori legittimati a

chiedere che fosse accertata la libera disponibilità e il libero godimento dei

condomini su tali parti. Quanto ai convenuti, essi non constavano beneficiare

di alcun diritto riservato, giacché il diritto d'uso stabilito nel regolamento

della casa in favore di __________ e della moglie aveva carattere meramente

personale. La donazione del­le unità n. 2952 e 2953 non ne aveva dunque

comportato il passaggio automatico ai convenuti, i quali non risultavano avere

acquisito tale diritto in nessun altro modo. Né il regolamento del­la casa poteva

considerarsi un valido titolo per costituire un diritto d'uso riservato, simile

evenienza non essendo prevista nell'atto costitutivo della proprietà per piani

e nemmeno nel regolamento d'uso e d'amministrazione. Infine il primo giudice ha

respinto la tesi dei convenuti, stando ai quali la richiesta degli attori

costituiva un abuso di diritto poiché costoro avevano tollerato fino ad allora

“l'utilizzo esclusivo” dell'accesso. Donde, in sintesi, l'accoglimento

dell'azione di accertamento.

3.

Gli appellanti contestano anzitutto la legittimazione attiva

degli attori ai fini dell'accertamento. Secondo loro, riservare a singoli

condomini l'uso di una parte comune “non è una decisione che interessa

solamente i singoli proprietari”, di modo che l'azione poteva essere introdotta

unicamente dalla comunione dei comproprietari (appello, pag. 6, n. 2).

L'argomento è infondato. Come ha rilevato il Segretario assessore, gli attori

hanno un interesse giuridico proprio a far accertare l'inesistenza di

limitazioni all'esercizio del loro diritto di proprietà sul giardino e

sull'entrata a monte dell'immobile. Certo, la comunione dei comproprietari ha

una sua capacità processuale in tutte le questioni che riguardano i condomini

come comproprietari del fondo (Bösch in:

Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 7 dell'introduzione agli art. 712a–t

CC). E tale capacità comprende tutto quanto riguarda l'uso e l'amministrazione

delle parti comuni (RtiD 2005-I pag. 803; Meier-Hayoz/Rey

in: Berner Kommentar, edizione 1988, nota 91 ad art. 712l CC; Wermelinger, La propriété par étages,

Friburgo 2002, pag. 484 n. 160; Steinauer,

Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 363 n. 1303).

Contro chi eccede il suo diritto d'uso su una parte in comune, tuttavia, anche

il singolo condomino può procedere, avendo egli un interesse proprio a far accertare

il suo diritto di proprietà (Meier-Hayoz/Rey,

op. cit., n. 106 ad art. 712g CC; Meier-Hayoz

in: Berner Kommentar, edizione 1981, n. 92 ad art. 641 CC e n. 100 ad art. 646

CC). Su questo punto il giudizio del Segretario assessore resiste pertanto alla

critica.

4.

Il

primo giudice ha ritenuto – come si è visto – che il diritto d'uso contenuto

nel regolamento della casa in favore di __________ e della moglie aveva

carattere personale e giovava solo a questi ultimi. Non era dunque passato a AP

1.

con la donazione delle unità n. 2952 e 2953. Gli appellanti obiettano che

poco importa il solo nome dei coniugi __________ nel regolamento della casa,

tale circostanza non impedendo che il diritto d'uso riservato sulle parti

comuni litigiose sia stato loro trasmesso per donazione. Ora, statuendo

proprio su un ricorso per riforma introdotto contro una sentenza di questa

Camera, il Tribunale federale ha riconosciuto la trasmissibilità di un uso

riservato (diritto personale “rafforzato”) con il trasferimento del relativo

diritto rea­le, senza necessità di cessione separata (DTF 122 III 145 consid.

4b). Quel caso si riferiva però a un'obbligazione reale (prop­ter rem),

la cui titolarità era correlata alla proprietà di taluno o talaltro appartamento.

La fattispecie attuale è ben diversa, l'uso riservato previsto dal regolamento

della casa non essendo correlato alle uni­tà n. 2952 e 2953. È fissato

nominalmente in favore di “__________” (doc. D, in fondo). Che le

caratteristiche dello stabile e della porzione di giardino rendano inopportuno

– per dimensioni e vicinanza alle camere da letto dell'ap­partamento

dei convenuti – il libero uso da parte degli altri condomini nulla muta, come

nulla muta il fatto che in quell'area si trovi la tomba del precedente

proprietario. Anche in proposito l'appello non ha consistenza.

5.

Gli appellanti

rammentano che, al momento di donar loro le due unità di proprietà per piani, __________

aveva mostrato agli attori non solo il regolamento d'uso e d'amministrazione

del condominio, ma anche il regolamento della casa (appello, pag. 8 in basso e

9.

in alto, n. 3). Il diritto d'uso riservato ai coniugi __________

è quindi passato loro con la donazione. La deduzione non può essere condivisa.

Che il preteso diritto d'uso riservato non figuri nell'atto costitutivo della

proprietà per piani e neppure nel regolamento per l'uso e l'amministrazione del

condominio non è contestato (sentenza impugnata, pag. 6, consid. 9.2 e pag. 7,

consid. 9.3). Quanto al regolamento della casa, esso è stato promulgato

in esecuzione dell'art. VI del regolamento del condominio (Verwaltungsordnung:

doc. D, in alto). Da quest'ultimo, tuttavia, si evince unicamente che “il

godimento dei locali comuni, per esempio delle scale, del giardino, della

piscina, ecc. è da fissarsi nel senso di un comune regolamento della casa” e

che “eventuali dettagli possono ancora essere decisi in modo vincolante

dall'assemblea dei condomini” (doc. C, pag. 3, art. VI). L'art. X di tale regolamento

prevede invero una delega di competenza “all'amministratore o agli amministratori

(…) di procedere (…) a eventuali operazioni di piccola identità (…), quali ad esempio

(…) concessione di diritti d'uso o di servitù di posteggio e parcheggio ed ogni

altra” (doc. C, pag. 5). Sta di fatto che, comunque sia, in concreto il regolamento

della casa conferiva un diritto d'uso particolare solo a due persone individualmente

designate, __________.

Soggiungono

gli appellanti che il loro diritto d'uso riservato trova conferma nel doc. 5,

del 16 giugno 1978, il quale costituirebbe una “vera e propria dichiarazione di

accertamento della forza vincolante dello stesso regolamento della casa”. Così

argomentando, però, essi omettono di confron­tarsi con l'opinione del Segretario

assessore, che non ha ravvisato in quel documento alcun accordo tra gli attori

e __________ perché l'atto non risultava firmato da AA 2, titolare delle unità

n. 2946 e 2947 sin dal dicembre 1977, e perché a quel momento __________,

defunto marito di AA 3, non era ancora proprietario delle unità n. 2948 e 2949,

acquistate solo nel gennaio del 1979 (sentenza impugnata, pag. 7, consid. 9.4).

Per quali motivi l'argomentazione del primo giudice sarebbe criticabile non è

dato di capire. Non motivato a sufficienza, al riguardo l'appello va dichiarato

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

6.

Il

primo giudice ha disconosciuto validità al predetto regolamento della casa

anche per il fatto che esso non è mai stato approvato né per risoluzione

assembleare né per accordo scritto intervenu­to fra tutti i condomini, mentre

un'eventuale approvazione ora­le sarebbe nulla per vizio di forma (sentenza

impugnata, pag. 6, consid. 9.2). Gli appellanti insorgono anche al

proposito, rinviando alla prima assemblea dei condomini cui hanno partecipato,

in esito alla quale si sarebbe deciso di porre a loro carico gli oneri

derivanti dalla manutenzione delle parti comuni oggetto del litigio proprio per

il diritto d'uso esclusivo di cui essi beneficiano.

a) Dal

verbale dell'assemblea tenutasi il 27 gennaio 1996 – approvato il 6 maggio 1996

(doc. E2, pag. 1, risoluzione n. 2) – risulta che i condomini si sono suddivisi

determinati compiti necessari alla manutenzione e all'amministrazione della proprietà

per piani (doc. E1, pag. 1 nel mezzo). La cura del giardino nella parte bassa

(verso la via __________) era stata affidata a AA 2, mentre quella nella parte

alta (verso la via __________) ai convenuti. Desumere da ciò soltanto l'intenzione

degli attori di costituire un diritto d'uso riservato in favore degli appellanti

su quella parte di giardino e sull'entrata superiore non è serio. Alla successiva

assemblea del 18 maggio 1996 i convenuti hanno negato invero agli attori, rinviando

al preteso accordo intervenuto a suo tempo con __________, il libero accesso

all'entrata a monte della particella (doc. E2, pag. 1: risoluzione n. 2). Si

tratta tuttavia di una dichiarazione unilaterale – come sottolineano gli attori

(osservazioni, pag. 6 verso il basso) – di cui gli altri condomini hanno preso

atto con “con rammarico” (Mit Bedauern wird zur Kenntnis genommen…).

Tant'è che i convenuti medesimi hanno vincolato l'approvazione di quel verbale

alla cancellazione della predetta frase (doc. E2, pag. 4 verso il basso). E

tale modifica è stata approvata all'assemblea del 19 aprile 1997 (doc. E4, pag.

1, risoluzione n. 3).

b) È

esatto che all'assemblea del 24 aprile 1997 si era discusso, fra l'altro, di

riservare ai convenuti un diritto d'uso partico­lare sul giardino a monte

dell'immobile (doc. E6, pag. 3, riso­luzione n. 3.3). Come contropartita si

prevedeva tuttavia che gli altri condomini avrebbero potuto adoperare – a

determinate condizioni – l'entrata superiore del fondo (doc. E6, pag. 3,

risoluzione n. 3.3), circostanza che gli appellanti dimenticano. Per di più,

come osservano gli attori (memoriale, pag. 6 in basso), il relativo verbale

assembleare, senza data né firma, non risulta essere stato approvato, ciò che

gli appellanti neppure contestano. Ancora una volta la sentenza impugnata

sfugge dunque alla critica.

7.

Al

Segretario assessore gli appellanti rimproverano di avere escluso a torto

l'abuso di diritto sulla base della sentenza pubblicata in DTF 127 III 506, il

diritto d'uso riservato fondandosi in quel caso “unicamente su un accordo

verbale e sulla semplice tolleranza dell'occupazione intervenuta” (memoriale,

pag. 11, n. 4), mentre in concreto almeno una parte degli attori ha intenzionalmente

tollerato il diritto d'uso riservato per oltre vent'anni (appello, pag. 9 verso

il basso e pag. 10 in basso, n. 3). In realtà il primo giudice ha scartato

l'abuso di diritto per il motivo che la mera tolleranza degli attori,

foss'anche ventennale, non bastava a integrare gli estremi dell'art. 2 cpv. 2

CC (sentenza impugnata, pag. 7, consid. 10). Gli attori avevano sì accettato

l'uso particolare riservatosi da __________, ma dopo la morte di quest'ultimo

avevano indugiato meno di tre anni e mezzo prima di rivolgersi al giudice.

Troppo poco per configurare abuso, tanto meno ove si consideri che null'altro

indiziava una loro rinuncia all'uso delle parti comuni (sentenza impugnata,

pag. 8 nel mezzo, consid. 10) e tanto meno ancora – ha soggiunto il Segretario

assessore richiamando la sentenza pubblicata in DTF 127 III 512 consid. 4 – ove

si pensi alla natura imprescrittibile di simili pretese (sentenza impugnata,

pag. 8 verso l'alto, consid. 10).

Una volta

di più gli appellanti non si confrontano con la motivazione del primo giudice,

esponendo il loro punto di vista come se si trovassero davanti a un'autorità di

primo grado. Ciò basterebbe per dichiarare il rimedio irricevibile (art. 309

cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Fosse poi anche errato il rinvio

alla menzionata sentenza del Tribunale federale, gli appellanti

avrebbero

dovuto contestare non la citazione in sé, ma le conclusioni tratte dal Segretario

assessore. Ad ogni buon conto, si volesse anche prescindere dalle insufficienze

formali dell'appello, nulla cambierebbe. Anzitutto perché – come rileva il Segretario

assessore – si potrebbe se mai parlare di tolleranza quasi ventennale solo nei

confronti di __________ (il regolamento della casa risale al 1977 e la morte di

lui al 9 novembre 1995), non verso i convenuti, nei confronti dei quali

l'indulgenza è durata solo dal 10 novembre 1995 al 26 aprile 1999 (act. I, pag.

1.

in alto), quando è stata promossa causa. Inoltre perché un abuso di diritto

presuppone un accordo qualsiasi in senso contrario (che in concreto fa difetto:

sopra, consid. 5) o una decisione assembleare (che manca: sopra, consid. 6).

Gli appellanti affermano che, prima di introdurre l'azione, gli attori

avrebbero rinunciato a far valere ogni diritto d'uso riservato sull'entrata a

monte e sulla contestata porzione di giardino, come risulterebbe dal verbale assembleare

del 24 aprile 1997 (doc. E6). Se non che, come si è già spiegato (consid. 6b), quel

verbale non dimostra accordo alcuno. Come gli appellanti riescano a intravedere

nel caso in esame una fattispecie “più solida” rispetto a quella esaminata dal

Tribunale federale in DTF 127 III 506 è difficile capire. Se ne conclude che,

destituito di buon diritto, l'ap­pello principale è destinato alla reiezione.

II. Sull'appello

adesivo

8.

Gli

attori contestano il dispositivo sugli oneri processuali (suddivise a metà) e

sulle ripetibili (compensate) di prima sede. Al proposito si dolgono di una

carente motivazione e sostengono che i convenuti sono usciti del tutto

soccombenti dalla lite, onde l'obbligo per loro di sopportare tutti gli oneri e

di rifondere un'indennità per ripetibili commisurata a un valore litigioso di

fr. 9000.–, oltre che alla complessità della lite (numerosi atti in tedesco: appello

adesivo, pag. 8 a metà, n. 5). Ora, in concreto il Segretario assessore

ha accolto la petizione nella misura in cui chiedeva di accertare che il

giardino e l'entrata superiore (cancello compreso) sono parti comuni a libera

disposizione e godimento di tutti i comproprietari, mentre l'ha respinta nella

misura in cui chiedeva che i convenuti mettessero a disposizione le chiavi d'accesso.

Suddividendo gli oneri processuali a metà e compensando le ripetibili egli ha

dato di capire senza ambagi di avere considerato la domanda d'accertamento e

quella di condanna equivalenti. Pretendere una motivazione specifica su una circostanza

tanto evidente sarebbe superfluo. La questione è di sapere, piuttosto, se sia

in qualche modo censurabile la soccombenza sostanzialmente paritaria ravvisata

dal primo giudice.

a) Il

giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra le tasse, le spese

giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC). Egli può scostarsi da tale

principio, operando un riparto, ove si dia soccombenza reciproca o soccorrano

“giusti motivi” (art. 148 cpv. 2 CPC). Quest'ultima norma ha carattere discrezionale,

ma il giudice che rinuncia ad applicarla deve per lo meno motivare la sua

decisione. La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare, inoltre, che nella

fissazione di tali oneri e delle ripetibili il primo giudice fruisce di ampia

latitudine (rinvii in: Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Gli

importi da lui stabiliti entro i massimi delle tariffe applicabili, come pure

l'eventuale suddivisione degli importi a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC,

possono quindi essere impugnati solo per eccesso o per abuso del potere

d'apprezzamento.

b) Gli

appellanti adesivi sostengono che la richiesta volta all'ottenimento delle chiavi

(“qualche decina di franchi”) era subor­dinata e secondaria rispetto all'accertamento

che le parti comuni non fossero oggetto di uso riservato (diritto il cui valore

è di almeno fr. 100 000.–). L'assunto è specioso, giacché la richiesta intesa

all'ottenimento delle chiavi era formulata a titolo principale, non subordinato,

come esemplificazione dell'obbligo – per i convenuti – di permettere il libero

godimento delle parti comuni (act. I, pag. 12, n. 1§§). Non a caso nel

memoriale conclusivo gli attori hanno precisato la domanda nel senso di

obbligare i convenuti a “permettere agli altri condomini l'esercizio […] del

godimento” delle parti comuni, “in particolare permettendo di ottenere copia

delle chiavi per l'accesso” (act. XIII, pag. 19, n. 1§§). Tale azione negatoria

è poi stata respinta dal Segretario assessore per carenza di legittimazione

attiva (sentenza impugnata, pag. 4, consid. 6). Che il costo effettivo per una

copia delle chiavi possa essere stimato in una “qualche decina di franchi” non

è, pertanto, di alcun rilievo.

c) Nelle

circostanze descritte non si può certo dire, alla luce di quanto precede, che

ritenendo gli attori e i convenuti soccombenti di pari grado il primo giudice sia

caduto in un eccesso o in un abuso di apprezzamento. Tanto meno ove si pensi

che le due azioni erano strettamente correlate, al punto che l'una appariva il

corollario dell'altra. E, dandosi vicendevole soccombenza nelle medesime proporzioni,

il primo giudice ha applicato a ragione l'art. 148 cpv. 2 CPC. Del tutto infondato,

l'appello adesivo è votato anch'esso al rigetto.

III. Sugli

oneri processuali

9.

Gli

oneri e le ripetibili del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148

cpv. 1 CPC). Per quanto attiene all'appello principale, essi vanno a carico dei

convenuti in solido, che rifonderanno agli attori un'adeguata indennità per

ripetibili. Identico principio vale per quel che è dell'appello adesivo, gli

attori dovendo sopportare gli oneri del loro ricorso e corrispondere un'adeguata

indennità per ripetibili ai convenuti.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello principale è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali dell'appello principale, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1050.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

1100.–

sono

posti a carico degli appellanti principali in solido, che rifonderanno alla

controparte, sempre in via solidale, fr. 2000.– complessivi per ripetibili.

3. L'appello

adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

4. Gli oneri

processuali dell'appello adesivo, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico degli appellanti adesivi in solido, che rifonderanno alla controparte,

sempre in via solidale, fr. 900.– complessivi per ripetibili.

5. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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