11.2003.7
Proprietà per piani: legittimazione attiva dei condomini nell'ambito di un'azione di accertamento di proprietà
7 dicembre 2005Italiano20 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
11.2003.7
Data decisione, Autorità:
07.12.2005, ICCA
Titolo:
Proprietà per piani: legittimazione attiva dei condomini nell'ambito di un'azione di accertamento di proprietà
AZIONE DI ACCERTAMENTO
CAPACITÀ PROCESSUALE
COMPROPRIETÀ
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
PARTE COMUNE
PROPRIETÀ PER PIANI
RAPPORTO FRA COMPROPRIETARI
USO RISERVATO
art. 641segg. CC
art. 712g CC
Incarto n.
11.2003.7
Lugano
7 dicembre 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1999.315
(proprietà per piani: azione di accertamento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, promossa con petizione del
26 aprile 1999 da
AA 2
AA 3 , e
AA 1,
(patrocinati dall' , )
contro
AP 1
(patrocinati
dall' RA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 13 gennaio 2003 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
18 dicembre 2002, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore del Distretto
di Lugano, sezione 1;
2. Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 25 febbraio 2003 presentato da AA 2, AA
3 e AA 1 contro la medesima sentenza;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Sulla particella n.
998 RFD di __________, nella frazione di __________, sorge il Condominio “__________”,
composto di otto proprietà per piani. AA 2 è titolare delle unità n. 2946 e
2947 (appartamenti n. 1 di 50/1000 e n. 2 di 70/1000, al pianterreno), AA 3 delle unità n. 2948
e 2949 (appartamenti n. 3 di 135/1000 e n. 4 di 110/1000, al primo piano), AA 1 delle quote n. 2950
e 2951 (appartamenti n. 5 di 160/1000 e n. 6 di 130/1000, al secondo piano), AP 1 delle unità n.
2952 e 2953 in ragione di metà ciascuno (appartamenti n. 7 di 300/1000
e n. 8 di 45/1000, al
terzo piano). Lo stabile ha due entrate: l'una a monte, che dà sulla via __________,
e l'altra a valle, che dà sulla via __________.
B. La proprietà per
piani è stata costituita da __________ il
9 settembre 1971. Nel
regolamento della casa, da lui medesimo redatto nel novembre del 1977, egli ha
riservato a sé e alla moglie __________ l'uso dell'entrata da via __________ e
all'adiacente giardino (doc. C: “Der obere Hauseingang: Der
Garten oben & hinter dem Haus […] stehen ausschliesslich __________ & __________
zur Verfügung, & werden von ihnen unterhalten”). AA 2, AA 3 e AA
1 hanno acquistato le rispettive unità tra il dicembre del 1977 e il marzo del
1988. Le unità n. 2952 e 2953 sono state donate il 2 dicembre 1994 da __________
ai coniugi AP 1, ma lo stesso __________ ha continuato a occuparle in virtù di
un diritto d'usufrutto fino al 9 novembre 1995, quando è deceduto. Dopo di
allora sono insorte divergenze fra i comproprietari sull'uso dell'entrata al
condominio da via __________ e al giardino adiacente.
C. Il 26 aprile 1999 AA 2, AA 3 e AA 1 si sono rivolti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 1, perché fosse accertato che il giardino, l'entrata
e il relativo cancello “costituiscono parti comuni a libera disposizione e
godimento di tutti i proprietari pro tempore dei fogli PPP”, con
obbligo per AP 1 di consegnare le chiavi di accesso. Nella loro risposta del 14
giugno 1999 AP 1 hanno proposto di respingere la petizione. Nel successivo
scambio di allegati le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Esperita
l'istruttoria, esse hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni
scritte. Nel loro memoriale del
3
dicembre 2001 gli attori hanno riformulato le richieste di giudizio, chiedendo
di accertare che le parti comuni oggetto di litigio sono “a libera disposizione
e godimento di tutti i proprietari”, con obbligo per i convenuti di “permettere
l'esercizio di tale godimento” rimettendo una copia delle chiavi d'accesso. I
convenuti hanno riconfermato il loro punto di vista in un memoriale del 20 novembre
2001.
D. Con
sentenza del 18 dicembre 2002, emessa in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore ha accolto parzialmente la petizione, accertando che il giardino, l'entrata
e il cancello d'accesso da via __________ costituiscono una parte in comune
della proprietà per piani, a libera disposizione e godimento di tutti i condomini.
Egli ha respinto invece per carenza di legittimazione attiva la richiesta volta
a obbligare AP 1 a permettere agli altri condomini il godimento della proprietà
comune consegnando le chiavi d'accesso. Le spese, con una tassa di giustizia di
fr. 2000.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 sono insorti con un appello del 13 gennaio 2003
nel quale postulano la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere
la petizione. Nelle loro osservazioni del 25 febbraio 2003 AA 2, AA 3 e AA 1 propongono
di respingere il gravame e con appello adesivo chiedono di addebitare tutti gli
oneri processuali ai convenuti, con l'obbligo per questi ultimi di rifondere
loro un'indennità di fr. 9000.– a titolo di ripetibili. Con osservazioni del 4
aprile 2003 AP 1 concludono per il rigetto dell'appello adesivo.
Considerandi
in diritto: I. Sull'appello
principale
1.
Il
valore litigioso di un'azione di accertamento è quello del diritto o del
rapporto giuridico di cui si chiede sia accertata l'esistenza o l'inesistenza (Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 110 in alto; Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile nel
Cantone Ticino, Zurigo 2000, pag. 35). Nella fattispecie gli attori hanno
indicato tale valore in fr. 100 000.– (fr. 48 000.– per l'uso dell'entrata superiore e fr. 52 000.– per
l'uso e il godimento del giardino a monte dell'immobile), che il Segretario
assessore ha ritenuto giustificati (sentenza impugnata, pag. 9, consid. 12). I
convenuti hanno criticato l'importo, ma non hanno contrapposto alcuna cifra,
limitandosi a definire il valore litigioso “superiore a fr. 8000.–” (lettera
del 14 settembre 2001 dell'avv. RA 1 alla Pretura, nel fascicolo
“corrispondenza varia”). Nell'appello principale, per altro, essi non rimettono
in discussione la cifra indicata dagli attori. Tempestivo, sotto questo profilo
l'appello è dunque ricevibile.
2.
Il
Segretario assessore ha preso atto anzitutto che non v'era contestazione sul
fatto che il giardino, l'entrata e il cancello d'accesso – oggetto della lite –
sono parti comuni. Ciò premesso, egli ha reputato gli attori legittimati a
chiedere che fosse accertata la libera disponibilità e il libero godimento dei
condomini su tali parti. Quanto ai convenuti, essi non constavano beneficiare
di alcun diritto riservato, giacché il diritto d'uso stabilito nel regolamento
della casa in favore di __________ e della moglie aveva carattere meramente
personale. La donazione delle unità n. 2952 e 2953 non ne aveva dunque
comportato il passaggio automatico ai convenuti, i quali non risultavano avere
acquisito tale diritto in nessun altro modo. Né il regolamento della casa poteva
considerarsi un valido titolo per costituire un diritto d'uso riservato, simile
evenienza non essendo prevista nell'atto costitutivo della proprietà per piani
e nemmeno nel regolamento d'uso e d'amministrazione. Infine il primo giudice ha
respinto la tesi dei convenuti, stando ai quali la richiesta degli attori
costituiva un abuso di diritto poiché costoro avevano tollerato fino ad allora
“l'utilizzo esclusivo” dell'accesso. Donde, in sintesi, l'accoglimento
dell'azione di accertamento.
3.
Gli appellanti contestano anzitutto la legittimazione attiva
degli attori ai fini dell'accertamento. Secondo loro, riservare a singoli
condomini l'uso di una parte comune “non è una decisione che interessa
solamente i singoli proprietari”, di modo che l'azione poteva essere introdotta
unicamente dalla comunione dei comproprietari (appello, pag. 6, n. 2).
L'argomento è infondato. Come ha rilevato il Segretario assessore, gli attori
hanno un interesse giuridico proprio a far accertare l'inesistenza di
limitazioni all'esercizio del loro diritto di proprietà sul giardino e
sull'entrata a monte dell'immobile. Certo, la comunione dei comproprietari ha
una sua capacità processuale in tutte le questioni che riguardano i condomini
come comproprietari del fondo (Bösch in:
Basler Kommentar, ZGB II, 2ª edizione, n. 7 dell'introduzione agli art. 712a–t
CC). E tale capacità comprende tutto quanto riguarda l'uso e l'amministrazione
delle parti comuni (RtiD 2005-I pag. 803; Meier-Hayoz/Rey
in: Berner Kommentar, edizione 1988, nota 91 ad art. 712l CC; Wermelinger, La propriété par étages,
Friburgo 2002, pag. 484 n. 160; Steinauer,
Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 363 n. 1303).
Contro chi eccede il suo diritto d'uso su una parte in comune, tuttavia, anche
il singolo condomino può procedere, avendo egli un interesse proprio a far accertare
il suo diritto di proprietà (Meier-Hayoz/Rey,
op. cit., n. 106 ad art. 712g CC; Meier-Hayoz
in: Berner Kommentar, edizione 1981, n. 92 ad art. 641 CC e n. 100 ad art. 646
CC). Su questo punto il giudizio del Segretario assessore resiste pertanto alla
critica.
4.
Il
primo giudice ha ritenuto – come si è visto – che il diritto d'uso contenuto
nel regolamento della casa in favore di __________ e della moglie aveva
carattere personale e giovava solo a questi ultimi. Non era dunque passato a AP
1.
con la donazione delle unità n. 2952 e 2953. Gli appellanti obiettano che
poco importa il solo nome dei coniugi __________ nel regolamento della casa,
tale circostanza non impedendo che il diritto d'uso riservato sulle parti
comuni litigiose sia stato loro trasmesso per donazione. Ora, statuendo
proprio su un ricorso per riforma introdotto contro una sentenza di questa
Camera, il Tribunale federale ha riconosciuto la trasmissibilità di un uso
riservato (diritto personale “rafforzato”) con il trasferimento del relativo
diritto reale, senza necessità di cessione separata (DTF 122 III 145 consid.
4b). Quel caso si riferiva però a un'obbligazione reale (propter rem),
la cui titolarità era correlata alla proprietà di taluno o talaltro appartamento.
La fattispecie attuale è ben diversa, l'uso riservato previsto dal regolamento
della casa non essendo correlato alle unità n. 2952 e 2953. È fissato
nominalmente in favore di “__________” (doc. D, in fondo). Che le
caratteristiche dello stabile e della porzione di giardino rendano inopportuno
– per dimensioni e vicinanza alle camere da letto dell'appartamento
dei convenuti – il libero uso da parte degli altri condomini nulla muta, come
nulla muta il fatto che in quell'area si trovi la tomba del precedente
proprietario. Anche in proposito l'appello non ha consistenza.
5.
Gli appellanti
rammentano che, al momento di donar loro le due unità di proprietà per piani, __________
aveva mostrato agli attori non solo il regolamento d'uso e d'amministrazione
del condominio, ma anche il regolamento della casa (appello, pag. 8 in basso e
9.
in alto, n. 3). Il diritto d'uso riservato ai coniugi __________
è quindi passato loro con la donazione. La deduzione non può essere condivisa.
Che il preteso diritto d'uso riservato non figuri nell'atto costitutivo della
proprietà per piani e neppure nel regolamento per l'uso e l'amministrazione del
condominio non è contestato (sentenza impugnata, pag. 6, consid. 9.2 e pag. 7,
consid. 9.3). Quanto al regolamento della casa, esso è stato promulgato
in esecuzione dell'art. VI del regolamento del condominio (Verwaltungsordnung:
doc. D, in alto). Da quest'ultimo, tuttavia, si evince unicamente che “il
godimento dei locali comuni, per esempio delle scale, del giardino, della
piscina, ecc. è da fissarsi nel senso di un comune regolamento della casa” e
che “eventuali dettagli possono ancora essere decisi in modo vincolante
dall'assemblea dei condomini” (doc. C, pag. 3, art. VI). L'art. X di tale regolamento
prevede invero una delega di competenza “all'amministratore o agli amministratori
(…) di procedere (…) a eventuali operazioni di piccola identità (…), quali ad esempio
(…) concessione di diritti d'uso o di servitù di posteggio e parcheggio ed ogni
altra” (doc. C, pag. 5). Sta di fatto che, comunque sia, in concreto il regolamento
della casa conferiva un diritto d'uso particolare solo a due persone individualmente
designate, __________.
Soggiungono
gli appellanti che il loro diritto d'uso riservato trova conferma nel doc. 5,
del 16 giugno 1978, il quale costituirebbe una “vera e propria dichiarazione di
accertamento della forza vincolante dello stesso regolamento della casa”. Così
argomentando, però, essi omettono di confrontarsi con l'opinione del Segretario
assessore, che non ha ravvisato in quel documento alcun accordo tra gli attori
e __________ perché l'atto non risultava firmato da AA 2, titolare delle unità
n. 2946 e 2947 sin dal dicembre 1977, e perché a quel momento __________,
defunto marito di AA 3, non era ancora proprietario delle unità n. 2948 e 2949,
acquistate solo nel gennaio del 1979 (sentenza impugnata, pag. 7, consid. 9.4).
Per quali motivi l'argomentazione del primo giudice sarebbe criticabile non è
dato di capire. Non motivato a sufficienza, al riguardo l'appello va dichiarato
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
6.
Il
primo giudice ha disconosciuto validità al predetto regolamento della casa
anche per il fatto che esso non è mai stato approvato né per risoluzione
assembleare né per accordo scritto intervenuto fra tutti i condomini, mentre
un'eventuale approvazione orale sarebbe nulla per vizio di forma (sentenza
impugnata, pag. 6, consid. 9.2). Gli appellanti insorgono anche al
proposito, rinviando alla prima assemblea dei condomini cui hanno partecipato,
in esito alla quale si sarebbe deciso di porre a loro carico gli oneri
derivanti dalla manutenzione delle parti comuni oggetto del litigio proprio per
il diritto d'uso esclusivo di cui essi beneficiano.
a) Dal
verbale dell'assemblea tenutasi il 27 gennaio 1996 – approvato il 6 maggio 1996
(doc. E2, pag. 1, risoluzione n. 2) – risulta che i condomini si sono suddivisi
determinati compiti necessari alla manutenzione e all'amministrazione della proprietà
per piani (doc. E1, pag. 1 nel mezzo). La cura del giardino nella parte bassa
(verso la via __________) era stata affidata a AA 2, mentre quella nella parte
alta (verso la via __________) ai convenuti. Desumere da ciò soltanto l'intenzione
degli attori di costituire un diritto d'uso riservato in favore degli appellanti
su quella parte di giardino e sull'entrata superiore non è serio. Alla successiva
assemblea del 18 maggio 1996 i convenuti hanno negato invero agli attori, rinviando
al preteso accordo intervenuto a suo tempo con __________, il libero accesso
all'entrata a monte della particella (doc. E2, pag. 1: risoluzione n. 2). Si
tratta tuttavia di una dichiarazione unilaterale – come sottolineano gli attori
(osservazioni, pag. 6 verso il basso) – di cui gli altri condomini hanno preso
atto con “con rammarico” (Mit Bedauern wird zur Kenntnis genommen…).
Tant'è che i convenuti medesimi hanno vincolato l'approvazione di quel verbale
alla cancellazione della predetta frase (doc. E2, pag. 4 verso il basso). E
tale modifica è stata approvata all'assemblea del 19 aprile 1997 (doc. E4, pag.
1, risoluzione n. 3).
b) È
esatto che all'assemblea del 24 aprile 1997 si era discusso, fra l'altro, di
riservare ai convenuti un diritto d'uso particolare sul giardino a monte
dell'immobile (doc. E6, pag. 3, risoluzione n. 3.3). Come contropartita si
prevedeva tuttavia che gli altri condomini avrebbero potuto adoperare – a
determinate condizioni – l'entrata superiore del fondo (doc. E6, pag. 3,
risoluzione n. 3.3), circostanza che gli appellanti dimenticano. Per di più,
come osservano gli attori (memoriale, pag. 6 in basso), il relativo verbale
assembleare, senza data né firma, non risulta essere stato approvato, ciò che
gli appellanti neppure contestano. Ancora una volta la sentenza impugnata
sfugge dunque alla critica.
7.
Al
Segretario assessore gli appellanti rimproverano di avere escluso a torto
l'abuso di diritto sulla base della sentenza pubblicata in DTF 127 III 506, il
diritto d'uso riservato fondandosi in quel caso “unicamente su un accordo
verbale e sulla semplice tolleranza dell'occupazione intervenuta” (memoriale,
pag. 11, n. 4), mentre in concreto almeno una parte degli attori ha intenzionalmente
tollerato il diritto d'uso riservato per oltre vent'anni (appello, pag. 9 verso
il basso e pag. 10 in basso, n. 3). In realtà il primo giudice ha scartato
l'abuso di diritto per il motivo che la mera tolleranza degli attori,
foss'anche ventennale, non bastava a integrare gli estremi dell'art. 2 cpv. 2
CC (sentenza impugnata, pag. 7, consid. 10). Gli attori avevano sì accettato
l'uso particolare riservatosi da __________, ma dopo la morte di quest'ultimo
avevano indugiato meno di tre anni e mezzo prima di rivolgersi al giudice.
Troppo poco per configurare abuso, tanto meno ove si consideri che null'altro
indiziava una loro rinuncia all'uso delle parti comuni (sentenza impugnata,
pag. 8 nel mezzo, consid. 10) e tanto meno ancora – ha soggiunto il Segretario
assessore richiamando la sentenza pubblicata in DTF 127 III 512 consid. 4 – ove
si pensi alla natura imprescrittibile di simili pretese (sentenza impugnata,
pag. 8 verso l'alto, consid. 10).
Una volta
di più gli appellanti non si confrontano con la motivazione del primo giudice,
esponendo il loro punto di vista come se si trovassero davanti a un'autorità di
primo grado. Ciò basterebbe per dichiarare il rimedio irricevibile (art. 309
cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Fosse poi anche errato il rinvio
alla menzionata sentenza del Tribunale federale, gli appellanti
avrebbero
dovuto contestare non la citazione in sé, ma le conclusioni tratte dal Segretario
assessore. Ad ogni buon conto, si volesse anche prescindere dalle insufficienze
formali dell'appello, nulla cambierebbe. Anzitutto perché – come rileva il Segretario
assessore – si potrebbe se mai parlare di tolleranza quasi ventennale solo nei
confronti di __________ (il regolamento della casa risale al 1977 e la morte di
lui al 9 novembre 1995), non verso i convenuti, nei confronti dei quali
l'indulgenza è durata solo dal 10 novembre 1995 al 26 aprile 1999 (act. I, pag.
1.
in alto), quando è stata promossa causa. Inoltre perché un abuso di diritto
presuppone un accordo qualsiasi in senso contrario (che in concreto fa difetto:
sopra, consid. 5) o una decisione assembleare (che manca: sopra, consid. 6).
Gli appellanti affermano che, prima di introdurre l'azione, gli attori
avrebbero rinunciato a far valere ogni diritto d'uso riservato sull'entrata a
monte e sulla contestata porzione di giardino, come risulterebbe dal verbale assembleare
del 24 aprile 1997 (doc. E6). Se non che, come si è già spiegato (consid. 6b), quel
verbale non dimostra accordo alcuno. Come gli appellanti riescano a intravedere
nel caso in esame una fattispecie “più solida” rispetto a quella esaminata dal
Tribunale federale in DTF 127 III 506 è difficile capire. Se ne conclude che,
destituito di buon diritto, l'appello principale è destinato alla reiezione.
II. Sull'appello
adesivo
8.
Gli
attori contestano il dispositivo sugli oneri processuali (suddivise a metà) e
sulle ripetibili (compensate) di prima sede. Al proposito si dolgono di una
carente motivazione e sostengono che i convenuti sono usciti del tutto
soccombenti dalla lite, onde l'obbligo per loro di sopportare tutti gli oneri e
di rifondere un'indennità per ripetibili commisurata a un valore litigioso di
fr. 9000.–, oltre che alla complessità della lite (numerosi atti in tedesco: appello
adesivo, pag. 8 a metà, n. 5). Ora, in concreto il Segretario assessore
ha accolto la petizione nella misura in cui chiedeva di accertare che il
giardino e l'entrata superiore (cancello compreso) sono parti comuni a libera
disposizione e godimento di tutti i comproprietari, mentre l'ha respinta nella
misura in cui chiedeva che i convenuti mettessero a disposizione le chiavi d'accesso.
Suddividendo gli oneri processuali a metà e compensando le ripetibili egli ha
dato di capire senza ambagi di avere considerato la domanda d'accertamento e
quella di condanna equivalenti. Pretendere una motivazione specifica su una circostanza
tanto evidente sarebbe superfluo. La questione è di sapere, piuttosto, se sia
in qualche modo censurabile la soccombenza sostanzialmente paritaria ravvisata
dal primo giudice.
a) Il
giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra le tasse, le spese
giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC). Egli può scostarsi da tale
principio, operando un riparto, ove si dia soccombenza reciproca o soccorrano
“giusti motivi” (art. 148 cpv. 2 CPC). Quest'ultima norma ha carattere discrezionale,
ma il giudice che rinuncia ad applicarla deve per lo meno motivare la sua
decisione. La giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare, inoltre, che nella
fissazione di tali oneri e delle ripetibili il primo giudice fruisce di ampia
latitudine (rinvii in: Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Gli
importi da lui stabiliti entro i massimi delle tariffe applicabili, come pure
l'eventuale suddivisione degli importi a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC,
possono quindi essere impugnati solo per eccesso o per abuso del potere
d'apprezzamento.
b) Gli
appellanti adesivi sostengono che la richiesta volta all'ottenimento delle chiavi
(“qualche decina di franchi”) era subordinata e secondaria rispetto all'accertamento
che le parti comuni non fossero oggetto di uso riservato (diritto il cui valore
è di almeno fr. 100 000.–). L'assunto è specioso, giacché la richiesta intesa
all'ottenimento delle chiavi era formulata a titolo principale, non subordinato,
come esemplificazione dell'obbligo – per i convenuti – di permettere il libero
godimento delle parti comuni (act. I, pag. 12, n. 1§§). Non a caso nel
memoriale conclusivo gli attori hanno precisato la domanda nel senso di
obbligare i convenuti a “permettere agli altri condomini l'esercizio […] del
godimento” delle parti comuni, “in particolare permettendo di ottenere copia
delle chiavi per l'accesso” (act. XIII, pag. 19, n. 1§§). Tale azione negatoria
è poi stata respinta dal Segretario assessore per carenza di legittimazione
attiva (sentenza impugnata, pag. 4, consid. 6). Che il costo effettivo per una
copia delle chiavi possa essere stimato in una “qualche decina di franchi” non
è, pertanto, di alcun rilievo.
c) Nelle
circostanze descritte non si può certo dire, alla luce di quanto precede, che
ritenendo gli attori e i convenuti soccombenti di pari grado il primo giudice sia
caduto in un eccesso o in un abuso di apprezzamento. Tanto meno ove si pensi
che le due azioni erano strettamente correlate, al punto che l'una appariva il
corollario dell'altra. E, dandosi vicendevole soccombenza nelle medesime proporzioni,
il primo giudice ha applicato a ragione l'art. 148 cpv. 2 CPC. Del tutto infondato,
l'appello adesivo è votato anch'esso al rigetto.
III. Sugli
oneri processuali
9.
Gli
oneri e le ripetibili del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC). Per quanto attiene all'appello principale, essi vanno a carico dei
convenuti in solido, che rifonderanno agli attori un'adeguata indennità per
ripetibili. Identico principio vale per quel che è dell'appello adesivo, gli
attori dovendo sopportare gli oneri del loro ricorso e corrispondere un'adeguata
indennità per ripetibili ai convenuti.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello principale è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali dell'appello principale, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1050.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1100.–
sono
posti a carico degli appellanti principali in solido, che rifonderanno alla
controparte, sempre in via solidale, fr. 2000.– complessivi per ripetibili.
3. L'appello
adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
4. Gli oneri
processuali dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
500.–
sono
posti a carico degli appellanti adesivi in solido, che rifonderanno alla controparte,
sempre in via solidale, fr. 900.– complessivi per ripetibili.
5. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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