Lexipedia

Decisione

11.2003.70

prestazione di garanzia a copertura di danni causati da provvedimenti cautelari

28 febbraio 2005Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2004.128 del 12 novembre 2004). Di conseguenza l'atto

impugnato è un decreto cautelare, come giustamente ha indicato il Pretore. Ora,

i decreti cautelari sono appellabili solo ove siano emanati “previo contraddittorio”

(art. 382 cpv. 1 CPC). In concreto all'udienza del 28 aprile 2003 le parti

hanno di fatto rinunciato alla discussione finale, autorizzando il Pretore a statuire

sull'istanza non appena avesse ricevuto le dichiarazioni di conformità del

contabile che aveva allestito i bilanci e quelle dell'ufficio di revisione.

Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2. Nel

decreto appellato il Pretore ha richiamato le “argomentazioni generali”

espresse nei decreti cautelari del 22 settembre 2000 (confermati da questa

Camera), spiegando di avere calcolato a suo tempo la garan­zia imposta agli

attori in fr. 75 000.– supponendo che la causa di merito durasse ancora un anno e

mezzo circa. Constatato nel maggio del 2003 che l'allestimento della perizia era

ancora in corso e valutati i presumibili tempi residui, egli ha ritenuto

verosimile che occorressero ancora un paio d'anni. Ciò posto, egli ha rilevato che

negli anni 2000, 2001 e 2002 i ricavi del “__________” sono risultati in

costante flessione rispetto al 1999, benché la contrazione delle entrate

risultasse mitigata dalla posticipazione dell'orario di chiusura, dalle 24 all'una

di tutti i venerdì, i sabati e le domeniche nel periodo di esecuzione della

perizia (tra la metà di aprile e la fine di luglio 2003). Nelle circostanze

descritte il Pretore ha ritenuto – in sintesi – di accogliere parzialmente le richieste

litigiose e di fissare una nuova garanzia di fr. 125 000.–, da aggiungere ai

fr. 75 000.– già prestati.

3. L'adeguatezza

della garanzia va commisurata al presumibile danno che il provvedimento cautelare

potrebbe cagionare alla parte nel caso in cui la pretesa di merito risultasse infondata

(Cocchi/Trezzini, CPC massimato e

commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 380). In concreto il Pretore ha accertato

che negli anni 2000 e 2001 gli utili del “__________” sono risultati maggiori rispetto

a quelli del 1999, ma che ciò si riconduceva a un contenimento dei costi e non

a un aumento dei ricavi, i quali tra il 2000 e il 2002 si erano costantemente

ridotti per rapporto al 1999. Gli appellanti contestano che il protrarsi delle

misure cautelari decretate dal Pretore il 22 settembre 2000 abbia potuto recar

danno, sostenendo che in concreto il risultato degli esercizi 2000 e 2001 riguardanti

il “__________” è addirittura migliorato, mentre la diminuzione della cifra

d'affari sarebbe dovuta unicamente a fattori esterni, come la crisi del settore

turistico, le altalenanti abitudini dei clienti, i problemi di gestione interna

al bar e di concorrenzialità, come pure l'esondazione del __________, avvenuta

nel 2002.

a) Dagli

atti si evince che dal 1° aprile 1998 (apertura del “__________”: verbale

d'udienza 28 aprile 2003, pag. 2 in fondo) al 31 dicembre 1999 i costi complessivi

del bar sono ammontati a fr. 2 428 031.03 a fronte di ricavi per fr. 2 496 296.13, onde

un utile netto a fr. 68 265.11 (doc. A, pag. 4). Tali valori si riferiscono tuttavia a un periodo

di ventun mesi (doc. A, pag. 4 in alto), mentre gli esercizi del 2000, 2001 e

2002 sono calcolati sull'arco di dodici mesi ognuno. Resta il fatto che la

cifra d'affari del 1998 (rapportata su dodici mesi) risulta di fr. 1 205 651.–, quella

del 1999 di fr. 1 286 703.– e quella del 2000 di fr. 1 535 521.– (doc. C,

pag. 1). Al momento in cui il Pretore ha decretato i provvedimenti cautelari del

22 settembre 2000, dunque, si può ragionevolmente ritenere che l'andamento

economico del “__________” fosse in progresso. Per contro, nel 2001 si è

verificata una contrazione marcata

(fr. 1 176 152.–), accentuatasi in misura ancor più evidente nel 2002 (fr. 796 945.–).

b) Gli

appellanti non contestano che dal 2000 in poi i ricavi del locale siano costantemente

diminuiti, ma sottolineano che

l'utile

degli esercizi 2000 e 2001 è aumentato. Ora, nel 2000 il “__________” ha fruttato

ricavi per fr. 1 503 510.72 e ha generato costi per fr. 1 421 682.22 (doc.

B, pag. 4). Nei ricavi non è inclusa tuttavia l'indennità assicurativa per la perdita

di guadagno dovuta all'alluvione occorsa nell'ottobre e novembre del 2000 (fr.

113 324.–), come si desume da un raffronto tra gli introiti del 2000 (fr.

1 535 521.–, compresa

la citata indennità: doc. C, pag. 1 in alto; osservazioni, pag. 3 in alto) e i

ricavi del medesimo anno figuranti nel conto economico (fr. 1 422 197.50). In

effetti, aggiungendo a quest'ultima cifra l'indennità assicurativa di fr. 113 324.– si

ottiene appunto il totale di fr. 1 535 521.50. L'utile annuo del

2000 risulta così di fr. 195 152.50, ossia fr. 81 828.50 (come emerge dal conto economico agli atti: doc. B, pag. 4), più

fr. 113 324.– di indennità assicurativa. Nel 2001, contrariamente a quanto

gli appellanti pretendono, la situazione è peggiorata. A fronte di ricavi per

fr. 1 352 580.85 e di costi per fr. 1 267 709.93, l'utile si è ridotto

a fr. 84 870.92 (doc. B, pag. 4). Nel 2002 poi, a fronte di ricavi per fr.

829 833.93 si sono registrati costi per complessivi fr. 944 478.42, onde

un disavanzo di fr. 114 644.49 (doc. B, pag. 4). Per rapporto al 2000, dunque, gli utili 2001

e 2002 sono nettamente calati.

c) Si

Considerandi

aggiunga che la situazione sarebbe stata ancora peggiore se del locale non

fossero stati compressi i costi di gestione, in particolare quelli delle merci

(dimezzati sull'arco di tre anni), quelli del personale (tagliati di un terzo)

e quelli di locazione (diminuiti di un terzo circa). Per di più, nei passivi di

bilancio il “capitale dei terzi” è aumentato da fr. 831 590.15 nel 2000 a fr. 996 774.29 nel

2002.

4.

I

ricorrenti obiettano che, in ogni modo, la diminuzione della cifra d'affari non

è loro imputabile, non sussistendo rapporto di causalità tra il mantenimento

dei provvedimenti cautelari ordinati dal Pretore il 22 settembre 2000 e

l'andamento degli affari del “__________”. Sta di fatto che, come si è visto, gli

introiti sono aumentati fino al 2000 per poi calare nettamente. E dopo il 2000

sono diminuiti, come si è appena illustrato, anche gli utili. Certo, è

possibile che le difficoltà del settore turistico in generale e la

competitività tra esercizi pubblici cittadini abbiano potuto influire negativamente

sulla redditività del bar. Nemmeno gli appellanti spiegano tuttavia come mai tali

fattori siano intervenuti proprio alla fine del 2000, quasi non sussistessero

prima. Del resto, nella fattispecie i ricavi del locale sono costituiti essenzialmente

dalle vendite (doc. B, pag. 4 verso il basso). E per un esercizio pubblico

rivolto a una clientela serale, anticipare la chiusura dall'una alla mezzanotte

può rivelarsi economicamente gravoso. Gli appellanti eccepiscono che, comunque

sia, il gerente del locale ha sempre ignorato l'ordine di chiusura anticipata (appello,

pag. 6, punto 5), ma agli atti figurano solo due fax inviati il 18 e 19 aprile

2003.

dalla AP 4 alla polizia comunale di __________ (doc. 1 e 2). Troppo poco

per dedurre che il gerente trasgredisse sistematicamente l'orario di chiusura. Per

quanto attiene poi alla successiva esondazione del 2002, essa ha notoriamente causato

danni meno gravi rispetto a quella del 2000 (la più importante del secolo: rapporti

di MeteoSvizzera, Locarno Monti sull'alluvione dell'ottobre 2000 e sulle

intense precipitazioni del novembre 2002 in: www.meteosvizzera.ch/it/Clima/Pubblicazioni//Archive/archive.shtml).

Anche qualora per lo straripamento del 2002 il convenuto avesse incassato un'indennità

analoga a quella del 2000 (fr. 113 324.–), i conti del 2002 si sarebbero

chiusi con un netto disavanzo d'esercizio.

5.

Gli appellanti contestano anche l'ammontare della seconda garanzia,

determinato dal Pretore in fr. 125 000.–. A mente loro l'importo va stabilito tenendo conto che presumibilmente la causa di

merito non durerà più di un anno, che l'esercizio pubblico beneficia di una temporanea

deroga e può chiudere all'una di notte, che fino al 2001 il convenuto ha

ritratto un costante guadagno e che un'effettiva perdita di esercizio si

riscontra solo nel 2002. Inoltre, a loro avviso, l'ammontare della garanzia va

commisurato alle possibilità finanziarie della parte tenuta a versarla e non

deve eccedere di principio il 10% dei valori in gioco.

a) Il

Pretore ha stimato la durata della causa di merito, e quindi il perdurare dei

provvedimenti cautelari ordinati, in altri due anni dal maggio del 2003. Egli

ha ritenuto che, essendo ancora in corso a quel momento l'esecuzione della

perizia e non dovendosi escludere l'eventualità di una richiesta di complemento

peritale, davanti a lui la causa non sarebbe terminata prima del febbraio 2004.

Con tale motivazione gli appellanti nemmeno si confrontano, di modo che al

proposito il memoriale appare finanche irricevibile per carenza di motivazione (art.

309.

cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Del resto gli stessi appellanti

ammettono che l'allestimento della perizia era previsto dal 15 aprile al 31

luglio 2003 (riassunto scritto del 28 aprile 2003), sicché la durata residua di

un anno da loro prospettata riesce ben poco verosimile.

b) Nel

fissare l'importo della garanzia il Pretore ha già tenuto conto egli stesso della

deroga alla limitazione dell'orario di chiusura prevista nel 2003 per consentire

l'allestimento della perizia. In concreto poi, per quanto attiene alle entrate degli

esercizi 2000, 2001 e 2002, la perdita complessiva è assom­mata a fr. 625 252.56,

considerati introiti per fr. 1 422 197.50 nel 2000, fr. 1 176 152.74 nel 2001 e fr. 796 944.94 nel 2002 (sopra, consid. 3a). Quanto

alla perdita d'esercizio, tra il 2000 e il 2002 essa è ammontata a fr. 309 796.99 complessivi,

dall'utile del 2000 di fr. 195 152.50 essendosi passati a fr. 84 870.92 nel 2001 e a un

saldo negativo di fr. 114 644.49 nel 2002 (sopra, consid. 3b). In concreto dunque, fissando

una garanzia di complessivi fr. 200 000.– (fr. 125 000.– da aggiungere alla

precedente garanzia di fr. 75 000.–), il Pretore ha di fatto stabilito un importo che corrisponde

grosso modo alla perdita riscontrata nel solo biennio 2001/02.

c) È

vero che l'adeguatezza di una garanzia dev'essere intesa non solo in vista del

presumibile danno che il provvedimento richiesto potrebbe causare, ma anche in

relazione alla potenzialità finanziaria della parte attrice (I CCA, sentenza

inc. 11.96.125 del 5 febbraio 1997, consid. 9a e sentenza inc. 11.96.167 del 24

giugno 1997, consid. 6; Cocchi/Trezzini,

op. cit., nota 3 ad art. 380 CPC; Pelet,

Mesures provisionelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag.

119.

seg., note 135 seg.; Gloor, Vorsorgli­che Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und

kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 84; Meier, Grundlagen

des einstweiligen Rechtsschutzes, Zurigo 1983, pag. 301

seg.). Ed è vero altresì che, trattandosi di annotare una restrizione della

facoltà di disporre a registro fondiario, questa Camera ha già avuto modo di

ritenere adeguata una garanzia pari a un decimo del valore venale dell'immobile

(I CCA, sentenza inc. 11.1996.125 del 5 febbraio 1997, consid. 9b e sentenza

inc. 11.1996.167 del 24 giugno 1997, consid. 6b e c con rinvio). La fattispecie

in esame tuttavia è completamente diversa, già per il fatto che decisivo non è

il valore del fondo, bensì quello del commercio legato alla gestione dell'esercizio

pubblico. In circostanze del genere il parametro del 10% non può ritenersi determinante.

Gli appellanti si dolgono anche dell'eccessivo sforzo finanziario cui essi

devono far fronte per adempiere l'ordine del Pretore. A prescindere dalla circostanza

però che l'asserita precarietà economica non è per nulla resa verosimile, tanto

meno ove si pensi che tra i cinque appellanti figura una società di gestione

alberghiera e una società che gestisce un policlinico, l'argomento non è mai stato

sollevato davanti al Pretore. Nuovo, esso si rivela quindi irricevibile (art.

321.

cpv. 1 lett. b CPC).

6.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), la

tassa di giustizia dovendo essere commisurata anche all'entità dei valori in

gioco (art. 24 lett. b LTG). Il convenuto, che ha presentato osservazioni per

il tramite di un patrocinatore, ha diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr. 50.–

fr. 400.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte,

sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili.

3. Intimazione:

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster