11.2003.70
prestazione di garanzia a copertura di danni causati da provvedimenti cautelari
28 febbraio 2005Italiano16 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2003.70
Data decisione, Autorità:
28.02.2005, ICCA
Titolo:
prestazione di garanzia a copertura di danni causati da provvedimenti cautelari
GARANZIA
PROCEDIMENTO CAUTELARE
art. 380 CPC-TI
Incarto n.
11.2003.70
Lugano
28 febbraio 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1999.65, OA.1999.67,
OA.1999.70 e OA.1999.72 (rapporti di vicinato) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 4 maggio 1999 da
AP 1
AP 2
AP 4
AP 5
(patrocinati
dall' RA 1 )
contro
CO 1
(patrocinato dall' RA 2 );
giudicando ora sul decreto del 9 maggio
2003 con cui il Pretore ha
parzialmente accolto un'istanza cautelare introdotta dal convenuto per ottenere
la prestazione di una seconda garanzia a copertura di provvedimenti cautelari
emanati il 22 settembre 2000;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 21 maggio 2003 presentato da AP 1, AP 2, AP 4 e AP 5 contro il
decreto cautelare emesso il 9 maggio 2003 dal Pretore della giurisdizione di
Locarno Città;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 è proprietaria della particella n. 5058 RFD di __________, in via __________,
su cui sorge un palazzo. AP 2 sono anch'essi comproprietari di una casa
d'abitazione sulla vicina particella n. 1874, situata sul lungolago __________.
La AP 4 è proprietaria, a sua volta, dell'albergo “__________”, pure sul
lungolago, gestito nella forma di apparthotel e suddiviso in una trentina di
proprietà per piani costituite sulla particella n. 187. La AP 5 è proprietaria di
un policlinico situato nelle adiacenze, sulla particella n. 171 di via __________.
Quanto a CO 1, egli è proprietario della particella n. 188, sempre sul
lungolago, sulla quale si trova un edificio in cui è stato aperto nell'aprile
del 1998 il “__________”, con ampia terrazza, gestito dalla ditta individuale __________.
Tutti i fondi citati si trovano nel quartiere __________, una zona che il piano
regolatore della città destina all'abitazione (con “grado di sensibilità II”),
riservata a edifici e impianti pubblici, escluse le aziende moleste.
B. Il
4 maggio 1999 AP 1, AP 2, la AP 4 e la AP 5 hanno adito singolarmente il
Pretore della giurisdizione di Locarno Città (inc. OA.1999.65, OA.1999.67,
OA.1999.70 e OA.1999.72) perché ordinasse a CO 1 – già in via cautelare – una
serie di provvedimenti volti a far cessare rumori eccessivi e schiamazzi provenienti
direttamente o indirettamente dall'esercizio pubblico. Il convenuto ha proposto
di respingere ogni domanda, subordinatamente di vincolare eventuali
provvedimenti cautelari alla prestazione di una garanzia di fr. 500 000.–. AP 1, AP
2, la AP 4 e la AP 5 si sono opposti al deposito di una cauzione.
C. Con
sentenze (recte: decreti) del 22 settembre 2000 il Pretore ha ordinato
in via cautelare al convenuto di chiudere il “__________” entro le ore 24,
escluso il periodo del __________, e di lasciar sostare all'esterno
dell'esercizio pubblico, dopo le 23, solo un numero di clienti pari ai posti
seduti disponibili ai tavoli della terrazza. AP 1, AP 2, la AP 4 e la AP 5 sono
stati tenuti a depositare solidalmente una garanzia di fr. 75 000.–. Costoro
hanno ottemperato all'ingiunzione, versando il 25 ottobre 2000 l'importo di fr.
7500.– su un conto della Pretura e producendo il
2 novembre 2000 due garanzie bancarie, rispettivamente di fr. 60 000.– e fr.
7500.–, valide fino al 30 settembre 2002. CO 1 è insorto a questa Camera per
ottenere, fra l'altro, l'aumento della garanzia a fr. 500 000.–, ma
senza successo (sentenze del 1° febbraio 2001 inc. 11.2000.111, 11.2000.113,
11.2000.116 e 11.2000.118).
D. Il
18 marzo 2003 CO 1 si è rivolto al Pretore, chiedendo di ordinare in via
cautelare a AP 1, AP 2, alla AP 4 e alla AP 5 di prestare una seconda garanzia
di fr. 925 000.– entro 30 giorni. Al contraddittorio del 28 aprile 2003 egli ha
confermato le sue domande, che le controparti hanno proposto di respingere, in
particolare contestando i bilanci della ditta individuale __________ (“__________”)
prodotti dall'interessato. Le parti hanno poi autorizzato il Pretore a
giudicare dopo avere acquisito le dichiarazioni di conformità rilasciate dal
contabile che aveva allestito i bilanci e dell'ufficio di revisione,
rinunciando di fatto alla discussione finale. Le dichiarazioni sono state
prodotte il 30 aprile 2003. Statuendo il 9 maggio 2003, il Pretore ha accolto
parzialmente l'istanza, fissando agli attori un termine di 30 giorni per fornire
solidalmente una seconda garanzia di fr. 125 000.–, come pure un
termine di 20 giorni per rinnovare la validità delle due garanzie bancarie di
fr. 60 000.– e fr. 7500.– scadute il 30 settembre 2002. In caso contrario
le misure cautelari decretate il 22 settembre 2000 sarebbero decadute. Le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste per sei
settimi a carico del convenuto e per un settimo solidalmente a carico degli
attori, cui è stata riconosciuta un'indennità di fr. 600.– per ripetibili.
E. Contro il giudizio predetto AP 1, AP 2, la AP 4 e la AP 5 sono
insorti con un appello del 21 maggio 2003 postulando, previo conferimento
dell'effetto sospensivo al ricorso, la riforma del giudizio medesimo nel senso di
riconfermare la sola garanzia di fr. 75 000.– decisa dal Pretore
il 22 settembre 2000, assegnando loro un termine di 40 giorni per far rinnovare
le garanzie scadute il 30 settembre 2002. Il 26 maggio 2003 l'ex presidente di
questa Camera ha accordato all'appello effetto sospensivo limitatamente alla
prestazione della seconda garanzia, di fr. 125 000.–. Gli appellanti hanno
rinnovato così le garanzie scadute, inviando alla Pretura una garanzia bancaria
di fr. 7500.– (valida fino al 31 maggio 2005) e di una di fr. 60 000.– (valida
fino al 30 giugno 2005). Nelle sue osservazioni del 12 giugno 2003 CO 1 propone
di respingere l'appello. Le cause di merito sono tuttora pendenti dinanzi al
Pretore.
in diritto: 1. Le decisioni del 22 settembre 2000 con cui il Pretore aveva ordinato
le note limitazioni d'orario al “__________” non sono sentenze (“pronunce”),
come figura sulle decisioni medesime, bensì decreti cautelari nel senso
dell'art. 290 lett. b seconda frase CPC. La decisione impugnata, che vincola la
conferma dei citati provvedimenti a determinate premesse, non può avere altra natura
se non quella del decreto con cui i provvedimenti sono adottati (analogamente:
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2004.128 del 12 novembre 2004). Di conseguenza l'atto
impugnato è un decreto cautelare, come giustamente ha indicato il Pretore. Ora,
i decreti cautelari sono appellabili solo ove siano emanati “previo contraddittorio”
(art. 382 cpv. 1 CPC). In concreto all'udienza del 28 aprile 2003 le parti
hanno di fatto rinunciato alla discussione finale, autorizzando il Pretore a statuire
sull'istanza non appena avesse ricevuto le dichiarazioni di conformità del
contabile che aveva allestito i bilanci e quelle dell'ufficio di revisione.
Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Nel
decreto appellato il Pretore ha richiamato le “argomentazioni generali”
espresse nei decreti cautelari del 22 settembre 2000 (confermati da questa
Camera), spiegando di avere calcolato a suo tempo la garanzia imposta agli
attori in fr. 75 000.– supponendo che la causa di merito durasse ancora un anno e
mezzo circa. Constatato nel maggio del 2003 che l'allestimento della perizia era
ancora in corso e valutati i presumibili tempi residui, egli ha ritenuto
verosimile che occorressero ancora un paio d'anni. Ciò posto, egli ha rilevato che
negli anni 2000, 2001 e 2002 i ricavi del “__________” sono risultati in
costante flessione rispetto al 1999, benché la contrazione delle entrate
risultasse mitigata dalla posticipazione dell'orario di chiusura, dalle 24 all'una
di tutti i venerdì, i sabati e le domeniche nel periodo di esecuzione della
perizia (tra la metà di aprile e la fine di luglio 2003). Nelle circostanze
descritte il Pretore ha ritenuto – in sintesi – di accogliere parzialmente le richieste
litigiose e di fissare una nuova garanzia di fr. 125 000.–, da aggiungere ai
fr. 75 000.– già prestati.
3. L'adeguatezza
della garanzia va commisurata al presumibile danno che il provvedimento cautelare
potrebbe cagionare alla parte nel caso in cui la pretesa di merito risultasse infondata
(Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 380). In concreto il Pretore ha accertato
che negli anni 2000 e 2001 gli utili del “__________” sono risultati maggiori rispetto
a quelli del 1999, ma che ciò si riconduceva a un contenimento dei costi e non
a un aumento dei ricavi, i quali tra il 2000 e il 2002 si erano costantemente
ridotti per rapporto al 1999. Gli appellanti contestano che il protrarsi delle
misure cautelari decretate dal Pretore il 22 settembre 2000 abbia potuto recar
danno, sostenendo che in concreto il risultato degli esercizi 2000 e 2001 riguardanti
il “__________” è addirittura migliorato, mentre la diminuzione della cifra
d'affari sarebbe dovuta unicamente a fattori esterni, come la crisi del settore
turistico, le altalenanti abitudini dei clienti, i problemi di gestione interna
al bar e di concorrenzialità, come pure l'esondazione del __________, avvenuta
nel 2002.
a) Dagli
atti si evince che dal 1° aprile 1998 (apertura del “__________”: verbale
d'udienza 28 aprile 2003, pag. 2 in fondo) al 31 dicembre 1999 i costi complessivi
del bar sono ammontati a fr. 2 428 031.03 a fronte di ricavi per fr. 2 496 296.13, onde
un utile netto a fr. 68 265.11 (doc. A, pag. 4). Tali valori si riferiscono tuttavia a un periodo
di ventun mesi (doc. A, pag. 4 in alto), mentre gli esercizi del 2000, 2001 e
2002 sono calcolati sull'arco di dodici mesi ognuno. Resta il fatto che la
cifra d'affari del 1998 (rapportata su dodici mesi) risulta di fr. 1 205 651.–, quella
del 1999 di fr. 1 286 703.– e quella del 2000 di fr. 1 535 521.– (doc. C,
pag. 1). Al momento in cui il Pretore ha decretato i provvedimenti cautelari del
22 settembre 2000, dunque, si può ragionevolmente ritenere che l'andamento
economico del “__________” fosse in progresso. Per contro, nel 2001 si è
verificata una contrazione marcata
(fr. 1 176 152.–), accentuatasi in misura ancor più evidente nel 2002 (fr. 796 945.–).
b) Gli
appellanti non contestano che dal 2000 in poi i ricavi del locale siano costantemente
diminuiti, ma sottolineano che
l'utile
degli esercizi 2000 e 2001 è aumentato. Ora, nel 2000 il “__________” ha fruttato
ricavi per fr. 1 503 510.72 e ha generato costi per fr. 1 421 682.22 (doc.
B, pag. 4). Nei ricavi non è inclusa tuttavia l'indennità assicurativa per la perdita
di guadagno dovuta all'alluvione occorsa nell'ottobre e novembre del 2000 (fr.
113 324.–), come si desume da un raffronto tra gli introiti del 2000 (fr.
1 535 521.–, compresa
la citata indennità: doc. C, pag. 1 in alto; osservazioni, pag. 3 in alto) e i
ricavi del medesimo anno figuranti nel conto economico (fr. 1 422 197.50). In
effetti, aggiungendo a quest'ultima cifra l'indennità assicurativa di fr. 113 324.– si
ottiene appunto il totale di fr. 1 535 521.50. L'utile annuo del
2000 risulta così di fr. 195 152.50, ossia fr. 81 828.50 (come emerge dal conto economico agli atti: doc. B, pag. 4), più
fr. 113 324.– di indennità assicurativa. Nel 2001, contrariamente a quanto
gli appellanti pretendono, la situazione è peggiorata. A fronte di ricavi per
fr. 1 352 580.85 e di costi per fr. 1 267 709.93, l'utile si è ridotto
a fr. 84 870.92 (doc. B, pag. 4). Nel 2002 poi, a fronte di ricavi per fr.
829 833.93 si sono registrati costi per complessivi fr. 944 478.42, onde
un disavanzo di fr. 114 644.49 (doc. B, pag. 4). Per rapporto al 2000, dunque, gli utili 2001
e 2002 sono nettamente calati.
c) Si
Considerandi
aggiunga che la situazione sarebbe stata ancora peggiore se del locale non
fossero stati compressi i costi di gestione, in particolare quelli delle merci
(dimezzati sull'arco di tre anni), quelli del personale (tagliati di un terzo)
e quelli di locazione (diminuiti di un terzo circa). Per di più, nei passivi di
bilancio il “capitale dei terzi” è aumentato da fr. 831 590.15 nel 2000 a fr. 996 774.29 nel
2002.
4.
I
ricorrenti obiettano che, in ogni modo, la diminuzione della cifra d'affari non
è loro imputabile, non sussistendo rapporto di causalità tra il mantenimento
dei provvedimenti cautelari ordinati dal Pretore il 22 settembre 2000 e
l'andamento degli affari del “__________”. Sta di fatto che, come si è visto, gli
introiti sono aumentati fino al 2000 per poi calare nettamente. E dopo il 2000
sono diminuiti, come si è appena illustrato, anche gli utili. Certo, è
possibile che le difficoltà del settore turistico in generale e la
competitività tra esercizi pubblici cittadini abbiano potuto influire negativamente
sulla redditività del bar. Nemmeno gli appellanti spiegano tuttavia come mai tali
fattori siano intervenuti proprio alla fine del 2000, quasi non sussistessero
prima. Del resto, nella fattispecie i ricavi del locale sono costituiti essenzialmente
dalle vendite (doc. B, pag. 4 verso il basso). E per un esercizio pubblico
rivolto a una clientela serale, anticipare la chiusura dall'una alla mezzanotte
può rivelarsi economicamente gravoso. Gli appellanti eccepiscono che, comunque
sia, il gerente del locale ha sempre ignorato l'ordine di chiusura anticipata (appello,
pag. 6, punto 5), ma agli atti figurano solo due fax inviati il 18 e 19 aprile
2003.
dalla AP 4 alla polizia comunale di __________ (doc. 1 e 2). Troppo poco
per dedurre che il gerente trasgredisse sistematicamente l'orario di chiusura. Per
quanto attiene poi alla successiva esondazione del 2002, essa ha notoriamente causato
danni meno gravi rispetto a quella del 2000 (la più importante del secolo: rapporti
di MeteoSvizzera, Locarno Monti sull'alluvione dell'ottobre 2000 e sulle
intense precipitazioni del novembre 2002 in: www.meteosvizzera.ch/it/Clima/Pubblicazioni//Archive/archive.shtml).
Anche qualora per lo straripamento del 2002 il convenuto avesse incassato un'indennità
analoga a quella del 2000 (fr. 113 324.–), i conti del 2002 si sarebbero
chiusi con un netto disavanzo d'esercizio.
5.
Gli appellanti contestano anche l'ammontare della seconda garanzia,
determinato dal Pretore in fr. 125 000.–. A mente loro l'importo va stabilito tenendo conto che presumibilmente la causa di
merito non durerà più di un anno, che l'esercizio pubblico beneficia di una temporanea
deroga e può chiudere all'una di notte, che fino al 2001 il convenuto ha
ritratto un costante guadagno e che un'effettiva perdita di esercizio si
riscontra solo nel 2002. Inoltre, a loro avviso, l'ammontare della garanzia va
commisurato alle possibilità finanziarie della parte tenuta a versarla e non
deve eccedere di principio il 10% dei valori in gioco.
a) Il
Pretore ha stimato la durata della causa di merito, e quindi il perdurare dei
provvedimenti cautelari ordinati, in altri due anni dal maggio del 2003. Egli
ha ritenuto che, essendo ancora in corso a quel momento l'esecuzione della
perizia e non dovendosi escludere l'eventualità di una richiesta di complemento
peritale, davanti a lui la causa non sarebbe terminata prima del febbraio 2004.
Con tale motivazione gli appellanti nemmeno si confrontano, di modo che al
proposito il memoriale appare finanche irricevibile per carenza di motivazione (art.
309.
cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Del resto gli stessi appellanti
ammettono che l'allestimento della perizia era previsto dal 15 aprile al 31
luglio 2003 (riassunto scritto del 28 aprile 2003), sicché la durata residua di
un anno da loro prospettata riesce ben poco verosimile.
b) Nel
fissare l'importo della garanzia il Pretore ha già tenuto conto egli stesso della
deroga alla limitazione dell'orario di chiusura prevista nel 2003 per consentire
l'allestimento della perizia. In concreto poi, per quanto attiene alle entrate degli
esercizi 2000, 2001 e 2002, la perdita complessiva è assommata a fr. 625 252.56,
considerati introiti per fr. 1 422 197.50 nel 2000, fr. 1 176 152.74 nel 2001 e fr. 796 944.94 nel 2002 (sopra, consid. 3a). Quanto
alla perdita d'esercizio, tra il 2000 e il 2002 essa è ammontata a fr. 309 796.99 complessivi,
dall'utile del 2000 di fr. 195 152.50 essendosi passati a fr. 84 870.92 nel 2001 e a un
saldo negativo di fr. 114 644.49 nel 2002 (sopra, consid. 3b). In concreto dunque, fissando
una garanzia di complessivi fr. 200 000.– (fr. 125 000.– da aggiungere alla
precedente garanzia di fr. 75 000.–), il Pretore ha di fatto stabilito un importo che corrisponde
grosso modo alla perdita riscontrata nel solo biennio 2001/02.
c) È
vero che l'adeguatezza di una garanzia dev'essere intesa non solo in vista del
presumibile danno che il provvedimento richiesto potrebbe causare, ma anche in
relazione alla potenzialità finanziaria della parte attrice (I CCA, sentenza
inc. 11.96.125 del 5 febbraio 1997, consid. 9a e sentenza inc. 11.96.167 del 24
giugno 1997, consid. 6; Cocchi/Trezzini,
op. cit., nota 3 ad art. 380 CPC; Pelet,
Mesures provisionelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag.
119.
seg., note 135 seg.; Gloor, Vorsorgliche Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und
kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 84; Meier, Grundlagen
des einstweiligen Rechtsschutzes, Zurigo 1983, pag. 301
seg.). Ed è vero altresì che, trattandosi di annotare una restrizione della
facoltà di disporre a registro fondiario, questa Camera ha già avuto modo di
ritenere adeguata una garanzia pari a un decimo del valore venale dell'immobile
(I CCA, sentenza inc. 11.1996.125 del 5 febbraio 1997, consid. 9b e sentenza
inc. 11.1996.167 del 24 giugno 1997, consid. 6b e c con rinvio). La fattispecie
in esame tuttavia è completamente diversa, già per il fatto che decisivo non è
il valore del fondo, bensì quello del commercio legato alla gestione dell'esercizio
pubblico. In circostanze del genere il parametro del 10% non può ritenersi determinante.
Gli appellanti si dolgono anche dell'eccessivo sforzo finanziario cui essi
devono far fronte per adempiere l'ordine del Pretore. A prescindere dalla circostanza
però che l'asserita precarietà economica non è per nulla resa verosimile, tanto
meno ove si pensi che tra i cinque appellanti figura una società di gestione
alberghiera e una società che gestisce un policlinico, l'argomento non è mai stato
sollevato davanti al Pretore. Nuovo, esso si rivela quindi irricevibile (art.
321.
cpv. 1 lett. b CPC).
6.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), la
tassa di giustizia dovendo essere commisurata anche all'entità dei valori in
gioco (art. 24 lett. b LTG). Il convenuto, che ha presentato osservazioni per
il tramite di un patrocinatore, ha diritto inoltre a un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi per ripetibili.
3. Intimazione:
–
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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