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Decisione

11.2003.73

lesione della personalità di un personaggio pubblico

21 dicembre 2005Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I convenuti obiettano che gli attori avrebbero dovuto impugnare il decreto nel

termine ordinario, onde l'irricevibilità della richiesta. Ora, la restituzione

in intero per addurre nuovi mezzi di prova è decisa con decreto giu­sta l'art.

96 CPC (art. 140 cpv. 1 CPC), il quale è impugnabile “nel termine ordinario”,

anche se l'appello è trattato poi “con la prima appellazione sospensiva”, salvo

essere munito di effetto sospensivo (art. 96 cpv. 4 CPC). Se non che, nella

fattispecie gli appellanti invocano la nullità assoluta del decreto per

violazione del contraddittorio (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC combinato con il

cpv. 2). E la nullità può essere sollevata in ogni tempo. Ciò premesso, è vero

che in concreto il Pretore si è limitato a ordinare uno scambio di atti scritti

anziché convocare le parti a un contraddittorio orale, come prevede l'art. 93

cpv. 2 CPC (applicabile in virtù dell'art. 140 CPC). Secondo Coc­chi/Trezzini (op. cit., pag. 297

nota 354) ciò configurerebbe una semplice disattenzione dell'art. 101 CPC,

sicché l'atto sarebbe solo annullabile e non nullo (op. cit., appendice 2005,

pag. 145 nota 191). V'è da domandarsi però se tale opinione possa essere

condivisa, il Pretore impedendo in tal modo alle parti di replicare e duplicare,

per lo meno oralmente. Comunque sia, nella fattispecie gli appellanti chiedono

che questa Camera assuma essa medesima i documenti rifiutati dal Pretore, non

che gli atti siano rinviati al Pretore per nuovo giudizio, previo

contraddittorio orale (art. 326 lett. b CPC). Nulla osta, quindi, a che questa

Camera esamini essa medesima la prospettata restituzione in intero. Vi si

procederà quindi in appresso (consid. 14).

5. Gli attori si dolgono che il Pretore abbia rifiutato le prove da

loro notificate all'udienza preliminare, chiedendo l'escussione dell'avv. __________

e di __________, l'interrogatorio formale di CO 2 e di CO 3, il richiamo degli

incarti sul diritto di risposta e l'edizione dai convenuti di tutti i documenti

e di tutte le registrazioni di colloqui telefonici inerenti a loro medesimi e

ai due casi citati negli articoli in discussione. La richiesta è di per sé ammissibile

(art. 322 lett. b CPC). Il problema è di sapere se tali mezzi istruttori

appaiano di rilievo per il giudizio, ovvero se la loro assunzione sia verosimilmente

suscettibile di recare elementi decisivi ai fini della sentenza (“apprezzamento

anticipato delle prove”: DTF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 124 I 211 consid.

4a, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid, 2b). Il Pretore

ha respinto tali prove poiché non necessarie, “stante la natura dell'azione di

accertamento e l'ampia documentazione già versata agli atti”. Gli attori

affermano invece che quelle prove avrebbero permesso di dimostrare la

scorrettezza e la prevenzione di CO 3 nei confronti dell'avvocato RA 1, la

colpa del giornalista e la negligenza dei litisconsorti convenuti, il pregiudizio

arrecato, la mancanza di elementi a sostegno delle tesi esposte negli articoli,

i risultati delle vendite del quotidiano in seguito a tali pubblicazioni e la

circostanza che i convenuti sono già incorsi in una lesione della personalità

nei confronti di terzi.

In realtà

mal si comprende – e gli appellanti non spiegano – quale concreta influenza

potrebbero avere per il processo eventuali violazioni della personalità commesse

dai convenuti a danno di terzi. A parte ciò, se la lesione della personalità è

illecita, le giustificazioni dell'autore e l'eventuale colpa di lui incidono

solo ai fini delle azioni riparatrici, di cui si dirà oltre (Ter­cier, op. cit., n. 734; Meili in: Basler Kommentar, 2ª

edizione, n. 55 ad art. 28 CC con rinvii). Quanto alla mancanza di elementi a sostegno

delle tesi esposte negli articoli, spetta all'autore dimostrare che la lesione

della personalità è giustificata da un interesse pubblico preponderante (Bucher, Personnes physiques et

protection de la personnalité, 3ª edizione, pag. 139 n. 518), ovvero che i

fatti riportati corrispondono al vero (Barrelet,

La presse doit-elle dire la verité? in: SJZ 85/1989 pag. 370). Per il resto, le

prove notificate non appaiono idonee a confortare il pregiudizio subìto dagli

attori né i risultati delle vendite del quotidiano in seguito alle

pubblicazioni. Che poi simili prove servano a dimostrare “ogni altra

circostanza rilevante per la causa” è un assunto troppo vago per suffragare alcunché.

Ciò posto, giova procedere senza indugio all'esame dell'appello.

6. Il Pretore ha rilevato preliminarmente che gli attori conservano

tuttora un interesse degno di protezione a far accertare la lesione della loro

personalità, i convenuti persistendo a negare ogni illiceità. Nelle loro

osservazioni all'appello i convenuti contestano che la pretesa lesione continui

a esplicare effetti molesti. Ora, l'azione di accertamento (art. 28a

cpv. 1 n. 3 CC) tende a far constatare – appunto – che il carattere illecito di

una lesione “continua a produrre effetti molesti”. Stando alla giurisprudenza

meno recente, incombeva all'attore illustrare in che modo il pregiudizio conseguente

alla lesione continuasse a dispiegare effetti del genere, a meno che la lesione

fosse tanto grave da far presumere il sussistere della turbativa (DTF 127 III

483 consid. 1b/aa). La prassi attuale prescinde dalla gravità della lesione.

L'azione di accertamento è proponibile – oggi – ogni qual volta l'attore

dimostri un interesse degno di pro­tezione a far eliminare una situazio­ne

pregiudizievole che continua a sussistere, indipendentemente dalla gravità

della turbativa (DTF 127 III 486 consid. 1c/bb), purché le circostanze non

siano mutate al punto che l'atto lesivo abbia perso ogni attualità e

significato (DTF 127 III 485 consid. 1c/aa). Nella fattispecie, per tacere del

fatto che i convenuti insistono nel negare l'illiceità della lesione, l'eco

delle pubblicazioni non si è ancora spenta, tant'è che a distanza di un anno

dalla pubblicazione la posizione dell'attore RA 1 all'interno del consiglio di

amministrazione di una nota azienda è stata messa ripetutamente in discussione

per i fatti riportati dal __________ (doc. M2 e M9).

Nelle circostanze descritte

l'azione può dunque ritenersi ammissibile.

7. Per quanto concerne la lesione arrecata all'avv. RA 1 in merito

alla vicenda “__________” il Pretore ha accertato che, per ammissione

stessa dei convenuti, alcuni passaggi degli articoli offendevano la personalità

del legale. Egli ha ritenuto nondimeno che essi fossero giustificati da un

preponderante interesse pubblico all'informazione, trattandosi di fatti

relativi a “persone della vita pubblica”. Anche il giudizio di valore espresso

nell'articolo “Glanz verblasst”, seppur duro, non violava la personalità, mentre

le fotografie pubblicate erano state scattate durante apparizioni pubbliche e

gli attori non avevano dimostrato la falsità dei fatti riportati negli articoli

in discussione. Esclusa una lesione illecita della personalità, il Pretore ha

respinto anche le richieste per torto morale, mancando per altro il requisito

correlato alla gravità della lesione, come pure la postulata riconsegna

dell'utile conseguito, non comprovato, e la domanda di pubblicare la sen­tenza.

8. Nelle loro osservazioni all'appello i convenuti non negano di avere

riconosciuto davanti al Pretore la lesione della personalità arrecata al

professionista, ma ne negano la gravità. Sostengono in particolare di essersi

limitati ad attribuire all'attore un eccesso di zelo e di tenacia o, al limite,

una certa ostinazione nel suo ruolo di avvocato e curatore. Secondo loro,

inoltre, nulla di quanto figura nell'articolo del 4 gennaio 1996 può definirsi

lesivo della personalità. In effetti, nella loro risposta del 26 maggio 1997 i

convenuti non avevano contestato che taluni fatti presentati negli articoli toccassero

la reputazione e, quindi, i diritti della personalità dell'attore (pag. 4, ad

10). Ci si può domandare pertanto se la mancata gravità della lesione, fatta

valere la prima volta con le conclusioni, non sia tardiva (art. 170 cpv. 2

CPC). Il quesito può rimanere irrisolto. Vi è lesione della personalità, per

vero, quando una persona è lesa nell'onore, cioè nella considerazione morale,

sociale o professionale di cui gode. Determinante è l'impressione suscitata nel

lettore medio dalla notizia stessa nel suo contesto globale (DTF 127 III 481

consid. 2b/aa, 126 III 209 consid. 3a in fine, 111 II 209 consid. 2). La

pubblicazione di uno scritto può essere lesiva della personalità o per i fatti

esposti o per l'apprezzamento di quei fatti (DTF 126 III 305 consid. 4b). Un'allegazione

di fatti inesatti è già di per sé illecita (DTF 126 III 213 consid. 3a, 307

consid. 4b/aa), ma non tutti gli errori, le imprecisioni, le generalizzazioni o

le approssimazioni sono sufficienti per far apparire lo scritto come errato nel

suo insieme. A tal fine occorre che questo sia viziato nei suoi tratti

essenziali e desti nel pubblico un'immagine sfavorevole della persona fisica

cui si riferisce, ponendola in una luce equivoca o sminuendone sensibilmente la

reputazione (129 III 51 consid. 2.2; 126 III 307 consid. 4b/aa). In concreto

l'attore sostiene che gli articoli in rassegna stravolgono la realtà,

presentandolo come “aguzzino dei vecchi che per debilità, confusione,

incapacità, si affidavano a lui, con prevaricazione dei suoi privati interessi

suoi loro” (appello, n. 7a).

a) Nella

fattispecie l'articolo del 3 febbraio 1995 (doc. E1), dopo avere accennato a

quanto era già apparso sul __________ e alla reazione dell'attore, narra che

quest'ultimo si era occupato di redigere un progetto di testamento per __________.

L'articolista riferisce poi che secondo le infermiere di __________ il legale

aveva vietato nella sua veste di curatore a precedenti collaboratori e parenti

di entrare in relazione con l'anziano, pretendendo che ciò era necessario per

proteggerlo. Egli aveva poi invitato il curatelato a redigere diversi

testamenti intesi a costituire una fondazione, il cui consiglio sarebbe stato

composto di suoi familiari. Evoca­to un procedimento penale nei confronti

dell'autista del cura­telato, il giornalista proseguiva spiegando che il legale

sottoponeva il pupillo a esercizi di ginnastica celebrale, sicché le infermiere

si erano rivolte alla Delegazione tutoria, denunciando molestie psichiche.

Esonerato dall'incarico alla fine del 1993, l'attore aveva continuato le visite

all'anziano. Il giornalista riferisce poi l'opinione del nuovo rappresentante

di __________, stando al quale il legale aveva ostacolato il suo lavoro e aveva

impugna­to la propria destituzione fino al Tribunale federale. In conclusione,

accennato a un ultimo testa­mento di __________ in favore degli eredi

legittimi, l'articolo rende noto che l'attore ha emesso una nota d'onorario di

1.6 milioni di franchi, applicando una tariffa di fr. 450.– l'ora che i legali

ticinesi reputano eccessiva. Nel trafiletto “Glanz verblasst” l'articolista

rimprovera altresì all'attore di avere avuto l'idea fissa di costituire una

fondazione, sino al punto da opprimere l'anziano malato e di trascendere i

limiti del suo ufficio di curatore.

Contrariamente

a quanto credono i convenuti, anche accusare qualcuno di eccesso di zelo può

offendere la personalità dell'interessato. Come il Tribunale federale ha

soggiunto nella menzionata sentenza del 21 febbraio 1996 (sopra, lett. A),

addebitare a qualcuno di avere travalicato i limiti di un mandato, anche senza

rimproverargli nulla di illecito, ma solo un contegno inopportuno e

sconveniente, può dare nel complesso della narrativa un'immagine assai sbiadita

della persona (consid. 2b/bb). A prescindere da ciò, in concreto l'articolista

ha espresso anche l'opinione che il legale abbia tentato di influenzare la

volontà del curatelato, persona anziana e debilitata, eccedendo i limiti del

suo incarico. Quest'ultimo giudizio di valore, che rasenta la circonvenzione

d'incapace, lede senz'altro la personalità dell'attore.

b) Per

quanto riguarda l'articolo del 4 gennaio 1996 (doc. G1),

esso così esordisce: “Der altersschwache Mann hatte (…) auf Anraten von RA 1, damals

sein Bestand, meherere Testamente geschrieben. Dadurch übertrug er sein

Vermögen in der Hohe von schätzungsweise über 40 Milionen Franken Stiftungen,

deren Stiftungsrat aus der Familie AP 1 bestehen sollte”. Leggendo tale

frase un destinatario medio, cioè non prevenuto e di cultura

adeguata, poteva legittimamente desumere che l'attore potesse avere influenzato

la volontà del fondatore, persona debilitata dall'età. L'addebito è pesante, tanto

più a un curatore. Per il resto il pezzo riporta l'esito di cause penali e

civili correlate alla vicenda __________ nelle quali l'attore risultava ora

querelante a tutela del proprio onore, ora rappresentante della fondazione

nelle cause successorie avverso gli eredi del fondatore, ora come istante nella

procedura di diritto di risposta verso la casa editrice. Di per sé la narrativa

non avrebbe nulla di illecito, come ha rilevato il Pretore nella procedura

relativa al diritto di risposta, se il giornalista non avesse usato frasi come

“AP 1 Fleiss und Beharrlichkeit in bezug auf Verwaltung und künftige Bestimmung

des Vermögens des Marchese hätten bei den Angestellten legitimerweise Zweifel

über den wirklichen Zweck seines Verhaltens aufkommen lassen können”, frase che

getta lunghe ombre sulla correttezza del legale. Anche tale articolo

contiene dunque asserzioni lesive dell'onore.

9. Per quanto si riferisce alla vicenda “__________”, nel titolo e nel

cappello introduttivo dell'articolo apparso il 4 gennaio 1996 (doc. G1) il

giornalista addebitava all'attore di avere indotto con il suo comportamento una

vedova settantenne, buona contribuente, ad abbandonare il Ticino, dopo essere

riuscito a farsi nominare curatore su richiesta di lei nell'autunno del 1988,

mentre secondo il giornalista l'interessata non sapeva che cosa fosse una

curatela. In seguito erano sorti contrasti fra la curatelata e il curatore, poiché

la donna desiderava liberarsi del vincolo e l'at­tore – d'altro lato – era

scontento della retribuzione. Il giornalista ha narrato così le pratiche

intraprese dall'anziana per trasferire il domicilio nei Grigioni e ottenere la

sostituzione del curatore, il quale si era dato da fare nel frattempo per

rivendicare una mercede più elevata fondandosi sul valore del patrimonio della

curatelata.

I

convenuti sostengono che, contrariamente a quanto ha ritenuto il Pretore nella

procedura inerente al diritto di risposta, per un let­tore medio, privo di

conoscenze giuridiche, il fatto che la curatelata non fosse consapevole della

portata dell'istanza da lei sottoscritta ancora non significa che l'avvocato

abbia violato i suoi doveri d'informazione. A parer loro l'inconsapevolezza di

lei si riferiva piuttosto alle successive e imprevedibili difficoltà con il curatore,

dall'articolo desumendosi se mai un'eccessiva tenacia del legale nel reclamare

gli onorari che gli competono. Tale interpre­tazione non può essere condivisa.

Nell'articolo si afferma chiaramente, infatti, che la proposta di una curatela

volontaria era

un'iniziativa

dell'attore. I contrasti fra curatore e curatelata sono esposti solo nel paragrafo

successivo. Alla luce della sua collocazione, la frase “sie war sich offenbar

nicht bewusst, was das bedeutet …” appare riferirsi alla portata della misura

proposta dall'attore, non agli accadimenti posteriori. In materia di retribuzione,

poi, l'“eccesso di zelo e di tenacia” riconosciuto dai convenuti è

indiscutibilmente un elemento di avidità. Sostenere inoltre che un curatore

induce la pupilla a cambiare di domicilio per riuscire a liberarsi di lui vuol

dire che il curatore rimaneva fieramente attaccato alle sue aspettative di

rimunerazione, il che con­figura un'evidente nota di demerito. Tanto più che di

condotta importuna si parla anche in riferimento al caso __________ (“auf­dringliche

Gebaren”: cappello introduttivo).

10. L'appellante assevera che la sua personalità non è stata lesa solo

in alcuni passaggi degli articoli, come reputa il Pretore, ma che il metodo

stesso adottato dal giornalista lo pone in una luce sinistra. I tre articoli,

sono a mente sua, un “vo­luto insieme di pubblicazioni” particolarmente lesivo

della sua personalità per l'abile combinazione di titoli e sottotitoli, la

scelta delle fotografie, il formato di queste, l'ampiezza degli scritti, la

mescolanza di opinioni e fatti, l'uso di brandelli di verità, omissioni e inesattezze.

In condizioni del genere l'impressione negativa suscitata nel lettore “conta assai

più del grado di verità”.

a) La

veste grafica e l'impaginazione di un articolo non bastano, da sole, a ledere

la personalità di un soggetto. Quanto alla scelta delle due fotografie, nel

caso in esame il Pretore ha sottolineato che, pur non trattandosi di immagini

ufficiali, esse sono state scattate durante apparizioni pubbliche dell'attore.

Non che un'immagine sia impropria a ledere la personalità (DTF 130 III 11, 112

Considerandi

II 469), tanto meno nel mondo d'oggi, che alla comunicazione visiva tributa

grande importanza. L'uso di riprese eseguite nel corso di manifestazioni pubbliche

è tuttavia lecito, sempre che non risulti fuorviante, per esempio immortalando

la persona in un atteggiamento particolarmente ridicolo che non riflette la

realtà (Barrelet, op. cit., pag.

386.

n. 1330). In concreto le fotografie scelte dalla redazione mostrano

l'attore durante accesi dibattiti politici, ma non stravolgono la figura

dell'uomo. Fors'anche discutibili esteticamente, esse non bastano tuttavia per

ledere la personalità.

b) Circa

il giudizio di valore espresso dall'articolista nel trafiletto del 3 febbraio

1995.

(doc. E1), il Pretore l'ha ritenuto duro, ma non inaccettabile. Opinioni,

commenti o giudizi di valore sono leciti nella misura in cui appaiono fondati

alla luce della fattispecie cui si riferiscono. Essi non sono soggetti a una

verifica di veridicità, salvo che si tratti di giudizi commisti ad asserzioni

di fatto, le quali devono essere verificate. Lesive del­la personalità sono

inoltre le opinioni che, per la forma, costituiscono un'inutile vessazione. I

commenti poi devono essere riconoscibili dal lettore (DTF 126 III 308 consid.

bb). In concreto il trafiletto citato è graficamente distinto dal resto dell'articolo.

Esso contiene anche circostanze di fatto, nella misura in cui riporta

l'opinione dell'attore sulla circostanza che l'articolo del __________

costituiva una manovra elettorale e riferisce delle cariche politiche e

professionali assunte dall'attore, come pure della presa di posizione di un ex

giudice del Tribunale d'appello. Il legale non pretende tuttavia che tali asserzioni

siano false. Per il resto nel trafiletto si legge che, in ragione delle sue

precedenti cariche, l'attività dell'attore in veste di curatore e avvocato non

è una questione privata. Si tratta di una valutazione dell'articolista, che non

lede la personalità dell'interessato. Nel terzo e quarto paragrafo, invece, la

critica è più incisiva. Da un lato il giornalista sostiene che l'anziano e

malato curatelato dev'essersi sentito oppresso dall'idea fissa dell'attore, che

insisteva per costituire una fondazione, superando i limiti del suo mandato di

curatore. Dall'altro rileva che fronte alle critiche il legale ha reagito con

denunce penali e ricorsi. Tali asserzioni contengono elementi di fatto e di

giudizio. Nondimeno esse appaiono facilmente riconoscibili come un'interpretazione

soggettiva dell'articolista. Quantunque severe, esse rimangono nel loro insieme

entro limiti accettabili.

11.

Al

Pretore l'appellante fa carico di avere sottovalutato la gravità dell'offesa,

essendo lui stato dipinto come uno che “sfrutta, non solo sporadicamente,

l'incapacità di amici e clienti”. Ricorda che già la Camera per l'avvocatura e

il notariato del Tribunale d'appello aveva ravvisato la gravità dell'addebito

al momento di svincolarlo dal segreto professionale e che, al rinnovo del suo

mandato nel consiglio d'amministrazione di una società d'importanza nazionale,

ha dovuto fornire spiegazioni al riguardo. In realtà il Pretore si è espresso

sulla gravità della lesione nell'ambito della richiesta di risarcimento per

danni morali e materiali. Comunque sia, e per quanto malevoli, gli articoli non

hanno pregiudicato l'attore, il quale per finire è stato riconfermato in carica

(doc. M). Di tali circostanze bisognerà in ogni modo tener conto ponderando gli

interessi personali del soggetto per rapporto all'interesse pubblico della

missione informativa dell'organo di stampa.

12.

Tutto

ciò posto, perché una lesione della personalità giustifichi l'intervento del

giudice occorre che essa sia illecita. Ogni lesione della personalità è di

principio illecita (Meili, op.

cit., n. 45 ad art. 28), salvo che sia giustificata dal consenso della persona

lesa, da un interesse preponderante pubblico o privato o dalla legge (art. 28

cpv. 2 CC). La diffusione di fatti falsi non è quasi mai giustificata. Al riguardo

il Pretore ha considerato che gli attori non avevano dimostrato un

atteggiamento negligente o colposo dell'articolista, né avevano indicato con

precisione quali fatti fossero falsi. Egli ha pertanto passato in rassegna i

tre articoli e i fatti tacciati di falso dagli appellanti, riscontrando

unicamente qualche imprecisione giornalistica.

Nel suo

prolisso – e a tratti oscuro – memoriale l'appellante si diffonde una volta di

più sulle vicende “__________” e “__________”, ripetendo che queste non sono da

dibattere pubblicamente sulla stampa, di modo che gli sarebbe stato impossibile

censurare di falsità le singole affermazioni e ha dovuto limitarsi a qualche

esemplificazione. Al Pretore egli rimprovera perciò di avere sovvertito l'onere

della prova della verità. Ora, dimostrare circostanze

atte a giustificare una lesione incombe all'autore di questa (Meili, op. cit., n. 56 ad art. 28 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag.

230.

n. 672). L'onere della prova non va confuso

tuttavia con l'onere di allegazione (Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 2 ad art. 183 CPC). In concreto alle “contestazioni totali”

dell'attore nella petizione (v. elenco nell'appello n. 7g) i convenuti hanno

opposto che nessuno degli articoli presenta fatti falsi (risposta, pag. 3 ad 4

e pag. 3 ad 7), allegando alla risposta svariati documenti a sostegno della

loro veridicità. In simili circostanze spettava dunque all'interessato precisare

la sua accusa di falsità, non potendo egli pretendere che i convenuti

suffragassero ogni loro asserzione nei tre lunghi articoli. Le contestazioni di

falso generiche non sono dunque sufficienti, né sono ricevibili generici rinvii

ad altre procedure (come quella inerente al diritto di risposta) o a memoriali

di prima sede (Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 20 ad art. 309 CPC). La questione è dunque di esaminare le

specifiche contestazioni di falso addotte con l'appello.

a) In

merito all'articolo del 3 febbraio 1995 (doc. E1) l'appellante adduce di avere

smentito interamente quanto apparso sul __________ e non solo singole affermazioni,

come ha scritto dall'articolista. Dagli atti risulta però che la smentita inviata

al quotidiano, contrariamente a quella pervenuta all'__________ (“Ich dementiere

völlig die Vorwürfe”: doc. E5), si limitava ad alcuni aspetti della vicenda,

anche in ragione del segreto professionale che vincolava l'attore (doc. E3).

Non si può dire perciò che l'asserzione sia falsa. Per di più l'interessato non

ha dimostrato in che modo essa nuoccia alla sua reputazione. Per l'appellante, inoltre, la congiunzione “so” fra le due frasi “Nach

einer schweren Krankheit Ende 1991 blieb der alte Mann pflegebedürfig und war

oft verwirrt, galt aufgrund einer Expertise aber als handungsfähig. So konnte

der Marchese ein Gesuch unterschreiben, in dem er AP 1 als Beistand vorschlug”

lascia intendere che egli abbia ottenuto la firma di un'istanza da un “cliente

obnubilato”. Che il curatelato abbia avuto problemi di

salute nel 1991 è pacifico. L'articolista medesimo ha precisato tuttavia che,

secondo gli esperti, l'uomo rimaneva capace di discernimento. Non si ravvisano

quindi falsità in tali asserzioni.

b) A

dire dell'appellante, il giornalista ha deliberatamente omesso che il marchese

aveva disposto la costituzione di una fondazione già nel 1977, limitandosi a sottolineare

che nel 1989 questi non ha firmato un progetto di testamento da lui redatto

proprio per far credere che la fondazione fosse un'iniziativa di lui, mentre in

realtà era stata lungamente discussa e sarebbe anche stata sottoposta al vaglio

di terzi. Nulla il giornalista ha riferito sulle disposizioni di ultima volontà

in favore di altri collaboratori, ma solo su un diritto di compera per una

villa a __________ in favore del legale e della di lui moglie. Il giornalista

ha trascurato di riportare altresì che il __________, dopo la smentita, aveva

formulato due precisazioni e presentato le scuse. Ha evitato di ricordare che

l'ultimo testa­mento favorevole agli eredi legittimi è stato stipulato dopo che

una perizia aveva attestato la totale incapacità del testa­tore. Non ha

precisato, il giornalista, che la mancata pubblicazione della curatela

volontaria era stata chiesta dal curatelato e che ciò non impediva agli

interessati di ricorrere una volta saputo della misura. Citando la procura in

suo favore, egli ha omesso di precisare che questa era volta anzitutto ad atti

d'inventario con obbligo di sottoporre un rendiconto all'autorità tutoria. Non

ha spiegato che il consiglio di fondazione sarebbe stato sì composto di suoi

familiari, ma era destinato a essere completato da terzi. Ha tralasciato che è

stata la riduzione degli stipendi del personale della villa a provocare le rimostranze

nei confronti dell'attore, insinuando anzi un suo mancato intervento. Ha

sorvolato che l'attore non era oggetto di alcun procedimento penale, pur adducendo

che l'autista del curatelato lo aveva denunciato. Ha ignorato appositamente

l'utilità degli esercizi di scrittura, riportando invece false accuse delle

infermiere. Non ha specificato che l'onorario di 1.6 milioni di franchi

concerneva ben 16 note esigibili dopo il recupero del patrimonio del curatelato

o la sua morte. Ha sottaciuto, infine, che l'avvocato __________, amico del

curatelato, aveva detto a quest'ultimo di non avere motivi per dubitare

dell'operato di lui.

c) Una

lesione illecita della personalità si verifica non solo in presenza di affermazioni

false, ma anche in caso di omissione di fatti essenziali, a condizione che

faccia apparire la vittima della lesione in una luce equivoca (Werro, Chronique de la jurisprudence

2000.

et 2001: Le droit de la personnalité, in: Medialex 2002 pag. 21 con

rimandi). In concreto la narrativa degli articoli è sicuramente di parte, ma la

fattispecie era particolarmente intricata e non si poteva pretendere che il

giornalista precisasse ogni affermazione. Dall'articolo si desume in ogni modo

che, quando era ancora in salute, il marchese __________ aveva più volte evocato

l'ipotesi di una fondazione per la protezione della natura e degli animali.

Dall'articolo si evince altresì che le accuse nei confronti dell'attore sono

state formulate dal personale del curatelato. Le altre omissioni, infine, non

appaiono particolarmente rilevanti. Quanto l'attore pretende, in sintesi, è che

il giornalista avrebbe dovuto descrivere la vicenda nel modo dal lui voluto.

Quanto egli può pretendere, invece, è solo che il giornalista non raccontasse

falsità. E non può dirsi che l'articolo del

4.

gennaio 1996 contenga falsità.

d) Per

quanto attiene al pezzo del 4 gennaio 1996 (doc. G1), l'appellante si duole che

il Pretore non abbia dato peso al­l'omissione di quanto aveva precisato l'avvocato

__________, amico del curatelato (ovvero di non aver motivi per dubitare dell'operato

dell'attore), e di avere trascurato la circostanza che egli aveva rivolto precise

richieste al giornalista prima di rispondere a qualsiasi domanda. Sta di fatto

che l'avvocato __________ non risultava particolarmente informato della vicenda,

mentre nell'articolo non si fa cenno alcuno al rifiuto dell'attore di rispondere

alle domande del giornalista, di modo che non si vede la necessità d'inserire

le ragioni del diniego. Al Pretore l'appellante rimprovera altresì di non avere

ritenuto fuorviante l'omissione, da parte dell'articolista, della circostanza che

il noto consiglio di fondazione fosse sì composto di membri della famiglia RA 1,

ma che fosse destinato anche a essere com­pletato da terzi. In proposito il

primo giudice ha osservato che la composizione del consiglio di fondazione si

desume dal registro di commercio e corrisponde al vero. Sulle conseguenze dell'omissione

egli non si è pronunciato, ma nemmeno l'attore spiega in che modo tale omissione

lederebbe la sua personalità.

e) L'attore

afferma che l'articolista gli ha erroneamente attribuito l'avvio di tutte le denunce

contro collaboratori e amministratori dell'assistito, quando in realtà le prime

tre denunce sono state sporte da terzi. Per il Pretore simili imprecisioni non bastano

a mettere in una cattiva luce l'interessato. Ora, dopo avere chiaramente

affermato che il legale ha presentato una querela per calunnia, nell'articolo il

giornalista ha scritto che l'attore aveva già denunciato in precedenza taluni dipendenti

del curatelato, i procedimenti nei confronti dell'autista e di un amministratore

essendo ancora pendenti. In nessun passaggio si asserisce invece che l'attore

sarebbe oggetto di un procedimento penale. Quanto al fatto che non tutte le

denunce contro i dipendenti dell'assistito siano state introdotte dal legale,

la circostanza non appare suscettibile di ledere l'immagine di lui (Meili, op. cit, n. 43 ad art. 28 CC).

f) Per

finire l'appellante sostiene che l'articolo in questione cerca di descriverlo

come perdente “su tutti i fronti nella lotta di successione per impadronirsi

del gigantesco patrimonio __________”. Egli ribadisce – fra l'altro – che il

pezzo omette di riferire la volontà del marchese, il quale già nel 1977 intendeva

costituire una fondazione, omette di precisare che il testamento del 1994 è

successivo alla constatazione dell'incapacità del testatore e manca di

formalità essenziali, omette di ricordare che sarebbe intervenuto un “dirottamento

di 30 milioni”. Tali mancanze non appaiono tuttavia rilevanti nel contesto

dell'articolo. L'interessato, ancora una volta, non può pretendere di contrapporre

il suo resoconto della vicenda a quello dell'articolista. Quanto alle

considerazioni riprese dal decreto di non luogo a procedere emanato dal

Procuratore pubblico, egli non spiega in che misura tale decisione conterrebbe

inesattezze. Anche la cronaca delle liti successorie, a prescindere dalla

strategia legale adottata dall'appellante, non risulta inesatta o lacunosa.

13.

Secondo

l'appellante l'articolo riguardante la vicenda “__________” del 4 gennaio 1996

(doc. G1) suggerisce, in estrema sintesi, che contrariamente al vero egli ha indotto

la cliente a firmare una domanda di inabilitazione sfruttandone l'ignoranza. Al

riguardo il Pretore ha ritenuto che dal testo non risulta un'opera di convincimento

dell'attore, mentre l'eventualità che il legale non abbia informato a

sufficienza la curatelata ancora non significa che egli abbia approfittato dello

stato di lei. Il legale obietta che la sua interpretazione è corroborata dai

rinvii al caso __________ e dalla fotografia dura e minacciosa scelta per accompagnare

il pezzo. Adduce che l'accenno alla volontà di sottoporre la cliente a un'interdizione

coatta è un'accusa falsa, oltre che grave. Se non che, l'articolo si limita – come

ha sottolineato il Pretore – a evocare la circostanza che il legale ha proposto

all'anziana di firmare una richiesta di provvedimento tutelare, ciò che è vero.

Per il resto, la fotografia accompagnatrice non influenza la veridicità del

testo.

Per

l'appellante l'articolo suggerisce, contrariamente al vero, che la curatelata

ha lasciato il Ticino a causa dell'onorario da lui

esposto.

In realtà dall'articolo si evince chiaramente che le contestazioni sulla mercede

del curatore sono intervenute dopo la partenza della pupilla per i Grigioni, mentre

i motivi del trasferimento sono ricondotte a divergenze di vedute (“Meinungs­­verschiedenheiten”). L'attore soggiunge che, contrariamente a quanto adduce l'articolista,

il Cantone Ticino ha tratto guadagno dal trasferimento di domicilio dell'interessata

grazie a 5 milioni di riprese fiscali. Comunque sia, non è dato a divedere come

l'opinione del giornalista potesse ledere la personalità del legale, il cui

compito – anche come curatore – non era certo quello di salvaguardare gli interessi

del fisco. L'interessato lamenta infine l'omissione delle ragioni del suo

rifiuto di rispondere alle domande dell'articolista. Ora, che egli abbia

rifiutato di rispondere alle domande dell'articolista corrisponde al vero,

tuttavia ciò non modifica la struttura del fatto narrato e quindi non lede la

di lui reputazione.

14.

Per l'appellante, in ogni modo, non può essere riconosciuta all'articolista

la buona fede nella diligente ricerca della verità, come reputa il Pretore,

poiché egli non ha tenuto in alcun conto le informazioni fornitegli

dall'avvocato __________ né le risposte di lui. Dalla stessa documentazione

raccolta dai convenuti, inoltre, emergono le inesattezze riportate nei tre

articoli. L'appellante soggiunge inoltre che tali documenti provengono

dalle sue controparti, ovvero dagli eredi legittimi di AP 2, ciò che dimostra

la parzialità del giornalista. Se non che, la buona fede dell'autore o la sua

eventuale colpa non sono rilevanti ai fini dell'accertamento di una lesione

illecita della personalità (Meili, op.

cit., n. 55 ad art. 28 CC con rinvii; Desche­naux/Steinauer,

Personnes physiques et

tutelle, 4ª edizione, pag. 231 n. 672c; Barrelet, Droit de la communication,

Berna 1998, pag. 381 n. 1314). Sull'argomento non giova pertanto dilungarsi.

Quanto al

fatto che i convenuti possano non essere nuovi a vertenze relative a lesioni

della personalità e che il giornalista non possa dirsi “deontologicamente

attentissimo”, avendo già dato prova di “gra­vis­sime accuse infondate”, come

si evincerebbe dai tre articoli di giornale prodotti con l'istanza di

restituzione in intero del 15 ottobre 1998, a prescindere dal fatto che per

accertare una lesione della personalità la colpa del giornalista non è di rilievo

(Tercier, op. cit., n. 734), mal

si comprende in che modo eventuali precedenti lesioni della personalità nei confronti

di terzi ad opera dei convenuti importino per giudicare la fattispecie

odierna. Ne discende che, in ultima analisi, le censure di falso sollevate

dall'appellante non possono essere condivise. Per quel che riguarda le omissioni

e le approssimazioni nei tre articoli, esse concernono aspetti non decisivi che

non bastano per mettere l'attore in cattiva luce.

15.

A

parere dell'appellante, quand'anche il contenuto dei tre testi fosse veritiero,

ciò non legittima ancora la lesione della sua personalità. Egli fa valere di

non essere più un personaggio pubblico, non essendo più politicamente attivo, e

che le sue cariche attuali, così come la sua attività professionale si svolgono

nella discrezione. A suo avviso, poi, per giudicare dell'attacco a un personaggio

pubblico è indispensabile un vaglio di proporzionalità dei contrapposti

interessi, mentre le vicende riportate dai noti articoli poco o nulla

interessano il pubblico zurigano, per tacere del fatto che, trattandosi di

procedimenti in parte ancora pendenti, l'informazione doveva essere particolarmente

cauta. Ora, nella fattispecie le parti concordano che l'attore è una persona

pubblica di rilievo, tuttora conosciuta a livello nazionale anche come persona

di spicco nell'ambiente economico e culturale (doc. R1-R7). Il __________, inoltre,

è notoriamente un quotidiano la cui diffusione si sospinge ben oltre il Canton

Zurigo. Quanto al fatto che le vicende riportate siano in parte oggetto di

procedimenti giudiziari tuttora pendenti, giova ricordare che tali procedimenti

non sono stati promossi nei confronti dell'attore, mentre le vertenze civili e

tutorie non appaiono atte a ledere la personalità di lui.

Nella

fattispecie poi, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, il Pretore non

ha mancato di contrapporre i suoi interessi personali all'interesse pubblico

all'informazione, salvo concludere che sono in esame fatti legati alla vita

professionale di una persona appartenente alla storia contemporanea, estranei

per altro alla sua vita intima. Invero non può negarsi che l'articolista ha posto

l'accento soprattutto sugli aspetti delle vicende che meno danno lustro

all'attore. I fatti come tali però – si è visto – non possono dirsi inveritieri

e le vicende non erano prive d'interesse per il pubblico, che del resto sulla

questione __________ aveva già avuto modo di leggere articoli sulla stampa

ticinese. E tale interesse non risiedeva solo nel fatto che tali avvenimenti

coinvolgessero il legale, personaggio di ampia nomea, ma anche negli scopi di

pubblica utilità della fondazione, nella notorietà della famiglia della

curatelata e negli ampi risvolti giudiziari susseguiti.

16.

La

lesione della personalità dell'attore non apparendo illecita nel senso

dell'art. 28 cpv. 2 CC, è superfluo esaminare le richieste di risarcimento, per

altro in parte irricevibili (sopra, consid. 2), quelle di riparazione del torto

morale e di riconsegna dell'utile, come pure qualla intesa a far pubblicare i

Dispositivo

dispositivi e un riassunto dei consideranti della sentenza.

17. La AP

2 si duole, da parte sua, che il Pretore non abbia ravvisato una lesione della

sua per­sonalità per l'articolo pubblicato il 3 febbraio 1995, una fondazione potendo

subire danni – a suo avviso – anche prima della costituzione. Su questo punto

il Pretore ha rilevato che le persone giuridiche hanno l'esercizio dei diritti

civili solo dopo la costituzione degli organi necessari (art. 54 CC). Siccome

la AP 2 è stata costituita il 1° giugno 1995, l'articolo del 3 febbraio 1995

non ha potuto nuocerle.

a) Le

fondazioni, tranne quelle di famiglia e quelle ecclesiastiche, acquisiscono la

personalità giuridica solo al momento dell'iscrizione nel registro di commercio

(Grüninger in: Basler Kommentar, ZGB

I, 2ª edizione, n. 14 ad art. 81 vCC). Prima di allora la loro situazione è

paragonabile a quella di un nascituro (art. 31 cpv. 2 CC), nel senso che godono

– sotto condizione – dei diritti civili (DTF 99 II 265 con rimando), possono

acquisire beni e hanno la capacità di parte, come pure la capacità processuale

(Grüninger, op. cit., n. 15 ad

art. 81 vCC con rimandi), almeno nella misura in cui si tratti – come in

concreto – di una fondazione costituita per disposizione a causa di morte (Riemer in: Berner Kommentar, 3ª edizione,

n. 77 ad art. 81 vCC). Il Tribunale federale ha già avuto modo di riconoscere

siffatti diritti alle costituende fondazio­ni in ambito successorio (DTF 99 II

265, 81 II 583), ma non solo (DTF 103 Ib 8). Regolarmente costituita, la AP 2 è

stata nel frattempo iscritta nel registro di commercio (doc. 23). Contrariamente

all'opinione del Pretore, essa può quindi far valere anche lesioni illecite

della personalità intervenute prima della sua iscrizione.

b) Nelle

condizioni illustrate occorre esaminare se l'articolo del 3 febbraio 1995 (doc.

E1) leda la personalità della fondazione. Ora, il pezzo riporta anzitutto le

parole di RA 1, secondo cui al momento in cui la fondazione è stata costituita __________

era ancora in salute (“noch gesund”: prima colonna, primo paragrafo, sesta frase).

In seguito si aggiunge che dopo una grave malattia, alla fine del 1991, l'uomo

era spesso confuso, ma che secondo una perizia restava capace di disporre (“war

oft verwirrt, galt auf­grund einer Expertise aber als handlungsfähig”: prima

colonna, secondo paragrafo, quarta frase). Quanto alle circostanze in cui è

sorta la fondazione, l'articolo adduce unicamente che essa è stata costituita

con testamento pubblico rogato da un precedente collaboratore dell'attore

(seconda colonna, secondo paragrafo). Non si può dire pertanto che quei passaggi

offendano in un modo o nell'altro la personalità di essa.

c) Circa

il trafiletto “Glanz verblasst”, il Pretore ha ritenuto che, quantunque severa,

l'opinione dell'articolista non violasse la personalità degli attori. Quanto

alla fondazione, l'articolista si limita a commentare che l'anziano e malato

curatelato dev'essersi sentito oppresso dall'idea dell'avvocato, il quale insisteva

per la fondazione. Nel trafiletto si legge tra l'altro:

“Jetzt hat sich der 67jährige AP 1 Blössen gegeben. Er war derart darauf

fixiert, mit dem ganzen Ver­mögen des alten Marchese die ihm einmal zugesagte

Stiftung zu grün­den, dass sich der kranke, verwirrte Adlige bedrängt fühlen

musste”. La critica appare diretta pertanto al comportamento

del legale, non alla figura della fondazione.

d) In

merito all'articolo del 4 gennaio 1996 (doc. G1), il Pretore ha accertato che i

convenuti hanno effettivamente posto in dubbio il modo in cui la fondazione è

stata costituita, minando il riconoscimento pubblico necessario al conseguimento

degli scopi fissati dal fondatore. In quel pezzo si

legge: “Der altersschwache Mann hatte (…) auf Anraten von AP 1, damals sein

Bestand, meherere Testamente geschrie­ben. Dadurch übertrug er sein Vermögen in

der Hohe von schätzungsweise über 40 Milionen Franken Stiftungen, deren

Stiftungsrat aus der Familie AP 1 bestehen sollte”. Come

ha rilevato il Pretore, in un lettore medio simili asserzioni

avrebbero insinuato il dubbio che la volontà del fondatore era viziata

da debolezza senile o da influssi esterni, ossia che la costituzione della

fondazione non sia stata regolare. Nulla mutano le due frasi seguenti, nelle

quali si riferisce solo di un ultimo testamento favorevole ai nipoti e del

conseguente litigio successorio. Le prime due frasi dell'articolo del 4 gennaio

1996 “AP 1 kämpft um Erbschaft __________” toccano quindi la personalità della

fondazione.

18. Accertata

una lesione della personalità della fondazione, resta da valutare se tale

lesione sia davvero illecita nel senso dell'art. 28 cpv. 2 CC. Al riguardo la

fondazione riprende le censure già sollevate dall'avvocato RA 1, che sono già

state esaminate con l'esito di cui si è già data ragione, ovvero che l'offesa alla

personalità appare giustificata dalle circostanze specifiche. Anche in questo

caso è superfluo esaminare pertanto le richieste di risarcimento danni, di

riparazione del torto morale e di riconsegna dell'utile, il cui accoglimento

presuppone un'illecita lesione della personalità.

19. Entrambi

gli appellanti chiedono infine di accertare che l'impressum del

quotidiano (doc. F1) non rispetta l'art. 322 CP, poiché non indica i nomi

completi dei redattori responsabili per ogni pagina o parte di giornale,

dell'editore e dello stampatore, oltre che il luogo di stampa. Secondo loro l'interesse

a tale accertamento consiste nel fatto che anche il giudice dell'esperimento di

conciliazione, di lingua madre tedesca, ha avuto difficoltà a interpretarlo,

mentre chi è leso nella propria personalità da un organo di stampa deve poter

far constatare la trasgressione senza incontrare difficoltà. Sta di fatto che,

sia come sia, in concreto gli attori non pretendono di non aver potuto agire

contro tutte le persone che hanno partecipato alla lesione a causa dell'eventuale

incom­pletezza dell'impressum. Per il resto, non spetta al giudice

civile pronunciarsi sull'eventuale violazione di una norma penale. Ne discende

che, anche sotto questo profilo, l'appello si rivela destinato all'insuccesso.

20. Gli

oneri del giudizio odierno, commisurati al tempo e all'impegno richiesti per l'esame

dell'appello, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli attori dovranno

rifondere inoltre ai convenuti un'equa indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

1500.–

sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno

alle controparti, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2000.– complessivi per

ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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